• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno unico 2026: il calendario ufficiale dei pagamenti

    Con il Messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025, l’Istituto ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per l’anno 2026, fornendo un’indicazione di particolare rilievo operativo per famiglie

    L’Assegno Unico e Universale, disciplinato dal D.lgs. n. 230/2021, rappresenta una delle principali misure strutturali di sostegno ai nuclei familiari con figli a carico, accorpando e sostituendo precedenti prestazioni di natura fiscale e assistenziale. La gestione è integralmente demandata all’INPS, che provvede sia alla ricezione delle domande sia all’erogazione mensile delle somme spettanti, sulla base dell’ISEE e delle condizioni dichiarate.

    Il messaggio isi inserisce nel solco della prassi INPS di comunicare preventivamente le finestre temporali di pagamento per le prestazioni in corso di godimento, ossia quelle domande già accolte e non interessate da variazioni rilevanti (ad esempio, modifiche del nucleo familiare, aggiornamenti ISEE, revoche o sospensioni).

    È opportuno ricordare che:

    • il pagamento della prima rata dell’AUU avviene, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
    • nella stessa data vengono erogati anche eventuali conguagli, sia a credito che a debito, derivanti da ricalcoli dell’importo spettante.

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    Le date dei pagamenti AUU 2026

    La principale informazione contenuta nel Messaggio INPS n. 3931/2025 riguarda il calendario dettagliato delle date di accredito dell’Assegno Unico per il 2026, che si mantiene sostanzialmente allineato alla prassi degli anni precedenti, con pagamenti concentrati tra la terza e la quarta settimana del mese. 

    Di seguito si riporta il calendario ufficiale 

    Mese di competenza Date di pagamento AUU 2026
    Gennaio 21 – 22 gennaio
    Febbraio 19 – 20 febbraio
    Marzo 19 – 20 marzo
    Aprile 20 – 21 aprile
    Maggio 20 – 21 maggio
    Giugno 18 – 19 giugno
    Luglio 20 – 21 luglio
    Agosto 18 – 19 agosto
    Settembre 21 – 22 settembre
    Ottobre 21 – 22 ottobre
    Novembre 19 – 20 novembre
    Dicembre 16 – 17 dicembre

    Dal punto di vista operativo, è importante evidenziare che il calendario si applica esclusivamente alle prestazioni senza variazioni: in presenza di aggiornamenti ISEE tardivi, modifiche del nucleo familiare o nuove domande, le date di accredito possono differire.

  • Agevolazioni disabili e invalidità

    Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS

    Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di

    1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  e di 
    2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

    La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

    La nuova legge 106 2025: beneficiari e condizioni

    Il nuovo istituto trova fondamento nell’articolo 2 della legge n. 106/2025, che riconosce, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, dieci ore annue di permesso retribuito per:

    • lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
    • lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare,
    • lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.

    Le patologie devono comportare una invalidità pari o superiore al 74%.

    La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo.

     I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

    È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso.

    Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario:

    • il verbale di invalidità civile (≥ 74%);
    •  prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
    • Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

    Il lavoratore interessato deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica  e  riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

    ATTENZIONE Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione  rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

    Indennità economica per i permessi come si calcola

    La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo è infatti prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune.

     Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi  l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS. 

    Nel settore pubblico l'indennità è erogata dall'Ente di appartenenza

    La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). 

    Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:

    • determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
    • applicare la percentuale di indennizzo del 66,66

    Elemento Valore
    Ore annue di permesso 10 ore
    Decorrenza 1° gennaio 2026
    Misura indennità 66,66% RMGG
    Soggetto anticipatore Datore di lavoro
    Recupero Conguaglio Uniemens

    La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, e il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso.

    Le istruzioni operative per Uniemens

    Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens:

    PCM – Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

    Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026, con esposizione:

    • nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>;
    • nel calendario giornaliero, indicando il numero di ore fruite;
    • nel campo <DiffAccredito>, valorizzando la retribuzione persa.

    Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “0060”, indicando:

    codice fiscale del lavoratore o del dante causa;

    • periodo di competenza;
    • importo conguagliato.

    Sono inoltre previste istruzioni differenziate per:

    • operai agricoli a tempo indeterminato;
    • operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici (con rimborso diretto INPS);
    • lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per i quali è istituito il Tipo Servizio “4G”.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni per fatti concludenti e NASpI: chiarimenti INPS

    Con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025 l’INPS fornisce un quadro interpretativo e operativo sull’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto la nuova fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti.

     Il documento chiarisce, in particolare, i riflessi di tale modalità di cessazione sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, fornendo indicazioni  per i datori di lavoro sulla corretta gestione delle comunicazioni di cessazione e per la valutazione delle causali rilevanti ai fini previdenziali. 

    Il quadro normativo

    L'articolo 19 della legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro 2024) ha modificato l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, introducendo il comma 7-bis. La nuova disposizione prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, ovvero, in mancanza di una specifica previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro possa comunicare tale circostanza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

    A seguito di tale comunicazione, e salva la verifica da parte dell’INL, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In questa ipotesi non trova applicazione la procedura ordinaria delle dimissioni telematiche. La norma esclude espressamente l’effetto risolutivo qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

    Dal punto di vista previdenziale, la risoluzione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti incide sul requisito dell’involontarietà della disoccupazione, richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per l’accesso alla NASpI, determinando in linea generale l’esclusione dal diritto alla prestazione.

    Le novita da gennaio 2025

    La circolare INPS evidenzia che l’effetto risolutivo non opera in modo automatico al mero verificarsi dell’assenza ingiustificata, ma richiede una scelta espressa del datore di lavoro. 

    Quest’ultimo può decidere se valorizzare il comportamento del lavoratore come manifestazione di volontà di dimissioni, attivando la procedura prevista dall’articolo 19, oppure se ricorrere agli ordinari strumenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva.

    Sul piano operativo, dal 29 gennaio 2025 è stato introdotto nel sistema UniLav il nuovo codice di cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”. E' l’utilizzo di tale causale  che comporta, ai fini INPS, la preclusione dell’accesso alla NASpI, in quanto la cessazione è qualificata come volontaria.

    Diversamente, qualora il datore di lavoro proceda a un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se originato da un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, resta ferma la possibilità per il lavoratore di accedere alla NASpI, in presenza degli altri requisiti di legge. In tali casi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 7 della legge n. 300/1970.

    Le istruzioni operative INPS

    La circolare fornisce indicazioni Sulle modalità di gestione delle diverse fattispecie di cessazione e sui relativi effetti previdenziali. In particolare, viene chiarito il rapporto tra la procedura di dimissioni per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro e l’eventuale presentazione successiva di dimissioni telematiche da parte del lavoratore, anche per giusta causa. 

    In base ai chiarimenti ministeriali richiamati dall’INPS, le dimissioni telematiche del lavoratore prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti, rendendola inefficace. 

    Qualora le dimissioni siano rese per giusta causa e il lavoratore assolva all’onere probatorio previsto dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003, l’accesso alla NASpI è consentito, anche se la procedura ex articolo 19 era già stata avviata dal datore di lavoro. Per agevolare l’operatività di datori di lavoro e consulenti, si riportano in sintesi i principali elementi applicativi:

    Fattispecie Causale UniLav Accesso NASpI
    Assenza ingiustificata oltre i termini con procedura ex art. 19 FC – dimissioni per fatti concludenti Non ammesso
    Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo Licenziamento disciplinare Ammesso, se sussistono i requisiti
    Dimissioni per giusta causa del lavoratore Dimissioni per giusta causa Ammesso, con onere probatorio

    La circolare n. 154/2025 ribadisce, infine, che la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro deve essere effettuata solo se il datore di lavoro intende avvalersi della fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. In mancanza di tale volontà, restano applicabili le ordinarie regole disciplinari e le conseguenti tutele previste dall’ordinamento, con effetti differenti anche sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

  • Nautica da diporto

    Iscrizione INPS navi da diporto: nuove regole sulla matricola aziendale

    Ccon il Messaggio INPS n. 3869 del 19 dicembre 2025, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di iscrizione e variazione azienda per le navi e le imbarcazioni da diporto, con particolare riferimento alla costituzione della posizione contributiva (matricola aziendale) e alla competenza territoriale della Struttura INPS chiamata a gestirla.

    L’intervento si rende necessario a seguito della piena operatività dell'Archivio  telematico centrale della nautica da diporto e della conseguente dismissione dei registri cartacei tenuti presso gli Uffici circondariali marittimi. Il messaggio assume quindi rilievo pratico per proprietari, armatori, datori di lavoro del settore nautico e consulenti, chiamati a gestire correttamente gli obblighi contributivi dei marittimi imbarcati come membri di equipaggio.

    L’INPS chiarisce quali siano oggi i criteri da seguire per individuare la sede territorialmente competente all’apertura della matricola aziendale, superando indicazioni  del 2010 non più coerenti con l’attuale assetto normativo e organizzativo

    Le norme

    Il punto di partenza è il D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, che ha dato attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale sistema include l’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), nel quale sono ora iscritte tutte le navi e imbarcazioni da diporto.

    L’istituzione dell’ATCN ha determinato il superamento definitivo dei registri cartacei precedentemente gestiti dagli Uffici marittimi. Questo passaggio ha effetti diretti anche sul piano previdenziale, poiché viene meno il criterio territoriale fondato sull’ufficio di iscrizione della nave.

    Restano invece fermi gli obblighi contributivi previsti dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che impone alle imprese armatoriali – e quindi anche ai proprietari e armatori di navi da diporto – di richiedere la costituzione di una posizione contributiva distinta per ciascuna nave posta in armamento, limitatamente al personale marittimo imbarcato.

    In passato, la circolare INPS n. 172/2010 individuava la competenza territoriale nella sede INPS del luogo in cui aveva sede l’Ufficio marittimo di iscrizione della nave. Tuttavia, come chiarito dall’Istituto, tale criterio non è più applicabile alla luce della digitalizzazione dei registri e dell’operatività dell’ATCN

    Istruzioni operative dettagliate per datori e consulenti

    Alla luce del nuovo contesto, il Messaggio n. 3869/2025 fornisce indicazioni operative puntuali. In primo luogo, l’INPS ribadisce che per ogni nave o imbarcazione da diporto con equipaggio soggetto alla legge n. 413/1984 deve essere aperta una specifica matricola aziendale. Non è quindi ammessa una gestione accentrata su un’unica posizione contributiva per più unità.

    Il nuovo criterio di competenza territoriale è così definito:

    • la domanda di apertura della matricola aziendale deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS competente in base alla residenza del proprietario o dell’armatore che richiede l’iscrizione;
    • qualora il proprietario o l’armatore (soggetto giuridico) sia già titolare di una matricola aziendale per altre attività, la nuova matricola relativa all’imbarcazione da diporto deve essere richiesta alla stessa Struttura INPS presso cui risulta già aperta la matricola esistente.

    Successione nella proprietà o nell’armamento

    Un ulteriore chiarimento riguarda le ipotesi di successione di proprietari o armatori. In tali casi, la matricola aziendale già aperta cessa in via provvisoria e il nuovo soggetto è tenuto a richiedere l’apertura di una nuova matricola, applicando i criteri di competenza territoriale sopra descritti.

    Codice di autorizzazione “0P”

    Infine, l’INPS ricorda che alle matricole aziendali aperte per navi e imbarcazioni da diporto viene attribuito il codice di autorizzazione “0P”, che identifica le posizioni contributive relative al settore del diporto, come già previsto dalla circolare n. 215 del 13 dicembre 1999.

  • La busta paga

    Appalti: tabelle costo del lavoro per logistica, trasporto merci, spedizioni

    Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sul sito istituzionale il 19.12.2025, sono state approvate le nuove tabelle del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione, valide a decorrere da gennaio 2025, con aggiornamenti progressivi previsti per gennaio 2026, gennaio 2027 e giugno 2027.

    Le tabelle costituiscono un riferimento essenziale per la determinazione della congruità del costo del lavoro negli appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), e sono basate sui valori economici del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024

    Ambito di applicazione delle tabelle ministeriali

    Il decreto individua il costo medio orario del lavoro per diverse tipologie di personale, tenendo conto:

    • della contrattazione collettiva nazionale di settore;
    • degli oneri previdenziali e assistenziali;
    • delle indennità specifiche e delle peculiarità operative del comparto;
    • dell’assenza di accordi territoriali applicabili.

    In particolare i valori del costo medio orario trovano applicazione:

    • da gennaio 2025;
    • da gennaio 2026;
    • da gennaio 2027;
    • da giugno 2027,

     in relazione agli incrementi retributivi previsti dal rinnovo contrattuale.

    Le tabelle sono articolate per livelli di inquadramento e riportano il costo medio orario sia per rapporti a tempo indeterminato, sia per rapporti a tempo determinato, con evidenza dell’impatto IRAP.

    Si ricorda che le tabelle ministeriali rappresentano un parametro ufficiale di riferimento per:

    • la verifica dell’anomalia dell’offerta;
    • la valutazione della congruità del costo del lavoro negli appalti di servizi;
    • il controllo del rispetto dei minimi salariali e contributivi.

    Le tabelle ministeriali: riepilogo costi medi

    Le tabelle allegate qui in forma integrale riguardano in particolare:

    • personale non viaggiante (operai e impiegati);
    • personale viaggiante senza discontinuità;
    • personale viaggiante discontinuo nei trasporti nazionali e internazionali;
    • driver non discontinuo e discontinuo e riders.

    Il divisore contrattuale utilizzato per il calcolo del monte ore è pari a 168 ore mensili, come previsto dal CCNL di settore.

    Di seguito un  riepilogo dei costi medi orari minimi e massimi rilevati nelle tabelle ministeriali. Il costo effettivo del lavoro può variare in relazione a benefici contributivi e fiscali, contrattazione aziendale, straordinari e altri oneri specifici.

    Tipologia di personale Decorrenza Costo medio orario
    (tempo indeterminato)
    Costo medio orario
    (tempo determinato)
    Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2025 da 19,37 € a 26,79 € da 20,31 € a 28,08 €
    Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2026 da 22,68 € a 27,44 € da 23,77 € a 28,76 €
    Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2027 da 22,98 € a 27,83 € da 24,09 € a 29,17 €
    Personale non viaggiante – Impiegati Gennaio 2025 da 21,51 € a 31,92 € da 22,56 € a 33,49 €
    Personale viaggiante senza discontinuità Gennaio 2025 da 25,32 € a 29,27 € da 26,50 € a 30,61 €
    Viaggiante discontinuo – Trasporti nazionali (47h) Gennaio 2025 da 25,32 € a 32,04 € da 26,50 € a 33,49 €
    Viaggiante discontinuo – Trasporti internazionali (47h) Gennaio 2025 da 25,32 € a 34,68 € da 26,50 € a 36,23 €

  • Rubrica del lavoro

    Decreto Milleproroghe 2026: le nuove scadenze approvate

    Il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 11 dicembre  il nuovo decreto-legge “Milleproroghe”, provvedimento che, come da prassi, interviene ogni fine anno per rinviare scadenze imminenti e assicurare continuità all’azione amministrativa nei principali comparti pubblici. Il decreto ha una portata trasversale è suddiviso per settori, in sedici articoli, ciascuno collegato alle competenze di specifici Ministeri. In molti casi, le scadenze vengono riposizionate al 31 dicembre 2026, con alcune estensioni ulteriori fino al 2027 o al 2028. 

    Si ricorda che si tratta comunque di un testo provvisorio  che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dorvra poi essere convertito in legge entro 60 giorni 

    Proroghe incarichi e cabine di regia progetti complessi

    Un primo blocco significativo riguarda la proroga di incarichi commissariali e di strutture straordinarie impiegate per la gestione di opere e progetti ad alta complessità. Vengono estesi, tra gli altri, 

    gli incarichi relativi al risanamento delle baraccopoli di Messina, agli interventi nell’area Bagnoli-Coroglio e alla riqualificazione dell’ex Arsenale della Maddalena. 

    In alcuni casi, la durata delle misure transitorie arriva fino al 2028, segnalando la necessità di mantenere strumenti speciali per completare processi che faticano a rientrare nei tempi ordinari della programmazione amministrativa. 

    Nello stesso ambito si colloca anche la proroga della Cabina di regia per la crisi idrica, ritenuta ancora essenziale in un quadro di persistente pressione climatica e di necessità di coordinamento tra livelli istituzionali. 

    Rinvio dei testi unici fiscali

    Per contribuenti e professionisti, assume particolare rilievo lo slittamento dell’entrata in vigore di più Testi Unici fiscali e tributari. 

    Il decreto rinvia al 1° gennaio 2027 l’efficacia di disposizioni su: sanzioni tributarie, tributi erariali minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro. 

    La ratio è concedere un ulteriore periodo di adattamento sia alle amministrazioni finanziarie sia agli operatori, evitando l’applicazione accelerata di un corpus normativo complesso, con possibili effetti critici su adempimenti e contenzioso.

    Per maggiori dettagli leggi Milleproroghe approvato slittano i Testi Unici

    Pubblica amministrazione, giustizia, sicurezza e sanità

    Il Milleproroghe interviene anche su diversi aspetti organizzativi della PA, con proroghe che interessano istituti come mobilità volontaria, comandi e distacchi, oltre al mantenimento del divieto di assegnazione del personale del Ministero della giustizia ad altre amministrazioni. 

    Si prevede inoltre l’estensione della validità di graduatorie concorsuali, con attenzione specifica al comparto dell’amministrazione penitenziaria, per sostenere la copertura degli organici e la continuità dei servizi. 

    Nel settore sicurezza e difesa, le proroghe riguardano l’organizzazione del Ministero dell’interno e la gestione del personale impiegato nei punti di crisi migratoria, con possibilità di estendere rapporti a tempo determinato anche per il personale della Croce Rossa.

    Ampio spazio è riservato al comparto sanitario, con la conferma di un regime derogatorio volto a fronteggiare la carenza di personale. Sono prorogate misure straordinarie per il reclutamento di medici, specializzandi e personale sanitario; resta inoltre la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa grave e vengono rinviati alcuni passaggi verso riforme strutturali, come la valutazione multidimensionale per anziani non autosufficienti. L’obiettivo è garantire continuità dei servizi essenziali del SSN

    Milleproroghe: Istruzione ricerca lavoro

    Nel settore istruzione e ricerca, il decreto estende incarichi e procedure transitorie per dirigenti tecnici, organi universitari e personale in comando presso gli uffici scolastici regionali, rinviando anche termini legati all’abilitazione scientifica nazionale. 

    Sul fronte economico-sociale, vengono prorogati  gli incentivi all’occupazione, al lavoro giovanile e all’autoimpiego, insieme al funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI. 

    Vedi anche Bonus giovani donne zes novità nel Milleproroghe

    Inoltre, sono estesi i termini per obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali in comparti come turismo, agricoltura e pesca.

    Tabella riepilogo scadenze Milleproroghe 2026

    Area Misura Nuova scadenza Note
    PCM / Commissari LEP – attività istruttoria 31/12/2026 Proroga
    PCM / Commissari Sub-commissario ex Arsenale della Maddalena 31/12/2027 Incarico prorogato
    PCM / Commissari Nuovo complesso ospedaliero di Siracusa (termini) 31/12/2026 Commi 1 e 2
    PCM / Commissari Commissario straordinario Bagnoli-Coroglio 31/12/2026 Proroga incarico
    PCM / Crisi idrica Cabina di regia per la crisi idrica anni 2024–2027 Estensione copertura
    PCM / Contributi Sospensione termini prescrizionali contributivi (L. 335/1995) 31/12/2026 Proroga
    PCM / Contributi Regime sanzionatorio PA per tardivo pagamento contributi (DL 228/2021) 31/12/2026 Proroga
    PCM / Eventi eccezionali Trasmissione dati spese agevolabili connesse a eventi eccezionali anni 2024–2026 Estensione periodo
    PCM / Emergenze Contributo per autonoma sistemazione (DL 76/2024) 31/12/2026 Proroga
    PCM / Sport Disposizioni processuali campionati professionistici 31/12/2026 Proroga
    PCM / Messina Commissario risanamento baraccopoli di Messina 31/12/2026 Proroga
    PCM / Messina Subcommissario risanamento baraccopoli di Messina 31/12/2026 Proroga
    Interno Modifiche regolamento organizzazione Ministero Interno 31/03/2026 Da 31/12/2025
    Giustizia / PA Divieto di comando/distacco/assegnazione presso altre PA (DL 19/2024) 31/12/2026 Proroga
    Interno / Migranti Croce Rossa – contratti TD per punto di crisi di Lampedusa 31/12/2026 Prorogabili fino
    Interno / Frontiere Potenziamento prima accoglienza e controlli frontiera (DL 20/2023) 31/12/2026 Proroga
    Vigili del fuoco Graduatoria procedura speciale Vigili del fuoco 31/12/2026 Proroga validità
    Forze di polizia Facoltà assunzionali (art. 35, c.4, d.lgs 165/2001) 31/12/2026 Proroga
    Dirigenti sicurezza Finanziamento area negoziale dirigenti 2018–2029 Estensione periodo
    MEF / Fisco Testo unico sanzioni tributarie 01/01/2027 Da 01/01/2026
    MEF / Fisco Testo unico tributi erariali minori 01/01/2027 Rinvio
    MEF / Fisco Testo unico giustizia tributaria 01/01/2027 Rinvio
    MEF / Fisco Testo unico versamenti e riscossione 01/01/2027 Rinvio
    MEF / Fisco Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti 01/01/2027 Rinvio
    Salute Valutazione multidimensionale unificata (anziani non autosufficienti) – termine specifico 30/11/2026 Da 30/11/2025
    Salute Valutazione multidimensionale – decorrenze 01/01/2027 / 01/01/2028 Fasi differite
    Salute Veterinari autorizzati – sorveglianza e sanità animale 31/12/2026 Proroga
    Salute Raccolta sangue da laureati in medicina abilitati (DM 156/2023) 31/12/2026 Fino al
    Salute Responsabilità penale operatori sanitari (solo colpa grave) 31/12/2026 Fino al
    Salute Dirigente chimico – requisiti anagrafici concorsi 31/12/2026 Fino al
    Salute Limite 68 anni elenchi direzione sanitaria (DL 75/2023) 31/12/2026 Fino al
    Salute Medicina d’emergenza-urgenza – requisiti concorsi 31/12/2026 Fino al
    Salute Trasformazione rapporto a ridotto/parziale (emergenza-urgenza) 31/12/2026 Fino al
    Salute Incompatibilità professioni sanitarie (DL 127/2021) 31/12/2026 Fino al
    Salute Incarichi a specializzandi e TD professioni sanitarie (L. 234/2021) – estensione 2022–2026 / 31/12/2026 Periodo + termine
    Salute Stabilizzazioni (L. 234/2021) – riferimento temporale 31/12/2026 Esteso fino
    Salute Incarichi lavoro autonomo a laureati in medicina abilitati (DL 198/2022) 31/12/2026 Termine
    Salute Commissario “Parco della salute” Torino 31/12/2026 Fino al
    Istruzione / Univ. Centro informazione mobilità ed equivalenze accademiche triennio 2026–2028 Proroga triennale
    Istruzione Reclutamento dirigenti tecnici – termine “comunque entro” 31/12/2026 Termine massimo
    Istruzione Incarichi dirigenti tecnici – durata massima 31/12/2026 Fino al
    Istruzione Personale in comando presso USR a.s. 2026/2027 Decorrenza 01/09/2026
    Istruzione Assunzioni docenti di religione a.s. 2025/2026 e 2026/2027 Periodo
    Istruzione ITS Academy – cofinanziamento regionale piani triennali fino al 2026 Da “fino al 2025”
    Università CUN (Consiglio universitario nazionale) 30/06/2026 Proroga
    Università ASN 2023-2025 (6° quadrimestre) 10/06/2026 Da 10/03/2026
    Imprese Fondo di garanzia PMI 31/12/2026 Proroga
    Lavoro Incentivi autoimpiego (DL 60/2024) 31/12/2026 Proroga
    Lavoro Incentivi occupazione giovanile 31/12/2026 Proroga
    Lavoro Incentivi lavoratrici svantaggiate 31/12/2026 Proroga
    Sud / Investimenti Incentivi ZES Mezzogiorno 31/12/2026 Proroga
    Agricoltura Tecniche di evoluzione assistita (TEA) 31/12/2026 Proroga
    Pesca Contratti assicurativi rischi catastrofali (pesca e acquacoltura) 31/03/2026 Proroga termini
    Aiuti di Stato Notifica atti recupero aiuti di Stato 31/12/2027 Da 31/12/2025
    Turismo / Energia Autorizzazioni FER presso strutture (turismo/termale) 31/12/2026 Fino al
    Turismo Piccole e microimprese turismo e pubblici esercizi – assicurazioni rischi catastrofali 31/03/2026 Proroga termini
    Turismo Allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto 15/12/2026 Da 15/12/2025
  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Bonus Sport famiglie: ecco chi lo riceve

    Con un DPCM del 15.7.2025  firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro, ha preso forma il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia”: un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a  300 euro per figlio (max due per famiglia).

     La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), dispone 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da 

    • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
    •  enti del Terzo settore (ETS) e 
    • ONLUS iscritti nei registri ufficiali.

    Il dipartimento ha  pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse – minori dai 6 ai 14 anni – pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.

    I beneficiari  riceveranno  anche una e-mail al proprio indirizzo inserito, con la  notizia dell’avvenuto inserimento nell’elenco.

    I beneficiari, inoltre, una volta verificata l’ammissione al contributo, potranno contattare l’Ente (presente in elenco) che fornisce il corso per il tesseramento e l’inizio delle attività.

    Si precisa che sarà pubblicato un successivo elenco relativo agli ulteriori beneficiari.

    Il comunicato da ulteriori informazioni anche agli enti

    al fine del percepimento della seconda e terza tranche del contributo, dovranno effettuare un monitoraggio della frequenza dei corsi da parte dei beneficiari, e compilare l’apposito modulo disponibile sulla Piattaforma, 

    che andrà sottoscritto e caricato in 2 finestre, 

    • dal 16 febbraio al 1° marzo 2026 e
    • dal 1° al 16 luglio 2026.

    Eventuali richieste di informazioni, sia da parte dei Beneficiari che degli Enti, dovranno essere indirizzate unicamente all’indirizzo [email protected] o contattando telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30, il numero di telefono dedicato 06.6779.6668.

     Qui l'elenco di enti accreditati   ad oggi.

    Le attività devono prevedere frequenza almeno bisettimanale e svolgersi entro il 30 giugno 2026. L'importo sarà erogato direttamente agli enti destinatari.

    A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli

    Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. 

    Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici. 

    Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro  giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.

     Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport. 

    Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :

     FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS)
    Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
    Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale
    Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00
    Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it
    Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali
    Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria
    Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
    Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)
    FASE 2 –  ITER PER LE FAMIGLIE
    Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 €
    Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare)
    Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport
    Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili  sul sito ministeriale ( probabilmente  da metà settembre 2025)
    Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
    b) Autocertificazione ISEE minorenni
    c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
    d) Documento di identità del richiedente
    Assegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi

    Fondo dote famiglia: condizioni e modalità

    Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.

     In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.

    Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate. 

    Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.

    Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.

    Le istruzioni per le domande

    Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:

    A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.

    Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee.  La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.

     Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.

    Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.

    Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:

    https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/