-
Buoni benzina e bonus bollette: regole diverse per i collaboratori
Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l'Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell'agevolazione introdotta dal decreto legge 21 2022 il cd "Bonus Benzina" che prevede la facolta per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti da tassazione.
Il documento chiarisce anche alcuni aspetti inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .
Viene specificato ad esempio che il buono resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):
- sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi
- sia come liberalità del datore di lavoro
Inoltre ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam.
L'agenzia ricorda anche che tra i soggetti titolati all'erogazione ai propri dipendenti sono compresi
- le imprese
- i lavoratori autonomi
- i soggetti che non svolgono un’attività commerciale
- gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Riguardo alla spettanza, la circolare specifica però che per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:
- collaboratori coordinati,
- stagisti e
- titolari di borsa di studio
il buono carburante esente Irpef non può essere erogato.
Buoni carburante: i beni agevolati
II bonus benzina può riguardare non solo carburanti "classici" come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le ricariche per le auto elettriche "al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l'Agenzia.
Viene anche chiarito che i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.
Infine con riguardo al rapporto con i fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro, si conferma che si tratta di due benefici distinti e complementari cioè
- si puo beneficiare di entrambi
- è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta, anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.
aggiornamento 9 novembre 2022
Da segnalare che invece nella circolare 35 del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l'innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi di rimborsi per utenze domestiche (cd Bonus bollette) l'Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai collaboratori coordinati , stagisti e dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.
-
Pensioni lavoro marittimo: la Consulta detta nuove regole
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 224 del 7 novembre 2022, si è espressa sul tema delle modalità di calcolo della pensione di lavoratori marittimi e ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme che attualmente che non consentono a tali soggetti di calcolare la pensione escludendo dal computo il prolungamento contributivo nel caso in cui ne derivi un risultato sfavorevole per l'interessato.
La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 21 giugno 2021. Il giudice affermava che la Consulta ha già dichiarato, in varie fattispecie, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 297 del 1982 quando, a fronte di un maggior apporto contributivo, vi sia una riduzione della pensione maturata.
La norma previdenziale al vaglio della Corte costituzionale
Va ricordato che l’art. 24 della legge n. 413 del 1984 prevede, per i lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, che i singoli periodi di navigazione svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengano prolungati , ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso.
Inoltre, è previsto che la retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento sia ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso (art. 24, comma 4) e che, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi siano neutralizzati, ma solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione (art. 24, comma 5).
Il combinato disposto dell’art. 24 della legge n. 413 del 1984 e dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che dispone che la pensione venga calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, determina poi l' effetto sfavorevole per il lavoratore , perche nello spalmare la retribuzione percepita su un periodo più lungo, causa una riduzione dell’importo mensile di per gli ultimi cinque anni di lavoro e questo determina la diminuzione dell’importo della pensione.
l'INPS Si è costituito in giudizio affermando l'inammissibilità delle questioni in quanto l’istituto della neutralizzazione contributiva riguarderebbe solo il caso in cui i contributi aggiuntivi derivino da un periodo di lavoro svolto successivamente al perfezionamento del requisito contributivo minimo e retribuito in misura inferiore.
La Corte di legittimità conferma invece la fondatezza della questione posta dal Tribunale e respinge le contestazioni dell'INPS . Afferma quindi, richiamando le proprie precedenti sentenze che " è irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio , si traducano in un danno e producano l'effetto di diminuire il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto." ragione per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati."
-
Fondo nuove competenze: le regole del decreto ministeriale
E' stato pubblicato il 3 novembre 2022 sul sito del Ministero del lavoro il decreto interministeriale del 22 settembre concernente il rifinanziamento del Fondo nuove competenze con un miliardo .
Il 23 settembre scorso è stato pubblicato il decreto ANPAL 275-2022 per l'utilizzo delle nuove risorse anche per le domande 2021 rimaste in stand by
Il decreto ANPAL adeguandosi alla bozza del decreto ministeriale, modifica la definizione del costo retributivo e contributivo anche in riferimento alle domande già presentate sui fondi 2021.
Nello specifico, il decreto ANPAL prevede che la retribuzione oraria venga calcolata sulla base della retribuzione teorica comunicata dal datore di lavoro all'Inps nel mese della domanda .Tale importo viene moltiplicato per 12 mesi e quindi suddivisa per 1.720, misura standard di ore lavorative annue
Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali vengono considerati al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo.
Questo comporta l'obbligo per i datori di lavoro che avevano fatto domanda sulla base del bando di novembre 2021 di completare l'istanza con una dichiarazione sul fatto che il costo del lavoro non comprende altre agevolazioni pubbliche. L'attestazione va compilata e caricata sulla piattaforma ANPAL FNC. Qui il nuovo modello di polizza fidejussoria
AGGIORNAMENTO 21 OTTOBRE 2022
Anpal ha reso disponibili alcune faq di chiarimento sulle modalità di calcolo dei costi del lavoro ai fini del saldo del finanziamento FNC (PRIMA EDIZIONE) Qui il Pdf
Fondo nuove competenze: cos'è, le ultime novità
Il Fondo nuove competenze è un fondo di finanziamento a fondo perduto istituito dl 34 2021 che permette di innovare la produzione nelle aziende danneggiate dal COVID, adeguando le competenze dei lavoratori, e ottenendo il finanziamento della retribuzione del personale in formazione e dei relativi contributi previdenziali Per ottenere il finanziamento dei progetti formativi è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi.
.L’art. 24 del DL 17/2022 ha esteso le possibilità di utilizzo del Fondo Nuove competenze nel 2022 non solo alle aziende danneggiate dalle conseguenze della pandemia COVID 19 e quelle interessate alla transizione ecologica e digitale (DL 146 2021) ma anche i datori di lavoro che
- abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
- siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
in relazione ai quali sia necessario un adeguamento delle competenze del personale.
L'operatività del Fondo attendeva il nuovo decreto interministeriale attuativo per l'utilizzo di nuove risorse in arrivo dall'Unione europea legate al Fondo React EU.
L'emanazione del decreto è stata ritardata dalla crisi di Governo. Il 14 settembre è stata comunicata la firma del Ministro del lavoro e di quello dell'Economia che è poi passato alla registrazione presso la Corte dei Conti. Putroppo il ritardo crea problemi nella definizione degli accordo sindacali preventivi, obbligatori per accedere ai conTributi
Fondo nuove competenze 2022: ecco il decreto interministeriale
Sul decreto ministeriale in arrivo, il comunicato stampa di settembre 2022 ha anticipato che
- la misura di finanziamento della contribuzione previdenziale relativa alle ore di formazione dei lavoratori resterà fissata al 100% mentre la retribuzione delle ore di formazione godra di un finanziamento del 60% È prevista però una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell'orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al 100%.
- sono previsi maggiori controlli sulla qualità degli interventi formativi
- le attività potranno essere finanziate attraverso i Fondi paritetici interprofessionali che costituiranno canale di accesso privilegiato Per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Non potrà essere soggetto erogatore della formazione la medesima impresa che ha presentato istanza di accesso al Fondo
- godranno di particolare attenzione i progetti formativi nei settori interessati dalla transizione ecologica e digitale: in particolare il quadro di riferimento per le competenze digitali sarà il DGCOMP, mentre per le competenze utili alla transizione ecologica si fa riferimento alla classificazione ESCO
-
Interessi e sanzioni INAIL 2022: nuovo aumento
Con la circolare 41 del 28 ottobre 2022 INAIL ha comunicato il nuovo innalzamento del tasso di interesse per la rateazione dei premi assicurativi e degli accessori e la misura delle sanzioni civili (il terzo nel corso del 2022). La modifica si applica dal 2 novembre 2022.
L'istituto precisa che la novità è dovuta alla decisione di politica monetaria della Banca centrale europea che il 27 ottobre scorso ha fissato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Ne deriva che :
- i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 2 novembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,00%.
- Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso, in ragione d’anno, pari al 7,50% a decorrere dal 2 novembre 2022.
La circolare specifica che non ci sono variazioni sulle rateazioni già in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza ( QUI L'ELENCO ).
Sanzioni civili INAIL: quando si applicano
Nella circolare 41 2022 si precisa che il tasso pari al 7,50% si applica nei casi seguenti
- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a),della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
-
Uniemens nuovo allegato tecnico 31 ottobre 2022
Inps ha rilasciato il 31 ottobre scorso un nuovo allegato tecnico per la compilazione dei flussi Uniemens. Si tratta del documento tecnico 4.16 – schema di validazione versione 4.16.0 – release 4.16.4 .
Si segnalano modifiche ai seguenti capitoli :
- appendice B relativamente alla denuncia individuale, alla denuncia aziendale e alla ListaPosPA;
- appendice I relativamente ai lavoratori agricoli.
In particolare, in merito all' appendice B – denuncia individuale si segnala il nuovo codice – L033 ("Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144. Circolare 116/2022").
Per quanto riguarda invece la denuncia aziendale vengono apportate le seguenti modifiche
- i codici F00186, F00187, F00188, F00189, F00190, F00191, F00192, F00193 in <CodFederazSindRS > di < ContrattoRS > di < RappresentanzaSindacale >;
- la causale L092 ("Conguaglio CIGO articolo 44, comma 11 – quinquies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongCIGOAltCaus > di < CongCIGOAltre > di <CongCIGOACredito > di < CIGOrd > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >;
- la causale E610 ("Ctr. addizionale CIG ordinaria articolo 44, comma 11 – quinquies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongCIGOCausAdd > di < CongCIGOADebito > di < CIGOrd > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >;
- la causale L015 ("Conguaglio Assegno Integrazione salariale articolo 44, comma 11 sexies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongFSolACredito > di < FondoSol > di <CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >;
- la causale A107 ("Contributo Addizionale Assegno integrazione salariale articolo 44, comma 11 –sexies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongFSolCausaleADebito > di < FondoSol > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >.
Infine nella Appendice I si segnala per i lavoratori agricoli in < DenunciaAgriIndividuale > viene modificata la descrizione in < CodiceRetribuzione > X di < TipoRetribuzione > di <DatiAgriRetribuzione>, con "Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144. Circolare 116/2022".
-
Debiti contributivi giornalisti dipendenti: istruzioni Inps
Dal 1° luglio 2022, la gestione previdenziale per i giornalisti dipendenti precedentemente svolta in regime sostitutivo delle forme di previdenza obbligatoria dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) è stata trasferita all’INPS.
In questi mesi INPS ha emanato diverse circolari e messaggi di istruzioni per il passaggio tra i due istituti.
Nel nuovo del messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922 vengono ora pubblicate le indicazioni in merito agli eventuali debiti contributivi in fase amministrativa , compresi quelli maturati nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
L'istituto afferma che le domande successive al 30 giugno relative a questi importi saranno gestiti dall’INPS secondo il "Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" che costituisce l’unica fonte regolatrice della materia. Tale regolamento prevede che per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, è necessario presentare un'unica domanda, contenente tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dell'Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza. Al riguardo, si ricorda che la trasmissione dell'istanza può essere effettuata dal soggetto responsabile dell'adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), o da specifico delegato o dall'intermediario appositamente autorizzato. Quindi il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà conoscere puntualmente la propria situazione debitoria, al fine di indicare correttamente l'importo del debito, sia nella complessità dello stesso da rateizzare, sia ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
Il messaggio specifica che per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali invece è in capo esclusivamente alla Struttura dell’Inps territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva ( come anticipato anche nella circolare n. 82/2022 e nel messaggio n. 3351/2022)
Attenzione al fatto che le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’Inpgi saranno respinte
Con riferimento invece alle domande di pagamento in forma dilazionata a partire dal 1 luglio 2022 , il messaggio informa che dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso il servizio online, allegando il modello "SC18" laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione.
-
Professionisti PNRR: obbligo di opzione tra Cassa o INPS
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del lavoro che in applicazione dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 prevede l'obbligo per i professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, e assunti a termine nella PA per i progetti collegati al PNRR
di comunicare la volonta di mantenere o meno l'iscrizione presso l'ente privato di riferimento, nel periodo di lavoro presso la pubblica amministrazione
Il ministero ricorda infatti che che tali professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
Viene richiesto quindi entro 30 giorni dall'atto dell'assunzione presso la pubblica amministrazione, di dare comunicazione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza:
- sia dell'accettazione dell'incarico che
- della volonta' di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato.
- Va anche presentata una dichiarazione sul fatto che Il professionista non puo' ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente previdenziale di diritto privato
Per i professionisti già in attività alla data di pubblicazione del decreto (2 novembre 2022) i 30 giorni decorrono da tale data, quini il termine scade il 2 dicembre 2022.
Obbligo opzione Cassa o INPS professionisti a termine nella PA
Il decreto prevede in particolare che :
- In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sara' ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non e' dovuto all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate.all'iscrizione. Fanno eccezione i contributi per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, Al termine del periodo di lavoro presso l'amministrazione pubblica, il professionista potra' effettuare il ricongiungimento e il montante contributivo maturato sarà trasferito all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza senza oneri per il professionista
- In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente privato di appartenenza, il medesimo ente non sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa con obbligo di versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal regolamento
ATTENZIONE Se l' ente previdenziale di diritto privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all'attivita' come dipendente, il professionista puo' optare per tale regime, comunicandolo alla propria Cassa .