• Contributi Previdenziali

    Gestione Separata INPGI aliquote e contributo maternità 2022

    E' stata comunicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022, l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022. da parte del Ministero del Lavoro, con nota  n. 36/0007444/PG-L-132 del 2 agosto 2022  di concerto con il MEF, che ha fissato il contributo di maternità per l'anno 2022,  pari ad euro 40,39 pro-capite.

    Contributi minimi INPGI: novità 2022

    L'INPGI, con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2022,ha fornito le  istruzioni per il versamento dei contributi minimi annuali per l'anno 2022, a carico dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività giornalistica autonoma. 

    Ricordiamo di seguito le principali indicazioni  per il calcolo e il versamento fornite dalla circolare .

    • Dato che per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. per l'anno 2022 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2017;  Si precisa che l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2022, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale
    • per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario ( non pensioni indirette di reversibilità o invalidità);
    • non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione.

    Importi gestione separata INPGI 2022 

    TIPO CONTRIBUTO

    Contributo minimo ordinario

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti con meno  di 5 anni di anzianità  professionale)

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

    Reddito minimo di riferimento

    2.184,39

    1.092,20

    2.184,39

    Contributo Soggettivo (12%)

            262,13 

           131,06 

                 131,06 

    Contributo Integrativo (4%)

               87,38 

               43,69 

                     87,38 

    Contributo di maternità          (*)

    40,39

    40,39

    40,39

    Totale contributo minimo 2022

            389,90

           215,14

                  258,83 

    Scadenze e modalità di versamento 

    I versamenti vanno effettuati i contributi dovuti possono essere versati in unica soluzione oppure in tre rate consecutive (maggiorate di un interesse di rateazione del 4,5%) 

    Scadenze VERSAMENTI: 

    Entro il 31 luglio: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto, relativi ai redditi dell'anno in corso 

    Entro il 31 ottobre:  pagamento, in unica soluzione, dei contributi dovuti relativi ai redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente

    ATTENZIONE Nel caso in cui si sia scelto di eseguire il pagamento in modalità rateale, le scadenze dei pagamenti sono le seguenti

    Prima rata: entro il 31 ottobre

    Seconda rata: entro il 30 novembre

    Terza rata: entro il 30 dicembre 

     Il pagamento va effettuato con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato, e  utilizzando i seguenti codici:

    • Ente = P
    • Provincia = (lasciare vuoto)
    • Codice tributo = G001
    • Codice identificativo = 22222
    • Mese = 01
    • Anno di riferimento = 2022.

    Qualora  il   giornalista  non potesse utilizzare la predetta forma di pagamento potrà   effettuare il versamento  mediate  bonifico bancario,  sul  conto intestato all’INPGI,  presso il Banco BPM,   IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907indicando come causale : 

     “AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI  A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.

    Scadenza DICHIARAZIONE REDDITUALE

    Entro il 30 settembre va inviata la comunicazione dei redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente, da effettuare in modalità telematica.

  • Rubrica del lavoro

    Assegno unico universale: domanda con l’app INPS Mobile

    Con il messaggio n 2925 del 22 luglio l'INPS comunica che, nell’ambito delle attività di innovazione previste con i progetti dell’Istituto per l’attuazione del Piano Strategico ICT e del PNRR, l’app “INPS Mobile” è stata arricchita con il nuovo servizio dedicato ai dispositivi mobili per la presentazione della domanda per l’assegno unico e universale per i figli a carico ( i cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)

    L’assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico ai nuclei familiari attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili

    L'INPS comunica che, per accedere al servizio da dispositivi mobili, occorre 

    • installare l’app “INPS Mobile”sul proprio smartphone/tablet e, dalla homepage
    • selezionare “Assegno unico e universale per i figli a carico”
    • previo accesso mediante SPID oppure CIE (Carta di Identità Elettronica), 
    • l'utente può presentare una nuova domanda 
    • e/o di consultare lo stato di una domanda già presentata. 

    Inoltre, senza autenticazione, è possibile accedere alla funzione di simulazione dell’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

    Lo stesso messaggio INPS riepiloga le condizioni dell'assegno unico universale sottolineando che, 

    • l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni come la disabilità degli stessi.

    In assenza di ISEE o in presenza di un ISEE superiore a 40mila euro, l’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico, che è comunque spettante, si attesta sui valori minimi previsti dalla citata norma.

    Per approfondimenti leggi lo speciale Assegno unico universale: requisiti e ISEE

    Infine l'INPS ricorda che per tutte le informazioni e le indicazioni operative sul beneficio si rinvia al messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 e alla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Disoccupazione giornalisti: le regole fino al 2023

    Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l'Inps  ha chiarito le disposizioni per l'indennità di disoccupazione e mobilità per i giornalisti dipendenti dopo il passaggio all'inps: per tutto il 2022 e il 2023   restano valide le regole  degli articoli 22-25 del regolamento INPGI, anche se la gestione operativa delle domande è svolta sulla piattaforma INPS.

    Dal 1 gennaio 2024 i lavoratori saranno interessati dalla disciplina della indennità NASPI come tutti gli altri lavoratori dipendenti iscritti all'AGO.

    Ricordiamo gli aspetti principali della disciplina attuale.

    Disoccupazione giornalisti: importi e requisiti

    Possono avere l'indennità di disoccupazione  i giornalisti iscritti all'ex Inpgi da almeno 2 anni che  hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro comprese l'ipotesi di 

    • dimissioni per giusta causa;
    • risoluzione consensuale con  procedura di conciliazione preventiva e per 
    • dimissioni  durante il periodo tutelato di maternità.

    L'indennità è pari al 60% della retribuzione media contributiva  nelle 12 mensilità  preedenti  con un massimo di 1.745,30 euro mensili e da diritto all'accredito figurativo dei contributi

     Dal 181° giorno l'indennità si riduce del 5% ogni mese fini ad un tetto del 50%.

    In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione è sospesa per la durata del rapporto, mentre :

    1. per contratti giornalistici al di sopra di 6 mesi l'indennità cessa definitivamente
    2. per contratti superiori a 6 mesi  non giornalistici l'indennità è sospesa e riprende poi con detrazioni per i giorni di attività

    L'indennità non è cumulabile con pensioni dirette, anche pro quota.

    Disoccupazione giornalisti: come fare domanda

    Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria va presentata domanda all’INPS esclusivamente in via telematica  sul sito inps.it,  selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.

    Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni 

    1. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o 
    2. dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.

    la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro  o del preavviso.

    Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno  l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante.

     Documenti da produrre al momento della domanda

    Questi i documenti necessari 

    1. documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” – certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
    2. ultime buste paga;
    3. copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
    4. compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
    5. dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
    6. modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
  • Rubrica del lavoro

    Cassa integrazione per temperature elevate: tutte le istruzioni

    Il ministero del lavoro Orlando ha ricordato in questi giorni  di canicola estrema che i datori di lavoro hanno la possibiità di richiedere la cassa integrazione anche per caldo eccessivo che richieda la sospensione dell'attività lavorativa . Inps e inail hanno anche  pubblicato un comunicato congiunto   sul tema in cui   Inail ricorda anche le linee  guida recentemente aggiornate.

    L'ispettorato nazionale del lavoro era intervenuto già il 2 luglio 2021, con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021,   sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati  a termperature eccessivamente elevate ,come quelle registrate da qualche settimana a questa parte,  raccomandando  la necessità di  intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico. 

    Si fa riferimento in particolare ai  settori dei cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo.

    Nella nota   l'Ispettorato  segnalava anche l'opportunità di  organizzare speciali iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali,  come previsto dal testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ( art. 7, D.Lgs n. 81/2008)

    Ma soprattutto l'Ispettorato ricordava che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°),  che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi  esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso. 

    A questo proposito viene citato il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017  in tema di cassa integrazione  in cui l'istituto   affermava che:" Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

    A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.  Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore"

    Inoltre specifica che  per le richieste di Cassa integrazione ordinaria  per "eventi meteo" l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto  l'invio di una relazione tecnica  e dei bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.  Tenuto conto però che un altro articolo di legge  fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici,  l'Istituto  informa che  acquisirà d'ufficio i bollettini meteo  dalle autorità competenti e non c'è bisogno  quindi di  allegarli.   

    La relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria.

    Nuovi chiarimenti INPS su CIG per temperature elevate 

    Nel nuovo messaggio 2999/2022  del 28 luglio l'istituto ricorda che la CIG per temperature elevate puo essere richiesta anche per temperature al disotto dei 35 gradi centigradi prendendo in  considerazione  la temperatura percepita che puo essere  più elevata di quella reale.

    Inoltre viene sottolineato l'importanza di valutare  la tipologia dell'attivita e le modalità con cui viene realizzata

    Infine  l'istituto  sottolina che la Cigo per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori».

    Il datore di lavoro  puo dunque,  in alternativa:

    1. allegare alla domanda l'attestazione del "responsabile della sicurezza dell'azienda" , oppure 
    2. autocertificare  il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

    Rischio caldo e CIGO per meteo avverso: fac simile (Circolare Inps 139 2016)

    FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

    CAUSALE: EVENTI METEOROLOGICI

    DATI RELATIVI ALL’AZIENDA:

    Denominazione 

    Matricola/Codice fiscale 

    Unità Produttiva

    Data inizio attività produttiva

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

    Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….………….…….……..……………………

    nato/a a ……………………………………… prov. ….. il ………………………………………..….…………. residente a …………….……………..………………………Prov…………………………….cap………………………….Via ……………………………..………………………………………….Tel. …………………………………………………….…………

    IN QUALITÀ DI:

        titolare            legale rappresentante

    dell’azienda……………………..…………………………………………………………………………………………………. codice fiscale ……………………………………posizione INPS…….……………………………in riferimento alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal……………………….………………… al…………………………………….…………, 

    D I C H I A R A

    1.    di illustrare di seguito l’attività aziendale e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonché le conseguenze che l’evento stesso ha determinato.

    2.    di specificare l’evento meteo e l’orario nel quale si è verificato, 

    3.    Ulteriori annotazioni______________________________________________________________________________________________________ Si allega documento di riconoscimento.

    Data                                   Timbro e firma 

    Rappresentante Legale / Delegato

  • Lavoro estero

    Impatriati: per la proroga del regime no al ravvedimento

    Niente ravvedimento operoso per i mancati versamenti ai fini della proroga del regime speciale per gli impatriati prevista dal DL 34 2019, art 5 comma 2 bis.

     La risposta negativa è stata data dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 371  del 12 luglio 2022. Vediamo di seguito i dettagli sul caso.

    L'interpello  riguardava il caso di un lavoratore laureato  che  ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori  impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo  indeterminato (…) usufruendo dell'agevolazione del 30% nell'anno 2016  e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza . Inoltre  faceva presente di essere «in possesso dei seguenti requisiti per

    esercitare l'opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento , trsferimento della residenza in Italia  e tre figli minorenni,  condizioni che persistono anche allo stato attuale».

    L'istante precisa che  per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori "impatriati" avrebbe dovuto versare – entro il 30 agosto 2021 – un importo  pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta  ma non ha adempiuto all'obbligo.

     Nell'interpello da fa presente come  «il termine dei 180 giorni  dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate   per la richiesta al datore di lavoro non sia un "termine perentorio" per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli  impatriati ma sia un termine ordinatorio». 

    Per questo chiede se sia ancora possibile ravvedere il tardivo  versamento dell'importo dovuto avvalendosi  dell'istituto del  ravvedimento operoso, con sanzione pari al  30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs.  472/97  versata nella misura ridotta ad 1/8.

    L'agenzia nella propria risposta , dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia,  afferma che  l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale  è subordinata  all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3  marzo 2021, prot. n. 60353.

    in particolare  ritiene che il mancato adempimento precluda  l'applicazione del beneficio  non essendo ammesso il ricorso all'istituto  del ravvedimento operoso.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sospensione attività: in quali casi è inapplicabile

    Il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro è stato recentemente ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge  n.146-2021

    Ieri con la nota di consulenza giuridica  n. 1159 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul tema ed ha fornito un utile riepilogo dei casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di  sospensione. Ha inoltre specificato  le possibilità di applicazione  del posticipo del provvedimento, restituendo di fatto una ampia possibilità di valutazione agli ispettori, che comunque sono chiamati a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . Resta salvo il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.

     Ecco una sintesi dei contenuti della nota,  che riporta il parere concorde del Ministero del lavoro.

    Sospensione o posticipo dell'attività produttiva: valutazioni ed esempi

    La richiesta di parere riguardava il caso di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008  di una attività la cui interruzione comporta possibili conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

    L'ispettorato precisa  innanzitutto che la nuova normativa prevede  l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo nell'applicazione della sospensione ma   resta ferma  la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo,a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei  terzi o per la pubblica incolumità”.

    Con la  circolare  n. 3/2021 era stata inoltre confermata anche  la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano l'opportunità di NON adottare il provvedimento per esigenze di salute e sicurezza sul lavoro". Vengono forniti i seguenti esempi  di situazioni di pericolo per i lavoratori o per il pubblico:

    •  sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o 
    •  scavi aperti in strade di grande traffico, 
    •  demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente 
    •  lavori di rimozione di materiali nocivi
    • Attivita trasporto pubblico
    • fornitura di energia elettrica o gas
    • attività di allevamento di animali con conseguenze igienico sanitari
    • interruzione di cicli produttivi  industriali / es nel settore chimico)

    Le valutazioni  vanno effettuate  da parte del personale ispettivo sul caso concreto, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti .

    Inoltre si ricorda che la decisione   va accuratamente motivata–  come espressamente richiamato dal comma 5  dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno causata.

    La nota precisa che  le stesse valutazioni sono da fare  anche sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo.

    Da notare che vengono indicate anche  tra gli aspetti da valutare le gravi conseguenze  di tipo economico  produttivo  (ad esempio nel caso dell'interruzione di una vendemmia con conseguente deperimento  dei prodotti agricoli)  che in realta non costituiscono aspetti con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o della pubblica incolumità (il che, a parere di chi scrive,  potrebbe dare adito a contenziosi).

    Infine si sottolinea il fatto che  il provvedimento puo sempre essere revocato in presenza di conseguenze particolarmente rischiose 

    L'ispettorato conclude comunque che in caso di continuazione dell'attività per mancata o posticipata adozione del provvedimento di sospensione, questa "deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, impedendo ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad  una completa regolarizzazione".

  • Sicurezza sul Lavoro

    Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi 2022 e novità

    Il decreto "fisco lavoro " n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto  numerose modifiche  al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13,   che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni. 

    L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni  sui nuovi  obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti,  Per la piena attuazione si è in attesa dell'Accordo Stato Regioni  da  emanarsi entro il 30 giugno 2022.

    AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022 

    Sul tema è intervenuto anche  un nuovo articolo nella conversione in legge del decreto 21 2022 (legge 52 2022 pubblicata in gazzetta il 23 maggio 2022) che, almeno fino all'emanazione dell'Accordo,  proroga la possibilità di formazione a distanza ( prevista per l'emergenza COVID 19) per i corsi obbligatori sui temi della salute e sicurezza ai dipendenti.

     Si prevede infatti  l’equiparazione  tra formazione in videoconferenza ( in modalità sincrona) e formazione in presenza ma fanno eccezione i casi in cui il Testo unico per la sicurezza sul lavoro preveda un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

     Vediamo di seguito le principali indicazioni sugli aspetti  dela riforma  già in vigore, come  indicati dalla precedente circolare dell'ispettorato del Lavoro.

    Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti

    Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in  relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La novità nello speCifico è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo . Per l'individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità  come detto si attende  l'accordo da definire  in sede di   Conferenza permanente Stato,  Regioni e Province autonome entro il 30 giugno 2022.

    Fino ad allora sottolinea l'ispettorato restano in vigore e vanno considerati gli obblighi  previsti già dal Testo Unico, anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti con cadenza almeno biennale.

    La carenza di questi requisiti attualmente  non potrà costituire  motivo di adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.( si tratta  del meccanismo  per cui   l’organo di vigilanza   impartisce al contravventore la prescrizione di regolarizzazione in un termine massimo di sei mesi  e  in caso di adempimento, con il  pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda  si  ottiene l'estinzione del procedimento penale).

    In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.

    Obbligo di addestramento

     Un'altra rilevante  novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece i nuovi  obblighi di addestramento che sono già in buona parte operativi.

    In precedenza,  si richiedeva che lo svolgimento  dell'addestramento avvenisse sotto la guida di "personale esperto",  mentre si prevede  ora  specificamente la necessità di prove pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di  protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di  lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

    Questi aspetti, afferma la circolare dell'ispettorato,  a differenza dei precedenti, trovano immediata  applicazione dal 21 dicembre 2021.

    Si specifica anche che  il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro  informatizzato” riguarderà,  le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del  provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e  che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul tema  pero l'ispettorato si riserva l’emanazione di una  specifica disposizione.