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Sicurezza: ricorsi presso ITL non più al Ministero
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito, con la nota n. 378/2025, in corso di pubblicazione, che le disposizioni impartite dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza non devono essere impugnate presso il Ministero del Lavoro, ma davanti al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Questo aggiornamento nasce dalla necessità di armonizzare le procedure con il mutato assetto normativo conseguente alla riforma operata dal DLgs. 149/2015, che ha trasferito le competenze ispettive dal Ministero del Lavoro all’INL.
Ricorsi in materia di sicurezza Il contesto normativo
L'ispettorato ricorda la differenza tra le due previsioni normative utilizzabili da parte degli ispettori
- Art. 10 del DPR 520/55: Consente all’ispettore del lavoro di impartire ordini immediatamente esecutivi, applicabili in ambiti come la prevenzione infortuni o la violazione di norme con margini di discrezionalità. Questo strumento ha un campo d’applicazione ristretto per questo era residuale rispetto ad altri istituti più utilizzati, come la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del DLgs. 758/94. La mancata ottemperanza a queste disposizioni può comportare l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 413 euro in caso di violazioni relative alla sicurezza o igiene sul lavoro, o una sanzione amministrativa (515-2.580 euro) per altre irregolarità.
- Art. 14 del DLgs. 124/2004: Prevede disposizioni esecutive simili a quelle dell’art. 10, ma applicabili solo in caso di violazioni non già punite con sanzioni penali o amministrative. Rispetto all’art. 10, l’art. 14 dispone un sistema sanzionatorio diverso, in quanto la mancata ottemperanza alla disposizione comporta solo una sanzione amministrativa di 1.000 euro.
Viene quindi precisato che in precedenza il ricorso contro una disposizione ex art. 10 doveva essere presentato al Ministro per il Lavoro entro 15 giorni, in virtù del rapporto gerarchico esistente tra il Ministero e gli ispettori. Tuttavia, con il passaggio delle competenze all’INL, tale rapporto è venuto meno.
Oggi, facendo riferimento a quanto previsto con l’art. 14 del DLgs. 124/2004, il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni al Direttore dell’ITL competente, che decide a sua volta entro 15 giorni.
E' importante porre attenzione in ogni caso al fatto che:
- Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
- Se il Direttore dell’ITL non decide entro il termine stabilito, il ricorso si considera respinto.
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Patente edilizia: regole e faq aggiornate
Dal 1 ottobre 2024 è in vigore l'obbligo della patente per i cantieri edili. L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10 la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente .
L'ispettorato ha messo anche a disposizione un indirizzo mail per le richieste di chiarimenti: [email protected]
Il 17 gennaio sono state pubblicate nuove faq di chiarimenti su casi specifici come:
- Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
- Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
- Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
- Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
- Distinzione tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
- Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
- obbligo per servizi di soccorso e antincendio
Vediamo di seguito tutti i dettagli .
Patente edilizia per imprese e autonomi: decorrenza e requisiti
E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR nel 2024 DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile 2024 .
All'interno, anche a seguito della sciagura verificatasi nel cantiere edile di Firenze e di altri gravi incidenti successivi , sono state introdotte nuove misure per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro . Sono previsti ad esempio
- maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati interessate.
- il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche per i soggetti che operano nei cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..
Nello specifico il DL 19 2024 interviene sull'articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) e introduce l'obbligo :
- per imprese e lavoratori autonomi ,
- a far data dal 1° ottobre 2024
- ai fini dell'accesso ai cantieri edili
- del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
ATTENZIONE Non sono tenute al possesso della patente le imprese con attestato di qualificazione SOA di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il Decreto prevede siano necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi specificati dall’articolo 37 del decreto ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre lo svolgimento delle attività previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.
Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati verso i titolari dalle autorità competenti per violazioni agli articoli del Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008 .
In particolare sono previste le seguenti decurtazioni :
EVENTI PUNTI TAGLIATI per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA
Nei casi infortuni da cui derivi morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi deve dare notizia, entro trenta giorni dalla notifica:
- ai destinatari, e
- alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.
RECUPERO DEI CREDITI
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare
Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti .
Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Patente sicurezza cantieri: le sanzioni previste
L'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta:
- il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
Patente sicurezza in edilizia: nuovi obblighi
In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :
- a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
- b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
- c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».
Patente sicurezza cantieri: le istruzioni per le domande e autocertificazioni
il Decreto attuativo sulle modalità per l'ottenimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, DM 132 del 18.9.2024 . ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:
- possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti, in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri,
- l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto.
- Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione
- I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.
Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.
L'ispettorato precisa che in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva andava effettuato, tramite PEC, all’indirizzo [email protected]. e ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
FAQ AGGIORNATE AL 4.10.2024
In data 4 ottobre l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo
La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori 12 risposte il 15 ottobre 2024
Il 17 gennaio 2025 sono apparse altre 9 FAQ Vedi qui
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FIS e Fondo bilaterale professioni: riduzione contributi 2025
Con la circolare 5 del 20 gennaio 2025 INPS pubblica le istruzioni sulla riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento
- del Fondo di integrazione salariale (FIS) e
- del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, r(di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).
introdotta con i decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, di adeguamento alla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022).
Inoltre è stata prevista una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Entrambe le riduzioni decorrono dal 1° gennaio 2025,
La circolare fornisce in particolare le istruzioni operative e contabili. Di seguito le principali indicazioni .
Riduzione contributi a FIS e Fondo bilaterale professioni : le nuove norme
FIS
La circolare ricorda in primo luogo che i. Fondo di integrazione salariale (FIS) dal 1° gennaio 2022, era è finanziato da contributi ordinari:
- 0,50% per datori di lavoro con media fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento.
- 0,80% per datori con media superiore a 5 dipendenti.
Dal 1° gennaio 2025, è prevista una riduzione del 40% del contributo per i datori con media fino a 5 dipendenti (aliquota ridotta a 0,30%), purché non abbiano richiesto assegni di integrazione salariale per almeno 24 mesi.
Fondo solidarietà attività professionali
Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali con il D.I. 21 maggio 2024 viene aggiornato secondo la normativa sugli ammortizzatori sociali per cui i contributi ordinari sono differenziati per dimensione aziendale:
- 0,50% fino a 5 dipendenti.
- 0,80% da 5,1 a 15 dipendenti.
- 1% oltre i 15 dipendenti.
Inoltre sempre dal 1° gennaio 2025, è prevista la riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50% (ridotta a 0,30%) per i datori fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di integrazione salariale per almeno 24 mesi.
Riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)
In base alla normativa ordinaria contributi addizionali sono variabili in base all’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale:
- 9% per i primi 52 settimane (quinquennio mobile).
- 12% tra 52 e 104 settimane.
- 15% oltre 104 settimane.
Dal 1° gennaio 2025, per datori di lavoro che non abbiano usufruito di trattamenti per almeno 24 mesi le aliquote sono le seguenti:
- 6% fino a 52 settimane.
- 9% tra 52 e 104 settimane.
Istruzioni operative e codice autorizzazione
Dal 1° gennaio 2025, la procedura centralizzata dell’INPS attribuirà automaticamente il codice autorizzazione “2Q” per identificare i datori di lavoro aventi diritto alla riduzione.
In caso di perdita dei requisiti (ad esempio, presentazione di una nuova domanda di integrazione salariale), il codice sarà rimosso automaticamente dalla procedura.
I datori di lavoro possono segnalare situazioni relative all’esonero tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente.
- Sezione: Posizione Aziendale.
- Oggetto: Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali.
La procedura di calcolo INPS sarà aggiornata per applicare automaticamente la riduzione dell’aliquota, se spettante da periodo gennaio 2025 .
La circolare specifica che l'assenza di fruizione per almeno 24 mesi decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di trattamento fruito. sarà verificata su:
Tutte le unità produttive riconducibili al datore di lavoro.
Tutte le matricole contributive associate al codice fiscale aziendale.
Applicazione dell’aliquota ridotta:
- 6% per periodi di integrazione salariale fino a 52 settimane in un quinquennio mobile.
- 9% per periodi tra 52 e 104 settimane in un quinquennio mobile.
Per periodi superiori a 104 settimane, resta applicabile l’aliquota ordinaria del 15%.
Mantenimento delle condizioni per la riduzione:
Se il datore di lavoro presenta una nuova domanda di integrazione salariale, la riduzione del contributo addizionale non sarà più applicabile. In tal caso, l’aliquota ordinaria tornerà ad essere applicata.
Gestione dei pagamenti:
I datori di lavoro devono utilizzare i codici di versamento già esistenti per il pagamento dei contributi, che resteranno invariati anche dopo l’applicazione delle nuove aliquote.
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Stop alla Naspi per i rimpatriati disoccupati dal 1 gennaio
La legge di bilancio 2025 ormai in vigore (legge 207 2024) contiene al capo V numerosi articoli in materia di lavoro .
Vediamo in particolare l'art 1 comma 187 che si occupa dei lavoratori rimpatriati a seguito di licenziamento o mancato rinnovo di contratti di lavoro stagionale e prevede lo stop all'indennità di disoccupazione dal 2025.
Con il messaggio 184 del 17 gennaio INPS ha comunica il recepimento della novità e il blocco della funzione nella piattaforma online che riguarda le cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2025 (v. ultimo paragrafo).
Indennità di disoccupazione rimpatriati
La legge 25 luglio 1975, n. 402 aveva previsto che in caso di disoccupazione derivante da:
- licenziamento ovvero da
- mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero,
i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali.
Per lo stesso periodo avevano diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.
Erano richieste le seguenti condizioni
- che il rimpatrio fosse intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e
- che il lavoratore interessato si fosse iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
La novità della legge di bilancio 2025
L'art 1 comma 187 del ddl bilancio introduce una sospensione del diritto affermando che "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025"
Nella stringata formulazione dell'articolo non sono presenti precisazioni sul fatto che la misura sia sperimentale o, diversamente, sul fatto che la legge venga abrogata . Occorre attendere quindi eventuali chiarimenti dai dossier parlamentari o dal Ministero del lavoro.
Si ricorda che restano comunque valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi bilaterali di sicurezza sociale in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.
Stop Naspi: i chiarimenti INPS
Nel messaggio INPS precisa che il blocco riguarda le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
A tale riguardo, si precisa che le Strutture territoriali dell’INPS non devono porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle citate istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.
Resta possibile l'invio di domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali si confermano le indicazioni già fornite con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e con il messaggio n. 1328 del 2 aprile 2024.
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Contributi autonomi, artigiani e commercianti 2025: le novità
Tra le misure inserite nella nuova legge di bilancio 2025 sono presenti alcune agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi.
Si tratta in particolare :
- della detraibilità dei versamenti contributivi oltre le aliquote ordinarie ( per un massimo del 2%), che interessa anche i dipendenti, e,
- per artigiani e commercianti, la riduzione al 50% dei versamenti per i neoiscritti del 2025
- riconfermato inoltre lo sgravio per le lavoratrici madri che si amplia alle autonome.
Si dovranno attendere le istruzioni INPS per i dettagli operativi. Vediamo intanto in sintesi le nuove norme.
Riduzione per nuove iscrizioni artigiani e commercianti
Come noto la disciplina delle gestioni speciali per gli artigiani commercianti prevede che la base di calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (nonché dei relativi collaboratori familiari) non possa essere inferiore a un minimo annuo, pari, nell’anno 2024, a 18.415 euro. Per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfettario, la base di calcolo suddetta è ridotta nella misura del 35 per cento
La legge di bilancio 2025 prevede per chi si iscriverà per la prima volta nel 2025 alla gestione Artigiani e Commercianti la possibilità di chiedere:
- una riduzione transitoria della contribuzione,
- nella misura del cinquanta per cento
- della durata di trentasei mesi.
La facoltà in esame è ammessa anche per le nuove iscrizioni di collaboratori familiari.
L'applicazione sarà con ogni probabilità chiarita nei dettagli operativi da una circolare INPS.
La norma di legge specifica che la riduzione per trentasei mesi, decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società. Da quel momento i trentasei mesi sono in ogni caso computati senza soluzioni di continuità.
La scelta della riduzione in esame andrà effettuata dall’assicurato mediante una comunicazione telematica all’INPS.
L’agevolazione rientra nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea
L'articolo specifica che tale riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione, come ad esempio la riduzione per i contribuenti in forfettario. Una opzione esclude quindi l'altra.
Va anche sottolineato che per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50 % , la contribuzione risultasse inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica sono ridotti in proporzione alla somma versata .
Deducibilità versamenti contributi maggiorati per dipendenti e autonomi INPS
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive e alla Gestione separata INPS, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS:
• gli importi calcolati con una maggiorazione della aliquota a proprio carico
• non superiore a due punti percentuali.
Queste somme saranno deducibili dal reddito complessivo per il 50 per cento dell’importo.
Sgravio contributivo madri lavoratrici autonome
L'Esonero contributivo per le lavoratrici con almeno due figli (escluso il lavoro domestico) già in vigore per le dipendenti , sarà riconosciuto anche alle lavoratrici autonome:
- che non abbiano optato per il regime forfetario.
- con reddito non superiore all'importo di 40.000 euro ( il reddito di riferimento è parametrato al valore del minimale annuo di retribuzione).
L'agevolazione dura fino al compimento dei 10 anni del figlio piu piccolo
Per le modalità applicative si attende un decreto ministeriale attuativo.
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Visite sorveglianza sanitaria: cosa cambia dal 2025
La legge 203 2024 il cd Collegato lavoro introduce alcune novità sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare sulle visite mediche preventive, previste dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.
Giova forse ricordare che la visita medica preventiva serve a verificare che non ci siano problemi di salute che impediscano al lavoratore di svolgere il lavoro assegnato, valutando così se è idoneo per quella specifica mansione. La legge chiarisce che la visita preventiva può essere fatta prima dell’assunzione come parte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, quando richiesto.
Vediamo cosa cambia dal 12 gennaio 2025 , data di entrata in vigore della nuova legge.
Le nuove regole sulle visite preventive
La prima importante novità in tema di visite preventive è che il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita preassuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene.
Inoltre, il medico, durante la visita preventiva, deve considerare eventuali esami clinici o diagnostici già effettuati dal lavoratore e riportati nella sua cartella sanitaria, per evitare di ripetere esami inutili, purché siano ancora validi per gli scopi della visita.
Accertamenti su tossicodipendenza e alcol dipendenza
Un’altra modifica riguarda il termine per definire, con un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol dipendenza nei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2009, è stata posticipata al 31 dicembre 2024.
Ricorsi contro i giudizi del medico competente
Infine la legge chiarisce che i ricorsi contro i giudizi del medico competente, anche per le visite preventive, devono essere presentati all’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento. Prima, il ricorso poteva essere gestito dall’organo di vigilanza sul lavoro territorialmente competente, ma ora viene semplificata la procedura per evitare dubbi interpretativi, tenendo conto delle competenze anche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il lavoratore ha 30 giorni di tempo, a partire dalla comunicazione del giudizio, per presentare ricorso. Una volta ricevuto, l’ASL può confermare, modificare o revocare il giudizio, anche dopo eventuali accertamenti aggiuntivi.
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Distacco lavoratori edili: nuovi modelli iscrizione e guida CNCE
Sono accessibili online, nella sezione “Mobilità Internazionale” del sito della Commissione Nazionale Casse Edili – CNCE, i moduli unici nazionali necessari per l’iscrizione di imprese e lavoratori in distacco presso le Casse Edili e le Edilcasse.
Questi moduli, disponibili in diverse lingue, sono stati sviluppati per semplificare e uniformare gli adempimenti richiesti, grazie a istruzioni comuni inviate alle Casse per gestire in modo più efficace le imprese impegnate in distacco transnazionale.
I moduli e le istruzioni sono stati sviluppati nell’ambito del progetto CNCE Incontra, grazie alla collaborazione tra la CNCE e le Casse. Con il supporto del progetto europeo Post-meet, questi materiali sono stati rivisti, tradotti in sette lingue (italiano, inglese, albanese, polacco, romeno, sloveno e spagnolo) e promossi per garantire una maggiore accessibilità.
Procedura per l’iscrizione di lavoratori stranieri alla CNCE
Si ricorda che le imprese straniere devono inviare alla Cassa competente territorialmente:
- Modulo unico completo oppure
- Modulo unico ridotto, se corredato dalla comunicazione preventiva di distacco già trasmessa alle autorità italiane.
I lavoratori, invece, devono inoltrare una scheda anagrafica contenente le coordinate bancarie e una copia del documento d’identità per accedere ai benefici offerti dalle Casse.
Casse edili la guida multilingue per le imprese edili in distacco
La CNCE informa che parallelamente, è stata aggiornata la guida al distacco presente sul sito, in linea con le recenti modifiche ai moduli per l’esonero dall’iscrizione in Cassa, validi per le imprese regolarmente registrate presso istituzioni equivalenti in Austria, Francia, Germania e San Marino.
Sono stati inoltre rivisti i moduli per le imprese edili italiane che desiderano inviare lavoratori in questi paesi.
Nei prossimi mesi, la CNCE rilascerà una guida multilingue dettagliata, finanziata sempre dal progetto Post-meet, che offrirà ulteriori chiarimenti sulle normative italiane per le imprese edili in distacco.
Nella sezione Mobilità internazionale del sito CNCE sono presenti anche molte FAQ sul tema e link a portali nazionali internazionali per ulteriori informazioni