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Cassa Forense: novità pensioni e welfare 2023
Il 2023 si apre con importanti novità in ambito previdenziale e assistenziale per gli iscritti alla Cassa forense:
- rivalutazione degli assegni pensionistici e
- bandi in tema di welfare con contributi per famiglie numerose e nuclei monogenitoriali.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in piu e i documenti integrali della cassa previdenziale.
Rivalutazione pensioni 2023
Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Cassa forense ha stabilito l'applicazione del tasso di rivalutazione dell' 8,1% , comunicato dall'Istat il 17 gennaio scorso, agli assegni pensionistici degli iscritti a partire dal 1 gennaio 2023.
La procedura si attiverà dal mese successivo a quello in cui sara formalizzata l'autorizzazione del ministro competente con riconoscimento degli arretrati dal 1 gennaio 2023.
Bandi welfare Cassa forense 2023
Sono stati pubblicati il 28 dicembre 2022 due bandi con speciali misure di welfare 2023 per le famiglie degli avvocati iscritti:
- n. 11/2022 per l’assegnazione di contributi fino a 3 mila euro per famiglie numerose (tre o piu figli) e
- n. 12/2022 per l’assegnazione di contributi da 1000 euro per ogni figlio alle famiglie monogenitoriali.
In particolare:
- il bando 11 per “famiglie numerose” riguarda gli iscritti con almeno tre figli di età inferiore ai 26 anni,
- il bando 12 è rivolto alle “famiglie monogenitoriali”o a genitore unico cioè agli iscritti che con almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico. (Per genitore unico si intendono genitori vedovi o single con figlio non riconosciuto dall’altro genitore, single con figlio adottato, separati/divorziati con figlio per il quale non sussiste obbligo di mantenimento a carico dell’altro genitore).
Entrambe le misure sono destinate ad Avvocati e Praticanti che siano:
- iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione in corso,
- non sospesi o cancellati dall’Albo dei praticanti avvocati,
- in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le comunicazioni reddituali alla Cassa per l’intero periodo di iscrizione, e comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati, dall’anno successivo al pensionamento.
Le domande per entrambi i bandi vanno inviate alla Cassa Forense, tramite la piattaforma sul sito, entro le h.24 del 23 marzo 2023, complete degli allegati richiesti , tra cui l'attestazione ISEE rilasciata nel 2023.
I contributi sono erogati, fino ad esaurimento delle risorse sulla base dei valori ISEE dichiarati .
Per coloro che abbiano già beneficiato una volta della stessa provvidenza nel 2020 o 2021, il contributo è ridotto del 50%.
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Certificazione Unica 2023: come indicare le agevolazioni agli impatriati
La Certificazione Unica da inviare entro il prossimo 16 marzo 2023 deve indicare anche i dati relativi all' eventuale utilizzo nel 2022 per il lavoratore interessato, del
- regime agevolato per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010 cd rientro dei cervelli e del
- regime agevolato "impatriati" di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Vediamo i codici e i dati da riportare in dettaglio, come illustrati nelle istruzioni dell'Agenzia.
Lavoratori dipendenti
REGIME AGEVOLATO ART 44 DL 78 2010 "RIENTRO DEI CERVELLI" ( le istruzioni richiamano l'art 17 DL 185-2008)
riguarda i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano stati non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore dell’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Va indicato solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.
Nella parte dedicata ai Redditi di lavoro dipendente, sezione “Altri dati" vanno riportati
- nel punto 462 il codice “2”,
- nel punto 463 gli importi esclusi dall'imponibile (cioè 90% del reddito corrisposto al lavoratore).
Nel caso in cui non sia stato effettuato l'abbattimento dell'imponibile va indicato nelle annotazioni il codice BC per consentire la fruizione della dichiarazione dei redditi.
REGIME AGEVOLATO ART 16 D.Lgs 147 2015 "IMPATRIATI"
riguarda redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato
Le istruzioni distinguono le annualità e i diversi casi previsti dall'evoluzione normativa
1 – per i lavoratori rientrati in Italia dal 2017 e fino al 29 aprile 2019 si indica :
- nel punto 462 il codice “4”
- nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto
2 – per i lavoratori soggetti alle modifiche apportate dall’art. 5 del DL 34/2019, rientrati in Italia dal 30 aprile 2019
- nel punto 462 il codice “6”,
- punto 463 : il 70% dell’ammontare corrisposto;
3 – per i soggetti che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno (art. 16 comma 5-bis del DLgs. 147/2015) vanno indicati:
- nel punto 462 il codice “8”,
- nel punto 463 il 90% dell’ammontare corrisposto;
4 – per gli sportivi professionisti (art. 16 comma 5-quater del DLgs. 147/2015), vanno indicati :
- nel punto 462 il codice “9”
- nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto.
Anche in questo caso se il datore di lavoro non ha applicato l'agevolazione dovrà indicare nelle annotazioni i codici (nell'ordine) “BD”, “CQ”, “CR” e “CS” per consentire la fruizione in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda i casi collegati alla proroga del regime dei c.d. vecchi impatriati per i quali il DL 34/2019 ha ampliato le aliquote di non imponibilità si devono indicare:
- nel punto 462 i codici “13” in presenza di figli minorenni e “14” nel caso di acquisto di immobile residenziale in un Comune del mEZZOGIORNO italia
- nel punto 463 la somma esclusa dal reddito imponibile;
in caso di mancata applicazione i codici da riportare nelle annotazioni sono “CT” e “CU”.
Lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi nella parte del modello “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, sezione “Dati fiscali” vanno indicati:
- nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto”, le somme complessivamente corrisposte al lavoratore al netto eventualmente dell'IVA
- nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”, SOLO l'importo non imponibile
- nel punto 6 uno dei Codici sopra indicati come per lavoratori dipendenti.
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Naspi in caso di dimissioni o recesso per crisi d’impresa
Con la circolare 21 del 10 febbraio 2023 INPS chiarisce il diritto alla NASPI per i dipendenti di aziende coinvolte in procedure di crisi di impresa. In particolare vengono presi in esame i casi di
- dimissioni del lavoratore
- recesso del curatore
- risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
L'istituto ricorda che per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASPI la normativa richiede che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente oppure a seguito di dimissioni per giusta causa.
Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è stata inserita tra le ipotesi di giusta causa la cessazione del rapporto a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto nella procedura di liquidazione giudiziale.
Anche in questi casi dunque la cessazione costituisce perdita involontaria del lavoro e presupposto per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASpI.
Le istruzioni INPS sulla tempistica per le domande e la decorrenza dei pagamenti si applicano come previsto dall’articolo 389, comma 1, del citato D.lgs n. 14 del 2019 con con decorrenza 15 luglio 2022
Vale la pena sottolineare che le domande dovranno essere corredate dalla lettera di dimissioni/licenziamento e che gli uffici inps verificheranno nel Registro delle imprese, che l’azienda sia effettivamente in liquidazione giudiziale.
Perdita del lavoro nella liquidazione giudiziale: quando fare domanda di NASpI
L’articolo 189 del D.lgs n. 14 del 2019, al comma 5 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.
Ciò significa che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione di subentro o di recesso da parte del curatore e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore devono intendersi rassegnate per giusta causa con la conseguente possibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.
L'istituto precisa però che che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Per le altre due fattispecie:
- recesso del curatore e
- risoluzione di diritto
il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre,
- nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui il lavoratore viene a conoscenza della comunicazione e,
- nell’ipotesi della risoluzione di diritto, la cessazione interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro.
Decorrenza del pagamento della NASPI
Nei casi sopracitati il pagamento della prestazione NASPI decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
Regime transitorio e termini per maternità, malattia, infortuni
Restano salve sia in tema di scadenza dei termini per la domanda, che di decorrenza della prestazione, le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015 per gli eventi particolari di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto verificatesi tra la data del 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023 data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dal 10 febbraio 2023 . e la naspi verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione.
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Pensioni oltre 4 volte il minimo: aumenti e arretrati a marzo 2023
Con la circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 INPS ha comunicato che la perequazione di gennaio delle pensioni 2023 al tasso di inflazione è stata effettuata in maniera parziale in quanto il disegno di legge di Bilancio prevedeva interventi di modifica riguardanti i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo.
Di conseguenza, per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione era stata attribuita ai soli beneficiari il cui importo cumulato di pensione non fosse superiore al limite di quattro volte il trattamento minimo 2022 , cioè alle pensioni fino a € 2.101,52.
Con la nuova circolare 20 del 10 febbraio vengono comunicati ora gli importi dei trattamenti pensionistici di importo oltre 4 molte il minimo con le nuove modalità di rivalutazione aggiornate per il 2023
L'istituto comunica anche che i nuovi valori verranno attribuiti a partire dalla pensione di marzo 2023 assieme alla corresponsione degli arretrati relativi a gennaio e febbraio.
Fasce trattamenti complessivi
% indice perequazione da attribuire
Aumento del
Importo trattamenti complessivi
da
a
Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM
100
7,300%
–
2.101,52
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
2.101,52
2.123,19
2.254,93
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM
85
6,205%
2.101,53
2.626,90
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.626,90
2.685,97
2.789,90
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM
53
3,869%
2.626,91
3.152,28
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
3.152,28
3.165,63
3.274,24
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM
47
3,431%
3.152,29
4.203,04
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
4.203,04
4.232,91
4.347,25
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM
37
2,701%
4.203,05
5.253,80
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
5.253,80
5.272,53
5.395,71
Oltre 10 volte il TM
32
2,336%
5.253,81
–
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Artigiani e commercianti: contributi IVS 2023
Nella circolare 19 del 10 febbraio 2023 Inps comunica che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono pari a:
- 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, (aliquota che continuerà ad incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%).
Si conferma anche per l’anno 2023, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati
Vanno ricordate anche:
- l' aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti.
- la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.
Aliquote contributi artigiani e commercianti 2023 Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
23,25%
23,73%
Minimi contributivi e massimali di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso ISTATI 2022 dell'8,1%, è pari a € 17.504,00.
Questi quindi i minimali contributivi 2023, comprensivi del contributo per l'indennizzo della maternità , che resta fissato a 7,44 euro:
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)
€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)
€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)
Il contributo previdenziale è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari all’importo di € 52.190,00.
I massimali di reddito oltre i quali non è dovuta contribuzione sono i seguenti:
- € 86.983,00 per i lavoratori con anzianità contributi antecedente il 1996
- €113.520,00: per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996.
Va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l'impresa
Scadenze versamenti contributi artigiani e commercianti
I contributi dovranno essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze :
- 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente , a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 19 2023 e ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.
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Indennità 200 euro anche a collaboratori non iscritti alla Gestione separata
Con il messaggio 635 del 10 febbraio 2023 INPS conferma quanto anticipato in un comunicato stampa del 31 gennaio in tema di bonus una tantum di 200 e 150 euro previsti dall’articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
La norma prevedeva tra i requisiti per l'erogazione dell'indennità di 200 euro , cu l'avvenuta iscrizione alla Gestione separata alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
Le verifiche delle domande presentate hanno evidenziato li molti casi la mancanza della formalizzazione dell'iscrizione da parte di molti contribuenti anche in presenza di versamenti contributivi effettuati dai committenti .
Nel precedente messaggio 4312 2022 l'istituto aveva anticipato che avrebbe provveduto al riesame d'ufficio e richiesto in quel momento agli interessati l'iscrizione.
In considerazione della finalità assistenziale dell'intervento e della sussistenza dei requisiti sostanziali di contribuzione connessa all'attività lavorativa l'istituto ha verificato con il Ministero del lavoro e conferma ora che procederà al pagamento delle indennità per tutti i collaboratori-assegnisti dottorandi anche se non risulta iscrizione formale riconoscimento della misura, sempre che naturalmente siano presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti, ovvero:
- per il bonus 200 euro:
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- Contratti attivi alla data del 18 maggio 2022
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali;
- reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 35mila euro nel 2021.
- per il bonus 150 euro:
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- contratti attivi alla data del 24 settembre 2022
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali
- reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 20 mila euro nel 2021.
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Servizi INPS online: stop temporaneo e maggiori controlli
Con un avviso sul sito istituzionale www.INPS.IT è stato comunicato stamattina uno stop temporaneo dell'attività del sito a partire da domani 11 febbraio a causa della necessità di effettuare operazioni di manutenzione tecnica. straordinaria.
Per questo il sito internet dell'Istituto e tutti i numerosi contenuti e servizi telematici per cittadini, aziende enti e professionisti potrebbero essere temporaneamente indisponibili a partire
- dalle ore 15 di sabato 11 febbraio fino
- alle ore 15 di domenica 12 febbraio 2023.
Sempre in tema di servizi telematici l'istituto ha segnalato anche pochi giorni fa che è in corso un rafforzamento della tutela dei dati degli utenti e in particolare contro i furti delle identità digitali.
Con il messaggio 3 febbraio 2023, n. 535, l'INPS ha comunicato che nei prossimi giorni sarà progressivamente attivata la “verifica dell’identità digitale”, ci srà quindi un controllo aggiuntivo dopo l’accesso con SPID, CIE o CNS.
Questo ulteriore passaggio è previsto solo nei casi di tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate in precedenza dallo stesso utente.
La nuova funzionalità sarà attiva per tutti i cittadini che hanno già validato i propri recapiti telematici. per effettuare la verifica il sistema invierà forniti un codice temporaneo di conferma (“usa e getta”), che dovrà essere inserito per completare l’accesso.
Contestualmente, la procedura trasmetterà una notifica (via email, cellulare o PEC) per informare l’utente dell’avvenuto accesso, in modo che questi possa attare le azioni necessarie in caso di accesso fraudolento di terzi.