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Smart working: i rischi per la salute
I profili organizzativi e gli aspetti socio-sanitari dello smart working sono stati al centro del secondo appuntamento organizzato da Ispettorato del lavoro e Inail nell’ambito della campagna promossa dal G20 OSH (Occupational Safety and Health) sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , che si è tenuto il 5 ottobre con il titolo “L’impatto della Pandemia – I cambiamenti sul lavoro e sulla salute e sicurezza”.
Il lavoro agile ha permesso in questi recenti mesi di pandemia da Covid 19 di continuare a lavorare a milioni di lavoratori con due fortissime conseguenze positive:
- la protezione dal contagio e
- la limitazione dei danni prodotti all'economia dall'interruzione delle attività
- Secondo Eurostat, nel 2020 il 12,3% degli occupati Ue fra i 15 e i 64 anni ha lavorato da casa per la maggior parte della settimana. In Italia, l’Istat ha stimato che il lavoro agile ha coinvolto oltre 4 milioni di lavoratori nel secondo trimestre 2020 con un’adesione del 19,4% della forza lavoro totale rispetto al 4,6% dell’anno precedente
Ora che con la vaccinazione l'epidemia è sotto controllo la modalità di lavoro agile, sulla scorta dell'esperienza maturata, cerca una regolamentazione più precisa dal punto di vista giuridico in particolare per gli aspetti organizzativi e della sicurezza dei lavoratori.
Orazio Parisi, direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'INL ha sottolineato l'esigenza di ripensare dalle basi l'organizzazione dello smart working in futuro in quanto, ha affermato, “l’esperimento sociale del lavoro da remoto in emergenza non ha risposto alle caratteristiche del lavoro agile, che ordinariamente supera i canoni tradizionali del lavoro subordinato e assicura la migliore conciliazione delle esigenze di vita con quelle di lavoro." Ha chiarito in fatti che lo smart wokìrkign non è un semplice serie di adempimenti ma impone una capacità organizzativa programmatica attraverso autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori
Su questo ha concordato il direttore centrale prevenzione Inail, Ester Rotoli che ha sottolineato anche l'importanza degli aspetti della tutela della salute e della sicurezza come descritti nella la nuova Strategia Ue su salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, approvata dalla Commissione europea nel giugno scorso, Sono tre gli obiettivi trasversali individuati dalla Commissione:
- anticipare e gestire il cambiamento nel mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica;
- migliorare la prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali;
- accrescere la preparazione per ogni potenziale futura crisi sanitaria”.
L'intervento del direttore centrale INAIL Rotoli che ha presentato i dati recenti sull’utilizzo del lavoro agile e ha messo in evidenza alcuni aspetti su cui intervenire:
- il digital gap, da superare con adeguate dotazioni tecnologiche e competenze digitali; il diritto alla disconnessione;
- il rischio di isolamento;
- il bilanciamento del lavoro con la vita privata;
- i rischi ergonomici.
In particolare l’isolamento sociale è stato individuato come uno tra i rischi più avvertiti. I rischi psicosociali sono stati analizzati da Isabella Corradini, psicologa del lavoro. Il modo di lavorare di oggi, ha osservato, va oltre lo spazio fisico, si smaterializza e digitalizza, impattando sulla vita quotidiana e di relazione. Analizzando i dati di uno studio recente condotto fra i lavoratori di vari comparti produttivi impegnati in smart working, l’isolamento sociale è emerso come rischio maggiormente sentito.
Delle altre ricadute del lavoro agile sulla salute dei lavoratori ha parlato Francesco Draicchio, direttore di laboratorio di ergonomia e fisiologia del lavoro presso Inail, che ha analizzato gli aspetti connessi alle corrette posture da adottare, ai miglioramenti logistici da prevedere e all’attività fisica da praticare per evitare possibili danni al sistema muscolo-scheletrico
Altri rischi sanitari da non trascurare connessi con lo smart working sono :
- il maggiore impegno degli occhi,
- lo stress mentale,
per i quali sono indicate idonee misure di protezione e prevenzione.
Il convegno rimane disponibile a tutti gli interessati, su piattaforma Ms Teams live events al link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyMjQ2NzEtNzAxMC00NTU1LWEzMjEtN2U5MDY1MzkwMWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f970851f-4105-4635-82f2-bb2160dd8f40%22%2c%22Oid%22%3a%22d54ddf71-b75d-47b2-876f-6100e5e2a2e1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Si auspica anche a breve una pubblicazione degli atti.
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Contratti a termine: rinnovi con causali dei CCNL sempre possibili
La possibilità di utilizzo di causali definite dai CCNL per proroghe e rinnovi dei contratti a termine .
Scade invece il 30 settembre 2022 la possibilità di utilizzarle per stipulare il primo contratto con durata superiore a 12 mesi E' il principale chiarimento che arriva dall'ispettorato del lavoro con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021 con cui fornisce importanti indicazioni interpretative sulla norma del Decreto Sostegni bis in tema di contratti a termine.
Vale la pena ricordare che il decreto 73 2021 è intervenuto sul DLGS 81 2015, nella parte già pesantemente modificata dal Decreto Dignità .
In particolare con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis viene stata demandata alla contrattazione collettiva ( in particolare ai contratti definiti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
L'ispettorato sottolinea che:
- la norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali ma richiede comunque che tali esigenze siano specifiche e individuino ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”)
- inoltre la formulazione della norma comporta che le causali contrattuali possono essere utilizzate anche per rinnovare o prorogare un contratto a termine
Sulla limitazione temporale delle novità normative l'ispettorato specifica inoltre che:
- il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto che potrà prevedere una durata che superi tale data fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Quindi dopo il 30 settembre 2022 sarà, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19.
- Ancora piu rilevante l'osservazione sulle regole in materia di rinnovi e proroghe,. La nuova norma si limita a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, quindi non ha scadenza e introduce una deroga strutturale alle previsioni in materia di causali per proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato
In sintesi sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine con le causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022, mentre non sarà concesso stipularne di nuovi se non con le causali legali ( estremamente restrittive ) previste dal Decreto Dignità.
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Invalidità e assegno sociale: verifiche INPS e possibile revoca
Verifiche e possibili sospensioni delle prestazioni assistenziali per i percettori di assegno sociale assegno di invalidità (cecita e sordita) che non hanno inviato le dovute dichiarazioni dei redditi a partire dal 2017. Inps spiega nel messaggio n. 2765 del 28 luglio 2021 l'iter che viene intrapreso prima della sospensione ed eventuale revoca .
Si specifica innanzitutto che le prestazioni assistenziali che seguono:
- pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
- assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
- pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
- pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
- assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971),
vengono erogate dall'INPS ai soggetti che dimostrino di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
I beneficiari sono tenuti quindi a comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, anche se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate
L’Istituto ha verificato per l’anno 2017 ben 68.586 soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (anno 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.
L'iter di sospensione ed eventuale revoca delle prestazioni economiche prevede quindi un nuovo sollecito a mezzo raccomandata dopo la quale gli interessati avranno 60 giorni per comunicare i redditi prima della sospensione
Vediamo piu in dettaglio l'iter per ciascuna prestazione
Verifiche assegni di invalidita
Riguardano soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità e prevedono
- invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R,
- entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica
- trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.
Verifiche assegni sociali
Sono interessati i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’istituto provvederà:
- a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con l'invito presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.
Modalità di comunicazione dei dati reddituali
L’interessato potrà presentare i propri dati reddituali
- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite gli Istituti di Patronato o altri intermediari abilitati
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Bonus centri estivi 2021: domanda entro il 15 luglio
L'INPS ha pubblicato ieri le istruzioni per richiedere il bonus centri estivi 2021 riservato ai figli dei lavoratori autonomi e dipendenti di alcune categorie. (Messaggio INPS N. 2434 2022) Per la domanda c'è tempo fino al 15 luglio 2021. Si tratta ricordiamo ini del contributo di importo pari al massimo a 100 euro settimanali per famiglia, per le spese per l'iscrizione a centri estivi e servizi per l'infanzia sostenute esclusivamente per il mese di GIUGNO 2021.
Vediamo in dettaglio le istruzioni ufficiali sul bonus centri estivi ancora in vigore.
Bonus servizi baby sitting e centri estivi 2021: a chi spetta
I bonus per i servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia (istituiti dal decreto Draghi, convertito in legge n. 61/2021) riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
Bonus centri estivi 2021: cos'è come si richiede
I benefici spettano in presenza di
- figli conviventi minori di anni 14
- figli disabili in situazione di gravità accertata (legge 104/1992), di qualsiasi età .
Il bonus è alternativo al bonus baby-sitting, e viene erogato dall'INPS direttamente al richiedente, a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL
è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.
La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:
- APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda; Servono le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2, oppure Carta di identità elettronica (CIE), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020.
- PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nella richiesta dovrà essere indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti:
- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
Bonus centri estivi 2021: come si riceve
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
ATTENZIONE lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente
Incompatibilità del bonus centri estivi: cassa integrazione, lavoro agile, congedo COVID
la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido . Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità al bonus centri estivi, legata all’emergenza, che risulta più favorevole
Inoltre, il bonus in commento può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID 19 per lavoratori dipendentI.
il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021
Maggiori dettagli sono stati chiariti dall'INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.
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Retribuzioni medie piccoli coloni e compartecipanti agricoltura 2021
Il Ministero del lavoro ha definito con il decreto direttoriale del 10 giugno 2021, ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per singole Province.
Le tabelle sono allegate al decreto, in fondo all'articolo.
In particolare viene evidenziato nel decreto che, per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all’articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88:
- il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2021, per ciascuna fascia di reddito agrario , è determinato nella misura di € 59,66
- . Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2021, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi. Nel caso siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.
Vale la pena forse ricordare che i rapporti di piccola colonia e di compartecipazione familiare sono rapporti di lavoro associativi del settore agricolo e regolati della legge 203/1982. Piu in particolare si distinguono :
- piccoli coloni ovvero i lavoratori con contratto di natura associativa di prestazione di lavoro con durata inferiore alle 120 giornate per l’esecuzione delle lavorazioni legate al ciclo di produzione annuale delle colture e/o l’ allevamento di bestiame;
- compartecipanti familiari , i quali sempre grazie al contratto associativo del familiare sono impegnati a cooperare nelle lavorazioni colturali o di allevamento nel lavoro del nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo.
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Enasarco anche per intermediari come influencer e call center
Gli ispettori Enasarco sono impegnati da tempo in una approfondita valutazione, con relativa specifica formazione , di nuove figure di intermediari commerciali che potrebbero essere fatti rientrare nel campo di applicazione del contratto di agenzia. Nel panorama di cambiamento epocale dell'economia e del commercio non si può negare che l'intermediazione per favorire le vendite abbia assunto caratteri molto diversi rispetto a 50 anni fa e che oggi, in particolare con l'avvento del web ci siano molte nuove figure che vi giocano un ruolo importante .
Si tratta ad esempio di influencer, blogger, personal shopper che acquistano sempre piu peso nell'indirizzare le scelte di acquisto, specialmente dei giovani ormai distanti dalle pubblicità televisive e dei giornali. Vi sono già casi di Camere di Commercio che hanno qualificato queste nuove figure con codici Ateco del Contratti di agenzia.
C'è addirittura chi ipotizza un ruolo di intermediazione da parte delle piattaforme di web marketing, o di call center telefonici, in cui la persona giuridica potrebbe essere chiamata in causa per versare la contribuzione previdenziale sui ritorni economici delle vendite.
Lo ipotizza il direttore generale di Enasarco, Carlo Bravi – che si preoccupa della " diminuzione degli iscritti in un contesto in cui l’intermediazione commerciale continua a esserci, ma si realizza in forme che tendono a eludere gli oneri previdenziali, sfruttando anche l’estrema lentezza del legislatore nel fronteggiare i nuovi fenomeni".
Anche agenzie e o reti di agenzie che pubblicizzano prodotti editoriali o farmaceutici e servizi legati all’energia e alle telecomunicazioni sono risultati spesso borderline con l'intermediazione commerciale e elusivi della contribuzione sulle provvigioni dovute a chi di fatto promuove la conclusione di contratti di vendita
In effetti la Cassazione da tempo ha ampliato nelle proprie pronunce il concetto e le modalità di realizzazione del contratto di agenzia, di cui agli articoli 1742 e seguenti del Codice civile.
Ad esempio nella sentenza n. 20453 del 2018 viene chiaramente smentito che l'attività di promozione con la visita presso clienti sia la prestazione principale del rapporto di agenzia. "L'articolo 1742 comma primo, affermano gli Ermellini, fa riferimento all'attività di promozione, dietro corrispettivo, in ordine alla conclusione di contratti in una certa zona, contratti quindi anche diversi dalla compravendita, sicché la promozione può aver luogo in qualunque forma ed anche in modo indiretto. L'attività tipica dell'agente non richiede quindi, necessariamente, la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile la prestazione dedotta nel contratto, anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo, ma risulti acquisito tramite altri agenti individuati coordinati dallo stesso.
Vero è anche che una precedente sentenza Cass. lav. n. 6291 del 22/06/1990 si sottolineava che " l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite."
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Riscatto laurea e ricongiunzione contributi: come fare domanda
Accesso unificato e semplificato online per le domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi in tutte le gestioni INPS
Con la circolare n. 46 del 22 marzo 2021 INPS dà le indicazioni per l’utilizzo della nuova applicazione utilizzabile da tutti dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc) che consente di presentare le domande di riscatto e ricongiunzione, visualizzare lo stato della domanda , simulare i costi e gli effetti della eventuale domanda sulla propria posizione contributiva.
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati e altri intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.
Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere autenticarsi con il proprio PIN dispositivo, OPPURE SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dopo aver superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:
- Home Riscatti;
- Home Ricongiunzioni.
che danno accesso alle seguenti funzionalità principali:
- Nuova Domanda;
- Consultazione Domanda;
- Simulazione Riscatto Laurea;
- Manuale Utente;
- Schede Informative.
La circolare illustra tutti i passaggi delle procedure per :
- Presentazione nuova domanda di riscatto
- “Modalità di calcolo” dell’onere per il riscatto
- Visualizzazione e consultazione domande inviate
Il sistema consente anche di effettuare simulazioni di Riscatto laurea, salvando la domanda in formato bozza e offre un manuale utente e schede informative di supporto.
Inoltre è disponibile il servizio informativo del Contact center telefonico al numero verde 803.164 (da telefono fisso) o al numero 06164164 (da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente)
E' comunque sempre possibile appoggiarsi per la presentazione delle domande a Patronati e altri intermediari istituzionali.