• Pensioni

    Trattamento pensionistico integrativo: quale detrazione si applica?

    Nella risposta a interpello 169 del 24 giugno l'Agenzia chiarisce la corretta qualificazione fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi erogati a dipendenti pubblici al momento del pensionamento, a seguito del versamento volontario di un contributo personale del 2,70% .

     Tali trattamenti trovano origine in specifiche disposizioni di leggi regionali e nello statuto di un soppresso fondo di pensione e previdenza delle Camere di Commercio.

    Con l’abolizione del fondo, la gestione pensionistica è passata alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), e ai dipendenti già in servizio è stato garantito un trattamento pensionistico non inferiore a quello precedentemente previsto. 

    A tal fine, la normativa regionale ha stabilito che tali lavoratori, oltre ai contributi ordinari, versino anche un contributo aggiuntivo del 2,70% per ottenere un beneficio pensionistico superiore.

    L’Ente istante ha chiesto  quindi chiarimenti sul regime fiscale da applicare a tali somme integrative, in particolare se potessero essere assimilate a redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis del TUIR) e quindi beneficiare delle detrazioni previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR.

    Il chiarimento dell’Agenzia: niente assimilazione, valgono le regole sulle pensioni

    Nel fornire risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato innanzitutto che: secondo l’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, costituiscono redditi da lavoro dipendente anche «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati»; le detrazioni spettanti su questi redditi sono disciplinate dal comma 3 dell’art. 13 del TUIR e non si cumulano con quelle previste per i redditi da lavoro ordinario; solo le prestazioni derivanti da forme di previdenza complementare istituite ai sensi del D.Lgs. 252/2005 (o, in passato, del D.Lgs. 124/1993) possono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis) del TUIR, e dare quindi diritto alle detrazioni per lavoro dipendente ordinarie. 

    Nel caso concreto, i trattamenti pensionistici oggetto dell’istanza, pur integrativi, non derivano da fondi di previdenza complementare regolati dai citati decreti legislativi, bensì da un sistema di tipo pubblico, previsto dalla normativa regionale e basato sulla gestione della CPDEL. Anche il contributo personale del 2,70%, pur volto ad aumentare l’importo finale della pensione, non modifica la natura pubblica e obbligatoria del trattamento previdenziale.

    Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che i trattamenti integrativi oggetto dell’interpello non possono essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non derivano da fondi pensione complementari istituiti ai sensi del D.Lgs. 252/2005. 

    Si tratta, piuttosto, di prestazioni pensionistiche di tipo ordinario e come tali rientrano tra i redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR. Di conseguenza, ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali, si applica il comma 3 dell’art. 13 del TUIR, dedicato ai redditi da pensione. Il contribuente non potrà quindi beneficiare delle detrazioni più favorevoli riservate ai redditi da lavoro dipendente, ma solo di quelle previste per i pensionati.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Esame commercialista 2025 ecco l’ordinanza: date e modalità prove

    Con l’Ordinanza Ministeriale n. 426 del 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha  finalmente ufficializzato le date, le modalità e i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale. 

    L’ordinanza molto attesa e sollecitata  qualche giorno fa dai  tirocinanti e giovani professionisti  (v. sotto)  fornisce un quadro chiaro per i candidati e per gli atenei coinvolti.

    La prima scadenza per le domande della prima sessione è fissata al 30 giugno p.v. Si parte il 25 luglio.

    Ecco tutti i dettagli.

    Esame commercialista : Sessioni e requisiti

    Le sessioni d’esame previste sono due: la prima si terrà a luglio, la seconda a novembre. In particolare:

    • per la sezione A dell’albo (dottori commercialisti): inizio 25 luglio e 14 novembre 2025;
    • per la sezione B (esperti contabili): inizio 31 luglio e 20 novembre 2025.

    Gli esami si svolgeranno presso le sedi universitarie elencate in allegato all’ordinanza, dislocate su tutto il territorio nazionale, da Torino a Palermo, includendo anche sedi speciali come le Università Bocconi, LUISS e Link Campus.

    Termini e modalità di presentazione della domanda

    La domanda di ammissione va presentata:

    1. entro il 30 giugno 2025 per la prima sessione;
    2. entro il 21 ottobre 2025 per la seconda sessione.

    Le domande devono essere trasmesse alla segreteria dell’ateneo prescelto e possono essere considerate valide anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine.

    Requisiti di accesso

    Per accedere agli esami è necessario presentare:

    • un titolo accademico adeguato (lauree magistrali in LM-56, LM-77 o equivalenti per commercialisti; L-18, L-33 o equivalenti per esperti contabili);
    • certificazione del tirocinio completato (o dichiarazione sostitutiva);
    • ricevuta del versamento della tassa statale (€ 49,58) e del contributo previsto dall’ateneo;
    • eventuali certificazioni ex lege per candidati con esigenze particolari.

    In caso di esami integrativi per l’iscrizione al registro dei revisori legali, occorre anche l’attestazione del tirocinio specifico ex D.M. n. 146/2012.

    Modalità di svolgimento  tirocinio

    L’art. 6 dell’ordinanza conferma che le attività di tirocinio devono essere svolte all’interno o al termine del percorso di studi, nel rispetto degli accordi tra università e ordini professionali. 

    Il tirocinio deve concludersi entro la data di inizio degli esami. È consentito dichiarare il completamento del tirocinio in prossimità delle prove, a condizione che la relativa documentazione venga prodotta prima dell’esame.

    Le prove integrative per revisori legali saranno calendarizzate autonomamente da ciascuna sede e rese note tramite avviso pubblico presso gli atenei.

    Ti consigliamo per una  preparazione ottimale

    Esame commercialisti la protesta dei giovani commercialisti

    L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  in un comunicato stampa del 9 giugno aveva  denunciato  con fermezza il ritardo nella pubblicazione dell’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato 2025 che aveva generato preoccupazione tra i candidati, gli ordini professionali e le istituzioni coinvolte.

    La Giunta UNGDCEC ha scritto al MUR per sollecitare chiarezza, sottolineando che l’assenza di certezze su date, modalità e struttura delle prove rende impossibile una pianificazione seria dello studio e compromette la serenità necessaria ad affrontare un passaggio fondamentale del percorso professionale.

    “È una mancanza di rispetto ingiustificabile verso migliaia di aspiranti professionisti” si legge nella nota . L’associazione evidenziava come i giovani professionisti operino quotidianamente con puntualità e rigore, ed è quindi legittimo attendersi lo stesso livello di responsabilità dalle istituzioni.

    Sedi d’esame e tabella riepilogo date

    Città – Università Città – Università Città – Università
    ANCONA – Università Politecnica delle Marche LECCE – Università del Salento RIMINI – Campus di Rimini – Università di Bologna
    BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” MACERATA – Università degli Studi di Macerata ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
    BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio MESSINA – Università degli Studi di Messina ROMA – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
    BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore ROMA – Università degli Studi “Roma Tre”
    BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” MILANO – Università degli Studi di Milano Bicocca ROMA – LUISS Guido Carli
    BRESCIA – Università degli Studi di Brescia MILANO – Università Bocconi ROMA – Link Campus University
    CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari MODENA – Università degli Studi UNIMORE SALERNO – Università degli Studi di Salerno
    CAMERINO – Università di Camerino NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II” SASSARI – Università degli Studi di Sassari
    CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise NAPOLI – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” SIENA – Università di Siena
    CASSINO – Università di Cassino e del Lazio Meridionale NAPOLI – Università di Napoli “Parthenope” TERAMO – Università degli Studi di Teramo
    CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo – LIUC PADOVA – Università degli Studi di Padova TORINO – Università degli Studi di Torino
    CATANIA – Università degli Studi di Catania PALERMO – Università degli Studi di Palermo TRENTO – Università degli Studi di Trento
    CATANZARO – Università “Magna Graecia” PARMA – Università degli Studi di Parma TRIESTE – Università degli Studi di Trieste
    COSENZA – Università della Calabria PAVIA – Università degli Studi di Pavia UDINE – Università degli Studi di Udine
    FERRARA – Università degli Studi di Ferrara PERUGIA – Università degli Studi di Perugia URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
    FIRENZE – Università degli Studi di Firenze PESCARA – Università “Gabriele d’Annunzio” VARESE – Università degli Studi dell’Insubria
    FOGGIA – Università degli Studi di Foggia PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore VENEZIA – Università Ca’ Foscari
    FORLÌ – Campus di Forlì – Università di Bologna PISA – Università di Pisa VERCELLI – Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
    GENOVA – Università degli Studi di Genova POTENZA – Università degli Studi della Basilicata VERONA – Università degli Studi di Verona
    L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila REGGIO CALABRIA – Università Mediterranea VITERBO – Università degli Studi della Tuscia
    Tipologia Prima sessione Seconda sessione
    Domanda di ammissione Entro il 30 giugno 2025 Entro il 21 ottobre 2025
    Esame – Sezione A (Dott. commercialista) 25 luglio 2025 14 novembre 2025
    Esame – Sezione B (Esperto contabile) 31 luglio 2025 20 novembre 2025
    Prove integrative (Revisore legale) Data definita da ciascuna sede Data definita da ciascuna sede

    Esame di stato commercialista 2025 Le prove previste

    Le provve d'esame di svolgeranno con le modalità ordinarie previste dal D.lgs. 139/2005, diversamente dagli anni scorsi. 

    In particolare sono previsti tre scritti e un orale sulle seguenti materie:

    1. Prima prova scritta: ragioneria, revisione, tecnica industriale e bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
    2. Seconda prova scritta: materie giuridiche (privato, commerciale, fallimentare, tributario, processuale civile, lavoro, previdenza);
    3. Terza prova scritta: caso pratico;

    Prova orale: su tutte le materie scritte, con aggiunta di informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione e deontologia.

    Nello specifico gli argomenti sono i seguenti:

    • Ragioneria generale e applicata
    • Revisione aziendale
    • Tecnica industriale, bancaria e professionale
    • Finanza aziendale
    • Diritto privato, commerciale, fallimentare
    • Diritto tributario e contenzioso
    • Diritto del lavoro e previdenza
    • Procedura civile
    • Informatica e sistemi informativi
    • Economia politica
    • Matematica e statistica
    • Legislazione e deontologia professionale

  • Agricoltura

    Retribuzioni medie agricoltura: tabelle 2025

    Con decreto del 10 giugno 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le nuove tabelle delle retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori agricoli valide ai fini contributivi e previdenziali per l’anno 2025. Il provvedimento riguarda in particolare:

    • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI),
    • i piccoli coloni e compartecipanti familiari,
    • gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

    Agricoltura: tabelle provinciali e reddito medio giornaliero 2025

    Le tabelle, elaborate sulla base dei dati forniti dall’INPS e del parere della Commissione Centrale (art. 9-sexies, D.L. 510/1996), riportano per ciascuna delle 104 province italiane le retribuzioni medie giornaliere differenziate per qualifica e tipologia di contratto (comuni, qualificati, specializzati e specializzati super).

    Il decreto stabilisce inoltre il reddito medio convenzionale giornaliero per il 2025 in 65,19 euro, da utilizzare per la determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali relative ai soggetti iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli (ex art. 28, L. 88/1989).

    Per i mezzadri e coloni che optano per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, il reddito medio di riferimento è parificato a quello previsto per i salariati fissi, con riferimento alla classe retributiva meno elevata.

    Le tabelle sono  allegate QUI e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, nella sezione “pubblicità legale” come parte integrante del decreto.

  • Appalti

    Appalti pubblici: esclusa l’azienda con CCNL scaduto

    Una recente sentenza del TAR Lombardia (n. 1635/2025 del 12 maggio) ha affrontato un caso rilevante in materia di appalti pubblici e corretto utilizzo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). 

    La controversia è sorta nell’ambito di una procedura  pubblica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e domiciliare per il triennio 2025–2027, con eventuale proroga biennale.

    Nel bando, la stazione appaltante aveva indicato in maniera generica come riferimento il “CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”, senza però specificare la data di sottoscrizione del contratto. In fase di partecipazione, l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il contratto richiesto, ma in sede di verifica successiva ha esplicitato l’adozione di un CCNL sottoscritto nel 2018 e scaduto nel 2021. 

    Questo contratto risultava superato dal rinnovo firmato il 5 giugno 2024, il quale conteneva aggiornamenti importanti sia sul piano retributivo che normativo.

    La decisione del TAR e il principio di equivalenza

    Il TAR ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione sulla base della violazione dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dell’articolo 9 del disciplinare di gara. In particolare, è stato sottolineato come l’impresa non abbia fornito alcuna “dichiarazione di equivalenza” tra il contratto applicato e quello vigente, prevista espressamente dal Codice. Né la stazione appaltante ha proceduto ad alcuna verifica autonoma di corrispondenza tra i livelli di tutela offerti dai due contratti.

    Il giudice amministrativo ha chiarito che il contratto utilizzato dall’aggiudicataria era ormai privo di efficacia, avendo perso la sua ultrattività con la firma del rinnovo 2024. Inoltre, il nuovo CCNL conteneva tutele aggiuntive su vari aspetti: classificazione del personale, congedi per violenza di genere, assistenza sanitaria integrativa e tutela della maternità.

    Il principio di equivalenza, secondo il TAR, non può essere limitato alla sola componente economica, ma deve includere anche quella normativa. Deve inoltre risultare evidente che eventuali differenze siano marginali e non compromettano i diritti fondamentali dei lavoratori.

    Le conseguenze: annullamento dell’appalto e subentro

    La sentenza ha comportato quindi  l’annullamento dell’aggiudicazione, l’ordine di subentro dell’impresa ricorrente e la condanna alle spese per il Comune e per l’aggiudicataria.

    Il collegio ha richiamato anche le più recenti linee guida dell’ANAC (Delibera n. 14/2025), che confermano la centralità del principio di equivale

    Questa pronuncia consolida un orientamento volto a rafforzare il ruolo delle stazioni appaltanti nel controllo della corretta applicazione dei CCNL, al fine di garantire l’equità tra i partecipanti e la tutela dei lavoratori. 

    1. Da un lato, si ribadisce l’obbligo per gli operatori economici di dichiarare in modo trasparente l’applicazione dei contratti aggiornati; 
    2. dall’altro, si impone alla PA un’attenta verifica della conformità degli stessi anche sotto il profilo normativo.

    In sintesi, l’applicazione di un contratto scaduto, in assenza di specifica dichiarazione di equivalenza, può rappresentare una grave irregolarità, con conseguente esclusione dalla procedura di gara

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus Giovani 2025: aggiornate le istruzioni INPS

    Con la circolare  n. 90 del 12 maggio 2025 INPS  aveva chiarito  le modalità operative del nuovo “Bonus Giovani” introdotto dal decreto-legge n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024. Con la circolare 104 2025 del 18 giugno  vengono aggiornati i requisiti aziendali come richiesto dalla commissione UE (V. paragrafo seguente )

    Giova ricordare che l’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano con contratto a tempo indeterminato:

    •  giovani under 35 (massimo 34 anni e 364 giorni), 
    • mai occupati con contratti stabili. 

    Il bonus si applica alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 ma  con diverse modalità applicative (vedi sotto).

    Due sono le misure principali: 

    1. un incentivo standard di 500 euro mensili per tutti i datori di lavoro privati sul territorio nazionale (comma 1)e 
    2. un incentivo maggiorato di 650 euro per chi opera nelle regioni del Mezzogiorno.

     Il beneficio non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato, ma è esteso ai part-time, alle cooperative e ai contratti di somministrazione.

    La piattaforma telematica per l'invio  delle domande  ha aperto  il 16 maggio 2025.

    Bonus giovani 2024-2025: Requisiti e condizioni di accesso aggiornate

    La Circolare n. 104 del 18 giugno 2025 introduce nuove istruzioni rispetto alle precedenti circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025 in tema di Bonus Giovani previsto dall’articolo 22 del D.L. 60/2024 (convertito nella legge 95/2024). 

    Si prevede in particolare l'estensione del requisito dell’incremento occupazionale netto già previsto per:

    • l’esonero contributivo “Giovani” nella ZES di cui al comma 3 dell’art. 22;
    • l’esonero contributivo “Donne” di cui all’art. 23 del medesimo decreto.

    anche  al comma 1 dell’articolo 22, ovvero  a  tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025

    INPS ha dunque e aggiornato il modulo di richiesta per l’esonero “Giovani” relativo al comma 1, inserendo una dichiarazione obbligatoria da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui si attesta:

    “la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”

    L’aggiornamento si fonda sulla riprogrammazione del Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027, in cui la Commissione Europea ha richiesto che l'incentivo sia concesso solo in presenza di incremento netto del numero di lavoratori in azienda.

     Implicazioni operative per i datori di lavoro

    Dunque per le assunzioni dal 1° luglio 2025, per ottenere il bonus:

    • bisognerà dimostrare un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
    • tale incremento dovrà essere mantenuto per l’intero periodo di fruizione dell’incentivo;

    occorre compilare il nuovo modulo con la dichiarazione sostitutiva prevista.

    Requisiti e condizioni  per le assunzioni e trasformazioni agevolate sono  riassunti nella tabella seguente:

    Categoria Requisito Dettagli
    Datore di lavoro Tipologia Solo soggetti privati, anche non imprenditori. Sono inclusi i datori agricoli. Escluse le pubbliche amministrazioni.
    Regolarità contributiva Obbligatoria (DURC regolare). Necessario anche il rispetto di sicurezza sul lavoro e contratti collettivi.
    Comportamento pre e post-assunzione No licenziamenti economici nei 6 mesi prima o dopo l’assunzione nella stessa unità produttiva.
    Sede (solo per bonus Sud) Per l’incentivo da 650€ il lavoratore deve prestare servizio in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia o Sardegna.
    Lavoratore Età Deve avere meno di 35 anni alla data dell’assunzione/trasformazione (massimo 34 anni e 364 giorni).
    Assenza di precedenti contratti stabili Non deve aver mai avuto contratti a tempo indeterminato, anche se cessati per dimissioni o mancato superamento prova.
    Altri rapporti ammessi Sono ammessi apprendistati non stabilizzati, lavoro intermittente, part-time, contratti domestici e attività autonome.
    Tipo di contratto Tipo ammesso Solo contratti a tempo indeterminato, anche part-time. Sono incluse le trasformazioni da determinato.
    Esclusioni Esclusi i contratti di lavoro domestico, apprendistato, intermittente e a chiamata, anche se a tempo indeterminato.
    Finestra temporale Assunzioni o trasformazioni valide dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

    Bonus giovani 2025: importo e durata nuovo requisito

    L’incentivo prevede un esonero del 100% dei contributi datoriali, esclusi INAIL e altri contributi non previdenziali, fino a un massimo di:

    • 500 euro al mese per tutti i datori di lavoro privati   per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
    • 650 euro al mese per quelli operanti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)  per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) fino al 31 dicembre 2025 con domanda effettuata prima delll’assunzione/trasformazione.

    Il beneficio dura massimo 24 mesi e si applica proporzionalmente per rapporti part-time o di durata inferiore al mese.

     L’agevolazione è finanziata dal Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro 2021-2027", con limiti di spesa annuali monitorati dall’INPS. 

    ATTENZIONE: Una volta raggiunto il tetto massimo disponibile, non sarà possibile accettare ulteriori domande.

    Bonus assunzioni Giovani 2025: come fare domanda

    Per ottenere l’incentivo, il datore di lavoro deve inviare domanda telematica tramite il “Portale delle Agevolazioni” INPS, con il modulo disponibile dal 16 maggio 2025.

    ATTENZIONE:

    • Nel caso del bonus da 650 euro (per il Sud), la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione, pena la perdita del diritto. 
    • Per il bonus da 500 euro è invece possibile fare richiesta anche a posteriori.

    L’INPS verifica la disponibilità dei fondi, comunica l’accoglimento, registra il beneficio  

    Le aziende dovranno rispettare con attenzione le istruzioni di esposizione contabile e contributiva per PosContributiva, ListaPosPA e PosAgri. 

    In caso di dichiarazioni incoerenti o uso scorretto del beneficio, saranno avviati recuperi e sanzioni.

    Bonus assunzioni giovani 2025: le istruzioni Uniemens

    Sezione Uniemens Tipo di Bonus Codice da utilizzare Elemento da valorizzare Note operative
    <PosContributiva> Art. 22, comma 1 (500€) EG35, L621 (corrente), L622 (arretrati) <InfoAggcausaliContrib> Indicare protocollo domanda e codice fiscale. Arretrati validi solo nei flussi di giugno-luglio-agosto 2025.
    Art. 22, comma 3 (650€ Sud) ES35, L623 <InfoAggcausaliContrib> Stesse regole del comma 1. Obbligo indicazione matricola impresa utilizzatrice per somministrazione.
    <ListaPosPA> Art. 22, comma 1 (500€) Codice 67 <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> Valorizzare anno, mese e importo. Recupero pregresso possibile solo nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025.
    Art. 22, comma 3 (650€ Sud) Codice 68 <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> Come sopra, specificare correttamente periodo e importo dello sgravio.
    <PosAgri> Art. 22, comma 1 (500€) Codici: U5 (corrente), U6 (arretrati) <CodiceRetribuzione> = "Y", <CodAgio> Gli arretrati vanno dichiarati solo nella denuncia di settembre 2025 entro il 30 novembre.
    Art. 22, comma 3 (650€ Sud) Codice: U7 <CodiceRetribuzione> = "Y", <CodAgio> Incompatibile con altri agi agevolativi (zone svantaggiate, edilizia, ecc.).

    tabella di sintesi

    Voce Dettagli
    Normativa Art. 22 D.L. 60/2024, convertito in Legge 95/2024
    Periodo di validità Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
    Beneficiari Datori di lavoro privati (escluso settore domestico e apprendistato)
    Requisiti lavoratori – Età inferiore a 35 anni
    – Mai assunti a tempo indeterminato
    Importo esonero – €500/mese (ordinario)
    – €650/mese per sedi in ZES unica Mezzogiorno
    Durata Massimo 24 mesi
    Condizioni – Possesso DURC
    – Nessun licenziamento per GMO nei 6 mesi precedenti/successivi
    incremento occupazionale netto e impegno al mantenimento
    – Rispetto dei requisiti sugli aiuti di Stato (in ZES)
    – Non cumulabile con altri esoneri
    Contratti esclusi Lavoro domestico, apprendistato, contratti già agevolati oltre i 24 mesi totali
    Incremento occupazionale (ZES) Richiesto incremento netto in ULA entro 12 mesi; esclusi decrementi per cause volontarie o giustificate
    Domanda INPS – Dal 16 maggio 2025
    – Solo online sul Portale Agevolazioni INPS
    – In ZES: solo per rapporti non ancora instaurati
    Comunicazione obbligatoria Entro 10 giorni dall’assunzione
    Esposizione UniEmens – Codici causale: EG35 (ordinario), ES35 (ZES)
    – Protocollo domanda nel campo <IdentMotivoUtilizzoCausale>
    – Mensilità arretrate: da esporre nei flussi da giugno ad agosto 2025
    – Valorizzazione <BaseRif> e <ImportoAnnoMeseRif> per arretrati
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit 2024: il rimborso di interessi sul mutuo cancella la detrazione

    Con la circolare 5 pubblicata il 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate  aveva fornito  numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall'ultima legge di bilancio, legge 213 2023 e dal decreto Anticipi 145 2023

    In questo articolo versiamo in particolare le precisazioni in tema di affitti e interessi sui mutui prima casa e prestiti ai dipendenti, anche alla luce della nuova Guida complessiva alle agevolazioni pubblicata il 13 giugno dall'Agenzia.

    Welfare aziendale 2024: affitti e interessi mutuo

    In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l'Agenzia si occupa in particolare dei:

    • rimborsi  ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
    • la nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.

    Va ricordato innanzitutto la  novità delle nuove soglie complessive di  fringe benefit fissate a:

    1.  1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
    2. 2000 euro  per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

    Nell'importo complessivo rientrano  nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

    Per fruire dell'esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di avere diritto indicando il codice fiscale dei figli. 

    Con riguardo al rimborso delle utenze l'Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale   posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

    Sono esenti anche le spese di mutuo non intestato al lavoratore purché riguardanti l'immobile in cui risiede abitualmente 

    Per spese di affitto di intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

    Chiarimenti Agenzia sui Prestiti ai dipendenti

    In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale,  considerando il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.

    In particolare :

    1. Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
    2. Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.

     In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione

    Viene anche sottolineato che queste  disposizioni  si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Nuove precisazioni 2025

    Con la nuova Guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata nel 2025, 

    l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso degli interessi sul mutuo prima casa, erogato dal datore di lavoro come fringe benefit esente entro il limite di 1.000 euro (ai sensi della Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16), comporta la perdita della corrispondente detrazione fiscale. Infatti, tali somme non si considerano spese “rimaste a carico” del contribuente, condizione necessaria per il diritto alla detrazione. La guida riprende il chiarimento già fornito dalla circolare 5/E/2024 e ribadisce che solo gli importi rimborsati in forma detassata annullano la possibilità di detrazione. In caso di superamento del limite e conseguente tassazione del fringe benefit, resta invece ammessa la detrazione per gli interessi rimborsati. È comunque possibile detrarre la quota di interessi rimasta a carico del lavoratore, se superiore al rimborso ricevuto. Tra le ulteriori precisazioni, si segnala anche che il reddito complessivo da considerare per l’accesso ad agevolazioni deve includere i redditi a cedolare secca, da regime forfetario, le mance nel settore turistico e l’Ace, escludendo solo abitazione principale e pertinenze.

  • Lavoro Dipendente

    Ferie residue: obbligo fruizione entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno  di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e,  se  queste non  sono state fruite interamente,   dovranno essere  versati  i contributi previdenziali corrispondenti. 

     Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie  maturate nel 2023, mentre  scade il 20 agosto  il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.

    Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.

    Diritto alle ferie  e tempi di fruizione

    Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .

    Occorre inoltre  fare attenzione al  conteggio delle ferie  nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle  c.d. "ferie solidali",  di recente istituzione

     In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)

    Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).

    Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c.,   che specifica:

    •  Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
    •  le ferie devono essere retribuite ;
    •  il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
    •  la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .

    Il diritto alle ferie trova  ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
    I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
    Va sottolineato che il periodo feriale  essere goduto come segue:

    1.  per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
    2.  per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono  essere godute le ferie maturate nel 2023. 
    3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate  possono essere dilazionate o monetizzate 

     Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell'intero periodo obbligatorio,   è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.

    L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. 

    Va anche considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.  Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano   tra i periodi  che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga 

    Sanzioni per mancata fruizione delle ferie

    Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative  sono le seguenti:

    • Sanzione da 120 a 720 €  per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori 
    •  Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o  che si sono verificate per due anni 
    •  Sanzione  da 960 a 5.400 €   per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.

    ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie 

    Versamento contributivo per ferie non  godute: come funziona

     In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro  devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.

    Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970. 

    In assenza di accordi specifici,  il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.

    L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.

    I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.

    Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.