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Formazione metalmeccanici METApprendo: riapertura versamento una tantum
Dal 2021 è attiva l' iniziativa realizzata da Federmeccanica FIOM , FIM CISL e UILM per la formazione continua dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche e meccatroniche “Servizi per la formazione”, come previsto dal Contratto nazionale del 5.2.2021.
L’obiettivo è quello di aiutare le aziende ad organizzare e registrare la formazione per tutti i lavoratori, in modo accessibile, tracciato e flessibile.
Per consentire l’attuazione era stata costituita fra le parti una Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, denominata “MetApprendo” a cui le aziende dovevano registrarsi e successivamente versare il contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente entro 15 ottobre 2021 prorogato poi al 31 dicembre 2021
Si ricorda che il versamento dell’una tantum costituisce un adempimento contrattuale ed è obbligatorio per tutte le aziende che applicano il CCNL indipendentemente dalla fruizione dei servizi.
Accordo maggio 2023:riapertura adesioni Metapprendo
Le parti Federmeccanica e Assistal e le OO.SS. hanno firmato lo scorso 10 maggio 2023 un accordo di riapertura delle adesioni alla piattaforma per la formazione professionale MetApprendo per le aziende di nuova costituzione e per quelle che non avessero ottemperato all'obbligo di versamento
Il calcolo del contributo Meapprendo
Solo per le aziende non ancora in regola il contributo è fissato a 1,80 euro per dipendente da versare entro il 31 luglio 2023, tramite MAV collegandosi al portale MetApprendo.
Nell'accordo è specificato che per il calcolo del contributo complessivo va considerato il personale in forza alla data del 31 dicembre 2022, compresi gli assunti con contratto a termine e i dirigenti.
Sul sito è presente un manuale di istruzioni e un servizio di help desk (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00). Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione.
Metapprendo: come funziona, cosa offre
Al momento della registrazione su www.metapprendo.it, ciascuna azienda è chiamata ad indicare un rappresentante aziendale – scegliendo tra le candidature riportate – quale membro dell’Assemblea dei soci composta da 6 delegati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende.
Il contributo versato a “MetApprendo” verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai “Servizi per la Formazione”. Tale portale verrà incrementato nel tempo e partirà dalla implementazione dei servizi individuati come prioritari a seguito di confronti e indagini a campione con aziende e Associazioni territoriali.
Le aziende e i loro dipendenti , avranno la possibilità di accedere all’area riservata che conterrà diversi strumenti utili ad organizzare la formazione:
- potranno registrare mediante tecnologia Blockchain tutta la formazione fatta;
- i lavoratori potranno avere a disposizione un proprio “Dossier digitale”, un documento che racconta la storia e il percorso formativo professionale effettuato;
- potranno fruire di pillole formative su competenze trasversali, tecniche di base, linguistiche o digitali.
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Ricorsi contro INPS e autotutela: ecco i nuovi regolamenti
Con due circolari successive il 17 maggio 2023 l'inps ha illustrato i due nuovi regolamenti adottati con deliberazioni nn. 8 e 9 2023 del CDA dell'istituto in materia di ricorsi amministrativi
Si tratta in particolare di
- circolare 47-2023: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023. Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela e
- circolare 48-2023: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS
Vediamo di seguito in sintesi le principali indicazioni dell'istituto.
Ricorsi amministrativi INPS
Il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei comitati Inps, a seguito della delibera CDA n. 8 del 18 gennaio 2023 spiega l'istituto, si è reso necessario
- velocizzare la tempistica di soluzione dei ricorsi in fase amminstrativa per ridurre in contenzioso giudiziario
- uniformare le procedure moltiplicatesi per l'ampliamento del numero di comitati presenti nell'istituto dopo la soppressione di altri enti per i quali i contribuenti devono fare oggi riferimento ( ad es. Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti)
La circolare sottolinea che ricorso amministrativo puo essere presentato alla sede territoriale :
personalmente o tramite intermediari professionali o Patronati ( a seguito di regolare mandato)
in modalità telematica
- entro 90 giorni dalla data della sua ricezione,
- ridotti a 30 nei seguenti casi: ricorsi ai Comitati di Vigilanza; ricorsi relativi a prestazioni previdenziali ed entrate contributive del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo per gli sportivi professionisti; ricorsi relativi a diniego di trattamento di integrazione salariale ordinaria e CISOA; ricorsi avverso i provvedimenti sulle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterale e del Fondo di integrazione salariale.
ATTENZIONE : il difetto di sottoscrizione non comporta la nullità del ricorso, in quanto la riferibilità al ricorrente è garantita dalle modalità e dagli strumenti previsti per l'accesso ai servizi online e comunque è prevista una sorta di clausola di salvezza rappresentata dall'uso di altre forme di comunicazione telematica certificata quali la Pec, ove sia presente la firma olografa del ricorrente e la copia del documento di identità.
La risposta del comitato deve arrivare entro entro 90 giorni e viene trasmessa alla sede per l'esecuzione.
Non sono esclusi casi di sospensione delle decisioni.
Regolamento in materia di autotutela INPS
La procedura viene gestita dalla direzione che ha gestito il provvedimento oggetto di riesame, , su proposta del dirigente dell'area o funzionario dell'unità o su istanza di parte ( anche tramite Patronato),o anche a seguito di provvedimento giudiziario, in forma telematica o via PEC .
I tempi di istruttoria sono di 30 giorni con decorrenza dalla comunicazione di avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso, in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.
Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Direttore della Struttura cui fa riferimento l’Ufficio autore del provvedimento di uno dei seguenti provvedimenti:
- annullamento d’ufficio (da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento),
- rettifica (da assumere entro 30 giorni dall’avvio del procedimento),
- convalida o revoca (entrambe da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento).
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Valutazione rischio sicurezza: online la piattaforma per i datori di lavoro
Con la circolare n. 18 del 19 maggio 2023 INAIL informa che è disponibile online la nuova piattaforma per aiutare i datori di lavoro nella predisposizione del Documento di valutazione dei rischi obbligatorio per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’accesso all’applicativo per la consultazione e la ricerca dei prodotti, è disponibile da oggi sul sito www.inail.it. al seguente percorso: Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio e mette a disposizione dei datori di lavoro tutti gli strumenti utili .
Tutti gli strumenti applicativi e i documenti di approfondimento linee guida ecc. sono elencati nell'allegato alla circolare
La predisposizione dl servizio era stata prevista all'interno della riforma Jobs Act dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha modificato il Testo unico 81/2001 richiedendo che lnail provvedesse “anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del coordinamento tecnico delle Regioni e altri enti competenti , a rendere disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”.
Previsione attuata oggi con il nuovo ambiente di consultazione interattivo (repository) che permette di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Strumenti valutazione del rischio INAIL
La ricerca può avvenire utilizzando dei filtri per selezionare lo strumento più adatto alle esigenze dell'azienda, sulla base di
- • Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e IIlivello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni);
- • Tipologia di rischio
- • Tipo di strumento ( Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software )
La piattaforma offre inoltre tutti i materiali di approfondimento e le pubblicazioni scaricabili per essere conservati.
Infine sono sempre disponibili per ulteriori informazioni:
- nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale www.inail.it il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online eper approfondimenti normativi e procedurali.
- il Contact center Inail al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
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Il decreto Lavoro è in vigore: le 10 principali novità
E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto legge approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, con "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” . Si tratta del decreto legge n. 48 2023 che entra in vigore oggi 5 maggio.
Il testo definitivo del provvedimento contiene tra l’altro:
- l’istituzione dell’Assegno di inclusione, nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni) e con componenti “fragili” (minori , disabili, over 60) che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza , con obbligo lavorativo per gli "occupabili"
- Istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro dal 1 settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
- Un taglio del 4 % al cuneo fiscale, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi :
- per quelli con reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo
- per quelli con reddito fino a 25mila euro arriva al 7% della retribuzione imponibile;
- l’innalzamento a 3000 euro della soglia dei fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il periodo d'imposta 2023, per i lavoratori dipendenti con figli;
- il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro
- una modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi, per il quale si ammettono:
- causali previste dai CCNL
- causali dettate da esigenze economiche organizzative delle imprese e
- sostituzione di lavoratori assenti
- Incentivi alle assunzioni:
- per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023
- per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi)
- per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore).
- Ampliamento di 12 mesi del periodi di fruizione dell'anticipo pensionistico collegato al Contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015)
- soglia di utilizzo dei voucher elevato a 15.000 euro annui e della soglia di dipendenti assunti a tempo indeterminato a 25 anziché 10, SOLO per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento;
- riduzione delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate non più «da euro 10.000 a euro 50.000» bensì «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
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Equo compenso professionisti in vigore: cosa prevede
Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato approvato il 12 aprile 2023 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni.
La legge n. 49 2023 entra in vigore il 20 maggio 2023 e si applica sia
- ai professionisti ordinistici che
- ai professionisti organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).
Vediamo più in dettaglio nei prossimi paragrafi i contenuti del testo , le valutazioni delle associazioni dei professionisti e il documento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro del 16 maggio 2023.
Legge equo compenso: cosa prevede
Si ricorda che la riforma prevede che i compensi concordati siano aderenti a parametri proposti ogni due anni degli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali. Attualmente solo per gli avvocati sono vigenti parametri recenti (DM 147 2022) mentre per gli altri ordini si fa ancora riferimento al decreto ministeriale 140 2012)
Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT da emanare entro 60 giorni
La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso:
- imprese bancarie;
- imprese assicurative;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.
Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore.
In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio possono ricorrere presso la giustizia civile che applicherà i nuovi tariffari di riferimento
ATTENZIONE I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.
Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell'intero contratto.
In particolare sono nulle:
- le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata,
- i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese
- che garantiscano committente vantaggi sproporzionati
- termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.Il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso puo essere proposto sia dal professionista che dagli ordini e dalle associazioni delle professioni non regolamentate che possono proporre anche class action comuni .
Novità anche in tema di prescrizione:
- il diritto del professionista al compenso e alla richiesta di danni provocati dal professionista si prescriv ono in 10 anni :
- il primo a partire a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente
- il secondo dal giorno del compimento della prestazione: e non piu dal momento in cui il cliente si avvede dell'errore
Infine viene istituito presso il Ministero della Giustizia un osservatorio per la vigilanza sulle nuove norme.
Equo compenso: parere del mondo accademico
I professori Napolitano (Università Roma Tre), Martuccelli (Università Luiss Guido Carli) Roberti (La Sapienza) hanno evidenziato in un audizione parlamentare che le soluzioni non sono del tutto compatibili con il quadro giuridico italiano ed europeo. I punti critici sono i seguenti:
- Il principio di nullità dei compensi, quando inferiori a quanto stabilito dai decreti è un ritorno alle tariffe minime che la UE e l'autorità Antitrust avevano sanzionato.Secondo gli esperti potrebbe essere accettabile solo una nullità legata ad un divario molto sensibile rispetto alle soglie.
- La verifica di equità del compenso non andrebbe collegata al momento finale del rapporto professionale ma a quello della singola prescrizione , diversamente potrebbe favorire la scelta del committente di non instaurare mai rapporti di lunga durata, con danni evidenti per entrambe le parti
- Infine, il parere sottolineava l'inapplicabilità della previsione per cui la certificazione del equo compenso sarebbe affidata all’Ordine professionale di appartenenza, con possibile esecuzione forzata per ottenere il pagamento.
Il parere del CNDCECe di Confprofessioni sul DDL equo compenso
Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiedeva di estenderne l’applicazione ai rapporti professionali verso ogni impresa, senza limiti dimensionali per "garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile” avendo cura che le norme abbiano un impatto soprattutto in riferimento ai giovani professionisti. Infatti la limitazione alle grandi realtà aziendali che sono solitamente seguite da studi molto strutturati " di fatto esclude i giovani dalla disciplina dell’equo compenso”.
In audizione al Senato anche il presidente di Confprofessioni Stella aveva suggerito alcune modifiche :
- estendere il perimetro di applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti di natura non convenzionale e alle singole prestazioni,
- eliminare le previsioni di sanzioni disciplinari a carico del professionista che sia parte di un rapporto contrattuale lesivo dell’equo compenso.
- incongrua la previsione di un’azione giudiziaria degli ordini professionali, che per legge non sono chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti,
- specificare che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace.
Le valutazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
La Fondazione studi del consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro ha pubblicato lo scorso 16 maggio un approfondito commento con le prime valutazioni sulla legge . Qui il testo integrale del documento.
Vengono evidenziati in particolare :
- il fatto che dalla nuova legge emerge la possibilità di utilizzare i parametri ministeriali proposti e aggiornati dagli ordini professionali ogni due anni “anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge” ( con un ritorno di fatto alle abrogate tariffe professionali)
- il fatto che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere da parte del professionista
- la previsione che "i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso in un’ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico”.
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Crisi di impresa e ticket licenziamento: le istruzioni Inps
Il 15 luglio 2022 è entrato integralmente in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da ultimo modificato con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo
Il codice si occupa anche della risoluzioni del rapporti di lavoro statuendo che : “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sono disciplinati dall’articolo 189 del CCII, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.
Vediamo di seguito gli aspetti principali e le istruzioni fornite dall'INPS con l'ampia circolare 46 del 17.5.2023, sull'obbligo di ticket in caso di licenziamento nell'ambito della crisi di'impresa.
Risoluzione dei rapporti di lavoro nella crisi di impresa
Viene specificato in particolare che
- l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
- il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento“ qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano altre manifeste ragioni economiche
- i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.
- decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione . Fanno eccezione le procedure di licenziamento collettivo, per le quali i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione.
- il lavoratore, durante il periodo di sospensione ha la possibilità di rassegnare le dimissioni, per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile ma a norma del nuovo CCII non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti di cassa integrazione o di altre prestazioni di sostegno al reddito".
Per l’accesso alla NASpI in caso di cessazione durante la procedura di liquidazione giudiziale l'istituto rinvia alla circolare n. 21 2023.
Obbligo ticket NASPI per i licenziamenti
L'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 189 del Codice della crisi di impresa rientra nelle causali che danno diritto alla Naspi e quindi comporta l’obbligo del versamento del ticket di licenziamento anche in caso di risoluzione di diritto.
Il ticket Naspi deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (data di apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, poiché il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento o dopo quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.
In caso di licenziamento collettivo, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.
NOTA BENE: Il ticket va versato a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione Naspi.
Compilazione flusso Uniemens
Il curatore deve utilizzare
- il codice Tipo Assunzione “2T”, per l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione
- Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro, il curatore deve invece esporre i lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> “NFOR”.
- codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.per la cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto”
- codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di “Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,per la cessazione con causale dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,
- codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. per la cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” deve essere esposta con il
ATTENZIONE I codici tipo cessazione sopra indicati devono essere esposti nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>.
Vengono richiamate per ulteriori dettagli le circolari n. 40/2020 e n. 137 del 17 settembre 2021.
Viene inoltre sottolineato che queste modalità operative trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.
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Lavoro domestico: agevolazioni azzerate nel Decreto Lavoro
Nella bozza del recente decreto legge in tema di lavoro n. 48 2023 erano presenti alcune novità importanti riguardanti il lavoro domestico, e cioè :
- l'innalzamento della deducibilità dei contributi previdenziali e
- l'obbligo di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori.
la versione finale del decreto ha escluso entrambe le misure . Inoltre viene specificato che il lavoro domestico è anche escluso da altre agevolazioni come gli incentivi alle assunzioni e il taglio al cuneo fiscale
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Contributi lavoro domestico deducibili fino a 3mila euro
L''innalzamento dell'importo massimo deducibile dalla dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici a 3mila euro, quasi il doppio dell'attuale importo di 1.549,37 annui. (TUIR art 10 comma 2 terzo periodo ) era presente nella bozza di decreto lavoro approvata dal Governo il 1 maggio ma è scomparsa dal testo . La novità avrebbe dovuto essere applicabile già per il periodo di competenza 2023.
Sorveglianza sanitaria lavoratori domestici
Come anticipato lo schema di decreto prevedeva anche che i lavoratori domestici possano richiedere di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL. L'istituto di assicurazione contro gli infortuni dovrebbe provvedere con proprie risorse, senza alcun onere a carico dei datori di lavoro.
Le altre agevolazioni negate: incentivi assunzioni e taglio cuneo
L'esclusione di colf, badanti e baby sitter dagli incentivi assunzioni invece non è una novità in quanto praticamente tutte le agevolazioni contributive in questo senso non prevedono l'applicazione per i lavoratori domestici . Anche nel caso del nuovo bonus assunzione di "Neet", il decreto Lavoro (Dl 48/2023) li esclude esplicitamente.
Infine va sottolineata anche la misura più pesante proprio per le buste paga dei lavoratori ovvero l'esclusione dal nuovo taglio del cuneo fiscale che scatta il 1° luglio 2023.
L'eccezione era purtroppo prevista già dalla legge di bilancio 2022 (n. 234 2021) che ha iniziato la riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori, poi prorogata e potenziata arrivando all'attuale taglio di 6 o 7 punti percentuali per i lavoratori con reddito rispettivamente entro i 25mila o 35mila euro.
Le associazioni dei datori di lavoro domestico avanzano da molti anni la richiesta ai Governi di deduzione integrale
- degli oneri previdenziali,
- delle spese di retribuzione
Anche la maggiore tutela dei lavoratori, e non solo delle famiglie datrici di lavoro del settore, dovrebbe godere di maggiore considerazione dato che questo servizio sostituisce ormai sempre più spesso l'assenza di assistenza sociale diffusa, per una popolazione sempre più anziana e costituisce una spesa rilevante per sempre maggior numero di famiglie anche non abbienti.