-
Contributi INPS e INAIL operai agricoli 2026
Inps ha comunicato con la circolare 43 del 7 aprile 2026 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI.
Si segnala in particolare una riduzione generalizzate della tariffa INAIL. Con DM pubblicato il 29 aprile sono stati specificati gli importi INAIL
Di seguito un riepilogo dei valori principali .
Aliquote contributive INPS agricoltura, agroalimentari, coop e part time 2026
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento dello 0,20%
Invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva complessiva è pari a 30,50% di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
COOPERATIVE E CONSORZI
Anche quest'anno nessuna variazione . A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici . Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 8,94 €
Agricoltura: aliquote INAIL 2026
L'aliquota complessiva è fissata a 8,50% . Viene infatti abolito il vecchio sistema (10,125% + 3,1185%) ed eliminata la riduzione del 14,80%
Il decreto ministeriale 1 aprile 20'26 ha specificato le nuove misure dei contributi stabilite dalla deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 per l'assicurazione in agricoltura come di seguito specificato:
Aliquote contributive lavoratori dipendenti:
- – 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
- – 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate;
- – 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (ex territori montani).
Contributi unitari lavoratori autonomi:
- – 650,00 euro per le zone ordinarie;
- – 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
Agevolazioni per zone tariffarie 2026
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie territori non svantaggiati 100% particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25% svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili anche ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Contributi INPS INAIL agricoltura – riepilogo e scadenze di versamento
Voce 2025 2026 Differenza FPLD aziende agricole 30,30% 30,50% +0,20 punti FPLD agroindustria 32,30% 32,30% Nessuna variazione Quota lavoratore 8,84% 8,84% Nessuna variazione Minimale orario part-time € 8,82 € 8,94 + € 0,12 Contributi INAIL 10,125% + 3,1185% con riduzione 8,50% aliquota unica Nuovo sistema contributivo Riduzioni zone tariffarie 75% montani / 68% svantaggiati 75% montani / 68% svantaggiati Nessuna variazione LOAgri Misura sperimentale Misura strutturale Stabilizzazione normativa Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
- 16 settembre 2026, per la contribuzione del primo trimestre 2026;
- 16 dicembre 2026, per la contribuzione del secondo trimestre 2026;
- 16 marzo 2027 per la contribuzione del terzo trimestre 2026;
- 16 giugno 2027, per la contribuzione del quarto trimestre 2026.
Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI
Da segnalare che il regime sperimentale è stato stabilizzato e resta invariato il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO), effettuato mediante l’applicazione, sulle aliquote ordinarie, della riduzione per i territori svantaggiati (v. sopra)
Allegati: -
Fondo di Tesoreria TFR 2026: proroga al 16 luglio, istruzioni
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS aveva dato le prime indicazioni amministrative e operative sulle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) che hanno ampliato la platea degli obbligati modificando i criteri dimensionali rilevanti e superando il riferimento esclusivo al primo anno di attività dell’impresa.
Per agevolare questi "nuovi obbligati", il recente decreto-legge 62 2026 ha introdotto una proroga straordinaria: i versamenti relativi all'intero primo semestre 2026 (gennaio–giugno) saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
L'INPS aveva già previsto in via amministrativa — con la circolare di febbraio 2026 — una prima finestra agevolata con scadenza al 16 maggio 2026. Il decreto-legge amplia ulteriormente tale periodo, elevandolo a fonte primaria e spostando il termine al 16 luglio.
Dal punto di vista operativo, i versamenti degli arretrati devono essere effettuati tramite il flusso UniEmens, utilizzando il codice causale CF05 nell'apposito elemento del tracciato dedicato alla gestione del TFR, con il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".
Per tutto quanto non espressamente modificato dalla nuova norma, restano valide le istruzioni operative già fornite con la circolare INPS n. 12/2026.
Il quadro normativo vigente
La disciplina del Fondo di Tesoreria trova il proprio fondamento nell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone il versamento del TFR maturando al Fondo per i lavoratori dipendenti del settore privato non aderenti alla previdenza complementare.
La legge di Bilancio 2026, intervenendo sul comma 756, introduce un criterio dinamico di determinazione dell’obbligo contributivo: non rileva più soltanto la dimensione occupazionale nel primo anno di attività, ma anche l’eventuale superamento delle soglie negli anni successivi, calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Resta fermo che l’obbligo di versamento sussiste esclusivamente per i lavoratori assoggettati all’articolo 2120 del codice civile e che sono esclusi i datori di lavoro domestico, nonché, in via generale, le pubbliche amministrazioni ex D.lgs. n. 165/2001, salvo rapporti integralmente regolati dal diritto comune
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026
La principale innovazione riguarda la rimodulazione delle soglie dimensionali che fanno scattare l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, con un regime transitorio e uno a regime.
Periodo di paga Soglia dimensionale rilevante Criterio di verifica 2026 – 2027 Almeno 60 addetti Media annuale lavoratori anno precedente 2028 – 2031 Almeno 50 addetti Media annuale lavoratori anno precedente Dal 1° gennaio 2032 Almeno 40 addetti Media annuale lavoratori anno precedente Nel silenzio normativo per il quadriennio 2028-2031, l’INPS conferma l’applicazione della soglia ordinaria di 50 addetti, già prevista dalla disciplina generale.
Per le aziende di nuova costituzione, continua invece a trovare applicazione il criterio previgente:
se nel primo anno di attività viene raggiunta una media di almeno 50 dipendenti, l’obbligo di versamento sorge dal mese di avvio dell’attività, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte per gli anni successivi.
Le riduzioni occupazionali intervenute dopo il superamento della soglia non incidono sull’obbligo già sorto.
Dalle indicazioni fornite dall’INPS emerge che, a decorrere dal 2032, il sistema continuerà a fondarsi su una doppia soglia dimensionale:
- 50 addetti da verificare nel primo anno di attività per le aziende di nuova costituzione e
- 40 addetti, calcolati sulla media dell’anno precedente, per le imprese già operative.
Ne consegue, ad esempio, che un’azienda costituita nel 2032 con una media di 45 dipendenti non sarà tenuta al versamento in tale anno, mentre l’obbligo potrà sorgere dal 2033 ove venga superata la soglia dei 40 addetti.
Vedi esempi pratici all'ultimo paragrafo
Istruzioni operative e flusso Uniemens
Ai fini operativi, INPS precisa che il requisito dimensionale deve essere determinato considerando tutti i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale.
I rapporti part-time concorrono in proporzione all’orario, con arrotondamento all’unità per frazioni superiori alla metà dell’orario normale.
I datori di lavoro che rientrano nelle soglie previste devono rilasciare all’INPS la dichiarazione SC34, disponibile sul sito istituzionale, ferma restando l’attività di verifica dell’Istituto.
La quota mensile di TFR da versare al Fondo di Tesoreria è pari al 7,41% della retribuzione utile, determinata ai sensi dell’articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982, che continua a essere esposto unitamente alla contribuzione ordinaria.
Il versamento deve avvenire mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, senza possibilità di applicare agevolazioni o riduzioni contributive.
Sul piano Uniemens, i datori di lavoro interessati devono richiedere o verificare il codice di autorizzazione “1R”.
Per la gestione dei periodi pregressi, la circolare introduce il nuovo codice causale “CF05”, da utilizzare per il versamento degli arretrati relativi alle quote di TFR dovute in applicazione della legge n. 199/2025.
Restano infine confermate le misure compensative già previste dall’ordinamento, tra cui
- l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR e
- la riduzione contributiva di 0,28 punti percentuali, applicate in proporzione al TFR conferito al Fondo di Tesoreria
Esempi pratici: quando scatta l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
Esempio 1 – Azienda attiva prima del 2025
Un’azienda costituita nel 2018 presenta, nell’anno 2025, una media annua di 62 dipendenti.
Poiché la verifica del requisito dimensionale va effettuata sull’anno solare precedente, dal periodo di paga gennaio 2026 l’azienda è tenuta al versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS per i lavoratori non aderenti alla previdenza complementare.
Esempio 2 – Superamento della soglia in un anno successivo
Un datore di lavoro costituito nel 2019 registra nel 2025 una media di 55 dipendenti, ma nel 2026 raggiunge una media di 61 addetti.
Per l’anno 2026 non sorge alcun obbligo. L’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria scatterà dal periodo di paga gennaio 2027, in quanto il requisito dimensionale è verificato sulla media dell’anno 2026.
Esempio 3 – Riduzione dell’organico dopo il superamento della soglia
Un’azienda supera nel 2025 la soglia dei 60 addetti, ma nel corso del 2026 riduce l’organico a 52 dipendenti.
La riduzione non incide sull’obbligo contributivo già sorto: il datore di lavoro resta tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria per tutto il periodo di applicazione.
Esempio 4 – Azienda di nuova costituzione nel 2025
Un’impresa avvia l’attività nel mese di marzo 2025 e, nel corso dello stesso anno, raggiunge una media di 50 dipendenti.
In applicazione delle regole previgenti, l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria sorge dal mese di inizio dell’attività, nonostante le nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026.
Esempio 5 – Azienda costituita nel 2026
Un datore di lavoro costituito nel 2026 impiega, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.
In assenza del raggiungimento della soglia di 50 addetti nel primo anno, non sorge alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
Esempio 6 – Azienda di nuova costituzione dal 2032
Un’impresa costituita nel 2032 occupa, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.
In base alle regole confermate dall’INPS, nel primo anno continua ad applicarsi la soglia di 50 addetti: pertanto, nel 2032 l’obbligo non sorge.
Se nel 2032 la media dei dipendenti raggiunge almeno 40 addetti, l’obbligo di versamento scatterà dal periodo di paga gennaio 2033.
-
Sanzioni ridotte per contributi omessi: INPS decide i termini di pagamento
Quando un datore di lavoro omette il versamento di contributi previdenziali a causa di una incertezza normativa sull'esistenza dell'obbligo, la legge prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto alle ipotesi ordinarie di omissione o evasione contributiva. In particolare, l'art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 stabilisce che, nei casi di mancato o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, poi riconosciuto, si applica una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti – con un tetto massimo del 40% dell'importo non versato – a condizione che il pagamento avvenga entro il termine fissato dall'ente impositore.
Il comma 15 dello stesso articolo consente poi all'ente previdenziale, sulla base di apposite direttive ministeriali, di ridurre ulteriormente tale sanzione fino alla misura dei soli interessi legali, tenendo conto di alcuni fattori quali il comportamento pregresso dell'azienda, la sua situazione patrimoniale, le cause del ritardo e l'entità delle somme dovute.
Su questi meccanismi si è formato nel tempo un contrasto interpretativo che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12155 del 30.4.2026. Ecco i dettagli del caso e la motivazione.
Il caso: contributi omessi per anni e pagati dopo quasi un decennio
La vicenda trae origine da un'ispezione INPS risalente al 1990, all'esito della quale l'Istituto aveva contestato il mancato versamento di contributi di malattia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 gennaio 1992, in relazione a collaboratori autonomi addetti ai totalizzatori e alla vendita di biglietti. Il contenzioso si era prolungato per decenni: solo nel 2006 il Tribunale di Bologna, recependo il principio fissato dalle Sezioni Unite nel 1999, aveva accertato la debenza dei contributi a prescindere dalla natura subordinata o autonoma dei rapporti. Nel 2012 la Cassazione aveva respinto il ricorso dell'INPS avverso quella sentenza.
Il pagamento dei contributi, pari a circa 389.000 euro oltre interessi legali, era avvenuto soltanto nel luglio 2015 – a distanza di oltre nove anni dalla pronuncia del Tribunale – contestualmente alla presentazione di un'istanza di riduzione delle sanzioni ai sensi del comma 15. L'INPS aveva rigettato l'istanza ritenendo decisivo il ritardo nel versamento. La Corte d'Appello di Bologna aveva invece accolto il ricorso dell'azienda, limitando la sanzione ai soli interessi legali, sul presupposto che l'incertezza interpretativa sull'obbligo contributivo fosse ancora esistente al momento dell'inadempimento originario (tra il 1981 e il 1992) e che questo fosse sufficiente per accedere al regime agevolato. L'INPS ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
La decisione delle Sezioni Unite: il termine dell’INPS vale anche in caso di incertezza
Con sentenza n. 12155/2026, pubblicata il 30 aprile 2026, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell'INPS e cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando la causa a Bologna in diversa composizione.
Il discrimine per la decisione è il momento a partire dal quale l'ente previdenziale può fissare il termine per il pagamento. L'ordinanza di rimessione aveva prospettato che tale termine potesse essere assegnato solo dopo il definitivo superamento dell'incertezza interpretativa.
Le Sezioni Unite hanno respinto questa tesi, affermando che l'INPS può fissare il termine per l'adempimento non appena constata l'inadempimento, anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere la risoluzione dei contrasti giurisprudenziali o amministrativi.
Il principio di diritto enunciato quindi precisa che il versamento deve avvenire entro il termine fissato dall'ente impositore all'esito dell'attività di accertamento, e che ove tale termine non sia stato indicato, la lacuna va colmata applicando quello di trenta giorni previsto per l'adempimento spontaneo dall'art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, quando la pretesa contributiva riguarda obblighi distinti e l'incertezza interpretativa concerne solo una parte degli importi, il contribuente deve versare – nel termine fissato – unicamente la somma corrispondente alla contribuzione poi risultata effettivamente dovuta, e non l'intero importo preteso dall'Istituto.
Sul versante del comma 15, la Corte ha chiarito che la riduzione delle sanzioni fino agli interessi legali non è automatica né applicabile direttamente dal giudice: si tratta di una facoltà discrezionale dell'ente previdenziale, da esercitarsi valutando congiuntamente più fattori – tra cui il comportamento pregresso del debitore, la situazione aziendale complessiva, le cause del ritardo e l'entità del credito da recuperare.
Nel caso in esame, l'INPS non aveva effettuato tale valutazione, avendo ritenuto sufficiente il solo dato della tardività del pagamento; per questo motivo la causa è stata rinviata affinché venga condotto un nuovo esame nel rispetto dei criteri indicati.
-
Contributi ISMEA 2026 trattori: scadenza prenotazioni 15 maggio
In attuazione dell'Accordo di Cooperazione MASAF-CREA-INAIL-ISMEA del 9 dicembre 2025 è stato pubblicato un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di ammodernamento e di miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, sulla base del preventivo emesso dal soggetto proponente e allegato alla domanda di contributo.
La dotazione finanziaria assegnata alla misura è di complessivi 10 milioni di euro.
ATTENZIONE :
- L'accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2026, data di apertura della piattaforma informatica fino alle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2026.
- La presentazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 19 maggio 2026, fino alle ore 12.00 del giorno 29 maggio 2026.
Le domande sono istruite in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse.
Vediamo tutti i dettagli e i documenti necessari per fare richiesta.
Bando ISMEA trattori 2026: chi può accedere e cosa viene finanziato
Possono presentare domanda le PMI — così come definite dal D.M. 18 aprile 2005
- operanti nei settori agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare (divisioni ATECO 2025: 01 e 02),
- iscritte al registro delle imprese con qualifica di impresa agricola (D.Lgs. n. 228/2001) o agromeccanica (D.Lgs. n. 99/2004), e
- in regola con INPS e INAIL.
Sono escluse, tra le altre, le imprese in difficoltà ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, quelle con sofferenze o sconfinamenti rilevabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, quelle sottoposte a liquidazione giudiziale o con protesti attivi. È altresì causa di esclusione l'avvio degli interventi prima della data di presentazione della domanda.
I costi ammissibili riguardano l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza specifici per il mezzo:
- sistema agevolatore per la struttura ROPS abbattibile,
- avvisatori acustici/luminosi per cintura non allacciata o freno di stazionamento non inserito,
- telecamere con sistemi di avviso per la zona posteriore,
- indicatori di pendenza (inclinometri).
Ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a un solo trattore. Gli interventi devono essere eseguiti in un'unica soluzione presso un'officina di autoriparazione abilitata (Soggetto proponente).
L’officina come soggetto proponente e iter di presentazione
La domanda non viene presentata direttamente dall'impresa agricola, ma per il tramite dell'officina di autoriparazione (Soggetto proponente) che esegue i lavori. Quest'ultima deve essere iscritta alla CCIAA con almeno uno dei codici ATECO: C.33.12.30, 33.12.59, 33.12.60, 33.12.70, 33.12.99, e deve essere previamente accreditata sulla piattaforma ISMEA all'indirizzo http://strumenti.ismea.it.
Il processo si articola in due fasi distinte e sequenziali.
- Nel periodo di preconvalida (dal 15 aprile 2026 ore 12:00 al 15 maggio 2026 ore 12:00) l'officina compila la domanda, carica gli allegati in PDF e ottiene il codice univoco di preconvalida.
- Nel periodo di presentazione (dal 19 maggio 2026 ore 12:00 al 29 maggio 2026 ore 12:00) la domanda viene convalidata utilizzando tale codice.
Una domanda non preconvalidata non può essere presentata. La data e l'ora di convalida — comunicata via PEC — costituisce l'unico elemento determinante per la priorità cronologica.
La documentazione obbligatoria comprende: modulo di domanda con dichiarazione sostitutiva del richiedente, autodichiarazione del proponente firmata digitalmente in modalità PaDes, autocertificazione sull'assenza di cause di esclusione, visura Centrale Rischi aggiornata (non oltre due mesi precedenti), preventivo dell'officina con dichiarazione di conformità al bando, documentazione attestante la proprietà del trattore. La mancanza anche di un solo documento comporta l'irricevibilità automatica della domanda.
SCARICA QUI ILBANDO INTEGRALE CON I MODELLI PER DOMANDE
Erogazione, controlli e decadenza
Una volta ammessa la domanda, entro 90 giorni dalla presentazione ISMEA comunica l'esito istruttorio via PEC.
In caso di ammissione, l'officina ha 180 giorni dalla concessione per presentare la richiesta di erogazione, allegando:
- fattura con CUP,
- quietanza per la quota non coperta dal contributo,
- bonifico del beneficiario,
- attestazione di esecuzione dell'intervento,
- dichiarazione di permanenza dei requisiti.
Il contributo viene erogato in un'unica soluzione sul conto corrente del Soggetto proponente.
Giova sottolineare che il regime di aiuto applicabile è quello de minimis agricolo e generale, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1408/2013 e n. 2023/2831.
ATTENZIONE In caso di DURC negativo, ISMEA applica l'intervento sostitutivo trattenendo le somme dovute agli enti previdenziali. In caso di decadenza rilevata a posteriori, il beneficiario ha 30 giorni per presentare controdeduzioni; ISMEA decide entro i successivi 60 giorni. Le somme da recuperare sono maggiorate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione aumentato di 5 punti percentuali, più oneri accessori del 10%.
Tabella di Riepilogo
Parametro Valore Dotazione finanziaria totale € 10.000.000 Contributo massimo a fondo perduto € 2.000 per domanda Intensità massima dell'aiuto 80% del costo ammissibile Spese di gestione bando (limite) 1% degli importi concessi Apertura periodo di preconvalida 15 aprile 2026, ore 12:00 Chiusura periodo di preconvalida 15 maggio 2026, ore 12:00 Apertura periodo di presentazione 19 maggio 2026, ore 12:00 Chiusura periodo di presentazione 29 maggio 2026, ore 12:00 Pubblicazione elenco domande Entro 12 giugno 2026 Termini istruttoria concessione 90 giorni dalla presentazione Termini richiesta erogazione 180 giorni dalla concessione Termini istruttoria erogazione 90 giorni dalla richiesta Termine controdeduzioni decadenza 30 giorni dalla comunicazione Termine decisione su decadenza 60 giorni dalle controdeduzioni Oneri accessori in caso di recupero 10% dell'agevolazione percepita Numero domande per impresa 1 (un solo trattore) Piattaforma di presentazione http://strumenti.ismea.it Bando ISMEA trattori 2026: info per assistenza
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dell'utenza per fornire tutte le informazioni riguardanti l'attività e i servizi offerti dall'ISMEA anche in modalità telematica ai seguenti recapiti: +39 06 855 68 319 / +39 06 855 68 260
- lunedì e mercoledì: 9:30-13:30 e 14:30-17:00
- martedì, giovedì e venerdì: 9:30-13:30
Per comunicazioni, richieste e informazioni si può scrivere da un indirizzo di posta ordinaria (non certificata) all'indirizzo e-mail: [email protected]
Per essere contattati direttamente dall'Urp, comunicare via e-mail il proprio recapito telefonico.
-
Formazione in apprendistato: quando si perdono le agevolazioni
Con due ordinanze recenti n. 2558 e 2991 2026 , la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro si è occupata delle cause di decadenza dalle agevolazioni contributive nel contratto di apprendistato in caso di inadempimento dell’obbligo formativo.
Nel primo caso viene chiarito che la mancata frequenza di percorsi formativi esterni alla azienda puo non essere determinante nella seconda invece si precisa che l’apprendistato richiede una formazione reale, coerente con il progetto formativo e idonea a far acquisire al lavoratore le competenze previste.
L'orientamento è quindi quello di una valutazione dell'aspetto sostanziale e non formale nella realizzazione dell'obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
Ecco i dettagli dei due casi
Assenza da corsi di formazione esterna – ordinanza 2558 2026
La controversia oggetto dell'ordinanza 2558 2026 traeva origine da un verbale ispettivo con cui l’Istituto previdenziale aveva contestato la fruizione delle agevolazioni contributive per alcuni rapporti di apprendistato, ritenendo non assolto l’obbligo di formazione esterna. In particolare la Corte territoriale aveva confermato la decadenza per due apprendisti, ritenendo decisiva la mancata partecipazione ai corsi di formazione esterna organizzati dalla Provincia per l’anno oggetto di accertamento.
La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che disciplina il regime delle agevolazioni contributive e la loro eventuale perdita in caso di inadempimento degli obblighi formativi. La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se ogni omissione relativa alla formazione esterna comporti automaticamente la decadenza per l’intero rapporto oppure se sia necessario verificare in concreto la gravità dell’inadempimento e la sua incidenza sull’obiettivo formativo.
Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva instaurato più rapporti di apprendistato per lo svolgimento di attività tecniche specialistiche.
A seguito di accertamento ispettivo, l’INPS aveva contestato la mancata partecipazione di alcuni apprendisti ai corsi di formazione esterna previsti per l’anno 2007, ritenendo integrata la causa di decadenza dalle agevolazioni per l’intero periodo contrattuale.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello aveva confermato evidenziando che gli apprendisti non avevano partecipato alle iniziative formative esterne organizzate dall’ente territoriale. Secondo i giudici di merito, non assumeva rilievo la circostanza che il datore di lavoro si fosse attivato per il recupero della formazione negli anni successivi, né la partecipazione a un corso in materia di sicurezza sul lavoro, considerato “trasversale” rispetto al percorso professionalizzante.
Per un terzo apprendista, invece, la Corte territoriale aveva escluso la decadenza, valorizzando la frequenza a un corso di formazione esterna in un’annualità precedente e la regolare erogazione della formazione interna. Tale differente esito evidenziava come, almeno in parte, fosse stata effettuata una valutazione concreta del percorso formativo.
Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di rinvio si era limitato a ribadire la mera mancata partecipazione ai corsi esterni del 2007, senza verificare se tale omissione avesse effettivamente compromesso l’obiettivo formativo complessivo del contratto di apprendistato.
La decisione della Cassazione a favore del datore di lavoro
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando nuovamente alla Corte d’Appello in diversa composizione . Nella motivazione, la Suprema Corte ribadisce che la decadenza dalle agevolazioni contributive non può essere applicata secondo una logica automatica e meramente oggettiva fondata su una inosservanza formale dell’obbligo di formazione esterna.
Secondo i giudici di legittimità, la previsione della decadenza può ritenersi integrata, per l’intera durata del contratto, soltanto quando l’inadempimento si concretizzi in una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo e trasfusi nel contratto.
La Corte censura l’approccio seguito nel giudizio di rinvio che non aveva verificato se tale omissione avesse realmente compromesso l’obiettivo formativo del contratto.
Particolare rilievo viene attribuito alla necessità di considerare unitariamente l’intero percorso formativo. In tale prospettiva, devono essere ponderati sia la formazione interna effettivamente erogata sia eventuali corsi frequentati in altre annualità, anche se anteriori o successivi all’accertamento ispettivo.
Ordinanza 10 febbraio 2026, n. 2991
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza 10 febbraio 2026, n. 2991, ha ribadito che l’apprendistato richiede una formazione reale, coerente con il progetto formativo e idonea a far acquisire al lavoratore le competenze previste dal contratto. In mancanza, il rapporto può essere considerato non genuino, con conseguente recupero dei contributi previdenziali ordinari e perdita dei benefici applicati dal datore di lavoro.
La controversia nasceva da un accertamento INPS con cui era stata contestata la genuinità di un contratto di apprendistato. Secondo l’Istituto, il datore di lavoro non aveva fornito una formazione interna adeguata rispetto agli impegni assunti nel progetto formativo. Da tale contestazione derivava la richiesta di pagamento di contributi, sanzioni e accessori, per un importo complessivo superiore a 27mila euro.
Il Tribunale aveva accolto la ricostruzione dell’ente previdenziale, accertando l’obbligo contributivo del datore di lavoro. La Corte d’Appello aveva poi confermato la decisione, ritenendo non dimostrata l’effettività della componente formativa propria dell’apprendistato. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni rese in giudizio e gli elementi relativi alla formazione interna ed esterna, concludendo che l’attività svolta non corrispondeva agli obiettivi previsti dal progetto formativo.
Il datore di lavoro ricorreva quindi in Cassazione sostenendo che la decadenza dai benefici contributivi avrebbe potuto operare solo in presenza di gravi violazioni degli obblighi formativi o di manifesta inadeguatezza della formazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe applicato in modo non corretto i principi in materia di apprendistato, attribuendo alla società un onere probatorio incerto e non chiaramente motivato.
La decisione semplice affiancamento formazione insufficiente
La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello ritenendo che non si era limitata a una valutazione generica, ma aveva confrontato l’attività concretamente dimostrata in giudizio con il contenuto del progetto formativo. Da tale raffronto era emersa una significativa divergenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato.
In particolare, la formazione interna si era risolta in un semplice affiancamento a una persona più esperta.
Per la Cassazione, tale circostanza non basta a integrare l’obbligo formativo proprio dell’apprendistato, perché l’affiancamento rappresenta una modalità ordinaria di inserimento di qualunque lavoratore in una nuova realtà aziendale. La formazione dell’apprendista, invece, deve avere una finalità qualificante, deve essere collegata a obiettivi specifici e deve consentire il progressivo conseguimento delle competenze indicate nel piano.
La Corte ha quindi escluso che vi fosse un errore di diritto nella sentenza impugnata. I giudici territoriali avevano correttamente individuato nella grave inosservanza degli obblighi di formazione interna il fondamento della decisione. Il richiamo ad altri elementi del rapporto lavorativo è stato considerato solo un elemento ulteriore, non il presupposto decisivo della pronuncia.
-
Certificazioni Uniche 2026 INPS corrette d’ufficio – FAQ sul cuneo fiscale
Con la circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l’INPS aveva specificato le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2026 e i relativi adempimenti, con particolare attenzione ai canali di accesso, alle procedure di rettifica e alle modalità alternative di acquisizione del documento in formato cartaceo. per i soggetti che non utilizzano i servizi digitali e per gli eredi.
Con un avviso sul sito istituzionale l'istituto ha comunicato il 28 aprile scorso , a seguito della segnalazione di errori nella compilazione, di aver provveduto alla correzione di ufficio degli elementi relativi al cd. cuneo fiscale, ovvero la sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” .
In particolare si è provveduto a
- riportare il codice "1" al punto 718;
- nelle annotazioni è riportata la dicitura "Il presente modello annulla o sostituisce il precedente" ed è chiarito, altresì, che il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici non riconosciuti o riconosciuti in misura ridotta dal sostituto di imposta.
Gli aggiornamenti sono stati già inviati automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettare la CU così com’è, senza dover apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti. Le modifiche NON hanno riguardato i percettori di prestazioni pensionistiche.
Vedi sotto il comunicato integrale e le Faq per l'applicazione del cuneo fiscale
Certificazione Unica 2026: le norme
La Certificazione Unica si colloca nell’ambito degli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina la trasmissione delle certificazioni fiscali, nonché dalle norme sul conguaglio fiscale di fine anno di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.
Il termine per il rilascio della CU ai percipienti e per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo di ogni anno, in base alla normativa che ha unificato le scadenze.
Per l’anno 2026, l’INPS ha reso disponibile la certificazione a partire dal 12 marzo, adempiendo contestualmente all’invio telematico all'Agenzia ai fini della dichiarazione precompilata.
Come si rettifica in caso di errori
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione delle rettifiche della Certificazione Unica.
Nel caso in cui il contribuente rilevi errori o dati non corretti, è tenuto a rivolgersi al sostituto d’imposta, che provvede alla correzione. Operativamente:
- la rettifica può essere effettuata dalle Strutture territoriali INPS a partire dal 16 marzo 2026;
- la correzione può determinare una nuova quantificazione del conguaglio fiscale;
- l’esito della rettifica viene comunicato al contribuente tramite:
- posta ordinaria;
- PEC;
- area personale MyINPS (sezione “Comunicazioni fiscali”).
Elemento operativo di rilievo è l’impatto sulla dichiarazione precompilata: il contribuente deve verificare i dati presenti e aggiornarli sulla base dell’ultima CU rettificata disponibile.
Per i professionisti, ciò implica la necessità di:
- verificare eventuali incongruenze tra CU e dati fiscali;
- monitorare le comunicazioni INPS successive alla rettifica;
- aggiornare tempestivamente la dichiarazione dei redditi.
Istruzioni operative: rilascio e reperimento del cartaceo
Sebbene la modalità ordinaria sia telematica, la circolare disciplina in modo dettagliato tutte le alternative per ottenere la Certificazione Unica in formato cartaceo, fondamentali per utenza non digitalizzata.
1. Ritiro presso sedi INPS
- accesso senza prenotazione presso servizi di “Prima accoglienza”;
- oppure tramite sportelli veloci con prenotazione;
- prenotazione effettuabile via: sito INPS, app INPS Mobile o Contact Center.
2. Invio tramite PEC
- richiesta all’indirizzo dedicato;
- obbligo di allegare documento di identità;
- invio della CU alla stessa casella PEC del richiedente.
3. Intermediari abilitati (CAF, patronati, professionisti)
- accesso tramite delega del contribuente;
- obbligo di acquisizione e registrazione della delega;
- necessità di indicare dati identificativi e documentazione.<!–4. Spedizione cartacea al domicilio
Richiedibile tramite diversi canali:Canale Modalità Telefono Numero verde 800 434320 o Contact Center Email ordinaria Invio richiesta con documento PEC Richiesta con documentazione completa il documento viene inviato all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi INPS; per soggetti delegati o eredi è richiesta documentazione aggiuntiva (delega o dichiarazione sostitutiva).ul>
Casi particolari: istruzioni operative per la delega a terzi
Vengono chiarite anche alcune situazioni specifiche che richiedono modalità operative dedicate.
- Per i pensionati residenti all’estero, la richiesta deve essere effettuata tramite Contact Center, fornendo i dati identificativi e il codice fiscale. La Certificazione Unica viene quindi trasmessa esclusivamente in formato cartaceo all’indirizzo estero registrato, con conseguente necessità di verificarne l’aggiornamento.
- Un’attenzione particolare è riservata all’utenza fragile, categoria che include, tra gli altri, soggetti con disabilità, ciechi civili, sordi e anziani. In questi casi è attivo un canale dedicato che consente di richiedere assistenza telefonica e l’invio della documentazione direttamente al domicilio, anche senza accesso agli strumenti digitali. Tale servizio rappresenta un canale prioritario per garantire l’effettiva fruizione della certificazione.
- Ulteriore possibilità è rappresentata dai punti cliente attivati presso Comuni e pubbliche amministrazioni convenzionate. In tali sedi, il cittadino può ottenere la Certificazione Unica previa richiesta, con modalità analoghe a quelle previste per gli intermediari, inclusi gli obblighi di identificazione e tracciabilità.
Rilascio della CU a soggetti terzi: procedura dettagliata
La circolare disciplina in modo puntuale anche il rilascio della Certificazione Unica a soggetti diversi dal titolare, ambito particolarmente delicato sotto il profilo della tutela dei dati personali.
Nel caso di delega, il soggetto incaricato deve presentare una autorizzazione formale contenente gli elementi essenziali, tra cui i dati anagrafici del delegante, il codice fiscale, l’anno d’imposta e la data di conferimento. A ciò deve aggiungersi la copia dei documenti di identità di entrambe le parti. L’intermediario o l’operatore che gestisce la richiesta è tenuto a registrare la delega e a conservarla, generalmente per un periodo di tre anni, salvo acquisizione digitale nei sistemi.
Quando il rilascio avviene tramite CAF o professionisti, questi ultimi devono inoltre inserire nei sistemi informativi INPS una serie di dati identificativi (codice fiscale, estremi del documento, informazioni sulla delega) per poter accedere alla certificazione. La procedura richiede quindi un controllo accurato della documentazione e della coerenza dei dati inseriti.
Diverso è il caso degli eredi, per i quali non è sufficiente una semplice delega. È infatti necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di erede, ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente al documento di identità. Solo a seguito di tale verifica la Certificazione Unica viene rilasciata, generalmente con invio all’indirizzo dell’erede richiedente.
Avviso INPS e FAQ
Per consentire ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito di fruire, con la dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 (la cosiddetta somma aggiuntiva non imponibile o l’ulteriore detrazione), a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, l’INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025. Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com’è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.
Nulla cambia, invece, per i pensionati.
Certificazione Unica 2026 – redditi 2025. Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com’è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.
FAQ – misure di riduzione del cuneo fiscale
Perché e chi è interessato all’aggiornamento della Certificazione Unica 2026?
La Certificazione Unica 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es. NASpI, CIGO, assegni di integrazione salariale) per consentire di poter beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 quali la somma aggiuntiva non imponibile ovvero l’ulteriore detrazione.
Sono pensionato con solo redditi da pensione nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?
No, le misure spettano solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito e di accompagno alla pensione/anticipo pensionistico.
Sono pensionato con redditi da pensione e titolare di una pensione integrativa/complementare nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?
No, le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente.
Sono pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?
Sì, in quanto si percepisce prestazione a sostegno del reddito e solo per queste somme. Nella CU 2026 aggiornata, al punto 719, è presente l’importo della prestazione erogata che dà diritto ai benefici in questione. Ai fini dell’individuazione del beneficio fiscale spettante, il contribuente deve verificare il “reddito di riferimento”, di cui al punto 449 della CU 2026, che è composto dalla somma dei redditi complessivamente percepiti nell’anno.
Come posso verificare che la mia CU 2026 sia quella corretta e aggiornata?
La CU 2026 corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata, in modalità telematica sul sito istituzionale dell’INPS e nelle altre modalità previste, già dallo scorso 31 marzo. Le CU 2026 aggiornate riportano, nell’apposita sezione, “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, al punto 718 il codice “1” e nella sezione delle annotazioni espongono le seguenti avvertenze:
“Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici fiscali – tin (trattamento integrativo DL n. 3/2020), somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito e ulteriore detrazione – eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d’imposta”.
“Il presente modello annulla e sostituisce il precedente”.
A tal fine, per le prestazioni in argomento, si consiglia in ogni caso di scaricare dal sito nuovamente la CU 2026.
Cosa devo fare per ottenere i benefici in questione?
In sede di dichiarazione dei redditi, il titolare potrà verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione. Le informazioni presenti nella CU aggiornata sono già recepite automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello Redditi PF). Ciò consentirà al contribuente di poter accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta, senza necessità di dovere apportare variazioni per i citati benefici fiscali.
Sono titolare di prestazioni in sostituzione del reddito di lavoro dipendente erogate dall’INPS e contemporaneamente di più contratti di lavoro dipendente. Ho ricevuto già i benefici in questione da un datore di lavoro, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi?
Sì. Nel caso il soggetto sia titolare di più redditi di lavoro dipendente oltre a quelli erogati dall’Istituto, è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, per verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione.
Come viene calcolata la somma aggiuntiva che non concorre a formare il reddito?
La somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.
L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:
reddito da lavoro fino a 8.500 euro, la percentuale è del 7,1% – importo massimo: 603,5 euro;
8.500 euro < reddito da lavoro ≤ 15.000 euro la percentuale è del 5,3% – importo massimo: 795 euro;
15.000 euro < reddito da lavoro ≤ 20.000 euro la percentuale è del 4,8% – importo massimo: 960 euro.
Per maggiori informazioni, si rinvia alle istruzioni dei modelli dichiarativi (modello 730 e modello Redditi PF).
Come viene calcolata l’ulteriore detrazione?
L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste. L’importo massimo è pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 euro e 32.000 euro; tale importo è progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 40.000 euro.
Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2026: tutte le regole aggiornate
Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico. INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le istruzioni operative.
Nella legge di bilancio 2026 (LEGGE 199/2025 pubblicata il 30.12.2025) sono state introdotte alcune modifiche che ampliano i requisiti di accesso.
In particolare:
- sale da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda,
- Si introduce una deroga alla richiesta di 51 giornate di contribuzione, SOLO per attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito minimo contributivo diventa di:
- almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente oppure
- almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti.
Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS, ALAS, NasPI).
Domande IDIS 2026
Con il messaggio 154 del 16 gennaio INPS ha comunicato le istruzioni aggiornate e l'apertura della piattaforma per le domande 2026.
Vediamo tutti i dettagli nei paragrafi seguenti.
Chi ha diritto all’IDIS
Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:
- Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
- Operatori cabine sale cinematografiche
- Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
- Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
- Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
- Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
- Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità
IDIS le condizioni di accesso
Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti, aggiornati al 1 gennaio 2026
Requisito Condizione Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 35.000 euro nell’anno d’imposta precedente Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS
Dal 2026 per attori cinematografici o di audiovisivi sono sufficienti 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente o 30 complessive nei due anni precedenti la domandaPrevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità) Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità
L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.
Esempio:
Giornate FPLS nel 2024: 100
Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati
La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.
L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.
CUMULABILITA'
L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:
- NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
- Indennità di maternità, malattia, infortunio
- CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
- Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)
È compatibile con cariche elettive purché prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.
Come presentare la domanda IDIS – scadenza
Dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025.
Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Resta fermo che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Contribuzione per IDIS e regime fiscale
Tipo di contribuente Contributo Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012) Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:
- ai fini pensionistici
- per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
- fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971
Regime fiscale
L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:
- Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
- Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)
L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.