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Domande disoccupazione agricola e ANF 2024: aggiornamento patronati
INPS ha pubblicato con il messaggio 3936 del 25.11.2024 la comunicazione e le istruzioni sulla disponibilità dei tracciati di trasmissione da parte degli Enti di Patronato per le domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2024.
Non ci sono modifiche sul tracciato già in uso nel 2023
E' stato confermato infatti l’utilizzo del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che rappresenta l’equivalente della ricevuta rilasciata per via telematica dagli utenti abilitati.
Questo modulo è accessibile esclusivamente alle Strutture territoriali dell’Istituto attraverso la sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS.
Per gli Istituti di patronato, all’interno del Servizio di trasmissione delle domande relativo ai lavoratori agricoli, è disponibile un file PDF contenente la sezione informativa del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”. Questo documento, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”, può essere scaricato dall’Area di Download presente nel menu principale della funzione “Presentazione domande”.
Domande disoccupazione agricola
Si ricorda che la domanda deve essere presentata:
- dall’interessato o dai suoi eredi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto;
- il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata sopra, se questa coincide con la domenica o festivi.
La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali, In alternativa:
via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
ANF lavoratori agricoli e assegno Unico
Nel messaggio 2023 INPS ricordava anche infine che:
Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 202a, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.
Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.
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Avvocati: al via le domande per le liste INPS
Pubblicato ieri sul sito istituzionale INPS l'avviso riguardante la procedura per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per il contenzioso, valide per il periodo 2025-2027
Come di consueto INPS richiede la disponibilità di professionisti avvocati a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario di alcuni Tribunali
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura raggiungibile all'indirizzo:
https://serviziweb2.inps.it/AS0207/AvvDomInter/
La compilazione e l'invio on line della domanda e del relativo allegato è consentita esclusivamente :
- dalle ore 14.00 del giorno 28 novembre 2024
- fino alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2024.
Con la formazione delle nuove liste non saranno più valide le liste formate con la precedente procedura del 2021 . I professionisti già iscritti devono quindi eventualmente ripresentare la domanda come da nuovo avviso.
Vediamo in sintesi i requisiti le attivita i compensi e le modalità di domanda, ricordando che la procedura di formazione degli elenchi è regionale per cui si rimanda anche ai singoli avvisi locali pubblicati all'indirizzo https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione.
Qui il testo integrale dell'avviso nazionale .
Avvocato domiciliatario /sostituto Oggetto dell’attivita e compensi
L'avviso precisa che all'avvocato inserito nella Lista Circondariale possono essere affidate:
- Attività professionale di domiciliazione legale che comprende anche quella di sostituzione degli avvocati dell’INPS nelle udienze di causa. Il compenso è determinato nella misura del 20% dell’importo previsto dai parametri forensi approvati con D.M. 55/2014 , rapportato alle prestazioniconcretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014). comprensivo di ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico. La quantità massima di affari conferibili annualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 200.
- Attività di sola sostituzione in udienza degli avvocati INPS, il cui corrispettivo onnicomprensivo per tutte le spese è concordato, al conferimento dell’incarico, in base ai seguenti criteri
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- – per ogni singola udienza un compenso non inferiore al 5% dell’importo previsto per la fase di studio , con un minimo per la partecipazione all’udienza di euro 25,00 per le controversie dinanzi al Giudice di Pace, di euro 50,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di primo grado ed euro 100,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di secondo grado o dinanzi alle magistrature superiori; per le cause seriali di fronte allo stesso giudice, per lo stesso assistito, nelle quali sono trattate le medesime questioni giuridiche, il compenso è nella misura di euro 25,00, per ogni periodo di quindici minuti, o frazione di quindici minuti, fermo restando che il compenso corrisposto per la partecipazione ad una udienza non può comunque essere inferiore ad euro 100,00 nel suo complesso;
- – in caso di trattazione nella medesima udienza di cause seriali per lo stesso assistito, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il compenso è fissato nella misura di euro 25,00 per ogni periodo di venti minuti, o frazione di venti minuti, fermo restando che il compenso totale per la partecipazione alla giornata d’udienza non può essere inferiore ad euro 100,00 né superiore ad euro 250,00 nel suo complesso. Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un massimo annuale di 80 giornate/udienza.
Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: i requisiti e i criteri per le graduatorie
I requisiti sono i seguenti
- a) iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
- b) inesistenza di giudizi in corso contro l’Istituto ed organismi da esso partecipati, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
- c) assenza di situzioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte;
- d) non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Qui i criteri generali di formazione delle liste per tutti i bandi.
Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: mmodalità per la domanda
La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), accedendo al servizio online (secondo il percorso Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi –procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza – invia la domanda) dalle ore 14,00 del 28/11/2024
fino alle ore 14,00 del 09/12/2024 (il servizio è attivo per l’intero arco delle 24 ore)
Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante è iscritto al momento della domanda.
Nel form della domanda l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto.
Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà fornire i seguenti elementi:
- – dati anagrafici;
- – dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di attuale appartenenza;
- – residenza;
- – recapiti;
- – votazioni riportate in sede di laurea (correttamente rapportate alla frazione, in centodecimi) e quelle relative alle materie del Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del Lavoroe Diritto Processuale Civile;
- – curriculum professionale.
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Permesso sindacale: ok al licenziamento per uso improprio
La questione trattata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29135/2024 si inserisce nel complesso ambito della regolamentazione dei permessi sindacali e del loro uso corretto. Questo caso rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, non solo per le implicazioni relative ai diritti dei lavoratori e ai poteri di controllo del datore di lavoro attraverso investigazioni private, ma anche per il tema della proporzionalità delle sanzioni disciplinari.
Analizzeremo nel dettaglio il percorso giudiziario che ha portato alla decisione finale e i principi fondamentali emersi dalla pronuncia della Cassazione.
Licenziamento per uso improprio dei permessi sindacali: il caso
Il caso nasce dall’impugnazione di un licenziamento per giusta causa motivato dall’utilizzo illegittimo di permessi sindacali da parte di un dipendente.
I permessi in questione erano stati richiesti e concessi per due giorni consecutivi, durante i quali il lavoratore avrebbe dovuto svolgere attività sindacali legate al suo ruolo. Tuttavia, secondo quanto emerso durante l’istruttoria, non vi era stata alcuna attività sindacale in quei giorni e il dipendente aveva utilizzato tali permessi per motivi personali.
Questa condotta aveva spinto il datore di lavoro a commissionare un’indagine privata per accertare la reale destinazione del tempo coperto dai permessi sindacali.
I risultati di questa investigazione, successivamente confermati in giudizio, hanno evidenziato che il lavoratore non aveva svolto alcuna attività sindacale nei giorni in questione, recandosi fuori regione per accompagnare un familiare.
Sulla base di tali prove, l’azienda aveva disposto il licenziamento immediato per giusta causa.
Licenziamento e permessi sindaacali: procedimento e argomenti del giudizio
Dopo il licenziamento, il lavoratore aveva deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale competente, sollevando diverse argomentazioni:
- Violazione della normativa sui permessi sindacali: si contestava che il licenziamento fosse contrario agli articoli 23 e 24 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
- Mancata proporzionalità della sanzione: si sosteneva che l’assenza di due giorni non fosse sufficiente per giustificare la rottura del rapporto fiduciario.
- Violazione della privacy: si denunciava l’utilizzo di prove raccolte mediante un controllo investigativo avvenuto durante un periodo di ferie.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la questione in una fase sommaria e in una di cognizione piena, rigettava le richieste del lavoratore. La sentenza veniva poi confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, che approfondiva ulteriormente i temi della proporzionalità della sanzione e della legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro.
In particolare nella sua decisione, la Corte d’Appello aveva motivato il rigetto del ricorso richiamando i seguenti elementi chiave:
- Legittimità del controllo investigativo: il controllo era stato effettuato in luoghi pubblici, con l’unico obiettivo di verificare l’effettivo utilizzo dei permessi sindacali. La Corte ha citato precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 6174/2019) che ribadiscono come il datore di lavoro possa legittimamente accertare l’utilizzo dei permessi retribuiti.
- Abuso del diritto: il lavoratore aveva sviato l’uso dei permessi sindacali, destinandoli a finalità personali. Questo comportamento era stato ritenuto incompatibile con lo scopo protettivo dei permessi sindacali, che mirano a garantire l’effettivo esercizio di attività sindacali.
- Proporzionalità della sanzione: la Corte ha sottolineato che non si trattava di una mera assenza ingiustificata, ma di un abuso grave che comprometteva il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.
Licenziamento e permessi sindacali
Il lavoratore ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi principali:
- Violazione di norme procedurali: si contestava il fatto che il giudizio di primo grado fosse stato deciso dallo stesso giudice sia nella fase sommaria sia in quella a cognizione piena.
- Interpretazione errata delle norme sui permessi sindacali: il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse compreso correttamente la portata del diritto ai permessi sindacali, richiamando precedenti giurisprudenziali che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione.
- Mancata chiarezza dei motivi del licenziamento: si affermava che il lavoratore non era stato adeguatamente informato delle ragioni del provvedimento disciplinare.
La Decisione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 29135/2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno affrontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, sottolineandone l’infondatezza.
Legittimità del procedimento di primo grado: La Cassazione ha ribadito che la decisione delle due fasi da parte dello stesso giudice non rappresenta un vizio procedurale, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/2015.
Uso improprio dei permessi sindacali: I giudici hanno confermato che il diritto ai permessi sindacali deve essere esercitato nel rispetto della finalità sindacale e che il datore di lavoro ha il diritto di verificarne l’uso. L’indagine svolta ha infatti accertato un abuso del diritto, compromettendo il rapporto fiduciario.
Chiarezza dei motivi del licenziamento: È stato confermato che i motivi del licenziamento erano stati chiaramente esplicitati nella lettera di contestazione e nel successivo provvedimento, rendendo privo di fondamento il terzo motivo di ricorso.
Proporzionalità della sanzione: La Cassazione ha avvalorato il giudizio di merito, evidenziando come la gravità della condotta del lavoratore giustificasse il licenziamento per giusta causa.
Considerazioni Conclusive: controlli e proporzionalità sanzioni
Questo caso offre spunti di riflessione su diversi temi cruciali nel diritto del lavoro:
- Da un lato, si evidenzia la necessità di un uso corretto degli strumenti di tutela sindacale, pena il rischio di compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
- Dall’altro, emerge come i controlli svolti dal datore, pur limitati dal rispetto della privacy, siano legittimi se finalizzati a verificare comportamenti potenzialmente lesivi per l’azienda.
La sentenza sottolinea anche l’importanza di un approccio rigoroso nella valutazione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari.
Nel caso specifico, l’abuso dei permessi sindacali è stato considerato un’infrazione grave, giustificando il licenziamento come unica risposta proporzionata alla condotta del lavoratore.
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Formazione turismo: proroga per i finanziamenti a fondo perduto
Gli avvisi per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto per progetti formativi di alta qualificazione nell'ambito turistico affidata all’ACI per conto del Ministero del Turismo relativi al “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo”, istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 nell’ambito dell’Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero del Turismo (MITUR) e l’ACI, sono stati prorogati.
La nuova scadenza è fissata al 6 dicembre 2024 per garantire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati alla realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante nelle scienze e nell’economia del turismo.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].
Per ulteriori informazioni, il ministero invita a fare riferimento al testo integrale degli Avvisi Pubblici A e B.
Bando formazione turismo : requisiti e beneficiari
Il fondo conta su risorse complessive per oltre 4 milioni e mezzo di euro che saranno sarà erogate con una procedura valutativa a graduatoria. Sono ammessi al finanziamento:
- istituzioni universitarie,
- istituti e enti di formazione, statali e non,
autorizzati e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca o dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
I beneficiari devono avere una sede operativa in Italia e capacità di erogare Crediti Formativi Universitari (CFU).
Per essere ammissibili inoltre i soggetti devono:
- Essere in regola con obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali.
- Non essere sottoposti a procedure concorsuali o a sanzioni interdittive.
- Possedere capacità operativa e amministrativa per gestire il progetto.
Bando formazione turismo: Come fare domanda
La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del
22 novembre 20246 dicembre 2024 esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo [email protected]. Deve includere un progetto dettagliato che non superi le 40 pagine, contenente:- Finalità e target formativi.
- Specifiche su corsi, modalità di selezione e promozione.
- Elementi logistici e di monitoraggio per l'inserimento lavorativo.
Per la redazione del progetto occorre fare riferimento e utilizzare gli allegati al bando.
Bando formazione turismo: importi e pagamenti
Il totale di risorse finanziarie disponibile è di € 4.600.465,63, ripartiti tra due tipologie di progetti di formazione:
- € 3.842.647,50 per i corsi specialistici.
- € 757.818,13 per i corsi di eccellenza.
I contributi previsti per Ora/Partecipante sono
- Corsi specialistici (40-260 ore): € 6,56 per ora per partecipante.
- Corsi di eccellenza (400-500 ore): € 12,41 per ora per partecipante.
Previsto anche un contributo premiale di € 600 per studente sarà riconosciuto se l’inserimento lavorativo avviene entro 6 mesi dalla conclusione del corso.
Modalità di Pagamento
Anticipo: È possibile richiedere fino al 30% dell’importo complessivo come anticipo.
La richiesta deve essere corredata da una fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, e deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione del finanziamento.
Pagamenti a Stati di Avanzamento Lavori (SAL): I pagamenti saranno effettuati semestralmente, in base al numero di ore di formazione effettivamente erogate per studente alla data di riferimento del SAL.
Saldo Finale: Il saldo sarà erogato al termine del ciclo didattico, previa presentazione di una relazione finale e della documentazione che attesta l’effettiva erogazione dei corsi.
Questi finanziamenti seguono il criterio di “costo standard per ora” e non richiedono giustificativi di spesa specifici; l’ammontare è calcolato sulla base del numero di ore e partecipanti.
Bando formazione turismo: svolgimento dei progetti
I progetti devono coinvolgere imprese sponsor per il placement e possono prevedere tutor curricolari e coaching per l’inserimento lavorativo.
In particolare progetti dovranno riguardare l’organizzazione e l’erogazione di corsi di formazione in servizi turistici, mirati allo sviluppo di competenze specializzate e alla crescita professionale dei soggetti destinatari partecipanti, e dovranno essere orientati al relativo inserimento lavorativo, in collaborazione con imprese sponsor e in raccordo con la piattaforma di inserimento lavorativo del Ministero del Turismo.
I progetti potranno avere ad oggetto in via prioritaria l’organizzazione e l’erogazione di due progettualità formative relative a Corsi di Formazione in servizi turistici destinati alla professione negli ambiti :
- hospitality (es.: Guest Service, International Hosts e Retail, ecc.),
- wellness (es.: Spa Receptionist; Spa Sales Associate; Fitness Instructor) e
- food e beverage (es.: Sous Chef, Runner, Barman, Front House Sommelier e Head Chef, ecc.):
Sono finanziabili:
- Corsi specialistici (40-260 ore), erogabili online o in presenza.
- Corsi di eccellenza (400-500 ore) in modalità ibrida con una parte residenziale.
I corsi di entrambe le tipologie riferiti al primo ciclo sono gratuiti per gli studenti, i quali dovranno essere selezionati da parte del Soggetto beneficiario sulla base di procedure di evidenza pubblica (avvisi per la selezione degli allievi).
Per un maggiore dettaglio dei profili professionali il bando rimanda all’Allegato 3
.Entrambe le tipologie di percorso potranno dare diritto al conseguimento, da parte dei soggetti destinatari partecipanti, di Crediti Formativi Universitari (CFU) e includeranno corsi erogati anche in lingua inglese.
I percorsi devono completarsi entro un anno dall’avvio e sono ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda
Inoltre, un contributo premiale di €600 per studente sarà riconosciuto agli enti organizzatori beneficiari del finanziamento, al raggiungimento dell’inserimento lavorativo entro sei mesi dalla fine del corso.
Per ulteriori dettagli scarica il bando integrale dell'AVVISO A e bando integrale avviso B
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INAIL: pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza
Questa settimana sono state pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza sul lavoro. Ne da evidenza INAIL con due comunicati sul proprio sito istituzionale.
Si tratta in particolare:
- della norma Uni 45004 in tema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro e
- la piu specifica norma Uni 11958 per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Norma Uni Iso 45004 2024
Il documento, redatto da un gruppo di lavoro internazionale di cui l’Inail è componente intende aiutare le organizzazioni a monitorare e a valutare le prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La norma Uni Iso 45004:2024, Occupational health and safety management è disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione, e affianca le altre norme sui modelli di gestione di salute e sicurezza sul lavoro.
Essa è applicabile a tutte le organizzazioni indipendentemente dalla loro tipologia, dalle dimensioni o dall'ubicazione e può essere utilizzata anche per supportare l’applicazione della norma Iso 45001:2023.
Nel testo vengono forniti consigli su come progettare e sviluppare questo processo e su come renderlo più efficace. Questo processo può operare a molti livelli e può riguardare l'organizzazione nel suo complesso, dall'alta direzione alle singole funzioni, dai rischi e dai pericoli alle mansioni specifiche.
Sono individuate inoltre le caratteristiche che devono avere gli indicatori chiave di prestazione (Kpi) e vengono forniti esempi di indicatori sia reattivi sia predittivi.
I primi possono rilevare un guasto o una carenza in alcuni elementi del sistema di gestione, mentre gli altri consentono di intraprendere azioni preventive per affrontare un guasto o una carenza prima che si trasformino in un infortunio.
Norma Uni 11958 2024 Prevenzione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
È disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958, che stabilisce i criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per limitare iquesti eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.
Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi .
I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili “, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.
Alla stesura della norma in ambito Uni hanno partecipato i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail
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Diritti d’autore: non solo SIAE per la gestione
L'Articolo 15 della legge di conversione del DL 131/2024 "Salvainfrazioni" (legge 166 202)4 introduce rilevanti modifiche al quadro normativo italiano in materia di diritto d'autore, rispondendo alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2017/4092.
Tale intervento si inserisce in un contesto di adeguamento alla direttiva 2014/26/UE e alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che hanno evidenziato come la normativa italiana fosse in contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Le disposizioni dell’articolo mirano a liberalizzare la gestione dei diritti d’autore, consentendo anche alle entità di gestione indipendenti (EGI), ossia operatori privati a scopo di lucro non controllati dai titolari dei diritti, di operare in Italia, a determinate condizioni.
Tale apertura è accompagnata dall'introduzione di nuovi obblighi normativi per garantire trasparenza, equità e tutela dei diritti degli autori, bilanciando la liberalizzazione del settore con la protezione del diritto d’autore, considerato un interesse generale di primaria importanza.
Novità gestione diritti d’autore il contesto
L'Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione (2017/4092) dalla Commissione Europea per violazione della libera prestazione dei servizi, in contrasto con la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore.
La normativa italiana, nella sua precedente formulazione, escludeva le entità di gestione indipendenti (EGI) dalla gestione dei diritti d'autore, riservando tali attività alla SIAE e agli organismi di gestione collettiva (OGC).
Diritti d’autore: principali modifiche introdotte
Le entità di gestione indipendenti ossia soggetti con fini di lucro non detenuti o controllati dai titolari dei diritti, possono ora svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore in Italia.
Tale apertura è subordinata a specifici obblighi normativi che mirano a garantire trasparenza, parità di trattamento e tutela dei diritti d’autore, in particolare:
- Trasparenza: Pubblicazione dei bilanci annuali e obbligo di revisione legale da parte di società iscritte al registro dei revisori legali.
- Separazione contabile: Obbligo di separare la gestione dei diritti da altre attività per garantire chiarezza e affidabilità nella gestione.
- Informazioni: Obbligo di identificare i titolari dei diritti e comunicare eventuali conflitti di interesse.
- Distribuzione dei proventi: Regole precise per garantire la ripartizione analitica e proporzionale dei diritti.
- Adeguamento delle norme nazionali alla giurisprudenza UE:
- Le condizioni economiche offerte dai nuovi soggetti devono basarsi su criteri di rappresentatività e valore economico dei diritti.
Nello specifico i commi da 3-bis a 3-quater, introdotti dalla Camera, dispongono che l'apposizione del contrassegno anticontraffazione, sino ad oggi affidato alla SIAE, pr potrà essere affidata su richiesta degli interessati anche agli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.
Vigilanza e controllo
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sarà responsabile della verifica del rispetto dei requisiti normativi per Oorganismi di gestione collettiva ed entita di gestione indipendenti
Le norme introdotte favoriscono la concorrenza tra gli operatori, garantendo che anche le EGI stabilite in Italia siano trattate come quelle provenienti da altri Stati membri dell'UE.
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Retribuzioni agricoltura: al via la rilevazione 2024
L’INPS comunica con la circolare 94 del 13 novembre 2024 di aver avviato la rilevazione annuale delle retribuzioni medie per gli operai agricoli, sia a tempo determinato (OTD) che a tempo indeterminato (OTI), in tutti i settori agricoli. con aggiornamento al 30 ottobre 2024. come richiesto dalle normative che regolano l'attività di
- piccoli coloni,
- familiari compartecipanti,
- coltivatori diretti e
- mezzadri,
La rilevazione ha l’obiettivo di aggiornare i dati per l’assicurazione obbligatoria su invalidità, vecchiaia e superstiti dei dipendenti.
A questo fine vengono fornite le istruzioni e i link attraverso i quali le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano devono:
- Coordinare la raccolta dei dati salariali in tutte le province dalle organizzazioni datoriali e dai datori di lavoro del comparto
- Controllare l’accuratezza dei dati riportati dalle strutture locali entro il 27 gennaio 2025.
- Assicurarsi che i dati sui settori specifici (come il settore idraulico-forestale e cooperativo) siano raccolti in modo uniforme su tutto il territorio.
Tutte le operazioni dovranno essere completate e trasmesse al Ministero del Lavoro entro il 10 febbraio 2025, INPS raccomanda quindi alle Strutture territoriali di dare corso prontamente alle operazioni, affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del decreto direttoriale sulle retribuzioni medie.