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Nuovo fondo di solidarietà settore telecomunicazioni
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economi ha firmato il decreto 4 agosto 2023, con cui si istituisce presso l'INPS il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.
Il fondo assicura una tutela ai lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale. Si attende entro pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: ovvero :
- quelle che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
- imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, per le imprese di telecomunicazione;
- imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e
- imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Fondo telecomunicazioni: le prestazioni ai lavoratori
Il decreto specifica quali saranno le prestazioni riconosciute dal Fondo, ovvero:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Va sottolineato che per l'operatività si devono attendere anche le istruzioni dell'INPS.
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Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023 il decreto del Ministero dell'università e della ricerca " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» – Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).
Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 .
La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio,
In questo modo i candidati vengono abilitati direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.
Tirocinio laurea in Professioni tecniche industriali e dell'informazione: durata
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03 sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente specificate nei regolamenti didattici di ateneo.
Laurea abilitante perito industriale: settori e materie del tirocinio
Le attività di TPV sono delineati devono riguardare
- la disciplina della professione
- gli aspetti deontologici,
- attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima
relativi ai settori di specializzazione previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono
- meccanica ed efficienza energetica;
- impiantistica elettrica e automazione;
- chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
- prevenzione e igiene ambientale;
- informatica;
- design.
Inoltre sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero
- elementi di diritto ed economia;
- salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici;
- prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- informatica.
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.
Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil
tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova
pratica valutativa
Laurea abilitante perito industriale: Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale.
Il giudizio di della prova di idoneità non concorre a determinare il voto di laurea,
Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano
all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.
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Assunzioni NEET under 30 2023: precisazioni INPS
Dallo scorso 31 luglio sono partite le prenotazioni dei contributi per le assunzioni di giovani under 30, che non studiano e non lavorano (cd. NEET),effettuate o da effettuare tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023 , come previsto dall'art 27 del decreto lavoro 48 2023
Inps ha pubblicato le istruzioni complete in merito nella circolare 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo ANPAL 189 2023 che ha ripartito le risorse tra le Regioni e province autonome. E' stato pubblicato inoltre il 10 agosto il messaggio 2973 con precisazioni in merito all'applicazione in cumulo con l'esonero parziale dei contributi IVS del 6 o 7% .(vedi ultimo paragrafo)
Ricordiamo di seguito gli aspetti principali dell'agevolazione e vediamo le nuove precisazioni INPS e di ANPAL.
Incentivo assunzioni NEET 2023
L'incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumano giovani disoccupati da almeno sei mesi o senza titolo di studio che siano, registrati al programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in attuazione dell'iniziativa europea Garanzia Giovani.
Il nuovo incentivo non ha la forma dell'esonero contributivo bensì di un contributo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali .
Questo significa che l'importo potrà variare di mese in mese, anche sulla base della fruizione di eventuali indennità Inps da parte del lavoratore.
Sono agevolate le assunzioni con:
- contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e
- contratto di apprendistato professionalizzante
- effettuate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023
di giovani non occupati in attività lavorativa né in corsi di studi, fino a 30 anni di età (29 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione).
Restano esclusi:
- il lavoro domestico
- i contratti di lavoro intermittente e
- le trasformazioni di contratti a tempo determinato .
L'agevolazione ha durata di 12 mesi ed è cumulabile con gli esoneri contributivi in vigore (ad es. l'esonero triennale art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
ATTENZIONE In caso di cumulo, l'incentivo scende alla misura del 20% della retribuzione per ogni lavoratore.
Incentivo NEET 2023 chi può essere assunto
possono essere assunti lavoratori che
a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: cioè alla data dell’assunzione, l'età deve essere inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;
b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»)al momento dell’assunzione;
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
ATTENZIONE : la firma Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” ( GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza di ammissione vale come registrazione al Programma Occupazione Giovani.
Necessario inoltre il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere disoccupati da almeno sei mesi, oppure
- essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- aver concluso la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere avuto nessun impiego regolarmente retribuito;
- donne assunte in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media definita annualmente con decreto ministeriale.
Non è richiesta l'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Incentivo NEET 2023 come si applica
L'importo dell'incentivo dovrà essere conguagliato tramite Uniemens nel mese successivo a quello della prestazione lavorativa.
La circolare fornisce le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi Uniemens per le diverse tipologie di datori di lavoro
Sono stanziati per il nuovo bonus assunzioni 80 milioni per il 2023 e 56 milioni per il 2024. Con il decreto ANPAL le risorse sono state ripartite fra le regioni e gli importi costituiscono limiti di spesa.
i datori di lavoro dovranno attendere dopo la richiesta effettuata con il modello NEET23 , l'ok dell'INPS sulla disponibilità di risorse e dopo l'approvazione avranno 7 giorni per formalizzare il contratto e ulteriori 7 giorni per comunicarlo all'INPS.
L'agevolazione è sottoposta al Regime de Minimis e al Regolamento (UE) n. 651/2014: spetta quindi solo se si verifica con l'assunzione un incremento occupazionale netto e nel rispetto dei principi e criteri del D LGS 150 2015 e della legge n. 296/2006 riguardanti gli incentivi alle assunzioni ( non applicabilità per assunzioni obbligatorie, violazioni del diritto di precedenza o in assenza di DURC contributivo, mancato rispetto della normativa sulle condizioni di lavoro e dei contratti collettivi).
Incentivo NEET ed esonero IVS: domande da reinviare
Nella circolare n. 68 del 21 luglio 2023, era stato precisato anche che l’incentivo in oggetto è cumulabile, nei limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.
A seguito di richieste di chiarimenti e d'accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel messaggio 2923 2023 INPS precisa che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile nelle ipotesi di cumulo con altre misure deve essere delimitata alle sole ipotesi che comportino un beneficio per il datore di lavoro.
NON riguarda le ipotesi in cui si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS previsto dalla legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023., a favore del lavoratore.
Come annullare le domande già inviate
Per questo in caso di domande già inoltrate all’Istituto i datori possono
procedere all’annullamento della domanda selezionando il tasto “Rinuncia” e presentare una nuova istanza, valorizzando l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. In questo modo si avrà diritto all’incentivo in misura piena .
Ordine di accoglimento delle domande
Il messaggio ricorda che :
- le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione posticipata, a settembre 2023.
- solo le istanze per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023, e pervenute entro il 15 agosto 2023 saranno elaborate secondo l’ordine di decorrenza dell’assunzione.
- invece le istanze relative alle assunzioni effettuate dal 31 luglio 2023 saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
- Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento a opera dell' interessato
- Da settembre a sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
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IVASS contributi 2023 vigilanza e accesso al Registro: gli importi
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2023 due decreti Mef che stabiliscono:
- misura e modalità di pagamento dei contributi di vigilanza IVASS a carico degli intermediari assicurativi DM 28.07.2023 e
- misura del contributo per la prova di idoneità al registro intermediari
- aliquote applicabili per il calcolo del contributo di vigilanza IVASS dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane e straniere.DM 28.07.2023
Contributo di vigilanza Ivass intermediari di assicurazione e riassicurazione
La misura del contributo 2023 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione
iscritti alla data del 30 maggio 2023 al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies
a) Sezione A – agenti di assicurazione:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 268,00;
b) Sezione B – broker:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 268,00;
c) Sezione C:
- produttori diretti: euro 18,00;
d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.600,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
- intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;
e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
- persone fisiche: euro 15,00;
- persone giuridiche: euro 80,00.
Contributo IVASS per iscrizione al Registro intermediari
Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativom n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023, e' stabilito nella misura di settanta euro.
Per le modalità e le scadenze di pagamento si attende uno specifico provvedimento IVASS
Contributo di vigilanza 2023 imprese assicurative
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS e' stabilito come segue:
a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime
di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Il contributo di vigilanza e' corrisposto:
- a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
- b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo , i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di
gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari al 4,29 per cento
Modalità di versamento IVASS imprese
Il contributo IVASS per le imprese si paga in due rate:
- una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
- una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.
Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto
Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.
Dopo aver calcolato il contributo le imprese attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass devono generare l’avviso di pagamento PagoPA , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica. In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA
L’elenco Dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A.
Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio Unimatica:
- [email protected]
- numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.
Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.
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Sospensione contributi per alluvione: richiesta entro il 20 novembre
L'INPS, con Messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023, precisa le modalità di presentazione dell'istanza di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per
- artigiani e commercianti
- datori di lavoro domestico e
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata,
interessati dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna, Toscana e Marche verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.
Come per le imprese, le istanze vanno inviate entro il 20 novembre 2023.
Le prime istruzioni erano state fornite con la circolare 67 del 20 luglio 2023 in cui si precisava che sono interessati i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel decreto.
Venivano anche precisate le modalità di ripresa dei versamenti, sempre entro il 20 novembre 2023 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi
- alle note di rettifica scadute,
- ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto
- agli atti di accertamento da vigilanza documentale
- alla prima rata in caso di domanda di rateazione che ricada nel predetto periodo
- alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
- alla quota di contribuzione a carico dei lavoratori.
Istanza sospensione tramite Cassetto Previdenziale
INPS precisa che la sospensione va richiesta tramite la “Comunicazione bidirezionale” del proprio “Cassetto previdenziale "
- Per Artigiani e commercianti sono comprese le scadenze dei:
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- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;
- contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e primo acconto sul reddito eccedente per l’anno 2023;
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
- Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese le scadenze dei contributi relativi al II trimestre 2023 riferite ad attività svolte nei territori citati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza è sospesa se ricade entro il 31 agosto ( entro dieci giorni dalla data di fine attività)
- per artigiani commercianti e datori di lavoro domestico va allegato il Modello SC101 compilato
- Per i liberi professionisti sono compresi i contributi dovuti a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023. La procedura permette al libero professionista di compilare il modello “SC101” (presente nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”) direttamente sul portale e rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata.
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ISEE per Assegno Unico 2023: Inps corregge le istruzioni
Nel messaggio 2856 del 1 agosto 2023 Inps ha fornito nuove istruzioni sulle modalità di correzione delle attestazioni ISEE e le nuove modalità di gestione previste per le domande a partire dal 2023 . La tempistica è stata poi corretta con messaggio dell' 8 agosto 2023 n. 2913 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
Si ricorda che l’importo mensile dell’Assegno unico e universale viene attribuito sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare secondo la tabella 1 allegata al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita 2023 (come da allegato alla circolare n. 41/2023).
Rettifiche ISEE per Assegno Unico figli
In presenza di figli minorenni l’Istituto tiene conto dell’ ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, si fa invece riferimento all’ISEE ordinario o all' ISEE ordinario corrente
Nel messaggio l'istituto precisa che l'assegno Unico fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), sul patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.
In questi casi INPS ha il diritto di richiedere ulteriore documentazione e l’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:
– presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
– richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
– presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione.
Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare si possono presentare ad esempio
- documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
- denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
- documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
- documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
- la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:
- documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.
Nuove modalità da
settembreNovembre 2023Il messaggio informava che la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dal decreto legislativo n. 230/2021, a partire dal mese di competenza settembre 2023
ATTENZIONE Con il nuovo messaggio 2913 dell'8 agosto l'istituto modifica i tempi indicando la decorrenza della novità da novembre 2023 e non da settembre, " in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE" con le modalità sopraindicate.
L’INPS avviserà del problema l’utente mediante PEC o mail o sms , e la regolarizzazione potrà avvenire con una delle modalità sopra indicate.
In caso di presentazione di una nuova DSU corretta entro il termine di validità della DSU già presentata (31 dicembre), l’importo dell’Assegno unico verrà corrisposto per intero e con le integrazioni aspettanti rispetto alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE
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Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati
La cassa integrazione Unica introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati.
Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS chiarisce le istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore in favore dei lavoratori somministrati
A seguito di parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa in primo luogo che:
hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione con sede in località diverse
Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti
Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.
Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione
e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero
- Campi aggiuntivi
- Regole di compilazione
- Flag_Somministrazione
- Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
- Azienda_somministrante
- Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.
Nell' allegato 1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.