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Smart working all’estero e frontalieri: guida completa dall’Agenzia
Con la circolare n. 25, pubblicata il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina applicabile il materia di lavoro agile smart working e lavoro dei frontalieri dopo le novità apportate dal nuovo accordo tra Italia e Svizzera e dalla legge n. 83/2023. Vediamo le principali novità nei paragrafi seguenti.
Smart working all'estero: residenza fiscale
Sul lavoro smart detto anche da remoto si conferma, ai fini dell'imponibilità fiscale, l'importanza della presenza fisica del lavoratore nello Stato al momento della prestazione lavorativa . Restano quindi applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir per l’identificazione della residenza fiscale.
Non è rilevante il fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.
Resta comunque configurabile la presenza di stabile organizzazione o di base fissa nel territorio dello Stato.
Regime impatriati
In tema di regime impatriati l'Agenzia ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, è applicabile anche per il lavoro da remoto con residenza in Italia, alle dipendenze di un datore di lavoro estero.
Si precisa che l’iscrizione all’Aire e la prestazione lavorativa per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.
Lavoratori frontalieri : nuovo Accordo Italia Svizzera
Nella seconda parte della circolare l'Agenzia riepiloga la disciplina fiscale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”, riportando i principali chiarimenti forniti anche recentemente con numerose risposte a interpello viene illustrato inoltre il nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.
In particolare ricorda che è stato modificato il concetto di “lavoratore frontaliere” , definito come:
- qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente
- fiscalmente residente in un Comune iche si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato,
- per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e che
- ritorna, di regola ogni giorno, al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Dal punto di vista fiscale il principio di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, ha sostituito quello di tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974.
Si segnala inoltre la disciplina provvisoria in vigore fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” in smart working alla data del 31 marzo 2022, per la quale fino al 40% dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro si considerano svolti in Svizzera.
Altre novità della legge n. 83/2023 per i frontalieri
Tra le ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 2020 si ricordano infine:
- l'innalzamento della franchigia dal 2024, per i redditi da lavoro dipendente di tutti i transfrontalieri dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro;
- deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria dello Stato in cui lavorano
- esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli stati in cui i lavoratori prestano attività.
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Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023 il decreto del Ministero dell'università e della ricerca " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» – Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).
Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 .
La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio,
In questo modo i candidati vengono abilitati direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.
Tirocinio laurea in Professioni tecniche industriali e dell'informazione: durata
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03 sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente specificate nei regolamenti didattici di ateneo.
Laurea abilitante perito industriale: settori e materie del tirocinio
Le attività di TPV sono delineati devono riguardare
- la disciplina della professione
- gli aspetti deontologici,
- attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima
relativi ai settori di specializzazione previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono
- meccanica ed efficienza energetica;
- impiantistica elettrica e automazione;
- chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
- prevenzione e igiene ambientale;
- informatica;
- design.
Inoltre sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero
- elementi di diritto ed economia;
- salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici;
- prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- informatica.
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.
Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil
tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova
pratica valutativa
Laurea abilitante perito industriale: Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale.
Il giudizio di della prova di idoneità non concorre a determinare il voto di laurea,
Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano
all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.
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CIGS in deroga 2023 per le aziende da 1000 dipendenti: istruzioni
Con il decreto legge 75 2023, dedicato in particolare a misure per la pubblica Amministrazione, riforma dello sport e Giubileo , e è stata prevista la possibilità di ulteriori 40 settimane di cassa integrazione straordinaria in deroga alle previsioni del dlgs 148 2015, da fruire entro il 31 dicembre 2023 per le aziende di grandi dimensioni e di interesse strategico nazionale, che devono concludere piani di riorganizzazione aziendale.
Con il messaggio 2948 del 11 agosto 2023 sono state fornite le istruzioni operative INPS.
Cassa straordinaria in deroga 2023
Si ricorda che la nuova norma prevede le seguenti condizioni
- imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille,
- piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi e per cause non imputabili all'azienda
- periodi cassa integrazione straordinaria fino a 40 settimane, in continuità con i periodi già autorizzati
Le modalità di fruizione di tali settimane come detto potranno derogare dalla normativa ordinaria in tema di CIGS per cui non operano :
- i limiti di durata) durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile tranne nei casi di contratti di solidarietaào per imprese dell'edilizia e lapidei che possono arrivare a 30 mesi)
- il riferimento all'unità produttiva per il calcolo di tali limiti
- l'obbligo di comunicazione e richiesta di consultazione sindacale e
- il termine massimo di 90 gg per la concessione dell'autorizzazione (comprensivo dei termini di presentazione delle domande
Le prestazioni saranno autorizzate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto del limite di spesa previsto di 46,1 milioni di euro, limite che sarà monitorato dall'INPS. In vista di esaurimento delle risorse l'INPS non potrà accettare ulteriori domande.
CIGS in deroga 2023 contribuzione e istruzioni UNIEMENS
I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015..
L’importo della contribuzione deve essere determinato applicando le aliquote che seguono.
- 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
- 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
- 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
il messaggio precisa che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice “148”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Successivamente alla autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi “UniEmens-Cig”.
All’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L141” avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D.Lgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E612” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 75/2023 art. 42” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
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Isopensione e contratti espansione: istruzioni per il versamento unico
Con il messaggio 2952 del 14 agosto 2023 INPS illustra le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di accompagnamento alla pensione:
- Isopensione (’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e
- ’indennità mensile di esodo a seguito di contratti di espansione (’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e succ.mm).
Il messaggio ricorda che il versamento in unica soluzione è alternativo alla fideiussione e che er le indennità di espansione gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.
In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo, l’Istituto effettua una verifica della congruità dell’importo versato e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.
Versamento trattamenti esodo: nuove procedure
La procedura nel “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo richiesto , con conseguente registrazione contabile di quanto versato.
Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici:
- – la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro;
- – il prospetto di quantificazione;
- – il documento di validazione dell’accordo.
La lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro (differenziata per le isopensioni e per le indennità di espansione) contiene anche l’informazione della stringa del piano di esodo “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare nella causale del bonifico a garanzia delle prestazioni, e le istruzioni per il pagamento del modello "F24” a garanzia della contribuzione correlata.
La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.
La Struttura provvede al controllo e alla validazione ed espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”:
– l’importo preteso per la prestazione;
– la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da riportare nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.
Il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro dopo la pubblicazione sul Portale
Sul Portale internet, per i datori di lavoro esodanti, nella “Sezione Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione” sono disponibili le informazioni sul piano e sugli importi della prestazione e della contribuzione correlata con i dettagli per la corretta compilazione del modello “F24” da utilizzare per il versamento della contribuzione correlata.
Il messaggio precisa inoltre che:
- l’importo della prestazione deve essere versato dal datore di lavoro con bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della Struttura territoriale competente . Le coordinate IBAN del conto di Tesoreria sono riportate nella schermata del prospetto pagamenti, “Riepilogo Importi dovuti”; Se l’abbinamento automatico nel portale non avviene in modo corretto, la Struttura territoriale n procede alla riconciliazione manuale della quietanza di pagamento nell’apposita sezione del Portale dal percorso: “Pagamenti” > “Gestione Conferme” > “Quietanze da riconciliare”. Se l’importo versato con bonifico è inferiore a quello preteso la sede Inps contatta il datore di lavoro esodante per richiedere un’integrazione, mentre se è superiore l’eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo.
- L’importo relativo alla contribuzione correlata deve essere versato con il modello “F24”. in un unica soluzione con
- codice causale DM10 per i lavoratori iscritti alla Gestione privata ovvero
- con codice P201, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
- Sarà poi compito della Struttura territoriale competente procedere al frazionamento della delega ed effettuare, in “Gestione Contributiva”, l'abbinamento in relazione alla denuncia di pari periodo, relativamente all'anno in corso. La somma residua, riferita alle annualità successive, sarà inviata al “Nuovo Recupero Crediti”, modificando il codice tributo da DM10 a RC01. Dopo il versamento, il datore di lavoro deve acquisire sul Portale (sezione “Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione”) la ricevuta del modello. Dopo le verifiche viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo.
Il messaggio precisa anche nel Portale prestazioni atipiche – lato intranet – espone all’utente gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro e i conguagli relativi alla prestazione.
decurtato – tempo per tempo – delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo .L’importo residuo è disponibile anche per il datore di lavoro nella sezione “Archivio Uniche Soluzioni” del Portale internet.
Eventuali rimborsi o integrazioni possono essere richieste solo al termine del piano.
Flussi UniEmens
I datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione sono tenuti a trasmettere mensilmente i flussi UniEmens relativi al periodo interessato dall’erogazione delle prestazioni, seguendo le istruzioni contenute nella
- circolare n. 48 del 24 marzo 2021, per le indennità di espansione
- circolare n. 119 del 1° agosto 2013, il messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e il messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015, per le prestazioni di Isopensione
Dovrà essere effettuato un solo pagamento per il totale importo della contribuzione correlata, relativo a tutto il piano di esodo.
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ASD SSD: in vigore l’ esenzione Iva per attività didattiche sportive
I servizi connessi alla pratica dello sport resi ASD e SSD verso i praticanti sport ed educazione fisica rientrano da oggi tra le attività esenti IVA con conseguente obbligo immediato di apertura della Partita IVA per questi enti. La novità relativa ai servizi formativi è retroattiva
Lo prevede l'articolo 36 bis, introdotto con emendamento approvato alla Camera nella legge di conversione del decreto legge n. 75 2023, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale. La norma pone alcuni problemi applicativi oltre a quello della retroattività.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
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e il pratico e-book : La riforma dello Sport
Nuovo regime Iva Attività didattica sportiva
Il testo del nuovo articolo 36-bis (Regime IVA attività didattica sportiva), introdotto dalla Camera, prevede:
– 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito
di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Quest'ultima esenzione è applicabile dunque anche alle prestazioni rese prima del 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione
Come opportunamente ricorda l'ufficio Studi del Senato nelle schede di lettura parlamentari, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 393 del 2022, ha negato l’esenzione Iva per la formazione ai corsi sportivi impartiti a bambini, in quanto per le norme comunitarie e nazionali le prestazioni di servizi educativi dell’infanzia o della gioventù non vi rientrano (articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE e articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
Va sottolineato d'altronde che :
- la direttiva UE sull'IVA consente agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connessi, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato
- L’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, comma 1, n. 20), invece ricomprende tra le operazioni esenti le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e anche da enti del Terzo settore di natura non commerciale, e le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Sono escluse solo le lezioni di guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
La novità presenta quindi la necessita di coordinamento con la legislazione vigente appena citata.
A ciò si aggiunge il fatto che l’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, modificato dalla legge n. 234 del 2021 prevede l'entrata in vigore solo da luglio 2024 di una previsione simile, anzi più ampia, in quanto riguarda l'esenzione IVA per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese dagli enti no profit
- verso le persone che esercitano lo sport o educazione fisica
- verso associazioni che svolgono le medesime attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, e
- verso soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
A questo fine, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede che gli enti sportivi dilettantistici indichino nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possano assumere una delle seguenti forme giuridiche:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
Esenzione IVA didattica e formazione ASD SSD: i dubbi
L'Ufficio studi raccomandava quindi, prima della conferma dell'emendamento al decreto, che venissero valutate le conseguenze applicative che richiedono , in contrasto con lo Statuto del contribuente, adempimenti urgenti per gli enti ad oggi privi di partita Iva e, al contrario, la necessità di rimborso per i soggetti IVA che seguendo l'interpretazione dell'Agenzia avevano versato l'IVA per le attività didattiche svolte.
Anche sotto il profilo della copertura finanziaria si segnalavano dubbi in quanto, per le agevolazioni fiscali che si introducono, non è al momento prevista nella legge di conversione alcuna copertura finanziaria.
Auspicabili ora chiarimenti applicativi dal ministero o dall'agenzia delle Entrate.
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Nuovo decreto flussi: ok ad altri 40 mila ingressi stagionali
Il Consiglio dei Ministri aveva approvato giovedì 6 luglio 2023, ha approvato due DPCM, in esame preliminare per l' incremento le quote di ingresso regolare per motivi di lavoro per un totale di oltre 450 mila nuovi ingressi da qui al 2025, con estensione delle categorie professionali e i settori produttivi coinvolti.
Il 14 agosto è stato pubblicato , dopo il parere positivo della conferenza Stato regioni e la firma del 19 luglio 2023, il primo decreto che integra le quote previste dal precedente decreto flussi 2022 (circa 82mila( con nuovi 40 mila ingressi. QUI IL TESTO
Di seguito maggiori dettagli e la bozza del DPCM di programmazione triennale.
Decreto flussi integrativo 2023
Come detto il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto flussi integrativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per l’anno 2022, avendo preso atto che le domande d’ingresso per lavoro sono risultate in eccesso rispetto alle quote autorizzate.
Nel decreto integrativo si prevede una quota aggiuntiva pari a 40.000 unità, interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori
- agricoltura e
- settore turistico-alberghiero,
a valere sulle domande già presentate nel click-day di marzo 2023. Si presume saranno quindi ripescate domande già presentate e respinte o ancora in stand by.
Decreto flussi programmazione 2023-2025: tecnici, badanti e agricoltura
Con un unico atto con valore triennale (Qui il testo provvisorio) vengono definiti
- i criteri dei flussi
- la programmazione delle quote massime d’ingresso dei lavoratori stranieri per ciascun anno del triennio 2023-2025,.
In questo modo si pone fine fine all’uso dei provvedimenti transitori.
Inoltre, viste le ultime ’analisi dei fabbisogni delle realtà produttive del Paese emersi nel confronto con le associazioni datoriali e sindacali, si introduce la logica incrementale delle quote per ridurre progressivamente il divario tra flussi di ingresso e fabbisogni del mercato del lavoro, in modo coerente con la capacità di accoglienza e d’inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali.
Per il triennio 2023 – 2025 il Governo prevede complessivamente 452.000 ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833.000 unità, come riportato nella tabella che segue.
PROVVEDIMENTO
INGRESSI PROGRAMMATI
FABBISOGNO RILEVATO
Decreto
2023-20252023 – 136.000
2024 – 151.000
2025 – 165.0002023 – 274.800
2024 – 277.600
2025 – 280.600Tra le nuove professionalità che potranno essere richieste, insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria quindi operatori sociosanitari
- colf
- badanti
Inoltre, si è rilevato un particolare fabbisogno di lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca, che vengono aggiunti.
Si confermano per il lavoro autonomo e subordinato non stagionale i settori
- dell'autotrasporto merci per conto terzi,
- dell'edilizia,
- settore turistico-alberghiero,
- della meccanica,
- delle telecomunicazioni,
- dell'alimentare,
- della cantieristica navale;
Invece per il lavoro subordinato stagionale sono previsti ingressi per i settori
- agricolo e
- turistico-alberghiero.
In questo ambito sono riservate specifiche quote per i lavoratori provenienti da Paesi di origine o di transito che sottoscrivono accordi per facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare e le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni di lavoro indicate nel decreto e maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino alla effettiva sottoscrizione dei contratti di lavoro, comprese le comunicazioni obbligatorie.
La bozza del decreto approvato dal CDM è stata inviata alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Provincie autonome per l'approvazione.
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Assegno congedo matrimoniale INPS: a chi spetta
Con il messaggio 2951 del 14 agosto 2023 Inps riepiloga le istruzioni sull'Assegno per congedo matrimoniale destinato agli operai del settore industria e artigianato e ricorda le modalità di richiesta e di conguaglio da parte dei datori di lavoro
Si ricorda che il congedo matrimoniale per operai occupati, impiegati dirigenti e quadri è in totale di 15 giorni lavorativi .
Per gli operai 7 giorni sono a carico INPS. In caso di disoccupazione il pagamento viene fatto direttamente dall'INPS
La prestazione, calcolatA sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo periodo di paga. :
- è concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile,(non matrimonio solo religioso)
- non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni (cfr. la circolare n. 164/1997).
Assegno congedo matrimoniale a chi spetta
- con rapporto di lavoro in essere da almeno una settimana
- non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
- spetta ai lavoratori stranieri con residenza in Italia da prima della data del matrimonio/unione civile,
- spetta anche in forma diretta dall'INPS ai lavoratori in stato di disoccupazione che nei nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro
La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito>, con i codici
- L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale”;
- L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”.
Assegno congedo matrimoniale: la domanda
La richiesta deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro con un preavviso di almeno sei giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali.
Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto ( disoccupazione) la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, ONLINE attraverso il Il Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche che dal 23 maggio 2022, presenta anche la prestazione previdenziale denominata "Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’INPS".
Si accede al servizio online da: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Assegno congedo matrimoniale" .
Inps annuncia ulteriori aggiornamenti delle procedure per la gestione delle domande di assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto.