• Versamenti delle Imposte

    Compensazioni in F24 dal 1 luglio: chiarimenti ADE sulle novità

    Con Circolare n 16 delle Entrate datata 28 giugno vengono indicati chiarimenti sulle novità che scattano da oggi 1 luglio per le compensazioni in F24.

    In particolare, si forniscono le istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione per:

    • 1. l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (leggi anche Compensazione crediti INPS e INAIL: limiti e novità 2024 ;
    • 2. l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

    Si segnala che la circolare contiene utili esempi esemplificativi.

    Nuove compensazioni in F24 dal 1 luglio: obbligo di usare i servizi ADE

    La Circolare n 16/2024 ricorda che l’articolo 11 del d.l. n. 66 del 2014, rubricato “Riduzione dei costi di riscossione fiscale”, prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare. 

    In particolare, in base alle disposizioni previgenti all’applicazione della norma in commento, i versamenti di cui all’articolo 178 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono effettuati:

    • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (cosiddetti “modelli F24 a saldo zero”);
    •  anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo. 

    Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024 , devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».

    La norma in commento, pertanto, estende – a partire dal 1° luglio 2024 – l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo. 

    L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. 

    Deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24. 

    In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

    • l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
    • l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024. 

    Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

    Nuove compensazioni in F24 dal 1 luglio: le somme che rilevano per il limite dei 100mila euro

    L’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di bilancio 2024 ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – il comma 49-quinquies all’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . 

    La richiamata disposizione di cui al comma 49-quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 è stata successivamente sostituita ad opera del comma 2 dell’articolo 4 del decreto Agevolazioni, con decorrenza sempre dal 1° luglio 2024.

    La nuova formulazione del citato comma 49-quinquies, in particolare, stabilisce che, in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) , «per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma». 

    Le entrate specificano che ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero. 

    A titolo esemplificativo, vi rientrano: 

    a) le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette; 

    b) le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 600 del 197326 , emessi a partire da tale data27; 

    c) le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

    Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi: 

    • sia scaduto il termine di pagamento del debito; 
    • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere; 
    • non siano in essere piani di rateazione. 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Dematerializzazione note spese dipendenti: regole ADE

    Con Risposta a interpello n 142 del 24 giugno le Entrate replicano a dubbi su dematerializzazione delle note spese e dei documenti dei dipendenti ai fini della successiva deduzione del costo.

    Sinteticamente si chiarisce che le ricevute di pagamenti elettronici, effettuati con carta di credito aziendale, di per sé non sono sufficienti a documentare fiscalmente la spesa deducibile a meno che non siano accompagnate da altri giustificativi, come ad esempio le ricevute dei taxi.

    L'istante inoltre chiedeva se la procedura proposta per la dematerializzazione delle note spese fosse corretta, vediamo i dettagli e la replica delle Entrate.

    Dematerializzazione note spese dipendenti: chiarimenti ADE

    L'istante desidera procedere alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai  dipendenti  durante  le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando la carta di credito aziendale. 

    A tali fine riferisce che il  progetto di dematerializzazione  in questione, ­semplificherebbe la preparazione, la gestione ed il controllo delle note spese, rendendo più efficiente l'intero processo.

    Inoltre, riferisce che il  sistema informatico  che  si  sta attivando consente di creare automaticamente una versione digitale della spesa sostenuta partendo dalla scansione sicura del giustificativo cartaceo tramite apposita applicazione installata  sullo  smartphone aziendale, utilizzando la tecnologia ''OCR''. 

    Una volta rilevate tutte le informazioni relative alle suddette spese, il sistema compilerà automaticamente i campi corrispettivi della spesa all'interno di un ''form'' prima di procedere alla fase successiva di inserimento di tale spesa all'interno della nota spese del lavoratore dipendente. 

    La nota spese sarà quindi composta da una serie di record contenenti le informazioni, native digitali, con gli importi, le tipologie di spese e tutte le informazioni necessarie, corredate da una immagine corrispettiva del documento cartaceo originale. 

    Sia  l'applicazione sullo smartphone che  il  sistema  di  gestione delle  trasferte in  formato  Desktop  saranno accessibili ai  soli  lavoratori  dipendenti riconosciuti  e autenticati a più fattori.

    Tutte le attività di accesso al sistema, di compilazione delle note spese, di modifica delle stesse saranno registrate tramite opportuni log del sistema informatico. 

    Il sistema, inoltre, garantisce che il documento caricato tramite fotocamera, riportato automaticamente in modalità analitica in nota spese e poi approvato dal proprio responsabile, godrà di caratteristiche di integrità, immutabilità e leggibilità e sarà archiviato automaticamente a norma di legge.

    Il documento non sarà quindi più modificabile dal lavoratore dipendente. 

    La nota spese così compilata e controllata sarà sottoposta a processo autorizzativo interno, dove il responsabile potrà verificare, de visu, la nota spese e i relativi giustificativi allegati per ogni singola spesa. 

    Le entrate hanno chiarito che quando si  parla di documenti informatici qualsiasi considerazione non può prescindere dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. ''Codice dell'Amministrazione Digitale'' o ''CAD'') e dai relativi decreti attuativi, siano questi di ordine generale sia, nello specifico, propri dell'ambito tributario.

    Dalla normativa richiamata emerge che qualunque  documento  informatico avente rilevanza fiscale ­ ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari (cfr. l'articolo  1 lett.  p)  del CAD)­ come le  note  spese che verranno  poi  utilizzate  per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.

    Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti […] nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici (ovvero siano realizzati duplicati informatici di documenti informatici ai sensi dell'articolo 23­bis del CAD) e che la procedura sia interamente dematerializzata.

    Tanto premesso, in base a quanto sommariamente riferisce l'istante, la procedura di generazione della nota spese del caso di specie sembra avere delle similitudini con le procedure descritte nelle risposte a interpello con cui le entrate hanno fornito i chiarimenti, con  la conseguenza  che, laddove siano garantiti  i requisiti di immodificabilità, integrità  ed  autenticità  dei  documenti  dematerializzati­ nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante.

    Allegati:
  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    TARI 2024: i PEF slittano al 20 luglio

    Viena accolta la richiesta dell'ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di posticipare ulteriormente la finalizzazione per PEF Piani Economici Finanziari dei rifiuti e quindi alle relative tariffe (TARI).

    Un emendamento al DL Coesione dovrebbe far differire al 20 luglio il termine.

    Ricordiamo che già la Legge n 67/2024 (GU n 123 del 28 maggio) di conversione del DL n 39/2024 (pubblicato in GU n 75 del 29.03.24) con una norma ha differito al 30 giugno 2024 il termine (fissato al 30 aprile 2024, dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

    Vediamo tutti i dettagli.

    TARI 2024: al 20 luglio i PEF

    Il comma in esame ha disposto che sempre relativamente alla TARI:

    • restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
    • sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

    Si ricorda che il comma 5-quinquies ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/201312) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. 

    Lo stesso comma dispone altresì che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. 

    Il comma in questione ha disposto inoltre che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

    Attenzione, ora un emendamento al DL Coesione fa slittare il termine dei PEF Piani economici finanziari al 20 luglio.

    Come spiega lo stesso MEF sulla pagina preposta del proprio sito, le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF, predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale.

    Il PEF individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti.

    Normalmente le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI devono essere approvate entro il termine del 30 aprile.

    Si attende il testo definitivo dell'emendamento con lo slittamento del termine.

  • Enti no-profit

    Digitalizzazione ETS: domande entro il 19 luglio

    Il bando digitalizzazione ETS prevede aiuti per le imprese del terzo settore con domande entro il 19 luglio sulla piattaforma re@dy.

    Gli interventi proposti potranno prevedere azioni di: 

    • formazione digitale, di base e/o avanzata, per dipendenti, collaboratori stabili e volontari, attraverso l’utilizzo di metodologie e pratiche innovative, affinché essi maturino maggiori competenze e consapevolezza in ambito digitale, assumano un ruolo (pro)attivo nel processo di transizione digitale delle proprie organizzazioni e aumentino la propria velocità di adattamento ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione e dalla trasformazione digitale; 
    • coerente integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze non cognitive (soft o life skills), complementari a quelle digitali, al fine di costruire percorsi di crescita professionale capaci di insistere sulle competenze “soft” (es. creatività, ragionamento critico ed empatia, capacità relazionali e sociali); 
    • implementazione di una soluzione digitale volta al miglioramento dell’efficienza interna (organizzazione e processi interni) e/o esterna (servizi offerti alla collettività), coerente con la proposta progettuale ed in generale funzionale al contesto in cui le organizzazioni coinvolte operano. La formazione relativa all’utilizzo di tale soluzione digitale potrà rappresentare solo parte di un più ampio programma formativo indirizzato ai lavoratori, che pertanto dovrà presentare un assetto strutturato comprendente argomenti di carattere strategico e professionalizzante in ambito digitale; 
    • attivazione, sostegno e accompagnamento dei beneficiari al fine di coinvolgerli efficacemente nei percorsi formativi, attraverso la proposta di attività pratiche ed esperienziali (es. role modelling, tutoring, coaching, mentoring), che ne incentivino la partecipazione attiva durante tutto l’arco della formazione fino al suo completamento; 
    • messa a disposizione di sessioni di orientamento per far emergere le conoscenze e abilità dei beneficiari, al fine di valorizzare le loro potenzialità e attitudini professionali misurando i diversi livelli di partenza in termini di fabbisogni formativi e sviluppando un percorso di reskilling e/o upskilling digitale efficace.

    Bando digitale sociale 2024: che cos’è

    Sul sito del Fondo per la repubblica Digitale viene pubblicato il bando per la digitalizzazione degli ETS.

    La transizione digitale è un elemento cruciale per accelerare i processi di innovazione e consentire al mondo del non profit di raggiungere obiettivi sociali, migliorare l’efficienza e coinvolgere le comunità. 

    Il digitale, infatti, può sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni non profit.

    L’investimento nella formazione e nello sviluppo di competenze digitali dei propri dipendenti, collaboratori e volontari risulta essere essenziale per consentire al settore di massimizzare il potenziale delle tecnologie digitali nel perseguire missioni e obiettivi sociali.

    Con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti all’empowerment di conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori stabili e volontari degli enti che operano in uno o più settori di interesse generale dell’economia sociale, il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale ha pubblicato il bando “Digitale sociale” che mette a disposizione 15 milioni di euro.

    Bando digitale sociale 2024: beneficiari

    Le proposte progettuali possono essere presentate da partenariati di almeno due soggetti.

    All’interno del partenariato dovranno essere presenti una rete formale o un gruppo di enti privati non profit che presentano un bisogno comune di empowerment delle competenze digitali dei propri dipendenti e/o collaboratori stabili, inclusi i volontari; un soggetto pubblico o privato non profit con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale, che contribuisca a costruire il percorso formativo più adatto alle esigenze manifestate e sia eventualmente in grado di sviluppare una soluzione digitale funzionale alle necessità degli enti.

    Bando digitale sociale 2024: presenta la domanda

    I soggetti interessati possono presentare i progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Re@dy, entro il 19 luglio 2024. 

    Per informazioni: 

      • lunedì e venerdì, ore 9:30 – 13:30
      • mercoledì, ore 14:30 – 17:00

    Si consiglia di non registrarsi e di non presentare i progetti a ridosso della scadenza, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti contemporaneamente online. 

    Altresì, si consiglia di prendere visione dei documenti “Manuale di registrazione alla piattaforma Re@dy” e “Guida alla presentazione dei progetti”, disponibili sul sito internet www.fondorepubblicadigitale.it, per ulteriori indicazioni circa la registrazione sulla piattaforma Re@dy e la presentazione delle proposte progettuali.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Adeguamento rimanenze magazzino: pronti i codici tributo

    Scade il 30 giugno il termine per il pagamento della imposta sostitutiva prevista per il riallineamento delle rimanenze di magazzino (Legge di Bilancio 2024). 

    Ricordiamo che, il c.d. "riallineamento del magazzino", introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 è a beneficio dei soggetti che desiderano iscrivere rimanenze che non sono transitate in contabilità o, viceversa, eliminare importi relativi a simili beni che risultano ancora iscritti in bilancio. 

    Le Entrate, a tal proposito, hanno pubblicato la Risoluzione n 30 del 17 giugno con i codici tributo necessari.

    Ieri il MEF ha pubblicato anche il Decreto n 611/2024 con i necessari coefficienti di maggiorazione applicabili (ai fini IVA) in caso di cancellazione delle rimanenze, laddove risulta per l'appunto dovuta anche l'imposta sul valore aggiunto. 

    Leggi qui l'approfondimento.

    Riallineamento magazzino: le novità della Legge di Bilancio 2024

    I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

    Più nello specifico, l’adeguamento delle rimanenze può essere effettuato in due modi:

    1. Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
    2. Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

    Attenzione al fatto che, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.

    Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta suddetto e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. 

    Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

    L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato.

    L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

    Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 

    L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    Riallineamento magazzino: i codici tributo per pagare entro il 30 giugno

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1736” denominato “Adeguamento per  esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 
    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli

    Con Decreto MIMIT del 19 giugno, vengono pubblicate le regole per i controlli sulla spettanza del bonus colonnine di ricarica 2024 per i privati.

    Legga anche: Bonus colonnine domestiche 2024: le regole per le domande.

    Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli

    Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto 12 giugno 2024, definisce, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera f- bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 4 agosto 2022 , nonché il rispetto dei requisiti previsti dal decreto 12 giugno 2024.

    L’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’articolo 7 del decreto 12 giugno 2024, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico- amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

    II controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci percento) delle erogazioni effettuate. Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% (trenta per cento) del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate.
    La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.

    L'accertamento documentale produce esito negativo:

    • a) nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
    • b) nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
    • c) nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;
    • d) nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.

    L’accertamento documentale a esito negativo comporta la revoca parziale o totale del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito

  • Studi di Settore

    Concordato preventivo biennale, pubblicato il software: funzionamento e rischi

    Con il Decreto ministeriale del MEF del 14 giugno 2024, e la successiva pubblicazione del software Il mio ISA 2024 CPB, nella versione aggiornata per il calcolo e l’adesione al Concordato preventivo biennale, questo nuovo strumento diventa operativo a tutti gli effetti, se pure in attesa di un prossimo correttivo dell’ultimo minuto.

    Per un approfondimento sul Decreto ministeriale del MEF è possibile leggere l’articolo “Concordato preventivo biennale al via: il primo anno ci si adegua con sconto”.

    La logica del software

    Analizzando la logica di funzionamento del software emerge che, come è ovvio, la base per la predisposizione della proposta di Concordato preventivo biennale è costituita dalle risultanze del modello ISA del contribuente.

    A queste risultanze sono poi applicate delle rivalutazioni di diversa tipologia: alcune di tipo individuale, orientate a massimizzare il profilo di affidabilità fiscale del contribuente, e legate alla sua storia reddituale, oppure altre correlate al settore di appartenenza e alle prospettive di crescita dell’economia.

    Ciò che, però, più di tutti influenza la proposta di Concordato sembrano essere le risultanze del modello ISA, l’andamento storico del reddito e la rivalutazione prevista per raggiungere un elevato profilo di affidabilità fiscale.

    In ogni caso, come è abbastanza semplice immaginare, l’accettazione della proposta non è indolore per nessun contribuente, neanche per quelli più virtuosi (in base alle risultanze degli ISA), in quanto un sistema così pensato presuppone in ogni caso un incremento del reddito.

    Ovviamente, minore sarà predisposizione il punteggio ISA di partenza, maggiore sarà la differenza tra reddito dichiarato e reddito previsto dalla proposta di Concordato.

    Va infine segnalato che il software prevede anche dei livelli minimi di reddito legati al settore economico del contribuente, elaborati presumibilmente in base alle risultanze degli ISA a livello aggregato, e che costituiscono un livello reddituale minimo che in ogni caso si richiede al contribuente.

    In definitiva questo Concordato preventivo biennale altro non è che un adeguamento ISA anticipato; la differenza principale sta nel fatto che con il CPB si prevede il raggiungimento della piena affidabilità al termine del biennio.

    I rischi della mancata accettazione della proposta

    Una volta elaborato il modello ISA e visionata la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente si trova davanti al difficile scelta tra accettare la proposta del fisco oppure non farlo.

    Ovviamente la decisione sarà basata su valutazioni assolutamente personali, non ultime le realistiche prospettive di crescita della propria attività economica perché il meccanismo di funzionamento del Concordato prevede in ogni caso l’incremento dei ricavi.

    A riguardo va ricordato che il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie ha introdotto un regime più gravoso per i contribuenti che decidono di non accettare la proposta concordataria, che consiste nella più facile applicazione di sanzioni accessorie (in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettano il concordato, si riduce a 25 mila euro dai 50 mila euro previsti a regime).

    Tuttavia, per rispondere alla volontà dell’esecutivo di non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale si vuole che sia effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata a breve con il correttivo di prossima pubblicazione.

    Per maggiori informazioni sulle prossime modifiche normative è disponibile l’approfondimento “Altre modifiche al Concordato preventivo biennale”.

    Assodato questo, va segnalato però che il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 14 giugno scorso precisa che “la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che […] resta predisposizione subordinata a specifiche attività di analisi del rischio”.

    Dal ciò si deduce che la mancata accettazione della proposta non dovrebbe produrre particolari effetti per i contribuenti in termini di rischio di subire un accertamento fiscale, il quale dipenderà, come negli anni passati, dalle risultanze del modello ISA presentato e dalle specifica situazione del contribuente.