• Riforme del Governo Draghi

    Buoni benzina e bonus bollette: regole diverse per i collaboratori

    Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l'Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell'agevolazione   introdotta  dal decreto legge 21 2022  il cd "Bonus Benzina"  che prevede la facolta per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti  da tassazione.

    Il documento chiarisce anche alcuni aspetti  inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .

    Viene specificato ad esempio che il buono  resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):

    •   sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi 
    •  sia come liberalità del datore di lavoro 

     Inoltre  ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione  dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam. 

    L'agenzia ricorda anche che   tra i soggetti titolati all'erogazione ai propri dipendenti sono compresi 

    •  le imprese
    • i lavoratori autonomi  
    •  i soggetti che non svolgono un’attività commerciale 
    • gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

    Riguardo alla spettanza, la circolare specifica  però che  per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:

    •  collaboratori coordinati, 
    • stagisti e 
    • titolari di borsa di studio 

    il buono  carburante  esente Irpef non può essere erogato.

    Buoni carburante:  i beni agevolati  

    II bonus benzina può riguardare non solo  carburanti "classici" come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le  ricariche per le auto elettriche  "al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l'Agenzia.

    Viene anche chiarito che  i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.

    Infine con riguardo al rapporto con i   fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro,   si conferma che si tratta di due benefici  distinti e complementari cioè

    •  si puo beneficiare di  entrambi 
    • è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta,   anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.

    aggiornamento 9 novembre 2022

    Da segnalare che invece nella circolare 35  del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l'innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi  di rimborsi per utenze domestiche  (cd Bonus bollette)   l'Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai  collaboratori coordinati , stagisti e  dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.

  • Pensioni

    Pensioni lavoro marittimo: la Consulta detta nuove regole

    La Corte Costituzionale, con la Sentenza n.  224 del 7 novembre 2022,  si è espressa  sul  tema delle modalità di calcolo della pensione di lavoratori marittimi  e ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme che attualmente che non consentono a tali soggetti di calcolare la pensione escludendo dal computo il prolungamento contributivo nel caso in cui ne derivi  un risultato  sfavorevole per l'interessato.

    La questione era stata sollevata dal  Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 21 giugno 2021. Il  giudice  affermava che la Consulta  ha già dichiarato, in varie fattispecie, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 297 del 1982 quando, a fronte di un maggior apporto contributivo, vi sia una riduzione della pensione maturata.

    La  norma previdenziale al vaglio della Corte costituzionale 

    Va ricordato che l’art. 24 della legge n. 413 del 1984 prevede,  per i lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, che i singoli periodi di navigazione  svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengano prolungati , ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso.

    Inoltre, è previsto che la retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento sia ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso (art. 24, comma 4) e che, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi siano neutralizzati, ma solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione (art. 24, comma 5).

     Il combinato disposto dell’art. 24 della legge n. 413 del 1984 e dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che dispone che la pensione venga calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, determina poi l' effetto sfavorevole per il lavoratore , perche  nello spalmare la retribuzione percepita su un periodo più lungo, causa una riduzione dell’importo mensile di per gli ultimi cinque anni di lavoro e questo determina la diminuzione dell’importo della pensione.

    l'INPS Si è costituito in giudizio  affermando l'inammissibilità delle questioni  in quanto l’istituto della neutralizzazione contributiva riguarderebbe solo il caso in cui i contributi aggiuntivi derivino da un periodo di lavoro svolto successivamente al perfezionamento del requisito contributivo minimo e retribuito in misura inferiore. 

    La Corte di legittimità  conferma invece la fondatezza della questione posta dal Tribunale e  respinge le contestazioni dell'INPS . Afferma quindi, richiamando le proprie precedenti sentenze che " è irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio , si traducano in un danno e producano l'effetto di diminuire il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto." ragione per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati."

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo nuove competenze: le regole del decreto ministeriale

    E' stato pubblicato il 3 novembre 2022  sul sito del Ministero del lavoro il decreto interministeriale del 22 settembre concernente il rifinanziamento del Fondo nuove competenze con un miliardo  .

    Il 23 settembre scorso è stato pubblicato  il decreto ANPAL  275-2022 per l'utilizzo delle nuove risorse anche per le domande 2021 rimaste in stand by

    Il  decreto ANPAL  adeguandosi alla bozza del decreto ministeriale, modifica la  definizione del costo retributivo e contributivo  anche in riferimento alle domande già presentate sui fondi 2021.   

    Nello specifico, il decreto  ANPAL  prevede che la  retribuzione oraria venga  calcolata  sulla base della  retribuzione teorica comunicata dal datore di lavoro all'Inps nel mese della domanda .Tale importo viene  moltiplicato  per 12 mesi e quindi  suddivisa per 1.720,  misura standard  di ore lavorative annue

    Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali  vengono considerati al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo. 

    Questo comporta l'obbligo per i datori di lavoro che avevano fatto domanda sulla base del bando di novembre 2021 di completare l'istanza con una dichiarazione sul  fatto che il costo del lavoro non comprende altre agevolazioni pubbliche. L'attestazione va compilata e caricata sulla piattaforma ANPAL FNC.  Qui il nuovo modello di polizza fidejussoria 

    AGGIORNAMENTO 21 OTTOBRE 2022

    Anpal ha reso disponibili alcune faq di chiarimento sulle modalità di calcolo dei costi del lavoro ai fini del saldo del finanziamento FNC (PRIMA EDIZIONE)   Qui il Pdf 

    Fondo nuove competenze: cos'è,  le ultime novità

    Il Fondo nuove competenze è un fondo  di finanziamento a fondo perduto  istituito  dl 34 2021  che permette di  innovare la produzione nelle aziende danneggiate dal COVID,  adeguando le competenze dei lavoratori,  e ottenendo il finanziamento della retribuzione del personale in formazione e dei  relativi contributi previdenziali  Per ottenere il finanziamento dei progetti  formativi è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi.

    .L’art. 24 del DL 17/2022 ha esteso le possibilità di utilizzo  del  Fondo Nuove competenze   nel 2022  non solo alle aziende danneggiate  dalle conseguenze della pandemia COVID  19 e quelle interessate alla transizione ecologica e digitale (DL 146 2021) ma anche i datori di lavoro che 

    •  abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
    •  siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478  della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

    in relazione ai quali  sia necessario un adeguamento  delle competenze del personale.

    L'operatività del Fondo  attendeva il nuovo decreto interministeriale attuativo per l'utilizzo di nuove risorse in arrivo dall'Unione europea legate al Fondo React EU.

    L'emanazione del decreto è stata ritardata dalla crisi di Governo. Il 14 settembre è stata comunicata la firma del  Ministro del lavoro  e di quello  dell'Economia  che è poi passato alla registrazione presso la Corte dei Conti. Putroppo il ritardo crea problemi nella definizione degli accordo sindacali preventivi, obbligatori per accedere ai conTributi 

    Fondo nuove competenze 2022: ecco il decreto interministeriale

    Sul decreto ministeriale in arrivo,  il comunicato stampa di settembre 2022 ha anticipato che 

    •   la misura di finanziamento  della contribuzione previdenziale relativa alle ore di formazione dei lavoratori resterà fissata al 100% mentre la retribuzione delle ore di formazione godra di un finanziamento del 60%  È prevista però una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell'orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la  retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al 100%.
    • sono previsi maggiori controlli sulla qualità degli interventi formativi 
    • le attività potranno essere finanziate attraverso i Fondi paritetici interprofessionali che costituiranno canale di accesso privilegiato Per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Non potrà essere soggetto erogatore della formazione la medesima impresa che ha presentato istanza di accesso al Fondo
    • godranno di particolare attenzione i progetti formativi nei  settori interessati dalla transizione ecologica e digitale: in particolare il   quadro di riferimento per le competenze digitali sarà il DGCOMP, mentre per le competenze utili alla transizione ecologica si fa riferimento alla classificazione ESCO

  • Inail

    Interessi e sanzioni INAIL 2022: nuovo aumento

    Con la circolare 41 del  28 ottobre 2022 INAIL ha comunicato il nuovo innalzamento del tasso di interesse per la rateazione dei  premi assicurativi e  degli accessori e la misura delle sanzioni civili (il terzo nel corso del 2022). La modifica si applica dal 2 novembre 2022.

    L'istituto precisa che la novità è dovuta alla decisione di politica monetaria  della  Banca centrale europea che  il 27 ottobre scorso  ha fissato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. 

    Ne deriva che :

    1.  i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 2 novembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,00%.
    2.  Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso, in ragione d’anno, pari al 7,50% a decorrere dal 2 novembre 2022.

    La circolare specifica che  non ci sono variazioni  sulle rateazioni  già in corso, per le quali restano validi i piani di  ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla  data di presentazione dell’istanza ( QUI L'ELENCO ).

    Sanzioni civili INAIL: quando si applicano

    Nella circolare 41 2022    si  precisa che il tasso pari al 7,50%  si applica nei casi seguenti 

    • a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a),della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
    • b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito 
    • c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive  incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi

  • Rubrica del lavoro

    Uniemens nuovo allegato tecnico 31 ottobre 2022

    Inps ha rilasciato  il 31 ottobre scorso un nuovo allegato tecnico per la compilazione dei flussi Uniemens. Si tratta del documento tecnico 4.16 – schema di validazione versione 4.16.0 – release 4.16.4 .

     Si segnalano modifiche ai seguenti capitoli : 

    1. appendice B  relativamente  alla denuncia individuale, alla denuncia aziendale e alla ListaPosPA;
    2. appendice I  relativamente  ai lavoratori agricoli.

    In particolare, in merito all' appendice B – denuncia individuale si segnala il nuovo codice   – L033 ("Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144. Circolare 116/2022").

    Per quanto riguarda invece la denuncia aziendale  vengono apportate le seguenti modifiche 

    • i codici F00186, F00187, F00188, F00189, F00190, F00191, F00192, F00193 in <CodFederazSindRS > di < ContrattoRS > di < RappresentanzaSindacale >;
    • la causale L092 ("Conguaglio CIGO articolo 44, comma 11 – quinquies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongCIGOAltCaus > di < CongCIGOAltre > di <CongCIGOACredito > di < CIGOrd > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >;
    • la causale E610 ("Ctr. addizionale CIG ordinaria articolo 44, comma 11 – quinquies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongCIGOCausAdd > di < CongCIGOADebito > di < CIGOrd > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >;
    • la causale L015 ("Conguaglio Assegno Integrazione salariale articolo 44, comma 11 sexies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongFSolACredito > di < FondoSol > di <CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >;
    • la causale A107 ("Contributo Addizionale Assegno integrazione salariale articolo 44, comma 11 –sexies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongFSolCausaleADebito > di < FondoSol > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >.

    Infine nella  Appendice I  si segnala per i  lavoratori agricoli  in < DenunciaAgriIndividuale > viene modificata la descrizione in < CodiceRetribuzione > X di < TipoRetribuzione > di <DatiAgriRetribuzione>, con "Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144. Circolare 116/2022".

  • Contributi Previdenziali

    Debiti contributivi giornalisti dipendenti: istruzioni Inps

    Dal 1° luglio 2022, la  gestione previdenziale per i giornalisti dipendenti  precedentemente svolta in regime sostitutivo delle forme di previdenza obbligatoria dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) è stata trasferita all’INPS.

    In questi mesi INPS ha emanato diverse circolari e messaggi di istruzioni per il passaggio  tra i due istituti.

    Nel  nuovo  del  messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922 vengono ora pubblicate le indicazioni  in merito agli eventuali debiti contributivi in fase amministrativa , compresi quelli maturati nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.

    L'istituto afferma che  le domande successive al 30 giugno relative a questi importi saranno gestiti dall’INPS secondo il "Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa"  che costituisce l’unica fonte regolatrice della materia. Tale regolamento  prevede  che per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, è necessario presentare un'unica domanda, contenente tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dell'Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza. Al riguardo, si ricorda che la trasmissione dell'istanza può essere effettuata dal soggetto responsabile dell'adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), o da specifico delegato o dall'intermediario appositamente autorizzato. Quindi il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà conoscere puntualmente la propria situazione debitoria, al fine di indicare correttamente l'importo del debito, sia nella complessità dello stesso da rateizzare, sia ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.

    Il messaggio specifica che per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali  invece è  in capo  esclusivamente alla Struttura dell’Inps territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva ( come anticipato anche nella circolare n. 82/2022 e nel messaggio n. 3351/2022)

    Attenzione al fatto che le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’Inpgi saranno respinte

    Con riferimento invece alle domande  di pagamento in forma dilazionata  a partire dal 1 luglio 2022 , il messaggio informa che dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso il servizio online, allegando il modello "SC18" laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione.

  • Professione Avvocato

    Professionisti PNRR: obbligo di opzione tra Cassa o INPS

    E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del lavoro che  in  applicazione  dell'art.  1,   comma  7-quater,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80  prevede l'obbligo per i professionisti  iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, e assunti a termine nella PA per i progetti collegati al PNRR 

      di comunicare la volonta di mantenere o meno l'iscrizione presso l'ente privato di riferimento,  nel periodo di lavoro presso la pubblica amministrazione 

    Il ministero ricorda infatti che  che  tali professionisti sono inquadrati a tutti  gli effetti come  lavoratori  dipendenti  e  assoggettati  alle  medesime  disposizioni contrattuali applicate ai  lavoratori  dipendenti  della pubblica  amministrazione  e  iscritti  alla  gestione  previdenziale  dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo  tutti  gli  oneri  relativi al rapporto di lavoro instaurato. 

    Viene richiesto quindi entro 30 giorni dall'atto dell'assunzione presso la pubblica  amministrazione,  di dare  comunicazione  all'ente  previdenziale di diritto privato di appartenenza:

    •   sia dell'accettazione dell'incarico che 
    • della  volonta'  di  mantenere  o meno l'iscrizione presso il medesimo ente  previdenziale  di  diritto privato.
    • Va anche presentata una dichiarazione sul fatto che Il professionista non puo'  ricevere  prestazioni  assistenziali  allo stesso titolo dall'INPS e  dall'ente  previdenziale  di  diritto  privato 

    Per i professionisti già in attività alla data di pubblicazione del decreto (2 novembre 2022)  i 30 giorni decorrono da tale  data, quini il termine scade il 2 dicembre 2022.

    Obbligo opzione Cassa o INPS professionisti a termine nella PA

    Il decreto prevede  in particolare che :

    1.   In caso di  opzione  per  il  non  mantenimento  dell'iscrizione all'ente  previdenziale  di  diritto  privato,   il   medesimo   ente  sospendera' l'iscrizione del professionista dai  propri  ruoli  e  la relativa posizione assicurativa in  essere  non  sara'  ulteriormente  alimentata fino alla conclusione del rapporto di  lavoro  dipendente.  Per tutta la durata del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica amministrazione  non  e'  dovuto  all'ente  previdenziale  di  diritto  privato  alcun  contributo  a   carattere  soggettivo o integrativo a fini previdenziali o  assistenziali  e  il  professionista   non   usufruisce   delle    prestazioni    associate.all'iscrizione.   Fanno   eccezione    i    contributi     per il  mero  mantenimento  dell'iscrizione  all'albo,  Al  termine  del  periodo  di  lavoro  presso  l'amministrazione pubblica, il professionista  potra'  effettuare  il  ricongiungimento e il  montante  contributivo maturato  sarà trasferito  all'ente  previdenziale  di   diritto   privato   di   appartenenza   senza oneri per il professionista
    2.  In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione  all'ente  privato di appartenenza,  il  medesimo  ente  non sospendera' l'iscrizione del  professionista  dai  propri  ruoli, tenendo attiva la relativa  posizione  assicurativa   con obbligo di   versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal regolamento

    ATTENZIONE Se l'  ente  previdenziale  di  diritto privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore  dipendente  di  optare  per  il  versamento  allo  stesso  ente   dei  contributi previdenziali relativi all'attivita' come  dipendente,  il  professionista  puo'  optare  per  tale regime, comunicandolo alla propria Cassa .