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Casse professionali: pensione anticipata senza integrazione al minimo
Con la sentenza n. 2066/2026, pubblicata il 30 gennaio 2026, la Corte di cassazione sezione lavoro interviene su una questione di particolare rilievo per gli iscritti alle Casse professionali : il rapporto tra pensione di vecchiaia anticipata e diritto all’integrazione al minimo.
Il giudizio trae origine dall’impugnazione di una decisione della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto l’illegittimità della disciplina regolamentare nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per chi accede al trattamento pensionistico in via anticipata.
Secondo i giudici di merito, tale esclusione avrebbe violato il principio del pro rata, non tutelando l’anzianità contributiva maturata prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’ente previdenziale, offre invece una lettura sistematica della normativa, chiarendo natura, limiti e ambito applicativo dell’integrazione al minimo nell’ambito dei regimi pensionistici delle Casse professionali privatizzate
Il caso al vaglio della Cassazione
La controversia nello specifico riguarda un’iscritta a una Cassa professionale che aveva richiesto la pensione di vecchiaia unificata con anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria, beneficiando della possibilità introdotta dal regolamento del 2012. Al momento della domanda risultava soddisfatto il requisito contributivo, ma non quello anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria.
In applicazione della disciplina regolamentare, il trattamento pensionistico era stato ridotto nella quota calcolata con il sistema retributivo ed era stata esclusa l’integrazione al minimo.
L’interessata aveva quindi adito il giudice del lavoro, ottenendo in primo e secondo grado una pronuncia favorevole, fondata sull’assunto che la mancata integrazione violasse il principio del pro rata e producesse un effetto peggiorativo rispetto alle aspettative maturate nel corso della carriera contributiva.
L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’integrazione al minimo non rientra tra i meccanismi di calcolo della pensione tutelati dal pro rata e che la pensione anticipata costituisce un istituto nuovo, autonomo e fondato su una scelta consapevole dell’iscritto.
Le motivazioni del diniego della Cassazione
Come anticipato, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nel motivare la decisione, i giudici di legittimità ribadiscono che il principio del pro rata, richiamato dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, opera con riferimento ai criteri di calcolo della prestazione pensionistica e non può essere esteso ai requisiti di accesso o a benefici accessori quali l’integrazione al minimo. Quest’ultima, infatti, non presuppone una determinata anzianità contributiva, ma si collega alle condizioni e alle scelte che regolano l’accesso al trattamento.
Secondo la Corte, il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata nasce esclusivamente con il regolamento del 2012. Trattandosi di un istituto di nuova introduzione, non è possibile invocare un affidamento su regole previgenti né pretendere l’applicazione del pro rata a un diritto che non esisteva nell’ordinamento precedente. L’intera disciplina del trattamento pensionistico deve quindi essere attratta al nuovo regime, comprensivo sia delle riduzioni previste sia dell’esclusione dell’integrazione al minimo.
La Suprema Corte affronta anche il profilo costituzionale, escludendo che la mancata integrazione violi l’art. 38 della Costituzione. Il diritto ai mezzi adeguati di sostentamento, osserva il Collegio, deve essere bilanciato con l’esigenza di equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, esigenza che, per le Casse privatizzate, discende direttamente dalla normativa che impone la sostenibilità di lungo periodo.
Un ulteriore elemento valorizzato è la natura volontaria dell’opzione per il pensionamento anticipato. L’iscritto sceglie consapevolmente di accedere a un trattamento diverso da quello ordinario, accettandone le condizioni, ma beneficia al contempo di vantaggi specifici, come la possibilità di proseguire l’attività professionale e di maturare supplementi di pensione.
In conclusione, la Cassazione chiarisce che l’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia unificata anticipata non contrasta con il principio del pro rata né con i parametri costituzionali, inserendosi coerentemente nel disegno di equilibrio finanziario e di autonomia regolamentare delle Casse professionali.
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INPS-AGEA: al via integrazione dati e fascicolo aziendale agricolo
Il Messaggio INPS n. 326 del 30 gennaio 2026 informa che è stata completata la prima fase dell'integrazione tra le banche dati dell’INPS e dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), nell’ambito di un più ampio progetto di cooperazione istituzionale , con il fine di una semplificazione degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e al rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione delle frodi.
L’integrazione discende dalla convenzione stipulata tra INPS e AGEA nel settembre 2023, successivamente ampliata con un atto integrativo nel dicembre 2024, che disciplina lo scambio strutturato dei dati relativi alla consistenza aziendale delle imprese agricole di produzione primaria.
Questa integrazione rappresenta solo il primo passo di un processo di evoluzione più ampio dei sistemi informativi di INPS e AGEA. Le amministrazioni annunciano infatti ulteriori sviluppi futuri, che hanno come obiettivi:
- a una maggiore semplificazione degli adempimenti,
- un innalzamento del livello di compliance delle imprese agricole e
- un più efficace contrasto delle frodi, sia in ambito previdenziale sia con riferimento agli aiuti erogati nell’ambito della Politica agricola comune (PAC).
Vediamo in cosa consiste
Le nuove funzionalità
In questo quadro di integrazione INPS e AGEA hanno portato a termine il rilascio di una prima funzionalità operativa. In particolare, è ora possibile visualizzare il fascicolo aziendale AGEA direttamente all’interno della procedura INPS di iscrizione e variazione delle aziende agricole, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it
Sull'importanza di questa novità iI Messaggio richiama l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 5/2012, s che prevede che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti intrattenuti dall’impresa agricola. Il fascicolo AGEA risulta quindi come fonte unica e certificata delle informazioni aziendali, riducendo duplicazioni e incoerenze informative.
Nel dettaglio, la nuova funzione consente agli utenti – imprese agricole e consulenti abilitati – di visualizzare, se presente e aggiornato, il contenuto del fascicolo AGEA, comprendente:
- l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni aziendali;
- i titoli di possesso (proprietà, affitto, comodato, ecc.) e le colture praticate;
- la consistenza zootecnica, con indicazione del numero e della specie dei capi allevati.
AGEA cos’è, cosa fa
Si ricorda che AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, che svolge un ruolo centrale nella gestione degli aiuti al settore agricolo
In particolare, opera come organismo pagatore nazionale per l’erogazione dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e come organismo di coordinamento degli eventuali pagatori regionali
. AGEA gestisce inoltre il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il fascicolo aziendale, che costituisce la base informativa ufficiale dei rapporti tra imprese agricole e Pubblica amministrazione.
Link utili
Link su AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
- AGEA – Portale istituzionale https://www.agea.gov.it/portale-agea/ – Pagina principale del sito dell’Agenzia dedicata alle funzioni e ai servizi istituzionali per agricoltori e operatori agricoli.
- AGEA – SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) https://www.sian.it/portale-opagea/home.jsp – Accesso al Sistema informativo per consultare dati aziendali e superfici ammissibili (servizi per gli operatori).
Ecco i link diretti ai servizi INPS utili alle imprese agricole
- Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi (consulta posizione aziendale e contributi) Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi – INPS Servizio per consultare la posizione contributiva dell’azienda agricola, versamenti, debiti, F24 ecc
- Iscrizione alla contribuzione agricola per aziende agricole Iscrizione aziende agricole – INPS Per richiedere l’iscrizione all’INPS in caso di assunzione di manodopera agricola.
- Iscrizione alla Gestione agricoli autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) Iscrizione Gestione agricoli autonomi – INPS Per adempiere alla contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli.
- Portale “Imprese e liberi professionisti” – servizi dedicati Imprese e liberi professionis
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Compenso avvocati: serve sempre l’accordo scritto
La determinazione del compenso professionale rappresenta un tema di rilievo anche per datori di lavoro e consulenti, soprattutto quando l’assistenza legale si inserisce nella gestione di rapporti societari o contenziosi complessi.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 803 di gennaio 2026, interviene nuovamente sul requisito della forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente, fornendo indicazioni operative utili anche per le imprese che conferiscono incarichi professionali.
Il caso esaminato consente di chiarire quali siano le conseguenze dell’assenza di un valido patto scritto sul compenso e quali criteri debbano essere applicati per la sua liquidazione, nonché il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.
Il caso : compenso concordato con preventivo
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti di una società, per attività difensiva svolta in un procedimento giudiziario. Il legale sosteneva che il compenso fosse stato concordato sulla base di una nota informativa/preventivo trasmessa al momento del conferimento dell’incarico e successivamente via posta elettronica, ritenendo sufficiente il comportamento concludente del cliente e l’assenza di contestazioni. La società, dal canto suo, eccepiva l’inesistenza di un accordo scritto valido e riteneva che il compenso dovesse essere determinato secondo i parametri forensi, avendo già effettuato pagamenti nel corso del rapporto.
Il giudice di merito aveva liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, riconoscendo solo gli interessi legali. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione dell’accordo sul compenso e la mancata applicazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.
Decisione della cassazione : orientamento riconfermato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio ormai consolidato: l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. Tale prescrizione non risulta superata dalla disciplina sull’ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012, che regola il momento della pattuizione ma non elimina il requisito formale.
Secondo la Corte, la forma scritta non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti, ma esige che proposta e accettazione siano entrambe redatte per iscritto. Non è sufficiente, pertanto, una nota informativa priva di sottoscrizione o un preventivo indicativo, né può assumere rilievo l’assenza di contestazioni o l’esecuzione del rapporto professionale. L’accettazione tacita o per comportamenti concludenti non è idonea a integrare il requisito formale richiesto dalla legge.
In mancanza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere determinato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di applicare importi diversi sulla base di intese informali. Quanto agli accessori del credito, la Cassazione ha precisato che il compenso dell’avvocato costituisce un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico. Ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento, spettano esclusivamente gli interessi nella misura legale, salvo prova specifica di un maggior danno, che nel caso di specie non risultava adeguatamente allegata.
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Esonero contributivo Sisma Centro Italia: proroga 2026 e istruzioni
Il messaggio INPS n. 323 del 30 gennaio 2026 comunica la proroga delle agevolazioni contributive previste per la Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)
La misura trae origine dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che ha introdotto, per i datori di lavoro operanti nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL. L’agevolazione era inizialmente limitata ai periodi d’imposta 2017 e 2018, ma nel tempo è stata più volte prorogata, sempre nel rispetto dei limiti di spesa e del regime “de minimis” sugli aiuti di Stato, fino a ricomprendere anche gli anni dal 2019 al 2025
L'istituto informa che le regole già previste per gli anni precedenti si applicano anche al periodo d’imposta 2026. Di conseguenza, l’esonero contributivo è riconosciuto anche per tale annualità, in presenza dei requisiti di legge e fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione complessivamente concessa
Il messaggio ricorda inoltre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’autorità competente per la concessione delle agevolazioni. I beneficiari possono utilizzare il credito riconosciuto per compensare i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità operative già definite dalla circolare n. 48/2019. La fruizione avviene tramite modello F24, da presentare esclusivamente per via telematica, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate
In un messaggio precedente l'istituto ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio, che sintetizziamo di seguito.
Fruizione e modalità operative: modello F24 e codici tributo
Le imprese autorizzate possono utilizzare il credito d’imposta maturato per compensare i contributi obbligatori INPS, tramite modello F24 da inviare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La modalità di fruizione resta invariata rispetto a quanto stabilito nella circolare INPS n. 48/2019, cui si rimanda per i dettagli operativi.
Ai fini della compensazione restano validi anche i codici tributo già istituiti dall’Agenzia delle Entrate per i precedenti periodi:
Codice tributo Anno di riferimento Riferimento normativo Z148 2017 Risoluzione n. 160/E del 21.12.2017 Z149 2018 Risoluzione n. 45/E del 19.06.2018 Z150 2019 Risoluzione n. 78/E del 30.08.2019 Z162 2020 Risoluzione n. 47/E del 13.07.2021 Z164 2021 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 Z165 2022 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 Z166 2023-2024 Risoluzione n. 31/E del 22.06.2023 Gli adempimenti per datori e consulenti
Per beneficiare dell’esonero 2026, i consulenti del lavoro e i datori devono quindi :
- verificare l’ammissibilità del datore alla misura e la presenza del provvedimento autorizzativo del Ministero competente;
- utilizzare il modello F24 in compensazione esclusivamente tramite i canali telematici AdE;
- assicurarsi di non superare i limiti del regime “de minimis”;
- seguire le istruzioni della circolare INPS n. 48/2019,.
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Assegno unico 2026 tabelle importi, ISEE, domanda
Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), con riferimento alla presentazione delle domande per l’anno 2026, all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie ISEE, nonché alle modalità di applicazione del nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione.
Il documento è rivolto ai soggetti già beneficiari della misura, e conferma il principio della continuità delle domande accolte.Vengono fornite inoltre le tabelle degli importi dell'assegno per il corretto riconoscimento degli importi spettanti nel nuovo anno.
Le norme sull’Assegno Unico e universale
L’Assegno Unico e Universale è disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto una misura strutturale di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, l’articolo 12, comma 3, del decreto stabilisce il principio di erogazione d’ufficio della prestazione, in presenza di una domanda in stato “accolta”, senza necessità di rinnovo annuale.
La circolare INPS richiama inoltre:
- la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che ha chiarito la validità pluriennale delle domande;
- l’articolo 4, comma 11, del D.lgs. n. 230/2021, che prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- l’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che introduce l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, rilevante anche ai fini dell’AUU.
le tabelle degli importi aggiornati
Per l’anno 2026, l’INPS conferma che non è necessario presentare una nuova domanda di Assegno Unico per i nuclei familiari che risultano già titolari di una domanda in stato “accolta”, salvo i casi di domanda decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Dal punto di vista economico, gli importi e le maggiorazioni sono stati adeguati del +1,4%, in applicazione della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT per l’anno 2025. Le nuove soglie e i valori aggiornati sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare.
In assenza di un ISEE valido, a partire da marzo 2026 l’AUU è corrisposto con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Tuttavia, se la DSU 2026 viene presentata entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvede al ricalcolo degli importi e alla corresponsione degli eventuali arretrati a decorrere da marzo 2026.
Per ottenere importi superiori al minimo, è quindi necessario che la DSU 2026 risulti correttamente attestata.
La circolare fornisce indicazioni dettagliate sulle maggiorazioni dell’AUU, applicabili in presenza di specifici requisiti soggettivi e reddituali. In particolare, sono confermate le seguenti fattispecie:
Fattispecie Condizione richiesta Maggiorazione prevista Figli di età inferiore a 1 anno ISEE 2026 applicabile Incremento del 50% dell’importo AUU fino al primo anno di vita Nuclei con almeno 3 figli ISEE neutralizzato ≤ 46.582,71 euro Incremento del 50% per ciascun figlio da 1 a 3 anni Nuclei con almeno 4 figli a carico Requisito numerico dei figli Maggiorazione forfettaria di 150 euro Gli importi aggiornati trovano applicazione: dalla mensilità di febbraio 2026 per i valori ordinari; dalla mensilità di marzo 2026 per gli adeguamenti riferiti a gennaio 2026. In relazione all’ISEE, la circolare chiarisce che il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzato per il calcolo dell’AUU a partire da marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano ancorate all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.
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Esame consulente del lavoro 2026: domande entro il 15.9
Il Ministero del Lavoro ha indetto la sessione 2026 degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro. L’esame prevede due prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale; diritto tributario teorico-pratico) e una prova orale sulle principali materie giuslavoristiche, tributarie e ordinamentali. Le prove scritte si svolgeranno il 27 e 28 ottobre 2026 presso sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La domanda va presentata esclusivamente online entro il 15 settembre 2026, con SPID o CIE e pagamento dei contributi previsti.
Requisiti e compilazione della domanda
Per partecipare occorre presentare domanda esclusivamente online tramite la procedura resa disponibile dal Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) (che valgono anche come firma sulla domanda).
La scadenza è tassativa: 15 settembre 2026 ore 14:00, e fa fede la ricevuta telematica rilasciata al termine dell’invio.
Per completare l’istanza sono previsti i pagamenti via PagoPA: imposta di bollo da 16 euro e tassa d’esame da 49,58 euro.
Attenzione anche alla regola territoriale: il candidato può sostenere l’esame solo nella regione/provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della domanda, pena esclusione o nullità della prova.
Esame di Stato consulenti del lavoro: Requisiti
l candidato deve essere:
- cittadino italiano;
- oppure cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
- oppure familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
- oppure cittadino di Paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- oppure beneficiario di protezione internazionale.
Inoltre, il candidato può sostenere l’esame esclusivamente nella regione o provincia autonoma di residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda. La violazione di tale vincolo comporta l’esclusione o la nullità della prova.
Titoli di studio
È richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3 della legge n. 12/1979, come chiariti dal parere CUN n. 1540/2012 e successive equiparazioni. In particolare sono ammessi:
Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in:
- Giurisprudenza;
- Scienze economiche e commerciali;
- Scienze politiche;
Diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
Laurea triennale nelle classi:
- L-14 (Scienze dei servizi giuridici);
- L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione);
- L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale);
- L-33 (Scienze economiche);
- L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali);
Laurea magistrale nelle classi:
- LM-56 (Scienze dell’economia);
- LM-62 (Scienze della politica);
- LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni);
- LM-77 (Scienze economico-aziendali);
- LMG-01 (Giurisprudenza);
- LM/SC-GIUR (Scienze giuridiche della sicurezza).
Sono inoltre ammessi i titoli equiparati o equipollenti ai sensi dei decreti ministeriali vigenti, nonché i titoli esteri riconosciuti equivalenti dal Consiglio universitario nazionale.
Pratica professionale
È infine obbligatorio essere in possesso – o aver richiesto – il certificato di compimento della pratica professionale, svolta secondo quanto previsto dall’art. 8-bis della legge n. 12/1979, oppure risultare regolarmente iscritti nel registro dei praticanti.
Tutti i requisiti, salvo specifiche eccezioni previste dal bando, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto o entro il termine ultimo di presentazione della domanda.
Le prove: date e materie
L’esame ha carattere teorico-pratico ed è composto da due prove scritte e una prova orale.
La prima prova scritta consiste in un elaborato su diritto del lavoro e legislazione sociale; la seconda è una prova teorico-pratica su temi di diritto tributario scelti dalla commissione.
Per ciascuna prova scritta sono assegnate sette ore e sono consultabili testi di legge non commentati autorizzati e dizionari.
Le prove scritte iniziano alle 8:30
- 27 ottobre 2026 (diritto del lavoro e legislazione sociale) e
- 28 ottobre 2026 (teorico-pratica di diritto tributario).
Le sedi saranno pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con valore di notifica.
La prova orale verte su un pacchetto ampio di materie, che include diritto tributario, ragioneria (con focus su costo del lavoro e bilancio), oltre a elementi di diritto privato/pubblico/penale e ordinamento professionale e deontologia.
Prova Contenuto / Materie Note operative Scritta 1 Diritto del lavoro e legislazione sociale 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Scritta 2 Prova teorico-pratica su temi di diritto tributario (scelti dalla commissione) 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Orale Diritto del lavoro; Legislazione sociale; Diritto tributario ed elementi di ragioneria (costo del lavoro e bilancio); Elementi di diritto privato, pubblico e penale; Ordinamento professionale e deontologia Calendari pubblicati dalle commissioni; convocazione tramite pubblicazione -
Retribuzioni arretrate: possibile stop al riconoscimento in giudizio
Uno degli articoli presenti nella bozza del DL PNRR approvato dal Consiglio dei ministri è una misura molto discussa che riguarda "Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro"
L'articolo prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta la non conformità costituzionale dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Giova forse ricordare che per la costituzione «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»
Come detto anche se viene accertata la violazione di questo principio si prevede il blocco degli arretrati nei casi in cui le retribuzioni erogate fossero:
- previste da un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali piu rappresentative a livello nazionale ( a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), oppur
- dai contratti che garantiscono tutele equivalenti (secondo il codice dei contratti pubblici dlgs 36/2023, n. 36)
per il settore e la zona di svolgimento della prestazione e in relazione alla produttività del lavoro e al costo della vita rilevato dall’Istat.
In sostanza, cioè, in questi casi si prevede che il datore di lavoro non sia tenuto a versare differenze retributive o contributive maturate prima del deposito del ricorso, anche se il giudice accerta che la retribuzione non fosse rispettosa del parametro costituzionale .
Pur riconoscendo la non conformità della paga, il giudice dunque non puo imporre al datore di lavoro il pagamento degli arretrati anteriori alla causa.
Norma controversa – le motivazioni di imprese e sindacati
La misura era già stata proposta dalla maggioranza in precedenti provvedimenti (legge di Bilancio, Milleproroghe ed emendamenti parlamentari) e poi eliminata per rilievi formali del Quirinale. Non è certo quindi che anche se inserit del decreto legge poi venga confermata dal Parlamento durante la conversione in legge nei successivi 60 giorni.
Le imprese giudicano il provvedimento necessario per garantire certezza del diritto e prevedibilità del costo del lavoro, evitando oneri insopportabili per le imprese
Forti invece le critiche di sindacati e opposizione: secondo il Partito democratico e la Cgil l’intervento è improprio e penalizzante per i lavoratori, perché porterebbe al paradosso di una causa vinta senza ristoro per il periodo di pagamento sotto la soglia costituzionale, che richiede
Anche Cisl e Uil chiedono lo stralcio della norma, ritenuta sbagliata sul piano sociale e giuridico.