• Pensioni

    INPS Relazione 2025: l’età media della pensione sale a 64,8 anni

    Nel  XXIV Rapporto annuale sull'attività dell'INPS  presentato ieri a Roma il presidente  Fava sono fotografate le recenti evoluzioni del sistema pensionistico italiano, evidenziando segnali di trasformazione significativi per cittadini, datori di lavoro e professionisti.

     Il dato più emblematico? L’età media di pensionamento è salita a 64,8 anni nel 2024, complici il calo del 9% delle pensioni anticipate e le misure che incentivano la permanenza al lavoro. 

    Contestualmente, crescono del 6,5% le prestazioni assistenziali e aumentano i pensionati che decidono di continuare a lavorare (8,5%).

    Il presidente INPS ha inoltre confermato la solidità  finanziaria del sistema, ma ha lanciato un chiaro appello a interventi strutturali: investire su donne, giovani e lavoratori anziani è essenziale per garantire la sostenibilità del welfare pubblico. 

    Anche il ministro Calderone, che ha assistito alla presentazione,  ha ribadito che non è in programma un innalzamento dell’età pensionabile, pur sottolineando l’importanza delle attuali politiche occupazionali.

    Un altro aspetto evidenziato   dalla relazione è il grande sforzo tecnico e organizzativo per la digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure che sta portando ottimi risultati nei servizi agli utenti e per la trasparenza complessiva del sistema.

    Il testo del rapporto annuale è allegato in fondo all'articolo.

    I dati principali della relazione: importi, pensioni e contributi

    Secondo il XXIV Rapporto Annuale INPS, il 2024 ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche pensionistiche italiane.

     L’età media effettiva di pensionamento è salita a 64,8 anni, principalmente a causa della riduzione delle pensioni anticipate (-9% rispetto al 2023) , che precedentemente erano invece cresciute, da Quota 100 in poi, e dei recenti  incentivi alla permanenza al lavoro .

    Leggi Incentivo trattenimento in servizio per tutte le gestioni.

     Il sistema resta  finanziariamente solido, ma la sostenibilità futura richiede politiche coraggiose e investimenti mirati su giovani e donne, considerati strategici per l’equilibrio contributivo a lungo termine e  data anche la preoccupante tendenza demografica di invecchiamento della popolazione. (Sulla  situazione  vedi anche la relazione COVIP Fondi pensione adesioni in crescita ma resta il rischio previdenziale per i giovani)

    In questo contesto ovviamente  il numero di pensioni liquidate è cresciuto (+4,5%), cosi come le prestazioni assistenziali (+6,5%). 

    Un altro dato interessante  è l’aumento dei pensionati che continuano a lavorare (8,5%), in particolare tra gli ex lavoratori agricoli.

    Il comunicato stampa precisa: A trainare la crescita degli assicurati è soprattutto il lavoro dipendente privato, mentre il lavoro autonomo tradizionale (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) continua la sua lenta contrazione.

    Rilevante è anche la dinamica del Mezzogiorno, dove gli assicurati crescono del 7,4% tra il 2019 e il 2024.  In parallelo, aumentano l’occupazione femminile (+ 6,7%) e quella giovanile (+11,2%), con oltre 719mila giovani in più dal 2019, pur restando critico l’accesso stabile al lavoro."

    In sintesi:

    Indicatore Valore 2024 Note
    Importo medio mensile pensione (lordo) 1.861 € Dato medio generale INPS
    Importo medio pensione uomini 2.142,60 € +34% rispetto alle donne
    Importo medio pensione donne 1.594,82 €
    Numero totale pensionati 16,3 milioni 96% con prestazione INPS
    Totale pensioni erogate 355 miliardi € Su 364 mld complessivi di spesa
    Contributi previdenziali raccolti ~265 miliardi € Stima da bilanci INPS, il gap  è finanziato dalla  fiscalità generale

    Per chi guarda alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari, è importante valutare le evoluzioni recenti. 

    La tabella seguente mostra il confronto tra 2023 e 2024:

    Indicatore Anno 2023 Anno 2024 Variazione
    Età media pensione anticipata 61,1 anni 61,6 anni +0,5 anni
    % pensioni anticipate su totale ~45% ~40% -5 p.p.
    Pensioni anticipate erogate ~700.000* ~637.000* -9%
    Motivo calo Norme Quota 103 in vigore Inasprimento + bonus permanenza

    *Valori stimati sulla base del totale delle prestazioni liquidate (1,57 milioni) e della variazione percentuale.

    Semplificazione digitale: servizi più accessibili con App e MyINPS

    Tra le novità più rilevanti del 2024, evidenziate nella Relazione , la spinta decisa  sulla digitalizzazione dei servizi, con numeri impressionanti: ben 771 milioni di prestazioni sono state fornite in modalità completamente digitale.

    Due strumenti in particolare hanno migliorato l’accesso ai servizi:

    1. Nuova App INPS Mobile: già 6 milioni di utenti registrati. L’App consente di consultare, prenotare e gestire prestazioni in tempo reale.
    2. MyINPS: l’area personale online che centralizza tutte le comunicazioni, notifiche e fascicoli individuali, semplificando la gestione dei rapporti con l’Istituto.

    Questi strumenti rendono più immediato l’accesso al welfare, riducono la burocrazia e favoriscono la “prossimità digitale”, trasformando l’INPS in una vera piattaforma intelligente, capace di offrire assistenza proattiva.

    Nella tabella che segue i principali servizi online INPS disponibili: 

    Servizio Descrizione Link
    MyINPS Area personale con fascicolo previdenziale, notifiche, documenti, simulazioni pensionistiche Accedi a MyINPS
    App INPS Mobile App per smartphone con servizi personalizzati, notifiche push e accesso semplificato Android | iOS
    INPS per i Giovani Ecosistema per under 35: previdenza, bonus, stage, orientamento Vai al portale
    Simulatore pensione Strumento per stimare l’importo della futura pensione Accedi al simulatore
    Assegno Unico Universale Domande, modifiche, consultazioni e pagamenti per figli a carico Vai al servizio
    Supporto Formazione Lavoro (SFL) Domande e gestione per beneficiari in sostituzione del Reddito di cittadinanza Vai al servizio
    Assegno di Inclusione (ADI) Gestione domande e consultazione dei pagamenti per nuclei familiari fragili Vai al servizio
    Contact Center INPS Supporto via telefono, chat e ticket per tutti i servizi INPS Contatta l’INPS

    Le prestazioni assistenziali

    Da rilevare infine per le prestazioni assistenziali che, sul versante delle famiglie crescono le misure di sostegno alla genitorialità:

    •  più domande di congedo parentale grazie all’indennità all’80%, 
    • decontribuzione mamme per rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e 
    • Bonus asilo nido che alleggerisce i costi per oltre 500mila famiglie. 

    L’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) registrano una partecipazione al mercato del lavoro più che raddoppiata degli ex percettori di Reddito di Cittadinanza.

    Allegati:
  • Edilizia

    Patente cantieri: come funziona – nuove precisazioni sui punti aggiuntivi

    A partire dal 10 luglio 2025 sono pienamente operative le funzionalità del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per la gestione della patente a crediti, strumento introdotto dal DL 19/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili. 

    Dopo una fase iniziale di rilascio con dotazione fissa di 30 punti, diventa possibile incrementare il punteggio fino a 100 crediti, a fronte di specifici requisiti e investimenti documentati.  Attualmente sono state già rilasciate circa 450.000 patenti a fronte di una platea iniziale stimata in 800.000 soggetti. 

    Ricordiamo la disciplina le sanzioni e la novità  sui punti aggiuntivi  su cui l'INL ha fornito ulteriori precisazioni il 15 luglio 2025 (v. all'ultimo paragrafo).

    Patente cantieri: cos’è come funziona

    A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili devono possedere una patente a crediti. 

    Questa misura è prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)  e dal DM 132 2024 .

     La patente serve a garantire che chi lavora nei cantieri abbia i requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti dalla legge. Non devono possedere la patente coloro che si occupano solo di forniture di materiali o di attività intellettuali.

    La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può aumentare fino a 100 crediti grazie a comportamenti virtuosi o alla formazione continua, come previsto dal D.M. n. 132/2024. 

    Se il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri.

    Su questo punto INL ha precisato  che il punteggio insufficiente è parificato all'assenza di patente  o di documento estero equivalente.  

    La normativa prevede  anche una  sanzione amministrativa  che corrisponde al 10% del valore dei lavori, ma non può essere inferiore a 6.000 euro. Questa multa è immediata e non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

    Patente cantieri: il calcolo della sanzione secondo l’INL

    Per calcolare l'importo della sanzione, la Nota precisa che va preso come riferimento il valore del contratto dei lavori, escludendo l’IVA.

    Se il valore non è specificato nel contratto, si applica direttamente la multa minima di 6.000 euro.

    Le autorità competenti, come l'Ispettorato del Lavoro, possono richiedere di vedere i contratti o i preventivi firmati dall’impresa o dal lavoratore autonomo per verificare l'importo corretto della sanzione.

    Le somme provenienti dalle sanzioni vengono destinati al bilancio dell’Ispettorato del Lavoro per finanziare i sistemi informatici utili a gestire la patente a crediti. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA o su un conto specifico indicato dall'Ispettorato del Lavoro.

    Patente cantieri: chiarimenti sulla sospensione dell’attività

    Con  la nota  n. 9326   del 9 dicembre 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha fornito indicazioni dettagliate sull'applicazione del regime sanzionatorio  della patente a crediti per i cantieri  prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)

    I committenti e i responsabili dei lavori hanno l'obbligo di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi abbiano una patente valida prima di assegnare loro dei lavori. Questo obbligo è previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008. La verifica riguarda anche le imprese che lavorano in subappalto. 

    La nota 9326 INL  ricorda che 

    1. Se il committente o il responsabile dei lavori affida un incarico a un’impresa senza patente o con meno di 15 crediti, rischia una multa da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
    2. Se l’impresa possiede la patente, ma il punteggio scende sotto i 15 crediti dopo l’inizio dei lavori, il committente non viene punito, ma l’impresa sì.
    3. La sanzione è applicabile solo per i lavori assegnati dopo il 1° ottobre 2024. Questo obbligo esiste indipendentemente dal numero di imprese coinvolte nel cantiere.
    4. Se durante i lavori l'impresa perde i crediti necessari per operare (ad esempio per una sospensione o una revoca della patente), l'Ispettorato del Lavoro può obbligare l'impresa o il lavoratore a lasciare immediatamente il cantiere. 
    5. Se un’impresa o un lavoratore autonomo viene trovato senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, rischia anche l'esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. In questo caso, vengono informati sia l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare il provvedimento di interdizione. 

    In particolare l'ispettorato precisa,  sulla  possibilità di  completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione   quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto , che "Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori  previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto (…)  e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo  complesso.  

    ATTENZIONE :

    1. se il valore dei lavori eseguiti è superiore  al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare  della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre 
    2. su  ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare 

     L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori".

    Leggi in merito anche:   Quando viene revocata o sospesa la patente in edilizia ?

    Punti aggiuntivi patente cantieri: le istruzioni operative

    INL ha comunicato che dal 10 luglio  2025  sarà avviato il meccanismo di 

    • assegnazione automatica dei crediti per anzianità aziendale e,
    • su richiesta, di quelli premiali legati a buone pratiche in ambito formativo, gestionale e organizzativo.

    Per accedere alle nuove funzionalità è necessario collegarsi al portale INL all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it utilizzando SPID, CIE o CNS. 

    Chi è già titolare di una patente rilasciata prima del 10 luglio ha già completato la fase di verifica e mappatura iniziale. 

    I nuovi richiedenti, invece, dovranno prima ottenere un’attestazione di identità e idoneità, rilasciata entro 24 ore tramite controllo incrociato dei dati CCIAA.

    • Una volta autenticati, i soggetti abilitati potranno:
    • Visualizzare i dati completi della patente.
    • Richiedere crediti aggiuntivi.
    • Abilitare delegati (professionisti, associazioni, soggetti fiduciari) mediante apposita funzionalità.

    La visualizzazione dei dati sarà differenziata in base al profilo di accesso (legale rappresentante, delegato, committente, ecc.), in conformità con quanto stabilito dal decreto direttoriale INL n. 43/2025 e dal Garante per la privacy.

    Per quanto riguarda i crediti aggiuntivi:

    I punti per anzianità aziendale saranno accreditati automaticamente la notte del 10 luglio, sulla base dei dati delle Camere di commercio:

    3 crediti: iscrizione da 5 a 10 anni;

    5 crediti: da 11 a 15 anni;

    8 crediti: da 16 a 20 anni;

    10 crediti: oltre i 20 anni.

    È previsto un ulteriore punto ogni biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, salvo sospensioni dovute a violazioni.

    Ulteriori crediti (fino a 40) possono essere richiesti compilando il form online e allegando la documentazione che dimostri:

    • Investimenti in formazione dei lavoratori;
    • Adozione di modelli organizzativi conformi all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
    • Utilizzo di tecnologie avanzate e presenza di un organico dimensionato;
    • Altre attività premianti indicate nelle tabelle allegate al DM 132/2024.

    I crediti richiesti saranno accreditati entro 24 ore. I controlli sui requisiti avverranno nell’ambito delle attività ispettive ordinarie o tramite verifiche a campione. Inoltre, in caso di violazioni in materia di sicurezza, sarà possibile la decurtazione dei crediti precedentemente assegnati.

    Viene anche sottolineato che l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità avviene in un ambiente digitalmente sicuro, conforme ai requisiti di sicurezza informatica richiesti dalla normativa vigente.

    Punti aggiuntivi precisazioni INL luglio 2025

    Con una nuova nota INL (n.288  del 15 luglio 2025) fornisce istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi nella patente a crediti e specifica modalità di attribuzione e  requisiti documentali.

    Sulle certificazioni (ISO 45001, MOG-SSL, SOA) e attestazioni rilasciate da organismi paritetici  si sottolinea che devono essere allegate con date di validità e aggiornate entro 1 mese prima della scadenza, e danno diritto a crediti aggiuntivi, indipendentemente dalla categoria.

    Viene  precisato inoltre che le rettifiche autonome sono possibili solo fino a mezzanotte. Dopo, occorre contattare l’Ispettorato territoriale per la correzione manuale del dato.

    Per imprese e lavoratori autonomi stranieri  è necessario autocertificare l’anzianità lavorativa,  come  i professionisti attivi nei cantieri  per i quali fa fede la data di possesso della partita IVA o dell’iscrizione alla Gestione separata.

  • Lavoro Dipendente

    Comunicazioni/denunce infortunio: accesso a intermediari settore agricolo

     INAIL ha comunicato ieri un ulteriore implementazione del servizio  "Gestione eventi lesivi”  per le comunicazioni di infortunio/ malattia professionale.

    al 16 luglio 2025 possono accedere anche 

    • gli intermediari dei datori di lavoro agricolo, i loro delegati, e 
    • gli intermediari dei datori di lavoro di soggetti non assicurati, e loro delegati, 

    profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

    Attraverso il servizio "Gestione eventi lesivi" è possibile :

    adempiere all’obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce d

    visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e 

    inviare le ulteriori informazioni utili 

    Per maggiori dettagli, l'istituto  rinvia ai manuali utente.

    Dal 23 ottobre  2024 era stato reso disponibile l' accesso anche  per gli intermediari dei datori di lavoro  in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e loro delegati 

    La gestione IASPA comprende gestione delle posizioni PAT dei settori  industria, artigianato, servizi e pubblica amministrazione (PA) 

    Nello specifico gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede Inail, ai seguenti servizi dispositivi:

    • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
    • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
    • informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).

    Infortuni: servizi online Gestione eventi lesivi

     Si ricorda che la Gestione eventi lesivi dedicata al datore di lavoro è una area online che viene resa disponibile affinché l’utente possa avere tutte le informazioni, gli aggiornamenti e le funzionalità di interesse in relazione all’area Prestazioni in modo da verificare in maniera complessiva:

    • gli adempimenti normativi a suo carico col relativo stato di lavorazione, ovvero le  Comunicazioni di infortunio, le Denunce di infortunio, di malattia professionale e di  silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate, protocollate

    • il loro successivo cambio di stato in “Pratica” quando la sede INAIL competente le prende in carico aprendo l’istruttoria e lavorandole fino alla chiusura del caso 

    • le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalla sede Inail competente, che l’utente può compilare e inviare online (finora inviati per posta ordinaria) ad integrazione della denuncia, di infortunio o di malattia professionale, precedentemente trasmessa e per le quali SGP (Sistema Gestione Prestazioni, che sostituirà GRAI), quando sarà in esercizio,  invierà delle notifiche push segnalate appunto nella Gestione eventi lesivi.)

    Dal menu principale di Gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online  dell’area Prestazioni:

    • Denuncia/Comunicazione di infortunio

    • Denuncia di malattia professionale

    • Denuncia di silicosi/asbestosi

    • Comunicazione di infortunio

    • Cruscotto infortuni

    • Ricerca certificati medici

    INAIL rimanda per approfondire  alo specifico manuale  Utenti  disponibile  a questo link

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL dirigenti bancari: aumenti del 30% e altre novità

    E' stato firmato il 14 luglio 2024 l'accordo sul contratto dei  dirigenti bancari e reso definitivo il testo coordinato del  rinnovo del CCNL bancari  firmato nel 2023, con vigenza dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 202

    Per i dirigenti bancari arriva un significativo adeguamento dello stipendio minimo, che passa da 65.000 a 85.000 euro annui, con un incremento complessivo del 31%. L’intesa, raggiunta tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le sigle sindacali di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin), rappresenta un passaggio molto  rilevante per la valorizzazione del ruolo dirigenziale nel settore del credito.  

    Inoltre è stato firmato l'ampliamento  anche per i lavoratori bancari in  part time la riduzione oraria a parità di retribuzione,  come gli altri dipendenti,  di cui  godranno a partire dal 1 gennaio 2026, in forma di aumento della paga oraria.

    Vediamo di seguito i dettagli economici e normativi.

    Novità retributive

    L’aumento sarà suddiviso in due tranche: la prima, pari a 15.000 euro (+23%), sarà operativa dal 1° agosto 2025, portando la retribuzione minima a 80.000 euro lordi annui; la seconda, pari a 5.000 euro, sarà erogata a partire da gennaio 2026. L’adeguamento giunge dopo anni di attesa e si inserisce in un contesto profondamente mutato, caratterizzato da nuove esigenze organizzative, tecnologiche e relazionali. 

    Come sottolineato dalla Fabi in una nota, l’intervento è volto a riequilibrare i livelli retributivi rispetto alle responsabilità crescenti a cui i dirigenti sono sottoposti.

    Decorrenza Importo Aggiuntivo Stipendio Minimo Lordo Annuo Incremento Percentuale
    Situazione attuale (fino al 31 luglio 2025) € 65.000
    Dal 1° agosto 2025 + € 15.000 € 80.000 +23%
    Da gennaio 2026 + € 5.000 € 85.000 +31% complessivo

    Novità contrattuali per dirigenti e part time

    Oltre alla componente economica, l’accordo introduce rilevanti novità sul fronte delle tutele personali e della conciliazione vita-lavoro, in particolare  per quanto riguarda malattia, maternità e disabilità. 

    Tra le innovazioni spicca l’estensione delle garanzie in caso di gravidanza a rischio, che prevedono ora un pieno riconoscimento del trattamento economico.

     Inoltre, in presenza di disabilità certificata, il periodo di comporto – ovvero il tempo massimo di assenza per malattia prima della risoluzione del rapporto – viene aumentato del 50%.

     È prevista anche un’aspettativa non retribuita della durata massima di 24 mesi per affrontare malattie oncologiche o altre patologie di pari gravità. Questi elementi rafforzano il sistema di welfare contrattuale, ponendo particolare attenzione ai bisogni di salute e inclusione.

    Infine, è prevista un’attenzione specifica alla formazione, con un maggiore utilizzo delle risorse del fondo paritetico Fondir, al fine di garantire un aggiornamento continuo e adeguato alle sfide della digitalizzazione e dell’innovazione nel comparto finanziario.

    Sul CCNL dei bancati bancari firmato nel 2023 si segnala anche la firma riguardante  la riduzione oraria a parità di stipendio, già n vigore per i lavoratori a tempo pieno a   partire da gennaio del 2026.

    QUI il testo del CCNL ABI 2023 

    Dialogo ABI Sindacati – Il testo del CCNL dirigenti Bancari

    Il rinnovo contrattuale conferma la solidità del dialogo tra Abi e le rappresentanze sindacali, come evidenziato dalla presidente del Comitato Affari Sindacali e Lavoro di Abi, Ilaria Maria Dalla Riva, che ha parlato di “una positiva e consolidata esperienza di confronto”. Secondo il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, l’accordo rappresenta un ulteriore tassello della strategia sindacale, dopo il rinnovo del contratto nazionale dello scorso novembre, completato con il testo coordinato per quadri e impiegati. “I dirigenti bancari – ha affermato – sono figure decisive per il funzionamento del sistema creditizio, spesso gravate da carichi di lavoro elevati e responsabilità complesse, che ora trovano un riconoscimento più equo”. Per Riccardo Colombani, segretario generale della First Cisl, il nuovo contratto restituisce centralità alla professionalità dirigenziale, rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva anche in un ambito ad alta specializzazione come quello bancario. 

    Scarica qui il testo del  CCNL dirigenti.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Maxi deduzione assunzioni: regole di calcolo aggiornate

    Tra le novità  del decreto fiscale  pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025)  è presente l' ART. 3: (Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

    Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023. 

    La norma corregge il perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale: vengono escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023.

    In data 27 giugno è stato pubblicato sul sito del ministero dell'Economia  un decreto interministeriale che introduce un fattore di correzione nei calcoli. Il provvedimento è apparso in GU il giorno 11 luglio 2025

    Cosa cambia nella prima versione del decreto

    Fino ad oggi, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo. 

    Ora, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti.  

    La circolare AdE 1/2025 già anticipava questa lettura, ma ora la norma la cristallizza. Vedi in merito: Maxi deduzione costo del personale in caso di nuove assunzioni  

    Inoltre, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024). 

    Tali società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione.

    Con la nuova formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano:

    • Società controllanti e controllate residenti;
    • Stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri;
    • Persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti).
    • Questa delimitazione consentirebbe una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni.

    Nuovo decreto ministeriale 27 giugno: calcolo con “fattore di correzione”

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto Interministeriale del 27 giugno 2025, che modifica il precedente Decreto MEF del 25 giugno 2024, attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. La norma disciplina la cosiddetta “maxi deduzione” del costo del lavoro, prevista in caso di nuove assunzioni.

    il nuovo decreto interviene con maggiore precisione sul tema del calcolo dell’incentivo fiscale in presenza di società appartenenti a un medesimo gruppo, allo scopo di evitare incertezze interpretative e fornire indicazioni operative uniformi.

    Nel dettaglio, l’articolo 1 del decreto del 27 giugno 2025 sostituisce completamente il comma 8 dell’articolo 5 del decreto originario del 2024. Viene stabilito che, per i soggetti appartenenti a un gruppo interno, la maggiorazione spettante si calcola applicando al costo del lavoro agevolabile un “fattore di correzione”.

    Tale fattore è definito come il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferiti a tutte le società che fanno parte del gruppo. In questo modo si tiene conto dell’andamento occupazionale globale del gruppo, garantendo che l’incentivo venga attribuito in modo proporzionato ed equo.

    I dubbi evidenziati da Sole e Assonime

    Incertezze sull’applicazione della maxi-deduzione nei gruppi di imprese, erano state sollevate dal Sole 24 Ore (nell'articolo del 20.6.2025 a firma Emanuele Reich Franco Vernassa)  in quanto,secondo la relazione illustrativa del decreto  e la circolare 1/E/2025, il calcolo della riduzione doveva basarsi sul numero delle cessazioni di rapporti di lavoro, anziché sul saldo netto dell’occupazione. 

    Anche  Assonime, aveva  evidenziato la disomogeneità rispetto alle imprese singole – per le quali conta il saldo netto – sollecitando un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della scadenza dei versamenti a saldo per il 2024.

    Vedi anche  Maxideduzione assunzioni rischio errori secondo Assonime

  • Lavoro Dipendente

    Locali Sotterranei e Attività Lavorative: nuove istruzioni INL

    L'ispettorato nazionale del lavoro  ha fornito  nella nota 809 del 29 gennaio 2024 una prima analisi e novità introdotte dalla legge 203 2024 all’articolo 65 del d.lgs. n. 81/2008, relative all’utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei per attività lavorative. Vengono chiarite le regole e la procedura da seguire da parte dei datori di lavoro:   per l'autorizzazione  vale il silenzio assenso dopo 30 giorni dalla comunicazione.

    La nuova disciplina si applica solo ai datori di lavoro che iniziano a usare locali sotterranei dopo il 12 gennaio 2025, mentre chi operava già in tali condizioni per esigenze tecniche non deve presentare comunicazione.   Con la nota era fornito un modello di comunicazione da utilizzare.

    L'8 luglio è stato pubblicato un nuovo documento,   n. 5945 2025 . in cui l'Ispettorato ribadisce che, in assenza di definizioni edilizie uniformi a livello nazionale, per individuare un locale interrato o seminterrato occorre fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali vigenti. 

    Viene anche specificato che i locali tecnici e quelli a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore/anno) sono esentati dall’obbligo di comunicazione in deroga.(all'ultimo paragrafo una sintesi delle nuove istruzioni.)

    Deroga per lavoro in locali sotterranei: silenzio assenso

    Il legislatore ha previsto una deroga alla normativa vigente ( D.Lgs 81/2008 ),  consentendo  l’uso di tali locali solo se :

    • non vi è emissione di agenti nocivi e 
    • se vengono rispettate le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima indicate nell’allegato IV del decreto.

     Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’utilizzo dei locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti.

     I locali potranno essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo  esplicito diniego o richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’INL, nel qual caso il termine decorrerà dalla data di trasmissione delle informazioni integrative.

    Requisiti e limitazioni all’Uso dei Locali Sotterranei

    La comunicazione dell’uso di locali sotterranei può essere presentata solo per locali con destinazione d’uso compatibile e in possesso di titolo edilizio idoneo. 

    Il datore di lavoro deve allegare una relazione tecnica dettagliata e un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità degli ambienti agli strumenti urbanistici e alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

     È vietato l’uso di locali sotterranei per attività che comportano l’emissione di agenti nocivi, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, lavorazione di materie plastiche a caldo, falegnamerie e tipografie.

     Inoltre, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, deve essere effettuata la misurazione della concentrazione di gas radon, secondo il d.lgs. n. 101/2020, e i risultati devono essere integrati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

    Volture, Modifiche ai Locali e Procedura di Diniego

    La comunicazione rimane valida finché non vi siano variazioni nelle strutture, negli impianti o nel ciclo lavorativo. In caso di variazione della ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente una dichiarazione di continuità all’INL. Se vengono apportate modifiche ai locali o all’attività, occorre presentare una nuova comunicazione e attendere trenta giorni prima dell’uso. 

    L’INL ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o di negare l’uso dei locali se non sono rispettati i requisiti previsti, notificando il diniego via PEC con motivazione.

    Nota 8.7.2025: comunicazione dettagliata – controlli a campione

    Le novità di maggior impatto per i datori di lavoro riguardano la gestione delle comunicazioni  per il lavoro in deroga e i controlli correlati. 

    In particolare:

    1. Obblighi documentali più stringenti: il datore di lavoro deve fornire una relazione dettagliata sulle attività svolte e garantire l’assenza di emissione di agenti nocivi. Inoltre, un tecnico abilitato deve asseverare la conformità urbanistica, igienico-sanitaria e impiantistica dei locali.
    2. Termini per l’uso dei locali: non è consentito l’uso dei locali interrati o seminterrati prima di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, a meno che non sia intervenuta risposta dell’Ispettorato. In caso contrario, scatta la contestazione della violazione
    3. Controlli e sanzioni: la circolare prevede controlli a campione o mirati soprattutto per comunicazioni inizialmente carenti o per attività a rischio (verniciatura, saldatura, uso di solventi ecc.). Se si accerta la non veridicità delle dichiarazioni, oltre al divieto d’uso dei locali, può scattare la notizia di reato per dichiarazioni mendaci (D.P.R. 445/2000) e segnalazione all’albo del tecnico asseveratore in caso di falsità

  • Lavoro Dipendente

    Maternità: nuove indicazioni e modelli INL per l’ interdizione al lavoro

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, previsti dagli articoli 6, 7 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 (cd. TU sulla maternità e paternità).In allegato sono elencate  in dettaglio tutte le attività, sostanze, condizioni e processi lavorativi vietati o da sottoporre a valutazione, per proteggere la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento. Si tratta di strumenti operativi indispensabili per datori di lavoro, consulenti del lavoro e operatori degli ITL. (v. maggiori dettagli all'ultimo paragrafo)

    Richieste interdizione dal lavoro: come fare

    La circolare INL n. 5944 dell'8 luglio 2025 chiarisce in modo operativo le modalità di richiesta dell’interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, sia prima (ante partum) che dopo il parto (post partum). L’istanza può essere presentata:

    1. dalla lavoratrice stessa;
    2. dal datore di lavoro.

    La documentazione da allegare varia a seconda del momento in cui si richiede l’interdizione:

    Tipo di interdizione Documentazione richiesta
    Ante partum Certificato medico con data presunta del parto, mansione svolta, eventuali rischi presenti, dichiarazione del datore sull’impossibilità di adibire ad altre mansioni
    Post partum Certificato di nascita/autocertificazione, mansione svolta, motivazioni dell’esposizione al rischio

    Entrambe le parti possono utilizzare i moduli disponibili sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

    La presentazione dell’istanza viene protocollata dall'INL   nella stessa data di ricezione e la relativa istruttoria deve essere avviata tempestivamente. 

    I datori di lavoro devono anche allegare lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per le lavoratrici gestanti o puerpere.

    Valutazione dei rischi e criteri per l’interdizione : le mansioni vietate

    La fase istruttoria  dell'INL prevede la verifica di due condizioni:

    • presenza di condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute di madre e bambino;
    • impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili.

    Riportiamo di seguito la tabella delle mansioni vietate come da allegato alla nota

    Lavori vietati Periodo di interdizione Riferimento normativo
    Movimentazione manuale carichi superiori a 3 kg Durante la gestazione Allegato A, lett. G
    Stazione eretta per più di metà orario lavorativo Durante la gestazione Allegato A, lett. G
    Posture incongrue e scomode Durante la gestazione Allegato A, lett. G
    Lavori su scale e impalcature Durante la gestazione Allegato A, lett. E
    Macchine a pedale con ritmo frequente Durante la gestazione Allegato A, lett. H
    Utensili o macchine che trasmettono vibrazioni intense Durante la gestazione Allegato A, lett. I
    Assistenza a malati psichiatrici o infettivi Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegato A, lett. L
    Manipolazione di sostanze tossiche in agricoltura Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegato A, lett. M
    Monda e trapianto del riso Durante la gestazione Allegato A, lett. N
    Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, bus) Durante la gestazione Allegato A, lett. O
    Contatto con piombo e composti, mercurio, amianto, cancerogeni, mutageni Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegati A-C, d.lgs. 81/2008
    Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegati A-C, art. 11 d.lgs. 151/2001
    Manipolazione di animali feroci o velenosi, stalloni o tori Durante la gestazione Allegato A, sezione II
    Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, ambienti confinati Durante la gestazione Allegato A, sezione II
    Condotta di veicoli o mezzi operativi pesanti Durante la gestazione Allegato A, punto 27
    Esposizione a rumori superiori a 90 dB Durante la gestazione Allegato A, punto 1.b
    Lavori notturni Durante la gestazione e dopo il parto Art. 53, d.lgs. 151/2001
    Contatto con bambini piccoli (educatrici, infanzia, primaria) Gestazione e 7 mesi dopo il parto Circolare INL 5944/2025
    Lavori sotterranei (miniere) Gestazione e post parto Allegato B, lett. A.1
    Movimentazione disabili non autosufficienti (docenti di sostegno) Gestazione e 7 mesi dopo il parto Circolare INL 5944/2025

    Particolare attenzione è data al comparto scuola:

    1.  le insegnanti di nido, infanzia e primaria sono automaticamente coperte dall’interdizione per l’intero periodo (gestazione + 7 mesi post parto) per rischio biologico e fisico, senza ulteriori accertamenti. 
    2. Per le insegnanti della scuola secondaria e personale di sostegno, la valutazione è caso per caso.

    Emissione del provvedimento, comunicazione, ricorsi

    L’Ispettorato deve adottare il provvedimento  finale relativo all'istruttoria entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa

    È importante notare che l’astensione effettiva dal lavoro decorre dalla data del provvedimento, e non da quella di presentazione della domanda. 

    Se mancano documenti fondamentali (come il DVR), l’ufficio può attivare controlli in loco o anche un’ispezione.

    Il provvedimento è comunicato a:

    • lavoratrice;
    • datore di lavoro;
    • eventualmente INPS per la gestione economica del congedo in caso di lavoratrici dipendenti.

    Se l’istanza è respinta, l’ufficio deve motivare il diniego tramite comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990, concedendo 10 giorni per eventuali osservazioni.

    In mancanza di riscontro, segue comunque l’adozione del provvedimento definitivo di diniego.

    Infine, è possibile impugnare il provvedimento davanti al Giudice del lavoro qualora si ritenga leso un diritto soggettivo.

    Gli allegati mansioni vietate e raccomandazioni

    Ecco una panoramica  di cosa contengono i tre allegati:

     ALLEGATO A – Lavori vietati ex art. 7, comma 1, d.lgs. 151/2001

    Questo è l’allegato più corposo e impone un divieto assoluto di adibizione a determinate mansioni in presenza di gravidanza. È articolato in tre sezioni:

    Sezione I: esposizione ad agenti

    1. Fisici: atmosfere in sovrapressione, rumore >90 dB, vibrazioni, temperature estreme.
    2. Biologici: agenti patogeni dei gruppi 3 e 4 (es. tubercolosi, rosolia se non immunizzata).
    3. Chimii: sostanze tossiche, corrosive, cancerogene, mutagene, piombo, amianto, mercurio.

    Sezione II: processi e lavori specifici

    Include oltre 30 voci di attività vietate, tra cui:

    • Lavori in gallerie, cave, miniere;
    • Fonderie, forni industriali >500°C;
    • Saldatura, metallizzazione, demolizione navi;
    • Manipolazione esplosivi, produzione farmaci;
    • Uso di martelli pneumatici, pulizia camini, agricoltura con sostanze nocive.

    Sezione III: condizioni operative faticose

    Contiene condizioni molto comuni, come:

    • Lavori in piedi per più di metà orario;
    • Posture scomode;
    • Macchine a pedale con sforzo frequente;
    • Movimentazione manuale di carichi;
    • Lavoro su scale e impalcature;
    • Contatto diretto con bambini o soggetti fragili (asili, scuole);
    • Lavoro a bordo di mezzi di trasporto.

     Validità del divieto: spesso si estende fino a 7 mesi dopo il parto, non solo durante la gravidanza.

     ALLEGATO B – Ulteriori lavori vietati ex art. 7, comma 1, d.lgs. 151/2001

    Contiene ulteriori restrizioni specifiche per le lavoratrici gestanti o puerpere, in particolare:

    Agenti fisici: lavoro in sovrapressione (camere iperbariche).

    Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia se non immunizzata.

    Agenti chimici: piombo e suoi derivati.

    condizioni di lavoro vietate: lavoro sotterraneo (es. attività mineraria).

     ALLEGATO C – Agenti, processi e condizioni da valutare ex art. 11 d.lgs. 151/2001

    Diversamente dai primi due, questo allegato non stabilisce un divieto automatico, ma elenca situazioni che richiedono una valutazione del rischio dettagliata nel DVR aziendale. Include:

    Agenti fisici: colpi, vibrazioni, movimentazione pesi, fatica mentale/fisica.

    Agenti biologici: anche gruppi 2 (es. citomegalovirus, epatite), se pericolosi per il feto.

    Agenti chimici: sostanze mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione.

    Processi industriali: indicati nell’Allegato XLII del d.lgs. 81/2008.

    Condizioni ambientali: sollecitazioni termiche, rumore, radiazioni non ionizzanti.

    In questo caso, il datore di lavoro deve valutare il rischio e, se non è possibile eliminarlo o spostare la lavoratrice, si attiva la procedura di interdizione.