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Appalti edili: chiarimenti ANAC sul DURC di congruità
Con il Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori edili .
Il documento, ripreso per la sua rilevanza anche dalla commissione nazionale delle casse edili, ribadisce che la verifica di congruità costituisce un adempimento obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di lavori, indipendentemente dall’importo, con riferimento alle attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e a quelle affini e funzionalmente connesse all’attività dell’impresa affidataria .
L’attestazione della congruità prende la forma del cosiddetto “DURC di congruità”, introdotto dal D.M. n. 143/2021 per garantire il rispetto dei contratti collettivi del settore edile e contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale .
Il Comunicato ANAC interviene in chiave applicativa, con particolare attenzione al momento della richiesta e ai soggetti legittimati. Vediamo gli aspetti piu rilevanti.
Le norme sul DURC di congruità
Il D.M. n. 143/2021 disciplina le modalità operative per la verifica della congruità del costo della manodopera impiegata nella realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione dell’art. 119, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023
La norma prevede che, per i lavori edili, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprenda anche la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.
Tale verifica è effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, sulla base degli accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore
Il sistema si articola in più fasi:
- l’impresa principale trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere tramite la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL), utilizzando il portale “Edilconnect” della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, valore dei lavori edili, committenza ed eventuali subappaltatori
- tramite il medesimo portale viene richiesta la certificazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dalla richiesta
- la Cassa confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime previste dalla tabella allegata all’Accordo collettivo di settore
La verifica può concludersi con esito positivo (rilascio del DURC di congruità) oppure con esito negativo, in caso di scostamento rispetto ai valori minimi
Istruzioni e Check list
l Comunicato ANAC richiama in modo puntuale le soglie e le conseguenze operative in caso di scostamento dalle percentuali minime di incidenza della manodopera.
Scostamento rispetto ai valori minimi Conseguenza ≤ 5% Rilascio possibile del DURC di congruità previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la differenza > 5% 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante; in caso di mancata regolarizzazione, iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e blocco del saldo finale In caso di scostamento superiore al 5%, l’impresa ha 15 giorni per regolarizzare la propria posizione
Se non provvede, la Cassa Edile procede all’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non può ricevere il saldo finale dei lavori
Un altro chiarimento rilevante riguarda il momento e i soggetti legittimati alla richiesta del DURC di congruità. La norma non prevede deroghe: la richiesta può essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima del saldo finale
ANAC precisa inoltre che, anche nei casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023), l’amministrazione deve comunque richiedere all’appaltatore principale l’attestazione di congruità. . Ciò in quanto è l’appaltatore a dover inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect ed è quindi il soggetto legittimato alla richiesta del DURC di congruità
In chiave operativa, una check list per imprese e consulenti deve prevedere di
- verificare la corretta trasmissione dei dati di cantiere tramite DNL su Edilconnect;
- monitorare l’incidenza della manodopera rispetto ai valori minimi contrattuali;
- programmare per tempo la richiesta del DURC di congruità in coincidenza con l’ultimo SAL;
- gestire tempestivamente eventuali scostamenti superiori al 5% per evitare il blocco del saldo e l’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari.
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Gratuito patrocinio: cos’è? il limite di reddito per l’accesso
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025 del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2025 la soglia reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è stata innalzata :
- da € 12.838,01 a
- € 13.659,64 annui,
con un incremento di oltre 800,00 euro
Questo adeguamento riflette la variazione dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) del +6,4% accertata dall’ISTAT per il biennio 2022-2024,
Attenzione al fatto che per la definizione del reddito da considerare, per l'accesso al gratuito patrocinio, non si considera solo il reddito personale del richiedente, ma il reddito complessivo di tutti i conviventi al momento della presentazione della domanda. In merito la Corte di Cassazione ha fornito negli anni diversi chiarimenti sul concetto di “conviventi” rilevante ai fini del patrocinio gratuito . In una delle piu recenti (ordinanza n. 18134/2023), la Seconda Sezione Civile ha affermato con estrema chiarezza che “vanno computati anche i redditi del convivente more uxorio”.
Gratuito patrocinio dello Stato: che cos'è
Ai sensi dell'art 74 del DPR n 115/2002 si prevede che:
- è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
- è altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Inoltre ai sensi dell'art 75 l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
Giova ricordare inoltre che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31004/2025 ha ribadito un principio importante in materia deontologica: l’avvocato che opera con gratuito patrocinio non può in alcun modo chiedere compensi extra al proprio assistito, poiché tutte le spese sono a carico dello Stato
Leggi anche Separazione giudiziale e gratuito patrocinio: quando si può avere
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DURC negativo: perdita benefici anche per errori minimi
Con l’ordinanza n. 2906 del 9 febbraio 2026 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene su un tema di grande interesse per datori di lavoro e consulenti: gli effetti del DURC negativo sulle agevolazioni contributive e la rilevanza del termine di 15 giorni per la regolarizzazione.
La decisione affronta il rapporto tra regolarità contributiva e benefici normativi e contributivi, alla luce dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015. In particolare, viene chiarito se il termine assegnato dall’INPS per la regolarizzazione debba considerarsi ordinatorio o se, decorso inutilmente, produca effetti preclusivi ai fini del mantenimento delle agevolazioni.
La vicenda trae origine da un errore nella denuncia contributiva UniEmens dal quale emergeva un saldo negativo tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’INPS. di importo contenuto
L’Istituto previdenziale inviava una prima nota di rettifica e successivamente un ulteriore invito a regolarizzare la posizione. Il datore di lavoro provvedeva al pagamento solo dopo la notifica di un avviso di addebito, e comunque oltre il termine indicato negli inviti alla regolarizzazione.
L’oggetto del contendere non riguardava l’importo contributivo in sé, ma il successivo recupero dei benefici contributivi di cui l’azienda aveva fruito. L’INPS, infatti, aveva emesso un DURC interno negativo a seguito della mancata regolarizzazione nei termini, con conseguente decadenza dalle agevolazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Il datore di lavoro sosteneva che il termine di 15 giorni previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 per la regolarizzazione non avesse natura perentoria e che, pertanto, il pagamento tardivo avrebbe dovuto essere considerato idoneo a ripristinare la regolarità contributiva. Veniva inoltre richiamato il principio di buona fede e correttezza, nonché la previsione secondo cui scostamenti di lieve entità non osterebbero al rilascio del DURC.
La Corte d’Appello ha ritenuto invece che la questione non riguardasse la natura perentoria del termine, bensì gli effetti del mancato rispetto del procedimento di regolarizzazione, che aveva condotto legittimamente all’emissione di un DURC negativo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la legittimità dell’operato dell’INPS.
In primo luogo, la Suprema Corte ribadisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del Documento unico di regolarità contributiva, come stabilito dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Le modalità di verifica della regolarità sono disciplinate dal D.M. 30 gennaio 2015, attuativo della legge.
L’art. 4 del decreto ministeriale prevede che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale invii un invito a regolarizzare, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Secondo la Corte, tale procedimento ha natura eccezionale e costituisce l’unico strumento attraverso cui l’irregolarità può perdere la propria efficacia ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni.
Una volta avviato il procedimento di invito alla regolarizzazione, la sanatoria deve avvenire nei tempi e nei modi previsti dal decreto.
Il pagamento effettuato oltre il termine non è idoneo a impedire gli effetti del DURC negativo già maturati.
La Corte esclude che possa assumere rilievo la modesta entità dell’importo non versato. La regolarità contributiva rappresenta infatti un requisito oggettivo e formale per l’accesso e il mantenimento dei benefici. L’eventuale proporzionalità tra entità dell’irregolarità e conseguenze non può essere valutata al di fuori del procedimento tipizzato dal decreto ministeriale.
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Ape Sociale: tre casi di conferma dei diritti dei lavoratori
Con due ordinanze depositate il 1° febbraio 2026 (nn. 2107 e 2108), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’Ape sociale, fornendo indicazioni rilevanti per lavoratori, datori di lavoro e consulenti del lavoro chiamati a verificare il possesso dei requisiti e la compatibilità con altre prestazioni.
Si ricorda che l’Ape sociale, disciplinata dall’art. 1, commi 179 e seguenti, della legge n. 232/2016, costituisce un’indennità a carico dello Stato, erogata fino al conseguimento dell’età per la pensione di vecchiaia, a favore di soggetti che si trovano in particolari condizioni, tra cui lo stato di disoccupazione a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Le due decisioni affrontano questioni differenti comunque favorevoli ai lavoratori: nel primo caso, l’incidenza di un successivo rapporto di lavoro di breve durata sullo stato di disoccupazione richiesto per l’accesso al beneficio; nel secondo, la cumulabilità dell’Ape sociale con l’indennizzo riconosciuto ai sensi della legge n. 210/1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie.
Gia con la sentenza n. 24950/2024 la Corte di Cassazione sul diritto di accesso all'anticipo pensionistico con APE sociale aveva affermato che il diritto va garantito anche a chi non abbia mai fruito dell'indennità di disoccupazione Naspi.
Caso 1 – Stato di disoccupazione e rioccupazione inferiore a sei mesi
Con l’ordinanza n. 2107/2026 la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso dell’INPS contro una decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il diritto all’Ape sociale a un lavoratore precedentemente licenziato e successivamente rioccupato con un contratto di lavoro intermittente di durata inferiore a sei mesi.
Il nodo interpretativo riguardava il requisito dello “stato di disoccupazione” richiesto dall’art. 1, comma 179, lett. a), della legge n. 232/2016. In particolare, occorreva stabilire se un rapporto di lavoro successivo, di durata inferiore a sei mesi, fosse idoneo a interrompere definitivamente lo stato di disoccupazione maturato a seguito di un precedente licenziamento.
Secondo l’INPS, per accedere al beneficio sarebbe stato necessario fare riferimento esclusivamente alla causale di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; nella fattispecie, essendo cessato per scadenza del termine, il requisito non sarebbe stato integrato.
Invece la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’interpretazione della Corte territoriale.
La Cassazione ha richiamato l’orientamento già espresso in materia, secondo cui, ai fini dell’accesso all’Ape sociale, i requisiti devono essere riferiti all’ultimo rapporto di lavoro di durata significativa (a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi), mentre la successiva rioccupazione per un periodo inferiore a sei mesi non incide in modo definitivo sullo stato di disoccupazione.
Il ragionamento si fonda sull’interpretazione coordinata dell’art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, che disciplina lo stato di disoccupazione. In particolare, il comma 3 dell’art. 19 prevede che lo stato di disoccupazione sia sospeso – e non interrotto – in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi.
Secondo la Corte, un’interpretazione diversa finirebbe per svuotare di significato la previsione normativa sulla sospensione dello stato di disoccupazione. Pertanto, il breve periodo di rioccupazione con contratto intermittente, inferiore a sei mesi, ha determinato una mera sospensione dello stato di disoccupazione originariamente maturato a seguito del licenziamento, senza far venir meno il requisito richiesto per l’Ape sociale.
Ne deriva che, ai fini del beneficio, resta rilevante la cessazione per licenziamento del rapporto precedente,e il diritto all'APE resta valido.
Caso 2 – Cumulabilità tra Ape sociale e indennizzo per danni da vaccinazioni
Con l’ordinanza n. 2108/2026 la Cassazione ha affrontato un diverso profilo: la compatibilità tra l’Ape sociale e l’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210/1992, riconosciuto a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità permanenti a seguito di vaccinazioni obbligatorie.
L’INPS sosteneva che l’Ape sociale non fosse cumulabile con un’altra prestazione di natura assistenziale, quale l’indennizzo per danni da vaccinazione, ritenendo che la contemporanea percezione di due benefici economici dovesse essere esclusa in assenza di una previsione espressa di cumulabilità.
Il lavoratore, invece, aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto a percepire entrambe le prestazioni.
Anche in questo caso la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Istituto previdenziale, affermando la piena cumulabilità tra le due prestazioni
Nel motivare la decisione, la Corte ha chiarito la natura dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, qualificandolo come prestazione indennitaria fondata su esigenze di solidarietà sociale. Esso trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di tutela della persona e della salute e non nell’art. 38 Cost., che disciplina l’assistenza e la previdenza sociale in senso stretto.
L’indennizzo per danni da vaccinazioni presenta caratteristiche peculiari:
è riconosciuto indipendentemente dal reddito del beneficiario;
è esente da imposizione fiscale;
è espressamente cumulabile con altre provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.
L’Ape sociale, invece costituisce una misura di sostegno al reddito in vista dell’accesso alla pensione di vecchiaia, con finalità e presupposti diversi rispetto all’indennizzo.
La Corte ha quindi evidenziato che non sussiste alcuna incompatibilità espressa tra le due prestazioni e che, trattandosi di benefici con ratio e presupposti differenti, la loro coesistenza non determina duplicazioni indebite.
Caso 3 – Naspi requisito non essenziale
Una lavoratrice disoccupata aveva fatto ricorso contro il rigetto da parte di Inps della propria richiesta di APE Sociale.
In primo grado, con sentenza del 1 luglio 2021, il tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'APE sociale, considerando che lo stato di disoccupazione fosse sufficiente, senza la necessità di avere precedentemente beneficiato interamente anche dell'indennità di disoccupazione.
Si ricorda che la lettera a), l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 garantisce il diritto a "coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Successivamente la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2022 ha confermato la decisione ribadendo che l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 non prevede come requisito essenziale per l'accesso all'APE sociale l'aver percepito l'indennità di disoccupazione.
L'unico requisito richiesto è lo stato di disoccupazione, e il completamento della fruizione dell'indennità di disoccupazione citato nella norma è rilevante solo per la continuità tra disoccupazione e APE sociale.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che una lettura "letterale e logica della norma" (larticolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016) non impone la fruizione dell'indennità di disoccupazione come requisito per l'accesso all'APE sociale ma la norma prevede solo che, nel caso in cui il lavoratore abbia percepito l'indennità, questa debba essere conclusa prima dell'accesso all'APE.
La Suprema Corte ha quindi confermato il diritto della lavoratrice all'APE sociale senza la necessità di aver beneficiato della NASP
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CIGS aree di crisi industriale complessa 2026: stop al riparto
Con la nuova circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative aggiornate per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) destinato ai lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015
Il documento tiene conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che ha rifinanziato la misura con ulteriori risorse e ha modificato il procedimento di gestione dei fondi eliminando il riparto regionale.
Le indicazioni ministeriali sono rivolte alle imprese interessate e ai consulenti del lavoro chiamati a predisporre istanze complete e coerenti con il quadro normativo vigente.
CIGS aree di crisi : le regole aggiornate
L’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 ha introdotto la possibilità, in deroga ai limiti ordinari, di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 mlps-circ-3-26 .
La norma generale prevede che:
- l’intervento sia concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata
- l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive concordati con la Regione ;
- sia dichiarata l’impossibilità di ricorrere ad altri trattamenti di CIGS previsti dal D.lgs. n. 148/2015
Il trattamento può essere riconosciuto sino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.
La legge di Bilancio 2026 ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione mlps-circ-3-26 .
Annualità Risorse stanziate Riferimento normativo 2016 216 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015 2017 117 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015 2026 100 milioni di euro Art. 1, c. 165, L. 199/2025 Il monitoraggio dei flussi di spesa è affidato all’INPS, che trasmette riscontro al Ministero almeno semestralmente mlps-circ-3-26 .
La principale innovazione introdotta dalla legge di Bilancio 2026 riguarda l’eliminazione del decreto interministeriale di riparto delle risorse tra le Regioni
La gestione dello stanziamento diventa accentrata: ai fini dell’autorizzazione non è più necessario verificare la disponibilità di risorse residue in capo alle singole Regioni, ma esclusivamente la capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla legge di Bilancio
La circolare chiarisce inoltre che:
- l’accordo governativo deve quantificare l’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, sulla base dei parametri annualmente indicati dall’INPS ;
- l’autorizzazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- per gli accordi con decorrenza iniziale nel 2025, le autorizzazioni sono imputate alle risorse stanziate per tale annualità, indipendentemente dalla data del decreto di autorizzazione La circolare sostituisce integralmente le precedenti n. 30/2016, n. 35/2016 e n. 7/2017
Le istruzioni per le domande
Per accedere al trattamento, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo in sede governativa con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione e delle Parti sociali
L’oggetto dell’accordo deve includere la quantificazione dell’onere finanziario, calcolata dall’impresa secondo i parametri INPS
Coe detto, l’istanza deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ministeriale e deveessere corredata dai seguenti allegati
- Relazione tecnica, con: dichiarazione espressa di impossibilità di accesso ad altri trattamenti di CIGS; motivazioni riferite alle causali di cui all’art. 21 del D.lgs. 148/2015; quantificazione dettagliata dei costi, parametrata a lavoratori e durata, considerando rotazioni e periodi di ordinaria operatività.
- Piano di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive concordati con la Regione, tempistiche e strumenti di monitoraggio
- Verbale di accordo governativo.
- Verbale di accordo regionale, con dettaglio delle misure di politica attiva
- Elenco nominativo dei lavoratori in formato Excel, con indicazione della percentuale oraria di sospensione
- Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.
In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS per documentate difficoltà finanziarie, l’istanza deve essere trasmessa anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ai fini della verifica prevista dall’articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015
La Direzione generale procede all’istruttoria verificando i requisiti normativi e autorizza secondo l’ordine cronologico di presentazione mentre l’INPS effettua il monitoraggio semestrale dei flussi di spesa
Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili le disposizioni generali in materia di CIGS previste dalla normativa vigente
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Lavoro stagionale turismo: riparto quote 2026 del decreto flussi
Con nota della Direzione Generale per le politiche migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 423 del 9.2.2026 è stata comunicata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico relative all’anno 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 sulla programmazione dei flussi 2026-2028
Il provvedimento fa seguito alla precedente distribuzione delle quote per il settore agricolo e definisce, in modo puntuale, l’assegnazione delle quote alle Regioni e Province autonome, distinguendo tra diverse tipologie di istanze.
La nota ministeriale individua complessivamente 15.075 quote per il lavoro stagionale turistico 2026, articolate per tipologia e con un allegato tecnico che riporta la distribuzione dettagliata per ciascuna Regione e Provincia
La nota specifica che l’assegnazione è effettuata sulla base:
- dell’analisi del fabbisogno di manodopera nel settore turistico;
- dei dati relativi alle istaze presentate;
- della distinzione tra domande presentate tramite organizzazioni professionali dei datori di lavoro e domande presentate da soggetti privati
La distribuzione delle quote
Per l’annualità 2026 sono attribuite 15.075 quote complessive per il lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così ripartite
- 4.875 quote per cittadini di Paesi con i quali nel triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 5.000 quote per istanze presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale (individuate dal Ministero del Turismo);
- 4.700 quote per istanze presentate da soggetti privati;
- 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale
Un elemento operativo rilevante riguarda la gestione di una parte delle quote a livello nazionale. Dalla tabella riepilogativa (pagina 8 dell’allegato) emerge che:
- 875 quote (nell’ambito delle 4.875 relative agli accordi di cooperazione) sono attribuite a livello nazionale, in considerazione dell’esigua numerosità delle domande provenienti da specifici Paesi (Etiopia, Ecuador, Uzbekistan), e saranno assegnate alle Province in ordine cronologico di arrivo delle istanze;
- le 500 quote per nulla osta pluriennale sono anch’esse attribuite a livello nazionale e assegnate in ordine di arrivo delle domande
Le restanti quote sono distribuite territorialmente tra Regioni e Province autonome, con dettaglio numerico per ciascun territorio .
Termine di 50 giorni per la riallocazione
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.C.M., decorso il termine di 50 giorni dall’imputazione delle quote, il Ministero può procedere a una diversa distribuzione delle quote non utilizzate. Operativamente, ciò implica:
- monitoraggio costante dello stato delle quote;
- valutazione tempestiva dell’invio delle istanze;
- attenzione alle eventuali comunicazioni successive di riallocazione.
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Bandi Cassa forense: pubblicata la graduatoria per gli strumenti informatici
Cassa forense comunica che è stata definita la graduatoria del bando n. 2/2025 per l'assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale
Gli elenchi delle domande accolte e respinte sono disponibili a questo link.
Il mese era apparsa invece quella relativa al BANDO 14 2025 : Contributi per figli nati o adottati nel corso del 2024. Qui i documenti integrali delle :
Si ricorda che nel 2025 16 bandi riproponevano misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:
- Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
- Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
- Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.
Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Di seguito la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande.
Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi
Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.500.000
Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Organizzazione studi – persone giuridiche Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 300.000
Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 500.000
Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 1.000.000
Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 1.500.000
Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 400.000
Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti Domande: (da definire)
Stanziamento: € 200.000
Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi
Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 3.000.000
Borse di studio per orfani di iscritti Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 350.000
Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 700.000
Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 800.000
Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 200.000
Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
Bandi assistenza cassa forense: le condizioni
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.