-
Rateazione premi INAIL fino a 60 rate: le nuove regole
Con la Circolare n. 19 dell'8 maggio 2026, la Direzione centrale rapporto assicurativo dell'INAIL ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, introdotta dalla delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 15 gennaio 2026, come modificata dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026. Il nuovo regime si applica per le istanze in corso o presentate dalla data dell' 8 maggio 2026, data di pubblicazione della circolare. Vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sul regime transitorio.
Il fondamento normativo risiede nell'articolo 23, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha inserito il comma 11-bis nell'articolo 2 del D.L. n. 338/1989, autorizzando INPS e INAIL a concedere rateazioni fino a sessanta rate mensili — superando il precedente limite di ventiquattro rate — per debiti non affidati agli agenti della riscossione. Dal 1° gennaio 2025 cessa inoltre di applicarsi all'INAIL il comma 17 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, che richiedeva la previa autorizzazione ministeriale per i piani fino a sessanta mesi.
Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 individua due tipologie di rateazione, entrambe subordinate alla dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria da parte del datore di lavoro.
Debiti rateizzabili e piani di dilazione
Sono oggetto di rateazione i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o evasione, purché non iscritti a ruolo.
Per le somme già iscritte a ruolo, la competenza spetta agli agenti della riscossione.
Possono essere rateizzati sia i debiti scaduti sia i debiti correnti (per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento), a condizione che l'istanza sia presentata prima della scadenza.
Rientrano nel perimetro anche i debiti relativi a procedure di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), maturati dalla data di presentazione della domanda fino alla data dell'istanza, nonché i debiti per sanzioni civili e interessi ex articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
I piani di dilazione concedibili in base all'importo del debito sono i seguenti:
Importo del debito Rate massime concedibili Autorità competente Fino a 500.000 euro 36 rate mensili Direttore della Direzione territoriale Superiore a 500.000 euro 60 rate mensili Direttore della Direzione regionale (o Dir. prov. Bolzano/Trento, Sede reg. Aosta) L'importo minimo di ciascuna rata, comprensiva di interessi, non può essere inferiore a 150 euro.
Presentazione dell’istanza e condizioni di ammissibilità
L'istanza va presentata esclusivamente tramite il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile su www.inail.it, anche a mezzo di intermediario delegato. Nell'istanza devono essere indicati l'importo da rateizzare, il numero di rate richieste e la natura del debito (scaduto o corrente).
Le condizioni per l'accoglimento sono cumulative:
- per i debiti scaduti: devono essere inclusi nell'istanza tutti i debiti per premi e accessori accertati e scaduti alla data di presentazione;
- per i debiti correnti: non devono risultare altri debiti scaduti al momento dell'istanza;
- non deve essere in corso più di una rateazione concessa ai sensi dell'articolo 2, commi 11 e 11-bis, del D.L. n. 338/1989;
- non deve essere stato emesso un provvedimento di revoca nei sei mesi precedenti la presentazione;
- il debitore deve dichiarare la temporanea difficoltà economico-finanziaria, riconoscere esplicitamente il debito e rinunciare a tutte le eccezioni sull'esistenza e azionabilità del credito INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione civile.
Le motivazioni ammesse per la dichiarazione di difficoltà comprendono, tra le altre: carenza temporanea di liquidità, contrazione dell'attività produttiva, crisi settoriali o territoriali, calamità naturali, stato di crisi o insolvenza, mancato pagamento dei premi scaduti da oltre novanta giorni.
Piano di ammortamento, interessi e rateazione –
Il procedimento si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza; il provvedimento di concessione con il piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni. La prima rata scade entro il quindicesimo giorno dal provvedimento, con facoltà del debitore di richiedere una scadenza compresa tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno.
Il tasso di interesse applicato è pari al tasso minimo BCE per le operazioni di rifinanziamento principale maggiorato — a seguito dell'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026 — di due punti percentuali (in precedenza sei punti).
Evento Conseguenza Omesso o parziale pagamento della prima rata Annullamento del piano; iscrizione a ruolo del debito; preclusione a nuova istanza per gli stessi debiti Omesso o parziale pagamento di 3 rate successive (anche non consecutive) Revoca della rateazione; richiesta di pagamento integrale del residuo; iscrizione a ruolo Revoca di uno dei due piani (se accordate due rateazioni) Revoca automatica anche del secondo piano Il debitore può estinguere anticipatamente la rateazione in qualsiasi momento versando in unica soluzione il debito residuo. Restano dovute comunque le sanzioni civili per le rate eventualmente versate in ritardo rispetto alle scadenze del piano.
Scarica il regolamento operativo
Sono presenti in allegato alla circolare:
1 – Legge 13 dicembre 2024, n. 203, articolo 23 Norma primaria che ha introdotto il comma 11-bis sull'istituto della rateazione fino a 60 rate
2 – Decreto ministeriale 24 ottobre 2025 che individua le due tipologie di rateazione (fino a 36 e fino a 60 rate) e i relativi presupposti
3 – Delibera CdA INAIL 15 gennaio 2026, n. 2 Prima versione della disciplina delle rateazioni
Nel regolamento all.4 viene specificato che
- in caso di riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, l. n. 388/2000, l'INAIL effettua il conguaglio sul debito residuo oppure il rimborso se già pagato. È un elemento pratico non sviluppato nell'articolo.
- i versamenti sono imputati prima agli interessi e poi al capitale, secondo il criterio del periodo assicurativo più remoto.
- i provvedimenti (concessione, rigetto, revoca, annullamento) sono definitivi e non sono impugnabili davanti ad altri organi INAIL.
Applicazione della nuova disciplina e regime transitorio
La nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione della circolare sul sito istituzionale INAIL e si applica alle istanze presentate successivamente.
Per le istanze presentate nel periodo 12 gennaio 2025 – 7 maggio 2026 e non ancora definite con il pagamento integrale, il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 consente, su richiesta del debitore, la rideterminazione del numero di rate nel rispetto delle nuove condizioni.
Le istanze pervenute nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento e non ancora sfociate in un piano di ammortamento sono anch'esse regolate dalla nuova disciplina. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni INAIL in materia, incluse la determina presidenziale n. 227/2019 e le circolari n. 22/2019 e n. 30/2023.
-
Somministrati: il calcolo del risarcimento per licenziamento illegittimo
Con la sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è intervenuta sul tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione. La pronuncia affronta due diversi aspetti della situazione :
- l' obbligo di repechage e
- il parametro economico da utilizzare per liquidare il risarcimento.
Il quadro normativo e contrattuale richiamato riguarda l’art. 25 del CCNL APL, l’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 23/2015, l’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 e l’art. 112 c.p.c.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva già dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati dall’agenzia, ritenendo non dimostrata l’impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili con la professionalità dei dipendenti. Tuttavia, aveva riconosciuto solo una tutela indennitaria, parametrata all’indennità di disponibilità mensile percepita dai lavoratori al momento del recesso.
I lavoratori hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo da un lato che la Corte territoriale non si fosse pronunciata su profili che avrebbero potuto condurre alla reintegrazione, e dall’altro che il risarcimento dovesse essere calcolato sull’ultima retribuzione utile al TFR e non sull’indennità di disponibilità.
Il caso: tutela reintegratoria, risarcimento e modalità di calcolo
La controversia nasceva da due rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con un’agenzia di somministrazione. Dopo lo svolgimento di missioni presso un’impresa utilizzatrice, i lavoratori erano stati collocati in disponibilità e successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo, all’esito della procedura per mancanza di occasioni di lavoro. Secondo l’agenzia, il recesso era giustificato dall’impossibilità di reperire nuove missioni compatibili con il profilo professionale dei dipendenti.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto le domande dei lavoratori. In appello, invece, la decisione era stata parzialmente riformata: i licenziamenti erano stati dichiarati illegittimi, ma il rapporto era stato considerato risolto alle rispettive date di recesso, con condanna dell’agenzia al pagamento di 12 mensilità dell’indennità di disponibilità, pari a 800 euro mensili per ciascun lavoratore.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il corretto svolgimento della procedura contrattuale non bastasse, da solo, a rendere legittimo il licenziamento. Per l’agenzia restava infatti necessario dimostrare, in concreto, di non poter reperire per un congruo periodo occasioni di lavoro coerenti con la professionalità originaria o acquisita del dipendente e di non poterlo mantenere ulteriormente in disponibilità.
I lavoratori, nel ricorso per Cassazione, hanno sostenuto che la Corte d’Appello avrebbe esaminato soltanto il tema del mancato ricollocamento, trascurando altri profili relativi alla sussistenza del fatto posto a base del recesso. Secondo tale impostazione, l’accertamento dell’insussistenza del fatto materiale avrebbe potuto comportare la tutela reintegratoria, alla luce dell’intervento della Corte costituzionale sulla disciplina delle tutele crescenti. Inoltre, i ricorrenti hanno contestato la quantificazione del risarcimento, sostenendo che la base di calcolo dovesse essere rappresentata dalla retribuzione percepita durante la missione e non dall’indennità di disponibilità.
La decisione sul risarcimento per mancato repechage
La Cassazione ha rigettato il ricorso.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva dato conto dei motivi di gravame e li aveva esaminati congiuntamente, ritenendo che il giustificato motivo indicato nelle lettere di licenziamento non fosse la cessazione del contratto commerciale con l’utilizzatore né la semplice interruzione delle missioni, ma l’impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili. Di conseguenza, non vi era stata una mancata decisione sui punti prospettati dai lavoratori.
La Cassazione ha inoltre precisato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 128/2024 non ha inciso sul primo comma della disciplina delle tutele crescenti nel senso sostenuto dai ricorrenti, ma ha riguardato la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Diverso è il caso della violazione dell’obbligo di repêchage, che resta collegata alla tutela indennitaria.
Altro profilo decisivo è stato quello delle domande formulate dai lavoratori: nel giudizio di merito essi avevano chiesto la tutela indennitaria e non la reintegrazione. Secondo la Corte, in un sistema correttivo oggi molto articolato, il giudice non può riconoscere una tutela reintegratoria quando la domanda sia stata impostata in termini esclusivamente risarcitori, perché ciò comporterebbe ultrapetizione.
Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha confermato la correttezza del parametro utilizzato dalla Corte d’Appello. L’indennità di disponibilità ha natura retributiva, poiché remunera la permanenza del lavoratore somministrato a tempo indeterminato in attesa di una nuova missione. Quando il licenziamento illegittimo segue una disponibilità derivante da cessazione della missione non imputabile all’agenzia, l’ultima retribuzione di riferimento non è quella percepita presso l’utilizzatore, ma l’indennità di disponibilità in godimento al momento del recesso.
La Corte ha quindi confermato che, in tale ipotesi, il risarcimento deve essere parametrato a tale indennità e non alla retribuzione della precedente missione.
-
Fondo Studio Consap: domande aperte per i prestiti agli studenti
È stata finalmente aperta la piattaforma MyConsap per richiedere i finanziamenti garantiti dallo Stato destinati agli studenti meritevoli tramite il Fondo per il credito ai giovani, noto anche come Fondo Studio.
La domanda può essere presentata inserendo dati anagrafici e accademici, necessari per verificare il possesso dei requisiti previsti. L’accesso al portale è consentito tramite Spid, Cie, Cns o credenziali Consap.
Il Fondo, gestito da Consap Spa e riformato con il decreto 17 novembre 2025 del Dipartimento per le Politiche giovanili, offre prestiti d’onore per lo studio senza necessità di garanzie personali. I finanziamenti prevedono tempi di rimborso lunghi e una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato.
Cos’è il Fondo Credito per formazione e alta istruzione
Il decreto 17 novembre 2025 della presidenza del Consiglio sul Fondo per il credito ai giovani, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2026, riforma integralmente la disciplina del Fondo credito per i giovani, abrogando il decreto interministeriale del 19 novembre 2010, recependo la modifica normativa del 2024.
Il Fondo consente ai giovani di ottenere prestiti per lo studio senza garanzie personali, con tempi lunghi di rimborso e con una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato.
La novità più rilevante è l’introduzione esplicita della garanzia di ultima istanza dello Stato. Infatti nel sistema del 2010 il Fondo operava esclusivamente con risorse proprie.; oggi, invece, se il Fondo non è capiente, interviene direttamente lo Stato, assicurando il pagamento al finanziatore. Dopo l’escussione, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e attiva il recupero delle somme tramite Consap. Inoltre, nel nuovo decreto viene fissato in modo chiaro il limite massimo della garanzia al 70% del capitale residuo,
Infine , rispetto al 2010, che prevedeva procedure prevalentemente convenzionali e documentali, il nuovo decreto introduce un sistema di gestioine interamente telematico:
- accesso con SPID o CIE;
- verifica preventiva dei requisiti da parte di Consap;
- tracciamento cronologico automatico delle domande;
- gestione online delle tranche, delle sospensioni e delle escussioni.
Il decreto dà attuazione all’art. 15, comma 6, del DL n. 81/2007, come modificato dal DL n. 71/2024, ridefinendo criteri, funzionamento e operatività del Fondo per il credito ai giovani, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.
L’obiettivo è favorire l’accesso al credito dei giovani tra 18 e 40 anni per il finanziamento di percorsi di formazione e alta istruzione, rafforzando al contempo la sostenibilità finanziaria del Fondo attraverso la garanzia di ultima istanza dello Stato.
Il Fondo opera come fondo rotativo di garanzia, gestito da Consap S.p.A., che cura l’istruttoria delle domande, il monitoraggio delle operazioni, il pagamento delle somme garantite e il recupero dei crediti insoluti.
Tutte le risorse confluiscono in un conto infruttifero presso la Tesoreria dello Stato, alimentato sia da stanziamenti pubblici sia da eventuali contributi di regioni, enti pubblici o soggetti privati. Il decreto disciplina in modo puntuale i rapporti tra Dipartimento e gestore, prevedendo obblighi di rendicontazione annuale e poteri di vigilanza rafforzati
Beneficiari, requisiti e verifiche
Possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani i soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni che risultino regolarmente iscritti a specifici percorsi di studio o formazione, individuati in modo puntuale dal decreto. In particolare, rientrano gli studenti iscritti a
- corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico,
- a corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
- a master universitari o AFAM di primo e secondo livello,
- a corsi di specializzazione post lauream,
- a dottorati di ricerca, nonché
- a corsi di lingua di durata non inferiore a sei mesi riconosciuti da enti certificatori qualificati e
- ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
Per l’accesso al Fondo è richiesto il possesso di requisiti minimi di merito, che variano in funzione del percorso formativo (ad esempio:
- voto di diploma non inferiore a 75/100 per lauree triennali e ITS, ovvero
- voto di laurea pari almeno a 100/110 per lauree magistrali, master e specializzazioni).
Tutti i titoli conseguiti all’estero sono ammessi purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca.
I requisiti dichiarati vengono verificati preventivamente da Consap in sede di primo accesso alla piattaforma telematica e successivamente monitorati ai fini dell’erogazione delle tranche annuali, che sono subordinate alla dimostrazione del regolare avanzamento del percorso di studi (superamento di almeno la metà degli esami previsti o frequenza minima richiesta)
La verifica dei requisiti costituisce condizione essenziale sia per l’ammissione alla garanzia sia per il suo mantenimento nel tempo
Garanzia del Fondo e condizioni economiche
La garanzia è diretta, irrevocabile e a prima richiesta, copre fino al 70% del capitale residuo del finanziamento e opera per l’intera durata del prestito.
I finanziatori (banche e intermediari ex artt. 13 e 106 TUB) non possono richiedere garanzie aggiuntive ai beneficiari e devono applicare condizioni economiche di maggior favore, esplicitate in sede di adesione al protocollo ABI-Dipartimento.
Il piano di ammortamento non può iniziare prima di 30 mesi dall’ultima tranche, con possibili proroghe e sospensioni in caso di eventi specifici (malattia, prosecuzione degli studi)
Inadempimento e garanzia dello Stato
In caso di insolvenza del beneficiario, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo secondo una procedura rigorosamente scandita da termini.
Elemento centrale della riforma è l’introduzione della garanzia di ultima istanza dello Stato, che interviene qualora il Fondo risulti incapiente. In tal caso, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e Consap procede al recupero coattivo delle somme dovute.
Come detto il decreto abroga la disciplina del 2010, ma fa salve le garanzie già concesse, che continuano a essere regolate dal precedente disciplinare.
È inoltre previsto il divieto di cartolarizzazione dei finanziamenti garantiti, a tutela della finalità pubblica dello strumento
Modalità per la domanda da parte degli studenti
L’accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani avviene esclusivamente in modalità telematica e segue una procedura articolata. La domanda non si presenta al Fondo né al Dipartimento, ma alla banca o all’intermediario finanziario aderente, dopo una verifica preventiva dei requisiti.
- In una prima fase, il giovane interessato deve registrarsi sulla piattaforma informatica gestita da Consap, utilizzando SPID o Carta di identità elettronica (CIE). In questa sede il richiedente inserisce i dati personali e le informazioni relative al percorso di studio intrapreso. Consap procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di studio, rilasciando entro cinque giorni lavorativi un esito che attesta l’ammissibilità al Fondo.
- Solo dopo aver ottenuto l’esito positivo della verifica, il richiedente può rivolgersi a una banca o a un intermediario finanziario aderente al protocollo ABI–Dipartimento, presentando la domanda di finanziamento. Il finanziatore, tramite la piattaforma Consap, controlla la validità della verifica dei requisiti e la disponibilità delle risorse del Fondo e, in caso di esito positivo, richiede l’ammissione della garanzia per il prestito da concedere.
L’ammissione alla garanzia viene comunicata da Consap al finanziatore entro cinque giorni lavorativi. La garanzia diventa efficace automaticamente dalla data di erogazione del finanziamento, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del beneficiario.
ATTENZIONE Resta ferma la facoltà della banca di concedere o meno il prestito, ma non possono essere richieste garanzie personali o patrimoniali aggiuntive allo studente.
-
CAF: modulo convenzione INPS per ISEE e taglio fondi 2026
Con il messaggio n. 1442 del 30 aprile 2026 INPS ha pubblicato lo schema di convenzione per l’affidamento ai CAF delle attività legate alla certificazione ISEE per l’anno 2026.
Viene precisato che il protocollo è retroattivo ed è valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e va sottoscritta tramite firma digitale, con imposta di bollo a carico del CAF assolta in modalità elettronica.
Per aderire i CAF interessati devono inviare il modulo di richiesta (Allegato 2) alla Direzione Centrale Organizzazione all’indirizzo e-mail [email protected].
Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico tramite il sistema di interscambio (SDI)codice univoco “UF5HHG” secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile al seguente percorso: “Avvisi, Bandi e Fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.
Inps precisa infine che i pagamenti sono di competenza della Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità.
Taglio dei compensi del 10% nel 2026
E' stato pubblicato in GU il 9 maggio 2026 il decreto del Ministero dell'Economia, che prevede il taglio dei compensi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati all'invio delle dichiarazioni
Il tetto massimo di spesa è fissato a 195,3 milioni di euro a partire dal 2026, con un taglio di 21,3 milioni rispetto a prima, stabilito dalla legge di bilancio 2026, pari circa al 10% .
Se il totale dovuto dovesse superare questo limite, gli importi verranno ridotti proporzionalmente per ciascun avente diritto.
La motivazione alla base del taglio è la crescita dell'utilizzo della dichiarazione precompilata: negli anni successivi al 2016, la qualità e la quantità dei dati disponibili sono migliorate progressivamente, portando sempre più contribuenti ad accettare la precompilata senza apportare modifiche. Di conseguenza, il lavoro effettivamente svolto dai CAF si sarebbe ridotto.
Leggi le reazioni qui Compensi-ai-caf-riderterminati-al-ribasso-con-effetto-retroattivo-le-proteste
-
Formazione giornalisti con limite allo streaming: le nuove regole in arrivo
Con la pubblicazione nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2026, è stato adottato il nuovo regolamento sulla formazione professionale continua (FPC) degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, ai sensi del d.P.R. n. 137/2012.
Il provvedimento non è immediatamente operativo, ma entrerà in vigore il 13 giugno 2026, cioè decorsi 90 giorni dalla pubblicazione.
Il nuovo regolamento aggiorna in modo significativo la disciplina della formazione obbligatoria, limitando la possibilità di fruizione da remoto e affidandola in primis al Consiglio Nazionale , aspetto che ha creato perplessità . Vediamo in sintesi cosa cambia.
Il nuovo regolamento in sintesi
Il regolamento ribadisce l’obbligo formativo per tutti i giornalisti iscritti all’Albo, sia professionisti sia pubblicisti.
In particolare, è previsto il conseguimento di 60 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 20 in materia deontologica, da distribuire in almeno due anni.
Per gli iscritti da oltre 30 anni l’obbligo è ridotto a 20 crediti complessivi, con almeno 10 crediti deontologici.
Le attività formative possono essere svolte in presenza, in streaming o in modalità on demand e possono essere organizzate da diversi soggetti ma sempre in collaborazione con il Consiglio nazionale
Il regolamento introduce anche criteri più stringenti per garantire qualità e coerenza dei percorsi formativi.
Tra i principali requisiti operativi:
- i corsi devono avere contenuti strettamente attinenti alla professione giornalistica;
- è obbligatoria la presenza di relatori qualificati e in regola con la formazione;
- sono esclusi eventi non formativi (come conferenze stampa o attività promozionali);
- la durata dei corsi deve essere compresa tra due e quattro ore, salvo eccezioni motivate.
Il sistema di accreditamento è gestito dal Consiglio nazionale attraverso il Comitato tecnico scientifico (Cts), che valuta i corsi, attribuisce i crediti e verifica il rispetto delle regole, con possibilità di intervento anche durante lo svolgimento degli eventi.
Gli enti terzi devono ottenere un’autorizzazione triennale, subordinata al parere vincolante del Ministero della Giustizia, dimostrando adeguati requisiti organizzativi e formativi.
In caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo, sono previste sanzioni disciplinari progressive, dall’avvertimento alla censura.
Le novità 2026
Le principali novità riguardano i criteri di attribuzione dei crediti, ora differenziati per tipologia di corso:
- corsi prevalentemente deontologici,
- corsi di apprendimento di nuove tecniche professionali,
- corsi su temi di rilevante attualità e
- altri corsi.
Viene inoltre disciplinata espressamente la formazione on demand, riservata al CNOG e con un limite massimo di 8 crediti complessivi, mentre per gli eventi in streaming è previsto il limite ordinario di 70 iscrizioni e l’attribuzione dei crediti è subordinata alla costante presenza in video.
Il nuovo testo introduce anche misure organizzative e disciplinari non presenti nel regolamento precedente:
- dopo due assenze ingiustificate a corsi prenotati, l’iscritto non può effettuare nuove prenotazioni per 60 giorni;
- in caso di inosservanza dell’obbligo formativo sono previste sanzioni differenziate, con avvertimento per l’inadempimento parziale e censura per quello totale.
Sono inoltre aggiornate le regole per enti terzi formatori e formazione aziendale, con nuovi obblighi di gestione tramite piattaforma, attenzione alla privacy, modifica dei criteri di rinnovo dell’autorizzazione e riconoscimento per i corsi aziendali di 1 credito per ora più 2 crediti aggiuntivi, fino al massimo di 30 crediti nel triennio.
Devono invece considerarsi non confermati, nel testo 2026, alcuni riferimenti presenti nel Regolamento 2020 e nel relativo allegato, tra cui il rinvio alla tabella allegata dei CFP, il riconoscimento degli eventi formativi individuali fino a 6 crediti, i crediti per insegnamento in corsi o master accademici, il limite di 7 crediti per singolo evento aziendale e il tetto di 16 crediti per eventi articolati su più giorni.
Viene inoltre confermata la gratuità dei corsi deontologici organizzati dagli ordini territoriali, al fine di garantire l’accesso alla formazione obbligatoria.
I punti critici : limitazione dell’offerta formativa
Il nuovo regolamento ha suscitato alcune perplessità, evidenziate in due interrogazioni parlamentari in particolare sotto il profilo della concorrenza e dell’organizzazione dell’offerta formativa.
Il punto più critico riguarda la gestione dei corsi on demand, affidata in via principale al Consiglio nazionale con esclusione di enti terzi.
Secondo l’interrogazione, tale scelta potrebbe limitare la pluralità dell’offerta e incidendo sulla possibilità per i giornalisti di accedere facilmente ai percorsi formativi necessari.
Sono inoltre segnalate:
- la mancata consultazione degli enti terzi nella fase di revisione del regolamento;
- l’assenza di analisi sull’impatto delle nuove regole sull’offerta formativa complessiva;
- possibili profili di criticità rispetto ai principi di concorrenza, richiamati anche dall’Autorità garante.
Nella risposta ufficiale, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la propria funzione di vigilanza riguarda esclusivamente gli aspetti organizzativi e non la definizione dei soggetti formatori. Ha inoltre evidenziato che il regolamento non esclude del tutto altri soggetti, prevedendo forme di collaborazione.
Resta tuttavia aperto il confronto tra esigenze di controllo qualitativo e tutela della concorrenza, con possibili sviluppi anche sul piano applicativo dopo l’entrata in vigore del regolamento il 13 giugno 2026.
-
Certificazione contratti di appalto: l’Ispettorato può comunque sanzionare
Con la sentenza n. 11276 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affrontato una questione di notevole impatto per datori di lavoro e consulenti: stabilire se l'Ispettorato Territoriale del Lavoro sia obbligato a impugnare preventivamente un atto di certificazione di un contratto di appalto — e a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione — prima di poter irrogare sanzioni amministrative, qualora la certificazione stessa risulti emessa da un organismo privo dei requisiti legali.
La risposta della Suprema Corte è netta: no, l'Ispettorato non è tenuto ad alcun previo ricorso giurisdizionale quando l'organismo certificatore è strutturalmente irregolare.
Il quadro normativo di riferimento è quello del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), in particolare gli artt. 75, 76, 77, 78, 79 e 80, che disciplinano la certificazione volontaria dei contratti di lavoro. La ratio dell'istituto, come ricorda la Corte, è "ridurre il contenzioso in materia di lavoro" tra le parti contrattuali, non blindare ogni atto certificatorio da qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche preposte alla vigilanza.
Il caso: appalto certificato da un ente bilaterale irregolare
La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato tra due società nel novembre 2017.
Pochi giorni dopo, tale contratto veniva certificato da un ente bilaterale con sede a Roma. A seguito di verifiche ispettive, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti accertava però che l'organismo certificatore presentava gravi anomalie: la sede risultava priva di energia elettrica e, soprattutto, l'ente non era composto da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, come invece richiesto dall'art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003.
In sostanza, l'ente bilaterale non possedeva i requisiti soggettivi indispensabili per essere considerato organo abilitato alla certificazione ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto.
Sulla base di questi accertamenti, l'Ispettorato emetteva ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 39 D.L. n. 112/2008 (infedeli registrazioni nel Libro Unico del Lavoro) e dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 (interposizione illecita di manodopera), per un importo complessivo di 30.800 euro.
Il Tribunale di Chieti confermava le sanzioni, ma la Corte d'Appello di L'Aquila ribaltava la decisione, ritenendo che l'Ispettorato avrebbe dovuto
- prima esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla commissione di certificazione e
- poi ricorrere al TAR competente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, per contestare la validità dell'atto certificatorio.
La decisione della Cassazione: motivazione e principi
La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Ispettorato e cassa la sentenza d'appello, individuando tre errori fondamentali nel ragionamento della Corte territoriale.
- Primo: l'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 legittima le "parti" del contratto certificato e i "terzi nella cui sfera giuridica l'atto è destinato a produrre effetti" a impugnare la certificazione davanti al giudice ordinario del lavoro. Un Ispettorato del Lavoro — autorità pubblica titolare di poteri sanzionatori — non rientra in nessuna di queste categorie: la certificazione non produce effetti nella sua "sfera giuridica" come tale.
- Secondo: il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 80, comma 4, è un presupposto del solo ricorso al giudice ordinario, non del ricorso al TAR disciplinato dal comma 5. La Corte d'Appello aveva dunque erroneamente sovrapposto i due rimedi.
- Terzo, e più rilevante: la "violazione del procedimento di certificazione" — unico vizio deducibile davanti al giudice amministrativo ex art. 80, comma 5 — riguarda il procedimento avviato da una commissione già legittimamente costituita. La irregolare composizione dell'ente bilaterale è invece un vizio anteriore e logicamente presupposto rispetto al procedimento stesso: incide sull'esistenza stessa di un organo abilitato alla certificazione. Pertanto, non si tratta di un vizio procedurale impugnabile al TAR, ma di un deficit strutturale che priva l'atto certificatorio della propria efficacia giuridica fin dall'origine.
La Cassazione richiama anche un proprio precedente in materia tributaria (ord. n. 20421/2024), secondo cui la certificazione ex legge Biagi non preclude agli organi pubblici — né al giudice tributario né, come ora chiarito, all'Ispettorato del Lavoro — di qualificare autonomamente il contratto e di esercitare i relativi poteri istituzionali, quando l'organismo certificatore sia privo dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito.
-
Sisma 2026: badge obbligatorio dal 13 maggio nei cantieri
La ricostruzione post-sisma 2016 nell'Appennino centrale sperimenta un nuovo strumento di controllo: il badge digitale obbligatorio per i lavoratori nei cantieri. La misura, a presentata ieri a Palazzo Montecitorio dal commissario straordinario per il sisma, il ministro dell'interno e il ministro del lavoro Calderone, intende contrastare il lavoro nero e l'infiltrazione mafiosa in quello che è considerato il più grande cantiere d'Europa.
Il cratere sismico interessa 138 Comuni e circa 8.000 km² di territorio. Sul fronte privato sono attivi quasi 10.000 cantieri, con oltre 14.500 già conclusi. I contributi concessi superano i 12,6 miliardi di euro.
Sul fronte pubblico si contano 3.730 interventi finanziati, con oltre 2.300 cantieri in fase di progettazione pronti a partire nel 2026.
Il Decreto commissariale 332/2026 del 13 aprile 2026 ha stabilito la sperimentazione dell'obbligo che scatterà in modo graduale in base al valore dei lavori:
Entro 1 mese dalla data del provvedimento del Commissario, quindi dal 13 maggio 2026 , per cantieri da 500.000 euro e oltre
- Entro 12 mesi per cantieri da 258.000 euro e oltre
- Entro 24 mesi per cantieri oltre i 150.000 euro
- Entro 36 mesi per tutti gli altri.
Come funziona il badge per i cantieri del sisma
Il sistema prevede la registrazione giornaliera delle presenze tramite la piattaforma Gedisi, nella sezione "Monitoraggio Cantieri", integrata con le casse edili attraverso la Commissione nazionale CNCE.
Ogni lavoratore sarà identificato, tracciato per impresa di appartenenza, cantiere e orari di presenza, con aggiornamento automatico del "Settimanale di cantiere".
Dopo la sperimentazione nel cratere sismico, il modello potrà essere esteso a livello nazionale, applicabile a grandi eventi, opere pubbliche strategiche e future ricostruzioni post-emergenza. Già oggi il sistema ha trovato applicazione nei cantieri delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Badge di cantiere la norma – a che punto siamo
L'attuazione del badge di cantiere (o tesserino di riconoscimento digitale con codice univoco anticontraffazione) è regolata dalla Legge 198/2025 (conversione del D.L. 159/2025), entrata in vigore il 31 dicembre 2025.
Ad oggi (maggio 2026), il decreto ministeriale attuativo del Ministero del Lavoro, che era atteso entro 60 giorni (fine febbraio 2026), non risulta ancora emanato, lasciando il sistema in fase transitoria: resta obbligatorio il tesserino previsto dal D.Lgs. 81/2008, ma senzal'interoperabilita digitale con il SIISL.
Con il decreto ministeriale l'obbligo dovrebbe poi estendersi a tutti i cantieri edili (pubblici/privati, appalti/subappalti) e autonomi che operano fisicamente in loco, potenzialmente ad altri settori ad alto rischio; l'INL ha emesso la Circolare n.1/2026 con linee guida operative e sanzioni (art. 55 D.Lgs. 81/2008).
In attesa del badge digitale le imprese devono già garantire identificazione chiara, con badge fisico o digitale equivalente.