• Lavoro Dipendente

    Portale contributivo aziende nuove funzioni

    Il servizio  “Portale contributivo Aziende e Intermediari”  sul sito INPS  è attivo dal 2015 e  consente il monitoraggio dello stato delle denunce, delle regolarizzazioni e delle rettifiche inviate dalle aziende. Oltre a fornire schede informative sugli specifici servizi,  la “navigazione” permette  la  ricerca delle informazioni utili per la trattazione e la definizione delle denunce  in fase di elaborazione.

    L'accesso è consentito alle aziende e agli intermediari  con le credenziali  SPID di secondo livello, CIE e CNS  nella  sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” nel sito Internet   www.inps.it home>servizi online>per tipologia di utente>aziende, consulenti e professionisti.

    Con il messaggio  4255 del 13 dicembre 2024 INPS informa di nuove funzionalità disponibili nel servizio . Ecco le indicazioni.

    Le nuove funzionalità rilasciate

    Nell’ambito del Piano Strategico Digitale 2022/2024 e del progetto collegato “Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico” è previsto il coinvolgimento dei destinatari nella progettazione dei servizi al fine di fornire strumenti sempre più aderenti alle esigenze dell’utenza.

    Le nuove funzionalità rilasciate all’interno del Portale  sono le seguenti: 

    Denunce

    • Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
    • inserimento di alcuni dati utili mancanti (ad esempio, “Articolo 1” e “Protocollo DOL”);
    • adeguamento dell’Anagrafica Aziendale;
    • aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni” ed “Errori”;
    • aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;
    • inserimento della nuova voce di menu: “Ricerca Evidenza Autorizzazioni CIG” che consente di consultare per ogni singola autorizzazione le entità coinvolte.

     Rettifiche

    • Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
    • adeguamento dell’Anagrafica Aziendale;
    • aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni”, “Errori”, “Deleghe Abbinate”, “Denuncia Originaria”, “Errori” e “Notifiche”;
    • aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL.

     VIG

    Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;

    aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “VIG”, “DMV”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”;

    aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;

    per la voce di menu “Ricerca Proposte VIG”:

     –  nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;

    –  aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “Proposta”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”;

    –  aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;

    aggiunta della nuova voce di menu “Ricerca VIG Non Generabili” che consente di visionare il relativo elenco.

     Debiti

    Aggiunta di una nuova entità che consente la ricerca dell’elenco dei “Debiti”, delle “Compensazioni F24”, dei “Rimborsi” e delle relative “Domanda Azienda”.

    Variazioni

    Aggiunta di una nuova entità che consente la ricerca delle informazioni generali e di dettaglio per le variazioni (“Denuncia Aziendale”, “Denunce individuali” e “CIG”).

     

  • Contributi Previdenziali

    Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro

    A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro,  approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

    Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale. 

    Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.

    Vediamo alcuni dettagli della novità.

    Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze

    La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :

    • nei  casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
    • Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.

    Questa modifica interessa:

    • Datori di lavoro;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

    La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.

    Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente

    Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:

    1. 24 rate ordinarie;
    2. Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
      • Calamità naturali;
      • Procedure concorsuali;
      • Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
      • Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
      • Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
      • Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.

    Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000  consente il pagamento rateizzato fino a  60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori  casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000: 

    • – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
    • – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato  all’autorità giudiziaria).

    La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.

  • Lavoro Dipendente

    Sgravio contratti solidarieta 2022: nuovo elenco aziende ammesse

    La circolare Inps 66/2024 pubblicata il 20 maggio aveva fornito  le istruzioni operative per le prime  aziende (elencate nell'allegato),   destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla  Cigs per contratto di solidarietà,   per i periodi conclusi entro il 30 giugno 2023 .

    Si tratta in particolare di 

    1. aziende che hanno stipulato i contratti  entro il 30 novembre 2022   (articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 148/2015), nonché 
    2. imprese con un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2021 ,

     autorizzate dal ministero. 

    Con un nuovo messaggio 4252 del 13.12.2024  l'istituto fornisce un nuovo elenco di aziende  ammesse al beneficio che potranno operare i conguagli come 

     descritte al successivo paragrafo 3  entro il 16 marzo 2025.

    Di seguito un riepilogo della disciplina in oggetto e delle istruzioni operative Uniemens.

    Sgravio contributivo contratti di solidarietà 2022: applicazione

     L'agevolazione  consiste in una

    • riduzione del 35% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro,
    •  applicabile  ai lavoratori con  riduzione di orario maggiore del 20% , 
    • per una durata massima di 24 mesi, 
    •   rapportata a ciascun periodo di paga compreso nell’arco temporale autorizzato e applicata nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, per l’orario effettivamente lavorato da ogni dipendente.

    Lo sgravio non si applica :

    1. al contributo dello 0,30% di cui all’articolo 25, comma 4, legge 845/1978,
    2.  al contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, 
    3. al contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, 
    4. all'eventuale contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” e al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.

    L'istituto ricorda anche che il diritto all’agevolazione è subordinato alla regolarità contributiva  e al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.

    Sgravio contributivo Contratti di solidarietà: cumulabilità

    La circolare precisa che lo sgravio contributivo  non è  cumulabile  con altri benefici contributivi, fatta eccezione per la Decontribuzione Sud (articolo 1, comma 16, della legge 178/2020).

    Per i datori di lavoro che applicano la Decontribuzione Sud,  la riduzione del 35% spettante per i contratti di solidarietà va calcolata  sulla contribuzione datoriale residua non oggetto di esonero per altri motivi.

    Sgravio contratti di solidarietà regole per la fruizione Messaggio 4252/2024

    Come già indicato per le aziende autorizzate con la circolare 66,  anche per il nuovo elenco l'istituto sottolinea che  gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione,   ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

    Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".

    Le operazioni di conguaglio  vanno effettuate  entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio 4252, cioè :

    •  entro il 16  marzo  2025,  
    • utilizzando il  codice causale “L991” (Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs 148/2015, anno 2022) e
    •  indicando l’importo corrispondente.

    Le aziende beneficiarie con attività sospesa o cessata dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig.

  • Lavoro Dipendente

    Calcolo Naspi in caso di prolungata CIGO

    Il messaggio INPS n. 4254 del 13 dicembre 2024 fornisce chiarimenti riguardanti il calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nei casi in cui il lavoratore richiedente non abbia una retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione. Secondo l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, la NASpI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. 

    Vediamo le nuove indicazioni per il caso in cui il lavoratore sia stato  sempre percettore di  integrazione salariale a zero ore e non vi sia quindi alcuna retribuzione percepita cui fare riferimento.

    Naspi dopo cassa integrazione a zero ore

    La circolare  INPS  n. 94 del 12 maggio 2015 aveva già chiarito le modalità di calcolo ordinarie dell'indennità di disoccupazione, precisando che si considerano tutte le settimane di contribuzione, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite. Tuttavia, il messaggio si concentra sui casi in cui, nel quadriennio di riferimento, il lavoratore sia stato costantemente in cassa integrazione a zero ore, senza percepire alcuna retribuzione imponibile.

    In tali circostanze, l’assenza di una retribuzione imponibile rende impossibile il calcolo standard della prestazione NASpI.

    Inoltre, non è possibile applicare il cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” per estendere il quadriennio di osservazione, come avviene per la verifica del requisito contributivo minimo di tredici settimane. 

    Per ovviare a questa situazione, l’INPS, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede l’utilizzo dei dati relativi all’imponibile previdenziale derivante dalla contribuzione figurativa delle integrazioni salariali ricevute. Queste integrazioni possono essere state corrisposte direttamente dall’INPS o anticipate dall’azienda e poi conguagliate.

     Il messaggio preannuncia inoltre che ulteriori indicazioni operative saranno fornite alle strutture territoriali per gestire correttamente questa casistica specifica.

  • Contributi Previdenziali

    Fondo Clero: contributi previdenziali per il 2023

    Con il Decreto del 30 ottobre 2024 del Ministero del Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2024, è stato disposto l’adeguamento del contributo annuo dello Stato destinato al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica per l'anno 2023.

    Il contributo statale, previsto dall’art. 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1973, n. 903, è stato aumentato a partire dal 1° gennaio 2023, passando

    •  da:€ 8.402.539,37
    •  a € 9.083.145,06.

    Il contributo straordinario, ai sensi dell’art. 11 del Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in € 1.032.914,00.

    Con il Decreto del 27 novembre 2024 del Ministero del Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, è stato  adeguato anche  il contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo , incrementato del 8,1% , che  a partire dal 1° gennaio 2023,  passa  

    • da  € 1.802,65 
    • a € 1.948,66.

    Questo aumento si allinea alla percentuale di incremento delle pensioni erogate dal Fondo, come rilevato dall'INPS.

     Si ricorda che gli adeguamenti  contributivi sono applicati retroattivamente anche ai pensionati, con recupero delle differenze sulle pensioni erogate dal Fondo Clero.

    Beneficiari del Fondo Clero

    Come da ultima circolare INPS  94  del 23.11.2024 ,si ricorda che l’iscrizione al Fondo è obbligatoria per i ministri di culto, a partire dall’acquisizione dello status o dall’inizio del ministero in Italia. 

    Nello specifico i beneficiari del Fondo clero  sono 

    • Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sistema di sostentamento della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
    • Ministri di culto acattolici con obbligo di contribuzione individuale.
    • Sacerdoti e ministri di culto che desiderano versare contributi volontari.

    Sono richieste:

    • Per i sacerdoti cattolici: attestazione dell’ordinario diocesano.
    • Per i ministri di altre confessioni: attestazione dagli organi competenti della confessione.

    Dal 1° gennaio 2000, l’obbligo si estende a:

    • Ministri di culto stranieri operanti in Italia.
    • Ministri italiani operanti all’estero.

    Precisazioni per il clero cattolico

    L’INPS specifica che:

    • L’obbligo contributivo non coincide con l’accesso al sistema di sostentamento.
    • La contribuzione è dovuta dal momento dell’ordinazione fino all’inserimento nel sistema di sostentamento.

    Le Curie Diocesane devono comunicare tempestivamente le ordinazioni e variazioni alla Direzione provinciale di Terni.

    Modalità di pagamento dei contributi previdenziali del Fondo clero INPS

    Il pagamento  del contributo individuale  annuo avviene tramite sistema pagoPA nei seguenti canali:

    1. Agenzie bancarie
    2. Home banking (logo CBILL o pagoPA, codice INPS: AAQV6)
    3. Sportelli ATM abilitati
    4. Esercenti convenzionati (tabaccherie, ricevitorie, edicole, ecc.)
    5. Uffici postali

    Il versamento unico tramite bonifico bancario va destinato a

    • Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) per i sacerdoti cattolici.
    • Enti delle confessioni acattoliche con obbligo di versamento unico , per ministri di culto di altre religioni.

    Coordinate bancarie:

    IBAN: IT06H0100003245321200001248

    BIC: BITAITRRENT (valido per l’area euro)

    Nota: I singoli iscritti all’estero possono usare il bonifico previa autorizzazione della Direzione provinciale di Terni tramite e-mail ordinaria ([email protected]) o PEC ([email protected]).

    Causale del bonifico

    Per garantire la corretta registrazione, indicare:

    La parola “CLERO”.

    Il codice fiscale del sacerdote o dell'ente.

    Il periodo di riferimento (es. “dal/al gg/mm/aaaa”).

    Importi Contributi Fondo Clero 2022-2023

    Anno Contributo Statale Contributo Individuale
    2022 € 8.402.539,37 € 1.802,65
    2023 € 9.083.145,06 € 1.948,66

  • Lavoro Dipendente

    Nuove Causali contributi INPS Agricoltura e Gestione separata

    Con  due risoluzioni , n. 61 e 62 di  ieri  9 dicembre  2024 l'Agenzia  delle Entrate ha istituito nuove causali  per il versamento dei contributi INPS in casi particolari.  Ecco il dettaglio . 

    Causali contributo INPS pregressi e sanzioni Gestione Agricoltura

    A seguito della richiesta INPS di ’istituzione delle causali  contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione

    datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli  Coloni/Compartecipanti Familiari).

    Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:

    • “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;

    • “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;

    • “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;

    • “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;

    • “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;

    • “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.

    In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono  esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; 

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri  numerici, elaborato da INPS;

    – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno  di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a  mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato  “MM/AAAA”.

    Causali contributo INPS rateazione Gestione separata

    Con la risoluzione 62 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia istituisce la seguente causale contributo:

    • “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.

    In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo iva esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo   elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;

    – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo   di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna

    “a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato  “MM/AAAA”.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno

    Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave. 

    La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare  la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata  diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

    La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.

    Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso

    Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:

    1. Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
    2. Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
    3. Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su  impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.

    Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina

    La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:

    Assenza Ingiustificata:
    Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.

    Condotta Truffaldina:
    È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.

    Motivazioni della Decisione della Cassazione

    La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:

    La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.

    • Violazione del rapporto fiduciario:  La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.

     La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la  natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.

    Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.

    La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.

    La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.