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Licenziamento e comporto: la Cassazione conferma l’obbligo di preavviso
Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Superato tale periodo, il datore può legittimamente procedere al licenziamento. Il riferimento normativo è l’articolo 2110 del Codice Civile, ma le concrete modalità applicative – come la durata del comporto o eventuali obblighi di comunicazione – sono spesso stabilite dai contratti collettivi.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12293 del 9 maggio 2025, la questione centrale riguarda proprio l’interpretazione di una clausola del CCNL Industria Calzature e le conseguenze della sua violazione nel contesto di un licenziamento per superamento del comporto.
Il fatto: assenza per malattia e licenziamento oltre il termine di comporto
Una società aveva licenziato un dipendente dopo il superamento del periodo massimo di comporto previsto dal contratto collettivo, fissato a 13 mesi di assenza nel triennio. Tuttavia, il CCNL applicabile – all’art. 58, lett. B) – impone al datore l’obbligo di informare il lavoratore almeno un mese prima della scadenza di tale periodo.
Nel caso specifico, tale comunicazione era stata omessa o effettuata tardivamente, ossia dopo la scadenza del comporto.
La Corte d’Appello di Venezia aveva già riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, e la Cassazione ha confermato l’interpretazione, sottolineando che l’avviso deve precedere la scadenza per essere valido.
La Corte ha ribadito che la funzione della comunicazione prevista dal contratto collettivo non è meramente informativa, ma ha natura sostanziale: serve a mettere il lavoratore nella condizione di valutare soluzioni alternative, come il ricorso a ferie residue o aspettativa, e a tutelare il proprio rapporto di lavoro.
Una comunicazione tardiva – come nel caso in esame – equivale a una mancata comunicazione, vanificando la funzione garantista della norma contrattuale.
Ne consegue che il rispetto del termine è essenziale.
Il contratto collettivo, in questo caso, non solo disciplina la durata del comporto, ma impone una procedura a tutela del lavoratore, che condiziona la legittimità del recesso datoriale. L’omissione o il ritardo sono da considerarsi violazioni gravi, con impatto diretto sulla validità del licenziamento.
La Cassazione ha respinto la tesi della società secondo cui la finalità della norma fosse puramente contabile, ossia permettere al lavoratore di verificare la correttezza dei conteggi sulle assenze. Ha invece valorizzato la ratio garantista della previsione pattizia, che deve essere rispettata per intero, non solo nella forma ma anche nei tempi.
Impugnazione del licenziamento e impatto sulle sanzioni
Un ulteriore aspetto da sottolineare nella sentenza è il fatto che, pur riconoscendo l’illegittimità del licenziamento, il lavoratore non aveva impugnato la decisione nella parte relativa alla tipologia di tutela applicabile.
Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna al pagamento di una indennità pari a 20 mensilità, senza disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Questo passaggio evidenzia un aspetto procedurale rilevante: l’ampiezza della tutela applicabile dipende anche dalle impugnazioni proposte. In assenza di un ricorso incidentale specifico da parte del lavoratore, resta ferma la pronuncia di secondo grado, che aveva optato per la tutela indennitaria.
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Contributi artigiani e commercianti: 16 maggio prima scadenza
Scade il 16 maggio prossimo la prima scadenza di versamento dei contributi minimi per artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Nella circolare 38 del 7 febbraio 2025 Inps ha comunicato che le aliquote contributive da utilizzare nel 2025 , sono pari a:
- 24% per i titolari e collaboratori (senza più differenziazione sulla base dell'età)
Si conferma anche per l’anno 2025, la riduzione del 50% dei contributi dovuti per gli iscritti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati.
Vanno ricordate anche:
- l' aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti.
- la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per i redditi superiori alla soglia di 18.555,00 euro.
Aliquote contributi artigiani e commercianti 2025 Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori
24%
24,48%
Minimi contributivi e massimali di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso ISTAT 2024 dello 0,8%, è pari a € 18.555,00 euro.
i i minimali contributivi 2025, comprensivi del contributo per l'indennizzo della maternità , che resta fissato a 7,44 euro sono i seguenti :
Minimi contributivi Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori
€ 4.460,64
€ 4.549,70
Si ricorda che il contributo previdenziale è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2025 per la quota eccedente il predetto minimale di € 18.555,00 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari all’importo di € 55.448,00.
Per l'anno 2025, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a:
- 92.413,00 euro per i lavoratori con anzianità contributi antecedente il 1996
- 120.607,00 euro per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996.
Va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l'impresa.
Scadenze versamenti contributi artigiani e commercianti 2025
I contributi come di consueto vanno versati mediante i modelli di pagamento unificato F24:
- per i contributi dovuti sul minimale di reddito, alle seguenti scadenze : 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026,
- per gli importi sulla quota eccedente il minimo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 19 2023 e ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.
Agevolazione contributiva regime forfettario – legge 190 2014
Si ricorda che i contribuenti che hanno scelto il regime fiscale forfetttario hanno accesso ad una riduzione contributiva del 35% Per chi ha intrapreso l'attivita nel 2024 deve darne comunicazione entro il 28 febbraio 2024.
Va anche sottolineato che con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000 a 85.000 euro il limite massimo di reddito per l' accesso al regime fiscale forfettario
Contributi artigiani e commercianti – importi per il 2024
Aliquote e importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33 del 7 febbraio 2024
La riduzione contributiva per i nuovi iscritti – Legge di bilancio 2025
La circolare ricorda che la legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali de che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.
Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.
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Autotrasporto, decreto approvato in via definitiva: le novità
Il Governo aveva approvato invia preliminare a marzo 2025 un decreto legislativo che modifica il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27, attuativo della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada. Tra le novità, l’accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio per gli ispettori del lavoro e l’aggiornamento delle infrazioni al tachigrafo e ai tempi di guida e riposo, in linea con la direttiva delegata (UE) 2024/846.
Nel consiglio dei ministri il provvedimento è stato approvato in via definitiva , dopo l'esame delle commissioni parlamentari, sena modifiche di rilievo.
Vediamo maggiori dettagli.
Decreto autotrasporti: Classificazione rischi – utilizzo del tachigrafo
Il decreto legislativo introduce due principali modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 27/2023, che a sua volta ha aggiornato il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.
- Estensione dell'accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio:
Viene ampliato l’accesso ai dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio, consentendone la consultazione anche agli ispettori del lavoro.
Questa modifica permette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di pianificare le proprie attività ispettive con maggiore precisione, basandosi sul rischio attribuito alle imprese di trasporto. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle linee strategiche nazionali di controllo su strada e nei locali delle imprese, come previsto dall’Organismo di coordinamento intracomunitario.
- Tempi guida e utilizzo tachigrafo: sostituzione dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008:
L’allegato III, che elenca le infrazioni relative ai tempi di guida, di riposo e all’utilizzo del tachigrafo, viene aggiornato per riflettere le modifiche introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2024/846. Le infrazioni vengono classificate con nuovi criteri di gravità, garantendo maggiore uniformità con gli standard europei e aumentando l’efficacia delle sanzioni.
Il decreto correttivo prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Inoltre, il decreto include una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale l’attuazione delle nuove norme non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse già disponibili.
Decreto autotrasporti: Distacco conducenti e classificazione infrazioni
Il decreto correttivo non introduce modifiche sostanziali alle norme sul distacco dei conducenti, già disciplinate dal D.Lgs. 27/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057. Tuttavia, le nuove disposizioni rafforzano il quadro normativo complessivo, migliorando i controlli e l’accesso ai dati da parte delle autorità ispettive.
Le imprese di autotrasporto devono comunque rispettare i requisiti già previsti, tra cui:
- La comunicazione preventiva del distacco tramite il sistema IMI;
- L’applicazione delle condizioni di lavoro del paese ospitante per i conducenti distaccati;
- L’obbligo di conservazione e presentazione della documentazione relativa al distacco in caso di controlli.
Infine , come detto, uno degli aspetti più rilevanti del decreto correttivo è l’aggiornamento dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008.
Le infrazioni vengono suddivise in diverse categorie:
- Infrazioni sui tempi di guida: riguardano il superamento del periodo massimo di guida giornaliero e settimanale, nonché il mancato rispetto delle pause obbligatorie.
- Infrazioni sui tempi di riposo: includono la riduzione irregolare dei riposi giornalieri e settimanali, il mancato rispetto della compensazione per i riposi ridotti e il riposo effettuato a bordo del veicolo.
- Infrazioni relative al tachigrafo: comprendono l’uso scorretto dell’apparecchio, la manomissione dei dati registrati e il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione delle registrazioni.
- Infrazioni sull’organizzazione del lavoro: si riferiscono all’obbligo del datore di lavoro di garantire il rientro periodico dei conducenti e al divieto di collegare la retribuzione alla distanza percorsa o alla rapidità della consegna.
Decreto autotrasporti: La normativa e le implicazioni per le imprese
Le modifiche introdotte dal decreto correttivo si inseriscono in un contesto più ampio di adeguamento alle normative europee che sono:
- Direttiva (UE) 2020/1057: disciplina il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, stabilendo criteri per il trattamento retributivo e le condizioni di lavoro.
- Direttiva delegata (UE) 2024/846: aggiorna il sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto, introducendo nuovi parametri per il calcolo delle infrazioni legate ai tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo.
- D.Lgs. 27/2023: ha recepito la direttiva (UE) 2020/1057, modificando il D.Lgs. 144/2008 e introducendo nuovi obblighi di controllo e applicazione per le autorità competenti.
- D.Lgs. 144/2008: ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE, stabilendo le norme minime per l’applicazione delle regolamentazioni sui tempi di guida e di riposo e sull’uso del tachigrafo.
Implicazioni per le imprese di autotrasporto
Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle imprese di trasporto su strada, che dovranno adeguarsi a una maggiore vigilanza sui tempi di guida e di riposo e all’uso corretto del tachigrafo. In particolare:
Maggiori controlli: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà accedere ai dati del sistema di classificazione del rischio, aumentando la probabilità di ispezioni mirate.
Sanzioni più severe: l’aggiornamento delle infrazioni e la loro classificazione secondo nuovi criteri di gravità comporterà un’applicazione più rigorosa delle sanzioni.
Necessità di adeguamento: le imprese dovranno garantire una gestione più attenta dei tempi di guida e di riposo e adottare misure per evitare violazioni delle normative sul tachigrafo.
Decreto autotrasporti: l’approvazione definitiva
Lo schema di decreto legislativo correttivo al D.Lgs. 27/2023 è stato approvato in via definitiva senza modifiche, come confermato dalla relazione illustrativa trasmessa alle Camere. Le Commissioni IX (Trasporti) e XI (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole con osservazione, suggerendo l’introduzione di una deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o carcasse non destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n), del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, il Governo ha deciso di non modificare il testo dello schema, in quanto la deroga richiesta era già stata introdotta per via amministrativa con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025.
Tale decreto ha inserito la fattispecie tra quelle esentate dagli obblighi relativi ai tempi di guida e di riposo (artt. 6-9 Reg. 561/2006) e dall’obbligo del tachigrafo (art. 3, par. 2 Reg. 165/2014), come recepiti nel Codice della Strada (artt. 174 e 179 D.Lgs. 285/1992).
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Registro Micologi. l’elenco aggiornato al 2025
In Gazzetta ufficiale n 107 del 10 maggio 2025 è apparso il comunicato sull'aggiornamento del Registro nazionale micologi per il 2025 , avvenuto con decreto dirigenziale del ministero della Salute del 17 aprile 2025.
Rivediamo di seguito le regole per l'attività dei micologi autorizzati.
Aggiornamento registro nazionale e registri regionali Regolamento 686 1996
Il decreto 17.4.2025 aggiorna i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.
A norma del Regolamento 686 del 29.11 1996 infatti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili della formazione e devono tenere un registro dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo ( vedi sotto) ,
Annualmente devono comunicare tali nominativi al Ministero della Sanità per l'iscrizione nel registro nazionale.
Il ruolo del micologo – Elenco Ispettorati micologici
Il micologo riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di
- strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) ( vedi qui l'elenco )
- private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).
L'attestato di micologo è rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo un programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale, cui sono ammessi i candidati che hanno frquentato per almeno il 75% delle ore .
Per l'ammissione al corso di micologo e' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
Il corso ha una durata minima di 240 ore . La parte pratica si compone di almeno 120 ore.
Le domande di ammissione al corso di micologo devono essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso.
Possono accedere al corso organizzato da una regione o da una provincia autonoma anche soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma.
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Geolocalizzazione lavoratori in smart working: sanzione del Garante Privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nei confronti di un ente pubblico regionale, in seguito a un reclamo presentato da una dipendente e a una segnalazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Entrambe le segnalazioni riguardavano l’uso, da parte dell’ente, di sistemi di geolocalizzazione per controllare i lavoratori in smart working tramite l’applicazione “Time Relax”.
In particolare, l’ente richiedeva ai dipendenti in lavoro agile di effettuare timbrature in entrata e uscita tramite dispositivi elettronici, abilitando la localizzazione, per verificare la compatibilità della posizione effettiva con quanto previsto negli accordi individuali. In almeno un caso, tali informazioni sono state utilizzate per avviare un procedimento disciplinare nei confronti della persona interessata.
Ecco i dettagli sulla decisione del Garante in merito.
Smart working e geolocalizzazione: le violazioni evidenziate dal Garante
Il Garante ha riscontrato nell'attività del ente numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003). Le principali criticità sono:
- Illiceità del trattamento dei dati
Il monitoraggio della posizione geografica dei lavoratori risultava finalizzato a verificare il rispetto delle condizioni dell’accordo di lavoro agile, rappresentando un controllo diretto dell’attività lavorativa. Tale finalità non è ammessa dalla legge e contrasta con i principi di proporzionalità e rispetto della libertà morale del lavoratore.
- Assenza di base giuridica idonea
L’ente ha giustificato il trattamento facendo riferimento a una propria delibera e a un accordo con i sindacati. Tuttavia, secondo il Garante, questi atti non bastano a legittimare il trattamento. Inoltre, il consenso del lavoratore, richiesto dall’app per attivare la localizzazione, non è considerato valido in ambito lavorativo a causa dello squilibrio tra le parti.
- Violazione dei principi di minimizzazione e finalità
La raccolta sistematica di coordinate GPS eccedeva quanto strettamente necessario per la gestione del rapporto di lavoro, comportando un’intrusione nella sfera privata non giustificata.
- Informativa carente
I documenti aziendali non contenevano tutte le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. I lavoratori non erano adeguatamente informati su come e perché venivano trattati i loro dati di geolocalizzazione.
- Assenza di valutazione d’impatto
L’ente non aveva effettuato la valutazione preventiva dei rischi sui diritti e le libertà delle persone interessate, nonostante il trattamento implicasse un elevato grado di rischio.
- Uso improprio a fini disciplinari
I dati geolocalizzati sono stati utilizzati per avviare un procedimento disciplinare, anche se successivamente sospeso. Secondo il Garante, questo utilizzo era illecito, essendo basato su dati raccolti per altre finalità e comunque senza una base giuridica adeguata.
La decisione e i limiti alla sorveglianza sul lavoro agile
l Garante ha quindi dichiarato illecito il trattamento e ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza sul proprio sito istituzionale per ragioni di trasparenza e funzione deterrente, data la gravità della condotta e il numero significativo di lavoratori coinvolti.
L’ente, da parte sua, ha dichiarato di aver interrotto il trattamento contestato e disattivato la funzione di geolocalizzazione dell’applicazione, adottando misure correttive in autotutela.
Il provvedimento ribadisce il principio cardine generale per cui il controllo dell’attività lavorativa deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, senza trasformarsi in sorveglianza invasiva.
Il datore di lavoro può ricorrere a strumenti tecnologici solo se strettamente necessari per finalità organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio, e comunque solo in forma indiretta e limitata. Ogni trattamento di dati personali deve poggiare su basi giuridiche solide, essere proporzionato e preceduto da un’attenta valutazione dei rischi.
Va anche sottolineato il principio dell’inadeguatezza del consenso del lavoratore come fondamento giuridico nei rapporti di lavoro, riaffermando l’esigenza di tutele rafforzate nei contesti contrattuali asimmetrici come quello tra dipendente e datore pubblico o privato.
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Patenti Nautiche: nasce l’Anagrafe Digitale Nazionale
Con il Decreto 11 marzo 2025, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto il regolamento attuativo per l’istituzione e la gestione dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione tecnologica, rappresenta un tassello chiave nel processo di digitalizzazione delle banche dati pubbliche connesse alla navigazione da diporto.
Il regolamento entrerà in vigore dal 24 novembre 2025, ossia dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate dovranno operare con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Ecco tutti i dettagli del provvedimento e cosa cambia in pratica per gli utenti.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: come sarà
L’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche nasce in attuazione degli articoli 39 e 39-bis del Codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005). L’obiettivo è realizzare una base dati unica e informatizzata, centralizzata presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, che consenta di gestire in modo coordinato le informazioni sulle patenti nautiche rilasciate in Italia.
Il regolamento si inserisce nell’ambito delle iniziative di riforma amministrativa previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), con riferimento all’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e alla tutela dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il sistema informativo dell’anagrafe è articolato in cinque sezioni principali, ognuna delle quali raccoglie e gestisce un determinato insieme di dati relativi ai titolari di patente nautica:
- Sezione anagrafica: contiene i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza).
- Sezione patenti: registra tutte le informazioni relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e duplicazione delle patenti.
- Sezione prescrizioni e limitazioni: ospita le eventuali limitazioni mediche o operative annotate sulla patente.
- Sezione violazioni: documenta le infrazioni accertate da organi competenti che comportano sanzioni amministrative accessorie.
- Sezione sinistri marittimi: raccoglie i dati relativi a incidenti con responsabilità del titolare, sanzioni e sentenze di condanna.
Il sistema consente una visione selettiva o complessiva delle informazioni, a seconda del profilo di accesso abilitato.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: gestione e aggiornamento dei dati
La trasmissione e l’aggiornamento dei dati nell’anagrafe avverranno in modalità telematica, attraverso i soggetti abilitati indicati nel decreto, tra cui:
- Le Capitanerie di porto;
- Gli Uffici circondariali marittimi;
- Gli Uffici della motorizzazione civile;
- Gli organi accertatori (ad es. Polizia, Guardia Costiera) e le autorità competenti per l’irrogazione di sanzioni.
Tutti i dati relativi a rilascio, rinnovo, duplicati, sanzioni e incidenti devono essere trasmessi entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento che li genera.
Per le patenti rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento, l’inserimento dei dati avverrà in modo dinamico al momento di operazioni come rinnovi o sospensioni.
Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).
Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).
Anagrafe nazionale patenti nautiche: Tutela dati personali e sicurezza
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è titolare del trattamento dei dati. Le informazioni raccolte nell’anagrafe sono trattate esclusivamente per finalità di:
- sicurezza della navigazione;
- prevenzione e repressione degli illeciti;
- ottimizzazione dei procedimenti amministrativi;
- supporto alle attività istituzionali di altri enti pubblici.
Il sistema è dotato di misure di sicurezza informatica per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, in linea con il Piano di sicurezza predisposto dal Centro elaborazione dati. L’accesso ai dati è consentito solo a soggetti autorizzati e viene tracciato per finalità di controllo.
Il Ministero, inoltre, svolge attività di monitoraggio costante e, in caso di violazioni, è tenuto a informare il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dal GDPR.
Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).
Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: cosa cambia per gli utenti?
Il nuovo regolamento introduce alcune novità pratiche, ma non modifica le condizioni per il rilascio, il rinnovo o l’uso delle patenti nautiche. Tuttavia, impatta il modo in cui le informazioni vengono gestite, registrate e controllate, con conseguenze concrete per gli utenti in diverse situazioni:
1. Accesso e tracciabilità delle informazioni
PRIMA: le informazioni relative alla patente nautica (rilascio, rinnovo, violazioni, revoche) erano conservate presso l’ufficio che aveva rilasciato il documento, senza un archivio nazionale condiviso.
DOPO: ogni operazione che riguarda la patente è inserita in tempo reale nell’Anagrafe nazionale e diventa consultabile dalle autorità competenti (Capitanerie, motorizzazione, organi di polizia, ecc.).
Impatto per l’utente: maggiore trasparenza e tracciabilità, ma anche maggiore esposizione a controlli incrociati (es. in caso di violazioni o incidenti in mare).
2. Unificazione dei dati
PRIMA: i dati anagrafici e operativi erano sparsi tra più enti, ciascuno con propri archivi.
DOPO: viene creato un solo fascicolo digitale per ciascun titolare, con dati personali, abilitazioni, limitazioni, infrazioni e incidenti.
Impatto per l’utente: in caso di richieste o procedimenti (es. duplicato, revisione, accertamento di infrazioni), le autorità non dovranno più richiedere documenti pregressi all’utente: li avranno già disponibili in anagrafe.
3. Migliore interoperabilità tra uffici
Le operazioni vengono caricate telematicamente in tempo reale da Capitanerie, Uffici marittimi, Motorizzazione e organi accertatori.
Impatto per l’utente: tempi potenzialmente più rapidi per aggiornamenti (es. un rinnovo o una sospensione risulta immediatamente), ma anche riduzione dei margini di errore o omissione nei dati (es. sanzioni o revoche trasmesse entro 5 giorni).
4. Migrazione dei dati pregressi
Le patenti già rilasciate prima del 24 novembre 2025 non saranno caricate subito, ma solo al momento del primo evento utile (es. rinnovo, duplicato, sospensione).
Impatto per l’utente: chi ha una patente in corso di validità non subirà alcuna modifica immediata; l’anagrafe si popolerà progressivamente. Fino a quel momento, le informazioni restano presso l’ufficio originario.
5 Controlli e sanzioni più integrati
Le violazioni e gli incidenti con responsabilità accertata saranno visibili nel profilo digitale del titolare, insieme agli estremi del verbale e dell’unità coinvolta.
Impatto per l’utente: maggiore attenzione nella condotta in mare, poiché ogni evento sanzionabile sarà registrato e facilmente consultabile, anche in procedimenti successivi.
Nuova anagrafe digitale patenti nautiche: tabella di sintesi
Aspetto Prima del decreto Dopo il decreto Effetto per l’utente Archiviazione dati Dispersione tra più enti Anagrafe nazionale unica Dati più accessibili e completi Registrazione infrazioni Su registri locali Telematica in tempo reale Tracciabilità immediata Migrazione vecchie patenti Nessuna banca dati nazionale Solo in occasione di rinnovo o altro evento Nessun obbligo immediato per i titolari Accesso delle autorità Su richiesta, spesso manuale Accesso diretto via piattaforma digitale Controlli più rapidi e coordinati -
Stranieri stagionali: ok ad altro lavoro in attesa del permesso
Con la Circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il Ministero del Lavoro interviene su un tema cruciale per migliaia di lavoratori stranieri in Italia: la possibilità di iniziare un impiego non stagionale mentre è in corso la procedura di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato.
Il chiarimento nasce da numerose segnalazioni delle organizzazioni sindacali e agenzie per il lavoro e si pone l’obiettivo di prevenire situazioni di lavoro irregolare e disoccupazione involontaria.
In sostanza, se un lavoratore extracomunitario ha già presentato domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), potrà iniziare a lavorare regolarmente anche prima che lo sportello unico per l’immigrazione si pronunci.
L’unica condizione è che la domanda sia stata formalmente presentata e il rapporto di lavoro correttamente comunicato, tramite modello UNILAV o dichiarazione all’INPS.
Lavoro stagionale e non stagionale stranieri: norma e interpretazione
La novità si basa sull’estensione interpretativa dell’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. 286/1998, già applicato in passato anche ad altri casi (come i permessi per motivi familiari). Tale norma consente ai lavoratori di avviare un’attività anche durante l’iter di rilascio o rinnovo del permesso, purché siano rispettati alcuni requisiti: presentazione della domanda entro i termini previsti e disponibilità della ricevuta attestante l’avvio della procedura.
Estendendo questa logica anche alle conversioni, il Ministero legittima il diritto del lavoratore a non perdere opportunità occupazionali nell’attesa della decisione sull’istanza. L’interpretazione poggia su principi costituzionali di uguaglianza, diritto al lavoro e ragionevolezza, confermando l’indirizzo di favorire percorsi regolari di inclusione nel mercato del lavoro.
Stranieri e attività non stagionale: le condizioni per iniziare
La circolare stabilisce in modo chiaro i presupposti operativi: il lavoratore stagionale può avviare l’attività non stagionale solo se
- è in possesso della ricevuta della domanda di conversione e se
- il nuovo datore di lavoro ha già trasmesso la comunicazione obbligatoria (UNILAV per i subordinati, denuncia INPS per i domestici).
Non è più necessario attendere la convocazione presso lo sportello unico o il rilascio formale del nuovo permesso: basta il rispetto degli adempimenti iniziali.
La misura, inoltre, si applica a prescindere da quote o limiti temporali, grazie alle modifiche introdotte dal decreto-legge 145/2024 (convertito dalla legge 187/2024), che ha escluso le conversioni stagionali dal sistema delle quote.
Si tratta di un passo importante per garantire continuità lavorativa e prevenire forme di sfruttamento, in un’ottica di semplificazione e tutela dei diritti dei migranti.