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Crediti da bonus edilizi: cosa cambia per le compensazioni
Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del dl n 39/2024 con una ulteriore stretta per il superbonus.
Tra le novità, una norma che prevede, per i soggetti che hanno debiti con l'Erario ma anche crediti da bonus edilizi vige il divieto di compensazione, vediamo i dettagli.
Bonus edilizi: vietato l’uso dei crediti per chi ha debiti col Fisco
L'art 4 contiene Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.
Il comma 1 introduce un nuovo comma 3-bis all’interno dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Ai sensi della nuova norma, si prescrive che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte o di crediti inesistenti (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali, come precisato durante l’esame al Senato, sia intervenuta decadenza dalla rateazione, viene sospesa l’utilizzabilità in compensazione con F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dei crediti d’imposta per interventi edilizi che sono cedibili ai sensi del medesimo articolo 121, presenti nella piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate.
La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni verranno disciplinate da un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 2 modifica l’articolo 37, comma 49-quinquies del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223.
Nella sua formulazione vigente esso stabilisce, in sintesi, che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione
per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di
avvalersi della compensazione mediante F24; tale disposizione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
Con le modifiche proposte dall’articolo in esame si chiarisce che, in deroga all’articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che stabilisce il principio generale per cui
l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli
agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Le disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione commentata, restano ferme le disposizioni dell’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione.
In sintesi il richiamato articolo 31 vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
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Stop a cessione e sconto per bonus edilizi: le nuove regole
Pubblicata in GU n 123 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del DL n 39/2024 (pubblicato in GU n 75 del 29.03.24).
Il Decreto convertito mira, tra l'altro, ad eliminare le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni di cessione e sconto al posto delle detrazioni.
Sinteticamente, da oggi 29 maggio entrano in vigore le restrizioni retroattive per le detrazioni di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche.
In particolare, tutte le spese effettuate a partire dall’inizio del 2024 prevedono sconti fiscali ammortizzabili in dieci rate, rispetto alle precedenti quattro o cinque.
Con l’entrata in vigore della legge è ufficialmente operativo lo stop alla cessione delle rate residue per chi ha utilizzato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, grossa novità per le banche (intermediari finanziari e assicurazioni) che a partire dal 2025, non potranno più compensare i crediti fiscali collegati a bonus edilizi, già acquisiti, con debiti contributivi e previdenziali.
Sinteticamente nella conversione vengono confermate le seguenti novità:
- Riduzione delle fattispecie ammesse all’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura,
- Limitazione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis,
- Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente,
- Utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti ai bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione,
- Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti Ace.
Sconto e cessione dei bonus edilizi: i blocchi e le deroghe
Con l'art 1 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data del 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nella norma erano previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti quali:
- IACP, cooperative, enti del Terzo settore,
- ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.
Con la novità del DL n 39/2024 si fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.
Inoltre, si prevede un regime transitorio, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024, entrata in vigore del decreto-legge:
- a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Inoltre, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione fino a concorrenza di quanto dovuto dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Leggi anche: Crediti da bonus edilizi: sospese le compensazioni in presenza di debiti col Fisco
Infine, si introducono misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.
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Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap
Con la Risposta n. 107 del 16 maggio le Entrate hanno chiarito che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie 2023
è imponibile secondo le regole ordinarie, vediamo il perché.
Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap
Una società S.r.l. formula un quesito sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP, della "remunerazione aggiuntiva" per le farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
In particolare, si chiede se la Remunerazione Aggiuntiva 2023 debba essere esclusa dalla base imponibile IRES e IRAP, come era stato stabilito per la remunerazione aggiuntiva del 2021-2022 del peridodo pandemico covid.
Secondo l'istatante si, in quanto la legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo modello di remunerazione (la Remunerazione Aggiuntiva 2024), che non godrà dell'esclusione fiscale prevista per le precedenti misure temporanee.
L'Agenzia delle Entrate non è d'accordo e precisa che la Remunerazione Aggiuntiva 2023, pur essendo considerata un "contributo a fondo perduto" e quindi fuori campo IVA, non è automaticamente non imponibile ai fini IRES e IRAP.
L'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, che esclude dal reddito imponibile e dal valore della produzione IRAP i contributi erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19, non si applica alla Remunerazione Aggiuntiva 2023.
Secondo l'Agenzia la Remunerazione Aggiuntiva 2023 è considerata in continuità con quella del 2021-2022 ma è stata introdotta in un contesto post-emergenziale e non direttamente legata all'emergenza Covid-19.
Essa mira a stabilizzare il sistema di remunerazione delle farmacie, con una valenza strutturale e non più emergenziale.
La normativa fiscale speciale per l'emergenza Covid-19 non è applicabile alla Remunerazione Aggiuntiva 2023 perché non è stata erogata in via eccezionale per tale emergenza.
La Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti misure legate all'emergenza Covid-19.
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DPC ospedaliero di filtraggio aria: corretta IVA da applicare
Con Risposta a interpello n 106/2024 le Entrate hanno chiarito l'aliquota IVA da applicare ad un Dispositivo di copertura letti ospedalieri con filtro.
L'istante ha depositato una richiesta di brevetto per un dispositivo di protezione collettiva DPC e ritiene di potervi applicare l'IVA al 5% per i sistemi di filtraggio, l'ADE non è d'accordo, vediamo il perché
DPC ospedaliero di filtraggio aria ospedaliero: corretta IVA da applicare
La Società riferisce che:
- 1. ha sviluppato un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC) che consiste, in estrema sintesi, in un sistema di copertura/tenda da applicare ai letti ospedalieri dei pazienti collegata ad un sistema di aspirazione e filtraggio, per il controllo delle infezioni ospedaliere;
- 2. ha depositato una domanda di brevetto per tale DPC presso l'Ufficio Italiano Brevetti denominato ''Dispositivo di protezione collettiva particolarmente per strutture sanitarie del tipo di ospedali, cliniche private, presidi sanitari e simili'', in quanto l'invenzione che si vuole tutelare attraverso il brevetto consiste nel particolare sistema di aperture passanti e richiudibili che consentono, grazie al sistema di aspirazione e filtraggio, di operare sul paziente attraverso la copertura/tenda senza che si verifichi fuoriuscita di aria contaminata;
- 3. è sua intenzione produrlo e commercializzarlo
La Società chiede quale sia l'aliquota IVA applicabile alla cessione del decritto DPC, alla luce delle norme specifiche adottate contestualmente al diffondersi della pandemia da COVID19.
Le entrate specificano che è applicabile l'IVA ordinaria e non quella ridotta al 5% in quanto il DPO dopo valutazione anche di documenti di prassi in consultazione con l'ADM, non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell'elenco tassativo di cui al numero 1ter.1 della Parte IIbis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l'applicazione di aliquote ridotte.
Allegati: -
Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole
E' attesa in GU la legge di conversione del DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo nella quale viene confermato l'art 6 misure di monitoraggio sui crediti transizione 4.0.
In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente:
- l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare,
- la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.
A tal proposito il MIMIT e il GSE hanno pubblicato due distinti avvisi al fine di informare che il giorno 29 aprile sono stati pubblicati:
- il Decreto direttoriale 24 aprile con tutte le regole,
- i modelli necessari.
In sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:
- per gli investimenti dal 30 marzo 2024, va inviata la comunicazione preventiva aggiornandola poi al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT
Il decreto direttoriale con le regole operative è stato pubblicato il 29 aprile.
Come specificato dal GSE dalle ore 12 del 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da Decreto direttoriale MIMIT del 24 aprile.
Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.
I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:- gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).
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Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica qualificata/certificati).
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Scoperta Imprenditoriale: modifiche all’allegato 10 sulla rendicontazione
Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 21 maggio con modifiche all'allegato 10 al precedente decreto del 7 dicembre 2023 con le regole per la misura agevolativa nota come scoperta imprenditoriale.
Nel dettaglio il nuovo allegato n. 10 reca Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione.
Ricordiamo che il MIMIT ha anche pubblicato il decreto del 28 febbraio relativo alla approvazione della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione per la misura Scoperta imprenditoriale (risorse finanziarie di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 luglio 2023).
Vediamo le regole della misura.
Scoperta Imprenditoriale: che cos'è
Con un avviso del 4 gennaio il MIMIT informava del via all'agevolazione nota come Scoperta imprenditoriale che finanzia progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.
In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5), e i Centri di ricerca.
Gli Organismi di ricerca possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.
Ricerca e sviluppo PMI: riepilogo delle regole
Con Decreto del 7 dicembre 2023 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la misura scoperta imprenditoriale.
Attenzione dal fatto che, le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2024 anche in forma congiunta e la procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 24 gennaio 2024 prossimo.
Ricordiamo che con il Decreto 13 luglio 2023 sono state rese disponibili risorse pari a 300 milioni di euro, a valere sull’Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
Si sottolinea che, una quota pari al 60 per cento delle predette risorse è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese.
Ai fini dell’accesso a tale riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Nell’ambito della riserva in questione, una sotto riserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.
Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: i progetti ammessi
La misura agevolativa finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.
I progetti devono:
- essere realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate,
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro
- avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.
I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:
- progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
- un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
- almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
- che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
- il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
- progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
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Incentivi auto 2024: bonus per acquisto di nuovo, usato e taxi
Il MIMIT ha pubblicato la Circolare 27 maggio con le regole operative per il bonus auto ecologiche 2024.
Il DPCM 20 maggio con Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti è stato pubblicato in GU n 121 del 25 maggio.
Lo stesso MIMIT ha riepilogato in sintesi le regole e gli importi, evidenziando che le risorse complessive per 1 miliardo per 2024.
Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un’auto elettrica, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, sale da 5.000 a 13.750 euro.
La piattaforma per le prenotazioni sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10.00 ecobonus.mise.gov.it.
Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.
Tra le novità, previsti contributi proporzionali alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5.
È agevolato l'acquisto di auto elettriche, ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 gr/km, nonché di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri.
Il prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non deve essere superiore ai 35 mila euro per le autovetture delle fasce 0-20 gr/km (elettriche) e 61-135 gr/km (termiche) e ai 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km (ibride plug-in).
Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un veicolo elettrico nuovo, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5 mila a 13.750 euro per chi è in possesso di un Isee sotto 30mila euro.
L’obiettivo del provvedimento è incentivare la rottamazione delle auto più inquinanti (classi Euro 0, 1, 2 e 3) che oggi rappresentano il 25% dell’attuale parco circolante.
Con questa finalità, è previsto un contributo fino a 2.000 euro per l’acquisto di veicoli usati di classe Euro 6 con emissioni fino a 160 g/km CO2, a fronte della rottamazione di un'auto fino ad Euro 4.
Infine, il provvedimento introduce un contributo all'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di classe fino a Euro 4: il contributo è pari a 400 euro per gli impianti a GPL e 800 euro per quelli a metano.
Per richiedere informazioni per i rivenditori:
- 800 77 53 97 – Numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
- accedi all’Area Riservata e compila la scheda di contatto.
I cittadini per saperne di più possono rivolgersi a un concessionario che aderisce all’iniziativa.
Leggi anche Bonus auto ecologiche: regole operative 2024.
Vediamo tutte le regole.
Incentivi auto nuove 2024: beneficiari e importi
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2024 sono concessi i seguenti contributi al ricorrere dei requisiti indicati:
- a) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 6.000 e di ulteriori euro 5.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 4.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 3.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
- b) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro 4.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
- c) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
- d) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 3.000. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;
- e) alle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 per cento delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l’acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV);
- f) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’articolo 1, comma 654, Il Presidente del Consiglio dei Ministri della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi;
- g) alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a 3 anni di uno dei veicoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è riconosciuto un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti dall’articolo 6, comma 2. Attenzione al fatto che con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati l’entità del contributo, i criteri e le modalità operative per usufruirne, nonché l’ente incaricato della gestione del programma;
- h) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d) , omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 2 aprile 2011.
Per il riconoscimento dei contributi di cui sopra, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
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Inoltre è prevista una maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.
Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è aumentato del 25 per cento nel caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000, è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari a euro 8.000
L’innalzamento del contributo di cui al primo comma e il contributo di cui al secondo comma sono riconosciuti a un solo soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.
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Inoltre alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi;
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