• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: chi è escluso?

    La Circolare MIMIT del 16 agosto, con anche una versione in errata corrige del 19 agosto, reca regole operative per la Transizione 5.0.

    Il MIMIT e il GSE hanno fornito chiarimenti ad ampio raggio a chi vorrà richiedere il credito di imposta 5.0 per gli investimenti che garantiscono un risparmio energetico secondo parametri stabiliti.

    Vediamo gli esclusi dal beneficio.

    Transizione 5.0: gli esclusi dalla agevolazione

    Viene specificato che al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

    • a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l’uso a valle, ad eccezione:
      • 1. di attività per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
      • 2. delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei
        veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di
        combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è
        consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad
        uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti
    • b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento,ad eccezione dei progetti di innovazione che:
      • 1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano
        di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa;
      • 2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di
        monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto
        serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l’attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;
    • c. attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, a eccezione:
      • 1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
      • 2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di
        trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita.

  • PRIMO PIANO

    Transfer pricing: documentazione nazionale in lingua italiana

    Con Risposta a interpello n 174 del 21 agosto le Entrate chiriscono che in materia di oneri documentali ai fini dei prezzi di trasferimento, solo il Masterfile può essere presentato in lingua inglese; la Documentazione nazionale deve essere presentata in lingua italiana.

    L'istanza presentata riguarda una società appartenente a un gruppo multinazionale che si interroga sulla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in materia di Transfer Pricing in lingua inglese, anziché in italiano. 

    La società espone che, data la complessità e i costi aggiuntivi legati alla traduzione del "Local File" in italiano, vorrebbe sapere se sia possibile presentare tale documentazione direttamente in inglese. 

    Le entrate negano questa possibilità vediamo il perchè.

    Transfer pricing: documentazione nazionale in lingua italiana

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto che la Documentazione Nazionale deve essere redatta in lingua italiana, in conformità con le normative italiane e con le linee guida OCSE, che lasciano agli stati nazionali la decisione sulla lingua della documentazione. 

    Anche se esistono semplificazioni per gli allegati della Documentazione Nazionale che possono essere presentati in altre lingue, ciò non implica un riconoscimento implicito della possibilità di presentare l'intera Documentazione Nazionale in inglese. 

    Pertanto, la richiesta dell'istante è stata respinta, e la domanda relativa all'estensione di tale possibilità alle altre società del gruppo è stata considerata assorbita e non trattata ulteriormente. 

    Nell'istanza la società fa presente che nell’assolvere l'onere di documentare la relativa policy attuata all'interno del gruppo, ha predisposto il “Master file” e la “Documentazione Nazionale” con le modalità e nei termini previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 360494 del 23 novembre 2020.

    La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati è tuttavia prodotta in lingua inglese, in quanto lingua ufficiale del gruppo multinazionale. 

    Ma poiché nel caso in questione il provvedimento prevede che la “Documentazione Nazionale” debba essere redatta in lingua italiana (il solo “Master file” può essere presentato in una lingua diversa da quella locale), l'istante ha provveduto ad effettuare la sua traduzione, sostenendo quindi un specifico costo. 

    La società ha quindi chiesto all’Agenzia se, oltre al Master file, sia possibile presentare in lingua inglese anche la Documentazione nazionale.

    L’Agenzia ricorda prima di tutto il contenuto dell'articolo 1, comma 6, del Dlgs n. 471/97 (modificato dall'articolo 15 del Dlgs n. 158/2015), nel quale viene specificato che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito del cosiddetto transfer pricing e da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non viene applicata alcuna sanzione se il contribuente, nel corso dell’attività istruttoria, consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel già menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

    La disciplina in questione, quindi, non prevede un obbligo a carico del contribuente, ma un onere qualora scelga di aderire a tale facoltà in un'ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, il beneficio in termini di esimente sanzionatoria. 

    Più in particolare, anche l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale del 14 maggio 2018 (Linee Guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) richiama il provvedimento del Direttore dell'Agenzia (il già citato provvedimento n. 360494 del 2020), in cui si stabilisce che la documentazione idonea è costituita da un documento denominato “Master file” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale”. 

    In merito al requisito linguistico, il provvedimento indica che i due documenti debbano essere redatti in lingua italiana, ma il “Master file” può anche essere presentato in lingua inglese. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: come si invia la comunicazione preventiva

    Il MIMIT ha pubblicato la corposa circolare del 16 agosto 2024 operativa sul credito di imposta transizione 5.0.

    Il documento risulta molto utile a chi intende avvalersi di questa agevolazione poiché ricco di indicazione pratiche ed esempi, vediamo le modalità di invio della comunicazione preventiva.

    Transizione 5.0: come si invia la comunicazione preventiva

    Secondo quanto disposto all’art. 12 del DM “Transizione 5.0”, l’Impresa beneficiaria deve trasmettere una comunicazione preventiva, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE.

    La Circolare specifica che la comunicazione preventiva deve essere trasmessa, pena l’improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposita Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.
    Eventuali comunicazioni pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria ovvero su canali di comunicazione diversi dalla Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” non saranno tenute in considerazione.
    Per poter accedere alla Piattaforma informatica, l’Impresa beneficiaria, qualora non sia già registrata, deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore, sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) e, solo dopo, richiedere il servizio “TRANSIZIONE 5.0”, accessibile esclusivamente tramite SPID, attraverso il quale è possibile procedere alla trasmissione della comunicazione preventiva.
    Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali dell’Impresa beneficiaria indicati nel form di registrazione della sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della comunicazione di ammissione al contributo all’interno della Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0”.
    Pertanto, qualora venga riscontrato dall’Impresa beneficiaria un dato errato e/o variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo dell’Impresa beneficiaria dell’Area Clienti, prima della compilazione della comunicazione preventiva.

  • Adempimenti Iva

    Conferimenti in natura in srl: base imponibile IVA, ires e irap

    Con Risposta a interpello n 171 del 20 agosto le Entrate si occupano del trattamento fiscale dei conferimenti in natura presso una società.

    L'istante è una S.p.A che ha costituito una S.r.l. e ha effettuato un conferimento di beni a quest'ultima.

    La S.p.A. ha posto i seguenti quesiti:

    • come determinare la base imponibile IVA per i beni conferiti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 633/1972.
    • come calcolare il corretto valore da confrontare con il costo non ammortizzato, al fine di determinare la minus/plusvalenza rilevante ai fini IRES e IRAP, ai sensi degli articoli 9, 86 e 101 del TUIR e dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.

    Conferimenti in natura: bae imponibile IVA, ires e irap

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:

    • si conferma che i conferimenti in società sono soggetti a IVA, trattandosi di operazioni assimilabili a cessioni a titolo oneroso. La base imponibile su cui applicare l'IVA deve essere individuata nell'aumento di capitale della società conferitaria, comprensivo del sovrapprezzo e delle eventuali somme erogate a titolo di conguaglio.
    • si osserva che, facendo riferimento all’articolo 9, comma 2 del Testo unico, ai fini delle imposte sui redditi, il corrispettivo del conferimento è il valore normale dei beni conferiti a prescindere dall’aumento di capitale. 

    Alfa S.p.A. in merito al secondo quesito suggeriva che il valore da considerare per il calcolo della plusvalenza o minusvalenza debba essere il valore dell'aumento di capitale e del sovrapprezzo ricevuto da Beta S.r.l., in quanto tale valore è stato ritenuto congruo rispetto al valore dei beni conferiti secondo la perizia di stima. Pertanto, propone di considerare tale importo come il "valore normale" ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del TUIR per determinare la rilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP. 

    Ma l'agenzia non concorda per i motivi su indicati.

    Allegati:
  • Senza categoria

    Aiuti imprese che operano in Africa: tutte le regole

    Viene pubblicato in GU del 20 agosto il Decreto n 89/2024 convertito in legge rubricato Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

    Tra le misure vi è anche quella relativa ai finanziamenti agevolati alle imprese che operano in Africa.

    Prima dei dettagli, ricordaimo che con un comunicato pubblicato sulla GU n 164 del 15 luglio del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, si informa di una delibera del giorno 11 luglio con finanziamenti agevolati alle imprese.

    Aiuti alle imprese: domande a SIMEST dal 25 luglio

    In particolare, il Comitato agevolazioni del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e subordinatamente alla sua conversione in legge ha adottato:

    • la delibera quadro 11 luglio 2024 recante  «Condizioni, termini e modalità per la  concessione  di  finanziamenti  agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine  di  sostenerne  spese di investimento per  il  rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o commerciali (Potenziamento mercati  africani)»
    • la relativa circolare operativa n. 1/394/2024 «Potenziamento mercati africani» e ha aggiornato le circolari operative n. 3/394/2023 (Inserimento mercati), n. 5/394/2023 (Fiere ed eventi), n. 6/394/2023 (E-commerce), n. 7/394/2023 (Certificazioni e consulenze), n. 8/394/2023 (Temporary Manager) per il Potenziamento mercati africani.

    I testi integrali sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    Il Comitato  agevolazioni  ha,  altresì deliberato  l'avvio a decorrere dalle ore 9,00  del  25  luglio  2024 delle  attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle  relative  domande  per  la concessione  dei finanziamenti  agevolati.

    Si specifica che i requisiti di accesso sono:

    • fatturato estero non inferiore alla quota minima indicata dalla Simest con circolare ad hoc,
    • presenza stabile sul mercato africano, 
    • realizzazione di esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con deliberazione del Comitato agevolazioni

    In alternativa, possono fruire dei sostegni imprese parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e con una quota di fatturato derivante da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di aziende stabilmente presenti sul mercato africano o che abbiano realizzato esportazioni verso o dai mercati africani.

    Oltre ai requisiti indicati, le imprese non devono trovarsi in alcuna delle situazioni previste come cause di revoca dell’intervento agevolativo previsto dalla legge 394/81 e devono avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81. 

    Aiuti imprese che operano in Africa: la misura

    Le imprese possono chiedere più interventi agevolativi, a condizione che l’esposizione totale verso il Fondo 394 non superi il 35% dei ricavi medi negli ultimi due anni e le spese finanziabili e le progettualità siano differenti. 

    La dotazione finanziaria prevista è di 200 milioni e ma si prevede che le imprese possano beneficiare di un cofinanziamento a fondo perduto disciplinato dalla legge 27/2020 fino al 10% dell’importo del finanziamento agevolato ottenuto dal Fondo. 

    Infine è previsto un incremento al 20% per misure premiali riservate a proposte provenienti da imprese localizzate nel Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    DeducibilitĂ  interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Con Risposta a interpello n 172 del 20 agosto le entrate ribadiscono i criteri di deducibilità degli interessi passivi nei casi di conciliazione e accertamento con adesione.

    Il caso di specie riguarda una società che domanda chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

    Vediamo la replica ADE.

    DeducibilitĂ  interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Le Entrate evidenziano che si conferma l'orientamento espresso nella recente Risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che ''la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono''.
    Analogo principio era stato precedentemente elaborato dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui è stato affermato che: ''l'articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del
    TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che ''rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta.'' In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi,
    la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili''

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Decreto Riscossione: discarico automatico delle quote non riscosse

    In GU n 184 del 7 agosto il Dlgs n 110 del 29 luglio con la riforma del sistema della Riscossione.

    Tra le novità come anche evidenziato dal viceministro Leo vi è il discarico dopo 5 anni, automatico legato al decorso del tempo oppure anticipato quando ci sono procedure esecutive oppure quando l’Agenzia non riscontra beni su effettuare il recupero. Possibili  casi di rateizzazione o ristrutturazione.

    Obiettivo dichiarato della riforma è arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili.

    Vediamo cosa si prevede relativamente al discarico automatico e riaffidamento dei carichi

    Discarico automatico e riaffidamento dei carichi: novitĂ  per la riscossione

    L’articolo 3 del dlgs n 110/2024 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: 

    • a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
    • b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

    Leggi anche: Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti, per tutte le novità sul tema.