• Rubrica del lavoro

    Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni

    La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

    In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975. 

    La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici  per l'applicazione delle nuove disposizioni.

    Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche

    La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:

    • Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
    • Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).

    I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti. 

    Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili

    Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.

    Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori

    Richiesta tramite servizio online

    Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.

    Tempistiche di invio della richiesta

    La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).

    Informazioni da includere nella richiesta

    Nella richiesta è necessario:

    • Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
    • Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
    • Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).

    Aggiornamenti al servizio online

    Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.

    Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.

    Validità della copertura assicurativa

    La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.

    In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.

    Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità

    L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.

    A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli  sul funzionamento del Fondo

    Caratteristiche principali della norma:

    Obiettivo del Fondo

    Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:

    • Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
    • Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
    • Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.

    Dotazione finanziaria

    La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedi parentali all’80%: a chi spettano 3 mesi

    Nella legge di bilancio 2025 (approvata il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri  e in vigore dal 1 gennaio come legge 207 2024) si evidenzia il rafforzamento dei sostegni alle famiglie con figli  con varie misur, sia nuove che già presenti negli anni scorsi. In particolare sono  da segnalare 

    • la previsione di una sorta di quoziente familiare per le detrazioni fiscali, che favorisce le famiglie.
    • la conferma della soglia di fringe benefit più alta per i lavoratori dipendenti con figli (2000 euro invece che 1000) 
    • la carta per i nuovi nati Bonus nascita da 1000 euro
    • il potenziamento del bonus asilo nido , grazie all'esclusione degli importi dell'assegno unico dal calcolo dell'ISEE

     Due  ulteriori novità  riguardano:

    • lo sgravio contributivo totale per le lavoratrici con figli  che si amplia alle lavoratrici autonome 
    • l'indennità maggiorata all'80 % per un terzo mese oltre ai due già previsti , nei congedi parentali facoltativi.

    Vediamo più in dettaglio questa ultima novità.

    Indennità congedo parentale le regole 2024

    La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) aveva previsto l'aumento dell’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri  per un secondo mese,  sul totale dei 6  previsti entro il 6° anno di vita del  bambino. 

    Nello specifico l'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata

    • all'80% per due mesi nel 2024 e 
    • all'80% per un mese e al 60% per un altro mese,  a regime, a partire dal 2025.

     La  novità  2024 è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo  obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

    Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps  aveva  fornito  le istruzioni operative  per i lavoratori del settore privato.

    Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta  alternativamente a entrambi i genitori. 

    Congedo parentale 2025: terzo mese indennizzato all’80

    Come detto la legge di bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l'introduzione di:

    • aumento al 80% anche del secondo mese di congedo che avrebbe dovuto passare al 60% secondo le norme in vigore e di 
    • un terzo mese , sempre indennizzato all'80% dello stipendio, che si aggiunge ai due già previsti. 

    Questo beneficio secondo il testo entrato in consiglio non sarà temporaneo ma  diventerà strutturale 

    Si conferma che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre  entro i sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall'adozione o affidamento, purche terminino il congedo obbligatorio dopo il 31 12 2024 . 

    Restano invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% ( per un massimo di 10 complessivamente).

    Si attendono ancora le istruzioni dettagliate INPS per l'applicazione da parte dei datori di lavoro.

    Tabella riepilogo: a chi spettano 3 mesi di congedo all’80%?

    Come detto la nuova misura è valida per chi completa il periodo di maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024, quindi dal 2025.

    Vediamo  come si applicano le regole sul  congedo indennizzato  a seguito dell'evoluzione normativa:

    Prima del 2023: Solo 9 mesi retribuiti al 30%, da utilizzare entro i 12 anni del figlio.

    1. 2023: Introdotto 1 mese retribuito all’80%, utilizzabile entro i 6 anni del figlio, oltre agli 8 mesi al 30%.
    2. 2024: I mesi all’80% diventano 2, utilizzabili fino ai 6 anni del figlio, con gli altri 7 mesi al 30%.
    3. 2025: Si arriva a 3 mesi retribuiti all’80%, più 6 mesi al 30%, entro i 12 anni.

    Differenze tra i lavoratori

    Le regole variano in base alla data di fine del periodo obbligatorio di maternità/paternità:

    • 2022 o precedenti**: Restano valide solo le vecchie regole (9 mesi al 30%).
    • 2023-2024: Accesso graduale ai mesi con indennizzo all’80%, fino a 2 mesi nel 2024.
    • 2025 e oltre: Pieno accesso alle nuove regole con 3 mesi all’80%.

    Anno di Fine Astensione Obbligatoria Mesi Retribuiti all'80% Mesi Retribuiti al 30% Utilizzabili Entro
    2022 o precedenti 0 9 12 anni del figlio
    2023 1 8 6 anni (80%), 12 anni (30%)
    2024 2 7 6 anni (80%), 12 anni (30%)
    2025 e oltre 3 6 6 anni (80%), 12 anni (30%)

  • Crisi d'impresa

    Esonero Contributo CIGS per Aziende in Crisi: istruzioni INPS

    Il Messaggio  INPS  n. 283 del 24 gennaio 2025 chiarisce i criteri per l'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall'art. 8, comma 8-bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, in relazione alle aziende in procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa e che beneficiano di integrazioni salariali straordinarie. 

    L’esonero è stato introdotto per sostenere le aziende in difficoltà e incentivare la continuità aziendale, un obiettivo perseguito dalla riforma del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). 

    Secondo il messaggio, il legislatore ha attribuito un ruolo residuale alla liquidazione giudiziale, promuovendo invece  meccanismi di ristrutturazione e continuità aziendale per salvaguardare i livelli occupazionali e soddisfare i creditori.

    Esonero contributivo CIGS aziende in crisi: la decorrenza

    Nel dettaglio, il messaggio  ricorda  che la circolare 4 2018 del Ministero del lavoro  aveva precisato i riferimenti  per determinare la decorrenza e il termine dell'esonero dal contributo addizionale , con date di inizio variabili a seconda della procedura, come segue: 

    • – nel caso del fallimento con esercizio provvisorio, dalla data di deposito della sentenza  dichiarativa di cui all’articolo 16 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, l’art. 49 del CCII);
    • – nel caso del concordato preventivo con continuità aziendale (inclusa l’ipotesi del c.d.  concordato in bianco di cui all’articolo 161, comma 6, della legge Fallimentare), dalla data del decreto di ammissione alla procedura di cui all’articolo 163 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, gli artt. 44 e 47 del CCII);
    • – nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito, dalla data di pubblicazione degli stessi  nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 182-bis della legge Fallimentare (cfr.  attualmente, l’art. 57 del CCII);
    • – nel caso di liquidazione coatta amministrativa, a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 195 della legge Fallimentare, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa (cfr., attualmente, gli artt. 293 e seguenti del CCII);
    • – nel caso di amministrazione straordinaria, dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (cfr.  l’art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e l’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre  2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni).

    Tali  chiarimenti  sono stati integrati con l’indicazione del termine finale di fruizione dello  stesso, tenuto conto anche della novella introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e

    dell’Insolvenza.

    Esonero contributo CIGS aziende in crisi: istruzioni operative aggiornate

    Il messaggio precisa che a seguito di interlocuzioni con il Ministero del lavoro  la durata dell'esonero si differenza come segue:

    1. –    in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;
    2. –    in caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda;
    3. –    in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;
    4. –    in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura (cfr. l’art. 313 del CCII);
    5. –    in caso di amministrazione straordinaria, l’esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall’articolo 27, commi 2 e 2-bis[3], del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, del "programma di cessione dei complessi aziendali" o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del "programma di ristrutturazione" (non superiore a due anni), fatte salve le previsioni dell’articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 347/2003[4] e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.

    Il messaggio sottolinea inoltre l’importanza di rispettare le condizioni normative specifiche per ogni procedura, richiamando le disposizioni del D.Lgs. 270/1999 e del D.L. 347/2003, per a evitare abusi e a rendere più efficiente la gestione delle crisi d'impresa.

  • Privacy

    Mail dipendenti: illegittimi i controlli retroattivi

    Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 807 del 13 gennaio scorso vengono chiariti ulteriormente i vincoli  che la normativa del lavoro e il Regolamento sulla privacy  pongono ai datori di lavoro in merito all'utilizzo   dei dispositivi elettronici aziendali . La nuova pronuncia si occupa in particolare di un caso di  licenziamento a seguito  di indagini sul pc di un dipendente a causa di fondati sospetti di attività illecita , nel quale la Suprema corte  conferma la decisione di merito sottolineando   che il  controllo  sui  periodi precedenti il sospetto, è vietato,  per cui le eventuali  informazioni  acquisite non sono  utilizzabili a fini  di una contestazione disciplinare verso il dipendente.

    Controllo posta elettronica : i limiti dello Statuto dei lavoratori e Jobs At

    La Cassazione afferma ancora una volta come , i controlli tecnologici sugli strumenti digitali aziendali, sebbene ammessi dallo Statuto dei lavoratori modificato dal Jobs Act del 2015, devono rispettare specifici parametri di bilanciamento tra  il rispetto della privacy del lavoratore e le esigenze di tutela degli interessi aziendali.

     In particolare, le verifiche sono ammesse:

    • solo in presenza di un fondato sospetto  di attività illecite e 
    •  devono limitarsi ai dati raccolti successivamente al suo insorgere .

     Qualsiasi verifica retrospettiva, come quella effettuata nel caso analizzato, viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che consente controlli unicamente ex post.

     Inoltre, viene precisato che l’informativa sulla privacy  regolarmente visionata e accettata dal dipendente , non può sanare l’illegittimità di controlli eseguiti in violazione delle norme, poiché tale adempimento ha finalità diverse. 

    La sentenza sottolinea   che l’azione disciplinare può basarsi solo su dati raccolti nel rispetto di questi limiti, impedendo al datore di lavoro di utilizzare prove raccolte in modo improprio o di cercare conferme di un sospetto esplorando dati archiviati precedentemente.

  • Rubrica del lavoro

    Assicurazione INAIL casalinghe: pagamento entro il 31 gennaio

    Il  31  gennaio 2024  scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (cd."assicurazione casalinghe"), pari a 24 euro.   

    Si ricorda che dal 2024  sono possibili anche i versamenti con le applicazioni online

    Rivediamo in sintesi    tutti i dettagli su come funziona.

    Chi ha l’obbligo e chi è escluso dall’ assicurazione infortuni nel lavoro domestico

    Si ricorda che  sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa   e che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL , e in particolare:

    • chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
    • svolge il lavoro per il lavoro domestico e  la cura dei componenti della famiglia e della casa 
    •  senza vincoli di subordinazione 
    •  in modo abituale ed esclusivo.

    Le categorie interessate  comprendono 

    1. studenti  domiciliati  in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano; 
    2. titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
    3.  cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
    4.  lavoratori in mobilità,  lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione 
    5. soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero.

    ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). 

    Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia). 

    E’ escluso l’obbligo assicurativo per :

    •  il lavoratore socialmente utile (Lsu) 
    •  titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
    •  il lavoratore part time 
    • il religioso.

    Assicurazione INAIL lavoro domestico: a cosa da diritto

    • Se dall’infortunio deriva un’inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, si ha diritto a una prestazione una tantum, rivalutabile, pari a 337,41 euro.
    • Se l’invalidità permanente è pari o superiore al 16%,  si ha diritto a una rendita mensile, proporzionale all’invalidità, che può arrivare fino a 1.454,08 euro al mese.

    In presenza di determinate menomazioni gravi e di un’invalidità del 100%, hai diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa pari a 667,12 euro.

    In caso di infortunio mortale ai superstiti viene corrisposta

    • – una rendita, pari a 1.454,08 euro
    • – un assegno una tantum pari a 12.240,00 euro (in mancanza di superstiti, l’assegno può essere erogato a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, nei limiti delle spese sostenute e, comunque, dell’importo dell’assegno).

    Iscrizioni e pagamento come fare

    PRIMA ISCRIZIONE

    Per iscriversi occorre collegarsi al sito Inail e accedere  ai Servizi online tramite Spid – CIE – CNS. 

     l’iscrizione si effettua  utilizzando l’apposito servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” e attendi la mail di conferma con l’avviso  che  contiene il codice IUV necessario per effettuare il pagamento.  

    La prima iscrizione  si puo effettuare  in qualsiasi periodo dell’anno, indicando la data in cui è iniziata l' attività. 

    La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo al pagamento.

    Si può pagare online:

    – sul sito dell’Inail;

    – sul sito di Poste Italiane;

    – sul sito della tua banca;

    – tramite l’app IO.

    In alternativa è possibile pagare presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) e presentare l’avviso PagoPA rilasciato dai sistemi dell’Inail.

    Puoi effettuare  Per maggiori dettagli consulta il sito

    RINNOVO 

    Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una comunicazione dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.

    L’avviso di pagamento è comunque disponibile anche sui servizi telematici dell’Inail riservati all’assicurazione e sull’app IO.

    Assicurazione lavoro domestico gratuita: per chi?

    Lo Stato copre il costo del premio assicurativo per:

    • i soggetti con  reddito complessivo lordo  inferiore a 4.648,11 euro l’anno e  
    • che fanno  parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno,

    Per iscriversi o rinnovare la polizza  ogni anno   va utilizzato  il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”. 

    La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo all’invio della domanda per via telematica.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoratori somministrati: comunicazione in scadenza

    Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria  a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2024,   lavoratori in regime di somministrazione di lavoro ,  a norma del d.lgs. 81/2015.

    In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

    Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.

    Comunicazione obbligatoria somministrati come fare

    La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:

    • tramite pec (posta certificata);
    • raccomandata A/R;
    • consegna a mano.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato  il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno  ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi  per i quali, comunque  valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza.

    La comunicazione deve contenere:

    • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, 
    • la durata  dei contratti stessi 
    •  il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese scolastiche 2025 detraibili fino a 1000 euro

    L’articolo 1, comma 13, della legge di bilancio 2025 (207 2024)   introdotto nel corso dell'esame presso la Camera,  ha disposto  l’innalzamento, a regime:

    •  da 800 a 1.000 euro 
    • per ogni alunno o studente,

    delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.

    La novità si applica sulle spese  sostenute nel 2025  , detraibili quindi nella dichiarazione 2026.

    la detraibilità spese scolastiche fino al 2024

    La normativa vigente fino al 2024  prevedeva che le spese di istruzione, dal nido all'università, beneficiano di una detrazione del 19%, ma con massimali variabili:

    • Asilo nido: detrazione su un massimo di 632 euro per figlio.
    • Scuole infanzia, primo ciclo e superiori: fino a 800 euro per studente.
    • Affitto studenti fuori sede: massimo 2.633 euro.

    Dal 2015, con la legge della Buona Scuola, le spese scolastiche sono distinte da quelle universitarie. La detrazione si applica solo alle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali, paritarie private ed enti locali), escludendo quelle all'estero.

    Piu in generale le spese detraibili  sono le seguenti:

    • Tasse d’iscrizione e frequenza.
    • Contributi obbligatori e volontari deliberati dagli istituti scolastici.
    • Servizi scolastici integrativi (mensa, pre/post scuola), anche se forniti da comuni o terzi.
    • Gite scolastiche, assicurazioni e attività extracurricolari deliberate dalla scuola.
    • Trasporto scolastico (dal 2018) e abbonamenti a trasporti pubblici.
    • Corsi presso conservatori e istituti musicali pareggiati antecedenti al DPR n. 212/2005.

    Le spese per materiale scolastico e libri non sono detraibili (Circolare 3/E del 2016).

    Modalità di detrazione e documentazione necessaria

    La detrazione per spese scolastiche non è cumulabile con la detrazione per erogazioni liberali (art. 15, comma 1, lett. i-octies, TUIR) per lo stesso alunno.

    Decresce per redditi superiori a 120.000 euro e si azzera a 240.000 euro.

    I pagamenti tracciabili  sono obbligatori (ricevute bancarie, MAV, PagoPA).

    Documentazione necessaria:

    Vanno conservate ricevute o quietanze di pagamento per:

    • Spese scolastiche diverse dalle universitarie.
    • Mensa e servizi integrativi.
    • Trasporto scolastico.
    • La detrazione non richiede la delibera scolastica se il pagamento è effettuato direttamente alla scuola. Se pagato a terzi, l’attestazione della scuola è necessaria.