• Adempimenti Iva

    IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione

    Con Risposta n 161 del 26 luglio le Entrate chiriscono l'applicabilità dell'esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale per accentrare tutte le spese di gestione, come assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.

    L'Associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano nell'ambito dell'assistenza primaria all'interno dello stesso ambito territoriale e non svolgono attività di libera professione per più di cinque ore settimanali, ha aperto una posizione fiscale propria per gestire tutte le spese di gestione e redistribuirle tra gli associati senza applicare un mark up, e chiede se le operazioni di ribaltamento dei costi di gestione ai medici associati, senza applicare un mark up, possano essere esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

    L'Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo, vediamo il perchè.

    IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione

    L'Agenzia sottolinea che l'articolo 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate da consorzi (e strutture similari) ai propri consorziati, purché i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse e a condizione che la percentuale di detrazione non sia superiore al 10%.

    La risposta dell'Agenzia si basa sull'interpretazione della normativa europea e nazionale e della prassi amministrativa e sottoliena che l'esenzione si applica quando le associazioni autonome di persone forniscono servizi necessari e funzionali all'attività esente svolta dai membri, come nel caso dell'Associazione medica istante.

    Viene evidenziato anche che la norma comunitaria vuole evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, siano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti necessari alla gestione del loro lavoro.

    Quindi, nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate conclude che alle operazioni di riaddebito delle spese comuni effettuate dall'Associazione ai medici associati si applica il regime di esenzione IVA, conformemente all'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

  • Interpello

    Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi

    L' Interpello n.168 AdE del 5.08.2024 presentato dall'istante. riguarda l'applicazione del tasso di interesse legale nel contesto della definizione agevolata delle controversie tributarie, regolamentata dall'art. 1, commi 186-205, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). In particolare, la questione verte sull'applicazione del nuovo tasso di interesse legale del 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del precedente tasso del 5%, per le rate non ancora versate.

    Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – quesito

    L’istante ha presentato una domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, optando per il versamento rateale delle somme dovute. A seguito della pubblicazione del Decreto del MEF del 29 novembre 2023, che ha ridotto il tasso di interesse legale dal 5% al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024, la società si interroga sulla possibilità di applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 2024, avendo già versato la prima rata nel 2023.

    Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

    La società ritiene corretto applicare il tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, l'istante ritiene di aver diritto al rimborso della differenza tra il tasso del 5% e quello del 2,5% per le rate già versate nel 2024.

    Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – parere Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il termine previsto. Pertanto, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

    In merito al calcolo degli interessi, la normativa vigente prevede che:

    • nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata entro il termine stabilito.
    • gli interessi sulle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata.

    Questo implica che il tasso di interesse applicabile rimane quello vigente alla data di versamento della prima rata (nel caso specifico, il 5%), anche se le rate successive vengono pagate in un periodo in cui il tasso legale è stato modificato.

    Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – conclusione

    L'Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione interpretativa prospettata dall’istante. Gli interessi dovuti per le rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale del 5%, vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata. Pertanto, non è possibile applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 2024, né è previsto alcun rimborso della differenza di interessi per le rate già versate.

  • Locazione immobili

    Locazione breve e turistica 2024: il punto sulle regole per gli intermediari

    La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

    Le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve si applicano anche ai contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi.

    Attenzione al fatto che non sono "locazioni brevi" i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l’immobile, fornisce altre prestazioni aggiuntive (per esempio, il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti).

    In questi casi, infatti, sarebbero riconducibili a una prestazione qualificabile, sotto il profilo fiscale, come attività d’impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

    Quando nella stipula del contratto di locazione interviene un intermediario immobiliare, il decreto n. 50/2017 ha dettato nei suoi confronti precisi adempimenti, vediamoli.

    Locazioni brevi 2024: regole per gli intermediari

    I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve.
    Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata.
    In sintesi, gli intermediari devono:

    • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite
    • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento
    • rilasciare la certificazione (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4).

    Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.

    Pertanto, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta (ordinaria o sostitutiva) e a versare l’eventuale saldo, determinato previo scomputo delle ritenute d’acconto subite.

    I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.

    La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari.
    Facciamo un esempio: l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online.
    Infatti, in questa situazione, la piattaforma rende la prestazione di mediazione all’agente e non al proprietario dell’immobile. 

    Il ricorso alla piattaforma online è, in pratica, un modo di esercitare l’attività di intermediazione nei confronti del locatore.
    Sarà cura dell’agente, in questo caso, informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso

    Le modalità con le quali gli intermediari devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento, certificazione e dichiarazione delle ritenute operate sono state individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (come successivamente modificato e integrato).
    Il provvedimento prevede, inoltre, che questi adempimenti siano effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori o beneficiari del pagamento, cioè dalle persone che mettono a disposizione l’immobile. 

    Su di loro ricadono le responsabilità nel caso abbiano fornito indicazioni non veritiere.
    Gli intermediari possono, tuttavia, tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali.
    Per esempio, possono non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, quando il locatore ha comunicato loro il numero di partita Iva per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.

    I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

    • nome, cognome e codice fiscale del locatore
    • durata del contratto
    • indirizzo dell’immobile
    • importo del corrispettivo lordo.

    Non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.

    Per esempio, l’intermediario deve comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online. 

    Al contrario, se il locatore si avvale dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a  comunicare i dati del contratto. In questa situazione, infatti, ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.

    La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Transizione 5.0: pronte le modalità attuative

    Pubblicato in GU n.183 del 6.08.2024 il decreto 24 luglio 2024Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.”

    Il decreto interministeriale del 24.07.2024, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

    Il Piano Transizione 5.0 insieme al piano transizione 4.0, sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese mettendo a disposizione nel biennio 2024-2025 12,7 miliardi di euro.

    A partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

    Transizione 5.0: dalle 12 del 7 agosto apertura piattaforma informatica

    Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 dispone l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

    I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

    Transizione 5.0: imprese beneficiarie

    Possono accedere al beneficio 

    • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e 
    • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, 

    indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. 

    La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

    Transizione 5.0: come funziona

    L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

    Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici 

    • di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, 
    • di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. 

    In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

    Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

    Transizione 5.0: investimenti in beni materiali e immateriali

    Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

    1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
    2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

    Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

    • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
    • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

    L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

    Transizione 5.0: procedura di accesso e rilascio delle certificazioni

    La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.

    1. Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
       Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €).
    2. Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.
    3. A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

    6)Transizione 5.0: chi rilascia le certificazioni

    Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

    • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;  
    • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; 
    • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
  • Riforma fiscale

    Il correttivo della riforma fiscale è in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.182 del 05.08.2024 il Decreto legislativo 5 agosto 2024 n.108 Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

    Il decreto si compone di 8 articoli. Ecco alcune delle novità più rilevanti.

    Le novità più rilevanti del Decreto correttivo in vigore dal 6 agosto 2024

    Il decreto si compone di 8 articoli. Tra le novità tra le più rilevanti:

    All’articolo 1 del Decreto correttivo citato sono apportate modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo.

    In particolare in caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.

    All’articolo 2 si apportano Modifiche alla discipline degli adempimenti tributari.

    In particolare, l’Amministrazione finanziaria deve rendere disponibili i programmi informatici relativi agli ISA entro il 15 aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

    I versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo ma effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Lo stesso dicasi per i trimestrali ma il termine ultimo per il versamento è spostato dal 16.12 al 16 novembre. Si precisa che il versamento relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

    Per quanto riguarda la dichiarazione precompilata dal 2025 è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

    Inoltre, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

    Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, sono riviste le scadenze:

    • 31.10 termine presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
    • ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le dichiarazioni dei soggetti IRES;

    Dal 2025 le dichiarazioni possono essere presentate a partire dal 15.04.

    All’articolo 3 del Decreto si fa riferimento all’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

    In merito alle comunicazioni elaborate a partire da gennaio 2025, dal ricevimento della comunicazione passano da 30 a 60 giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste di cui all’art.36-bis DPR n.600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972.

    All’art. 4 Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, per cui il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

    Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti  hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

    Viene introdotto inoltre un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Nello specifico, dopo l’art. 20 è inserito l’art. 20 bis, infatti coloro che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del d.lgs. 13/2024, a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:

    a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

    b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

    c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

    Per quanto riguarda i programmi informatici dell’Agenzia delle Entrate si proroga dal 1° aprile al 15 aprile la data entro cui l’Agenzia mette a disposizione di contribuenti e intermediari i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato.

    Per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.

    Per quanto riguarda la determinazione degli acconti l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

    All’articolo 5 sono previste Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    La determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.

    Il contribuente può sempre dimostrare che:

    a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

    b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

    c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

    All’articolo 6, il Decreto differisce al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024

    Il Decreto entra in vigore il 6 agosto 2024

  • Cooperative e Consorzi

    Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA

    Con Risposta a interpello n 164 del 1 agosto le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile alle quote associative versate nell'ambito di un rapporto consortile.

    In particolare viene chiarito quando queste quote sono soggette o no ad IVA.

    Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA

    L'istante è un ente  di  ricerca che aderisce al Consorzio alfa.

    In  base  allo  statuto  del Consorzio  alfa emerge che lo stesso costituisce un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (…), istituito a norma del regolamento (CE) n. (…).

    L'Istante precisa che il Consorzio alfa ha emesso fattura di addebito  delle  quote  annuali  di costituzione,  adesione  e contributo  al  funzionamento della  struttura consortile,  relativa agli anni  2022 e  2023 e chiede chiarimenti in merito alla corretta qualificazione fiscale, agli effetti dell'Iva, delle suddette somme concernenti le richiamate quote associative indicate nella suddetta fattura.

    Più  specificatamente chiede di conoscere  la  natura  delle suddette somme, versate quali quote consortili a copertura di spese generali di gestione e per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni fornite dal predetto Consorzio alfa.

    Le quote versate al Consorzio Alfa coprono una serie di spese generali di gestione dell'infrastruttura di ricerca europea. In particolare, queste quote sono destinate a coprire le seguenti spese:

    • Materiali di consumo: Forniture e beni necessari per le operazioni quotidiane del consorzio.
    • Viaggi del personale: Spese di trasferta per il personale del consorzio per partecipare a riunioni, conferenze e altre attività legate alle funzioni del consorzio.
    • Riunioni: Costi associati all'organizzazione e alla partecipazione a riunioni, workshop e incontri di lavoro.
    • Attività di sensibilizzazione: Spese per attività di comunicazione e promozione delle attività del consorzio.
    • Servizi: Inclusi consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, assunzione e subappalto.
    • Attrezzature: Software, licenze e altri strumenti necessari per le operazioni del consorzio.
    • Retribuzione del direttore generale: Stipendio e compensi per il direttore generale del consorzio.

    Le Entrate, richiamando precedenti risoluzioni e risposte (es. risoluzione n. 156/E del 1996 e risposta n. 361 del 2021), hanno chiarito che i contributi consortili, anche se definiti come spese di funzionamento, sono rilevanti ai fini dell'IVA se sono commisurati ai servizi resi dal consorzio ai consorziati. 

    Viceversa, le quote versate a copertura di spese generali di gestione, per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni di servizi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA. 

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    Attività di compro oro: rilevanza penale delle omissioni

    Con la Sentenza n 31122 di luglio 2024 viene chiarito che la mancata iscrizione presso il registro OAM da parte de "I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, (…)" è rilevante penalmente. 

    Vediamo i dettagli del caso di specie in cui una ricorrente priva di licenza del questore per la sua attività di compro oro, impugnava una sentenza che la riteneva appunto penalmente responsabile.

    Attività di compro oro: rilevanza penale delle omissioni

    La Sentenza in oggetto chiarisce l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali nel contesto della commercializzazione di preziosi e dell'attività di compro oro, con particolare riferimento alle modifiche normative intervenute e alla natura delle violazioni contestate. 

    In particolare la ricorrente, titolare di un'attività di compro oro, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la carenza di motivazione e l'erronea applicazione di legge da parte dell'ordinanza impugnata, riguardante la commercializzazione di preziosi senza la licenza del questore. 

    La ricorrrente sostiene che:

    • l'ordinanza impugnata ha erroneamente applicato le sanzioni penali, non tenendo conto della depenalizzazione prevista dal DLgs. n. 507/1999, che ha reso, la mancanza di licenza del questore, da punibile con la reclusione a punibile con una sanzione amministrativa
    • l'iscrizione all'O.A.M. ha natura di pubblicità-notizia e la sua mancanza non dovrebbe comportare una sanzione.

    La Cassazione ha specificato che:

    • la violazione del' art 127 del RD 773/31 (c.d. TULPS) che prevede l'obbligo di licenza del questore non ha più oggi rilevanza penale. La relativa disciplina sanzionatoria (art 705 cp)., contempla solo una sanzione amministrativa pecuniaria (da 258 a 1.549 euro);
    • è sanzionato penalmente lo svolgimento di tale attività in assenza dell’iscrizione nel registro degli operatori compro oro istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). 

    Ai sensi dell'art 8  del DLgs. 92/2017 chiunque svolga l’attività di compro oro in assenza della suddetta iscrizioneè punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro