-
Accordo Italia-Giappone: Istruzioni Uniemens per i casi di doppio contratto
Dal 1° aprile 2024 è in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge 97/2015. L’intesa disciplina il coordinamento dei sistemi previdenziali dei due Paesi, garantendo ai lavoratori distaccati il riconoscimento dei contributi versati e prevenendo la doppia imposizione previdenziale.
Con la Circolare INPS n. 52/2024 erano state fornite le prime istruzioni applicative, successivamente integrate dal Messaggio INPS n. 2199/2024.
Ora, il nuovo Messaggio INPS n. 3407 del 12 novembre 2025 introduce ulteriori precisazioni operative per i lavoratori distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro — un tema di grande rilievo per le imprese multinazionali giapponesi con filiali italiane e per i consulenti chiamati a gestire gli adempimenti contributivi.
Cos’è l’Accordo Italia-Giappone sulla sicurezza sociale
L’Accordo bilaterale si applica ai lavoratori che si spostano tra i due Paesi, assicurando continuità nella copertura previdenziale. In particolare:
- evita la doppia contribuzione previdenziale per i periodi di distacco fino a 5 anni, prorogabili;
- consente l’accredito reciproco dei periodi assicurativi ai fini del diritto a pensione;
- tutela i diritti previdenziali dei lavoratori temporaneamente trasferiti;
- stabilisce procedure standardizzate per la richiesta di certificazione e l’esonero contributivo tramite il modello JPN/IT/101.
Il sistema si fonda sulla collaborazione tra le autorità italiane e giapponesi, coordinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’INPS.
Le disposizioni si applicano ai lavoratori distaccati in modo temporaneo, ai lavoratori autonomi e ai funzionari pubblici, con regole specifiche per ciascuna categoria.
Le istruzioni generali per i datori di lavoro
La circolare n. 52/2024 e il messaggio n. 2199/2024 avevano già fornito agli operatori indicazioni pratiche su:
- modalità di richieta dell’esonero contributivo, da presentare alle autorità giapponesi per ottenere il modello JPN/IT/101;
- adempimenti Uniemens per i lavoratori distaccati in Italia, indicando il corretto utilizzo dei codici di contribuzione;
- decorrenza e durata dell’esonero, in linea con i paragrafi 2.5.2 e 2.6 della circolare 52/2024;
- obbligo di assolvere i contributi italiani solo per le forme assicurative non comprese nell’Accordo (come infortuni sul lavoro e altre assicurazioni minori).
Per maggiori dettagli e i testi della prassi INPS vedi anche Accordo Italia Giappone in vigore: le istruzioni
Il principio generale resta quello del mantenimento dell’iscrizione previdenziale nel Paese d’origine, con sospensione dell’obbligo contributivo nel Paese ospitante, salvo i casi espressamente esclusi.
Le nuove istruzioni del Messaggio n. 3407/2025: casistica e codici
Il nuovo messaggio INPS, firmato dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fornisce indicazioni aggiornate per la gestione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti giapponesi distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro
Si tratta dei lavoratori che:
- sono distaccati da un datore di lavoro giapponese in una filiale italiana della stessa azienda;
- hanno due contratti di lavoro attivi: uno con il datore di lavoro giapponese e uno con la filiale italiana;
- hanno richiesto l’esonero dall’applicazione della legislazione italiana anche per il contratto stipulato in Italia.
i datori di lavoro, per rappresentare correttamente la situazione nel flusso Uniemens, devono ora utilizzare:
- il codice “Tipo Contribuzione 87” (già in uso per i distaccati dall’estero)
- insieme al nuovo codice “Tipo Lavoratore DC”, che identifica i “lavoratori provenienti dal Giappone distaccati in Italia con doppio contratto esonerati dal versamento IVS e DS”.
Questo nuovo codice consente una tracciabilità puntuale e uniforme delle posizioni previdenziali interessate, facilitando i controlli e garantendo la corretta applicazione dell’Accordo bilaterale.
Decorrenza ed esonero
L’esonero contributivo decorre dal periodo indicato nel modello JPN/IT/101 e riconosciuto dal Ministero del Lavoro, previa richiesta del datore di lavoro o del lavoratore.
Resta confermato che l’esonero riguarda solo le forme assicurative previste dall’Accordo (previdenza IVS e disoccupazione DS), mentre per le altre assicurazioni obbligatorie italiane (come INAIL e contributi minori) gli obblighi devono essere assolti in Italia.
-
Bonus nido: novità 2025 e istruzioni INPS Mobile
Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS ha chiarito le modalità di applicazione del contributo asilo nido e assistenza domiciliare per i figli fino a tre anni previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e sempre prorogato.
Il documento recepisce le novità introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina.
Le principali novità riguardano tre punti chiave:
- Estensione del contributo per l'utilizzo di strutture educative per l’infanzia abilitate secondo le normative regionali, oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati.( ad es. micronidi in famiglia) anche per le domande gia presentate nel 2025
- Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026, che produrranno effetti anche per gli anni successivi fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
- Indicazioni operative per la gestione delle domande già presentate per l’anno 2025, comprese quelle inizialmente respinte.
Con messaggio 3336 del 6 novembre 2025 inoltre l'istituto comunica che sono attive nuove funzioni nell'app INPS MOBILE.(vedi ultimo paragrafo)
Estensione del beneficio ai servizi educativi per l’infanzia
La circolare chiarisce che il beneficio economico non riguarda soltanto gli asili nido tradizionali, ma anche altre strutture che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, purché abilitate secondo la normativa regionale.
Rientrano quindi: nidi e micronidi (3-36 mesi), sezioni primavera (24-36 mesi), spazi gioco e servizi educativi domiciliari (12-36 mesi).
Restano invece esclusi i centri per bambini e famiglie, così come servizi ricreativi, pre-scuola e post-scuola, che non hanno natura educativa in senso stretto.
Servizi ammessi Servizi esclusi Nidi e micronidi (3-36 mesi) Centri per bambini e famiglie Sezioni primavera (24-36 mesi) Servizi ricreativi Spazi gioco (12-36 mesi) Pre-scuola e post-scuola Servizi educativi domiciliari (3-36 mesi) Altri servizi non educativi Le sedi INPS sono tenute a verificare, tramite elenchi regionali o attestazioni degli enti locali, che le strutture siano effettivamente autorizzate.
ATTENZIONE È necessario che le ricevute che si presentano a rimborso riportino i riferimenti normativi che giustificano l’eventuale mancata emissione della fattura.
Domanda unica per 3 anni dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, le domande di contributo accolte avranno valore anche negli anni successivi, senza dover essere ripresentate da zero.
Questa ultrattività semplifica un po' la gestione per le famiglie, garantendo continuità del sostegno fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni.
Per ogni nuovo anno solare, il genitore dovrà comunque:
- prenotare le risorse finanziarie tramite i servizi INPS online,
- indicare le mensilità (massimo 11),
- allegare la prova di pagamento di almeno una retta, oppure l’iscrizione/graduatoria per gli asili pubblici a pagamento posticipato.
Nel caso di contributo per l’assistenza domiciliare, serve sempre il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza dovuta a grave patologia cronica.
Gestione domande 2025
La circolare affronta infine il tema delle domande presentate per l’anno 2025. Le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare le istruttorie ancora in corso e valutare, in autotutela, anche le richieste respinte sulla base delle vecchie indicazioni della circolare n. 60/2025.
Ciò significa che, se sussistono i nuovi requisiti, domande inizialmente non accolte potranno ora essere riconsiderate e approvate.
Per i lavoratori e i consulenti, questo implica la necessità di:
- verificare l’abilitazione delle strutture frequentate,
- conservare correttamente la documentazione delle spese,
- monitorare l’evoluzione delle pratiche in base ai nuovi criteri.
Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari, introducono maggiore stabilità nel tempo e semplificano l’accesso al contributo, rafforzando il sostegno concreto alle famiglie con figli piccoli.
Bonus nido nell’app INPS MOBILE
Nell’ambito delle attività di innovazione digitale INPS , il servizio “Bonus nido” disponibile nell’App “INPS Mobile” è stato integrato con una nuova funzionalità per la consultazione :
- dei pagamenti e
- delle contestazioni del contributo
relative ai mesi richiesti nella domanda.
la nuova funzione consente di consultare in modo semplificato i pagamenti mensili associati alle domande presentate che risultano in uno dei seguenti stati: “In attesa di documentazione”, “Protocollata”, “In lavorazione”, “Accolta”.
L’home page dell’applicazione, inoltre, è stata integrata con una nuova card dedicata al servizio “Bonus nido” che, con un semplice click, permette agli utenti che hanno presentato la domanda di accedere facilmente alla sezione che consente di allegare la documentazione per richiedere il pagamento del contributo.
Si ricorda che l’App “INPS Mobile” è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è accessibile esclusivamente agli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore o di CIE 3.0.
-
Addizionale Cassa integrazione: Inps chiarisce quando si applica la riduzione
Con un messaggio interno alle proprie sedi, il 4 novembre 2025, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota ridotta del contributo addizionale dovuto dalle aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali.
La comunicazione chiarisce un aspetto operativo rilevante per datori di lavoro e consulenti del lavoro: il diritto alla riduzione non si esaurisce con un solo periodo di fruizione della cassa integrazione, ma può estendersi anche a più periodi, purché nel limite delle settimane previste dalla norma.
L’INPS ribadisce che l’aliquota agevolata del 6% si applica per le prime 52 settimane e quella del 9% oltre le 52 e fino a 104 settimane, sempre nel quinquennio mobile.
Tale precisazione risponde alle richieste di chiarimento giunte dalle sedi territoriali e da numerosi datori di lavoro, in merito alla corretta applicazione della riduzione contributiva in caso di più interventi di integrazione salariale.
Quadro normativo – le aliquote applicabili
Il riferimento principale è l’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge 234/2021, che ha introdotto il comma 1-ter all’articolo 5 del decreto legislativo 148/2015.
Dal 1° gennaio 2025, questa disposizione ha previsto una riduzione del contributo addizionale a carico delle aziende che presentano domanda di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, a condizione che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi consecutivi dal termine dell’ultimo periodo di fruizione. In sintesi, la norma stabilisce che:
Aliquota contributo addizionale Periodo di riferimento nel quinquennio mobile 6% Prime 52 settimane di CIG 9% Da 53 a 104 settimane di CIG L’introduzione di questa misura ha l’obiettivo di premiare le imprese che non ricorrono frequentemente agli ammortizzatori sociali, riconoscendo loro un alleggerimento contributivo nei primi periodi di utilizzo.
La circolare INPS n. 5/2025 aveva già fornito le prime istruzioni operative per la corretta applicazione delle nuove aliquote, ma il messaggio del 4 novembre interviene a chiarire alcune situazioni ricorrenti in cui l’interpretazione della norma risultava non uniforme.
Chiarimenti ed esempio pratico
L’INPS precisa che il diritto alla riduzione del contributo addizionale non è limitato a un singolo periodo di cassa integrazione. Se il datore di lavoro, nel corso di un quinquennio mobile, non ha ancora raggiunto il limite delle 52 settimane di CIG (per l’aliquota del 6%), può continuare a beneficiare della riduzione anche per un nuovo periodo di integrazione salariale, fino al raggiungimento di tale soglia.
Analogamente, l’aliquota del 9% può essere applicata fino a un massimo complessivo di 104 settimane nello stesso quinquennio mobile. Solo superata tale durata si torna alla misura ordinaria prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs 148/2015.
In pratica, la riduzione è legata al numero complessivo di settimane fruite, non al numero dei periodi di concessione. Pertanto, anche se un’azienda usufruisce di più periodi di CIG, purché nel limite delle settimane agevolate, mantiene il diritto all’aliquota ridotta.
L’istituto sottolinea inoltre che la verifica del requisito dei 24 mesi senza fruizione di ammortizzatori resta il presupposto fondamentale per accedere alla riduzione. Tale condizione deve essere controllata a partire dal giorno successivo al termine dell’ultimo trattamento di integrazione salariale fruito.
Esempio pratico
Un’azienda che ha fruito di 30 settimane di CIG nel 2025, con aliquota ridotta al 6%, potrà richiedere nel 2026 un ulteriore periodo di 20 settimane, continuando a beneficiare della stessa aliquota, in quanto non ha ancora raggiunto il limite di 52 settimane nel quinquennio.
-
Autotrasporto: regole 2025 su franchigia tempi di carico e scarico
Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento, su richiesta degli operatori, mira a ricondurre a uniformità le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.
L’atto ha natura chiarificatoria e non regolamentare: definisce CIOè un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto.
Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.
La norma su franchigie e indennizzi
La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e sono determinati importi uniformi a compensazione dei ritardi.
La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.
Voce Durata / Importo Nota applicativa Franchigia attesa prima di carico/scarico 90 minuti Periodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico Indennizzo oltre franchigia di attesa € 100 per ogni ora o frazione Dovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico € 100 per ogni ora o frazione Nessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore.
Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni.
ATTENZIONE A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.
Istruzioni operative
Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.
Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.
-
Dichiarazione “de minimis”: nuove soglie e moduli INPS per gli incentivi alle imprese
Con il messaggio INPS n. 3339 del 6 novembre 2025, l’Istituto comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” utilizzata per la concessione di incentivi e agevolazioni economiche subordinati a tale regime.
L’intervento si è reso necessario per recepire le disposizioni dei nuovi regolamenti europei entrati in vigore tra il 2023 e il 2024 — in particolare i Regolamenti (UE) 2023/2831, 2023/2832, 1408/2013 e 717/2014 — che ridefiniscono i massimali di aiuto e le modalità di calcolo del triennio di riferimento per i diversi settori produttivi.L’INPS, oltre ad aggiornare i criteri applicativi, ha messo a disposizione una nuova modulistica conforme ai nuovi limiti comunitari, disponibile sul proprio portale. La revisione garantisce una gestione uniforme e trasparente degli aiuti economici, in linea con la normativa UE aggiornata
Le regole sul De minimis
Il regime “de minimis” consente la concessione di aiuti di modesta entità alle imprese, senza obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea, purché vengano rispettate le soglie massime e i limiti temporali stabiliti dalla disciplina UE.
L’INPS precisa che, alla data del messaggio, sono quattro i regolamenti europei con le soglie attualmente applicabili ai diversi ambiti economici:
- Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024, per il settore generale, con massimale fissato a 300.000 euro nel triennio di riferimento;
- Regolamento (UE) 2023/2832, anch’esso operativo dal 1° gennaio 2024, per i servizi di interesse economico generale (SIEG), con soglia pari a 750.000 euro;
- Regolamento (UE) 717/2014, relativo al settore pesca e acquacoltura, con massimale di 40.000 euro a partire dal 25 ottobre 2023;
- Regolamento (UE) 1408/2013, per il settore agricolo, con limite fissato a 50.000 euro per gli aiuti concessi dal 16 dicembre 2024
Un aspetto rilevante riguarda la soppressione del precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada, previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013, che è stato abrogato: per tali attività si applica ora il massimale generale di 300.000 euro ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831.
Definizione soglie e triennio di riferimento – Tabella riepilogo
Un punto centrale del messaggio è la definizione del triennio di riferimento per il calcolo degli aiuti concessi.
Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, il periodo da considerare è di tre anni, riferito alla stessa impresa unica.
L’INPS chiarisce che:
- per i settori generale, agricolo e SIEG, il triennio corrisponde a tre anni solari calcolati a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto;
- per il settore pesca e acquacoltura, invece, il periodo è rappresentato dall’esercizio finanziario in corso e dai due precedenti
Nozione di “impresa unica”
Ai fini del computo complessivo degli aiuti ricevuti, il concetto di impresa unica assume un ruolo determinante.
Rientrano in questa definizione tutte le imprese tra cui intercorre almeno una delle seguenti relazioni:
- una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra;
- una impresa nomina o revoca la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o direzione;
- una impresa esercita influenza dominante su un’altra tramite contratto o statuto;
- una impresa controlla la maggioranza dei diritti di voto in virtù di accordi con altri soci.
Le imprese collegate indirettamente tramite una o più società intermedie sono anch’esse considerate parte della stessa impresa unica, ai fini del rispetto dei limiti “de minimis”.
Settore Regolamento UE Massimale triennio Decorrenza nuovi aiuti Calcolo del triennio Settore generale Reg. (UE) 2023/2831 € 300.000 dal 1° gennaio 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione Servizi d’interesse economico generale (SIEG) Reg. (UE) 2023/2832 € 750.000 dal 1° gennaio 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione Pesca e acquacoltura Reg. (UE) 717/2014 € 40.000 dal 25 ottobre 2023 Esercizio finanziario in corso + due precedenti Agricoltura Reg. (UE) 1408/2013 € 50.000 dal 16 dicembre 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione Nota trasporto su strada: il precedente massimale di € 100.000 (Reg. 1407/2013) è abrogato; ora si applica il limite generale di € 300.000 previsto dal Reg. (UE) 2023/2831.
Novità operative e modulistica aggiornata
In applicazione dei nuovi regolamenti, l’INPS ha aggiornato la dichiarazione “de minimis” che deve essere allegata alle domande di agevolazione o incentivo rientranti nel regime agevolativo.
Il nuovo modulo di dichiarazione è disponibile sul portale istituzionale www.inps.it , accedendo alla sezione: “Moduli” → “Aziende e Contributi” → Ricerca codice “SC105”.
Le modifiche sono già state integrate anche nei moduli telematici gestiti tramite il Portale delle Agevolazioni, garantendo la piena operatività del sistema informatico.
Per le istanze non supportate da un modulo online, la dichiarazione aggiornata potrà comunque essere utilizzata in formato cartaceo o digitale allegato.
Tra gli esempi citati nel messaggio, rientra l’incentivo per la ricollocazione lavorativa dei beneficiari NASpI, previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, che continua a beneficiare del regime “de minimis” ma con le nuove soglie comunitarie applicabili
L’aggiornamento della modulistica risponde all’esigenza di uniformare i modelli dichiarativi e assicurare la coerenza normativa tra le diverse tipologie di aiuti. Le imprese e i consulenti sono pertanto invitati a verificare la corretta applicazione delle nuove soglie prima della presentazione delle domande.
Grazie all’aggiornamento della dichiarazione “de minimis”, disponibile anche per le domande prive di modulo telematico, le imprese possono ora presentare le istanze con modelli allineati ai più recenti criteri europei, garantendo così un sistema di incentivi più chiaro, coerente e affidabile.
-
INAIL nuova norma UNI per le scale di appoggio
È stata pubblicata la revisione della norma UNI 10401 “Scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili per uso specifico – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”, un aggiornamento importante per chi utilizza scale portatili in ambito professionale. Il documento, elaborato dal gruppo di lavoro GL 17 “Scale” coordinato da Luca Rossi (Inail – Ditsipia) sotto la Commissione Sicurezza UNI, aggiorna completamente la precedente versione per tenere conto dell’evoluzione normativa e delle innovazioni tecnologiche del settore. L’obiettivo è chiaro: aumentare il livello di sicurezza e l’affidabilità dei prodotti utilizzati, in particolare da chi opera su impianti elettrici o telefonici.
La nuova UNI 10401 introduce miglioramenti significativi nei requisiti di costruzione e utilizzo delle scale a sfilo e innestabili, con attenzione particolare alla prevenzione del rischio di caduta. Tra le principali novità spicca la possibilità di utilizzare dispositivi anticaduta di tipo guidato, con linee di ancoraggio flessibili conformi alla UNI EN 353-2, soprattutto nei modelli delle classi S1, S2 e S3. La norma suddivide infatti le scale in quattro categorie (S1, S2, S3 e S4) in base alle caratteristiche e all’impiego.
Inoltre, è stata introdotta una Appendice B dedicata al salvataggio, che definisce procedure e strumenti utili per la gestione delle emergenze. La revisione nasce anche dall’esperienza operativa di importanti aziende elettriche, che hanno contribuito con dati e prove pratiche sul campo.
Cosa fare: valutare le attrezzature e aggiornare le procedure
Per datori di lavoro, consulenti e responsabili della sicurezza, la revisione della UNI 10401 rappresenta un’occasione per rivalutare l’idoneità delle attrezzature in uso. Oltre alle nuove scale conformi alla norma, il testo invita a considerare soluzioni alternative più sicure, come
- i trabattelli conformi alle UNI EN 1004-1 e 1004-2,
- i piccoli trabattelli UNI 11764 o
- le scale dotate di sistemi anticaduta integrati.
È consigliabile aggiornare le valutazioni dei rischi, i piani di formazione e le istruzioni operative, verificando la conformità delle scale in dotazione alle nuove prescrizioni.
La revisione della UNI 10401 non è solo un aggiornamento tecnico, ma un passo concreto verso una maggiore sicurezza sul lavoro, che richiede attenzione, informazione e responsabilità da parte di tutti gli operatori del settore.
-
Siglato il nuovo CCNL Enti Locali: aumenti del 6%
L'ARAN, in data 3 novembre, ha firmato con CISL, UIL e CSA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022–2024 (parte giuridica ed economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024).
Vediamo in sintesi tutte le principali novità:
Aspetti economici
- Aumenti medi: +€136,76 lordi/mese per 13 mensilità, pari a +5,78% sul monte salari 2021.
- Trattamento accessorio: integrazione dello 0,22%; incremento complessivo di circa €140/mese.
- Conglobamento: parziale incorporazione di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con effetti positivi su vari istituti retributivi.
Orario di lavoro flessibile e sostenibile
- Settimana corta: in via sperimentale e su base volontaria, possibile articolare le 36 ore settimanali su 4 giorni.
- Buono pasto: maturazione riconosciuta anche in lavoro agile.
Ordinamento professionale e progressioni
- Progressioni tra aree: proroga delle procedure in deroga fino al 31 dicembre 2026.
- EQ – Elevata Qualificazione: tetto retribuzione di posizione innalzato da €18.000 a €22.000.
- EQ Polizia Locale: possibile cumulo degli incentivi da Codice della Strada con l’indennità di ordine pubblico.
Relazioni sindacali e innovazione
- Piano triennale dei fabbisogni: dopo l’informativa è previsto un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali.
- OPI – Organismo Paritetico per l’Innovazione:
- Riunioni almeno due volte l’anno.
- Materie estese a transizione ecologica e digitale (inclusa IA), stress lavoro-correlato e burn out.
Istituti economici comuni
- Conglobamento indennità: parziale conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare.
- Turni e festività: per il personale turnista, le festive infrasettimanali non lavorate sono considerate festive (senza compenso di turno) senza generare debito orario.
CCNL pubblico impiego enti locali 2019- 2021: aspetti contrattuali
Il giorno 16 luglio 2024 era stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale CCNL area Funzioni locali ARAN valido per il triennio 2019-2021, che riguarda circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali (PTA) e Segretari Comunali e Provinciali dell'Area Dirigenziale degli enti Locali.
Tra le novità, spiccano la nuova regolamentazione del lavoro agile e il mentoring, con l’obiettivo di adeguare le disposizioni contrattuali agli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni e nuove modalità per la retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali .
Una parte centrale del contratto è stata la riformulazione organica delle relazioni sindacali, che include l’informazione preventiva e consuntiva e le materie di confronto. Sono stati apportati miglioramenti significativi al periodo di prova e all'ampliamento delle tutele, come quelle per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita e le misure a favore delle donne vittime di violenza.
CCNL enti locali : aumenti retributivi
Per quanto riguarda gli aspetti economici comuni a tutto il personale, sono state ridefinite le norme sul patrocinio legale e sulle coperture assicurative, nonché quelle relative al welfare integrativo.
È stata anche riscritta la pianificazione strategica della formazione e si è posta enfasi sui meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.
Gli incrementi mensili sono riassunti nella tabella che segue:
Tabella Aumenti Retributivi medi
Ruolo Incrementi mensili medi (13 mensilità) Incrementi ulteriori (Legge 234/2021) Dirigenti 292 € 17 € Dirigenti PTA 230 € 13 € Segretari Comunali e Provinciali 226 € 13 € CCNL pubblico impiego funzioni locali: novità dirigenti e segretari 2022
Il contratto contiene specifiche sezioni per la Dirigenza degli Enti Locali, i Dirigenti PTA e i Segretari Comunali e Provinciali, con interventi mirati sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico. Per i Dirigenti degli Enti Locali è stato introdotto un nuovo istituto che regola il trattamento economico per il personale in convenzione tra più enti. Per i Dirigenti PTA, oltre agli incrementi economici, è stata aggiornata la disciplina della pronta disponibilità.
Le novità più rilevanti riguardano i Segretari Comunali e Provinciali: la contrattazione collettiva integrativa nazionale non è più prevista, e gli istituti precedentemente regolati a livello nazionale sono stati disciplinati nel CCNL.
La retribuzione di posizione dei Segretari è stata rivista, introducendo valori minimi e massimi in base alle classi demografiche degli enti e a criteri specifici. ( vedi ultimo paragrafo)
Sono state inserite clausole per i Segretari di Comuni aderenti a un’Unione e per quelli operanti nei Comuni capoluogo. Inoltre, è stata regolamentata l’Indennità di reggenza e supplenza, prima disciplinata dai contratti integrativi, e introdotta la norma sugli incarichi ad interim.
CCNL enti locali: retribuzione segretari comunali e provinciali
Come anticipato particolare interesse destano le nuove regole per gli aumenti retributivi relativi alla posizione dei segretari comunali e provinciali stabilite dall'articolo 60 del contratto del 16 luglio 2024.
Ecco i punti salienti:
Nuovo sistema di pesatura: Gli enti devono adottare entro il 31 dicembre 2024 un sistema di pesatura della posizione dei segretari, basato su criteri di complessità, responsabilità e attribuzione di funzioni aggiuntive. Il termine di attuazione è il 1° gennaio 2025.
Retribuzione basata su criteri di valutazione: La retribuzione di posizione sarà valutata in base alla complessità dell'incarico, con un tetto massimo fissato dal contratto e incrementabile fino al 15% in determinati contesti, come nei Comuni capoluogo, Province e Città, o segretari di Unioni di Comuni.
Limiti e vincoli finanziari: Gli enti devono rispettare i limiti imposti dal Dlgs 75/2017 per il trattamento accessorio dei segretari, evitando aumenti che violino il vincolo giuscontabile del 2016.
Mantenimento della retribuzione attuale: I segretari con incarichi in essere al 1° gennaio 2025 manterranno l'attuale retribuzione (inclusa la maggiorazione) fino alla scadenza dell'incarico, anche se la nuova pesatura risultasse inferiore.
Parità con dirigenti: La retribuzione di posizione dei segretari non può essere inferiore a quella del dirigente o di elevata qualificazione con l'incarico più alto.
Questo nuovo sistema porta i segretari comunali e provinciali più vicini al regime retributivo dei dirigenti, con una maggiore flessibilità nell'aumento delle retribuzioni basata su valutazioni più dettagliate delle loro funzioni e responsabilità.