• Inail

    Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato

    Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail fornisce nuove istruzioni operative in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.

     Le indicazioni tengono conto dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica, dell’estensione della tutela assicurativa e dell’impiego della sanità digitale negli accertamenti medico-legali. L’intervento chiarisce in particolare le modalità di gestione dei certificati e le condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva.

    La normativa sui certificati di infortunio e malattia

    ll documento si inserisce nel quadro normativo delineato dal Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), in particolare agli articoli 52, 53 e 102, che disciplinano gli obblighi di certificazione e le conseguenze medico-legali dell’infortunio. A tali disposizioni si affiancano il D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e al giudizio di idoneità alla mansione (art. 41), e il D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati medici .

    Si ricorda che la certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, mediante il modello 1SS. 

    Tale modello è utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi, distinguendo tra certificati “primo”, “continuativo”, “definitivo” e di “riammissione in temporanea”. La classificazione ha finalità esclusivamente operative e non incide sul valore giuridico dei certificati .

    Elemento centrale resta la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, che deve essere sempre indicata, insieme alla diagnosi e all’eventuale previsione di postumi permanenti.

    Ripresa del lavoro al termine della prognosi e ripresa anticipata

    La principale novità  della circolare   riguarda la ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi.

    L’Inail chiarisce che il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo certificato trasmesso che conclude il periodo di prognosi . 

    In termini operativi:

    Casistica Istruzioni operative
    Fine prognosi Ripresa automatica del lavoro senza certificato definitivo
    su richiesta del lavoratore o Inail Possibile rilascio certificato medico-legale definitiva  (anche in telemedicina)
    Mancato invio certificato continuativo Definizione d’ufficio della temporanea entro 15 giorni
    Ripresa anticipata Necessario certificato medico che anticipa  il termine della prognosi. Puo essere emesso da qualunque medico

    Resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione specifica , in applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 .

     Per quanto riguarda la ripresa anticipata, la circolare ribadisce che essa è consentita solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria. In assenza di tale documento, il rientro non è legittimo.

    Infine viene sottolineato che  le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali, garantendo uniformità di gestione tra le diverse fattispecie tutelate.

     Dal punto di vista operativo, datori di lavoro e consulenti devono considerare che la cessazione dell’assenza coincide con l’ultimo giorno di prognosi certificata, salvo diversa indicazione medica.

  • Appalti

    Appalti e sicurezza: obbligo informativo del committente

    Nei rapporti di appalto e subappalto, la gestione della sicurezza non si esaurisce negli obblighi tipici del datore di lavoro, ma può estendersi anche agli impegni assunti contrattualmente tra le parti. 

    È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 12329/2026, che affronta un gravissimo caso di incidente sul lavoro verificatosi durante operazioni di bonifica di cisterne contenenti residui di sostanze chimiche.

    La pronuncia chiarisce che, anche in assenza di un controllo diretto sulle attività pericolose, il committente può essere chiamato a rispondere per omessa informazione, qualora abbia assunto obblighi di cooperazione e scambio informativo. 

    La fonte della responsabilità, infatti, può essere individuata nel contratto e non necessariamente nella normativa prevenzionistica, con richiamo al principio di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen.

    Il caso: infortunio mortale

    L’infortunio trae origine da un’operazione di pulizia interna di una cisterna utilizzata per il trasporto di zolfo fuso. All’interno del contenitore si era formato acido solfidrico, gas altamente tossico, che ha causato la morte di più lavoratori intervenuti nella bonifica.

    La vicenda si colloca in una filiera contrattuale complessa: una società chimica aveva affidato a una società di logistica il trasporto delle sostanze; quest’ultima aveva poi subappaltato parte delle attività operative. Successivamente, per esigenze produttive, alcune cisterne furono destinate al trasporto di acido solforico, rendendo necessaria la loro bonifica prima del riutilizzo.

    Le operazioni di pulizia furono però eseguite da un’impresa priva delle necessarie competenze e senza adeguate misure di sicurezza. L’evento si verificò proprio durante queste attività, affidate lungo la catena dei subappalti.

    Elemento decisivo della controversia è che la società committente non aveva alcun ruolo operativo nella gestione della bonifica: non selezionava le cisterne, non individuava l’impresa incaricata e non controllava le modalità esecutive. 

    Tuttavia, essa era a conoscenza della natura delle sostanze trasportate e dei rischi connessi alla presenza di gas tossici nei contenitori.

    La decisione: responsabilità committente per mancata comunicazione

    La Corte di Cassazione penale ha confermato che la responsabilità non può essere ricondotta alla disciplina prevenzionistica tipica del datore di lavoro committente, in quanto le attività si svolgevano al di fuori dell’azienda e senza disponibilità dei luoghi. In particolare, non trovavano applicazione né l’art. 7 del D.Lgs. 626/1994 né l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, richiamati una sola volta.

    La decisione si fonda invece sul contenuto del contratto di logistica, che attribuiva alle parti una “speciale importanza allo scambio di informazioni” e prevedeva un obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dell’accordo.

    Secondo la Corte, quando il contratto è stato modificato per includere la riconversione delle cisterne e la loro bonifica, l’obbligo informativo si è esteso automaticamente ai rischi connessi a tali operazioni. In particolare, la società committente avrebbe dovuto segnalare la possibile presenza di acido solfidrico all’interno delle cisterne e la necessità di adottare adeguate misure di protezione.

    Il passaggio centrale della motivazione riguarda la fonte della posizione di garanzia: essa non deriva dalla disponibilità materiale del bene pericoloso né dal controllo diretto dell’attività, ma dall’impegno contrattuale assunto di cooperare e fornire informazioni rilevanti per la sicurezza.

    L’omissione di tali informazioni è stata ritenuta causalmente rilevante, in quanto ha inciso sull’organizzazione delle attività di bonifica e sulla scelta delle misure di sicurezza da adottare. In questo senso, la Corte ha ribadito che anche un obbligo informativo può assumere funzione protettiva e fondare responsabilità per eventi lesivi.

    Di conseguenza, la Cassazione ha affermato  in pratica che:

    • il committente, pur non gestendo direttamente il rischio,
    • doveva informare l’appaltatore della pericolosità delle operazioni,
    • e l’omissione di tale informazione ha avuto efficacia causale nell’evento.

    Quanto alle responsabilità, la Corte:

    • ha confermato la responsabilità civile di alcuni dirigenti già definitivamente accertata nei precedenti gradi di giudizio;
    • ha invece annullato con rinvio la decisione relativa ad altri soggetti, per una nuova valutazione in sede civile;
    • ha escluso la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

    Il principio che emerge è che, nei rapporti contrattuali complessi, l’obbligo di informazione può assumere un ruolo centrale nella prevenzione degli infortuni, anche quando il soggetto obbligato non esercita un controllo diretto sulle attività operative.

  • Sicurezza sul Lavoro

    DVR e infortuni in itinere: la proposta dei Consulenti del Lavoro

    Gli infortuni sul lavoro nei luoghi di produzione stanno diminuendo, segnale positivo di una cultura della sicurezza in crescita nelle aziende italiane. 

    Ma il rischio non scompare: si sposta sulle strade,  percorse ogni giorno da milioni di lavoratori nel tragitto casa-lavoro. È quanto emerge dal focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro "L'incidentalità in itinere – Dati e tendenze", pubblicato il 23 aprile 2026 su dati Inail, in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro  prevista  per il 28 aprile.

     La fondazione analizza i dati  e le possibili cause e propone , tra le altre cose, di includere il rischio stradale nel DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi), per integrare la prevenzione anche fuori dai cancelli dell'azienda. 

    Vediamo piu in dettaglio .

    I dati – Scarica qui il report integrale

    Tra il 2022 e il 2024 secondo i dati INAIL gli infortuni in itinere sono aumentati dell'8,8%, con un peso crescente anche tra quelli mortali. I dati provvisori 2025 segnano un ulteriore incremento del 3,2%.  In particolare :

    • gli infortuni in itinere sono passati da 95.463 a 103.831 (+8,8%), mentre 
    • gli infortuni "in occasione di lavoro" sono scesi da 608.110 a 489.796, con un calo del 19,5%. 

     A livello provinciale, Roma guida la classifica con 9.444 casi nel 2024 e 86 decessi nel triennio 2022-2024, pari al 35,5% delle morti complessive sul lavoro nel territorio. 

    A livello regionale, il Lazio registra l'incidenza più elevata (26%), mentre per i soli infortuni mortali è il Veneto a primeggiare, seguito da Lazio e Friuli Venezia Giulia.

    Provincia/Regione Infortuni in itinere 2024 Decessi triennio 2022-2024 Incidenza % su totale infortuni
    Roma (Lazio) 9.444 86 35,5% (decessi)
    Milano (Lombardia) 2ª provincia n.d. Alta incidenza
    Firenze (Toscana) 3ª provincia n.d. Alta incidenza
    Genova (Liguria) 4ª provincia n.d. Alta incidenza
    Torino (Piemonte) 5ª provincia n.d. Alta incidenza
    Veneto (regione) 1ª per incidenza mortale Più alta % decessi
    Lazio (regione) 2ª per incidenza mortale 26% sul totale regionale
    Friuli Venezia Giulia 3ª per incidenza mortale Alta incidenza
    Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Inail – Focus del 23 aprile 2026. I dati 2025 sono ancora provvisori (+3,2% rispetto al 2024).

    Le cause e le proposte

    Secondo l'analisi del Consulenti del lavoro il fenomeno non è riconducibile alla sola pericolosità stradale: alla base ci sono fattori strutturali come la frequenza e la durata degli spostamenti, lo stress da pendolarismo, il tipo di mezzo utilizzato e — dato sempre più rilevante — l'invecchiamento della forza lavoro. Gli over 55, pur rappresentando il 21,1% degli infortunati, costituiscono circa il 34% delle vittime mortali. 

    Pesa anche la ancora  scarsa diffusione dello smart working, pur sensibilmente cresciuto negli ultimi anni: in Italia quasi l'80% dei lavoratori opera sempre in presenza, contro una media europea che vede il 34% con accesso al lavoro da remoto. 

    Nel 2024 il 68,8% degli infortuni in itinere avviene con un mezzo di trasporto e il 78,5% dei casi mortali è associato a un veicolo, in prevalenza auto e furgoni (68%) e, in seconda battuta, moto, scooter, biciclette e monopattini (28,4%).

    La proposta operativa per le imprese:

    Il report segnala che gli infortuni in itinere non sono solo un tema di sicurezza stradale, ma di sicurezza sul lavoro in senso pieno.  

    Di fronte a questo quadro, i Consulenti del Lavoro propongono azioni su più fronti: 

    • diversa organizzazione degli orari, 
    • smart working dove applicabile,
    • potenziamento del  trasporto pubblico aziendale e 
    • sul piano giuslavoristico anche l'inserimento del rischio stradale nel DVR.

  • La busta paga

    Riduzione stipendio in accordo con il lavoratore: le regole

    La disciplina della retribuzione nel lavoro subordinato rappresenta uno dei punti più delicati del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, soprattutto nei contesti di crisi aziendale. In tali situazioni, non è raro che le parti tentino di concordare una riduzione del trattamento economico al fine di salvaguardare la continuità occupazionale. Tuttavia, l’ordinamento pone limiti stringenti a tali accordi, a tutela della posizione del lavoratore.

    Il quadro normativo in partiolare è delineato dall’art. 2103 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, e dall’art. 2113 c.c., che disciplinano rispettivamente le mansioni e la validità delle rinunce e transazioni.

     La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8402 del 3 aprile 2026 ha offerto importanti chiarimenti in merito alla validità degli accordi di riduzione della retribuzione, anche in assenza di modifiche delle mansioni.

    Il caso: accordo individuale sulla retribuzione del dirigente

    La controversia trae origine da un accordo sottoscritto tra un dirigente e la società datrice di lavoro, con il quale veniva prevista una riduzione della retribuzione per far fronte a una situazione di difficoltà economica aziendale. Tale accordo, inizialmente limitato nel tempo, veniva di fatto prorogato per diversi anni.

    Il lavoratore impugnava l’intesa sostenendone la nullità, in quanto stipulata al di fuori delle sedi protette previste dalla legge e lesiva del principio di irriducibilità della retribuzione. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel periodo successivo alla scadenza originaria dell’accordo.

    In primo grado la domanda veniva accolta solo parzialmente, mentre in appello veniva riconosciuta la nullità dell’accordo e il diritto del lavoratore alle differenze retributive per l’intero periodo considerato, oltre agli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo.

    La società proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando in particolare l’interpretazione della normativa sulla riduzione della retribuzione e sostenendo la legittimità dell’accordo individuale, anche in assenza di formalizzazione in sede protetta.

    La decisione: la riduzione dal 2015 è possibile solo in sede protetta

    La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, soffermandosi in modo approfondito sul quadro normativo e sull’evoluzione giurisprudenziale in materia di riduzione della retribuzione.

    In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, nella versione antecedente alla riforma del 2015, il principio di irriducibilità della retribuzione era strettamente collegato al divieto di demansionamento e alla tutela della professionalità del lavoratore. In tale contesto, la retribuzione non poteva essere ridotta neppure con il consenso del lavoratore, salvo limitate eccezioni.

    Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015, il legislatore ha invece previsto la possibilità di modificare anche la retribuzione mediante accordi individuali, ma solo a determinate condizioni. In particolare, tali accordi devono essere stipulati nelle sedi protette indicate dalla legge e devono perseguire specifici interessi del lavoratore, quali la conservazione dell’occupazione o il miglioramento delle condizioni di vita.

    La Corte ha evidenziato come questa disciplina si applichi a tutte le ipotesi di riduzione della retribuzione, anche quando non vi sia un mutamento delle mansioni. Ciò comporta che qualsiasi accordo che incida in senso peggiorativo sul trattamento economico, se concluso al di fuori delle sedi protette, è da considerarsi nullo per violazione delle prescrizioni normative .

    Un passaggio centrale della motivazione riguarda proprio l’autonomia della tutela della retribuzione rispetto alle mansioni. Secondo la Cassazione, il nuovo assetto normativo attribuisce alla retribuzione una protezione autonoma, svincolata dal solo profilo della professionalità, rafforzando i limiti all’autonomia contrattuale delle parti.

    Nel caso specific, tuttavia, la Corte ha rilevato un errore nella sentenza di appello, che aveva applicato la disciplina introdotta nel 2015 anche a un accordo stipulato in epoca precedente. Poiché la riduzione retributiva era intervenuta in un periodo in cui era ancora vigente la versione originaria dell’art. 2103 c.c., la valutazione della validità dell’accordo avrebbe dovuto essere effettuata alla luce della normativa allora vigente.

    Per tale motivo, la Suprema Corte ha disposto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, affinché riesamini la vicenda applicando correttamente il quadro normativo temporale di riferimento.

  • Privacy

    Whistleblowing e modello 231: vademecum per la gestione integrata

    Arrivano nuove indicazioni operative sul whistleblowing e sull’integrazione con i modelli organizzativi 231, con impatti concreti per datori di lavoro e professionisti.

     Il vademecum pubblicato da Assonime il 20 aprile 2026, alla luce delle linee guida Anac (delibera 478 2025), chiarisce come strutturare i canali di segnalazione interni, anche nei gruppi societari, e come gestire le segnalazioni nel rispetto delle regole di tutela del segnalante.

     Tra le novità principali emerge la possibilità di utilizzare piattaforme condivise e di unificare i flussi informativi tra whistleblowing e illeciti rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001.

    Le principali raccomandazioni

    Le indicazioni riguardano tutte le imprese, con alcune differenze in base alla dimensione. 

    1. Nei gruppi con fino a 249 dipendenti è possibile adottare una piattaforma unica per le segnalazioni, pur mantenendo distinti i gestori per ciascuna società. Inoltre, è sempre consentita l’esternalizzazione del canale, con un unico sistema sia per la raccolta sia per la gestione delle segnalazioni. Il canale interno deve  sempre garantire la possibilità di segnalare sia in forma scritta sia orale, lasciando la scelta al segnalante: le modalità includono piattaforme informatiche, segnalazioni cartacee, linea telefonica o incontri diretti.
    2. Per le imprese di grandi dimensioni, ASSONIME sconsiglia  la coincidenza tra gestore del canale e responsabile della protezione dati, mentre nelle realtà più piccole è ammessa con adeguata motivazione. 

    Resta inoltre facoltà dell’ente decidere come trattare le segnalazioni anonime, purché siano circostanziate.

    I passaggi operativi

    Dal punto di vista operativo, le aziende devono verificare e adeguare i propri modelli organizzativi 231. 

    In particolare, è necessario introdurre o aggiornare il canale interno di segnalazione, esplicitare il divieto di ritorsione e rafforzare il sistema disciplinare.

     Il modello deve essere reso visibile, pubblicandolo sul sito aziendale e condividendolo con fornitori e partner.

    Nel caso si utilizzi un unico canale per le segnalazioni whistleblowing e quelle relative agli illeciti 231:  se la gestione è affidata all’organismo di vigilanza, questo riceverà entrambe le tipologie di segnalazioni; diversamente, occorre definire chiaramente i flussi informativi tra i soggetti coinvolti. 

    Infine, è fondamentale effettuare una due diligence sui fornitori delle piattaforme utilizzate, per garantire sicurezza e conformità normativa.

  • Identità digitale

    Microimprese: semplificazioni per violazioni privacy e formazione

    L'art 12 del decreto 19 2026 convertito in legge 50 2026  introduce  due semplificazioni di adempimenti dovuti dalle aziende di piccole dimensioni e per il settore dell'energia rinnovabile .

    In particolare si occupa di  procedura semplificata per le microimprese che subiscono una violazione di dati personali (il cosiddetto data breach). 

     Parallelamente, l'articolo prevede per le imprese installatrici di impianti a fonti rinnovabili, un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di formazione.

    Le novità normative attendono entrambe l'emanazione di provvedimenti attuativi con i modelli di comunicazione 

    Data breach microimprese: notifiche con procedura guidata

    Per le microimprese con meno di 5 dipendenti, la novità riguarda l'obbligo — già previsto dall'art. 33 del GDPR — di notificare al Garante Privacy qualsiasi violazione di dati personali entro 72 ore dalla scoperta. L'obiettivo è evitare che realtà molto piccole si trovino in difficoltà davanti agli adempimenti burocratici previsti dal GDPR, che finora erano identici per tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione. 

    Con la nuova norma, queste imprese potranno seguire una procedura dedicata, più guidata e accessibile, che il Garante definirà con un proprio provvedimento. Sono previsti strumenti di autovalutazione assistita e un canale di assistenza semplificata. In sostanza: stessi obblighi di legge, ma con un percorso su misura per chi non ha un ufficio legale o un DPO interno.

    Impianti Fonti rinnovabili attestati formativi digitali

    Per le imprese installatrici di impianti FER (solare, geotermico, pompe di calore, biomassa), invece il DL PNRR convertito prevede l'introduzione di  un modulo unico digitale che gli enti di formazione accreditati dovranno usare per trasmettere gli attestati alle Camere di commercio entro 10 giorni dalla fine del corso. 

    Questo garantirà l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali nella visura camerale, eliminando ritardi e disallineamenti burocratici.

  • Contributi Previdenziali

    Indebiti INPS: come fare richiesta di rateizzazione online

    Con il messaggio n. 1337 del 21 aprile 2026, l’INPS comunica la messa a regime del servizio “OpenRI”, che consente la richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione degli indebiti derivanti da pensioni pagate in eccesso, prestazioni assistenziali non spettanti  o ammortizzatori sociali indebiti (es. NASpI, CIG).

    Il servizio si inserisce nel progetto “Gestione Integrata Indebiti”, sviluppato nell’ambito del PNRR, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la trasparenza nella gestione dei crediti dell’Istituto.

     Dopo una fase iniziale dedicata alla consultazione delle posizioni debitorie e una successiva sperimentazione limitata ad alcune casistiche, il sistema viene ora esteso a tutte le tipologie di indebiti.

    La principale novità operativa consiste nella possibilità, per utenti e intermediari, di gestire interamente in modalità telematica la richiesta di rateizzazione, senza necessità di accesso presso le sedi territoriali INPS, salvo specifiche eccezioni.

    Accesso al servizio e funzionalità operative per utenti e consulenti

    Il servizio è accessibile dal portale istituzionale INPS, tramite ricerca della voce “Indebiti”, con autenticazione mediante credenziali digitali (SPID di livello almeno 2, CIE livello 3, CNS o eIDAS).

    Dal punto di vista operativo, la piattaforma consente di gestire in autonomia le principali fasi del processo:

    • consultazione della posizione debitoria;
    • simulazione di diversi piani di rateizzazione;
    • invio e sottoscrizione della richiesta di rateazione.

    Resta fermo il riferimento alla disciplina vigente in materia di recupero crediti INPS nelle fasi antecedenti all’iscrizione a ruolo, definita dal Regolamento adottato con determinazione presidenziale n. 123/2017 e richiamata dalla circolare n. 47/2018.

    Tipologia di indebito

    Elemento centrale per la gestione della rateazione è la classificazione dell’indebito, che incide direttamente sui limiti massimi concedibili. 

    L’INPS distingue tre categorie principali:

    Tipologia di indebito Descrizione Numero massimo rate
    Indebiti propri Errori oggettivi nel calcolo o variazioni reddituali Fino a 72 rate
    Indebiti civili Fattori esterni che incidono sul diritto alla prestazione Fino a 36 rate
    Indebiti di condotta Omissioni o dichiarazioni incomplete del beneficiario Fino a 24 rate

    La corretta individuazione della tipologia consente al contribuente e al consulente di valutare il piano di rientro più adeguato, anche attraverso le simulazioni disponibili nel sistema.

    Come fare domanda: i link di accesso e percorsi da seguire

    ACCESSO PER CONSULENTI E INTERMEDIARI 

    Vai su www.inps.it

    Clicca su “Entra in MyINPS”

    Accedi con: SPID (livello 2 o superiore) o CIE oCNS

    Una volta autenticato:

    • Se operi per un cliente:
    • entra in “Deleghe” / “Gestione deleghe” (se non già attiva)
    • seleziona il soggetto assistito

    Poi:

    • vai su barra di ricerca in alto
    • digita “Indebiti”
    • seleziona il servizio “Recupero indebiti / OpenRI”

    Funzioni disponibili

    All’interno del servizio puoi:

    • consultare la posizione debitoria del cliente
    • verificare il dettaglio degli indebiti
    • effettuare simulazioni di rateizzazione
    • predisporre e inviare la domanda di rateazione
    • monitorare lo stato della richiesta

    Suggerimento operativo per lavorare più velocemente:

    usa direttamente la ricerca “Indebiti” (è il modo più rapido)

    verifica subito la tipologia di indebito, perché incide sulle rate concedibili (24, 36 o 72)

    ACCESSO UTENTI PRIVATI

    In alternativa, come indicato anche dall’INPS, puoi raggiungerlo dall' HOME PAGE del sito www.inps.it cercando “Indebiti” nella barra di ricerca e selezionando il servizio OpenRI.