• Lavoro Dipendente

    Ferie residue: obbligo fruizione entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno  di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e,  se  queste non  sono state fruite interamente,   dovranno essere  versati  i contributi previdenziali corrispondenti. 

     Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie  maturate nel 2023, mentre  scade il 20 agosto  il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.

    Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.

    Diritto alle ferie  e tempi di fruizione

    Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .

    Occorre inoltre  fare attenzione al  conteggio delle ferie  nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle  c.d. "ferie solidali",  di recente istituzione

     In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)

    Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).

    Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c.,   che specifica:

    •  Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
    •  le ferie devono essere retribuite ;
    •  il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
    •  la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .

    Il diritto alle ferie trova  ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
    I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
    Va sottolineato che il periodo feriale  essere goduto come segue:

    1.  per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
    2.  per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono  essere godute le ferie maturate nel 2023. 
    3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate  possono essere dilazionate o monetizzate 

     Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell'intero periodo obbligatorio,   è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.

    L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. 

    Va anche considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.  Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano   tra i periodi  che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga 

    Sanzioni per mancata fruizione delle ferie

    Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative  sono le seguenti:

    • Sanzione da 120 a 720 €  per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori 
    •  Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o  che si sono verificate per due anni 
    •  Sanzione  da 960 a 5.400 €   per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.

    ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie 

    Versamento contributivo per ferie non  godute: come funziona

     In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro  devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.

    Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970. 

    In assenza di accordi specifici,  il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.

    L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.

    I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.

    Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.

  • Lavoro Dipendente

    Rimborsi spese e contributi INPS: esenzione solo con nota analitica

    L'ordinanza di cassazione n 15052  2025.  richiama all’attenzione la necessità di una documentazione accurata e trasparente delle spese dei dipendenti  che, per loro natura, non sono accompagnate da giustificativi (come mance, piccoli acquisti, spese minute). La mera indicazione di un importo globale non è sufficiente a evitare l'inclusione delle somme nella base di retribuzione imponibile per i contributi INPS o i premi INAIL.

    Di seguito il caso e le motivazioni della  Suprema Corte.

    Il caso: rimborso spese non documentabili e avviso di addebito INPS

    Con ordinanza n. 15053 pubblicata il 5 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dall’INPS e dall’INAIL contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva annullato un avviso di addebito INPS e dichiarato illegittima la variazione del tasso INAIL applicato a un’azienda. Oggetto del contendere era la natura di alcune somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso per spese non documentabili sostenute durante trasferte di lavoro, e la loro inclusione o meno nella retribuzione imponibile ai fini contributivi.

    La Corte d’Appello aveva interpretato l’art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) in senso favorevole al datore di lavoro, sostenendo che i rimborsi spese non documentabili potessero essere esclusi dalla base imponibile anche senza una descrizione analitica, entro i limiti giornalieri previsti dalla norma (originariamente Lire 30.000 per l’Italia, Lire 50.000 per l’estero). 

    Tuttavia, INPS e INAIL hanno impugnato la decisione, sostenendo la necessità di una specifica descrizione analitica delle spese anche quando non sia richiesto un documento giustificativo.

    Il principio di diritto ribadito dalla Corte

    La Cassazione ha accolto i ricorsi degli enti previdenziali, confermando un principio interpretativo rigoroso dell’art. 51, comma 5 TUIR. 

    Secondo la Suprema Corte, per beneficiare dell’esclusione dei rimborsi spese non documentabili dalla base imponibile previdenziale, non è sufficiente che queste rientrino nei limiti giornalieri fissati dalla norma. È invece necessario che tali rimborsi siano “analitici”, ovvero dettagliati e specificati nella loro natura, anche se non accompagnati da ricevute.

    La Corte ha ricordato che la norma distingue due regimi diversi:

    1. forfettario, nella prima parte del comma 5, in cui si indicano soglie di esenzione generalizzate per le indennità di trasferta;
    2. analitico, nella seconda parte, che prevede l’esenzione solo per le spese effettivamente sostenute, anche se non documentabili, a patto che siano descritte puntualmente.

    In particolare, si legge nell’ordinanza che la clausola “in caso di rimborso analitico delle spese...” informa tutto il periodo normativo successivo. Pertanto, l’esenzione contributiva prevista per rimborsi non documentabili si applica solo se il datore di lavoro fornisce un elenco analitico delle spese, indicando almeno la tipologia della spesa sostenuta. Questo consente un controllo formale e sostanziale sull’effettività della spesa e sul rispetto del tetto massimo giornaliero.

  • Agricoltura

    Agevolazioni INPS agricoltura per calamità e malattie

    Il 16 giugno 2025 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 103 per fornire le istruzioni operative sull’applicazione delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie. 

    Il documento attua le disposizioni del regolamento UE 2022/2472 e del D.lgs. 102/2004, concentrandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende agricole  richiedibile sulla base  delle specifiche declaratorie fornite con  appositi decreti ministeriali .

    Di seguito una sintesi rivolta a consulenti del lavoro e datori di lavoro agricoli.

    Esonero INPS imprese agricole: il quadro normativo e l’attivazione

    L’intervento è subordinato a:

    • decreto di declaratoria del Ministero dell’Agricoltura che attesta la calamità;
    • danni a produzioni, strutture o impianti non coperti dal Piano assicurativo annuale;
    • danno superiore al 30% della produzione media;
    • regolarità DURC e rispetto delle norme sul lavoro.

    Le misure sono ammissibili se:

    • l’impresa è attiva nella produzione agricola primaria (ATECO 01.1 – 01.5);
    • rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa (PMI) UE;
    • è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”.

    Esonero INPS Agricoltura: Tipi di eventi ammissibili e intensità degli aiuti

    Secondo il regolamento UE 2022/2472, gli aiuti possono coprire i danni con le seguenti percentuali:

    Intensità massima degli aiuti per evento
    Tipo di evento Percentuale massima di aiuto
    Calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.) 100%
    Epizoozie e fitopatie (moria kiwi, Xylella, ecc.) 100%
    Eventi climatici avversi assimilabili (grandine, gelo, ecc.) 80% (90% in zone soggette a vincoli naturali)

    Aliquota esonero contributivo INPS
    Percentuale di danno Aliquota di esonero
    ≥ 30% 17%
    > 70% 50%

    L’esonero contributivo INPS: a chi spetta e come funziona

    Le agevolazioni previdenziali sono uno degli strumenti previsti come intervento ex post. L’esonero si applica:

    • ai contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento;
    • su richiesta presentata tramite cassetto previdenziale INPS;
    • nei limiti delle risorse e dell’importo massimo riconosciuto dalla Regione.

    Percentuali di esonero previste:

    percentuale di danno    Aliquota di esonero

    ≥ 30%                                 17%

    > 70%                                 50%

    Importante: l’esonero si calcola “a scalare” come parte dell’importo massimo di aiuto spettante.

    Non sono oggetto di esonero le seguenti componenti:

    • trattenute a carico del lavoratore;
    • contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.);
    • contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali.

    Come presentare domanda

    La domanda per l’esonero contributivo  imprese agricole colpite da calamità si  trasmette esclusivamente tramite il “cassetto previdenziale del contribuente”; e deve contenere le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) e la validità DURC.

    L'istituto informa che verranno a breve resi disponibili, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria)

    Le strutture territoriali INPS verificheranno:

    • esistenza del DURC in corso;
    • rispetto di CCNL e normativa in materia di lavoro;
    • congruità dei dati forniti (via banche dati SIAN, Agenzia Entrate, ecc.).

    L’esonero ha natura provvisoria e diventa definitivo solo dopo approvazione della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’AGEA.

    i riferimenti normativi completi

     Riferimenti normativi italiani sull'esonero INPS agricolo

    • D.lgs. 102/2004, artt. 5 e 8 – Interventi compensativi e esonero contributivo
    • DM 22/05/2023 – Eventi assimilabili a calamità naturali
    • DM 11/08/2023 – Calamità naturali
    • DM 24/01/2024 e DM 12/09/2024 – Fitopatie (Xylella, moria kiwi, ecc.)
    • DM interministeriale 21/07/2005 – Percentuali esonero (17% – 50%)
    • D.lgs. 82/2008 – Danno minimo per accesso: 30%
    • DL 104/2023 e DL 63/2024 – Deroghe al principio di sussidiarietà
    • Legge 296/2006, art. 1, co. 755-756 e 1175 – Requisiti DURC e limiti esclusione
    • Legge 234/2012, art. 52 – Registrazione aiuti di Stato
    • Legge 845/1978 e Legge 388/2000 – Contributi esclusi (Fondi formazione)
  • ISEE

    ISEE senza BTP: nuove istruzioni per DSU autodichiarata e precompilata

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025, n. 13, ha illustrato le modifiche  previste dalla legge di bilancio 2024 al Regolamento ISEE,  riguardanti  l'esclusione di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale dal patrimonio mobiliare considerato ai fini ISEE, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    Il 2 aprile è stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione unica DSU con relative istruzioni e INPS ha tempestivamente pubblicato la circolare di istruzioni n. 73 del 3 aprile 2025  

    Si specifica in particolare che chi ha presentato una DSU dal 1 gennaio 2025 deve ripresentarla con il nuovo modello se vuole escludere i titoli posseduti a fine 2023.

    INPS nel messaggio 1895/2025  avverte che nella DSU  precompilata i buoni saranno automaticamente esclusi dalla data del 16 giugno e fornisce le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione da parte degli utenti.

    Nuova DSU ISEE: i valori da escludere

    A partire dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, 

    non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale il valore 

    • dei titoli di Stato dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, 
    • dei libretti di risparmio postale,
    •  posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU,
    •  fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

     Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

    Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    Per ulteriori informazioni la circolare 73  rinvia al paragrafo 4.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione della DSU.

    ISEE 2025 Le modifiche a modulistica e istruzioni

    L'istituto riepiloga inoltre le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU, ovvero:

    –       sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;

    –       è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;

    –       sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili  anche nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

    DSU ISEE precompilata con esclusione automatica

    L’INPS ha aggiornato il sistema di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, in recepimento delle modifiche normative introdotte dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13. A partire dal 16 giugno 2025, i quadri relativi al patrimonio mobiliare nella DSU precompilata (in particolare il Quadro FC2, sezioni I e II del Modulo FC.1) vengono automaticamente compilati al netto dell’esclusione di:

    • titoli di Stato,
    • buoni fruttiferi postali (compresi quelli trasferiti allo Stato),
    • libretti di risparmio postali,
    • fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, come previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE.

    L’esclusione è applicata ai componenti del nucleo familiare secondo questa priorità:

    • Dichiarante;
    • Altri componenti, in ordine decrescente di età;
    • Genitore non convivente né coniugato.

    Per ogni soggetto, l’ordine di priorità dei rapporti finanziari da escludere è:

    • Titoli di Stato (codici 2 e 6);
    • Buoni fruttiferi postali (codice 7 con operatore Poste);
    • Libretti postali (codice 3 con operatore Poste).

    In calce al Quadro FC2, sarà disponibile un riepilogo delle decurtazioni effettuate, visualizzabile tramite il pulsante “Apri Dettaglio Decurtazione applicata”. Il dichiarante può accettare o modificare i dati proposti.

    DSU in modalità autodichiarata

    Per chi presenta la DSU in modalità autodichiarata, si riconferma che  resta obbligatorio riportare i valori dei libretti postali (rapporto tipo 03) già al netto dell’esclusione, 

    • sia nel campo “Saldo al 31 dicembre” 
    • che in “Giacenza media” del Quadro FC2, sezione I.

    L’intervento ha l’obiettivo di semplificare la compilazione della DSU e garantire un'applicazione uniforme dell’esclusione prevista dalla normativa, entro il limite dei 50.000 euro complessivi per nucleo.

  • Lavoro Dipendente

    Decreto Sicurezza: sgravi e apprendistato per i detenuti

    È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2025 n. 131, la Legge n. 80 del 9 giugno 2025, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 48/2025 (c.d. Decreto Sicurezza).

    Tra le disposizioni di interesse per i datori/sostituti d'imposta vanno segnalati due articoli in tema di lavoro per i soggetti condannati ma ammessi a misure alternative alla  detenzione.

    In particolare, la Legge : 

    • estende lo sgravio contributivo per l'assunzione di detenuti o internati  ammessi al lavoro esterno presso le imprese pubbliche e private diverse dalle cooperative e
    • estende l'applicabilita del contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età  per 
      •   soggetti condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e 
      • detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

    L'intervento normativo mira a:

    • Rafforzare la sicurezza pubblica, limitando l’accesso ai benefici penitenziari per i reati più gravi o connessi alla criminalità organizzata e al terrorismo;
    • Promuovere il lavoro rieducativo come strumento di reinserimento e prevenzione della recidiva;
    • Coinvolgere il tessuto economico e sociale nella gestione delle opportunità lavorative per i detenuti.

    con un approccio che coniuga rigore e possibilità di reinserimento per i detenuti che dimostrano un effettivo percorso di distacco dalla criminalità.

    Vediamo qualche dettagli in piu in attesa dei provvedimenti attuativi .

    . Estensione dei reati ostativi ai benefici penitenziari (Art. 34, lett. a) e valutazione convenzioni

     

    Viene ampliato l’elenco dei reati per cui i benefici penitenziari (come lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) sono subordinati alla collaborazione con la giustizia. Si aggiungono:

    • Art. 415 c.p., secondo comma (istigazione a delinquere aggravata);
    • Art. 415-bis c.p. (arruolamento con finalità terroristiche).

    Per questi reati, i benefici possono essere concessi solo in assenza di legami con contesti criminali, previo approfondito accertamento giudiziario.

    L' Art. 34, lett. b) intitolato  Tempi certi per la valutazione delle convenzioni lavorative   prevede invece che l’Amministrazione penitenziaria dovrà esprimersi entro 60 giorni sulle proposte di convenzione per attività lavorative dei detenuti con soggetti pubblici e privati, indicando eventuali condizioni necessarie. L'obiettivo è semplificare e rendere più tempestiva l’attivazione di percorsi di reinserimento professionale.

    Estensione incentivi alle imprese per il lavoro esterno (Art. 35) e apprendistato

    Le agevolazioni contributive previste per le imprese che assumono detenuti vengono estese anche:

    1. alle attività fuori dagli istituti penitenziari;
    2. ai soggetti ammessi al lavoro esterno.

    Questa modifica intende favorire maggiori opportunità occupazionali per i detenuti.

    All'art 36 è presente invece ll'ccesso all’apprendistato professionalizzante:

    I detenuti assegnati al lavoro esterno e coloro ammessi a misure alternative potranno essere assunti, senza limiti di età, con contratto di apprendistato professionalizzante. Si punta così alla qualificazione o riqualificazione professionale dei soggetti in esecuzione penale, favorendone il reinserimento. 

    Sono previsti stanziamenti progressivi fino a 2,4 milioni di euro annui a partire dal 2033 per sostenere la misura.

    Riforma del regolamento sul lavoro penitenziario (Art. 37)

    La legge di conversione del DL Sicurezza  inoltre prevede che entro 12 mesi, sarà aggiornato il regolamento attuativo del D.P.R. 230/2000 secondo questi principi:

    • Sussidiarietà orizzontale: promozione del lavoro penitenziario con il coinvolgimento di imprese, enti non profit e cooperative;
    • Semplificazione delle procedure tra carceri e datori di lavoro privati;
    • Riconoscimento curriculare e ai fini della formazione delle attività svolte in carcere;
    • Collaborazione istituzionale con ordini professionali e autorità di garanzia per favorire il reinserimento lavorativo.

  • Lavoro Dipendente

    Trasferte e sgravi contributivi: la Cassazione chiarisce

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15056 del 5 giugno 2025, ha affrontato un caso complesso riguardante i contributi previdenziali e le indennità di trasferta. La vicenda ha origine da un ricorso presentato da una società contro una sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. 

    La Corte d'Appello aveva stabilito che:

    • non erano dovuti i contributi per le somme corrisposte a un dipendente a titolo di indennità di trasferta, ma 
    • aveva confermato il diritto dell'INPS a richiedere somme per insussistenza del diritto agli sgravi contributivi ex art. 8, comma 4 bis, della legge n. 223 del 1991.

    La società ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse erroneamente interpretato la normativa, in particolare l'art. 2359 del codice civile, riguardo alla coincidenza degli assetti proprietari tra le società coinvolte. Secondo la società, la valutazione della Corte d'Appello avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sui parametri normativi previsti dall'art. 2359 c.c., che regola i rapporti di controllo tra società.

    La decisione della Cassazione: diritto indennità di trasferta

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale della società, affermando che la nozione di "assetto proprietario coincidente" è più ampia di quella definita dall'art. 2359 c.c. La Corte ha chiarito che la legge non si riferisce solo ai rapporti tipizzati dall'art. 2359 c.c., ma include anche altri rapporti di collegamento o controllo. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la valutazione del giudice deve considerare non solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi, ma anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, per verificare se l'operazione abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante.

     Questo significa che le aziende devono prestare particolare attenzione alle operazioni di ristrutturazione che coinvolgono società con assetti proprietari coincidenti, per evitare di incorrere in sanzioni per elusione della normativa previdenziale.

    La Corte di Cassazione ha ribadito che l'onere della prova spetta alla parte datoriale, che deve dimostrare di aver rispettato le disposizioni di legge per beneficiare degli sgravi contributivi.

    Diritto indennità di trasferta e onere della prova

    La Corte ha accolto, invece, il ricorso incidentale dell'INPS, rilevando che la Corte d'Appello non aveva compiuto alcun accertamento sull'ammontare delle indennità di trasferta erogate e sulle modalità delle stesse. 

    Secondo l'art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente determinati limiti. La Corte di Cassazione ha precisato che l'accertamento imposto al giudice di merito deve essere condotto nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte datoriale, mentre all'ente previdenziale spetta dimostrare che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro.

    La sentenza sottolinea l'importanza di un accurato accertamento delle indennità di trasferta erogate ai dipendenti. Le aziende devono tenere traccia delle somme corrisposte e delle modalità di erogazione, per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e evitare contestazioni da parte dell'INPS.

  • Accertamento e controlli

    Tasso interessi e sanzioni Inps dall’ 11 giugno 2025

    Con la circolare 100  del  10 giugno  2025 INPS   comunica l'adeguamento  del tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali ,  a seguito delle ultime  decisioni della Banca centrale Europea (  del 5.6.2025)    che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento  dell’Eurosistema  di un ulteriore 0,25%,  portandolo al 2,15%.

    In sintesi l'istituto comunica che dall'11 giugno 2025:

    • l’interesse di dilazione e di differimento da applicare ai contributi  agli Enti di previdenza e assistenza obbligatorie, scende all'8,15% annuo 
    • la misura delle sanzioni civili  scende al 7,65%   (con le eccezioni previste dal DL 19 2924 sotto specificate)

    Va  sempre ricordato inoltre che dal 1 gennaio 2025 è variato il tasso di interesse legale e con la circolare 1 del 7 gennaio INPS ne  ha chiarito le implicazioni.

    Di seguito  tutti i dettagli forniti dall'Istituto nel nuovo documento.

    Tasso interesse INPS per dilazioni e rateazioni

    La circolare 100 2025 precisa che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso dell’8,5% annuo e  trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 aprile  2025.

    I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

    Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari 8,15 , sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio  2025.

    Sanzioni civili INPS tasso da giugno 2025 e novità dopo il dl 19 2024

    Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti).

    INPS ricorda che :

    1- a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: 

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del  2,15% annuo
    • Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    2-  L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

    • –    come già previsto,  in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito  le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al  7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •  –    ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro  novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni  è pari al 9,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 7,5 punti).
    • Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).

    Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali

    In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

    Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore  all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dall'11 giugno  2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,15% 

    Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS

    Nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiarito  gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS. 

    Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:

    •  Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali

    Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.

    • Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
    • Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
    •  Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

    Il nuovo tasso del 2% interessa anche le somme pagate dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2025, incluse prestazioni pensionistiche, trattamenti di fine servizio e fine rapporto.