• Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze di fatto

    Gratuito patrocinio: cos’è? il limite di reddito per l’accesso

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025 del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2025 la soglia reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è stata innalzata :

    • da € 12.838,01 a 
    • € 13.659,64 annui,

    con un incremento di oltre 800,00 euro  

    Questo adeguamento  riflette la variazione dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) del +6,4% accertata dall’ISTAT per il biennio 2022-2024, 

    Attenzione al fatto che per la definizione del reddito da considerare,  per l'accesso al gratuito patrocinio, non si considera solo il reddito personale del richiedente, ma  il reddito complessivo di tutti i conviventi al momento della presentazione della domanda. In merito la Corte di Cassazione ha fornito negli anni diversi  chiarimenti sul concetto di “conviventi” rilevante ai fini del patrocinio gratuito . In una delle piu recenti (ordinanza n. 18134/2023), la Seconda Sezione Civile ha affermato con estrema chiarezza che “vanno computati anche i redditi del convivente more uxorio”.

    Gratuito patrocinio dello Stato: che cos'è

    Ai sensi dell'art 74 del DPR n 115/2002 si prevede che:

    • è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
    • è altresi', assicurato  il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria  giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le  sue  ragioni risultino non manifestamente infondate.

    Inoltre ai sensi dell'art 75 l'ammissione al  patrocinio è valida  per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.    

    Giova ricordare inoltre che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31004/2025 ha ribadito un principio importante in materia deontologica: l’avvocato che opera con gratuito patrocinio non può in alcun modo chiedere compensi extra al proprio assistito, poiché tutte le spese sono a carico dello Stato

    Leggi anche Separazione giudiziale e gratuito patrocinio: quando si può avere

  • Riforma dello Sport

    Ippica: nuovo limite di età funzionari di gara a 70 anni

    il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il Decreto 23 dicembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2026, interviene sulla disciplina del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. 

    La modifica riguarda  l’innalzamento del limite di età per la permanenza nel Registro, che passa da 67 a 70 anni.

     Il provvedimento aggiorna l’articolo 11 del D.M. 23 febbraio 2015, n. 11930, con l’obiettivo di garantire  continuità operativa  con alto grado di competenza in un settore altamente specialistico Negli ultimi anni, infatti numerosi iscritti hanno raggiunto il limite ordinario di età, determinando una progressiva riduzione delle professionalità disponibili.  Considerata la difficoltà di reperire sul mercato figure con analoga esperienza e preparazione, il Ministero ha  dunque ritenuto necessario intervenire per evitare possibili ricadute negative sulla regolarità e sulla funzionalità delle attività di controllo e disciplina delle competizioni ippiche.

    Innalzamento età e disposizioni transitorie

    La scelta di elevare a 70 anni il limite per la cancellazione dal Registro risponde e a un’esigenza organizzativa concreta: mantenere in servizio professionalità esperte, non facilmente sostituibili, in attesa del completamento delle procedure di selezione e formazione di nuove figure. il controllo tecnico e disciplinare delle corse ippiche, infatti, richiede competenze specifiche, maturate attraverso un percorso selettivo e formativo strutturato, che comprende il superamento di una prova e la successiva partecipazione a un corso teorico-pratico

    Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria di stabilendo che restino iscritti fino al compimento del settantesimo anno di età anche coloro che abbiano già raggiunto i 67 anni, purché non sia stata disposta la cancellazione ai sensi della normativa vigente.

    Si tratta di una misura che valorizza il ruolo dei funzionari onorari, i quali, pur operando nell’ambito dell’amministrazione pubblica, non sono soggetti allo statuto tipico del pubblico impiego né alla relativa disciplina previdenziale. Il mantenimento in attività di tali figure consente non solo di assicurare la continuità dei controlli tecnici e disciplinari, ma anche di favorire il tutoraggio e l’affiancamento dei nuovi iscritti, rafforzando il trasferimento di competenze ed esperienza.

     Il decreto, infine, precisa che dall’attuazione delle nuove disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, confermando la neutralità finanziaria dell’intervento.

  • Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali e fringe benefit: chiarimenti dell’Agenzia su stock option

    Con la Risposta n. 37/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti – in particolare stock option e performance shares – maturati durante periodi di lavoro all’estero, nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

    Il chiarimento assume particolare rilievo per i datori di lavoro che gestiscono piani di incentivazione internazionale e per i consulenti chiamati a verificare la corretta tassazione dei fringe benefit riconosciuti a dipendenti fiscalmente residenti in Italia ma operanti stabilmente all’estero.

    Il caso riguarda un lavoratore fiscalmente residente in Italia che ha svolto attività lavorativa in via esclusiva all’estero per più annualità, assoggettando il reddito da lavoro dipendente al regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Nel corso degli anni successivi, il dipendente ha esercitato stock option e ha percepito performance shares maturate durante il periodo di lavoro estero, chiedendo se tali compensi dovessero essere tassati autonomamente in Italia oppure considerarsi già “assorbiti” nel regime convenzionale.

    Il caso

    Il lavoratore ha prestato attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, soggiornando nello Stato estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Durante tali periodi ha beneficiato del regime di determinazione forfetaria del reddito, basato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale.

    Nel dettaglio:

    1. nel 2024 ha esercitato stock option maturate tra il 2016 e il 2019;
    2. nel 2025 ha ricevuto azioni a titolo gratuito nell’ambito di un piano di performance shares con periodo di maturazione 2022–2025.

    Entrambi i piani erano collegati al rapporto di lavoro svolto all’estero. L’evento imponibile (esercizio delle opzioni e assegnazione delle azioni) si è verificato in anni successivi rispetto al periodo di maturazione.

    Il contribuente ha sostenuto che tali redditi, qualificabili come fringe benefit, dovessero ritenersi già inclusi nella base imponibile determinata secondo il criterio convenzionale e, quindi, non assoggettati a ulteriore tassazione analitica.

    Per i datori di lavoro e gli uffici payroll, la questione è particolarmente delicata: occorre infatti distinguere tra momento di maturazione del diritto e momento di effettiva percezione, verificando quale regime fosse applicabile nel periodo cui il compenso si riferisce.

    La risposta dell’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina generale dei redditi di lavoro dipendente, ha ricordato che costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i compensi in natura, tra cui rientrano le assegnazioni di azioni e diritti di opzione, da valorizzare secondo il valore normale.

    Tuttavia, il regime delle retribuzioni convenzionali rappresenta una deroga al criterio analitico ordinario. Quando ricorrono i requisiti previsti – lavoro svolto all’estero in via continuativa ed esclusiva, permanenza superiore a 183 giorni, inquadramento in categorie previste dal decreto ministeriale – il reddito è determinato forfetariamente sulla base delle retribuzioni convenzionali, senza tener conto della retribuzione effettiva.

    Secondo l’interpretazione già consolidata nella prassi amministrativa, l’applicazione del criterio convenzionale comporta che ogni retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria – incluse indennità, premi ed emolumenti in natura – non sia oggetto di autonoma tassazione, dovendosi ritenere assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile.

    Nel caso esaminato, l’Agenzia ha  quindi ritenuto che:

    • i fringe benefit derivanti dall’esercizio, nel 2024, delle stock option maturate durante il periodo in cui il lavoratore era già assoggettato al regime convenzionale;
    • le azioni assegnate nel 2025 in relazione al piano di performance shares maturato anch’esso in un periodo coperto dal medesimo regime,
    • non debbano essere ulteriormente tassati in Italia, in quanto già assorbiti nella base imponibile calcolata secondo le retribuzioni convenzionali.

    Diversamente, è stata ritenuta imponibile la quota di stock option maturata in un periodo antecedente all’applicazione del regime convenzionale. Per tale frazione temporale, infatti, il reddito di lavoro dipendente non era stato determinato in via forfetaria e, pertanto, il relativo fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

    Il principio che emerge è di particolare interesse operativo: ai fini della corretta tassazione dei compensi in natura differiti, rileva il periodo di maturazione del diritto e il regime fiscale applicabile in tale arco temporale, non il solo momento di esercizio o assegnazione.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro 2026: il nuovo Piano integrato del Ministero

    Il Decreto Ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 adotta il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2026, in continuità con le strategie europee e nazionali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con il precedente Piano 2025.

    Il Piano nasce dall’esigenza di consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza orientata alla riduzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali. La tutela della salute nei luoghi di lavoro viene considerata non solo un obbligo giuridico, ma una condizione imprescindibile per il benessere collettivo, la qualità dell’occupazione e la competitività del sistema produttivo.

    Finalità e

    Il documento si ispira al principio della “Vision Zero”, ossia all’azzeramento delle morti sul lavoro, e si sviluppa lungo due direttrici fondamentali:

    1. attività promozionali, di prevenzione e protezione;
    2. rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto alle irregolarità.

    Le finalità principali del Piano 2026 possono essere sintetizzate in quattro macro-obiettivi:

    • Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
    • Sostegno alle imprese;
    • Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo;
    • Attuazione di controlli mirati e coordinati.

    Particolare attenzione viene riservata ai settori caratterizzati da maggiore incidenza di infortuni gravi e mortali, nonché ai nuovi rischi emergenti legati ai cambiamenti climatici, alla trasformazione tecnologica e all’evoluzione dei modelli organizzativi del lavoro.

    Come si attua il piano integrato

    L’attuazione del Piano avviene attraverso il coinvolgimento integrato di tre soggetti istituzionali:

    1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
    2. INAIL;
    3. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

    Il Ministero esercita funzioni di coordinamento generale e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione, anche mediante la costituzione di tavoli di lavoro dedicati, al fine di diffondere la conoscenza delle misure di tutela e rafforzare la responsabilizzazione di imprese e lavoratori.

    Una parte significativa delle attività riguarda l’attuazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che ha rafforzato il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le principali linee di intervento si segnalano:

    • incentivi economici e meccanismi premiali per le imprese virtuose, con revisione delle aliquote INAIL in funzione dell’andamento infortunistico;
    • introduzione di requisiti più stringenti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
    • finanziamento di interventi di promozione della cultura della sicurezza e di formazione dei rappresentanti dei lavoratori;
    • rafforzamento dei controlli in materia di appalti e subappalti;
    • definizione di linee guida per il tracciamento dei “mancati infortuni” nelle imprese di maggiori dimensioni.

    Ampio spazio è dedicato anche alla formazione dei giovani, attraverso un nuovo Protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, INAIL e INL, finalizzato a integrare in modo strutturale la cultura della sicurezza nei percorsi di Formazione scuola-lavoro. 

    È inoltre previsto il completamento del sistema della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con la definizione dei requisiti per l’assegnazione di crediti aggiuntivi.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi esteri: le Giornate Informative INPS 2026

    Con il Messaggio n. 534 del 13 febbraio 2026, la Direzione centrale Relazioni internazionali dell’INPS ha comunicato la conclusione delle attività 2025 e il calendario delle Giornate internazionali di informazione previdenziale per il 2026 

    L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli enti previdenziali di Germania (DRV), Austria (PVA), Svizzera (CSC), Francia (CARSAT) e, dal 2025, Serbia (PIO), consente agli assicurati con carriere miste o periodi contributivi maturati in più Paesi di ricevere consulenze specialistiche integrate, con la presenza contestuale di funzionari INPS e delle istituzioni estere, che consentono di individuare le soluzioni piu adatte e di risolvere eventuali difficolta amministrative 

    Per datori di lavoro e consulenti che assistono lavoratori con periodi assicurativi maturati all’estero, il calendario pubblicato rappresenta uno strumento operativo rilevante per programmare l’assistenza ai dipendenti prossimi al pensionamento o con pratiche in corso in regime internazionale

    Conclusione delle attività 2025

    Il Messaggio riporta i dati consuntivi delle consulenze effettuate nel 2025 in Italia in collaborazione con la Deutsche Rentenversicherung (DRV), evidenziando un incremento superiore al 15% rispetto al 2024, a parità di numero di eventi.

     Di seguito i principali dati relativi agli incontri svolti in Italia con la DRV:

    Luogo Data N. consulenze Istituzioni
    Lecce 8-9 aprile 2025 88 INPS – DRV Schwaben
    Bari 10-11 aprile 2025 102 INPS – DRV Schwaben
    Bolzano 14-15 maggio 2025 182 INPS – DRV Bund
    Bologna 18-19 giugno 2025 130 INPS – DRV Bund
    Torino 24-25 settembre 2025 126 INPS – DRV Bund
    Milano 28-29 ottobre 2025 150 INPS – DRV Bund

    Per la prima volta nel 2025 è stata organizzata una Giornata internazionale a Trieste con l’ente serbo PIO, con 28 consulenze fornite l’11 dicembre 2025. Ulteriori incontri si sono svolti all’estero, con la partecipazione dei Poli specialistici INPS di Bolzano, Catanzaro, Bergamo e Collegno, come sintetizzato di seguito:

    Luogo Data N. consulenze Polo specialistico INPS
    Ginevra 4-5 febbraio 2025 44 Bergamo
    Norimberga 8-9 luglio 2025 111 Catanzaro e Bolzano
    Zurigo 7-8 ottobre 2025 36 Bergamo
    Vienna 14-15 ottobre 2025 27 Bolzano
    Lione 5-6 novembre 2025 74 Collegno
    Berlino 11-12 novembre 2025 120 Catanzaro e Bolzano
    Innsbruck 20 marzo, 5 giugno, 11 settembre 2025 217 Bolzano

    Calendario 2026: sedi italiane ed estere

    Il calendario 2026 è stato definito nella riunione organizzativa del 14-15 novembre 2025 con DRV e PVA; le date con la CSC svizzera saranno comunicate con successivo messaggio 

    Per l’Italia, le Direzioni provinciali/Filiali metropolitane coinvolte sono:

    • Napoli (14-16 aprile 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Bolzano (19-21 maggio 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
    • Roma Tuscolano (16-18 giugno 2026 – INPS/DRV Bund)
    • Cagliari (30 giugno – 2 luglio 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Palermo (15-17 settembre 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Verona (13-15 ottobre 2026 – INPS/DRV Bund)
    • Genova (17-19 novembre 2026 – INPS/CARSAT)
    • Bolzano (16-17 dicembre 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)

    All’estero, sono previsti incontri a:

    • Ratisbona (DE) – 9-10 giugno 2026
    • Innsbruck (AT) – 19 marzo, 18 giugno, 10 settembre 2026
    • Amburgo (DE) – 29 settembre – 1° ottobre 2026

    Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate con apposito messaggio.

    La suddivisione degli incarichi

    Il Messaggio chiarisce che le Strutture territoriali coinvolte  provvederanno ad assicurare l’attività di consulenza specialistica in collaborazione con la Direzione centrale Relazioni internazionali per la gestione complessiva dell’iniziativa 

    La Direzione centrale, con il supporto delle Direzioni Tecnologia, Informatica e Innovazione, Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione e Comunicazione, cura:

    • i rapporti con le istituzioni estere;
    • l’individuazione degli assicurati potenzialmente interessati;
    • la gestione degli appuntamenti 

  • Professione Avvocato

    Bandi Cassa forense: pubblicata la graduatoria per gli strumenti informatici

    Cassa forense comunica che è stata definita la graduatoria del  bando n. 2/2025 per l'assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale

    Gli elenchi delle domande accolte e  respinte sono disponibili a questo link.

    Il mese era apparsa invece quella relativa al  BANDO 14 2025 : Contributi per figli nati o adottati nel corso del 2024. Qui i documenti integrali delle :

     Si ricorda che nel 2025  16 bandi riproponevano misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:

    1. Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
    2. Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
    3. Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.

    Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Di seguito la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande. 

    Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi

    Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025

    Stanziamento: € 2.500.000

    Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025

    Stanziamento: € 1.800.000

    Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 150.000

     Organizzazione studi – persone giuridiche  Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 150.000

    Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 300.000

     Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 500.000

    Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 1.000.000

     Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 150.000

    Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026

    Stanziamento: € 1.500.000

    Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026

    Stanziamento: € 400.000

    Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti  Domande: (da definire)

    Stanziamento: € 200.000

    Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi

    Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025

    Stanziamento: € 3.000.000

    Borse di studio per orfani di iscritti  Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025

    Stanziamento: € 350.000

    Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025

    Stanziamento: € 700.000

    Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025

    Stanziamento: € 2.000.000

    Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025

    Stanziamento: € 2.000.000

    Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025

    Stanziamento: € 800.000

    Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025

    Stanziamento: € 1.800.000

    Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026

    Stanziamento: € 200.000

    Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda

    Per essere ammessi, è necessario essere in regola:

    • con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
    • con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).

    Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.

    Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).

    I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.

    Bandi assistenza cassa forense: le condizioni

    Per essere ammessi, è necessario essere in regola:

    • con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
    • con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).

    Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.

    Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).

    I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro stagionale turismo: riparto quote 2026 del decreto flussi

    Con nota della Direzione Generale per le politiche migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 423 del 9.2.2026 è stata comunicata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico relative all’anno 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 sulla programmazione dei flussi 2026-2028 

    Il provvedimento fa seguito alla precedente distribuzione delle quote per il settore agricolo e definisce, in modo puntuale, l’assegnazione delle quote alle Regioni e Province autonome, distinguendo tra diverse tipologie di istanze. 

    La nota ministeriale individua complessivamente 15.075 quote per il lavoro stagionale turistico 2026, articolate per tipologia e con un allegato tecnico che riporta la distribuzione dettagliata per ciascuna Regione e Provincia

    La nota specifica che l’assegnazione è effettuata sulla base:

    • dell’analisi del fabbisogno di manodopera nel settore turistico;
    • dei dati relativi alle istaze presentate;
    • della distinzione tra domande presentate tramite organizzazioni professionali dei datori di lavoro e domande presentate da soggetti privati

    La distribuzione delle quote

    Per l’annualità 2026 sono attribuite 15.075 quote complessive per il lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così ripartite 

    • 4.875 quote per cittadini di Paesi con i quali nel triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
    • 5.000 quote per istanze presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale (individuate dal Ministero del Turismo);
    • 4.700 quote per istanze presentate da soggetti privati;
    • 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale 

    Un elemento operativo rilevante riguarda la gestione di una parte delle quote a livello nazionale. Dalla tabella riepilogativa (pagina 8 dell’allegato) emerge che:

    • 875 quote (nell’ambito delle 4.875 relative agli accordi di cooperazione) sono attribuite a livello nazionale, in considerazione dell’esigua numerosità delle domande provenienti da specifici Paesi (Etiopia, Ecuador, Uzbekistan), e saranno assegnate alle Province in ordine cronologico di arrivo delle istanze;
    • le 500 quote per nulla osta pluriennale sono anch’esse attribuite a livello nazionale e assegnate in ordine di arrivo delle domande 

    Le restanti quote sono distribuite territorialmente tra Regioni e Province autonome, con dettaglio numerico per ciascun territorio .

    Termine di 50 giorni per la riallocazione

    Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.C.M., decorso il termine di 50 giorni dall’imputazione delle quote, il Ministero può procedere a una diversa distribuzione delle quote non utilizzate.  Operativamente, ciò implica:

    • monitoraggio costante dello stato delle quote;
    • valutazione tempestiva dell’invio delle istanze;
    • attenzione alle eventuali comunicazioni successive di riallocazione.