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Disoccupazione Naspi e ALAS: chiarimenti sul trasferimento delle domande
Con il messaggio 4581 del 20 dicembre 2022, INPS aveva chiarito le modalità di trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.
Non sono rari infatti i casi di presentazione errata e l'istituto precisa che come avviene anche per la trasformazione di NASPI in DIScoll, gli atti possono essere trasformati (in" applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile") anche se le due prestazioni sono rivolte a destinatari differenti ( rispettivamente dipendenti e autonomi dello spettacolo ) e rispondono a diverse disposizioni normative.
Vediamo più specificamente nei paragrafi seguenti le particolarità e le indicazioni per le domande, completate con il recente messaggio 222-2023
NASPI e ALAS le differenze
La prestazione di disoccupazione NASpI – introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli da 1 a 14 – è rivolta ai
- lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti,
- soci lavoratori di cooperativa,
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato,
- operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi agricoli e zootecnici
L’indennità di disoccupazione ALAS – introdotta dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è invece rivolta ai
- lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), nonché
- ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del decreto citato e
- ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”,
con reddito non superiore a 35mila euro annui nell'anno precedente la domanda.
Indicazioni per le domande
Gli interessati devono fare domanda alle Strutture territoriali tenendo conto che
- nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro.
- nel caso invece di istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.
Conversione Naspi- Alas: nuove istruzioni
Con il nuovo messaggio 222 del 10 gennaio rivolto ai propri operatori Inps sottolinea alcuni apseti utili anche per gli utenti ovvero
la nuova domanda di indennità Naspi o Alas che sostituisce la precedente eve avere la stessa data di presentazione della domanda erroneamente presentata e che
la trasformazione delle domande di Naspi in Alas è possibile solo per le richieste presentate dal 1° gennaio 2022 per le cessazioni di rapporti di lavoro autonomo nello spettacolo a partire dalla stessa data
Si segnala in questo caso anche la possibilità di sospendere i termine di presentazione della domanda in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile
Infine i titolari di assegno ordinario di invalidità, possono scegliere nella domanda di ottenere il pagamento dell'indennità Alas limitatamente al periodo di concessione.
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Bonus Ucraina per colf e badanti in vigore fino al 31.3
Lavoro Domestico: le Parti Sociali firmatarie il Contratto Nazionale del Lavoro Domestico, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina, ribadendo la volontà di "promuovere pace e vicinanza nel mondo" continuano l’impegno a supporto della comunità ucraina in Italia. Vengono infatti confermate fino al 31 marzo 2023
- il bonus fino a 300 euro per le spese sostenute per il ricongiungimento con familiari in fuga dall'ucraina garantito da Cassa Colf e
- i corsi di formazione dedicati ai rifugiati organizzati da Ebicolf.
Lo ricorda con un comunicato stampa FISASCAT Cisl. Vediamo di seguito ulteriori dettagli.
Bonus 300 euro ai lavoratori domestici per rifugiati ucraini
La Cassa di assistenza sanitaria integrativa di settore, Cassa Colf, fino al 31 marzo 2023, salvo proroghe, eroga un contributo economico fino a 300 euro per le spese sostenute per il ricongiungimento familiare dei cittadini ucraini costretti ad abbandonare il loro Paese,
Per accedere alla prestazione i lavoratori devono:
- essere in regola con il versamento dei contributi negli ultimi due trimestri antecedenti la richiesta e
- dimostrare di ospitare parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado sfollati dall’Ucraina a seguito della guerra in corso.
Il Regolamento, approvato dal CdA di Cassa Colf e disponibile anche in lingua ucraina, è consultabile QUI e sul sito web della cassa sanitaria www.cassacolf.it, anche in lingua ucraina.
Si specifica che il contributo massimo è fisso, quindi prescinde dal numero di parenti e/o affini ospitati,
- viene erogato sotto forma di rimborso per spese
- per la fornitura di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici,
- sostenute a partire dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell'invasione russa in Ucraina
La richiesta va presentata dal l lavoratore che offre accoglienza a parenti entro il terzo grado e o affini entro il secondo grado, che siano sfollati dall'Ucraina per la guerra in corso.
Il modello allegato al regolamento va compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal richiedente e dal suo datore di lavoro e completato con gli allegati richiesti.
Nel modello si autocertificano le informazioni anagrafiche e relative al rapporto di lavoro in corso che Cassacolf si riserva di poter verificare successivamente.
Le domande possono essere inviate dal 1° maggio 2022 e fino al 30 aprile 2023, all’indirizzo e-mail: [email protected].
Per eventuali informazioni gli interessati possono avvalersi del numero verde 800 1000 26.
Corsi di formazione rifugiati dall'Ucraina
Per favorire l’accesso al lavoro dei cittadini ucraini l’Ente Bilaterale di settore Ebincolf, organizza attraverso i propri partner , tra cui la Fisascat Cisl, corsi di formazione dedicati agli ucraini rifugiati in Italia, per favorire:
- la conoscenza dell’italiano e
- le competenze nel settore del lavoro domestico.
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Gestione Separata INPGI aliquote e contributo maternità 2022
E' stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022, l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022. da parte del Ministero del Lavoro, con nota n. 36/0007444/PG-L-132 del 2 agosto 2022 di concerto con il MEF, che ha fissato il contributo di maternità per l'anno 2022, pari ad euro 40,39 pro-capite.
Contributi minimi INPGI: novità 2022
L'INPGI, con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2022,ha fornito le istruzioni per il versamento dei contributi minimi annuali per l'anno 2022, a carico dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività giornalistica autonoma.
Ricordiamo di seguito le principali indicazioni per il calcolo e il versamento fornite dalla circolare .
- Dato che per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. per l'anno 2022 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2017; Si precisa che l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2022, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale
- per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario ( non pensioni indirette di reversibilità o invalidità);
- non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione.
Importi gestione separata INPGI 2022
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.184,39
1.092,20
2.184,39
Contributo Soggettivo (12%)
262,13
131,06
131,06
Contributo Integrativo (4%)
87,38
43,69
87,38
Contributo di maternità (*)
40,39
40,39
40,39
Totale contributo minimo 2022
389,90
215,14
258,83
Scadenze e modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati i contributi dovuti possono essere versati in unica soluzione oppure in tre rate consecutive (maggiorate di un interesse di rateazione del 4,5%)
Scadenze VERSAMENTI:
Entro il 31 luglio: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto, relativi ai redditi dell'anno in corso
Entro il 31 ottobre: pagamento, in unica soluzione, dei contributi dovuti relativi ai redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente.
ATTENZIONE Nel caso in cui si sia scelto di eseguire il pagamento in modalità rateale, le scadenze dei pagamenti sono le seguenti
Prima rata: entro il 31 ottobre
Seconda rata: entro il 30 novembre
Terza rata: entro il 30 dicembre
Il pagamento va effettuato con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato, e utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P
- Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2022.
Qualora il giornalista non potesse utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907indicando come causale :
“AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Scadenza DICHIARAZIONE REDDITUALE
Entro il 30 settembre va inviata la comunicazione dei redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente, da effettuare in modalità telematica.
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Cassa integrazione per temperature elevate: tutte le istruzioni
Il ministero del lavoro Orlando ha ricordato in questi giorni di canicola estrema che i datori di lavoro hanno la possibiità di richiedere la cassa integrazione anche per caldo eccessivo che richieda la sospensione dell'attività lavorativa . Inps e inail hanno anche pubblicato un comunicato congiunto sul tema in cui Inail ricorda anche le linee guida recentemente aggiornate.
L'ispettorato nazionale del lavoro era intervenuto già il 2 luglio 2021, con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021, sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati a termperature eccessivamente elevate ,come quelle registrate da qualche settimana a questa parte, raccomandando la necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico.
Si fa riferimento in particolare ai settori dei cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo.
Nella nota l'Ispettorato segnalava anche l'opportunità di organizzare speciali iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, come previsto dal testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ( art. 7, D.Lgs n. 81/2008)
Ma soprattutto l'Ispettorato ricordava che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso.
A questo proposito viene citato il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 in tema di cassa integrazione in cui l'istituto affermava che:" Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.
A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore"
Inoltre specifica che per le richieste di Cassa integrazione ordinaria per "eventi meteo" l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto l'invio di una relazione tecnica e dei bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto però che un altro articolo di legge fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, l'Istituto informa che acquisirà d'ufficio i bollettini meteo dalle autorità competenti e non c'è bisogno quindi di allegarli.
La relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria.
Nuovi chiarimenti INPS su CIG per temperature elevate
Nel nuovo messaggio 2999/2022 del 28 luglio l'istituto ricorda che la CIG per temperature elevate puo essere richiesta anche per temperature al disotto dei 35 gradi centigradi prendendo in considerazione la temperatura percepita che puo essere più elevata di quella reale.
Inoltre viene sottolineato l'importanza di valutare la tipologia dell'attivita e le modalità con cui viene realizzata
Infine l'istituto sottolina che la Cigo per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori».
Il datore di lavoro puo dunque, in alternativa:
- allegare alla domanda l'attestazione del "responsabile della sicurezza dell'azienda" , oppure
- autocertificare il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.
Rischio caldo e CIGO per meteo avverso: fac simile (Circolare Inps 139 2016)
FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. 95442/2016
CAUSALE: EVENTI METEOROLOGICI
DATI RELATIVI ALL’AZIENDA:
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….………….…….……..……………………
nato/a a ……………………………………… prov. ….. il ………………………………………..….…………. residente a …………….……………..………………………Prov…………………………….cap………………………….Via ……………………………..………………………………………….Tel. …………………………………………………….…………
IN QUALITÀ DI:
titolare legale rappresentante
dell’azienda……………………..…………………………………………………………………………………………………. codice fiscale ……………………………………posizione INPS…….……………………………in riferimento alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal……………………….………………… al…………………………………….…………,
D I C H I A R A
1. di illustrare di seguito l’attività aziendale e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonché le conseguenze che l’evento stesso ha determinato.
2. di specificare l’evento meteo e l’orario nel quale si è verificato,
3. Ulteriori annotazioni______________________________________________________________________________________________________ Si allega documento di riconoscimento.
Data Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato
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Disoccupazione giornalisti: le regole fino al 2023
Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l'Inps ha chiarito le disposizioni per l'indennità di disoccupazione e mobilità per i giornalisti dipendenti dopo il passaggio all'inps: per tutto il 2022 e il 2023 restano valide le regole degli articoli 22-25 del regolamento INPGI, anche se la gestione operativa delle domande è svolta sulla piattaforma INPS.
Dal 1 gennaio 2024 i lavoratori saranno interessati dalla disciplina della indennità NASPI come tutti gli altri lavoratori dipendenti iscritti all'AGO.
Ricordiamo gli aspetti principali della disciplina attuale.
Disoccupazione giornalisti: importi e requisiti
Possono avere l'indennità di disoccupazione i giornalisti iscritti all'ex Inpgi da almeno 2 anni che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro comprese l'ipotesi di
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale con procedura di conciliazione preventiva e per
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
L'indennità è pari al 60% della retribuzione media contributiva nelle 12 mensilità preedenti con un massimo di 1.745,30 euro mensili e da diritto all'accredito figurativo dei contributi
Dal 181° giorno l'indennità si riduce del 5% ogni mese fini ad un tetto del 50%.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione è sospesa per la durata del rapporto, mentre :
- per contratti giornalistici al di sopra di 6 mesi l'indennità cessa definitivamente
- per contratti superiori a 6 mesi non giornalistici l'indennità è sospesa e riprende poi con detrazioni per i giorni di attività
L'indennità non è cumulabile con pensioni dirette, anche pro quota.
Disoccupazione giornalisti: come fare domanda
Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria va presentata domanda all’INPS esclusivamente in via telematica sul sito inps.it, selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o
- dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.
la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o del preavviso.
Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante.
Documenti da produrre al momento della domanda
Questi i documenti necessari
- documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” – certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
- ultime buste paga;
- copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
- dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
- modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
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Impatriati: per la proroga del regime no al ravvedimento
Niente ravvedimento operoso per i mancati versamenti ai fini della proroga del regime speciale per gli impatriati prevista dal DL 34 2019, art 5 comma 2 bis.
La risposta negativa è stata data dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 371 del 12 luglio 2022. Vediamo di seguito i dettagli sul caso.
L'interpello riguardava il caso di un lavoratore laureato che ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato (…) usufruendo dell'agevolazione del 30% nell'anno 2016 e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza . Inoltre faceva presente di essere «in possesso dei seguenti requisiti per
esercitare l'opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento , trsferimento della residenza in Italia e tre figli minorenni, condizioni che persistono anche allo stato attuale».
L'istante precisa che per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori "impatriati" avrebbe dovuto versare – entro il 30 agosto 2021 – un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta ma non ha adempiuto all'obbligo.
Nell'interpello da fa presente come «il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta al datore di lavoro non sia un "termine perentorio" per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli impatriati ma sia un termine ordinatorio».
Per questo chiede se sia ancora possibile ravvedere il tardivo versamento dell'importo dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con sanzione pari al 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 versata nella misura ridotta ad 1/8.
L'agenzia nella propria risposta , dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia, afferma che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale è subordinata all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.
in particolare ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
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Assunzione percettori di Reddito di cittadinanza istruzioni aggiornate
L' 11 luglio 2022 INPS con il messaggio 2766-2022 ha emanato le istruzioni aggiornate per la fruizione dello sgravio contributivo relativo alle assunzioni per i percettori di reddito di cittadinanza, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022.
(Vedi per maggiori dettagli Reddito di cittadinanza come incentivo alle imprese)
La modifica dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, infatti previsto le seguenti novità.
- ha eliminato l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, assicurando la possibilità di fruire dell'incentivo direttamente comunicando l'assunzione
- le assunzioni possono essere sia "a tempo indeterminato, pieno o parziale, che a tempo determinato, o anche mediante contratto di apprendistato,
- “Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico delle agenzie per il lavoro autorizzate dall'ANPAL possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc” e in loro favore va riconosciuto il 20 per cento dell'incentivo , che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro.
La circolare comunica ora che è stato reso disponibile il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche
La misura dello sgravio contributivo
L'istituto precisa nella circolare che
- l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici
- l’importo dell’incentivo calcolato dalla procedura costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive e corrisponde alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. ATTENZIONE: "nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto."
- La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni già fornite con il messaggio n. 4099/2019.
Le condizioni per fruire dell'incentivo
L'istituto ricorda che sia i datori di lavoro che le agenzie per il lavoro sono tenute al rispetto delle condizioni previste dalla legge 296-2006 ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa inmateria di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La circolare specifica quindi le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella sezione <PosContributiva> che in <lista PosPA >che <Posagri >
i datori di lavoro autorizzati potranno a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio, quindi dal mese di competenza agosto (flusso di settembre 2022).
Infine si precisa che i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).