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Concorsi: nuovo regolamento e stop alla pubblicazione in GU
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno il nuovo regolamento per le assunzioni nella pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici: DPR n. 82 2023.
La principale novità è la fine dell'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi e l'utilizzo invece del portale di reclutamento online IN.PA.
Vengono anche modificati i requisiti generali richiesti per la partecipazione e si ammette la possibilità per gli enti di prevedere modalità di svolgimento da remoto e in sedi decentrate. Diventa obbligatoria la conoscenza di una lingua straniera e i termini per le domande vengono abbreviati.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
Gli obiettivi del nuovo regolamento per assunzioni e concorsi pubblici
Le nuove modalità sono state messe a punto con diversi obiettivi tra cui la semplificazione e velocizzazione delle procedure concorsuali anche per dare attuazione alle riforme e progetti del PNRR.
Inoltre, per le assunzioni nelle pubblica amministrazioni si intende dare effettiva applicazione al principio della parita' di genere attraverso misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino/ compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
Requisiti generali per tutti i concorsi
Il DPR sostituisce l'articolo della normativa vigente in materia di Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego come segue:
– 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) maggiore eta';
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
Pubblicazione e tempistica dei bandi di concorso
Il bando di concorso sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento INPA e tale pubblicazione esonera le amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
b) i requisiti generali e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione
c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita';
d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui
all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
e) le percentuali dei posti riservati al personale interno,
f) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove
g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.
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Concorsi: nuovo regolamento e stop alla pubblicazione in GU
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno il nuovo regolamento per le assunzioni nella pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici: DPR n. 82 2023.
La principale novità è la fine dell'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi e l'utilizzo invece del portale di reclutamento online IN.PA.
Vengono anche modificati i requisiti generali richiesti per la partecipazione e si ammette la possibilità per gli enti di prevedere modalità di svolgimento da remoto e in sedi decentrate. Diventa obbligatoria la conoscenza di una lingua straniera e i termini per le domande vengono abbreviati.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
Gli obiettivi del nuovo regolamento per assunzioni e concorsi pubblici
Le nuove modalità sono state messe a punto con diversi obiettivi tra cui la semplificazione e velocizzazione delle procedure concorsuali anche per dare attuazione alle riforme e progetti del PNRR.
Inoltre, per le assunzioni nelle pubblica amministrazioni si intende dare effettiva applicazione al principio della parita' di genere attraverso misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino/ compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
Requisiti generali per tutti i concorsi
Il DPR sostituisce l'articolo della normativa vigente in materia di Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego come segue:
– 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) maggiore eta';
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
Pubblicazione e tempistica dei bandi di concorso
Il bando di concorso sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento INPA e tale pubblicazione esonera le amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
b) i requisiti generali e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione
c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita';
d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui
all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
e) le percentuali dei posti riservati al personale interno,
f) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove
g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.
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Class action: ok dal TAR per l’azione dei sindacati
Irragionevole la norma contenuta del DM 27 2023 del Ministero della giustizia che impedisce alle organizzazioni sindacali di agire attraverso la class action in difesa di gruppi di lavoratori.
Lo ha affermato il TAR del Lazio nella sentenza 10653 del 23 giugno 2023.
Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni del tribunale amministrativo ma innaNzitutto ricordiamo cos'è la class action
Class action: cosa vuol dire
La class action è l'azione legale collettiva promossa da un soggetto in nome di una pluralità di cittadini contro una violazione che arreca a tutti lo stesso danno e per il quale si chiede quindi , per tutti gli interessati, l'accertamento della responsabilità e il risarcimento.
Normativa sulla class action e decreto contestato
La legge 12 aprile 2019, n. 31 ha riformato la disciplina dell’azione di classe, ampliandola :
- sia in termini soggettivi , ossia garantendo a un maggior numero di soggetti la possibilità di agire in forma collettiva,
- sia oggettivamente, nel senso di consentire l'uso dello strumento per la difesa di tutti i «diritti individuali omogenei».
Dal punto di vista tecnico,la base normativa dell’azione di classe è stata «spostata» dall’art. 140-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), agli artt. 840-bis ss. c.p.c. . In questo modo viene prevista una legittimazione specifica in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che possono agire «nei confronti dell’autore della condotta lesiva per ottenere i risarcimenti alla collettività .
La legittimazione all’azione di classe nella legge veniva subordinata all’iscrizione in uno specifico elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia i cui requisiti dovevano essere definiti con decreto ministeriale.
Il decreto in questione è appunto il 27 2023 , il quale tra i requisiti ha previsto l’obbligo per l’ente di «operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite» dal codice del terzo settore. Questo requisito impedisce l'azione di classe alle organizzazioni sindacali .
Nel ricorso al TAR le organizzazioni sindacali CGIL e USB affermavano che l’esclusione dei sindacati dal novero delle organizzazioni abilitate tradirebbe lo spirito della legge che, invece, intende favorire la piú ampia possibilità di azione alle associazioni senza scopo di lucro.
Inoltre sottolineavano che la qualificazione quale ente del terzo settore come prerequisito costituirebbe un’ irragionevole disparità di
trattamento, dato che le organizzazioni sindacali esercitano già, in altri ambiti azioni giurisdizionali per la tutela di interessi collettivi.
Veniva inoltre invocata l' eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 31 cit., attesa la palese discriminazione delle organizzazioni sindacali, se il regolamento previsto dal dm 27 2023 venisse confermato.
Sentenza del TAR: sindacati legittimati ad agire in class action
Il tribunale amministrativo del Lazio concorda sul fatto che le disposizioni di legge sono chiare nel predisporre un nuovo strumento di tutela giurisdizionale di portata generale e non solo nel ristretto àmbito della tutela dei consumatori.
Afferma che circoscrivendo la legittimazione all’azione al mero possesso della qualifica di ente del terzo settore, l’amministrazione ha operato in maniera palesemente illogica ed irragionevole.
Nella motivazione viene anche citata la relazione illustrativa del regolamento redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia che erroneamente considera il termine organizzazioni e associazioni come «evidente riferimento» agli enti del terzo settore.
Si ricorda inoltre che:
- l’assenza dello scopo di lucro non è appannaggio esclusivo degli enti del terzo settore, di contro,
- la tutela dei diritti individuali omogenei (fine delle class action) non rientra tra le finalità istituzionali necessariamente perseguite dagli ETS.
- la difesa dei diritti individuali omogenei di una determinata categoria di soggetti è invece intrinsecamente connaturata con gli scopi del sindacato e anche storicamente, è stata funzionale all’esercizio di iniziative collettive a difesa dei lavoratori (es. per la la contrattazione collettiva).
Infine a corroborare il giudizio di incoerenza sull’operato amministrativo si osserva come l’art. 2, comma 4, d.m. 27 cit. preveda che, ai fini del primo popolamento dell'elenco vengano iscritte le associazioni dei consumatori già ricomprese nell’elenco precedentemente tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) per il quale non era previsto che l’associazione si qualifichi come ente del terzo settore.
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Assunzioni donne svantaggiate 2023: le istruzioni
Pubblicata il 23 giugno la circolare INPS 58/2023 di istruzioni per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.
Si tratta della misura istituita dalla Legge 92 1012, con aliquota al 50 % , poi innalzata al 100 % dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il 2021 e 2022 e infine rinnovata ancora dalla recente legge di bilancio (legge 197 2022) anche per assunzioni e trasformazioni di rapporti di lavoro effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023
L'istituto precisa che la Commissione europea con la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 aveva prorogato il riconoscimento della agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 ( sulla base del Temporary framework per l'emergenza Covid 19) e con decisione del 19 giugno 2023 solo ora ha autorizzato la nuova proroga per la seconda parte del 2022 e il 2023 nei limiti stabiliti dal ''Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).
INPS precisa in primo luogo che per l'incentivo si può ancora utilizzare nella comunicazione preventiva il modulo denominato 92-2012 del Cassetto Previdenziale e che nel caso fosse stato già utilizzato con lo sgravio del 50%, sarà automaticamente considerata la nuova aliquota.
Vengono forniti i dettagli sui contributi inclusi nell'incentivo e le modalità di compilazione dei flussi Uniemens.
Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'agevolazione.
Datori di lavoro e lavoratrici beneficiarie
Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato compresi quelli dell'agricoltura e i seguenti enti:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono esclusi i datori di lavoro:
- del settore finanziario
- del lavoro domestici e
- soggetti a sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia
Le assunzioni agevolabili riguardano lavoratrici delle seguenti 4 tipologie
- di almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi oppure
- di qualsiasi età, se residenti in regioni meno sviluppate , prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; oppure
- di qualsiasi età per settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
ATTENZIONE non sono agevolabili i rapporti di lavoro in apprendistato e i contratti intermittenti.
Modalità dello sgravio contributivo per assunzioni donne svantaggiate
Lo sgravio si applica:
- 18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato
- 12 mesi nelle assunzioni a termine
- 18 mesi per la trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato o di rapporti non agevolati in agevolati.
purché comportino un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
La fruizione può essere sospesa e differita solamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
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Corte UE su docenti AFAM: valutabili le esperienze all’estero
Le esperienze lavorative svolte all'estero non possono essere escluse dalla valutazione dei titoli dei candidati nelle graduatorie per incarichi di lavoro negli istituti statali di alta formazione artistica e musicale. Lo statuisce la sentenza C132 2022 (QUI IL TESTO) che risponde ad una domanda di interpretazione dell’articolo 45, paragrafi 1 e 2,TFUE nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
Il ricorso era stato proposto dal Tar del Lazio e riguardava la controversia instaurata da due cittadini italiani che contestavano la legittimità del decreto ministeriale 14 agosto 2018, n. 597 – "Costituzione graduatorie riservate per il personale docente delle Istituzioni AFAM " in attuazione della norma delle legge di bilancio 205 2017, che prevedeva l'ammissione alla procedura solo per i candidati che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento negli istituti sopracitati .
La Corte ricorda che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 prevede quanto segue:
«Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro: (…) b) che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto".
Il Ministero dell'Università e della ricerca affermava che il decreto ministeriale n. 597/2018 era legittimo in quanto adottato sulla base della legge n. 205/2017 che con lo stanziamento di fondi specifici era volta a superare il precariato storico del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica .
Inoltre ricorda che non sussisterebbe alcuna violazione dell’articolo 45 TFUE né del regolamento n. 492/2011, dal momento che non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza dei candidati, giacché la procedura era aperta sia ai cittadini italiani sia agli stranieri.
Viene osservato dal giudice del rinvio che precedenti sentenze della Corte UE hanno affermato che le misure che limitano la libertà di circolazione dei lavoratori possono essere ammesse qualora siano intese a perseguire uno degli obiettivi sanciti nel Trattato FUE o siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e rispettino il principio di proporzionalità . In particolare l’adozione da parte degli Stati membri di misure orientate a contrastare il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, derivante dalla reiterata stipula di contratti a tempo determinato, si può considerare diretta a soddisfare non solo interessi nazionali ma anche europei.
La pronuncia della Corte considera invece che una normativa nazionale che non prenda in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente, maturati in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore migrante, può rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE.
Inoltre osserva che l’esclusione dei candidati che hanno acquisito un’esperienza professionale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana dnon sembra, di per sé, utile a favorire il superamento del precariato, vale a dire per aumentare la percentuale di lavoratori a tempo indeterminato, nel settore, posto che consente l’assunzione da parte delle istituzioni tanto di tali lavoratori quanto di lavoratori a tempo determinato.
Pertanto la restrizione alla libera circolazione dei lavoratori causata dalla normativa nazionale citata nel procedimento non è giustificata.
La pronuncia afferma quindi che " l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri".
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Alluvione: anche il Fondo artigiani sospende i versamenti
Il fondo solidarietà artigianato FSBA comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 61 2 023 ha deliberato:
- per i datori di lavoro operanti nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 16 maggio 2023 delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana
- la sospensione dei termini per i versamenti della contribuzione al Fondo che garantisce le prestazioni di integrazione salariale ai dipendenti
- in scadenza nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 agosto 2023
La nuova scadenza è fissata in analogia con il citato dl 61 2023 , al 20 novembre 2023.
I territori interessati sono quelli elencati nell’allegato 1 del citato Decreto Legge QUI gli elenchi completi suddivisi per regione
La delibera precisa inoltre che
- per il suddetto periodo di sospensione resta comunque possibile accedere alle prestazioni del Fondo Artigiani ai datori di lavoro che decidessero di sospendere i versamenti della contribuzione prevista.
- eventuali modificazioni e integrazioni al decreto legge, che vengano successivamente previste per legge ai termini di scadenza o alle zone interessate sono automaticamente recepite per gli iscritti e gli obblighi previsti dal regolamento FSBA.
Versamenti Fondo artigiani FSBA
Per il finanziamento del Fondo, le aziende sono tenute al versamento di una somma pari a
- 0.60% della retribuzione ( un quarto della somma a carico del dipendente) per le aziende fino a 15 dipendenti
- 1%% per le imprese con più di 15 dipendenti.
Si ricorda che le procedure sono disponibili sulla piattaforma SINAWEB nell'area riservata del sito FondoFSBA.it
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Alluvione: sospensione dei termini non totale per l’Ispettorato del lavoro
Con una nota ai propri uffici del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al 31 agosto i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari per i cittadini e le imprese con sede nelle zone elencate in allegato al decreto.
Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini dei procedimenti amministrativi (…) comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro
Sono da ritenersi sospesi quindi :
- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- – i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
- – il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
- – i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
- – il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
- – termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
- termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
- – termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
- i termini per la costituzione in giudizio e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
- il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966
I termini riprenderanno a decorrere dal 1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al 30 aprile 2023.