• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Condotta irreprensibile iscritto all’Albo: chi deve accertarla

    Con il pronto ordini il CNDCEC replica ad un quesito di un ordine territoriale che sollevava dubbi su di un iscritto. 

    Un dottore commercialista è stato iscritto all’Albo in data 29.11.2022 e, in data successiva all’iscrizione, il Consiglio dell’Ordine veniva a conoscenza di fatti e comportamenti tenuti dallo stesso in epoca anteriore alla iscrizione, che potenzialmente farebbero venire meno il requisito della condotta irreprensibile prevista dall’art. 36, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005. 

    Si chiede pertanto se, nel caso prospettato, la competenza a valutare i suddetti fatti e comportamenti tenuti in epoca antecedente all’iscrizione sia del Consiglio dell’Ordine oppure del Consiglio di Disciplina territoriale.

    Condotta irreprensibile dell’iscritto Albo: chi deve accertarla

    Il CNDCEC specifica che in sede di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 139/05 ai fini della iscrizione all’albo, il Consiglio dell’Ordine, come è noto, deve verificare, tra gli altri, la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del suddetto art. 36, ovvero che il professionista sia di condotta irreprensibile.
    Tale requisito riveste particolare rilevanza ed infatti l’art. 37 dell’Ordinamento professionale dispone, al 2° comma, che “Il rigetto della domanda [di iscrizione] per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente”.  
    Poiché nel caso di specie il professionista oggetto del presente quesito risultava possedere all’atto dell’iscrizione tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 – atteso che, in caso contrario, la sua richiesta di iscrizione all’albo sarebbe stata rigettata – nel momento in cui, successivamente all’avvenuta iscrizione ed all’inizio dello svolgimento dell’attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell’iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione [con ogni probabilità omesse in sede di dichiarazione in merito ai requisiti prescritti dal menzionato art. 36 dell’Ordinamento professionale], si ritiene che la valutazione della condotta del professionista debba comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all’albo, nei termini che seguono.
    Al riguardo si osserva che, in tema di sanzioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli albi professionali, non possa escludersi la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l’iscrizione all’albo quando esse si siano protratte nel tempo ben oltre la data dell’iscrizione e, pertanto, integrino inevitabilmente un illecito disciplinare per i conseguenti riflessi negativi

    Il CNDCEC rimanda ad alcune sentenze della Cassazione in materia e evidenzia che, in sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell’iscritto antecedenti alla iscrizione all’albo, il Consiglio di Disciplina territoriale debba considerare sia la condotta riferita ad eventuali condanne penali antecedenti all’iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l’iscrizione all’albo, sia e soprattutto l’omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

  • Senza categoria

    Imprese florovivaiste: tutte le regole nella Legge delega

    Pubblicata in GU n 164 del 15 luglio la Legge n 102 di delega al Governo per il florovivaismo.

    In particolare, la legge in vigore dal 30 luglio prevede che il Governo è delegato  ad  adottare,  entro ventiquattro  mesi dalla stessa uno o più decreti  legislativi  per  costituire  un  quadro normativo  organico in   materia   di:

    • coltivazione,   
    • promozione, 
    • commercializzazione, 
    • valorizzazione e incremento della qualità  e dell'utilizzo dei prodotti  del settore  florovivaistico e  della filiera florovivaistica, 

    secondo i principi e i criteri direttivi  di cui all'articolo 2 che di seguito si dettaglia.

    Florovivaismo: cosa si prevede nella Legge di delega

    In particolare, ai sensi dell'art 2 nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • a) disciplinare  l'articolazione  della  filiera  florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di  supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
    • b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza  con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile  e  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  nonché prevedere  l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
    • c) prevedere un coordinamento nazionale che  fornisca  misure  di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio  per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale  non  generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività  tenendo conto  delle  peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno  delle misure di indirizzo del settore;
    • d) prevedere l'adozione di  atti  di  indirizzo  e  coordinamento delle attività di filiera e  delle  politiche  nazionali  e  locali, anche avvalendosi  della  collaborazione  degli  esperti  del  tavolo tecnico di settore;
    • e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore   florovivaistico,  quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle  peculiarità  delle produzioni  floricole  e  di  quelle  vivaistiche,  da  adottare   in coordinamento con la strategia nazionale del verde  urbano  elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
    • f) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui, tra l'altro,  azioni  volte  all'aggiornamento  normativo, alla   formazione   professionale,   alla   valorizzazione   e   alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione  ottimizzata  dei  fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica,  alla promozione  di  coltivazioni  e  di  installazioni  a  basso  impatto ambientale  e  a  elevata  sostenibilità  alle  certificazioni   di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica  e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
    • g) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui,  tra  le  altre  iniziative,  azioni  innovative  per   la comunicazione  e  la  promozione  dei   prodotti   nonché per   la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche,  tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
    • h)  predisporre  un  sistema  di  rilevazione  annuale  dei  dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e  dei  relativi prezzi;
    • i) pianificare e  istituire,  a  livello  nazionale,  piattaforme logistiche per macroaree, ai fini  dell'efficiente  movimentazione  e distribuzione dei prodotti della filiera  florovivaistica  verso  gli Stati membri dell'Unione europea  e  i  Paesi  terzi,  tenendo  conto dell'attuale  collocazione  dei  distretti  florovivaistici   e   dei mercati;
    • l)  prevedere  misure  per  la   riconversione   degli   impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici  e  per l'incremento della loro  efficienza  energetica  nonchè della  loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
    • m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti,  al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo  e di  prodotto,  eventualmente  promuovendo,  a  cura   del   Ministero dell'agricoltura,  della  sovranità alimentare  e  delle   foreste, l'istituzione di  un  marchio  unico  distintivo  che  garantisca  le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea  e internazionale,  previa  adozione  di  disciplinari  di  qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici  ornamentali,  da interno e da esterno,  ovvero  destinati  all'arredo  urbano  nonché forestali;
    • n)  qualificare  come  centri  per  il  giardinaggio  le  imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che  operano  nel settore specializzato del giardinaggio  e  del  florovivaismo  e  che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e  definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
    • o) definire, nel rispetto della normativa  nazionale  in  materia fitosanitaria, le  figure  professionali  che  operano  nel  comparto florovivaistico, compresi i settori del  verde  urbano  e  periurbano nonchè i  parchi  e  i  giardini  storici,   prevedendo   il   loro inquadramento  nel  sistema  di  classificazione  delle   professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
    • p) promuovere  l'attivazione  di  ulteriori  percorsi  formativi, coerenti con l'ambito tecnologico  di  riferimento,  presso  gli  ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i  dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e  regionali  competenti,  nel  rispetto  di quanto previsto dall'articolo 12, comma  2,  della  legge  28  luglio 2016, n. 154;
    • q)  favorire  l'aggregazione   tra   produttori   attraverso   la semplificazione  delle   procedure   volte   alla   costituzione   di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
    • r) prevedere specifici criteri  di  premialità per  le  aziende florovivaistiche, da  inserire  nell'ambito  dei  piani  di  sviluppo regionale, previo accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del  settore  a  livello locale;
    • s) disciplinare, in coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto legislativo  10  novembre  2003,  n.  386,  e  dai  relativi  decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali  di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e  la  certificazione degli  stessi  materiali  di  moltiplicazione,  nel  rispetto  delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003,  siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che  la  successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai  di proprietà privata,  allo  scopo  di  sostenere  le   attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
    • t) includere anche il vivaismo orticolo e  frutticolo  esercitato ai  fini  della  produzione  e  della  moltiplicazione  di  materiale vegetale  certificato,  per  favorire  investimenti  nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
    • u) definire e incentivare l'avvio  delle  filiere  produttive  di livello regionale, quali elementi di promozione  delle  attività di forestazione  soprattutto  nei  confronti  dei   comuni   di   minori dimensioni;
    • v) prevedere che le amministrazioni pubbliche  possano  definire, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica, condizioni tecniche e contrattuali  agevolate  per  la  locazione  di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali. 

  • Adempimenti Iva

    Immatricolazione auto da San Marino: regole Ade per esclusioni IVA

    L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 296689 del giorno 16 luglio da attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2024 sulle immatricolazioni di auto e moto da San Marino e Vaticano,

    In particolare si definiscono modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli che gli uffici ADE devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’Iva con il modello ’“F24 Versamenti con elementi identificativi”.

    Prima di dettaglia, ricordiamo anche che con la Circolare n 3 del 16 febbraio le Entrate hanno chiarito diversi aspetti delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 che di seguito si dettagliano.

    Immatricolazioni auto da San Marino e Vaticano: le nuove regole

    Con l’articolo 1, comma 93, della legge di bilancio 2024 è stato aggiunto all’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 26211, il comma 9-ter, il quale stabilisce che, «ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63312, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma».  Il provvedimento atteso è quello di ieri 16 luglio 2024.

    La norma in commento, al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli, ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, di cui ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. 

    In particolare, si prevede che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.

    In attuazione del citato comma 9-bis, cha ha attribuito i poteri di controllo alle Entrate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato in data 17 luglio 2020 (prot. n 265336/2020), con il quale – oltre a integrare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2018 (prot. n. 2018/84332), concernente la definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza unionale – sono stati individuati, tra l’altro, “i termini e le modalità della verifica da parte dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all’art. 1 comma 9 del decreto-legge ottobre 2006, n. 262 (versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi”), ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso”

    Con il provvedimento del 16 luglio l’Agenzia delle entrate definisce modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.
    Le ipotesi di esclusione dall’adempimento del versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi” riguardano:

    • a) gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta (secondo le regole indicate dagli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)
    • b) gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino e Città del Vaticano, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati a essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa
    • c) gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta
    • d) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli usati, come provenienti da San Marino, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni;
    • e) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli, come provenienti dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni.

    Ai fini del riconoscimento della sussistenza di una delle condizioni di esclusione dal versamento con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in generale, va presentata apposita istanza alla direzione provinciale delle Entrate competente, allegando tra l’altro, oltre alla documentazione relativa alla specifica ipotesi:

    • a) originale della carta di circolazione del veicolo
    • b) estremi del titolo d’acquisto o della fattura,

    aggiungendo le attestazioni relative ai determinati casi descritti, con dovizia di particolari, nel provvedimento odierno.

    La direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate comunica l'esito positivo al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, al fine di consentire l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

    La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione avviene in 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, estendibili di altri 30 giorni in necessità di riscontri specifici e più approfonditi.

  • Rimborso Iva

    Dichiarazione IVA del Curatore: la Cassazione sul diritto al rimborso

    La Cassazione specifica che spetta il rimborso dell’IVA dopo la dichiarazione 74-bis presentata dal Curatore.

    Secondo l'Ordinanza n 18320 del 4 luglio la suprema Corte ha specificato che la dichiarazione con cui i curatori devono presentare una dichiarazione ai fini IVA relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento fa sorgere da quella data, come la dichiarazione di cessazione dell’attività, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultano effettuati in eccedenza.

    Vediamo i dettaglia del caso di specie.

    Rimborso IVA e dichiarazione 74-bis: la Cassazione specifica quando spetta

    Il caso di specie riguarda un ricorso da parte della curatela fallimentare per diniego di rimborso IVA da parte delle Entrate, giustificato dal presupposto della mancata cessazione dell’attività d’impresa.

    L'agenzia specificava che la società contribuente non aveva provveduto alla chiusura della partita IVA.

    La CTR, respingendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha evidenziato che il credito IVA maturato dalla società in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento è ricompreso tra i crediti che il curatore è tenuto a riscuotere nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali volti alla liquidazione del patrimonio del fallito e alla soddisfazione dei creditori.

    Oltre a ciò, la dichiarazione IVA presentata dal curatore fallimentare doveva essere equiparata alla cessazione dell’attività legittimando quindi il rimborso.

    L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 30, secondo comma, 35 e 74 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la Commissione regionale, erroneamente ritenuto la dichiarazione ex art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 depositata dal curatore fallimentare come equiparabile alla cessazione dell’attività d’impresa.

    La Corte di Cassazione ha respinto le motivazioni delle Entrate e ha rigettato il ricorso.

    Viene specificato che la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, essendo quindi meramente occasionale la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e post fallimentari, cosa che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle relative alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore quale gestore del patrimonio.

    Da ciò consegue la necessità di redazione, ai sensi dell’art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento.

    Distinguendo tra la posizione IVA ante fallimento e la posizione IVA post fallimento, si giustifica l’orientamento per il quale la dichiarazione, prevista dall’art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 del curatore, relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o all’inizio della procedura concorsuale, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività.

    Come la dichiarazione annuale, la dichiarazione di cui si tratta, chiudendo il rapporto tributario ante fallimento, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultano effettuati in eccedenza.

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: il correttivo ter arriva alle Commissioni

    Comincia l'iter di approvazione definitiva dello schema di Dlgs integrativo del Dlgs n 14/2019, correttivo ter delle regole per la Crisi d'Impresa, approvato in via preliminare dal CdM lo scorso 10 maggio.

    Si evidenzia che il termine ultimo dei pareri delle Commissioni è il giorno 24 agosto.

    Il correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza contiene numerose modifiche poste anche al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del DLgs. 14/2019.

    Vediamo alcune anticipazioni.

    Correttivo ter Crisi d’impresa: le anticipazioni

    Come specificato dal comunicato stampa dello stesso esecutivo, lo schema di decreto legislativo è composto di oltre 50 articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019. 

    Si tratta del terzo correttivo apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.

    In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice. 

    Leggi: Revisore legale e obblighi segnalazione precrisi d'impresa per un approfondimento.

    Il presidente del CNDCEC de Nuccio in una nota di ieri 10 giugno dichiarava:

    “Decisamente apprezzabili  le modifiche all’art. 25-octies in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. In particolare, per quanto di più stretto interesse dei Commercialisti, il testo del decreto contiene la riformulazione, sollecitata da tempo dal Consiglio Nazionale, dell’art. 25-octies prevendendo l’attenuazione o anche l’esclusione della responsabilità per i sindaci che siano attivati tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo, ma anche circoscrivendo in modo adeguato i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: sessanta giorni dalla conoscenza effettiva (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi. Un traguardo storico che si accompagna alla modifica dei presupposti della responsabilità dei sindaci prevista dall’art. 2407 approvata dalla Camera la settimana scorsa, ed è altresì di buon auspicio per quella che sarà la revisione dei reati fallimentari, in corso, per la quale il Consiglio Nazionale ha in più occasioni sollecitato di veder ripristinato il perimetro del “dolo eventuale” con la prova necessaria della intenzionalità”.

    Inoltre viene anche specificato che tra le novità di rilievo vi sono:

    • le modifiche approvate anche quelle all’art. 356 del Codice.
    • la modifica alla composizione negoziata. Il Codice della crisi è stato integrato con una disposizione di nuovo conio recante la disciplina di accordi transattivi per i crediti tributari.

    Su quest'ultimo tema sempre De Nuccio ha specificato che “Trattandosi di un accordo di natura privatistica che viene validato dal tribunale con i creditori pubblici si confida nella novità per favorire la diffusione della composizione negoziata e la riuscita delle trattative nei casi in cui l’indebitamento principale sia verso l’Erario"

    Si attendono testi in bozza del provvedimento per ulteriori dettagli.

  • Imposta di registro

    Codici tributi imposta di registro: l’ADE pubblica le tabelle

    Con Risoluzione n 35 dell'11 luglio le Entrate istituiscono i codici tributo relativi alla imposta di registro.

    In particolare si fa riferimento al versamento, tramite modello F24, delle somme dovute:

    • a seguito delle attività di controllo, 
    • di conciliazione giudiziale,
    • e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti.

    E' utile ricordare che la risoluzione da seguito alla estensione del pagamento dei tributi tramite il modello F24 disposta dal Decreto Mef del’8 novembre 2011, tra questi tributi vi è appunto l’imposta di registro.

    Codici tributi per l’imposta di registro: l’ADE

    La Risoluzione prima di dettaglia i codici tributo in oggetto ricorda che l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento con F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) alle entrate ivi indicate.

    Il successivo articolo 2 del medesimo decreto ha previsto, altresì, che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 

    Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente del 3 gennaio 2014, del 9 luglio 2018, del 27 gennaio 2020 e del 27 novembre 2020, sono state estese le modalità di versamento mediante modello F24 alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate, degli atti privati, nonché degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all’imposta sulle donazioni di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate. 

    I relativi codici tributo per il versamento spontaneo oppure a seguito degli avvisi di liquidazione sono stati istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni nn. 14/E del 24 gennaio 2014, 57/E del 18 luglio 2018, 9/E del 20 febbraio 2020 e 76/E del 2 dicembre 2020. 2  

    Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a seguito delle attività di controllo per:

    • Somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza ex articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 
    • Somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 
    • Somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 
    • Somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 

    si istituiscono i codici tributo differenziati per tipologia di definizione.

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo relativo al modello F23 (terza colonna). 

    Si rimanda alla risoluzione in oggetto per il dettaglio dei codici tributo.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus edicole: elenco dei beneficiari spese 2022

    Con Decreto del Dipartimento dell'editoria datato 11 luglio, viene pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus edicole spese 2022.

    Ricordiamo che le domande sono state presentate dal 15 marzo al 15 aprile 2024, e si tratta del contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2, comma 2, del DPCM 10 agosto 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.

    Con il DPCM del 10 agosto 2023 sono state ripartite le risorse del Fondo Straordinario per l’Editoria, pari a 140 milioni per il 2023. 

    In particolare, l’articolo 2, comma 2, del suddetto D.P.C.M. ha previsto come misura di sostegno alle edicole un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per:

    • IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, 
    • canoni di locazione, 
    • servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, 
    • acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, 

    entro il limite di 6 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del regolamento UE “de minimis” vigente.

    Con successivo Decreto del 28 novembre 202  sono state definite, all’articolo 2, le modalità per la fruizione di tale agevolazione.

    Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste:

    • con indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario;
    • non sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale

    Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM del 10 agosto 2023 il contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute, al netto dell’IVA, ove prevista, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. 

    Il contributo concorre alla formazione del reddito e, pertanto, è erogato al netto della ritenuta fiscale.

    Si evidenzia che questo bonus è una misura differente rispetto al bonus una tantum edicole da poco conclusosi.

    Bonus edicole spese 2022: elenco dei beneficiari

    Il decreto di cui si tratta prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 28 novembre 2023, è approvato l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei soggetti cui è riconosciuto il contributo previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno

    Inoltre lo stesso decreto prevede che il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa
    beneficiaria, dichiarato nella domanda.

    Il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato agli aventi diritto, secondo gli importi indicati nel predetto elenco, al netto della ritenuta IRES o e IRPEF, pari al 4 per cento, che sarà versata entro il 15 del mese successivo alla liquidazione del contributo stesso sul Capo della Tesoreria Centrale dello Stato.

    Consulta qui l'elenco.

    Ricordiamo infine che le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute nell’art. 2 del DPCM 28 novembre 2023 e nella Circolare n 1/2024.

    Allegati: