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Credito ZES Unica 2025: comunicazioni entro il 30 maggio
Dal 31 marzo è possibile inviare la comunicazione per usufruire del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Mezzogiorno.
In proposito le Entrate hanno publbicato il Provvedimento n. 25972 del 31 gennaio con le regole per la comunicazione per il credito di imposta nella ZES Unica e anche per la successiva comunicazione intergrativa.
Sul credito ZES Agricoltura leggi: Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025
Facciamo il punto sugli adempimenti.
Comunicazione ZES Unica: regole e modelli
Il 31 marzo si è aperta la finestra temporale entro la quale le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes devono inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025, fiistra che si concluderà il prossimno 30 maggio 2025.
Ricordiamo che gli investimenti riguardano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes) delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Tale possibilità per il 2025 è stata prevista dalla legge di Bilancio 2025.
Con il Provvedimento n 25972 del 31 gennaio viene approvato il Modello di comunicazione con le relative istruzioni
Viene specificato che gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta comunicano l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
Con la Comunicazione iniziale possono essere indicati anche:- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Come per il 2024, il credito d’imposta Zes 2025 è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione con presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il F24 verrà scartato.
L’esito negativo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.
Comunicazione integrativa ZES Unica: invio dal 18 novembre
A pena di decadenza dall’agevolazione le imprese dovranno presentare anche una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2025.
Nella comunicazione integrativa, i soggetti interessati dovranno allegare gli estremi delle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti) circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che devono corrispondere alla documentazione contabile.
Inoltre, l’ammontare di investimenti effettuati non dovrà essere superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
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Cedolare secca per conduttori con PIVA: Cassazione e Ade in disaccordo
Con la Risposta a interrogazione parlamentare n 5-03773 di fine marzo, presentata in Commissione Finanza della Camera, le Entrate non si allineano al principio di diritto espresso dalla Cassazione con la Sentenza n 12395 del 7 maggio 2024 sulla cedolare secca.
Ricordiamo che con la Sentenza in oggetto la Cassazione si esponeva contro la prassi consolidata delle Entrate sulla applicabilità della cedolare secca ai conduttori titolari di PIVA.
L'Agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto che Possono scegliere il regime della cedolare secca i proprietari (o titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto) che locano un immobile ad uso abitativo. Sia i proprietari che l’inquilino devono agire come persone fisiche, cioè non nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Se l’immobile ha più titolari, ciascun locatore può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri. Il regime della cedolare si applica anche alle eventuali pertinenze affittate insieme all’abitazione (box, cantina).
L'importante pronuncia della Cassazione ha invece sancito che si può applicare la cedolare secca al contratto di locazione a uso abitativo stipulato, in qualità di conduttore, da un soggetto imprenditore, che affitta l’immobile per fornirlo come alloggio ai propri dipendenti.
Le Entrate, replicando alla interrogazione di cui si tratta, hanno specificiato di non allinearsi a tale principio ritenendolo una singola pronuncia e non un orientamento consolidato.
La Cassazione accorda la cedolare secca ai conduttori con PIVA
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03773 presentata in Commissione Finanze alla Camera, le Entrate non si alleneano al principio dettato dalla Cassazione sulla spettanza della cedolare secca per locazioni abitative a conduttori di immobile nell'esercizio d'imprese al fine di utilizzare gli stessi come abitazione di clienti o dipendenti
Gli interroganti si sono rivolti al MEF per sapere come e quando l’Amministrazione intenda recepire l’orientamento della Cassazione statuito dalla Sentenza n. 12395/2024, nella quale veniva ammessa la possibilità di optare per la cedolare secca, anche con riferimento a contratti di locazione di immobili abitativi stipulati, in qualità di conduttore, da società o, soggetti che esercitano l’attività di impresa da destinare poi uso foresteria per clienti o dipendenti.
La domanda nasce dal fatto che il Modello RLI per la registrazione telematica del contratto di locazione non permette l'opzione se il conduttore esercita appunto attività imprenditoriale.
Ricordiamo che sono sorti dubbi sulla possibilità che l’esclusione dalla cedolare operi anche quando il conduttore di una locazione immobiliare per uso abitazione, sia imprenditore.
Secondo l'agenzia non è possibile optare per la cedolare secca se il conduttore agisce nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni, come avviene, ad esempio, se egli loca un immobile abitativo a uso foresteria dei dipendenti (il caso della sentenza di cui si tratta).
Con la Sentenza n. 12395/2024 la Cassazione ha sancito che l’art. 3 comma 6 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui esclude l’applicazione della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni è riferita al solo locatore, restando, invece, “irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione all’attività professionale del conduttore”.
L’interrogazione parlamentare ha richiesto chiarimenti e l’Agenzia ha replicato evidenziando l’intenzione di non allinearsi ai giudici di legittimità ribadendo che: “non rientrano nell’ambito applicativo del regime in questione i contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché l’immobile sia utilizzato per finalità abitative di dipendenti e collaboratori”.
La sentenza della Cassazione n. 12395/2024 viene inquadrata dall'Ade non come un orientamento consolidato ma bensì giudicata come una pronuncia isolata.
Sentenza Cassazione n 12395/2024: principio su cedolare secca
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la decisione di una Commissione tributaria regionale con il seguente motivo di ricorso.
Il contribuente ha prospettato, in relazione all'art 360 comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art 3 comma 6, del DLgs. n. 23 del 2011, per avere la CTR erroneamente equiparato, ai fini qui considerati, i conduttori ai locatori, atteso che soltanto questi ultimi, per poter usufruire del regime della cedolare secca, non devono agire nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
Deduce, altresì, che la formulazione del testo normativo non offre alcun argomento a supporto della restrittiva interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare dell'1.6.2011 n.26/E, essendo tale limite soggettivo, al regime opzionale della «cedolare secca» sugli affitti, riferibile unicamente ai locatori.
Secondo la Cassazione la censura è fondata.
Ai sensi dell'art 3 sesto comma, del DLgs. n. 23 del 2011 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Secondo la Cassazione, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).
In questo senso depone non solo la lettera, ma anche la ratio della legge, che non è solo quella di contrastare l'evasione fiscale, ma anche quella di facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo e quella di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare, che richiede periodiche spese di manutenzione straordinaria.
La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore non può certo giustificare un'interpretazione dell'art 3 comma 6, del DLgs. n. 23 del 2011, da cui derivi una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.Per completezza specifica la Cassazione deve sottolinearsi che l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto (Cass. n. 3598/2022; n. 14619/2000; Cass., SS.UU., n 23031/2007)
Conseguentemente, la Circolare dell'1.6.2011 n.26/E in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento in virtù del seguente principio di diritto: in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art 3 sesto comma, DLgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata. -
Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile invio comunicazione compensi riscossi
Entro martedì 30 aprile 2025, le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.
Ricordiamo che dal 1° marzo 2007, con la legge Finanziaria 2007, è stato introdotto l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
In particolare, è stato previsto che la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo (riscossione c.d. accentrata);
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito).
A seguito dell'introduzione di tale obbligo, ogni anno, le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.
Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione
La comunicazione deve essere presentata dalle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s’intendono:
- le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro,
- nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.
Modalità di invio del modello SSP
L’invio della comunicazione relativa al 2024 deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2025 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP (composto dal Frontespizio e dal quadro A) disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate:
- direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
- tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.
È considerato tempestivo il modello inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.
Ricordiamo che è sempre possibile correggere/modificare la comunicazione già inviata attraverso l’invio di un nuovo modello entro i termini ordinari di presentazione (entro il 30.04.2025) in sostituzione di quello precedente.
In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.
In caso di violazione dell’obbligo di incasso “accentrato” dei compensi e di annotazione degli stessi è applicabile una sanzione da € 1.000 a € 8.000 ex art.9, D.Lgs. n.471/97.
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Fatturazione elettronica: novità dal 1° aprile con il TD29
In vigore dal 1° aprile le nuove specifiche tecniche per la fatturazione eletronica: Specifiche tecniche 1.9 pubblicate il 31 gennaio dalle Entrate.
Prima dei dettagli ricordiamo che il Sistema di Interscambio, noto come SDi è la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015)
Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche dal 1° aprile
I principali aggiornamenti, pubblicati dalle Entrate, recepitI con le specifiche tecniche 1.9, riguardano:
- l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
- l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
Consulta qui il documeno completo delle Specifiche tecniche 1.9 fatturazione elettronica
Fattura mancante o omessa: il TD29 DAL 1° aprile
Relativamente alla fattura elettronica omessa dal 1° aprile 2025 cambiano le regole per segnalare fatture mancanti o irregolari all’Agenzia delle Entrate.
In particolare sarà obbligatorio l’uso del codice TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche di cui si tratta.
Attualmente, per evitare sanzioni, è richiesto che il soggetto interessato comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare, utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa Agenzia.
Con le nuove specifiche tecniche, è stato modificato lo schema XSD della fattura ordinaria introducendo un nuovo tipo di documento, TD29, da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di omessa o irregolare fatturazione.
Leggi anche: Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29.
Allegati: -
Credito ZLS 2025: pronti modelli e istruzioni
Con il Provvedimento n 153474/2025 le Entrate dettano le regole per richiedere il credito di imposta per le ZLS.
ll provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15
novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate con le relative istruzioni.Credito ZLS 2025: la comunicazione da inviare dal 22 maggio
Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.
La Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.
Attenzione al fatto che con la Comunicazione possono essere indicati anche:
- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine, ossia entro il 23 giugno, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.Credito ZLS: la comunicazione integrativa entro il 15 novembre
La comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto legge deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.
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Fogli Mappe Catastali gratis online: l’Ade ufficializza
Con Provvedimento n 147576 del 25 marzo le Entrate dettano le regole per scaricare gratuitamente i fogli delle mappe catastali direttamente sul sito delle Entrate.
Fogli Mappe Catastali gratis online: sul sito Ade
Dal 1° gennaio 2025 è possibile, a titolo del tutto gratuito ed esclusivamente via web, fruire dei fogli della mappa catastale.
Il servizio gratuito è stato ufficializzato dal Provvedimento del 25 marzo con cui si dettano le regole per usufruire di questa opportuniutà.
Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, determina le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale per l’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito per delega dello Stato dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano
Si dispone che i fogli di mappa sono resi disponibili, gratuitamente ed in modalità telematica, mediante l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle entrate ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni.
Inoltre si recano le disposizioni transitorie per consentire, nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale – in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli
esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto – e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale – quale atto del catasto dei terreni, ai sensi dell’art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 – eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale.Attenzione al fatto che, come precisato anche dalla Rivista Fiscoggi delle Entrate, la nuova opportunità interessa non solo l’utenza istituzionale e quella dei tecnici professionisti, ma anche i privati cittadini accedendo a un patrimonio cartografico di carte catastali ufficiali dello Stato, rappresentate in circa 300mila file vettoriali e georiferite sul Sistema di riferimento geodetico nazionale, a rappresentazione di un territorio nazionale costituito da oltre 86 milioni di particelle catastali.
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IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO
Entro il 30 aprile prossimo occorre inviare il Modello IVA 2025 seguendo le regole pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio
In dettaglio l'Agenzia ha pubblicato:
- il Modello IVA 2025 e le relative istruzione per adempiere.
Tra le novità di quest'anno c'è il recepiemtno nel quadro VA della novità dei codici Ateco 2025 in vigore dal 1° gennaio e operativi dal 1° aprile. Vediamo le istruzioni.
IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO
Il quadro VA del Modello IVA 2025 è suddiviso in due sezioni:
- 1) Dati analitici generali;
- 2) Dati riepilogativi relativi a tutte le attività.
La prima sezione contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità ai sensi
dell’art. 36 (cfr. paragrafo 3.2), mentre la seconda ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto.
Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive,
le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo.
Se il contribuente, invece, esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell’art. 36 oppure se nell’anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d’azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.
Attenzione al fatto che in caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra.
Dal 1° gennaio sono entrati in vigore i nuovi codici Ateco 2025 e in ragione di questo, nel Modello IVA nel rigo VA2 deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione.
In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta.
In proposito, le Entrate con una FAQ del 5 marzo hanno evidenziato che per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa:
- i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022),
- oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello. A tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.
Ricordiamo in generale che il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella Situazioni particolari.
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.