-
Bonus 150 euro figli disabili: in corso i pagamenti
Sono in fase di completamento i procedimenti di pagamento degli arretrati dei bonus, istituiti dalla legge di bilancio 2021 , destinati ai genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili attuati con il decreto 12 ottobre 2021 (QUI il testo)
L'INPS, con Messaggio n. 3128 del 6 settembre 2023, ha comunicato in particolare che sono stati completati i pagamenti delle domande accolte per le annualità 2021 e 2022 e che i pagamenti relativi all'annualità 2023 sono stati effettuati per
- la mensilità di gennaio , entro il 28/06/2023;
- gli arretrati da febbraio a maggio 2023 in data 10/07/2023;
- le mensilità di giugno e luglio 2023 il 07/08/2023.
Bonus figli disabili genitori disoccupati o monoreddito
Il bonus 150 euro mensili viene riconosciuto in favore di
- nuclei familiari monoparentali, o con genitore disoccupato
- con figli a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%( vedi sotto i requisiti in dettaglio)
Il beneficio viene corrisposto dall'INPS e che la domanda va essere presentata annualmente dal genitore interessato.
La circolare con tutte le istruzioni era stata pubblicata il 10 marzo 2022: Circolare n. 39-2022.
Con messaggio 1527/2023 del 28 aprile 2023 l'istituto ha comunicato che erano iniziati i pagamenti relativi alle annualità 2021 e 2022 e che gli esiti delle domande domande sia accettate che respinte nell'area MyInps del sito www.inps.it all'interno della procedura "contributi in favore dei genitori con figli disabili", nella sezione "ricevute e provvedimenti".
Gli interessati sono stati e avvertiti dall'INPS tramite un sms e/o email sull'accoglimento o meno della propria domanda.
Per le domande accolte l'istituto procede ai pagamenti in rate mensili.
Da segnalare il fatto che non è escluso uno scorrimento delle graduatorie nel caso risultino disponibili residue risorse al termine delle procedure di erogazione.
A chi spetta il bonus figli disabili: requisiti
Il bonus è destinato a genitori con TUTTI i seguenti requisiti:
- disoccupati o monoreddito, percettori di reddito da lavoro dipendente non superiore a 8145 euro o 4.800 euro in caso di lavoro autonomo,
- in un nucleo famigliare monoparentale, con ISEE non superiore a 3.000 euro (Isee minorenni in presenza di figli minori).
- con figlio con disabilità accertata non inferiore al 60%. Per i figli maggiorenni il bonus spetta se i figli fino a 24 anni hanno reddito entro i 4000 euro , oltre i 24 anni il limite di reddito è 2850 euro annui.
- residenti in Italia . La circolare precisa che hanno diritto sia i cittadini italiani che comunitari che extracomunitari con permesso di soggiorno .
Bonus figli disabili: importi e decadenza
Il bonus ammonta a 150 euro mensili per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 500 euro per genitore.
Si segnala che il contributo figli disabili è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito,
Nel caso i fondi stanziati non fossero sufficienti a soddisfare le domande si darà la precedenza alle famiglie con ISEE piu basso e , a parità di Isee, alle famiglie in cui siano presenti , nell'ordine:
- figli non autosufficienti,
- con disabilità grave
- con disabilità media
Il diritto al bonus decade in caso di :
- decesso del figlio
- perdita della potestà genitoriale
- affidamento del figlio a terzi o ricovero presso una struttura residenziale di cura a carico dello Stato.
Bonus figli disabili: presenta la domanda
Le domande potevano essere inviate a partire dal 1° febbraio e FINO AL 31 MARZO 2023
- da parte dei cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS sul sito INPS , dal menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”;
- attraverso i servizi dei Patronati,
Trasmessa la domanda viene resa disponibile , nella sezione “Ricevute e provvedimenti” la ricevuta di invio con il numero di protocollo.
Nella domanda va indicato il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.
NON è necessario presentare contestualmente un ISEE ma è necessario aver presentato una DSU. Inps considererà l'Isee già presente
Nella domanda va anche effettuata la scelta sul tipo di pagamento:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale oppure
- accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA) di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.
ATTENZIONE i requisiti devono essere autocertificati dal genitore nel modulo telematico di presentazione della domanda e costituiranno oggetto di verifiche.
La non veridicità delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, la restituzione di quanto percepito e le sanzioni.
Allegati: -
Bonus casa ai privati per alluvione: nuova ordinanza
Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Marche e Toscana ,nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il provvedimento è datato 22 agosto 2023 e regola l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Facendo seguito alla prima ordinanza della Protezione Civile del 8 maggio 2023, che stanziava un primo fondo di 10 milioni di euro, vengono individuate ulteriori risorse per il finanziamento del contributo. Inoltre vengono chiariti i requisiti, gli importi, parametrati al numero di componenti della famiglia, i tempi di rendicontazione e i controlli obbligatori da parte dei Comuni.
Ecco le principali indicazioni.
Contributo autonoma sistemazione alluvione Emilia a chi spetta
Il contributo per l'autonoma sistemazione è destinato ai nuclei familiari dei territori che in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, verificatisi nella Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.
- abbiano avuto l' abitazione, principale, abituale e continuativa distrutta in tutto o in parte, oppure
- sgomberata in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità'.
Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso:
- a prosecuzione di quanto gia' previsto per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 luglio 2023;
- previa istruttoria da parte del comune e relativo controllo a campione circa la veridicita' delle dichiarazioni
Non spetta nel caso in cui gli enti locali abbiano fornito alloggi sostitutivi a titolo gratuito.
Bonus casa alluvione Emilia: importo
Il contributo e' concesso nella misura di
- euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari,
- euro 500,00 mensili per i nuclei da due unita',
- euro 700,00 mensili per quelli composti da tre unita',
- euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro unita',
- fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'.
E' previsto un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi in una o piu delle seguenti condizioni
- di eta' superiore a sessantacinque anni,
- portatore di handicap o
- disabile con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento.
Per il periodo inferiore al mese, il contributo si calcola dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilita' dall'abitazione.
ATTENZIONE . In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato la riduzione o la sospensione del contributo, i Comuni provvederanno a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Bonus casa alluvione Emilia: i controlli
L'ordinanza specifica che i controlli dovranno essere effettuati in misura non inferiore al 20 per cento delle domande pervenute a ciascun Comune e che in caso di insussistenza dei requisiti I comuni possono dichiarare l'inammissibilità delle domande .
Inoltre i Comuni sono tenuti a verificare l'effettivo abbandono dell'abitazione attraverso sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'ordine, da ripetersi nell'intero arco temporale di fruizione del contributo.
Rendicontazione contributi di autonoma sistemazione e rimborso ai Comuni
I Comuni interessati dovranno trasmettere all'indirizzo di Posta elettronica certificata del Commissario straordinario ([email protected]) l'elenco riepilogativo delle domande per le quali dovra' essere erogato il contributo, utilizzando lo schema allegato all' ordinanza, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie , nei termini seguenti
- a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 – 31 ottobre 2023;
- b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre 2023 – 31 gennaio 2024;
- c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 – 30 aprile 2024;
- d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio 2024 – 30 giugno 2024.
-
Permessi 104 e congedi: nuove funzioni online per le domande
Nuove funzioni negli sportelli telematici INPS per l’acquisizione delle istanze per la fruizione
- dei permessi legge 104 1992 e
- dei congedi straordinari per l'assistenza ai familiari
Nello specifico, entrambi i servizi sono stati integrati con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione dei periodi richiesti e delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata
L'istituto ha fornito le istruzioni in due messaggi gemelli pubblicati ieri Ecco i dettagli :
Variazione domande permessi legge 104
Nel messaggio 3141 del 7 settembre 2023 l'istituto precisa che la nuova funzionalità relativa a variazioni delle domande di permessi Legge 104 1992, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID o CNS o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Variazione domande congedo straordinario
Nel messaggio 3139 del 7 settembre 2023 sono specificate le istruzioni per gli utenti che hanno richiesto congedi straordinari per l'assistenza di familiari . La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Variazione dati richieste: la procedura online
In entrambi i casi possono essere cambiati ad esempio:
- l’indirizzo del domicilio,
- i dati lavorativi,
- le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.
In sostanza si deve effettuare la rinuncia alla domanda precedente e presentarne contestualmente una nuova con le variazioni .
ATTENZIONE La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nello stesso mese in cui si presenta la richiesta. Quindi il periodo richiesto deve deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione
Il messaggio chiarisce il caso di un utente che abbia richiesto vari periodi di permesso:
ESEMPIO
1) data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;
2) data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;
3) data inizio10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.
A settembre 2023 potrà essere presentata solo una comunicazione di variazioni relativa alla prima domanda,perche il periodo richiesto comprende anche settembre 2023. Le altre richieste non possono essere modificate
Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:
- selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;
- · indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni:
- la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda (nel caso in esempio, settembre 2023);
- – se per il mese in corso si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;
- confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;
- presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”.
Al termine dell’inserimento delle informazioni la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati”
Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda trasmessa con i dati variati possono essere:
· consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;
· annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.
In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.
Domanda online funzione Rinuncia
Si ricorda che con il Messaggio 2600 del 10 luglio 2023 INPS aveva reso disponibile una nuova funzione nel servizio telematico per le domande di congedo straordinario dei dipendenti che assistano familiari con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La nuova funzionalità denominata “Rinuncia” consente appunto di rinunciare in tutto o in parte alla fruizione di un periodo per il quale è stata presentata domanda ed è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
ATTENZIONE la comunicazione di variazione può essere effettuata solo per domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia.
-
Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023
L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, , ha fornito numerosi chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.
Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)
Apprendistato di primo livello come funziona
Come detto con la circolare del Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.
Vengono inoltre forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015, in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.
Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
- il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
- i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Ne discende che :
"per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Infine viene sottolineato che "gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".
Chiarimenti e modelli di schede e progetti apprendistato
Il ministero specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui
- il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per familiari svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
- l'apprendista può essere assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
- il termine del periodo formativo corrisponde alla data di pubblicazione dei risultati dell'esame finale che l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati, cosi da provvedere l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
- Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista e la necessita di un corretto utilizzo del dossier individuale per la certificazione delle competenze. In merito la circolare fornisce in allegato i fac simili di scheda, protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.
Apprendistato stagionale studenti minorenni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.
Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto nel caso in cui frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022, che il datore di lavoro deve verificare l’effettiva fattibilità del contratto grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma).
Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.
-
Riforma dello sport: correttivi in vigore dal 5.09
Pubblicato in GU n 206 del 4 settembre 2023 il Decreto legislativo n 120 del 28 agosto con i correttivi della riforma dello sport.
Il Dlgs interviene in tema di enti e lavoratori sportivi con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019).
Attenzione al fatto che le novità in materia di sport sono in vigore dal 5 settembre.
Riforma dello sport: gli obiettivi
Il Dipartimento per lo sport sottolinea che il Decreto costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
Obiettivo principale di questa riforma dello sport è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
La riforma da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.
Leggi anche Riforma sport 2023: approvato il decreto correttivo bis e Lavoro sportivo ASD e SSD le novità dal 1 luglio e il nuovo correttivo
Riforma dello sport: statuti di ASD e SSD
Tra le tante novità, le più significative in materia di lavoro sportivo, si evidenzia che in tema di statuti delle ASD e SSD il Dlgs n 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti:
- oggetto sociale,
- esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.
Attenzione al fatto che, gli adeguamenti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
Si prevede che la mancata conformità degli statuti ai criteri di cui all'art 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.
Viene anche previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 siano esenti da imposta di registro qualora appunto abbiano come scopo quello di conformare gli stessi alle disposizioni del DLgs. n 36/2021 .
Riforma dello sport: acquisto della personalità giuridica degli enti
Il decreto correttivo regola inoltre l’acquisto della personalità giuridica degli enti e in particolare con l'art 4 comma 5 si prevede di apportare modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 inserendo il comma 3 ter secondo il quale "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. "
-
Atti processo civile: regole di redazione in vigore dal 1 settembre
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2023 il decreto del ministero della Giustizia 110 2023 sul "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".
Le disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.
Vediamo di seguito le principali indicazioni.
Redazione atti processuali regole e limiti dimensionali
La redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero deve essere improntata alla massima chiarezza e sinteticita' per cui si prevede una specifica articolazione con :
a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario e tipologia di atto;
b) parti,
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato
e) esposizione distinta e specifica dei fatti e dei motivi in diritto,
n) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali
questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, c
h) conclusioni,
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti,
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) eventuale indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sono indicati dal decreto inoltre
- i limiti dimensionali degli atti processuali per le cause di valore inferiore a 500mila euro e le relative deroghe,
- le tecniche redazionali (dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri
- Le note sono ammesse solo per riferimenti di giursprudenza o dottrina.
Anche i provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti in forma chiara e piu concisa possibile, compatibilmente con la complessità della materia e con l'indicazione di capi separati e numerati.
Gli atti giudiziari devono rispettare inoltre le istruzioni per la redazione dettagliate dall'art. 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche.
I criteri saranno inseriti nelle linee programmatiche proposte dal Ministero alla scuola superiore di magistratura .
E' prevista anche l'Istituzione di un osservatorio permanente sulla funzionalita' dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali.
-
CCNL legno industria 2023-25: nuova tabella retributiva
E' stato firmato da FederlegnoArredo, e FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto il 31 dicembre 2022. Entrambe le parti sociali hanno espresso soddisfazione precisando che "
data la situazione economica in essere, causata dall’incremento fuori controllo dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, che sta colpendo pesantemente sia i redditi dei lavoratori e delle famiglie che i bilanci delle aziende, le parti hanno concordato di mettere mano solo ed unicamente agli istituti di natura strettamente economica del contratto. Si è concordato quindi di non intervenire sulla parte normativa e di destinare tutte le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, evitando oneri indiretti e di natura organizzativa."
In sintesi si prevedono
- l' aumento al 5° livello operaio (AC1/AS2), parametro 140, di 143,08 euro dal 1° luglio 2023 e
- l’erogazione di 600 euro una tantum (300 a luglio e 300 a marzo 2024)
Con questi importi si ottiene il pieno recupero dell’inflazione 2022 .
Sono previsti altri aumenti salariali
- a gennaio 2024 e
- a gennaio 2025,
che verranno calcolati utilizzando l’indice IPCA non depurato.
Questo tipo di accordo consente oltre al totale recupero dei salari sull’inflazione reale, il perseguimento della produttività di settore.
Tabella retributiva ccnl legno industria 2023
