• Contributi Previdenziali

    Quadro RR 2026 contributi INPS e CPB: come si compila

    L'INPS, con la circolare n. 62 del 27 maggio 2026 , fornisce le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF. Il documento si rivolge ai soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale,

    Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

    Di particolare interesse gli aspetti collegati al regime del concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal decreto legislativo n. 13/2024, le cui regole interagiscono direttamente con la base imponibile previdenziale.

    Vediamo una sintesi delle  principali indicazioni rimandando per ulteriori  dettagli al testo ufficiale. 

    Il quadro normativo in vigore- focus forfettari

     Il modello Redditi 2026-PF è stato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078. 

    Sul fronte del concordato preventivo biennale, si segnala che il decreto legislativo n. 81/2025 ha abrogato l'istituto per i contribuenti in regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2025, limitandone l'applicazione al solo periodo d'imposta 2024. 

    Ciò significa che per i forfettari la base imponibile previdenziale 2025 è sempre il reddito effettivamente prodotto, senza possibilità di applicare il reddito concordato. 

    Per tutti gli altri soggetti che abbiano aderito al CPB, la base concordata rileva ai fini contributivi, anche se resta salva la facoltà di optare per il reddito effettivo ove superiore, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 13/2024.

    Le novità per il quadro RR

    La principale novità di quest'anno riguarda il trattamento delle posizioni che intersecano il concordato preventivo biennale. 

    Il Quadro RR, sezione I, prevede ora campi distinti per chi abbia aderito al CPB:

    •  la colonna 3B per il reddito di impresa concordato intero, 
    • colonna 3C per la situazione mista (parte concordata e parte effettiva), e 
    • la colonna 3D da barrare qualora il contribuente abbia aderito al CPB ma scelga di versare i contributi sul reddito effettivo.

    Analogo meccanismo è previsto nella sezione II per i liberi professionisti, con flag specifici alle colonne 19, 20 e 21 del rigo RR5.

     Per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata, la circolare richiama le disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 e conferma le aliquote applicabili per il 2025 e il calcolo dell'acconto 2026. 

    Viene inoltre confermata la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave di durata superiore a sessanta giorni, con l'obbligo di indicare il codice di sospensione (1, 2 o 3) e il relativo importo alla colonna 17 e 18 del rigo RR5, entro il limite del contributo dovuto nel medesimo modulo. 

    Infine,  l'istituto ricorda che il massimale reddituale annuo 2025 è fissato a 120.607 euro e quello per il 2026 a 122.295 euro.

    Istruzioni dettagliate Sezione I – Artigiani e commercianti

    La base imponibile previdenziale è costituita dalla somma dei redditi di impresa dichiarati nei quadri RF, RG e RH, con le correzioni previste per le perdite pregresse. 

    I soci di s.r.l. iscritti alle Gestioni speciali devono includere la quota di reddito della società corrispondente alla partecipazione agli utili o alla quota attribuita in trasparenza, escludendo gli utili da partecipazione senza prestazione lavorativa.

    Colonna Quadro RR2 Utilizzo
    Colonna 3 Reddito effettivo (soggetti senza CPB o con opzione reddito effettivo)
    Colonna 3B Reddito concordato intero (aderenti CPB, alternativa a 3 e 3C)
    Colonna 3C Reddito misto concordato/effettivo (alternativa a 3 e 3B)
    Colonna 3D Flag da barrare se aderente CPB che opta per contributi su reddito effettivo
    Colonna 4 (rigo RR1) Da barrare se partecipazioni in s.r.l. CPB con opzione reddito effettivo ex art. 19 co. 1

    Sezioni II e III – Liberi professionisti e sportivi dilettanti – Gestione separata

    La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai magistrati onorari ( diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti)

    ATTENZIONE nel caso in cui il contribuente svolga in contemporanea a un’attività professionale anche quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la sezione III.

    Professionisti

    La base imponibile  per i liberi professionisti è la totalità dei redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, TUIR, che possono essere 

    •  redditi in regime forfettario, 
    • redditi prodotti in forma associata e 
    • indennità ai giudici di pace.

     I  seguenti codici da indicare nella colonna 1 del rigo RR5 identificano la natura , l'obbligo di inclusione e la provenienza di ciascuna componente reddituale.

    Codice RR5 col. 1 Tipo di reddito Note operative
    1 Redditi da lavoro autonomo RE, RH, LM Sempre obbligatorio, anche se negativo o zero
    2 Indennità amministratori locali (D.M. 25/05/2001) Contributi già versati dall'ente tramite Uniemens
    3 Redditi assimilati ex art. 50 co. 1 lett. c-bis) TUIR e lavoro autonomo occasionale Concorrono al massimale annuo
    4 Assegni di ricerca, dottorati, medici in formazione Concorrono al massimale annuo
    5a Quota soggetta a contribuzione ad altra Cassa professionale autonoma Da escludere dalla base GS
    5b Quota soggetta a contribuzione al Fondo Lavoratori Spettacolo (FPLS) Al netto delle spese di competenza
    5c Redditi già assoggettati a contribuzione in Gestione artigiani/commercianti Attenzione ai redditi art. 53 TUIR con oggetto commerciale
    5d Quota soggetta ad altre forme di previdenza obbligatoria Diverse da FPLS e Casse professionali

    Sportivi dilettanti

    Come noto per questi lavoratori la base imponibile non coincide con il reddito fiscale, ma è costituita dai compensi al lordo delle esenzioni fiscali, al netto di una franchigia di 5.000 euro.

     ATTENZIONE: Fino al 31 dicembre 2027, ai fini IVS la base è ulteriormente ridotta al 50% del netto franchigia. 

    L'aliquota aggiuntiva per prestazioni non pensionistiche (1,07%) si applica invece sull'intera eccedenza rispetto ai 5.000 euro.

    Termini di versamento e rateizzazione – Le causali

    Scadenza Soggetti interessati Tipologia versamento Maggiorazione
    30 giugno 2026 Tutti Saldo 2025 e primo acconto 2026 Nessuna
    20 luglio 2026 Soggetti ISA e contribuenti forfettari Saldo 2025 e primo acconto 2026 Nessuna (proroga ex art. 6 DL n. 89/2026)
    30 luglio 2026 Tutti Saldo 2025 e primo acconto 2026 0,40%
    20 agosto 2026 Soggetti ISA e contribuenti forfettari Saldo 2025 e primo acconto 2026 0,80% (proroga ex art. 6 DL n. 89/2026)
    30 novembre 2026 Tutti Secondo acconto 2026 Nessuna
    16 dicembre 2026 Tutti Ultima rata in caso di pagamento rateale Interessi decorrenti dalla prima scadenza ordinaria

    Le causali per il versamento dell'interesse corrispettivo in caso di pagamento nel periodo 30 giugno – 30 luglio 2026 sono: 

    • API per gli artigiani,
    •  CPI per i commercianti, 
    • DPPI per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi sportivi dilettantistici.

    Le stesse causali si utilizzano per gli interessi da rateizzazione. 

    La compensazione tramite modello F24 è ammessa esclusivamente con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione dell'anno 2025 e, per i crediti dell'anno precedente, con periodo di riferimento 2024. 

    Non è mai ammessa la compensazione verticale con esposizione del solo saldo netto: il modello F24 deve sempre riportare separatamente la colonna a debito e la colonna a credito su righi distinti.

  • Rubrica del lavoro

    Ferie collettive: differimento contributi da richiedere entro il 1.6

    Come ogni anno , è in scadenza a breve  il termine  per la richiesta di differimenti dei versamenti contributivi in caso di  chiusura aziendale per ferie che renda impossibile  effettuare le comunicazioni e i versamenti entro i termini ordinari 

    La richiesta va inviata all'INPS come sempre entro il 31 maggio 2026, che quest'anno, cadendo di domenica,  slitta  al  1° giugno.

    Il termine  del 31 maggio in realtà non è perentorio: le richieste possono essere presentate anche dopo, presentando  una giustificazione del ritardo.

    Chiariamo di seguito  gli aspetti principali.

    Ferie collettive cosa si intende

    Per ferie collettive si intende il periodo di chiusura dell'azienda che la proprietà decide di effettuare per motivi di opportunità organizzative commerciali, ecc,   in cui vengono garantite le ferie a tutti i dipendenti  delle varie unità , reparti e sedi
    Il concetto di ferie collettive è applicabile anche se nel periodo sia comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente usufruisca invece del periodo di riposo per ferie.

    Richiesta differimento  adempimenti per ferie  collettive

    In caso di chiusura si può richiedere il differimento dei termini che comprende:

    • la comunicazione del flusso Uniemens e il 
    • versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

    Il differimento per ferie collettive è possibile solo una volta nel corso dell'anno e  non può mai superare  il mese di durata. 

    ATTENZIONE Questo si applica anche nel caso il periodo di ferie collettive si svolga a cavallo di due mesi.

    Richiesta differimento contributi per ferie collettive: come fare

    Le domande possono riguardare anche periodi diversi da quello estivo e  vengono esaminate dalla sede Inps competente per territorio.

    In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo al mese di luglio).  In questo caso il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso UNIEMENS dovrà avvenire entro il 30 settembre.

    il versamento dei contributi poi dovrà essere effettuato in unica soluzione  con la maggiorazione degli interessi di dilazione.

     Nel messaggio di autorizzazione INPS comunica anche la percentuale per il calcolo degli interessi di differimento. Attualmente, a seguito dei numerosi aumenti del tasso ufficiale di sconto decisi dalla Banca Europea il tasso INPS è fissato al 4,15%.

    Per la domanda va utilizzato unicamente  il canale telematico (v. messaggio INPS 8609/2012) . L'applicazione per l'invio è disponibile  sul sito INPS www.inps.it, seguendo il percorso : Servizi online – Aziende consulenti e professionisti – cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive

  • Privacy

    Data Center in Italia: dati e prospettive per l’occupazione

    Secondo una recente  ricerca dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano,il mercato italiano dei data center è in piena espansione, anche se con alcune criticità significative.

    Come ormai noto i data center sono le strutture  fisiche  che ospitano   l'nfrastruttura informatica necessaria per archiviare, elaborare, proteggere e distribuire dati e servizi digitali.  Si tratta nello specifico di  server, sistemi di storage, dispositivi di rete e tutta l'infrastruttura di supporto  ovvero  i sistemi di alimentazione, raffreddamento e sicurezza degli elaboratori.

     Attualmente i data center sono  dislocati e soprattutto  su Milano, che da sola raccoglie il 23% degli investimenti annunciati a livello europeo .Roma è il secondo polo, e ci sono importanti strutture anche in altri siti lombardi (Noviglio, Siziano, Bergamo), Emilia-Romagna (Bologna, Piacenza, Parma, Modena), Veneto (Padova), Piemonte (Torino), Liguria (Genova) e sporadicamente nel Sud (Bari, Avellino).

    E' di ieri pero la notizia  che il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una legge con  forti disincentivi all'occupazione di suolo.

    Nel triennio 2023–2025 sono stati investiti 7,1 miliardi di euro, corrispondenti però a solo il 68% dei 10,5 miliardi originariamente previsti nel 2023. Il principale motivo del ritardo riguarda i nuovi operatori internazionali, spesso al primo ingresso nel mercato italiano, che hanno sottovalutato la complessità normativa e i tempi autorizzativi del contesto nazionale. A questo si aggiunge l'incertezza nelle scelte da parte dei grandi Cloud Provider internazionali.

    L'italia puo contare su  fattori quali  la posizione strategica nel Mediterraneo, i progetti di connettività nel Sud Italia, gli investimenti in Intelligenza Artificiale e  iniziative istituzionali come la Strategia Nazionale per l'attrazione degli investimenti esteri nei Data Center, pubblicata nel novembre 2025 dal MIMI, .che ha gia ottenuto  oltre 7 miliardi di euro di investimenti tra il 2023 e il 2025, mentre ulteriori 25 miliardi sono  annunciati per il triennio 2026-2028.

    Recentemente il Ministero ha annunciato una partnership con uno dei maggiori  operatori internazionali  per investimenti in questo ambito per 6 miliardi (vedi penultimo paragrafo)

    Le prospettive 2026–2028 e la nuova legge in Lombardia

    Per il prossimo triennio, sono 83 i nuovi progetti infrastrutturali annunciati da 30 aziende — di cui 19 nuovi entranti — per un valore potenziale complessivo di 25,4 miliardi di euro. Tuttavia, il 72% di questi investimenti è attribuibile a operatori internazionali non ancora presenti in Italia

    Milano  come detto è il polo dominante del settore in Italia, con il 68% della potenza energetica nominale installata a livello nazionale (414 MW IT), e potrebbe superare il valore simbolico di 1 GW entro il 2028. Attualmente sono 33 data center attivi, 10 in costruzione e 23 in valutazione.

     A livello europeo, il capoluogo lombardo attrae il 23% degli investimenti annunciati, posizionandosi come riferimento per il Sud Europa 

     Secondo i dati dell'Osservatorio del Politecnico , circa il 78% dei 695 MW previsti nei prossimi tre anni riguarderà data center che richiederanno connessione alla rete ad alta tensione.

    A livello continentale, i 13 principali poli europei hanno raccolto 29,5 miliardi di euro tra 2023 e 2025, con stime superiori ai 110 miliardi entro il 2028. L'area del Nord Europa " FLAPD" (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino) mantiene la leadership con circa il 55% degli investimenti totali,

    CoMe anticipato sopra , la Lombardia è la prima regione italiana ad approvare una legge per regolamentare la costruzione di data center, introducendo un forte sistema di disincentivi economici. Il provvedimento, approvato dal consiglio regionale il 26 maggio 2026, prevede un aumento degli oneri di costruzione del 

    • 100% nelle aree agricole e del 
    • 200% nei parchi e nelle zone verdi 

    numri  molto  più elevati rispetto al progetto iniziale (50-75%), dopo un emendamento della Lega.

    La norma  sembra rispondere  appunto  dall'esplosione di progetti sul territorio lombardo.

    L'obiettivo dichiarato però non è  di bloccare lo sviluppo — con player come Amazon, Aruba, Eni e Stack EMEA già presenti — ma governarlo, evitando lo sfruttamento eccessivo del territorio. In controtendenza, la legge incentiva il riuso di ex aree industriali dismesse con semplificazioni burocratiche. Terna parteciperà alla cabina di regia per mappare la disponibilità energetica.

    L’annuncio del Mimit

    Mentre gli operatori attendono una normativa nazionale, il ministro delle Imprese e del Made in Italy,  Urso, ha incontrato  pochi giorni fa  i vertici di EdgeConneX, fornitore globale di data center con oltre 80 strutture attive in più di 60 mercati e 20 Paesi. 

    Al centro del confronto, il piano di investimenti della società in Italia, che prevede la realizzazione di tre nuovi data center, in provincia di Lodi e nell’area sud di Milano, per un valore complessivo di 6 miliardi di euro. Il sito di Lodi, in particolare, sarà tra i più grandi d’Europa e sarà dedicato allo sviluppo e all’elaborazione di applicazioni legate all’intelligenza artificiale, con soluzioni innovative sul piano energetico e della sostenibilità ambientale.

    Nel corso dell’incontro, il ministro Urso ha evidenziato come l’Italia stia rafforzando il proprio ruolo tra i principali hub europei per le infrastrutture digitali avanzate e per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, confermando l’impegno del Mimit a sostenere progetti strategici per la crescita digitale del Paese. 

    Formazione e ricadute per l’occupazione

    Secondo numerosi approfondimenti della stampa specializzata (dal Sole 24 ore a Class CNBC) ci sono prospettive di occupazione molto positive nello sviluppo dei data center in Italia. Il settore è uno dei principali motori di creazione di posti di lavoro nella transizione digitale del Paese .

    Dati sull'occupazione attuale e futura

    Parametro Valore attuale Proiezione 2028-2030
    Posti di lavoro diretti (2024) 28.000 totali, di cui 8.000 dipendenti full-time
    Addetti nella filiera 14.000 FTE tra costruzione, installazione, sicurezza e servizi
    Lavori indiretti nell’indotto 6.800
    Posti di lavoro previsti Circa 70.000 posti diretti e indiretti entro il 2030
    Crescita attesa Triplicazione degli addetti entro il 2030
    CAGR (tasso di crescita annuale medio del numero di posti di lavoro nel settore) +35% entro il 2028

    Le principali tipologie di figure professionali richieste

    • Tecnici :   Ingegneri, sistemisti, manutentori, tecnici infrastrutture IT
    • IT/Software  :  Sviluppatori software, ingegneri di sistema, specialisti cloud, tecnici supporto IT 
    • Specialisti :   Analisti ERP, Cloud & Network Engineers, esperti Cybersecurity 
    • Supporto:    Vendite, consulenza legale, financial control, amministrazione 
    • Nuove professionalità:    Real Estate, sostenibilità energetica, gestione progetti.

    Dalla collaborazione tra IDA – Italian Datacenter Association, il Real Estate Center (REC) del Dipartimento di Architettura, Ingegneria  e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano e l’Italian PropTech Network, è  nato percorso formativo   specializzato con 120 ore di formazione in aula,e 480 ore di tirocinio (circa 3 mesi) presso una delle aziende aderenti all’iniziativa.

    Sono previste inoltre borse di studio per  neolaureati in ingegneria e studenti all'ultimo anno di studi di Istituti Tecnici Superiori (ITS).

    per approfondire vedi  Italiandatacenterassociation.com

  • Lavoro Autonomo

    Notai: su Equo compenso e assegnazioni modifiche al Regolamento

       Il Consiglio   nazionale  del  notariato,  con delibera n. 4-31  del  17  aprile  2026,  ha  approvato alcune modifiche ai Principi di deontologia  professionale  dei  notai,    riguardanti l'equo compenso che  entrano in vigore  dal 25 maggio 2026, (giorno della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale )  con l'obiettivo di :

    • aggiornare la deontologia notarile alla disciplina dell’equo compenso del 2023;
    • eliminare modelli organizzativi “centralizzati” di assegnazione degli incarichi notarili collegati alle privatizzazioni pubbliche.

    Dal punto di vista pratico, la novità più importante per gli studi notarili è l'introduzione dell’obbligo documentale scritto sull’equo compenso, soprattutto nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi operatori economici.

    Qui il  testo dei vigenti Principi di deontologia professionale  dei notai (non ancora aggiornato con la modifica)

    Assegnazione incarichi notarili da enti pubblici

    La prima novità riguarda infatti l’abrogazione degli articoli 38 e 39, che disciplinavano le modalità di assegnazione degli incarichi notarili nelle grandi operazioni di privatizzazione e vendita del patrimonio pubblico. Le norme consentivano ai Consigli notarili distrettuali di organizzare la distribuzione degli incarichi tra i notai disponibili, anche sulla base di convenzioni e protocolli stipulati con enti pubblici o con il Consiglio Nazionale del Notariato. 

    Con la soppressione di tali disposizioni viene meno questo sistema “centralizzato” di gestione degli incarichi e torna ad assumere rilievo esclusivamente la disciplina generale fondata sulla libera scelta del notaio da parte delle parti interessate. La modifica appare coerente con un’impostazione più orientata alla concorrenza professionale e alla riduzione di meccanismi eccezionali di assegnazione degli atti.

    Equo compenso notariato

    Molto più articolata è invece la riscrittura dell’articolo 59 dedicato all’equo compenso. 

    La nuova formulazione chiarisce innanzitutto che la disciplina si applica ai rapporti professionali con i cosiddetti “clienti forti”, tra cui:

    • banche e assicurazioni;
    • società controllate e mandatarie;
    • imprese di grandi dimensioni;
    • pubbliche amministrazioni e società partecipate pubbliche.

    Per tali soggetti il notaio non potrà concordare compensi non proporzionati alla prestazione professionale e dovrà fare riferimento ai parametri ministeriali vigenti. 

    Viene inoltre introdotto uno specifico obbligo informativo: quando la convenzione o il contratto siano predisposti dal notaio, quest’ultimo dovrà avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare i criteri dell’equo compenso, pena la nullità della relativa pattuizione. 

    La nuova disciplina precisa anche che tali obblighi non si applicano ai rapporti con soggetti diversi da quelli espressamente individuati dalla norma, come i privati cittadini o le piccole imprese. Infine, viene tipizzata in modo più chiaro la conseguenza disciplinare della violazione, prevedendo l’applicazione delle sanzioni dell’avvertimento o della censura. Nel complesso, le modifiche rafforzano gli obblighi di trasparenza e correttezza economica nei rapporti con grandi operatori economici e amministrazioni pubbliche, adeguando in maniera più puntuale la disciplina deontologica notarile ai principi introdotti dalla normativa sull’equo compenso.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Aree di crisi complessa 2026: guida INPS per le domande

    Con la  circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro  ha chiarito le istruzionaggiornate per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) destinato ai lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 

    Il documento tiene conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che ha rifinanziato la misura con ulteriori risorse e ha modificato il procedimento di gestione dei fondi eliminando il riparto regionale.

    Con il messaggio INPS 1702  2026  si precisano le istruzioni operative per le domande  delle risorse per mobilità e integrazione salariale in deroga  nelle aree di crisi industriale, dopo le novità della legge di bilancio 2026.

    CIGS aree di crisi : le regole ministerili

    L’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 ha introdotto la possibilità, in deroga ai limiti ordinari, di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 mlps-circ-3-26 .

     La norma generale  prevede che: 

    • l’intervento sia concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata  
    •   l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive concordati con la Regione ; 
    • sia dichiarata l’impossibilità di ricorrere ad altri trattamenti di CIGS previsti dal D.lgs. n. 148/2015

     Il trattamento può essere riconosciuto sino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.

    La legge di Bilancio 2026 ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione mlps-circ-3-26 .

    Annualità Risorse stanziate Riferimento normativo
    2016 216 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015
    2017 117 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015
    2026 100 milioni di euro Art. 1, c. 165, L. 199/2025

    Il monitoraggio dei flussi di spesa è affidato all’INPS, che trasmette riscontro al Ministero almeno semestralmente mlps-circ-3-26 . 

    La principale innovazione introdotta dalla legge di Bilancio 2026 riguarda l’eliminazione del decreto interministeriale di riparto delle risorse tra le Region

     La gestione dello stanziamento diventa accentrata: ai fini dell’autorizzazione non è più necessario verificare la disponibilità di risorse residue in capo alle singole Regioni, ma esclusivamente la capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla legge di Bilancio

    La circolare chiarisce inoltre che: 

    • l’accordo governativo deve quantificare l’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, sulla base dei parametri annualmente indicati dall’INPS
    • l’autorizzazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
    •  per gli accordi con decorrenza iniziale nel 2025, le autorizzazioni sono imputate alle risorse stanziate per tale annualità, indipendentemente dalla data del decreto di autorizzazione  La circolare sostituisce integralmente le precedenti n. 30/2016, n. 35/2016 e n. 7/2017

    Le istruzioni per le domande delle Regioni

    Per accedere al trattamento, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo in sede governativa con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione e delle Parti sociali 

    L’oggetto dell’accordo deve includere la quantificazione dell’onere finanziario, calcolata dall’impresa secondo i parametri INPS 

    Come detto, l’istanza deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ministeriale e deve essere corredata dai seguenti allegati  

    1. Relazione tecnica, con: dichiarazione espressa di impossibilità di accesso ad altri trattamenti di CIGS; motivazioni riferite alle causali di cui all’art. 21 del D.lgs. 148/2015; quantificazione dettagliata dei costi, parametrata a lavoratori e durata, considerando rotazioni e periodi di ordinaria operatività.
    2. Piano di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive concordati con la Regione, tempistiche e strumenti di monitoraggio 
    3. Verbale di accordo governativo.
    4. Verbale di accordo regionale, con dettaglio delle misure di politica attiva 
    5. Elenco nominativo dei lavoratori in formato Excel, con indicazione della percentuale oraria di sospensione 
    6. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.

    In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS per documentate difficoltà finanziarie, l’istanza deve essere trasmessa anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ai fini della verifica prevista dall’articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015 

    La Direzione generale procede all’istruttoria verificando i requisiti normativi e autorizza secondo l’ordine cronologico di presentazione  mentre l’INPS effettua il monitoraggio semestrale dei flussi di spesa  Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili le disposizioni generali in materia di CIGS previste dalla normativa vigente

    Le novità operative su mobilità in deroga per i datori

    Nel messaggio  INPS  1702 del 22 maggio INPS illustra il nuovo flusso di gestione della mobilità in deroga . 

    Le Regioni, dopo il via libera ministeriale sulla sostenibilità finanziaria, devono trasmettere i decreti esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP), utilizzando il nuovo decreto convenzionale “20026”. L’INPS ribadisce che non saranno presi in considerazione decreti inviati con modalità differenti.

    Per il 2026, la sostenibilità finanziaria riguarda esclusivamente periodi decorrenti dal 1° gennaio 2026. Inoltre, le risorse residue degli anni precedenti non potranno essere utilizzate per autorizzare trattamenti riferiti al nuovo anno.

    Il messaggio introduce anche nuovi codici intervento per la gestione della mobilità in deroga nelle diverse Regioni interessate dalle aree di crisi industriale complessa.

    Codice intervento Descrizione Regione
    980 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Abruzzo
    981 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Friuli Venezia Giulia
    982 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Lazio
    983 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Liguria
    984 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Marche
    985 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Molise
    986 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Puglia
    987 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Sardegna
    988 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Sicilia
    989 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Toscana
    990 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Umbria
    991 D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Campania
    992 D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Veneto
    993 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Piemonte
    998 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Basilicata

    Istruzioni e codici per le domande di mobilità e CIGS

    Sul piano operativo Inps precisa che :

    1.  il pagamento della mobilità in deroga resta subordinato alla presentazione della domanda online da parte del lavoratore. Le sedi territoriali INPS devono verificare la continuità del trattamento rispetto a precedenti periodi di mobilità ordinaria o in deroga e controllare che tutte le mensilità precedenti siano state correttamente liquidate prima di procedere ai nuovi pagamenti.
    2. Per quanto riguarda la CIGS, il messaggio conferma che il trattamento può essere concesso fino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti ordinari previsti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. La misura interessa esclusivamente datori di lavoro ubicati in aree di crisi industriale complessa e già destinatari di precedenti trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

    Nel sistema “UNICO” viene istituito il nuovo codice evento “173”, dedicato alle proroghe CIGS per le aree di crisi industriale complessa relative agli accordi con decorrenza nel 2026.

    In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono trasmettere i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) entro la fine del secondo mese successivo a quello di integrazione salariale oppure entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione, se successivo. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento resta integralmente a carico del datore di lavoro.

    Per il conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori dovrà essere utilizzato il nuovo codice causale “L150”, riferito ai trattamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge n. 199/2025. Il conguaglio dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla scadenza del periodo autorizzato o dalla data del provvedimento di concessione.

    Infine, il messaggio conferma per tutto il 2026 l’esonero dal contributo addizionale per i datori di lavoro autorizzati all’utilizzo della CIGS nelle aree di crisi industriale complessa, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi.

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Parità di trattamento: rivoluzione normativa in arrivo nel 2027

    E stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 91 del 7 maggio 2026 che dà attuazione a due direttive europee del 2024 — la n. 1499e  la n. 1500 del Parlamento europeo e del Consiglio — con l'obiettivo di rafforzare la tutela contro le discriminazioni  nell'unione.

     L'intervento normativo copre un ampio spettro di motivi di discriminazione: razza e origine etnica, religione e convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e genere e gli ambiti protetti i comprendono 

    • l'occupazione e il lavoro,
    •  la sicurezza sociale,
    •  l'accesso a beni e servizi.

    Il provvedimento supera il precedente assetto istituzionale — fondato sulla figura della Consigliera o del Consigliere nazionale di parità e sull'Ufficio per la promozione della parità di trattamento (UNAR) — introducendo una nuova autorità di nomina parlamentare, quindi  indipendente dall' esecutivo.

    Organismo di parità come sarà organizzato

    Come detto il decreto prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'Organismo per la parità, configurato come autorità amministrativa indipendente dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, con sede a Roma. 

    L'Organismo sarà un organo collegiale composto da un presidente e quattro componenti, nominati d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con mandato di sette anni non rinnovabile. Due componenti sono competenti in materia di contrasto alle discriminazioni (direttiva 1499) e due in ambito lavoristico e di parità di genere (direttiva 1500).

    Per garantire l'indipendenza dell'organo, la legge prevede un rigido regime di incompatibilità: i componenti non possono svolgere attività professionali, imprenditoriali o di consulenza, né ricoprire cariche politiche, sindacali o in enti che operano nel settore delle pari opportunità. Il divieto si estende per un periodo di tre anni successivo alla cessazione dell'incarico, impedendo il passaggio diretto a soggetti privati operanti nei settori di competenza (c.d. revolving doors). 

    A supporto dell'Organismo è istituito un apposito Ufficio, con una dotazione organica di 33 unità di personale (1 dirigente generale, 3 dirigenti non generali, 29 unità non dirigenziali), operativo a pieno regime dal 1° gennaio 2028.

    Sul piano finanziario, il decreto stanzia un fondo dedicato pari a 7,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, cui si aggiunge un contributo ulteriore di circa 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Le risorse coprono gli emolumenti dei componenti, le spese di funzionamento e i compensi per gli esperti esterni.

    Nuovo organismo di parità: funzioni, poteri e tutele garantite

    L'Organismo per la parità è investito di  molte  funzioni, che spaziano dalla prevenzione alla tutela giurisdizionale. 

    Ad esempio in materia di sensibilizzazione e promozione, l'ente  potrà erogare  formazione e consulenza a soggetti pubblici e privati, promuovendo codici di comportamento e azioni positive, e dovrà monitorare l'applicazione delle politiche di parità a livello nazionale e territoriale, partecipando anche ai comitati di sorveglianza dei fondi europei.

    Sul versante dell'assistenza alle vittime, l'Organismo riceverà denunce di discriminazione attraverso canali dedicati — accessibili anche in forma orale o telematica e con accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità — e fornisce gratuitamente consulenza personalizzata su rimedi giudiziali e stragiudiziali, normativa applicabile e supporto psicologico.

    In materia di risoluzione alternativa delle controversie, l'Organismo pptrà  condurre procedure di conciliazione e mediazione (gratuite per il ricorrente), con possibilità di imporre a una pubblica amministrazione convenuta un piano vincolante di rimozione delle discriminazioni, da attuare entro 120 giorni. È prevista inoltre la facoltà di svolgere accertamenti documentali sull'esistenza di violazioni, richiedendo informazioni e documenti a imprese e soggetti privati.

    Sul piano della tutela giurisdizionale, l'Organismo può agire in giudizio per delega della vittima, costituirsi parte civile e presentare osservazioni tecniche nei procedimenti civili e amministrativi. I pareri motivati dell'Organismo sono utilizzabili in giudizio come elementi di prova. 

    L'ente è infine tenuto a redigere una relazione annuale alle Camere e, ogni quattro anni, un rapporto sulla situazione complessiva della parità di trattamento nel Paese.

    Nel periodo transitorio compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 1° gennaio 2027, UNAR e Consigliera nazionale di parità continuano a operare con le dotazioni organiche esistenti, assicurando la continuità delle attività in corso.

  • Lavoro estero

    Impatriati le novità nel decreto fiscale 2026 convertito in legge

    Il  decreto-legge contenente misure urgenti in materia fiscale. era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 marzo. Il 22 maggio è stata pubblicata la legge di conversione, 88 2026  e il testo coordinato con il DL originario. Si segnalano due modifiche al regime fiscale agevolato per gli impatriati

    1. La norma rilevante nella legge di conversione è il comma 4-decies dell'art. 8, che riguarda però  esclusivamente  i lavoratori dell'America's Cup.
    2. Tra le novità già presenti nel decreto fiscale e confermata in sede di conversione  invece è presente  l'introduzione del  divieto assoluto di cumulo tra il regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) e la flat tax sui redditi esteri per neo-residenti (art. 24-bis TUIR).

    Fino al 31 dicembre 2026, i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono applicare congiuntamente entrambe le agevolazioni. Dal 1° gennaio 2027, la preclusione diventa operativa: chi si trasferisce in Italia dall'anno 2027 in poi non potrà più scegliere di abbinare la tassazione agevolata al 50% sui redditi di lavoro con l'imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro annui sui redditi prodotti all'estero.

    La cumulabilità delle agevolazioni impatriati

    Il decreto-legge del 27 marzo 2026 non tocca né le agevolazioni IRPEF per i lavoratori impatriati né la flat tax da 300.000 euro su tutti redditi esteri  prevista  per chi trasferisce la residenza in Italia, ma rende effettivo  il divieto di cumulare i due benefici, che fino ad oggi era formulato in modo incompleto.

    Ricordiamo i regimi  interessati dalla modifica

    1. Il primo è la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR, introdotto dalla L. 232/2016 e successivamente modificato): chi trasferisce la residenza in Italia e non vi è stato residente per almeno 9 degli ultimi 10 anni può optare per un'imposta sostitutiva forfetaria di 300.000 euro all'anno su tutti i redditi prodotti all'estero, indipendentemente dal loro ammontare. È un regime pensato per soggetti con patrimoni e redditi esteri significativi 
    2. Il secondo è il vecchio regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015): agevolazione IRPEF per i lavoratori che rientravano in Italia, oggi abrogato e applicabile solo a chi si è trasferito prima del 2024.
    3. Il terzo è il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023): la versione riformata, più restrittiva, in vigore per i trasferimenti dal 2024 in poi — 50% del reddito di lavoro esente da IRPEF, requisiti più stringenti.

    Il comma 154 della L. 232/2016 stabilisce che la flat tax  sui nuovi residenti  non è cumulabile con i benefici del regime impatriati: chi sceglie l'uno rinuncia all'altro. Nella formulazione originale, però, il divieto di cumulo citava soltanto il vecchio art. 16 del D.Lgs. 147/2015 — la norma sugli impatriati in vigore quando la legge fu scritta nel 2016.

    Flat tax e decorrenza dal 2027 – cosa fare

    Ricordiamo in sintesi che la flat tax  e art 24 bis TUIR è un'imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia. Il regime dura fino a 15 anni e non riguarda i redditi prodotti in Italia, che restano soggetti all'IRPEF ordinaria. 

    L'ammontare della tassa è pregressivamente aumentato dai 100mila euro iniziali ai 300mila previsti dall'Ultima legge di bilancio.

    Su richiesta, l'opzione può essere estesa a uno o più familiari (ex art. 433 c.c.), purché soddisfino le medesime condizioni. Con la Legge di Bilancio 2026, anche l'importo per i familiari è raddoppiato da 25.000 a 50.000 euro ciascuno

    Le modifiche si applicano ai soggetti che hanno trasferito la residenza civilistica in Italia dal 1° gennaio 2026. Chi aveva già aderito prima non subisce aumenti, grazie alla clausola di salvaguardia

    Requisito di accesso: non essere stati residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti il trasferimento. Studio 

    La novità del DL 38/2026 (confermata in conversione): dal periodo d'imposta 2027, scatta il divieto assoluto di cumulo tra la flat tax neo-residenti e il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023). Chi trasferisce la residenza entro il 31 dicembre 2026 mantiene ancora la facoltà di applicare entrambe le agevolazioni contemporaneamente. 

    Attenzione la  decorrenza è fissata dal periodo d'imposta 2027.

    Questo significa che chi trasferisce la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2026 si trova ancora nella finestra in cui il buco normativo esiste. La posizione potrebbe essre  difendibile in contenzioso, anche se l'Agenzia delle Entrate avrebbe ogni ragione sistematica per contestarla. Chi invece si trasferisce dal 1° gennaio 2027 trova un divieto di cumulo esplicito, riferito ad entrambi i regimi impatriati, vecchio e nuovo per cui nessuna  argomentazione è possibile in caso di accertamento 

    Per i consulenti necessario verificare la posizione dei clienti che valutano un rientro in Italia e di confrontare i regimi applicabili a seconda della data di trasferimento. Chi è in bilico tra 2026 e 2027 potrebbe avere convenienza ad accelerare il trasferimento di residenza entro fine anno, salvo che le condizioni personali e lavorative lo consentano.

    La norma speciale per i lavoratori dell’America’s Cup

    Come anticipato, la legge di conversione ha aggiunto all'art. 8 i commi 4-decies, che istituisce un regime fiscale ad hoc per i lavoratori impiegati nell'organizzazione della 38ª America's Cup – Napoli 2027.  non residenti e per chi si trasferisce in Italia,

    1. Per i soggetti non residenti, i redditi da lavoro dipendente, assimilato e autonomo percepiti nel 2026 e 2027 per attività direttamente correlate all'evento non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non sono soggetti a ritenute né a imposte sostitutive.
    2. Per i lavoratori che si trasferiscono in Italia diventando fiscalmente residenti, i medesimi redditi nel biennio 2026-2027 concorrono alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 35%, un'agevolazione analoga per struttura al regime impatriati ordinario (che prevede il 50%), ma più favorevole e applicabile senza i requisiti soggettivi dell'art. 5 D.Lgs. 209/2023.