• Pensioni

    Ape Sociale: tre casi di conferma dei diritti dei lavoratori

    Con due ordinanze depositate il 1° febbraio 2026 (nn. 2107 e 2108), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’Ape sociale, fornendo indicazioni rilevanti per lavoratori, datori di lavoro e consulenti del lavoro chiamati a verificare il possesso dei requisiti e la compatibilità con altre prestazioni.

    Si ricorda che l’Ape sociale, disciplinata dall’art. 1, commi 179 e seguenti, della legge n. 232/2016, costituisce un’indennità a carico dello Stato, erogata fino al conseguimento dell’età per la pensione di vecchiaia, a favore di soggetti che si trovano in particolari condizioni, tra cui lo stato di disoccupazione a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

    Le due decisioni affrontano questioni differenti comunque favorevoli ai lavoratori:  nel primo caso, l’incidenza di un successivo rapporto di lavoro di breve durata sullo stato di disoccupazione richiesto per l’accesso al beneficio; nel secondo, la cumulabilità dell’Ape sociale con l’indennizzo riconosciuto ai sensi della legge n. 210/1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie.

    Gia con la sentenza n. 24950/2024 la Corte di Cassazione  sul diritto di accesso all'anticipo pensionistico con APE sociale aveva affermato che il diritto va garantito anche a chi non abbia mai fruito dell'indennità di disoccupazione Naspi.

    Caso 1 – Stato di disoccupazione e rioccupazione inferiore a sei mesi

    Con l’ordinanza n. 2107/2026  la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso dell’INPS contro una decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il diritto all’Ape sociale a un lavoratore precedentemente licenziato e successivamente rioccupato con un contratto di lavoro intermittente di durata inferiore a sei mesi.

    Il nodo interpretativo riguardava il requisito dello “stato di disoccupazione” richiesto dall’art. 1, comma 179, lett. a), della legge n. 232/2016. In particolare, occorreva stabilire se un rapporto di lavoro successivo, di durata inferiore a sei mesi, fosse idoneo a interrompere definitivamente lo stato di disoccupazione maturato a seguito di un precedente licenziamento.

    Secondo l’INPS, per accedere al beneficio sarebbe stato necessario fare riferimento esclusivamente alla causale di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; nella fattispecie, essendo cessato per scadenza del termine, il requisito non sarebbe stato integrato.

    Invece la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’interpretazione della Corte territoriale.

    La Cassazione ha richiamato l’orientamento già espresso in materia, secondo cui, ai fini dell’accesso all’Ape sociale, i requisiti devono essere riferiti all’ultimo rapporto di lavoro di durata significativa (a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi), mentre la successiva rioccupazione per un periodo inferiore a sei mesi non incide in modo definitivo sullo stato di disoccupazione.

    Il ragionamento si fonda sull’interpretazione coordinata dell’art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, che disciplina lo stato di disoccupazione. In particolare, il comma 3 dell’art. 19 prevede che lo stato di disoccupazione sia sospeso – e non interrotto – in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi.

    Secondo la Corte, un’interpretazione diversa finirebbe per svuotare di significato la previsione normativa sulla sospensione dello stato di disoccupazione. Pertanto, il breve periodo di rioccupazione con contratto intermittente, inferiore a sei mesi, ha determinato una mera sospensione dello stato di disoccupazione originariamente maturato a seguito del licenziamento, senza far venir meno il requisito richiesto per l’Ape sociale.

    Ne deriva che, ai fini del beneficio, resta rilevante la cessazione per licenziamento del rapporto precedente,e il diritto all'APE resta valido.

    Caso 2 – Cumulabilità tra Ape sociale e indennizzo per danni da vaccinazioni

    Con l’ordinanza n. 2108/2026  la Cassazione ha affrontato un diverso profilo: la compatibilità tra l’Ape sociale e l’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210/1992, riconosciuto a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità permanenti a seguito di vaccinazioni obbligatorie.

    L’INPS sosteneva che l’Ape sociale non fosse cumulabile con un’altra prestazione di natura assistenziale, quale l’indennizzo per danni da vaccinazione, ritenendo che la contemporanea percezione di due benefici economici dovesse essere esclusa in assenza di una previsione espressa di cumulabilità.

    Il lavoratore, invece, aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto a percepire entrambe le prestazioni.

    Anche in questo caso la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Istituto previdenziale, affermando la piena cumulabilità tra le due prestazioni 

    Nel motivare la decisione, la Corte ha chiarito la natura dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, qualificandolo come prestazione indennitaria fondata su esigenze di solidarietà sociale. Esso trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di tutela della persona e della salute e non nell’art. 38 Cost., che disciplina l’assistenza e la previdenza sociale in senso stretto.

    L’indennizzo per danni da vaccinazioni presenta caratteristiche peculiari:

    è riconosciuto indipendentemente dal reddito del beneficiario;

    è esente da imposizione fiscale;

    è espressamente cumulabile con altre provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.

    L’Ape sociale, invece costituisce una misura di sostegno al reddito in vista dell’accesso alla pensione di vecchiaia, con finalità e presupposti diversi rispetto all’indennizzo.

    La Corte ha quindi evidenziato che non sussiste alcuna incompatibilità espressa tra le due prestazioni e che, trattandosi di benefici con ratio e presupposti differenti, la loro coesistenza non determina duplicazioni indebite.

    Caso 3 – Naspi requisito non essenziale

    Una lavoratrice disoccupata aveva fatto ricorso contro il rigetto da parte di Inps della propria richiesta di APE Sociale.

    In primo grado, con sentenza del 1 luglio 2021, il tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'APE sociale, considerando che lo stato di disoccupazione fosse sufficiente, senza la necessità di  avere precedentemente beneficiato  interamente  anche dell'indennità di disoccupazione.

    Si ricorda che la lettera a), l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016  garantisce il diritto a "coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del   rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno  diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.

    Successivamente la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2022   ha confermato la decisione  ribadendo che l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 non prevede come requisito essenziale per l'accesso all'APE sociale l'aver percepito l'indennità di disoccupazione. 

    L'unico requisito richiesto è lo stato di disoccupazione, e il completamento della  fruizione dell'indennità di disoccupazione citato nella norma  è rilevante solo per la continuità tra disoccupazione e APE sociale.

    La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che una lettura "letterale e logica della norma" (larticolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016)  non impone la fruizione dell'indennità di disoccupazione come requisito per l'accesso all'APE sociale ma  la norma prevede solo che, nel caso in cui il lavoratore abbia percepito l'indennità, questa debba essere conclusa prima dell'accesso all'APE. 

    La Suprema Corte ha  quindi confermato  il diritto della lavoratrice all'APE sociale senza la necessità di aver beneficiato della NASP

  • Professione Avvocato

    Bandi Cassa forense: pubblicata la graduatoria per gli strumenti informatici

    Cassa forense comunica che è stata definita la graduatoria del  bando n. 2/2025 per l'assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale

    Gli elenchi delle domande accolte e  respinte sono disponibili a questo link.

    Il mese era apparsa invece quella relativa al  BANDO 14 2025 : Contributi per figli nati o adottati nel corso del 2024. Qui i documenti integrali delle :

     Si ricorda che nel 2025  16 bandi riproponevano misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:

    1. Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
    2. Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
    3. Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.

    Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Di seguito la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande. 

    Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi

    Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025

    Stanziamento: € 2.500.000

    Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025

    Stanziamento: € 1.800.000

    Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 150.000

     Organizzazione studi – persone giuridiche  Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 150.000

    Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 300.000

     Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 500.000

    Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 1.000.000

     Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 150.000

    Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026

    Stanziamento: € 1.500.000

    Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026

    Stanziamento: € 400.000

    Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti  Domande: (da definire)

    Stanziamento: € 200.000

    Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi

    Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025

    Stanziamento: € 3.000.000

    Borse di studio per orfani di iscritti  Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025

    Stanziamento: € 350.000

    Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025

    Stanziamento: € 700.000

    Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025

    Stanziamento: € 2.000.000

    Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025

    Stanziamento: € 2.000.000

    Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025

    Stanziamento: € 800.000

    Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025

    Stanziamento: € 1.800.000

    Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026

    Stanziamento: € 200.000

    Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda

    Per essere ammessi, è necessario essere in regola:

    • con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
    • con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).

    Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.

    Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).

    I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.

    Bandi assistenza cassa forense: le condizioni

    Per essere ammessi, è necessario essere in regola:

    • con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
    • con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).

    Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.

    Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).

    I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro stagionale turismo: riparto quote 2026 del decreto flussi

    Con nota della Direzione Generale per le politiche migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 423 del 9.2.2026 è stata comunicata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico relative all’anno 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 sulla programmazione dei flussi 2026-2028 

    Il provvedimento fa seguito alla precedente distribuzione delle quote per il settore agricolo e definisce, in modo puntuale, l’assegnazione delle quote alle Regioni e Province autonome, distinguendo tra diverse tipologie di istanze. 

    La nota ministeriale individua complessivamente 15.075 quote per il lavoro stagionale turistico 2026, articolate per tipologia e con un allegato tecnico che riporta la distribuzione dettagliata per ciascuna Regione e Provincia

    La nota specifica che l’assegnazione è effettuata sulla base:

    • dell’analisi del fabbisogno di manodopera nel settore turistico;
    • dei dati relativi alle istaze presentate;
    • della distinzione tra domande presentate tramite organizzazioni professionali dei datori di lavoro e domande presentate da soggetti privati

    La distribuzione delle quote

    Per l’annualità 2026 sono attribuite 15.075 quote complessive per il lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così ripartite 

    • 4.875 quote per cittadini di Paesi con i quali nel triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
    • 5.000 quote per istanze presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale (individuate dal Ministero del Turismo);
    • 4.700 quote per istanze presentate da soggetti privati;
    • 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale 

    Un elemento operativo rilevante riguarda la gestione di una parte delle quote a livello nazionale. Dalla tabella riepilogativa (pagina 8 dell’allegato) emerge che:

    • 875 quote (nell’ambito delle 4.875 relative agli accordi di cooperazione) sono attribuite a livello nazionale, in considerazione dell’esigua numerosità delle domande provenienti da specifici Paesi (Etiopia, Ecuador, Uzbekistan), e saranno assegnate alle Province in ordine cronologico di arrivo delle istanze;
    • le 500 quote per nulla osta pluriennale sono anch’esse attribuite a livello nazionale e assegnate in ordine di arrivo delle domande 

    Le restanti quote sono distribuite territorialmente tra Regioni e Province autonome, con dettaglio numerico per ciascun territorio .

    Termine di 50 giorni per la riallocazione

    Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.C.M., decorso il termine di 50 giorni dall’imputazione delle quote, il Ministero può procedere a una diversa distribuzione delle quote non utilizzate.  Operativamente, ciò implica:

    • monitoraggio costante dello stato delle quote;
    • valutazione tempestiva dell’invio delle istanze;
    • attenzione alle eventuali comunicazioni successive di riallocazione.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi INPGI ecco i nuovi minimi 2026

    Con la circolare 3 del 3 .2.2026 INPGI ha comunicato  che a seguito della definizione dell’indice medio di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2024 ed il 2025 nella misura del + 1,4%,  si è proceduto  all’adeguamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) dovuti per l’anno 2026, che risultano così rideterminati:

    <td data-label="Ridotto (1.271,94

    <td data-label="Ridotto (152,63

    <td data-label="Ridotto (50,88

    <td data-label="Ridotto (23,70

    <td data-label="Ridotto (227,21

    Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
    Reddito minimo di riferimento 2.543,87 1.271,94 
    Contributo Soggettivo (12%) 305,26 152,63
    Contributo Integrativo (4%) 101,75 101,75
    Contributo di maternità 23,70 23,70
    Totale contributo minimo 2026 430,71 278,08

    Modalità operative

    Per il versamento  dei contributi dei giornalisti autonomi a INPGI si deve  utilizzare il Modello F24/Accise (reperibile sul sito dell'INPGI e su quello dell'Agenzia delle Entrate), sul quale  si indicherà:

    •  Ente P, 
    • codice identificativo 22222
    • e nei campi mese/anno di riferimento 01/2025.

     Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato.

     In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale:

    1.  “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure 
    2. S1 (per la prima rata del 31 ottobre e S2 e S3 per le rate successive con scadenza 31 novembre e 31 dicembre)

     seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti.

    Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Modello può consultare l'apposita sezione del sito dell'Istituto – "Giornalista Lavoratore autonomo –  liberi professionisti – contribuzioni – modalità di pagamento contributi e scadenze" . 

    I contributi minimi dei giornalisti rateazione

    Il contributi minimi  ordinari  ( soggetti possono essere versati in tre rate come segue:

    • 1^ rata 31 maggio 2026 143,57 
    • 2^ rata 30 giugno 2026 143,57
    • 3^ rata 31 luglio 2026 143,57

    Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2025 svolgevano l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.  Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato deve necessariamente comunicare (Dichiarazione di attività) all'INPGI le modalità con cui svolge la professione.

    Va ricordato che i giornalisti iscritti all'INPGI che – alla data del 31/07/2024 –  non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica,  sono esentati dal versamento del contributo minimo, previa Comunicazione Cessazione Attività. Questi ultimi,  se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.  

    Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS aree di crisi industriale complessa 2026: stop al riparto

    Con la nuova circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative aggiornate per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) destinato ai lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 

    Il documento tiene conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che ha rifinanziato la misura con ulteriori risorse e ha modificato il procedimento di gestione dei fondi eliminando il riparto regionale.

     Le indicazioni ministeriali sono rivolte alle imprese interessate e ai consulenti del lavoro chiamati a predisporre istanze complete e coerenti con il quadro normativo vigente.

    CIGS aree di crisi : le regole aggiornate

    L’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 ha introdotto la possibilità, in deroga ai limiti ordinari, di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 mlps-circ-3-26 .

     La norma generale  prevede che: 

    • l’intervento sia concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata  
    •   l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive concordati con la Regione ; 
    • sia dichiarata l’impossibilità di ricorrere ad altri trattamenti di CIGS previsti dal D.lgs. n. 148/2015

     Il trattamento può essere riconosciuto sino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.

    La legge di Bilancio 2026 ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione mlps-circ-3-26 .

    Annualità Risorse stanziate Riferimento normativo
    2016 216 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015
    2017 117 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015
    2026 100 milioni di euro Art. 1, c. 165, L. 199/2025

    Il monitoraggio dei flussi di spesa è affidato all’INPS, che trasmette riscontro al Ministero almeno semestralmente mlps-circ-3-26 . 

    La principale innovazione introdotta dalla legge di Bilancio 2026 riguarda l’eliminazione del decreto interministeriale di riparto delle risorse tra le Region

     La gestione dello stanziamento diventa accentrata: ai fini dell’autorizzazione non è più necessario verificare la disponibilità di risorse residue in capo alle singole Regioni, ma esclusivamente la capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla legge di Bilancio

    La circolare chiarisce inoltre che: 

    • l’accordo governativo deve quantificare l’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, sulla base dei parametri annualmente indicati dall’INPS
    • l’autorizzazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
    •  per gli accordi con decorrenza iniziale nel 2025, le autorizzazioni sono imputate alle risorse stanziate per tale annualità, indipendentemente dalla data del decreto di autorizzazione  La circolare sostituisce integralmente le precedenti n. 30/2016, n. 35/2016 e n. 7/2017

    Le istruzioni per le domande

    Per accedere al trattamento, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo in sede governativa con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione e delle Parti sociali 

    L’oggetto dell’accordo deve includere la quantificazione dell’onere finanziario, calcolata dall’impresa secondo i parametri INPS 

    Coe detto, l’istanza deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ministeriale e deveessere corredata dai seguenti allegati  

    1. Relazione tecnica, con: dichiarazione espressa di impossibilità di accesso ad altri trattamenti di CIGS; motivazioni riferite alle causali di cui all’art. 21 del D.lgs. 148/2015; quantificazione dettagliata dei costi, parametrata a lavoratori e durata, considerando rotazioni e periodi di ordinaria operatività.
    2. Piano di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive concordati con la Regione, tempistiche e strumenti di monitoraggio 
    3. Verbale di accordo governativo.
    4. Verbale di accordo regionale, con dettaglio delle misure di politica attiva 
    5. Elenco nominativo dei lavoratori in formato Excel, con indicazione della percentuale oraria di sospensione 
    6. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.

    In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS per documentate difficoltà finanziarie, l’istanza deve essere trasmessa anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ai fini della verifica prevista dall’articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015 

    La Direzione generale procede all’istruttoria verificando i requisiti normativi e autorizza secondo l’ordine cronologico di presentazione  mentre l’INPS effettua il monitoraggio semestrale dei flussi di spesa 

    Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili le disposizioni generali in materia di CIGS previste dalla normativa vigente

  • Lavoro Autonomo

    Contributi artigiani e commercianti 2026: minimi, aliquote e massimali

    Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha comunicato gli importi e le aliquote contributive applicabili per l’anno 2026 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali autonome.

    Per il 2026 restano confermate le aliquote pensionistiche IVS nella misura del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, comprensive per questi ultimi dell’aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
    Resta inoltre dovuto il contributo per maternità, pari a 0,62 euro mensili.

    Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi per i soggetti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.
    È inoltre confermata la riduzione contributiva del 50% per i lavoratori che si sono iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni artigiani o commercianti.

    Di seguito le tabelle dei minimi e massimali di reddito e le principali indicazioni  operative dell'istituto.

    Minimi 2026 e contributi eccedenti artigiani e commercianti

    Per effetto della rivalutazione ISTAT (+1,4%), il reddito minimale annuo da assumere come base di calcolo per il 2026 è fissato in 18.808 euro. Su tale importo sono dovuti i contributi fissi annuali, comprensivi della quota IVS e del contributo per maternità.

    Categoria Contributo annuo sul minimale
    Artigiani € 4.521,36
    Commercianti € 4.611,64

    Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo è rapportato a mese:

    Categoria Contributo mensile
    Artigiani € 376,78
    Commercianti € 384,31

    Il minimale e i relativi contributi devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

    I contributi IVS 2026 sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026, per la parte eccedente il minimale di 18.808 euro e fino al limite della prima fascia di reddito pensionabile, pari a 56.224 euro. Per i redditi superiori a tale soglia si applica un incremento dell’aliquota pari a 1 punto percentuale.

    Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
    Fino a € 56.224 24% 24,48%
    Oltre € 56.224 25% 25,48%

    I contributi calcolati sulla quota eccedente il minimale costituiscono contributo a conguaglio, da considerare come acconto sulle somme complessivamente dovute.

    I massimali di reddito 2026

    Per il 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è fissato in:

    Tipologia di iscritto Massimale 2026
    Con anzianità contributiva al 31.12.1995 € 93.707
    Senza anzianità contributiva al 31.12.1995 € 122.295

    Su tali importi si determina anche il contributo previdenziale massimo annuo, differenziato tra artigiani e commercianti. 

    Contributi artigiani e commercianti – importi 2024 e 2025

    Aliquote e  importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33  del 7 febbraio 2024 

    Le informazioni per il 2025 sono contenute invece nella circolare 38  del 7 febbraio 2025

    La riduzione contributiva per i forfettari – Scadenze

    È confermata la riduzione contributiva del 35% per i soggetti che applicano il regime forfetario previdenziale, previa presentazione della domanda nei termini previsti. 

    Per le nuove adesioni al regime nel 2026 è richiesta comunicazione tempestiva all’INPS. 

    Si ricorda infine che i contributi fissi sul minimale devono essere versati tramite modello F24 alle seguenti scadenze:

    Rata Scadenza
    1ª rata 18 maggio 2026
    2ª rata 20 agosto 2026
    3ª rata 16 novembre 2026
    4ª rata 16 febbraio 2027

    Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

    Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

    Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

    Riduzione 50% per i nuovi iscritti

    La circolare INPS ricorda   anche  che la legge di Bilancio 2025, ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. 

    Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.

  • Lavoro Dipendente

    Autoliquidazione INAIL versamento del 16 febbraio 2026: come fare

    Il 16 febbraio 2026  è il termine  entro il quale deve essere effettuato il versamento  deli premi dell’autoliquidazione INAIL 2025-2026, tramite modello F24.

    L’importo dovuto comprende due componenti:

    1. la regolazione (saldo) del premio 2025;
    2. la rata (acconto) del premio 2026.

    Si ricorda che l’autoliquidazione è il meccanismo attraverso il quale il datore di lavoro calcola autonomamente il premio assicurativo dovuto all’INAIL, sulla base delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assicurati e dei tassi applicabili alle singole attività.

    Il calcolo  del totale da vversare deve essere effettuato distinguendo le singole posizioni assicurative territoriali (PAT) e, all’interno di ciascuna, le voci di tariffa che identificano il tipo di attività svolta.

    I tassi da applicare sono quelli comunicati annualmente dall’INAIL e disponibili nei servizi online del sito istituzionale, in particolare attraverso gi strumenti: “Visualizza basi di calcolo” e  “Richiesta basi di calcolo”.

    La procedura di calcolo – esempio

    Per determinare la rata (acconto) 2026, il datore di lavoro assume, di regola, come base di riferimento le retribuzioni imponibili INAIL corrisposte nel 2025, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.

    La procedura di calcolo è la seguente:

    • si individua, per ciascuna PAT e voce di tariffa, l’ammontare delle retribuzioni 2025;
    • si moltiplica il monte retributivo per il tasso applicato indicato nella sezione “Rata anno 2026” del prospetto INAIL;
    • si calcola l’addizionale ANMIL, pari all’1% del premio;

    l’importo così ottenuto costituisce la rata da versare per il 2026.

    Esempio pratico

    Se per una determinata voce di tariffa il tasso 2026 è pari a 3,48 per mille e le retribuzioni 2025 ammontano a 152.000 euro, il premio base sarà: 152.000 × 3,48 / 1.000 = 528,96 euro

    A tale importo va aggiunta l’addizionale ANMIL (1%):  528,96 × 1% = 5,29 euro

    La rata complessiva dell’acconto 2026 sarà quindi pari a 534,25 euro.

    Il calcolo della regolazione (saldo) 2025

    La regolazione 2025 serve ad allineare il premio dovuto alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso del 2025.

    Anche questo  calcolo avviene:

    • moltiplicando le retribuzioni 2025 per il tasso applicabile indicato nella sezione “Regolazione anno 2025” del prospetto INAIL;
    • aggiungendo l’addizionale ANMIL dell’1%;
    • sottraendo l’acconto 2025 già versato con l’autoliquidazione precedente.

    Il risultato può essere a debito o a credito e va sommato all’acconto 2026 per determinare l’importo complessivo da versare.

    Richiesta riduzione delle retribuzioni presunte

    Si ricorda che la stessa scadenza è prevista  per la  comunicazione di riduzione o cessazione dell’attività nel 2026 cioè  in caso di previsione di diminuzione dei dipendenti;  il datore di lavoro può calcolare l’acconto su un monte retributivo inferiore rispetto a quello del 2025.

    In particolare è obbligatorio:

    1. presentare una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
    2. utilizzare il servizio telematico “Riduzione Presunto” disponibile sul sito INAIL;
    3. trasmettere l’istanza entro il 16 febbraio 2026.

    L’importo indicato nella comunicazione sostituisce, ai fini del calcolo dell’acconto 2026, le retribuzioni dell’anno precedente. L’INAIL può comunque effettuare controlli sulla congruità delle motivazioni addotte.

    Versamento del premio INAIL con modello F24

    Il pagamento dell’autoliquidazione INAIL avviene tramite modello F24, con possibilità di:

    versamento in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2026;

    rateazione in quattro rate, con le seguenti scadenze:

    • 16 febbraio 2026;
    • 18 maggio 2026;
    • 20 agosto 2026;
    • 16 novembre 2026.

    Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi per pagamento dilazionato, calcolati secondo i coefficienti stabiliti annualmente dall’INAIL.

    Vedi i documenti ufficiali Autoliquidazione INAIL 2025-26 scadenze rateazione istruzioni