• Contributi Previdenziali

    DURC: stop anche per omesse sanzioni o interessi, dice il Ministero

    Con l’Interpello n. 3 del 2025, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione della disciplina sul Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    L’intervento riguarda la nozione di “scostamento non grave” prevista dall’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015, ossia la soglia entro la quale una posizione contributiva può considerarsi regolare nonostante lievi differenze tra

    • le somme dovute e 
    • quelle effettivamente versate

    agli enti previdenziali.

    L’interpello, presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), mirava a chiarire se, in presenza di debiti limitati alle sole sanzioni civili o agli interessi di legge, ma con i contributi ormai interamente pagati, l’ente previdenziale fosse comunque tenuto a rilasciare un DURC positivo.

    Il quesito nasce da situazioni pratiche frequenti in cui le imprese, pur avendo saldato il dovuto principale, restano debitrici di importi residuali legati a sanzioni o accessori, chiedendo se tali somme possano essere considerate irrilevanti ai fini della regolarità contributiva.

    Il caso sottoposto al Ministero

    L’ANPIT ha chiesto al Ministero se sia possibile interpretare la norma nel senso che le situazioni debitorie costituite esclusivamente da accessori di legge — quindi sanzioni civili e interessi — non configurino una vera e propria irregolarità contributiva, potendo l’ente previdenziale rilasciare comunque un DURC regolare.

    Secondo l’associazione, in assenza di un’effettiva omissione contributiva, il mancato versamento degli accessori non dovrebbe incidere sul giudizio complessivo di regolarità. In tal modo, l’ente previdenziale potrebbe procedere autonomamente al recupero coattivo di tali somme, senza impedire all’impresa di ottenere l’attestazione DURC necessaria per appalti pubblici, agevolazioni o pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

    Dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il Ministero ha fornito una risposta univoca e rigorosa.

    Richiamando l’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, l’amministrazione ha sottolineato che la disposizione individua come “scostamento non grave” quello pari o inferiore a 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge. Tale formulazione letterale non consente interpretazioni estensive o derogatorie, poiché la norma include esplicitamente nel calcolo anche sanzioni e interessi.

    Le sanzioni civili, infatti, rappresentano un accessorio dell’obbligazione contributiva e ne presuppongono l’esistenza: sono destinate a compensare il danno derivante dal mancato o ritardato pagamento dei contributi e si applicano automaticamente in tali casi.

    Pertanto, anche se la contribuzione principale è stata successivamente versata, la persistenza di un debito per sanzioni civili comporta il venir meno della piena regolarità contributiva, salvo che l’importo complessivo (contributi, sanzioni e interessi) non superi la soglia di 150 euro.

    La risposta del Ministero: limiti e conseguenze operative

    Il Ministero ha chiarito che l’importo di 150 euro costituisce il limite massimo di scostamento tollerabile, oltre il quale la posizione contributiva non può essere considerata regolare. Tale importo, comprensivo di contributi, sanzioni e interessi, rappresenta la soglia oltre la quale il sistema informatico “Durc On Line” non può attestare automaticamente la regolarità.

    L’ente previdenziale è quindi tenuto a rilasciare l’attestazione positiva solo se la posizione debitoria complessiva rientra entro questo margine minimo.

    La finalità del limite dei 150 euro è quella di evitare che differenze minime, dovute a errori materiali o ritardi di modesta entità, compromettano la possibilità per l’impresa di ottenere il DURC.

    Allo stesso tempo , la ratio della norma non consente di escludere dal calcolo le somme derivanti da sanzioni civili o interessi, poiché tali importi sono strettamente collegati all’obbligazione contributiva originaria.

    Ne deriva che un debito, anche se limitato alle sole sanzioni, rileva comunque ai fini della verifica di regolarità, e può impedire il rilascio del DURC qualora superi la soglia stabilita. In questo modo, il Ministero riafferma un principio di coerenza e uniformità nell’applicazione della disciplina, garantendo parità di trattamento tra i diversi contribuenti e certezza giuridica nella gestione delle verifiche contributive.

    In conclusione, la risposta ministeriale (Interpello n. 3/2025) conferma che:

    1. le sanzioni civili non possono essere escluse dal calcolo della soglia di “scostamento non grave”;
    2. la regolarità contributiva è attestabile solo se il debito complessivo, comprensivo di accessori, non supera 150 euro;
    3. la procedura Durc On Line è calibrata su tale limite, che consente l’attestazione in tempo reale delle posizioni regolari.

  • Riforme del Governo Draghi

    Fondo bambini oncologici: graduatoria 2025

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto  con la graduatoria per il 2025 dei progetti presentati dagli enti per accedere alle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e prevista dall’Avviso n. 1/2025, adottato Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese  con il D.D. n. 39 del 7 aprile 2025, Si ricorda che la  dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. 

    Il decreto ammette al finanziamento statale i  progetti  presentati dalle associazioni dell'elenco sottostante  (denominazione- punti):

    1 SOCIETA’ PER L’ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE CATANIA ENTE  DEL TERZO SETTORE  –  93
    2 UGI – UNIONE GENITORI ITALIANI –  93
    3 PETER PAN ODV  92
    4 SOLETERRE STRATEGIE DI PACE ONLUS, IN BREVE SOLETERRE –  91
    5 S.A.M.O.T. ONLUS – 90
    6 ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ONLUS – 89
    7 ASSOCIAZIONE LIGURE DEL BAMBINO EMOPATICO ED ONCOLOGICO ODV – 88
    8 L’ALBERO DEI DESIDERI ENTE DEL TERZO SETTORE –  86
    9 F.A.V.O. FED. ITA ASS.VOL. IN ONC 97320000587 86
    10 LA COLLINA DEGLI ELFI 9 –  85
    11 ANVOLT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI –  78
    12 AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA ONLUS  –  76
    13 AGOP ONLUS – 75
    14 OFFICINE BUONE ONLUS  70
    15 AGEOP RICERCA – ODV   69
    16 ASSOCIAZIONE DAVIDE CIAVATTINI PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI E LEUCEMIE DEI BAMBINI ONLUS 66
    17 FONDAZIONE MARIA TERESA LAVAZZA – 63
    18 CUORE E MANI APERTE ODV  –  57
    19 ASLTI ODV  –  52
    20 LA BAND DEGLI ORSI  – 51
    21 ASSOCIAZIONE CILLA ODV  – 3 43
    22 DIATESO CARE APS  –  43
    23 IL CORAGGIO DEI BAMBINI AURORA MP CANNOLICCHIO ETS –  41
    24 NOI PER VOI – 34
    25 APS SPAZIO 47  –  33
    Con successivo provvedimento saranno individuati  gli enti ammessi e i relativi  importi dei fondi assegnati meo  limiti delle risorse.

    QUI testo del decreto.

    Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

    Vale la pena ricordare che al fondo in esame  possono accedere le associazioni che svolgono attività di:

    • assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
    • in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

    Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106

    In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse. 

    I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni: 

    a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; 

    b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; 

    c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;

    d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; 

    e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;

    f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; 

    g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; 

    h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

    Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.

  • Lavoro Dipendente

    Amianto: approvato il decreto che amplia la tutela dei lavoratori

    Nel corso del consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025 il Governo ha  approvato numerosi provvedimenti per il recepimento di direttive europee. 

    In materia  di sicurezza sul lavoro in particolare si segnala un decreto legislativo che rafforza la protezione dei lavoratori   contro i rischi connessi all'esposizione ad  amianto, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE (vedi sotto sintesi e testo).

    Le previsioni del nuovo decreto

    Il decreto  prevede in particolare  l'applicazione di maggiori tutele  con le seguenti misure:

    •  abbassamento  del limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).
    • Introduzione dell’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi  
    • promozione di una adeguata formazione dei lavoratori. 
    • Estensione a 40 anni dopo la fine del periodo di esposizione per  l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, da parte dei datori di lavoro  con l'obiettivo di una tutela della salute a lungo termine.

    Orientamenti e indicazioni della direttiva UE

    La Direttiva (UE) 2023/2668 (QUI IL TESTO)  aveva aggiornato  la direttiva 2009/148/CE per rafforzare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e applicando, ove più favorevoli, le tutele della direttiva 2004/37/CE.

     La revisione introduce un approccio che privilegia la rimozione dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione, da valutare già in sede di rischio, e si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a polveri di amianto. 

    Sono stati  fissati nuovi valori limite di esposizione media ponderata su 8 ore (TWA):

    • fino al 20 dicembre 2029 pari a 0,01 fibre/cm³; 
    • dal 21 dicembre 2029 gli Stati membri impongono almeno uno fra 0,01 fibre/cm³ (conteggiando anche le fibre <0,2 μm secondo l’art. 7(7) secondo comma) o 0,002 fibre/cm³.

    L’aggiornamento disciplina anche le metodiche di misura: campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale, durante specifiche fasi operative, con misurazioni tramite microscopia elettronica o metodi equivalenti e considerazione delle fibre sottili ai fini dei limiti dal 21 dicembre 2029. 

    Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 21 dicembre 2025 (con scadenze al 21 dicembre 2029 per i nuovi metodi e limiti).

    Misure operative per la UE

    Il datore di lavoro valuta il rischio definendo natura e grado dell’esposizione, dando priorità alla rimozione dell’amianto; per lavori ante-divieto nazionale deve accertare la presenza di materiali contenenti amianto ricorrendo, se necessario, a un operatore qualificato e condividere le informazioni con altri datori su richiesta. 

    È obbligatoria la notifica all’autorità competente con indicazioni su ubicazione, tipologie/quantità, procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento e scambio d’aria in ambienti chiusi, se del caso), numero ed elenco dei lavoratori assegnabili, certificati individuali di formazione e data dell’ultima valutazione sanitaria, cronoprogramma e misure adottate.

     L’esposizione va ridotta al minimo tecnicamente possibile e in ogni caso al di sotto del valore limite, limitando i lavoratori esposti, progettando i processi per evitare la polvere o aspirarla alla fonte, prevedendo sedimentazione continua delle fibre, procedure di decontaminazione, adeguate protezioni per lavori in ambienti chiusi, pulizia/manutenzione dei locali e gestione dei residui e rifiuti in imballaggi chiusi ed etichettati.

     In caso di superamento del limite o disturbo di materiali non identificati, i lavori cessano immediatamente, riprendendo solo dopo misure adeguate e indagine sulle cause. Il monitoraggio prevede misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale e durata idonea a stimare la TWA 8h; le misure si effettuano con microscopia elettronica o metodi equivalenti e, dal 21 dicembre 2029, includono le fibre <0,2 μm ai fini dei limiti. I DPI respiratori, se indispensabili, non sono d’uso permanente e richiedono pause regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche. 

    Per attività con prevedibile superamento del limite, il datore definisce misure speciali tra cui DPI regolati individualmente (anche con controlli di idoneità) e confinamento a tenuta con ventilazione mediante estrazione meccanica, evitando dispersioni all’esterno.

     La formazione è obbligatoria con requisiti minimi su contenuti, durata, frequenza e documentazione: ogni lavoratore riceve un certificato che riporta data, durata, contenuto, lingua e riferimenti del formatore/ente; per demolizione e rimozione è richiesta formazione anche su attrezzature e macchine per contenere l’emissione e la dispersione. 

    Le imprese che eseguono demolizione/rimozione devono ottenere autorizzazione preventiva e saranno inserite in elenchi pubblici; il datore tiene il registro delle esposizioni con accessi garantiti e gli Stati membri istituiscono il registro dei casi di malattie correlate all’amianto.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    ASD: non tutti i dirigenti sono ugualmente responsabili per i debiti tributari

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria, n. 26544 del 2 ottobre 2025) affronta un tema molto rilevante per consulenti e operatori di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).

    La vicenda riguarda infatti  l’applicazione dell’art. 38 del codice civile e delle norme fiscali contenute nell’art. 148 del TUIR e nella legge n. 398/1991, in relazione alla qualificazione dell’attività associativa come commerciale e alla conseguente responsabilità tributaria personale e solidale dei componenti del consiglio direttivo.

    L'elemento di novità nella decisione della Cassazione è rappresentato dal chiarimento sui limiti della responsabilità dei dirigenti di enti sportivi nei casi in cui non siano svolte mansioni di rappresentanza verso terzi.

    Il caso

    L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica, contestando per l’anno d’imposta 2011 l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’associazione svolgeva attività in violazione delle condizioni fissate dall’art. 148, comma 8, TUIR, e dallo statuto: in particolare mancava una effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e veniva riscontrata una distribuzione indiretta di utili.

    Sulla base di queste violazioni, l’Ufficio aveva riqualificato i proventi come derivanti da attività commerciale, rideterminando IRES, IRAP e IVA e applicando le relative sanzioni. Inoltre, aveva esteso la responsabilità tributaria ai membri del consiglio direttivo in quanto coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c.

    La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dell’associazione e dei dirigenti, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo tardive alcune eccezioni (come il difetto di legittimazione passiva) e confermando la decadenza dai benefici fiscali per mancanza dei requisiti statutari e gestionali.

    Le decisioni di merito e di Cassazione

    I contribuenti hanno presentato ricorso per Cassazione articolato in nove motivi.

     La Suprema Corte ha

    • accolto i primi tre, relativi alla questione della responsabilità dei membri del consiglio direttivo,
    • ha rigettato i restanti, confermando la correttezza delle valutazioni di merito in tema di agevolazioni fiscali.

    La Cassazione ha sottolineato che la questione della legittimazione passiva dei componenti del consiglio direttivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali. I giudici di merito avrebbero quindi dovuto esaminare nel merito la posizione dei singoli componenti del direttivo, anche se la questione era stata sollevata nelle memorie e non nel ricorso introduttivo

    Inoltre, la Corte ha distinto tra:

    1. legali rappresentanti e sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali, per i quali la responsabilità per i debiti tributari dell’associazione è pacifica e consolidata in giurisprudenza;
    2. “semplici” componenti del consiglio direttivo, per i quali la responsabilità non è automatica.

    Per questi ultimi, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività negoziale per conto dell’ente, capace di creare obbligazioni verso terzi. Non è sufficiente la mera appartenenza all’organo direttivo.  La Corte ha enunciato quindi  il seguente principio di diritto:

    “La responsabilità personale e solidale ex art. 38, comma 2, c.c. del ‘semplice’ componente del consiglio direttivo per le obbligazioni tributarie dell’associazione sportiva dilettantistica, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione, non è automatica e richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una sua attività negoziale concretamente svolta nei confronti di terzi per conto dell’ente.”

    Per quanto riguarda la perdita dei benefici fiscali, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. L’assenza di partecipazione effettiva dei soci e la distribuzione indiretta di utili costituiscono elementi sufficienti a giustificare la decadenza dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Le doglianze dei ricorrenti miravano a un riesame delle prove, che non è consentito in sede di legittimità.

    La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado  in diversa composizione, per un nuovo esame limitato al profilo della responsabilità dei membri del consiglio direttivo.

    I chiarimenti in pratica

    Rilevanti i  risvolti  pratici  della pronuncia nella  gestione delle ASD e SSD:

    • non tutti i componenti del consiglio direttivo sono automaticamente responsabili dei debiti fiscali;
    • è necessario distinguere tra ruoli formali e attività effettive;
    • il mantenimento dei requisiti statutari e gestionali è essenziale per conservare il regime agevolato.

  • Lavoro Dipendente

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    Con la Risoluzione n 51 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo per le somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione.

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai
    lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica

    I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).
    Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
    241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto
    dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
    • “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta  Sanzione – Controllo sostanziale.

  • Pensioni

    Pensioni Italia–Moldova: nuove istruzioni INPS per le domande

    Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo e la relativa Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. Si tratta di un passaggio rilevante per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in entrambi i Paesi, poiché consente il riconoscimento reciproco dei contributi e l’accesso a prestazioni pensionistiche in regime internazionale.

    Con il Messaggio INPS n. 2971 dell’8 ottobre 2025, l’Istituto fornisce le prime istruzioni operative rivolte sia ai cittadini che intendono presentare domanda di pensione, sia alle Strutture territoriali INPS incaricate della gestione amministrativa delle pratiche

    Quadro normativo di riferimento

    L’Accordo e l’Intesa amministrativa, illustrati in dettaglio nella circolare n. 131 del 30 settembre 2025, disciplinano i principi generali di coordinamento dei sistemi pensionistici dei due Stati.

    I principali elementi da tenere presenti sono:

    Requisito minimo per la totalizzazione internazionale: 52 settimane di contribuzione in Italia

    Decorrenza delle prestazioni: 1° settembre 2025 per le pensioni liquidate ai sensi dell’Accordo

    Regole di calcolo: i periodi inferiori all’anno sono valutabili sia per il diritto che per la misura, secondo criteri analoghi alle altre convenzioni bilaterali; non è prevista la totalizzazione multipla

    Valuta: Leu moldavo, con conversione in euro calcolata sulla media mensile del mese precedente l’ingresso del pro-rata estero

    È previsto, inoltre, lo sviluppo di un sistema di scambio telematico dei formulari e dei dati tra INPS e CNAS (Casa Națională de Asigurări Sociale), che verrà illustrato con successivo messaggio

    Istruzioni operative per residenti e operatori

    Per i residenti in Italia, la domanda di pensione — sia in regime convenzionale italo-moldavo che in regime nazionale moldavo — deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso i consueti canali INPS. La gestione avverrà a cura della Struttura territorialmente competente in base alla residenza o, per i dipendenti pubblici, in base all’ultimo ente datore di lavoro.

    Se l’assicurato dichiara periodi assicurativi in Moldova precedenti al 1999, deve allegare la documentazione disponibile (buste paga, libretti di lavoro ecc.); questa sarà inoltrata all’Istituzione moldava competente per le verifiche

    I residenti in Moldova, invece, devono presentare la domanda tramite la CNAS, che provvede a trasmetterla al Polo specializzato della Direzione provinciale INPS di Bari

    Gli operatori delle Strutture territoriali devono attenersi alle seguenti indicazioni:

    La CNAS (codice “001”) è l’ente di riferimento per la gestione delle domande di pensione.

    Per le pensioni di invalidità, l’ente competente è il CNDDCM (codice “002”), ma la CNAS resta organismo di collegamento per lo scambio dei formulari

    Seguiranno aggiornamenti sulle procedure informatiche “NuovaIVS” e “CIWeb” per la gestione telematica delle pratiche

  • Lavoro Dipendente

    Ricercatori: trattamento economico minimo nel decreto MUR 2025

    Con il decreto del 6 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito per la prima volta il trattamento economico minimo da riconoscere ai titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca. 

    L’obiettivo è garantire uniformità e maggiore tutela contrattuale ai ricercatori, rafforzando la competitività del sistema universitario e scientifico nazionale.

    Le nuove disposizioni si rivolgono direttamente a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni assimilate, che dovranno applicare i parametri stabiliti,  al momento della sottoscrizione dei contratti.

    Si tratta di una misura attesa dal settore, volta a colmare un vuoto normativo e a evitare disparità di trattamento tra ricercatori con funzioni simili ma condizioni economiche differenti

    Il quadro normativo – criteri e importo minimo

    Il decreto attua le disposizioni degli articoli 22-bis e 22-ter della legge 240/2010, introdotti dalla legge 79/2025, che hanno istituito rispettivamente gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca.

     Per gli incarichi post-doc, l’importo non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0. 

    Per gli incarichi di ricerca, è stabilita una soglia minima di 22.500 euro annui, con aggiornamento automatico legato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), esclusi i tabacchi dm-mur-ricercatori .

     Tali importi sono definiti al netto degli oneri a carico delle amministrazioni eroganti e devono essere corrisposti in rate mensili di pari ammontare. 

    Gli oneri finanziari saranno sostenuti con le risorse già disponibili nei bilanci delle istituzioni interessate.

    Tipologia incarico Importo minimo annuo Note
    Post-doc ≥ trattamento iniziale ricercatore confermato (classe 0) Importo definito in base a impegno e complessità
    Incarico di ricerca € 22.500,00 Adeguamento automatico ISTAT FOI

    I risvolti operativi

    Dal 1° ottobre 2025, università ed enti di ricerca sono tenuti ad applicare le nuove regole nei contratti di incarico. In concreto:

    • Gli uffici del personale e gli organi di amministrazione dovranno verificare, al momento della stipula, che i compensi rispettino le soglie minime fissate dal decreto.
    • Per gli incarichi post-doc, sarà necessario confrontare l’offerta economica con il livello retributivo di riferimento del ricercatore confermato nel precedente contratto a tempo determinato 
    • Per gli incarichi di ricerca, l’importo di € 22.500 annui dovrà essere considerato come base inderogabile, da aggiornare automaticamente in caso di variazioni ISTAT.
    • Le rate di pagamento devono essere predisposte con cadenza mensile e di pari importo, al fine di garantire regolarità e trasparenza.

    Le istituzioni interessate sono  chiamate a recepire puntualmente i contenuti per assicurare la corretta attuazione della norma e tutelare la dignità professionale dei ricercatori