-
Riscatto e ricongiunzione: online le attestazioni INPS degli oneri
Le attestazioni fiscali di pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono disponibili sul Portale dei Pagamenti INPS . Lo ha comunicato ieri l'istituto nel messaggio 965 2026 in cui fornisce anche alcune precisazioni.
Le attestazioni sono visualizzabili e stampabili nel “Portale dei Pagamenti” del sito istituzionale www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.
Istruzioni INPS aggiornate
Si ricorda che per le domande di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) presentate dal 1° gennaio 2024 dal diretto interessato, dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo (cfr. l’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Diversamente, per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2021 il contributo versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (cfr. l’art. 20, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID almeno di livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.
Fondo spettacolo, lavoratori sportivi ed ex INPDAP
- Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul “Portale dei Pagamenti”, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [email protected].
- Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul “Portale dei Pagamenti”, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti di imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.
Modalità di rettifica
In caso di discordanze tra gli importi attestati e gli importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria Struttura territoriale di competenza; gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1) possono utilizzare la casella di posta elettronica [email protected].
-
Spese scolastiche nel 730/2026: aumenta la detrazione
L’articolo 1, comma 13, della Legge di bilancio 2025 ha disposto l’innalzamento, a regime:
- da 800 a 1.000 euro
- per ogni alunno o studente,
delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.
La novità si applica sulle spese sostenute nel 2025 , detraibili quindi nella dichiarazione 2026.
Dal 30 aprile si aprirà la campagna dei dichiarativi 2026, vediamo cosa cambia nel Modello 730/2026 per le spese scolastiche dei figli.
730/2026: la detrazione per le spese scolastiche
A seguito delle modifiche suindicate apportate alla norma di riferimento dalla legge di bilancio 2025, da quest’anno l’importo massimo ammesso in detrazione per le spese scolastiche sale dagli 800 euro previsti lo scorso anno a 1.000 euro, somma sulla quale verrà calcolato il rimborso del 19 per cento per ciascuno studente.
Le spese d’istruzione detraibili dovranno essere inserite nella Sezione I, rigo da E8 ad E10 utilizzando il codice:
- "12" Spese per istruzione diverse da quelle universitarie e quindi spese scolastiche;
- "13" Spese per istruzione universitaria;
- "33" Spese per asili nido.
Attenzione al fatto che gli stessi codici vanno utilizzati per il Modello Redditi PF 2026, all’interno del quale bisognerà compilare la Sezione I del quadro RP, indicando le spese sostenute nei righi da RP8 a RP13.
Le spese scolastiche per le quali è possibile richiedere la detrazione fiscale del 19 per cento riguardano i costi sostenuti per la frequenza dei seguenti corsi d’istruzione:
- scuola materna;
- scuola elementare;
- scuola media (secondaria di primo grado);
- scuola superiore (secondaria di secondo grado).
Nel caso di spese relative a più alunni, nel modello 730/2026 sarà necessario compilare più righi da E8 a E10, riportando in ciascuno di essi la spesa sostenuta.
Tra le spese detraibili entro il limite di 1.000 per alunno o studente, rientrano tutti gli importi relativi a:
- tassa di iscrizione e frequenza;
- spese relativa al servizio di mensa scolastica;
- contributi volontari e erogazioni liberali;
- pre e post scuola;
- gite scolastiche;
- contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa;
- assistenza al pasto.
730/2026: i documenti per detrarre le spese scolastiche
La detrazione per spese scolastiche decresce per redditi superiori a 120.000 euro e si azzera a 240.000 euro.
I pagamenti tracciabili sono obbligatori (ricevute bancarie, MAV, PagoPA).
Documentazione necessaria ai fini della imputazione nel modello 730/2026 delle spese.
Vanno conservate ricevute o quietanze di pagamento per:
- Spese scolastiche diverse dalle universitarie.
- Mensa e servizi integrativi.
- Trasporto scolastico.
La detrazione non richiede la delibera scolastica se il pagamento è effettuato direttamente alla scuola. Se pagato a terzi, l’attestazione della scuola è necessaria.
-
Sicurezza sul lavoro: INL chiarisce le novità del DL 159/2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito con la circolare 1 2026 del 23 .2.2026 (ancora non pubblicata sul sito istituzionale) alcune indicazioni operative sulle misure introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella legge n. 198/2025, recante interventi urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione civile.
La circolare analizza le principali novità che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti dei datori di lavoro, chiarendo diversi aspetti applicativi delle nuove disposizioni, in particolare nei settori degli appalti e subappalti, nei cantieri, nella disciplina della patente a crediti e nella gestione della sicurezza aziendale
Le novità del decreto legge 159 2025 sulla sicurezza sul lavoro
Le istruzioni dell’Ispettorato si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che interviene su diverse disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e su ulteriori normative in materia di lavoro.
Le novità principali riguardano i seguenti aspetti :
- rafforzamento della vigilanza ispettiva nei settori a rischio di irregolarità, in particolare negli appalti;
- introduzione del badge di cantiere con codice anticontraffazione;
- modifiche alla disciplina della patente a crediti nei cantieri;
- nuovi obblighi relativi a formazione, DPI e sorveglianza sanitaria;
- utilizzo di strumenti digitali come il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- aggiornamento delle norme su modelli organizzativi e sicurezza aziendale.
La circolare si concentra soprattutto sugli aspetti applicativi delle nuove disposizioni, fornendo chiarimenti utili per l’attività ispettiva e per la corretta gestione degli obblighi da parte dei datori di lavoro.
Badge di cantiere e patente a crediti: le novità in pratica
Il decreto 159 2026 introduce una nuova caratteristica della tessera di riconoscimento utilizzata nei cantieri.
La tessera dovrà essere dotata di codice univoco anticontraffazione e potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il sistema SIISL.
La circolare chiarisce un aspetto importante il badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma ne rappresenta un’integrazione.
L’obbligo riguarda in particolare:
- imprese che operano nei cantieri in appalto o subappalto;
- lavoratori autonomi presenti nei cantieri;
- ulteriori settori a rischio che saranno individuati con un prossimo decreto ministeriale.
L’assenza della tessera continua a comportare una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Patente a crediti: nuove decurtazioni per lavoro irregolare
Il decreto modifica anche il sistema delle decurtazioni della patente a crediti nei cantieri. La circolare precisa che la decurtazione non è automatica ma avviene solo dopo la notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il nuovo sistema prevede:
Violazione Decurtazione Decorrenza Impiego di lavoratori non regolarmente assunti 5 crediti per ciascun lavoratore Illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 Impiego di lavoratori stranieri irregolari, minori o beneficiari di sussidi 1 credito aggiuntivo per lavoratore Dal 1° gennaio 2026 Sanzioni per assenza di patente o crediti insufficienti
Il decreto ha inoltre innalzato la soglia minima delle sanzioni per imprese o lavoratori autonomi privi di patente a crediti o con punteggio insufficiente.
Violazione Sanzione Ulteriori effetti Attività senza patente o con meno di 15 crediti 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 € Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi La circolare chiarisce che:
se il valore dei lavori non è determinabile; oppure il 10% del valore è inferiore a 12.000 euro la sanzione applicabile resta comunque 12.000 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 4.000 euro. Sospensione della patente in caso di infortunio grave
Un ulteriore intervento riguarda la sospensione della patente a crediti. In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’Ispettorato può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Le procure della Repubblica dovranno trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento.
DPI e requisiti tecnici delle scale verticali permanenti
La circolare fornisce indicazioni operative anche sui DPI e precisa che durante gli accertamenti ispettivi verrà verificato che il datore di lavoro:
abbia individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) gli indumenti che assumono la funzione di DPI;
garantisca manutenzione, riparazione e sostituzione dei dispositivi.
Questo chiarimento evidenzia che non tutti gli indumenti di lavoro sono DPI, ma possono diventarlo se individuati come tali nella valutazione dei rischi.
Scale verticali permanenti
Il decreto modifica la disciplina relativa alle caratteristiche tecniche delle scale verticali permanenti, ai fini della sicurezza . Si prescrive che le scale con:
- altezza superiore a 5 metri
- inclinazione superiore a 75 gradi
devono essere dotate, in alternativa di gabbia di sicurezza oppure di sistemi di protezione individuale contro le cadute.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 le nuove disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2026, concedendo alle imprese il tempo necessario per adeguarsi.
Formazione Responsabili sicurezza e sorveglianza sanitaria
Il decreto interviene anche sull’art. 37 del Testo unico sicurezza e introduce l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
Restano invece invariati gli obblighi di aggiornamento per le imprese più grandi.
Numero lavoratori Aggiornamento RLS Da 15 a 50 lavoratori 4 ore annue Oltre 50 lavoratori 8 ore annue Sorveglianza sanitaria
In materia di sorveglianza sanitaria, viene chiarito che:
- i controlli sanitari devono essere effettuati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi;
- il medico competente deve promuovere l’adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologico previsti dai LEA;
- può essere effettuata una visita medica in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti, per attività lavorative a rischio.
L’applicazione operativa di quest’ultima misura sarà definita nell’ambito di un futuro Accordo Stato-Regioni previsto entro il 2026.
-
CU INAIL online il 16 marzo: le istruzioni
Un comunicato sul sito istituzionale INAIL avvisa che a partire dal 16 marzo 2026 sarà disponibile online la Certificazione Unica 2026, relativa ai redditi percepiti dall'istitituo per la prevenzione degli infortuni nel corso dell’anno 2025 per:
LAVORATORI INFORTUNATI E AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE e LAVORATORI DEL SETTORE NAVIGAZIONE
PENSIONATI EX DIPENDENTI INAIL
Si ricorda che in attuazione del Decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020 n. 120), dal 1 ottobre 2021 è possibile accedere ai servizi INAIL esclusivamente attraverso
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE(Carta d’Identità Elettronica).
A questo link gli interessati possono scaricare i relativi manuali utente per scaricare i documenti.
-
Lavoratori impatriati: stop al bonus 90% se si cambia la residenza
Il regime fiscale per i lavoratori impatriati rappresenta una delle principali misure introdotte negli ultimi anni per favorire il rientro in Italia di lavoratori qualificati residenti all’estero. L’agevolazione consente, al ricorrere di determinati requisiti, di ridurre in modo significativo la tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.
In via ordinaria, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo con una riduzione della base imponibile pari al 70%. In presenza di specifiche condizioni territoriali, tuttavia, la normativa prevede una misura ancora più favorevole. In particolare, per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è prevista una riduzione dell’imponibile al 10% .
Tale beneficio rafforzato è finalizzato a incentivare la permanenza dei lavoratori qualificati in determinate aree del Paese e trova fondamento nell’articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.
Il caso trasferimento per cambio datore di lavoro in regione non agevolata
La questione è stata esaminata nella risposta a interpello dell'Agenzia (n. 76 dell'11 marzo 2026), presentato da un contribuente che, dopo aver lavorato per diversi anni all’estero ed essere stato iscritto all’AIRE per un periodo superiore ai due anni, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2023.
Al momento del rientro, il contribuente ha stabilito la residenza in una regione del Mezzogiorno inclusa tra quelle individuate dalla normativa per l’agevolazione rafforzata. In conseguenza di ciò, per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime ha beneficiato della tassazione ridotta al 10% dei redditi di lavoro dipendente.
Successivamente, nel corso del quinquennio di fruizione dell’agevolazione, il lavoratore ha avviato un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro con sede in un’altra regione italiana. Nel contesto di tale cambiamento professionale ha quindi trasferito la propria residenza anagrafica nella nuova regione, che non rientra tra quelle previste dalla disciplina agevolativa
Di fronte a questo mutamento, il contribuente ha sollevato diversi dubbi interpretativi. In particolare, ha chiesto
- se il trasferimento della residenza comportasse la perdita definitiva dell’agevolazione nella misura del 90%
- se fosse comunque possibile continuare a beneficiare del regime nella misura ordinaria del 70% per il periodo residuo e
- da quale momento dovesse essere considerata la perdita del beneficio , cioè se fosse necessario ricalcolare anche le imposte relative al periodo d’imposta precedente nel quale l’agevolazione al 90% era stata applicata.
La risposta dell’Agenzia, regolarizzazione e sanzioni
Nel fornire il proprio parere, l’amministrazione finanziaria ha ricostruito innanzitutto il quadro normativo del regime speciale per i lavoratori impatriati
La disciplina stabilisce che l’agevolazione nella misura rafforzata si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in una delle regioni individuate dalla norma e che tale condizione deve permanere per l’intero periodo di fruizione del beneficio. La finalità della disposizione è infatti quella di favorire la stabilizzazione dei lavoratori in determinate aree del territorio nazionale.
Alla luce di tale impostazione, il trasferimento della residenza in una regione diversa da quelle espressamente indicate comporta la totale perdita della possibilità di applicare la tassazione agevolata nella misura del 10%.
L’amministrazione ha inoltre chiarito che, in assenza di specifiche disposizioni in merito, il contribuente può comunque continuare a beneficiare dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati nella forma standard, con tassazione limitata al 30% del reddito.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda gli effetti temporali della perdita del beneficio rafforzato. Secondo l’interpretazione fornita, il trasferimento della residenza in una regione non agevolata preclude la possibilità di applicare la detassazione al 90% fin dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il rientro in Italia; quindi a non può considerarsi legittimamente applicata neppure per il primo anno di fruizione.
Per regolarizzare la propria posizione fiscale, il contribuente deve quindi procedere alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta interessato, indicando il corretto imponibile derivante dall’applicazione della riduzione del 70% anziché del 90%. Contestualmente devono essere versate la maggiore imposta dovuta e gli interessi maturati.
Infine, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, la normativa consente di applicare le sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli con la possibilità di beneficiare della riduzione mediante l’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che la violazione non sia stata già oggetto di attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.
-
Contributo disagio abitativo sisma 2022-2023: importi e regole
Con l’ordinanza del 27 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione pubblicata in Gazzetta il 7 marzo 2026 viene disciplinato il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, una misura destinata ai nuclei familiari colpiti dai terremoti che hanno interessato Marche e Umbria nel 2022 e nel 2023.
Il provvedimento introduce un sistema di sostegno economico che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) che veniva erogato dalla Protezione civile. L’obiettivo è garantire continuità nell’assistenza alle famiglie che non possono ancora rientrare nella propria abitazione principale a causa dei danni provocati dagli eventi sismici.
Il contributo viene riconosciuto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, gravemente danneggiata oppure dichiarata inagibile e sgomberata. Il sostegno economico è erogato fino al completamento degli interventi di ripristino o ricostruzione dell’immobile, oppure fino alla disponibilità di una nuova sistemazione stabile.
La misura riguarda in particolare alcuni territori delle province delle Marche e dell’Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, tra cui i comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio.
La disciplina operativa è definita dall’ordinanza commissariale che stabilisce criteri, requisiti, importi e modalità di accesso al contributo.
La normativa in materia di Contributi autonoma sistemazione e disagio abitativo
l riferimento principale è il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, che ha istituito il sistema di ricostruzione per i territori interessati dal sisma del Centro Italia e attribuito al Commissario straordinario del Governo il potere di emanare ordinanze operative.
Negli anni successivi il sistema è stato integrato da ulteriori interventi normativi, tra cui:
- il decreto-legge n. 3/2023 relativo agli interventi urgenti per la ricostruzione;
- la legge di bilancio 2025, che ha finanziato alcune attività preliminari di progettazione per la ricostruzione pubblica e privata;
- la legge di bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo contributo per il disagio abitativo.
In particolare, la legge di bilancio 2026 ha previsto due elementi fondamentali:
- la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) dal 1° gennaio 2026;
- l’istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026.
La stessa normativa demanda al Commissario straordinario il compito di definire:
- criteri di accesso al beneficio;
- modalità di erogazione;
- condizioni per il mantenimento del contributo;
- termini e adempimenti per i beneficiari.
L’ordinanza del 27 gennaio 2026 attua queste disposizioni e stabilisce le regole operative applicabili nei territori interessati dal sisma del 2022 e del 2023.
La novità CDA Contributo disagio abitativo: importi, durata, condizioni
La principale novità introdotta dalla disciplina riguarda la struttura del nuovo contributo abitativo, che sostituisce il precedente sostegno emergenziale con una misura collegata direttamente al processo di ricostruzione degli immobili.
Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari:
- già beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione;
- proprietari o titolari di diritti reali sull’abitazione principale danneggiata;
- soggetti costretti a lasciare l’abitazione per lavori di ripristino o ricostruzione.
L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.
Componenti nucleo familiare Importo mensile del contributo 1 persona 400 euro 2 persone 500 euro 3 persone 700 euro 4 persone 800 euro 5 o più persone 900 euro Oltre all’importo base è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ogni componente del nucleo familiare che rientri in una delle seguenti categorie:
- persone con più di 65 anni;
- persone con disabilità o handicap;
- soggetti con invalidità pari o superiore al 67%.
L’incremento può essere riconosciuto anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsto per i nuclei più numerosi.
Un ulteriore elemento rilevante riguarda la presenza di lavoratori addetti all’assistenza domiciliare conviventi (ad esempio badanti) per persone non autosufficienti. In questo caso la loro presenza viene considerata ai fini del calcolo del contributo.
Non possono invece accedere al beneficio:
- i nuclei familiari che al momento del sisma vivevano in immobili in locazione, salvo il caso degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- i soggetti che dispongono già di un’altra abitazione idonea nello stesso comune o in comuni limitrofi.
Durata del contributo
Il contributo viene erogato fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, certificato con apposito provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di piena agibilità dell’edificio.
Il diritto al contributo cessa inoltre se il beneficiario:
- trova una sistemazione abitativa stabile alternativa;
- non rispetta gli adempimenti richiesti;
- avvia lavori senza il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione.
Dichiarazioni e domande ai Comuni
Dal punto di vista operativo, la gestione del contributo è affidata principalmente ai Comuni dei territori interessati, che svolgono attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle somme.
Presentazione delle dichiarazioni
Entro il 31 marzo 2026, i nuclei familiari già beneficiari del precedente contributo devono presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva nella quale attestano, tra l’altro:
- di aver avviato o di essere nei termini per avviare la domanda di contributo per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile;
- di essere destinatari di provvedimenti di sgombero oppure di non poter rientrare nell’abitazione principale;
- di non possedere altre abitazioni idonee nello stesso territorio;
- di non aver trasferito residenza o domicilio fuori dalle Marche o dall’Umbria.
La dichiarazione deve includere tutti i componenti del nucleo familiare ed essere resa ai sensi della normativa sulle autocertificazioni.
Nuove domande
Per i nuclei familiari che si trovano nella condizione di dover lasciare l’abitazione a causa dei lavori di ricostruzione, è possibile presentare una nuova domanda di contributo al Comune competente.
In questo caso il beneficio decorre dalla data del provvedimento di sgombero dell’immobile.
Controlli e decadenza
I Comuni sono responsabili dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti viene disposta la decadenza dal contributo.
Inoltre, ogni variazione relativa alla situazione del nucleo familiare o ai requisiti dichiarati deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall’evento che la determina.
Le Regioni Marche e Umbria collaborano con il Commissario straordinario nel monitoraggio dell’attuazione della misura e nella raccolta dei dati relativi ai beneficiari e ai contributi erogati.
-
Attestati malattia dipendenti: nuova modalità di richiesta all’INPS
Con il messaggio 792 del 6 marzo 2026 INPS ha comunicato l'implementazione di un nuovo Smart-Task con cui il datore di lavoro – anche tramite i propri intermediari puo richiedere di ricevere, a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell’Istituto
Viene precisato che per la predisposizione e invio delle richieste di Smart-Task la procedura è la seguente:
- selezione del servizio “Crea Smart-Task” nella sezione “Comunicazioni” del “Cassetto previdenziale del contribuente”;
- scelta dell’oggetto di interesse, nella fattispecie in argomento “Richiesta degli attestati di malattia”;
- visualizzazione della relativa maschera di acquisizione dinamica dei dati, la quale si auto-compone richiedendo esclusivamente gli eventuali ulteriori dati necessari al soddisfacimento automatizzato della richiesta, con riferimento allo specifico oggetto in questione: – periodo di competenza (mese/anno), - indirizzo PEC, – posizioni contributive selezionate; compilazione e trasmissione della richiesta;
- istruttoria automatizzata della richiesta.
Tale specifica richiesta, al momento, va effettuata per ogni competenza di interesse; a tale proposito INPS annuncia una evoluzione del servizio, che consentirà, di chiedere, automaticamente, gli attestati di malattia per i successivi dodici mesi.
Nuovo campo “tipovisita” in XML per la lettura da parte dei software
L’INPS informava invece con il messaggio 1773 del 5 giugno 2025 di una modifica nelle comunicazioni ai datori di lavoro e ai consulenti relativamente ai dati sugli attestati di malattia dei dipendenti .
I dati sono forniti in due formati: XML e TXT, come spiegato nella circolare n. 113 del 25 luglio 2013.
Nei file in formato TXT c’è un campo chiamato <tipoVisita>, che indica come è stato rilasciato il certificato medico. Può trattarsi di una visita del medico curante (in ambulatorio o a domicilio), oppure di un certificato rilasciato dopo un accesso al pronto soccorso.
L’INPS ricorda che, per riconoscere il diritto alla malattia, vale la data in cui il certificato è stato scritto. Ma attenzione, fa eccezione il caso della visita domiciliare, dove la tutela economica può valere anche dal giorno prima della data del certificato (come spiegato nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996).
Per semplificare il lavoro dei datori di lavoro e dei consulenti, l’INPS ha deciso di inserire il campo <tipoVisita> anche nel file in formato XML. In questo modo, l’informazione sarà leggibile direttamente dai programmi usati per gestire il personale.
Chi utilizza sistemi automatici per leggere i file XML dovrà quindi aggiornare i propri software, seguendo le istruzioni tecniche allegate.