• Uniemens / LUL adempimenti

    Uniemens sportivi e lavoratori dello spettacolo: guida completa INPS

    Con il Messaggio INPS n. 1213 del 7 aprile 2026 vengono  fornite nuove precisazioni operative per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori iscritti:

    • al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e 
    • al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP). 

    Le indicazioni si inseriscono nel solco delle recenti riforme che hanno modificato la disciplina degli eventi tutelati e della contribuzione figurativa, rendendo necessario un aggiornamento delle modalità di valorizzazione dei dati dichiarativi.

    La particolarità di queste  gestioni previdenziali sta  nella valorizzazione dell’anzianità assicurativa su base giornaliera e non settimanale, con conseguenti ricadute  sulla compilazione degli elementi. 

    Le istruzioni riguardano in particolare la corretta esposizione del calendario giornaliero, la gestione dei giorni retribuiti e contribuiti e la valorizzazione degli eventi quali malattia, maternità e infortunio, con l’obiettivo di garantire coerenza tra dati dichiarativi e posizione assicurativa.

    Novità operative per la compilazione Uniemens

    Novità operative per la compilazione Uniemens

    Le principali novità riguardano la valorizzazione del sottoelemento <TipoCoperturaGiorn>, che assume un ruolo determinante nella rappresentazione della giornata lavorativa. I codici da utilizzare sono stati ribaditi e chiariti:

    • X: giornata totalmente retribuita
    • 2: giornata parzialmente retribuita per eventi figurativi
    • 1: giornata non retribuita ma coperta figurativamente
    • 0: assenza senza copertura né retribuzione
    • D: solo diritto (part-time verticale/ciclico)

    Particolare attenzione è richiesta per la gestione dei giorni festivi e di riposo: se retribuiti devono essere indicati con codice “X”, mentre in assenza di retribuzione devono essere valorizzati con “0”, anche se coincidenti con eventi tutelati.

    Sul piano degli eventi tutelati emergono alcune indicazioni rilevanti:

    • per malattia e maternità a pagamento diretto, non è richiesta la valorizzazione del codice evento nel calendario giornaliero;
    • per infortunio sul lavoro, deve essere indicato il codice evento “INF” con copertura “1” o “2” in caso di integrazione;
    • la gestione della malattia prevede una distinzione tra i primi tre giorni di carenza (codice “X” senza evento) e i giorni successivi (codici “1”, “2” o “0”).

    Importanti chiarimenti riguardano anche gli elementi riepilogativi:

    • Giorni retribuiti: normalmente pari a 26 per mese intero lavorato, con esclusione delle giornate non lavorate in presenza di eventi figurativi senza prestazione;
    • Giorni contribuiti: coincidono con i retribuiti salvo recuperi o rettifiche;
    • Giorni utili: rilevanti per part-time e intermittenti, calcolati in base alle ore lavorate.

    Infine, è confermato l’obbligo di compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> in tutti i flussi Uniemens, anche in assenza di eventi di malattia.

    Istruzioni dettagliate e casi operativi

    Dal punto di vista operativo, la corretta compilazione del calendario giornaliero richiede una gestione puntuale delle diverse casistiche.

    Per le giornate ordinarie:

    • se lavorate e retribuite → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = S
    • se retribuite ma non lavorate (ferie, festività) → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = N

    Per le giornate senza retribuzione né copertura:

    sempre <TipoCoperturaGiorn> = 0 e <Lavorato> = N

    Per gli eventi tutelati:

    • asenza totale → codice “1” o “2” con indicazione dell’evento
    • eventi orari → valorizzazione anche del campo <NumOreEvento>
    • giornate miste → distinzione tra permessi retribuiti e non retribuiti

    Nel caso specifico della malattia:

    • primi 3 giorni → “X” senza evento
    • dal 4° giorno → indicazione evento e copertura corretta
    • obbligo di compilazione dei campi informativi aggiuntivi

    Per i lavoratori intermittenti, le giornate senza prestazione e senza indennità non devono essere dichiarate, mentre per il part-time verticale devono essere inclusi anche i periodi non lavorati utili ai fini pensionistici.

    Le medesime regole si applicano anche ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP, con particolare riferimento agli eventi di malattia e maternità.

    Tabella di sintesi

    Casistica Lavorato TipoCoperturaGiorn Note operative
    Giornata lavorata e retribuita S X Compilazione ordinaria
    Ferie/festività retribuite N X Nessun codice evento
    Assenza senza retribuzione N 0 No contribuzione figurativa
    Evento tutelato senza retribuzione N 1 Indicare codice evento
    Evento con integrazione aziendale N/S 2 Con eventuale lavoro parziale
    Malattia – primi 3 giorni N X Senza codice evento
    Malattia – dal 4° giorno N 1 / 2 / 0 Con codice evento e info aggiuntive
    Evento orario S/N 1 o 2 Indicare anche ore evento

  • Pensioni

    Isopensione, contratti espansione e Assegni straordinari: proroghe dal 2027

    Con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene  chiarendo le novità per la disciplina delle prestazioni di accompagnamento alla pensione a seguito  dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, definito con la recente legge di bilancio 2026.

    . Le indicazioni riguardano in particolare l’isopensione, il contratto di espansione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.

    I chiarimenti si sono resi necessari per le criticità emerse negli ultimi mesi, legate allo slittamento in avanti dei requisiti pensionistici, che rischiavano di lasciare scoperti i lavoratori in uscita anticipata. La circolare introduce soluzioni operative per  garantire la continuità delle prestazioni fino al raggiungimento della pensione, incidendo direttamente sugli obblighi a carico dei datori di lavoro e sulle modalità di gestione delle domande.

    Le novità normative

    Il quadro normativo di riferimento è aggiornato alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, che hanno previsto l’incremento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. In particolare, l’adeguamento alla speranza di vita comporta un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi dal 2028.

    Tali incrementi incidono direttamente sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione disciplinate:

    1. dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (isopensione);
    2. dall’art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione);
    3.  assegni straordinari dei  fondi di solidarietà bilaterali.

    Un ulteriore elemento normativo rilevante riguarda la modifica della decorrenza della pensione anticipata (cd. “finestra”), introdotta dalla legge n. 213/2023, che prevede un differimento crescente fino a nove mesi dal 2028 per   gli iscritti alle casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).

    La circolare chiarisce che tali modifiche devono essere considerate non solo sulla base della normativa vigente al momento della domanda, ma anche in via prospettica, utilizzando le stime di medio-lungo periodo elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato

    Il prolungamento delle prestazioni di esodo

    In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità di prolungare la durata delle prestazioni di esodo anche oltre i limiti ordinari (attualmente fino a 7 anni per l’isopensione e 5 anni per il contratto di espansione), qualora necessario per raggiungere il diritto alla pensione. Tale estensione è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, della relativa provvista e della contribuzione correlata.

    In secondo luogo, viene superata una rigidità applicativa che in precedenza impediva tale proroga per isopensione e contratto di espansione, allineando di fatto questi strumenti a quanto già previsto per alcuni fondi di solidarietà.

    Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la salvaguardia delle domande presentate prima dell’aggiornamento dei requisiti. In particolare:

    • le domande relative a lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 31 gennaio 2026 devono essere accolte anche se, con le nuove proiezioni, superano la durata massima;
    • le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta del datore di lavoro, previo coinvolgimento del lavoratore;
    • le domande in istruttoria devono essere definite positivamente.

    Infine, la circolare estende tali criteri anche agli effetti delle nuove finestre di decorrenza della pensione anticipata, evitando che i lavoratori restino privi di copertura reddituale nel periodo di attesa.

    Le modalità di proroga in dettglio

    Dal punto di vista operativo, le indicazioni dell’INPS impattano direttamente sulla gestione delle procedure di esodo e sulla pianificazione aziendale e sotttolineano in particolare i seguenti aspetti: 

    • Verifica prospettica dei requisiti pensionistici: le domande devono essere valutate considerando anche gli adeguamenti futuri, non solo quelli vigenti al momento della presentazione; 
    • Adeguamento delle coperture finanziarie: in caso di estensione della prestazione, l’azienda deve garantire il versamento integrale della provvista e della contribuzione correlata per tutto il periodo aggiuntivo;

     Di seguito una sintesi delle principali scadenze e riferimenti temporali:

    Ambito Decorrenza / Scadenza Indicazioni operative
    Adeguamento speranza di vita Dal 2027 +1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028
    Domande con cessazione rapporto Entro 31 gennaio 2026 Accoglimento anche se superano durata massima
    Riesame domande respinte Su richiesta Necessario coinvolgimento del lavoratore
    Finestra pensione anticipata Fino al 2028 Da 3 a 9 mesi di differimento
    Durata prestazioni Oltre limiti ordinari Possibile proroga con oneri a carico azienda

    Richieste di riesame

    Il riesame non è automatico, ma deve essere attivato dal datore di lavoro. In particolare:

    • la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro che ha promosso la procedura di esodo;
    • è necessario che il lavoratore interessato sia informato e sentito ai fini della rivalutazione della posizione;

    Dal punto di vista procedurale, la richiesta deve essere inoltrata alla Struttura territoriale INPS competente, utilizzando i consueti canali amministrativi già impiegati per la gestione della pratica (portale istituzionale o interlocuzione diretta con la sede).

    In presenza di criticità tecniche nella gestione o definizione della domanda, la circolare prevede inoltre l’utilizzo della casella dedicata:

    [email protected]

  • Enti no-profit

    Progetto Futurae per imprenditoria migranti al via

     E' stato pubblicato il 3 aprile sul sito del ministero del lavoro il Decreto Direttoriale "Futurae 3" che avvia la terza edizione del programma di sostegno all'imprenditoria migrante , in collaborazione con UnionCamere

    Con il decreto  il Ministero invita Unioncamere a presentare una proposta progettuale  con budget complessivo che sale a  2 milioni di euro (fondi FSE+, PN Inclusione 2021-2027) per promuovere l'integrazione lavorativa e imprenditoriale dei cittadini stranieri extra-UE in Italia, attraverso orientamento, formazione, accesso al credito e supporto all'avvio di impresa. 

    La scadenza per la presentazione della proposta è il 31 maggio 2026.

    Successivamente  Unioncamere inizierà la selezione dei progetti da parte di enti locali  istituti universitari e di formazione professionale, enti del terzo settore  che potranno partecipare come partner operativi dell'iniziativa 

    Il settore dell'imprenditoria di migranti extracomunitari conta oggi quasi 700 mila imprese operanti in Italia.

    Le linee di intervento del progetto Futurae

    Il progetto Futurae 3 prevede quattro grandi linee di intervento rivolte a cittadini migranti extra-UE.

    1. La prima riguarda l'accesso alle Camere di Commercio, tramite sportelli informativi dedicati, attività di sensibilizzazione e mediazione, anche in collaborazione con associazioni di migranti.
    2. La seconda punta alla promozione dell'imprenditoria migrante attraverso percorsi di orientamento, formazione, affiancamento allo start-up, mentoring e follow-up post-avvio. È prevista particolare attenzione alla partecipazione femminile.
    3. La terza linea riguarda il supporto all'accesso al credito, con accompagnamento verso opportunità di finanziamento nazionali, regionali e locali, sensibilizzazione degli istituti bancari e assistenza burocratica per bandi e avvisi.
    4. La quarta prevede la produzione e aggiornamento di strumenti di conoscenza sull'imprenditoria migrante, come rapporti, dashboard e report periodici, già avviati nelle edizioni precedenti.

    Requisiti e modalità di attuazione

    Il soggetto capofila è esclusivamente Unioncamere. Possono partecipare come partner una vasta gamma di soggetti: enti locali, enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, associazioni di immigrati, università, centri di formazione professionale, istituti di ricerca, operatori accreditati per i servizi al lavoro, Camere di Commercio, organizzazioni sindacali e datoriali, patronati, organismi internazionali e altri enti pubblici.

    In caso di partner privati, Unioncamere deve dimostrare di averli selezionati con procedure competitive trasparenti, allegando apposita attestazione (Allegato 4).

    La proposta deve superare una soglia minima di 60 punti su 100 nei criteri di valutazione, che comprendono chiarezza progettuale, coerenza con il PN Inclusione, metodologia, qualità del partenariato, capacità di rispondere ai bisogni della popolazione target con attenzione di genere, e sinergia con altri programmi regionali e nazionali.

    Unioncamere deve trasmettere la proposta via PEC all'indirizzo [email protected], allegando il formulario di progetto, il piano finanziario, il cronoprogramma e, se pertinente, l'attestazione di selezione dei partner privati.

    Le attività devono essere realizzate su tutto il territorio nazionale. I costi indiretti sono ammessi in misura forfettaria fino al 15% dei costi diretti del personale. La rendicontazione avverrà tramite la Piattaforma Multifondo del PN Inclusione.

    SCADENZE

    La proposta progettuale deve essere inviata entro il 31 maggio 2026. La durata massima del progetto è di 24 mesi dall'avvio delle attività, con possibilità di proroga, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2029, che è il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento europeo.trova info sulle edizioni precedenti

    Le edizioni precedenti di Futurae

    PRIMA EDIZIONE (2019–2022)

    La prima edizione è nata dall'Accordo di programma ex art. 15 L. 241/1990 tra il Ministero del Lavoro e Unioncamere, con l'obiettivo condiviso di sostenere la creazione, lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria migrante. Unioncamere.  Era finanziata con 3,2 milioni di euro a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

    Le Camere di commercio aderenti erano quelle di Bari, Biella e Vercelli, Caserta, Como-Lecco, Cosenza, Milano, Modena, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Roma, Torino, Venezia-Rovigo e Verona — 15 sedi in totale. 

    Tra le attività principali figurava la realizzazione di un Osservatorio sull'inclusione socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti. Unioncamere Il Rapporto dell'Osservatorio, affidato al Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) e a Deloitte Consulting, analizzava l'imprenditoria migrante in chiave territoriale e settoriale, i rapporti con i distretti industriali e il processo di inclusione finanziaria.

    In termini di risultati, come riportato nel decreto: 

    •  1.600 migranti hanno partecipato ad attività di orientamento, 
    • oltre 600 hanno seguito corsi di formazione, oltre 400 sono stati accompagnati nella stesura del business plan e 
    • 66 imprese di migranti sono state costituite, principalmente nei settori del commercio, dei servizi e della ristorazione.  

    A causa della pandemia COVID  purtroppo la maggior parte delle imprese costitute   hanno poi dovuto chiudere .

    SECONDA EDIZIONE (2022–2025)

    Con la Convenzione di Sovvenzione ex art. 12 L. 241/1990 entrata in vigore il 13 dicembre 2022, i due enti hanno dato continuità alle azioni della prima fase, ampliandole con nuove iniziative per favorire l'avvio di attività di autoimpiego, lavoro autonomo e libera professione. Unioncamere Il finanziamento è stato di 1,5 milioni di euro.

    Le CCIAA coinvolte erano quelle di Roma, Milano, Lodi, Monza e Brianza, Torino, Bari, Verona e Pavia, con la collaborazione di Infocamere, IFOA, SiCamera e CeSPI. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

    È stata introdotta una nuova linea dedicata al monitoraggio e supporto strutturato ai neo-imprenditori migranti nel primo periodo di attività, agevolando la conoscenza dei servizi camerali. Unioncamere Come riportato nel decreto, i risultati hanno incluso: 

    • 1.190 migranti raggiunti tramite eventi e sportelli informativi, 
    • circa 420 partecipanti a percorsi di orientamento, 
    • 325 che hanno completato corsi di formazione, 
    • 8 business plan valutati sostenibili, 
    • 56 nuove imprese e 4 associazioni avviate, e
    •  878 imprenditori migranti seguiti con un servizio di monitoraggio post-avvio.

    STRUMENTI DI CONOSCENZA PRODOTTI

    Nell'ambito di Futurae sono stati realizzati un rapporto dell'Osservatorio sull'inclusione socio-economica e finanziaria, una dashboard interattiva e report semestrali sulle imprese dei migranti, messi a disposizione sul Portale Integrazione Migranti. 

     I dati più recenti del report semestrale sulla situazione generale  raccontano un comparto dinamico e resiliente, con circa 678mila imprese straniere in Italia, trainate soprattutto da costruzioni e agricoltura.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFS e TFR dipendenti pubblici: le novità sui pagamenti

    Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’Istituto fornisce un quadro aggiornato e sistematico dei termini di pagamento e delle modalità di rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici. 

    Il documento interviene in un contesto normativo già oggetto di numerosi interventi, con l’obiettivo di chiarire le tempistiche applicabili in base alle diverse causali di cessazione dal servizio e ai requisiti pensionistici maturati. 

    Si tratta delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che incidono sui tempi di liquidazione per alcune categorie di lavoratori, imponendo ai datori di lavoro pubblici e ai consulenti una attenta gestione delle decorrenze.

    La disciplina del pagamento del TFS/TFR trova fondamento nell’articolo 3 del decreto-legge n. 79/1997, successivamente modificato da diversi interventi legislativi che hanno introdotto sia il differimento dei termini sia la rateizzazione delle prestazioni. 

    In particolare, la legge n. 147/2013 ha stabilito soglie di importo oltre le quali il pagamento avviene in più tranche annuali.

    La Corte costituzionale, con le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, ha confermato la legittimità del sistema, pur evidenziando l’esigenza di garantire una liquidazione tempestiva, soprattutto nei casi di cessazione per limiti di età.

    Su tale assetto interviene l’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che modifica il termine dilatorio per il pagamento del TFS/TFR, riducendolo da 12 a 9 mesi per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027. 

    La modifica riguarda esclusivamente le cessazioni per pensionamento di vecchiaia o per limiti ordinamentali, lasciando invariati i termini per le altre fattispecie, come dimissioni volontarie o cessazioni senza diritto a pensione.

    Le novità 2026

    La principale novità operativa consiste nella riduzione dei tempi di pagamento per specifiche ipotesi di cessazione.

     In particolare: 

    • per i pensionamenti maturati entro il 31 dicembre 2026 resta il termine di 12 mesi (più 3 mesi per il pagamento); 
    • per i pensionamenti dal 1° gennaio 2027 il termine scende a 9 mesi (più 3 mesi per il pagamento); 
    • restano invariati i termini più lunghi per dimissioni volontarie o altre cessazioni (24 mesi); 
    • continua ad applicarsi il termine breve di 105 giorni nei casi di decesso o inabilità.

    Permane inoltre il sistema di rateizzazione in base all’importo complessivo della prestazione:

    Importo TFS/TFR Modalità di pagamento
    Fino a 50.000 euro Unica soluzione
    Tra 50.000 e 100.000 euro Due rate annuali (50.000 + residuo)
    Oltre 100.000 euro Tre rate annuali (50.000 + 50.000 + residuo)

    Le rate successive alla prima vengono erogate a distanza di 12 mesi dalla maturazione del diritto al primo pagamento.

    Le istruzioni operative – i diversi casi

    Dal punto di vista applicativo, i datori di lavoro pubblici e i consulenti devono verificare con precisione la causa di cessazione e la data di maturazione del diritto pensionistico, elementi determinanti per individuare il corretto termine di pagamento.

    Nei casi ordinari:

    • cessazione per limiti di età o pensionamento: decorrenza dopo 12 mesi (o 9 mesi dal 2027) e pagamento entro i successivi 3 mesi;
    • cessazione per dimissioni volontarie o licenziamento: decorrenza dopo 24 mesi;
    • cessazione per inabilità o decesso: pagamento entro 105 giorni.

    Particolare attenzione deve essere posta alle fattispecie con requisiti pensionistici “speciali” (quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, APE sociale, cumulo contributivo). In tali casi, la decorrenza del termine non coincide con la cessazione dal servizio, ma con il momento in cui si maturano i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia o anticipata.

    Per il comparto scuola, inoltre, la cessazione avviene al termine dell’anno scolastico (31 agosto), ma la decorrenza del termine può essere collegata alla maturazione del requisito entro il 31 dicembre dello stesso anno.

    Ulteriore aspetto operativo riguarda i lavoratori che cessano senza diritto a pensione e presentano successivamente domanda: se la richiesta avviene entro 24 mesi, i termini si ricalcolano sulla base del requisito pensionistico; decorso tale periodo, resta fermo il termine originario.

    Infine,  si ricorda che il mancato rispetto dei termini comporta l’obbligo di corresponsione degli interessi legali per ogni giorno di ritardo, con conseguenti impatti economici per le amministrazioni.

  • Riforma dello Sport

    Associazioni sportive e controlli fiscali: prove a carico dell’Agenzia

    Con l’ordinanza n. 3206 del 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della qualificazione fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all’onere della prova e alla valutazione degli elementi indiziari da parte dell’Amministrazione finanziaria

    Il contenzioso trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura non commerciale dell’ente, recuperando a tassazione imposte dirette e contestando l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In particolare, la vicenda si inserisce nel quadro delle disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti associativi, tra cui gli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 e l’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, oltre alle regole civilistiche sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

    Il caso: anomalie di gestione

    L’Amministrazione finanziaria aveva fondato la propria pretesa su una serie di elementi indiziari emersi nel corso dell’attività ispettiva, tra cui irregolarità nella gestione associativa ("assenza di data sull'apposizione di presa visione da parte dei soci, anomalia di alcune firme poste su fogli informativi/verbali assembleari, omessa convocazione di riunioni del consiglio direttivo,  politica dei prezzi improntata alla differenziazione,  anomala in un ente che, per le finalità di  promozione dello sport, in particolare dello yoga, non avrebbe dovuto praticare discriminazioni economiche tra i soci", secondo l'Ufficio)

     La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8108/29/2019, depositata il 5 giugno 2019, accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che l'Ufficio nel suo accertamento non avesse tenuto conto dell'oggetto dell'associazione e della mancanza dei profitti da parte della stessa che, dalla documentazione depositata con ricorso, risultava impiegare le entrate associative prevalentemente nei pagamenti degli insegnanti di Yoga. 

    Anche la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10, ha rigettato l'appello dell'Agenzia , evidenziando che a fronte dell'oggetto sociale (divulgazione ed insegnamento dello yoga), l'associazione aveva prodotto l'adesione allo statuto della AICS, riconosciuta dal Coni quale associazione sportiva dilettantistica e ritenendo che le "eccezioni formulate in ordine alla mancata democraticità dell'associazione non appaiono idonee da sole, in assenza di ulteriori elementi probatori, a riqualificare l'associazione in ente commerciale negando la natura no profit e la possibilità di usufruire delle relative agevolazioni di legge. Nella specie è stato documentato che tutti gli associati possono usufruire con le stesse caratteristiche dei servizi offerti "

    L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che i giudici di merito avessero errato nella valutazione complessiva degli elementi indiziari e nella ripartizione dell’onere della prova, ritenendo che spettasse al contribuente dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato.

    La decisione della Cassazione: prova a carico dell’Agenzia

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo un importante chiarimento in ordine ai limiti del giudizio di legittimità e alla valutazione delle prove. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie è riservato al giudice di merito e non può essere oggetto di riesame in cassazione, salvo vizi logico-giuridici della motivazione.

    Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le censure dell’Amministrazione si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. È stato infatti evidenziato che i giudici tributari avevano esaminato in modo completo gli elementi forniti dall’Ufficio, ritenendoli insufficienti, se considerati nel loro complesso, a dimostrare la natura commerciale dell’ente.

    Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’onere della prova. La Cassazione ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, e non quando si contesta la valutazione delle prove. Nel caso concreto, è stato ritenuto corretto che i giudici di merito abbiano valutato la documentazione prodotta dall’associazione come idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il regime agevolato.

  • Rubrica del lavoro

    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2026

    E' stata pubblicata il 27 marzo 2026  la  Circolare Inps n. 32   che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico. 

    Importi assegni familiari e limiti di reddito 2026

    Si ricorda che la disciplina si applica ai 

    coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e ai 

    pensionati delle Gestioni speciali per lavoratori autonomi.

     Per tali soggetti, la normativa sugli assegni familiari continua a trovare applicazione in alternativa all’assegno per il nucleo familiare.

    Il sistema prevede che il diritto alla prestazione sia subordinato al rispetto di specifici limiti reddituali familiari, aggiornati annualmente sulla base dell’inflazione programmata. Per il 2025, tale indice è stato fissato all’1,8%, determinando la rivalutazione delle soglie a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Resta fermo che la cessazione del diritto agli assegni familiari per superamento dei limiti di reddito non incide su altri benefici collegati alla vivenza a carico.

     Le procedure informatiche di liquidazione delle pensioni sono state adeguate ai nuovi parametri, garantendo l’applicazione automatica delle soglie aggiornate

    I nuovi importi

    Ecco le  novità riguardanti sia gli importi delle prestazioni sia i limiti reddituali per il riconoscimento e la misura degli assegni familiari.

     Di seguito si riportano gli importi mensili aggiornati per il 2026:

    Categoria beneficiari Importo mensile
    Coltivatori diretti, coloni, mezzadri (fratelli, sorelle, nipoti) € 8,18
    Pensionati gestioni autonome e piccoli coltivatori diretti (coniuge e familiari) € 10,21
    Piccoli coltivatori diretti (genitori ed equiparati) € 1,21

    Per quanto riguarda i limiti reddituali mensili per l’accertamento del carico familiare (non autosufficienza economica), gli stessi sono stati determinati in relazione al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato per il 2026 a 611,85 euro mensili.

     I nuovi limiti risultano i seguenti:

    Composizione familiare Limite reddito mensile
    Coniuge, un genitore, fratelli, sorelle, nipoti € 861,69
    Due genitori ed equiparati € 1.507,96

    Le istruzioni operative

    Ai fini operativi, i datori di lavoro e i consulenti devono verificare annualmente il rispetto dei nuovi limiti reddituali per determinare la spettanza degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione pensionistica.

    Per i soggetti interessati, la valutazione deve essere effettuata considerando il reddito complessivo del nucleo familiare, secondo le regole vigenti. In caso di superamento delle soglie, si determina la cessazione o la riduzione del beneficio, con effetti a partire dal 1° gennaio 2026.

    Le procedure di calcolo delle pensioni e delle prestazioni collegate risultano già aggiornate dall’Istituto, ma resta fondamentale il controllo preventivo dei dati reddituali dichiarati.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Commercialisti e pratiche di finanziamento: non serve l’iscrizione all’Ordine

    Con l’ordinanza n. 7128 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema di grande interesse per professionisti, datori di lavoro e consulenti: la qualificazione delle attività connesse alla gestione di pratiche di finanziamento e i riflessi sul diritto al compenso.

    La pronuncia chiarisce che non tutte le attività di assistenza economico-finanziaria rientrano tra quelle riservate ai commercialisti. In particolare, viene distinta l’attività tipica di consulenza tecnica (art. 1 del DPR n. 1067/1953) , soggetta a iscrizione all’albo professionale, da attività di supporto in pratiche amministrative  che possono essere svolte anche da soggetti non iscritti.

    Il principio affermato assume rilievo pratico  in quanto incide direttamente sulla validità dei contratti e sulla possibilità di richiedere il pagamento delle prestazioni rese. La decisione  ribadisce che  l’obbligo di iscrizione professionale  riguarda esclusivamente lo svolgimento di attività riservate per legge.

    I dettagli del caso: gestione di pratiche bancarie

    La controversia  nasceva per il rifiuto di una societa di pagamento per prestazioni consistenti nell’assistenza nella predisposizione e gestione di pratiche di finanziamento bancario, In primo grado,  tale rifiuto è stato   giustificato confermando che l’attività era riconducibile a quella tipica del commercialista e che, pertanto, fosse necessaria l’iscrizione all’albo professionale che il ricorrente non poteva vantare. .

    Anche il giudice di appello aveva confermato tale impostazione, rilevando che la documentazione relativa ad altre eventuali iscrizioni risultava tardiva o comunque non idonea a dimostrare l'abilitazione . Inoltre, era stata ritenuta inammissibile la diversa qualificazione dell’attività proposta in sede di appello, considerata come una modifica sostanziale della domanda (mutatio libelli).

    Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l’attività svolta non rientrava tra quelle riservate ai commercialisti e che la diversa qualificazione giuridica della prestazione non comportava una modifica della domanda, ma solo un adeguamento della stessa ai fatti già dedotti.

    La questione centrale si è quindi articolata su due profili: da un lato, la corretta qualificazione dell’attività svolta; dall’altro, la necessità o meno dell’iscrizione a un albo per il riconoscimento del compenso.

    La decisione: per atti amministrativi inconferente l’iscrizione ad albi professionali

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo innanzitutto che la diversa qualificazione dell’attività non costituisce domanda nuova, ma una semplice riqualificazione giuridica dei medesimi fatti.

    Nel merito, la Suprema Corte ha affermato che l’attività di instaurazione e gestione di pratiche di finanziamento non rientra tra quelle riservate ai commercialisti. In particolare, tale attività non integra la consulenza tecnica disciplinata dall’art. 1 del DPR n. 1067/1953, ma si configura come attività distinta, priva di riserva legale.

    È stato inoltre chiarito che la disciplina della mediazione creditizia, prevista dal D.Lgs. n. 141/2010 e dagli artt. 128-sexies e 128-septies del Testo Unico Bancario, si applica solo quando vi sia una vera e propria attività di intermediazione, caratterizzata dalla messa in contatto tra cliente e istituti finanziari in modo professionale e indipendente. Diversamente, la semplice presentazione di una domanda di finanziamento costituisce un’attività meramente amministrativa e non regolamentata.

    Da tale qualificazione deriva una conseguenza rilevante: il diritto al compenso non può essere escluso per il solo fatto della mancata iscrizione a un albo professionale. Infatti, secondo i principi generali desumibili dagli artt. 1418 e 2231 c.c., la nullità del contratto e l’impossibilità di ottenere il pagamento si verificano solo quando la prestazione rientra tra quelle riservate.

    Nel caso di specie, trattandosi di attività non riservata, trova applicazione il principio di libertà del lavoro autonomo o di impresa di servizi. Di conseguenza, il professionista ha diritto alla retribuzione per l’attività svolta e può agire per il recupero del credito