• Pensioni

    Pensioni minime Friuli: i pagamenti INPS del sussidio 2026

    L’INPS ha fornito nel messaggio n. 831 del 10 marzo 2026, nuove indicazioni operative sull’erogazione del sussidio economico annuale destinato ai titolari di trattamenti pensionistici di importo basso residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell’adozione di un addendum alla convenzione stipulata tra l’Istituto e la Regione.

    La misura, introdotta nell’ambito della legislazione regionale per rafforzare il sostegno al reddito delle fasce più fragili della popolazione pensionata, riguarda i soggetti titolari di pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, nonché percettori di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.

    Con le più recenti modifiche normative regionali, la platea dei beneficiari è stata temporaneamente ampliata anche ai titolari di assegno mensile di assistenza e di assegno sociale sostitutivo. Tale ampliamento ha richiesto un adeguamento delle procedure di gestione del beneficio e dei flussi finanziari tra Regione e INPS.

    Vediamo  le modalità di pagamento e di rimborso delle spese sostenute dall’ente previdenziale.

    Il sussidio regionale per le pensioni minime in Friuli

    Si ricorda che il sussidio economico annuale è stato istituito dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2024 n. 7, che ha previsto un intervento di sostegno rivolto ai pensionati con trattamenti di importo limitato.

    Successivamente la legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 ha introdotto un’ulteriore disposizione (comma 62-bis) che, limitamente agli anni 2025 e 2026, estende il beneficio anche ad altre categorie di soggetti con particolari condizioni di invalidità o disagio economico.

    In particolare, il sussidio è stato reso accessibile anche ai titolari:

    • dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;
    • dell’assegno sociale sostitutivo previsto dall’articolo 19 della medesima legge.

    Per rendere operativa tale estensione è stato necessario aggiornare la convenzione già in essere tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 30 dicembre 2024.

    Il successivo Addendum alla convenzione  firmato il 23 dicembre 2025, disciplina l’adeguamento delle procedure di gestione del sussidio, inclusa l’individuazione della nuova platea dei beneficiari e la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

    Le modalità di pagamento

    L’addendum stabilisce che il sussidio continui a essere erogato dall’INPS per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia anche nei confronti dei nuovi beneficiari individuati dalla normativa regionale. Per l’anno 2025, l’Istituto ha provveduto al pagamento del beneficio alla nuova platea entro il 28 febbraio 2026, sulla base dei dati trasmessi dalla Regione e delle verifiche effettuate sulle posizioni pensionistiche. 

    Per l’anno 2026, invece, è previsto che tutti i beneficiari ricevano il sussidio nel mese di giugno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

    Annualità Beneficiari interessati Tempistica di pagamento
    2025 Nuova platea di beneficiari (assegno mensile e assegno sociale sostitutivo) Pagamento effettuato entro il 28 febbraio 2026
    2026 Tutti i beneficiari del sussidio Erogazione prevista nel mese di giugno 2026

    Ai fini della copertura finanziaria della misura, l’INPS ha comunicato alla Regione il numero dei potenziali beneficiari per  consentire la determinazione della provvista finanziaria necessaria al pagamento .

     Sul piano contabile, il pagamento del beneficio non comporta nuovi costi informatici rispetto a quelli già previsti dalla convenzione originaria.

    Tipologia di costo Importo Note
    Costi di gestione informatica 16.000 € (2024) – 5.000 € (2025) – 5.000 € (2026) Previsti dalla convenzione originaria
    Servizio di pagamento su IBAN 0,03 € Per ciascun bonifico bancario
    Bonifico domiciliato Poste Italiane 3,84 € Pagamento senza IBAN
    Rimborso forfettario per beneficiario 5,26 € Copertura dei costi amministrativi

    Per l’erogazione del sussidio la Regione ha inoltre trasferito all’INPS una provvista finanziaria aggiuntiva

  • Lavoro Dipendente

    Infortunio mortale in agricoltura: responsabili tutti i soci della società semplice

    Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dei soci di una società agricola semplice in relazione a un infortunio mortale avvenuto durante l’attività lavorativa. 

    Il caso riguarda la morte di un lavoratore investito da  uno dei soci con un trattore all’interno di un capannone aziendale. 

    I giudici hanno ritenuto responsabili penalmente i soci della società agricola, qualificati come datori di lavoro, per violazione delle norme prevenzionistiche e per carenze organizzative nella gestione della sicurezza. La sentenza ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

    La pronuncia chiarisce in particolare come, nelle società semplici con amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore possa essere considerato datore di lavoro ai fini della normativa prevenzionistica, con conseguente responsabilità  in tema di sicurezza dei lavoratori.

    Il caso: investimento di un lavoratore con trattore

    L’evento mortale si è verificato all’interno di un capannone agricolo destinato allo stoccaggio del fieno per l’alimentazione del bestiame. Durante le operazioni di carico uno dei soci alla guida di un trattore ha effettuato una manovra di retromarcia senza accorgersi della presenza di un lavoratore entrato nel locale da un accesso secondario. Il mezzo ha così investito il lavoratore, provocandone il decesso. 

    Dalle indagini è emerso che l’azienda non aveva predisposto un piano di viabilità interna né un sistema di segnaletica idoneo a separare le aree di transito dei mezzi da quelle destinate ai pedoni. Inoltre, il trattore utilizzato presentava alcune criticità: il cicalino di retromarcia risultava scollegato, il girofaro non era attivato e il lunotto posteriore era coperto da uno strato di polvere che limitava la visibilità. 

    I giudici di merito hanno quindi individuato diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui:

    • l’omessa predisposizione di adeguate misure organizzative e
    •  la mancata manutenzione delle attrezzature utilizzate  

    È stata inoltre contestata la condotta del conducente del mezzo, che ha effettuato la manovra senza verificare l’area retrostante.

    La difesa ha sostenuto che la responsabilità per la sicurezza fosse attribuibile a uno solo dei soci, al quale era stata conferita la rappresentanza legale per tutti  gli adempimenti  amministrativi e che aveva firmato il DVR. Secondo questa tesi, tale attribuzione avrebbe escluso la responsabilità degli altri soci.

    La decisione della Suprema Corte

    La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato le condanne, affermando che la previsione contenuta nella visura camerale, relativa alla rappresentanza legale conferita a uno dei soci per specifici adempimenti amministrativi e lavoristici, non costituisce una delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro che esoneri gli altri soci da responsabilità. 

    Secondo la Corte, la nozione di datore di lavoro in materia prevenzionistica deve essere individuata facendo riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, che identifica tale figura nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque nel soggetto che, in base all’organizzazione dell’impresa, esercita poteri decisionali e di spesa. In una società semplice con amministrazione disgiunta, questi poteri sono normalmente attribuiti a ciascun socio amministratore.

    Di conseguenza, ogni socio amministratore assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e risponde delle violazioni delle norme di sicurezza. 

    La Corte ha inoltre richiamato le regole civilistiche sulla gestione delle società semplici, secondo cui l’amministrazione e la rappresentanza spettano, salvo diversa pattuizione, a tutti i soci amministratori.

    La decisione ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente, evidenziando che la società non aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio di investimento dei lavoratori durante le operazioni di movimentazione dei mezzi. In particolare, è stata valorizzata la mancanza di un piano di viabilità interna e di procedure finalizzate a evitare interferenze tra mezzi e lavoratori a terra.

    La Corte ha precisato che il vantaggio per l’ente può consistere anche nel risparmio di spesa derivante dall’omessa adozione di misure organizzative e formative necessarie per la prevenzione degli infortuni.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Contributo disagio abitativo sisma 2022-2023: importi e regole

    Con l’ordinanza del 27 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione pubblicata in Gazzetta il 7 marzo 2026  viene disciplinato il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, una misura destinata ai nuclei familiari colpiti dai terremoti che hanno interessato Marche e Umbria nel 2022 e nel 2023.

    Il provvedimento introduce un sistema di sostegno economico che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS)  che veniva erogato dalla Protezione civile. L’obiettivo è garantire continuità nell’assistenza alle famiglie che non possono ancora  rientrare nella propria abitazione principale a causa dei danni provocati dagli eventi sismici.

    Il contributo viene riconosciuto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, gravemente danneggiata oppure dichiarata inagibile e sgomberata. Il sostegno economico è erogato fino al completamento degli interventi di ripristino o ricostruzione dell’immobile, oppure fino alla disponibilità di una nuova sistemazione stabile.

    La misura riguarda in particolare alcuni territori delle province delle Marche e dell’Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, tra cui i comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio.

    La disciplina operativa è definita dall’ordinanza commissariale che stabilisce criteri, requisiti, importi e modalità di accesso al contributo.

    La normativa in materia di Contributi autonoma sistemazione e disagio abitativo

    l riferimento principale è il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, che ha istituito il sistema di ricostruzione per i territori interessati dal sisma del Centro Italia e attribuito al Commissario straordinario del Governo il potere di emanare ordinanze operative.

    Negli anni successivi il sistema è stato integrato da ulteriori interventi normativi, tra cui:

    • il decreto-legge n. 3/2023 relativo agli interventi urgenti per la ricostruzione;
    • la legge di bilancio 2025, che ha finanziato alcune attività preliminari di progettazione per la ricostruzione pubblica e privata;
    • la legge di bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo contributo per il disagio abitativo.

    In particolare, la legge di bilancio 2026 ha previsto due elementi fondamentali:

    • la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) dal 1° gennaio 2026;
    • l’istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026.

    La stessa normativa demanda al Commissario straordinario il compito di definire:

    • criteri di accesso al beneficio;
    • modalità di erogazione;
    • condizioni per il mantenimento del contributo;
    • termini e adempimenti per i beneficiari.

    L’ordinanza del 27 gennaio 2026 attua queste disposizioni e stabilisce le regole operative applicabili nei territori interessati dal sisma del 2022 e del 2023.

    La novità CDA Contributo disagio abitativo: importi, durata, condizioni

    La principale novità introdotta dalla disciplina riguarda la struttura del nuovo contributo abitativo, che sostituisce il precedente sostegno emergenziale con una misura collegata direttamente al processo di ricostruzione degli immobili.

    Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari:

    • già beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione;
    • proprietari o titolari di diritti reali sull’abitazione principale danneggiata;
    • soggetti costretti a lasciare l’abitazione per lavori di ripristino o ricostruzione.

    L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.

    Componenti nucleo familiare Importo mensile del contributo
    1 persona 400 euro
    2 persone 500 euro
    3 persone 700 euro
    4 persone 800 euro
    5 o più persone 900 euro

    Oltre all’importo base è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ogni componente del nucleo familiare che rientri in una delle seguenti categorie:

    • persone con più di 65 anni;
    • persone con disabilità o handicap;
    • soggetti con invalidità pari o superiore al 67%.

    L’incremento può essere riconosciuto anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsto per i nuclei più numerosi.

    Un ulteriore elemento rilevante riguarda la presenza di lavoratori addetti all’assistenza domiciliare conviventi (ad esempio badanti) per persone non autosufficienti. In questo caso la loro presenza viene considerata ai fini del calcolo del contributo.

    Non possono invece accedere al beneficio:

    • i nuclei familiari che al momento del sisma vivevano in immobili in locazione, salvo il caso degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    • i soggetti che dispongono già di un’altra abitazione idonea nello stesso comune o in comuni limitrofi.

    Durata del contributo

    Il contributo viene erogato fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, certificato con apposito provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di piena agibilità dell’edificio.

    Il diritto al contributo cessa inoltre se il beneficiario:

    • trova una sistemazione abitativa stabile alternativa;
    • non rispetta gli adempimenti richiesti;
    • avvia lavori senza il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione.

    Dichiarazioni e domande ai Comuni

    Dal punto di vista operativo, la gestione del contributo è affidata principalmente ai Comuni dei territori interessati, che svolgono attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle somme.

    Presentazione delle dichiarazioni

    Entro il 31 marzo 2026, i nuclei familiari già beneficiari del precedente contributo devono presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva nella quale attestano, tra l’altro:

    • di aver avviato o di essere nei termini per avviare la domanda di contributo per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile;
    • di essere destinatari di provvedimenti di sgombero oppure di non poter rientrare nell’abitazione principale;
    • di non possedere altre abitazioni idonee nello stesso territorio;
    • di non aver trasferito residenza o domicilio fuori dalle Marche o dall’Umbria.

    La dichiarazione deve includere tutti i componenti del nucleo familiare ed essere resa ai sensi della normativa sulle autocertificazioni.

    Nuove domande

    Per i nuclei familiari che si trovano nella condizione di dover lasciare l’abitazione a causa dei lavori di ricostruzione, è possibile presentare una nuova domanda di contributo al Comune competente.

    In questo caso il beneficio decorre dalla data del provvedimento di sgombero dell’immobile.

    Controlli e decadenza

    I Comuni sono responsabili dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti viene disposta la decadenza dal contributo.

    Inoltre, ogni variazione relativa alla situazione del nucleo familiare o ai requisiti dichiarati deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall’evento che la determina.

    Le Regioni Marche e Umbria collaborano con il Commissario straordinario nel monitoraggio dell’attuazione della misura e nella raccolta dei dati relativi ai beneficiari e ai contributi erogati.

  • Lavoro Dipendente

    Attestati malattia dipendenti: nuova modalità di richiesta all’INPS

    Con il messaggio 792 del 6 marzo 2026 INPS ha comunicato l'implementazione   di un nuovo  Smart-Task con cui  il datore di lavoro – anche tramite i propri intermediari puo richiedere di  ricevere, a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell’Istituto

    Viene precisato che per la predisposizione e invio delle richieste di Smart-Task la procedura è la seguente:

    • selezione del servizio “Crea Smart-Task” nella sezione “Comunicazioni” del “Cassetto previdenziale del contribuente”; 
    • scelta dell’oggetto di interesse, nella fattispecie in argomento “Richiesta degli attestati di malattia”; 
    • visualizzazione della relativa maschera di acquisizione dinamica dei dati, la quale si auto-compone richiedendo esclusivamente gli eventuali ulteriori dati necessari al soddisfacimento automatizzato della richiesta, con riferimento allo specifico oggetto in questione: – periodo di competenza (mese/anno), -­ indirizzo PEC, – posizioni contributive selezionate; compilazione e trasmissione della richiesta; 
    • istruttoria automatizzata della richiesta.

    Tale specifica richiesta, al momento, va effettuata per ogni competenza di interesse; a tale proposito INPS annuncia  una evoluzione del servizio, che consentirà, di chiedere, automaticamente, gli attestati di malattia per i successivi dodici mesi.

    Nuovo campo “tipovisita” in XML per la lettura da parte dei software

    L’INPS informava invece   con il messaggio 1773 del 5 giugno 2025  di una modifica  nelle comunicazioni ai datori di lavoro e ai  consulenti  relativamente ai dati sugli attestati di malattia dei dipendenti .

    I dati sono forniti in due formati: XML e TXT, come spiegato nella circolare n. 113 del 25 luglio 2013.   

    Nei file in formato TXT c’è un campo chiamato <tipoVisita>, che indica come è stato rilasciato il certificato medico. Può trattarsi di una visita del medico curante (in ambulatorio o a domicilio), oppure di un certificato rilasciato dopo un accesso al pronto soccorso.

    L’INPS ricorda che, per riconoscere il diritto alla malattia, vale la data in cui il certificato è stato scritto. Ma attenzione, fa eccezione il caso della visita domiciliare, dove la tutela economica può valere anche dal giorno prima della data del certificato (come spiegato nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996).

    Per semplificare il lavoro dei datori di lavoro e dei consulenti, l’INPS ha deciso di inserire il campo <tipoVisita> anche nel file in formato XML. In questo modo, l’informazione sarà leggibile direttamente dai programmi usati per gestire il personale.

    Chi utilizza sistemi automatici per leggere i file XML dovrà quindi aggiornare i propri software, seguendo le istruzioni tecniche allegate.

  • Lavoro Autonomo

    Titoli professionali esteri per lo sport: nuova piattaforma

    Il DIpartimento  per lo sport della Presidenza del consiglio ha comunicato l'apertura  di una nuova piattaforma per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (maestri di sci accompagnatori guide alpine ecc)   raggiungibile all'indirizzo https://sport-qualifiche-estere.pcm.gov.it .

    Il riconoscimento consente a chi ha conseguito una qualifica professionale all’estero  sia di:

    • esercitare stabilmente la professione in Italia,  che di 
    • prestare servizi temporanei o occasionali sul territorio italiano.

    Dalla data del 6 marzo 2026 quindi  tutte le relative istanze dovranno essere prodotte esclusivamente attraverso la piattaforma; le istanze prodotte mediante altri mezzi (es. e-mail) saranno considerate irricevibili.

    Si informano, inoltre, gli interessati che per le modalità di compilazione delle domande e per tutti gli approfondimenti nella nuova piattaforma è disponibile il relativo Manuale utenti.

    la procedura per la richiesta di riconoscimento del titolo

    La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali estere si presenta tramite la piattaforma online del Dipartimento per lo Sport, creando una nuova istanza dopo aver effettuato l’accesso al portale. 

    Per avviare la procedura occorre selezionare “Nuova istanza” e scegliere la tipologia “Domanda di riconoscimento del titolo”. La compilazione della domanda è organizzata in quattro fasi successive, che possono essere salvate anche come bozza durante la compilazione. 

    1. Dati anagrafici  In questa fase vengono verificati o aggiornati i dati personali dell’utente (email, PEC, telefono). È necessario inoltre prestare il consenso al trattamento dei dati personali per proseguire nella compilazione. 

    2. Dichiarazioni –  Il richiedente deve compilare i campi della domanda con le informazioni richieste sulla qualifica professionale e sull’attività svolta. I campi contrassegnati con “*” sono obbligatori e devono essere compilati per poter proseguire. 

    3. Documentazione In questa fase è necessario caricare i documenti richiesti a supporto della domanda. Il sistema indica chiaramente:

    •   i documenti obbligatori (necessari per continuare la procedura);
    •   eventuali documenti facoltativi.

    I documenti possono essere caricati tramite la funzione “Nuovo documento” oppure dalla sezione Fascicolo personale. 

    4. Invio della domanda   – Una volta completate tutte le informazioni e caricata la documentazione, si procede con l’invio dell’istanza tramite il pulsante “Invia”.

    Dopo l’invio viene generata automaticamente una PEC di conferma con i dati della richiesta.

    Per eventuali chiarimenti o problemi tecnici relativi alla procedura si possono  inviare  richieste tramite e-mail all’indirizzo [email protected]

    Le professioni interessate e i riferimenti normativi

    Le domande sulla piattaforma RQPE del Dipartimento per lo Sport riguardano le seguenti professioni:

    • Maestro di sci, che comprende le varie specialità (sci alpino, snowboard ecc.)
    • Guida alpina  per l’accompagnamento e la conduzione di persone in attività alpinistiche e di alta montagna.
    • Accompagnatore di media montagna per attività di accompagnamento escursionistico in ambiente montano non alpinistico.
    • Guida vulcanologica per l’accompagnamento turistico e sportivo in aree vulcaniche.

    Il riconoscimento dei titoli professionali esteri per queste professioni avviene in base alla normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare la direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 206/2007.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni sul lavoro: doveri e responsabilità del preposto

    La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei pilastri dell’ordinamento in materia di tutela dei lavoratori,  e particolare attenzione è rivolta recentemente  ai cantieri e ai contesti in cui operano contemporaneamente più imprese. In tali situazioni, la gestione dei rischi assume una dimensione più complessa, poiché le attività delle diverse aziende possono interferire tra loro e generare ulteriori pericoli per gli operatori presenti.

    Un ruolo centrale assume quindi   la figura del preposto, chiamato a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza affinche  eventuali condizioni di rischio vengano tempestivamente segnalate.  al datore di lavoro o al dirigente  Tali doveri sono previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    La Corte di cassazione è tornata  con la sentenza 7096 2026 a chiarire l’estensione di tali responsabilità, con una decisione che affronta il tema della mancata segnalazione di un pericolo all’interno di un cantiere che ha causato un grave infortunio.

    Il caso: mancata segnalazione di operazione pericolosa

    La vicenda trae origine da un incidente avvenuto in un cantiere navale durante lavori eseguiti su un’imbarcazione. All’interno dell’area di lavoro operavano diverse imprese impegnate in attività differenti, tra cui interventi di verniciatura e operazioni di saldatura.

    Nel corso dei lavori, un lavoratore appartenente a una delle aziende presenti nel cantiere precipitava attraverso un’apertura presente su un ponteggio.L’apertura era dovuta alla mancanza di una porzione del piano di calpestio e risultava coperta da teli di nylon utilizzati durante le lavorazioni di verniciatura.

    Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la presenza di tali coperture impediva di percepire chiaramente l’esistenza dell’apertura nel ponteggio, causando quindi la caduta .

    Il procedimento penale si è concentrato sulla posizione del preposto della società impegnata nei lavori di verniciatura, al quale veniva contestato di non aver segnalato adeguatamente la situazione di pericolo così  determinata

    La difesa ha contestato tale ricostruzione sostenendo, tra l’altro, che la dinamica dell’incidente non fosse stata accertata con certezza e che la caduta del lavoratore potesse essere avvenuta in circostanze diverse da quelle ipotizzate. Inoltre, è stato evidenziato che il lavoratore infortunato non apparteneva alla stessa impresa del preposto imputato, il quale  per questo avrebbe avuto, secondo la difesa, obblighi limitati ai dipendenti della propria azienda.

    Sulla base di tali argomentazioni è stato proposto ricorso in Cassazione.

    La decisione della Suprema Corte: preposto responsabile

    La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la responsabilità del preposto per la mancata segnalazione della situazione di rischio presente nel cantiere. 

    Nel motivare la decisione, i giudici hanno evidenziato come nel Documento Unico di Valutazione dei rischi relativo al cantiere fosse stata espressamente prevista la necessità di adottare misure per evitare la caduta di persone attraverso aperture presenti nei ponteggi. Inoltre, tra le prescrizioni risultava anche il divieto di coprire tali aperture con materiali che potessero impedirne la visibilità. 

    Secondo la Corte, il preposto, pur non essendo responsabile della verifica strutturale del ponteggio, aveva comunque l’obbligo di segnalare la presenza della situazione pericolosa e di informare gli altri soggetti coinvolti. In particolare, avrebbe dovuto evidenziare la mancanza del piano di calpestio e predisporre adeguate segnalazioni per rendere evidente il rischio ai lavoratori presenti nell’area. 

    La Suprema Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato in materia di sicurezza sul lavoro: gli obblighi di prevenzione non si limitano ai soli dipendenti dell’impresa del preposto, ma si estendono a tutti i lavoratori che operano nell’ambiente di lavoro e che possono essere esposti ai rischi .

    In presenza di più imprese impegnate nello stesso luogo di lavoro, infatti, le posizioni di garanzia dei soggetti responsabili della sicurezza assumono una dimensione più ampia e riguardano anche i rischi derivanti dall’interferenza tra le diverse lavorazioni. Per questo motivo, il dovere di informazione e segnalazione delle condizioni di pericolo deve essere esercitato nell’interesse di tutti coloro che, per ragioni lavorative, accedono all’area interessata dalle attività.

    La Cassazione ha quindi ritenuto corretta la ricostruzione operata dai giudici di merito,  ed ha anche precisato  che l’omissione dell’obbligo di segnalazione rappresenta di per sé una violazione delle norme di prevenzione, indipendentemente dall’esatta dinamica dell’incidente verificatosi. 

  • Inail

    Dispensa lavoro temporaneo DNL INAIL: applicativo aggiornato

    Inail informa che a partire dal 5 marzo 2026 è disponibile una nuova versione per l'applicazione Istanza di Dispensa DNL Temp.

    Tutte le domande trasmesse in passato sono consultabili nella nuova versione dell’applicativo. Qui il manuale utente aggiornato.

    Si ricorda che il servizio  è stato previsto a seguito dell’articolo 13, comma 9, del  D.M. 27 febbraio 2019,  e prevede  che i  datori di lavoro  possono essere dispensati  dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza

    In particolare, tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui  possa essere considerato opportuno ma in ogni caso solo  se :

    •  le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di 5 persone e
    •  non durano più di 15 giorni. 

    Qui il Modello di istanza

    Attenzione va posta al fatto che  entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, (Istanza dispensa DNL)  la sede Inail competente emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.

    Ulteriori informazioni sono presenti nel Manuale di servizio disponibile attraverso uno dei seguenti percorsi: 

    • www.inail.it > Atti e documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo
    • oppure www.inail.it > Servizi online >Manuali operativi.