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Metalmeccanici Confapi: bandi 2023 per alluvione e 50 borse di studio
Il Comitato Esecutivo E.B.M. l'ente bilaterale dei metalmeccanici aderenti al CCNL Unionmeccanica Confapi, ha deliberato nel mese di luglio 2023 nuovi stanziamenti per
- contributi a sostegno delle Aziende e delle Lavoratrici e Lavoratori duramente colpiti dall’alluvione che lo scorso maggio ha interessato vaste zone delle Regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana
- 50 borse di studio da 6mila euro per i figli di lavoratori infortunati, iscritti a corsi di laurea nell'A.A 2022-2023
Vediamo di seguito ulteriori dettagli e i testi integrali dei bandi.
Bonus alluvione EBM Metalmeccanici Confapi
E’ stato predisposto un Bando Straordinario a favore
- delle Aziende che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., ubicate nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, per il rimborso di parte dei costi sostenuti per danni a strutture o attrezzature aziendali,
- delle Lavoratrici e dei Lavoratori dipendenti delle aziende aderenti, residenti o domiciliati in tali comuni. per opere di ripristino e risanamento dell’abitazione, sia essa luogo di residenza o domicilio.
Le domande dovranno pervenire entro il termine ultimo del 31 ottobre 2023.
Nel Bando (Qui il testo) tutti i dettagli sulle condizioni per la presentazione della domanda, sugli importi delle misure a sostegno, sulle modalità di invio della domanda e la documentazione obbligatoria da presentare per documentare le spese sostenute.
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dell’importo totale stanziato pari complessivamente ad euro 360.000, di cui euro 120.000 a favore delle Aziende ed euro 240.000 a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Borse di Studio A.A. 2022-2023 EBM per Infortunati INAIL
Il Comitato Esecutivo E.B.M., al fine di offrire un sostegno economico alle famiglie delle Lavoratrici e dei Lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro, ha stanziato le risorse e predisposto un Bando di Concorso speciale per l’assegnazione di 50 Borse di Studio erogate UNA TANTUM allo studente richiedente per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’Anno Accademico 2022/2023, del valore di euro 6.000 ciascuna, per un importo complessivamente stanziato pari a euro 300.000.
Le Lavoratrici ed i Lavoratori, dipendenti di Aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., che abbiano subito un infortunio sul lavoro con un conseguente danno biologico, certificato dall’INAIL superiore ai 16 punti, possono presentare domanda
- a partire dal 31/07/2023 e
- fino al 31 ottobre 2023
La graduatoria, con i numeri di protocollo delle 50 domande risultanti vincitrici della Borsa di Studio, verrà pubblicata sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it, successivamente all’approvazione del Comitato Esecutivo di E.B.M..
Lavoratori e Aziende registrati all’Area Riservata E.B.M. riceveranno newsletter con la comunicazione della pubblicazione di entrambi i bandi.
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INAIL alluvione Ischia: dal 1 settembre disponibili i servizi telematici
L'INAIL ha reso note con la Circolare n. 7 del 17 febbraio 2023 le istruzioni riguardanti la sospensione dei versamenti dei premi e altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi a Ischia nel novembre 2022, come previsto dal Decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito con modificazioni dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 9.
Vengono riepilogati i soggetti destinatari della sospensione , le modalità per effettuare la richiesta e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti e per il rilascio del DURC, anche a seguito di eventuali cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Con istruzione del 29 agosto 2023 sono forniti i codici per la ripresa dei versamenti e si comunica la riapertura dei servizi telematici per l'autoliquidazione e la riduzione del tasso medio .
V. ultimo paragrafo.
Beneficiari e termini della sospensione
Il decreto 186-2022 dispone la sospensione di adempimenti e versamenti inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione,
- per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023
- per datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
ATTENZIONE la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
Modalità di richiesta di sospensione
Per usufruire della sospensione va presentata una comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 in w ww.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione:
- – codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
- – codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale.
Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 (che, cadendo di sabato, slitta al lunedi 18) ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate .
Con l'istruzione operativa del 29 agosto INAIL precisa che per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione di presentare
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/20232 e la
- domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione
i relativi servizi telematici “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione sono disponibili dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso.
Riguardo i pagamenti il documento ricorda che i codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:
– 999260 per il versamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre;
– 999261 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023 e delle rate successive entro il 16 di ciascun mese.
e che sempre a partire dal 16 settembre 2023 :
- saranno riattivati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e che
- entro la medesima data tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.
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Docenti e ricercatori impatriati: lavoro da remoto non agevolato
Nella recente circolare 25 2023 l'Agenzia ha riepilogato i criteri di definizione della residenza ai fini fiscali per chiarire la tassazione nei casi di smart working o lavoro agile , da remoto, ovvero quando c'è separazione tra
- il luogo di svolgimento dell'attività,
- il luogo della residenza e
- il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività.
Queste modalità lavorative stanno infatti diventando specialmente in alcuni settori – modalità "ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa. Necessario quindi specificare il più possibile i campi di applicazione e l'interpretazione della normativa in materia
La prima parte della circolare , dopo aver chiarito il concetto di residenza fiscale e della relativa normativa e prassi in materia, si sofferma in particolare sull'applicazione dei due regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale dall'estero in Italia per svolgervi un'attività lavorativa, disciplinati da
- articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»), e
- articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»);
I chiarimenti dell'Agenzia nei due casi non sembrano assicurarela stessa logica ad entrambe le categorie in tema di smart working, richiedendo solo per docenti e ricercatori il requisito del collegamento tra traferimento e svolgimento della attività
Smart working non agevolato per docenti e ricercatori DL 78 2010
L'agenzia ricorda nella prima parte del testo che entrambi i regimi presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce e, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana.
Inoltre, si considera necessario che prima del trasferimento in Italia la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.
Viene anche precisato che l'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche in grado di superare la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR (cfr. circolare n. 17/E del 2017).
Per il regime degli impatriati come ormai ribadito da numerosi interpelli recenti la circolare afferma che può accedere all'agevolazione "il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.
Al contrario, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano".
Diversa la conclusione per il regime disciplinato dal decreto legge n. 78 del 2010, che riguarda docenti e ricercatori "che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale"
Secondo l'Agenzia ," un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.
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Contributi commercianti: iscrizione a ruolo valida malgrado la conciliazione
Nell'ordinanza 22832 del 27 luglio 2023 la Cassazione si occupa della contribuzione previdenziale a carico dei commercianti a seguito di accertamento per maggior reddito.
In particolare chiarisce che la definizione di una lite fiscale attraverso la conciliazione art 39 dl 98 2022 non incide sull'obbligo di sanare il debito contributivo perseguito con la cartella esattoriale. La contestazione dell'accertamento dell'Agenzia richiede infatti precise prove in senso contrario.
Il caso riguardava l' opposizione contro una cartella esattoriale per l'importo 11.375,13 euro e concernente la contribuzione dovuta alla gestione commercianti per gli anni 2006 e 2010
Il contribuente sosteneva che l'iscrizione a ruolo era illegittima per il contestuale ricorso al giudice tributario contro l'avviso di accertamento fiscale e, in secondo luogo, la nullita' della cartella, in quanto carente della motivazione prescritta dall'articolo 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212.
La controversia fiscale è stata definita con la conciliazione prevista dall'articolo 39, comma 12, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e il tribunale di Cagliari ha annullato la cartella
affermando che la definizione della controversia fiscale priverebbe di fondamento anche la pretesa contributiva.
La Corte d'appello di Cagliari a seguito del ricorso dell'INPS ha invece riformato la pronuncia di primo grado:
- annullando parzialmente la cartella esattoriale ritenendo comunque dovuti i contributi fissi per il secondo trimestre del 2010, non compresi nella procedura di conciliazione
- evidenziando che in ogni caso che la definizione della lite fiscale non incide sulla pretesa contributiva, che dovra' essere soddisfatta in una misura pari al 30% dell'importo rivendicato dall'Istituto, cosi come previsto per l'obbligazione tributaria, in conseguenza della conciliazione fiscale.
Nel rigettare il ricorso del contribuente la Cassazione precisa che
- correttamente la sentenza di appello ha applicato l'orientamento consolidato per cui "il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, allorche' ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, e' tenuto a esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale ( Cass. 6 luglio 2018, n. 17858)", in modo non dissimile dal caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
- anche riguardo la definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'articolo 39, comma 12, del Decreto Legge n. 98 del 2011 e dall'articolo 16 della L. n. 289 del 2002, si ribadisca che tale istituto non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate. Tale atto conserva la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541) in quanto la definitivita' dell'accertamento ai fini contributivi può essere contestato solo con prove di segno contrario. (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774), cosa che non è avvenuta nella controversia in oggetto.
- Viene respinta anche la richiesta di assumere eventualmente come parametro per la contribuzione l'importo fissato nella definizione agevolata. La pronuncia ricorda infatti che la giurisprudenza costante di legittimità consente di superare il valore dell'accertamento solo in presenza di critiche pertinenti e di contestazioni mirate, mai attraverso la conclusione della contesa tributaria.
Infine, in merito alla discussione delle spese processuali la Cassazione afferma che il parziale accoglimento della domanda dell'INPS non consente di ravvisare una posizione di soccombenza dell'Istituto per cui la suddivisione delle spese effettuata dai giudici di seconde cure risulta assolutamente corretta .
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TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia
Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione aveva enunciato il seguente principio di diritto :
“Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa.”
“Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro”.
Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023, si conferma che se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società, le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022
Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da un’altra società, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda.
Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .
La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni, operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;
La Corte ha ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :
- ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD (settembre 2012);
- Non ha diritto invece per quelle maturate da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Auto aziendali: no alla ricarica elettrica come fringe benefit
Nell'interpello n. 421 datato 25 agosto l'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro secondo l' Articolo 51 del Tuir, in particolare chiarisce la possibilità di rimborso delle spese connesse alla ricarica delle auto aziendali elettriche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.
Nell'Interpello la Società istante spiegava di voler rinnovare il proprio ampio parco di auto aziendali ad uso promiscuo con automezzi elettrici anche per sensibilizzare i dipendenti sul tema della sostenibilità ambientale e chiedeva il corretto trattamento fiscale del rimborso delle spese per la ricarica effettuata presso la propria abitazione
- sia relativamente ai consumi di energia
- che per l'installazione di colonnine,
da far rientrare eventualmente tra i fringe benefit addebitati ai dipendenti.
La societa precisava inoltre che :
- «non sarà previsto un importo massimo di rimborso ma la tenendo distinte con due diverse tessere le spese collegate agli spostamenti per esigenze di lavoro da quelle per esigenze private In questo modo il rimborso sarà effettuato base dei KM percorsi per esigenze di servizio" , tranne che per i dirigenti che godranno del rimborso totale dei costi;
- che i contratti con le società elettriche «sarà stipulato in uautonomia da ciascun dipendente,
- che la società si farà carico dei costi relativi all'eventuale upgrade dei KW richiesti per l'adeguamento dell'utenza domestica e delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle colonnine di ricarica e del wallbox di misurazione dei consumi
Nella risposta n. 421 2023 l'Agenzia ricorda in primo luogo il tenore dell'art 51 comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir): «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».La predetta disposizione sancisce il c.d. ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ''offerti'' dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Si sottolinea anche che il successivo comma 3 dispone che «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9» del medesimo Tuir.
L'Agenzia ricorda in particolare che il comma 4 lettera a dell citato art. 51 individua specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che NON concorrono a formare la base imponibile; tra queste figurano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali L'ACI fornisce ogni anno fornisce le tabelle sui costi chilometrici definiti forfettariamente per le diverse classi di veicoli.
Aggiunge inoltre che la legge di bilancio 2020, ha previsto un regime speciale proprio al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti ma le modifiche normative confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle specifiche emissioni
Come chiarito dalla circolare n. 326 del 1997, la determinazione del valore imponibile esposto nelle tabelle ACI prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo . Risulta quindi irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni dei costi di percorrenza fissati dall'ACI.
La stessa circolare ha chiarito che il datore di lavoro può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, che vanno separatamente valutati ai fini della tassazione in capo al dipendente.
In conclusione, per il caso di specie, l'Agenzia afferma che
- l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente
- il consumo di energia elettrica non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore che costituiscono reddito di lavoro dipendente.
La norma prevede infatti l'eccezione solo per:
- le spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, e
- le spese per trasferte giustificate analiticamente.
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Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta
Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5, che prevede la definizione di precisi criteri da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023) viene precisato, confermando un orientamento consolidato, che la limitazione della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva indicazione ai sindacati
In particolare si precisa che vanno chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali trasferimenti tra unità produttive vicine per lavoratori con professionalita equivalenti.
Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi
La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”.
La legge non contempla infatti tra i parametri da considerare “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .
Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei
lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che
queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione obbligatoria ai sindacati ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.
La Cassazione conclude che quindi se la ristrutturazione aziendale comprende più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori licenziabili solo su una base geografica, i giudici possono ravvisare una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria.
Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di
licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012
Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi
Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019, ha dato ragione ad una lavoratrice che aveva impugnato la sentenza di Appello in cui pur dichiarando la illegittimità del licenziamento, si riconosceva la sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.
La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento della ricorrente sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo .
Nel caso specifico si ammette che la decisione di limitare la scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una singola unità produttiva è. in linea teorica, legittima , se sostenuta da chiare ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre come statuito dai giudici , le mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero soppresso, erano risultate non assimilabili a quelle di altre figure professionali rimaste in azienda.
Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale è giusto tenere conto anche della esperienza professionale pregressa di ciascuno, in quanto il riferimento solo alle mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo .
La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.
Viene respinto invece il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento ma non ammissibile nel caso specifico , per un vizio di forma nella presentazione del ricorso.
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