• IMU e IVIE

    Esenzione IMU coltivatori diretti: quando spetta

    Con l’Ordinanza n. 14915 del 4 giugno 2025, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui presupposti per usufruire dell’esenzione IMU sui terreni agricoli, evidenziando la netta distinzione tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale (IAP).

    Vediamo i fatti di causa e la pronuncia della Corte.

    Esenzione IMU coltivatori diretti: quando spetta

    Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU sostenendo di aver diritto all’esenzione in quanto coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola. 

    Dopo una prima sentenza favorevole, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune, negando l’esenzione sulla base della mancanza dei requisiti previsti per l’IAP.

    Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo l’erronea applicazione normativa da parte dei giudici tributari regionali.

    La questione giuridica: CD e IAP non sono la stessa figura

    La Corte ha sottolineato come la Commissione tributaria regionale abbia confuso due figure distinte:

    • il coltivatore diretto, disciplinato da varie norme speciali di settore;
    • e l’imprenditore agricolo professionale (IAP), introdotto dal D.Lgs. 99/2004 e successivamente modificato dal D.Lgs. 101/2005.

    La CTR ha ritenuto che il contribuente, per ottenere l’esenzione, dovesse rispettare i requisiti dell’IAP (es. 50% del tempo lavorativo e del reddito da attività agricola), nonostante avesse dimostrato la qualifica di coltivatore diretto, mai contestata in giudizio.

    La Corte ha evidenziato che l’esenzione IMU sui terreni agricoli si applica ai coltivatori diretti che:

    • siano proprietari o titolari di altro diritto reale sul fondo;
    • coltivino direttamente e abitualmente il terreno, anche con l’aiuto della famiglia;
    • risultino iscritti alla gestione previdenziale agricola (INPS – CD);
    • versino i contributi relativi all’attività agricola.

    La Cassazione ha ribadito che i requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004 (tempo e reddito > 50% da attività agricola) valgono solo per l’IAP, non per i coltivatori diretti, per cui non è richiesto dimostrare che la coltivazione rappresenti la fonte principale di reddito.

    Con l’Ordinanza n. 14915/2025, la Suprema Corte ha:

    • accolto il ricorso del contribuente;
    • cassato la sentenza della CTR ;
    • rinviato il giudizio a una nuova sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per riesame.

    Il vizio riscontrato è duplice:

    • errata applicazione della normativa: la CTR ha applicato i requisiti dell’IAP al CD;
    • omessa motivazione su una doglianza specifica relativa a un errore di calcolo in una particella catastale.

    La sentenza riafferma un principio già noto, ma spesso trascurato nella prassi degli accertamenti locali: coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale sono diversi.

    Gli enti locali nell'attività di accertamento in materia IMU devono differenziare correttamente le due figure;

    • l'assenza della qualifica di IAP non esclude automaticamente l’esenzione IMU se sussiste quella di coltivatore diretto.

    L’Ordinanza Cass. Civ. Sez. 5, n. 14915/2025 conferma che l’esenzione IMU sui terreni agricoli non è subordinata ai requisiti dell’IAP quando il contribuente ha dimostrato la qualifica di coltivatore diretto.

    Un chiarimento importante, sia per gli enti locali in sede di accertamento, sia per i professionisti e gli operatori agricoli che intendono tutelarsi da richieste impositive non fondate.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici 2025: dal 3 dicembre scorrimento della lista d’attesa

    Il MIMIT ho pubblicato un avviso del 3 dicembre con cui aggiorna lo stato dell'arte del bonus elettrodomestici.

    In sintesi è partito lo scorrimento della lista d'attesa.

    Viene specificato che passati 15 giorni dall'emissione dei primi voucher, è ora in corso lo scorrimento delle liste in relazione ai voucher non utilizzati.

    In questi giorni quindi molti utenti in lista d'attesa riceveranno una comunicazione, all'esito dei positivi controlli, con la quale verranno assegnati loro i voucher residui da spendere per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

    La comunicazione avverrà, a seconda dei canali utilizzati per la presentazione della domanda, tramite messaggio sull'app IO oppure tramite e-mail.

    È comunque possibile in ogni momento controllare lo stato della propria domanda tramite l'app IO o il sito dedicato (bonuselettrodomestici.it).

    Le richieste al momento superano le risorse disponibili.

    Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.

    Ricordiamo che le domande per il bonus sono state disciplinate dal DD 12 novembre del MIMIT. mentre con il DD 22 ottobre sno state dettate tutte le regole operative per il bonus

    Il precedente Decreto MIMIT del 3 settembre aveva fissato le regole generali.

    Bonus elettrodomestici 2025: cosa riguarda

    L’articolo 1, nei commi da 107 a 111 prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
    Si vuole incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa con l'obiettivo di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

    Il Decreto interpministeriale ha fornito l’elenco definitivo degli elettrodomestici ammessi all’agevolazione.

    Si tratta delle seguenti sette tipologie che dovranno rispettare determinati requisiti energetici:

    • lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;
    • forni di classe energetica A o superiore;
    • cappe da cucina di classe B o superiore;
    • lavastoviglie di classe C o superiore;
    • asciugabiancheria di classe C o superiore;
    • frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;
    • piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.

    Esclusi quindi gli elettrodomestici più piccoli, come phon, ferri da stiro, e condizionatori.

    Il Decreto ha chiarito inoltre le regole per i rivenditori, che dopo aver accettato il voucher e applicato la riduzione del prezzo, potranno ottenere il rimborso decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’acquirente.

    Il rimborso sarà riconosciuto da Invitalia, previo inserimento della documentazione richiesta da parte del venditore, docementi che dovranno essere conservati, anche per provare il corretto smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

    Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta

    Si stabilisce che il bonus è riconosciuto all'utente finale in forma  di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico.  

    Per tutta  la  durata  dell'iniziativa, il  riconoscimento  dei benefici previsti avviene  nei  limiti  delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni

    Il  contributo è riconosciuto rispettando l'ordine  temporale  di  presentazione  delle  istanze  e   il   suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie.
    Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso  all'utente finale  maggiorenne  ed  e'  spendibile  presso  il   venditore  per l'acquisto di un solo  elettrodomestico  per  nucleo  familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.
    Il contributo è  riconosciuto  in misura  non  superiore  al  30  per  cento  del  costo  di   acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore  a  100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a  200  euro  per  ciascun elettrodomestico se l'utente  finale  ha  un valore  dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario  inferiore  a  25.000  euro annui

    Il contributo non puo' essere cumulato con altre agevolazioni, nonche' con  altri  benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
    Attraverso la piattaforma  informatica  sono  acquisiti  i  dati degli utenti finali che manifestano l'interesse  a  partecipare  alla presente iniziativa  e,  per  essi,  e'  accertato  il  possesso  dei requisiti

    All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra  indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il  diritto  al riconoscimento  del  contributo  e ne  indica  l'importo   massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una  validita'  limitata nel tempo dal momento dell'emissione,  associato  al codice  fiscale dell'utente finale richiedente. 

    La quantificazione dell'importo  del  contributo  definitivamente  spettante  all'utente finale  e'  effettuata  dalla  piattaforma  informatica  al   momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di  vendita  dell'elettrodomestico  scelto  dall'utente  finale.  

    Il venditore  riduce   di   pari   importo   il   prezzo   di   acquisto dell'elettrodomestico  ed  emette   fattura   di   vendita   riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita,  la  quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento  dell'elettrodomestico in sostituzione.
    Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore  entro il limite temporale di validita', l'utente finale puo'  rinnovare  la richiesta del contributo secondo le modalita'  indicate  nei  decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
    A  seguito  dell'accettazione  del voucher e  a  fronte  della riduzione del prezzo una volta decorso il  termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente  finale, il venditore matura il diritto a  ricevere  un  importo  alla  stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia  a  valere  sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da  parte  del venditore  nella   piattaforma   informatica   della   documentazione necessaria a comprovare  il  diritto  in  questione,  anche  ai  fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6. 

    A  tali fini, il  venditore  conserva  tutta  la  documentazione  relativa  a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher,  inclusa la documentazione riguardante  la  gestione  di  un  eventuale  reso, nonche' la documentazione  attestante  l'avvio  dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

    Bonus elettrodomestici: breve guida alla domanda

    Con il DD 22 ottobre del MIMIT si prevede che a partire dalla data che sarà indicata con successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 48.100.000,00, gli Utenti finali accedono alla Piattaforma informatica tramite:

    • interfaccia web dedicata, previa identificazione tramite SPID/CIE di livello almeno significativo, 
    • o tramite il Punto di Accesso telematico (app IO),

    e presentano l’istanza per richiedere il Voucher che consente l’acquisto di un Elettrodomestico per Famiglia Anagrafica 

    L'identità dell’Utente finale, in relazione ai dati del nome, del cognome, della data di nascita e del codice fiscale, è accertata con la CIE o con SPID.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti l’Utente finale, utilizzando il modello disponibile sulla Piattaforma informatica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:

    • a. che intende utilizzare il contributo elettrodomestici per l’acquisto di un Elettrodomestico destinato a sostituire un altro bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore (di seguito “Elettrodomestico obsoleto”);
    • b. che si impegna a consegnare l’Elettrodomestico obsoleto al Venditore per lo smaltimento dello stesso;
    • c. se è in possesso di un ISEE in corso di validità per il 2025, inferiore alla soglia di euro 25.000.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti la Piattaforma informatica, per il tramite della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale:

    • a. verifica automaticamente, attraverso la data di nascita dell’Utente finale, che l’età del richiedente sia maggiore di 18 anni;
    • b. interroga il servizio messo a disposizione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per verificare, nei casi di cui al precedente comma 3, lett. c), l’esistenza dell’ISEE riferito al Nucleo familiare di valore inferiore ad euro 25.000, nei soli casi in cui l’Utente finale abbia dichiarato di avere un ISEE al di sotto della suddetta soglia;
    • c. interroga la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
    • d. verifica l’eventuale presenza di altra istanza, antecedente, presentata da un componente della Famiglia Anagrafica dell’Utente finale.

     All’esito dei controlli, il contributo elettrodomestici viene attribuito all’Utente finale tramite la Piattaforma informatica, che genera il Voucher associato alla richiesta di contributo, inviando all’Utente finale apposita comunicazione a mezzo e-mail o tramite l’app IO, a seconda del canale da questi utilizzato per l’effettuazione della richiesta di accesso al contributo. 

    La comunicazione informa l’Utente finale dell’avvenuta attribuzione del contributo elettrodomestici, con contestuale invito ad utilizzare il Voucher entro le ore 23.59 del 15esimo giorno dalla sua emissione.

    Con le stesse modalità è comunicata l’eventuale mancata concessione del contributo elettrodomestici, con indicazione delle motivazioni ad essa

    sottese.

    I Voucher sono resi disponibili secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze registrate dalla Piattaforma informatica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili indicate al precedente comma 1.

    In caso di esaurimento delle risorse disponibili, PagoPA S.p.A., attraverso la Piattaforma Informatica, sospende la generazione dei Voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. In tal caso, la

    presentazione di nuove istanze è sospesa, in attesa della verifica di eventuali economie derivanti dalla procedura descritta.

    Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto interministeriale ciascun Voucher è emesso esclusivamente in favore dell’Utente finale richiedente ed ha la validità di quindici giorni solari dalla sua emissione, con scadenza alle ore 23:59 del quindicesimo giornon dall’emissione. Decorso tale termine, il Voucher è automaticamente annullato e le somme prenotate sono rimesse nella disponibilità dell’iniziativa. In ogni caso, l’assegnazione dei Voucher associati alle risorse finanziarie rinvenienti da economie è effettuata secondo l’ordine cronologico di registrazione delle istanze da parte della Piattaforma informatica, ferma la necessaria sussistenza in capo agli Utenti finali richiedenti di tutti i requisiti normativamente previsti.

    L’Utente finale che non abbia utilizzato il Voucher entro il termine di cui al precedente comma 7, oppure un componente della sua Famiglia Anagrafica, nel rispetto dei requisiti previsti, potrà richiedere l'emissione di un nuovo Voucher mediante presentazione di una nuova istanza secondo la procedura definita dal presente articolo. In tal caso l’istanza sarà trattata secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

    Attenzione al fatto che dal 3 dicembre è aperto lo scorrimento delle listre d'attesa e si può ancora presentare domanda.

    Leggi anche Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher per avere informazioni sugli step che si verificano dalla domanda alla sua approvazione con relativa emissione del voucher spendibile

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari

    L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione, la Guida sulla Delega Unica datata 26 novembre.

    In proposito ricordiamo che con il Provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:

    • introdotta dal Provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024,
    • e modificata il 20 maggio 2025.

    Vediamo quali sono gli obblighi dei professionisti su questo nuovo adempimento.

    Delega Unica dall’8 dicembre: come attivarla per i servizi ADE e ADER

    La guida delle Entrate è dedicata ai servizi online delegabili agli intermediari fiscali, oggetto di modifiche normative di prossima attuazione a decorrere dall'8 dicembre prossimo
    I principali servizi che l’Agenzia delle entrate consente di utilizzare agli intermediari delegati sono:

    • il “Cassetto fiscale delegato”, attraverso il quale l’intermediario può consultare i principali dati fiscali del proprio cliente, e i servizi presenti all’interno del portale “
    • "Fatture e Corrispettivi”, dedicato ai contribuenti titolari di partita IVA, tra cui la consultazione e il download delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche e la gestione dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

    L’Agenzia delle entrate-Riscossione invece, mette a disposizione degli intermediari una specifica area riservata, denominata “Equipro”, attraverso la quale gli stessi possono utilizzare i servizi online per conto dei loro assistiti, tra cui la consultazione della situazione debitoria, la richiesta di rateizzazione e l’adesione alle forme agevolate di pagamento delle cartelle.

    Allo scopo di semplificare e razionalizzare il previgente sistema di comunicazione delle deleghe, l’articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la delega unica che consente, con un’unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze.

    In particolare, dopo aver stipulato un accordo – in formato cartaceo o digitale – con il quale conferisce al proprio intermediario la delega vera e propria, il contribuente la rende efficace o, in altri termini, la “attiva” con una comunicazione all’Agenzia delle entrate.

    La comunicazione può essere effettuata anche dall’intermediario.

    Una volta attivate, le deleghe restano efficaci, salvo revoca o rinuncia, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, e questo costituirà un grande vantaggio per gli intermediari, che saranno agevolati anche nella gestione dei rinnovi delle deleghe dei propri assistiti.

    Ricordiamo che con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024 è stato pubblicato il fac-simile della delega unica e sono state definite le modalità, esclusivamente digitali, per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione.

    Delega Unica dall’8 dicembre: cosa sostituisce

    Come specificato dalle Entrate, al fine di garantire una maggiore sicurezza nell’accesso ai servizi delegati, non saranno, quindi, più previste:

    • modalità “analogiche” di comunicazione delle deleghe (ad esempio, presso lo sportello dell’ufficio territoriale o mediante l’invio di pec), 
    • né modalità di accesso mediante codici consegnati ai deleganti, 

    compiendosi così pienamente un passaggio di transizione verso il fisco digitale a vantaggio di cittadini e imprese.

    Future estensioni ad altri servizi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione verranno comunicate sui siti internet di entrambi gli Enti e integrate nel fac- simile di delega.

    Per consentire l’adeguamento dei sistemi, nei due giorni precedenti (6 e 7 dicembre 2025) non sarà possibile effettuare la comunicazione di alcun tipo di delega, né telematicamente né con altri mezzi. 

    Sarà, pertanto, possibile attivare e rinnovare le deleghe “singole” con le precedenti modalità entro e non oltre il 5 dicembre 2025.

    Affinché gli intermediari possano effettuare una ricognizione delle deleghe attualmente attivate nei loro confronti, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nella loro area riservata un file in formato csv, contenente l’elenco delle deleghe che risultano attivate per ciascun intermediario con le relative scadenze.

    Analoga funzionalità è disponibile nell’area riservata agli intermediari sul sito di AdeR, per le deleghe di propria competenza.

    Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari

    Come specificato dal Guida Ade alla Dlega Unica 2025, il primo obbligo dell’intermediario è la nomina di uno o più responsabili della gestione delle deleghe.
    Deve, poi, procedere all’accettazione delle condizioni generali di utilizzo dei servizi allo stesso delegati. 

    Con l’accettazione di tali condizioni, l’intermediario si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per effetto del conferimento della delega per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’incarico professionale e a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

    L’accettazione preventiva è effettuata all’interno dell’area riservata dell’intermediario, nella sezione “Adesioni” de “Il tuo profilo”.

    L’accettazione, effettuata “una tantum”, è un’operazione necessaria per poter trasmettere i dati relativi alle deleghe ricevute e per utilizzare i servizi delegati.
    Man mano che acquisisce le deleghe dai propri clienti, l’intermediario ha l’obbligo di numerarle progressivamente e annotarle quotidianamente in un apposito registro cronologico, predisposto su carta o con modalità elettronica, in cui devono essere indicati i seguenti dati:

    • numero progressivo e data della delega o della revoca;
    • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;
    • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.

    Le deleghe acquisite devono essere conservate fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza. 

    Insieme alle deleghe occorre conservare la documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante o erede.

    I documenti informatici acquisiti e/o trasmessi in formato elettronico devono essere conservati nel rispetto delle norme del CaD.

    L’Agenzia delle entrate può accedere alle sedi degli intermediari per svolgere controlli sulle deleghe acquisite. Qualora siano riscontrate delle irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche, l’Agenzia può procedere alla revoca dell’abilitazione, come previsto all’articolo 8, comma 1, lett. h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano, inoltre, ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo imprese Editoria: domande entro il 18 dicembre

    Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato un avviso con le regole la presentazione delle domande per il contributo previsto dall'art 4 del DPCM 17 aprile 2025 per l'editoria.

    In particolare,  si tratta del contributo per le imprese editrici di quotidiani e periodici le cui domande sono partite il 26 novembre e scadono il 18 dicembre prossimo, vediamo i dettagli.

    Per tutte le misure perl'editoria leggi anche: Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande             

    Contributo editoria: domande entro il 18 dicembre

    Il Dipartimento per l'Editoria avvisa che dalle ore 10:00 del 26 novembre alle ore 17:00 del 18 dicembre 2025 è possibile presentare le domande per il contributo per le copie vendute nel 2023.

    Le disposizioni applicative per la fruizione di tale contributo sono contenute nel decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 16 ottobre 2025.

    Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente con firma digitale in formato CAdES, e presentate per via telematica attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Le imprese richiedenti devono presentare una sola domanda. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.

    Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

    Per eventuali esigenze di chiarimenti si prega di leggere la sezione FAQ presente nella pagina dedicata del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. 

    Nel caso in cui la lettura delle FAQ non dovesse consentire di risolvere eventuali dubbi, si prega di inoltrare un quesito esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata sostegno:

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus fiere e mercati: pubblicato il primo elenco dei beneficiari

    Con il Decreto 27 novembre del MIMIT è approvato l’elenco, riportato nell’allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono di cui all’articolo 33 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 con indicazione del relativo importo, il buono noto come bonus fiere, per l'agevolazione del Capo II del decreto di riferimento.

    Ricordiamo che il MIMIT con il Decreto dell'11 agosto aveva pubblicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale.

    In particolare, nel quadro degli interventi delineati dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206  Legge quadro per il Made in Italy, l’articolo 33, indentificando il settore fieristico nazionale come cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del made in Italy ha disposto:

    • uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero.
    • uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a finanziare e incentivare gli investimenti nei mercati rionali in quanto luoghi che svolgono una funzione economica e di scambio, nonché una funzione di aggregazione e di coesione cittadina.

    In sintesi sono previste 

    • per le Fiere:
      • Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche
      • Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
    • per i mercati rionali: 
      • Linea 3 – Sostegno ai mercati rionali (gestito dalle Regioni)

    Vediamo tutte le regole.

    Sostegno 2025 alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche: Linea 1

    L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto predetto ministeriale sul sito web istituzionale del Ministero, e il 31 dicembre 2025.

    Clicca qui per l'elenco dei beneficiari pubblicato con Decreto del 27 novembre.
    L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento
    Beneficiarie della misura sono le PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.

    Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza. 

    Il possesso di tale requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.
    Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate.
    Il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascuna PMI.
    Successivamente alla chiusura dello sportello, il buono è assegnato dal Ministero, sulla base di una graduatoria definita in considerazione del punteggio attribuito in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
    Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

    • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
    • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    •     spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    • spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

    Organizzatori fiere: siuti per il coordinament, linea 2

    L’agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.

    L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse finanziarie e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

    L’incentivo è rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.

    Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.

    Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale medesimo.

    Ciascun organizzatore può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.

    Successivamente alla chiusura dello sportello, l’agevolazione è concessa dal Ministero, sulla base dei punteggi attribuiti, nell’ambito dell’attività istruttoria, in relazione agli indicatori individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.

    Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) potranno essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica secondo le modalità e i termini indicati dal Decreto 11 agosto di cui si tratta.

    Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

    • spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
    • spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
    • spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
    • spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del Decreto Ministeriale 25 giugno 2025.

    Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

    L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Sostegno ai mercati rionali: linea 3

    La misura di sostegno per i mercati rionali è demandata alle Regioni.

    Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione è tenuta a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2025  una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza, redatta secondo il modello seguente:Modello richiesta assegnazione delle risorse tramesso al seguente indirizzo: [email protected]

    Il Ministero, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e provvede al conseguente trasferimento.

    Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo perduto impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12

    Con il Decreto Direttoriale n 468/2025 il MASE dà attuazione alla misura destinata alle imprese delle regioni meno sviluppate.

    Vengono pubblicate le regole operative della misura “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”, parte del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività 2021‑2027 (PN RIC).

    Il provvedimento, adottato dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari completa quanto già introdotto dall’Avviso pubblico n. 424/2025 del 30 ottobre

    Le regole appena approvate definiscono criteri, requisiti e modalità di accesso al contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo.

    Scarica qui l'Allegato 1 con tutti i dettagli.

    Autoproduzione energia fonti rinnovabili: obiettivo delle agevolazioni

    Con questa agevolazione si vuole potenziare la capacità di produzione da fonti energetiche rinnovabili, in linea con la Direttiva (UE) 2018/2001, incentivando le imprese a produrre autonomamente energia elettrica da FER, riducendo costi operativi, dipendenza energetica e impatto ambientale, con un’attenzione specifica al rilancio produttivo del Sud Italia.

    La dotazione complessiva è di 262 milioni di euro, destinati a finanziare progetti di installazione di:

    • impianti rinnovabili, soprattutto fotovoltaici, 
    • termo-fotovoltaici 
    • e sistemi di accumulo.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: i beneficiari

    Possono partecipare all’agevolazione:

    • imprese di tutte le dimensioni, incluse reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
    • con unità produttive situate in aree industriali, produttive o artigianali;
    • ubicate nei Comuni con più di 5.000 abitanti in regioni meno sviluppate:Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

    Ogni domanda deve riferirsi a una singola unità produttiva, ma un’impresa può presentare fino a tre richieste per siti diversi.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa finanzia

    Gli incentivi coprono i costi per:

    • impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo;
    • impianti termo-fotovoltaici;
    • sistemi di accumulo elettrochimico, per autoconsumo differito (tecnologia “behind-the-meter”).

    Tra le spese ammissibili rientrano:

    • acquisto e trasporto dei componenti;
    • installazione, messa in esercizio e connessione alla rete;
    • opere civili indispensabili alla realizzazione dell’impianto.

    Non sono invece agevolabili:

    • spese per leasing (locazione finanziaria);
    • acquisto di beni usati.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa copre

    Il contributo è erogato a fondo perduto, come contributo in conto impianti.

    L’intensità dell’aiuto varia in base a:

    • dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande);
    • tipologia di impianto installato.

    Sono previste premialità aggiuntive per:

    • utilizzo di moduli fotovoltaici certificati (es. CAM);
    • possesso di certificazioni energetiche (es. ISO 50001).

    Il meccanismo rende l’iniziativa particolarmente vantaggiosa anche per le PMI e microimprese, che possono così avviare un processo di transizione energetica sostenibile.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12

    Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma GSE dal 3 dicembre 2025 ore 10:00 al 3 marzo 2026 ore 10:00

    Le domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati nell’Allegato 3 all’Avviso pubblico, tra cui:

    • qualità tecnica del progetto;
    • sostenibilità ambientale ed economica;
    • ordine di arrivo, con redazione di una graduatoria decrescente.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Marchi+: domande dal 4 dicembre

    Il MIMIT ha publbicato le regole per le misure agevolative Bando Marchi+

    Con il bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:

    • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
    • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

    Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro (trecentomila/00) nell’arco di tre anni.

    Vediamo come presentare domande dal 4 dicembre.

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    Bando Marchi+: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

    a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
    b) avere sede legale e operativa in Italia;
    c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    e) operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
    f) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
    g) non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    h) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    i) non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    j) essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
    k) per la Misura A:

    • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché
    •  aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

    l) per la Misura B:

    • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività:
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato alivello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché
      • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione

    m) essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

    Bando Marchi+: presenta la domanda dal 4 dicembre

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

    Allegati: