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Chat aziendali e licenziamento: cosa dice la Cassazione
Con una recente sentenza, (n. 32283 20259 ) la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’utilizzabilità delle comunicazioni effettuate tramite chat aziendali ai fini disciplinari, affrontando il delicato equilibrio tra poteri di controllo del datore di lavoro e tutela della riservatezza. Emerge in estrema sintesi che le comunicazioni fatte con account e strumenti aziendali e riguardanti l'attività lavorativa non si possono considerare del tutto private, quindi vanno trattate con estrema cautela.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che distingue nettamente tra strumenti di lavoro e controlli difensivi, chiarendo i presupposti in presenza dei quali i dati raccolti possono essere legittimamente utilizzati nell’ambito del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato riguarda in particolare un licenziamento per giusta causa fondato sul contenuto di messaggi scambiati tramite una piattaforma di messaggistica interna, utilizzata dai dipendenti per comunicazioni di servizio. La Corte è stata chiamata a valutare, in particolare, se tali conversazioni potessero essere acquisite e poste a base del provvedimento espulsivo, e se il controllo esercitato dal datore rispettasse i limiti fissati dall’ordinamento.
Il caso: violazione della riservatezza dei dati aziendali tramite chat
Come detto la vicenda ha origine dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente con funzioni di responsabilità, al quale era stata contestata la violazione degli obblighi di riservatezza connessi a un processo interno di selezione del personale.
La contestazione metteva in discussione il contenuto di messaggi scambiati tramite una chat aziendale, utilizzata mediante account fornito dal datore di lavoro e destinata alle comunicazioni professionali. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo l’inutilizzabilità delle conversazioni, ritenute frutto di un controllo illecito, e deducendo la violazione delle regole in materia di controlli a distanza e di protezione dei dati personali.
I giudici di merito avevano respinto tali motivazioni , qualificando la chat come strumento di lavoro e ritenendo adeguata l’informazione che era stata resa ai dipendenti circa le modalità di utilizzo e di possibile controllo.
In sede di legittimità, il ricorrente ha insistito sulla natura difensiva del controllo e sulla necessità che l’acquisizione dei dati fosse limitata temporalmente al momento successivo all’insorgere di un fondato sospetto di illecito.
La decisione finale e le motivazioni della Cssazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e soffermandosi su due profili distinti ma autonomi.
In primo luogo, è stata ribadita la qualificazione della chat aziendale come strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione, con conseguente applicazione della disciplina prevista per tali strumenti. In questo ambito, la Corte ha richiamato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, nella versione modificata dal decreto legislativo n. 151 del 2015, evidenziando che le informazioni raccolte tramite strumenti di lavoro sono utilizzabili a fini disciplinari a condizione che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sulle modalità d’uso e di controllo e che siano rispettate le regole in materia di protezione dei dati personali.
Nel caso esaminato, tali condizioni sono state ritenute soddisfatte, anche in considerazione della policy aziendale accessibile ai dipendenti e richiamata nel contratto di lavoro.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato il tema dei cosiddetti controlli difensivi, precisando che essi si collocano al di fuori del perimetro applicativo dell’articolo 4 quando sono finalizzati ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili a singoli lavoratori, sulla base di un fondato sospetto.
Viene pero sottolineato che la sentenza impugnata si fondava anche sulla qualificazione della chat come strumento di lavoro, ratio autonoma che non era stata specificamente censurata dal ricorrente. Tale omissione ha reso il ricorso inammissibile, secondo il principio costante per cui, in presenza di più motivazioni autonome, l’impugnazione deve investire ciascuna di esse. La decisione conferma così la legittimità dell’utilizzo delle comunicazioni interne quando avvengano tramite strumenti aziendali e nel rispetto delle condizioni informative e normative previste dall’ordinamento, chiarendo ulteriormente i confini tra controllo lecito e tutela della sfera personale del lavoratore.
In pratica
In termini piu semplici , la Corte ha chiarito che i messaggi scambiati attraverso chat aziendali possono essere utilizzati dal datore di lavoro anche per adottare sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento, se la chat è uno strumento fornito dall’azienda per svolgere il lavoro e se il lavoratore è stato informato delle regole di utilizzo.
Questo significa che le comunicazioni fatte con account e strumenti aziendali non possono essere considerate del tutto private, soprattutto quando riguardano attività lavorative. Se dai messaggi emergono comportamenti contrari ai doveri di correttezza, riservatezza e lealtà, il loro contenuto può legittimamente essere valutato dall’azienda.
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INPS-AGEA: al via integrazione dati e fascicolo aziendale agricolo
Il Messaggio INPS n. 326 del 30 gennaio 2026 informa che è stata completata la prima fase dell'integrazione tra le banche dati dell’INPS e dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), nell’ambito di un più ampio progetto di cooperazione istituzionale , con il fine di una semplificazione degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e al rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione delle frodi.
L’integrazione discende dalla convenzione stipulata tra INPS e AGEA nel settembre 2023, successivamente ampliata con un atto integrativo nel dicembre 2024, che disciplina lo scambio strutturato dei dati relativi alla consistenza aziendale delle imprese agricole di produzione primaria.
Questa integrazione rappresenta solo il primo passo di un processo di evoluzione più ampio dei sistemi informativi di INPS e AGEA. Le amministrazioni annunciano infatti ulteriori sviluppi futuri, che hanno come obiettivi:
- a una maggiore semplificazione degli adempimenti,
- un innalzamento del livello di compliance delle imprese agricole e
- un più efficace contrasto delle frodi, sia in ambito previdenziale sia con riferimento agli aiuti erogati nell’ambito della Politica agricola comune (PAC).
Vediamo in cosa consiste
Le nuove funzionalità
In questo quadro di integrazione INPS e AGEA hanno portato a termine il rilascio di una prima funzionalità operativa. In particolare, è ora possibile visualizzare il fascicolo aziendale AGEA direttamente all’interno della procedura INPS di iscrizione e variazione delle aziende agricole, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it
Sull'importanza di questa novità iI Messaggio richiama l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 5/2012, s che prevede che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti intrattenuti dall’impresa agricola. Il fascicolo AGEA risulta quindi come fonte unica e certificata delle informazioni aziendali, riducendo duplicazioni e incoerenze informative.
Nel dettaglio, la nuova funzione consente agli utenti – imprese agricole e consulenti abilitati – di visualizzare, se presente e aggiornato, il contenuto del fascicolo AGEA, comprendente:
- l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni aziendali;
- i titoli di possesso (proprietà, affitto, comodato, ecc.) e le colture praticate;
- la consistenza zootecnica, con indicazione del numero e della specie dei capi allevati.
AGEA cos’è, cosa fa
Si ricorda che AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, che svolge un ruolo centrale nella gestione degli aiuti al settore agricolo
In particolare, opera come organismo pagatore nazionale per l’erogazione dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e come organismo di coordinamento degli eventuali pagatori regionali
. AGEA gestisce inoltre il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il fascicolo aziendale, che costituisce la base informativa ufficiale dei rapporti tra imprese agricole e Pubblica amministrazione.
Link utili
Link su AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
- AGEA – Portale istituzionale https://www.agea.gov.it/portale-agea/ – Pagina principale del sito dell’Agenzia dedicata alle funzioni e ai servizi istituzionali per agricoltori e operatori agricoli.
- AGEA – SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) https://www.sian.it/portale-opagea/home.jsp – Accesso al Sistema informativo per consultare dati aziendali e superfici ammissibili (servizi per gli operatori).
Ecco i link diretti ai servizi INPS utili alle imprese agricole
- Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi (consulta posizione aziendale e contributi) Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi – INPS Servizio per consultare la posizione contributiva dell’azienda agricola, versamenti, debiti, F24 ecc
- Iscrizione alla contribuzione agricola per aziende agricole Iscrizione aziende agricole – INPS Per richiedere l’iscrizione all’INPS in caso di assunzione di manodopera agricola.
- Iscrizione alla Gestione agricoli autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) Iscrizione Gestione agricoli autonomi – INPS Per adempiere alla contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli.
- Portale “Imprese e liberi professionisti” – servizi dedicati Imprese e liberi professionis
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Esonero contributivo Sisma Centro Italia: proroga 2026 e istruzioni
Il messaggio INPS n. 323 del 30 gennaio 2026 comunica la proroga delle agevolazioni contributive previste per la Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)
La misura trae origine dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che ha introdotto, per i datori di lavoro operanti nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL. L’agevolazione era inizialmente limitata ai periodi d’imposta 2017 e 2018, ma nel tempo è stata più volte prorogata, sempre nel rispetto dei limiti di spesa e del regime “de minimis” sugli aiuti di Stato, fino a ricomprendere anche gli anni dal 2019 al 2025
L'istituto informa che le regole già previste per gli anni precedenti si applicano anche al periodo d’imposta 2026. Di conseguenza, l’esonero contributivo è riconosciuto anche per tale annualità, in presenza dei requisiti di legge e fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione complessivamente concessa
Il messaggio ricorda inoltre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’autorità competente per la concessione delle agevolazioni. I beneficiari possono utilizzare il credito riconosciuto per compensare i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità operative già definite dalla circolare n. 48/2019. La fruizione avviene tramite modello F24, da presentare esclusivamente per via telematica, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate
In un messaggio precedente l'istituto ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio, che sintetizziamo di seguito.
Fruizione e modalità operative: modello F24 e codici tributo
Le imprese autorizzate possono utilizzare il credito d’imposta maturato per compensare i contributi obbligatori INPS, tramite modello F24 da inviare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La modalità di fruizione resta invariata rispetto a quanto stabilito nella circolare INPS n. 48/2019, cui si rimanda per i dettagli operativi.
Ai fini della compensazione restano validi anche i codici tributo già istituiti dall’Agenzia delle Entrate per i precedenti periodi:
Codice tributo Anno di riferimento Riferimento normativo Z148 2017 Risoluzione n. 160/E del 21.12.2017 Z149 2018 Risoluzione n. 45/E del 19.06.2018 Z150 2019 Risoluzione n. 78/E del 30.08.2019 Z162 2020 Risoluzione n. 47/E del 13.07.2021 Z164 2021 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 Z165 2022 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 Z166 2023-2024 Risoluzione n. 31/E del 22.06.2023 Gli adempimenti per datori e consulenti
Per beneficiare dell’esonero 2026, i consulenti del lavoro e i datori devono quindi :
- verificare l’ammissibilità del datore alla misura e la presenza del provvedimento autorizzativo del Ministero competente;
- utilizzare il modello F24 in compensazione esclusivamente tramite i canali telematici AdE;
- assicurarsi di non superare i limiti del regime “de minimis”;
- seguire le istruzioni della circolare INPS n. 48/2019,.
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Compenso avvocati: serve sempre l’accordo scritto
La determinazione del compenso professionale rappresenta un tema di rilievo anche per datori di lavoro e consulenti, soprattutto quando l’assistenza legale si inserisce nella gestione di rapporti societari o contenziosi complessi.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 803 di gennaio 2026, interviene nuovamente sul requisito della forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente, fornendo indicazioni operative utili anche per le imprese che conferiscono incarichi professionali.
Il caso esaminato consente di chiarire quali siano le conseguenze dell’assenza di un valido patto scritto sul compenso e quali criteri debbano essere applicati per la sua liquidazione, nonché il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.
Il caso : compenso concordato con preventivo
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti di una società, per attività difensiva svolta in un procedimento giudiziario. Il legale sosteneva che il compenso fosse stato concordato sulla base di una nota informativa/preventivo trasmessa al momento del conferimento dell’incarico e successivamente via posta elettronica, ritenendo sufficiente il comportamento concludente del cliente e l’assenza di contestazioni. La società, dal canto suo, eccepiva l’inesistenza di un accordo scritto valido e riteneva che il compenso dovesse essere determinato secondo i parametri forensi, avendo già effettuato pagamenti nel corso del rapporto.
Il giudice di merito aveva liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, riconoscendo solo gli interessi legali. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione dell’accordo sul compenso e la mancata applicazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.
Decisione della cassazione : orientamento riconfermato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio ormai consolidato: l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. Tale prescrizione non risulta superata dalla disciplina sull’ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012, che regola il momento della pattuizione ma non elimina il requisito formale.
Secondo la Corte, la forma scritta non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti, ma esige che proposta e accettazione siano entrambe redatte per iscritto. Non è sufficiente, pertanto, una nota informativa priva di sottoscrizione o un preventivo indicativo, né può assumere rilievo l’assenza di contestazioni o l’esecuzione del rapporto professionale. L’accettazione tacita o per comportamenti concludenti non è idonea a integrare il requisito formale richiesto dalla legge.
In mancanza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere determinato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di applicare importi diversi sulla base di intese informali. Quanto agli accessori del credito, la Cassazione ha precisato che il compenso dell’avvocato costituisce un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico. Ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento, spettano esclusivamente gli interessi nella misura legale, salvo prova specifica di un maggior danno, che nel caso di specie non risultava adeguatamente allegata.
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Esame consulente del lavoro 2026: domande entro il 15.9
Il Ministero del Lavoro ha indetto la sessione 2026 degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro. L’esame prevede due prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale; diritto tributario teorico-pratico) e una prova orale sulle principali materie giuslavoristiche, tributarie e ordinamentali. Le prove scritte si svolgeranno il 27 e 28 ottobre 2026 presso sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La domanda va presentata esclusivamente online entro il 15 settembre 2026, con SPID o CIE e pagamento dei contributi previsti.
Requisiti e compilazione della domanda
Per partecipare occorre presentare domanda esclusivamente online tramite la procedura resa disponibile dal Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) (che valgono anche come firma sulla domanda).
La scadenza è tassativa: 15 settembre 2026 ore 14:00, e fa fede la ricevuta telematica rilasciata al termine dell’invio.
Per completare l’istanza sono previsti i pagamenti via PagoPA: imposta di bollo da 16 euro e tassa d’esame da 49,58 euro.
Attenzione anche alla regola territoriale: il candidato può sostenere l’esame solo nella regione/provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della domanda, pena esclusione o nullità della prova.
Esame di Stato consulenti del lavoro: Requisiti
l candidato deve essere:
- cittadino italiano;
- oppure cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
- oppure familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
- oppure cittadino di Paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- oppure beneficiario di protezione internazionale.
Inoltre, il candidato può sostenere l’esame esclusivamente nella regione o provincia autonoma di residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda. La violazione di tale vincolo comporta l’esclusione o la nullità della prova.
Titoli di studio
È richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3 della legge n. 12/1979, come chiariti dal parere CUN n. 1540/2012 e successive equiparazioni. In particolare sono ammessi:
Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in:
- Giurisprudenza;
- Scienze economiche e commerciali;
- Scienze politiche;
Diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
Laurea triennale nelle classi:
- L-14 (Scienze dei servizi giuridici);
- L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione);
- L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale);
- L-33 (Scienze economiche);
- L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali);
Laurea magistrale nelle classi:
- LM-56 (Scienze dell’economia);
- LM-62 (Scienze della politica);
- LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni);
- LM-77 (Scienze economico-aziendali);
- LMG-01 (Giurisprudenza);
- LM/SC-GIUR (Scienze giuridiche della sicurezza).
Sono inoltre ammessi i titoli equiparati o equipollenti ai sensi dei decreti ministeriali vigenti, nonché i titoli esteri riconosciuti equivalenti dal Consiglio universitario nazionale.
Pratica professionale
È infine obbligatorio essere in possesso – o aver richiesto – il certificato di compimento della pratica professionale, svolta secondo quanto previsto dall’art. 8-bis della legge n. 12/1979, oppure risultare regolarmente iscritti nel registro dei praticanti.
Tutti i requisiti, salvo specifiche eccezioni previste dal bando, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto o entro il termine ultimo di presentazione della domanda.
Le prove: date e materie
L’esame ha carattere teorico-pratico ed è composto da due prove scritte e una prova orale.
La prima prova scritta consiste in un elaborato su diritto del lavoro e legislazione sociale; la seconda è una prova teorico-pratica su temi di diritto tributario scelti dalla commissione.
Per ciascuna prova scritta sono assegnate sette ore e sono consultabili testi di legge non commentati autorizzati e dizionari.
Le prove scritte iniziano alle 8:30
- 27 ottobre 2026 (diritto del lavoro e legislazione sociale) e
- 28 ottobre 2026 (teorico-pratica di diritto tributario).
Le sedi saranno pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con valore di notifica.
La prova orale verte su un pacchetto ampio di materie, che include diritto tributario, ragioneria (con focus su costo del lavoro e bilancio), oltre a elementi di diritto privato/pubblico/penale e ordinamento professionale e deontologia.
Prova Contenuto / Materie Note operative Scritta 1 Diritto del lavoro e legislazione sociale 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Scritta 2 Prova teorico-pratica su temi di diritto tributario (scelti dalla commissione) 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Orale Diritto del lavoro; Legislazione sociale; Diritto tributario ed elementi di ragioneria (costo del lavoro e bilancio); Elementi di diritto privato, pubblico e penale; Ordinamento professionale e deontologia Calendari pubblicati dalle commissioni; convocazione tramite pubblicazione -
Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2026
La circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
In particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato all'1,4 %. Di seguito i dettagli operativi .
Ricongiunzione contributi liberi professionisti : istruzioni ed esempi
Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato al 1,4 %.
Le tabelle aggiornate 2026 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. Nello specifico sono fornite
- tabella 1 (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
- tabella 2 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo )
Nell'allegato 1 Inps fornisce il seguenti esempi:
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle
rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento
I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .
È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.
Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.
- INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
- Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.
Ricongiunzione contributi professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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Formazione sicurezza sul lavoro: prorogato al 2026 l’accordo INAIL–Regioni
Con apposito Addendum, sottoscritto nel dicembre 2025, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno disposto il prolungamento della durata dell’Accordo quadro di collaborazione firmato il 13 luglio 2023, modificando l’articolo 8 relativo alla durata dell’intesa
La proroga interviene a seguito della richiesta formalizzata dalla Conferenza delle Regioni, motivata dalla necessità di disporre di un arco temporale più ampio per consentire alle imprese una più estesa partecipazione agli Avvisi pubblici regionali e per garantire l’ottimale impiego delle risorse finanziarie residue.
In base alla nuova formulazione dell’articolo 8, l’Accordo, entrato in vigore dalla data di sottoscrizione, con ha durata quadriennale, prevede che le attività formative siano realizzate nel periodo 2023–2026. Si prolunga quindi di un anno
Restano ferme e integralmente applicabili tutte le altre disposizioni contenute nell’Accordo quadro originario del 13 luglio 2023, al quale l’Addendum rinvia espressamente per quanto non modificato. La proroga non comporta variazioni nei criteri di finanziamento, nei soggetti destinatari né nelle modalità di attuazione degli interventi formativi, ma incide esclusivamente sull’estensione temporale delle attività.
Ricordiamo di seguito i principali contenuti dell'accordo e le risorse stanziate.
L’Accordo-quadro 2023
L’Accordo quadro INAIL–Regioni è nato per disciplinare la realizzazione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso interventi di carattere aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria prevista dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
L’intesa è finalizzata a:
- sostenere la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- favorire il trasferimento di conoscenze e competenze operative;
- supportare l’adozione di corrette misure di prevenzione, con particolare attenzione ai contesti produttivi a maggiore rischio.
Le attività sono realizzate mediante Avvisi pubblici regionali, emanati dalle Regioni e Province autonome che abbiano formalmente aderito all’Accordo, e sono rivolte a lavoratori, preposti e altre figure della prevenzione aziendale.
I percorsi formativi devono essere coerenti con il Catalogo degli interventi formativi allegato all’Accordo, che include, tra l’altro:
- corsi sulle tecnologie digitali a supporto della prevenzione;
- modul su procedure e comportamenti sicuri;
- interventi su aspetti gestionali, organizzativi e sui ruoli della sicurezza;
- iniziative formative mirate ai cantieri e alle attività finanziate anche con risorse PNRR.
Le Regioni curano la gestione, il controllo e la rendicontazione delle attività finanziate, mentre INAIL assicura il trasferimento delle risorse e il supporto tecnico-specialistico, anche attraverso il coinvolgimento dei propri esperti nei processi di valutazione dei progetti.
Risorse finanziarie disponibili e ripartizione territoriale
Per l’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo, INAIL ha stanziato risorse complessive pari a 10.462.000 euro, ripartite tra le Regioni e Province autonome aderenti sulla base di criteri omogenei, tra cui il numero degli addetti e la gravità degli infortuni rilevati nei territori di riferimento
Di seguito la tabella di ripartizione delle risorse.
Totale 10.462.000 Regione / Provincia autonoma Budget assegnato (euro) Piemonte 717.043 Valle d’Aosta 30.884 Lombardia 1.767.683 Provincia autonoma di Bolzano 78.371 Provincia autonoma di Trento 87.371 Veneto 835.750 Friuli Venezia Giulia 160.761 Liguria 324.458 Emilia-Romagna 800.588 Toscana 702.186 Umbria 198.896 Marche 299.714 Lazio 945.390 Abruzzo 305.466 Molise 56.236 Campania 1.010.848 Puglia 638.432 Basilicata 161.211 Calabria 313.064 Sicilia 710.505 Sardegna 300.308