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Regime ricercatori: l’applicazione della proroga per i figli
Gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori rappresentano uno degli strumenti principali per favorire il ritorno di professionalità altamente qualificate nel Paese, in vigore dal lontano 2010. Si ricorda che il regime prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, la detassazione dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, con esclusione dalla base imponibile del 90% degli emolumenti.
La disciplina, contenuta nell’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche, volte ad ampliare la durata dell’agevolazione in presenza di determinati requisiti, tra cui la presenza di figli minorenni o l’acquisto di un immobile residenziale in Italia.
Particolare rilevanza assume la possibilità di estendere il periodo agevolato attraverso un’apposita opzione, introdotta per i soggetti rientrati prima del 2020, subordinata al versamento di un importo calcolato sui redditi agevolati. In tale contesto, uno degli aspetti più delicati riguarda il momento in cui devono essere verificati i requisiti, in particolare quello relativo al numero dei figli, ai fini dell’accesso alle proroghe più ampie del beneficio fiscale.
In merito l'agenzia ha fornito chiarimento con la risposta a Interpello n. 80 del 18 marzo 2026.
Il caso
l caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguarda un contribuente che ha trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e ha già fruito del regime agevolato per il periodo ordinario. Successivamente, ha esercitato l’opzione per l’estensione dell’agevolazione, effettuando il versamento richiesto in un determinato anno, in presenza di un figlio minorenne.
Nel medesimo anno, ma in un momento successivo rispetto al versamento, è intervenuta la nascita di un secondo figlio. Il contribuente ha quindi richiesto chiarimenti circa la possibilità di beneficiare della proroga più lunga prevista per i soggetti con almeno due figli minorenni, sostenendo che il requisito dovesse essere valutato con riferimento all’intero periodo d’imposta e non al momento puntuale del versamento
La risposta dell’Agenzia: possibili piu proroghe
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 80/2026 , ha chiarito che il requisito della presenza dei figli deve essere verificato al momento dell’esercizio dell’opzione, che si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto. Di conseguenza, eventuali eventi successivi, come la nascita di un ulteriore figlio nello stesso periodo d’imposta ma dopo il pagamento, non rilevano ai fini della determinazione immediata della durata dell’agevolazione.
Nel caso specifico, il contribuente, avendo esercitato l’opzione in presenza di un solo figlio, può beneficiare esclusivamente dell’estensione prevista per tale situazione, ossia fino a otto periodi d’imposta complessivi. La nascita del secondo figlio, avvenuta successivamente al versamento, non consente automaticamente di accedere alla proroga più lunga.
Tuttavia, l’Amministrazione riconosce la possibilità di un ulteriore prolungamento del periodo agevolabile attraverso una nuova opzione, da esercitare entro i termini previsti dalla normativa. In particolare, qualora entro la scadenza stabilita il contribuente sia in possesso del requisito dei due figli, potrà estendere il beneficio fino a undici periodi d’imposta, previo ulteriore versamento nella misura prevista.
Analogamente, in presenza di tre figli, è possibile raggiungere una durata complessiva ancora maggiore, con applicazione di un’aliquota ridotta per il calcolo dell’importo dovuto.
La motivazione dell’Agenzia si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica della normativa, che individua nel momento dell’esercizio dell’opzione il punto temporale determinante per la verifica dei requisiti. Tale impostazione garantisce certezza giuridica e uniformità applicativa, evitando interpretazioni estensive che potrebbero generare disallineamenti nella gestione del beneficio.
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Appalto illecito e contributi: limiti alla retroattività INPS
Con l’ordinanza n. 4780 del 3 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema di particolare rilievo per datori di lavoro e consulenti: le conseguenze contributive derivanti dal disconoscimento di un appalto e, in particolare, i limiti alla retroattività delle variazioni di inquadramento previdenziale operate dall’INPS.
La vicenda si inserisce nel contesto delle verifiche ispettive in materia di appalti e somministrazione di manodopera, ambito disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003, che impone una distinzione rigorosa tra appalto genuino e intermediazione illecita. Le ricadute non sono soltanto sul piano lavoristico, ma anche su quello previdenziale, con possibili recuperi contributivi rilevanti.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte evidenzia, inoltre, l’importanza del corretto inquadramento aziendale ai fini contributivi e le modalità con cui l’INPS può modificarlo, anche a seguito di accertamenti ispettivi. In tale quadro, assume centralità il principio sancito dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, relativo alla decorrenza degli effetti delle variazioni di classificazione dei datori di lavoro.
Il caso: nuovo inquadramento e contribuzione
La controversia trae origine da un verbale ispettivo con il quale l’INPS contestava a una società il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per un importo significativo, ritenendo che un contratto di appalto stipulato con altra impresa celasse, in realtà, una somministrazione illecita di manodopera.
La società impugnava il verbale sostenendo la genuinità dell’appalto e contestando sia la qualificazione giuridica operata dall’Istituto sia la decorrenza del nuovo inquadramento contributivo. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello confermavano la tesi dell’INPS, ritenendo che l’appalto fosse privo dei requisiti di autonomia organizzativa e gestionale, e quindi riconducibile a un’ipotesi di intermediazione vietata.
In sede di legittimità, la società proponeva ricorso articolato in più motivi. In particolare, contestava la valutazione delle prove, la qualificazione del rapporto e la legittimità dell’addebito contributivo nei confronti dell’utilizzatore della manodopera.
La decisione della Suprema corte : variazione non retroattiva
La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione giuridica del rapporto, ribadendo che la valutazione delle prove e l’accertamento della fattispecie concreta sono riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in sede di legittimità .
È stato inoltre confermato il principio secondo cui, in caso di somministrazione irregolare, gli enti previdenziali possono agire direttamente nei confronti dell’effettivo utilizzatore della manodopera per il recupero dei contributi, anche in assenza di una domanda del lavoratore.
Diversamente, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo alla decorrenza del nuovo inquadramento previdenziale, fornendo un chiarimento di grande impatto operativo.Secondo i giudici di legittimità, quando la variazione di classificazione del datore di lavoro deriva da un mutamento dell’attività aziendale — come nel caso di specie, in cui l’impresa ha modificato la propria organizzazione anche a seguito del disconoscimento dell’appalto — trova applicazione il principio generale per cui tale variazione non ha efficacia retroattiva.
La Corte ha evidenziato che l’impresa risultava inizialmente correttamente inquadrata e che il cambiamento è intervenuto successivamente, in relazione a un’evoluzione dell’attività e della struttura aziendale. In tali ipotesi, il nuovo inquadramento produce effetti solo dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento dell’INPS. La retroattività è ammessa esclusivamente nei casi in cui l’inquadramento originario sia stato determinato da dichiarazioni inesatte o mendaci del datore di lavoro. Diversamente, quando si tratta di omissioni o di modifiche sopravvenute dell’attività, l’ordinamento prevede specifiche sanzioni, ma non consente di retrodatare gli effetti della variazione contributiva.
La motivazione si fonda su un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che interpreta in senso generale la norma sopra richiamata, al fine di garantire uniformità di trattamento tra imprese e certezza nei rapporti previdenziali.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’operato dell’INPS fosse illegittimo nella parte in cui aveva applicato retroattivamente il nuovo inquadramento, non ricorrendo alcuna ipotesi di dichiarazione iniziale non veritiera.
Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto limitatamente a questo profilo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della questione contributiva alla luce del principio affermato
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Ferie non godute: prova a carico del lavoratore
La Corte di Cassazione si pronuncia con una importante ordinanza 5694 del 12 marzo sul tema dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, La questione riguarda, in particolare, il valore probatorio dei verbali ispettivi e la corretta ripartizione dell’onere della prova quando il lavoratore, cessato il rapporto, rivendica il pagamento delle ferie non fruite.
La Suprema Corte analizza in particolare la rilevanza dei documenti aziendali (buste paga, registri presenze) e l’efficacia probatoria degli accertamenti ispettivi. e afferma che il diritto all’indennità sostitutiva non nasce automaticamente dalla mancata fruizione delle ferie, ma richiede invece una specifica dimostrazione dell’attività lavorativa svolta nei periodi destinati al riposo.
Il caso: indennità sostitutiva delle ferie e verbale ispettivo errato
lL giudizio trae origine da una richiesta di pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, quantificata inizialmente sulla base di un verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro. In primo grado, la domanda era stata accolta, ritenendo che il verbale facesse piena prova dei fatti accertati, in assenza di querela di falso.
La Corte d’appello, tuttavia, riformava integralmente la decisione, ridimensionando il numero di giorni di ferie effettivamente maturati e non goduti. In particolare, a seguito di una complessiva rivalutazione delle prove, veniva accertato che la lavoratrice aveva maturato 73 giorni di ferie e ne aveva fruiti 46, con conseguente residuo di 27 giorni. Inoltre, risultava già corrisposta dal datore di lavoro un’indennità superiore a quella dovuta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che
- il verbale ispettivo dovesse essere considerato prova piena fino a querela di falso e che
- le risultanze documentali (in particolare le buste paga) dimostrassero il mancato godimento delle ferie.
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso soffermandosi su due aspetti centrali: il valore probatorio del verbale ispettivo e la distribuzione dell’onere della prova nelle controversie relative alle ferie non godute.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza dell’impostazione della Corte territoriale e ribadendo principi di diritto di particolare rilievo.
In primo luogo, è stato chiarito che il verbale ispettivo non ha un valore probatorio uniforme. Esso fa piena prova, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., solo per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre non gode della stessa efficacia per le valutazioni e le elaborazioni derivanti dall’esame di documenti. Nel caso concreto, la quantificazione delle ferie non godute risultava da un’attività valutativa degli ispettori basata su documentazione non integralmente prodotta in giudizio, e pertanto non poteva essere considerata prova privilegiata.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui grava sul lavoratore l’onere di provare il diritto all’indennità sostitutiva. Tale principio discende dall’art. 2697 c.c. e trova conferma nella giurisprudenza consolidata: il lavoratore deve dimostrare di aver prestato attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Non è sufficiente, quindi, allegare la mancata fruizione delle ferie o richiamare documenti aziendali che non attestino in modo diretto l’effettiva prestazione lavorativa.
La Corte ha inoltre evidenziato che le buste paga non possono essere automaticamente considerate confessione del datore di lavoro circa il mancato godimento delle ferie, in quanto attestano elementi retributivi ma non necessariamente la prestazione lavorativa nei periodi di ferie. Analogamente, i registri aziendali possono essere valutati dal giudice insieme ad altri elementi probatori, senza assumere valore decisivo in senso univoco.
Infine, è stata confermata la legittimità della condanna alle spese in base al principio di soccombenza, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione sull’eventuale compensazione, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
La pronuncia fornisce quindi un quadro chiaro per gli operatori: nei contenziosi sulle ferie non godute, la prova deve essere costruita in modo puntuale e documentato, mentre i verbali ispettivi rappresentano un elemento importante ma non decisivo se basati su valutazioni e non su fatti direttamente constatati.
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IRES premiale: chiarimenti su lavoratori stagionali
Con l’interrogazione parlamentare dell’11 marzo 2026 n. 5-05143 è stata portata all’attenzione del Governo una possibile criticità applicativa della cosiddetta IRES premiale, introdotta dalla legge di bilancio 2025 per incentivare l’occupazione stabile nelle imprese.
Il quesito riguarda in particolare le aziende che ricorrono a lavoratori stagionali, tipicamente impiegati nei mesi estivi in settori come turismo, commercio o servizi. Secondo quanto segnalato nell’interrogazione, queste imprese potrebbero risultare penalizzate nel calcolo dei livelli occupazionali richiesti per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES.
Il problema nasce dal metodo di verifica previsto dalla normativa: i lavoratori stagionali possono infatti incidere sulla media occupazionale del triennio precedente, ma non risultare presenti nel dato puntuale dell’ultimo mese del periodo d’imposta. In questi casi il confronto tra i due valori potrebbe dare un esito negativo, anche quando l’impresa abbia effettivamente incrementato il numero di lavoratori stabili.
La questione è stata quindi posta al Governo chiedendo se siano previste iniziative per correggere questa possibile distorsione. Nella risposta fornita in sede parlamentare, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, sono stati chiariti i criteri attualmente applicabili per il riconoscimento dell’agevolazione.
Il quadro normativo sull’IRES premiale per incremento occupazionale
La IRES premiale è disciplinata dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). La norma prevede una riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che rispettano specifiche condizioni, tra cui il mantenimento o l’incremento dei livelli occupazionali.
In particolare, la riduzione spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative annue non diminuisce rispetto alla media del triennio precedente.
Le modalità di verifica sono state definite dal decreto ministeriale 8 agosto 2025, che stabilisce come effettuare il confronto tra i livelli occupazionali. In base a tale decreto:
- il dato di riferimento è il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno;
- il confronto avviene tra il valore rilevato nell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo al 2024 e la media dei trentasei mesi precedenti.
Dal computo della base occupazionale media devono inoltre essere esclusi i lavoratori che hanno cessato il rapporto per cause non imputabili all’impresa, come:
- dimissioni volontarie
- invalidità
- pensionamento per raggiunti limiti di età
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro
- licenziamento per giusta causa
I criteri applicativi richiamano inoltre i principi generali sugli incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. Tale normativa stabilisce che l’incremento occupazionale debba essere verificato confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno del periodo di riferimento con la media dei periodi precedenti.
La risposta dell’Amministrazione
La risposta fornita dal Governo ha chiarito che l’attuale disciplina della IRES premiale segue lo stesso schema utilizzato per altri incentivi all’occupazione. Di conseguenza, anche per questa misura l’incremento occupazionale netto deve essere verificato con il confronto tra l’occupazione rilevata alla fine del periodo d’imposta e la media dei periodi precedenti. Un ulteriore requisito riguarda proprio l’esistenza di un incremento occupazionale effettivo.
La relazione illustrativa del decreto attuativo precisa che tale incremento deve essere determinato secondo le regole previste dal decreto interministeriale 25 giugno 2024. In base a queste disposizioni, per accedere all’agevolazione devono essere soddisfatte alcune soglie minime.
Requisito Condizione richiesta Incremento occupazionale Almeno pari all’1% rispetto alla base di riferimento Valore minimo dell’incremento Non inferiore a 1 lavoratore dipendente a tempo indeterminato Metodo di calcolo Confronto tra occupati a fine periodo d’imposta e media del periodo precedente Tipologie di lavoratori considerate Tutte le categorie di lavoratori nel calcolo dell’incremento complessivo Il calcolo dell’incremento occupazionale complessivo tiene conto di tutte le tipologie di lavoratori, ma non considera le dinamiche occupazionali del gruppo societario, dovendo essere effettuato con riferimento al singolo soggetto beneficiario. Nella risposta all’interrogazione parlamentare viene quindi confermato che l’attuale formulazione della norma e le relative disposizioni attuative sono coerenti con il quadro generale degli incentivi all’occupazione previsto dal decreto legislativo n. 150/2015.
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CU INAIL online il 16 marzo: le istruzioni
Un comunicato sul sito istituzionale INAIL avvisa che a partire dal 16 marzo 2026 sarà disponibile online la Certificazione Unica 2026, relativa ai redditi percepiti dall'istitituo per la prevenzione degli infortuni nel corso dell’anno 2025 per:
LAVORATORI INFORTUNATI E AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE e LAVORATORI DEL SETTORE NAVIGAZIONE
PENSIONATI EX DIPENDENTI INAIL
Si ricorda che in attuazione del Decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020 n. 120), dal 1 ottobre 2021 è possibile accedere ai servizi INAIL esclusivamente attraverso
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE(Carta d’Identità Elettronica).
A questo link gli interessati possono scaricare i relativi manuali utente per scaricare i documenti.
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Pensioni minime Friuli: i pagamenti INPS del sussidio 2026
L’INPS ha fornito nel messaggio n. 831 del 10 marzo 2026, nuove indicazioni operative sull’erogazione del sussidio economico annuale destinato ai titolari di trattamenti pensionistici di importo basso residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell’adozione di un addendum alla convenzione stipulata tra l’Istituto e la Regione.
La misura, introdotta nell’ambito della legislazione regionale per rafforzare il sostegno al reddito delle fasce più fragili della popolazione pensionata, riguarda i soggetti titolari di pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, nonché percettori di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.
Con le più recenti modifiche normative regionali, la platea dei beneficiari è stata temporaneamente ampliata anche ai titolari di assegno mensile di assistenza e di assegno sociale sostitutivo. Tale ampliamento ha richiesto un adeguamento delle procedure di gestione del beneficio e dei flussi finanziari tra Regione e INPS.
Vediamo le modalità di pagamento e di rimborso delle spese sostenute dall’ente previdenziale.
Il sussidio regionale per le pensioni minime in Friuli
Si ricorda che il sussidio economico annuale è stato istituito dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2024 n. 7, che ha previsto un intervento di sostegno rivolto ai pensionati con trattamenti di importo limitato.
Successivamente la legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 ha introdotto un’ulteriore disposizione (comma 62-bis) che, limitamente agli anni 2025 e 2026, estende il beneficio anche ad altre categorie di soggetti con particolari condizioni di invalidità o disagio economico.
In particolare, il sussidio è stato reso accessibile anche ai titolari:
- dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;
- dell’assegno sociale sostitutivo previsto dall’articolo 19 della medesima legge.
Per rendere operativa tale estensione è stato necessario aggiornare la convenzione già in essere tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 30 dicembre 2024.
Il successivo Addendum alla convenzione firmato il 23 dicembre 2025, disciplina l’adeguamento delle procedure di gestione del sussidio, inclusa l’individuazione della nuova platea dei beneficiari e la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
Le modalità di pagamento
L’addendum stabilisce che il sussidio continui a essere erogato dall’INPS per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia anche nei confronti dei nuovi beneficiari individuati dalla normativa regionale. Per l’anno 2025, l’Istituto ha provveduto al pagamento del beneficio alla nuova platea entro il 28 febbraio 2026, sulla base dei dati trasmessi dalla Regione e delle verifiche effettuate sulle posizioni pensionistiche.
Per l’anno 2026, invece, è previsto che tutti i beneficiari ricevano il sussidio nel mese di giugno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Annualità Beneficiari interessati Tempistica di pagamento 2025 Nuova platea di beneficiari (assegno mensile e assegno sociale sostitutivo) Pagamento effettuato entro il 28 febbraio 2026 2026 Tutti i beneficiari del sussidio Erogazione prevista nel mese di giugno 2026 Ai fini della copertura finanziaria della misura, l’INPS ha comunicato alla Regione il numero dei potenziali beneficiari per consentire la determinazione della provvista finanziaria necessaria al pagamento .
Sul piano contabile, il pagamento del beneficio non comporta nuovi costi informatici rispetto a quelli già previsti dalla convenzione originaria.
Tipologia di costo Importo Note Costi di gestione informatica 16.000 € (2024) – 5.000 € (2025) – 5.000 € (2026) Previsti dalla convenzione originaria Servizio di pagamento su IBAN 0,03 € Per ciascun bonifico bancario Bonifico domiciliato Poste Italiane 3,84 € Pagamento senza IBAN Rimborso forfettario per beneficiario 5,26 € Copertura dei costi amministrativi Per l’erogazione del sussidio la Regione ha inoltre trasferito all’INPS una provvista finanziaria aggiuntiva
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Infortunio mortale in agricoltura: responsabili tutti i soci della società semplice
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dei soci di una società agricola semplice in relazione a un infortunio mortale avvenuto durante l’attività lavorativa.
Il caso riguarda la morte di un lavoratore investito da uno dei soci con un trattore all’interno di un capannone aziendale.
I giudici hanno ritenuto responsabili penalmente i soci della società agricola, qualificati come datori di lavoro, per violazione delle norme prevenzionistiche e per carenze organizzative nella gestione della sicurezza. La sentenza ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La pronuncia chiarisce in particolare come, nelle società semplici con amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore possa essere considerato datore di lavoro ai fini della normativa prevenzionistica, con conseguente responsabilità in tema di sicurezza dei lavoratori.
Il caso: investimento di un lavoratore con trattore
L’evento mortale si è verificato all’interno di un capannone agricolo destinato allo stoccaggio del fieno per l’alimentazione del bestiame. Durante le operazioni di carico uno dei soci alla guida di un trattore ha effettuato una manovra di retromarcia senza accorgersi della presenza di un lavoratore entrato nel locale da un accesso secondario. Il mezzo ha così investito il lavoratore, provocandone il decesso.
Dalle indagini è emerso che l’azienda non aveva predisposto un piano di viabilità interna né un sistema di segnaletica idoneo a separare le aree di transito dei mezzi da quelle destinate ai pedoni. Inoltre, il trattore utilizzato presentava alcune criticità: il cicalino di retromarcia risultava scollegato, il girofaro non era attivato e il lunotto posteriore era coperto da uno strato di polvere che limitava la visibilità.
I giudici di merito hanno quindi individuato diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui:
- l’omessa predisposizione di adeguate misure organizzative e
- la mancata manutenzione delle attrezzature utilizzate
È stata inoltre contestata la condotta del conducente del mezzo, che ha effettuato la manovra senza verificare l’area retrostante.
La difesa ha sostenuto che la responsabilità per la sicurezza fosse attribuibile a uno solo dei soci, al quale era stata conferita la rappresentanza legale per tutti gli adempimenti amministrativi e che aveva firmato il DVR. Secondo questa tesi, tale attribuzione avrebbe escluso la responsabilità degli altri soci.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato le condanne, affermando che la previsione contenuta nella visura camerale, relativa alla rappresentanza legale conferita a uno dei soci per specifici adempimenti amministrativi e lavoristici, non costituisce una delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro che esoneri gli altri soci da responsabilità.
Secondo la Corte, la nozione di datore di lavoro in materia prevenzionistica deve essere individuata facendo riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, che identifica tale figura nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque nel soggetto che, in base all’organizzazione dell’impresa, esercita poteri decisionali e di spesa. In una società semplice con amministrazione disgiunta, questi poteri sono normalmente attribuiti a ciascun socio amministratore.
Di conseguenza, ogni socio amministratore assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e risponde delle violazioni delle norme di sicurezza.
La Corte ha inoltre richiamato le regole civilistiche sulla gestione delle società semplici, secondo cui l’amministrazione e la rappresentanza spettano, salvo diversa pattuizione, a tutti i soci amministratori.
La decisione ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente, evidenziando che la società non aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio di investimento dei lavoratori durante le operazioni di movimentazione dei mezzi. In particolare, è stata valorizzata la mancanza di un piano di viabilità interna e di procedure finalizzate a evitare interferenze tra mezzi e lavoratori a terra.
La Corte ha precisato che il vantaggio per l’ente può consistere anche nel risparmio di spesa derivante dall’omessa adozione di misure organizzative e formative necessarie per la prevenzione degli infortuni.