• La busta paga

    Report INPS sulle retribuzioni: salari in affanno rispetto all’inflazione

    E' stata presentata ieri a Palazzo Wedekind,  sede centrale INPS  a ROMA  l’“Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati”  sulla dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati  tra il 2019 e il 2024. 

    I dati confermano le osservazioni empiriche,  evidenti ormai da tempo,  ovvero che  le retribuzioni medie non hanno ancora recuperato pienamente il potere d’acquisto perso negli ultimi anni, soprattutto se confrontate con l’andamento dei prezzi.

    Secondo lo studio,  le retribuzioni nominali dei lavoratori privati (esclusi i domestici) sono cresciute del 14,7%, mentre quelle dei dipendenti pubblici dell’11,7%, un incremento molto  inferiore all’inflazione cumulata del periodo.

    Nel 2024 la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti privati si è attestata a 24.486 euro, contro i 35.350 euro dei dipendenti pubblici, evidenziando un significativo divario settoriale. Ancora più critica la situazione se si considerano esclusivamente le retribuzioni contrattuali: tra il 2019 e il 2024 il differenziale tra aumento nominale dei salari e crescita dei prezzi supera i nove punti percentuali, segno di un ritardo nei rinnovi contrattuali e di una perdita reale del potere d’acquisto. 

    Solo negli ultimi due anni si registra un lento parziale recupero delle retribuzioni reali, favorito da una fase di inflazione più contenuta e dall’effetto ritardato dei rinnovi dei contratti collettivi.

    Gender pay gap e ruolo della fiscalità

    Il report INPS conferma anche la persistenza del gender pay gap, soprattutto nel settore privato.

    Nel 2024 la retribuzione media annua delle donne è stata pari a 19.833 euro, circa il 70% di quella maschile, che sfiora i 28.000 euro. 

    Sebbene tra il 2014 e il 2024 le retribuzioni femminili siano cresciute in misura maggiore (+17,5%) rispetto a quelle maschili (+13,5%), il divario resta ampio e solo in parte spiegabile con il minor numero medio di giornate lavorate dalle donne (240 contro 251 degli uomini). Pesano infatti fattori strutturali come la segmentazione settoriale, il ricorso al part-time e la minore presenza femminile nei ruoli meglio retribuiti.

    Diverse conclusioni emergono invece dall’analisi delle retribuzioni nette, che tengono conto delle agevolazioni contributive e fiscali introdotte negli ultimi anni. Per i redditi medio-bassi, gli interventi a carico della fiscalità generale hanno consentito un recupero del potere d’acquisto più elevato, fino a risultare quasi completo in corrispondenza del livello mediano delle retribuzioni. In sostanza, mentre i redditi più elevati hanno difeso meglio il proprio valore sul mercato del lavoro – seppur senza compensare integralmente l’inflazione – i redditi medi e bassi hanno beneficiato maggiormente delle misure fiscali, che hanno quasi annullato l’impatto dell’aumento dei prezzi sui bilanci familiari. Un dato che rafforza il ruolo redistributivo delle politiche fiscali in un contesto di crescita salariale ancora debole e fortemente condizionata dalla bassa produttività del lavoro.

    Nella tabella seguente i dati chiave del report INPS

    I principali dati INPS

    Indicatore Valore Periodo / Note
    Inflazione cumulata (indice prezzi) 117,4 2019=100 → 2024
    Indice retribuzioni contrattuali 108,3 2019=100 → 2024
    Gap retribuzioni–inflazione -9,1 punti Retribuzioni contrattuali vs prezzi
    Crescita retribuzioni private (lordo) +14,7% Da 21.345 € (2014) a 24.486 € (2024)
    Crescita media annua retribuzioni private +1,3% +2,8% medio annuo nel periodo 2021–2024
    Retribuzione media annua dipendenti privati 24.486 € Anno 2024
    Retribuzione media annua dipendenti pubblici 35.350 € Anno 2024
    Crescita retribuzioni pubbliche +11,7% Da 31.646 € (2014) a 35.350 € (2024)
    Settore con retribuzione media più alta Industria Quasi 33.000 € nel 2024 (+21% dal 2014)
    Settore con retribuzione media più bassa Alloggio e ristorazione 11.233 € nel 2024
    Retribuzione media annua donne (privato) 19.833 € Circa 70% di quella maschile
    Retribuzione media annua uomini (privato) Quasi 28.000 € Anno 2024
    Crescita retribuzioni donne +17,5% 2014–2024
    Crescita retribuzioni uomini +13,5% 2014–2024
    Tempo medio rinnovo contratti Oltre 2 anni Fattore di stagnazione salariale
    Effetto agevolazioni fiscali e contributive Recupero quasi completo Per redditi medio-bassi (retribuzioni nette)

  • CCNL e Accordi

    CCNL Gomma Plastica rinnovo 2026: ecco i nuovi minimi

    A poco meno di un mese dalla scadenza naturale, il 10 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica per il triennio 2026-2028 tra Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la Federazione Gomma-Plastica-Cavi Elettrici di Confindustria. Il contratto interessa circa 165.000 addetti in 3.680 imprese, in quello che rappresenta il quarto settore manifatturiero del Paese. 

    Le organizzazioni sindacali hanno definito l’intesa “un rinnovo importante”, capace di restituire potere d’acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori, intervenendo sui minimi retributivi e sul welfare contrattuale, con particolare attenzione alla previdenza complementare, ferma da anni. 

    Sul piano normativo, l’accordo rafforza il sistema delle relazioni industriali e degli organismi bilaterali, a partire dall’osservatorio nazionale, chiamato a monitorare gli impatti dell’intelligenza artificiale, le dinamiche retributive, la salute e sicurezza, la diversità e l’inclusione, fino alla formazione continua dei lavoratori. Particolare rilievo viene attribuito anche alle politiche di genere, alla prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, all’inclusione delle persone con disabilità e alla gestione dell’invecchiamento attivo nelle imprese. 

    Vedi i precedenti in CCNL Gomma plastica 2019-2022 pdf e tabelle retributive

    Il 16 gennaio 2026, le Parti stipulanti  hanno diffuso una nuova versione dell’Accordo 10 dicembre 2025, integrata con la tabella ufficiale del trattamento economico minimo (TEM).

    L’aggiornamento assume particolare rilievo operativo, poiché consente di determinare correttamente le retribuzioni minime da applicare nei cedolini paga a partire dal mese di gennaio 2026, nonché alle successive decorrenze di aprile 2027, aprile 2028 e dicembre 2028. La versione dell’Accordo resa nota nel dicembre scorso, infatti, si limitava a indicare l’incremento medio complessivo pari a 60 euro, senza riportare la scala parametrale dei livelli, rendendo di fatto complessa l’applicazione pratica degli aumenti sui singoli inquadramenti.

    All'ultimo paragrafo la tabella con i valori del trattamento economico minimo (TEM) in vigore da gennaio 2026, determinati sulla base dell’incremento medio concordato.

    CCNL Gomma plastica 2026 Novità contrattuali

    Sul versante normativo, il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica punta anzitutto a consolidare un sistema di relazioni industriali “avanzato”. Viene potenziato l’osservatorio nazionale, che dovrà occuparsi, tra l’altro, dell’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi produttivi e sull’occupazione, nonché di salute e sicurezza, fabbisogni professionali, dinamiche retributive, diversità e inclusione. 

    La formazione viene riconosciuta come leva strategica per competitività, occupazione e gestione delle transizioni: viene rafforzato l’Organismo Bilaterale Nazionale, con il compito di valorizzare le buone pratiche e creare sinergie tra imprese, scuola, università e istituzioni. Per ogni lavoratore sono previste 12 ore di formazione individuale a carico delle aziende nel corso della vigenza contrattuale. 

    In materia di politiche di genere, il contratto richiama espressamente la direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva tra uomini e donne e sulla trasparenza salariale, con l’impegno a monitorare i sistemi di valutazione e l’applicazione della normativa. Inoltre  vengono introdotte specifiche tutele per le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificata:

    • tre mesi aggiuntivi di astensione retribuita rispetto a quanto previsto dalla legge;
    • mantenimento della contribuzione aziendale al Fondo sanitario per 12 mesi;
    • accesso facilitato al lavoro agile;
    • percorsi formativi di reinserimento lavorativo;
    • conferma di 4 ore annue retribuite di formazione specifica per tutti i lavoratori su queste tematiche.

    Sul fronte dell’inclusione, il CCNL rafforza le tutele in caso di gravi malattie e disabilità certificata, prevedendo l’estensione del periodo di comporto e introducendo linee guida sugli “accomodamenti ragionevoli”, in linea con le evoluzioni della normativa antidiscriminatoria. 

    Un ruolo centrale è attribuito anche a saute, sicurezza e ambiente, con l’istituzione di una commissione paritetica  e di una giornata nazionale di settore.

    Contestualmente, si prevede l’aggiornamento del sistema classificatorio alle nuove figure professionali, a partire dai comparti delle costruzioni nautiche, dei dispositivi medici e biomedicali, con l’impegno a proseguire via via sui profili emergenti. 

    Infine, per i contratti a tempo indeterminato si prevedono: 

    • durata massima di 24 mesi dei contratti a termine (anche in somministrazione) nel rispetto delle causali di legge,
    •  rafforzamento delle tutele per i lavoratori part-time, 
    • rilancio dell’apprendistato come canale stabile di ingresso nel settore, con maggiori garanzie normative ed economiche.

     Viene poi valorizzato il principio di applicare, negli appalti, i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

    CCNL Gomma plastica le novità economiche

    La parte economica del rinnovo prevede un aumento complessivo del Trattamento Economico Complessivo (TEC) pari a 204 euro nel triennio 2026-2028.

     Sui minimi tabellari (TEM), l’aumento sarà di 195 euro al livello di riferimento F, erogato in quattro tranche. 

    Il montante economico complessivo sull’intero periodo di vigenza è quantificato in 4.350 euro. 

     Di seguito una sintesi schematica delle principali voci retributive e di welfare previste dall’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica:

    Voce Importo / Decorrenza Note
    Aumento complessivo TEC 204 € Intero triennio 2026-2028
    Aumento minimi TEM (livello F) 195 € Ripartito in 4 tranche sui minimi contrattuali
    1ª tranche TEM +60 € Da gennaio 2026
    2ª tranche TEM +60 € Da aprile 2027
    3ª tranche TEM +60 € Da aprile 2028
    4ª tranche TEM +15 € Da dicembre 2028
    Montante complessivo 4.350 € Intera vigenza contrattuale 2026-2028
    Welfare previdenziale +9 € (+0,44%) Incremento contributo al Fondo Gomma Plastica a carico delle imprese

    Accanto agli aumenti in busta paga, infatti, l’accordo interviene sul welfare contrattuale, prevedendo 9 euro in più (pari a +0,44%) sul contributo previdenziale versato dalle imprese al Fondo Gomma Plastica, con l’obiettivo di consolidare la previdenza complementare di categoria. 

    Tabella retribuzioni minime dal 2026 – TEM-

    Livello Trattamento economico minimo mensile (euro)
    Q 2.497,83
    A 2.351,85
    B 2.218,74
    C 2.189,60
    D 2.162,08
    E 2.074,83
    F 2.021,12
    G 1.883,45
    H 1.796,11
    I 1.614,73

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2024, proroga caricamento documenti al 27 gennaio

    l termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande subentrate agli elenchi cronologici definitivi è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, entro le ore 18:00.

    Entro e non oltre tale termine, a pena decadenza, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento sono tenute a trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall’Avviso pubblico ISI 2024.

    Si ricorda che il 14 novembre 2025 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei progetti ammessi suddivisi per regione e asse di finanziamento

    Di seguito  tutte  le principali indicazioni generali sul bando  e i link agli avvisi regionali.  

    Qui il testo integrale del bando   ISI 2024.

    QUI la TABELLA TEMPORALE completa.

    Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili

    L’iniziativa è rivolta:

    1. alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA)  in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
    2. agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018  solo per gli interventi di tipo  d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

    Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:

    1. Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
    2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
    3. Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
    4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
    6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

    Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti

    Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui

    • € 510 milioni per Isi e 
    • € 90 milioni per Isi agricoltura, 

     ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue: 

    • Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
    • Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
    • Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
    • Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
    • Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
    • Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
    • Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000

    ripartiti alle regioni secondo le tabelle  allegate.

     Si ricorda che la ripartizione  a ogni regione/provincia autonoma, viene  effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione

    •  della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e 
    •  del  rapporto tra numero di addetti di ciascuna  regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto. 

    Il finanziamento alle imprese è  concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:

    • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
      • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
      • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

    L’ammontare del finanziamento è compreso tra:

    •  un importo minimo di 5.000,00 euro e 
    • un importo massimo di 130.000,00 euro;

    non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

    Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza

    La domanda  di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

    Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda

    Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.

    Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :

    • fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. 
    •  rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.

     entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.

    QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE  INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI 

    Calendario Bando ISI e tabelle temporale click day

    Ecco tutte le date da rispettare per la partecipazione al Bando ISI 2024 

    Fase Descrizione Data Ora
    Domanda – Apertura Inizio presentazione domanda online 14 aprile 2025
    Domanda – Chiusura Chiusura invio domande online 30 maggio 2025 18:00
    Acquisizione Codici Inizio periodo per ottenere codici identificativi 3 giugno 2025 10:00
    Registrazione Portale Registrazione portale partecipante e amministratore dal 4 giugno 2025 10:00
    Elenco NCD Pubblicazione elenchi (No Click Day)  4 giugno 2025
    Caricamento NCD Caricamento documentazione (elenchi NCD) 4 giugno – 14 luglio 202
    30 settembre h. 18.00
    ore 18:00
    Indirizzo Sportello Disponibilità indirizzo sportello ISI online 14 giugno 2025 10:00
    Click Day – Autenticazione Inizio autenticazione e pagina di attesa 19 giugno 2025 10:00
    Click Day – Invio domanda Inizio invio della domanda  19 giugno 2025 11:00
    Click Day – Chiusura Fine invio della domanda 19 giugno 2025 11:20
    pubblicazione elenchi provvisori  asse 5  Caricamento documentazione  1 luglio 2025 al 30 settembre   ore 18.00

      

    Elenchi definitivi

    Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) 14 novembre  2025

      Upload documentazione imprese subentrate

        

    Caricamento della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD  27 GENNAIO 2026 

  • Lavoro Dipendente

    Patto di non concorrenza: non è nullo se il compenso è determinabile

    Il patto di non concorrenza costituisce uno strumento essenziale per la tutela degli interessi aziendali dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma la sua validità è spesso oggetto di contenzioso, soprattutto con riferimento al compenso riconosciuto al lavoratore. 

    Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza 8 gennaio 2026, n. 436, fornendo chiarimenti di rilievo per datori di lavoro e consulenti. 

    La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento volto a distinguere in modo netto il requisito della determinabilità del corrispettivo dalla valutazione della sua congruità economica. Il chiarimento assume particolare importanza nella prassi, dove il compenso per il patto è frequentemente corrisposto in costanza di rapporto ed è parametrato alla sua durata, con conseguenti dubbi circa la validità della clausola.

    Il caso e i giudizi di merito

    La controversia ha avuto origine da un patto di non concorrenza stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, nel quale il corrispettivo era strutturato secondo un criterio economico predeterminato e costante. In particolare, le parti avevano previsto un importo fisso su base annua, corrisposto in rate mensili durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

    Il compenso maturava  quindi progressivamente in funzione della permanenza in servizio del lavoratore, senza che fosse indicato un importo complessivo finale, poiché tale valore dipendeva esclusivamente dalla durata effettiva del rapporto. 

    Il giudice di primo grado aveva ritenuto che questo meccanismo rendesse il corrispettivo indeterminato, dichiarando la nullità del patto sul presupposto che, al momento della stipulazione, non fosse possibile conoscere l’ammontare totale dovuto. 

    La Corte d’appello ha invece adottato una diversa impostazione, affermando che il criterio di calcolo fosse chiaro e oggettivo sin dall’origine, in quanto fondato su una somma annua precisamente indicata e su modalità di pagamento definite. Secondo i giudici di secondo grado, la durata del rapporto di lavoro non incideva sulla determinabilità del compenso, ma rilevava esclusivamente ai fini della valutazione della sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.

     In tale ottica, il patto è stato ritenuto valido, anche considerando che l’importo complessivamente percepito nel tempo non risultava simbolico né manifestamente sproporzionato, e che il divieto di concorrenza era circoscritto sotto il profilo oggettivo.

    La decisione della Cassazione: OK se il compenso è determinabile

    Con l’ordinanza 8 gennaio 2026, n. 436, come anticipato,  la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la decisione della Corte d’appello. 

    I giudici di legittimità hanno ribadito che la durata del rapporto di lavoro non incide sulla determinabilità o meno del corrispettivo del patto di non concorrenza, ma rileva solo ai fini della verifica della sua congruità. 

    È sufficiente, ai fini della validità della clausola, che il compenso sia oggettivamente individuabile secondo criteri certi, anche se l’importo complessivo finale risulti conoscibile solo a posteriori.

     La Corte ha inoltre escluso , nel caso specifico, la manifesta sproporzione del compenso e ha ritenuto legittima la penale pattuita, non ravvisando i presupposti per una riduzione equitativa. La pronuncia conferma così un approccio non formalistico all’interpretazione del patto di non concorrenza, fornendo indicazioni utili alle imprese nella predisposizione di clausole conformi ai requisiti previsti dall’art. 2125 del codice civile.

  • Lavoro Dipendente

    Ferie non godute del dirigente: prova a carico del datore

    La gestione delle ferie annuali rappresenta un tema di particolare rilievo per i datori di lavoro e per i consulenti che li assistono, soprattutto quando il rapporto di lavoro si conclude e il lavoratore rivendica il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. La questione assume profili ancora più delicati nel caso dei dirigenti, tradizionalmente considerati titolari di un’ampia autonomia organizzativa. 

    Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla materia, offrendo nuove indicazioni di interesse operativo sul riparto dell’onere della prova e sull’interpretazione delle clausole collettive, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea.

    Il caso ferie non godute escluse dalla monetizzazione

    La controversia trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro di un dirigente di azienda industriale, che aveva agito in giudizio nei confronti della società datrice per ottenere, tra l’altro, il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, maturate nel corso di più anni. 

    In primo grado alcune domande erano state accolte, mentre altre – tra cui quella relativa alle ferie – erano state respinte. 

    La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva confermato il rigetto dell’indennità per ferie non godute, ritenendo che il dirigente, in ragione della posizione apicale ricoperta, avesse piena libertà di autodeterminarsi nella fruizione delle ferie e che non fosse stata fornita la prova di esigenze aziendali eccezionali tali da impedirne il godimento.

    Secondo i giudici di merito, l’assenza di impedimenti oggettivi e imprevedibili, unitamente all’autonomia decisionale del dirigente, escludeva il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, contestando l’impostazione seguita dalla Corte territoriale e denunciando una non corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza più recente.

    Le decisioni di merito: responsabilità del dirigente

    Nel giudizio di appello, il quadro probatorio era stato valutato nel senso di escludere qualsiasi responsabilità datoriale nella mancata fruizione delle ferie. La Corte territoriale aveva richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il dirigente che non eserciti il proprio potere di determinare il periodo di ferie non ha diritto all’indennità sostitutiva, salvo che dimostri l’esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali.

    Tale ricostruzione si fondava su una lettura tradizionale del rapporto dirigenziale, incentrata sull’autonomia del lavoratore apicale e su un conseguente alleggerimento degli obblighi organizzativi in capo al datore di lavoro. Inoltre, la Corte d’appello aveva interpretato le previsioni del contratto collettivo applicabile in modo restrittivo, ritenendo che la monetizzazione delle ferie potesse operare solo in casi residuali e rigorosamente provati dal lavoratore.

    La sentenza della Cassazione: onere prova sul datore di lavoro

    Confermando un nuovo orientamento espresso a maggio 2025,  la Corte di Cassazione ha accolto,i motivi di ricorso relativi alle ferie non godute, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello in diversa composizione. I giudici di legittimità hanno chiarito che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, incluso il dirigente, e che ad esso è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto.

    In coerenza con l’orientamento ormai consolidato, la Corte ha affermato che grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di consentire l’effettiva fruizione delle ferie, dimostrando di avere invitato il lavoratore a goderne e di averlo informato in modo chiaro e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione. Solo qualora il datore fornisca tale prova, può configurarsi la perdita del diritto alle ferie e alla correlata indennità.

    La Cassazione ha quindi censurato l’impostazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva addossato al dirigente l’onere di dimostrare l’esistenza di esigenze aziendali eccezionali, ritenendo tale criterio non più conforme all’evoluzione della giurisprudenza, anche di matrice unionale. La decisione assume particolare rilievo per i datori di lavoro, chiamati a strutturare adeguati sistemi di gestione e tracciabilità delle ferie, e per i consulenti, che devono valutare con attenzione il rischio contenzioso connesso alla cessazione dei rapporti dirigenziali.

    II precedente: Ordinanza Cassazione 13691 2025

    Anche con l’ordinanza n. 13691 del 2025  era stato accolto in parte il ricorso della dirigente che non aveva goduto di parte delle ferie perche in stato di detenzione cautelare, e  ha affermato il principio secondo cui le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale, non solo del lavoratore subordinato in generale, ma anche del dirigente.

    La Cassazione ha quindi stabilito che la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità può verificarsi solo se il datore di lavoro prova di aver invitato formalmente il lavoratore a fruirne, avvisandolo delle conseguenze della mancata fruizione. Tale orientamento è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), secondo cui l’indennità per ferie non godute può essere negata solo in presenza di una colpevole inerzia da parte del lavoratore, adeguatamente informato e posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto.

    Anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016 secondo la Cassazione, la disposizione normativa interna non può essere applicata in modo assoluto e automatico, ma va integrata con i principi superiori, secondo cui il lavoratore non può perdere le ferie non godute se la mancata fruizione è dipesa da cause indipendenti dalla sua volontà, come una detenzione, una malattia o un licenziamento immediato.

  • Nautica da diporto

    Nuovo modello di patente nautica 2025

    Con decreto dirigenziale n. 195 del 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – ha approvato il nuovo modello di stampato della patente nautica. Il provvedimento interviene sul formato del documento ufficiale utilizzato per il rilascio delle patenti nautiche,  sulla base  delle più recenti evoluzioni normative in materia di titoli abilitativi alla conduzione delle unità da diporto.

    L’adozione del nuovo modello è funzionale, in particolare, al rilascio delle patenti nautiche di categoria D, nelle articolazioni D1 e D2, previste dalla disciplina  piu recente (DM133 2024) . Il decreto assume rilievo operativo per le imprese del settore nautico e per i soggetti che svolgono attività di formazione per questo settore.

    Le norme sul rilascio patente nautica

    Il decreto dirigenziale n. 195/2025 si colloca all’interno del quadro normativo delineato dal Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il riferimento è all’articolo 39 del Codice, che disciplina le patenti nautiche e demanda alla normativa attuativa la definizione delle modalità di rilascio e delle caratteristiche dei titoli abilitativi.

    Ulteriore fonte richiamata è il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Codice della nautica da diporto. In tale ambito, l’articolo 28, comma 2, individua le competenze dell’amministrazione in ordine alla definizione dei modelli di patente.

    Il nuovo decreto sostituisce espressamente il precedente decreto direttoriale del 16 marzo 2009, con il quale era stato approvato il modello di stampato della patente nautica in uso fino ad oggi. Con l’entrata in vigore del decreto n. 195/2025, tale provvedimento è formalmente abrogato.

    Giova ricordare che attualmente le categorie di patente nautica sono le seguenti:

    a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;

    b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;

    c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;

    d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua. Per questa categoria  si distinguono :

    • D1 (da 16 anni):  Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri. Motori fino a 85 kW (115 CV). Navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa (in acque interne e marittime). Condotta di moto d'acqua entro 1 miglio dalla costa.
    • D2 (da 18 anni): Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri, con motore fino a 85 kW (115 CV).  Può abilitare alla navigazione senza limiti dalla costa, tramite richiesta specifica.

    Validita delle patenti e disponibilità nuovo modello

    Oltre a introdurre il nuovo modello di stampato della patente nautica, riportato nell’allegato 1, al punto di vista operativo, il decreto disciplina anche una fase transitoria, di particolare interesse per imprese e operatori del settore. È infatti previsto che:

    • le patenti nautiche rilasciate, convalidate, duplicate o sostituite prima dell’entrata in vigore del decreto restano pienamente valide fino alla loro naturale scadenza;
    • la medesima validità è riconosciuta anche alle patenti emesse dopo l’entrata in vigore del decreto, ma prima della effettiva disponibilità del nuovo stampato presso le autorità competenti.
    • Una volta che i nuovi stampati conformi all’allegato 1 saranno disponibili, in occasione di procedimenti di convalida o altri adempimenti amministrativi, la patente nautica in uso sarà ritirata dall’autorità competente e acquisita agli atti del fascicolo del titolare. I successivi provvedimenti amministrativi dovranno essere adottati esclusivamente utilizzando il nuovo modello approvato.

    Per le imprese che operano nel comparto nautico e per i soggetti che assistono i titolari di patente nei rapporti con l’amministrazione, risulta quindi necessario verificare, caso per caso, lo stato del titolo posseduto e la disponibilità del nuovo stampato presso l’ufficio competente, al fine di gestire correttamente le procedure di rinnovo e aggiornamento.

  • Lavoro estero

    Indennità di fine rapporto e lavoro all’estero: chiarimenti fiscali

    Con una recente risposta a interpello ( n. 1 2026), l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro in tema di tassazione delle somme corrisposte a seguito di accordi di conciliazione intervenuti dopo il licenziamento di un lavoratore che abbia svolto attività in più Stati. 

    Il chiarimento riguarda, in particolare, l’individuazione del Paese titolare della potestà impositiva sulle indennità riconosciute in sede conciliativa, quando il rapporto di lavoro presenta profili di internazionalità e il lavoratore risulta fiscalmente residente all’estero al momento della cessazione.

    Il documento di prassi analizza il trattamento fiscale dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle ulteriori somme pattuite per la cessazione del rapporto e del distacco internazionale, offrendo un quadro utile per la corretta gestione degli adempimenti da parte dei sostituti d’imposta italiani. Il tema è rilevante in quanto coinvolge sia la normativa interna in materia di redditi di lavoro dipendente sia le disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni, con effetti diretti sulle ritenute da operare e sui rischi di doppia tassazione.

    Il caso

    Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda una società italiana che aveva alle proprie dipendenze un dirigente successivamente distaccato presso una società estera del gruppo. Nel periodo finale del rapporto, il lavoratore risultava fiscalmente residente all’estero e svolgeva l’attività lavorativa esclusivamente fuori dal territorio italiano. 

    A seguito del licenziamento e della successiva impugnazione, le parti avevano sottoscritto un accordo di conciliazione che prevedeva il riconoscimento di diverse somme: 

    1. un’indennità sostitutiva del preavviso, ripartita tra la società italiana e quella estera,  in proporzione ai periodi di attività svolti nei rispettivi Paesi; 
    2. una ulteriore indennità collegata alla cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, posta integralmente a carico della società estera.

    La società italiana, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto se fosse tenuta ad applicare la ritenuta fiscale anche sulle somme corrisposte dalla società estera, evidenziando che quest’ultima non disponeva di una stabile organizzazione in Italia e che il lavoratore, nel periodo d’imposta considerato, era fiscalmente non residente. Il dubbio interpretativo riguardava, quindi, l’individuazione della quota di reddito imponibile in Italia e la corretta applicazione delle regole sulla fonte del reddito, alla luce delle norme del Testo unico delle imposte sui redditi e della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo Stato estero di residenza del lavoratore

    La decisione e chiarimenti dell’Agenzia

    Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente chiarito che la valutazione è resa sulla base dei fatti rappresentati dal contribuente, presupponendo la residenza fiscale estera del lavoratore e l’assenza di una stabile organizzazione in Italia della società estera. Entrando nel merito, l’Amministrazione ha ricordato che le indennità percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle sostitutive del preavviso, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e seguono specifiche regole di tassazione.

    Per i soggetti non residenti, tali somme sono imponibili in Italia solo se considerate prodotte nel territorio dello Stato. Cio significa nel caso  in questione che:

    1. l’indennità sostitutiva del preavviso deve essere tassata in Italia limitatamente alla quota corrisposta dal datore di lavoro residente, in quanto riferibile al periodo di attività lavorativa svolta nel territorio nazionale. Su tale importo, la società italiana è tenuta ad applicare la ritenuta come sostituto d’imposta.
    2.  la quota di indennità sostitutiva del preavviso corrisposta dalla società estera, non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, non assume rilevanza impositiva nel nostro Paese
    3. Lo stesso principio si applica all’ulteriore indennità riconosciuta per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, integralmente sostenuta dalla società estera e collegata a un’attività svolta esclusivamente all’estero nel periodo immediatamente precedente la cessazione.

    L’Agenzia ha inoltre richiamato il principio di prevalenza delle disposizioni convenzionali sulle norme interne, evidenziando come, in assenza di una specifica disciplina per tali emolumenti, si faccia riferimento alle regole generali sui redditi di lavoro dipendente. In base a tali criteri interpretativi, la potestà impositiva spetta allo Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta, con la conseguenza che l’Italia può tassare solo la parte di reddito collegata al lavoro prestato sul proprio territorio.