• CCNL e Accordi

    CCNL occhialeria 2026-2028: aumenti, welfare e nuove regole

    Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria segna un passaggio rilevante per oltre 40 mila addetti del settore. L’ipotesi di accordo, sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao, assistita da Confindustria Moda, e dalle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, avrà validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, sia per la parte normativa sia per quella economica.

    Il rinnovo interviene in un contesto produttivo caratterizzato da forte stagionalità, innovazione tecnologica e crescente attenzione ai temi del welfare contrattuale. Le parti sociali hanno scelto di rafforzare, da un lato, la flessibilità regolata del mercato del lavoro, e dall’altro di potenziare tutele economiche, previdenziali e sanitarie, con effetti concreti sulle retribuzioni e sulla qualità complessiva del rapporto di lavoro.

    NOVITÀ CONTRATTUALI: causali contratti a termine

    Tra le principali novità normative spicca la revisione della disciplina del contratto a tempo determinato. L’articolo 23 del CCNL individua in modo puntuale le causali che consentono di superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi di durata del rapporto, in linea con la normativa vigente. 

    Rientrano tra queste: 

    • Attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite, quali, a titolo esemplificativo: promozione in showroom; fiere; negozi; 

    temporary store;

    • Sviluppo straordinario delle attività di impresa, legato a:

    ricerca e progettazione;

    avvio e/o sviluppo di nuove attività;

    nuove linee di prodotto;

    nuove sedi, filiali, uffici o punti vendita;

    processi di reinternalizzazione o reshoring.

    • Sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità.
    • Esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedano professionalità diverse o specializzazioni non normalmente impiegate in azienda.
    • Investimenti nei processi produttivi finalizzati all’implementazione di una gestione sostenibile dell’impresa, con riferimento, ad esempio, a:salute e sicurezza; ambiente ,
    • Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, oppure interventi finalizzati all’introduzione di:  nuove apparecchiature; digitalizzazione; automazione;

    riconversione ambientale o energetica; miglioramento dei livelli di sicurezza.

    In materia di tredicesima mensilità e ferie, viene chiarito che, in caso di sospensione dell’attività per cassa integrazione, la maturazione dei relativi ratei avviene per intero solo se nel mese il lavoratore ha prestato almeno 80 ore di lavoro (72 ore per i turni 6×6), introducendo una regola uniforme e certa.

    Novità retributive e welfare

    Sul piano economico, il rinnovo del CCNL occhialeria prevede un aumento complessivo di 195 euro sul 4° livello, articolato in cinque tranche distribuite nel triennio: 

    • 50 euro da marzo 2026; 
    • 30 euro da ottobre 2026; 
    • 50 euro da maggio 2027;
    •  45 euro da maggio 2028; 
    • 20 euro da novembre 2028.

    Gli aumenti si riflettono sui minimi tabellari (Elemento retributivo nazionale – E.R.N.) di tutti i livelli di inquadramento. 

    Di seguito una sintesi degli incrementi complessivi per livello.

    Livello Aumento complessivo (€) ERN a regime (€)
    Q 227,53 2.680,73
    6 222,10 2.670,77
    5S 216,69 2.539,99
    5 211,30 2.453,48
    4S 200,46 2.276,00
    4 195,00 2.187,96
    3S 189,59 2.125,84
    3 184,21 2.082,62
    2 173,35 1.966,31
    1 152,60 1.712,03

    Rivisto anche il Premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), collegato ai comportamenti organizzativi e alle competenze espresse dai lavoratori. Il premio, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità e senza incidenza sugli istituti contrattuali e di legge, viene rideterminato nei seguenti importi mensili:

    • 14 euro per area operativa – step centrato (2° livello);
    • 16 euro per area operativa – step consolidato (3° livello);
    • 18 euro per area qualificata – step base (3°S livello);
    • 20 euro per area qualificata – step centrato (4° livello).

    Importanti novità riguardano anche la disciplina della trasferta. Gli articoli previgenti sono stati unificati in un’unica norma che riconosce, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera, con riduzione al 20% per missioni superiori al mese.

    Accanto agli aumenti salariali, il rinnovo rafforza in modo significativo il welfare contrattuale.

    Sul fronte della previdenza complementare, è previsto l’aumento del contributo a carico del datore di lavoro al 2,20% del minimo contrattuale, con decorrenza 1° gennaio 2028. Contestualmente, viene incrementato allo 0,24% (dal 1° aprile 2025) il contributo per l’assicurazione contro premorienza e invalidità permanente.

    Sul versante della sanità integrativa, il contributo aziendale a favore di Sanimoda sale a 18 euro mensili dal 1° gennaio 2027. Dal 1° aprile 2026, inoltre, tale contribuzione è riconosciuta anche per i periodi di aspettativa non retribuita, ampliando la platea delle tutele effettive per i lavoratori.

  • Lavoro Autonomo

    Certificato agibilità spettacolo Olimpiadi: alle aziende estere basta una PEC

    Con messaggio 428  del 3 febbraio INPS annuncia che in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, e dell' incremento della presenza di  operatori economici esteri operanti nello spettacolo, è previsto un  iter procedurale  straordinario per il rilascio del certificato di agibilità, in “esenzione contributiva” per l'attività dei lavoratori autonomi

    Si tratta in particolare di una semplificazione delle procedure con utilizzo di un modello prestampato, via pec, riservato alle aziende prive di posizione contributiva. Ecco in sintesi i dettagli  delle istruzioni e il modello fornito dall'INPS.

    Gli adempimenti per il certificato agibilità spettacolo

    L'istituto precisa innanzitutto l’obbligo di munirsi del certificato  per i lavoratori autonomi dello spettacolo riguarda tutte  le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dal fatto che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno nel territorio nazionale.

    Quindi INPS ha predisposto un procedimento semplificato per il rilascio del certificato  per le aziende straniere non operanti in Italia, prive di un codice fiscale e di una posizione contributiva, al fine di assicurare tempi certi

    Le seguenti modalita straordinarie per la  presentazione della richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva”,  da parte di aziende estere sono valide:

    •  dal 6 febbraio al 15 marzo 2026  
    • per i luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica

    ATTENZIONE  restano invariate le ordinarie modalità per 

    • tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri tenuti alla richiesta del certificato di agibilità ordinario, 
    •  i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri in possesso di un codice fiscale e di una relativa matricola previdenziale INPS.

    Le aziende interessate, anche per il tramite degli intermediari delegati, possono presentare richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva” tramite PEC, compilando l’apposito modulo allegato al  messaggio (Allegato n. 1), indicando:

    Dati dell’azienda

    –       Ragione sociale azienda

    –       Rappresentante legale (Codice fiscale, Cognome e Nome)

    –       Indirizzo della sede legale

    2. Dati dei lavoratori

    –       Identification Number  

    –       Cognome

    –       Nome

    –       Sesso

    –       Data di nascita

     Unitamente al modulo debitamente compilato, i datori di lavoro devono  allegare idonea documentazione esonerativa (modulo “PDA1” o il certificato di distacco/copertura assicurativa) in relazione a ogni singolo lavoratore.

    La trasmissione del modulo deve avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi istituzionali:

    [email protected]

    [email protected]

    ATTENZIONE  la richiesta del certificato di agibilità “in esenzione contributiva” ovvero la comunicazione delle variazioni dei dati  deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

    Il certificato viene rilasciato ugualmente tramite PEC e ha validità per tutto il periodo in cui si svolge la manifestazione olimpica (dal 6 febbraio al 15 marzo 2026).

  • La busta paga

    Busta paga dipendenti 2026: circolare in arrivo

    La Legge di Bilancio 2026 (legge 199 2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre  ha introdotto un pacchetto articolato di misure che incidono in modo diretto e indiretto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione del reddito da lavoro e sulle scelte previdenziali, con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto, incentivare la contrattazione collettiva e favorire le forme di previdenza complementare. 

    Le novità non si limitano agli sgravi su aumenti salariali  e premi di risultato, ma coinvolgono anche l’IRPEF, le detrazioni e il TFR, in vigore dal 1° gennaio 2026 (e, per alcuni profili, dal 1° luglio 2026)

    Nel corso del convegno del Sole 24 ore  Telefisco del 5 febbraaio Il direttore generale delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha annunciato l’imminente pubblicazione di una circolare destinata a chiarire i dubbi applicativi. In particolare, il documento riguarderà la tassazione agevolata al 5% degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e l’imposta del 15% sull’indennità fino a 1.500 euro per il lavoro faticoso.

     La circolare dovrà sciogliere questioni operative rilevanti, come l’ambito oggettivo degli incrementi agevolabili, il trattamento delle componenti retributive indirette e la rilevanza degli aumenti già maturati o assorbibili.

    Si ricorderà che in merito era stata emanata il 19 gennaio una nota  di Assosoftare l'associazione delle case produttrici di software per le paghe  che  invita datori di lavoro e consulenti ad attendere la pubblicazione di circolari e istruzioni operative prima di applicare le novità della legge di Bilancio nelle buste paga, per evitare errori e sanzioni. AssoSoftware segnalava anche  l’articolo 46 della legge 182/2025, che impone di considerare i tempi tecnici di aggiornamento dei software.

    Vediamo in sintesi le novità attese nei paragrafi seguenti.

    Riduzione aliquota IRPEF intermedia e rimodulazione detrazioni

    Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:

    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro
    • 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro
    • 43% per i redditi oltre 50.000 euro

    La misura produce un alleggerimento del carico fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga.

    Accanto alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per:

    • oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
    • erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
    • premi assicurativi contro eventi calamitosi.

    Il “taglio” non riguarda quindi le spese mediche, ma riduce il beneficio fiscale per i redditi più elevati, rafforzando il principio di progressività dell’imposta.

    Tassazione agevolata aumenti, premi, straordinari e indennità

    Il cuore delle misure sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è contenuto nei commi da 7 a 13, che introducono regimi fiscali di favore per diverse componenti della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2026.

    In particolare, gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati nel periodo 2024-2026 e corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato sono assoggettati, salvo rinuncia del dipendente, a una imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali). 

    ATTENZIONE però: il beneficio è riservato ai lavoratori con reddito non superiore a 33.000 euro. L'agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per li imposte sostitutiva sugli incrementi retributivi: codice “1075".

    Ancora più favorevole è il regime previsto per i premi di risultato e di partecipazione agli utili, per i quali:

    • l’imposta sostitutiva scende all’1%;
    • il limite annuo di importo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro per il biennio 2026-2027.

    La manovra interviene anche sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: entro il limite di 1.500 euro annui, tali somme sono soggette a imposta sostitutiva del 15%. Per i settori turismo e terme resta invece confermata la disciplina speciale già vigente (Vedi paragrafo seguente).

    Leggi  qui i codici tributo definiti dall'Agenzia

    Buoni pasto

    Tra le misure che incidono indirettamente sulla retribuzione rientra l’innalzamento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro per ciascun buono. 

    L’intervento rafforza il ruolo dei fringe benefit come strumento di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di riconoscere un vantaggio economico ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo.

    Lavoro straordinario e settore turistico: confermato il trattamento integrativo

    Nel caso particolare dei lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, la Legge di Bilancio 2026 proroga il trattamento integrativo speciale già sperimentato negli anni precedenti. 

    Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o in orario notturno danno diritto a un importo pari al 15% della retribuzione lorda, che non concorre alla formazione del reddito.

    Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, previa richiesta scritta al datore di lavoro e attestazione del reddito percepito nell’anno precedente.

    Incentivo permanenza a lavoro, deducibilità contributi fondi pensione

    Un’ulteriore misura che puo incidere sulla retribuzione riguarda in particolare  i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma scelgono di continuare a lavorare. Anche per il 2026 è confermato l’incentivo che consente al lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo a INPS della quota IVS a proprio carico, ricevendo in cambio l’importo corrispondente direttamente in busta paga, con esclusione dall’imponibile fiscale.

    Sul fronte previdenziale, il comma 201 introduce un intervento significativo per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare:

     A decorrere dal 1° luglio 2026, la quota di contributi deducibili dall’imposta sui redditi aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui.

    La norma non si limita ad ampliare la deducibilità, ma modifica anche la disciplina delle prestazioni, ampliando le possibilità di:

    • liquidazione in forma di capitale;
    • accesso a tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia, con un trattamento fiscale specifico per le forme a contribuzione definita.

    L’intervento rafforza il ruolo della previdenza complementare come strumento integrativo del reddito futuro, con effetti indiretti anche sulla pianificazione retributiva e sul TFR.

    Destinazione TFR: le novità da luglio 2026

    Sempre in merito al TFR , ovvero la retribuzione differita a fine rapporto, si segnala che per i nuovi assunti a partire dal 1 luglio  2026 sarà previsto un tempo di silenzio-assenso di 60 giorni cioè in assenza di comunicazione del lavoratore, gli importi saranno automaticamente versati al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo. 

    La stessa regola varrà  per i lavoratori già assunti che avessero già aderito ai fondi pensione. 

     Il datore di lavoro al momento dell'assunzione dovra  informare il lavoratore  su queste novità  e verificare la sua posizione previdenziale.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni ZES: ecco le istruzioni per l’esonero

    Con la circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 l’Istituto ha finalmente fornito  le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 24 del DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla legge n. 95/2024 (c.d. decreto Coesione), a quasi due anni dalla istituzione

    La misura è  destinata ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato di over 35 in sedi o unità produttive ubicate nei territori della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

    La circolare interviene a valle del periodo agevolato e disciplina  requisiti soggettivi e oggettivi, modalità di presentazione delle domande, limiti di spesa e soprattutto le istruzioni per l’esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens a partire da febbraio 2026, con recupero degli arretrati.

    Lo sgravio per la ZES misura e beneficiari

    L’esonero contributivo trova fondamento nell’articolo 24 del DL n. 60/2024, che ha introdotto un incentivo finalizzato alle assunzioni stabili nelle regioni ricomprese nella ZES unica. In base alla disciplina vigente, rientrano nella ZES: 

    • Abruzzo
    • Basilicata
    • Calabria
    • Campania
    • Molise
    • Puglia
    • Saregna
    • Sicilia

    A seguito dell’estensione disposta dalla legge n. 171/2025, dal 20 novembre 2025 sono incluse anche Marche e Umbria. Per queste ultime regioni, l’agevolazione è riconoscibile solo per le assunzioni effettuate  da tale data.

    Il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, con esclusione della pubblica amministrazione e del lavoro domestico. Ulteriore requisito essenziale è il limite dimensionale: nel mese dell’assunzione il datore di lavoro deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti, calcolati al netto delle nuove assunzioni incentivate.

    Bonus ZES 2024-25 le regole

    L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

    L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e spetta esclusivamente per assunzioni:

    • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    • di personale non dirigenziale;
    • effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.

    Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. L’esonero è invece applicabile anche ai contratti part-time (con riproporzionamento del massimale) e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con riferimento, però, alla sede e ai requisiti dell’utilizzatore.

    I lavoratori devono:

    • aver compiuto 35 anni ed 
    • essere disoccupati da almeno 24 mesi alla data della prima assunzione incentivata.

    È ammessa anche la fruizione residua dell’esonero in caso di riassunzione di lavoratori per i quali un altro datore abbia già beneficiato parzialmente del bonus.

    L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili.

    Adempimenti dei datori di lavoro per fruire del Bonus ZES

    Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare un’apposita istanza telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito INPS.

    La domanda è necessaria anche per le assunzioni già effettuate e consente all’Istituto di verificare la capienza delle risorse e il rispetto dei requisiti normativi.

    L’istanza deve contenere, tra l’altro:

    • dati identificativi dell’impresa e numero dei dipendenti nel mese di assunzione;
    • dati del lavoratore e dichiarazione sullo stato di disoccupazione;
    • tipologia contrattuale e orario di lavoro;
    • retribuzione mensile media e aliquota contributiva datoriale;
    • regione e provincia di svolgimento della prestazione lavorativa.

    Una volta autorizzato l’esonero, la fruizione avviene nei flussi Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2026.

    Per l’esposizione dell’incentivo è stato istituito il codice causale “EZES”, con utilizzo dei codici L619 (periodo corrente) e L620 (arretrati). 

    Gli arretrati relativi ai mesi da settembre 2024 a gennaio 2026 possono essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.

    Resta fermo l’obbligo di regolarità contributiva (DURC), il rispetto dell’articolo 31 del DLgs n. 150/2015 e il divieto di cumulo con altri esoneri contributivi a carico del datore di lavoro, fatta salva la compatibilità con alcune agevolazioni fiscali e contributive specificamente indicate dalla norma.

  • Pensioni

    Casse professionali: pensione anticipata senza integrazione al minimo

    Con la sentenza n. 2066/2026, pubblicata il 30 gennaio 2026, la Corte di cassazione sezione lavoro  interviene su una questione di particolare rilievo per gli iscritti alle Casse professionali : il rapporto tra pensione di vecchiaia  anticipata e diritto all’integrazione al minimo.

    Il giudizio trae origine dall’impugnazione di una decisione della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto l’illegittimità della disciplina regolamentare nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per chi accede al trattamento pensionistico in via anticipata. 

    Secondo i giudici di merito, tale esclusione avrebbe violato il principio del pro rata, non tutelando l’anzianità contributiva maturata prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale.

    La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’ente previdenziale, offre invece una lettura sistematica della normativa, chiarendo natura, limiti e ambito applicativo dell’integrazione al minimo nell’ambito dei regimi pensionistici delle Casse professionali privatizzate

    Il caso al vaglio della Cassazione

    La controversia nello specifico riguarda un’iscritta a una Cassa professionale che aveva richiesto la pensione di vecchiaia unificata con anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria, beneficiando della possibilità introdotta dal regolamento del 2012. Al momento della domanda risultava soddisfatto il requisito contributivo, ma non quello anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria.

    In applicazione della disciplina regolamentare, il trattamento pensionistico era stato ridotto nella quota calcolata con il sistema retributivo ed era stata esclusa l’integrazione al minimo. 

    L’interessata aveva quindi adito il giudice del lavoro, ottenendo in primo e secondo grado una pronuncia favorevole, fondata sull’assunto che la mancata integrazione violasse il principio del pro rata e producesse un effetto peggiorativo rispetto alle aspettative maturate nel corso della carriera contributiva.

    L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’integrazione al minimo non rientra tra i meccanismi di calcolo della pensione tutelati dal pro rata e che la pensione anticipata costituisce un istituto nuovo, autonomo e fondato su una scelta consapevole dell’iscritto.

    Le motivazioni del diniego della Cassazione

    Come anticipato, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

    Nel motivare la decisione, i giudici di legittimità ribadiscono che il principio del pro rata, richiamato dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, opera con riferimento ai criteri di calcolo della prestazione pensionistica e non può essere esteso ai requisiti di accesso o a benefici accessori quali l’integrazione al minimo. Quest’ultima, infatti, non presuppone una determinata anzianità contributiva, ma si collega alle condizioni e alle scelte che regolano l’accesso al trattamento.

    Secondo la Corte, il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata nasce esclusivamente con il regolamento del 2012. Trattandosi di un istituto di nuova introduzione, non è possibile invocare un affidamento su regole previgenti né pretendere l’applicazione del pro rata a un diritto che non esisteva nell’ordinamento precedente. L’intera disciplina del trattamento pensionistico deve quindi essere attratta al nuovo regime, comprensivo sia delle riduzioni previste sia dell’esclusione dell’integrazione al minimo.

    La Suprema Corte affronta anche il profilo costituzionale, escludendo che la mancata integrazione violi l’art. 38 della Costituzione. Il diritto ai mezzi adeguati di sostentamento, osserva il Collegio, deve essere bilanciato con l’esigenza di equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, esigenza che, per le Casse privatizzate, discende direttamente dalla normativa che impone la sostenibilità di lungo periodo.

    Un ulteriore elemento valorizzato è la natura volontaria dell’opzione per il pensionamento anticipato. L’iscritto sceglie consapevolmente di accedere a un trattamento diverso da quello ordinario, accettandone le condizioni, ma beneficia al contempo di vantaggi specifici, come la possibilità di proseguire l’attività professionale e di maturare supplementi di pensione.

    In conclusione, la Cassazione chiarisce che l’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia unificata anticipata non contrasta con il principio del pro rata né con i parametri costituzionali, inserendosi coerentemente nel disegno di equilibrio finanziario e di autonomia regolamentare delle Casse professionali.

  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco valuta l’uscita da ADEPP

    La Fondazione Enasarco, ente che gestisce la previdenza complementare degli agenti e rappresentanti di commercio, ha avviato il percorso formale per  valutare la possibile uscita dall’Adepp, l’associazione che riunisce le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

    La presidente Patrizia De Luise ha dichiarato al Sole 24Ore che la riflessione  è maturata nel tempo  e risale addirittura a un momento precedente la sua elezione (avvenuta a giugno 2025)  e che  il CDA intende ora avviare  fase operativa .

    Secondo la presidente, è in gioco soprattutto la  tutela degli iscritti che resta l’obiettivo prioritario dell’ente. In quest’ottica, l’adesione ad Adepp era stata inizialmente motivata dall’esigenza di partecipare a un contesto di confronto e di decisioni condivise tra le Casse private ma attualmente Enasarco ritiene che le  modalità di gestione dell’associazione non rispondano alle  aspettative e ricorda di aver segnalato  in più occasioni agli organi competenti le criticità

     Alla luce di tali criticità, il Consiglio di amministrazione ha quindi deciso di avviare una valutazione strutturata sull’opportunità di proseguire il rapporto associativo.

    Le criticita nel rapporto con Adepp

    La Fondazione evidenzia, in particolare, una carenza di dialogo e di confronto, ritenendo venute meno le condizioni che avevano giustificato l’ingresso in Adepp nel 2013. 

    Un clima di insoddisfazione che, secondo quanto evidenzia l'articolo del Sole del 3 febbraio 2026 non riguarderebbe esclusivamente Enasarco.  Infatti  nel 2025 l’Enpapi, ente previdenziale degli infermieri, ha infatti deliberato l’uscita dall’Adepp, dal 1° gennaio 2026   e   all’assemblea Adepp di fine gennaio non hanno partecipato, oltre a Enasarco, neppure la Cassa dei ragionieri, l’Enpacl e la Cassa geometri.

    Sul tema  il presidente di Adepp, Alberto Oliveti, che guida la Cassa dei Medici EMPAM  e che è stato recentemente rieletto  per il decimo anno alla presidenza ADEPP  ha dichiarato solamente di non  aver ricevuto comunicazioni ufficiali e di  poter solo commentare evidenziando che   l’adesione  di ciascun ente all’associazione resta libera e volontaria.

    L’attuale gestione Enasarco

    La riflessione avviata da Enasarco si colloca in una fase di particolare solidità dell’ente. Come evidenziato nel comunicato ufficiale di fine 2025,  attualmente la Fondazione dispone di un patrimonio complessivo di circa 10 miliardi di euro e ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo pari a 467 milioni di euro.

    L' equilibrio finanziario  è certificato anche dal bilancio tecnico attuariale, che attesta la sostenibilità del sistema per almeno i prossimi trent’anni senza necessità di interventi strutturali correttivi.

    Il comunicato sembra sottolineare un cambio di rotta rispetto alla realta degli anni precedenti dove qualche difficolta era  giunta all'attenzione del  Sottosegretario al Lavoro Durigon  nel 2024 

    Nella conferena di chiusura il 4 dicembre 2025   la presidente De luise ha presentato un ente in salute e solido che guarda all’innovazione e alle nuove generazioni.  Erano  intervenuti il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ha definito l’attenzione riservata al mondo degli agenti e dei consulenti finanziari un segnale politico importante, l’Onorevole Paolo Barelli e il Senatore Maurizio Gasparri.Durante l’Assemblea si è parlato a più riprese di “budget sociale” e di una Fondazione Enasarco sempre più consapevole e partecipativa. Il triennio 2026-2028 sarà quindi incentrato su una presenza costante nella vita quotidiana degli iscritti e delle aziende in tema di welfare, digitalizzazione e formazione professionale.

  • Lavoro Dipendente

    Ricercatori: le novità 2026 che favoriscono le assunzioni

    Il 2026 segna un passaggio importante per il reclutamento dei ricercatori nelle università italiane.

     Con l’ultimo decreto Pnrr, collegato alla legge di Bilancio 2026, il Governo è intervenuto sul meccanismo di calcolo del cosiddetto tetto dell’80% del rapporto tra spese di personale e finanziamenti statali, parametro decisivo per determinare la capacità assunzionale degli atenei.

    In base alla normativa vigente, il rispetto di tale soglia consente alle università di utilizzare integralmente i punti organico, indispensabili per sostituire docenti e ricercatori cessati dal servizio e, nei casi di maggiore virtuosità, per ampliare l’organico. Negli ultimi anni, tuttavia, il vincolo ha rappresentato un ostacolo all’assunzione di nuovi ricercatori, soprattutto giovani, limitando l’effettiva attuazione delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

    Proprio per superare questa criticità, il decreto Pnrr ha previsto l’esclusione di specifiche figure di ricercatori dal calcolo del tetto dell’80%, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e rendere più attrattive le carriere accademiche. La misura si inserisce in un contesto di crescita delle spese di personale universitario – aumentate negli ultimi anni – ma anche di un incremento dei finanziamenti esterni, che ha contribuito a contenere l’impatto complessivo sui bilanci degli atenei.

    Le novità 2026

    Dal 2026, alcune tipologie di ricercatori e figure assimilate non saranno più computate ai fini del rispetto del limite dell’80% tra spese di personale e contributi statali. In particolare, l’esonero riguarda:

    • i ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTD-A);
    • i nuovi contratti di ricerca introdotti dalla riforma del pre-ruolo universitario;
    • gli incarichi di ricerca;
    • gli incarichi post-doc.

    Queste figure vengono equiparate, sotto il profilo contabile, agli ex assegnisti di ricerca, già esclusi dal vincolo. Per gli atenei ciò significa poter assumere nuovi ricercatori senza che tali costi incidano sugli indicatori utilizzati dal Ministero dell’Università per la distribuzione dei punti organico.

    Secondo i dati riportati nella relazione tecnica al decreto Pnrr, l’incidenza dei ricercatori di tipo A sulla spesa complessiva del personale universitario è rimasta contenuta, poco superiore al 2%, nonostante il loro numero sia cresciuto sensibilmente tra il 2021 e il 2023. Ciò è stato possibile grazie all’ampio utilizzo di fondi Pnrr e finanziamenti esterni, che hanno compensato l’aumento degli organici.

    L’esclusione dal tetto dell’80% rappresenta anche un segnale in vista della stabilizzazione dei ricercatori assunti con risorse del Recovery Plan, sostenendo il piano straordinario di reclutamento previsto dalla legge di Bilancio 2026. Particolare rilievo assumono i contratti di ricerca, ancora poco diffusi ma destinati a crescere, anche grazie a specifici stanziamenti ministeriali per l’assunzione di giovani post-dottorato, con una quota riservata alle regioni del Mezzogiorno.

    Completano il quadro gli incarichi post-doc, con compensi annui superiori ai 39 mila euro, e gli incarichi di ricerca rivolti a giovani laureati, con trattamenti economici inferiori ma finalizzati all’avvio alla carriera accademica.