• Concorsi e offerte di lavoro

    Concorsi: nuovo regolamento e stop alla pubblicazione in GU

    E' stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno il nuovo  regolamento per  le assunzioni nella pubblica amministrazione e per i  concorsi pubblici: DPR  n. 82 2023.

    La principale novità è la   fine dell'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi e l'utilizzo invece del portale di reclutamento online IN.PA. 

    Vengono anche modificati i requisiti generali  richiesti per la partecipazione e si ammette la possibilità  per gli enti di prevedere modalità di svolgimento  da remoto e in sedi decentrate. Diventa obbligatoria la conoscenza di una lingua straniera e i termini per le domande vengono abbreviati.

    Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.

    Gli obiettivi del nuovo regolamento per assunzioni e concorsi pubblici 

    Le nuove modalità sono state messe a punto con  diversi obiettivi tra cui la semplificazione e velocizzazione delle procedure  concorsuali anche per dare attuazione alle riforme e progetti del PNRR.

    Inoltre, per le assunzioni nelle pubblica amministrazioni   si intende  dare  effettiva  applicazione  al  principio della parita' di genere attraverso misure attributive di  vantaggi specifici ovvero che evitino/ compensino  svantaggi  nelle  carriere al genere meno   rappresentato.

    Requisiti generali per tutti i concorsi

    Il DPR  sostituisce l'articolo della normativa vigente in materia di Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego come segue:

    – 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 

            a) cittadinanza italiana o possesso  dei  requisiti  previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30

    marzo 2001, n. 165; 

            b) maggiore eta'; 

            c) godimento dei diritti civili e politici; 

            d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione; 

            e) possesso del titolo di  studio  richiesto  dal  bando  per accedere  al  concorso  e  dei  titoli  esperienziali   eventualmente richiesti. 

          2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari  dello  status di rifugiato o di protezione  sussidiaria,  il  godimento  dei  diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e'  riferito al Paese di cittadinanza. 

          3. Per le  assunzioni  nel  pubblico  impiego  della  Provincia  autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  26  luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e

    di quella tedesca. 

          4.  La  partecipazione  ai  concorsi   indetti   da   pubbliche  amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla  natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 

          5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita  medica  di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 

    Pubblicazione e tempistica dei bandi di concorso

    Il  bando  di  concorso   sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento INPA e tale pubblicazione esonera   le  amministrazioni

    pubbliche, inclusi gli enti  locali,  dall'obbligo  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale. 

          2. Il bando di concorso deve contenere almeno: 

            a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a  10 e non superiore a 30 giorni  dalla data di   pubblicazione  del  bando  sul  Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso  il medesimo Portale; 

            b) i  requisiti  generali   e  i requisiti  particolari  eventualmente   richiesti   dalla   specifica  posizione

            c) il  numero  e  la  tipologia  delle  prove  previste,  ivi  compreso  l'accertamento  della  conoscenza  di  almeno  una   lingua

    straniera  nonche' la struttura delle prove stesse, le  competenze  oggetto di verifica, i punteggi  attribuibili  e  il  punteggio  minimo  richiesto  per   l'ammissione  a  eventuali  successive  fasi  concorsuali  e  per  il  conseguimento dell'idoneita'; 

            d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a  precedenza  o a preferenza a parita'  di  punteggio  diversi  da  quelli  di  cui

    all'articolo 5,  rispetto  a  questi  anche  prioritari,  e  comunque  strettamente pertinenti ai posti banditi; 

            e) le percentuali dei posti riservati al  personale  interno,

             f) le misure per assicurare a  tutti  i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle  prove  scritte, la possibilita' di sostituire tali prove  con  un  colloquio  orale o di utilizzare strumenti compensativi  e di  usufruire  di  un  prolungamento dei tempi stabiliti per le prove 

            g) il numero dei posti, i  profili  e  le  sedi  di  prevista  assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi. 

  • Concorsi e offerte di lavoro

    Concorsi: nuovo regolamento e stop alla pubblicazione in GU

    E' stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno il nuovo  regolamento per  le assunzioni nella pubblica amministrazione e per i  concorsi pubblici: DPR  n. 82 2023.

    La principale novità è la   fine dell'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi e l'utilizzo invece del portale di reclutamento online IN.PA. 

    Vengono anche modificati i requisiti generali  richiesti per la partecipazione e si ammette la possibilità  per gli enti di prevedere modalità di svolgimento  da remoto e in sedi decentrate. Diventa obbligatoria la conoscenza di una lingua straniera e i termini per le domande vengono abbreviati.

    Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.

    Gli obiettivi del nuovo regolamento per assunzioni e concorsi pubblici 

    Le nuove modalità sono state messe a punto con  diversi obiettivi tra cui la semplificazione e velocizzazione delle procedure  concorsuali anche per dare attuazione alle riforme e progetti del PNRR.

    Inoltre, per le assunzioni nelle pubblica amministrazioni   si intende  dare  effettiva  applicazione  al  principio della parita' di genere attraverso misure attributive di  vantaggi specifici ovvero che evitino/ compensino  svantaggi  nelle  carriere al genere meno   rappresentato.

    Requisiti generali per tutti i concorsi

    Il DPR  sostituisce l'articolo della normativa vigente in materia di Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego come segue:

    – 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 

            a) cittadinanza italiana o possesso  dei  requisiti  previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30

    marzo 2001, n. 165; 

            b) maggiore eta'; 

            c) godimento dei diritti civili e politici; 

            d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione; 

            e) possesso del titolo di  studio  richiesto  dal  bando  per accedere  al  concorso  e  dei  titoli  esperienziali   eventualmente richiesti. 

          2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari  dello  status di rifugiato o di protezione  sussidiaria,  il  godimento  dei  diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e'  riferito al Paese di cittadinanza. 

          3. Per le  assunzioni  nel  pubblico  impiego  della  Provincia  autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  26  luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e

    di quella tedesca. 

          4.  La  partecipazione  ai  concorsi   indetti   da   pubbliche  amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla  natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 

          5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita  medica  di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 

    Pubblicazione e tempistica dei bandi di concorso

    Il  bando  di  concorso   sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento INPA e tale pubblicazione esonera   le  amministrazioni

    pubbliche, inclusi gli enti  locali,  dall'obbligo  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale. 

          2. Il bando di concorso deve contenere almeno: 

            a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a  10 e non superiore a 30 giorni  dalla data di   pubblicazione  del  bando  sul  Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso  il medesimo Portale; 

            b) i  requisiti  generali   e  i requisiti  particolari  eventualmente   richiesti   dalla   specifica  posizione

            c) il  numero  e  la  tipologia  delle  prove  previste,  ivi  compreso  l'accertamento  della  conoscenza  di  almeno  una   lingua

    straniera  nonche' la struttura delle prove stesse, le  competenze  oggetto di verifica, i punteggi  attribuibili  e  il  punteggio  minimo  richiesto  per   l'ammissione  a  eventuali  successive  fasi  concorsuali  e  per  il  conseguimento dell'idoneita'; 

            d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a  precedenza  o a preferenza a parita'  di  punteggio  diversi  da  quelli  di  cui

    all'articolo 5,  rispetto  a  questi  anche  prioritari,  e  comunque  strettamente pertinenti ai posti banditi; 

            e) le percentuali dei posti riservati al  personale  interno,

             f) le misure per assicurare a  tutti  i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle  prove  scritte, la possibilita' di sostituire tali prove  con  un  colloquio  orale o di utilizzare strumenti compensativi  e di  usufruire  di  un  prolungamento dei tempi stabiliti per le prove 

            g) il numero dei posti, i  profili  e  le  sedi  di  prevista  assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi. 

  • Enti no-profit

    Class action: ok dal TAR per l’azione dei sindacati

    Irragionevole la norma contenuta del DM 27 2023 del Ministero della giustizia che impedisce alle organizzazioni sindacali di agire  attraverso la class action in difesa di gruppi di lavoratori.  

    Lo ha affermato  il TAR del Lazio nella sentenza 10653 del 23 giugno 2023.

    Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni del  tribunale amministrativo  ma innaNzitutto ricordiamo cos'è la class action

    Class action: cosa vuol dire 

     La class action è l'azione legale collettiva promossa da un soggetto in nome di una pluralità di cittadini  contro una violazione  che arreca a tutti lo stesso danno e per il quale si chiede quindi , per tutti gli interessati, l'accertamento della responsabilità e il risarcimento.

    Normativa sulla class action e decreto contestato

    La legge 12 aprile 2019, n. 31  ha riformato la  disciplina dell’azione di classe, ampliandola :

    • sia in  termini soggettivi ,  ossia garantendo  a un maggior numero di soggetti la possibilità di agire in forma collettiva,
    • sia oggettivamente, nel senso di consentire l'uso dello strumento per la difesa di tutti i «diritti individuali omogenei».

    Dal punto di vista tecnico,la base normativa dell’azione di classe è stata «spostata» dall’art. 140-bis d.lgs. 6  settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), agli artt. 840-bis ss. c.p.c. . In questo modo  viene prevista una legittimazione  specifica in favore di  organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che possono agire «nei  confronti dell’autore della condotta lesiva  per ottenere i risarcimenti alla collettività . 

    La legittimazione all’azione di classe  nella legge veniva subordinata all’iscrizione in uno specifico elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia  i cui requisiti dovevano essere definiti con decreto  ministeriale.

     Il decreto  in questione è appunto il  27 2023  , il quale tra i requisiti  ha previsto l’obbligo per l’ente di «operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite» dal codice del terzo settore.  Questo requisito impedisce  l'azione di classe alle organizzazioni sindacali . 

    Nel ricorso al TAR le organizzazioni sindacali CGIL e USB affermavano che l’esclusione dei sindacati dal novero delle organizzazioni abilitate tradirebbe lo spirito della legge che, invece, intende favorire la piú ampia possibilità di  azione alle associazioni senza scopo di lucro.

    Inoltre sottolineavano che la qualificazione quale ente del terzo settore come  prerequisito   costituirebbe un’ irragionevole disparità di

    trattamento,  dato che  le organizzazioni  sindacali  esercitano  già, in altri ambiti  azioni giurisdizionali per la tutela di interessi collettivi.

    Veniva inoltre invocata l' eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 31 cit., attesa la palese  discriminazione delle organizzazioni sindacali, se il regolamento previsto dal dm 27 2023 venisse confermato.

    Sentenza del TAR:  sindacati legittimati ad agire in  class action

    Il tribunale amministrativo del Lazio concorda sul fatto che le disposizioni di legge sono chiare  nel predisporre un nuovo   strumento di tutela giurisdizionale  di portata generale e  non solo nel ristretto àmbito della tutela dei  consumatori. 

    Afferma  che circoscrivendo la legittimazione all’azione al mero possesso della qualifica di  ente del terzo settore, l’amministrazione ha operato in maniera palesemente illogica ed irragionevole.

    Nella motivazione viene anche citata la relazione illustrativa del regolamento redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia  che erroneamente   considera il termine  organizzazioni e associazioni come  «evidente riferimento» agli enti del  terzo settore. 

    Si ricorda inoltre che:

    1.  l’assenza dello scopo  di lucro  non è appannaggio esclusivo degli enti del terzo settore,  di contro, 
    2. la tutela dei diritti individuali  omogenei (fine delle class action) non rientra  tra le finalità istituzionali necessariamente perseguite  dagli ETS.
    3. la difesa dei diritti individuali omogenei di una determinata  categoria di soggetti  è invece  intrinsecamente connaturata con gli scopi  del sindacato  e anche storicamente, è stata  funzionale all’esercizio di iniziative collettive a difesa dei lavoratori (es.  per la  la contrattazione collettiva).

    Infine a corroborare il giudizio di incoerenza sull’operato amministrativo si osserva come l’art. 2, comma 4, d.m. 27 cit. preveda che, ai fini del primo  popolamento dell'elenco vengano iscritte le associazioni dei consumatori già ricomprese  nell’elenco precedentemente  tenuto dal Ministero dello sviluppo  economico (Mise)  per il quale non era previsto che l’associazione si qualifichi come ente del terzo settore.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni donne svantaggiate 2023: le istruzioni

    Pubblicata il 23 giugno la circolare INPS 58/2023  di istruzioni  per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.  

    Si tratta della misura  istituita dalla Legge 92 1012,  con aliquota al 50 % ,  poi innalzata al 100 % dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il 2021 e 2022 e infine rinnovata ancora  dalla recente legge di bilancio (legge 197 2022)  anche   per assunzioni e trasformazioni di rapporti di lavoro  effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 

    L'istituto precisa che la Commissione europea con la  decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 aveva prorogato  il riconoscimento della agevolazione con riferimento alle  assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022  ( sulla base del Temporary framework per l'emergenza Covid  19) e con decisione del 19 giugno  2023 solo  ora ha  autorizzato la nuova proroga per la seconda parte del 2022 e il 2023   nei limiti stabiliti dal  ''Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno  dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. Temporary Crisis   and Transition Framework o TCTF).

    INPS  precisa in primo luogo che per l'incentivo  si può ancora utilizzare nella comunicazione preventiva il  modulo denominato  92-2012 del Cassetto Previdenziale  e che nel caso fosse stato già utilizzato  con lo sgravio del 50%,  sarà automaticamente considerata la nuova aliquota.

    Vengono forniti i dettagli sui contributi inclusi nell'incentivo e  le modalità di compilazione dei flussi Uniemens.

    Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'agevolazione.

    Datori di lavoro  e lavoratrici  beneficiarie 

    Possono  accedere allo sgravio  tutti i datori di lavoro del settore privato compresi quelli dell'agricoltura e i seguenti enti:

    • gli enti pubblici economici;
    • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
    • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
    • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
    • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    • i consorzi di bonifica;
    • i consorzi industriali;
    • gli enti morali;
    • gli enti ecclesiastici.

    Sono esclusi  i datori di lavoro: 

    • del settore finanziario
    • del  lavoro domestici e 
    • soggetti a  sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia

    Le  assunzioni agevolabili riguardano  lavoratrici  delle seguenti 4 tipologie

    1. di almeno 50 anni di età  disoccupate da oltre 12 mesi oppure 
    2. di qualsiasi età, se  residenti in regioni  meno sviluppate ,  prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; oppure 
    3. di qualsiasi età  per  settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
    4. di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

    ATTENZIONE non sono agevolabili i rapporti di lavoro in apprendistato e i contratti intermittenti.

    Modalità dello sgravio contributivo per assunzioni donne svantaggiate

    Lo sgravio  si applica:

    •  18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato 
    • 12 mesi nelle assunzioni a termine 
    • 18 mesi per la  trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato  o di rapporti  non agevolati in agevolati.

    purché comportino  un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; 

    La fruizione può essere sospesa e differita  solamente  nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

  • Lavoro Dipendente

    Corte UE su docenti AFAM: valutabili le esperienze all’estero

    Le esperienze lavorative svolte all'estero non possono essere escluse dalla valutazione dei titoli dei candidati nelle graduatorie per incarichi di lavoro negli istituti statali di alta formazione artistica e musicale. Lo statuisce la sentenza C132 2022 (QUI IL TESTO)  che  risponde ad una domanda di interpretazione dell’articolo 45, paragrafi 1 e 2,TFUE nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei

    lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

     Il ricorso era stato proposto dal Tar del Lazio e riguardava la controversia instaurata da due cittadini italiani che contestavano  la legittimità del decreto ministeriale  14 agosto 2018, n. 597 – "Costituzione graduatorie  riservate per il personale docente delle Istituzioni AFAM " in attuazione della norma delle legge di bilancio 205 2017,   che prevedeva l'ammissione alla  procedura solo per  i candidati che abbiano  maturato almeno tre anni accademici di insegnamento  negli  istituti sopracitati .

    La Corte ricorda che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 prevede quanto segue:

    «Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:  (…) b) che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto".

    Il Ministero  dell'Università e della ricerca affermava che il decreto ministeriale n. 597/2018  era legittimo in quanto  adottato sulla base della legge n. 205/2017  che con lo stanziamento di fondi specifici era  volta a superare il precariato storico del settore dell’alta formazione  artistica, musicale e coreutica .

    Inoltre ricorda che  non sussisterebbe alcuna violazione dell’articolo 45 TFUE né del regolamento  n. 492/2011, dal momento che non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento fondata  sulla cittadinanza dei candidati, giacché la procedura era  aperta sia ai cittadini italiani sia agli stranieri.

     Viene osservato dal giudice del rinvio che precedenti sentenze della Corte UE  hanno affermato che le misure che limitano la libertà di circolazione dei lavoratori possono essere ammesse qualora siano intese a perseguire uno degli obiettivi sanciti nel Trattato FUE o siano  giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e rispettino il principio di proporzionalità . In  particolare l’adozione da parte degli Stati membri di misure orientate a contrastare il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, derivante dalla reiterata stipula di contratti a tempo determinato, si può considerare  diretta a soddisfare non solo interessi nazionali ma anche europei.

    La pronuncia della Corte  considera invece  che una normativa nazionale che non prenda in considerazione  tutti i precedenti periodi di attività equivalente, maturati in uno Stato membro diverso da quello  di origine del lavoratore migrante, può rendere meno attraente la libera circolazione dei  lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE.

     Inoltre osserva che l’esclusione dei candidati che hanno acquisito un’esperienza professionale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica  italiana dnon sembra, di per  sé,  utile a favorire il superamento del precariato, vale a dire per aumentare la percentuale  di lavoratori a tempo indeterminato, nel settore, posto che  consente l’assunzione da parte delle istituzioni  tanto di tali lavoratori quanto di lavoratori a tempo determinato.

    Pertanto  la restrizione alla libera circolazione dei lavoratori  causata dalla normativa nazionale  citata nel procedimento non è giustificata.

    La pronuncia afferma quindi che " l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione  dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che:

    essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano  maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali

    dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura  di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale in tali istituti, mediante  contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere  in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale  maturata in altri Stati membri".

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Alluvione: anche il Fondo artigiani sospende i versamenti

    Il fondo solidarietà artigianato FSBA comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'emanazione del decreto legge  n.  61 2 023 ha deliberato:

    •  per i datori di lavoro operanti nei comuni colpiti dall'alluvione  del 15 16 maggio 2023  delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana 
    •  la sospensione dei termini per i versamenti   della contribuzione al Fondo  che garantisce le prestazioni di integrazione salariale  ai dipendenti  
    • in scadenza nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 agosto 2023

    La nuova scadenza è fissata  in  analogia con il citato  dl  61 2023 , al 20 novembre 2023.

    I  territori interessati sono quelli elencati  nell’allegato 1 del citato Decreto Legge  QUI gli elenchi completi suddivisi per regione 

    La delibera precisa inoltre che 

    • per il suddetto periodo di sospensione  resta comunque possibile  accedere alle prestazioni del Fondo Artigiani ai datori di lavoro che decidessero di sospendere i versamenti della contribuzione prevista. 
    •  eventuali modificazioni e integrazioni   al decreto legge, che vengano successivamente previste per legge ai  termini di scadenza o alle zone  interessate  sono automaticamente  recepite per gli iscritti e gli obblighi previsti dal regolamento FSBA.

    Versamenti Fondo artigiani FSBA

    Per  il finanziamento del Fondo,   le aziende sono tenute al versamento di una somma pari a

    •  0.60% della retribuzione ( un quarto della somma a carico del dipendente) per le aziende fino a 15 dipendenti
    • 1%%  per le  imprese con più di 15 dipendenti.

    Si ricorda che  le procedure sono disponibili  sulla piattaforma  SINAWEB nell'area riservata del sito FondoFSBA.it 

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione: sospensione dei termini non totale per l’Ispettorato del lavoro

    Con una nota ai propri uffici  del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda  che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il  Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al  31 agosto   i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari  per i cittadini e le imprese  con sede nelle zone  elencate in allegato al decreto. 

     Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini  dei procedimenti amministrativi  (…)  comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro 

     Sono da ritenersi sospesi  quindi :

    •  i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
    • – i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
    • – il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
    • – i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
    • – il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
    • – termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
    • termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
    • – termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
    • i termini per la costituzione in giudizio  e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di  giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
    • il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966

    I termini riprenderanno a decorrere dal  1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al  30 aprile 2023.