• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Portale MEF revisori: accessibile tramite CIE

    Il MEF con un comunicato del giorno 8 maggio annuncia che è nuovamente attivo, dopo il blocco temporaneo il portale per i revisori.

    Gli interventi applicativi realizzati sul portale della revisione sono stati effettuati in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 33-septies, comma 4, del D.L. 179/2012 e all’articolo 17, comma 6, del D.L. 82/2021, al fine di consolidare e mettere in sicurezza l’infrastruttura tecnologica garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l’efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa del portale.

    Il nuovo Portale Servizi Revisione Legale (PSRL-Cloud) pone in atto le modificazioni introdotte dall’art. 24 del D.L. 76/2020 al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, mediante un web design responsive che si adatti automaticamente al dispositivo, anche mobile, dell’utente.

    Attenzione al fatto che, oltre all’adeguamento tecnologico del portale sono state introdotte due importanti novità operative, quali:

    • l’accesso all’area riserva anche tramite carta d’identità elettronica (CIE);
    • la gestione analitica dei dati relativi ai corrispettivi/ricavi realizzati da parte di revisori persone fisiche (riservato ai soli iscritti in Sezione A con incarichi in corso) e società di revisione legale titolari di incarichi di revisione legale. L’inserimento dei dati relativi ai corrispettivi/ricavi realizzati per l’anno 2023 è facoltativo. Non è richiesto l’inserimento dei dati sui corrispettivi/ricavi realizzati negli anni precedenti al 2023.

    Sull’obbligatorietà di tali inserimenti verranno fornite in seguito specifiche indicazioni.

    Per agevolare la comprensione delle modalità operative con le quali produrre il dato sopra descritto sono presenti specifiche istruzioni nell’appendice tecnica dedicata ai corrispettivi.

    Interessante la guida operativa delle novità nella sezione con le istruzioni per il pagamento del contributo annuale con l'app.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    I Commercialisti annunciano il nuovo sito: tutti i nuovi servizi

    Con informativa n 64 del 9 maggio il CNDCEC comunica che è on line il nuovo sito Internet del Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.

    Il sito istituzionale cambia veste per fornire una visione organica della Professione di Commercialista, mettendo in relazione a livello nazionale e territoriale il mondo dei servizi ai Commercialisti. 

    Il portale dei servizi e delle iniziative per i Commercialisti si arricchirà nel corso del tempo di nuove iniziative e integrerà ulteriori servizi con l’obiettivo di semplificare l’accesso a tutte le informazioni e alle risorse utili per la Professione.  

    Vediamo le principali novità.

    Il CNDCEC annuncia il nuovo sito internet

    Il comunicato specifica che all’interno del menu principale interamente dedicato ai servizi, nel tema “Utilità per gli Iscritti” è possibile navigare attraverso la nuova sezione riservata agli Iscritti accessibile con SPID e CIE dove saranno ospitate nel tempo iniziative a favore esclusivamente degli Iscritti all’albo.

    Sul sito, oltre ai servizi di base rivolti agli Ordini e agli Iscritti, sono presenti altre due tipologie specifiche di informazioni, le “Norme per la Professione” e “Albo Nazionale”. 

    Quest’ultima sarà a breve integrata dal Consiglio Nazionale con una interfaccia per gli Ordini territoriali in modo da consentire la gestione integrata di tutti i dati a vantaggio della sincronizzazione delle informazioni e del loro aggiornamento in tempo reale. 

    Nella parte alta della Homepage, nel Top Header – che è presente insieme alla barra del Menù in ogni pagina interna del sito per fornire una navigazione coerente in tutto il portale – si possono ritrovare invece i quattro temi che più identificano l’organo di vertice della Categoria. 

    Tra questi, la sezione “Il CNDCEC” è stata integrata con la composizione di tutti gli organismi consultivi del Consiglio Nazionale ed un richiamo alla documentazione prodotta nel mandato di riferimento interamente pubblicata anche nella sezione “CNDCEC comunica” insieme a “Sala stampa”, “Informative”, “Protocolli e convenzioni”, “Audizioni Parlamentari”, “Eventi” e documenti in “Pubblica consultazione”.   

    Infine, è stata creata un’apposita sezione “International Area” al fine di potenziare lo sviluppo della Professione nell’ambito della cooperazione transnazionale e la fruibilità da parte degli utenti stranieri.

    Il nuovo sito dispone anche di un proprio motore di ricerca interno e sarà integrato con una chatbot basato su intelligenza artificiale 

    Per i siti degli Ordini territoriali è stato creato un unico menù dedicato ai servizi e ai temi che più identificano l’Ordine.  

    L’Ordine Albo e Formazione Utilità per gli Iscritti L’Ordine comunica CNDCEC comunica Tra le novità di maggiore rilievo, una sezione sempre al passo con le comunicazioni del Consiglio Nazionale: “CNDCEC comunica” che attraverso “Comunicati stampa”, “Informative”, “Protocolli e convenzioni”, “Audizioni parlamentari”, “Eventi” e “Documenti di studio” agevola l’Ordine nelle attività di pubblicazione delle informazioni e gli utenti che, anche navigando all’interno del sito dell’Ordine territoriale, potranno ritrovare notizie di carattere nazionale sempre aggiornate.

  • Fatturazione elettronica

    Sconto integrale superbonus: detrazione in base alla data di FT

    Con la Risposta n 103 dell'Agenzia delle Entrate datata 13 maggio l'Agenzia afferma che “ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo «sconto integrale» in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini (…)”.

    La data fattura di fine anno salva il superbonus

    Nella risposta in oggetto, l'istante riferisce di aver «inviato in data 30/12/2023 al sistema di interscambio, in sigla SDI, una fattura riferita a lavori svolti (già comunicati all'ENEA tramite l'Asseverazione Ecobonus ex. Art 47 dpr n 445 del 28/12/2000 e s. m. e i.) agevolati al ''Superbonus 110%'', applicando la formula del c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020» 

    Tuttavia, il «sistema di interscambio (SDI), causa alcuni caratteri speciali contenuti nel corpo della fattura ritenuti non conformi, elementi meramente formali e non essenziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972, ha replicato con esito di scarto. L'impresa non appena ha avuto notizia dell'accaduto, ha provveduto, ai sensi della circolare 13/E/2018, a correggere gli elementi contestati (i sopracitati caratteri speciali) ed a inoltrare nuovamente la fattura mantenendo invariati data e numero di emissione. Il nuovo invio è avvenuto nei primi giorni di Gennaio 2024.»

    L'istante chiede «chiarimenti in merito all'aliquota utilizzabile riguardo il c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020 applicabile alla commessa, che la stessa rimanga invariata al 110% o sia necessario rimodularla al 70%, con ingenti danni a committente ed appaltatore.» 

    L'Agenzia ha replicato che «Si precisa che nella citata circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.1) sia pure con riferimento all'applicazione dei criteri di imputazione delle spese è stato chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l'esercizio dell'opzione) deve ritenersi incassato il provento.» (cfr. la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022) 

    Ora nella risposta l'agenzia aggiunge che «2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata  entro 5 giorni  una ''ricevuta di scarto'' del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse […] 4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ''Data'' della sezione ''DatiGenerali'' del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.» 

    Alla luce di quanto sopra, una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene dunque a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. 

    Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.

    Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972  dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data  si ha per tempestivamente emessa.

    Concludendo ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo eccellenze ristorazione: domande entro oggi 13 maggio

    Il MASAF con Decreto del 4 marzo, preso atto della avvenuta sospensione in data 1 marzo 2024, del servizio di invio e acquisizione del protocollo delle domande di
    agevolazione relativa:

    alla misura “Macchinari e beni strumentali” prevista dal decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024, n. 35987, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 32 dell’8 febbraio 2024, 

    si dispone che le domande di contributo potranno essere nuovamente presentate a partire dalle ore 10,00 del 12 marzo 2024 e fino alle ore 12,00 del 13 maggio 2024.
    Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione
    della piattaforma.

    Ricordiamo che veniva pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il Decreto dell'Agricoltura del 24 gennaio con le regole per presentare le domande di agevolazione per il fondo per le imprese della ristorazione e della pasticceria previsto dal Decreto del 4 luglio 2022 (pubblicato in GU 202 del 30 agosto).

    Nel dettaglio si tratta del  fondo di parte capitale per il sotegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

    In particolare, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi è pari a complessivi euro 56.000.000,00, di cui euro 25.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 31.000.000,00 per l'anno 2023.

    E' bene specificare che il fondo è finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana con l'erogazione di agevolazioni fino al 70% dell'investimento, per un massimo di 30.000 euro per singola impresa, per:

    • acquisto di macchinari professionali,
    • acquisto altri beni strumentali durevoli innovativi.

    Fondo sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: i beneficiari

    Possono  beneficiare  delle  agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
    • b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20  («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite  ed  iscritte come attive nel Registro  delle  imprese  da  almeno  dieci  anni  o, alternativamente, aver acquistato – nei  dodici  mesi  precedenti  la data di pubblicazione del presente  decreto  –  prodotti  certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale  dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
    • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in  liquidazione  volontaria  e  non  sono  sottoposte  a   procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
    • d) non sono in situazione di difficoltà così come definita dal regolamento di esenzione;
    • e) sono iscritte presso  INPS  o  INAIL  e  hanno  una  posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento  unico  di regolarità contributiva (DURC);
    • f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
    • g) hanno restituito le somme eventualmente dovute  a  seguito  di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • h)  non  hanno  ricevuto  e  successivamente  non  rimborsato   o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei ministri  23  maggio  2007  («Impegno Deggendorf»).

    Sono, in ogni caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

    • a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
    • b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda, siano  stati  condannati, con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

    Sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: domande dal 12.03

    Le domande di agevolazione devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire  dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024. 

    Attenzione per prolemi tecnici della Piattaforma le domande sono rinviate al 12 marzo e fino al 13 maggio 2024.

    Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa. 

    Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.

    Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal Rappresentante legale dell’impresa, pena l’improcedibilità delle stesse.

    Sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: i macchinari

    Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 6, comma 1, del D.M. del 4 luglio 2022

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI

    Nell’ambito del DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggiovi è una norma che prevede l’introduzione dello strumento dei ‘Mini contratti di sviluppo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.

    Il 20 dicembre 2024 il MIMIT ha pubblicato un Decreto Direttoriale di apertura dello sportello per le domande rivolte alle PMI, vediamo i dettagli.

    Mini contratti di sviluppo: che cos’è?

    Come evidenzia il ministero il mini contratto di sviluppo è un nuovo strumento per sostenere gli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria:

    • tra 5 e 20 milioni di euro, 
    • realizzati da imprese piccole, medie o grandi,
    • legati alle tecnologie critiche annoverate nel nuovo regolamento UE STEP.

    La misura, indirizzata al momento alle sole Regioni del Mezzogiorno, è destinata al sostegno, allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie digitali e “deep tech”, oltre che quelle green e alle biotecnologie (compresi i medicinali critici nell'elenco UE, oltre ai loro componenti).

    Tale intervento si inserisce in un quadro di misure di incentivazione che copre già gli investimenti sopra ai 20 milioni di euro che, anche grazie alle misure PNRR, stanno trovando una significativa operatività nel sostegno alle filiere produttive e alla realizzazione di investimenti volti alla transizione green e digitale delle imprese.

    Vediamo ora l'art 8 del testo del DL publicato in GU del 7 maggio.

    Mini contratti di sviluppo: art 8 DL Coesione

    Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

    • a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
      • 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
      • 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
      • 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
    • b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

    I programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al
    regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE)
    2021/1060. 

    Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro e' destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a).

    L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. 

    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

  • Fatturazione elettronica

    Pagamenti a cavallo d’anno: cosa prevede la Riforma Fiscale

    Il Governo il 30 aprile ha approvato in via provvisoria un Dlgs sulla riforma dell'irpef e dell'ires, testo in bozza che ora passe alle Commissioni competenti per eventuali osservazioni.

    Dalla bozza dello schema si prevede che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta "si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta".

    In altre parole, il compenso ricevuto dal professionista fa reddito quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante.

    Per i pagamenti a cavallo d’anno ci sarà sempre identità di trattamento fra costo e compenso. 

    Cambiano anche le regole che governano il trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione degli incarichi e addebitate analiticamente ai committenti. 

    Vediamo l'art 6 in bozza del Dlgs ires-irpef della Riforma Fiscale.

    Regole per pagamenti a cavallo d’anno e rimborsi del professionista: le novità

    Con l’articolo 6, ancora da confermare, si dà attuazione all’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega che, nell’ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, stabilisce i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare per la revisione dei redditi di lavoro autonomo.

    Il n. 2) della predetta lettera f) ha delineato i principi da porre a base per la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

    In particolare, a tal fine con il decreto in oggetto si dovrebbe prevedere:

    • il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale (c.d. criterio di “onnicomprensività”, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo);
    • l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell’esercente l’arte o la professione (n. 2.1), primo periodo);
    • l’imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d’imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute, al fine di risolvere la problematica sorta in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifici bancari (n. 2.1), secondo periodo)

    Oggi, quando il pagamento avviene con assegno o bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui si percepisce il compenso può essere diverso da quello in cui il committente esegue il versamento del dovuto.

    La Circolare 38/E/2010 aveva specificato che il momento di imputazione a periodo d’imposta della somma ricevuta è quello in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme, che corrisponde a quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente.

    Per il committente pagatore, ai fini dell’obbligo di effettuare la ritenuta, conta invece il momento in cui è stato eseguito il pagamento, cioè quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.

    La riforma farà coincidere il momento dell’incasso con quello del pagamento, di fatto anticipando il periodo d’imposta in cui il compenso fa reddito per il percipiente.

  • Accesso al credito per le PMI

    Registri Aiuti di Stato: come rimediare per le omissioni

    L'Agenzia delle entrate con il provvedimento n 221010/2024 pubblica le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri:

    • Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), 
    • Sian (Sistema informativo agricolo nazionale),
    • Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),

    degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.

    Registri Aiuti di Stato: come arrivano i dati sulle anomalie

    L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le seguenti informazioni:

    • a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; 
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; 
    • c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020; 
    • d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA. 

    relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri:

    • RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), 
    • SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), 
    • SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    Ciò al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata. 

    Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

    Anomalie 2020 Registri Aiuti di Stato: come sanarle

    Il provvedimento, oltre a definire le modalità di trasmissione e i contenuti della nota di alert inviata, indica come fare per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni. 

    Sono previste due ipotesi:

    • se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipende da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Una volta effettuata la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono iscritti in Rna, Sian e Sipa nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati
    • se, invece, la mancata iscrizione non dipende dagli errori di compilazione sopra indicati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

    In entrambi i casi, sono dovute le relative sanzioni che l’interessato può pagare beneficiando della riduzione prevista dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

    Allegati: