• IUC (Imu - Tasi - Tari)

    TARI attività stagionali: quando spetta la riduzione

    La Cassazione con Ordinanza n 21181/2024 ha specificato che il contribuente deve dimostrare di avere diritto alla riduzione della TARI se l’attività ha carattere stagionale e viene svolta soltanto per una parte dell’anno.
    A tal fine deve produrre idonea documentazione che certifichi il requisito della stagionalità, vediamo il caso di specie.

    Tari attività stagionali: quando spetta la riduzione

    Una società Alfa s.a.s. ha presentato ricorso contro il Comune relativamente ad avviso di accertamento emesso per la Tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2014-2017, a causa di una presunta infedele denuncia. 

    L’avviso era stato originariamente confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) e successivamente dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettando le argomentazioni della società contribuente.

    La società sosteneva che avrebbe dovuto beneficiare di riduzioni o esenzioni della TARI in virtù del carattere stagionale della propria attività balneare. 

    Tuttavia, la CTR e il primo grado hanno rigettato questa posizione, ritenendo che l’onere della prova spettasse alla società, che non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare il diritto a tali riduzioni.

    La società ha contestato la sentenza della CTR per essere priva di una motivazione adeguata, affermando che molte delle obiezioni sollevate nel corso del processo non erano state adeguatamente prese in considerazione dalla Corte, risultando in affermazioni generiche e apodittiche.

    Altro punto centrale del ricorso era la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni previste dall’art. 12 del DLgs. n. 472/1997. 

    La società sosteneva che le violazioni contestate, riguardando periodi d’imposta diversi ma relative allo stesso immobile, avrebbero dovuto essere considerate unitariamente, con un'applicazione attenuata delle sanzioni.

    La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il ricorso era solo parzialmente fondato, stabilendo che:

    • per quanto riguarda la debenza del tributo, le cause di riduzione e gli interessi applicati, la sentenza della CTR raggiungeva il minimo costituzionale e, pertanto, era legittima. La Cassazione ha ribadito che la contribuente non aveva dimostrato adeguatamente il diritto a esenzioni o riduzioni, né aveva spiegato in modo chiaro in che modo gli interessi fossero stati calcolati erroneamente, specificando che: "parte contribuente non ha adeguatamente allegato e comprovato di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale della attività sulla scorta delle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazione alla normativa vigente (art. 14 del Regolamento TARI) né chiarito in modo specifico – come sarebbe stato suo onere – sotto quale profilo gli interessi, al di là del mero errore nel richiamo della normativa applicabile, sarebbero stati calcolati in modo errato" 

    Tuttavia, il ricorso è stato accolto in parte ritenendo la Cassazione fondate le censure in merito all’applicazione delle sanzioni. 

    La CTR aveva omesso di esaminare adeguatamente la questione del cumulo giuridico delle sanzioni e la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza sul punto e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per riesaminare la questione delle sanzioni.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Sostenibilità e bilancio: l’Italia recepisce le norme UE

    Pubblicato in GU del 10 settembre 2024 n. 212 il D.Lgs. 125/2024 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, vediamo una sintesi dei contenuti.

    Sostenibilità e bilancio: l’Italia recepisce le norme UE

    Il Decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

    Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.

    Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l’estensione alle Piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

    La rendicontazione di sostenibilità consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

    Ti consigliamo:

    per approfondimento della normativa.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus psicologico: come accedere alle graduatorie

    L'INPS con il Messaggio n 2976 del 6 settembre ha fornito istruzioni per la consultazione delle graduatorie del bonus psicologico 2024.

    Ricordiamo che con il messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024 è stata comunicata l’elaborazione delle graduatorie per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023.

    Bonus psicologico: istruzioni per consultare le graduatorie

    L'INPS specifica che le graduatorie sono consultabili attraverso il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, accedendo con la propria identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS) dalla Homepage del portale istituzionale (www.inps.it), digitando nella barra del motore di ricerca le parole “bonus psicologo”.

    Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, una volta completato l’accesso alla procedura, i soggetti possono visualizzare l’esito della domanda in uno dei seguenti stati:

    • “Accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, è riconosciuto l’intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024;
    • Parzialmente accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, ultimo di ogni graduatoria regionale o delle Province autonome, è riconosciuto in misura parziale l’importo spettante fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate alla Regione/Provincia autonoma. Nel caso siano stanziate o si rendessero disponibili ulteriori risorse (ad esempio, nel caso in cui non venisse interamente utilizzato da parte di altri beneficiari, nel termine previsto di 270 giorni, l’intero importo del voucher), potrà essere erogata la somma residua fino a concorrenza dell’intero importo spettante;
    • “Non accolta provvisoria”: ai richiedenti, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, non può essere assegnato l’importo spettante per incapienza delle risorse economiche messe a disposizione delle Regioni/Province autonome. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse o nel caso in cui non venissero utilizzate le risorse assegnate nel termine previsto di 270 giorni, potranno essere individuati, nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, nuovi beneficiari con i medesimi criteri previsti per la prima assegnazione.

    Oltre alle informazioni già disponibili e comunicate con il citato messaggio n. 2584/2024, in merito al riconoscimento del beneficio, i soggetti inseriti in graduatoria, seguendo il percorso sopra indicato, possono visualizzare il numero corrispondente alla propria posizione nella graduatoria della Regione/Provincia autonoma di residenza; nel caso si tratti di soggetti con domanda “Non accolta provvisoria”, gli stessi possono visualizzare anche la posizione e il valore dell’ISEE dell’ultimo assegnatario. 

  • Agricoltura

    Sospensione Mutui agricoli: il via di ISMEA

    Con la Circolare n 3/2024 ISMEA da il via alla moratoria sui mutui agricoli prevista dal DL Agricoltura.

    La circolare chiarisce gli aspetti della sospensione e allungamento dei finanziamenti assistiti da ISMEA per il settore agricolo alla luce delle novità introdotte dal DL n 63/2024 noto come DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024.

    ISMEA precisa che l'operazione non darà luogo ad alcun onere a carico dei soggetti beneficiari. 

    Inoltre, si autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia.

    La moratoria sui prestiti bancari prevede, in accordo con la banca finanziatrice, la sospensione e l'allungamento di un anno del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti rateali, giustificati dall'eccezionalità della situazione contingente, nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.

    Mutui agricoli: regole ISMEA per la sospensione 2024

    L'articolo 2, comma 2 prevede che: Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. (…)"

    Ciò premesso, ISMEA, sulla base dei chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in considerazione della eccezionalità della situazione contingente, così come richiamata dalla norma in argomento, ha ritenuto di autorizzare, ferme restando le condizioni richiamate dalla norma in premessa, la sospensione ed il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti, senza procedere al ricalcolo della maggior commissione di garanzia e – conseguentemente – senza oneri per il beneficiario. 

    Ai fini della concreta operatività di quanto sopra, le banche corrispondenti, in fase di istruttoria della richiesta di sospensione e di allungamento, dovranno acquisire l’autocertificazione il cui modello (allegato) riguardante, tra l’altro, la riduzione del volume di affari, della produzione o delle quantità conferite (a seconda dei casi) a partire dai limiti minimi previsti dalla legge. 

    Inoltre ISMEA chiarisce che per quanto riguarda le operazioni assistite da garanzia sussidiaria, la sospensione dovrà essere comunicata al Garante secondo le modalità già in uso utilizzando il modello (allegato) unitamente alla suddetta autocertificazione corredata del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa.

    Si rimanda alla Circolare n 3/2024 per gli altri dettagli.

    Allegati:
  • Accesso al credito per le PMI

    Fondo crescita sostenibile: domande dal 10 settembre

    Dal 2 settembre può precompilare la domanda al fondo per la crescita sostenibile per la misura "specializzazione intelligente", mentre dal 10 settembre è possibile inviare.

    Ricordiamo che con decreto di proroga  il MIMIT ha rimandato la Misura Incentivi per la specializzazione intelligente o Fondo crescita sostenibile.

    Le domande per gli incentivi sono prorogate, con decreto del 7 luglio, dal 10 luglio al 10 settembre.

    Il decreto dispone la proroga dei termini stabiliti dall’articolo 3 del decreto direttoriale 7 maggio 2024 recante i termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di Specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023. 

    Il decreto dispone, inoltre, la sostituzione dell’allegato n. 8 al decreto direttoriale 7 maggio 2024.

    Fondo crescita sostenibile: domande dal 10.09

    In attuazione del decreto MIMIT del 14 settembre 2023 , sono fissati i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del mezzogiorno, localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.

    L'intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

    Dal 10 settembre (il termine iniziale del 10 luglio è prorogato a settembre) le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività:

    • industriali,
    • agroindustriali, 
    • artigiane, 
    • di servizi all’industria e di ricerca

    potranno presentare istanza per l’accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

    Attenzione al fatto che già a partire dal 2 settembre (termine modificato, prima era il 25 giugno) i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica disponibile al link:

    I progetti, che possono essere realizzati anche in forma congiunta tra più imprese, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), in particolare: 

    • nanotecnologia e materiali avanzati, 
    • fotonica e micro/nano elettronica, 
    • sistemi avanzati di produzione,
    •  tecnologie delle scienze della vita, 
    • intelligenza artificiale, 
    • connessione e sicurezza digitale.

    Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni.

    L’accesso alle agevolazioni avverrà mediante procedura negoziale.

    I finanziamenti agevolati sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese.

    Gli incentivi concessi nella forma del contributo diretto alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese, 15% per le grandi imprese.

     

     

  • Adempimenti Iva

    IVA servizi in streaming: novità dal 2025

    Il governo ha approvato un Dlgs preliminare (cdm 7 agosto 2024) in attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto ed anche novità sulla territorialità ai fini IVA degli eventi in streaming, vediamo i dettagli.

    IVA degli eventi in streaming: novità in arrivo

    Con il Dlgs si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. 

    In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che:

    • le attività culturali, artistiche, sportive etc. 
    • trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, 

    si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione

    Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

    Si attende il testo definitivo per ulteriori dettagli.

  • Senza categoria

    Criptovalute: la plusvalenza di 2 mila euro è soglia, non franchigia

    L’anno fiscale 2023 è il primo di applicazione della nuova normativa italiana sulle cripto-attività, termine generico utilizzato per indicare le criptovalute, come il bitcoin, e un insieme di altri asset speculativi legati alla blockchain.

    Il perno della normativa fiscale sul tema è il nuovo articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il quale qualifica come redditi diversi, sottoposti a imposta sostitutiva del 26%, “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”.

    Il tenore letterale della norma a ben vedere risulta abbastanza chiaro; tuttavia un chiarimento di prassi, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate a pagina 47 della circolare 30/E del 27 ottobre 2023, aveva precisato che “la disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d’imposta”.

    La precisazione dell’Agenzia delle Entrate aveva creato una certa incertezza: se era infatti assodato che la soglia o la franchigia interessava la somma di tutte le plusvalenze derivanti da cripto-attività realizzate nell’anno d’imposta, e non la singola operazione, altrettanto chiaro non risultava più se la stessa somma di 2 mila euro dovesse intendersi come soglia o come franchigia.

    La differenza non è secondaria e ha delle implicazioni pratiche: se tale somma costituisce franchigia, infatti, sono assoggettate a imposta sostituta solo le eccedenze di plusvalenze che superano la somma di 2 mila euro; diversamente se tale somma costituisce soglia, nel momento in cui viene superata tutte le plusvalenze divengono reddito imponibile.

    Se il tenore letterale della norma incisa nel TUIR faceva propendere per l’ipotesi della soglia, l’utilizzo della parola franchigia, che è ben diversa cosa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, faceva propendere per la possibilità opposta.

    Il modello Redditi PF 2024

    Con la pubblicazione del modello Redditi PF 2024, sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’incertezza sopra descritta può dirsi risolta; infatti le istruzioni del quadro RT, quel quadro della dichiarazione su cui si dichiarano i redditi di natura finanziaria sottoposti a imposta sostitutiva, in relazione al rigo RT33 colonna 2, a cui è demandata la dichiarazione del totale delle plusvalenze imponibili derivanti da cripto-attività, precisa che l’importo imponibile da dichiarare sul rigo “deve essere non inferiore a 2.000 euro”.

    Inoltre, facendo una simulazione utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello Redditi PF 2024, nel momento in cui sulla colonna 2 del rigo RT33 è esposta una cifra superiore a 2 mila euro, il software automaticamente calcola l’imposta sostitutiva applicando l’aliquota del 26% all’intera somma, senza alcuna franchigia.

    In ragione di ciò è da ritenersi che le ambigue precisazioni della circolare 30/E/2024 sono da considerarsi superate e che la somma di 2 mila euro costituisce una soglia superata la quale tutte le plusvalenze derivanti da cripto-attività realizzate nel periodo di imposta divengono imponibili, come era possibile dedurre dalla lettura letterale del disposto normativo.

    A ben vedere, lo spirito della norma è chiaramente quello di svincolare dalla tassazione i contribuenti che utilizzano le criptovalute come strumenti di pagamento, oppure realizzano speculazioni di modesta entità; contesto che risulta chiaramente compatibile con la presenza di una soglia reddituale, meno con una franchigia.