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Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno
Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave.
La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.
Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso
Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:
- Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
- Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
- Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.
Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina
La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:
Assenza Ingiustificata:
Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.Condotta Truffaldina:
È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:
La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.
- Violazione del rapporto fiduciario: La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.
La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.
Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.
La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.
La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.
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Notifiche Inps online con valore legale tramite SEND e App IO
L’INPS ha ufficializzato l’utilizzo della piattaforma Send e dell’app IO per la notifica degli atti con valore legale.
Il messaggio n. 4121/2024 dell’Istituto di previdenza comunica l’adesione alla piattaforma notifiche, istituita dall’articolo 1, comma 402, della legge 160/2019 e successivamente regolamentata dal decreto-legge 76/2020.
Occorrerà fare attenzione quindi agli avvisi che arrivano dall'inps per gli utenti che utilizzano i servizi, in quanto con questo strumento potranno essere interrotti i termini di decadenza di eventuali richieste da parte dell'Istituto., come accade con le raccomandate o le comunicazioni via PEC.
Vediamo le modalità e i tempi di entrata in vigore della novità
Notifiche attraverso Send e app IO
L’adesione al servizio prevede un’implementazione graduale: gli atti saranno resi disponibili
- sulla piattaforma digitale Send, accessibile ai cittadini autenticati tramite SPID, e
- sull’app IO , per chi ha attivato il servizio di notifica.
Sebbene alcuni servizi INPS fossero già fruibili tramite l’app IO, l’adesione formale alla piattaforma conferisce valore legale alle notifiche telematiche.
Questo vale anche nei casi in cui gli avvisi di mancato recapito vengano depositati sulla piattaforma o il destinatario risulti irreperibile.
La notifica sarà considerata perfezionata per l’amministrazione nel momento in cui il documento sarà reso disponibile sulla piattaforma.
Ad esempio, l’invio di un avviso relativo alla restituzione di somme non dovute (come indennità o assegni) interromperà i termini di prescrizione e impedirà eventuali decadenza della richiesta dell'INPS.
Tempistiche e modalità per il perfezionamento della notifica
Nel messaggio l'istituto precisa le tempistiche sulla validita degli avvisi :
Per il destinatario, la notifica si considera perfezionata:
- Al settimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso elettronico, risultante dalla ricevuta inviata dal gestore della PEC o del servizio di recapito elettronico;
- Al quindicesimo giorno, in caso di casella PEC satura o indisponibile, a partire dalla data del deposito dell’avviso di mancato recapito.
I documenti notificati resteranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni dal perfezionamento della notifica.
Trascorso questo periodo, non saranno più visualizzabili né tramite l’app IO né su Send.
Tuttavia, per le persone fisiche, l’INPS garantirà la consultazione dei documenti tramite il cassetto previdenziale online presente sul portale dell’Istituto.
Inoltre, qualora il destinatario abbia fornito un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro recapito digitale, sarà inviato un avviso di cortesia.
Da dicembre 2024, le prime notifiche inviate tramite Send riguarderanno i provvedimenti relativi a
- riscatti,
- ricongiunzioni e
- rendite della gestione privata.
Successivamente, saranno incluse anche notifiche legate a rinunce, rigetti, decadenze, revoche di indennità ADI/SFL e recuperi di somme non dovute, come bonus o indennità una tantum.
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Preposto Sicurezza sul lavoro: tutte le regole
L'Interpello n. 4/2024 della Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha fornito la corretta interpretazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 sul tema del preposto alla sicurezza , in seguito alle modifiche apportate dalla Legge n. 215/2021.
Il quesito sollevato dalla Camera di Commercio di Modena cui è stato risposto con interpello n. 4 riguardava la figura del "preposto" nei contratti di appalto o subappalto.
I principali quesiti posti alla commissione sono:
- Obbligatorietà della figura del preposto: Se è sempre obbligatorio avere un preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori indipendenti, ciascuno responsabile del proprio compito, senza funzioni di coordinamento reciproco.
- Individuazione del preposto: Se il preposto deve essere fisicamente presente presso il committente o può essere un responsabile esterno, come un project manager, che non si reca sul luogo di lavoro.
- Unico lavoratore: Se è obbligatorio nominare un preposto anche in attività svolte da un solo lavoratore.
Con l'interpello 7 del 28 novembre si risponde invece in tema di tempistiche dell'aggiornamento professionale del preposto, alla luce delle modifiche normative (vedi ultimo paragrafo)
Preposto sicurezza: obbligo di istituzione e ruolo
La Commissione nel documento ribadisce che:
- Il ruolo del preposto è considerato essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua nomina è sempre obbligatoria in regime di appalto o subappalto.
- Il datore di lavoro non può fungere da preposto se non come "extrema ratio", ovvero solo in situazioni di minima complessità organizzativa.
- Se l'attività è svolta da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni di preposto.
- Il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per adempiere efficacemente ai propri compiti; non può essere un responsabile esterno che non visita il sito.
L'interpello precisa che "proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi".
In conclusione, è sempre obbligatorio nominare un preposto nelle attività in appalto o subappalto, e tale figura deve essere in grado di svolgere concretamente i propri compiti sul posto di lavoro.
SCARICA QUI IL TESTO DELL'INTERPELLO
Preposto sicurezza sul lavoro i compiti in dettaglio
Il preposto è una figura chiave nella gestione della sicurezza sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.
I suoi compiti sono definiti principalmente nell'articolo 19 , e si concentrano sulla vigilanza e sul controllo dell'attività lavorativa, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza. Ecco un dettaglio delle sue responsabilità principali:
- Sovrintendere all'attività lavorativa: Il preposto deve vigilare che i lavoratori seguano le normative in materia di salute e sicurezza, incluse le direttive aziendali. Questo include il controllo sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei mezzi di protezione collettiva.
- Intervenire in caso di non conformità: Se il preposto osserva comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, deve intervenire per correggerli. Questo può significare fornire indicazioni ai lavoratori e, se necessario, interrompere temporaneamente le attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Segnalazione di pericoli: Il preposto ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze nelle attrezzature o nei dispositivi di protezione, così come altre condizioni pericolose riscontrate durante il lavoro. Questo comprende sia difetti tecnici sia situazioni operative rischiose.
- Formazione e informazione: Il preposto, pur non avendo la responsabilità diretta della formazione dei lavoratori (che è un obbligo del datore di lavoro), deve assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sui rischi specifici e sui comportamenti corretti da tenere sul luogo di lavoro.
- Sospensione dell'attività: In casi di gravi non conformità alle regole di sicurezza, il preposto ha l’autorità di interrompere le attività dei lavoratori, in particolare quando ci sono rischi per la salute o la sicurezza. Questa misura deve essere seguita da una comunicazione tempestiva ai superiori.
- Coordinamento tra lavoratori: Se in un’azienda vi sono più preposti, è loro compito coordinarsi e garantire che le disposizioni di sicurezza siano applicate in maniera uniforme e integrata tra i vari settori o gruppi di lavoro.
L’obbligo di aggiornamento del preposto, è biennale o quinquennale?
Con due interpelli successivi n 6 di ottobre e n7 di novembre 2024 2024 la Commissione sicurezza ha anche chiarito la tempistica dell'aggiornamento obbligatorio a cui è soggetto il preposto.
In particolare nell'interpello 7 del 28 novembre 2024 la Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non è ancora stato deliberato.
In attesa di tale provvedimento l'obbligo di formazione resta fermo alla cadenza quinquennale "con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”
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Assunzioni con assegno di inclusione: istruzioni rettificate
Le misure Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro come disciplinate dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. riconfermano le agevolazioni contributive per l'assunzione di soggetti che li percepiscono, già attive con il reddito di cittadinanza
Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS ha chiarito le condizioni e le caratteristiche dell'esonero.
Con il messaggio 3888 del 20 novembre 2024 l'istituto ha fornito le istruzioni operative per ii datori di lavoro sul modulo di domanda e la compilazione dei flussi Uniemens e POSPA ma in data 5 nnovembre è stato pubblciato un nuovo avviso con alcune rettifiche (v. ultimo paragrafo)
Assunzioni percettori ADI e SFL : come funziona lo sgravio contributivo
Il decreto 48 2023 ha previsto in particolare che “Ai datori di lavoro privati sia imprenditori che autonomi, anche del settore agricolo, che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione :
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Per assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi , lo sgravio è del 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.
ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all'esonero già fruito per il contratto a termine si aggiunge l'agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi (inclusi periodi di esonero già fruiti).
In entrambi i casi sono esclusi dallo sgravio i premi e dei contributi INAIL.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno
Necessario pero che il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Si applicano i limiti dei regolamenti della Commissione europea sugli aiuti “de minimis”.
Per l'accesso è necessario anche il rispetto della normativa in materia di
- incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,
- tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché
- rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.
Assunzioni con assegno di inclusione: rapporti agevolabili ed esclusi
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024 con:
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale,
- con contratto di apprendistato,
- con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale,
- con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
E' richiesto che alla data della assunzione il lavoratore sia GIA' percettore della specifica misura (SFL o ADI).
Restano esclusi dall'agevolazione
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
- rapporti di lavoro intermittente,
- prestazioni di lavoro occasionale.
Per le assunzioni a scopo di somministrazione le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023).
Suddivisione sgravio per intermediazione e in caso di disabili
Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro )
Per i contratti a termine l'importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 per cento di 4.000 euro).
Per l’assunzione di una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI a seguito di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:
– al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;
– all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.
Nel messaggio 3888 2024 Inps precisa i dettagli del calcolo delle quote e per la compilazione del modulo di domanda.
Assunzioni agevolate percettori di assegno di inclusione: sanzioni
In caso di violazione delle condizioni richieste è prevista la restituzione degli importi oggetto di sgravio. In particolare in caso di licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.
Assunzioni con assegno di inclusione: procedure operative
Il messaggio comunica che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio
Per essere autorizzato alla fruizione , il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto la domanda di ammissione all’esonero con il modulo telematico, fornendo le seguenti informazioni:
- – l’indicazione del lavoratore assunto;
- – l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- – il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- – l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- – l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- – la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- – l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività di controllo :
- verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- – verifica l’effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;
- – calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- – verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- – consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.
Compilazione Uniemens
i datori di lavoro devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori di ADI, dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EADI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
- Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
AGGIORNAMENTO 4 DICEMBRE 2024
il Messaggio 4110 del 4.12.2024 precisa che :
"al paragrafo 3 del citato messaggio n. 3888/2024 sono state fornite indicazioni relative alla compilazione del flusso Uniemens nella sezione <PosContributiva> al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli.
Per quanto attiene al beneficio relativo all’assunzione di percettori del SFL continuano a essere valide le istruzioni già fornite per la valorizzazione dell’esonero in argomento all’interno della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>.
A parziale modifica di quanto indicato nel citato messaggio, i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
– con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
– con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3888/2024."
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Bando ISI 2023: termine prorogato all’11 dicembre
Nella pagina dedicata al Bando Isi 2023 del sito INAIL l'istituto ha comunicato ieri la proroga del termine per il caricamento della documentazione delle aziende in posizione utile, fino alle ore 18:00 del 11 dicembre 2024
pena la decadenza della domanda stessa.
INAIL ricorda che per aiutare l'adempimento è disponibile un videotutorial dedicato "FASE 6 – Elenchi definitivi e istruttoria".
Si ricorda che la procedura telematica di invio delle domande di accesso ai 508,4 milioni a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail si era conclusa il 19 giugno con ben 12.400 domande ricevute
Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni sul Bando i link ai documenti e la tabella aggiornata con tutte le date della procedura.
Bando ISI INAIL 2023: 500 milioni a disposizione
L'avviso pubblico ISI 2023 prevedeva uno stanziamento record di 508 milioni euro per contributi destinati a
- imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
- enti del terzo settore, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), .
Con il bando 2023 sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
In particolare :
- per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 il finanziamento riguarda il 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
- per l’Asse5 (5.1 e 5.2) la misura è del
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- 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.
Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Qui gli avvisi pubblici regionali e gli allegati tecnici.
Le istruzioni sullo sportello informatico sono consultabili nel documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023”.
AVVISO INAIL SULLE ESCLUSIONI
INAIL ha comunicato che , in esito ai controlli effettuati dall’Istituto nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dello sportello informatico, è stata accertata, per alcune domande di finanziamento, la presenza di casi di invii multipli operati da sessioni aperte contemporaneamente. Pertanto, in applicazione delle citate prescrizioni del bando, è stato emesso provvedimento di esclusione nei confronti delle aziende (32) per le quali risulta accertata la violazione di quanto previsto nelle regole tecniche pubblicate il 14 maggio 2024 sul Portale istituzionale.
Calendario bando ISI INAIL 2023 e TABELLA TEMPORALE
Calendario aggiornato fasi del Bando ISI 2023
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
15 aprile 2024
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
30 maggio 2024 ore 18:00
Pubblicazione Regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day
Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023
Pubblicazione tabella temporale
Tabella temporale
Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico
3 giugno 2024
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)
3 giugno 2024
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD
Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, ore 18:00
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
5 luglio 2024
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)
Dal 5 luglio 2024 al
12 settembre 2024,24 settembre ore 18:00Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)
Entro il 15 ottobre 2024
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
DAL 29 OTTOBRE
Questa la tabella temporale aggiornata il 5 giugno 2024 sulla procedura di invio delle domande (click day):
Momento1
Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore
3.6.2024
ore 10:00
Momento 2
Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore
4.6.2024
10:00
Momento 3
Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda
14.6.2024
10:00
Momento 4
Inizio autenticazione e pagina di attesa.Pagina di test non disponibile sul portale partecipante
19.6.2024
10:00
Momento 5
Inizio della fase di invio della domanda
19.6.2024
11:00
Momento 6
Fine della fase di invio della domanda
19.6.2024
11:20
Bando ISI INAIL 2023: caricamento della documentazione
Come detto , le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche stanziate risultino sufficienti sono ammesse direttamente alla fase di caricamento (upload) della documentazione a completamento della domanda
Tali domande sono riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day – NCD).
Le domande ammesse agli elenchi cronologici invece dovranno essere confermate con la funzione online di upload/caricamento della documentazione
Bando ISI INAIL 2023: recapiti assistenza
Per informazioni e assistenza si può fare riferimento :
- al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
- al servizio online Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.
ATTENZIONE Chiarimenti e informazioni di carattere generale possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica fissata al 30 maggio, quindi ENTRO IL 20 MAGGIO 2024.
Bando ISI 2023 : Domande NCD, utenti, token, requisiti tecnici
Nel documento Regole tecniche si specifica che alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui sia stato accertato che le risorse economiche complessivamente stanziate per un determinato Asse/Regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco ,l’Istituto provvede alla Pubblicazione degli elenchi regionali (NCD, No Click-Day) le cui domande non sono interessate dalla procedura dello sportello informatico.
Tali domande saranno ordinate in base al momento di registrazione e ammesse direttamente alla fase di upload documentazione (art. 14.1 del Bando ISI 2023).
UTENTI
Riguardo alle regole di registrazione viene precisato che possono operare due profili utenti
1. Amministratore e
2. Partecipante
- L’ “amministratore” si registra al portale (amministratore) tramite la PEC indicata dall’azienda in fase di compilazione della domanda e può verificare o annullare la registrazione del partecipante. Successivamente all’annullamento, un nuovo partecipante potrà procedere all’auto-registrazione. La funzione di annullamento della registrazione del partecipante sarà attiva fino alle ore 8:00 del giorno del Momento 4.
- Il “partecipante” è la persona che materialmente utilizza la procedura informatica di invio della domanda, si registra sul sistema nei giorni precedenti alla data di apertura dello sportello utilizzando l’indirizzo ottenuto con l’Azione 1 descritta nel paragrafo 3.1. Il partecipante che intenderà procedere all’invio della domanda dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni:
• il codice identificativo attribuito alla domanda;
• un account di posta elettronica;
• un dispositivo telefonico da usare quale secondo fattore di autenticazione,
o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite SMS, un telefono cellulare abilitato alla ricezione degli SMS;
o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite chiamata, un telefono cellulare oppure un telefono fisso abilitato all’invio dei toni in multifrequenza (DTMF).
TOKEN E REQUISITI TECNICI
Si ricorda che il codice identificativo domanda (“token”) consiste in una stringa di 65 caratteri che è stata attribuita al momento del salvataggio definitivo della domanda e che è visualizzabile in procedura di compilazione seguendo le indicazioni riportate nel punto 7 del Bando.
ATTENZIONE il primo carattere della stringa può essere il segno “+” o il segno “-”, ed è parte integrante del codice identificativo.
l’utente dovrà disporre necessariamente di:
- • un PC con installato uno dei web browser compatibili con il sistema:
- o Chrome 124 o versioni successive;
- o MS Edge 124 o versioni successive;
- o Firefox 125 o versioni successive.
- Qualora fosse necessario uno screen reader per ipo/non vedenti, si informa che il sistema è compatibile con JAWS 2024.
- • Un collegamento ad Internet.
Si precisa che il web browser dell’utente deve avere javascript abilitato.
-
Imposta sostitutiva TFR 2024: scadenza il 16 dicembre
Entro il 16 dicembre 2024, le aziende dovranno adempiere all'obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonato al 31 dicembre 2023.
Questa imposta, pari al 17%, grava sui sostituti d’imposta, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, e coinvolge la maggior parte dei datori di lavoro, con l’eccezione significativa dei datori di lavoro domestici.
L’acconto è pari al 90 dell'importo totale , lasciando il saldo al 17 febbraio 2025 (dato che il 16 febbraio cade di domenica).
Da notare che la somma da versare a saldo sarà calcolata sulla base delle rivalutazioni effettive, una volta che sarà pubblicato dall’Istat l’indice annuo di rivalutazione del Tfr, relativo al 2024.
Imposta sostitutiva TFR: il calcolo dell’acconto
Per il calcolo dell’acconto, sono disponibili due metodi principali, il metodo storico e il metodo previsionale, che si differenziano per il periodo di riferimento delle rivalutazioni.
- Il metodo storico calcola l’acconto applicando il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2023, includendo quelle relative ai Tfr già erogati durante l’anno.
- Il metodo previsionale, invece, considera le rivalutazioni maturate nel 2024 fino al 30 novembre e calcola l’acconto sulla base del 90% dell’imposta dovuta per i dipendenti ancora in forza al 30 novembre.
Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto entro tale data, l’acconto si basa sull’imposta effettiva calcolata al momento della cessazione. Tuttavia, vi è un’importante eccezione: se tutti i dipendenti cessano il rapporto prima del 16 dicembre, l’acconto sarà calcolato sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso, anziché su quella dell’anno precedente.
Versamento imposta sostitutiva TFR : codici tributo e casi particolari
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.
I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
E' anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).
Questo credito :
- può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e
- l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
L'Agenzia nelle proprie Istruzioni specifica i seguenti casi particolari
1 – In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:
- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.
2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:
- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.
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Invalidità civile: solleciti Inps per la dichiarazione 2020
INPS ha comunicato , con il messaggio 4097 2024 del 4 dicembre 2024 , che risultano ancora inadempienti all'obbligo di comunicazione della propria situazione reddituale per l'anno 2020 molti beneficiari di
- -prestazioni di invalidità civile
- -pensione di inabilità
- -assegno mensile di assistenza
- -pensione ai ciechi civili
- -pensione ai sordi
- -assegno sociale
Tale prestazioni sono infatti collegate al reddito e l'inps richiede di comunicare annualmente la propria situazione reddituale.
A seguito delle verifiche e dei solleciti l'istituto ha individuato molte posizioni per i quali se perdurasse l' assenza di risposta ai solleciti è prevista la sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche.
Ad oggi è stato avviato l’iter di sospensione con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.
Modalità di comunicazione reddituale
Gli interessati possono provvedere alla dichiarazione ai fini ricostituzione reddituale:
- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE). Dovrà poi seguire il percorso : “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite gli Istituti di Patronato.