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Formazione giornalisti con limite allo streaming: le nuove regole in arrivo
Con la pubblicazione nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2026, è stato adottato il nuovo regolamento sulla formazione professionale continua (FPC) degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, ai sensi del d.P.R. n. 137/2012.
Il provvedimento non è immediatamente operativo, ma entrerà in vigore il 13 giugno 2026, cioè decorsi 90 giorni dalla pubblicazione.
Il nuovo regolamento aggiorna in modo significativo la disciplina della formazione obbligatoria, limitando la possibilità di fruizione da remoto e affidandola in primis al Consiglio Nazionale , aspetto che ha creato perplessità . Vediamo in sintesi cosa cambia.
Il nuovo regolamento in sintesi
Il regolamento ribadisce l’obbligo formativo per tutti i giornalisti iscritti all’Albo, sia professionisti sia pubblicisti.
In particolare, è previsto il conseguimento di 60 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 20 in materia deontologica, da distribuire in almeno due anni.
Per gli iscritti da oltre 30 anni l’obbligo è ridotto a 20 crediti complessivi, con almeno 10 crediti deontologici.
Le attività formative possono essere svolte in presenza, in streaming o in modalità on demand e possono essere organizzate da diversi soggetti ma sempre in collaborazione con il Consiglio nazionale
Il regolamento introduce anche criteri più stringenti per garantire qualità e coerenza dei percorsi formativi.
Tra i principali requisiti operativi:
- i corsi devono avere contenuti strettamente attinenti alla professione giornalistica;
- è obbligatoria la presenza di relatori qualificati e in regola con la formazione;
- sono esclusi eventi non formativi (come conferenze stampa o attività promozionali);
- la durata dei corsi deve essere compresa tra due e quattro ore, salvo eccezioni motivate.
Il sistema di accreditamento è gestito dal Consiglio nazionale attraverso il Comitato tecnico scientifico (Cts), che valuta i corsi, attribuisce i crediti e verifica il rispetto delle regole, con possibilità di intervento anche durante lo svolgimento degli eventi.
Gli enti terzi devono ottenere un’autorizzazione triennale, subordinata al parere vincolante del Ministero della Giustizia, dimostrando adeguati requisiti organizzativi e formativi.
In caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo, sono previste sanzioni disciplinari progressive, dall’avvertimento alla censura.
Le novità 2026
Le principali novità riguardano i criteri di attribuzione dei crediti, ora differenziati per tipologia di corso:
- corsi prevalentemente deontologici,
- corsi di apprendimento di nuove tecniche professionali,
- corsi su temi di rilevante attualità e
- altri corsi.
Viene inoltre disciplinata espressamente la formazione on demand, riservata al CNOG e con un limite massimo di 8 crediti complessivi, mentre per gli eventi in streaming è previsto il limite ordinario di 70 iscrizioni e l’attribuzione dei crediti è subordinata alla costante presenza in video.
Il nuovo testo introduce anche misure organizzative e disciplinari non presenti nel regolamento precedente:
- dopo due assenze ingiustificate a corsi prenotati, l’iscritto non può effettuare nuove prenotazioni per 60 giorni;
- in caso di inosservanza dell’obbligo formativo sono previste sanzioni differenziate, con avvertimento per l’inadempimento parziale e censura per quello totale.
Sono inoltre aggiornate le regole per enti terzi formatori e formazione aziendale, con nuovi obblighi di gestione tramite piattaforma, attenzione alla privacy, modifica dei criteri di rinnovo dell’autorizzazione e riconoscimento per i corsi aziendali di 1 credito per ora più 2 crediti aggiuntivi, fino al massimo di 30 crediti nel triennio.
Devono invece considerarsi non confermati, nel testo 2026, alcuni riferimenti presenti nel Regolamento 2020 e nel relativo allegato, tra cui il rinvio alla tabella allegata dei CFP, il riconoscimento degli eventi formativi individuali fino a 6 crediti, i crediti per insegnamento in corsi o master accademici, il limite di 7 crediti per singolo evento aziendale e il tetto di 16 crediti per eventi articolati su più giorni.
Viene inoltre confermata la gratuità dei corsi deontologici organizzati dagli ordini territoriali, al fine di garantire l’accesso alla formazione obbligatoria.
I punti critici : limitazione dell’offerta formativa
Il nuovo regolamento ha suscitato alcune perplessità, evidenziate in due interrogazioni parlamentari in particolare sotto il profilo della concorrenza e dell’organizzazione dell’offerta formativa.
Il punto più critico riguarda la gestione dei corsi on demand, affidata in via principale al Consiglio nazionale con esclusione di enti terzi.
Secondo l’interrogazione, tale scelta potrebbe limitare la pluralità dell’offerta e incidendo sulla possibilità per i giornalisti di accedere facilmente ai percorsi formativi necessari.
Sono inoltre segnalate:
- la mancata consultazione degli enti terzi nella fase di revisione del regolamento;
- l’assenza di analisi sull’impatto delle nuove regole sull’offerta formativa complessiva;
- possibili profili di criticità rispetto ai principi di concorrenza, richiamati anche dall’Autorità garante.
Nella risposta ufficiale, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la propria funzione di vigilanza riguarda esclusivamente gli aspetti organizzativi e non la definizione dei soggetti formatori. Ha inoltre evidenziato che il regolamento non esclude del tutto altri soggetti, prevedendo forme di collaborazione.
Resta tuttavia aperto il confronto tra esigenze di controllo qualitativo e tutela della concorrenza, con possibili sviluppi anche sul piano applicativo dopo l’entrata in vigore del regolamento il 13 giugno 2026.
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Certificazione contratti di appalto: l’Ispettorato può comunque sanzionare
Con la sentenza n. 11276 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affrontato una questione di notevole impatto per datori di lavoro e consulenti: stabilire se l'Ispettorato Territoriale del Lavoro sia obbligato a impugnare preventivamente un atto di certificazione di un contratto di appalto — e a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione — prima di poter irrogare sanzioni amministrative, qualora la certificazione stessa risulti emessa da un organismo privo dei requisiti legali.
La risposta della Suprema Corte è netta: no, l'Ispettorato non è tenuto ad alcun previo ricorso giurisdizionale quando l'organismo certificatore è strutturalmente irregolare.
Il quadro normativo di riferimento è quello del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), in particolare gli artt. 75, 76, 77, 78, 79 e 80, che disciplinano la certificazione volontaria dei contratti di lavoro. La ratio dell'istituto, come ricorda la Corte, è "ridurre il contenzioso in materia di lavoro" tra le parti contrattuali, non blindare ogni atto certificatorio da qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche preposte alla vigilanza.
Il caso: appalto certificato da un ente bilaterale irregolare
La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato tra due società nel novembre 2017.
Pochi giorni dopo, tale contratto veniva certificato da un ente bilaterale con sede a Roma. A seguito di verifiche ispettive, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti accertava però che l'organismo certificatore presentava gravi anomalie: la sede risultava priva di energia elettrica e, soprattutto, l'ente non era composto da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, come invece richiesto dall'art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003.
In sostanza, l'ente bilaterale non possedeva i requisiti soggettivi indispensabili per essere considerato organo abilitato alla certificazione ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto.
Sulla base di questi accertamenti, l'Ispettorato emetteva ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 39 D.L. n. 112/2008 (infedeli registrazioni nel Libro Unico del Lavoro) e dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 (interposizione illecita di manodopera), per un importo complessivo di 30.800 euro.
Il Tribunale di Chieti confermava le sanzioni, ma la Corte d'Appello di L'Aquila ribaltava la decisione, ritenendo che l'Ispettorato avrebbe dovuto
- prima esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla commissione di certificazione e
- poi ricorrere al TAR competente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, per contestare la validità dell'atto certificatorio.
La decisione della Cassazione: motivazione e principi
La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Ispettorato e cassa la sentenza d'appello, individuando tre errori fondamentali nel ragionamento della Corte territoriale.
- Primo: l'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 legittima le "parti" del contratto certificato e i "terzi nella cui sfera giuridica l'atto è destinato a produrre effetti" a impugnare la certificazione davanti al giudice ordinario del lavoro. Un Ispettorato del Lavoro — autorità pubblica titolare di poteri sanzionatori — non rientra in nessuna di queste categorie: la certificazione non produce effetti nella sua "sfera giuridica" come tale.
- Secondo: il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 80, comma 4, è un presupposto del solo ricorso al giudice ordinario, non del ricorso al TAR disciplinato dal comma 5. La Corte d'Appello aveva dunque erroneamente sovrapposto i due rimedi.
- Terzo, e più rilevante: la "violazione del procedimento di certificazione" — unico vizio deducibile davanti al giudice amministrativo ex art. 80, comma 5 — riguarda il procedimento avviato da una commissione già legittimamente costituita. La irregolare composizione dell'ente bilaterale è invece un vizio anteriore e logicamente presupposto rispetto al procedimento stesso: incide sull'esistenza stessa di un organo abilitato alla certificazione. Pertanto, non si tratta di un vizio procedurale impugnabile al TAR, ma di un deficit strutturale che priva l'atto certificatorio della propria efficacia giuridica fin dall'origine.
La Cassazione richiama anche un proprio precedente in materia tributaria (ord. n. 20421/2024), secondo cui la certificazione ex legge Biagi non preclude agli organi pubblici — né al giudice tributario né, come ora chiarito, all'Ispettorato del Lavoro — di qualificare autonomamente il contratto e di esercitare i relativi poteri istituzionali, quando l'organismo certificatore sia privo dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito.
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Sisma 2026: badge obbligatorio dal 13 maggio nei cantieri
La ricostruzione post-sisma 2016 nell'Appennino centrale sperimenta un nuovo strumento di controllo: il badge digitale obbligatorio per i lavoratori nei cantieri. La misura, a presentata ieri a Palazzo Montecitorio dal commissario straordinario per il sisma, il ministro dell'interno e il ministro del lavoro Calderone, intende contrastare il lavoro nero e l'infiltrazione mafiosa in quello che è considerato il più grande cantiere d'Europa.
Il cratere sismico interessa 138 Comuni e circa 8.000 km² di territorio. Sul fronte privato sono attivi quasi 10.000 cantieri, con oltre 14.500 già conclusi. I contributi concessi superano i 12,6 miliardi di euro.
Sul fronte pubblico si contano 3.730 interventi finanziati, con oltre 2.300 cantieri in fase di progettazione pronti a partire nel 2026.
Il Decreto commissariale 332/2026 del 13 aprile 2026 ha stabilito la sperimentazione dell'obbligo che scatterà in modo graduale in base al valore dei lavori:
Entro 1 mese dalla data del provvedimento del Commissario, quindi dal 13 maggio 2026 , per cantieri da 500.000 euro e oltre
- Entro 12 mesi per cantieri da 258.000 euro e oltre
- Entro 24 mesi per cantieri oltre i 150.000 euro
- Entro 36 mesi per tutti gli altri.
Come funziona il badge per i cantieri del sisma
Il sistema prevede la registrazione giornaliera delle presenze tramite la piattaforma Gedisi, nella sezione "Monitoraggio Cantieri", integrata con le casse edili attraverso la Commissione nazionale CNCE.
Ogni lavoratore sarà identificato, tracciato per impresa di appartenenza, cantiere e orari di presenza, con aggiornamento automatico del "Settimanale di cantiere".
Dopo la sperimentazione nel cratere sismico, il modello potrà essere esteso a livello nazionale, applicabile a grandi eventi, opere pubbliche strategiche e future ricostruzioni post-emergenza. Già oggi il sistema ha trovato applicazione nei cantieri delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Badge di cantiere la norma – a che punto siamo
L'attuazione del badge di cantiere (o tesserino di riconoscimento digitale con codice univoco anticontraffazione) è regolata dalla Legge 198/2025 (conversione del D.L. 159/2025), entrata in vigore il 31 dicembre 2025.
Ad oggi (maggio 2026), il decreto ministeriale attuativo del Ministero del Lavoro, che era atteso entro 60 giorni (fine febbraio 2026), non risulta ancora emanato, lasciando il sistema in fase transitoria: resta obbligatorio il tesserino previsto dal D.Lgs. 81/2008, ma senzal'interoperabilita digitale con il SIISL.
Con il decreto ministeriale l'obbligo dovrebbe poi estendersi a tutti i cantieri edili (pubblici/privati, appalti/subappalti) e autonomi che operano fisicamente in loco, potenzialmente ad altri settori ad alto rischio; l'INL ha emesso la Circolare n.1/2026 con linee guida operative e sanzioni (art. 55 D.Lgs. 81/2008).
In attesa del badge digitale le imprese devono già garantire identificazione chiara, con badge fisico o digitale equivalente.
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Fondo di Tesoreria TFR 2026: proroga al 16 luglio, istruzioni
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS aveva dato le prime indicazioni amministrative e operative sulle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) che hanno ampliato la platea degli obbligati modificando i criteri dimensionali rilevanti e superando il riferimento esclusivo al primo anno di attività dell’impresa.
Per agevolare questi "nuovi obbligati", il recente decreto-legge 62 2026 ha introdotto una proroga straordinaria: i versamenti relativi all'intero primo semestre 2026 (gennaio–giugno) saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
L'INPS aveva già previsto in via amministrativa — con la circolare di febbraio 2026 — una prima finestra agevolata con scadenza al 16 maggio 2026. Il decreto-legge amplia ulteriormente tale periodo, elevandolo a fonte primaria e spostando il termine al 16 luglio.
Dal punto di vista operativo, i versamenti degli arretrati devono essere effettuati tramite il flusso UniEmens, utilizzando il codice causale CF05 nell'apposito elemento del tracciato dedicato alla gestione del TFR, con il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".
Per tutto quanto non espressamente modificato dalla nuova norma, restano valide le istruzioni operative già fornite con la circolare INPS n. 12/2026.
Il quadro normativo vigente
La disciplina del Fondo di Tesoreria trova il proprio fondamento nell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone il versamento del TFR maturando al Fondo per i lavoratori dipendenti del settore privato non aderenti alla previdenza complementare.
La legge di Bilancio 2026, intervenendo sul comma 756, introduce un criterio dinamico di determinazione dell’obbligo contributivo: non rileva più soltanto la dimensione occupazionale nel primo anno di attività, ma anche l’eventuale superamento delle soglie negli anni successivi, calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Resta fermo che l’obbligo di versamento sussiste esclusivamente per i lavoratori assoggettati all’articolo 2120 del codice civile e che sono esclusi i datori di lavoro domestico, nonché, in via generale, le pubbliche amministrazioni ex D.lgs. n. 165/2001, salvo rapporti integralmente regolati dal diritto comune
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026
La principale innovazione riguarda la rimodulazione delle soglie dimensionali che fanno scattare l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, con un regime transitorio e uno a regime.
Periodo di paga Soglia dimensionale rilevante Criterio di verifica 2026 – 2027 Almeno 60 addetti Media annuale lavoratori anno precedente 2028 – 2031 Almeno 50 addetti Media annuale lavoratori anno precedente Dal 1° gennaio 2032 Almeno 40 addetti Media annuale lavoratori anno precedente Nel silenzio normativo per il quadriennio 2028-2031, l’INPS conferma l’applicazione della soglia ordinaria di 50 addetti, già prevista dalla disciplina generale.
Per le aziende di nuova costituzione, continua invece a trovare applicazione il criterio previgente:
se nel primo anno di attività viene raggiunta una media di almeno 50 dipendenti, l’obbligo di versamento sorge dal mese di avvio dell’attività, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte per gli anni successivi.
Le riduzioni occupazionali intervenute dopo il superamento della soglia non incidono sull’obbligo già sorto.
Dalle indicazioni fornite dall’INPS emerge che, a decorrere dal 2032, il sistema continuerà a fondarsi su una doppia soglia dimensionale:
- 50 addetti da verificare nel primo anno di attività per le aziende di nuova costituzione e
- 40 addetti, calcolati sulla media dell’anno precedente, per le imprese già operative.
Ne consegue, ad esempio, che un’azienda costituita nel 2032 con una media di 45 dipendenti non sarà tenuta al versamento in tale anno, mentre l’obbligo potrà sorgere dal 2033 ove venga superata la soglia dei 40 addetti.
Vedi esempi pratici all'ultimo paragrafo
Istruzioni operative e flusso Uniemens
Ai fini operativi, INPS precisa che il requisito dimensionale deve essere determinato considerando tutti i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale.
I rapporti part-time concorrono in proporzione all’orario, con arrotondamento all’unità per frazioni superiori alla metà dell’orario normale.
I datori di lavoro che rientrano nelle soglie previste devono rilasciare all’INPS la dichiarazione SC34, disponibile sul sito istituzionale, ferma restando l’attività di verifica dell’Istituto.
La quota mensile di TFR da versare al Fondo di Tesoreria è pari al 7,41% della retribuzione utile, determinata ai sensi dell’articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982, che continua a essere esposto unitamente alla contribuzione ordinaria.
Il versamento deve avvenire mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, senza possibilità di applicare agevolazioni o riduzioni contributive.
Sul piano Uniemens, i datori di lavoro interessati devono richiedere o verificare il codice di autorizzazione “1R”.
Per la gestione dei periodi pregressi, la circolare introduce il nuovo codice causale “CF05”, da utilizzare per il versamento degli arretrati relativi alle quote di TFR dovute in applicazione della legge n. 199/2025.
Restano infine confermate le misure compensative già previste dall’ordinamento, tra cui
- l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR e
- la riduzione contributiva di 0,28 punti percentuali, applicate in proporzione al TFR conferito al Fondo di Tesoreria
Esempi pratici: quando scatta l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
Esempio 1 – Azienda attiva prima del 2025
Un’azienda costituita nel 2018 presenta, nell’anno 2025, una media annua di 62 dipendenti.
Poiché la verifica del requisito dimensionale va effettuata sull’anno solare precedente, dal periodo di paga gennaio 2026 l’azienda è tenuta al versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS per i lavoratori non aderenti alla previdenza complementare.
Esempio 2 – Superamento della soglia in un anno successivo
Un datore di lavoro costituito nel 2019 registra nel 2025 una media di 55 dipendenti, ma nel 2026 raggiunge una media di 61 addetti.
Per l’anno 2026 non sorge alcun obbligo. L’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria scatterà dal periodo di paga gennaio 2027, in quanto il requisito dimensionale è verificato sulla media dell’anno 2026.
Esempio 3 – Riduzione dell’organico dopo il superamento della soglia
Un’azienda supera nel 2025 la soglia dei 60 addetti, ma nel corso del 2026 riduce l’organico a 52 dipendenti.
La riduzione non incide sull’obbligo contributivo già sorto: il datore di lavoro resta tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria per tutto il periodo di applicazione.
Esempio 4 – Azienda di nuova costituzione nel 2025
Un’impresa avvia l’attività nel mese di marzo 2025 e, nel corso dello stesso anno, raggiunge una media di 50 dipendenti.
In applicazione delle regole previgenti, l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria sorge dal mese di inizio dell’attività, nonostante le nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026.
Esempio 5 – Azienda costituita nel 2026
Un datore di lavoro costituito nel 2026 impiega, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.
In assenza del raggiungimento della soglia di 50 addetti nel primo anno, non sorge alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
Esempio 6 – Azienda di nuova costituzione dal 2032
Un’impresa costituita nel 2032 occupa, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.
In base alle regole confermate dall’INPS, nel primo anno continua ad applicarsi la soglia di 50 addetti: pertanto, nel 2032 l’obbligo non sorge.
Se nel 2032 la media dei dipendenti raggiunge almeno 40 addetti, l’obbligo di versamento scatterà dal periodo di paga gennaio 2033.
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Sanzioni ridotte per contributi omessi: INPS decide i termini di pagamento
Quando un datore di lavoro omette il versamento di contributi previdenziali a causa di una incertezza normativa sull'esistenza dell'obbligo, la legge prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto alle ipotesi ordinarie di omissione o evasione contributiva. In particolare, l'art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 stabilisce che, nei casi di mancato o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, poi riconosciuto, si applica una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti – con un tetto massimo del 40% dell'importo non versato – a condizione che il pagamento avvenga entro il termine fissato dall'ente impositore.
Il comma 15 dello stesso articolo consente poi all'ente previdenziale, sulla base di apposite direttive ministeriali, di ridurre ulteriormente tale sanzione fino alla misura dei soli interessi legali, tenendo conto di alcuni fattori quali il comportamento pregresso dell'azienda, la sua situazione patrimoniale, le cause del ritardo e l'entità delle somme dovute.
Su questi meccanismi si è formato nel tempo un contrasto interpretativo che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12155 del 30.4.2026. Ecco i dettagli del caso e la motivazione.
Il caso: contributi omessi per anni e pagati dopo quasi un decennio
La vicenda trae origine da un'ispezione INPS risalente al 1990, all'esito della quale l'Istituto aveva contestato il mancato versamento di contributi di malattia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 gennaio 1992, in relazione a collaboratori autonomi addetti ai totalizzatori e alla vendita di biglietti. Il contenzioso si era prolungato per decenni: solo nel 2006 il Tribunale di Bologna, recependo il principio fissato dalle Sezioni Unite nel 1999, aveva accertato la debenza dei contributi a prescindere dalla natura subordinata o autonoma dei rapporti. Nel 2012 la Cassazione aveva respinto il ricorso dell'INPS avverso quella sentenza.
Il pagamento dei contributi, pari a circa 389.000 euro oltre interessi legali, era avvenuto soltanto nel luglio 2015 – a distanza di oltre nove anni dalla pronuncia del Tribunale – contestualmente alla presentazione di un'istanza di riduzione delle sanzioni ai sensi del comma 15. L'INPS aveva rigettato l'istanza ritenendo decisivo il ritardo nel versamento. La Corte d'Appello di Bologna aveva invece accolto il ricorso dell'azienda, limitando la sanzione ai soli interessi legali, sul presupposto che l'incertezza interpretativa sull'obbligo contributivo fosse ancora esistente al momento dell'inadempimento originario (tra il 1981 e il 1992) e che questo fosse sufficiente per accedere al regime agevolato. L'INPS ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
La decisione delle Sezioni Unite: il termine dell’INPS vale anche in caso di incertezza
Con sentenza n. 12155/2026, pubblicata il 30 aprile 2026, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell'INPS e cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando la causa a Bologna in diversa composizione.
Il discrimine per la decisione è il momento a partire dal quale l'ente previdenziale può fissare il termine per il pagamento. L'ordinanza di rimessione aveva prospettato che tale termine potesse essere assegnato solo dopo il definitivo superamento dell'incertezza interpretativa.
Le Sezioni Unite hanno respinto questa tesi, affermando che l'INPS può fissare il termine per l'adempimento non appena constata l'inadempimento, anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere la risoluzione dei contrasti giurisprudenziali o amministrativi.
Il principio di diritto enunciato quindi precisa che il versamento deve avvenire entro il termine fissato dall'ente impositore all'esito dell'attività di accertamento, e che ove tale termine non sia stato indicato, la lacuna va colmata applicando quello di trenta giorni previsto per l'adempimento spontaneo dall'art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, quando la pretesa contributiva riguarda obblighi distinti e l'incertezza interpretativa concerne solo una parte degli importi, il contribuente deve versare – nel termine fissato – unicamente la somma corrispondente alla contribuzione poi risultata effettivamente dovuta, e non l'intero importo preteso dall'Istituto.
Sul versante del comma 15, la Corte ha chiarito che la riduzione delle sanzioni fino agli interessi legali non è automatica né applicabile direttamente dal giudice: si tratta di una facoltà discrezionale dell'ente previdenziale, da esercitarsi valutando congiuntamente più fattori – tra cui il comportamento pregresso del debitore, la situazione aziendale complessiva, le cause del ritardo e l'entità del credito da recuperare.
Nel caso in esame, l'INPS non aveva effettuato tale valutazione, avendo ritenuto sufficiente il solo dato della tardività del pagamento; per questo motivo la causa è stata rinviata affinché venga condotto un nuovo esame nel rispetto dei criteri indicati.
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Contributi INPS e INAIL operai agricoli 2026
Inps ha comunicato con la circolare 43 del 7 aprile 2026 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI.
Si segnala in particolare una riduzione generalizzate della tariffa INAIL. Con DM pubblicato il 29 aprile sono stati specificati gli importi INAIL
Di seguito un riepilogo dei valori principali .
Aliquote contributive INPS agricoltura, agroalimentari, coop e part time 2026
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento dello 0,20%
Invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva complessiva è pari a 30,50% di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
COOPERATIVE E CONSORZI
Anche quest'anno nessuna variazione . A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici . Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 8,94 €
Agricoltura: aliquote INAIL 2026
L'aliquota complessiva è fissata a 8,50% . Viene infatti abolito il vecchio sistema (10,125% + 3,1185%) ed eliminata la riduzione del 14,80%
Il decreto ministeriale 1 aprile 20'26 ha specificato le nuove misure dei contributi stabilite dalla deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 per l'assicurazione in agricoltura come di seguito specificato:
Aliquote contributive lavoratori dipendenti:
- – 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
- – 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate;
- – 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (ex territori montani).
Contributi unitari lavoratori autonomi:
- – 650,00 euro per le zone ordinarie;
- – 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
Agevolazioni per zone tariffarie 2026
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie territori non svantaggiati 100% particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25% svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili anche ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Contributi INPS INAIL agricoltura – riepilogo e scadenze di versamento
Voce 2025 2026 Differenza FPLD aziende agricole 30,30% 30,50% +0,20 punti FPLD agroindustria 32,30% 32,30% Nessuna variazione Quota lavoratore 8,84% 8,84% Nessuna variazione Minimale orario part-time € 8,82 € 8,94 + € 0,12 Contributi INAIL 10,125% + 3,1185% con riduzione 8,50% aliquota unica Nuovo sistema contributivo Riduzioni zone tariffarie 75% montani / 68% svantaggiati 75% montani / 68% svantaggiati Nessuna variazione LOAgri Misura sperimentale Misura strutturale Stabilizzazione normativa Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
- 16 settembre 2026, per la contribuzione del primo trimestre 2026;
- 16 dicembre 2026, per la contribuzione del secondo trimestre 2026;
- 16 marzo 2027 per la contribuzione del terzo trimestre 2026;
- 16 giugno 2027, per la contribuzione del quarto trimestre 2026.
Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI
Da segnalare che il regime sperimentale è stato stabilizzato e resta invariato il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO), effettuato mediante l’applicazione, sulle aliquote ordinarie, della riduzione per i territori svantaggiati (v. sopra)
Allegati: -
Contributi ISMEA 2026 trattori: scadenza prenotazioni 15 maggio
In attuazione dell'Accordo di Cooperazione MASAF-CREA-INAIL-ISMEA del 9 dicembre 2025 è stato pubblicato un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di ammodernamento e di miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, sulla base del preventivo emesso dal soggetto proponente e allegato alla domanda di contributo.
La dotazione finanziaria assegnata alla misura è di complessivi 10 milioni di euro.
ATTENZIONE :
- L'accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2026, data di apertura della piattaforma informatica fino alle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2026.
- La presentazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 19 maggio 2026, fino alle ore 12.00 del giorno 29 maggio 2026.
Le domande sono istruite in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse.
Vediamo tutti i dettagli e i documenti necessari per fare richiesta.
Bando ISMEA trattori 2026: chi può accedere e cosa viene finanziato
Possono presentare domanda le PMI — così come definite dal D.M. 18 aprile 2005
- operanti nei settori agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare (divisioni ATECO 2025: 01 e 02),
- iscritte al registro delle imprese con qualifica di impresa agricola (D.Lgs. n. 228/2001) o agromeccanica (D.Lgs. n. 99/2004), e
- in regola con INPS e INAIL.
Sono escluse, tra le altre, le imprese in difficoltà ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, quelle con sofferenze o sconfinamenti rilevabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, quelle sottoposte a liquidazione giudiziale o con protesti attivi. È altresì causa di esclusione l'avvio degli interventi prima della data di presentazione della domanda.
I costi ammissibili riguardano l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza specifici per il mezzo:
- sistema agevolatore per la struttura ROPS abbattibile,
- avvisatori acustici/luminosi per cintura non allacciata o freno di stazionamento non inserito,
- telecamere con sistemi di avviso per la zona posteriore,
- indicatori di pendenza (inclinometri).
Ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a un solo trattore. Gli interventi devono essere eseguiti in un'unica soluzione presso un'officina di autoriparazione abilitata (Soggetto proponente).
L’officina come soggetto proponente e iter di presentazione
La domanda non viene presentata direttamente dall'impresa agricola, ma per il tramite dell'officina di autoriparazione (Soggetto proponente) che esegue i lavori. Quest'ultima deve essere iscritta alla CCIAA con almeno uno dei codici ATECO: C.33.12.30, 33.12.59, 33.12.60, 33.12.70, 33.12.99, e deve essere previamente accreditata sulla piattaforma ISMEA all'indirizzo http://strumenti.ismea.it.
Il processo si articola in due fasi distinte e sequenziali.
- Nel periodo di preconvalida (dal 15 aprile 2026 ore 12:00 al 15 maggio 2026 ore 12:00) l'officina compila la domanda, carica gli allegati in PDF e ottiene il codice univoco di preconvalida.
- Nel periodo di presentazione (dal 19 maggio 2026 ore 12:00 al 29 maggio 2026 ore 12:00) la domanda viene convalidata utilizzando tale codice.
Una domanda non preconvalidata non può essere presentata. La data e l'ora di convalida — comunicata via PEC — costituisce l'unico elemento determinante per la priorità cronologica.
La documentazione obbligatoria comprende: modulo di domanda con dichiarazione sostitutiva del richiedente, autodichiarazione del proponente firmata digitalmente in modalità PaDes, autocertificazione sull'assenza di cause di esclusione, visura Centrale Rischi aggiornata (non oltre due mesi precedenti), preventivo dell'officina con dichiarazione di conformità al bando, documentazione attestante la proprietà del trattore. La mancanza anche di un solo documento comporta l'irricevibilità automatica della domanda.
SCARICA QUI ILBANDO INTEGRALE CON I MODELLI PER DOMANDE
Erogazione, controlli e decadenza
Una volta ammessa la domanda, entro 90 giorni dalla presentazione ISMEA comunica l'esito istruttorio via PEC.
In caso di ammissione, l'officina ha 180 giorni dalla concessione per presentare la richiesta di erogazione, allegando:
- fattura con CUP,
- quietanza per la quota non coperta dal contributo,
- bonifico del beneficiario,
- attestazione di esecuzione dell'intervento,
- dichiarazione di permanenza dei requisiti.
Il contributo viene erogato in un'unica soluzione sul conto corrente del Soggetto proponente.
Giova sottolineare che il regime di aiuto applicabile è quello de minimis agricolo e generale, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1408/2013 e n. 2023/2831.
ATTENZIONE In caso di DURC negativo, ISMEA applica l'intervento sostitutivo trattenendo le somme dovute agli enti previdenziali. In caso di decadenza rilevata a posteriori, il beneficiario ha 30 giorni per presentare controdeduzioni; ISMEA decide entro i successivi 60 giorni. Le somme da recuperare sono maggiorate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione aumentato di 5 punti percentuali, più oneri accessori del 10%.
Tabella di Riepilogo
Parametro Valore Dotazione finanziaria totale € 10.000.000 Contributo massimo a fondo perduto € 2.000 per domanda Intensità massima dell'aiuto 80% del costo ammissibile Spese di gestione bando (limite) 1% degli importi concessi Apertura periodo di preconvalida 15 aprile 2026, ore 12:00 Chiusura periodo di preconvalida 15 maggio 2026, ore 12:00 Apertura periodo di presentazione 19 maggio 2026, ore 12:00 Chiusura periodo di presentazione 29 maggio 2026, ore 12:00 Pubblicazione elenco domande Entro 12 giugno 2026 Termini istruttoria concessione 90 giorni dalla presentazione Termini richiesta erogazione 180 giorni dalla concessione Termini istruttoria erogazione 90 giorni dalla richiesta Termine controdeduzioni decadenza 30 giorni dalla comunicazione Termine decisione su decadenza 60 giorni dalle controdeduzioni Oneri accessori in caso di recupero 10% dell'agevolazione percepita Numero domande per impresa 1 (un solo trattore) Piattaforma di presentazione http://strumenti.ismea.it Bando ISMEA trattori 2026: info per assistenza
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dell'utenza per fornire tutte le informazioni riguardanti l'attività e i servizi offerti dall'ISMEA anche in modalità telematica ai seguenti recapiti: +39 06 855 68 319 / +39 06 855 68 260
- lunedì e mercoledì: 9:30-13:30 e 14:30-17:00
- martedì, giovedì e venerdì: 9:30-13:30
Per comunicazioni, richieste e informazioni si può scrivere da un indirizzo di posta ordinaria (non certificata) all'indirizzo e-mail: [email protected]
Per essere contattati direttamente dall'Urp, comunicare via e-mail il proprio recapito telefonico.