• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Nuovi bonus 2025 per assunzioni e investimenti in editoria digitale, radio, TV

    il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato l'adozione din un nuovo  D.P.C.M. , attualmente  in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che prevede  contributi per le  assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e per  investimenti in tecnologie innovative  nel settore dell'editoria e delle emittenti radio televisive effettuati nel  2025.  

    Si tratta in particolare di un fondo da 44milioni di euro destinati a erogare alle aziende del settore:

    • un contributo forfettario di 10mila euro per ogni assunzione di  figure professionali under 36  con specifiche competenze  tecnologiche e digitali;
    •  un contributo pari al 70% delle spese sostenute nell'anno 2025, per l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, sia per aziende editoriali che emittenti radio e TV.

    Si attende per l'attuazione un decreto ministeriale entro 45 giorni dalla pubblicazione in GU ed entrata in vigore. Vediamo intanto ulteriori dettagli. 

    Qui il testo del decreto

    Contributi assunzioni giovani in editoria 2025

    Nel 2025 :

    • le imprese editoriali, 
    • le agenzie di stampa e 
    • le emittenti radiofoniche e televisive, sia locali che nazionali,

     potranno beneficiare di un contributo economico per favorire nuove assunzioni. L’aiuto riguarda l’assunzione di figure professionali con meno di 36 anni, dotate di competenze certificate in settori legati all’innovazione tecnologica e digitale. Rientrano, ad esempio, le capacità maturate nella digitalizzazione editoriale, nella comunicazione e sicurezza informatica o nei servizi online per i media.

    Per ogni assunzione a tempo indeterminato realizzata nel 2025 viene riconosciuto un contributo forfettario pari a 10.000 euro.

     L’incentivo ha un limite complessivo di spesa fissato in 2 milioni di euro per l’anno 2025. Ciò significa che le risorse saranno distribuite fino all’esaurimento del fondo. Inoltre, questi aiuti rientrano nella disciplina europea degli aiuti “de minimis”, che prevede massimali specifici per garantire la concorrenza tra imprese.

    Contributi per investimenti tecnologici imprese editrici e agenzie di stampa

    Un’altra misura mira a sostenere gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici, oltre che delle agenzie di stampa. L’obiettivo è favorire la transizione digitale e l’ammodernamento delle strutture produttive. Sono finanziabili, ad esempio:

    •  progetti di rinnovamento tecnologico delle redazioni, 
    • l’acquisto di sistemi digitali per la produzione e la distribuzione dei contenuti, o 
    • l’adozione di nuove piattaforme per migliorare la fruizione delle notizie da parte dei lettori.

    Il contributo copre fino al 70% delle spese sostenute nel 2025, con un tetto massimo di 8 milioni di euro per l’intero anno. Per ottenere il beneficio, gli investimenti devono far parte di un progetto organico e complessivo, non  essere  interventi isolati. 

    La misura non è cumulabile con altri incentivi nazionali o locali già previsti per le stesse spese. 

    Viene precisato che  la sua applicazione è subordinata al via libera della Commissione europea, come previsto dalle regole sugli aiuti di Stato.

    Contributi emittenti radio e televisioni

    Il pacchetto di misure include anche specifici aiuti per le emittenti televisive e radiofoniche. L’intento è lo stesso: sostenere la digitalizzazione e l’innovazione, per migliorare la qualità dei contenuti e renderli più facilmente accessibili al pubblico.

    Il contributo riconosciuto copre il 70% delle spese sostenute nel 2025, con un fondo complessivo di 34 milioni di euro.

     Le risorse sono però suddivise in tre aree principali:

    • 20 milioni per i fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali titolari di numerazioni LCN, esclusi quelli a partecipazione pubblica o che trasmettono solo televendite.
    • 10 milioni per i fornitori locali di media audiovisivi che hanno ottenuto accesso alle frequenze digitali secondo la normativa vigente.
    • 4 milioni per i concessionari radiofonici, i fornitori di contenuti digitali radiofonici e i consorzi editoriali che operano in tecnologia DAB.

    Anche in questo caso, gli investimenti devono far parte di un progetto organico di innovazione. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse spese e sarà operativa solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento e obbligo di repechage: casi pratici al vaglio della Cassazione

    Il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo continua a rappresentare un terreno di forte attenzione giurisprudenziale. 

    La normativa nazionale, in particolare l’articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, individua il giustificato motivo oggettivo nella soppressione del posto di lavoro o nella riorganizzazione aziendale connessa a ragioni economiche, produttive o organizzative. Tuttavia, la legittimità del provvedimento espulsivo è subordinata all’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di repechage, ossia alla verifica della possibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni compatibili. 

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26035 del 24 settembre 2025, ha ribadito e chiarito i criteri applicativi di tale obbligo, rafforzando il principio secondo cui il datore di lavoro deve provare l’impossibilità di ricollocazione.

    Il caso

    La controversia traeva origine dal licenziamento intimato da una società ad un proprio dipendente, motivato da esigenze organizzative e dalla soppressione della posizione ricoperta. Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo che l’azienda non avesse assolto correttamente l’onere di repechage, ossia non avesse dimostrato l’impossibilità di ricollocarlo in mansioni diverse, equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le sue competenze professionali.

    In primo grado, il giudice aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale, rilevando come la riorganizzazione aziendale fosse stata provata. Tuttavia, il lavoratore proponeva appello, lamentando che non fosse stata adeguatamente verificata la possibilità di impiego in altre funzioni interne

    Decisioni di merito e sentenza di Cassazione

    La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva accolto le doglianze del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova fornita dal datore di lavoro in merito all’impossibilità di assegnare il dipendente ad altre mansioni. Tale valutazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 26035/2025, la quale ha sottolineato che l’onere probatorio grava integralmente sul datore di lavoro.

    Secondo la Suprema Corte, il repechage non è un mero adempimento formale, ma un obbligo sostanziale che mira a salvaguardare il diritto del lavoratore alla continuità occupazionale.

    La decisione conferma un orientamento consolidato, riaffermando il principio di proporzionalità e ragionevolezza che deve guidare l’esercizio del potere datorial

    Licenziamento illegittimo e onere di dimostrare l’assenza di altri posti assegnabili

    La Corte di Cassazione anche con l'Ordinanza n. 2739 del 30 gennaio 2024, ha affermato che  è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente in mancanza di una proposta  di reinserimento anche se con  un inquadramento inferiore .

    I giudici  nella pronuncia chiariscono  inoltre su chi grava  l'onere della prova sulle effettive possibilità di  assegnazione a un diverso ruolo in azienda. Vediamo maggiori dettagli e altri casi , con orientamenti anche opposti sullo stesso tema.

    La  vicenda  riguardava il licenziamento di una centralinista che  opponeva ricorso, respinto dalla Corte di Appello di Roma  con la motivazione che    “da un lato, l’introduzione del  sistema automatico di risposta telefonica, era stato posto  legittimamente dalla società quale elemento organizzativo produttivo integrante l’ipotesi di motivo oggettivo del  licenziamento intimato, posto che, all’evidenza l’attività di smistamento delle telefonate è divenuta per la società non    più proficuamente utilizzabile e, dall’altro, che le mansioni  residuali ben potessero essere redistribuite all’interno  dell’Ufficio”;

     Sull’adempimento dell’obbligo del repêchage”, la  Corte ha affermato che, “se e vero che l`onere probatorio della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni – anche diverse purché equivalenti a quelle precedentemente  svolte – spetta al datore di lavoro, è anche vero che,  trattandosi di prova negativa da fornire con prove presuntive ,  spettava alla dipendente evidenziare le possibilità di diversa assegnazione in azienda  " ponendo in tal modo la parte datoriale nella  condizione di poter dimostrare concretamente per quale  motivo l’inserimento del lavoratore nelle posizioni lavorative evidenziate non era praticabile”. In questo modo la Corte  ha ritenuto provata “la  impossibilità di utilizzare la lavoratrice in un altro settore  con mansioni equivalenti”.

    Il giudizio di Cassazione non conferma questa lettura e cassa la sentenza . In particolare viene specificato che:

    1. l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui incomberebbe sul lavoratore un onere dimostrare  l'esistenza di un lavoro in cui potrebbe essere utilmente adibito” contrasta con una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale spetta invece al datore di lavoro dare  prova  dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato,  senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei   posti assegnabili (come nella sentenza di Cass. n. 5592 del 2016)-  vedi sotto una pronuncia in senso opposto);
    2. In secondo luogo i giudici territoriali hanno  errato nel  considerare che  l’impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare sia  limitato alla possibilità che quest’ultimo possa svolgere mansioni comunque equivalenti a quelle precedentemente espletate. La  giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai piu volte affermato che  l’indagine va estesa anche all’impossibilità di svolgere mansioni anche inferiori (da ultimo v. Cass. n.  31561 del 2023

    Già con la sentenza delle Sezioni Unite è stato sancito  il principio per il quale si considera preponderante per il lavoratore il mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque  compromessa dall’estinzione del rapporto; il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di  licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a  soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale  (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del 2016;  Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019).

    Repechage anche per collocazioni future

     Si segnalano in tema di obbligo di repechage alcune sentenze che approfondiscono ulteriori aspetti.

    Ad esempio nella  sentenza 12132/2023 la  Cassazione   ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage   da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo,   affermando che sulla base del principio di correttezza e buona fede obbligatori nel rapporto di lavoro,   la situazione aziendale al momento del licenziamento    non è il solo ambito in cui valutare le disponibilità di mansioni affidabili al dipendente ma vanno considerati anche posti che si renderanno disponibili   in un arco temporale del tutto prossimo» 

    Nel caso analizzato dalla cassazione   al momento del licenziamento   del ricorrente erano infatti   state rassegnate le dimissioni da due lavoratori che erano nel periodo di preavviso.   Questo deponeva secondo la suprema Corte  per un possibile futuro  ricollocamento a breve del lavoratore e  per  la conseguente   illegittimità del licenziamento.

    Onere della prova anche sul lavoratore per la Cassazione 18416 2013

    Diversamente dalla sentenza piu recente la Cassazione  1 agosto 2013, n. 18416 ha stabilito che l'onere probatorio circa l'effettiva sussistenza del motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro grava interamente sullo stesso, il quale deve dimostrare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. 

    Tuttavia tale prova non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage, mediante l'allegazione  di una lista di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

  • Pensioni

    Modello Red 2025 redditi 2024: al via le comunicazioni

    Inps ha comunicato l'inizio della campagna RED 2025, con riferimento ai redditi 2024 con il messaggio 2842 del 30.9.2025. Le comunicazioni agli interessati sono in corso di invio.

    La scadenza è fissata al 28 febbraio 2026 (v. sotto le modalità)

    Si ricorda che il sistema previdenziale italiano prevede sia prestazioni assistenziali  aggiuntive che benefici economici  per  i pensionati con reddito sotto una certa soglia determinata annualmente.  Il diritto all'erogazione di questi benefici è oggetto di verifiche annuali dall'inps  in merito al reddito complessivo  dell'intestatario dell'assegno pensionistico, al reddito del coniuge o dei familiari.

    In generale, chi riceve prestazioni legate al reddito deve comunicare all'INPS i propri redditi e, se necessario, anche quelli del coniuge e dei familiari. 

    Questo obbligo è importante per evitare la sospensione delle prestazioni, come previsto dalla legge (art. 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008, convertito dalla Legge n. 14/2009).

    Lo scorso anno l'INPS ha introdotto il servizio online "RED Precompilato", che sostituisce il vecchio "RED Semplificato".

    Vediamo di seguito le indicazioni fornite dall'INPS sul nuovo servizio

    Cos’è il RED Precompilato?

    Il  servizio "RED Precompilato" semplifica la dichiarazione dei redditi  richiesta aii pensionati residenti in Italia.

     Pur rimanendo possibile inviare la dichiarazione tramite CAF o professionisti abilitati, il servizio consente ai pensionati  di verificare, confermare, modificare o integrare i dati reddituali già in possesso dell'INPS, per poi inviare la dichiarazione telematicamente, in modo veloce e in completa autonomia,.

    Il servizio è stato progettato nell’ambito del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come comunicato  con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.

    Supporto alla compilazione:  Il  nuovo servizio è accompagnato da un assistente virtuale (chatbot), che aiuta a compilare correttamente la dichiarazione e a capire come valorizzare le diverse informazioni reddituali.

    Come accedere al RED Precompilato? quando è la scadenza?

    Il servizio "RED Precompilato" è disponibile sul sito dell'INPS, nella sezione "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)". 

    Per accedere all'area riservata e personale  è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:

    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore
    • CIE (Carta di identità elettronica) 3.0
    • eIDAS (Sistema di identificazione elettronica).

    ATTENZIONE Il termine per presentare la dichiarazione dei redditi per la Campagna RED ordinaria 2025 (redditi 2024) è il 28 febbraio 2026.

    Con questa modalità  i pensionati possono gestire in maniera più semplice e rapida l'obbligo di comunicazione dei redditi, garantendo che i propri benefici economici non vengano sospesi.

    Si ricorda che resta sempre possibile anche rivolgersi ai CAF e Patronati accreditati INPS.

  • Pensioni

    Accordo Italia -Moldavia sicurezza sociale, tutte le istruzioni

    Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano Calderone e il Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale della Moldova Alexei Buzu avevano firmato  il 31 ottobre 2024  a Roma  un nuovo Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale  che prevede la possibilità di totalizzazione dei contributi previdenziali.

    Il 1 luglio 2025 è apparsa in Gazzetta Ufficiale la legge 98 2025 di ratifica dell'accordo .Qui il testo.

    Si ricorda che tra i due paesi è già in vigore   dal 2023 un accordo in materia di  pensioni e contribuzione,  che però non prevedeva la totalizzazione dei contributi. Con il nuovo accordo è stato  semplificato il raggiungimento dei requisiti  di pensione.  

    L’Accordo entra in vigore dopo che entrambi i Paesi ne hanno notificato l’approvazione e sostituisce l'accordo del 2021.

    Il 30 settembre 2025 INPS ha pubblicato una circolare riepilogativa  N. 131-2025 con tutte le istruzioni

    Vediamo meglio  la disciplina prevista.

    L’accordo per la sicurezza sociale 2025

    L’accordo mira a garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani e moldavi che hanno svolto attività lavorativa in entrambi i Paesi. Consente la somma (totalizzazione) dei contributi versati in Italia e in Moldova per maturare i requisiti necessari al pensionamento.

     Ambito di applicazione

    Prestazioni coperte:

    • Per l’Italia: pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti (INPS) e rendite da infortuni sul lavoro/malattie professionali (INAIL).
    • Per la Moldova: pensioni per età, disabilità (malattia o infortunio), superstiti.

    Esclusioni:

    Non rientrano assegni sociali e prestazioni assistenziali non contributive italiane.

    Escluse anche le pensioni speciali moldave e quelle anticipate.

    Totalizzazione dei periodi contributivi

    Se un lavoratore ha versato contributi in entrambi i Paesi, questi possono essere sommati (totalizzati) per:

    ottenere il diritto alla pensione;

    mantenere o recuperare il diritto se i contributi in un solo Paese non bastano.

    Condizioni:

    • I periodi non devono sovrapporsi.
    • Se in uno dei due Paesi si matura il diritto autonomamente, il calcolo resta separato.
    • In caso contrario, si applica il meccanismo del pro-rata: ciascun Paese paga una quota proporzionale alla durata dei periodi di contribuzione maturati sotto la propria legislazione.
    • Lavoratori distaccati: chi viene inviato temporaneamente (max 24 mesi prorogabili) nell’altro Stato resta soggetto alla previdenza del Paese d’origine.
    • Autonomi: stessi criteri dei dipendenti per permanenze brevi.
    • Personale di trasporto, marittimi, diplomatici e funzionari pubblici: sono previste regole speciali a seconda della sede dell’impresa o dell’Amministrazione da cui dipendono.

    Leggi per ulteriori dettagli   Pensioni Italia Moldavia al via le domande

    Pagamento e modalità pratiche

    Le pensioni sono pagate anche se il beneficiario vive nell’altro Stato.

    I pagamenti saranno effettuati:

    • in valuta nazionale se il beneficiario risiede nello stesso Paese dell’ente pagatore;
    • in euro se il beneficiario risiede nell’altro Paese.

    È previsto lo scambio diretto di informazioni e collaborazione tra le autorità e gli istituti previdenziali dei due Stati ( INPS e CNAS moldava).

    ATTENZIONE 

    Se i contributi in un Paese non raggiungono almeno un anno, quel periodo non dà diritto a prestazioni in quel Paese ma può essere utilizzato dall’altro.

    Anche se l’Accordo venisse cancellato , i diritti maturati restano validi.

  • Lavoro Dipendente

    Responsabilità datore di lavoro negli infortuni: onere prova a suo carico

    Il lavoratore deve provare il danno e il nesso causale, il datore deve dimostrare di aver attivato le specifiche misure di sicurezza. Questa in sintesi la conclusione della corte di Cassazione nell'ordinanza  n. 26021 del 24 settembre 2025 che riafferma l'ampia responsabilità dei datori di lavoro. 
    Vediamo i dettagli del caso e le decisioni di merito e della Suprema Corte.

    Infortunio e predisposizione DPI

    La vicenda riguarda un dipendente di una ditta metalmeccanica che, mentre tagliava un tondino di ferro, è stato colpito all’occhio sinistro da un frammento metallico, riportando una grave lesione permanente. Dopo il riconoscimento da parte dell’INAIL di un danno biologico del 28%, il lavoratore ha chiesto un ulteriore risarcimento, sostenendo la responsabilità datoriale per violazione degli obblighi di sicurezza.

    Il Tribunale di Piacenza e successivamente la Corte d’Appello di Bologna hanno respinto la domanda, affermando che mancava la prova della dinamica esatta dell’incidente e che il datore aveva comunque fornito dispositivi di protezione individuale (DPI). 

    La Corte d’Appello aveva inoltre escluso la responsabilità datoriale in mancanza di specifica allegazione sull’obbligo di vigilanza.

    Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

    I principi in tema di onere della prova in tema di sicurezza

    Con ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, la Suprema Corte – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso, ribadendo alcuni punti cardine:

    • Natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.: il contratto di lavoro integra l’obbligo di sicurezza, e il riparto degli oneri probatori segue le regole dell’art. 1218 c.c, cioè:
      • Onere del lavoratore: limitarsi a provare l’esistenza del danno e il nesso causale con la prestazione lavorativa, evidenziando  l’inadempimento datoriale.
      • Onere del datore: dimostrare di avere adottato tutte le misure di prevenzione previste dalla legge, dall’esperienza e dalla tecnica, inclusa la vigilanza effettiva sull’uso dei DPI.
    • Esclusione della responsabilità oggettiva: resta salva la possibilità per il datore di provare che l’evento sia dipeso da una condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore (cd. rischio elettivo).

    Nel caso specifico , secondo la Cassazione, il lavoratore aveva già assolto al suo onere probatorio: la dinamica dell’infortunio e il danno conseguente  era stata pacificamente riconosciuta e provata. Era quindi compito della società datrice dimostrare di avere adottato e fatto rispettare le misure necessarie, compresa la vigilanza sull’uso degli occhiali protettivi.

    La Corte d’Appello aveva invece invertito impropriamente gli oneri, chiedendo al lavoratore di fornire ulteriori dettagli non a suo carico. Per questo la sentenza è stata cassata e il caso rinviato a un nuovo giudizio.

    Conclusioni

    La pronuncia conferma che, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore non deve dimostrare in dettaglio quali regole di sicurezza siano state violate: spetta al datore provare di avere 

    • predisposto,
    •  attuato e
    •  vigilato sull'attuazione di  tutte le misure di prevenzione.

  • Lavoro Dipendente

    Buoni pasto ai lavoratori turnisti: la Cassazione conferma il diritto

    Il tema del diritto ai buoni pasto per i dipendenti del comparto sanitario continua a generare contenziosi, specie per il personale turnista che per motivi di orario non riesce ad accedere al servizio mensa. 

    La questione ruota attorno all’interpretazione delle norme contrattuali e legislative che regolano il diritto alla pausa e alla fruizione dei pasti durante il servizio. La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, firmata il 3 giugno 2025  e pubblicata il 17.9.2025 (n. 2786/2025, ricorso n. 23746/2022) ha fornito ulteriori chiarimenti, consolidando un orientamento già espresso in precedenti decisioni.

    Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dall’articolo 29 del CCNL Comparto Sanità del 2001, dall’articolo 33 del DPR 270/1987 e dall’articolo 8 del D.L. 66/2003, che disciplinano rispettivamente il diritto alla mensa e la pausa lavorativa per prestazioni eccedenti le sei ore.

    Il caso: lavoro su turni e impossibilità di accesso alla mensa

    La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di infermieri professionali turnisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. I lavoratori lamentavano la mancata erogazione del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, previsto solo per il personale non turnista con rientro pomeridiano. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto tale diritto, ritenendo che l’impossibilità di accedere alla mensa, dovuta all’organizzazione dei turni, non potesse comportare la perdita del beneficio.

    La Corte d’Appello, confermando la decisione, aveva chiarito che i buoni pasto spettano ogniqualvolta il dipendente presti servizio oltre le sei ore e non possa usufruire della mensa per ragioni legate alla struttura dell’orario di lavoro. Il diritto, dunque, non decade, ma si trasferisce nella forma sostitutiva del ticket, strumento volto a garantire il benessere del lavoratore e la continuità del servizio.

    L’Azienda sanitaria, non condividendo l’interpretazione, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il diritto alla pausa e al buono pasto non potesse essere riconosciuto indistintamente a tutti i turnisti, ma solo a quelli che, pur avendo orari continuativi, fossero nelle condizioni di effettuare una pausa intermedia.

    La decisione della Cassazione: diritto con almeno sei ore di lavoro

    La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure mosse dall’ente. 

    I giudici hanno richiamato un orientamento consolidato (tra cui Cass. n. 22478/2024, Cass. n. 32113/2022, Cass. n. 5547/2021), secondo cui l’attribuzione del buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con il benessere fisico dei dipendenti.

    La Cassazione ha ribadito che il diritto al ticket è connesso all’orario di lavoro giornaliero che superi le sei ore, indipendentemente dal carattere turnista o meno del dipendente.

     L’impossibilità di accedere al servizio mensa non elimina il diritto, ma lo trasforma in una prestazione sostitutiva, proprio per garantire che  tutti i lavoratori, senza distinzioni,  possano fruire di un intervallo non lavorato, come previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali.

    Pertanto, la sentenza impugnata è stata confermata e l’Azienda Sanitaria è stata condannata al rimborso delle somme dovute, oltre alle spese legali quantificate in 8.000 euro, oltre accessori di legge. 

    La decisione rafforza il principio per cui il buono pasto non rappresenta un beneficio di carattere economico aggiuntivo, ma una misura funzionale al corretto svolgimento della prestazione lavorativa e alla tutela della salute dei lavoratori.

  • Rubrica del lavoro

    Occupazione: nei dati INPS nuovo aumento a Giugno 2025

    L’Osservatorio sul mercato del lavoro INPS fotografa a giugno 2025 un saldo annualizzato positivo di +352.000 posizioni nel settore privato, determinato dalla somma tra assunzioni e cessazioni degli ultimi dodici mesi.

    Le principali osservazioni sono fornite  nel Comunicato del 25 settembre 2025

     Il motore di questa variazione è il tempo indeterminato (+325.000, oltre il 92% del saldo), mentre il contributo delle altre tipologie è complessivamente +27.000: spiccano gli incrementi degli intermittenti (+29.000), stagionali (+15.000) e somministrazione (+6.000), a fronte dei cali in apprendistato (-11.000) e tempo determinato (-12.000). 

    Nel 1° semestre 2025 le assunzioni totali sono 4.253.000 (-2,6% su a.p.), in lieve flessione in quasi tutte le tipologie salvo stagionali (+1%) e intermittenti (+3,6%); le trasformazioni a tempo indeterminato raggiungono 405.000 (+5%), con conferme di apprendistato a 59.000 (+7%). Le cessazioni scendono a 3.316.000 (-2,9%), trainate dai ribassi in apprendistato (-7%), somministrazione (-5%), tempo indeterminato e determinato (-4%) e stagionali (-1,3%); in controtendenza solo gli intermittenti (+5%). 

    Sul fronte delle agevolazioni contributive , nel semestre le attivazioni incentivate crescono del +24% rispetto al 2024, spinte soprattutto dagli esoneri giovani (+58%) e da altre misure (+7%), mentre l’incentivo donne registra -2%; l’andamento è riconducibile alla proroga degli esoneri totali fino al 31 dicembre 2027 (D.L. 60/2024 e L. 207/2024). Focus somministrazione: a giugno 2025 il saldo annualizzato è +6.000, sintesi di -19.000 posizioni a tempo indeterminato e +25.000 a termine; nel semestre le assunzioni calano (-22% TI, -3% a termine) e le cessazioni segnano -6% a termine e +2% TI. Nel lavoro occasionale, i CPO coinvolgono ~21.000 lavoratori (+2,3%) con compenso medio lordo 246 €; il Libretto Famiglia riguarda ~10.000 lavoratori (-2,9%) con 177 € medi. Dati completi nel report “Osservatorio sul mercato del lavoro”.  

    I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) nella sezione  Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul mercato del lavoro”.

    Saldo annualizzato (giugno 2025)
    Totale posizioni settore privato +352.000
    Tempo indeterminato +325.000
    Altre tipologie (totale) +27.000
      Intermittenti +29.000
      Stagionali +15.000
      Somministrazione +6.000
      Apprendistato -11.000
      Tempo determinato -12.000
    Indicatore (gen–giu 2025) Valore Var. % a/a
    Assunzioni totali 4.253.000 -2,6%
      Apprendistato -8,3%
      Tempo indeterminato -6,2%
      Somministrazione -4,2%
      Tempo determinato -2,9%
      Stagionali +1,0%
      Intermittenti +3,6%
    Trasformazioni a TI 405.000 +5,0%
    Conferme apprendistato 59.000 +7,0%
    Cessazioni totali 3.316