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Disparità retributiva in azienda: guida al calcolo
La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese.
La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.
Leggi anche Parità retributiva cosa prevede la Direttiva europea 970 2023
Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, prevenendo rischi di contenzioso e favorendo politiche di equità.
Fase preliminare: assessment interno
Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.
È necessario a questo fine:
- Mappare i ruoli individuando i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
- Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
- Raccogliere i dati retributivi, includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.
In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.
Identificazione della predominanza di genere
La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”.
Due sono i metodi utilizzabili:
- con il Metodo proporzionale si individua un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
- i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente
L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.
Formula di calcolo ed Esempio tabella
Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:
Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
Applicare la formula:
TASSO DI DISPARITA = RETR. UOMINI – RETRIBUZIONE DONNE / RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100
Esempio
Retribuzione media uomini: 30.000 €
Retribuzione media donne: 27.000 €
quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 = In questo caso risulta una disparità pari al 10%
Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva:
Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%) Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8% Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9% Utilizzo del tasso di disparità
Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.
Le possibili azioni correttive includono:
- Revisione delle politiche retributive.
- Introduzione di sistemi premianti neutrali.
- Programmi di formazione e sviluppo equi.
- Audit periodici sulla parità di genere.
Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.
Il calcolo del tasso di disparità retributiva dunque dovrebbe essere considerato non un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale.
Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.
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Certificati disabilità: dal 30 settembre sperimentazione in altre province
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha introdotto importanti innovazioni nei criteri e nelle modalità di accertamento della condizione di disabilità.
Tra queste vi è la nuova “Valutazione di Base”, gestita in esclusiva dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2027 in tutta Italia, con avvio del procedimento di valutazione dell'invalidità del richiedente, tramite l’invio telematico del “certificato medico introduttivo” che non prevede piu la successiva trasmissione della “domanda amministrativa” da parte del cittadino .
Le nuove procedure sono introdotte in forma sperimentale dal 1 gennaio 2025 in alcune province italiane, che saranno ampliate a partire dal 30 settembre 2025. INPS ha comunicato i nuovi obblighi nelle ulteriori province interessate nel messaggio 2602 del 5 settembre 2025.
Vediamo di seguito in sintesi : l'elenco dei territori , i requisiti per i medici e modalita di compilazione dei certificati e i tutorial di guida alla compilazione (i link per scaricare i pdf al paragrafo 2).
Nel messaggio 1980 del 24.6.2025 è stata comunicata la possibilità effettuare modifiche al certificato introduttivo con la redazione di un certificato "integrativo", mentre nel messaggio 2216 del 10 luglio sono state presentate funzioni ulteriori per alcune patologie (vedi all'ultimo paragrafo).
Certificato medico disabilità sperimentale: le provincie delle sperimentazione
La sperimentazione annuale dal 1° gennaio 2025, ha coinvolto 9 province ovvero :
- Brescia
- Trieste
- Forlì-Cesena
- Firenze
- Perugia
- Frosinone
- Salerno
- Catanzaro
- Sassari.
Dal 30 settembre 2025 saranno interessate dalla sperimentazione anche le seguenti ulteriori province:
- Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza.
Per Regione autonoma della Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento non è previsto l’intervento dell’Istituto (contrariamente a quanto inizialmente annunciato)
ATTENZIONE tutti i certificati medici introduttivi, redatti fino al 29 settembre 2025 nelle 9 province interessate dalla seconda fase della sperimentazione devono essere inderogabilmente completati con la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa entro la data del 29 settembre 2025.
Si ricorda che per la domanda il cittadino può rivolgersi anche agli Istituti di patronato o agli intermediari autorizzati.
Dal 30 settembre 2025 quindi , l’avvio del procedimento di accertamento della disabilità è possibile esclusivamente con le nuove modalità ( v sotto i dettagli).
Requisiti e modalità operative per i medici certificatori. Il tutorial INPS
Per l’invio del certificato medico introduttivo, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito iwww.inps.it, l'istituto chiarisce che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito della formazione necessaria per i medici (…) si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici relativo al triennio 2023/2025.
Quindi , il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che gestisce l’Anagrafica nazionale dei crediti formativi ECM dovrà fornire all’Istituto riscontro, in modalità telematica, della formazione effettuata dai medici per la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dai medici certificatori,.
I medici attualmente profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione utilizzando l’attuale autorizzazione (profilo medico certificatore) , tenendo conto che
- al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato. il medico deve spuntare la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”;
- la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo.
ATTENZIONE Per i medici in servizio “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione suindicata. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione.
Come anticipato sopra , sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”,è stato pubblicato il TUTORIAL del servizio articolato nelle seguenti tre parti:
– “Certificato medico introduttivo – medici certificatori”;
– “Allegazione documentazione sanitaria”;
che possono essere scaricate in formato .pdf come guida alla compilazione.
Certificato introduttivo e procedura di riconoscimento della disabilità
Il certificato medico introduttivo comprende:
- Dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, cittadinanza, documento di identità, tessera sanitaria) e di eventuali tutori o genitori (per minori).
- Domicilio per la convocazione a visita.
- Diagnosi codificata (ICD), decorso, prognosi e documentazione diagnostica obbligatoria.
- Segnalazioni specifiche: malattie neoplastiche, intrasportabilità (richiesta visita domiciliare), infermità derivanti da fatti illeciti, patologie particolari (es. ANFFAS).
- Informazioni del medico certificatore: numero di iscrizione all’ordine o struttura sanitaria di appartenenza.
Il certificato viene firmato digitalmente dal medico certificatore e trasmesso all’INPS tramite il portale istituzionale, acquisendolo nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).
Inps ha precisato il 20 febbraio 2025 che l’apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore è facoltativa.
Pertanto, nella schermata della procedura denominata “Riepilogo” il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l’apposita casella visualizzabile al termine dell’iter.
La decorrenza delle prestazioni economiche riconosciute parte dal mese successivo alla trasmissione.
La ricevuta del certificato deve essere firmata dal richiedente e conservata dal medico.
Eventuali integrazioni di documentazione medica possono essere inviate fino a 7 giorni prima della visita. Il certificato è consultabile sul “Portale della Disabilità”.
II certificato introduttivo ha PRA valore per 90 giorni invece che 30
Convocazione a visita
La lettera di convocazione, inviata con raccomandata A/R, specificherà data, orario e luogo della visita e precisa:
- L’obbligo di presentarsi con un documento di identità valido.
- La possibilità di richiedere una nuova convocazione in caso di impedimenti.
- L’avvertenza che l’assenza ingiustificata equivale alla rinuncia.
Le informazioni sulla convocazione sono visibili anche sul “Portale della Disabilità”.
Riconoscimento disabilità: l’accertamento sanitario, come e in che tempi
La disabilità viene accertata nelle zone di sperimentazione, attraverso un’unica procedura che copre: sostegno, invalidità civile, cecità e sordità civile, inclusione scolastica e altro.
L’accertamento è effettuato dalle Unità di Valutazione di Base (UVB) composte da:
- Due medici nominati dall’INPS.
- Un rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS).
- Una figura professionale delle aree psicologiche/sociali.
Nel caso di minori, è previsto un medico specializzato in pediatria o neuropsichiatria infantile. La valutazione si conclude con un “certificato attestante la condizione di disabilità”, valido per ogni normativa vigente.
Tempistiche:
INPS prevede per i rilascio dell'autorizzazione:
- 15 giorni per patologie oncologiche.
- 30 giorni per minori.
- 90 giorni per gli altri casi.
In caso di integrazioni documentali richieste, i termini si sospendono per 60 giorni (prorogabili di altri 60).
Modalità per la trasmissione dei dati socio-economici
Dopo l’invio del certificato medico introduttivo, il richiedente può fornire all’INPS i dati socio-economici tramite il portale (SPID, CIE, CNS) o con l’assistenza di patronati.
I dati richiesti sono: Informazioni personali, stato civile, reddito lordo, modalità di pagamento, eventuali ricoveri gratuiti superiori a 29 giorni, attività lavorativa.
Si ricorda che se la trasmissione viene effettuata da un patronato, è necessario conferire un mandato.
Inps precisa infine che eventuali dubbi normativi o procedurali possono essere segnalati alla casella dedicata: [email protected].
Certificato medico integrativo – Nuova procedura per patologie specifiche
E' stata rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato .Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, c.d. certificato medico integrativo che o può essere utilizzato per:
- integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
- aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
- aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.
ATTENZIONE non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.
- Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS.
- La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo,
- Nel caso in cui il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] affinché possa essere effettuato l'annullamento. Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.
Nuove regole per il certificato medico: cosa cambia dal 12 luglio 2025
Dal 12 luglio 2025 sarà attiva una nuova procedura INPS per l’invio del certificato medico introduttivo nell’ambito della sperimentazione sull’accertamento della disabilità per tre specifiche patologie:
- disturbi dello spettro autistico,
- diabete di tipo 2 e
- sclerosi multipla.
La novità principale è l’obbligo di allegare documentazione medica specifica in base alla patologia selezionata: un elenco dettagliato dei documenti obbligatori e facoltativi è già disponibile in procedura, e presto sarà rilasciata un'utility per guidare i medici nell’allegazione corretta.
Un altro importante aggiornamento riguarda l’introduzione dell’opzione per richiedere l’accertamento “agli atti”, cioè senza visita diretta: in tal caso diventa obbligatoria anche la compilazione del questionario Whodas 2.0, strumento internazionale per valutare il funzionamento e la disabilità della persona.
La nuova versione della procedura si applica ai certificati medici introduttivi con almeno una delle patologie in sperimentazione, compresi quelli salvati in “bozza” e modificati dal 12 luglio, nonché ai certificati medici integrativi (a condizione che non sia già fissata una visita). Non si applica invece ai certificati già presentati con convocazione programmata. Per agevolare l’utilizzo corretto della nuova procedura, l’INPS ha aggiornato il tutorial disponibile nella sezione “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” del proprio portale
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Accordo Italia- Albania, le istruzioni ai datori di lavoro
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 21-3-2025) la Legge 11 marzo 2025, n. 29 . in vigore dal 22 marzo, che ratifica ed esegue l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. L’Accordo favorisce in particolare la tutela previdenziale dei lavoratori italiani e albanesi, garantendo la continuità dei diritti sociali tra i due Paesi e facilitando la mobilità lavorativa. Il 10 aprile è stato firmato dalla ministra del lavoro Calderone e dalla viceministra all'Economia albanese Manjani l'accordo per l'attuazione amministrativa
Inps ha emanato le istruzioni generali e sulle domande di pensione.
Con il messaggio 2602 del 5 settembre 2025, facendo seguito alla circolare n. 106 del 1° luglio 2025, con la quale sono state illustrate le disposizioni applicative dell’Accordo, INPS chiarisce anche le istruzioni ai datori di lavoro sugli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati.
Accordo Italia- Albania: riconoscimento delle pensioni
L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.
Gli Enti previdenziali coinvolti sono
• In Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
• In Albania: L’ente responsabile è l’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica d'Albania (Instituti i Sigurimeve Shoqërore – ISSH).
Questi enti operano come istituzioni competenti per l’erogazione e il riconoscimento delle prestazioni sociali in base alle disposizioni dell’Accordo.
Gli oneri finanziari derivanti dall'Accordo ammontano a 12 milioni di euro per il 2025, con una progressiva crescita poi fino a 23,4 milioni di euro annui dal 2032.
L’Accordo prevede due modalità di calcolo per il riconoscimento delle pensioni ai lavoratori che hanno svolto attività in entrambi gli Stati:
- (A) Regime autonomo (Articolo 12)
Se un lavoratore ha maturato i contributi minimi richiesti dalla legislazione di uno Stato senza dover ricorrere alla totalizzazione con l’altro Stato, la pensione viene calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati in quel Paese.
In questo caso, l’ente previdenziale italiano o albanese eroga in modo indipendente la pensione al beneficiario.
- (B) Regime di totalizzazione internazionale e pro-rata (Articolo 13)
Se un lavoratore non ha maturato contributi sufficienti in uno Stato per avere diritto alla pensione, vengono cumulati i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi.
Il calcolo della pensione avviene secondo la totalizzazione:
- Si determina l’importo teorico della pensione che spetterebbe se tutti i contributi fossero stati versati nel Paese in cui si chiede la prestazione.
- Si calcola l’importo effettivo sulla base dei soli contributi versati in quel Paese, applicando la formula pro-rata.
Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: esportabilità Pensioni – trattamenti minimi
Le pensioni erogate da uno dei due Stati possono essere trasferite all’estero senza riduzioni, anche se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo.
Non sono previste penalizzazioni per il trasferimento della residenza.
- Pensioni minime e integrazione al trattamento minimo (Articolo 16)
Se un lavoratore riceve una pensione calcolata in regime pro-rata e questa è inferiore al trattamento minimo previsto in uno dei due Stati, l’integrazione viene concessa solo se il beneficiario risiede nel Paese che eroga la prestazione.
L’integrazione al trattamento minimo è a carico esclusivo dello Stato di residenza del pensionato.
- Applicazione ai periodi contributivi pregressi
I contributi versati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo saranno riconosciuti ai fini della totalizzazione.
Tuttavia, l’Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.
Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: contribuzione per i lavoratori
Contributi previdenziali per lavoratori transfrontalieri
• Lavoratori distaccati (Articolo 6)
Se un lavoratore dipendente è inviato temporaneamente in uno dei due Stati da un’impresa con sede nell’altro Paese, continua a versare i contributi previdenziali nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, evitando una doppia contribuzione.
• Lavoratori autonomi (Articolo 6, comma 2)
Un lavoratore autonomo che esercita la sua attività abitualmente in uno Stato e si trasferisce temporaneamente per lavorare nell’altro Paese per meno di 24 mesi rimane soggetto alla legislazione previdenziale del Paese d’origine.
• Personale viaggiante e marittimo (Articolo 6, comma 3 e 4)
Il personale delle compagnie aeree, ferroviarie o di trasporto su strada è assicurato nel Paese in cui ha sede l’impresa.
I membri dell’equipaggio di una nave sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.
Istruzioni ai datori di lavoro
- Per i Lavoratori distaccati dall’Italia in Albania la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l’Italia. Pertanto, per l’effettuazione degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione e non è dovuto , per cui la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.
- Per i lavoratori distaccati dall’Albania in Italia i datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens, il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78”, avente il significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)”. Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo (cfr. l’art. 2), gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Le istruzioni si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025.
Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’Accordo (1° luglio 2025) e la data di pubblicazione del messaggio, 5 settembre 2025, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DM/Vig).
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Pensioni PA 2025: nuove aliquote e limiti d’età
Con il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025 l’INPS ha chiarito le regole di calcolo delle pensioni retributive per i dipendenti del pubblico impiego iscritti alle casse speciali:
- CPDEL (enti locali)
- CPS (sanitari)
- CPI (insegnanti di scuole elementari e asili parificati)
- CPUG (ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori)
Le precisazioni si collegano a due interventi recenti: la Legge di Bilancio 2024 (nuove aliquote di rendimento) e la Legge di Bilancio 2025 (limiti di collocamento a riposo nella PA).
Vediamo in pratica cosa cambia.
Nuovi limiti di età
Dal 1° gennaio 2025 per il pubblico impiego non è più previsto il collocamento d’ufficio a 65 anni. Il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio è allineato a 67 anni, in coerenza con l’età per la pensione di vecchiaia nel settore privato.
Resta la possibilità di trattenimento in servizio, previo consenso e nei limiti organizzativi, fino a 70 anni.
Aliquote di rendimento: quando si applicano le vecchie e quando le nuove
Le nuove aliquote introdotte dalla manovra 2024 non si applicano in tutti i casi. L’INPS conferma le deroghe che mantengono le vecchie aliquote più favorevoli in specifiche situazioni.
Continuano a valere le vecchie aliquote
- Collocamento d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio (67 anni).
- Pensione di vecchiaia liquidata da CPDEL, CPS, CPI o CPUG.
- Dipendenti di enti divenuti privati ma rimasti iscritti alla CPDEL.
- Pensione in cumulo quando il rapporto con la PA cessa per limiti ordinamentali.
- Trattenimento oltre i 67 anni con dimissioni prima dei 70 anni.
Si applicano le nuove aliquote nei casi di:
- Dimissioni volontarie prima dei 67 anni.
- Pensione anticipata senza raggiungere i limiti di età, salvo specifiche deroghe.
Ci sono inoltre i seguenti casi particolari:
APE sociale:
- Vecchie aliquote per la pensione di vecchiaia (anche in cumulo).
- Nuove aliquote per la pensione anticipata con anzianità retributiva < 15 anni al 31/12/1995.
Lavoratori precoci: tutele confermate per chi ha maturato e certificato il diritto entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dalla decorrenza dell'assegno.
Casi particolari e tabella di riepilogo
In sintesi
Tipo di uscita Età Aliquote applicate Collocamento d’ufficio per limiti di età/servizio 67 anni Vecchie Dimissioni volontarie prima dei 67 < 67 anni Nuove Trattenimento in servizio con dimissioni 67–70 anni Vecchie Pensione in cumulo con cessazione per limiti 67 anni Vecchie Pensione anticipata (senza limiti) < 67 anni Nuove Vecchiaia dopo APE sociale 67 anni Vecchie Anticipata dopo APE sociale (<15 anni retributivi al 31/12/1995) < 67 anni Nuove Lavoratori precoci (diritto certificato entro 31/12/2023) Qualsiasi Vecchie Per ulteriori dettagli: - Messaggio INPS n. 2491 del 25 agosto 2025
- Circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025.
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Demansionamento e perdita indennità: dipendente da risarcire
La recente sentenza della Cassazione n. 22636 2025 fornisce un importante chiarimento sulla tutela dei lavoratori in materia di demansionamento e sulle conseguenze economiche legate alla perdita di indennità accessorie.
In particolare si afferma che i giudici di merito devono valutare attentamente il nesso causale tra l’illegittimo comportamento datoriale e la perdita economica subita dal dipendente, anche quando si tratti di voci retributive accessorie collegate a particolari modalità di lavoro, con conseguente obbligo di risarcimento.
Ecco più in dettaglio il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
Il caso e le decisioni di merito
La vicenda trae origine da una causa di lavoro promossa da un dipendente contro la società datrice, a seguito dell’assegnazione a mansioni ritenute dequalificanti rispetto a quelle precedentemente svolte. In primo grado, il Tribunale di Lanciano aveva riconosciuto l’illegittimità del demansionamento, condannando l’azienda a risarcire sia il danno biologico, sia il danno professionale, quantificato nel 20% delle retribuzioni percepite nel periodo di dequalificazione (sei anni e sei mesi). Inoltre, era stato liquidato un danno patrimoniale pari a oltre 116.000 euro, corrispondente alla perdita delle maggiorazioni retributive spettanti per il lavoro notturno. La Corte d’Appello di L’Aquila, nel 2021, aveva in parte confermato e in parte riformato la decisione. Pur riconoscendo la sussistenza del demansionamento e confermando il risarcimento per danno biologico e professionale, i giudici di secondo grado avevano escluso il diritto al ristoro per la perdita dell’indennità notturna. Secondo l’interpretazione allora accolta, tale emolumento non costituiva un diritto acquisito del lavoratore, bensì una mera voce retributiva accessoria, dovuta solo in presenza della prestazione effettiva nel turno disagiato.
Risarcimento per demansionamento
La controversia è giunta quindi dinanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso del lavoratore contro la decisione di secondo grado, denunciando in particolare violazione dell’art. 2103 c.c. – in tema di adibizione a mansioni non corrispondenti all’inquadramento.
La società ha resistito lamentando l’inesistenza del demansionamento e l’erroneità delle liquidazioni operate nei gradi precedenti.
La Suprema Corte ha confermato la sussistenza del demansionamento e la legittimità del riconoscimento dei danni biologici e professionali, rilevando come la Corte territoriale avesse erroneamente trascurato le allegazioni del dipendente circa la perdita delle maggiorazioni notturne.
Secondo gli Ermellini, tuttavia, la questione non riguardava l’esistenza di un “diritto acquisito” a essere sempre impiegato di notte, bensì il dato fattuale che, per diversi anni, il lavoratore aveva effettivamente prestato la propria attività nel turno notturno percependo regolarmente le relative indennità.
Con l’assegnazione a mansioni inferiori e al turno diurno, egli aveva perso tale trattamento economico, configurando così un danno patrimoniale diretto e immediato ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Le conseguenze della pronuncia: la motivazione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, demandando alla stessa Corte territoriale – in diversa composizione – di riesaminare il caso sotto il profilo del danno patrimoniale da perdita delle indennità notturne.
È stato ribadito che, in presenza di un accertato demansionamento, la valutazione delle conseguenze economiche deve tener conto:
- sia della dequalificazione e dei riflessi sulla professionalità, che
- delle concrete perdite subite in relazione al trattamento economico già consolidato nel tempo.
In questo senso, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette, in sede di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, l’utilizzo della retribuzione come parametro di riferimento, valorizzando qualità e quantità dell’esperienza lavorativa e le circostanze specifiche del caso concreto.
Il punto centrale è che la perdita delle indennità notturne, percepite in maniera costante e documentata per oltre cinque anni, non può essere ignorata in quanto rappresenta una conseguenza immediata e diretta della condotta datoriale illegittima.
Nel caso specifico il calcolo è stato il seguente:
Voce di danno Quantificazione Danno biologico € 7.417,30 oltre accessori Danno da dequalificazione professionale 20% delle retribuzioni per 6 anni e 6 mesi Danno patrimoniale da perdita indennità notturne € 116.410,40 (da riesaminare in rinvio) -
Impatriati: la Naspi non rientra tra i redditi agevolabili
Con la risposta n. 228 del 2025 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di NASpI da un contribuente rientrato in Italia dall’estero, che aveva fruito del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
L’interessato, trasferitosi in Italia nel 2022, aveva svolto attività di lavoro dipendente fino a settembre 2023, beneficiando delle agevolazioni previste. Successivamente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha percepito l’indennità di disoccupazione NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024. Non avendo trovato nuova occupazione, si è poi trasferito nuovamente all’estero.
Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguardava la possibilità di assoggettare la NASpI percepita nel 2024 al regime agevolativo degli impatriati, considerandola come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in continuità con l’attività svolta in Italia.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ha precisato che il quadro normativo di riferimento distingue chiaramente i redditi agevolabili da quelli esclusi. L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 stabilisce che concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura ridotta i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati, i redditi di lavoro autonomo e quelli di impresa prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, a condizione che lo spostamento sia funzionale allo svolgimento di un’attività lavorativa. Sono comprese anche le somme conseguite in sostituzione dei redditi sopra citati, come cassa integrazione o mobilità, secondo quanto già chiarito da precedenti circolari e interpelli.
Tuttavia, la NASpI non rientra in questa tipologia, poiché non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa, ma presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di sostegno al reddito.
Tipologia di reddito Agevolabile regime impatriati Redditi di lavoro dipendente Sì Redditi assimilati (cassa integrazione, mobilità, ecc.) Sì Indennità di disoccupazione (NASpI) No Le conclusioni della risposta n. 228/2025
In coerenza con la finalità della disciplina, diretta a incentivare il trasferimento di lavoratori qualificati in Italia attraverso un regime fiscale di favore applicabile solo a redditi effettivamente prodotti nel territorio, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la NASpI possa essere assoggettata all’agevolazione. Le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione devono quindi essere tassate integralmente, senza riduzioni.
La risposta, come sempre resa sulla base degli elementi forniti nell’istanza, conferma il principio per cui l’agevolazione per impatriati si applica esclusivamente ai redditi derivanti da attività lavorativa, non a prestazioni di sostegno al reddito.
Ne consegue che i contribuenti che si trovano nella stessa condizione non potranno indicare la NASpI nella dichiarazione dei redditi con l’abbattimento previsto dal regime speciale, ma dovranno riportarla per l’intero importo certificato dall’ente erogatore.
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Codatorialità nel lavoro: la Cassazione chiarisce i limiti
Con ordinanza n. 16839 del 23 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto in parte il ricorso proposto da una delle società condannate, chiarendo alcuni importanti profili sul tema della “codatorialità”.
Questo concetto, ormai consolidato in giurisprudenza a partire dalla sentenza n. 267/2019, viene applicato nei casi in cui più società agiscono, di fatto, come un unico datore di lavoro, condividendo l’utilizzo del lavoratore nell’ambito di un’organizzazione economica unitaria, a prescindere dalle apparenze contrattuali.
Il principio di codatorialità: un solo datore, anche se con più volti
La vicenda trae origine da un lungo contenzioso tra un dirigente e tre diverse società operanti nel settore ferroviario.
Il lavoratore aveva instaurato un rapporto con la prima società (poi sostituita da un’altra), ma prestava contemporaneamente attività anche per una terza impresa del gruppo. Egli aveva quindi chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre le società coinvolte, ritenendole sostanzialmente un unico centro decisionale. In particolare, lamentava che il suo licenziamento, avvenuto ad opera di una sola delle imprese, non fosse idoneo a interrompere un rapporto che, a suo avviso, era ancora in essere con le altre due.
Sia il Tribunale di Roma che la Corte d'Appello avevano riconosciuto l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto, fondato sull’effettiva integrazione organizzativa tra le società, sulla comunanza dei dirigenti, sull’uso promiscuo delle prestazioni del lavoratore, e avevano affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre.
Secondo i giudici di merito, quindi, il rapporto proseguiva con una delle società, non essendo stato formalmente interrotto da un atto di recesso di quest’ultima.
Ma attenzione, tale contitolarità non comporta un cumulo dei diritti: il lavoratore ha diritto a un'unica retribuzione, e non a tante quante sono le società coinvolte. Inoltre, per contestare validamente un licenziamento in un contesto di codatorialità, è necessario impugnarlo nei confronti di tutti i soggetti che condividono il ruolo datoriale. In caso contrario, non si può parlare di illegittimità dell’interruzione del rapporto.
La Corte ha ribadito che la solidarietà tra co-datori d’impresa, ai sensi dell’art. 1294 del Codice Civile, riguarda le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione), ma non può tradursi in una duplicazione dei benefici o nella creazione artificiosa di nuovi crediti retributivi. Il principio di effettività, che domina in ambito giuslavoristico, impone che il datore di lavoro sia identificato nella realtà operativa e non solo nella forma giuridica, ma ciò non legittima richieste aggiuntive non fondate su danni reali o su differenze retributive accertate.
La decisione della Cassazione e i suoi effetti
Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure della società ricorrente, sottolineando come la Corte d’Appello avesse erroneamente riconosciuto un’obbligazione autonoma in capo a uno solo dei soggetti, invece che una responsabilità solidale tra i co-datori.
In assenza di prova di una differenza retributiva non corrisposta e di un’effettiva impugnazione del licenziamento verso tutti i datori sostanziali, non può essere affermato il diritto del lavoratore a mantenere il rapporto di lavoro con una sola società del gruppo.
La sentenza impugnata è stata dunque cassata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto delle domande originarie del lavoratore nei confronti delle società convenute.
In ogni caso la Corte ha ritenuto opportuno compensare integralmente le spese, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate, oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale in via di consolidamento.