• Professione Avvocato

    Pratica forense INPS: al via le domande

    Aperta la piattaforma per le domande di pratica forense presso l'Avvocatura Inps. L'istituto lo ha reso noto lo scorso 19 febbraio, ricordando le modalità e la scadenza fissata come di consueto al 31 luglio 2026.

    La domanda per l’ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata esclusivamente online, utilizzando le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, accedendo al servizio online (disponibile tramite la pagina “Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS”) 

    Di seguito i requisiti  le modalità e i link per la presentazione della domanda.

    Pratica forense INPS 2026: domanda e avvisi regionali

    La domanda di pratica forense presso INPS  deve essere inoltrata esclusivamente in formato digitale attraverso le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, accedendo al percorso specifico entro il 31 luglio 2026. 

    CLICCA QUI PER PRESENTARE LA DOMANDA

    Nel momento in cui si libereranno dei posti utili allo svolgimento della pratica forense, una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale e di Coordinamento metropolitano e la Direzione Generale, verificherà l’ammissibilità delle candidature e, sulla base dei criteri valutativi riportati nel bando, formerà la graduatoria.

    Le graduatorie saranno pubblicate sul sito INPS:

    Alla domanda va allegato il curriculum vitae in formato europeo e una dichiarazione sostitutiva con i dettagli degli esami sostenuti. 

    Pratica forense INPS i requisiti

    Per la presentazione della domanda di ammissione al praticantato è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, legge 247/2012;
    • essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica;
    • se già iscritto nel Registro dei praticanti avvocati, non avere un’anzianità di iscrizione superiore a sei mesi.

  • Professione Avvocato

    Magistratura tributaria: novità del DL PNRR 2026

    Il DL 19 febbraio 2026, n. 19 (noto come DL PNRR 2026), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e parte del percorso attuativo della Riforma della giustizia tributaria prevista dal Pia­­­­no nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introduce rilevanti novità in materia di giustizia tributaria. Le modifiche, contenute principalmente nell’articolo 16, mirano a rendere il sistema più efficiente, coerente e digitale, con impatti significativi su concorsi, competenze, accesso alla magistratura tributaria e gestione delle controversie fiscali e magistrati in pensione .

    Novità sui concorsi e tirocinio e nomina presidenti di commissione

    Per quanto riguarda il concorso pubblico, resta confermato che  il bando per l’assunzione di 146 magistrati tributari già pubblicato dal Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevedrà:

    1. una prova preselettiva su materie giuridiche (diritto civile, processuale civile, tributario, processuale tributario e commerciale), svolta con strumenti informatizzati;
    2. due prove scritte con questioni sorteggiate tra diritto tributario e diritto civile/commerciale con profili tributari;
    3. una prova orale su materie specialistiche.

    Questa struttura, ha lo scopo di garantire una selezione ampia e approfondita dei candidati, con prova preselettiva per ridurre l’affollamento di aspiranti e prove successive per valutare la capacità teorico-pratica dei partecipanti

    Inoltre, la commissione del concorso può essere presieduta non solo dal presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ma anche da quello di primo grado, ampliando la platea e favorendo flessibilità organizzativa.

    Viene modificata anche la disciplina del tirocinio per i magistrati tributari neoassunti: non è più previsto che il percorso formativo sia svolto esclusivamente presso “magistrati tributari affidatari”, ma può essere svolto presso magistrati e giudici tributari individuati secondo i criteri aggiornati nel testo.

    Nomine Corti e modifiche al processo tributario

    il DL PNRR 2026 aggiorna l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria intervenendo sui requisiti di nomina dei presidenti delle Corti di giustizia tributaria. In particolare, la verifica del possesso dei requisiti non è più riferita genericamente al momento della nomina, ma alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello per la funzione di presidente.

    Il decreto interviene inoltre sul Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), con modifiche di coordinamento volte ad allineare la disciplina dei requisiti e delle procedure alla nuova formulazione introdotta per l’ordinamento. 

    Soglia liti del giudice monocratico

    Una delle novità che avrà maggiore impatto operativo riguarda la competenza del giudice tributario monocratico.

    Con l’aggiornamento dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la soglia di valore entro cui una lite tributaria può essere trattata dal giudice monocratico è aumentata da 5.000 a 10.000 euro.

    Questa modifica è pensata per deflazionare il contenzioso fiscale, spostando un maggior numero di cause di modico valore al giudice monocratico, con riduzione dei tempi di definizione e alleggerimento del lavoro collegiale.

    La nuova soglia si applica ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 in poi. 

    Magistrati in pensione: incarichi temporanei

    Il DL PNRR 2026 introduce anche una misura straordinaria di supporto al sistema giudiziario attraverso l’impiego di magistrati in pensione, con l’obiettivo di contribuire allo smaltimento dell’arretrato e al raggiungimento dei target europei di riduzione dei tempi dei giudizi. 

    È previsto il coinvolgimento di un massimo di 200 magistrati a riposo, di età compresa tra 70 e 75 anni, chiamati a integrare i collegi giudicanti. Il compenso è parametrato all’attività svolta: 

    • 200 euro per procedimento, 
    • fino a un massimo di 100 procedimenti per ciascun magistrato entro la fine dell’anno.

    La misura, finanziata entro un tetto di spesa definito, si inserisce nel più ampio pacchetto emergenziale volto a rafforzare la capacità decisionale degli uffici giudiziari e nello stesso quadro PNRR  obiettivi  di accelerazione e riduzione dei tempi della giustizia.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Pubblici esercizi FIPE: novità sulla sanità integrativa

    Era stata firmata  il 5 giugno 2024 l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva, Commerciale, e Turismo scaduto il 31 dicembre 2021  e applicato ad oltre 1 milione  di  dipendenti nelle 333mila aziende del settore.

    La trattativa è stata lunga e aspra con mobilitazione indetta dai sindacati di categoria  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs  contro le associazioni datoriali Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi.  

    L' accordo eè  n vigore dal 1° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027  e  porta un aumento retributivo complessivo di 200 euro al livello medio 

    AGGIORNAMENTO 19.2.2026

    Un nuovo accordo sottoscritto il 10 febbraio 2026 tra Fipe-Confcommercio e le principali organizzazioni sindacali di categoria. introduce importanti novità in materia di assistenza sanitaria integrativa, con effetti diretti su imprese e lavoratori.

    L’accordo, firmato presso la sede Fipe – Confcommercio, vede coinvolte anche le organizzazioni cooperative del settore (Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi) e le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Angem, già aderente al CCNL del 5 giugno 2024, ha sottoscritto l’intesa per adesione, riconoscendone integralmente i contenuti 

    Vediamo i dettagli del rinnovo e dell'accordo integrativo 

    Rinnovo CCNL pubblici esercizi 2024: aumenti e welfare

    Dal punto di vista economico si segnalano 

    – l'aumento  dei minimi retributivi ,  a regime,  di 200 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri.  L'importo è suddiviso in 5 tranches:

    • 50,00 euro a giugno 2024;
    • 40,00 euro a  giugno 2025;
    • 40,00 euro  a giugno 2026;
    • 30,00 euro a  giugno 2027:
    • 40,00 euro a dicembre 2027.

    –  l’aumento di 3 euro (da 12 a 15)   del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027.

    –  incremento del contributo dovuto alla cassa Qu.A.S., pari a 20,00 euro dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20,00 euro dal 1° gennaio 2026, per un totale di  380,00 annui a carico dei datori di lavoro.

    Riguardo all'una tantum per la vacanza contrattuale è stato concordato che le parti concorderanno un incontro  prima della scadenza del contratto  per valutare le modalità di gestione del periodo intercorso dalla scadenza del contratto del 31 dicembre 2021.

    CCNL pubblici esercizi e ristorazione novità contratuali

    In tema di  classificazione del personale  sono state  aggiornate, dopo quasi trent'anni,  le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti. Inoltre , per le addette mense, il passaggio dal 6° livello al 6° super passaggio  diventa automatico con nuove tempistiche 

    Sono state inserite:

    •   misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con  percorsi di formazione e informazione, tra i quali un’ora di assemblea retribuita dedicata 
    • ulteriori 90 giorni di Congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai novanta  di Legge, e  possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati.

    Rivisitati con adeguamento alle norme di legge, gli articolati riferiti a

    •  congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi, 
    •  pari opportunità .

    Da segnalare in particolare che ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive, e delle ferie e permessi  non saranno più decurtati i periodi di congedo obbligatorio  o congedo parentale dei genitori

    Per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa. 

    Accordo 10.2.2026 sanità integrativa

    il nuovo accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, quindi dal 10 febbraio 2026, e produce effetti immediati per le aziende rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo. Non si tratta di un rinnovo generale del CCNL, ma di un accordo integrativo che conferma e specifica quanto già previsto dall’articolo 186 del contratto nazionale.

    Particolare attenzione è stata riservata al settore della ristorazione collettiva scolastica, caratterizzato da una forte incidenza di contratti part-time verticali e misti e da una sospensione strutturale dell’attività nei mesi estivi. L’intesa mira a garantire continuità di copertura sanitaria anche nei periodi in cui non vi è prestazione lavorativa.

    Un elemento centrale dell’accordo riguarda anche la scadenza di alcune misure economiche, fissata al 31 dicembre 2028 per quanto concerne il congelamento dell’aumento contributivo in specifiche ipotesi. 

    NOVITÀ CONTRATTUALI

    Sul piano contrattuale, l’accordo del 10 febbraio 2026 interviene a chiarimento e integrazione della disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL 5 giugno 2024.

    La principale novità consiste nella conferma che il contributo a carico del datore di lavoro, pari a 12 euro mensili, è dovuto per 12 mensilità annue, senza soluzione di continuità, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

    La regola si applica:

    • ai lavoratori a tempo pieno;
    • ai part-time orizzontali;
    • ai part-time verticali;
    • ai part-time misti.

    La previsione è particolarmente rilevante per la ristorazione scolastica, dove il part-time verticale comporta periodi di sospensione dell’attività (tipicamente nel periodo estivo). Con il nuovo accordo, la copertura sanitaria non viene meno nei mesi di inattività: il contributo deve essere versato per l’intero anno.

    Un’altra novità contrattuale riguarda il trattamento differenziato per una platea specifica di aziende e lavoratori. Per le aziende rientranti nella Parte Generale, Titolo I, art. 1, comma 1, paragrafo II del CCNL, e limitatamente ai lavoratori part-time verticale e misto operanti nella ristorazione collettiva scolastica, è previsto il congelamento dell’aumento del contributo al Fondo Est.

    Questo congelamento:

    • decorre dal 1° gennaio 2027;
    • resta in vigore fino al 31 dicembre 2028.

    Si tratta di una misura transitoria, pensata per contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori con la sostenibilità economica delle imprese operanti in un segmento a forte stagionalità strutturale.

  • Agenti e Rappresentanti

    Contratto di agenzia: i limiti alle modifiche unilaterali

    Nel contratto di agenzia il tema delle modifiche unilaterali da parte della mandante rappresenta uno dei profili più delicati per imprese, agenti e consulenti. La possibilità di intervenire su zona, portafoglio clienti, prodotti o provvigioni incide infatti direttamente sull’equilibrio economico del rapporto e sulla stabilità dell’incarico conferito.

    Con l’ordinanza n. 1248 del 20 gennaio 2026  la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si pronuncia  sui limiti delle variazioni unilaterali previste dall’Accordo Economico Collettivo (AEC) Industria del 30 luglio 2014, fornendo chiarimenti di rilievo operativo.

    Il principio generale di riferimento è quello sancito dall’art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere modificato unilateralmente, salvo che ciò sia consentito dalla legge o dal contratto stesso. Nel settore dell’agenzia commerciale, l’AEC disciplina specificamente le variazioni di zona, prodotti e provvigioni, distinguendo tra modifiche di lieve, media e rilevante entità.

    La decisione affronta in particolare  il caso di una società mandante che, in occasione dell’aggiornamento del proprio listino, aveva introdotto nuovi prodotti imponendo all’agente un ampliamento dell’attività promozionale, ritenendo legittima tale scelta in forza dell’art. 2, comma 3, dell’AEC Industria 2014.

    Il caso: ampliamento del listino oggetto del mandato

    La controversia trae origine dal recesso per giusta causa esercitato dalla mandante nei confronti dell’agente, motivato dal rifiuto di quest’ultimo di aderire a una variazione delle condizioni contrattuali comunicata con lettera formale.

    In particolare, la società aveva modificato il listino dei prodotti da promuovere, introducendo nuove categorie merceologiche, con un conseguente aumento dell’attività richiesta all’agente. Secondo la mandante, tale intervento rientrava tra le variazioni consentite dall’art. 2 dell’AEC Industria, che permette modifiche unilaterali di lieve entità incidenti fino al 5% del valore delle provvigioni maturate nell’anno precedente.

    La Corte d’Appello aveva però ritenuto che la modifica non rientrasse nelle previsioni dell'AEC ( il cui testo parla di "riduzioni" )e  costituisse  quindi  una  variazione delle condizioni contrattuali, comportante un aggravio qualitativo e quantitativo della prestazione.

    Di conseguenza, aveva dichiarato illegittimo il recesso per giusta causa e riconosciuto all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela, escludendo invece l’indennità di cessazione del rapporto per difetto dei presupposti previsti dall’art. 1751 c.c.

    La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’AEC dovesse essere interpretato in senso più ampio, consentendo anche modifiche migliorative o comunque non penalizzanti per l’agente, comprese quelle comportanti un incremento dell’attività o delle provvigioni entro il limite del 5%.

    La decisione sul ricorso della società mandante

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando l’impostazione della Corte territoriale.

    Secondo i giudici di legittimità, la disciplina dell’art. 2 dell’AEC Industria 2014 consente variazioni unilaterali solo nei limiti espressamente previsti e in deroga al principio generale dell’art. 1372 c.c. Tali deroghe, proprio perché eccezionali, devono essere interpretate in senso restrittivo.

    La norma collettiva distingue le variazioni di lieve entità – realizzabili con semplice comunicazione scritta e senza preavviso – identificandole nelle riduzioni che incidono fino al 5% del valore delle provvigioni dell’anno precedente. Il riferimento testuale alle “riduzioni” è stato ritenuto decisivo: l’AEC autorizza esclusivamente modifiche unilaterali in diminuzione, non anche variazioni in aumento dell’impegno lavorativo o dell’oggetto dell’incarico. 

    L’introduzione di nuovi prodotti, con conseguente ampliamento dell’attività promozionale, non può quindi essere ricondotta alle variazioni di lieve entità  previste , poiché non si tratta di una riduzione quantitativa dell’incarico, ma di una modifica sostanziale dell’oggetto del contratto.

    La Corte ha inoltre escluso che dall’art. 5 dell’AEC – che impone alla mandante obblighi informativi in caso di lancio di nuovi prodotti o politiche di vendita – possa desumersi una facoltà di modifica unilaterale dell’incarico. L’obbligo di informazione, infatti, non equivale a potere di imporre nuove prestazioni senza il consenso dell’agente.

    È stato respinto anche l’argomento secondo cui sarebbero ammissibili variazioni in aumento entro la soglia del 5%, in analogia con le riduzioni. Tale limite, osserva la Corte, non trova alcun fondamento nel testo dell’accordo collettivo né in quello individuale, e introdurlo equivarrebbe a creare una disciplina non prevista dalle parti sociali.

    In assenza di una specifica previsione che consenta modifiche unilaterali in aumento, trova applicazione la regola generale: la variazione dell’oggetto del contratto di agenzia richiede il consenso di entrambe le parti.

  • Pensioni

    Assegni straordinari per esodo: i nuovi requisiti di età

    Il Messaggio inps  558/2026 comunica l’aggiornamento dei requisiti pensionistici prospettici utilizzati dall’Istituto  per la gestione degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e delle prestazioni di esodo (isopensione) per i lavoratori prossimi alla pensione 

     L’adeguamento recepisce l’incremento della speranza di vita, che comporta un aumento complessivo di tre mesi nel biennio 2027-2028, rimodulato dalla legge di Bilancio 2026 in:

    • +1 mese nel 2027 e 
    • +2 mesi nel 2028.

    L’aggiornamento tiene conto anche delle nuove proiezioni demografiche contenute nel Rapporto n. 26 della Ragioneria generale dello Stato. Secondo le tabelle prospettiche, sono previsti ulteriori incrementi: 

    • +3 mesi nel 2029-2030, 
    • +2 mesi nel 2031-2032 e 
    • +1 mese nel 2033-2034  

    Tuttavia, come chiarito dall’INPS, i requisiti per il 2029 e per gli anni successivi diventeranno definitivi solo dopo l’emanazione del  consueto decreto interministeriale previsto dalla normativa.

    Le indicazioni operative INPS

    Sul piano operativo, l’Istituto ha aggiornato la procedura interna Unicarpe per consentire alle Strutture territoriali di istruire le domande sulla base dei nuovi requisiti prospettici 

    •  Per l’isopensione, nel 2026 l’INPS utilizzerà già,  nelle procedure di certificazione , i requisiti previsionali  previsti dalla tabelle  2026 della Ragioneria 
    •  nei Fondi bilaterali, invece, l’assenza di certificazione preventiva comporta l’applicazione diretta dei nuovi requisiti, con possibili maggiori oneri per le aziende rispetto alle stime iniziali 

     Il messaggio precisa che in caso di mancato possesso dei requisiti – anche con riferimento alla durata massima dell’esodo – la domanda deve essere respinta.

    Un profilo critico riguarda appunto la durata degli assegni di accompagnamento. L’aumento dei requisiti potrebbe determinare situazioni di “scopertura” per alcuni lavoratori già inseriti in piani di esodo, con il rischio di restare senza reddito per alcuni mesi oltre i limiti massimi attualmente previsti (5 anni per i fondi bilaterali e 7 anni per l’isopensione) 

    Su questo va ricordato però che , a seguito di un’interrogazione parlamentare, il ministro del Lavoro ha precisato che i potenziali interessati sarebbero meno di 5.000 e che, tramite confronto con le parti sociali, sarà individuata una soluzione per consentire il prolungamento dell’accompagnamento fino al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici 

  • Riforma dello Sport

    Attività sportiva compatibile con la malattia: licenziamento illegittimo

    Il tema dello svolgimento di attività sportiva durante un periodo di malattia continua a generare contenzioso. Una recente sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 50 del 22 gennaio 2026, offre un importante chiarimento sui limiti della giusta causa di licenziamento quando il lavoratore, assente per malattia, svolga attività ludico-sportiva.

    Il giudizio trae origine da un licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente che, durante un periodo di assenza per sindrome ansioso-depressiva, aveva partecipato ad alcune partite serali di calcetto . Il datore di lavoro aveva ritenuto tale condotta incompatibile con lo stato di malattia e idonea a ritardare la guarigione, contestando anche un episodio di abbandono del posto di lavoro e la recidiva disciplinare.

    La decisione si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di proporzionalità della sanzione espulsiva e richiama espressamente i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di incidenza del comportamento del lavoratore sul vincolo fiduciario. Il Tribunale ha inoltre applicato la disciplina del contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015.

    Il caso e le motivazioni del Tribunale

    Il lavoratore era stato assunto con qualifica dirigenziale intermedia e, nel corso del rapporto, aveva ricevuto diagnosi di una patologia neurologica, cui si era successivamente associato un quadro di sindrome ansioso-depressiva. 

    Durante un periodo di assenza per malattia certificata, con diagnosi di “sindrome ansioso depressiva, reazione di adattamento con sintomatologia ansioso depressiva con attacchi di panico”, il dipendente aveva preso parte a partite amatoriali di calcetto in orario serale e si era trattenuto con i compagni presso il bar del centro sportivo 

    Tali circostanze erano state oggetto di specifica contestazione disciplinare. Il datore di lavoro aveva ritenuto che lo svolgimento dell’attività sportiva fosse incompatibile con lo stato di malattia e idoneo a ritardarne la guarigione. A ciò si aggiungeva l’addebito di essersi allontanato dal posto di lavoro in una giornata precedente senza adeguata giustificazione, nonché la contestazione di recidiva rispetto a una precedente sanzione conservativa.

    Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che l’attività sportiva non solo non fosse incompatibile con la patologia diagnosticata, ma anzi fosse coerente con le indicazioni terapeutiche ricevute. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, con l’obiettivo di verificare la compatibilità tra le attività svolte e le condizioni psicofisiche del dipendente.

    Il caso

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, escludendo la sussistenza della giusta causa di licenziamento.

    In primo luogo, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice ha accertato che l’attività sportiva praticata dal lavoratore non fosse incompatibile con la patologia diagnosticata né tale da ritardarne la guarigione 

    La consulenza ha evidenziato come, in presenza di sclerosi multipla e sindrome ansioso-depressiva, l’attività fisica regolare possa avere effetti positivi sia sul piano fisico sia su quello psichico, contribuendo al benessere complessivo del paziente 

    Il giudice ha quindi affermato che il fatto materiale – ossia la partecipazione a partite di calcetto e la permanenza presso il centro sportivo – sussisteva, ma non presentava connotati di antigiuridicità. Non vi era simulazione della malattia né condotta idonea a compromettere il percorso terapeutico

    In tale prospettiva, lo svolgimento di attività ludico-ricreativa durante la malattia non integra automaticamente un inadempimento disciplinarmente rilevante, dovendosi valutare in concreto la compatibilità con le condizioni di salute.

    Quanto all’episodio di abbandono del posto di lavoro, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza, ma ha ritenuto la condotta di modesta gravità, tenuto conto del contesto psicologico in cui si era verificata 

    Anche la recidiva non è stata ritenuta sufficiente, unitamente agli altri fatti, a integrare una lesione irreparabile del vincolo fiduciario.

    Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione sul giudizio di proporzionalità, il Tribunale ha ribadito che, ai fini della legittimità del licenziamento per giusta causa, occorre verificare se il comportamento del lavoratore sia concretamente idoneo a scuotere la fiducia del datore di lavoro e a compromettere la prosecuzione del rapporto . La valutazione deve essere effettuata considerando le modalità del fatto, il contesto, l’intensità dell’elemento soggettivo e l’assetto complessivo del rapporto.

    Nel caso di specie, pur sussistendo alcuni dei fatti contestati, la loro gravità è stata ritenuta insufficiente a giustificare la sanzione espulsiva.

     Il Tribunale ha quindi dichiarato l’illegittimità del licenziamento e, applicando la disciplina prevista dal D.Lgs. 23/2015, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento 

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit e stock options: comunicazione INPS entro il 28.2

    Nel Messaggio INPS n.   536   dell' 13.2. 2026  l'istituto fornisce come ogni anno le indicazioni aggiornate  sulla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nell’anno di imposta  2026  ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche da parte dell'Istituto.

    Le comunicazioni dovranno essere inviate all'istituto (con le modalità specificate all'ultimo paragrafo)   entro il 28 febbraio 2026.

    Comunicazione fringe benefits a INPS come si procede

    L'istituto ricorda che l’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Sono da ricomprendere oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.

    Inoltre viene sottolineato che la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha prorogato per il triennio 2024-2027 l’innalzamento delle soglie di esenzione previste per i fringe benefit, prevedendo limiti differenziati  anche per quest'anno, come segue :

    Tipologia Limite annuo di esenzione Riferimento normativo
    Fringe benefit ordinari (beni e servizi, utenze domestiche, affitto prima casa, interessi mutuo prima casa) 1.000 euro Art. 1, comma 16, L. 213/2023 prorogato da L. 207/2024
    Fringe benefit per lavoratori con figli a carico (art. 12, comma 2, TUIR) 2.000 euro Legge di Bilancio 2025
    Rimborsi canoni di locazione e manutenzione fabbricati locati 5.000 euro Art. 1, commi 386-389, L. 207/2024

    Per quanto riguarda il profilo temporale, si applica il principio di cassa allargato: le somme erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente

     I datori di lavoro devono  trasmettere esclusivamente in modalità telematica all’Istituto  i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option  nel 2025 al personale cessato dal servizio nel corso dello stesso anno ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta,  per dare modo di trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria i flussi delle certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

    La scadenza è fissata al  28 febbraio 2026.

    Comunicazione fringe benefits modalità e dichiarazione

    Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”.

    Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

    • acquisizione di una singola comunicazione;
    • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
    • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
    • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
    • visualizzazione del manuale di istruzioni.

    ATTENZIONE Il messaggio ricorda che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.    Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.