• Next Generation EU e Recovery Fund

    Formazione digitale: due bandi PNRR al via

    Contano su 13 milioni  di euro i primi bandi collegati al Fondo per la repubblica digitale istituito presso il Ministero per l'innovazione tecnologica  per la promozione  di iniziative per il miglioramento delle competenze digitali dei cittadini 

    . In particolare i fondi saranno destinati a finanziare progetti formativi    presentati da  enti publici e enti del terzo settore, anche in partnership . I primi due bandi gia attivi  sono "Futura" per le donne e "Onlife per i giovani " e sono stati presentati ieri dal Ministro Colao  al Ministero.

    Vediamo di seguito tutti i dettagli 

    Fondo per la Repubblica Digitale di cosa si tratta 

    L'iniziativa prevede la collaborazione tra  pubblico e il privato sociale: ovvero tra  tra il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia  da una parte e dall’Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria dall’altra.  e si inserisce tra gli  obiettivi di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Fondo Nazionale Complementare. Tutte le informazioni sono raccolte in uno specifico portale 

    Come ha spiegato il  Ministro Colao " Oggi l’Italia sconta un gap di formazione che rischia di aumentare le disuguaglianze territoriali e di genere, e rallentare la crescita economica del nostro Paese. Grazie al Fondo  mettiamo a disposizione gli strumenti e le risorse economiche per colmare questo divario, contrastare la disoccupazione e permettere a tanti cittadini di usufruire delle preziose opportunità offerte dal digitale”. Va ricordato infatti che ad oggi  ben 26milioni di cittadini sono ancora privi di competenze  digitali di base, ben il 54% della popolazione tra i 16 e i 74 anni di età. 

    In via sperimentale il Fondo Repubblica Digitale  mette a disposizione un totale di 350 milioni di euro fino al 2026.

    Tale cifra sarà alimentata da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria, che  godranno  di un credito di imposta  per i loro contributi. 

    Il Fondo pone un forte accento sulla valutazione d’impatto dei progetti finanziati e mira ad individuare le iniziative di formazione più efficaci ed efficienti per l’accrescimento delle competenze digitali e l’effettiva occupazione dei beneficiari nel mondo del lavoro.

    ll portale Ready per la presentazione dei progetti formativi

    Re@dy è la piattaforma per   gli enti che intendono  presentare dei progetti nell’ambito del Fondo per la Repubblica Digitale

    Per accedere al portale è necessario creare un account iscrivendosi e compilando la scheda anagrafica della propria organizzazione.

    La procedura prevede l’iscrizione sia del soggetto responsabile del progetto proposto sia dei singoli partner. I progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilati e inviati esclusivamente online attraverso il portale Re@dy, entro la scadenza indicata nei singoli bandi.

    Per assistenza o ulteriori informazioni sull’utilizzo del portale Re@dy e sulla presentazione online dei progetti, è possibile scrivere a [email protected] o contattare telefonicamente gli uffici dell’area Attività Istituzionali negli orari indicati nella sezione Contatti del sito.

    I primi bandi e le scadenze per i progetti 

    1. Futura   è il bando per il finanziamento di  progetti di formazione digitale per le donne (con un'età compresa tra i 18-50 anni) per facilitare l' inserimento nel mondo del lavoro. Il bando mette a disposizione 5 milioni di euro e i soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore, in forma singola o in partnership, possono presentare le proprie candidature fino al 16 dicembre attraverso il portale Re@dy. Qui il bando e le faq  in materia.
    2. Onlife è il bando rivolto invece a progetti di formazione digitalie dei NEET (15-34 anni)  con 8 milioni di euro  a disposizione. Anche per il bando “Onlife”, la presentazione dei progetti potrà avvenire fino al 16 dicembre attraverso la piattaforma Re@dy.

    Per entrambi i bandi la durata  massima dei progetti è di 15 mesi mentre ciascun percorso formativo non può superare i 9 mesi. Gli enti for profit possono essere coinvolti solo come partner sostenitori (senza quota di budget) o come fornitori per l’apporto di know how e competenze in ambito digitale.

  • Rubrica del lavoro

    Sicurezza lavoro: al via il Repertorio degli organismi paritetici

    E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del ministero del lavoro il decreto istitutivo del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, previsto dal recente decreto legge 146 2021 (Collegato fisco-lavoro)  per il miglioramento delle misure in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro .

     Si tratta del decreto 171 del 11 ottobre 2022.

     Il decreto definisce  le caratteristiche  per l'iscrizione da parte degli enti paritetici  costituiti tra  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano nazionale per il settore  di  appartenenza,  aderenti al sistema paritetico che ha come obiettivo primario la prevenzione degli infortuni  sul luogo di lavoro.

    Si ricorda che tali organismi  come previsto  dall'art 51 del Testo Unico sulla sicurezza  (d.lgs 81 2008) sono   incaricati di  controllo sulla formazione  nei luoghi di lavoro   e di individuare  priorità  nell'ambito della vigilanza e  criteri di premialità per la determinazione degli oneri assicurativi INAIL.

    Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali  e, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ( come il modello organizzativo  231 2001)

    Requisiti  e modalità iscrizione al Repertorio organismi paritetici

     Il decreto definisce quindi i requisiti richiesti agli organismi paritetici  per essere inseriti nel repertorio Nazionale e le modalità di iscrizione al Repertorio :

    presenta si almeno una organizzazione datoriale e una organizzazione dindacale firmatarie di contratti nazionali

    rappresentatività valutata con la presenza  in almeno metà delle province nazionali  e iscrizioni 

    fornire supporto agli RSL RLST e assistenza ai datori di lavoro  per la tutela della sicurezza. Tali attività devono risultare dalla stipula di uno specifico accordo 

     La  domanda  andrà inviata  via PEC certificata  al ministero del lavoro dgsalutesicurezza.pec.lavoro.gov.it allegando :

    • atto costitutivo
    • statuto
    •  regolamento
    • elenco delle sedi
    • dichiarazione ostitutiva sul possesso dei requisiti
  • Rubrica del lavoro

    Ricorsi in materia di lavoro: chiarimenti sulla competenza

    L’Ispettorato  nazionale del lavoro  ha emanato ieri  la nota giuridica  n. 2016 /2022 per chiarire la competenza per i ricorsi contro i verbali di accertamento  in materia giuslavoristica (ricorsi ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004)  emessi da  ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

    L'ispettorato ribadisce chee che anche a seguito di accertamenti  a carico di datori di lavoro che occupano personale in ambiti territoriali diversi  di competenza dell’organo ispettivo.     l'ispettorato territoriale  competente per i ricorsi resta   comunque e sempre quello del luogo in cui è stato adottato l’atto oggetto di impugnazione. 

    Va ricordato che le verifiche in materia di  lavoro e legislazione sociale  sono svolte non solo dagli ispettori del lavoro, dell’Inps e dell’Inail ma anche  dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

    A questo proposito l'ispettorato precisa , richiamando una precedente circolare  che "in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui  ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”

     Dello stesso avviso si ricorda la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14773 del 26 luglio 2016  e  il consolidato orientamento della Cassazione che indicava il luogo dell’accertamento quale criterio unificante per l’individuazione dell’ufficio riceventequando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza”.

    Le ragioni vengono quindi riassunte  nei due criteri seguenti:

    – la necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento e ;

    – l’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparenza e leale  collaborazione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria  evitando l'incombenza di dover individuare, di volta in volta, l’Ispettorato competente  sull'atto di accertamento.

  • Contributi Previdenziali

    Prescrizione debiti Inps: chiarimenti su decorrenza e sospensione

    La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28565/2022, afferma che la prescrizione costituisce una fattispecie unitaria, in cui sospensione del termine e corretta individuazione del  giorno da cui decorrono i tempi devono essere considerati insieme  per qualsiasi pronuncia processuale , purché la sentenza sia stata impugnata relativamente alla sospensione  della prescrizione. Vediamo più in dettaglio il caso concreto.

    La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 98 del 2020, aveva confermato  la decisione di primo grado che aveva dichiarato la ricorrente  non tenuta al

    versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito. La Corte territoriale aveva infatti :

    •  individuato come  giorno di decorrenza ("Dies a quo") della prescrizione quinquennale la scadenza del termine  per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere  versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi; inoltre,
    • ha  ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta  dall'INPS 1'1.7.2015  einfine 
    •  ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi   degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il  proprio debito.

    Secondo la Corte l'incertezza normativa, all'epoca, in ordine ai presupposti  dell'iscrizione, era palese, tanto da necessitare di una legge di interpretazione  autentica,  che non ha comunque portato ad eliminare il contenzioso  in materia.

    Di contro l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affermando  invece la sospensione della prescrizione  e ha ribadito che l'omessa presentazione della dichiarazione ha determinato l'elusione del controllo automatico da parte degli uffici finanziari . Sul punto vengono richiamate varie pronunce di legittimita che hanno affermato che tale condotta produce il diritto dell'Istituto  a non considerare  prescritto  il debito per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8.

    Per la Cassazione il ricorso è fondato e dopo una approfondita analisi  viene enunciato il seguente principio di diritto: «Una volta che  la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla  sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento  doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, cod.  civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di  legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la  corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto  logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La  mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del  giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9  luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di  decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato    effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere  affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi  della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo».

  • Rubrica del lavoro

    FIS 2022: criteri e modelli per l’assegno straordinario

    Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 INPS  chiarisce le modalità di applicazione delle novita apportate dal DM 33 2022 dopo la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, in tema di prestazioni del Fondo di integrazione salariale con causali straordinarie . Dalle istruzioni emergono alcune importanti semplificazioni per l'accesso  anche grazie al fatto che sarà l'inps a valutare le richieste, senza il passaggio ministeriale .

    Causali e criteri di valutazione  per le prestazioni di integrazione straordinaria

    Si ricorda che  le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono :

    •  riorganizzazione  che comprende ora  anche  processi di transizione ovvero innovazione digitale e tecnologica. sostenibilità ambientale ed  energetica o di sicurezza ;
    •  crisi aziendale; 
    • crisi per evento improvviso e imprevisto; 
    • accordi per contratti di solidarietà, 

    La circolare precisa tutti  gli elementi  necessari per la valutazione positiva,  per ciascuna causale. 

    Con riferimento alla causale di riorganizzazione va  segnalato che non  sussiste  l'obbligo che valore medio degli investimenti previsti sia superiore al valore medio degli investimenti effettuati nell'anno precedente  e che  soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione coincidano

    Per quanto riguarda la causale crisi aziendale invece la circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno  indicare semplicemente la motivazione del calo di attivita 

    L'istituto precisa inoltre le possibilità di cumulo tra gli interventi ordinari e straordinari  per le aziende  tutelate sia dal  Fis che dalla  CIGS. La cumulabilità è possibile nel caso in cui i  lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi .La disciplina non trova, però applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.

    Con la circolare sono forniti in allegato i modelli di richiesta da utilizzare per ciascuna causale.

     Fondi di solidarietà bilaterali 

    In fine la circolare ricorda che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare, in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari per il 2022 1.222,51 euro.

    e che i  criteri illustrati  si applicano per le istanze con causali straordinarie  relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Incentivi assunzione giornalisti 2022: 12 milioni nel Fondo Editoria

    E' stato firmato nei giorni scorsi  dal  sottosegretario con delega all’Informazione e all’Editoria, Moles, il nuovo DPCM per la ripartizione delle risorse del Fondo Straordinario per l’Editoria per il 2022 di concerto con il Ministro del lavoro Orlando, il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti  e il Ministro dell'Eocnomia Franco.

     Lo stanziamento di risorse per 90 milioni  in favore del settore editoriale era stato inserito nella  Legge di Bilancio  2022, n. 234 2021. Per il 2023 sono destinati ulteriori 140 milioni. Il ministro del lavoro nel comunicato sottolinea che la misura intende "contrastare il precariato nell’editoria e  (…) destinare l'assegnazione di risorse pubbliche a chi genera lavoro di qualità, più stabile e retribuito meglio in un settore fondamentale per la vita democratica del Paese come l'informazione".

    In particolare i fondi  2022    così ripartiti:

    1.     15 milioni per il bonus edicole; Leggi in merito Bonus edicole domande dal 1 al 30 settembre
    2.     28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021;
    3.     12 per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co;
    4.     35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.

    Riguardo ai fondi  destinati agli incentivi per le assunzioni a tempo inderminato si ipotizza che come per interventi precedenti  saranno utilizzati  per sostenere la stabilizzazione di giovani professionisti under 35 

     Si ricorda in merito  ad esempio che il l d.lgs. 70/2017   aveva previsto un rimborso pari al 75% degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del  contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse  all'informazione di età inferiore a 35 anni.  

  • Lavoro estero

    Regime agevolato pensioni estere: nuovi chiarimenti

    Con la risposta a interpello n 471  2022  del 27 settembre 2022 l'Agenzia fornisce un ulteriore  chiarimento sull'applicabilità del regime agevolato per i titolari di pensioni estere  che trasferiscono la propria residenza  in Italia. Il caso in questione riguarda un cittadino italiano percettore di pensione di un ente intergovernativo tedesco e di pensione ordinaria di vecchiaia INPS. Vediamo di seguito i chiarimenti forniti dalle Entrate 

    Il caso  riguardava un cittadino italiano che aveva  lavorato presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti  con sede a Monaco di Baviera, per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 31 gennaio 2022 e che:

    • – attualmente è residente in Germania;
    • – intende trasferire la residenza fiscale in un Comune del Mezzogiorno con popolazione residente con meno di 20.000 abitanti;
    • – dal 1° febbraio 2022 percepisce una pensione erogata dallo stesso UEB  sulla base dei contributi versati obbligatori al relativo fondo pensione;
    • – è titolare,  altresì, dal mese di febbraio 2022, di una pensione ordinaria di vecchiaia, erogata  dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);
    • – non possiede immobili all'estero né detiene azioni o obbligazioni, ma solo  un conto corrente presso una banca all'estero.

    L'Istante chiedeva se, ai fini dell'accesso al regime di cui all'articolo 24-ter del  Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917

     la pensione erogata dal Fondo pensione di UEB costituisca un reddito da pensione di  fonte estera per i redditi prodotti dal 1988 al 2022. e se la  la titolarità   anche di una pensione  erogata dall'Istituto previdenziale Italiano possa impedire l'accesso al regime.

    II regime agevolato per il rientro in Italia di titolari di pensioni estere

    L'agenzia  ricorda  le caratteristiche del  regime agevolato comma 1  articolo 24-ter del TUIR  il quale prevede che «le  persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera  a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi  dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni  Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una  popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

    Precisa anche che  non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purchè sia soddisfatto il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale  siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

    Sul quesito della pensione di cui l'istante è titolare l'Agenzia precisa che " rientrano nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa in  esame, in quanto redditi prodotti all'estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri" .Inoltre afferma che  l'organizzazione che eroga la pensione in quanto organizzazione intergovernativa (istituita il 7 ottobre 1977 sulla base della convenzione dei brevetti firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata in Italia dalla legge 26 maggio 1978, n. 260) rientra nella locuzione di "soggetto estero" 

    Viene sottolineato che nella normativa  "non è richiesto che il soggetto non residente, titolare di  pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall'applicazione dell'articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi  ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti."

    Ricapitolando, l'Agenzia conferma la possibilità di accesso al regime agevolato per il trattamento ricevuto dal UEB mentre  resta esclusa dall'applicazione dell'imposta sostitutiva la pensione INPS  di vecchiaia.