• PRIMO PIANO

    Detrazione IVA assolta in dogana dall’importatore dei beni

    La detrazione dell’IVA doganale è ammessa anche se l’importatore non è proprietario delle merci, purché queste siano utilizzate nell’attività d’impresa e vi sia una chiara correlazione con le operazioni imponibili. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 213 del 2025

    La società ALFA S.r.l., operante nella commercializzazione di principi attivi farmaceutici e prodotti chimici industriali, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di una materia prima proveniente dalla Cina.

    Il bene, denominato fattore produttivo base ZZ, era fornito free of charge da un committente giapponese e rimaneva formalmente di sua proprietà, pur essendo utilizzato da ALFA per la produzione, in Italia, di un farmaco (YY) successivamente venduto in Germania e in Paesi extra-UE. 

    Il nodo interpretativo riguardava quindi il diritto alla detrazione dell’IVA doganale, nonostante l’importatore non fosse proprietario della merce. In particolare: 

    • ALFA importava dalla Cina il fattore produttivo base ZZ, di proprietà del committente giapponese, ricevuto a titolo gratuito (free of charge),
    • tale materia prima veniva poi consegnata ad una società italiana (GAMMA) per la trasformazione in un farmaco finito (YY),
    • successivamente venduto dal contribuente sia in ambito UE (Germania) sia in Paesi extra-UE (es. Brasile). 

    La questione centrale era se la società potesse registrare la bolletta doganale e detrarre l’IVA assolta in dogana, nonostante non vi fosse un trasferimento di proprietà sul bene importato

    Il parere dell’Agenzia delle Entrate

    Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato i principi unionali e nazionali sul diritto di detrazione, sottolineando che:

    • non è necessaria la proprietà dei beni importati per esercitare la detrazione;
    • è però indispensabile la presenza di un nesso diretto e immediato tra l’importazione e le operazioni attive del soggetto passivo;
    • l’IVA assolta in dogana può essere portata in detrazione solo se le relative spese restano effettivamente a carico dell’importatore e incidono sul prezzo delle operazioni a valle.

    Con specifico riferimento al caso di ALFA, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto tra importazione e commercializzazione del farmaco sembri soddisfare tali condizioni. Tuttavia, ha precisato che l’effettiva spettanza della detrazione è subordinata alla verifica in concreto dei contratti e delle spese sostenute, riservandosi ogni potere di controllo.

    Pertanto, per le aziende che operano in filiere produttive internazionali, spesso caratterizzate da rapporti complessi tra fornitori, committenti e terzisti, il documento dell’Agenzia ribadisce l’importanza di: 

    • formalizzare correttamente i contratti con i partner esteri; 
    • dimostrare l’inerenza dei beni importati; 
    • assicurare la tracciabilità contabile delle operazioni doganali.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il Decreto 8 agosto del MIMIT, già anticipato sulla sua pagina istituzionale la scorsa settimana, con le regole per chi produce e vende prodotti di salumeria.

    Le novità sono in vigore dal 24 agosto e riguardano salumi di largo consumo abrogando e sostituendo la precedente disciplina aggiornata nel 2016.

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Tra gli altri prodotti il decreto ridisegna la denominazione di:

    • prosciutto cotto: la denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita). Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD). Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.
    • prosciutto crudo stagionato: ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
      Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
      Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.
    • salame: definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
      Vietato l’uso di carni separate meccanicamente. Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Prodotti salumeria: i controlli nella produzione

    Relativamente ai controlli il Capo VII del decreto  con gli articoli 46 e 47 evidenzia rispettivamente che:

    • le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate sono indicate dall'Allegato A che e' parte integrante del decreto.
    • l'uso delle denominazioni di vendita, in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    L'allegato A evidenzia che i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.
    Con riferimento alle caratteristiche e modalita' di prelievo del campione da analizzare, le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campioni preparati secondo le modalita' riportate di seguito per ciascun prodotto.

    I campioni ottenuti devono essere confezionati sottovuoto e conservati in refrigerazione fino all'analisi.

  • Mettersi in proprio

    Imprese culturali e creative: regole per iscriversi al RI dal 30.09

    Viene pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il decreto del 7 agosto 2025 del MIMIT con importanti novità per la gestione del Registro delle imprese relativamente alle imprese culturali e creative.

    L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.

    Vediamo le novità.

    Imprese culturali e creative: regole per iscriversi al RI dal 30.09

    Dal 30 settembre 2025 entrerà in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata alle imprese culturali e creative con procedure dedicate di:

    • iscrizione, 
    • modifica,
    • e cancellazione

    relative al registro imprese RI.

    Il decreto aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa” e prevede nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche. 

    Attenzione al fatto che le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.

    Tutta la modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT.

    Imprese culturali e creative: principali novità del decreto MIMIT

    Tra le novità del decreto 7 agosto si evidenziano le seguenti.

    L'Allegato A al decreto con gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025

    Le variazioni riguardano quattro punti principali:

      • nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
        • inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
        • inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
      • nuova tabella ICC: è stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale.
      • nontrolli automatici bloccanti. Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:
        • compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
        • obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
        • divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
      • modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C): Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.

    L'iscrizione nella sezione speciale ICC: il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.

    I principali requisiti riguardano:

    • attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024;
    • forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA;
    • requisiti formali:
      • obbligo di PEC attiva;
      • possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
      • dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.

    La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.

  • Contenzioso Tributario

    Udienza tributaria da remoto: nulla se effettuata al telefono

    In un mondo sempre più dematerializzato e in un processo sempre più telematico, si pone il problema delle legittime modalità di svolgimento delle udienze da remoto, quelle udienze che si svolgono senza la presenza fisica dei partecipanti.

    Della questione si è occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 20836, depositata il 23 luglio 2025, con la quale il ricorrente contestava le modalità di svolgimento dell’udienza di appello nell’ambito del processo tributario: infatti, nel caso in esame, un membro del collegio giudicante, a sua volta composto da tre membri, era collegato solo telefonicamente.

    Secondo la Corte di cassazione, in una udienza che si svolga da remoto, è necessario che le modalità di collegamento dei partecipanti abbiano caratteristiche tali da assicurare le fondamentali garanzie del processo: a questo fine è necessario che il collegamento dei partecipanti avvenga in videoconferenza, con collegamento sia video che audio, non essendo sufficiente il solo collegamento telefonico.

    La mancanza del collegamento audiovisivo da parte di tutti partecipanti costituisce una irregolare modalità di partecipazione, tale da compromettere il processo per irregolare costituzione del collegio e, di conseguenza, rendere nulla la sentenza in modo insanabile.

    Le motivazioni della decisione

    Secondo i giudici della Corte di Cassazione, infatti, il collegamento con sistema audio-visivo costituisce l’unica modalità di partecipazione capace di garantire:

    • il contraddittorio tra le parti;
    • la pubblicità dell’udienza;
    • la parità di condizioni tra tutti i partecipanti.

    Secondo quanto disposto con l’ordinanza numero 80836/2025, il collegamento con modalità telefonica non può soddisfare tutti questi requisiti, in quanto la partecipazione di uno dei giudici con collegamento solo audio non garantisce che questi abbia visto e sentito correttamente la discussione e non assicura la partecipazione paritaria rispetto agli altri membri del collegio.

    Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo numero 545/1992, nell’ambito del processo tributario i collegi giudicanti sono composti da tre membri effettivi e invariabili, se uno di questi partecipa con modalità che non si possono considerare conformi, secondo la Carte di Cassazione è inevitabile che l’intero collegio debba essere considerato irregolarmente formato.

    Di conseguenza la sentenza è inevitabilmente nulla, affetta da nullità insanabile, ai sensi dell’articolo 158 del Codice di procedura civile, norme che si applicano anche al processo tributario ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 546/1992.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo promozione cucina italiana all’estero: l’attività dell’ICE

    Con il decreto 16 maggio del Masaf pubblicato in GU n 193 del 21 agosto si recano le regole per il Fondo promozione cucina italiana all'estero.

    Ricordiamo che la legge quadro n 206 del 2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy all'articolo n 35 

    recita: Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

    Vediamo cosa contiene il decreto attuativo.

    Fondo promozione cucina italiana all’estero: ecco le regole per gli aiuti

    Il decreto definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre  2023,  n.  206 ed è destinato  alla realizzazione di azioni volte alla valorizzazione e  promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana.
    Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del decreto ammontano ad euro 950.000 per l'anno 2025

    Per le  finalità di cui  all'art. 1 del decreto, l'Amministrazione si avvale dell'ICE – Agenzia  per  la  promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  previa stipulazione con il predetto ente e con il Ministero degli  affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale di  un  Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

    Per la realizzazione delle finalità  l'ICE promuove la cucina italiana in occasione di eventi, anche  fieristici, che si svolgono all'estero.   

    La partecipazione agli eventi è finalizzata a valorizzare i  prodotti nazionali di qualità e a promuoverne il consumo all'estero per la corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana,  anche prevedendo  apposite sessioni formative,  destinate al  personale operante nel settore della ristorazione, sulla corretta  preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
     In occasione degli eventi possono essere svolte:

    • a) azioni di informazione e divulgazione, rivolte al  pubblico  e ad operatori del settore della ristorazione, sui  prodotti  nazionali di  qualita',  sui  sistemi  di  denominazione  di  origine  e  delle indicazioni geografiche, sulla stagionalita' dei prodotti, sempre  ai fini del corretto utilizzo dei prodotti nella preparazione dei piatti tipici della cucina italiana;
    •  b) azioni di sensibilizzazione per la candidatura  della  «cucina italiana» a patrimonio immateriale dell'umanita' dell'UNESCO.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula

    Il decreto del 18 giugno 2025, pubblicato dal MIMIT il 25 luglio, prevede l'elenco completo degli incentivi, gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non spettanti per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale.

    Ricordiamo prima che, il calendario per adempiere alla stipula della polizza, è stato definito dal Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

    In particolare è stato previsto che l'adempiemento è previsto:

    In data 5 agosto il MIMIT ha pubblicato un avviso per ulteriore precisazione dei contenuti del decreto in oggetto specificando quanto segue.

    Con il Decreto 18.06.2025 sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del made in Italy al fine di tenere conto dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

    Si precisa che il provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della richiamata Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese e del made in Italy. 

    L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi – sempre di competenza dalla DGIAI – definita di concerto con altri Ministeri.

    Vediamo ora il contenuto del decreto di giugno.

    Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula

    Con l'articolo 1 Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese si prevede che per gli incentivi di seguito elencati, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, le previsioni in oggetto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:

    • a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
    • b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni;
    • c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni.

    Per le domande come sopra specificate, l’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

    Le disposizioni si applicano gli incentivi di seguito individuati:

    • a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
    • b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
    • c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
    • d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
    • e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
    • f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
    • g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
    • h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
    • i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
    • l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
    • m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

  • Dichiarazione 730

    Contributi alla Cassa del coniuge defunto: chiarimenti per la deducibilità

    Con la Risposta a interpello n 190 del 21 luglio le Entrate hanno chiarito un aspetto fiscale di particolare interesse per pensionati ed eredi di ex dipendenti aderenti a casse assistenziali aziendali. 

    Il quesito riguarda la possibilità di dedurre dal reddito da pensione i contributi sanitari versati da un coniuge superstite, anche per familiari non fiscalmente a carico.

    L’istanza è stata presentata da una pensionata, vedova di un ex dipendente di un gruppo bancario, iscritto a una Cassa di assistenza sanitaria aziendale.

    Dopo il decesso del coniuge, la contribuente ha continuato a versare volontariamente i contributi alla stessa Cassa per sé e per il figlio, non a carico fiscalmente.

    Il dubbio riguarda la deducibilità di tali contributi dal reddito di pensione, in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti e i pensionati che proseguono la copertura sanitaria integrativa.

    Contributi alla Cassa del coniuge defunto: chiarimenti per la deducibilità

    Secondo l'articolo 51 comma 2 lett a) del TUIR non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente o assimilato (compreso quindi il reddito da pensione) i contributi assistenziali versati a enti o casse con fini esclusivamente assistenziali, nel limite di 3.615,20 euro annui.

    Tali enti devono essere:

    • iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari (DM Salute 31/03/2008);
    • operare in base a principi di mutualità e solidarietà;
    • conformi a contratti collettivi o regolamenti aziendali.

    L'art 10 comma 1 lett e-ter dello stesso TUIR prevede invece la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN, con limiti simili, ma con finalità diverse rispetto agli enti assistenziali aziendali.

    La differenza tra le due norme è fondamentale: solo l’art. 51 consente l’esclusione dal reddito da pensione, mentre l’art. 10 si applica ai versamenti deducibili dal reddito complessivo.

    L’Agenzia nella risposta a interpello n 190/2025 conferma che la Cassa oggetto dell’interpello, in quanto ente con finalità esclusivamente assistenziali, rientra tra quelli indicati all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.

    In particolare, viene riconosciuto che:

    • anche i pensionati possono beneficiare della stessa esclusione dei dipendenti;
    • la qualità di associato spetta ai superstiti (coniuge o figlio inabile), a condizione che il rapporto venga mantenuto attivamente;
    • i contributi versati in favore di familiari non a carico (es. figli) sono comunque inclusi nel beneficio fiscale, se previsti da regolamento aziendale o statuto.

    Dove indicare la deduzione nel modello 730

    Qualora il sostituto d’imposta non abbia considerato l’esclusione dal reddito imponibile, il contribuente può comunque portare in deduzione i contributi nella dichiarazione dei redditi nel Modello 730, rigo E26, codice “21” (Altri oneri deducibili) con il limite annuo complessivo: € 3.615,20 ed è possibile includere anche i contributi per familiari non fiscalmente a carico.

    È quindi importante che CAF e professionisti verifichino con attenzione l’eventuale presenza di queste situazioni per i clienti pensionati, al fine di evitare errori o mancati benefici.

    Questa risposta delle Entrate conferma un principio rilevante: la continuità del trattamento fiscale anche per i superstiti di ex dipendenti, laddove lo statuto dell’ente assistenziale lo consenta.