• Start up e Crowdfunding

    Incentivi autoimpiego under 35 settori strategici: le regole

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 111 del 15 maggio 2025) il Decreto 3 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo per le nuove imprese under 35 operanti nei settori strategici, previsto dall’art. 21 del DL 60/2024.(Coesione)

    La versione definitiva del provvedimento non presenta modifiche rispetto alla bozza che avevamo già anticipato sul nostro portale nelle scorse settimane. Il testo è stato registrato dalla Corte dei conti in data 5 maggio 2025, confermando così la piena validità amministrativa della misura.

    Il decreto attua le disposizioni contenute nel Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021–2027 e si rivolge a soggetti disoccupati under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, nei settori ritenuti strategici per la transizione digitale ed ecologica.

    Per il via alle domande si attende però la circolare INPS.

    Esonero contributivo e contributi a giovani imprenditori nei settori strategici

    Il decreto legge ha  introdotto due misure chiave per favorire l’imprenditorialità giovanile e la crescita dell’occupazione stabile nei settori innovativi:

    1- Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 

    • Beneficiari: Le piccole imprese che assumono giovani under 35 con contratti a tempo indeterminato 
    • Periodo di validità: Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.
    • Durata esonero: Fino a tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
    • Dettagli esonero:
      • Riguarda la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro.
      • Valido per dipendenti assunti a tempo indeterminato con meno di 35 anni.
      • Massimo 800 euro mensili per lavoratore.
      • Non copre rapporti di apprendistato o lavoro domestico.
    • Condizioni:
      • Richiesta di autorizzazione dalla Commissione europea.
      • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
      • Compatibile con la deduzione fiscale prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023.

    2- Contributo mensile INPS al neo imprenditore:

    • Beneficiari: Stessi soggetti che avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici.
    • Importo: 500 euro mensili per massimo tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
    • Erogazione: Anticipata annualmente.
    • Condizioni: Non concorre alla formazione del reddito imponibile.

    ATTENZIONE L’INPS verificherà la capienza territoriale delle risorse (fondo a gestione regionale) prima di autorizzare il beneficio. I dati relativi agli aiuti saranno registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

    Saranno effettuati controlli e, in caso di accesso indebito ai benefici, è previsto l’obbligo di restituzione e l’eventuale responsabilità penale.

    Incentivi start up settori strategici: esonero e contributo

    Come detto l'incentivo è sdoppiato:

    1. l’esonero consiste nella totale riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), per un massimo di 3 anni, entro il limite di 800 euro mensili per ogni  dipendente.
    2. In aggiunta, per le nuove imprese è previsto un contributo mensile di 500 euro per l’attività, non tassabile e cumulabile con l’esonero contributivo.

    Ecco una tabella riepilogativa dei principali importi e scadenze:

    Misura Importo Durata massima Periodo di riferimento
    Esonero contributivo Fino a 800 €/mese per lavoratore 3 anni (entro il 31/12/2028) Assunzioni tra 01/07/2024 e 31/12/2025
    Contributo per l’attività imprenditoriale 500 €/mese (non tassabile) 3 anni (entro il 31/12/2028) Imprese avviate tra 01/07/2024 e 31/12/2025

    Incentivi autoimpiego under 35 : Come richiedere i benefici

    Le domande per entrambe le misure vanno presentate esclusivamente in via telematica all’INPS, secondo le modalità e istruzioni operative che saranno definite dall’Istituto.

    Per il contributo attività, la domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla costituzione dell’impresa (o entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto se successiva).

    La domanda deve contenere:

    • Dati impresa e fondatore;
    • Indicazione del codice ATECO;
    • Dati lavoratore assunto (per l’esonero);
    • Contratto, retribuzione, aliquota e dichiarazione di non cumulo con altri incentivi.

  • Lavoro Dipendente

    Denunce infortuni: prorogato al 23 maggio l’aggiornamento INAIL

    Inail ha comunicato oggi sul proprio sito la proroga al 23 maggio 2025  della procedura di aggiornamento inizialmente  prevista per il 16 maggio per l’invio in modalità offline o in cooperazione applicativa della 

    • Comunicazione di infortunio e 
    • Denuncia/Comunicazione di infortunio: 

    In particolare  dunque dal 23 maggio 2025 sarà disponibile la versione aggiornata degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio che contiene un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

    Attenzione va posta la fatto che l’inserimento dell’informazione “Attività svolta in cantiere” è finalizzato anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.

    Denunce INAIL: obbligo adeguamento utenti entro il 15 maggio

    INAIL avvisa  quindi che  per l’inoltro di comunicazioni e denunce/comunicazioni in modalità offline o in cooperazione applicativa è necessario che gli utenti interessati adeguino i propri sistemi entro il 15 maggio 2025.

    Le cronologie delle versioni, contenenti i dettagli delle modifiche e le documentazioni tecniche aggiornate per l’invio offline dei due adempimenti citati, sono disponibili seguendo i percorsi:

    Le documentazioni tecniche aggiornate dei due servizi in cooperazione applicativa sono state comunicate alle aziende che utilizzano tale modalità di trasmissione.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Note rettifica: aggiornato il servizio Easy INPS online

    Nell'ambito del processo di innovazione digitale e automatizzazione dei servizi Inps  ha reso noto nel messaggio 666 del 13 febbraio 2024  il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie”   all’interno del Portale Contributivo

    La prima funzione messa a disposizione degli utenti si concentra  sulle “Note di Rettifica”, a seguito dell'evidente esigenza di standardizzare  le risposte fornite dagli uffici  in merito a procedure  e anomalie . 

    L'obiettivo   è quello di spiegare in maniera chiara  le cause di  tali comunicazioni  fornendo  una “consulenza automatizzata”, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e puntuali indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione delle motivazioni,  che attualmente  sono codificate in maniera tecnica e poco intuitiva. 

    Con il messaggio era fornito un manuale di istruzioni  del nuovo servizio. Vediamo in sintesi di cosa si tratta.

    Easy INPS le indicazioni sulle Note di Rettifica

    Nello specifico, dal 2024  la sezione di consultazione delle “Note di Rettifica”,  era stata implementata con una nuova colonna denominata “Causa”.

    Tale specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause), riconducibili alle seguenti categorie:

    1. – Sanzioni;
    2. – Differenze contributive per irregolarità (Durc);
    3. – Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);
    4. – Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
    5. – Differenze contributive su aliquota applicata;
    6. – Differenze contributive per altre cause.

    Nel dettaglio della singola “Nota di Rettifica” è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo.

    Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

    ATTENZIONE nella  prima fase  del rilascio  era possibile consultare le  Note di rettifica a partire da agosto 2023   e in  riferimento alle prime tre macro-cause  (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).

    Easy INPS aggiornamento maggio 2025

    Con il messaggio 1507 del 15 maggio INPS comunica il rilascio delle   ultime macro-cause  previste da progetto:

    • Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
    • Differenze contributive su aliquota applicata;
    • Differenze contributive per altre cause,

     che  vengono visualizzate con le stesse modalità  e sono visibili anche sul documento di notifica in formato pdf.

    È possibile, inoltre, escludere dalla visualizzazione gli importi inferiori alla soglia di tolleranza pari a 1 euro.

    Le “Note di Rettifica” per le quali è disponibile la nuova funzionalità sono quelle con periodo di competenza da agosto 2023 e data di calcolo uguale o successiva al 12 luglio 2024.

  • Lavoro Dipendente

    Legge vittime cedimenti stradali: previsto il collocamento obbligatorio

    La Legge 15 aprile 2025, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025, intitolata “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”.

    La legge mira a riconoscere benefici alle vittime di eventi dannosi causati da cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, in coerenza con il principio solidaristico sancito dall'articolo 2 della Costituzione.

    Vediamo  meglio i beneficiari e le varie misure in concreto.

    Legge 63 2025: finalità e beneficiari

    La legge prevede in primo luogo l'istituzione di un fondo  presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime. 

    • Beneficiari: hanno diritto ai benefici il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle della persona deceduta, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva. Inoltre, sono inclusi i parenti o affini fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento e chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50% a causa delle lesioni riportate. 
    • Esclusioni: sono esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi dannosi o alla commissione di reati a questi connessi. 

    Gli eventi dannosi verificatisi tra il 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della legge saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Gli eventi successivi saranno individuati con decreti da adottare entro trenta giorni dall'evento stesso.

    Legge 63 2025: i benefici previsti

    Le risorse del fondo sono destinate in particolare a:

    • Speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime L'elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
    • Ulteriori iniziative di solidarietà sociale, come misure integrative di sostegno al reddito per famiglie in condizioni di bisogno

    Inoltre:

    •  i soggetti beneficiari godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
    • È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
    • Può essere concessa la cittadinanza italiana allo straniero coniuge, all'altra parte dell'unione civile, alla persona stabilmente convivente, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle delle vittime, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

  • Agricoltura

    ENPAIA: Nuova Area Web per Infortuni e Malattie Professionali

    Dallo scorso marzo 2025, la Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) ha attivato un nuovo  strumento digitale: l’Area Web dedicata all’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali.

     Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della digitalizzazione dei servizi offerti agli assicurati impiegati in agricoltura, periti agrari e agrotecnici.

    La nuova Area Web è accessibile attraverso le credenziali fornite da ENPAIA ed è destinata a datori di lavoro, consulenti e assicurati. 

    Permette la gestione integrata delle denunce di infortunio e delle richieste di riconoscimento di malattia professionale.

    Tramite l’accesso all’area riservata, è possibile:

    • inserire denunce di infortunio professionale, extraprofessionale o in itinere;
    • consultare la documentazione rilasciata dall’Ufficio Assicurazione Infortuni;
    • verificare in tempo reale l’attivazione del rapporto di lavoro associato al soggetto infortunato;
    • monitorare costantemente lo stato della pratica attraverso notifiche automatiche inviate via e-mail.

    Piattaforma digitale infortuni ENPAIA come funziona

    Il sistema è stato progettato per semplificare e guidare l’utente nell’inserimento della denuncia. Il datore di lavoro o il consulente:

    • Effettua una ricerca per nome, cognome o matricola del dipendente.
    • Specifica la tipologia di infortunio (professionale o extraprofessionale).
    • Inserisce data, luogo dell’evento e descrizione della dinamica.

    In caso di prognosi iniziale pari o superiore a 30 giorni, allega l’attestazione di denuncia alle autorità competenti.

    Nel caso in cui l’infortunio derivi da incidente stradale causato da terzi, il sistema obbliga all’inserimento completo dei dati richiesti, impedendo il salvataggio della denuncia in caso di informazioni mancanti. Questa funzione garantisce l’accuratezza e la completezza delle comunicazioni inviate all’ente

    .Coinvolgimento attivo dell’assicurato

    Una volta che la denuncia viene inserita, l’assicurato riceve una notifica automatica e accede alla propria area per:

    • completare la denuncia;
    • caricare la documentazione medica;
    • integrare ulteriori elementi richiesti;
    • verificare e convalidare i dati al termine dell’evento.

    Tutte le informazioni inserite sono consultabili e modificabili anche successivamente. Inoltre, le determinazioni e i prospetti di liquidazione sono resi disponibili online, garantendo massima trasparenza e accessibilità

    L’intero sistema garantisce il rispetto della privacy e della sicurezza dei dati, consentendo l’accesso esclusivo all’area riservata di propria pertinenza. Ogni azione compiuta sul portale genera una comunicazione via e-mail, assicurando una tracciabilità puntuale delle attività.

    Al termine dell’assenza per infortunio, il datore di lavoro deve:

    • chiudere l’evento;
    • indicare le date di inizio e fine;
    • inserire i dati per il pagamento della prestazione (beneficiario, IBAN, retribuzione lorda, cedolino paga).

    L’assicurato, infine, dovrà validare i dati inseriti e potrà allegare ulteriore documentazione anche dopo la chiusura dell’evento.

    Periodo transitorio e obbligatorietà futura

    Per agevolare l’adozione del nuovo sistema, ENPAIA ha previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2025: durante tale periodo sarà ancora possibile effettuare le denunce con i canali tradizionali.

    Tuttavia, dal 3 novembre 2025 l’unico canale abilitato per la gestione delle denunce sarà la nuova Area Web, che diventerà strumento esclusivo per aziende, consulenti e lavoratori agricoli

    .

  • Lavoro Autonomo

    Nota INL: consulenza del lavoro vietata per i CED

    Con la nota n. 4304 del 13 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro  ha chiarito  i limiti operativi dei centri elaborazione dati (CED) nel campo della consulenza del lavoro, delineando le condizioni oltre le quali può configurarsi l’ipotesi di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). 

    L'INL afferma che i CED possono svolgere solo attività “strumentali” e “accessorie”, ovvero:

    compiti esecutivi come la raccolta, lettura e trasposizione dei dati nei libri paga, l’aggiornamento dei software gestionali e la stampa dei cedolini. 

    Tra le attività accessorie rientrano, invece, la consegna della documentazione e l’archiviazione dei dati elaborati. 

    È quindi esclusa qualsiasi funzione valutativa o di consulenza, che rimane riservata ai professionisti abilitati ai sensi della legge 12/1979.

    Secondo la normativa vigente, infatti, solo i consulenti del lavoro iscritti all’albo, nonché avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali che abbiano regolarmente notificato l’avvio dell’attività all’Ispettorato, possono occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. 

    Tali attività non possono essere delegate ai CED, i quali, invece, possono fornire supporto operativo ai suddetti professionisti o ai datori di lavoro, sempre e  solo sotto la loro supervisione. 

    La violazione di tali limiti può costituire reato e determinare interventi sanzionatori da parte degli organi ispettivi.

    Il ruolo dei professionisti e il rapporto con i CED

    Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato dalla nota dell’INL è la necessità che il rapporto tra CED e professionista incaricato sia formalizzato attraverso un incarico scritto con data certa, che disciplini i limiti di intervento. Il professionista incaricato non può svolgere, per conto del CED, le funzioni che la legge riserva esclusivamente alla sua figura. Al contrario, il suo ruolo deve limitarsi alla verifica e controllo delle attività esecutive e accessorie svolte dal centro, senza sconfinare in compiti di consulenza diretta nei confronti dei clienti del CED.

    In tal senso, l’Ispettorato ribadisce che solo i soggetti abilitati dalla L. 12/1979 possono curare adempimenti fondamentali come la gestione dei rapporti di lavoro, assunzioni e licenziamenti, redazione dei contratti, comunicazioni obbligatorie (es. Unilav), prospetti L. 68/1999, invio della documentazione contributiva agli enti previdenziali e assistenza durante eventuali ispezioni. Queste attività richiedono competenze specifiche e una responsabilità professionale non delegabile a strutture meramente esecutive come i CED.

    L’INL sottolinea anche come le piccole imprese e quelle artigiane, incluse le cooperative, possano eventualmente avvalersi dei servizi erogati da centri di assistenza fiscale (CAF) istituiti dalle associazioni di categoria, i quali possono includere consulenti del lavoro come dipendenti. Anche in questo caso, tuttavia, il ruolo del CED resta subordinato all’attività del professionista, a cui spetta l’effettiva consulenza e gestione dei rapporti di lavoro.

    Controlli ispettivi e contrasto all’abusivismo

    L’intervento dell’Ispettorato si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’abusivismo professionale nella consulenza del lavoro, una priorità per il Ministero del Lavoro. I controlli degli ispettori saranno mirati a distinguere chiaramente le attività svolte dai CED da quelle riservate ai professionisti. Le verifiche si concentreranno su diversi aspetti: la natura concreta delle operazioni eseguite (che dovranno limitarsi a calcoli e stampa), l’emissione delle fatture (per analizzare contenuto e destinatari), e la verifica dei rapporti tra clienti e operatori del CED (per accertare se vi siano indebite attività consulenziali).

    Sarà inoltre fondamentale controllare che la supervisione da parte dei professionisti incaricati si mantenga nei limiti previsti, senza mascherare un coinvolgimento diretto in attività vietate ai CED. In altre parole, le figure abilitate non devono fungere da “schermo” per consentire ai CED di svolgere consulenza in modo surrettizio, ma devono limitarsi a garantire il rispetto dei compiti assegnati.

  • Contributi Previdenziali

    Corte UE: stop alla disparità contributiva tra operai agricoli

    Con la sentenza  della Corte di Giustizia Europea dell'8 maggio 2025 nelle cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24,  viene evidenziata,  nell'ordinamento giuridico italiano, una differenza di trattamento tra gli operai agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sotto il profilo del calcolo dei contributi previdenziali. 

    Ecco i dettagli della vicenda e della decisione della Corte.

    Il caso: contributi INPS per i lavoratori agricoli a termine

    La sentenza, emessa dalla Decima Sezione della Corte, affronta il tema dei contributi previdenziali e delle retribuzioni, stabilendo che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino tale disparità.

    La sentenza è stata emessa in risposta a tre cause riunite (C-212/24, C-226/24 e C-227/24) presentate dalla Corte d'appello di Firenze, che riguardavano controversie tra datori di lavoro agricoli e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 

    Le controversie riguardavano il calcolo dei contributi previdenziali:

    1.  per gli operai agricoli a tempo determinato,  erano calcolati in base alle ore effettivamente lavorate, mentre 
    2. per gli operai a tempo indeterminato i contributi erano calcolati su un orario di lavoro giornaliero forfettario di sei ore e mezza.

    La Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento è contraria alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. 

    Secondo la Corte, i contributi previdenziali devono essere calcolati in modo uniforme per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia del contratto, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento.

    Le conclusioni della Corte: vietata la discriminazione

    La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che:

    «La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro […] osta a una normativa nazionale […] in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo determinato […] sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte, mentre i contributi […] per gli operai a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di un orario giornaliero forfettario.»

    Questa pronuncia impone una revisione del sistema italiano laddove esso produce un trattamento discriminatorio. 

    Spetterà ora ai giudici nazionali e, più in generale, al legislatore e agli enti previdenziali italiani, recepire il principio espresso dalla Corte e uniformare i criteri di calcolo dei contributi per garantire la parità di trattamento.