• Fondi sanitari e di solidarietà

    Metalmeccanici Confapi: bandi 2023 per alluvione e 50 borse di studio

    Il Comitato Esecutivo E.B.M. l'ente bilaterale dei metalmeccanici aderenti al CCNL Unionmeccanica Confapi, ha deliberato  nel mese di luglio 2023  nuovi stanziamenti  per 

    1. contributi  a sostegno delle Aziende e delle Lavoratrici e Lavoratori duramente colpiti dall’alluvione che lo scorso maggio ha interessato vaste zone delle Regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana
    2. 50 borse di studio da 6mila euro  per i figli di lavoratori infortunati, iscritti a corsi di laurea  nell'A.A 2022-2023 

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli e i testi integrali dei bandi.

    Bonus alluvione EBM Metalmeccanici Confapi

    E’ stato  predisposto un Bando Straordinario  a favore 

    •  delle Aziende che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., ubicate nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, per il rimborso di parte dei costi sostenuti per danni a strutture o attrezzature aziendali, 
    • delle Lavoratrici e dei Lavoratori dipendenti delle aziende aderenti, residenti o domiciliati in tali comuni. per opere di ripristino e risanamento dell’abitazione, sia essa luogo di residenza o domicilio.

    Le domande dovranno pervenire entro il termine ultimo del 31 ottobre 2023.

    Nel  Bando (Qui il testo)  tutti i dettagli sulle condizioni per la presentazione della domanda, sugli importi delle misure a sostegno, sulle modalità di invio della domanda e la documentazione obbligatoria da presentare per documentare le spese sostenute.

    I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dell’importo totale stanziato pari complessivamente ad euro 360.000, di cui euro 120.000 a favore delle Aziende ed euro 240.000 a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

    Borse di Studio A.A. 2022-2023 EBM per Infortunati INAIL

    Il Comitato Esecutivo E.B.M., al fine di offrire un sostegno economico alle famiglie delle Lavoratrici e dei Lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro, ha stanziato le risorse e  predisposto un Bando di Concorso speciale  per  l’assegnazione di 50 Borse di Studio erogate UNA TANTUM allo studente richiedente per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’Anno Accademico 2022/2023, del valore di euro 6.000 ciascuna, per un importo complessivamente stanziato pari a euro 300.000.

    Le Lavoratrici ed i Lavoratori, dipendenti di Aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., che abbiano subito un infortunio sul lavoro con un conseguente danno biologico, certificato dall’INAIL superiore ai 16 punti, possono  presentare domanda

    •  a partire dal  31/07/2023 e 
    • fino al 31 ottobre 2023

    Qui il bando integrale.

    La graduatoria, con i numeri di protocollo delle 50 domande risultanti vincitrici della Borsa di Studio, verrà pubblicata sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it, successivamente all’approvazione del Comitato Esecutivo di E.B.M..

    Lavoratori e  Aziende  registrati all’Area Riservata E.B.M. riceveranno newsletter con la comunicazione della pubblicazione di entrambi i bandi.

  • Rubrica del lavoro

    INAIL alluvione Ischia: dal 1 settembre disponibili i servizi telematici

    L'INAIL ha reso note con la Circolare n. 7 del 17 febbraio 2023 le istruzioni  riguardanti la sospensione dei versamenti dei premi  e altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a seguito dei fenomeni alluvionali  verificatisi a Ischia  nel novembre 2022, come previsto dal Decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito con modificazioni  dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 9. 

    Vengono riepilogati i soggetti destinatari della sospensione , le modalità per effettuare la richiesta  e le  modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti e per il rilascio del DURC, anche a seguito  di eventuali  cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

    Con istruzione del 29 agosto 2023 sono forniti  i codici per la ripresa dei versamenti e si comunica la riapertura dei servizi telematici per l'autoliquidazione e la riduzione del tasso medio  .

     V. ultimo paragrafo.

    Beneficiari e termini della sospensione

    Il decreto 186-2022  dispone la sospensione di  adempimenti e versamenti inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli Agenti della riscossione, 

    • per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 
    • per datori di lavoro  che alla data del 26  novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

    ATTENZIONE la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività  svolte negli stessi territori.

    Modalità di richiesta di sospensione

    Per usufruire della sospensione va presentata una comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione  sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 in w ww.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

    Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione:

    • – codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi  che  optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
    • – codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che scelgono di pagare i premi sospesi  in forma rateale.

    Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi 

    I versamenti sospesi  saranno effettuati, senza sanzioni  e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 (che,  cadendo di sabato,  slitta al lunedi 18)  ovvero mediante rateizzazione  fino a un massimo di sessanta rate .

    Con l'istruzione operativa  del 29 agosto INAIL  precisa che  per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione di  presentare

    • la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/20232 e la
    • domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione

    i  relativi servizi  telematici “Alpi online” e “Riduzione per  prevenzione sono disponibili dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso.

    Riguardo i pagamenti il documento ricorda che i codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:

    – 999260 per il versamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre;

    – 999261 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate  mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre  2023 e delle rate successive entro il 16 di ciascun mese.

     e  che sempre a partire dal 16 settembre 2023 :

    • saranno riattivati i  piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e che 
    • entro la medesima data tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in  scadenza dopo il termine di sospensione.

    .

  • Lavoro estero

    Docenti e ricercatori impatriati: lavoro da remoto non agevolato

    Nella recente circolare 25  2023 l'Agenzia ha riepilogato i criteri di definizione della residenza  ai fini fiscali  per chiarire la tassazione nei casi di  smart working o lavoro agile , da remoto,  ovvero quando  c'è  separazione tra

    • il luogo di svolgimento dell'attività,
    •  il luogo della residenza e
    •  il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività.

     Queste modalità lavorative  stanno  infatti diventando specialmente in alcuni settori  – modalità "ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa. Necessario quindi specificare il più possibile i campi di applicazione e l'interpretazione della normativa in materia

    La prima parte  della circolare , dopo aver chiarito il concetto di residenza fiscale e della relativa normativa e prassi in materia, si sofferma  in particolare sull'applicazione dei  due regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale  dall'estero in Italia per svolgervi un'attività lavorativa, disciplinati da

    1. articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»),  e
    2. articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»);

     I chiarimenti dell'Agenzia nei due casi   non sembrano assicurarela stessa logica ad entrambe le categorie in tema di smart working, richiedendo solo per docenti e ricercatori il requisito del collegamento tra traferimento e svolgimento della attività

    Smart working non agevolato per docenti e ricercatori   DL 78 2010

    L'agenzia  ricorda nella prima parte del testo che  entrambi  i regimi presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce e, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana.

     Inoltre,  si considera necessario  che prima del trasferimento in Italia la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.

     Viene anche precisato che l'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche in grado di superare la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR (cfr. circolare n. 17/E del 2017).

    Per il regime degli impatriati  come ormai ribadito da numerosi interpelli recenti  la circolare afferma che può accedere  all'agevolazione  "il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.

    Al contrario, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano".

     Diversa la conclusione per il regime disciplinato dal  decreto legge n. 78 del 2010,  che  riguarda  docenti e  ricercatori "che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale"

    Secondo l'Agenzia ," un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi commercianti: iscrizione a ruolo valida malgrado la conciliazione

    Nell'ordinanza 22832 del 27  luglio 2023 la Cassazione si occupa della contribuzione previdenziale a carico dei commercianti a seguito di accertamento per maggior reddito.

     In particolare chiarisce che la definizione di una lite fiscale   attraverso la conciliazione art 39 dl 98 2022 non incide sull'obbligo di sanare il debito contributivo perseguito con la cartella esattoriale. La contestazione dell'accertamento dell'Agenzia richiede infatti precise prove in senso contrario.

    Il caso riguardava l' opposizione contro una  cartella esattoriale per l'importo 11.375,13  euro e concernente la contribuzione dovuta alla gestione commercianti per gli anni 2006 e 2010

    Il contribuente sosteneva che l'iscrizione a ruolo era illegittima per il contestuale ricorso al giudice tributario contro l'avviso di accertamento fiscale e, in secondo luogo, la nullita' della cartella, in quanto carente della motivazione prescritta dall'articolo 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

    La controversia fiscale è stata definita con la conciliazione  prevista dall'articolo 39, comma 12, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e il tribunale di Cagliari ha annullato la cartella 

     affermando che la definizione della controversia fiscale priverebbe di fondamento anche la pretesa contributiva.

     La Corte d'appello di Cagliari a seguito del ricorso dell'INPS ha  invece  riformato la pronuncia  di primo grado:

    1.   annullando parzialmente  la cartella esattoriale  ritenendo  comunque dovuti  i contributi fissi per il secondo trimestre del 2010, non compresi  nella procedura di conciliazione 
    2. evidenziando che in ogni caso che la definizione della lite fiscale non incide sulla pretesa contributiva, che dovra' essere soddisfatta in una misura pari al 30% dell'importo rivendicato dall'Istituto, cosi come  previsto per l'obbligazione tributaria, in conseguenza della conciliazione fiscale.

    Nel rigettare il ricorso del contribuente la Cassazione  precisa che 

    1. correttamente la sentenza di appello ha applicato l'orientamento consolidato  per cui  "il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, allorche' ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, e' tenuto a esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale ( Cass. 6 luglio 2018, n. 17858)", in modo non dissimile dal  caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
    2. anche  riguardo la  definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'articolo 39, comma 12, del Decreto Legge n. 98 del 2011 e dall'articolo 16 della L. n. 289 del 2002, si ribadisca che  tale istituto  non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate. Tale atto  conserva la  sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS  (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541)  in quanto la definitivita' dell'accertamento ai fini contributivi può  essere contestato solo con prove di segno contrario. (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774), cosa che non è avvenuta nella controversia  in oggetto.
    3. Viene respinta  anche la richiesta  di assumere eventualmente come parametro  per  la contribuzione  l'importo fissato nella definizione agevolata. La pronuncia ricorda infatti che la giurisprudenza costante di  legittimità  consente di superare il valore dell'accertamento solo in presenza di critiche pertinenti e di contestazioni mirate, mai attraverso la  conclusione della contesa tributaria.

    Infine,  in merito alla discussione delle spese processuali la Cassazione  afferma che il parziale accoglimento della domanda dell'INPS  non consente di  ravvisare una posizione di soccombenza dell'Istituto  per cui la suddivisione delle spese  effettuata dai giudici di seconde cure risulta assolutamente corretta .

  • TFR e Fondi Pensione

    TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia

    Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione  aveva  enunciato il seguente principio di diritto :

    Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra  nella previsione del  terzo comma dell’art. 2120  c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione  salariale, nel senso di un periodo di assenza dal  lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente  soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura  come periodo di  retribuzione normale, anche se la conservazione  della retribuzione sia limitata a una aliquota  percentuale di essa.”

    “Il pagamento della CIGD spetta, qualora il  lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del  periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali; con la conseguenza che, in caso di  fallimento del datore di lavoro, il dipendente non   ha diritto all’ammissione allo stato passivo del  credito per le quote di T.f.r. maturate in tale  periodo, ma di quelle del periodo anteriore  trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di  lavoro”.

    Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023,   si conferma che  se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società,   le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa  ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

    CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022

    Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle  dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e  aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da  un’altra società, per effetto del trasferimento del  ramo d’azienda. 

    Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .

    La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di  maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in  caso di sospensione del rapporto di lavoro per  l’intervento della cassa integrazione guadagni,  operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;

    La Corte  ha ritenuto   che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :

    1. ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via  privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per   le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di  Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamentda parte  della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD  (settembre 2012); 
    2. Non ha diritto invece per quelle maturate  da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal  credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Auto aziendali: no alla ricarica elettrica come fringe benefit

    Nell'interpello n. 421 datato 25 agosto l'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro secondo l' Articolo 51 del Tuir, in particolare chiarisce la possibilità di rimborso delle spese  connesse alla ricarica delle auto aziendali  elettriche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.

    Nell'Interpello la Società istante spiegava di voler  rinnovare il proprio ampio parco di auto aziendali  ad uso promiscuo con automezzi elettrici anche per   sensibilizzare i dipendenti sul tema della sostenibilità ambientale   e chiedeva  il corretto trattamento fiscale  del rimborso  delle spese  per la ricarica effettuata presso la propria abitazione

    •  sia relativamente ai consumi di energia 
    • che per l'installazione di colonnine,

     da far rientrare eventualmente tra i fringe benefit  addebitati ai dipendenti.

    La societa precisava  inoltre che :

    • «non sarà previsto un importo massimo di rimborso ma  la tenendo distinte con due diverse tessere le spese collegate agli spostamenti per esigenze di lavoro  da quelle  per esigenze private In questo modo il rimborso sarà effettuato  base dei KM percorsi per esigenze di servizio" , tranne che per i dirigenti che  godranno del rimborso totale dei costi; 
    •  che  i contratti con le società elettriche «sarà stipulato in uautonomia da ciascun dipendente, 
    • che   la società si farà carico dei costi relativi all'eventuale upgrade dei KW richiesti per l'adeguamento dell'utenza domestica  e   delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria  delle colonnine di ricarica e del wallbox di misurazione dei consumi

    Nella risposta n. 421 2023  l'Agenzia ricorda in primo luogo il tenore dell'art 51  comma 1, del  d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir):  «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».La predetta disposizione sancisce il c.d. ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i  corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ''offerti'' dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.  

    Si sottolinea anche che il successivo comma 3 dispone che «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9» del medesimo Tuir.

    L'Agenzia ricorda in particolare che il comma 4 lettera a dell citato art. 51 individua  specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che NON concorrono a formare la base imponibile; tra queste figurano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti,  per i quali L'ACI fornisce ogni anno fornisce le tabelle sui costi chilometrici definiti forfettariamente per le diverse classi di veicoli.

    Aggiunge inoltre che  la legge di bilancio 2020,  ha previsto un regime speciale proprio al fine di  incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti ma le modifiche normative  confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle specifiche emissioni 

    Come chiarito dalla circolare n. 326 del 1997,  la determinazione del valore imponibile esposto nelle tabelle ACI  prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo . Risulta quindi  irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni dei costi di percorrenza fissati dall'ACI.

    La stessa circolare  ha chiarito che il datore di lavoro può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, che vanno  separatamente valutati  ai fini della tassazione in capo al dipendente.

    In conclusione, per il caso di specie,  l'Agenzia afferma che 

    •  l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente
    •  il consumo di energia  elettrica non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore che  costituiscono  reddito di lavoro dipendente. 

    La norma prevede infatti l'eccezione solo per:

    • le  spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, e
    • le  spese per trasferte   giustificate analiticamente.
  • Rubrica del lavoro

    Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

    Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5,  che prevede la definizione di precisi criteri  da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023)  viene precisato, confermando un orientamento consolidato,  che la  limitazione  della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare  le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva  indicazione ai sindacati

    In particolare si precisa che vanno  chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali  trasferimenti tra unità produttive vicine  per  lavoratori  con professionalita equivalenti.

    Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi 

     La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume  rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di  equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e  dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il  suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e  interferenza sull'assetto organizzativo”.

    La legge non contempla infatti  tra i parametri  da considerare  “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione  territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante  "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che  il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .

    Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui  “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo  al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei

    lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli  addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale  per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che

    queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione  obbligatoria ai sindacati  ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

     La Cassazione conclude che  quindi se la ristrutturazione aziendale comprende  più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori  licenziabili solo su una base geografica,   i giudici possono ravvisare  una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità  della tutela reintegratoria. 

    Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di

    licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso  con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18,  comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012

    Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi

    Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019,  ha dato ragione ad  una lavoratrice  che aveva impugnato la sentenza di Appello  in cui  pur dichiarando la illegittimità del licenziamento,  si  riconosceva la  sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.

     La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento  della ricorrente  sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente  adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo . 

    Nel caso specifico  si ammette che  la decisione di limitare la  scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una  singola unità produttiva è. in linea teorica,  legittima , se sostenuta da  chiare  ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della  professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre   come statuito dai  giudici , le  mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero  soppresso, erano  risultate non assimilabili a  quelle di  altre figure  professionali rimaste in azienda. 

     Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale  è giusto tenere conto anche della  esperienza professionale pregressa di ciascuno,  in quanto il riferimento solo alle  mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo 

    La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.

    Viene respinto invece  il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche   questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento  ma non ammissibile nel caso specifico , per  un vizio di forma nella presentazione del ricorso.

     

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