• Uniemens / LUL adempimenti

    Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive

    Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.

     A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI  all'NPS a far data dal 1 luglio 2022,  con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto   che la  compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.

    Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.

    Quindi  per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto 

    Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo

     l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato  ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, 

    ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf,  devono  provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. 

    Applicativo DASM giornalisti 

    Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal  4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti);  voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202

    In caso di problemi 

    • di natura tecnica  , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:  [email protected].
    • di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].

     Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico 

    Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo:  [email protected], indicando 

    •  il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
    • la denominazione del soggetto datoriale
    •  il numero di posizione dello stesso; 

    deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.

  • Edilizia

    CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze

    Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS  73/2023 a seguito delle novità  introdotte dal DL 98/2023 .

    Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i  settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.

    CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei

    INPS sottolinea che il  DL 98/2023 :

    • riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo  anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi  tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023  in deroga al limite  massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
    • non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma

    ATTENZIONE:   i periodi di CIGO ex DL 98/2023  sono conteggiati ai fini del  contributo addizionale,  per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite  del quinquennio mobile.

    ISTRUZIONI UNIEMENS

    In tema di conguaglio nei  flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice  che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale”  nel  Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione 

    Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo  codice  “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.

    Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato  il vecchio  codice di conguaglio “L038”.

    In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con  il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed  entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

    In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.

    Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023

    Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:

    • per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
    • La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
    • Tali  periodi di CISOA  non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

    PRESENTAZIONE DOMANDE 

    Le domande  possono essere presentate con le modalità ordinarie  con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione"  a partire dal 10 agosto 2023.

    Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.

    Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento 

    Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA  sono autorizzate  e pagate direttamente dall’INPS.

  • Rubrica del lavoro

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l’accordo

    Con due comunicati stampa del 3 agosto ANICA Associazione nazionale industria cinematografiche audiovisive e digitali ha annunciato l'accordo per il rinnovo contratuale dei doppiatori.

    Viene specificato che si tratta di “Un accordo molto importante: così progredisce l’industria e si tutelano e adeguano i diritti dei lavoratori e dei professionisti”.

    Il Presidente delle Imprese Tecniche ANICA, Ranieri De’ Cinque Quintili ha sottolineato:

    “Siamo lieti, assieme al Delegato Giovanni Pantanella, di avere raggiunto un accordo su un contratto che ha visto una lunga e complessa trattativa. Crediamo che sia un risultato prezioso per la modernizzazione di un settore che ha visto notevoli cambiamenti, specialmente in questi ultimi anni; più che un punto di arrivo, vogliamo che sia un punto di partenza nel processo che porta a migliorare l’intero settore, di vitale importanza per la filiera cine-audiovisiva, nel rispetto della nostra alta tradizione e per promuovere nuova qualità come chiede il mercato.

    L’ANICA ha ringraziato la delegazione che per mesi ha condotto e portato a conclusione la difficile trattativa.

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l'accordo

    A conclusione di intensi mesi di consultazione, le parti sono giunte alla sottoscrizione di una intesa che ha individuato le linee cui le medesime si atterranno per la redazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale per i Doppiatori in attesa di rinnovo dal 2008

    Viene raggiunta una importante convergenza di adeguamento economico per il recupero inflattivo spalmato sul prossimo triennio (quindi sull’arco di vigenza triennale) ed è stato fissato un criterio per determinare l’elemento di garanzia a fine vigenza che mantenga un adeguamento economico nella prima fase di carenza contrattuale, finalizzato a poter negoziare il prossimo rinnovo con minori tensioni.

    È stata anche avviata la prima fase della ridefinizione degli aspetti normativi per renderne più semplice la applicazione.

    Sono stati anche definiti in modo più aderente alla odierna realtà, i profili professionali delle figure occupate, adeguando le medesime agli aggiornamenti operativi e tecnologici intercorsi negli anni.

    L’ipotesi ha cercato anche l’equilibrio tra qualità della vita ed aumenti economici, intervenendo su una migliore organizzazione del lavoro, cercando anche un equilibrio interno in modo da garantire sostanziale equità agli aumenti per tutte le figure professionali.

    Le parti hanno anche convenuto sulla opportunità di istituire un osservatorio sia con l’intento di monitorare la corretta applicazione del CCNL sul territorio sia per cogliere gli ulteriori mutamenti (di mercato ed operativi) in modo da poter applicare meccanismi contrattuali più adeguati all’evoluzione sempre più rapida del mercato.

    Entro la fine del mese di settembre vedrà sottoscritto il testo definitivo del CCNL doppiatori

  • Enti no-profit

    Reddito alimentare: parte la misura sperimentale

    In data 28 luglio è stata pubblicato sulla pagina di pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il Decreto n 78/2023 inerente le regole per la misura nota come Reddito alimentare.

    Come sottoliena l'art 9 dello stesso decreto, esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella suddetta sezione e quindi a decorrere dal 28 luglio.

    Il Reddito alimentare è volto ad assicurare sostegno alimentare ai cittadini indigenti attraverso progetti dei Comuni affiancati dagli enti del terzo settore, anche con il fine di contrastare lo spreco alimentare.

    Vediamo di seguito i dettagli su come funziona.

    Reddito alimentare cos'è e a chi spetta 

    Il reddito alimentare è un progetto di distribuzione gratuita di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti degli esercizi aderenti, realizzata dagli enti locali  con la collaborazione degli  enti del terzo settore e degli esercizi commerciali,  con il fine sia 

    • di sostegno ai cittadini  in povertà estrema che
    •  di lotta allo spreco di prodotti alimentari  che restano invenduti nei negozi.

    Il fondo apposito per l'organizzazione della misura è stato previsto dalla legge 197 2022 legge di bilancio 2023 e si inserisce nel programma  Operativo relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

    Le risorse saranno destinate alle spese di gestione  dei progetti, ad esempio per la raccolta dei beni, il  trasporto e il confezionamento dei pacchi  oltre che per una applicazione informatica   che faciliti l'accesso alla misura,  il tracciamento dei prodotti  e delle consegne a domicilio ecc

    La sperimentazione dura 3 anni e verrà attuata  nei comuni capoluogo delle città metropolitane   che saranno selezionati in sede di  di conferenza stato Regioni   sulla base della concentrazione dei tassi di povertà  dei territori, di un’equa  distribuzione  nazionale e delle risorse disponibili.

    I fondi stanziati sono pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e a due milioni annui a partire dal 2024.

    . I soggetti che possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare  saranno  le persone  in totale povertà, senza fissa dimora o comunque seguite dai servizi sociali inserite negli elenchi  del  programma FEAD  e/o da altre organizzazioni del Terzo Settore 

    Reddito alimentare presentazione dei progetti 

    I progetti per la realizzazione degli interventi di Reddito alimentare saranno presentati dai comuni capoluogo delle città metropolitane, a seguito di un apposito avviso non competitivo  che dovrà essere emanato dalla Direzione Generale per la Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro 

    Dovranno prevedere forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio, e, in particolar modo, quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli  esercizi commerciali.

    L'attuazione dell'intervento sarà monitorata da un apposito comitato  con componenti appartenenti al Governo agli enti del terzo settore  al l'ANCI e  a Federdistribuzione e  Confcommercio

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Tirocinio commercialista per l’esperto contabile: chiarimenti dal CNDCEC

    Con il pronto ordini n 81 del 27 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha fornito chiarimenti sulle modalità di passaggio dalla sezione B dell'albo  alla sezione  A del registro  tirocinanti per la professione di commercialista.

    In particolare il Consiglio risponde ad uno specifico quesito nel quale si chiede quale sia procedura che deve seguire l’esperto contabile iscritto in sezione B dell’albo, per iscriversi nel registro del tirocinio sezione A (tirocinanti commercialisti).
    La persona iscritta   chiedeva di poter accedere alla sezione A del registro del tirocinio senza avere conseguito il diploma di laurea specialistica/magistrale in virtù dell’anzianità di iscrizione.
    Nella risposta il Consiglio ricorda che ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio gli iscritti in sezione B dell’albo devono essere in
    possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento professionale
    (art. 40, D. Lgs. 139/2005), vale a dire diploma di laurea specialistica:

    • LM 56 (corrispondente alla classe 64/S) oppure 
    • classe LM 77 (corrispondente alla classe 84/S). 

    In questo caso  dunque senza titolo di studio l'accesso non è possibile.

     Il consiglio  ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 14, D.M. 143/2009 per cui la durata del tirocinio da dottore commercialista (da effettuarsi presso un dominus iscritto nella sezione A dell’albo)  ha  la durata di un anno anziché di diciotto mesi.
    Si ricorda, anche che l’iscrizione in sezione A del registro  dei tirocinanti, senza avere ancora conseguito la laurea specialistica/magistrale è consentita solo a coloro che frequentano l’ultimo anno di un corso di laurea realizzato in convenzione (convenzione quadro 2014, stipulata in attuazione dell’art. 6, d.P.R. 137/2012). 

    In ogni caso  resta necessario un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFR: disciplina aggiornata del Fondo di Garanzia INPS

    Nella circolare n. 70  del  26 luglio 2023, INPS  ha riepilogato le disposizioni  relative all'intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR e i crediti da lavoro  (articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297)  a seguito delle modifiche introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza  (d. lgs . 12 gennaio 2019, n. 14).

    Vengono inoltre recepiti gli orientamenti consolidati della giurisprudenza recente.

    L'istituto specifica  quindi che le istruzioni sostituiscono quelle fornite dalle circolari n. 74 del 15 luglio 2008 e n. 32 del 4 marzo 2010.

    La circolare riepiloga  i principi  generali e le modalità di applicazione  delle garanzie del Fondo  che intende  assicurare  una minima tutela ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro,

    Si ricorda in particolare che i crediti protetti, che, a seguito dell'accertamento,  possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono:

     –    il trattamento di fine rapporto (TFR);

    –     le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.

    Nel riepilogo dei  datori di lavoro e lavoratori interessati , tra le novità si segnala che:

    • dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI come previsto dall’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo di garanzia eroga le prestazioni anche ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato
    • A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, i datori di lavoratori subordinati dello sport (compresi gli sportivi professionisti e non) hanno l’obbligo di versare il contributo al Fondo di garanzia qualora detti lavoratori maturino il TFR ai sensi dell’articolo 2120 c.c., ossia qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2123 c.c., ovvero nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021.

    Riportiamo per informazione l'indice completo della circolare  :

    Premessa

    2. Il Fondo di garanzia

    3. I soggetti tutelati

    4. I crediti protetti: il TFR e le ultime tre retribuzioni

    5. Presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia

    5.1 Datori di lavoro assoggettabili a procedura concorsuale

    A. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato

    1) Vendita di azienda attuata da cedente «in bonis»

    2) Vendita attuata da cedente assoggettato a procedura concorsuale

    – La disciplina prima dell’entrata in vigore del CCII

    – La disciplina dopo l’entrata in vigore del CCII

    3) Insolvenza del cedente e del cessionario

    4) Affitto d’azienda

    – Affitto d’azienda in fallimento/liquidazione giudiziale

    – Intervento del fallimento nel corso di esecuzione del contratto d’affitto d’azienda

    – Intervento della liquidazione giudiziale nel corso del contratto di affitto d’azienda

    B. Apertura di una procedura concorsuale

    C. Esistenza del credito di TFR o retribuzioni rimasto insoluto

    5.2 Datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale

    A. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato

    B. Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali

    C. Prova dell’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni

    D. Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata

    6.  Casi particolari

    6.1 Chiusura del fallimento senza accertamento del passivo

    6.2 Le procedure di sovraindebitamento

    6.3 La liquidazione del patrimonio (art. 14-ter l. 27.1.2012 n. 3) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII)

    6.4 Le aziende confiscate alla criminalità organizzata

    7.  Le Procedure di composizione negoziata della crisi

    8.  Rapporti tra Fondo di Tesoreria e Fondo di Garanzia

    9.  I crediti di lavoro: il periodo coperto dalla garanzia del Fondo; i crediti garantiti; il massimale

    10.  La domanda di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti di lavoro

    10.1 Documenti da allegare alla domanda

    A. Fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

    B. Concordato preventivo

    C. Procedura aperta in un altro Stato dell’Unione Europea

    D. Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale

    E.  Eredità giacente e eredità accettata con beneficio di inventario

    F.  Procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter della legge n. 3/2012) e liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 del CCII)

    G. Documenti aggiuntivi da allegare quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore

    10. Tempi di definizione della domanda

    10.3 Prescrizione

    11.  Gli oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria)

    12.  La tassazione

    13.  Modalità di pagamento

    13.1 La verifica degli inadempimenti di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973

    13.2 Trattenute dall’importo netto in pagamento

    14.  Ricorsi amministrativi e giudiziali

    14.1 Decadenza

    15.  La surroga

  • Sicurezza sul Lavoro

    Rischio calore: vademecum per la tutela dei lavoratori

    Anche quest'anno vista l ondata di calore  estremo che sta interessando la nostra  penisola,   l'ispettorato del lavoro è intervenuto con una  Nota 5056 del 13 luglio 2023  per  riepilogare  le principali indicazioni  per la tutela della salute dei lavoratori , sia per i datori di lavoro che per gli ispettori.

    La nota richiama le precedenti prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le  indicazioni operative  della nota prot. INL 4753 del  26/07/2022

    Ieri  20 luglio 2023  il Ministero del lavoro ha pubblicato un utile VADEMECUM di istruzioni.

    Rischio calore strumenti e metodologie: i riferimenti

    Sulla  valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative  misure di mitigazione,  l'ispettorato  richiama i documenti INAIL :  Agenti Fisici  e sullo stress termico   in cui sono fornite le informazioni sulle tecniche di misurazione  controllo ella temperatura e dello stress termico 

    IN particolare per gli ispettori informa che sono disponibili anche le norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI 

    Inoltre come anticipato nella nota 4753 del 2022  si può fare riferimento al  sito https://www.worklimate.it, e in particolare agli strumenti  reperibili nelle relative sezioni con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati,  specifici per i settori occupazionali.

    Nella “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, pubblicata dall'INAIL  sono presenti le informative per i datori di lavoro in merito alle patologie da calore e ai fattori che contribuiscono

    alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

    Gestione del rischio calore e  sanzioni per inadempienze

    L'ispettorato ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico  in particolare nei settori piu esposti ovvero

    • edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali),
    •  comparto estrattivo, 
    • settore agricolo e della manutenzione del verde, 
    • comparto marittimo e balneare.
    •  orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (dalle 14:00 alle 17:00);

    Il documento di valutazione del rischio calore da parte dei datori di lavoro deve  tenere conto  anche del

    • tipo di mansione, 
    • del luogo di lavoro e  della dimensione aziendale e 
    • delle specifiche  caratteristiche del lavoratore,  in primis l'età.

    Il personale ispettivo è  tenuto quindi a verificare  che il DVR contenga  misure di prevenzione e protezione;  in caso contrario scatteranno le sanzioni previste dall'articolo 181, comma 1, del Dlgs 81/2008,  l'articolo 28, comma 2, lettera a (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) che può comportare la sospensione  delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa potrà avvenire solo con l'adozione di tutte le misure necessarie  evitare/ridurre il rischio.

    Nel caso in cui invece pur in presenza di adeguata valutazione non siano adottate le misure di prevenzione e protezione  gli ispettori potranno procedere con prescrizione nei confronti del Preposto, in base all'articolo 19 che, si ricorda,  prevede sanzioni  amministrative fino a 3mila euro  e l'arresto fino a 3 mesi.

    Cassa integrazione per rischio caldo

    Infine la Nota 5056  ricorda la possibilità per i datori di lavoro di richiedere all'INPS  le prestazioni di integrazione salariale in caso di situazioni climatiche avverse, tra cui il caldo estremo.

    Come ricordato nel messaggio INPS  2999/2022   la CIGO per temperature elevate  è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori»

    La causale del meteo avverso comprende infatti anche le  temperature elevate come possono essere quelle di questi giorni  OLTRE I 35 GRADI, ovvero temperature anche al disotto dei 35 gradi centigradi , considerando che  la temperatura percepita che può essere  più elevata di quella reale.

    AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO 2023

    Con il messaggio 2719 del 20 luglio 2023 INPS ha riepilogato le istruzioni precisando che dal 2022 hanno diritto anche le aziende assistite da Fonsdo integrazione INPS e Fondi di solidarietà bilaterali

    Qui ulteriori informazioni e  il facsimile  CIGO per meteo avverso da inviare con la relazione tecnica.