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Riparto risorse per pari opportunità e contrasto alla violenza di genere
Il decreto del 29 dicembre 2025 della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026, disciplina la ripartizione tra le Regioni delle risorse stanziate per l’anno 2025 a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e sul Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere
Il provvedimento è adottato in attuazione degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, nonché delle disposizioni introdotte dalle leggi di bilancio 2021 e 2024, e si colloca nel quadro degli obiettivi fissati dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027 e dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.
Il decreto definisce criteri, modalità e vincoli di utilizzo delle risorse, finalizzate al rafforzamento della rete dei servizi territoriali di prevenzione e contrasto della violenza di genere, con particolare attenzione ai centri antiviolenza, alle case rifugio, alle politiche di empowerment femminile e al coinvolgimento del terzo settore
Per il terzo settore, il decreto riveste un interesse particolare perché rafforza in modo strutturale il ruolo delle associazioni e degli enti non profit impegnati in questo ambito.
Una quota rilevante delle risorse ripartite è infatti destinata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, che nella maggior parte dei casi sono gestiti da enti del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dalle intese Stato-Regioni. Di particolare rilievo è inoltre lo stanziamento di 5.705.000 euro a valere sul Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, espressamente destinato alle associazioni del terzo settore che svolgono attività documentata da almeno tre anni, anche per il sostegno alle spese di funzionamento e di personale qualificato. Il decreto valorizza inoltre il contributo del non profit nei percorsi di empowerment femminile, nel reinserimento lavorativo e abitativo delle donne vittime di violenza, nonché nelle azioni di prevenzione, formazione e sensibilizzazione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli enti nei tavoli di coordinamento regionali e nei sistemi di monitoraggio delle politiche territoriali
Risorse complessive e destinazioni
Nello specifico , per il 2025 vengono ripartiti complessivamente oltre 105 milioni di euro, suddivisi come segue:
1. Centri antiviolenza e case rifugio – 44 milioni di euro
22 milioni per i centri antiviolenza già esistenti;
22 milioni per le case rifugio già operative.
Il riparto tiene conto della popolazione residente e del numero di strutture presenti in ciascuna Regione.
2. Interventi regionali e empowerment femminile – 24,5 milioni di euro
6,5 milioni per interventi regionali (sostegno economico e abitativo, reinserimento lavorativo, accompagnamento delle vittime, formazione e informazione);
18 milioni per politiche di empowerment delle donne, prevenzione della violenza economica e delle molestie sul lavoro.
3. Nuovi centri antiviolenza – 5 milioni di euro
Destinati alla realizzazione di nuovi centri, sulla base del rapporto tra strutture esistenti e domanda potenziale.
4. Case rifugio (immobili) – 20 milioni di euro
Per realizzare o acquistare immobili da destinare a case rifugio per donne vittime di violenza.
5. Iniziative formative permanenti – 6 milioni di euro
Per attività formative continuative previste dalla legge n. 168/2023, anche come strumento di prevenzione della violenza.
6. Mutilazioni genitali femminili – 500.000 euro
Per azioni di prevenzione, assistenza alle vittime ed eliminazione delle pratiche di MGF.
7. Fondo contro discriminazioni e violenza di genere – 5.705.000 euro
Destinato alle associazioni del terzo settore impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.
QUI LE TABELLE DELLA RIPARTIZIONE REGIONALE
La programmazione e il ruolo degli enti del terzo settore
Entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione, ciascuna Regione deve trasmettere al Dipartimento una richiesta formale di trasferimento delle risorse, corredata da una nota programmatica.
La nota programmatica è un passaggio chiave anche per il terzo settore, perché deve indicare:
- gli obiettivi che la Regione intende perseguire;
- le attività da realizzare;
- il cronoprogramma;
- il piano finanziario;
- gli interventi su centri antiviolenza, case rifugio, empowerment e prevenzione.
In questa fase, le Regioni sono tenute a consultare le associazioni e gli altri soggetti della rete territoriale, inclusi gli enti del terzo settore che gestiscono servizi o che saranno destinatari delle risorse.
Una volta ricevuta e approvata la nota programmatica , il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce le risorse alla Regione in un’unica soluzione;il trasferimento avviene entro 30 giorni dall’approvazione. Indicativamente, il flusso statale–regionale può completarsi tra primavera e inizio estate 2026, salvo ritardi regionali.
Solo a questo punto le Regioni possono:
- emanare avvisi pubblici, bandi o atti di programmazione;
- stipulare convenzioni o affidamenti;
- trasferire risorse agli enti del terzo settore (centri antiviolenza, associazioni, enti gestori).
Gli enti beneficiari sono individuati secondo i criteri regionali, ma nel rispetto dei requisiti nazionali:
- iscrizione al RUNTS;
- esperienza documentata (almeno tre anni, per il Fondo contro discriminazioni);
- coerenza con le finalità del decreto.
Utilizzo delle risorse e monitoraggio
Le Region sono chiamate a monitorare l’attuazione con il rendiconto dell’avanzamento finanziario e fisico degli interventi e obblighi di relazione pluriennali, con scadenze intermedie:
- 31 marzo 2026 e 30 settembre 2026 (per i fondi precedenti);
- 30 novembre 2026, 31 marzo 2027, 30 settembre 2027 e 31 marzo 2028 per il presente decreto.
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CCNL Radiotelevisioni private 2026-2028: aumenti e novità
Il 20 gennaio 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori amministrativi e tecnici delle imprese radiotelevisive locali, applicabile alle imprese minori del settore radiofonico e televisivo locale aderenti al sistema associativo Aeranti-Corallo.
Il verbale di accordo è stato siglato tra le seguenti Parti :
- AERANTI-CORALLO (associazione datoriale rappresentativa delle imprese radio e televisive locali);
- AERANTI e Associazione Corallo (associazioni aderenti a supporto della parte datoriale);
- CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori.
Il nuovo contratto collettivo decorre dal 1° febbraio 2026 e ha scadenza normativa al 31 dicembre 2028, confermando l’ambito di applicazione già previsto dal CCNL del 25 settembre 2018.
Novità economiche
l rinnovo del CCNL introduce incrementi retributivi strutturali distribuiti in tre tranche (2026, 2027 e 2028), con aggiornamento dei minimi tabellari mensili distinti per settore radiofonico e televisivo.
Settore radiofonico locale – nuovi minimi retributivi
Livello Minimo dal 1.2.2026 (€) Minimo dal 1.1.2027 (€) Minimo dal 1.1.2028 (€) Incremento totale (€) Quadro B 1.561,33 1.650,80 1.740,26 268,39 1 1.387,84 1.467,37 1.546,89 238,57 2 1.272,20 1.345,09 1.417,99 218,69 3 1.185,47 1.253,39 1.321,32 203,78 4 1.133,85 1.198,82 1.263,79 194,91 5 1.103,29 1.166,51 1.229,72 189,65 Settore televisivo locale – nuovi minimi retributivi
Livello Minimo dal 1.2.2026 (€) Minimo dal 1.1.2027 (€) Minimo dal 1.1.2028 (€) Incremento totale (€) Quadro A 1.826,37 1.931,02 2.035,67 313,95 Quadro B 1.712,24 1.810,35 1.908,46 294,33 1 1.506,76 1.593,09 1.679,43 259,01 2 1.381,20 1.460,35 1.539,49 237,43 3 1.289,88 1.363,79 1.437,70 221,73 4 1.198,56 1.267,23 1.335,91 206,03 5 1.141,49 1.206,89 1.272,30 196,22 Indennità “Una Tantum” A tutela del potere d’acquisto nel periodo di vacanza contrattuale, il rinnovo prevede il riconoscimento di una indennità Una Tantum a carattere risarcitorio, erogata in tre tranche annuali (2026-2028).
Gli importi, differenziati per livello e settore, non incidono su TFR e retribuzioni differite e devono essere riproporzionati in caso di part-time o di assunzione in corso di periodo.
Per il settore televisivo, l’Una Tantum arriva fino a 240 euro annui per i Quadri A, mentre per il settore radiofonico l’importo massimo è pari a 215 euro annui per il Quadro B.
Gli aspetti contrattuali
Sul piano normativo, le Parti hanno stabilito che il testo integrale aggiornato del CCNL sarà predisposto successivamente, con l’inserimento:
- degli adeguamenti alla normativa intervenuta negli ultimi anni;
- delle revisioni sulla disciplina dei congedi, delle tipologie contrattuali e degli istituti di legge più recenti.
Il nuovo testo contrattuale diventerà vincolante solo dopo il deposito presso il CNEL, garantendo certezza giuridica ai trattamenti economici e normativi da applicare.
Particolare attenzione è stata riservata anche alla verifica dell’adeguatezza degli aumenti retributivi: le Parti si sono impegnate a incontrarsi entro la metà della vigenza contrattuale per valutare la coerenza degli incrementi con l’andamento dell’indice IPCA, in considerazione delle persistenti spinte inflazionistiche.
Sul fronte del welfare contrattuale, viene rafforzata la previdenza complementare: a partire dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori che conferiscono il TFR a un fondo pensione, il datore di lavoro dovrà versare anche una quota aggiuntiva pari allo 0,20% della paga base, salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione aziendale di secondo livello.
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Autoliquidazione INAIL versamento del 16 febbraio 2026: come fare
Il 16 febbraio 2026 è il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento deli premi dell’autoliquidazione INAIL 2025-2026, tramite modello F24.
L’importo dovuto comprende due componenti:
- la regolazione (saldo) del premio 2025;
- la rata (acconto) del premio 2026.
Si ricorda che l’autoliquidazione è il meccanismo attraverso il quale il datore di lavoro calcola autonomamente il premio assicurativo dovuto all’INAIL, sulla base delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assicurati e dei tassi applicabili alle singole attività.
Il calcolo del totale da vversare deve essere effettuato distinguendo le singole posizioni assicurative territoriali (PAT) e, all’interno di ciascuna, le voci di tariffa che identificano il tipo di attività svolta.
I tassi da applicare sono quelli comunicati annualmente dall’INAIL e disponibili nei servizi online del sito istituzionale, in particolare attraverso gi strumenti: “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”.
La procedura di calcolo – esempio
Per determinare la rata (acconto) 2026, il datore di lavoro assume, di regola, come base di riferimento le retribuzioni imponibili INAIL corrisposte nel 2025, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
La procedura di calcolo è la seguente:
- si individua, per ciascuna PAT e voce di tariffa, l’ammontare delle retribuzioni 2025;
- si moltiplica il monte retributivo per il tasso applicato indicato nella sezione “Rata anno 2026” del prospetto INAIL;
- si calcola l’addizionale ANMIL, pari all’1% del premio;
l’importo così ottenuto costituisce la rata da versare per il 2026.
Esempio pratico
Se per una determinata voce di tariffa il tasso 2026 è pari a 3,48 per mille e le retribuzioni 2025 ammontano a 152.000 euro, il premio base sarà: 152.000 × 3,48 / 1.000 = 528,96 euro
A tale importo va aggiunta l’addizionale ANMIL (1%): 528,96 × 1% = 5,29 euro
La rata complessiva dell’acconto 2026 sarà quindi pari a 534,25 euro.
Il calcolo della regolazione (saldo) 2025
La regolazione 2025 serve ad allineare il premio dovuto alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso del 2025.
Anche questo calcolo avviene:
- moltiplicando le retribuzioni 2025 per il tasso applicabile indicato nella sezione “Regolazione anno 2025” del prospetto INAIL;
- aggiungendo l’addizionale ANMIL dell’1%;
- sottraendo l’acconto 2025 già versato con l’autoliquidazione precedente.
Il risultato può essere a debito o a credito e va sommato all’acconto 2026 per determinare l’importo complessivo da versare.
Richiesta riduzione delle retribuzioni presunte
Si ricorda che la stessa scadenza è prevista per la comunicazione di riduzione o cessazione dell’attività nel 2026 cioè in caso di previsione di diminuzione dei dipendenti; il datore di lavoro può calcolare l’acconto su un monte retributivo inferiore rispetto a quello del 2025.
In particolare è obbligatorio:
- presentare una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- utilizzare il servizio telematico “Riduzione Presunto” disponibile sul sito INAIL;
- trasmettere l’istanza entro il 16 febbraio 2026.
L’importo indicato nella comunicazione sostituisce, ai fini del calcolo dell’acconto 2026, le retribuzioni dell’anno precedente. L’INAIL può comunque effettuare controlli sulla congruità delle motivazioni addotte.
Versamento del premio INAIL con modello F24
Il pagamento dell’autoliquidazione INAIL avviene tramite modello F24, con possibilità di:
versamento in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2026;
rateazione in quattro rate, con le seguenti scadenze:
- 16 febbraio 2026;
- 18 maggio 2026;
- 20 agosto 2026;
- 16 novembre 2026.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi per pagamento dilazionato, calcolati secondo i coefficienti stabiliti annualmente dall’INAIL.
Vedi i documenti ufficiali Autoliquidazione INAIL 2025-26 scadenze rateazione istruzioni
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Ricongiunzione Gestione separata e Casse: ecco le istruzioni INPS
La ricongiunzione dei contributi previdenziali tra diverse gestioni diventa più semplice e conveniente per lavoratori e liberi professionisti.
Con una nota sul sito del Ministero del Lavoro del 21 novembre 2025, era stata aperta la possibilità per chi ha versato contributi in più gestioni – come Casse professionali, Fondo lavoratori dipendenti o altre forme previdenziali – di riunire i contributi in un’unica posizione assicurativa.
Il cambiamento è particolarmente importante in un sistema ormai dominato dal metodo contributivo, in cui ogni contributo versato conta in modo diretto sul calcolo della pensione. L’eliminazione di vincoli interpretativi che tenevano “isolata” la Gestione separata aiuta a creare un sistema previdenziale più coerente e riduce il rischio che spezzoni di contribuzione restino inutilizzati o poco valorizzati, con ricadute negative sui diritti pensionistici dei lavoratori.
Con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto fornisce i chiarimenti applicativi sulle modalità di esercizio della ricongiunzione dei contributi che coinvolge la Gestione separata, definendo limiti, criteri di calcolo e effetti pensionistici dell’operazione.
Novità per la Gestione separata INPS: Casse professionali – i vantaggi per i liberi professionisti
La nota ministeriale specificava che possibilità di effettuare la ricongiunzione dei contributi con la Gestione separata INPS è applicabile in entrambe le direzioni:
- è possibile trasferire contributi verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali oppure
- spostare i contributi dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.
In pratica, un libero professionista che nel corso della carriera ha alternato periodi con partita IVA iscritta alla Gestione separata e periodi di iscrizione alla propria Cassa di categoria potrà, nei limiti delle norme di ciascun ente, chiedere di riunire questi contributi, superando la precedente frammentazione.
Si tratta di un passaggio che, secondo Adepp, l’associazione delle Casse professionali, consente di superare una vera e propria forma di discriminazione verso i liberi professionisti, spesso caratterizzati da percorsi lavorativi più instabili e discontinui rispetto ai lavoratori dipendenti.
Grazie alle nuove indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro all’INPS, la ricongiunzione si affiancherà in modo più armonico a totalizzazione e cumulo, offrendo ai professionisti un ventaglio più ampio di strumenti per valorizzare l’intera storia contributiva e raggiungere più facilmente i requisiti per la pensione.
La circolare INPS 15 2026
Le principali indicazioni operative della circolare 15 2026 chiariscono che:
- la domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi ancora disponibili presso le altre gestioni;
- non è ammessa la ricongiunzione parziale;
- restano esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione;
- non possono essere ricongiunti verso la Gestione separata i periodi antecedenti al 1° aprile 1996, data di introduzione dell’obbligo contributivo;
- sono quindi escluse le Casse professionali presso le quali l’interessato risulti titolare, anche solo in parte, di contribuzione anteriore a tale data.
Calcolo dell’onere, accredito dei periodi ed effetti sulla pensione
La circolare dedica ampio spazio alla determinazione dell’onere di ricongiunzione e agli effetti previdenziali dei periodi trasferiti, chiarendo che:
- per i periodi da valutare nella Gestione separata non si applica il criterio della riserva matematica;
- l’onere è determinato con calcolo contributivo a percentuale;
- l’aliquota da applicare è quella IVS vigente alla data della domanda; per semplificazione, l’INPS indica l’aliquota del 33%, riferita agli iscritti alla Gestione separata in via esclusiva;
- la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda;
- si applicano i limiti di minimale e massimale contributivo vigenti nell’anno della richiesta;
- dall’onere complessivo va sottratto l’importo dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza.
Per quanto riguarda gli effetti previdenziali:
- i periodi ricongiunti sono accreditati per anno e con periodicità mensile;
- ai fini del diritto a pensione, i periodi producono effetti come se fossero stati acquisiti originariamente nella gestione di destinazione;
- la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda;
- la decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di ricongiunzione.
Le istruzioni si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti alla data di pubblicazione della circolare, (9 febbraio 2026) se non ancora definiti.
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Fabbisogno di lavoratori stranieri: ecco i dati 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme a Unioncamere ha lanciato una nuova dashboard interattiva di monitoraggio dei fabbisogni di lavoratori stranieri nel sistema produttivo italiano.
Lo strumento è accessibile tramite il Sistema Informativo Excelsior e il Portale Integrazione Migranti per fornire un quadro dinamico e aggiornato delle esigenze occupazionali delle imprese italiane.
Questa iniziativa nasce nell’ambito del Progetto Excelsior, cofinanziato dall’Unione Europea grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche di inclusione e integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Italia.
La nuova dashboard offre due sezioni principali:
Analisi degli stock occupazionali 2024: dati sull’occupazione effettiva dei lavoratori stranieri per settore, dimensione d’impresa e area geografica, con informazioni su genere e territori di provenienza.
Previsioni delle entrate 2025: dati previsionali sulle entrate di personale straniero programmate per l’anno in corso, con dettagli su professioni più richieste, settori di impiego, territori e livello di esperienza richiesto.
Questa struttura consente ad agenzie per il lavoro, consulenti del lavoro e imprese di orientare strategie di reclutamento e politiche attive con informazioni tempestive e verificabili.
I numeri chiave dell’occupazione straniera in Italia
Secondo i dati del sistema
Sono oltre 508 mila imprese italiane che occupano lavoratori stranieri, pari a 34,4% del totale delle imprese con dipendenti.
I lavoratori stranieri occupati sono quasi 2 milioni, oltre il 13% del totale dei dipendenti in Italia.
In termini territoriali e settoriali:
- Le maggiori incidenze di imprese con lavoratori stranieri si registrano in Trentino Alto-Adige (48,2%), Emilia-Romagna (44,8%) e Toscana (43%).
- Per settore, i più “attrattivi” per occupazione straniera sono turismo (48,5%), agricoltura, silvicoltura e pesca (46,6%), manifatturiero (42,3%) e edilizia (40,4%).
Entrate Programmate nel 2025: i Settori e le Figure Più Richieste
Affrontando i dati previsionali sulle entrate programmate di lavoratori stranieri nel 2025, emerge un quadro significativo dell’intensità della domanda nei vari settori produttivi.
Dal comunicato risultano oltre 1,3 milioni di attivazioni contrattuali rivolte a lavoratori stranieri, pari a 23,4% del totale delle attivazioni programmate dalle imprese italiane per quest’anno.
Ecco i principali numeri organizzati in una tabella :
Settore Entrate Programmate per Stranieri (unità) % su Totale settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 185.000 42,9% Tessile, abbigliamento e calzature 40.000 41,8% Costruzioni 184.000 33,6% Servizi operativi di supporto 120.000 26,7% Trasporto, logistica e magazzinaggio 100.000+ 26,7% Turismo 290.000 24,8% -
Trascinamento giornate agricoltura 2025: comunicazione entro il 24 febbraio
Con la circolare n. 13 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione, ai fini contributivi e assistenziali, del beneficio del cosiddetto “trascinamento di giornate” riferito all’anno 2025, previsto dall’articolo 21, comma 6, della legge n. 223/1991.
Il documento ricorda le condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché gli adempimenti richiesti alle aziende agricole e alle Strutture territoriali dell’Istituto ai fini della corretta compilazione degli elenchi nominativi annuali.
Le indicazioni sono di particolare rilievo per i datori di lavoro agricoli operanti in territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali e per i consulenti che li assistono nella gestione degli obblighi previdenziali, poiché incidono direttamente sull’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l’anno 2025.
Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento
Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Per accedere al beneficio i lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:
- a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
- b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimento e scadenza
Dal punto di vista operativo, la circolare distingue chiaramente gli adempimenti a carico delle aziende agricole e quelli demandati alle Strutture territoriali INPS. Le aziende interessate devono trasmettere esclusivamente in modalità telematica la dichiarazione di calamità, utilizzando il servizio “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, disponibile sul sito INPS nella sezione Sostegni, Sussidi e Indennità – Per misure emergenziali straordinarie. La dichiarazione deve fare riferimento alle aree effettivamente delimitate come calamitate dalle Regioni competenti. Per quanto riguarda i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, la richiesta del beneficio non avviene tramite procedura telematica: in questi casi, i concedenti sono tenuti a trasmettere alle Strutture territoriali INPS il modulo SC95, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale.
La trasmissione del modulo deve avvenire entro il 24 febbraio 2026, termine fissato per consentire all’Istituto la validazione delle istanze prima della formazione degli elenchi annuali 2025.
Le Strutture territoriali INPS operano tramite la procedura interna “DDC – Dichiarazioni di Calamità”, disponibile nel portale intranet dell’Istituto. L’operatore verifica la coerenza dei dati dichiarati con i decreti o le delibere regionali già inseriti in procedura e procede all’approvazione o al rigetto dell’istanza. In caso di reiezione, è obbligatoria l’indicazione puntuale delle motivazioni.
Tutte le operazioni dovranno essere completate entro il 6 marzo 2026, data oltre la quale non sarà possibile garantire l’inserimento corretto dei dati negli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2025
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Contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche: le regole UE
La Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 29 gennaio 2026 nella causa C-668/24 presenta una interessante applicazione del diritto dell’Unione in materia di contratti a tempo determinato e abuso di reiterazione, nel un settore specifico delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Il caso nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, che chiede alla Corte se le clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, parte integrante della direttiva 1999/70/CE, possano essere considerate contrarie alla normativa nazionale che non prevede la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato in caso di abuso di contratti a termine, ma solo un risarcimento del danno nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
La pronuncia conferma la compatibilità tra l'attuale disciplina nazionale e disciplina europea sui rapporti di lavoro a termine e la specificità normativa del settore culturale, ribadendo il ruolo del giudice nazionale nell’effettività delle sanzioni.
Il caso e le normative vigenti
La causa trae origine dalla controversia tra una ballerina dipendente e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano come datrice di lavoro La lavoratrice aveva prestato attività sulla base di una successione di contratti a tempo determinato, conclusasi nel 2019 e aveva impugnato gli atti ritenendo abusiva la reiterazione dei contratti a termine.
Il tribunale di primo grado ha ritenuto rilevante, ai fini dell’interpretazione del diritto UE, la particolare disciplina italiana delle fondazioni lirico-sinfoniche, che non prevede la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato ma misure alternative, incluso il risarcimento del danno.
Normativa UE
La direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso da CES, UNICE e CEEP) sono strumenti fondamentali del diritto UE e contengono due clausole precise volte a:
- garantire il principio di non discriminazione per i lavoratori a termine (clausola 4);
- imporre misure efficaci di prevenzione degli abusi derivanti dalla reiterazione di contratti a termine (clausola 5).
La clausola 5 in particolare richiede agli Stati membri di adottare norme che sanzionino il ricorso abusivo a rapporti a tempo determinato, ma non specifica necessariamente la forma di tale sanzione, lasciando margine alla scelta delle misure nel diritto nazionale.
La normativa nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche
Nel diritto italiano, per alcune categorie come le fondazioni lirico-sinfoniche, le norme di diritto comune che trasformano automaticamente il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato non si applicano. Tale disciplina speciale, riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione, prevede piuttosto strumenti come:
un risarcimento del danno per il lavoratore;
la potenziale responsabilità dei dirigenti in caso di violazioni gravi o dolose.
Questa peculiarità è stata al centro del rinvio pregiudiziale, poiché il giudice nazionale ha chiesto alla CGUE se essa potesse ritenersi compatibile con i principi comunitari.
La decisione della Corte
La CGUE, Sezione Decima, nel pronunciarsi il 29 gennaio 2026, ha adottato una sentenza chiara sul ruolo delle clausole europee e sulla compatibilità con e norme nazionali
Le misure nazionali alternative alla conversione automatica in contratto a tempo indeterminato sono compatibili con il diritto UE, purché siano efficaci e preventive: la Corte ha confermato che la direttiva non impone un unico rimedio, come la conversione automatica ma richiede misure che sanzionino in modo effettivo l’abuso.
iI questo senso il giudice nazionale ha un ruolo centrale nell’accertare appunto se le sanzioni previste sono effettive e sufficienti per prevenire ulteriori abusi. Se non lo sono, il giudice deve interpretare o applicare il diritto nazionale in modo conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro.
Quindi il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non è escluso dall’ambito di tutela delle clausole 4 e 5 della direttiva UE , ma la forma delle sanzioni può essere diversa rispetto alla disciplina ordinaria.