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Licenziamento nullo per errata notifica disciplinare
La contestazione dell’addebito costituisce il presupposto imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa in quanto assicura al dipendente la piena conoscenza dei fatti contestati e la possibilità di replicare efficacemente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3857 del 20 febbraio 2026, interviene nuovamente sul tema, chiarendo i limiti entro i quali possono ritenersi validi gli atti del procedimento disciplinare. In particolare, la pronuncia affronta il caso della mancata ricezione della contestazione disciplinare da parte del dipendente, evidenziando le conseguenze sul piano della legittimità del licenziamento.
La decisione assume rilievo sistematico poiché ribadisce che la conoscenza degli addebiti non può essere surrogata da atti successivi e che la violazione delle garanzie procedurali incide direttamente sulla validità del provvedimento espulsivo.
Il caso: errore di notifica
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente pubblico, impugnato per asserita illegittimità. In primo grado, il lavoratore aveva ottenuto una decisione favorevole, successivamente riformata in appello, con rigetto delle sue domande.
La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante il fatto che la contestazione disciplinare non fosse stata ricevuta dal dipendente a causa di un errore nell’indirizzo di notifica. Secondo tale impostazione, la conoscenza degli addebiti sarebbe comunque intervenuta in un momento successivo, attraverso un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, consentendo al lavoratore di difendersi.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare nel pubblico impiego e il diritto di difesa, con riferimento al quadro normativo composto dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 7 della legge n. 300/1970.
La questione centrale sottoposta alla Corte riguarda dunque la distinzione tra contestazione tardiva e contestazione omessa, nonché la possibilità di sanare eventuali vizi attraverso la conoscenza successiva degli addebiti.
Da notare che tale principio non è esclusivo del pubblico impiego, ma deriva direttamente dall’art. 7 della legge n. 300/1970, norma che si applica anche ai rapporti di lavoro privato e prevede, in buona sostanza che:
- il datore di lavoro deve contestare tempestivamente e specificamente i fatti;
- il lavoratore deve essere posto in condizione di difendersi;
- solo dopo tale fase può essere irrogata la sanzione, incluso il licenziamento disciplinare.
La sentenza licenziamento nullo per violazione del diritto di difesa
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, affermando un principio di diritto netto: l’omessa contestazione disciplinare determina un vizio radicale del procedimento, non sanabile attraverso atti successivi.
In primo luogo, i giudici chiariscono la differenza tra contestazione tardiva e assenza di contestazione. Nel primo caso, il lavoratore può comunque conoscere gli addebiti e difendersi, seppur con difficoltà. Nel secondo, invece, il procedimento si sviluppa senza che il dipendente sia mai posto nella condizione di conoscere le accuse, con una compromissione totale delle garanzie difensive.
La Corte evidenzia che la contestazione è l’atto fondante del procedimento disciplinare: essa non solo informa il lavoratore, ma consente l’attivazione di tutte le fasi difensive, inclusa l’audizione e la possibilità di ottenere l’archiviazione del procedimento. L’assenza di tale atto impedisce l’esercizio tempestivo e pieno del diritto di difesa.
Di conseguenza, non può essere condivisa la tesi secondo cui la conoscenza degli addebiti attraverso atti successivi – come la sospensione del procedimento – possa sanare il vizio. Tale conoscenza tardiva, infatti, interviene quando il procedimento ha già compiuto passaggi significativi, rendendo irrecuperabili le facoltà difensive iniziali.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui le irregolarità procedurali non determinano invalidità solo se non incidono in modo irreparabile sul diritto di difesa. Tuttavia, nel caso di specie, l’assenza della contestazione integra proprio un’ipotesi di compromissione irrimediabile, poiché il lavoratore non ha potuto partecipare consapevolmente alla fase iniziale del procedimento.
Un ulteriore passaggio motivazionale sottolinea come ammettere forme alternative di conoscenza degli addebiti finirebbe per alterare l’intero impianto del procedimento disciplinare, fondato su termini e garanzie che presuppongono la contestazione formale.
In parole semplici:
- non è sufficiente che il lavoratore venga a conoscenza dei fatti in modo informale;
- non basta che li apprenda dal provvedimento di licenziamento;
- non rileva che il datore abbia “tentato” la comunicazione se questa non è pervenuta.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione per una nuova decisione conforme ai principi enunciati.
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Fondi pensione: deducibilità 2026 e chiarimenti
La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in maniera abbastanza rilevate sul secondo pilastro previdenziale, ovvero i fondi previdenziali integrativi incidendo non solo sui profili fiscali con l'innalzamento del limite di deducibilita ma anche sulle modalità di adesione, gestione e prestazione dei fondi pensione.
Pochi giorni fa a circolare 15 2026 di Assogestioni , l'associazione delle società di gestione del risparmio ha fornito una precisazione importante sulla decorrenza della novità. Facciamo il punto nei paragrafi seguenti.
Fondi pensione le novità 2026
La legge di bilancio interviene sui principali articoli del Dlgs n. 252/2005 (artt. 6, 8 e 11), con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della previdenza complementare nel sistema pensionistico italiano e ampliarne la diffusione tra i lavoratori.
Sul piano fiscale, è previsto l’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi a 5.300 euro annui, quale leva di incentivo all’adesione. Tale limite riguarda la contribuzione complessiva (lavoratore e datore di lavoro) e si accompagna alla rimodulazione del regime di extra-deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007.
Accanto al profilo fiscale, la riforma introduce rilevanti innovazioni sul piano organizzativo e gestionale:
- viene ampliata la portabilità della posizione individuale, consentendo il trasferimento anche del contributo datoriale verso forme pensionistiche diverse (fondi aperti e PIP), superando precedenti vincoli;
- si rafforza la libertà di scelta dell’aderente, con effetti anche nei casi di cambio datore di lavoro o forma pensionistica;
- vengono rivisti gli obblighi informativi del datore di lavoro, che è chiamato a verificare le scelte pregresse del lavoratore e a fornire adeguata informazione sugli strumenti disponibili.
Ulteriore elemento di rilievo riguarda il meccanismo di adesione: la manovra prevede un rafforzamento delle logiche di adesione automatica (silenzio-assenso), in particolare per i neoassunti. La destinazione del TFR va espressa entro il termine di 60 giorni dall'assunzione. In mancanza di scelta le somme sono destinate al fondo pensione contrattuale e non più all'azienda.
Tale misura mira ad aumentare la partecipazione alla previdenza integrativa, considerata sempre più necessaria in un contesto di riduzione del tasso di sostituzione del sistema pubblico.
Sul fronte delle prestazioni, la legge introduce nuove modalità di erogazione più flessibili rispetto alla tradizionale rendita vitalizia, tra cui la rendita a durata definita e forme di prelievo modulabile, con l’obiettivo di adattare la prestazione alle esigenze individuali degli aderenti.
Tabella delle novità
Di seguito una sintesi dei principali parametri operativi aggiornati:
Voce Valore 2026 Indicazioni operative Limite deducibilità contributi 5.300 euro Leva fiscale principale per incentivare adesione Extra-deducibilità lavoratori “prima occupazione” 2.650 euro annui Rimodulata in funzione del nuovo limite Totale deducibile massimo 7.950 euro annui Inclusivo del plafond aggiuntivo Portabilità contributo datoriale Estesa Trasferibile anche verso fondi aperti e PIP Adesione automatica (TFR) Rafforzata Silenzio-assenso per neoassunti dopo 60 gg, La circolare Assogestioni 15 2026: decorrenza e imposte
La circolare Assogestioni 15 2026 evidenzia un profilo interpretativo rilevante in merito alla decorrenza delle nuove misure fiscaliprevisto dalla legge di Bilancio 2026 che fissava il termine al 1 luglio 2026 .
In particolare, richiamando la formulazione dell’articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 252/2005, si individua nel 1° gennaio 2026 il momento di efficacia dell’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi ai fondi pensione.
La soluzione interpretativa si fonda sul il principio di unitarietà del periodo d’imposta e assume rilievo operativo per datori di lavoro e consulenti, chiamati ad applicare correttamente i nuovi limiti già a partire dall’intero esercizio 2026.
Auspicabile a questo punto un chiarimento ufficiale dell'amministrazione finanziaria , che potrebbe arrivare forse a ridosso della data del 1 luglio.
Sul tema delle prestazioni Assogestioni ricorda che per le forme alternative alla rendita vitalizia, quali la rendita a durata definita, i prelievi flessibili il regime fiscale è assimilato a quello delle prestazioni in capitale, con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile fino al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione al fondo.
Diverso il trattamento per le prestazioni frazionate, che scontano una ritenuta del 20%, riducibile dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo, entro un limite massimo di riduzione del 5%.
Anche per le nuove prestazioni si ritiene applicabile il regime transitorio previsto dal Dlgs n. 252/2005: per gli iscritti ai fondi pensione antecedentemente al 1° gennaio 2007, la nuova tassazione riguarda solo i montanti maturati da tale data, mentre per le quote precedenti continua ad applicarsi il regime previgente
Extradeducibilità per iscrizione come minorenne: Risoluzione 25 2025
Per completezza si ricorda infine che sul tema dell'extradeducibilita l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, ha chiarito il caso di un lavoratore che era stato iscritto al fondo pensione dai genitori nel 2009, quando era ancora minorenne, ma ha iniziato a lavorare solo nel 2019 e chiedeva se potesse beneficiare del bonus extra-deducibilità.
L'Agenzia ha risposto positivamente ma con una precisazione importante: i cinque anni utili per calcolare il plafond aggiuntivo decorrono dall'inizio del primo rapporto di lavoro, non dall'iscrizione al fondo.
Inoltre, i contributi versati dai genitori negli anni precedenti non contano ai fini del calcolo dell'agevolazione.
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Finanziamenti PMI per mancati pagamenti: nuove modalita di domanda
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare direttoriale 544 del 24 febbraio 2026 pubblicata in Gazzetta il 18 marzo , interviene sulla disciplina dei finanziamenti agevolati destinati alle PMI vittime di mancati pagamenti, introducendo modifiche operative rilevanti rispetto alla precedente circolare del 7 agosto 2019.
L’aggiornamento si rende necessario sia per adeguare il quadro normativo europeo in materia di aiuti “de minimis”, sia per gestire la cessazione della piattaforma informatica precedentemente utilizzata per l’invio delle domande. Le nuove disposizioni incidono in modo diretto sulle modalità di presentazione delle istanze e sugli adempimenti richiesti a imprese e professionisti, imponendo un approccio più strutturato e formale.
Giova sottolineare subito che i fondi disponibili al 1 gennaio 2026 erano pari a circa 22 milioni di euro e che le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione.
Il quadro normativo e i soggetti beneficiari
Le norme sui finanziamenti per PMI vittime di mancati pagamenti sono disciplinate dal Fondo per il credito alle PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti, istituito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il fondo sostiene PMI e professionisti in crisi di liquidità per crediti non pagati da debitori imputati di reati specifici come estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e vari reati fallimentari (artt. 216-225 legge fallimentare).
I criteri operativi sono stati definiti dal Decreto ministeriale 17 ottobre 2016, modificato dall'art. 19-ter della Legge n. 58/2019.
Soggetti beneficiari
Possono accedere PMI iscritte al Registro imprese (non in liquidazione o procedure concorsuali, eccetto concordato in continuità) e professionisti iscritti a ordini o associazioni ex L. 4/2013, che siano parti offese in procedimento penale anteriore alla domanda, con crediti non incassati ≥20% del totale verso clienti e capacità di rimborso.
Il debitore deve essere imputato o condannato per i reati indicati; per società, il procedimento è a carico del legale rappresentante.
Caratteristiche dell' agevolazione
Si ricorda che l'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, fino a €500.000 (limite crediti documentati nel procedimento penale), con durata da 3 a 10 anni (preammortamento max 2 anni), nei limiti dei regolamenti de minimis UE (nn. 2831/2023, 1408/2013, 717/2014).
Ora con la circolare 244 2026 viene recepita la sostituzione del precedente regolamento (UE) n. 1407/2013 con il nuovo regolamento (UE) n. 2023/2831, che ridefinisce i limiti e le condizioni degli aiuti “de minimis”. Restano inoltre applicabili le discipline specifiche per i settori della pesca e dell’agricoltura, con i relativi regolamenti europei.
Le agevolazioni continuano a essere concesse nel rispetto dei massimali di aiuto espressi in equivalente sovvenzione lordo (ESL), differenziati per settore di attività.
Istruzioni passo passo sulla nuova procedura di domanda
La nuova procedura definisce in modo puntuale le modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.
I passi per la domanda
- Scaricare lo schema di domanda dal sito MiMIT
- Compilare in formato digitale come Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN, DPR 445/2000).
- Firma digitalmente il documento e allega: atti del procedimento penale/concorsuale, dichiarazione de minimis (Reg. UE 2023/2831 ecc.), prove capacità rimborso.
- Inviare tutto via PEC a [email protected].it dal legale rappresentante; le domande sono gestite in ordine cronologico.
- Il MiMIT verifica requisiti e notifica esito; è possibile l' anticipo del 50% dopo conferma da parte degli uffici giudiziari.
Per assistenza fare riferimento alla Divisione V MiMIT, tel. 06 5492 7834 o alle PEC dedicate.
Elemento Nuova regola operativa Modalità di invio Esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] Formato domanda Digitale, secondo modello ufficiale disponibile sul sito MIMIT Firma Firma digitale obbligatoria, pena improcedibilità PEC impresa Deve essere attiva e registrata nel Registro imprese Numero domande Una sola domanda per soggetto beneficiario Professionisti Obbligo di allegare attestazione di iscrizione o certificazione ex legge n. 4/2013 Obblighi informativi Comunicazione di eventuali ulteriori aiuti “de minimis” prima dell’ammissione La circolare precisa che la circolare del 2019v continua a rappresentare il riferimento operativo per gli aspetti non aggiornati.
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Riscatto e ricongiunzione: online le attestazioni INPS degli oneri
Le attestazioni fiscali di pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono disponibili sul Portale dei Pagamenti INPS . Lo ha comunicato ieri l'istituto nel messaggio 965 2026 in cui fornisce anche alcune precisazioni.
Le attestazioni sono visualizzabili e stampabili nel “Portale dei Pagamenti” del sito istituzionale www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.
Istruzioni INPS aggiornate
Si ricorda che per le domande di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) presentate dal 1° gennaio 2024 dal diretto interessato, dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo (cfr. l’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Diversamente, per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2021 il contributo versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (cfr. l’art. 20, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID almeno di livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.
Fondo spettacolo, lavoratori sportivi ed ex INPDAP
- Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul “Portale dei Pagamenti”, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [email protected].
- Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul “Portale dei Pagamenti”, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti di imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.
Modalità di rettifica
In caso di discordanze tra gli importi attestati e gli importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria Struttura territoriale di competenza; gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1) possono utilizzare la casella di posta elettronica [email protected].
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Spese scolastiche nel 730/2026: aumenta la detrazione
L’articolo 1, comma 13, della Legge di bilancio 2025 ha disposto l’innalzamento, a regime:
- da 800 a 1.000 euro
- per ogni alunno o studente,
delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.
La novità si applica sulle spese sostenute nel 2025 , detraibili quindi nella dichiarazione 2026.
Dal 30 aprile si aprirà la campagna dei dichiarativi 2026, vediamo cosa cambia nel Modello 730/2026 per le spese scolastiche dei figli.
730/2026: la detrazione per le spese scolastiche
A seguito delle modifiche suindicate apportate alla norma di riferimento dalla legge di bilancio 2025, da quest’anno l’importo massimo ammesso in detrazione per le spese scolastiche sale dagli 800 euro previsti lo scorso anno a 1.000 euro, somma sulla quale verrà calcolato il rimborso del 19 per cento per ciascuno studente.
Le spese d’istruzione detraibili dovranno essere inserite nella Sezione I, rigo da E8 ad E10 utilizzando il codice:
- "12" Spese per istruzione diverse da quelle universitarie e quindi spese scolastiche;
- "13" Spese per istruzione universitaria;
- "33" Spese per asili nido.
Attenzione al fatto che gli stessi codici vanno utilizzati per il Modello Redditi PF 2026, all’interno del quale bisognerà compilare la Sezione I del quadro RP, indicando le spese sostenute nei righi da RP8 a RP13.
Le spese scolastiche per le quali è possibile richiedere la detrazione fiscale del 19 per cento riguardano i costi sostenuti per la frequenza dei seguenti corsi d’istruzione:
- scuola materna;
- scuola elementare;
- scuola media (secondaria di primo grado);
- scuola superiore (secondaria di secondo grado).
Nel caso di spese relative a più alunni, nel modello 730/2026 sarà necessario compilare più righi da E8 a E10, riportando in ciascuno di essi la spesa sostenuta.
Tra le spese detraibili entro il limite di 1.000 per alunno o studente, rientrano tutti gli importi relativi a:
- tassa di iscrizione e frequenza;
- spese relativa al servizio di mensa scolastica;
- contributi volontari e erogazioni liberali;
- pre e post scuola;
- gite scolastiche;
- contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa;
- assistenza al pasto.
730/2026: i documenti per detrarre le spese scolastiche
La detrazione per spese scolastiche decresce per redditi superiori a 120.000 euro e si azzera a 240.000 euro.
I pagamenti tracciabili sono obbligatori (ricevute bancarie, MAV, PagoPA).
Documentazione necessaria ai fini della imputazione nel modello 730/2026 delle spese.
Vanno conservate ricevute o quietanze di pagamento per:
- Spese scolastiche diverse dalle universitarie.
- Mensa e servizi integrativi.
- Trasporto scolastico.
La detrazione non richiede la delibera scolastica se il pagamento è effettuato direttamente alla scuola. Se pagato a terzi, l’attestazione della scuola è necessaria.
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Ferie non godute: prova a carico del lavoratore
La Corte di Cassazione si pronuncia con una importante ordinanza 5694 del 12 marzo sul tema dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, La questione riguarda, in particolare, il valore probatorio dei verbali ispettivi e la corretta ripartizione dell’onere della prova quando il lavoratore, cessato il rapporto, rivendica il pagamento delle ferie non fruite.
La Suprema Corte analizza in particolare la rilevanza dei documenti aziendali (buste paga, registri presenze) e l’efficacia probatoria degli accertamenti ispettivi. e afferma che il diritto all’indennità sostitutiva non nasce automaticamente dalla mancata fruizione delle ferie, ma richiede invece una specifica dimostrazione dell’attività lavorativa svolta nei periodi destinati al riposo.
Il caso: indennità sostitutiva delle ferie e verbale ispettivo errato
lL giudizio trae origine da una richiesta di pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, quantificata inizialmente sulla base di un verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro. In primo grado, la domanda era stata accolta, ritenendo che il verbale facesse piena prova dei fatti accertati, in assenza di querela di falso.
La Corte d’appello, tuttavia, riformava integralmente la decisione, ridimensionando il numero di giorni di ferie effettivamente maturati e non goduti. In particolare, a seguito di una complessiva rivalutazione delle prove, veniva accertato che la lavoratrice aveva maturato 73 giorni di ferie e ne aveva fruiti 46, con conseguente residuo di 27 giorni. Inoltre, risultava già corrisposta dal datore di lavoro un’indennità superiore a quella dovuta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che
- il verbale ispettivo dovesse essere considerato prova piena fino a querela di falso e che
- le risultanze documentali (in particolare le buste paga) dimostrassero il mancato godimento delle ferie.
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso soffermandosi su due aspetti centrali: il valore probatorio del verbale ispettivo e la distribuzione dell’onere della prova nelle controversie relative alle ferie non godute.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza dell’impostazione della Corte territoriale e ribadendo principi di diritto di particolare rilievo.
In primo luogo, è stato chiarito che il verbale ispettivo non ha un valore probatorio uniforme. Esso fa piena prova, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., solo per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre non gode della stessa efficacia per le valutazioni e le elaborazioni derivanti dall’esame di documenti. Nel caso concreto, la quantificazione delle ferie non godute risultava da un’attività valutativa degli ispettori basata su documentazione non integralmente prodotta in giudizio, e pertanto non poteva essere considerata prova privilegiata.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui grava sul lavoratore l’onere di provare il diritto all’indennità sostitutiva. Tale principio discende dall’art. 2697 c.c. e trova conferma nella giurisprudenza consolidata: il lavoratore deve dimostrare di aver prestato attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Non è sufficiente, quindi, allegare la mancata fruizione delle ferie o richiamare documenti aziendali che non attestino in modo diretto l’effettiva prestazione lavorativa.
La Corte ha inoltre evidenziato che le buste paga non possono essere automaticamente considerate confessione del datore di lavoro circa il mancato godimento delle ferie, in quanto attestano elementi retributivi ma non necessariamente la prestazione lavorativa nei periodi di ferie. Analogamente, i registri aziendali possono essere valutati dal giudice insieme ad altri elementi probatori, senza assumere valore decisivo in senso univoco.
Infine, è stata confermata la legittimità della condanna alle spese in base al principio di soccombenza, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione sull’eventuale compensazione, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
La pronuncia fornisce quindi un quadro chiaro per gli operatori: nei contenziosi sulle ferie non godute, la prova deve essere costruita in modo puntuale e documentato, mentre i verbali ispettivi rappresentano un elemento importante ma non decisivo se basati su valutazioni e non su fatti direttamente constatati.
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Contributi previdenziali: quale CCNL usare secondo la Cassazione
Con l’ordinanza n. 572 del 10 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha fornito una importante interpretazione sui criteri per individuare il contratto collettivo da utilizzare come parametro per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’INPS. La questione riguarda l’ipotesi in cui, nello stesso ambito economico esistano più contratti collettivi applicabili e si debba stabilire quale debba essere preso a riferimento ai fini della determinazione del cosiddetto “minimale contributivo”.
La normativa di riferimento stabilisce che la base retributiva su cui calcolare i contributi non possa essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore di attività dell’impresa. Tale principio deriva dall’art. 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, e dalla disciplina interpretativa contenuta nell’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995.
Il contenzioso sul contratto collettivo applicabile
Nel caso concreto esaminato dalla Corte, il contenzioso nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti di una società per contributi non versati e relative sanzioni. Il giudizio ha riguardato sia la questione della prescrizione di parte del credito contributivo sia, soprattutto, l’individuazione del contratto collettivo da utilizzare per determinare la base di calcolo della contribuzione.
Nel giudizio di merito la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la pretesa contributiva dell’INPS, applicando come parametro un contratto collettivo nazionale riferito alle imprese radiotelevisive operanti a livello nazionale. L’istituto previdenziale aveva infatti ritenuto che tale contratto fosse stipulato da organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività e pertanto idoneo a determinare il minimale contributivo.
La società interessata ha contestato questa impostazione sostenendo che la propria attività rientrava nel settore delle imprese radiotelevisive locali per cui il contratto collettivo nazionale richiamato dall’INPS non era pertinente. Secondo la tesi difensiva, l’applicazione di un contratto collettivo riferito a un diverso ambito di attività avrebbe determinato un’errata determinazione della base imponibile contributiva.
La società ha inoltre contestato la qualificazione di un rapporto di lavoro instaurato con un collaboratore, sostenendo la legittimità del contratto a progetto utilizzato.
La Suprema Corte ha esaminato separatamente le due questioni, ritenendo ammissibile e fondata la censura relativa al contratto collettivo applicato, mentre ha dichiarato inammissibile la doglianza riguardante la qualificazione del rapporto di lavoro.
La decisione della Suprema Corte
Nella sentenza quindi, con riferimento alla questione principale, la Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui il contratto collettivo da utilizzare come parametro per la determinazione dei contributi deve essere quello relativo all’attività effettivamente svolta dall’impresa. Il criterio non può essere fondato su valutazioni discrezionali né sulla sola maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti. Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno rilevato che le imprese radiotelevisive operanti in ambito locale presentano caratteristiche specifiche rispetto a quelle che operano su scala nazionale. Questa distinzione, secondo la Corte, è riconosciuta anche dalla contrattazione collettiva, che disciplina separatamente i due ambiti di attività. Il confronto sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali è infatti possibile soltanto quando i contratti riguardano la stessa categoria produttiva.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello limitatamente alla questione del contratto collettivo applicabile e ha rinviato la causa al giudice di merito affinché riesamini la vicenda attenendosi al principio secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi deve essere quella prevista dal contratto collettivo del settore di attività effettivamente esercitato dall’impresa, tenendo conto anche dell’ambito territoriale – locale o nazionale – in cui tale attività viene svolta.