• Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondi sanitari: nuovi obblighi ma niente controllo COVIP

    La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) non eserciterà, almeno per il momento, alcun controllo sui fondi sanitari integrativi. Un emendamento riformulato dal Governo in commissione bilancio della Camera ha abrogato i nuovi compiti di controllo che erano stati inizialmente assegnati alla Covip dal decreto PNRR, il quale ha ottnuto ieri l'approvazione alla Camera  con il voto di fiducia. 

    Sono previsti però obblighi di trasparenza rilevanti per gli enti;  ecco i dettagli .

    Nuovi obblighi di trasparenza per i fondi sanitari

    In attesa di una riforma organica della materia, il decreto introduce tuttavia importanti obblighi di pubblicazione per i fondi sanitari. 

    Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, ogni fondo sarà tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale bilanci e relazioni contenenti informazioni dettagliate, tra cui: numero di iscritti e beneficiari, ammontare dei contributi versati e delle prestazioni erogate, rapporto tra contributi e prestazioni, patrimonio complessivo e costi di gestione. Gli stessi documenti dovranno essere trasmessi alle amministrazioni competenti.

    Le nuove norme si applicano a tutti i fondi sanitari e sociosanitari integrativi, enti, casse, società di mutuo soccorso e forme di assistenza anche per la non autosufficienza (long term care), indipendentemente dalla loro natura — contrattuale, collettiva o individuale. 

    Si tratta di un settore che conta oltre 320 fondi per un valore complessivo di mercato di circa 4 miliardi di euro, finora sottoposto a controlli molto limitati.

    Il mancato rispetto di questi obblighi — che entreranno in vigore dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2025 — comporterà l'impossibilità di iscriversi, rinnovarsi o permanere nell'anagrafe dei fondi sanitari, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.

    Altre misure: servizio medici fino a 72 anni, stabilizzazione precari

    Come annunciato ieri dalla premier Meloni nell'informativa alle Camere il Governo tenta anche con questo decreto di mettere un freno alla  carenza di personale, 

    In particolare si  interviene su più fronti: con

    • la proroga fino al 2027 della possibilità di trattenere in servizio, fio a 72 anni , su richiesta, i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale — in particolare medici di medicina generale, pediatri e guardie mediche. 
    • Vengono inoltre semplificate le procedure di stabilizzazione del personale precario: le Regioni potranno riservare fino al 50% dei concorsi a chi ha maturato almeno 18 mesi di servizio negli ultimi 5 anni con contratti flessibili, oppure procedere per titoli e colloquio dopo 24 mesi continuativi di servizio.
    • Viene invece stralciata la norma che avrebbe consentito l'assunzione dall'estero di Operatori socio-sanitari (OSS) in deroga al riconoscimento dei titoli, ma la possibilità  rimane invece in vigore per medici e infermieri.
    •  È prevista infine l'attivazione di servizi di telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti oncologici.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità mobilità aree di crisi Sicilia: proroga anche per 2026

     Con il messaggio  1238 del 9 aprile 2026  INPS ricorda chela legge di bilancio 2026 ha previsto una nuova  proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.

    n relazione alle richieste presentate  nel corso del 2020. 

    Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga in argomento, l'articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199  ha previsto  uno stanziamento pari a 1.332.000 euro per l'anno 2026, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, 

    INPS ricorda che l’indennità in argomento è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto.

    Per le istruzioni operative relative alla gestione della misura in trattazione si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 51 del 26 marzo 2021.

    La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la  salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse  con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare  riferimento al territorio della Regione siciliana.

    Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che  hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per  l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.

    Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024

     INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo  pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto  Vengono richiamate per la gestione operativa  le istruzioni  fornite  dalla circolare INPS  51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

    L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

    L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.

    Gli importi massimi dell’indennità di mobilità 2024, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati  nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: 

    Indennità di mobilità

    Retribuzione (euro)

    Tetto

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    Inferiore o uguale a 2.102,24

    Basso

        971,71

      914,96

    Superiore a 2.102,24

    Alto

     1.167,91

    1.099,70 

  • Lavoro Dipendente

    Comporto superato e licenziamento: i vincoli per il datore di lavoro

    Con l’ordinanza n. 7975 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema del potere di recesso del datore di lavoro per  superamento del comporto per malattia del lavoratore,  chiarendo in particolare quando l’inerzia datoriale produca   effetti  sul rapporto di lavoro e possa integrare  di fatto una rinuncia al licenziamento ..

    Il caso: licenziamento dopo un anno dal rientro

    La vicenda riguarda una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, fissato in 120 giorni nell’arco di un triennio.

     Il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento dopo un’ulteriore assenza per malattia, sostenendo che il limite fosse stato superato nel periodo di riferimento.

    La lavoratrice contestava il provvedimento evidenziando che il comporto era già stato superato in precedenza e che, nonostante ciò, il rapporto era proseguito per oltre un anno dopo il rientro in servizio. Tale circostanza, secondo la ricorrente, aveva generato un legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto, configurando una rinuncia implicita del datore all’esercizio del  suo potere di recesso.

    La Corte d’Appello aveva accolto questa impostazione, rilevando che il superamento del comporto si era verificato in un momento antecedente rispetto al licenziamento e che il datore, lasciando proseguire il rapporto per un periodo significativo, aveva di fatto rinunciato a licenziare per quelle assenze. 

    Di conseguenza, aveva disposto la reintegrazione e il risarcimento del danno, applicando la tutela prevista dall’art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970.

    La decisione della Cassazione: inerzia e rinuncia tacita al recesso

    La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, fornendo un’articolata motivazione di particolare interesse operativo.

     In primo luogo, i giudici hanno ribadito che il datore di lavoro può esercitare il licenziamento per superamento del comporto sia durante l’assenza per malattia sia successivamente al rientro del lavoratore. Tuttavia, nel secondo caso, il comportamento datoriale deve essere valutato alla luce dei principi di buona fede e correttezza.

    Elemento centrale della decisione è il riconoscimento della cosiddetta “rinuncia tacita” al potere di recesso. Tale rinuncia si configura quando, dopo il superamento del comporto, il datore consente la prosecuzione del rapporto per un periodo apprezzabile senza adottare alcun provvedimento espulsivo. In questo contesto, il lavoratore può maturare un affidamento legittimo sulla stabilità del rapporto.

    La Cassazione chiarisce che tale rinuncia ha effetti limitati ma vincolanti: riguarda esclusivamente le assenze già maturate e che avrebbero potuto giustificare il licenziamento. Di conseguenza, tali assenze non possono essere successivamente “recuperate” e utilizzate nuovamente ai fini del calcolo del comporto. Un diverso approccio, infatti, risulterebbe incompatibile con il significato abdicativo del comportamento datoriale.

    Resta ferma, invece, la possibilità per il datore di lavoro di esercitare il recesso in presenza di nuovi eventi morbosi successivi, purché fondati su un autonomo superamento del periodo di comporto. In altre parole, la rinuncia non elimina il potere di licenziare in futuro, ma impedisce di basarsi su fatti già “consumati” e oggetto di precedente tolleranza.

    La pronuncia rafforza quindi un orientamento consolidato secondo cui l’inerzia datoriale, se protratta e significativa, assume valore negoziale e incide direttamente sul proseguimento del rapporto di lavoro. 

  • Turismo

    Turismo: contro le false recensioni novità nella legge PMI

    la legge annuale sulle PMI ,  pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 marzo 2026,  tra le varie misure  ha messo in campo una disciplina per il contrasto alle  recensioni false e ingannevoli sulle piattaforme digitali operanti nel settore dell'ospitalità e della ristorazione. 

    Tali misure, elaborate nel corso di un  lungo iter preparatorio,  definiscono nuovi requisiti di legittimità per le recensioni pubblicate online, e  richiedono pero  ancora un periodo di attuazione prima di produrre effetti concreti e misurabili. Le norme sono formalmente in vigore e applicabili alle recensioni pubblicate a partire dal 7 aprile 2026 ma in assenza di linee guida operative e sanzioni probabilmente non saranno oggetto di verifica.

     Cio non impedisce agli operatori commerciali di iniziare a predisporre gli strumenti per rispettare e far rispettare le nuove regole ai propri clienti 

    Vediamo  meglio  di cosa si tratta

    Legittimità delle recensioni: come dovranno essere

    La normativa stabilisce criteri precisi affinché una recensione possa essere considerata lecita.

    • In primo luogo, essa dovrà essere pubblicata entro trenta giorni dalla data di effettivo utilizzo del prodotto o del servizio.
    •  L'autore della recensione sarà inoltre tenuto a dimostrare di aver personalmente fruito dell'esperienza oggetto di valutazione, A tal fine, la recensione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione fiscale, quale fattura o ricevuta relative al servizio fruito.
    • Inoltre potrà essere richiesto di dimostrare di i non aver ricevuto alcuna forma di vantaggio economico — sconti, rimborsi o benefici di qualsiasi natura — da parte del fornitore o dei suoi intermediari. 
    • È altresì previsto che una recensione perda la propria valenza di attualità — e dunque la propria liceità — decorsi due anni dalla pubblicazione, sebbene la normativa non specifichi con chiarezza se ciò comporti l'obbligo di rimozione automatica  del post dalla piattaforma.

    Il ruolo dell’AGCOM

    Il presidio istituzionale del sistema è affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), cui spetta il compito  ora di redigere le linee guida applicative destinate agli operatori delle piattaforme digitali per una applicazione uniforme della disciplina  

    L'AGCOM sarà inoltre competente a condurre le indagini sulle presunte violazioni, ad applicare le relative sanzioni — la cui entità non è ancora stata definita — e a svolgere un monitoraggio annuale sull'effettiva applicazione della legge, i cui esiti saranno poi  riferiti al Parlamento.

    Fornitori e intermediari potranno segnalare agli hosting provider le recensioni ritenute illecite, richiedendone la rimozione. 

    Le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico e della ristorazione potranno inoltre richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatori ufficiali, acquisendo così un ruolo di collaborazione con l'Antitrust le cui modalità operative dovranno essere precisate nelle linee guida.

    Le disposizioni introdotte non avranno efficacia retroattiva: le recensioni già pubblicate alla data del 7 aprile 2026 restano al di fuori dell'ambito di applicazione della legge.

    Il contesto

    L'intervento normativo risponde a un'esigenza ampiamente segnalata dal settore. Ricerche condotte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano come le recensioni online influenzino l'82% delle prenotazioni alberghiere e il 70% di quelle relative a ristoranti e locali. L'incidenza stimata sul fatturato degli operatori si colloca in una forbice compresa tra il 6% e il 30%, dato che rimane tuttavia difficilmente verificabile in modo indipendente.

    Il fenomeno delle recensioni manipolate — siano esse negative e di provenienza concorrenziale, ovvero positive ma acquisite mediante incentivi economici — ha generato negli anni una vera e propria economia parallela, che ha richiesto in taluni casi l'intervento dell'autorità giudiziaria. La nuova disciplina si propone di arginare tali pratiche in modo più strutturato rispetto alle misure precedentemente adottate, giudicate insufficienti.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Naspi per autoimpiego in due rate: chi va in pensione perde il 30%

    La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025)  introduce una modifica significativa alle modalità di erogazione della NASpI anticipata, lo strumento che consente ai lavoratori disoccupati di richiedere in un’unica soluzione l’indennità spettante come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale. 

    La novità, inserita nel corso dell’esame parlamentare al Senato, Intende rendere più graduale l’erogazione del beneficio, con un risparmio finanziario per le casse INPS e MEF,  rafforzando al contempo i meccanismi di controllo sul mantenimento dei requisiti. 

    INPS ha chiarito con il messaggio 1225 del 7 aprile 2026  che la NASPI in alcuni casi risulta ridotta.

    La norma sulla NASPI anticipata

    Giova ricordare che la disciplina della liquidazione anticipata della NASpI è contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015. 

    In base alla normativa , il lavoratore che ha diritto all’indennità di disoccupazione può richiedere all’INPS la corresponsione anticipata dell’importo complessivo del trattamento non ancora erogato, a condizione che tale somma sia destinata all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, di un’impresa individuale o alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico preveda la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

    La prassi amministrativa, chiarita dalla circolare INPS n. 174 del 2017, ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto, includendo diverse fattispecie: 

    attività professionali esercitate da liberi professionisti, anche iscritti a casse previdenziali autonome; 

    attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;

     partecipazione a cooperative di lavoro; 

    costituzione di società unipersonali o ingresso in società di persone e di capitali, purché il reddito prodotto sia qualificabile come reddito d’impresa. 

    Restano invece esclusi i casi in cui il beneficiario rivesta il solo ruolo di socio di capitale, senza svolgere attività lavorativa o imprenditoriale.

    La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. 

    In caso di rioccupazione con lavoro subordinato durante il periodo teorico di fruizione della NASpI, l’articolo 8, comma 4, prevede l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione percepita, salvo l’ipotesi di instaurazione del rapporto di lavoro con la cooperativa di cui il lavoratore è socio.

    Le nuove regole 2026

    Il comma 176 della legge di Bilancio 2026 , come detto modifica in modo sostanziale le modalità di erogazione dell’anticipazione NASpI, superando il meccanismo dell’unica soluzione. A partire  dal 1 gennaio2026 , l’importo complessivo dell’anticipazione sarà corrisposto in due rate:

    1. La prima rata sarà pari al 70 per cento dell’importo totale spettante e verrà erogata secondo le modalità già previste a seguito dell’accoglimento della domanda.
    2. La seconda rata, pari al restante 30 per cento, sarà invece corrisposta solo a determinate condizioni temporali e soggettive. In particolare, essa sarà erogata al termine della durata teorica della prestazione NASpI – pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni – qualora tale termine intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività. Qualora invece il periodo di trattamento si concluda successivamente, la seconda rata dovrà essere corrisposta non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

    Viene ribadito che l’accesso alla seconda tranche del beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti: 

    • il beneficiario non deve aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo Naspi e 
    • non deve essere titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.

     Resta inoltre fermo l’obbligo di restituzione dell’anticipazione già percepita nei casi previsti dalla normativa, anche se su questo punto assume rilievo la  sentenza n. 90 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della restituzione integrale automatica quando l’attività non possa proseguire per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore.

    Le istruzioni INPS

    Nel messaggio 125 del 7 aprile INPS sottolinea dunque che il nuovo sistema prevede la suddivisione dell’anticipazione NASpI in due tranche:

    Rata Percentuale Momento di erogazione Condizioni
    Prima rata 70% Alla liquidazione della domanda Nessuna verifica successiva
    Seconda rata 30% Al termine della NASpI o entro 6 mesi Assenza di lavoro subordinato e pensione diretta

    Ne consegue che, in caso di accesso alla pensione diretta dopo il pagamento del 70%, il lavoratore perde il diritto al restante 30%, consolidando un incentivo ridotto. Per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità, il soggetto è tenuto a optare tra le due prestazioni: 

    la scelta dell’assegno comporta la perdita della seconda rata, mentre 

    la scelta della NASpI anticipata determina la sospensione temporanea dell’assegno.

     Ulteriori istruzioni operative: rioccupazione e restituzioni Ulteriori effetti rilevanti si verificano in caso di rioccupazione:

    se il beneficiario, dopo aver percepito la prima rata del 70%, instaura un rapporto di lavoro subordinato entro il periodo teorico di durata della NASpI o comunque entro sei mesi dalla domanda: non viene erogata la seconda rata del 30%; scatta l’obbligo di restituzione integrale della prima rata già percepita.

    ATTENZIONE Tale obbligo non si applica nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa nella quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. 

    Pertanto, in caso di nuova occupazione non conforme, il beneficiario perde sia il diritto al residuo 30% sia quanto già percepito, con un impatto economico significativo. . Restano ferme, per gli aspetti non modificati, le precedenti disposizioni operative già fornite dall’INPS in materia.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni giovani editoria IT: richieste in scadenza

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale , con qualche settimana di ritardo, l'atteso  decreto del 2 dicembre 2025 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria che  disciplina le modalità applicative per la fruizione del contributo a sostegno delle assunzioni  effettuate nel 2025 nel campo della digitalizzazione editoriale, come  previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 17 settembre 2025. Dal 12 marzo è possibile inviare le domande , con scadenza  il prossimo martedì 14 aprile. 

    Ecco tutti dettagli e  le  istruzioni  in merito.

    La misura: importo e requisiti dei beneficiari

    Il provvedimento attua una misura volta a incentivare:

    • l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel settore editoriale;
    • l’innovazione tecnologica e la transizione digitale delle imprese editoriali;
    • il rafforzamento delle competenze nel campo della digitalizzazione dei media.

    La misura è finanziata con risorse residue del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” e o consiste in un contributo forfettario pari a 10.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2025 

    Il contributo è riconosciuto:

    • entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro;
    • nel rispetto del regime europeo degli aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 2831/2023)

    ATTENZIONE In caso di domande eccedenti le risorse disponibili, si procederà a riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto

    Per le assunzioni di professionalità specialistiche è previsto uno stanziamento massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce tetto di spesa 

    Soggetti beneficiari

    possono accedere al contributo i datori di lavoro appartenenti a:

    1. imprese editrici di quotidiani (ATECO 58.12);
    2. imprese editrici di periodici (ATECO 58.13);
    3. agenzie di stampa (ATECO 60.31);
    4. emittenti radiofoniche (ATECO 60.10);
    5. emittenti televisive (ATECO 60.20);

    purché non partecipate dallo Stato 

    Ulteriori requisiti:

    • iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC);
    • assenza di procedure di liquidazione volontaria, coatta o giudiziale;
    • regolarità contributiva e previdenziale

    Le assunzioni agevolabili

    Il contributo riguarda esclusivamente assunzioni a tempo indeterminato perfezionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 di lavoratori con età inferiore a 36 anni; in possesso di competenze specialistiche funzionali all’innovazione digitale.

    Le competenze devono riguardare:

    • digitalizzazione editoriale;
    • comunicazione e sicurezza informatica;
    • servizi online nel settore dei media

     comprovate attraverso almeno una delle seguenti modalità:

    • titolo di studio conseguito al termine di un percorso formativo;
    • attestato rilasciato da enti accreditati o altri soggetti formatori;
    • esperienza professionale documentata per almeno sei mesi continuativi, finalizzata all’acquisizione delle competenze richieste

    Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi

    Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica  tramite l’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it nel periodo compreso tra 

    • il 12 marzo 2026 (ore 10:00) e
    • il  14 aprile 2026 (ore 17:00)

    La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva attestante:

    • il possesso dei requisiti soggettivi;
    • gli estremi dei contratti di assunzione (dati anagrafici, data, qualifica/mansione);
    • il titolo o l’esperienza comprovante le competenze;
    • le coordinate bancarie dell’impresa

    I dati sulle assunzioni sono verificati dal Dipartimento tramite flussi informativi con l’INPS 

    Dopo la verifica delle domande il Dipartimento forma un elenco dei beneficiari con l’importo spettante e approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito istituzionale 

    Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda.

    Eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati, tramite posta elettronica ordinaria, alla  casella di posta dedicata: [email protected], indicando nell’oggetto la dicitura “Contributo assunzioni nel 2025”.

    Controlli e revoca

    Il Dipartimento effettua controlli, anche a campione e potrà richiedere la documentazione attestante assunzioni e competenze;

    In caso di violazioni  puo disporre i la revoca e il recupero delle somme in caso di insussistenza dei requisiti o dichiarazioni mendaci .

    I beneficiari sono  tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o perdita dei requisiti.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Orafi argentieri 2026: nuovi minimi e primo aumento a ottobre

    Il 10 febbraio 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioielleria – Industria (CNEL C021), tra Federorafi e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.

    Il nuovo contratto decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2028 e interviene su più fronti: da un lato, aggiorna la disciplina di istituti centrali del rapporto di lavoro – tra cui malattia, trasferta, reperibilità, contratti a termine e part time – dall’altro, introduce un percorso di adeguamento salariale strutturato su base triennale, con incrementi definiti per ciascun livello di inquadramento e un meccanismo di adeguamento legato all’IPCA.

    Particolare rilievo assume anche il rafforzamento del welfare contrattuale e l’attenzione alle condizioni di salute e sicurezza, con l’introduzione di strumenti quali i “break formativi” obbligatori nelle unità produttive di maggiori dimensioni e sistemi strutturati di segnalazione dei quasi infortuni a partire dal 2027.

    Con comunicato del 2 aprile le organizzazioni sindacali hanno reso noto lo scioglimento della riserva  da parte delle assemblee dei lavoratori per cui è confermato a ottobre 2026 il primo aumento  di circa 52 euro al livello medio.

    Le novita contrattuali – Causali contratti a termine fino a 24 mesi

    Tra le principali innovazioni normative si segnalano interventi significativi in materia di malattia, trasferta e reperibilità.

    Malattia e periodo di comporto

    Il contratto conferma e dettaglia i periodi di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, differenziandoli in base all’anzianità di servizio (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10 anni).

    Dal 1° gennaio 2027 sono previsti ulteriori giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata, con un’integrazione economica aziendale fino al 75% della normale retribuzione per i periodi aggiuntivi.

    Viene inoltre disciplinato in modo puntuale il trattamento economico nei casi di più eventi morbosi nel triennio e le conseguenze in caso di irreperibilità durante le fasce di controllo.

    Reperibilità

    Dal 1° gennaio 2027 viene introdotta una disciplina organica della reperibilità, istituto definito come complementare alla normale prestazione lavorativa e finalizzato a garantire continuità dei servizi e sicurezza degli impianti.

    Sono stabiliti compensi minimi differenziati per livello e per tipologia (oraria, giornaliera, settimanale), nonché una specifica indennità di 5 euro per ogni chiamata con intervento effettivo.

    È inoltre prevista una deroga non strutturale al riposo giornaliero di 11 ore, garantendo comunque almeno 8 ore consecutive di riposo.

    Contratti a termine e stabilizzazione

    Il rinnovo individua  le specifiche esigenze che consentono l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi, in coerenza con il D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta in particolare di:

    • assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età.
    •  Assunzione di giovani under 35 in condizioni particolari (non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;vivano soli con una o più persone a carico.
    • assunzione di  Lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione di lunga durata
    •  Attività connesse a mostre e fiere, compresi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all’evento.
    • attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata.
    •  Esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi
    •  Percorsi di formazione e lavoro per neo-inserimenti per: lavoratori con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi; e soggetti che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato, a condizione che sia previsto un apposito piano formativo, consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’assunzione o dalla proroga.

    Dal 2027 l’utilizzo di tali causali è subordinato a un obbligo di stabilizzazione a tempo indeterminato pari al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente, con regole particolari per le aziende fino a 15 dipendenti.

    Le novità economiche – Tabella retributiva

    Il rinnovo 2026-2028 definisce un percorso di incrementi retributivi articolato su tre tranche: 

    • ottobre 2026,
    •  giugno 2027 e 
    • giugno 2028.

    Gli aumenti sono collegati alla dinamica IPCA al netto degli energetici importati, con una componente aggiuntiva legata alle innovazioni organizzative introdotte dal contratto. Incrementi mensili per livello (euro)

    Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028
    42,85 47,99 52,26
    47,21 52,87 57,57
    49,12 55,01 59,91
    52,48 58,77 64,00
    5ª Super 56,01 62,73 68,31
    60,21 67,43 73,43
    65,47 73,32 79,84

    Nuovi minimi tabellari lordi mensili (euro)

    Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028
    1.617,24 1.665,23 1.717,48
    1.781,80 1.834,67 1.892,24
    1.853,99 1.909,00 1.968,91
    1.980,70 2.039,47 2.103,47
    5ª Super 2.114,08 2.176,81 2.245,12
    2.272,61 2.340,05 2.413,48
    2.471,05 2.544,37 2.624,22

    Trasferta e tempo di viaggio

    A decorrere dal 1° gennaio 2027 trova applicazione la nuova disciplina della trasferta.

    È confermata la possibilità alternativa tra rimborso analitico delle spese (pasti e pernottamento) e indennità forfettaria. Dal 1° luglio 2027 gli importi dell’indennità di trasferta sono fissati in:

    • 50,33 euro per trasferta intera;
    • 12,99 euro per ciascun pasto (meridiano o serale);
    • 24,35 euro per il pernottamento.

    Il trattamento per il tempo di viaggio prevede:

    retribuzione ordinaria per le ore coincidenti con l’orario normale di lavoro;

    compenso pari al 55% della retribuzione oraria per le ore eccedenti, senza maggiorazioni.

    Welfare contrattuale

     A decorrere dal 2026 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore di 200 euro annui entro il 1° giugno di ciascun anno, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

     Dal 2028 l’importo sale a 220 euro annui. Le prestazioni possono riguardare, tra l’altro, istruzione, assistenza sanitaria, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, servizi ricreativi e beni in natura, con regime fiscale e contributivo agevolato nei limiti dell’art. 51 del TUIR.

    Le retribuzioni al 1 giugno 2024

    Gli  importi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 sostituivano quelli riportati nel verbale di accordo del 23 dicembre 2021

    In data 17 giugno 2024 tra Federorafi e Fim-Fiom-Uilm è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria dovuto dall’adeguamento Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

    Trattamento economico

    i seguito gli aumenti e i  minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024, 

    – euro 153,28 per il livello 7;

    – euro 140,97 per il livello 6;

    – euro 131,14 per il livello 5S;

    – euro 122,86 per il livello 5;

    – euro 115,00 per il livello 4;

    – euro 110,52 per il livello 3;

    – euro 100,32 per il livello 2.

    I nuovi minimi sono quindi i seguenti:

    – euro 2.374,71 per il livello 7;

    – euro 2.184,01 per il livello 6;

    – euro 2.031,66 per il livello 5S;

    – euro 1.903,47 per il livello 5;

    – euro 1.781,71 per il livello 4;

    – euro 1.712,33 per il livello 3;

    – euro 1.554,19 per il livello 2.