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Domande fermo pesca per il 2024: scadenza prorogata
Il Decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 ha disposto anche per l'anno 2024 è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 23 aprile una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.
Con decreto del 13 giugno il Ministero ha disposto una proroga al 4 luglio 2025
ATTENZIONE non saranno accettate
le domande che giungano oltre la nuova scadenza
le istanze prive della Scheda 9 compilata da parte dell'azienda e integrata e vistata dall'autorità marittima;
le istanze prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti, entro la stessa data, i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate iban del lavoratore;
inviate con modalita diverse dall'invio on applicativo "Fermo pesca"
Inoltre il ministero precisa che le variazioni di codici iban già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025.
Ricordiamo di seguito le istruzioni.
Quando spetta l’indennità per fermo pesca
L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2024.
Fermo obbligatorio
I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:
- Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
- Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
- Pesca dei molluschi bivalvi.
- Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.
Fermo non obbligatorio
L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:
- Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
- Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
- Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
- Misure nazionali o UE per specie specifiche.
- Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.
A chi spetta (e a chi no ) l’indennità
Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:
- I dipendenti delle imprese del settore;
- I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.
Non hanno invece diritto all’indennità:
- Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
- I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
- I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”
Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile A BREVE dal portale Cliclavoro.
Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:
1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:
- Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
- Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
- Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
- La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.
2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.
Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” – dal momento dell’apertura dello stesso.
Domande fermo pesca: tabella adempimenti
Adempimento Chi lo fa Modalità Scadenza Compilazione online dell’istanza Impresa Portale “Fermo Pesca” su Cliclavoro Entro il 16/06/20254 luglio 2025Generazione e integrazione Scheda 9 Impresa + Autorità marittima Compilazione e visto obbligatorio Entro il 16/06/20254 luglio 2025Compilazione file IBAN Ogni marittimo imbarcato Firma + documento d’identità allegato Con l’istanza Pagamento imposta di bollo Impresa Solo tramite PagoPA (da portale) Prima dell’invio domanda Dichiarazione per fermo non obbligatorio Comandante/armatore In carta semplice o online Entro ore 12:00 del primo giorno di fermo Variazioni IBAN Impresa/lavoratore Via applicativo Entro il 15/07/2025 -
Fondo vittime del lavoro: gli indennizzi per eventi 2025
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.5.2025 n. 75 è stato determinato, come ogni anno, l’importo disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025,
Il decreto ministeriale è stato approvato dagli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato sul sito ministeriale il 3 giugno 2025
Le risorse stanziate complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2025 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio (5063) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ammontano complessivamente ad euro 12.479.421,00;
Tabella importi per eventi 2025
Tenuto conto della nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, l’importo della prestazione di indennizzo per le vittime di infortuni sul lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,
è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare.
TIPOLOGIA N. SUPERSTITI IMPORTO PER NUCLEO A 1 € 10.357,92 B 2 € 17.845,57 C 3 € 25.333,22 D Più di 3 € 37.438,26 Fondo sostegno famiglie vittime del lavoro: cos’è
Giova ricordare che il Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato creato per aiutare economicamente i familiari dei lavoratori deceduti a causa di un incidente sul lavoro. È stato istituito con la legge del 27 dicembre 2006 e aggiornato nel 2007.
Questo fondo prevede due tipi di aiuti economici:
1. Contributo economico una tantum destinato alla famiglia del lavoratore deceduto.
L’importo , come detto sopra, varia in base a:
- quanti familiari sono rimasti;
- quante risorse ha a disposizione il fondo, in base agli incidenti sul lavoro registrati dall’INAIL.
2. Anticipo sulla rendita ai superstiti
È un anticipo di tre mensilità sulla rendita che normalmente spetta ai familiari.
Viene calcolata su un importo minimo stabilito per legge ed è destinata solo ai familiari dei lavoratori assicurati obbligatoriamente.
L’anticipo viene pagato insieme al contributo una tantum.
Entrambe le somme non sono tassate e i pagamenti vengono effettuati direttamente dall’INAIL.
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CCNL Unionalimentari Confapi rinnovato: aumenti e altre novità
Nella giornata del 28 maggio 2025 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori della piccola e media industria alimentare aderente a Unionalimentari Confapi. Il nuovo accordo, valido per il periodo 2024-2028, interessa circa 40.000 addetti del settore.
Vediamo le principali novità e la nuova tabella retributiva con gli aumenti previsti .
CCNL Unionalimentare Confapi : le novità economiche
L’intesa prevede un aumento retributivo complessivo di 280 euro sul parametro 137. L’erogazione sarà suddivisa in quattro tranche da 70 euro ciascuna, con le seguenti decorrenze:
- 1° giugno 2025,
- 1° gennaio 2026,
- 1° aprile 2027,
- 1° gennaio 2028.
Si segnalano inoltre da punto di vista economico
Previdenza complementare e riduzione dell’orario di lavoro
Il contributo aziendale al fondo di previdenza complementare Fondapi verrà incrementato fino a raggiungere l’1,5%.
È previsto, inoltre, un impegno a definire accordi aziendali con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per ulteriori riduzioni in caso di investimenti tecnologici che incidano su produttività e occupazione.
Livello Parametro Minimo 06/2024 (€) Aumento complessivo (€) Minimo aggiornato 2028 (€) Quadri 230 2.635,82 470,07 3.105,89 1° 230 2.535,82 470,07 3.005,89 2° 200 2.205,04 408,80 2.613,84 3° 165 1.819,19 337,26 2.156,45 4° 145 1.598,69 296,38 1.895,07 5° 130 1.433,30 265,72 1.699,02 6° 120 1.323,02 245,28 1.568,30 7° 110 1.212,79 224,84 1.437,63 8° 100 1.102,54 204,40 1.306,94 Riportiamo per completezza la tabella retributiva precedente
CCNL Unionalimentari: Novità contrattuali
Dal punto di vista contrattuale si segnala che:
- Il contratto introduce un progressivo aumento delle ore di permesso retribuito (ROL), con l’obiettivo di favorire una riduzione dell’orario di lavoro.
- Nel nuovo testo contrattuale sono stati aggiornati gli articoli relativi al mercato del lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità occupazionale. In particolare, viene ridotta la soglia massima complessiva per l'utilizzo di contratti a termine, in somministrazione e staff leasing, che passa dal 50% al 25%.
- Sono stati ampliati i diritti in materia di congedi parentali, con l’introduzione di maggiori ore retribuite per l’inserimento al nido e alla scuola dell’infanzia, e per l’accudimento di genitori anziani. Previste anche misure specifiche per le lavoratrici vittime di violenza.
- In ambito di pari opportunità, è stato inserito un nuovo paragrafo dedicato a “Pari opportunità, diversità e inclusione”, che affida alla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello l’individuazione di soluzioni specifiche.
- rinnovo contrattuale rafforza anche gli strumenti dedicati alla formazione professionale continua, nonché le misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Sgravi contratti solidarietà 2023: nuovo elenco beneficiari e istruzioni
Con la Circolare n. 97 del 15 novembre 2024 INPS ha fornito le istruzioni operative per il recupero delle riduzioni contributive destinate alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà, con risorse stanziate per l’anno 2023. In allegato anche un primo elenco di aziende beneficiarie.
In data 4 giugno 2025 viene pubblicato un nuovo elenco allegato al messaggio 1765 2025. (v ultimo paragrafo)
Qui di seguito, i dettagli su modalità operative, flussi Uniemens e scadenze per i conguagli
Sgravi CDS 2023
L'istituto ricorda che le riduzioni contributive si applicano alle imprese che, entro il 30 novembre 2023, abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.
ai lavoratori con riduzione oraria superiore al 20% nella misura del 35% della contribuzione datoriale.
La durata del beneficio arriva a un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile.
La riduzione contributiva si applica sui contributi versati per ogni dipendente con orario ridotto secondo quanto stabilito nel contratto di solidarietà.
Sono esclusi
- Contributi per la formazione professionale (0,30%).
- Contributi di solidarietà su previdenza complementare e assistenza sanitaria.
Il calcolo della riduzione è proporzionale al periodo di paga cui si riferisce.
Sgravi CDS 2023 codice causale e scadenza primo elenco ammessi
L'istruttoria viene condotta dal Ministero del Lavoro, che adotta i decreti di ammissione. Nel allegato alla circolare il primo elenco di imprese ammesse . INPS precisa che le aziende escluse dall’Allegato 1 saranno autorizzate con successive comunicazioni.
Le imprese devono presentare denunce Uniemens contenenti informazioni su retribuzioni, contributi e prestazioni CIGS conguagliate seguendo le seguenti istruzioni:
In <DenunciaAziendale> -> <AltrePartiteACredito>:
- <CausaleACredito>: Inserire il codice “L981” (arretrato conguaglio sgravio per i CdS 2023).
- <SommeACredito>: Indicare l’importo spettante.
Le aziende sospese o cessate devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Scadenze
I conguagli devono essere effettuati entro il 16° giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 febbraio 2025.
Sgravi CDS nuovo elenco ammessi 2025
Con il messaggio 1765 del 4 .6.2025 INPS ha reso disponibile un nuovo elenco di ammessi allo sgravio a valere sulle risorse 2023 i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2024.
Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio sopra descritte
Gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile fermo restando il predetto limite possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della citata circolare n. 97/2024.
La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territorialmente competente dell’INPS, accertata la sussistenza dei presupposti deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
ISTRUZIONI CONGUAGLIO UNIEMENS
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali , per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;
• nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del e messaggio, quindi entro il 16 settembre 2025
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
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Riforma disabilità in sperimentazione: nuove indicazioni INPS
Nel messaggio 949 del 20 marzo INPS informava che nelle Province di Trieste, Brescia, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, nelle quali è stata avviata la sperimentazione prevista dalla riforma della disabilità ( decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62), che ha affidato la valutazione di base in via esclusiva all'INPS, sono stati riattivati tutti i canali, inclusi quelli dei Centri per l’impiego, per la presentazione delle nuove domande di accertamento sanitario esclusivamente da parte dei soggetti in possesso di un verbale di invalidità civile superiore al 45% o appartenenti alle altre categorie protette
Inps specifica che
- nella Regione Emilia-Romagna i canali sono attivi e le domande, in via transitoria, verranno gestite dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente territorialmente.
- in tutte le nove Province in sperimentazione, i cittadini che intendono ottenere per la prima volta il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa devono presentare il nuovo certificato medico introduttivo. (vedi per i dettagli "Certificato introduttivo al via la sperimentazione")
Con il Messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025, l’Istituto chiarisce meglio l’allineamento normativo con quanto previsto dal D.L. n. 90/2014, per quanto concerne le modalità del procedimento di valutazione di base. v ultimo paragrafo.
Si ricorda che, dal 30 settembre 2025, la sperimentazione si estenderà ad altre province, tra cui Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Provincia autonoma di Trento e alla Valle d’Aosta. Tale fase proseguirà fino al 31 dicembre 2026.
Nuovo servizio invio dati economici
Con il messaggio 950 del 18 marzo 2025 INPS aveva fornito indicazioni anche sulle nuove modalità di comunicazione dei dati socio-economici dei soggetti che richiedono le prestazioni collegate alla situazione di disabilità, per i territori interessati dalla sperimentazione.
Nonostante la riforma, infatti , rimane invariata la separazione tra l’accertamento della disabilità e la verifica delle condizioni socio-economiche.
Pertanto, gli assistiti e le associazioni di categoria potranno trasmettere i dati richiesti dopo l’invio del certificato medico introduttivo, utilizzando il nuovo servizio online dell’INPS denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.
L’accesso al servizio è riservato ai soggetti muniti di credenziali SPID (Livello 2 o superiore), CNS o CIE 3.0.
Tramite questa piattaforma, gli utenti potranno autocertificare e inviare informazioni reddituali, familiari e lavorative necessarie per determinare il diritto a eventuali prestazioni economiche.
Per gli Istituti di Patronato, il servizio sarà accessibile invece attraverso il “Portale dei Patronati”, seguendo le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 4684 del 28 dicembre 2023.
L'istituto precisa che per le domande di invalidità civile
- presentate entro il 31 dicembre 2024 nei territori coinvolti nella sperimentazione e
- nelle aree non ancora interessate dalla riforma,
resta valida la procedura attuale, attraverso il servizio “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
Riforma disabilità: valutazione requisito entro 30gg dalla maggiore età
INPS è intervenuto con il messaggio del 5 giugno 2025 ricordando che, secondo l’articolo 25, comma 5, del suddetto decreto-legge del 2014, i soggetti già beneficiari dell’indennità di frequenza possono ottenere, al compimento della maggiore età, un riconoscimento provvisorio delle prestazioni riservate agli invalidi maggiorenni, a condizione che abbiano presentato la “domanda in via amministrativa” entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età.
Resta tuttavia necessario l’accertamento dei requisiti sanitari e di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa vigente.
In relazione a tale aspetto, l’INPS precisa che, nelle Province in cui è in corso la fase sperimentale della riforma il concetto di “domanda in via amministrativa” deve essere inteso come l’invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo stesso.
Tale invio deve avvenire entro il semestre antecedente il compimento della maggiore età.
Ad evitare l’erogazione indebita di prestazioni economiche destinate ai maggiorenni in assenza dei requisiti sanitari INPS provvederà a pianificare la valutazione di base per i soggetti interessati entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età.
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Azionariato dipendenti: quando si applica l’esenzione fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello n. 147/2025, è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che consente l’esenzione da imposizione per il valore delle azioni assegnate ai dipendenti, fino al limite annuo di 2.065,83 euro, se offerte alla generalità dei lavoratori e vincolate per almeno tre anni.
La questione nasce da un interpello presentato da una società multinazionale, intenzionata a implementare un piano di azionariato diffuso per rafforzare il legame con i propri dipendenti e incentivare la partecipazione al capitale sociale. Di seguito i dettagli e i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria.
I dettagli del piano e la richiesta di chiarimento
La società proponente ha illustrato un piano aperto a tutte le categorie di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, senza distinzione di ruolo o anzianità.
Il piano prevede la possibilità per i lavoratori di acquistare azioni (purchased share) e riceverne gratuitamente (matching e bonus share) in proporzione all'investimento effettuato, con un vincolo triennale di indisponibilità.
Tuttavia, sono stati esclusi
- i lavoratori a termine e
- i dirigenti con funzioni strategiche.
Per questi ultimi, infatti, la remunerazione è regolata dalla disciplina prevista dall’articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998, TUF) e dal Regolamento Emittenti (Consob delibera n. 11971/1999), che impone approvazioni specifiche da parte del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci.
Secondo la società, tale esclusione non compromette il rispetto della condizione della “generalità dei dipendenti”, poiché non ha natura discriminatoria, ma è imposta da esigenze regolamentari e organizzative. Pertanto, riteneva legittima l’applicazione del beneficio fiscale previsto dal TUIR.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato l'interpretazione dell'azienda, ritenendo che nel caso descritto sussistano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR. In particolare, ha riconosciuto che:
- la condizione della generalità è soddisfatta se l’offerta delle azioni riguarda tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche se alcune categorie vengono escluse per motivi oggettivi e non discriminatori;
- l’esclusione dei direttori generali e dei dirigenti strategici è giustificata dal rispetto delle politiche retributive adottate, le quali già prevedono forme specifiche di incentivazione (Long Term Incentive Plan);
- non si ravvisano elementi elusivi o selettivi che possano compromettere la ratio della norma, volta a evitare vantaggi fiscali mirati ad personam.
Di conseguenza, il valore delle azioni gratuite assegnate in base al piano – fino al tetto di 2.065,83 euro annui e in presenza di vincolo triennale di indisponibilità – non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, con esonero dalla ritenuta alla fonte ex art. 23 del DPR 600/1973.
La risposta conferma dunque l’orientamento interpretativo favorevole nei confronti dei piani di azionariato diffuso, a condizione che l’offerta sia effettivamente rivolta alla platea dei dipendenti in modo non discriminatorio e che venga rispettato l’impianto normativo e regolamentare. La scelta di escludere dirigenti soggetti a regole speciali può ritenersi compatibile con il beneficio fiscale per i dipendenti, se fondata su motivazioni strutturali e documentabili.
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Formazione sicurezza datori di lavoro e preposti: nuovo obbligo al via
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 l'accordo sottoscritto il 17 aprile 2025 nella Conferenza Stato, regioni e province autonome per l'attuazione dell'obbligo formativo dei datori di lavoro e preposti sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori introdotto dal decreto-legge n. 146/2021 all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).
L’Accordo è in vigore dal 25 maggio e rappresenta un intervento sistematico per la regolamentazione dei percorsi formativi, volto a garantire uniformità e qualità nell'erogazione della formazione obbligatoria.
Il nuovo Accordo , con l'allegato A, definisce nel dettaglio la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione e verifica dell’apprendimento dei percorsi formativi obbligatori, con particolare attenzione alle responsabilità dirette del datore di lavoro e alle figure della prevenzione (preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS).
Vediamo meglio i contenuti e una tabella sintetica degli obblighi.
La norma sulla nuova formazione obbligatoria per i datori di lavoro
Come detto, il decreto "fisco lavoro " n. 146/2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto numerose modifiche al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13, che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni.
L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni sui nuovi obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Per la piena attuazione si era in attesa dell'Accordo Stato Regioni (inizialmente previsto entro il 30 giugno 2022.)
La novità di maggiore impatto introdotta dall’Accordo riguarda l’introduzione di un obbligo formativo specifico in capo ai datori di lavoro, che dovranno infatti frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata minima di 16 ore.
Il percorso formativo per il datore di lavoro ha finalità chiare e precise:
- fornire le conoscenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008,
- aumentare la consapevolezza delle responsabilità legate al proprio ruolo e promuovere un'efficace cultura della prevenzione.
Secondo quanto stabilito dal punto 3, Parte II, dell’Allegato A dell’Accordo, la formazione dovrà coprire tematiche essenziali quali:
- l’organizzazione della prevenzione aziendale,
- la valutazione dei rischi,
- la gestione delle emergenze e
- la vigilanza sull’attuazione delle misure di sicurezza.
Formazione sicurezza: Modulo specifico per i cantieri
Un’ulteriore previsione di rilievo è l’introduzione di un modulo formativo aggiuntivo, della durata minima di 6 ore, riservato ai datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili.
Questo modulo – denominato “Modulo Cantieri” – risponde alla necessità di garantire un’adeguata preparazione per la redazione dei piani di sicurezza e per la gestione dei rischi nei contesti ad alto indice di pericolosità, come appunto i cantieri edili.
Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 97 del Testo Unico, che impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria il possesso di una formazione specifica.
Il termine per la conclusione della formazione obbligatoria è fissato in 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo. Saranno considerati validi i corsi già erogati prima di tale data, purché conformi nei contenuti alle nuove disposizioni.
Formazione del preposto e nuove responsabilità operative
L’Accordo del 17 aprile interviene anche sulla figura del preposto, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge 146/2021, che ha rafforzato il ruolo di vigilanza e intervento di questa figura all’interno dell’organizzazione aziendale.
In particolare, l’articolo 19, comma 1, lettere a) e f-bis), del D.Lgs. 81/2008 riconosce al preposto il potere di interrompere l’attività lavorativa di fronte a comportamenti non conformi da parte dei lavoratori o in presenza di carenze significative nei mezzi e nelle attrezzature.
Per rispondere a questi nuovi compiti, l’Accordo introduce :
- un corso di formazione specifico della durata minima di 12 ore, articolato in tre moduli,
- subordinato alla previa frequenza, da parte del preposto, dei corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori.
Il nuovo percorso è mirato a consolidare le competenze del preposto in materia di sorveglianza, gestione delle non conformità, comunicazione efficace in ambito di sicurezza e capacità di gestione delle emergenze.
La valorizzazione del ruolo del preposto risponde all’esigenza di rafforzare i meccanismi di prevenzione a livello operativo, garantendo che vi siano figure adeguatamente formate e consapevoli all’interno dell’azienda, capaci di vigilare e intervenire in tempo utile in caso di anomalie o situazioni di rischio.
La frequenza ai corsi per preposti dovrà essere periodicamente aggiornata, secondo quanto previsto dall’Accordo.
Formazione sicurezza: regime transitorio, tempi di attuazione e validità dei percorsi
In termini operativi, l’entrata in vigore dell’Accordo formalizzata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale comporta .
- un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti accordi Stato-Regioni e l'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, fino al 23 maggio 2026 .
- Tutti i datori di lavoro dovranno completare i percorsi formativi previsti dal nuovo accordo entro il 24 maggio 2027 .
Durante questo periodo, si prevede una fase di graduale adeguamento da parte degli enti formatori, delle imprese e dei consulenti del lavoro, che avranno il compito di pianificare e promuovere la formazione secondo le nuove modalità.
Il testo dell’Accordo specifica anche la validità dei corsi già svolti prima dell’entrata in vigore: essi saranno ritenuti validi se conformi ai requisiti contenutistici e strutturali definiti dall’Accordo stesso.
Formazione datori di lavoro e preposti: tabella di sintesi
Soggetto Coinvolto Obbligo Formativo Durata Minima Note Operative Datore di Lavoro Corso obbligatorio su salute e sicurezza 16 ore Da completare entro 24 mesi dalla pubblicazione in G.U. Datore di Lavoro (Impresa affidataria – cantieri) Modulo aggiuntivo “Cantieri” 6 ore Riguarda redazione PSC e gestione cantieri temporanei Preposto Corso specifico sulla vigilanza e gestione dei rischi 12 ore Dopo la formazione generale e specifica lavoratori Tutti i corsi Verifica finale di apprendimento Prevista Test scritto, colloquio o prova pratica