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Avviso INAIL formazione 2025: ecco l’elenco ambito D
E' stata aperta il 18 marzo 2025 la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in tema sicurezza sul lavoro, elaborate da associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei destinatari dei finanziamenti, requisiti, contributi previsti e modalità di domanda
Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione :
- dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
- Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 era aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è stata effettuata la registrazione dei proponenti . L'istituto ha comunicato che è gia disponibile l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate e ha prorogato fino al 15 settembre l'apertura dello sportello informatico per l’inserimento dei documenti.
- L'apertura sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito D è prevista dalle ore 12:00 del 16 settembre 2025 alle ore 17:00 del 23 settembre 2025 e si puo procedere alla : compilazione e invio domanda dalle ore 12:00 del 30 settembre 2025 alle ore 17:00 del 7 ottobre 2025. dal 22 ottobre e disponibil l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito D, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento. Dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 21 novembre 2025 è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati 6, 7 e 8.
Nella sezione “documentazione” sono disponibili il “Manuale utente e regole tecniche” per l’upload della documentazione e il file “Elenco docenti”.
Si ricorda che , oltre alle FAQ di chiarimenti, Inail ha reso disponibili gli specifici manuali utenteper la domanda e per la registrazione dei partecipanti
E' stato anche pubblicato un videotutorial per aiutare nella compilazione della domanda
Vediamo le principali indicazioni e la tabella temporale completa al penultimo paragrafo, con tutti i testi ufficiali.
Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione
Il bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati in particolare alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.
Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO
Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti
I progetti sono rivolti a:
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
- Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
- Lavoratori
- Datori di lavoro
- Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
Possono partecipare come soggetti proponenti:
- Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
- Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.
Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.
Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili
Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare una sola domanda di partecipazione per ciascuno degli ambiti tematici seguenti:
- A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
- B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
- D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto
I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate
- NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA
- CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA
- SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA
Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.
Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.
Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro -Salute
Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in remoto (videoconferenza sincrona
Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di soggetti destinatari
Il budget totale disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)
Il contributo per ogni progetto sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione.
Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante.
L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)
Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza
Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it).
I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL
Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e utilizzo dello sportello
TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI
AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 aprile 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 aprile 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 23 maggio 2025 (ore 12:00)
AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 10 giugno 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 12 giugno 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 11 luglio 2025 (ore 12:00)
AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 luglio 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 luglio 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti
22 agosto 2025 (ore 12:00)PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2025 H. 12.00
AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 21 ottobre 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 23 ottobre 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 21 novembre 2025 (ore 12:00)
Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile.
È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.
Le rettifiche al Bando
Con l'avviso del 9 gennaio 2025, sono state comunicate due rettifiche al bando di finanziamento 2024 .
La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.
Nello specifico: l’art. 3 dell’Avviso è sostituito come segue: “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00 (euro ventiquattromilioni/00).
Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto
importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6 per un importo pari ad euro 6.000.000,00 […]”
L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue: 9. Importo ammesso al finanziamento
“Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo
complessivo finanziabile sarà compreso tra
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 1.200.000,00;
in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.
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Revoca del licenziamento: la tempistica per i datori di lavoro
Con l’ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha ribadito un principio di rilievo per i rapporti di lavoro subordinato: la revoca del licenziamento è da considerarsi tempestiva se inviata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, a prescindere dal momento in cui il lavoratore ne riceve effettiva conoscenza.
La decisione, che si fonda sull’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dalla Legge n. 92/2012 poi recepita dal dlgs 147 2025, , si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, che attribuisce alla revoca natura di diritto potestativo del datore di lavoro, esercitabile unilateralmente entro il termine di legge.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte offre l’occasione per chiarire l’ambito di applicazione del principio della “scissione degli effetti” degli atti recettizi, nonché i limiti temporali entro i quali il datore può rimediare a un licenziamento senza incorrere in sanzioni.
Le decisioni di merito e della Cassazione
La Corte di Cassazione, confermando le pronunce di merito, ha dichiarato infondato il ricorso della lavoratrice, chiarendo che la revoca del licenziamento prevista dall’art. 18, comma 10, dello Statuto dei lavoratori – introdotta dalla Legge n. 92/2012 e ripresa dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015 – è efficace se effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, anche se non ancora ricevuta dal dipendente.
I giudici di legittimità hanno qualificato la revoca come atto unilaterale di autotutela del datore di lavoro, riconducibile alla categoria dei diritti potestativi, il cui esercizio determina immediatamente la modifica della sfera giuridica del destinatario.
Ne consegue che, in assenza di una diversa previsione normativa, l’effetto della revoca si produce al momento dell’invio, e non alla ricezione.
La Corte ha sottolineato che il testo della norma fa riferimento alla revoca “effettuata” entro il termine di quindici giorni, senza menzionare la comunicazione o la conoscenza da parte del lavoratore. Il legislatore, dunque, ha inteso legare la validità dell’atto al suo compimento, non alla sua percezione.
Inoltre, i principi di buona fede e correttezza non possono ampliare i limiti legali o introdurre nuovi oneri a carico delle parti in mancanza di un espresso fondamento normativo.
Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto tempestiva la revoca effettuata con telegramma inviato il 28 febbraio 2018, poiché entro i 15 giorni dall’impugnazione del 13 febbraio, pur se la ricezione era avvenuta il giorno successivo.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della lavoratrice al pagamento delle spese di giudizio.
Conclusioni e riferimenti normativi
La decisione della Cassazione n. 16639/2024 consolida un orientamento favorevole ai datori di lavoro, secondo cui il termine di 15 giorni per revocare il licenziamento decorre dall’impugnazione e si considera rispettato con il mero invio dell’atto, purché avvenuto entro la scadenza.
Il datore di lavoro, quindi, può revocare validamente il recesso anche se il lavoratore riceve la comunicazione successivamente, a condizione che la spedizione avvenga in tempo utile.
Per i consulenti e i responsabili delle risorse umane, la pronuncia offre un chiarimento importante sulla tempistica delle revoche, riducendo il rischio di contenziosi legati a ritardi nella consegna. Tuttavia, resta consigliabile documentare con precisione la data di invio e la modalità di trasmissione, così da poter dimostrare il rispetto dei termini legali in caso di contestazione.
Riferimenti normativi
- Art. 18, comma 10, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92) – Revoca del licenziamento;
- Art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
- Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024
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Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi
Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.
La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.
La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.
La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.
In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.
La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE
Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.
Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.
La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.
Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti
Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:
gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.
Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:
- riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
- riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.
Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.
Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.
La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.
In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione.
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Commercialisti: contributo 2025 dalla Cassa per i tirocinanti – modalità e scadenze
Con una delibera del 1° ottobre 2025, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ha approvato un nuovo bando destinato a incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
L’iniziativa, disciplinata dall’art. 56-ter del Regolamento Unitario, mette a disposizione 5 milioni di euro di contributi economici per i professionisti iscritti alla Cassa che assumono il ruolo di Dominus nei confronti di tirocinanti iscritti alla sezione dedicata dell’Albo.
L’obiettivo è valorizzare la formazione professionale e favorire l’ingresso dei giovani nella professione, sostenendo economicamente gli studi che erogano borse di studio adeguate durante il periodo di tirocinio.
Prima scadenza 30 aprile 2026. Ecco tutti i dettagli su requisiti e modalità di richiesta.
Quadro normativo e requisiti
Il contributo è destinato esclusivamente ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa che accolgono uno o più tirocinanti per il tirocinio previsto dal D.Lgs. n. 139/2005, art. 40, comma 3.
Per poter accedere al beneficio, nel corso del 2026 i tirocinanti devono:
- essere iscritti al Registro dei tirocinanti commercialisti;
- percepire una borsa di studio di almeno € 1.000,00 mensili medi, come previsto dal Decreto 7 agosto 2009, n. 143;
- risultare pre-iscritti alla Cassa al momento della domanda del Dominus.
È importante notare che il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 18 mensilità complessive per ciascun tirocinante.
Il contributo erogato dalla Cassa ammonta a € 500,00 mensili per ogni tirocinante, limitatamente ai mesi del 2026 effettivamente coperti dal tirocinio obbligatorio e retribuiti come borsa di studio.
Non sono invece valorizzabili somme erogate a diverso titolo, come rimborsi spese o collaborazioni occasionali.
Il rispetto dell’importo minimo medio della borsa di studio è oggetto di verifica successiva da parte della Cassa: qualora risulti inferiore a € 1.000,00 mensili, l’Ente procederà al recupero delle somme già liquidate.
Istruzioni operative e termini di presentazione
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite il servizio online DCT disponibile sul sito www.cnpadc.it .
Il Dominus deve presentare una domanda distinta per ciascun tirocinante, allegando la seguente documentazione:
documento di identità del richiedente e del tirocinante;
- scrittura privata che regola il rapporto di tirocinio con l’indicazione dell’importo e della durata della borsa di studio;
- certificato di iscrizione al Registro dei tirocinanti;
- copia del libretto del tirocinio con il nominativo del Dominus;
- copia dei bonifici bancari relativi alle borse di studio corrisposte, riportanti in modo chiaro il nominativo del tirocinante e il periodo di riferimento.
Le domande dovranno rispettare le seguenti finestre temporali di presentazione:
Periodo di tirocinio Apertura servizio DCT Chiusura servizio DCT I trimestre 2026 (01.01 – 31.03) 01.04.2026 30.04.2026 II trimestre 2026 (01.04 – 30.06) 01.07.2026 31.07.2026 III trimestre 2026 (01.07 – 30.09) 01.10.2026 31.10.2026 IV trimestre 2026 (01.10 – 31.12) 01.01.2027 31.01.2027 Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La liquidazione dei contributi avverrà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun termine di presentazione, con conguaglio finale al quarto trimestre 2026.
In caso di irregolarità contributiva del Dominus, la liquidazione resterà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione. Infine, in caso di discordanze tra quanto dichiarato e le risultanze fiscali, la Cassa procederà al recupero delle somme e il professionista sarà escluso dai successivi bandi analoghi per due anni.
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Previdenza complementare: nasce il protocollo tra Ministero del Lavoro e Consiglio
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e il Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) hanno firmato a ottobre 2025 un Protocollo d’Intesa per diffondere la cultura previdenziale e incentivare l’adesione dei cittadini, soprattutto dei più giovani, alla previdenza complementare, ancora non sufficientemente conosciuta e utilizzata.
L’accordo nasce dall’esigenza di aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dai fondi pensione e sulle tutele che questi strumenti garantiscono nel lungo periodo.
Il progetto si inserisce nel più ampio piano ministeriale di “efficientamento del sistema di welfare” e punta a rendere la comunicazione previdenziale più chiara, accessibile e digitale.
In un contesto in cui la previdenza pubblica non sempre assicura una copertura piena, la collaborazione tra MLPS e CNG mira a fornire strumenti concreti di educazione e orientamento. Il protocollo non comporta oneri finanziari per le parti e prevede una durata triennale, con possibilità di rinnovo
Il progetto in due fasi
Il cuore operativo dell’accordo è la creazione della “Piattaforma di agevolazione della Previdenza Complementare”, un progetto strategico che sarà sviluppato in due fasi:
- Nel breve periodo, il Ministero realizzerà una sezione informativa dedicata sul proprio sito, con materiali divulgativi, contenuti formativi e link utili per conoscere le diverse forme di previdenza integrativa. Questa area offrirà anche un chatbot con intelligenza generativa, capace di rispondere alle domande dei cittadini su scenari previdenziali e vantaggi fiscali dei fondi pensione.
- Nel medio-lungo termine è prevista la creazione di un portale interattivo completo, dove gli utenti potranno accedere a simulazioni personalizzabili, strumenti decisionali e percorsi informativi coordinati. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento unico e aggiornato per comprendere il funzionamento della previdenza complementare, favorendo scelte consapevoli e responsabili.
I destinatari
l protocollo è rivolto a cittadini, lavoratori, consulenti del lavoro, datori di lavoro e operatori del settore, ma dedica particolare attenzione ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro
Il Consiglio Nazionale dei Giovani si impegna infatti a promuovere le iniziative tramite la propria rete associativa e a collaborare alla redazione dei contenuti, garantendo un linguaggio accessibile e aggiornato.
Per i consulenti e i datori di lavoro, l’accordo rappresenta un’opportunità per orientare meglio i lavoratori sulle scelte previdenziali e per valorizzare la previdenza complementare come strumento di welfare aziendale.
L’iniziativa, oltre a rafforzare la collaborazione istituzionale, promuove una visione moderna della previdenza come forma di investimento consapevole nel futuro personale e collettivo, sostenendo così la crescita di una nuova cultura del risparmio previdenziale in Italia.
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Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione entro il 31.10
Come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503,i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF .
Quindi i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024.
Con il messaggio 3036 del 13 ottobre 2025 l'Inps fornisce i chiarimenti su quali soggetti sono tenuti e quali esclusi dall'obbligo dichiarativo e le modalità di compilazione della dichiarazione (Modello Red), che può essere fatta anche in autonomia online sul sito INPS (v. ultimo paragrafo).
Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
Sono esclusi dall'obbligo
– i titolari di pensione di vecchiaia;
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001) ovvero con decorrenza delle prestazioni precedente al 31.12.1994
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti .
ATTENZIONE sono soggetti all’obbligo anche i titolari di pensione di invalidità iscritti all’INPGI (articolo 8, Regolamento INPGI)
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Casi particolari di esclusione dal divieto
Il messaggio specifica alcuni casi particolari in cui l'incumulabilità non si applica :
- a titolari di pensione di invalidità con attività da cui derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- per i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
- per indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali
- per le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
- per le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni e quelle percepite dai giudici tributari
- per remunerazioni percepite dai sacerdoti
Cumulo redditi e pensione: Dichiarazione preventiva
Il messaggio precisa che i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2026
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025, resa a consuntivo nell'anno 2026.
Cumulo redditi e pensione: come fare la dichiarazione
Va ricordato che
- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
- Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando:
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
- la Carta di Identità Elettronica (CIE).
Una volta autenticati si puo accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2025 (dichiarazione redditi anno 2024).
La dichiarazione può anche essere effettuata attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Cumulo redditi e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo comporta l’obbligo a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa e viene prelevata direttamente sulle rate di pensione
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Rinnovo assegno di inclusione: guida al percorso con i Servizi Sociali
Con il Messaggio INPS n. 3048 del 14 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni operative sul rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e sul percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto per i nuclei familiari che intendono proseguire nel beneficio dopo la prima fase di 18 mesi.
Va ricordato innanzitutto che il rinnovo, disciplinato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è possibile per ulteriori 12 mesi, dopo una sospensione di un mese.
Il messaggio chiarisce che, dopo la domanda di rinnovo (V. chiarimenti nel messaggio 2052 2025) , i nuclei familiari devono presentarsi nuovamente ai Servizi Sociali e ai Centri per l’Impiego (CPI) per aggiornare o confermare il proprio percorso di inclusione. La procedura è tracciata sulla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, dove vengono registrate tutte le fasi del percorso personalizzato.
Quadro normativo e scadenze
l percorso di rinnovo dell’ADI si inserisce nel sistema integrato di inclusione previsto dal decreto-legge n. 48/2023, che impone ai beneficiari di mantenere attiva la collaborazione con i Servizi Sociali e i CPI. In particolare, l’articolo 4, comma 4, stabilisce che i nuclei familiari devono presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).
Tale scadenza, per le domande di rinnovo, coincide con la data di presentazione della domanda stessa.
La circolare INPS n. 105/2023 ha inoltre previsto una clausola di salvaguardia: in caso di domanda accolta in prossimità dei 120 giorni, sono comunque garantite le prime tre mensilità dell’ADI.
Il Messaggio n. 3048/2025 conferma queste regole e specifica che, con il rinnovo, il nucleo deve partecipare a una nuova analisi multidimensionale presso i Servizi Sociali, necessaria per aggiornare o confermare il percorso già avviato.
Fase del percorso Scadenza Adempimento Presentazione ai Servizi Sociali Entro 120 giorni dal Patto di attivazione PAD Analisi multidimensionale e definizione percorso Eventuali incontri successivi Entro 90 giorni Aggiornamento o completamento percorso Sottoscrizione PADI e PSP (per attivabili al lavoro) Entro 60 giorni Patto digitale individuale e patto di servizio personalizzato Istruzioni operative
- Dopo la presentazione della domanda di rinnovo, i Servizi Sociali convocano il nucleo familiare per un primo incontro obbligatorio, volto a verificare la coerenza tra il percorso precedente e la situazione attuale del nucleo .Durante l’incontro gli operatori possono confermare, modificare o aggiornare l’analisi multidimensionale. Solo dopo questa fase il percorso di inclusione si considera riavviato, con azzeramento del contatore per la successiva scadenza.
- Se sono necessari ulteriori incontri per completare l’analisi, la nuova convocazione deve avvenire entro 90 giorni.
- Per i componenti del nucleo inseriti in un percorso di attivazione lavorativa, è previsto un ulteriore adempimento: entro 60 giorni devono sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PADI) e, successivamente, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso il Centro per l’Impiego.
È importante sottolineare che i percorsi di inclusione sociale e lavorativa possono proseguire anche indipendentemente dall’erogazione del beneficio economico.
Infatti, se il CPI ha già registrato un’attività di aggiornamento o sottoscrizione del PSP dopo la domanda di rinnovo, il termine dei 60 giorni viene automaticamente spostato alla successiva scadenza dei 90 giorni, a condizione che l’analisi multidimensionale sia già stata effettuata.