• Rubrica del lavoro

    Nuovo fondo di solidarietà settore telecomunicazioni

    Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economi ha firmato il decreto 4 agosto 2023, con cui si istituisce presso l'INPS  il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

    Il fondo assicura  una tutela ai lavoratori  nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale. Si attende entro pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

    Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni  riguarda  le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: ovvero :

    •  quelle che erogano  servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
    •  imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, per le imprese di telecomunicazione; 
    • imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e 
    • imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

    Fondo telecomunicazioni: le prestazioni ai lavoratori

    Il decreto specifica quali saranno le prestazioni riconosciute dal Fondo, ovvero:

    1.     finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
    2.     prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
    3.     prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
    4.     prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
    5.     assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    6.     assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

    Va sottolineato che per l'operatività si  devono  attendere anche le istruzioni dell'INPS.

  • Rubrica del lavoro

    Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023  il decreto del Ministero dell'università e della ricerca  " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» –  Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).  

    Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 . 

    La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea  innovative  caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche  una prova pratica valutativa  delle competenze professionali acquisite con il tirocinio  pratico svolto  in imprese studi o enti   durante i corsi di studio, 

      In questo modo  i candidati vengono abilitati  direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che  a professionisti abilitati.

    Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.

    Tirocinio laurea  in Professioni tecniche industriali e dell'informazione:  durata 

    Il tirocinio pratico valutativo  -TPV – si potrà  svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati  e deve  consentire il conseguimento   di almeno 48 crediti  formativi universitari (CFU)  . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.

     Le  attivita' possono essere  frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .

    Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03  sono state definite  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12  agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente  specificate nei regolamenti didattici di ateneo. 

    Laurea  abilitante perito industriale: settori  e materie del tirocinio

    Le attività di  TPV sono delineati devono riguardare 

    •  la disciplina della professione 
    • gli aspetti deontologici,
    •  attivita' di progettazione, direzione, esecuzione,  verifica, collaudo e stima

    relativi ai settori di specializzazione  previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono 

    1.  meccanica  ed efficienza energetica;
    2.  impiantistica elettrica e automazione;
    3. chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
    4. prevenzione e igiene ambientale; 
    5. informatica;
    6.  design.

    Inoltre  sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero 

    •  elementi di diritto ed economia; 
    • salvaguardia  dell'ambiente e consumi energetici; 
    • prevenzione infortuni e igiene  del lavoro;
    •  informatica.

    Svolgimento dei tirocini  convenzioni, tutor, registro elettronico 

    Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita'  stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo  la figura del tutor aziendale e del tutor accademico  che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi 

    Nelle convenzioni saranno  indicati gli ambiti  disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV. 

    Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.

    Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al  registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil 

    tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno  e compila un libretto che attesta le attività svolte  necessarie per l'accesso alla prova

    pratica valutativa 

    Laurea abilitante perito industriale:  Prova Pratica Valutativa e prova finale

     L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende

    •  una  Prova pratica valutativa PPV e 
    • una   prova finale 

     La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli  analizzati durante il  tirocinio 

     La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati  dall'ordine professionale. 

    Il  giudizio di  della prova di idoneità  non concorre a determinare il voto di laurea,

     Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della  laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e  dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano

    all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il  settore di specializzazione  corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale. 

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni NEET under 30 2023: precisazioni INPS

    Dallo scorso   31 luglio sono partite le prenotazioni dei contributi per le assunzioni di giovani under 30, che non studiano e non lavorano (cd. NEET),effettuate o da effettuare tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023 , come previsto dall'art 27 del decreto lavoro 48 2023 

    Inps ha pubblicato le istruzioni complete in merito nella circolare 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo ANPAL 189 2023 che ha ripartito le risorse tra le Regioni  e province autonome. E' stato pubblicato inoltre il 10 agosto il messaggio 2973 con precisazioni in merito all'applicazione in cumulo con l'esonero parziale dei contributi IVS del 6 o 7% .(vedi ultimo paragrafo)

    Ricordiamo di seguito gli aspetti principali dell'agevolazione e  vediamo le nuove precisazioni INPS  e di ANPAL.

    Incentivo assunzioni NEET 2023 

    L'incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumano giovani disoccupati da almeno sei mesi o senza titolo di studio che siano, registrati al programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"  in attuazione dell'iniziativa  europea Garanzia Giovani. 

    Il nuovo incentivo  non ha la forma dell'esonero contributivo bensì  di  un   contributo  pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali .

    Questo significa che l'importo  potrà variare  di mese in mese, anche sulla base della fruizione di  eventuali indennità Inps da parte del lavoratore.

    Sono agevolate le  assunzioni  con:

    • contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e 
    • contratto  di apprendistato professionalizzante 
    • effettuate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023  

    di giovani  non occupati in attività lavorativa  né in  corsi di studi, fino a 30 anni di età (29 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione).

    Restano  esclusi:

    •  il lavoro domestico 
    • i contratti di lavoro intermittente e 
    • le trasformazioni di contratti a tempo determinato  .

    L'agevolazione  ha  durata di 12 mesi ed  è  cumulabile con gli esoneri contributivi in vigore  (ad es. l'esonero triennale art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) 

    ATTENZIONE In caso di cumulo,   l'incentivo  scende  alla misura del 20% della retribuzione per ogni lavoratore.

    Incentivo NEET 2023  chi può essere assunto

    possono essere assunti lavoratori che 

    a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: cioè  alla data dell’assunzione, l'età deve essere  inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;

    b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»)al momento dell’assunzione;

    c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

    ATTENZIONE : la firma  Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” ( GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro  dell’istanza  di ammissione  vale come  registrazione al Programma  Occupazione Giovani.

    Necessario inoltre il possesso di uno dei seguenti requisiti:

    • essere disoccupati  da almeno sei mesi, oppure 
    • essere privi di  diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    • aver concluso la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere avuto nessun impiego regolarmente retribuito;
    • donne assunte  in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità  uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media  definita annualmente con decreto ministeriale.

    Non è richiesta l'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

    Incentivo NEET 2023 come si applica

    L'importo dell'incentivo dovrà essere conguagliato tramite Uniemens nel mese successivo a quello della prestazione lavorativa. 

    La circolare fornisce le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi Uniemens per  le diverse  tipologie di datori di lavoro 

    Sono stanziati per il nuovo bonus assunzioni 80 milioni per il 2023 e 56 milioni per il 2024.  Con il decreto ANPAL  le risorse sono state ripartite fra le regioni e gli importi costituiscono limiti di spesa.

    i datori di lavoro dovranno attendere dopo la richiesta effettuata con il modello NEET23 , l'ok dell'INPS  sulla disponibilità di risorse e dopo l'approvazione avranno  7 giorni per formalizzare il contratto e ulteriori 7 giorni per comunicarlo all'INPS. 

    L'agevolazione è sottoposta al Regime de Minimis e al Regolamento (UE) n. 651/2014:   spetta quindi solo se si verifica con l'assunzione un incremento occupazionale netto  e nel rispetto dei  principi e criteri del D LGS  150 2015 e  della legge n. 296/2006 riguardanti gli incentivi alle assunzioni ( non applicabilità per  assunzioni obbligatorie,  violazioni del  diritto di precedenza  o in assenza di DURC contributivo, mancato rispetto della normativa   sulle condizioni di lavoro  e dei contratti collettivi).

    Incentivo NEET ed esonero  IVS: domande da reinviare

    Nella circolare n. 68 del 21 luglio 2023,  era stato precisato anche che l’incentivo in oggetto è cumulabile, nei  limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.

    A seguito di  richieste di chiarimenti  e d'accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  nel messaggio  2923 2023 INPS precisa che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile  nelle ipotesi di cumulo con altre misure  deve essere delimitata alle sole ipotesi che comportino un beneficio per il datore di lavoro.

    NON riguarda le ipotesi in cui si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS previsto dalla  legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023., a favore del lavoratore.

    Come annullare le domande già inviate 

    Per questo  in caso di domande già  inoltrate all’Istituto i datori  possono 

    procedere all’annullamento della domanda selezionando il tasto “Rinuncia” e  presentare una nuova istanza, valorizzando l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. In questo modo si avrà diritto all’incentivo in misura piena  .

    Ordine di accoglimento delle domande 

    Il messaggio ricorda che :

    • le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione posticipata,  a settembre 2023.
    • solo le  istanze  per  assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il  30 luglio 2023, e pervenute entro il 15 agosto 2023 saranno elaborate secondo l’ordine di decorrenza dell’assunzione.
    • invece le istanze relative alle assunzioni effettuate dal 31 luglio 2023  saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
    • Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento a opera dell' interessato
    • Da settembre a sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    IVASS contributi 2023 vigilanza e accesso al Registro: gli importi

    Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2023 due decreti Mef  che stabiliscono:

    1. misura e modalità di pagamento  dei contributi di vigilanza IVASS a carico degli intermediari assicurativi DM 28.07.2023 e 
    2. misura del contributo per la prova di idoneità al registro intermediari 
    3. aliquote applicabili per il calcolo del contributo di vigilanza IVASS  dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane e straniere.DM 28.07.2023

    Contributo di vigilanza Ivass  intermediari di assicurazione e   riassicurazione 

     La misura del contributo 2023  all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione

    iscritti  alla data del 30  maggio 2023   al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al  registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies 

     a) Sezione A – agenti di assicurazione:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     b) Sezione B – broker:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     c) Sezione C:

    •  produttori diretti: euro 18,00;

     d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste  Italiane:

    •  banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
    •  banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro  9.600,00;
    •  banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
    • intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;

     e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro  unico degli intermediari:

    •  persone fisiche: euro 15,00;
    •  persone giuridiche: euro 80,00.

    Contributo IVASS per iscrizione al Registro intermediari

    Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova   di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativom  n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023,  e'  stabilito nella misura di settanta euro.

    Per le modalità  e le scadenze di pagamento si attende uno specifico provvedimento IVASS

    Contributo di vigilanza  2023 imprese assicurative

     Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS    e' stabilito  come segue:

     a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle  imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia  e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e  riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;

     b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico  delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

     Il contributo di vigilanza e' corrisposto: 

    •  a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee  che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi  raccolti nel territorio italiano;
    •  b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia  in regime di libera prestazione di servizi, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel  territorio italiano.

    Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo  delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.

      Ai fini della determinazione del contributo , i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di

    gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con  provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari  al 4,29 per cento 

    Modalità di versamento IVASS imprese

    Il contributo IVASS per le imprese  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica. In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA 

    L’elenco Dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. 

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    •  [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.

  • Lavoro Autonomo

    Sospensione contributi per alluvione: richiesta entro il 20 novembre

    L'INPS, con Messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023, precisa le modalità di  presentazione dell'istanza di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per 

    •  artigiani e commercianti 
    • datori di lavoro domestico e 
    •  liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, 

    interessati dagli eventi alluvionali  in Emilia Romagna, Toscana e Marche  verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,   come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.

    Come per le imprese, le istanze vanno inviate entro il 20 novembre 2023. 

    Le prime istruzioni erano state fornite  con la circolare 67 del 20 luglio 2023  in cui si precisava che sono interessati  i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel  decreto.

    Venivano anche precisate le modalità di ripresa dei versamenti, sempre entro il 20 novembre 2023 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

    L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi 

    • alle note di rettifica scadute,
    •  ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto  
    • agli atti di accertamento da vigilanza documentale 
    • alla prima rata in caso di domanda di rateazione  che ricada nel predetto periodo 
    • alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
    • alla  quota  di contribuzione a carico dei lavoratori.

    Istanza sospensione  tramite Cassetto Previdenziale

    INPS precisa che  la sospensione  va richiesta  tramite la  “Comunicazione bidirezionale” del proprio “Cassetto previdenziale "

    • Per Artigiani e commercianti sono comprese  le scadenze dei: 
      • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023; 
      • contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e  primo acconto sul reddito eccedente  per l’anno 2023; 
      • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
    • Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese  le scadenze dei contributi relativi al II trimestre 2023  riferite ad attività svolte nei territori citati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza è sospesa se ricade entro il 31 agosto ( entro dieci giorni dalla data di fine attività)
    • per artigiani commercianti e datori di lavoro domestico va allegato il Modello SC101 compilato 
    • Per i liberi professionisti sono compresi i contributi dovuti  a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023. La procedura permette al libero professionista di compilare il  modello “SC101” (presente nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”) direttamente sul portale e  rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata.
  • ISEE

    ISEE per Assegno Unico 2023: Inps corregge le istruzioni

    Nel messaggio 2856 del 1 agosto 2023 Inps ha  fornito nuove istruzioni sulle modalità di correzione delle attestazioni ISEE e le nuove modalità di gestione previste per le domande a partire dal 2023 . La tempistica è stata poi corretta con messaggio dell' 8 agosto 2023 n. 2913 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

    Si ricorda che l’importo mensile dell’Assegno unico e universale viene  attribuito sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare  secondo la tabella 1 allegata al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita  2023 (come da allegato alla circolare n. 41/2023).

     Rettifiche ISEE per Assegno Unico figli

    In presenza di figli minorenni l’Istituto tiene conto dell’ ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, si fa invece  riferimento  all’ISEE ordinario o all' ISEE ordinario corrente 

    Nel messaggio l'istituto precisa che l'assegno Unico  fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme),  sul  patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.

    In questi casi INPS ha il diritto di richiedere ulteriore documentazione e l’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:

     –    presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;

    –    richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;

    –    presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione. 

    Per quanto riguarda il  patrimonio mobiliare  si possono presentare ad esempio 

    • documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
    • denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
    • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
    • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
    • la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;

    oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:

    • documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.

    Nuove modalità  da settembre  Novembre 2023

    Il messaggio informava che  la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dal decreto legislativo n. 230/2021,  a partire dal mese di competenza settembre 2023 

    ATTENZIONE Con il nuovo messaggio 2913 dell'8 agosto  l'istituto modifica i tempi indicando la decorrenza della novità da novembre 2023 e non da settembre,  " in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione,  garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE" con le modalità sopraindicate.

    L’INPS  avviserà  del problema l’utente mediante PEC o mail o sms , e la regolarizzazione potrà  avvenire  con una delle modalità sopra indicate.

    In caso di presentazione di una nuova DSU  corretta entro il termine di validità della  DSU già presentata  (31 dicembre),  l’importo dell’Assegno unico verrà  corrisposto per intero e con  le integrazioni aspettanti  rispetto alle  mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati

    La cassa integrazione Unica  introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli  eventi alluvionali  di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati. 

    Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS  chiarisce le  istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore  in favore dei lavoratori somministrati 

    A seguito di parere  conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  si precisa in primo luogo che:

      hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione  con sede in località diverse

     Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti

     Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la  residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023  in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

    Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione 

    e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero 

    • Campi aggiuntivi
    • Regole di compilazione
    • Flag_Somministrazione
    • Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
    • Azienda_somministrante
    • Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.

     Nell' allegato  1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.