• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS 2023 le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro

    Con il  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   l'istituto ha fornito le istruzioni  riguardanti il  trattamento di cassa integrazione guadagni   straordinaria in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

    Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potevano  essere accordate per motivi eccezionali:

    • alle aziende in  particolare difficoltà, 
    • anche in liquidazione,  e
    •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

    Il periodo doveva essere fruito  in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

    I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori 

    Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024  Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

    vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)

    CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni

    Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ha  ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

    • sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
    • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
    • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
    •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

    Per la domanda , all'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.

    CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori

    Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare,  i datori di lavoro devono operare come segue.

    Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>,  va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

    Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

    ATTENZIONE 

    Il  versamento del contributo addizionale  si effettua :

    1. a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure 
    2. nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato  per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

  • PRIMO PIANO

    Disabilità: in arrivo l’autorità Garante per la tutela dei diritti

    Il Governo ha approvato in esame definitivo lo schema di decreto legislativo che istituisce un nuova autorità indipendente: il "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» che dovrà assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali.

    Il testo del decreto ha  ottenuto l’intesa della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alleghiamo in fondo all'articolo il testo fornito dalla presidenza del Consiglio

    La decorrenza della nuova Autorità è prevista dal 1 gennaio 2025 

    Vediamo di seguito  ulteriori dettagli  sulle funzioni e le modalità di azione .

    Garante persone con disabilità: la struttura organizzativa

     Il Garante per la disabilità sarà  organo collegiale composto dal presidente e da due componenti individuati tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. (Non possono essere scelti tra persone che rivestono o abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.

    L'autorità, come il garante per la privacy , godrà di poteri  autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.  A questa autorità si potranno rivolgere con richieste di tutela i cittadini disabili e il oro familiari ma il Garante  avrà anche poteri di verifica diretta sipesioni e emanazione di linee guida in materia di difesa dei diritti delle persone disabili

    Garante persone con disabilità: le funzioni

    In particolare  è previsto che il Garante eserciti  le seguenti funzioni:

    • a)    vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia; 
    • b)    contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie
    • c)    promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, 
    • d)    riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati  nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità  Il Garante stabilirà le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni;  
    • e)    svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; 
    • g)    formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte proponendo o sollecitando interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
    • h)    promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti in particolare nelle istituzioni scolastiche   trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
    • n)    visita, con accesso illimitato ai luoghi, fle strutture che erogano servizi pubblici essenziali 
    • p)    agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative; 
    • q)    definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole.

     

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Previdenza complementare: deducibilità contributi di prima occupazione

    Con Risposta a interpello n 30 del 7 febbraio l'Ade, Agenzie delle Entrate, si occupa di fornire chiarimenti sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione – Art. 8, comma 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e – bis), del TUIR. 

    L'Istante fa presente che: ­

    • l'anno 2013 ha sottoscritto un contratto in Italia come lavoratore subordinato per la durata di 3 settimane, durante le quali  ha versato contributi  per la previdenza obbligatoria all'INPS senza aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare; ­       
    • dal 2013 al 2018 non ha svolto attività lavorativa; ­                
    • dal  2018  al  2023  ha  lavorato in Austria  per 5  anni come  lavoratore subordinato, iscrivendosi all'AIRE, versando i contributi di previdenza obbligatoria ed aderendo ad una forma di previdenza complementare in tale Stato; 
    • dal 1° giugno del 2023 ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato aderendo ad un fondo di previdenza complementare in Italia il 5 giugno 2023. 

    Egli chiede  se possa considerarsi un lavoratore di prima occupazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005 e se, ai medesimi fini, possa far decorrere dall'anno 2023 i primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

    Deducibilità contributi previdenza complementare: le norme di riferimento

    Le Entrate ricordano che l'articolo 10, comma 1, lettera e ­bis) del Testo unico delle imposte dirette (di seguito TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, i «contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (…)»

    L'articolo 8, comma  4, del  citato d.lgs.  n. 252  del  2005 prevede che  «I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; (…)».

    Il successivo comma 6 stabilisce che «Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente  ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

    Come illustrato con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, «Tale disposizione ha l'intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare.». 

    Con la risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011, in linea generale, è stato chiarito che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari eccedenti il predetto limite di euro 5.164,57, non possono essere dedotti dal reddito complessivo relativo al periodo d'imposta in cui sono stati versati né utilizzati nei periodi di imposta successivi. 

    In deroga a tale criterio di carattere generale interviene il comma 6 del medesimo articolo 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 che «risponde alla logica di incentivare l'iscrizione alla forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, consentendo loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, di conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»

    La citata circolare n. 70/E del 2007, (paragrafo 2.8) ha chiarito che «Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.».

    La norma riguarda, dunque, i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale. 

    Al riguardo, si rileva che l'adesione alla previdenza complementare, rilevante ai fini dell'applicazione del citato articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, va riferita a  forme di previdenza complementare che consentono  la  deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia.

    L'applicazione della norma, infatti, presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

    Vediamo il chiarimento al caso di specie di un lavoratore che ha lavorato in precedenza all'estero e ha lavorato per un periodo brevissimo prima di essere assunto come dipendente.

    Deducibilità contributi previdenza complementare: il chiarimento ADE

    L'agevolazione consente una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di 5.164,57 euro non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi. 

    Successivamente il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per il totale massimo quindi di 7.746,86 euro).

    Nel caso di specie l'agenzia ritiene che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'«ulteriore plafond di  deducibilità» va determinato considerando i primi cinque anni di  adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all'Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. e­bis) del TUIR vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023. 

    Allegati:
  • Edilizia

    INAIL Buone pratiche in edilizia: nuova proroga al 5 aprile

    E' stata aperta il 5 settembre alle ore 12.00 la procedura relativa al bando INAIL  "Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili” che intende premiare esempi positivi di procedure di sicurezza per il lavoro in edilizia. 

    Con avviso del 28 novembre INAIL aveva comunicato la proroga per l'inoltro delle domande dal 4 dicembre  al 5 febbraio 2024, alle ore  18.00.

    Un nuovo comunicato , in data 2 febbraio 2024,  informa  che la data ultima di disponibilità della procedura telematica per l’inoltro delle domande di partecipazione, viene ulteriormente prorogata al 5 aprile 2024.

    Il concorso  ha l'obiettivo di  contribuire a diffondere soluzioni innovative, efficaci e trasferibili, a tutela dei lavoratori, creando un archivio di documentazione utile per tutti gli operatori del settore 

    Il bando è inserito anche tra le azioni di sensibilizzazione previste dal nuovo Piano nazionale della prevenzione in edilizia 2020-2025, parte integrante del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025.

    Bando INAIL Buone pratiche  in edilizia: come partecipare  

    Il regolamento del concorso  QUI IL TESTO INTEGRALE, prevede che si possano  candidare:

    1.  le imprese del settore edilizio,
    2.  i professionisti che operano nei cantieri, (coordinatori, architetti , ecc.)
    3.  gli enti pubblici e gli organismi paritetici del settore delle costruzioni.

    Le proposte vanno presentate attraverso la procedura online attiva sul sito dell’Inail  previa autenticazione con SPID, CIE, CNS, attraverso  tre steps : 

    • compilazione della scheda di iscrizione
    • caricamento modulistica 
    • compilazione scheda tecnica e caricamento progetto.

    Qui gli allegati da compilare

    ATTENZIONE Ogni partecipante può presentare una sola proposta. Nel caso di pluralità di invii dello stesso modulo di iscrizione, è preso in considerazione esclusivamente l’ultimo inoltrato.

    La valutazione delle  proposte pervenute  sarà di un comitato tecnico che selezionerà  i finalisti da sottoporre alla giuria

    Il premio ai progetti di buone pratiche 

    Gli elaborati premiati candidabili come “buone prassi” saranno suddivisi per categorie e saranno premiate fino a tre proposte 

    Il montepremi complessivo ammonta a  24mila euro  (5000 euro sono destinati ai primi classificati di ciascuna categoria).

     Le buone pratiche premiate saranno presentate nel corso di iniziative  pubbliche dedicate alla prevenzione di infortuni e malattie  e saranno trasmesse alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro per la procedura di validazione come “buone prassi”.

  • Lavoro estero

    Pensioni: le istruzioni sull’accordo di reciprocità Italia-Moldavia

    L' accordo di reciprocità  in materia di sicurezza sociale  tra Repubblica Italiana e Repubblica Moldava,  era stato firmato il  17 giugno  2021 dall'allora  Ministro del lavoro Orlando e dalla Presidente moldava Maia Sandu .

    .Si avvicina , solo ora, con le istruzioni operative INPS, fornite con la circolare 28 del  febbraio 2024   l'attuazione   per i lavoratori e soprattutto lavoratrici moldave legalmente residenti in Italia  che potranno conseguire la pensione conteggiando i periodi di lavoro svolti nel nostro paese. L'istituto rinvia infatti ad un successivo messaggio l'effettivo  rilascio della procedura telematica e del modello 

    L’accordo  intende  facilitare il flusso di informazioni e dati tra le Istituzioni  che si occupano di previdenza e assistenza sociale nei due Paesi (INPS per l'Italia), che inoltre si  impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa, in condizioni di  totale reciprocità.

    Di fondamentale importanza, in particolare,  il principio  della trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova. 

    Va ricordato infatti che sono molto numerosi i lavoratori e lavoratrici moldavi  residenti stabilmente in Italia: 120.000   sono in possesso di regolare permesso di soggiorno,  e  altri 23.000  hanno  già acquisito la cittadinanza italiana. 

    Accordo sicurezza sociale Italia Moldavia: le prestazioni 

    Nella circolare INPS  sottolinea che il trattato  definisce, tra gli altri, i concetti di “residenza” e “dimora”, cui viene attribuito un significato diverso nelle due legislazioni nazionali, con particolare riferimento al concetto di residenza, intesa, per la Repubblica di Moldova, come temporaneo soggiorno(cfr. l’art. 1, comma 7, lettera b).

    Il medesimo articolo, al comma 3, lettera a), precisa che per la Repubblica di Moldova:

    – competente in materia di riconoscimento del diritto alle prestazioni e gestione dei relativi pagamenti è la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS);

    – competente in materia di determinazione dell’invalidità e della capacità lavorativa è il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM).

     Il campo di applicazione oggettivo dell’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava:

    •  la pensione di vecchiaia, ai superstiti e
    •  le prestazioni d’invalidità causate anche da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

    Invece, con riferimento alla legislazione italiana, l’Accordo si applica:

    a) alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

    b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.

    non si applica, invece:

    •  all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, 
    •  all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali si richiede il requisito della residenza in Italia.

    Pertanto, l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili nella Repubblica di Moldova.

    Accordo sicurezza sociale Italia Moldavia – Presentazione delle domande di pensione

     Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite dal Polo specializzato presso:

    1.  la Direzione provinciale INPS di Perugia, nel caso di soggetti residenti nella Repubblica di Moldova, o dalla Struttura territoriale competente in base al criterio della residenza per i soggetti residenti in Italia.
    2. Le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all’Istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell’INPS, che provvederanno a trasmetterle  alla CNAS,

    Le Istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza. L’Istituzione  di una Parte che ha pagato una prestazione indebita, può chiedere all’Istituzione dell’altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l’importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario.

    La circolare specifica infine le procedure previste in caso di richiesta di esami medici 

    L’articolo 6 dell’Accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, la perizia viene effettuata dall’Istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’Istituzione competente dell’altro Stato. 

     Accordi di reciprocità sociale cosa sono? 

    Gli accordi in materia di sicurezza sociale equiparano sostanzialmente  in tema di diritto alla pensione e ad altri aspetti di assistenza sociale (distacco lavorativo, indennità di disoccupazione ecc.9  i lavoratori con cittadinanza italiana all'estero  e i lavoratori del paese firmatario in Italia, in maniera simile a quanto succede con i paesi della UE ( e spazio SEE), per i quali  la reciprocità è garantita appunto dai Regolamenti Comunitari (vedi sotto a chi si applicano).

     Grazie a tali accordi ad esempio puo essere stabilito che la contribuzione estera venga conteggiata con la Totalizzazione internazionale per maturare i requisiti richiesti ai fini del diritto a pensione, come se si trattasse di contribuzione versata in Italia.  Allo stesso modo le istituzioni competenti degli Stati esteri accordano il diritto alle prestazioni a loro carico tenendo conto, della contribuzione accreditata in Italia.

    Gli accordi bilaterali, a differenza del regolamento comunitario hanno bisogno di una ratifica che viene realizzata con una legge ordinaria. L''accordo firmato con la Moldavia avrà quindi bisogno di tempo per l'operatività effettiva.

  • Rubrica del lavoro

    Stranieri: sale il contributo per il Servizio sanitario – chi deve versarlo

    La  legge di bilancio 2024  (Legge 213 2023) ha aumentato a 2mila euro (dai precedenti 387)  il contributo  annuale richiesto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per gli stranieri che  non hanno diritto all'assistenza pubblica 

    Il Ministero della Salute aveva precisato   in una nota a seguito delle perplessità sollevate dalla novità,  che  “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.

     Si ricorda che in alternativa all'iscrizione al SSN ( a pagamento o  di diritto, quindi gratuita)  è necessario essere provvisti di una assicurazione sanitaria privata.

    Vediamo in sintesi  le categorie che devono versare il contributo  forfettario di iscrizione  al SSN che da diritto all'accesso all'assistenza sanitaria 

    Chi deve versare il contributo  per il SSN

    • -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi  ( con permesso di studio il costo  nel 2024  passa da 149 a 700 euro , per i collocati alla pari i  il contributo passa da 219 euro a 1.200 euro)
    • -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
    • -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato)
    • -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
    • -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
    • -stranieri che partecipano a programmi di volontariato
    • -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
    • -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

    Chi non deve versare il contributo 

    Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente  al Servizio Sanitario Nazionale:

    • titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
    • in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
    • i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

    Altre informazioni  sull'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia  sono disponibili sul sito del ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti,  anche in modo piu chiaro e fruibile , sui siti degli atenei.

  • Legge di Bilancio

    NASPI e DisCOLL : quali sono i requisiti e la durata

    La  legge di bilancio  2022  –  legge 234 2021- ha apportato numerose modifiche agli ammortizzatori sociali 

    Vediamo di seguito le novità previste in tema di indennità di disoccupazione ovvero :

    1. NASPI l'indennità di sostegno al reddito dei  lavoratori dipendenti 
    2. DIS COLL l'indennità di sostegno al reddito  per gli  autonomi iscritti (SOLO) alla Gestione separata INPS 

    Sull'argomento l'istituto previdenziale ha già emanato le istruzioni operative  con le circolari n. 2 (su NASPI) e n. 3 ( su DisColl),  del 5 gennaio 2021.

    Novità NASPI 2022 

    L'accesso alla Naspi viene reso piu facile. Infatti si prevede per gli eventi di disoccupazione che si verificano  dal 1° gennaio 2022 che:

    • non venga piu richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo e 
    • la riduzione del trattamento (3% al mese) scatterà dal sesto mese invece che dal terzo .

    Inoltre per  i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni alla data della presentazione della NASPI, la riduzione dell'importo scatta dall'ottavo mese di fruizione (211 giorno per la precisione).

    Ulteriore novità: la Naspi è  riconosciuta anche ai lavoratori  a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi della filiera agricola e zootecnica,compresi gli apprendisti

    Questi lavoratori quindi non sono più destinatari dall’anno di competenza 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola. Sul punto la circolare fornisce specifici esempi di applicazione riguardo al calcolo dei periodi.

    Ricordiamo  gli altri  requisiti  per la NASPI che restano immutati: 

    a)  stato di disoccupazione; 

    b) avere  nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi.

    La contribuzione richiesta 

    La misura dell’aliquota contributiva richiesta ai datori di lavoro relativa alla Naspi è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

    Anche per i lavoratori agricoli  trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, da cui sono esenti invece i lavoratori con contratto di apprendistato. Per l'assolvimento dell'obbligo di versamento va utilizzato il codice causale  già in uso " M400".

    Novità Dis-Coll in legge di bilancio 2022

    La legge di bilancio modifica anche l'indennità di disoccupazione riservata ai  collaboratori iscritti alla gestione separata dell'INPS cd. Dis Coll. 

    In precedenza era prevista la riduzione dell'importo della Dis-Coll  del 3% ogni mese, dal quarto mese di fruizione e  la durata della stessa era pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell'anno civile antecedente la cessazione del rapportoentro un massimo di sei mesi. 

    Dal 2022  per  la Dis Coll , le riduzioni  dell'importo scattano  a partire dal sesto mese  di fruizione.

    Inoltre  l'indennità sarà  corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro e fino alla cessazione del rapporto , senza considerare eventuali periodi contributivi già considerati  per  precedenti erogazioni,  con una durata massima di 12 mesi. 

    Ai titolari di Dis-Coll  viene riconosciuta dal 2022  la copertura figurativa utile ai fini pensionistici per l'intero periodo,  entro  la misura di  1,4 volte il massimo mensile della prestazione.

    La circolare  INPS n. 3  2022 specifica che ad esempio, assumendo che l’importo massimo mensile dell’indennità DIS-COLL per l’anno 2022 sia pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).

    L'istituto preannuncia ulteriori istruzioni sulle procedure di versamento della nuova contribuzione per assegnisti e dottorandi in prossimi messaggi.

    Domande NASPI e DISCOLL

     Le domande di Naspi e DIS COLL vanno inviate all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i  canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

    Le credenziali di accesso sono attualmente le seguenti:

    • • SPID di livello 2 o superiore;
    • • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    In alternativa al portale web, la prestazione DIS-COLL può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).