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Ape sociale 2026: domande entro il 31 marzo
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha prorogato ancora una volta, per un anno, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale.
La misura continua quindi ad applicarsi ai soggetti che, al compimento di 63 anni e 5 mesi, entro il 31 dicembre 2026 si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 179, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016 (disoccupati, caregiver, invalidi e addetti a mansioni gravose). La proroga è accompagnata da un incremento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni dal 2026 al 2031.
In conseguenza della proroga, con il messaggio n. 128 del 14 gennaio 2026 INPS ha comunicato la riapertura della piattaforma per le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, da presentare tramite l’istanza “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”. Le domande possono essere inoltrate online sul sito INPS con credenziali SPID, CNS, CIE o eIDAS, tramite i patronati oppure attraverso il Contact Center. vedi sotto
Questa agevolazione, attiva già dal 2017 consente a chi desidera lasciare il lavoro prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, di accedere a un sostegno finanziario fino al momento della pensione.
Di seguito rivediamo in dettaglio chi può accedere all’Ape Sociale, quali sono i requisiti e la procedura da seguire per presentare la domanda entro i termini.
Ape sociale, di cosa si tratta
L’Ape Sociale è un’indennità economica parametrata alla pensione maturata, entro un limite massimo di 1500 euro, riservata a specifiche categorie di lavoratori che a causa di particolari condizioni personali o lavorative, desiderano accedere a un anticipo pensionistico rispetto alla normale età pensionabile. Si rivolge a lavoratori con difficoltà socio-economiche che si trovano in condizioni di
- disoccupazione,
- caregiving,
- riduzione di capacità lavorativa del 74% o
- che hanno svolto lavori particolarmente gravosi
Ape sociale 2026 : tutti i requisiti e le categorie di beneficiari
L’Ape Sociale è riservata a lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.
Per beneficiare dell’Ape Sociale, il lavoratore deve soddisfare specifici requisiti di età, anzianità contributiva e condizione lavorativa:
- Età: Almeno 63 anni e 5 mesi.
- Anzianità Contributiva: Almeno 30 anni di contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni o a 32 anni in alcune categorie particolari. (vedi sotto)
- Cessazione dell’Attività Lavorativa: Al momento della domanda, il lavoratore non deve essere titolare di alcuna pensione diretta e deve avere cessato ogni attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.
Le donne possono inoltre beneficiare di una riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
Le categorie specifiche ammissibili sono:
- Disoccupati: Lavoratori che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
- Caregiver: Lavoratori con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva, che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado con disabilità grave (Legge 104, art. 3 comma 3). Sono ammissibili anche i caregiver di parenti o affini di secondo grado se i genitori della persona con disabilità sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
- Invalidità: Lavoratori con una capacità lavorativa ridotta almeno del 74% e con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
- Lavoratori con Mansioni Gravose: Dipendenti con almeno 36 anni di contributi che abbiano svolto lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi dieci anni o sei anni negli ultimi sette anni. L'anzianità richiesta è di 32 anni per gli operai edili.
APE sociale: gli step e i documenti per la domanda
Per ottenere l'APE SOCIALE è necessario richiedere all'INPS la verifica dei requisiti e successivamente inviare domanda di pensione telematica Se è già avvenuta la cessazione dell'attività lavorativa i due passaggi possono essere effettuati contemporaneamente
La verifica dei requisiti può essere effettuata tramite il portale INPS, nella sezione dedicata all’“APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti”.
Qui, il lavoratore può consultare le informazioni necessarie per capire se rientra tra i beneficiari dell’Ape Sociale e utilizzare il servizio telematico.
La domanda può essere inviata direttamente o appoggiandosi a un Patronato.
I passaggi sono i seguenti
- Accedere al Portale INPS: Collegarsi al sito dell’INPS e accedere con le proprie credenziali digitali SPID o CIE o CNS
- Inviare la Domanda di Verifica: Compilare la richiesta online e inviarla per avviare la verifica dei requisiti.
- Attendere la Risposta INPS: l’INPS comunicherà l’esito della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- Domanda di Accesso alla Prestazione: Dopo aver ottenuto la conferma del possesso dei requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso alla prestazione vera e propria. Tale domanda va inoltrata all’INPS per non perdere alcuna mensilità del trattamento, subito dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
I requisiti che devono essere perfezionati prima del 31 dicembre, sono:
-lo stato di disoccupato e la cessazione da almeno 3 mesi dei relativi trattamenti;
-il requisito di assistenza del portatore di handicap da almeno 6 mesi continuativi;
-lo stato invalidante uguale o superiore al 74%.
Invece il requisito temporale per i lavori gravosi deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso.
Sono richiesti i seguenti documenti :
- -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
- -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
- -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni del datore di lavoro, con una dichiarazione, firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.
Per ulteriori informazioni:
- INPS – APE Sociale: Verifica requisiti (scheda servizio)
- INPS – Verifica condizioni/requisiti APE Sociale (accedi al servizio)
- INPS – Area tematica Domanda Pensione / APE Sociale / Beneficio precoci (scheda)
- INPS – Portale Richieste di Pensione (accesso area tematica)
APE Sociale : quali sono le scadenze
Si ricorda infine che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE Sociale possono essere presentate entro
- 31 marzo
- 15 luglio
- 30 novembre 2025, per le eventuali residue risorse finanziarie.
Le risposte dell'INPS giungeranno quindi, rispettivamente :
- entro il 30 giugno 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2025;
- entro il 15 ottobre 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2025;
- entro il 31 dicembre 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre del medesimo anno.
ATTENZIONE: se sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti può essere inviata contestualmente anche la domanda di accesso alla prestazione.
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Lavoro all’estero e licenziamento: quando si applica la legge italiana
La gestione dei rapporti di lavoro con elementi di internazionalità rappresenta una questione particolarmente delicata per datori di lavoro e consulenti, soprattutto quando la prestazione viene svolta all’estero. In tali ipotesi, infatti, non sempre la legge applicabile coincide con quella del Paese in cui si svolge materialmente l’attività lavorativa.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6644 del 20 marzo 2026 offre importanti chiarimenti sul tema, soffermandosi sui criteri di individuazione della normativa applicabile ai contratti di lavoro transnazionali. Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’art. 8 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (cd. Regolamento Roma I), che disciplina la legge applicabile ai contratti individuali di lavoro, prevedendo una serie di criteri graduati e una clausola di salvaguardia fondata sul “collegamento più stretto”.
La decisione si inserisce in un orientamento consolidato che privilegia la tutela del lavoratore, quale parte contrattuale più debole, e impone una valutazione complessiva delle circostanze del rapporto, superando una lettura meramente formale o territoriale del luogo di esecuzione della prestazione.
Il caso: licenziamento disciplinare del dirigente italiano all’estero
La vicenda esaminata riguarda un rapporto di lavoro dirigenziale caratterizzato da una significativa dimensione internazionale. La prestazione lavorativa veniva svolta stabilmente all’estero, mentre il contratto conteneva un richiamo alla legge del Paese di esecuzione dell’attività.
Il datore di lavoro aveva ritenuto applicabile tale normativa anche ai fini della disciplina del licenziamento, sostenendo la validità della clausola contrattuale e la conseguente limitazione delle tutele riconosciute al lavoratore.
Tuttavia, i giudici di merito hanno rilevato come il rapporto presentasse molteplici elementi di collegamento con l’ordinamento italiano. In particolare, sono stati valorizzati diversi indici fattuali:
- la lingua del contratto e il luogo di assunzione, entrambi riconducibili all’Italia;
- il sistema previdenziale applicato, con versamenti effettuati presso enti italiani;
- la struttura della retribuzione, comprensiva di istituti tipici del diritto del lavoro nazionale; nonché
- il fatto che il potere direttivo e disciplinare fosse esercitato dalla sede italiana della società.
Ulteriore elemento significativo è stato individuato nelle modalità di gestione complessiva del rapporto, che evidenziavano una sostanziale continuità con il sistema giuridico italiano, nonostante la collocazione geografica della prestazione.
Nel caso concreto, il licenziamento per giusta causa era stato contestato al dirigente in relazione a fatti risalenti nel tempo, con conseguente valutazione di tardività della contestazione disciplinare. Tale circostanza ha inciso sulla declaratoria di illegittimità del recesso e sul riconoscimento delle indennità previste dalla contrattazione collettiva applicabile.
La decisione della Cassazione: contano gli elementi fattuali
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, confermando integralmente l’impostazione dei giudici di merito.
Secondo la Corte, la scelta della legge applicabile non può comportare una riduzione delle tutele inderogabili riconosciute al lavoratore dalla normativa che sarebbe risultata applicabile in assenza di tale scelta. In tale prospettiva, assume rilievo il principio del favor lavoratoris, che orienta l’interpretazione delle norme in materia.
La valutazione del collegamento più stretto deve essere effettuata considerando l’insieme delle circostanze del caso concreto, tra cui, oltre al luogo di svolgimento della prestazione, anche il sistema fiscale e previdenziale di riferimento, i criteri di determinazione della retribuzione e le modalità organizzative del rapporto.
Nel caso esaminato, tali elementi hanno condotto a ritenere prevalente il legame con l’Italia, con conseguente applicazione della normativa nazionale in materia di licenziamento. In particolare, la Corte ha escluso la validità di una clausola contrattuale che limitava l’indennizzo in caso di recesso, ritenendola incompatibile con le tutele previste dalla disciplina collettiva di settore, applicata di fatto al rapporto.
La decisione evidenzia inoltre che l’applicazione del contratto collettivo può derivare anche da comportamenti concludenti del datore di lavoro, rendendo irrilevante l’assenza di un’esplicita previsione contrattuale.
Infine, la Cassazione ha confermato la valutazione sulla tardività della contestazione disciplinare, ritenendo che il datore di lavoro fosse a conoscenza dei fatti contestati già da tempo e che il ritardo nell’esercizio del potere disciplinare rendesse illegittimo il licenziamento intimato.
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Esoneri contributivi agricoltura: novità sul regime de minimis
Con il decreto del 13 marzo 2026 pubblicato il 21 marzo in GU, il Ministero dell’Agricoltura introduce il regime “de minimis” per la concessione degli esoneri contributivi INPS a favore delle imprese agricole colpite da eventi climatici eccezionali. In particolare, il provvedimento interviene su pratiche rimaste sospese o definite oltre il 30 giugno 2023, richiedendo ora il rispetto del regolamento europeo “de minimis” con le nuove soglie modificate nel 2024.
Per datori di lavoro agricoli e consulenti diventa necessario verificare il rispetto delle sogli con il diverso inquadramento normativo . Sono previste verifiche specifiche da parte dell’INPS.
Le norme applicabili
Il decreto si inserisce nell’ambito del sistema di sostegno alle imprese agricole previsto dal decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità naturali.
Sul piano europeo, il riferimento principale diventa ora il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118, che ha innalzato il massimale concedibile da 25.000 a 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il nuovo decreto sostituisce quindi, per i casi interessati, il precedente regime di aiuto in esenzione (SA.49425), ormai non più applicabile per le domande tardive.
Centrale come sempre il ruolo dell’INPS, che gestisce gli esoneri contributivi e dovra dal 2026 verificare il rispetto dei limiti “de minimis controllando che non si verifichi sovracompensazione rispetto ai danni subiti.
Nuovo regime applicabile aziende ed eventi interessati
La principale novità consiste nell'obbligo di concedere gli esoneri contributivi come aiuti “de minimis”, in sostituzione del regime precedente.
Prima della concessione dell’esonero, l’INPS deve verificare:
il rispetto del tetto massimo “de minimis” (50.000 euro in tre anni)
il cumulo con altri aiuti pubblici ricevuti;
l’assenza di sovracompensazione rispetto ai danni.
l consulente deve quindi ricostruire tutti gli aiuti ricevuti dall’impresa (regionali, nazionali e UE) per evitare il superamento dei limiti.
Ambito soggettivo ed Eventi calamitosi interessati
La norma riguarda:
- le imprese agricole danneggiate da eventi dichiarati eccezionali
- che hanno presentato domanda di esonero contributivo ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2004.
per gli specifici eventi già oggetto di declaratoria, tra cui quelli verificatisi nel 2021 e nel 2022 su tutto il territorio nazionale.
Di seguito l’elenco
Anno Regione/Territorio Periodo evento 2021 Valle d’Aosta 7–9 aprile 2021 Lombardia 5–18 aprile 2021 Piemonte 7–8 aprile 2021 Veneto 7–8 aprile 2021 Emilia-Romagna 1–11 aprile 2021 Liguria 7–8 aprile 2021 Toscana 1–10 aprile 2021 Lazio 6–9 aprile 2021 Campania 7–9 aprile 2022 Campania 1 maggio–30 settembre 2022 Emilia-Romagna 1 maggio–27 settembre 2022 Lazio 1 maggio–31 agosto 2022 Umbria 1 maggio–30 settembre 2022 Veneto 1 maggio–31 agosto 2022 Sicilia 1 maggio–31 agosto 2022 Provincia Trento 1 maggio–7 ottobre 2022 Valle d’Aosta 1 maggio–6 ottobre 2022 Basilicata 1 maggio–30 settembre 2022 Toscana 1 maggio–1 settembre 2022 Friuli-Venezia Giulia 1 maggio–8 agosto 2022 Lombardia 1 maggio–10 agosto 2022 Calabria 1 giugno–1 ottobre 2022 Piemonte 1 maggio–30 settembre 2022 Puglia 1 gennaio–30 settembre 2022 Molise 1 maggio–31 agosto -
Reddito di cittadinanza: legittima la pena detentiva per false dichiarazioni
La Corte costituzionale ha statuito nella sentenza 35 del 20 marzo 2026 la legittimità della pena prevista per chi ottiene il reddito di cittadinanza mediante dichiarazioni false o omissioni rilevanti . Si ricorda che la normativa sull'assegno per i nuclei familiari sotto al soglia di poverta si basava in larga parte sull’autodichiarazione dei requisiti, e prevedeva responsabilità anche penali in caso di informazioni non veritiere.
La Corte è stata chiamata a valutare se il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa fosse conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità della pena, elementi centrali nel diritto penale del lavoro e della sicurezza sociale.
Il caso: per il giudice pena severa e non graduabile
La questione di legittimità costituzionale riguardava in particolare i commi in cui si prevede la pena della reclusione da due a sei anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende dichiarazioni false, utilizza documenti non veritieri oppure omette informazioni dovute.
Il giudice rimettente riteneva tale pena eccessivamente severa, in quanto il minimo edittale di due anni non consentirebbe una adeguata graduazione della sanzione rispetto alla concreta gravità del fatto e alle condizioni personali del soggetto.
Inoltre, veniva evidenziato un possibile contrasto con il principio di uguaglianza, considerando il confronto con fattispecie analoghe, come l’indebita percezione di erogazioni pubbliche o la truffa aggravata ai danni dello Stato, che prevedono pene inferiori o più flessibili.
Secondo il giudice, la norma avrebbe quindi determinato una sproporzione tra la condotta e la pena, soprattutto nei casi in cui l’indebita percezione riguardi importi limitati o situazioni di disagio economico reale.
La richiesta era quella di ridurre la cornice edittale, almeno nel minimo, al fine di consentire una maggiore adeguatezza della risposta sanzionatoria.
La decisione: pena ragionevole con effetto deterrente
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di rispetto della Costituzione, ritenendo che la pena prevista non sia manifestamente sproporzionata né irragionevole rispetto alle finalità perseguite dal legislatore.
In primo luogo, la Corte ha evidenziato che i fatti previsti per l'incriminazione sono sono specifici e circoscritti. Ciò esclude il rischio che la norma possa applicarsi a situazioni tra loro troppo eterogenee, elemento che avrebbe potuto giustificare una valutazione di sproporzione della pena.
In secondo luogo, è stato chiarito che la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene può essere censurata solo in presenza di scelte manifestamente irragionevoli. Nel caso di specie, il minimo edittale di due anni, pur severo, risponde a una precisa strategia di politica volta a contrastare fenomeni criminali diffusi di indebita percezione di risorse pubbliche.
La Corte ha inoltre sottolineato le peculiarità del reddito di cittadinanza: si tratta infatti di una misura caratterizzata da:
- ampia platea di beneficiari,
- accesso relativamente semplice e
- rilevante impiego di risorse pubbliche
- con controlli lunghi e complessi .
In questo contesto, una sanzione più incisiva è ritenuta funzionale a garantire un adeguato effetto deterrente e a tutelare il patrimonio di risorse statali rivolte al sostegno dei ceti meno abbienti
Quanto al confronto con altre fattispecie penali, la Corte ha escluso che si tratti di situazioni pienamente omogenee. In particolare, il reato in esame si distingue per struttura, momento consumativo e elemento soggettivo rispetto all’indebita percezione di erogazioni pubbliche e alla truffa aggravata e questo rende il raffronto tra le sanzioni non decisivo.
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Durc e composizione della crisi: crescono le pronunce favorevoli
Si rafforza l’orientamento della giurisprudenza favorevole al rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) anche durante la composizione negoziata. Il tema è particolarmente rilevante perché la mancata disponibilità del certificato può compromettere la prosecuzione dell’attività aziendale, dato che il Durc rappresenta un requisito essenziale per operare Le decisioni di merito più recenti evidenziano l’esigenza di garantire la continuità aziendale e il buon esito dei percorsi di risanamento, anche in presenza di debiti contributivi pregressi. Lo evidenzia un approfondimento del Sole 24 ore del 24 marzo a firma d'Aquino Miniti)
Dall'analisi delle sentenze e decreti emerge che, operativamente, l’impresa in crisi può attivarsi nell’ambito della composizione negoziata richiedendo un intervento del giudice. In primo luogo, è possibile chiedere una misura cautelare che accerti la sussistenza delle condizioni per il rilascio del Durc, con efficacia temporanea. In alternativa, nei casi più urgenti e documentati, si può richiedere un provvedimento che imponga direttamente all’Inps il rilascio del certificato.
Vediamo il dettaglio delle pronunce
Le recenti pronunce favorevoli
Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025
Ha stabilito che il giudice non puo imporre all’Inps il rilascio del Durc, ma è possibile richiedere una misura cautelare “atipica” che accerti temporaneamente i presupposti per il rilascio, se funzionale alla continuità aziendale.
Tribunale di Milano, 24 gennaio 2025
Ha chiarito che il giudice non può ordinare direttamente il rilascio del Durc, ma può accertare la sussistenza delle condizioni per ottenerlo, con effetti utili per l’impresa in crisi.
Tribunale di Monza, decreto 18 marzo 2026
conferma l’orientamento favorevole all’accertamento dei presupposti per il rilascio del Durc in funzione del risanamento.
Tribunale di Padova, ordinanza 23 febbraio 2026
Ha adottato un approccio più incisivo, ritenendo possibile imporre all’Inps il rilascio del Durc quando necessario per evitare la perdita di commesse e garantire la continuità aziendale. Questo sulla base della previsione all’articolo 3, comma 2, lettera b, Dm 30/2015. che non considera irregolari , ai fini del DURC, i soggetti per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione dei pagamenti di debiti contributivi, come accade proprio nella fase iniziale del concordato.
Tribunale di Firenze, sentenza 2 novembre 2025
In linea con Padova, ha valorizzato il ruolo del Durc come requisito essenziale per la prosecuzione delle attività, soprattutto negli appalti.
Le pronunce dei tribunali sopracitate hanno dunque chiarito che non sempre è possibile imporre direttamente all’Inps il rilascio del documento, ma è comunque ammissibile prevedere l' accertamento temporaneo della sussistenza dei requisiti per ottenerlo e garantire la continuità aziendale.
Il nuovo orientamento è particolarmente rilevante per le imprese operanti negli appalti pubblici, per le quali il Durc è indispensabile sia per partecipare alle gare sia per mantenere i contratti già acquisiti.
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Verifica esistenza in vita pensionati estero 2026: al via il 20 marzo
Con il Messaggio INPS n. 3863 del 19 dicembre 2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative alla prima fase 2026 della verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero, procedura indispensabile per garantire la regolarità dei pagamenti ed evitare indebite erogazioni dopo il decesso del beneficiario
La verifica, come di consueto, è affidata a Citibank N.A., soggetto incaricato del servizio di pagamento delle pensioni fuori dal territorio nazionale. Le prime lettere di richiesta saranno inviate a partire dal 20 marzo 2026.
La circolare riveste particolare rilievo per i pensionati interessati che, nei casi di mancata risposta alle richieste rischiano di vedersi sospese le pensioni. Vediamo i contenuti principali.
Quadro normativo verifiche esistenza in vita dei pensionati
L’accertamento dell’esistenza in vita rientra negli obblighi contrattuali del fornitore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero ed è finalizzato a ridurre il rischio di percezioni indebite.
Il processo è strutturato, anche per il biennio 2026-2027, in due fasi distinte; il Messaggio n. 3863/2025 disciplina esclusivamente la prima fase 2026.
Sono interessati alla verifica i pensionati residenti in:
- America;
- Asia ed Estremo Oriente;
- Paesi scandinavi;
- Stati dell’Europa orientale e Paesi limitrofi.
Restano invece esclusi dall’accertamento generalizzato alcuni gruppi di pensionati, tra cui:
- soggetti residenti in Paesi con cui l’INPS ha accordi di scambio telematico dei dati di decesso (es. Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Polonia, Australia, Paesi Bassi);
- pensionati che hanno riscosso personalmente una rata presso Western Union in prossimità dell’avvio della verifica;
- pensioni già sospese per precedenti mancate attestazioni.
Tabella calendario scadenze: prima fase al via l 20 marzo
la prima fase della verifica dell’esistenza in vita per l’anno 2026 segue un calendario preciso, come da tabella seguente:
Fase Scadenza / Periodo Effetti sul pagamento Invio richieste da parte di Citibank Dal 20 marzo 2026 Avvio formale della verifica Termine restituzione attestazione 18 luglio 2026 Pagamento ordinario regolare Mancata attestazione Agosto 2026 Pagamento localizzato presso Western Union Mancata riscossione o attestazione Entro 19 agosto 2026 Sospensione pensione da settembre 2026 È importante evidenziare che, anche al di fuori delle aree geografiche indicate, alcuni pensionati possono essere comunque selezionati per la verifica, in un’ottica di prevenzione e controllo.
Istruzioni operative e modalità di attestazione
Modalità ordinarie di risposta (cartacee)
La modalità standard prevede l’invio a Citibank del modulo personalizzato di attestazione, compilato e firmato dal pensionato e controfirmato da un “testimone accettabile” (Autorità consolare italiana o Autorità locale abilitata), corredato da copia di un documento di identità valido.
È obbligatorio utilizzare esclusivamente il modulo ricevuto, in quanto personalizzato: moduli in bianco non sono ammessi.
In caso di smarrimento o mancata ricezione, il pensionato (o il patronato) deve richiederne il reinvio a Citibank.
Procedure alternative
Sono previste modalità semplificate per pensionati:
- non autosufficienti o ricoverati;
- impossibilitati a spostarsi;
- sottoposti a tutela, procura o detenzione.
In tali casi è utilizzabile un modulo alternativo, attestato da soggetti qualificati (medico, responsabile dell’ente, tutore o procuratore), con documentazione integrativa specifica.
Modalità telematiche e ruolo dei patronati
Per alcuni Paesi (Australia, Canada, Regno Unito, Stati Uniti) l’attestazione può avvenire online tramite il Portale agenti Citibank, da parte di patronati accreditati e funzionari delle rappresentanze diplomatiche.
Il portale consente inoltre:
- la trasmissione digitale dei moduli;
- la consultazione dello stato dei pagamenti;
- l’aggiornamento delle coordinate bancarie e dei dati di residenza (con effetto solo sui database della Banca).
Riscossione presso Western Union
La riscossione personale di una rata presso Western Union costituisce prova di esistenza in vita, entro i limiti previsti (importi massimi e Paesi abilitati).
Attenzione: tale modalità non è valida per pensioni pagate a procuratori o legali rappresentanti e non è ammessa per importi superiori a 6.300 euro (o 6.800 dollari USA, con limiti più bassi in alcuni Paesi).
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Influencer: le Faq sulle Linee guida per l’attività
Il fenomeno dell’influencer marketing ormai diffusissimo per la promozione pubblicitaria in particolare rivolta ai giovani , è sempre piu soggetto alla regolazione giuridica, con un quadro normativo articolato che coinvolge norme nazionali, europee e strumenti di autodisciplina.
Lo scorso 16 marzo AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha reso pubbliche numerose FAQ sulle Linee Guida per l'attività degli Influencer , (pubblicate già a luglio 2025 con delibera 197 /25), per favorire la corretta applicazione delle regole da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'influencer marketing.
le FAQ, oltre a richiamare gli obblighi normativi forniscono indicazioni operative concrete e sono organizzate in quattro aree tematiche:
- definizioni e norme di riferimento,
- trasparenza pubblicitaria e disclosure,
- tutela dei minori e diritti fondamentali,
- comportamenti vietati e sanzioni.
Viene chiarito in primo luogo chi puo essere definito influencer, come si qualifica un contenuto come promozionale, quali diciture usare e come, a seconda del formato (post, video, stories, dirette) del contenuto .
Nella pagina del sito AGCOM dedicata agli influencer è presente anche un documento di inquadramento tecnico giuridico (Allegato A) per professionisti, avvocati, agenzie, brand e piattaforme, con l'illustrazione di definizioni rilevanti, soglie identificative e adempimenti procedurali connessi all'iscrizione nell'Elenco pubblico degli influencer rilevanti.(vedi ultimo paragrafo)
Il quadro normativo:: chi è influencer?
Il riferimento principale è il Testo unico dei servizi media audiovisivi (TUSMA), che impone la riconoscibilità della pubblicità e vieta forme di comunicazione occulta o ingannevole, affiancato dal Codice del Consumo che sanziona pratiche scorrette e tutela gli utenti finali. A livello europeo, il Digital Services Act (DSA) rafforza gli obblighi di trasparenza, imponendo che l’utente sia sempre informato della natura pubblicitaria del contenuto, dell’identità del committente e dei criteri di targeting utilizzati.
In questo contesto, l’influencer viene definito come il soggetto che crea contenuti diffusi online con responsabilità editoriale e con finalità anche promozionali, indipendentemente dal compenso percepito, che può essere anche in forma di benefit o utilità non monetarie.
Gli “influencer rilevanti”,sono coloro che superano le soglie di 500.000 follower o 1 milione di visualizzazioni mensili: per questi soggetti scattano obblighi aggiuntivi, tra cui l’iscrizione in un apposito elenco pubblico e il rispetto di un codice di condotta specifico. Resta fermo, però, che i principi di trasparenza e tutela del consumatore si applicano a tutti gli influencer, anche di dimensioni minori, in quanto derivanti da normative generali e standard di mercato.
I contenuti e l’obbligo di riconoscibilità
Dal punto di vista operativo, la qualificazione del contenuto come comunicazione commerciale dipende dalla presenza di un rapporto con un brand o di un vantaggio economico.
Le forme più diffuse includono
- pubblicità,
- sponsorizzazioni,
- product placement e
- branded content,
tutte accomunate dall’obbligo di essere chiaramente riconoscibili. In particolare, la normativa richiede che l’utente possa comprendere immediatamente la finalità promozionale del contenuto, evitando qualsiasi forma di pubblicità occulta. L’uso degli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme (come le etichette “contenuto sponsorizzato”) è utile ma non sufficiente: resta necessario un livello di trasparenza effettivo e percepibile.
I contenuti vietati
Grande rilievo è attribuito anche alla tutela dei minori e ai diritti fondamentali. I contenuti non devono essere nocivi, discriminatori o idonei a influenzare negativamente il pubblico più giovane, né sfruttarne l’inesperienza. In particolare sono definiti Contenuti gravemente nocivi i contenuti idonei a compromettere gravemente lo sviluppo deiminori (es. pornografia, violenza efferata, istigazione a condotte illecite, incitamento all’autolesionismo o al suicidio). La qualificazione dipende anche da intensità, frequenza,realismo e modalità di rappresentazione.
È vietata la diffusione di contenuti suscettibili di istigare, anche indirettamente, a violenza, odio o discriminazione verso gruppi o individui, . Rientrano nel perimetro anche condotte di cyberbullismo
e forme di vittimizzazione secondaria.
In relazione a taluni contenuti (es. beauty, fitness, estetica), rileva l’esigenza di evitare effetti ingannevoli derivanti da filtri o tecniche di editing che alterino in modo sostanziale la percezione
Infine è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Oltre ai principi generali, operano divieti e limitazioni specifiche per talune categorie merceologiche o comunicazioni:
- • Tabacco, nicotina, sigarette elettroniche e liquidi di ricarica: divieti e limiti alla comunicazione commerciale e alle sponsorizzazioni, secondo il quadro normativo applicabile.
- • Medicinali e trattamenti soggetti a prescrizione: divieti di promozione al pubblico; in ambito audiovisivo, limiti anche per dispositivi/claim terapeutici ove pertinenti.
- • Gioco con vincite in denaro: divieto di pubblicità secondo la normativa vigente (d.l. 87/2018, art. 9 e Linee guida Agcom delibera n. 132/19/CONS), ferma restando la disciplina
- applicabile ai casi concreti.
- • Tecniche subliminali e pratiche scorrette: divieto di tecniche non riconoscibili e di messaggi ingannevoli/omissivi, anche ai sensi del Codice del Consumo.
Elenco Influencer rilevanti: a cosa serve
li influencer rilevanti sono tenuti agli adempimenti individuati dalla regolazione AGCOM, inclusa la compilazione del modulo online4 ai fini dell’iscrizione nell’Elenco pubblico degli
influencer rilevanti (Elenco che non costituisce albo professionale). L'elenco non è un albo professionale ma un elenco ufficiale pubblico con finalità di trasparenza verso gli utenti
In via generale, l’adempimento è previsto entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di riferimento; per la delibera n. 197/25/CONS (pubblicata il 5 agosto 2025) la scadenza indicata è
il 5 febbraio 2026. Considerato il decorso del termine, per i soggetti che risultino tenuti e non ancora iscritti si raccomanda di regolarizzare senza indugio.
Entro 5 mesi dalla scadenza del termine di iscrizione l’Autorità provvede alla pubblicazione dell’elenco su apposita pagina del sito AGCOM.
L’Elenco è aggiornato con cadenza semestrale (15 aprile e 15 ottobre). Il soggetto può comunicare variazioni (raggiungimento o perdita delle soglie) ai fini dell’aggiornamento alla
prima scadenza utile.
A questo link il modello per iscriversi all'Elenco ufficiale