-
Sgravio 50% per sostituzione maternità: le regole dal 2026
Con il messaggio INPS n. 1343 del 21 aprile 2026 vengono fornite indicazioni operative in merito all’estensione del periodo di affiancamento tra lavoratore sostituito e sostituto nei casi di congedo parentale
La novità, prevista dalla legge di Bilancio 2026 ,riguarda in particolare la possibilità di prolungare il contratto a termine del lavoratore assunto in sostituzione, anche dopo il rientro in servizio del titolare, con effetti diretti anche sul riconoscimento dello sgravio contributivo.
Il documento chiarisce quindi le condizioni applicative della misura e aggiorna le istruzioni in materia di contributi previdenziali già fornite in precedenza dall’Istituto.
Le norme sul contratto di sostituzione per maternità e incentivo
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 4 del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), che regola le assunzioni effettuate per sostituire lavoratori assenti per congedo.
In base alla normativa:
- il datore di lavoro può assumere personale a tempo determinato o in somministrazione per sostituire lavoratori in congedo; l’assunzione può avvenire anche in anticipo rispetto all’inizio dell’assenza, fino a un mese o oltre se previsto dalla contrattazione collettiva;
- è previsto uno sgravio contributivo del 50% per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti;
- il beneficio si applica fino al compimento di un anno di età del bambino o entro analoghi limiti temporali nei casi di adozione o affidamento
. I datori di lavoro beneficiari devono risultare in possesso del requisito dimensionale al momento dell’assunzione e ottenere dall’INPS il codice di autorizzazione “9R”, che identifica le posizioni ammesse allo sgravio.
La novità della legge di bilancio 2026
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha introdotto una modifica rilevante inserendo il comma 2-bis all’articolo 4 del Testo Unico.
La disposizione consente di prolungare il contratto del lavoratore assunto in sostituzione per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore rientrato in servizio, entro il limite massimo del primo anno di vita del bambino.
L’INPS chiarisce che:
- l’affiancamento può avvenire anche dopo il rientro del lavoratore sostituito;
- il periodo aggiuntivo rientra nel perimetro di applicazione dello sgravio contributivo;
- la misura è operativa per gli eventi decorrenti dal 1° gennaio 2026.
Pertanto, il datore di lavoro può continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche durante la fase di affiancamento post-rientro, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa originaria.
Estensione dello sgravio – codice – decorrenza
Dal punto di vista operativo, INPS precisa che:
- il contratto del lavoratore sostituto può essere esteso oltre il periodo di assenza del titolare, per consentire l’affiancamento, entro il limite temporale del primo anno di vita del bambino e lo sgravio contributivo del 50% continua ad applicarsi anche durante il periodo di affiancamento successivo al rientro, purché:
- il datore di lavoro abbia meno di 20 dipendenti;
- l’assunzione sia effettuata in sostituzione;
- siano rispettati i limiti temporali previsti.
- Gestione del codice autorizzazione “9R”: A seguito dell’istruttoria della sede INPS competente:
- la validità del codice “9R” può essere prolungata per coprire anche il periodo di affiancamento;
- non è necessario che vi sia equivalenza tra le qualifiche del sostituto e del sostituito;
- deve comunque essere garantita l’equivalenza oraria delle prestazioni lavorative.
- Decorrenza della misura: Le nuove regole si applicano alle assunzioni e ai periodi di affiancamento a partire dal 1° gennaio 2026.
In sintesi
Di seguito una sintesi operativa
Elemento Previsione normativa Tipologia assunzione Tempo determinato o somministrazione Finalità Sostituzione lavoratori in congedo parentale Sgravio contributivo 50% Datori beneficiari Aziende con meno di 20 dipendenti Durata beneficio Fino a 1 anno di età del figlio Codice autorizzazione “9R” INPS -
Fondirigenti Avviso 1/2026: domande contributo entro il 23.4
Sta per scadere il termine dell’Avviso 1/2026 di Fondirigenti, destinato al finanziamento di piani formativi aziendali finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali dei dirigenti delle imprese aderenti.
L’iniziativa mette a disposizione ben 18 milioni di euro per sostenere percorsi di formazione mirati al rafforzamento della capacità organizzativa, tecnologica e strategica delle aziende.
Il bando consente alle imprese di presentare progetti formativi finalizzati alla crescita delle competenze dei dirigenti, con l’obiettivo di migliorare la competitività aziendale e l’efficienza dei processi organizzativi, previa condivisione con le parti sociali competenti.
I piani sono finanziati come contributo a fondo perduto entro un massimo di 15.000 euro per ciascuna azienda.
Vediamo maggiori dettagli e istruzioni su requisiti , beneficiari e modalità per le domande.
Le principali novità dell’Avviso 1/2026
L’Avviso 1/2026 sottolinea l’impostazione focalizzata sullo sviluppo delle competenze manageriali come leva strategica per la creazione di valore nelle imprese, con percorsi formativi progettati per rispondere ai fabbisogni specifici delle organizzazioni. In particolare da evidenziare la possibilità di formazione sulle tecnologie emergenti come l'intelligenxza artificiale il cui sviluppo impetuoso necessità di risposte piu che mai tempestive
I piani formativi devono essere strutturati scegliendo una sola delle tre aree di intervento individuate dal Fondo, che rappresentano gli ambiti prioritari oggi per lo sviluppo della managerialità:
1. Gestione delle risorse umane
Questa area riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la gestione del capitale umano, la motivazione dei collaboratori e il miglioramento delle performance organizzative. Tra i temi trattabili rientrano, ad esempio, sistemi di performance management, strumenti di valutazione delle competenze, politiche di incentivazione e iniziative di benessere organizzativo.
2. Organizzazione dei processi produttivi
L’intervento formativo può riguardare la progettazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali. Sono inclusi temi come process management, lean management, project management e metodologie per il lavoro agile.
3. Utilizzo evoluto della tecnologia
Questa area è dedicata allo sviluppo delle competenze digitali avanzate dei dirigenti, con particolare attenzione all’utilizzo dei dati, agli strumenti di business intelligence e alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi.
Le proposte formative possono includere sia hard skills sia soft skills, purché le competenze trasversali siano integrate con contenuti tecnici e coerenti con gli obiettivi del piano formativo.
Beneficiari e condizioni per accedere al finanziamento
L’Avviso stabilisce che ogni azienda può presentare un solo piano formativo, mentre il contributo massimo concedibile è pari a 15.000 euro.
Il piano deve essere rivolto principalmente ai dirigenti occupati nelle imprese aderenti al Fondo, che costituiscono i destinatari principali delle attività formative. È comunque possibile la partecipazione di altre figure manageriali in qualità di uditori, ma i relativi costi non possono essere inclusi nel finanziamento.
Sono escluse dalla partecipazione le imprese che si trovano in situazioni di crisi o procedure concorsuali, come liquidazione giudiziale, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, nonché quelle con posizione INPS cessata o sospesa rispetto all’adesione al Fondo.
Per quanto riguarda i costi del piano, l’Avviso prevede alcuni limiti:
le spese per attività preparatorie e di accompagnamento non possono superare il 12,5% dei costi complessivi;
le spese di funzionamento e gestione non possono superare il 5% del totale dei costi.
Le attività di formazione devono essere realizzate da fornitori qualificati, come
- enti accreditati,
- università,
- istituti tecnici superiori o
- professionisti con adeguata esperienza o certificazione.
Come presentare domanda: modalità e scadenze
La presentazione dei piani formativi deve avvenire esclusivamente online su MyFondirigenti (Area riservata). Non è prevista la trasmissione di documentazione cartacea.
La finestra temporale per la presentazione delle domande è fissata:
- dalle ore 12.00 del 18 marzo 2026
- alle ore 12.00 del 23 aprile 2026.
Il piano formativo deve essere condiviso con le parti sociali competenti prima della presentazione e successivamente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale dell’azienda o da un soggetto con adeguati poteri di rappresentanza.
Una volta inviato, il piano non può essere modificato; eventuali variazioni richiedono l’annullamento della proposta e la presentazione di un nuovo piano entro i termini previsti.
Dopo la scadenza del bando, i piani presentati saranno sottoposti a una verifica di ammissibilità formale e successivamente alla valutazione di una commissione esterna. Per essere finanziati, i progetti devono ottenere almeno 75 punti su 100 nella valutazione complessiva.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul portale Fondirigenti entro 90 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande.
-
INAIL: diarie per accertamenti fuori sede 2026
Con la circolare n. 15 del 21 aprile 2026, l’INAIL ha comunicato l’aggiornamento degli importi delle diarie riconosciute agli assicurati invitati a presentarsi fuori dalla propria residenza per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche.
L’intervento si inserisce nel quadro normativo vigente in materia di prestazioni economiche accessorie e risponde all’esigenza di adeguare gli importi al mutato contesto economico, tenendo conto dell’andamento del costo della vita.
La disciplina prevede infatti il riconoscimento di una diaria giornaliera a favore dei soggetti assicurati chiamati presso gli uffici dell’Istituto, quale ristoro delle spese sostenute per l’assenza dal proprio domicilio. L’aggiornamento avviene periodicamente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, garantendo così una coerenza con l’inflazione rilevata a livello nazionale.
Diarie accertamenti INAIL 2026
L'adeguamento degli importi delle diarie per l’anno 2026 è stato disposto con delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 45 del 9 aprile 2026, applicando una variazione pari all’1,4%, corrispondente all’incremento dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2024 e il 2025.
Di conseguenza i nuovi importi, in vigore dal 1° maggio 2026, risultano così determinati:
Tipologia di assenza Importo 2025 (€) Importo 2026 (€) Assenza di 4 ore con pasto fuori residenza 8,98 9,11 Intera giornata senza pernottamento 17,99 18,24 Intera giornata con pernottamento 35,10 35,59 L’incremento, seppur contenuto, riflette l’andamento inflattivo e consente di mantenere adeguato il livello di copertura delle spese sostenute dagli assicurati. È importante sottolineare che gli importi variano in funzione della durata dell’assenza e della necessità di sostenere costi aggiuntivi, come il pasto o il pernottamento.
Istruzioni operative: decorrenza 1 maggio 2026
Dal punto di vista operativo, la circolare chiarisce che i nuovi importi saranno applicabili a partire dal 1° maggio 2026, data di entrata in vigore delle disposizioni. Le strutture territoriali e centrali dell’Istituto sono tenute ad adeguarsi alle nuove misure, utilizzando gli importi aggiornati per tutte le prestazioni erogate da tale data in avanti.
Sul piano gestionale, l’INAIL ha già avviato l’aggiornamento delle tabelle presenti negli applicativi istituzionali, a cura della Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Ciò garantirà l’automatica applicazione delle nuove diarie per la liquidazione delle prestazioni.
-
Pensioni 2023-2024: rivalutazione a blocchi legittima per la Consulta
Con la sentenza n. 52 del 25 febbraio 2026 (depositata il 16 aprile 2026), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento in merito al meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2023 e 2024. Sotto esame erano l'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) e l'art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).
Entrambe le norme avevano stabilito le aliquote di rivalutazione pensionistica applicandole sull'importo complessivo del trattamento — il cosiddetto sistema "a blocchi" — in deroga al sistema ordinario "per fasce" o "a scaglioni" previsto a regime dall'art. 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il caso: rivalutazione a blocchi o a scaglioni?
Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione nel corso di una controversia promossa da un pensionato titolare di trattamento di vecchiaia di importo superiore a 10 volte il minimo INPS, il quale lamentava una perdita mensile di
- € 170,30 nel 2023 e di
- € 316,80 nel 2024
rispetto a quanto avrebbe ricevuto con il calcolo per fasce.
Il nodo centrale è la differenza tecnica tra i due metodi:
- Sistema "a blocchi": si applica un'unica aliquota percentuale sull'intero importo della pensione, in funzione della fascia reddituale complessiva di appartenenza.
- Sistema "a scaglioni": l'importo è scomposto in fasce successive, ciascuna rivalutata con la propria aliquota (più favorevole per le fasce più basse).
Il sistema a blocchi produce inevitabilmente una rivalutazione inferiore rispetto a quello a scaglioni, e può generare un effetto di allineamento: pensioni originariamente distinte finiscono per convergere sullo stesso importo rivalutato. Per evitare il più grave "effetto di sorpasso" — in cui una pensione inizialmente più bassa supera quella più alta — le norme censurate prevedono una apposita clausola di salvaguardia, che allinea i trattamenti contigui entro margini differenziali contenuti (al massimo € 68,09).
Il rimettente riteneva che questo meccanismo violasse gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ledendo i principi di proporzionalità, adeguatezza e non contraddittorietà del sistema pensionistico.
La decisione della Corte: perché il sistema a blocchi supera il vaglio
La Corte ha respinto tutte le censure con argomentazioni precise.
Sul piano degli artt. 36 e 38 Cost. (proporzionalità e adeguatezza), i giudici hanno rilevato che i differenziali d'importo entro cui si verifica l'allineamento sono numericamente esigui e non tali da compromettere il nesso, pur tendenziale e non rigido, tra pensione e lavoro prestato.
Viene evidenziato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare la tutela dei pensionati con le esigenze di finanza pubblica — documentate nelle relazioni tecniche ai disegni di legge, che stimavano risparmi di circa 2,1 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi nel 2024.
Inoltre occorre tenere presente che il sistema a blocchi non "blocca" la rivalutazione: garantisce comunque un aumento a tutti i trattamenti, seppur in misura ridotta per le pensioni più alte.
Sul piano dell'art. 3 Cost. (ragionevolezza e non contraddittorietà), la Corte ha chiarito che la critica al sistema a blocchi ricalca sostanzialmente quella già respinta in relazione agli artt. 36 e 38. Una volta escluso che l'allineamento tra classi reddituali contigue leda la proporzionalità — stante l'esiguità delle differenze che si realizzano — non può configurarsi alcuna irragionevole contraddizione con i criteri retributivi e contributivi di calcolo delle pensioni.
La Corte ha infine ricordato che sistemi analoghi di limitazione della perequazione erano già stati ritenuti conformi alla Costituzione (sentenze n. 173/2016, n. 234/2020, n. 19/2025 e n. 167/2025), e che solo una misura tale da rendere manifestamente irragionevole la scelta legislativa potrebbe giustificare una dichiarazione di incostituzionalità.
Scarica qui il testo della pronuncia
-
Fondo screening e defibrillatori 2026: fino a 3.000€ di contributo alle imprese
Con l’Avviso pubblico 2026 del Ministero del Lavoro pubblicato il 16 aprile in Gazzetta ufficiale prende forma il Fondo screening e DAE, uno strumento volto a incentivare le imprese a investire nella prevenzione sanitaria e nella sicurezza dei lavoratori con progetti di screening per la prevenzione e per l'acquisto di defibrillatori (DAE). Sono previsti contributi a fondo perduto fino a 3mila euro per i quali si potrà fare domanda a partire dal 27 maggio 2026 fino a esaurimento dei fondi .
La misura si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di promozione della salute nei contesti lavorativi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni complessive di sicurezza e anche di valorizzare l’immagine dell’impresa in ottica ESG .
Vediamo i dettagli forniti dall'avviso e le modalità per le domande.
Fondo screening e DAE 2026: cos’è e quali interventi finanzia
Il fondo, previsto dalla legge di bilancio 2025 ma disciplinato solo con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2025, finanzia , come anticipato sopra, due principali tipologie di interventi realizzati direttamente dalle aziende.
- In primo luogo, sono agevolati i programmi di screening e prevenzione sanitaria, in particolare per le malattie cardiovascolari e oncologiche. Le imprese possono attivare iniziative come esami diagnostici, visite specialistiche, attività di monitoraggio e campagne informative sugli stili di vita, purché tali attività siano realizzate attraverso un accordo con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
- In secondo luogo, il fondo sostiene l’acquisto di defibrillatori semiautomatici o automatici (DAE), strumenti fondamentali per la gestione delle emergenze cardiache nei luoghi di lavoro. L’agevolazione è però riservata alle imprese che non sono già obbligate per legge a dotarsi di tali dispositivi.
Fonodo screening e DAE 2026 : contributi, requisiti e spese ammesse
Il fondo prevede contributi a fondo perduto, riconosciuti entro i limiti delle spese sostenute e documentate, con importi differenziati in base alla tipologia di intervento.
Tipologia intervento Spesa finanziata Contributo massimo Screening sanitario e prevenzione Visite, esami diagnostici, campagne informative, accordi con strutture sanitarie Fino a 2.000 € Acquisto defibrillatori (DAE) Dispositivi certificati CE e relative spese Fino a 1.000 € Totale cumulabile Entrambe le tipologie Fino a 3.000 € I contributi sono cumulabili tra loro, consentendo alle imprese di ottenere un sostegno complessivo fino a 3.000 euro. Possono accedere al fondo le imprese datrici di lavoro che: abbiano almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato; siano in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi; rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda gli screening, è necessario stipulare un protocollo con una struttura sanitaria accreditata, nel quale siano indicati i lavoratori coinvolti, le prestazioni previste e i costi sostenuti. Per i defibrillatori, invece, è richiesta la prova di acquisto e il pagamento tracciabile. Sono escluse le domande incomplete, irregolari o relative a interventi già finanziati con altri strumenti, come le riduzioni del tasso INAIL per prevenzione.
Come presentare domanda – perche conviene alle imprese
La domanda di accesso al fondo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro, previa registrazione ai servizi onlin, nella seguente finestra temporale
- apertura: 27 maggio 2026 (ore 10:00)
- chiusura: 31 gennaio 2027 (ore 23:59)
ATTENZIONE Le richieste saranno esaminate secondo un criterio “a sportello”, cioè in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 500.000 euro per l’annualità 2026. Opportuno quindi attivarsi prima possibile.
Dal punto di vista operativo, le imprese devono allegare:
- fatture relative alle spese sostenute;
- documentazione dei pagamenti tracciabili;
- accordi con strutture sanitarie (per gli screening);
- dichiarazioni sostitutive sui requisiti.
Pur trattandosi di importi contenuti, l’incentivo consente di ridurre i costi del welfare aziendale, favorendo interventi che migliorano concretamente la salute dei lavoratori e contribuiscono quindi a
- ridurre assenze per malattia e infortuni;
- migliorare il clima aziendale;
- rafforzare la conformità alle norme in materia di sicurezza;
- valorizzare l’immagine dell’impresa in ottica ESG e responsabilità sociale.
-
DURC: sanzioni escluse dal calcolo dello scostamento
La regolarità contributiva rappresenta un requisito essenziale per le imprese, soprattutto ai fini dell’accesso a benefici normativi e contributivi. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) costituisce lo strumento principale per attestare tale condizione e la sua disciplina prevede specifiche soglie di tolleranza per eventuali scostamenti tra quanto dovuto e quanto versato.
In questo contesto si inserisce una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 8132 del 1.4.2026) che interviene su un aspetto particolarmente rilevante per datori di lavoro e consulenti: il calcolo della soglia di non gravità dello scostamento contributivo. La questione riguarda, in particolare, se nel computo della soglia di 150 euro debbano essere inclusi anche gli importi relativi alle sanzioni civili oppure solo gli interessi.
Il caso: Inps include interessi e sanzioni nella soglia di rilevanza
La vicenda trae origine da un verbale ispettivo con cui veniva contestata a un’impresa la perdita di benefici contributivi, a causa di presunte irregolarità nei versamenti. In sede di giudizio di merito, la Corte d’appello aveva annullato parzialmente il verbale, ritenendo che lo scostamento contributivo fosse inferiore alla soglia di rilevanza prevista dalla normativa vigente.
In particolare, lo scostamento accertato era pari a poco più di 137 euro, dunque inferiore al limite di 150 euro previsto per qualificare come “non grave” la differenza tra somme dovute e versate. Tale limite è stabilito dall’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, che consente il rilascio del DURC anche in presenza di irregolarità di modesta entità.
L’ente previdenziale ha impugnato la decisione sostenendo che, nel calcolo della soglia, dovessero essere inclusi non solo gli interessi ma anche le sanzioni civili maturate sull’omissione contributiva. Secondo tale impostazione, l’importo complessivo avrebbe superato il limite di tolleranza, determinando quindi l’irregolarità contributiva e la perdita dei benefici.
La questione sottoposta alla Corte di Cassazione si è quindi concentrata sull’interpretazione della nozione di “accessori di legge” richiamata dalla norma regolamentare, e sulla sua estensione alle sanzioni civili.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, fornendo un’interpretazione restrittiva della norma e chiarendo i criteri di calcolo dello scostamento contributivo.
Secondo i giudici, il riferimento agli “accessori di legge” contenuto nella disposizione non può essere inteso in senso ampio fino a comprendere anche le sanzioni civili. La Corte ha valorizzato sia il dato letterale sia quello sistematico della norma, evidenziando come le somme “dovute” debbano essere riferite esclusivamente all’obbligazione contributiva principale.
In tale prospettiva, le sanzioni civili, pur essendo una conseguenza automatica dell’omesso versamento, non possono essere assimilate alle somme dovute ai fini della verifica della regolarità. Esse rappresentano infatti un elemento ulteriore e distinto rispetto all’obbligo contributivo originario.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’utilizzo del termine “accessori” deve essere interpretato in modo coerente con il contesto normativo, limitandolo agli interessi legali. Tale conclusione si fonda anche sul principio interpretativo secondo cui, quando il legislatore intende includere espressamente determinate voci, lo fa in modo esplicito.
Un ulteriore elemento valorizzato nella motivazione è la ratio della disciplina, che mira ad ampliare le ipotesi di irrilevanza degli scostamenti di modesta entità, evitando che minime irregolarità possano precludere il rilascio del DURC e l’accesso ai benefici. Includere le sanzioni civili nel calcolo avrebbe, secondo la Corte, un effetto restrittivo non coerente con tale finalità.
Alla luce di tali argomentazioni, è stato affermato il principio secondo cui, ai fini della verifica dello scostamento non grave entro la soglia di 150 euro, devono essere considerati esclusivamente gli importi contributivi e gli interessi, con esclusione delle sanzioni civili.
La diversa interpretazione del Ministero del Lavoro
Sullo stesso tema si ricorda il diverso orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3/2025, che ha fornito una lettura più ampia della nozione di “accessori di legge”. Secondo il Dicastero, infatti, nel calcolo della soglia dei 150 euro rilevano non solo i contributi e gli interessi, ma anche le sanzioni civili, considerate accessori dell’obbligazione contributiva.
Il Ministero valorizza il dato letterale della disposizione, ritenendo che il riferimento agli “accessori” includa tutte le componenti derivanti dall’omissione contributiva, comprese le sanzioni, in quanto strettamente collegate al mancato o tardivo versamento e applicate automaticamente dall’ordinamento. In questa prospettiva, la regolarità contributiva sussiste solo se l’ammontare complessivo del debito – comprensivo di contributi, interessi e sanzioni – non supera la soglia prevista.
Ne emerge quindi un contrasto tra lettura amministrativa e orientamento giurisprudenziale, che si spiega però con un punto divergenza sul concetto di obbligo contributivo
Il ministero ritiene la soglia dei 150 euro possa essere calcolata anche in presenza di soli accessori (interessi e sanzioni), considerati parte integrante dell’obbligazione. In questa ottica, anche se il debito contributivo principale è stato già sanato, la presenza residua di sanzioni o interessi può comunque incidere sulla regolarità contributiva, perché tali somme vengono viste come accessori autonomamente rilevanti.
La Cassazione, invece, collega strettamente il comma 3 al comma 1 della norma e quindi al concetto base di “pagamenti dovuti”. per cui lo scostamento di 150 euro ha senso solo se esiste ancora un debito contributivo principale . Gli accessori rilevano solo in quanto collegati a quel debito e, inoltre, vengono limitati ai soli interessi, escludendo le sanzioni civili.
-
CCNL fabbricerie, accordo firmato: aumenti totali 8,4%
È stato sottoscritto il 1 aprile scorso il nuovo CCNL Fabbricerie 2024-2026 a quasi due anni dalla scadenza del precedente (2021-2023) per i dipendenti di enti non commerciali che gestiscono beni ecclesiastici di particolare rilevanza storico-artistica, come basiliche, cattedrali e complessi monumentali.
Nell'annuncio delle segreterie nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl si evidenzia la soddisfazione per le importanti modifiche su temi centrali come i contenuti dei contratti di assunzione, l’utilizzo dei permessi della banca delle ore e le tutele per maternità e paternità. oltre che , sul piano economico , l’aumento complessivo è dell’8,4%, di cui il 7% sul trattamento tabellare, mentre l’1,4% sul trattamento accessorio, riconosciuti in tranches , a partire dal 1.1.2024, 1,1 2025 e 1.1.2026 .
Ecco di seguito tutti i dettagli.
Le novità economiche aumenti e nuovi minimi 2026 – Tabella da scaricare
Sul piano economico, il rinnovo prevede un incremento complessivo del 7% nel triennio 2024-2026, articolato come segue:
- 1,3% dal 2024
- 2,0% dal 2025
- 3,7% dal 2026
Gli aumenti incidono direttamente sui minimi tabellari, con effetti progressivi fino al 2026, anno dal quale sono stabilizzati a regime.
Gli arretrati 2024/25 saranno corrisposti a maggio 2026
Minimi retributivi CCNL Fabbricerie aggiornati al 2026 Scarica qui la tabella completa
Gli incrementi risultano differenziati per livello, con aumenti più consistenti nelle fasce alte
. Si segnalano inoltre ulteriori elementi economici:
- Arretrati 2024-2025: erogati con la retribuzione di maggio 2026.
- Contrattazione di secondo livello: stanziamento aggiuntivo pari all’1,4% della massa salariale 2023;
- Rinnovi aziendali: obbligo di riapertura delle trattative locali per l’adeguamento delle risorse .
Le novità di normativa contrattuale
Il rinnovo del CCNL Fabbricerie introduce un intervento significativo sulla parte normativa, con la modifica di 8 articoli, l’inserimento di 2 nuove disposizioni e la soppressione di una norma ormai superata .
Tra le principali novità contrattuali si segnalano:
- Contratto individuale di lavoro (art. 14): viene aggiornato agli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 104/2022, con maggiore dettaglio su sede, orario e condizioni di lavoro, anche tramite rinvio digitale ai testi contrattuali.
- Periodo di prova (art. 16): ridotta la soglia minima per la valutazione (da metà a un terzo del periodo) e introdotte regole specifiche per i contratti a termine, con durata proporzionata.
- Somministrazione e staff leasing (artt. 20 e 20-bis): viene disciplinata la somministrazione a tempo indeterminato con un limite del 20% dell’organico.
- Smart working (art. 25): recepimento del Protocollo nazionale 7 dicembre 2021 e obbligo di accordo scritto con comunicazione entro 5 giorni.
- Banca ore (art. 30): maggiore flessibilità nell’utilizzo dei permessi compensativi e rinvio alla contrattazione di secondo livello.
- Congedi parentali (art. 44): rafforzamento della tutela economica con integrazione al 100% per maternità obbligatoria e primi 30 giorni di congedo facoltativo.
- Congedo di paternità (art. 45): incremento a 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), ampliando la platea e i tempi di fruizione.
- Nuove norme disciplinari (art. 68-bis): introdotta la possibilità di trattenute rateali per risarcimento danni fino al 5% della retribuzione.
Di rilievo anche la soppressione dell’assegno per il nucleo familiare contrattuale, ormai superato dal sistema ANF/Assegno unico
L'accordo prevede inoltre una rapida riapertura delle trattative per il rinnovo del CCNL 2027-2029, che avrà luogo entro ottobre 2026. e la preparazione delle OOSS a " interloquire con la controparte a fronte delle possibili modifiche agli assetti giuridici che le Fabbricerie potrebbero conoscere nei prossimi mesi".