• Lavoro Dipendente

    Legge Semplificazioni 2025: novità su immigrazione e lavoro

    La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 , in vigore  dal 18 dicembre 2025, introduce una serie di semplificazioni  in materia di lavoro che  riguardano in particolare  l’area immigrazione (soprattutto nella gestione dell’alloggio e dei termini procedurali) cassa integrazione (obbligo del lavoratore di informare il datore se ha un secondo lavoro ) e  lavoro occasionale in agricoltura  

    Di seguito le principali novità.

    Immigrazione: Idoneità alloggi e nulla osta più rapido

    L’art. 4 della legge 182 2025  interviene su più punti,  sulle pratiche legate all’ingresso per lavoro subordinato e sulla gestione dell’alloggio per i lavoratori

    1) Criteri per l’idoneità alloggiativa: nuovo riferimento tecnico

    La legge sostituisce il riferimento ai requisiti dell’edilizia residenziale pubblica con i parametri del D.M. Sanità 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari dell’abitazione). Operativamente: quando in pratica serve attestare la “idoneità alloggiativa”, conviene verificare che i documenti e le dichiarazioni siano coerenti con quel riferimento tecnico spesso usato dagli uffici comunali/ASL per valutazioni di abitabilità. 

    2) Alloggio in “dormitori stabili di cantiere”: autocertificazione del datore

    Per le ipotesi in cui l’alloggio sia offerto in dormitori stabili di cantiere, è  ammessa l’autocertificazione del datore di lavoro, a condizione che i dormitori rispettino i requisiti dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro). 

    3) Alloggio in struttura ricettiva: basta indicare la struttura

    Se l’alloggio è presso una struttura alberghiera/ricettiva, viene considerata sufficiente la mera indicazione della struttura ospitante. Attenzione però: la legge richiama espressamente le responsabilità della struttura in caso di violazioni. Operativamente quindi occorre acquisire comunque una conferma scritta della prenotazione/ospitalità e 

    far inserire nei contratti/lettere di assunzione una clausola su durata e condizioni dell’alloggio

    4) Nulla osta in 30 giorni per chi segue programmi nei Paesi d’origine

    Per l’ingresso/soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il termine massimo per il rilascio del nulla osta viene ridotto a 30 giorni.

     Inoltre l'Art. 20  modifica l’art. 24-bis del Testo Unico Immigrazione inserendo un chiarimento: laddove la norma parla di attività svolte “sul piano nazionale”, vengono incluse anche le strutture territoriali annesse (richiamo applicato sia al comma 1 sia al comma 3). Per imprese/consulenti questo puo comportare un potenziale decentramento operativo e interlocuzione più “vicina” (meno passaggi centralizzati), utile soprattutto quando si gestiscono pratiche in più province.

    Art. 21 – Lavoratori altamente qualificati: termine da 90 a 30 giorni

    Con l'art 21 la legge interviene sull’art. 27-quater, comma 6, TUI e sostituisce  il termine “novanta” come periodo massimo per l'emissione del nulla osta  con “trenta”. 

    È una misura che incide sui percorsi dei lavoratori altamente qualificati (ambito tipicamente collegato alla Carta Blu UE e canali “high-skilled”). Puo essere utile  comunicare chiaramente  ai candidati quali documenti vanno prodotti in anticipo (titoli, contratti, alloggio ove necessario, coperture, ecc.), per non perdere il vantaggio dei 30 giorni.

    Art. 22 obbligo comunicazione al datore di lavoro

    In tema di CIG   viene inserito il comma 2-bis nell’art. 8 del D.Lgs. 148/2015: il lavoratore in cassa integrazione deve informare immediatamente il datore che ha richiesto l’intervento di aver intrapreso un’altra attività lavorativa per la quale ha già reso la comunicazione all’INPS prevista dalla norma.  

    Attenzione al fatto che la tracciabilità della comunicazione può diventare decisiva in caso di contestazioni. 

    Proroga lavoro occasionale agricoltura

    Infine  l'art. 23  interviene sull’art. 1, comma 343, della legge 197/2022  prorogando di un anno , cioè fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione del lavoro occasionale in agricoltura dopo la modifica della legge di bilancio 2023  che ha abrogato l'utilizzo del contratto telematico DL 50 2017.

    Ricordiamo che l'attuale  disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) consente assunzioni a tempo determinato per attività stagionali, entro un limite di 45 giornate annue per lavoratore. 

    Possono essere impiegati solo soggetti appartenenti a specifiche categorie (es. disoccupati o percettori di sostegni, pensionati, studenti under 25, detenuti/semiliberi) e, salvo i pensionati, che non abbiano avuto rapporti di lavoro agricolo ordinari nei 3 anni precedenti. Prima dell’avvio servono autocertificazione e comunicazione al Centro per l’impiego. Il compenso è tracciabile, definito dai contratti, fiscalmente esente; superamenti/irregolarità comportano sanzioni e possibile trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

    Leggi per maggiori dettagli Prestazioni occasionali in agricoltura guida aggiornata

  • Stranieri in Italia

    Decreto immigrazione 2025 convertito in legge: le novità

    E' stata pubblicata il 1 dicembre 2025 la legge di  conversione n. 179 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,(cd. Decreto Immigrazione)  pubblicato il 4 ottobre  scorso.

    Il provvedimento, composto da 12 articoli, intendeva intervenire in modo urgente  sulla disciplina dell’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione del fenomeno migratorio, in affiancamento all nuovo DPCM flussi di ingresso relativo al 2026 2028.  Riguarda in particolare  le procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi e si concentra su tre macro-aree:

    • semplificazione dei nulla osta al lavoro;
    • rafforzamento dei controlli e del contrasto al caporalato;
    • ampliamento delle tutele per soggetti vulnerabili.

    Vedi qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione 

    Durante l’esame alla Camera sono stati presentati 127 emendamenti al testo iniziale , sempre con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre le criticità e rafforzare  il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, soprattutto nei settori agricolo, turistico e dell’assistenza familiare.

    Vediamo un riepilogo delle norme in vigore e delle novità.

    Quadro normativo: cosa prevede il decreto-legge già in vigore

     Nulla osta al lavoro e decorrenza dei termini

    Il decreto interviene sugli articoli 22 e 24 del T.U. immigrazione, stabilendo che:

    • il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre non dalla data della domanda, ma dal momento in cui la richiesta rientra effettivamente nelle quote della programmazione dei flussi;
    • il nulla osta deve essere rilasciato anche in mancanza di risposte ostative della Questura entro i termini, che restano:
      • 60 giorni per lavoro subordinato;
      • 20 giorni per lavoro stagionale.

     Requisiti preliminari e procedura

    Il decreto conferma:

    • l’obbligo per il datore di lavoro di verificare presso il Centro per l’impiego l’indisponibilità di lavoratori in Italia (silenzio dopo 8 giorni = esito negativo);
    • la necessità, dopo il nulla osta, di confermare la richiesta per ottenere il visto, con termine passato da 7 a 15 giorni;
    • la stipula del contratto di soggiorno come condizione per il rilascio del permesso.

     Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

    Gli articoli da 1 a 2 prevedono che le amministrazioni effettuino controlli secondo l’art. 71 del d.P.R. 445/2000, anche a campione, su:

    • datori di lavoro;
    • enti promotori di volontariato;
    • istituti di ricerca;
    • soggetti ospitanti nell’ambito del lavoro altamente qualificato;
    • trasferimenti intra-societari.

    Precompilazione e limiti numerici alle richieste

    Il decreto inserisce in via stabile la precompilazione telematica delle domande sul portale del Ministero dell’interno, nonché il limite di tre richieste di nulla osta per datore per ciascun decreto flussi annuale.

    Il DL Immigrazione  include anche:

    • disciplina generale dei permessi per attesa di rinnovo o conversione;
    • incremento a 1 anno dei permessi per protezione sociale e vittime di caporalato;
    • proroga fino al 2028 degli ingressi extra-quote per 10.000 lavoratori nel settore dell’assistenza familiare;
    • introduzione della programmazione triennale del contingente per il volontariato internazionale;
    • estensione a 150 giorni del termine per il ricongiungimento familiare;
    • ampliamento dei soggetti ammessi al Fondo contro il reclutamento illegale;
    • possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa per la gestione dell’hotspot di Lampedusa fino al 2027.

    Le modifiche legge 179 2025 al decreto Immigrazione n146 2025

    Articolo (L. 179/2025 – conv. D.L. 146/2025) Che cosa cambia (rispetto al decreto originario) Riferimenti normativi toccati Impatto operativo / note
    Art. 1 – Nulla osta al lavoro subordinato + controlli dichiarazioni
    • Decorrenza dei termini spostata alla data di imputazione alle quote d’ingresso (non più alla presentazione/ricezione), in più punti.
    • Allungati alcuni termini procedurali: 7→15, 8→15 giorni; e 90→150 giorni sul ricongiungimento (v. art. 7).
    • Nuove modalità di gestione documentale: conferma nulla osta/trasmissione documenti anche tramite soggetti abilitati L. 12/1979 e/o organizzazioni datoriali.
    • Introduzione/rafforzamento dei controlli di veridicità delle dichiarazioni ex art. 71 DPR 445/2000 (più articoli).
    D.Lgs. 286/1998: art. 22 (cc. 5, 5-quinquies, 6), art. 24 (c. 2 e c. 11), art. 24-bis (c. 2-bis), art. 27 (c. 1.1), art. 27-bis/ter/quater, art. 27-quinquies (c. 7-bis), art. 27-sexies (c. 4-bis). Tempistiche e decorrenze legate alle quote; più canali “assistiti” (consulenti/associazioni); controlli formali più strutturati sulle autodichiarazioni.
    Art. 2 – Semplificazione/accelerazione procedure (lavoro subordinato)
    • Inseriti nuovi commi su precompilazione domande nei giorni del click day + controlli contestuali.
    • Possibilità per INL di verifiche anche anticipate con eventuale esclusione dalla procedura informatica.
    • Limite per utenti privati: max 3 richieste/anno (con deroghe in caso di invio tramite soggetti/strutture qualificate).
    • Ritocchi su domanda/formazione (art. 23) e richiamo applicativo anche al lavoro stagionale.
    • Inserita disciplina sperimentale fino al 31/12/2027 (estensione a 12 mesi di un termine specifico).
    D.Lgs. 286/1998: art. 22 (nuovi cc. 2-bis.1 e 2-bis.2), art. 23 (c. 2-bis), art. 24 (c. 1 + nuovo c. 1-bis). Gestione “a monte” delle richieste (precompilazione); più controlli INL; limite quantitativo per privati; finestra sperimentale fino al 2027.
    Art. 3 – Lavoro in attesa di rilascio/rinnovo/conversione
    • Riscritto il meccanismo: lo straniero può soggiornare e lavorare temporaneamente in attesa dell’esito (anche oltre 60 giorni), fino a eventuale comunicazione di motivi ostativi.
    • Condizione: ricevuta della domanda e rispetto degli adempimenti previsti.
    D.Lgs. 286/1998: art. 5, c. 9-bis (sostituito). Maggiore continuità lavorativa e riduzione “buchi” amministrativi; attenzione alle comunicazioni di PS (anche al datore).
    Art. 4 – Permessi “casi speciali”: durata/termini + Assegno di inclusione
    • Durata permessi da 6 mesi → 1 anno per alcuni istituti; maggior raccordo con percorsi di inserimento socio-lavorativo.
    • Previsione espressa di accesso all’Assegno di inclusione in specifiche fattispecie.
    • Integrazioni su pareri/istruttoria (“trasmettendo ogni elemento ritenuto utile”).
    D.Lgs. 286/1998: art. 18 (c. 4 + nuovo c. 4-bis), art. 18-bis (c. 1-bis), art. 18-ter (cc. 2 e 3). Inoltre: D.L. 145/2024, art. 6, c. 5 (integrazione). Più durata e tutele; necessario coordinamento con misure sociali e con i percorsi di inclusione.
    Art. 5 – Ingressi fuori quota: lavoro domestico (grandi anziani/disabilità + 0-6 anni)
    • Esteso l’orizzonte temporale: non solo 2025, ma anche 2026–2028.
    • Chiarito che il numero massimo è annuo.
    • Ampliamento platea: inclusa assistenza anche per bambini 0–6 anni.
    D.L. 145/2024: art. 2, c. 2 (modificato). Possibilità di programmazione pluriennale e ampliamento casi; attenzione ai requisiti specifici dell’assistenza.
    Art. 6 – Volontariato: contingente e governance
    • Ridefinito l’ingresso per volontariato con contingente triennale definito da Decreto MLPS di concerto con Interno/Esteri, sentito il CNTS.
    D.Lgs. 286/1998: art. 27-bis, c. 1 (sostituito). Maggiore programmazione e coinvolgimento Terzo settore; potenziali effetti su quote/tempi di istruttoria.
    Art. 7 – Ricongiungimento familiare
    • Allungato il termine procedurale: 90 → 150 giorni.
    D.Lgs. 286/1998: art. 29, c. 8 (modificato). Tempistiche più ampie per definizione delle pratiche; impatto su pianificazione familiare e adempimenti collegati.
    Art. 8 – Tavolo contro caporalato/sfruttamento agricolo
    • Inclusi tra i partecipanti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
    • Abrogato un comma (c. 3) della disciplina previgente sul Tavolo.
    D.L. 119/2018: art. 25-quater (modifiche, abrogazione c. 3). Allargamento governance/partecipazione; verificare conseguenze operative dell’abrogazione sul funzionamento.
    Art. 9 – Fondo contro reclutamento illegale di manodopera straniera
    • Riscritti i soggetti destinatari/coinvolti: agenzie autorizzate (D.Lgs. 276/2003) e soggetti accreditati dalle Regioni ai servizi per il lavoro (D.Lgs. 150/2015).
    L. 207/2024: art. 1, c. 889 (modificato). Focalizzazione su operatori “istituzionali”/accreditati; può cambiare la platea degli attuatori beneficiari.
    Art. 10 – Punto di crisi di Lampedusa
    • Proroga del termine finale: 31/12/2025 → 31/12/2027.
    D.L. 20/2023: art. 5-bis, c. 2 (modificato). Estensione temporale del presidio/assetto; impatto organizzativo e di copertura fino al 2027.

  • Lavoro Autonomo

    Gestione separata: nuovo obbligo per ricercatori e addetti alle corse ippiche

    Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione dal 1 gennaio 2025 degli obblighi contributivi alla Gestione separata per due nuove categorie di lavoratori:

    • i titolari di incarichi di ricerca istituiti dall’art. 22-ter della legge 240/2010;
    • gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali la legge 207/2024 ha introdotto lo specifico obbligo assicurativo.

    La circolare indica  aliquote, modalità di iscrizione, versamento e denuncia tramite il flusso Uniemens, e i  codici "Tipo rapporto” da utilizzare.

    Contributi ricercatori – art. 22-ter L. 240/2010

    L’articolo 1-bis del D.L. 45/2025 ha introdotto gli incarichi di ricerca finalizzati all’avvio dei giovani laureati alle attività scientifiche. 

    Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni equipollenti possono conferire tali incarichi a laureati magistrali da non più di 6 anni.

    Ai fini previdenziali, la norma richiama l’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995), con le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. La durata complessiva degli incarichi e dei rapporti assimilati non può superare 11 anni, anche non continuativi.

    Contributi previdenziali addetti alle corse ippiche

    Dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella con scommesse sportive devono iscriversi alla Gestione separata. I compensi sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) e sono inquadrati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente. 

    Il nuovo comma 29-bis dell’art. 2 L. 335/1995 stabilisce aliquote contributive differenziate (v.sotto) e l’applicazione di una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile previdenziale ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027.

    Tabelle riepilogo e Istruzioni per l’iscrizione alla Gestione Separata

     Aliquote contributive 2025 – riepilogo 

    Categoria Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Aliquota totale
    Incarichi di ricerca 33% 0,72% (maternità/malattia) + 1,31% DIS-COLL 35,03%
    Addetti ippici senza altra previdenza 25% 2,03% 27,03%
    Addetti ippici con altra previdenza/pensionati 24% 24%

    Istruzioni operative Iscrizione alla Gestione separata

     Sia gli incaricati di ricerca sia gli addetti ippici devono iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, 

    • tramite: servizio online INPS “Iscrizione parasubordinati”; oppure
    • attraverso  intermediari abilitati.

    La circolare non lo specifica ma il termine di prima applicazione per chi è già in attività solitamente decorre  a 30 giorni dalla data della circolare di istruzioni. In questo caso la scadenza dovrebbe essere fissata al 12 dicembre.

     INPS precisa che la registrazione non comporta rilascio di matricola: la contribuzione sarà visibile nel Fascicolo previdenziale.

    Adempimenti per gli incarichi di ricerca

     Le istituzioni conferenti (università, enti di ricerca, istituzioni equipollenti) devono: 

    • Versare i contributi tramite F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE, senza possibilità di compensazione.
    •  Ripartizione: 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del ricercatore. 
    • Inviare il flusso Uniemens, indicando: periodo di attività; trattamento economico effettivamente erogato; nuovo Tipo rapporto: R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter L. 240/2010. Applicare la regola dell’assenza di “automaticità delle prestazioni”: la copertura contributiva vale solo sui versamenti effettivi.

    Adempimenti per gli addetti ippici

     Il MASF è responsabile di versamenti e Uniemens. 

    •  Base imponibile per la contribuzione: compensi eccedenti 5.000 euro; Riduzione imponibile al 50% fino al 31.12.2027 (solo parte IVS); 
    • Ripartizione: 2/3 Ministero, 1/3 lavoratore.
    •  Flusso Uniemens – ATTENZIONE : nuovi codici rapporto sono stati  comunicati con il messaggio  INPS 3645 del 2 dicembre 2025
    Codice rapporto Descrizione Imponibile
    DA Addetti ippici senza altra previdenza – aliquota 25% 50% compenso – franchigia 5.000 €
    D8 Prestazioni non pensionistiche – aliquota 2,03% Compenso totale – franchigia 5.000 €
    DC Addetti ippici con altra previdenza/pensionati – aliquota 24% 50% compenso – franchigia 5.000 €

  • Lavoro Autonomo

    Contributi artigiani e commercianti: secondo acconto entro il 1 dicembre

     Scade il 16 maggio prossimo la prima scadenza di versamento dei contributi minimi  per artigiani e degli esercenti attività commerciali.

     Nella  circolare 38  del 7 febbraio 2025  Inps ha comunicato che le aliquote contributive da utilizzare nel 2025 ,  sono   pari a: 

    • 24% per i titolari e collaboratori  (senza più differenziazione sulla base dell'età)

    Si conferma  anche per l’anno 2025, la riduzione del 50% dei contributi dovuti per gli iscritti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati.

    Vanno  ricordate anche:

    1. l' aliquota aggiuntiva  pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti. 
    2. la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per  i redditi superiori alla soglia di 18.555,00 euro.
    Aliquote contributi artigiani e commercianti 2025 

    Artigiani

    Commercianti

    Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori

    24%

    24,48%

    Minimi contributivi e massimali di reddito 

    Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso ISTAT  2024  dello 0,8%,  è pari a € 18.555,00 euro.

     i i minimali contributivi 2025, comprensivi del contributo per l'indennizzo della maternità , che resta fissato a 7,44 euro,  sono i seguenti :

    Minimi contributivi

    Artigiani

    Commercianti

    Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori 

    € 4.460,64

    €  4.549,70  

    Si ricorda che il contributo previdenziale  è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2025 per la quota eccedente il predetto minimale di € 18.555,00 annui   e  fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari all’importo di €  55.448,00.

    Per l'anno 2025, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a:

    •  92.413,00 euro per i lavoratori con anzianità contributi  antecedente il 1996
    •  120.607,00 euro per gli iscritti dopo il  1° gennaio 1996.

    Va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali  per l'impresa.

    Scadenze versamenti contributi artigiani e commercianti 2025

    I contributi come di consueto vanno versati mediante i modelli di pagamento unificato F24:

    1.    per i contributi dovuti sul minimale di reddito, alle seguenti scadenze : 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026, 
    2. per gli importi sulla quota eccedente il minimo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche  a titolo di saldo 2024  e  primo acconto 2025 – 30 giugno 2025 e secondo acconto 2025 ( 30 novembre , che slitta al 1 dicembre perche cade di domenica)

    Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

    Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 19 2023 e ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.

    Agevolazione contributiva regime forfettario – legge 190 2014

    Resta fermo che  i contribuenti che hanno scelto il regime fiscale forfettario hanno accesso ad una riduzione contributiva del 35%  Per chi ha intrapreso l'attivita nel 2024 deve darne  comunicazione  entro il 28 febbraio 2024.

    Va anche sottolineato che con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000  a 85.000 euro il limite massimo di reddito  per l' accesso al regime fiscale forfettario 

    Contributi artigiani e commercianti – importi2024

    Aliquote e  importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33  del 7 febbraio 2024 

    La riduzione contributiva per i nuovi iscritti – Legge di bilancio 2025

    La circolare INPS ricorda  infine che la legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali de che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. 

    Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.

    Il calcolo e CPB 2024-2025

    Per determinare l'importo dovuto è possibile applicare il “metodo storico” ovvero il “metodo previsionale” .

    ATTENZIONE  per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 l’acconto è da calcolare in base al “reddito concordato”  ma è possibile anche utlilizzare in deroga il reddito effettivo se superiore a quello concordato

  • Concorsi e offerte di lavoro

    Concorsi: quali dati possono essere pubblicati online e quali no?

    Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato con provvedimento del 9 ottobre  un articolato documento di FAQ volto a chiarire quali dati possano essere trattati e soprattutto diffusi online dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito delle procedure dei concorsi pubblici 

    Il provvedimento nasce a seguito dei numerosi reclami e segnalazioni relativi alla pubblicazione non conforme di graduatorie, elenchi di candidati, punteggi e informazioni sensibili, spesso accessibili tramite motori di ricerca e quindi potenzialmente consultabili senza limiti di tempo.

    Il documento chiarisce come la diffusione sul web di informazioni personali rappresenti una forma di trattamento particolarmente invasiva, poiché consente un accesso indiscriminato a dati che possono rimanere online permanentemente ed essere riutilizzati da terzi. Per questo motivo il Garante ribadisce la necessità di adottare criteri stringenti di minimizzazione, selezionando solo i dati effettivamente necessari e autorizzati dalla normativa vigente.

    Le nuove disposizioni si coordinano con la riforma del Portale InPA (art. 35-ter d.lgs. 165/2001), confermando l’obbligo di pubblicazione solo degli elementi indispensabili a garantire trasparenza e diritto di impugnazione.

    Vediamo le principali indicazioni ed esempi .

    Le norme sulla pubblicazione dei dati concorsuali

    Si ricorda che con l’introduzione del Portale InPA, le amministrazioni non sono più tenute alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo si assolve attraverso:

    Le graduatorie intermedie – di merito, titoli e riserve – non possono essere pubblicate online, ma devono essere rese accessibili esclusivamente ai partecipanti tramite area riservata.

    All’interno di tale spazio gli enti devono fornire:

    • nome e cognome
    • posizione attribuita
    • punteggio complessivo
    • mera indicazione dell’eventuale ricorrenza di preferenze (es. con un asterisco)

    Senza specificare la natura del titolo, per evitare la diffusione indiretta di informazioni sensibili.

    È inoltre vietata la pubblicazione online degli esiti delle prove orali, che devono invece essere affissi solo nei locali fisici della sede d’esame e per il tempo strettamente necessario.

    Secondo il provvedimento, la base giuridica che consente alle amministrazioni pubbliche di trattare dati personali dei partecipanti ai concorsi risiede nell’adempimento di obblighi legali e nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico (artt. 5 e 6 GDPR; artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy) 

    Tuttavia, la possibilità di diffondere online tali dati è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore: si tratta principalmente della pubblicazione delle graduatorie finali dei soli vincitori, in conformità al d.lgs. 33/2013 e alle linee guida ANAC.

    Dalle FAQ emergono chiaramente i dati che possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'ente che bandisce il concorso o sul portale INPA,

    Istruzioni operative per le amministrazioni e i consulenti

    Il Garante specifica per i responsabili del trattamento, ai dirigenti delle risorse umane e ai consulenti che supportano gli enti nella gestione dei concorsi , che il principio cardine è quello della minimizzazione della diffusione dei dati.

    Quindi, prima di pubblicare qualsiasi documento, l’amministrazione deve verificare se la pubblicazione è prevista dalla legge; se il dato è necessario per trasparenza e tutela giurisdizionale;  se può essere omesso o sostituito da un’indicazione sintetica.

    In generale è consigliabile

    •  pubblicare solo i dati dei vincitori.
    • Usare la data di nascita esclusivamente per distinguere omonimi.
    • Non inserire diciture quali “idoneo non vincitore”, “escluso”, “ammesso con riserva”.
    • Non pubblicare riferimenti a leggi o categorie che possono rivelare condizioni sensibili (es. legge 104/1992, invalidità).

    Gli atti non destinati alla diffusione online devono essere caricati:

    • nell’area riservata del portale InPA;
    • oppure in un’area protetta del sito istituzionale, accessibile tramite credenziali.

    In quest’ambito è possibile comunicare ai candidati informazioni più dettagliate, sempre nel rispetto del principio di necessità.

    Le FAQ chiariscono  infine che il bando di concorso o un regolamento interno non possono prevedere la pubblicazione di ulteriori dati personali oltre quelli stabiliti dalla normativa nazionale.

    Le amministrazioni non hanno autonomia in materia di diffusione dei dati personali e non possono introdurre discipline “locali” difformi.

    Concorsi pubblici: riepilogo dei dati pubblicabili e non

     Per praticità riepiloghiamo le indicazioni  del Garante nella tabella seguente:

    Tipo di dato Esempio Pubblicabile online sul sito PA Note operative
    Nome e cognome dei vincitori Mario Rossi Può essere pubblicato nella graduatoria finale per obblighi di pubblicità e trasparenza.
    Data di nascita (solo per omonimia) Mario Rossi, nato il 12/03/1990 Sì, in casi limitati Indicabile solo se necessario a distinguere omonimi tra i vincitori.
    Posizione in graduatoria dei vincitori 1°, 2°, 3° classificato Elemento essenziale della graduatoria finale pubblicabile.
    Punteggio complessivo dei vincitori 85/100 Sì (facoltativo) La pubblicazione del punteggio è rimessa alla valutazione dell’amministrazione.
    Dati degli idonei non vincitori Elenco idonei non assunti No (salvo scorrimento) Pubblicabili solo se, con lo scorrimento, diventano vincitori.
    Dati dei non idonei o assenti Candidati bocciati o non presentati No Non devono comparire online in graduatorie o elenchi pubblici.
    Titoli di preferenza o precedenza Appartenenza a categorie protette, benefici L. 104/1992 o L. 68/1999 No Possono rivelare dati sensibili (salute, disabilità, condizioni familiari). Non indicare né il titolo né il riferimento normativo.
    Cause di esclusione o ammissione con riserva “Escluso per mancanza requisiti”, “Ammesso con riserva per ricorso pendente” No Non vanno riportate in graduatoria pubblica, neppure con sigle o acronimi.
    Dati relativi a condanne penali o reati Esiti controlli casellario giudiziale No La loro diffusione online è espressamente vietata dalla normativa privacy.
    Dati contenuti negli atti endoprocedimentali Verbali di commissione, elaborati tecnici, valutazione dettagliata dei titoli No Possono essere messi a disposizione solo dei partecipanti, in area riservata (es. Portale InPA).
    Esiti delle prove orali con elenco candidati Elenco candidati esaminati con voto prova orale No (online) Devono essere affissi solo nei locali d’esame e per il tempo strettamente necessario.
    Indicazioni che rivelano indirettamente lo stato di salute Riferimenti a “categorie L. 104/1992”, “disabili L. 68/1999”, “orfani di caduti per servizio” No Anche il mero rimando alla legge può far emergere informazioni sullo stato di salute del candidato o dei familiari.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento o sanzione conservativa per la negligenza sul lavoro?

    Il tema del licenziamento disciplinare  è di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti, soprattutto alla luce dei rapporti tra normativa e contrattazione collettiva. 

    L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29343 del 6 novembre 2025, offre un  rilevante contributo interpretativo in merito all’applicazione dell’art. 18 della Legge n. 300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012, nella parte relativa alla distinzione tra tutela reintegratoria (comma 4) e tutela indennitaria (comma 5) potenziata dal Jobs Act ormai 10 anni fa

    La pronuncia trae origine da un procedimento volto a verificare la legittimità di un licenziamento disciplinare irrogato a un lavoratore del settore Turismo – Pubblici Esercizi, per comportamento considerato negligente, con riferimento alle previsioni dell’art. 144 del  CCNL applicato. La cassazione ha confermato l'orientamento già consolidato per il quale le previsioni del contratto collettivo sono prevalenti.

    Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni dei giudici.

    Il caso: negligenza e sanzioni disciplinari

    Il contenzioso nasce dall’impugnazione di un licenziamento disciplinare motivato dall’azienda con riferimento alla violazione di specifiche prassi operative interne, tra cui le procedure di registrazione delle temperature dei prodotti cotti previste dalle cosiddette schede CCP6.

     Il giudice di primo grado aveva ritenuto la sanzione espulsiva illegittima, osservando che la condotta, pur ritenuta negligente, rientrasse nelle ipotesi punibili con misura conservativa secondo il CCNL di settore.

    La Corte d’Appello di Roma, in secondo grado  ha confermato l’illegittimità del licenziamento ma ha escluso l’applicazione della tutela reintegratoria. Secondo i giudici di secondo grado, la condotta non trovava corrispondenza diretta nelle previsioni tipizzate dal CCNL per l’applicazione di una sanzione conservativa; ne derivava pertanto l’applicazione della tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5, Statuto dei lavoratori.

    Avverso questa decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dei commi 4 e 5 dell’art. 18 e dell’art. 144 del CCNL, sostenendo che il comportamento contestato rientrava pienamente nell’ambito delle condotte punibili con sanzione conservativa.

    Le decisioni di merito e la pronuncia della Cassazione

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: quando la contrattazione collettiva qualifica una condotta come meramente negligente e punibile con sanzione conservativa, il giudice non può sostituire tale valutazione con un proprio giudizio di maggiore gravità. 

    La Cassazione richiama, a tal fine, il “diritto vivente” formatosi sul punto, secondo il quale il giudice è tenuto a verificare se il fatto contestato possa essere ricondotto — anche mediante interpretazione elastica — alle ipotesi  di violazioni  sanzionate in via conservativa dal contratto collettivo.

    Nel caso di specie, la Corte ha infatti rilevato che la decisione d’appello non aveva adeguatamente motivato l’esclusione della condotta del lavoratore dal perimetro dell’art. 144, comma 7, lett. c), del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, che punisce il lavoratore che “non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza”. La violazione delle prassi operative aziendali, secondo i giudici di legittimità, poteva essere valutata come forma di negligenza rientrante  in questa disposizione,  rendendo quindi applicabile la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4.

    La Corte ha inoltre richiamato numerosi precedenti conformi, sottolineando come la contrattazione collettiva, nella disciplinare le possibili  mancanze nella condotta del lavoratore, svolga una funzione di attuazione del principio di proporzionalità, cui il giudice deve conformarsi. Ne deriva che, in presenza di una previsione contrattuale più favorevole al lavoratore, il licenziamento disciplinare debba essere annullato, con conseguente reintegrazione.

    Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, rinviando alla Corte territoriale per un nuovo esame alla luce dei principi indicati.

  • Agricoltura

    Retribuzioni agricoltura tabelle in vigore – al via la rilevazione 2025

    L’INPS, con la Circolare n. 146 del 26 novembre 2025, ha avviato la nuova procedura annuale di rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli – sia a tempo determinato (OTD), sia a tempo indeterminato (OTI) – in vigore alla data del 30 ottobre 2025.

    Si tratta di un adempimento previsto ogni anno e necessario per la determinazione delle retribuzioni medie salariali, utilizzate per:

    1. calcolare contributi e prestazioni previdenziali;
    2. aggiornare i valori di riferimento per coloni, mezzadri e iscritti alla Gestione speciale;
    3. predisporre il decreto annuale del Ministero del Lavoro.

    La rilevazione avviene con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, delle Sedi territoriali INPS e dell’INAIL. 

    Le scadenze sono già fissate: entro il 30 gennaio 2026 le Strutture provinciali devono trasmettere i dati alle Direzioni regionali, che a loro volta li inoltreranno agli uffici centrali entro il 10 febbraio 2026.

    Qui le tabelle dei salari in vigore 

    Il quadro normAtivo

    La procedura discende dagli obblighi contenuti in:

    • Art. 28 del D.P.R. 488/1968: disciplina la determinazione della retribuzione convenzionale utile per contributi e prestazioni.
    • Art. 7 della legge 233/1990: applicazione per coloni, mezzadri, coltivatori diretti e compartecipanti familiari.
    • Art. 9-sexies del D.L. 510/1996, conv. in L. 608/1996: istituzione della Commissione centrale per la rilevazione delle retribuzioni agricole.

    Le Strutture territoriali INPS devono rilevare le retribuzioni effettivamente vigenti per provincia, settore e qualifica, sulla base della contrattazione collettiva nazionale, che stabilisce minimi e massimi;

    integrativa regionale o provinciale, da verificare in relazione alla sua vigenza al 30 ottobre 2025.

    La Circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 190/2002, che rimane riferimento tecnico per le modalità di calcolo.

    Le Direzioni regionali svolgono un ruolo di coordinamento e controllo,  verificando uniformità di rilevazione su tutto il territori e controllando  i dati trasmessi dalle Strutture provinciali   cosi da assicurare la corretta individuazione dei salari effettivi nei settori con caratteristiche particolari (es. idraulico-forestale, cooperative agricole).

    Istruzioni operative e link per scaricare i file

    Per effettuare correttamente la rilevazione, l’INPS rende disponibili i file Excel nei quali inserire i dati provinciali relativi a OTD e OTI. Ecco cosa devono fare le Strutture territoriali:

    I file sono disponibili alla directory FTP dell’INPS: ftp://ftp.inps/applicazioni%20inps/Operai_Agricoli/    (da aprire tramite Internet Explorer o Microsoft Edge)

    I modelli da utilizzare sono:

    • A.ProvinciaGenerico – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls
    • A.ProvinciaGenerico – RM2 OTI 30 ottobre 2025.xls

    Una volta scaricati, devono essere salvati in locale e rinominati indicando la provincia competente

    (es.: Agrigento – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls).

    La stessa directory contiene file specifici per territori con caratteristiche particolari (Toscana, Aosta, Arezzo, Bolzano, Brescia, Mantova, Modena, Padova, Trento).

    Funzionamento delle tabelle

    Le tabelle Excel sono impostate per calcolare automaticamente:

    Riga A: valori delle retribuzioni dei vari settori/qualifiche;

    Riga B: % di incidenza dei settori;

    Riga C: retribuzione media giornaliera.

    Sono presenti formule di controllo che verificano la coerenza delle percentuali inserite, evitando errori nella successiva elaborazione dei dati.

     Trasmissione dei file e gestione documentale

    Entro il 30 gennaio 2026, le Strutture provinciali devono completare l’inserimento dei dati;  predisporre la documentazione relativa alla contrattazione provinciale/regionale vigente e  trasmettere tutto alla Direzione regionale.

    Le Direzioni regionali, dopo verifica, devono caricare i file nelle cartelle condivise interne, accessibili ai soli referenti autorizzati utilizzando i link seguenti:

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAAbruzzo

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURABasilicata

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACalabria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACampania

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAEmilia Romagna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAFriuli

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALazio

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALiguria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALombardia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMarche

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMolise

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPiemonte

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPuglia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASardegna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASicilia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAToscana

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURATrentino

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAUmbria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGrppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAV.Aosta

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAVeneto

    Le Direzioni che abbiano nominato nuovi referenti devono comunicarli alla Direzione centrale Entrate per l’abilitazione all’accesso.