• Lavoro Autonomo

    Contributi Gestione separata INPS 2026

    Pubblicata la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 con le aliquote contributive, i minimali e i massimali di reddito applicabili per l’anno 2026 ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il documento assume rilievo operativo per datori di lavoro, committenti pubblici e privati e consulenti, chiamati ad applicare correttamente le percentuali contributive nei diversi casi :

    • parasubordinati, 
    • professionisti, 
    • lavoro sportivo, 
    • nuove categorie obbligate: magistrati onorari ,addetti alle corse ippiche, assegnisti di ricerca.

    Vengono fornite come ogni anno le istruzioni per i  versamenti e l’esposizione contributiva nei flussi e nei modelli di pagamento. Ecco una sintesi 

    Aliquote 2026 per collaboratori, assimilati e nuove categorie

    Per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate prive di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionate, l’aliquota IVS resta fissata al 33%, cui si sommano le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale complessivo del 35,03%. Restano escluse dalla contribuzione DIS-COLL alcune tipologie specifiche, per le quali il totale si ferma al 33,72%.

    Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota IVS è confermata al 24%, con applicazione delle sole aliquote aggiuntive previste.

    La circolare conferma inoltre le regole contributive per categorie particolari, tra cui:

    1. magistrati onorari del contingente a esaurimento che esercitano le funzioni in via non esclusiva;
    2. addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali l’obbligo contributivo opera oltre la soglia di 5.000 euro annui, con imponibile ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027;
    3. collaborazioni emergenziali e fattispecie speciali già disciplinate come lavoro sportivo e assegni di ricerca

    Minimali e massimali – Tabella completa

    Per il 2026 il massimale di reddito imponibile ai fini della Gestione separata è fissato a 122.295 euro. 

    Le aliquote contributive si applicano quindi fino al raggiungimento di tale soglia.

     Il minimale di reddito è pari a 18.808 euro, con effetti diretti sull’accredito contributivo annuo: al di sotto di tale importo l’accredito avviene in misura proporzionale.

    Categoria di contribuente Aliquota complessiva Contributo minimo annuo Quota ai fini pensionistici
    Pensionati o soggetti assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria 24% 4.513,92 euro 4.513,92 euro
    Magistrati onorari non esclusivi con altra copertura previdenziale 26,03% 4.895,72 euro 4.513,92 euro
    Professionisti iscritti alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale 26,07% 4.903,25 euro 4.702,00 euro
    Lavoratori autonomi con aliquota maggiorata (prestazioni non pensionistiche) 27,03% 5.083,80 euro 4.702,00 euro
    Collaboratori coordinati e continuativi senza altra copertura previdenziale 33,72% 6.342,06 euro 6.206,64 euro
    Collaboratori, assegnisti, dottorandi e incarichi di ricerca con DIS-COLL 35,03% 6.588,44 euro 6.206,64 euro

    Lavoro sportivo dilettantistico e professionisti

    Per il lavoro sportivo nel settore dilettantistico, il 2026 conferma un regime contributivo differenziato. I collaboratori sportivi iscritti alla Gestione separata e privi di altra copertura previdenziale applicano l’aliquota IVS del 25%, dovuta solo sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione pensionistica è calcolata sul 50% dell’imponibile. Le aliquote aggiuntive (maternità, malattia, DIS-COLL) pari complessivamente al 2,03% si applicano invece sull’intero compenso eccedente la franchigia.

    Per i professionisti iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA e non assicurati ad altre gestioni, l’aliquota complessiva 2026 è pari al 26,07%, risultante dalla somma del 25% IVS e delle aliquote aggiuntive (0,72% per prestazioni assistenziali e 0,35% per ISCRO). Anche in questo caso, per pensionati o soggetti con altra copertura previdenziale resta ferma l’aliquota del 24%.

    Soggetto Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Totale
    Professionisti senza altra copertura 25% 1,07% 26,07%
    Professionisti pensionati o assicurati 24% 24%
    Collaboratori sportivi dilettantistici 25% (su 50% imponibile) 2,03% Variabile

    Gestione operativa dei versamenti

    La circolare ribadisce che, per i rapporti di collaborazione, l’onere contributivo è ripartito per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, cui spetta l’obbligo del versamento entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, tramite modello F24 (o F24 EP per le pubbliche amministrazioni). Per i professionisti, invece, il versamento resta integralmente a carico del contribuente e segue le scadenze fiscali ordinarie (saldo e acconti).

    Va anche ricordato che i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026, per il principio di cassa allargato, tsi considerano riferiti al periodo d’imposta precedente e scontano quindi le aliquote contributive 2025. 

    Esposizione Uniemens e scadenze

    La circolare n. 8/2026 conferma che i contributi dovuti alla Gestione separata devono essere esposti nel flusso Uniemens secondo le regole ordinarie già in vigore per ciascuna tipologia di rapporto: 

    Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, l’esposizione resta in capo al committente, che indica nel flusso Uniemens:

    • il codice tipo rapporto previsto per la specifica fattispecie;
    • l’imponibile contributivo;
    • l’aliquota applicata (IVS e aliquote aggiuntive);
    • la quota a carico del collaboratore e quella a carico del committente.

    Il versamento resta effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

    Per il lavoro sportivo dilettantistico, la circolare richiama espressamente le istruzioni operative già fornite con la circolare INPS n. 88/2023, che disciplinano:

    • l’esposizione separata delle quote pensionistiche e delle prestazioni non pensionistiche;
    • l’applicazione della franchigia di 5.000 euro annui;
    • il calcolo della contribuzione IVS sul 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027;
    • l’utilizzo dei codici Uniemens dedicati alle collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali.

    Per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, l’esposizione contributiva avviene come indicato nella circolare 142 2025 con indicazione:

    • del codice rapporto specifico;
    • dell’imponibile eccedente la franchigia di 5.000 euro;
    • dell’aliquota IVS del 25% (o 24% in presenza di altra copertura previdenziale);
    • delle eventuali aliquote aggiuntive per prestazioni non pensionistiche.

  • Agricoltura

    INPS-AGEA: al via integrazione dati e fascicolo aziendale agricolo

    Il Messaggio INPS n. 326 del 30 gennaio 2026 informa  che è stata completata la prima fase dell'integrazione tra le banche dati dell’INPS e dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), nell’ambito di un più ampio progetto di cooperazione istituzionale , con il fine di una semplificazione degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e al rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione delle frodi.

    L’integrazione discende dalla convenzione stipulata tra INPS e AGEA nel settembre 2023, successivamente ampliata con un atto integrativo nel dicembre 2024, che disciplina lo scambio strutturato dei dati relativi alla consistenza aziendale delle imprese agricole di produzione primaria.

    Questa integrazione rappresenta solo il primo passo di un processo di evoluzione più ampio dei sistemi informativi di INPS e AGEA. Le amministrazioni annunciano infatti ulteriori sviluppi futuri,  che hanno come obiettivi:

    • a una maggiore semplificazione degli adempimenti, 
    • un innalzamento del livello di compliance delle imprese agricole e 
    • un più efficace contrasto delle frodi, sia in ambito previdenziale sia con riferimento agli aiuti erogati nell’ambito della Politica agricola comune (PAC).

    Vediamo in cosa consiste

    Le nuove funzionalità

    In questo quadro di integrazione INPS e AGEA hanno portato a termine il rilascio di una prima funzionalità operativa. In particolare, è ora possibile visualizzare il fascicolo aziendale AGEA direttamente all’interno della procedura INPS di iscrizione e variazione delle aziende agricole, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it

    Sull'importanza di questa novità iI Messaggio richiama  l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 5/2012, s che prevede che  i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti intrattenuti dall’impresa agricola. Il fascicolo AGEA  risulta quindi come fonte unica e certificata delle informazioni aziendali, riducendo duplicazioni e incoerenze informative.

    Nel dettaglio, la nuova funzione consente agli utenti – imprese agricole e consulenti abilitati – di visualizzare, se presente e aggiornato, il contenuto del fascicolo AGEA, comprendente:

    • l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni aziendali;
    • i titoli di possesso (proprietà, affitto, comodato, ecc.) e le colture praticate;
    • la consistenza zootecnica, con indicazione del numero e della specie dei capi allevati.

    AGEA cos’è, cosa fa

    Si ricorda che AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, che svolge un ruolo centrale nella gestione degli aiuti al settore agricolo

     In particolare, opera come organismo pagatore nazionale per l’erogazione dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e come organismo di coordinamento degli eventuali pagatori regionali

    . AGEA gestisce inoltre il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il fascicolo aziendale, che costituisce la base informativa ufficiale dei rapporti tra imprese agricole e Pubblica amministrazione.

    Link utili

    Link su AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) 

    •  AGEA – Portale istituzionale https://www.agea.gov.it/portale-agea/ – Pagina principale del sito dell’Agenzia dedicata alle funzioni e ai servizi istituzionali per agricoltori e operatori agricoli. 
    • AGEA – SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) https://www.sian.it/portale-opagea/home.jsp – Accesso al Sistema informativo per consultare dati aziendali e superfici ammissibili (servizi per gli operatori).

    Ecco i link diretti ai servizi INPS utili alle imprese agricole

  • Rubrica del lavoro

    Retribuzioni arretrate: possibile stop al riconoscimento in giudizio

    Uno degli articoli presenti nella bozza del DL PNRR approvato dal Consiglio dei ministri  è una misura molto discussa  che riguarda "Disposizioni in materia di  accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro"

    L'articolo  prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta la non conformità  costituzionale dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione,  il  datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio. 

    Giova forse ricordare che per la costituzione «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»

    Come detto anche se viene accertata la violazione di questo principio  si prevede  il blocco degli arretrati nei casi in cui le retribuzioni erogate fossero:

    1. previste  da un  contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali  piu rappresentative a livello nazionale ( a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), oppur
    2. dai contratti che garantiscono tutele equivalenti (secondo il codice dei contratti pubblici  dlgs 36/2023, n. 36)

     per il settore e la zona di svolgimento della prestazione e  in relazione alla produttività del lavoro e al costo della vita rilevato dall’Istat.

    In sostanza,  cioè, in questi casi si prevede  che il datore di lavoro non sia tenuto a versare differenze retributive o contributive maturate prima del deposito del ricorso, anche se il giudice accerta che la retribuzione  non fosse rispettosa del parametro costituzionale .  

    Pur riconoscendo la non conformità della paga, il giudice  dunque non  puo imporre al datore di lavoro il pagamento degli arretrati anteriori alla causa.

    Norma controversa – le motivazioni di imprese e sindacati

    La misura era già stata proposta dalla maggioranza in  precedenti provvedimenti (legge di Bilancio, Milleproroghe ed emendamenti parlamentari) e poi eliminata per rilievi formali del Quirinale. Non è certo quindi che anche se inserit del decreto legge poi venga confermata dal Parlamento  durante la conversione in legge nei successivi 60 giorni.

    Le imprese giudicano il provvedimento necessario per garantire certezza del diritto e prevedibilità del costo del lavoro, evitando oneri insopportabili per le imprese 

    Forti invece le critiche di sindacati e opposizione: secondo il Partito democratico e la Cgil l’intervento è improprio e penalizzante per i lavoratori, perché porterebbe al paradosso di una causa vinta senza ristoro per il periodo di pagamento sotto la soglia costituzionale, che richiede 

    Anche Cisl e Uil chiedono lo stralcio della norma, ritenuta sbagliata sul piano sociale e giuridico. 

  • Lavoro Autonomo

    Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2026

    La  circolare INPS  n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

     In  particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

    Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. 

    Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato all'1,4 %. Di seguito i dettagli operativi .

    Ricongiunzione contributi liberi professionisti : istruzioni ed esempi

    Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.

     Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. 

    Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato al 1,4 %.

    Le tabelle aggiornate 2026 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. Nello specifico sono fornite 

    •  tabella 1  (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
    •  tabella 2 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso  di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito  al tasso annuo )

    Nell'allegato 1 Inps  fornisce  il seguenti esempi: 

    ISTRUZIONI ED ESEMPI

    a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.

    L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle

    rate mensili concesse per l'ammortamento.

    b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.

    Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.

    Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento

    I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .

     È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.

    Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.

    • INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
    • Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.

    Ricongiunzione contributi professionisti

    Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.

    • La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi 
    • La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai  liberi professionisti.

    Per questi ultimi  la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.

    Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.

    Tutte le informazioni  sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Formazione sicurezza sul lavoro: prorogato al 2026 l’accordo INAIL–Regioni

    Con apposito Addendum, sottoscritto nel dicembre 2025, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno disposto il prolungamento della durata dell’Accordo quadro di collaborazione firmato il 13 luglio 2023, modificando l’articolo 8 relativo alla durata dell’intesa 

    La proroga interviene a seguito della richiesta formalizzata dalla Conferenza delle Regioni, motivata dalla necessità di disporre di un arco temporale più ampio per consentire alle imprese una più estesa partecipazione agli Avvisi pubblici regionali e per garantire l’ottimale impiego delle risorse finanziarie residue.

    In base alla nuova formulazione dell’articolo 8, l’Accordo, entrato in vigore dalla data di sottoscrizione, con ha durata quadriennale,  prevede che le attività formative siano realizzate nel periodo 2023–2026. Si prolunga quindi di un anno 

    Restano ferme e integralmente applicabili tutte le altre disposizioni contenute nell’Accordo quadro originario del 13 luglio 2023, al quale l’Addendum rinvia espressamente per quanto non modificato. La proroga non comporta variazioni nei criteri di finanziamento, nei soggetti destinatari né nelle modalità di attuazione degli interventi formativi, ma incide esclusivamente sull’estensione temporale delle attività.

    Ricordiamo di seguito i principali contenuti dell'accordo e le risorse stanziate.

    L’Accordo-quadro 2023

    L’Accordo quadro INAIL–Regioni  è nato per disciplinare la realizzazione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso interventi di carattere aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria prevista dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

    L’intesa è finalizzata a:

    • sostenere la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
    • favorire il trasferimento di conoscenze e competenze operative;
    • supportare l’adozione di corrette misure di prevenzione, con particolare attenzione ai contesti produttivi a maggiore rischio.

    Le attività sono realizzate mediante Avvisi pubblici regionali, emanati dalle Regioni e Province autonome che abbiano formalmente aderito all’Accordo, e sono rivolte a lavoratori, preposti e altre figure della prevenzione aziendale.

    I percorsi formativi devono essere coerenti con il Catalogo degli interventi formativi allegato all’Accordo, che include, tra l’altro:

    • corsi sulle tecnologie digitali a supporto della prevenzione;
    • modul su procedure e comportamenti sicuri;
    • interventi su aspetti gestionali, organizzativi e sui ruoli della sicurezza;
    • iniziative formative mirate ai cantieri e alle attività finanziate anche con risorse PNRR.

    Le Regioni curano la gestione, il controllo e la rendicontazione delle attività finanziate, mentre INAIL assicura il trasferimento delle risorse e il supporto tecnico-specialistico, anche attraverso il coinvolgimento dei propri esperti nei processi di valutazione dei progetti.

    Risorse finanziarie disponibili e ripartizione territoriale

     Per l’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo, INAIL ha stanziato risorse complessive pari a 10.462.000 euro, ripartite tra le Regioni e Province autonome aderenti sulla base di criteri omogenei, tra cui il numero degli addetti e la gravità degli infortuni rilevati nei territori di riferimento

     Di seguito la tabella di ripartizione delle risorse.

    Totale 10.462.000
    Regione / Provincia autonoma Budget assegnato (euro)
    Piemonte 717.043
    Valle d’Aosta 30.884
    Lombardia 1.767.683
    Provincia autonoma di Bolzano 78.371
    Provincia autonoma di Trento 87.371
    Veneto 835.750
    Friuli Venezia Giulia 160.761
    Liguria 324.458
    Emilia-Romagna 800.588
    Toscana 702.186
    Umbria 198.896
    Marche 299.714
    Lazio 945.390
    Abruzzo 305.466
    Molise 56.236
    Campania 1.010.848
    Puglia 638.432
    Basilicata 161.211
    Calabria 313.064
    Sicilia 710.505
    Sardegna 300.308

  • Rubrica del lavoro

    Contributi vigilanza per criptoattività a CONSOB: importi e scadenze

    Con la delibera Consob n. 23799 del 17 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, viene introdotto in modo organico il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività per l’esercizio 2026. Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento del sistema di supervisione dei mercati finanziari digitali, in linea con l’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale e con l’estensione delle competenze di vigilanza della Consob ai nuovi operatori del settore crypto.

     La disciplina definisce i soggetti obbligati, l’ammontare del contributo, le modalità di calcolo e i termini di versamento, introducendo regole operative uniformi anche per gli operatori esteri che intendono operare sul mercato italiano delle cripto-attività . 

    Di seguito il quadro normativo e  una sintesi delle indicazioni su importi, modalità di calcolo , scadenze (primo termine 15 aprile 2026)

    Il quadro normativo vigilanza CONSOB sulle criptoattività

    La delibera trae fondamento dall’articolo 40 della legge n. 724/1994, che attribuisce alla Consob il potere di determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, quale forma di autofinanziamento dell’Autorità. A tale base normativa si affiancano la legge istitutiva della Consob (legge n. 216/1974) e le precedenti delibere in materia contributiva.

    Il provvedimento estende espressamente il contributo di vigilanza ai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività, coerentemente con l’evoluzione del diritto europeo e con l’entrata in vigore del regolamento MiCA, che ha ampliato il perimetro dei soggetti regolamentati nel settore degli asset digitali.

    Nel quadro delineato dalla delibera, la contribuzione assume natura obbligatoria, è distinta per categorie di operatori e si affianca alle altre forme di contribuzione già previste per emittenti, intermediari, gestori di mercati e soggetti iscritti in registri vigilati. Il contributo è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle funzioni istituzionali di vigilanza, autorizzazione e controllo esercitate dalla Consob.

    Contributo modalità di pagamento e sanzioni

    Il provvedimento elenca i  soggetti tenuti al versamento del contributo di vigilanza per il 2026, tra cui rientrano espressamente

    1. i prestatori di servizi per le cripto-attività e
    2.  gli altri operatori autorizzati o registrati che svolgono attività rilevanti sui mercati digitali sotto la supervisione Consob.

     Per ciascuna categoria di soggetti è prevista una misura del contributo definita in apposite tabelle allegate alla delibera, che tengono conto della tipologia di attività svolta e della rilevanza operativa del soggetto vigilato.(vedi una sintesi al paragrafo seguente)

    In via ordinaria, il pagamento avviene tramite avviso PagoPA, che viene inviato ai soggetti obbligati nei quindici giorni antecedenti la scadenza. 

    Per i soggetti esteri è prevista, in alternativa, la possibilità di effettuare il versamento tramite bonifico bancario, qualora non sia tecnicamente possibile utilizzare la piattaforma PagoPA, nel rispetto di specifiche regole sulla causale e sull’identificazione del soggetto pagante.

    La delibera disciplina inoltre i casi in cui il contributo deve essere corrisposto al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione o riconoscimento, prevedendo che l’esame della domanda da parte della Consob sia subordinato all’effettivo pagamento dell’importo dovuto. 

    Particolare attenzione è riservata agli obblighi informativi: in alcune ipotesi, i soggetti vigilati sono tenuti a trasmettere alla Consob tabelle esplicative del computo del contributo, corredate da una dichiarazione di conformità, entro termini prestabiliti.

    Infine, il provvedimento chiarisce  che il mancato versamento entro i termini comporta l’avvio delle procedure di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente, con applicazione degli interessi di mora nella misura legale. 

    Tabelle di riepilogo

    Contributi per istanze e documentazione (una tantum)

    Causale Soggetti Importo Quando si paga
    Art. 3, lett. aa) CASP e SIM (diverse da classe 1) che presentano istanza di autorizzazione nel 2026 € 20.000 per istanza Al momento della presentazione dell’istanza
    Art. 3, lett. ab) Notifica o modifica di white paper per cripto-attività “other than” € 3.000 (notifica)
    € 1.000 (modifica)
    Al momento della presentazione
    Art. 3, lett. ac) Autorizzazione o approvazione del white paper per ART € 3.000 (approvazione)
    € 1.000 (modifica)
    Dopo l’autorizzazione/approvazione

    Contributi annuali – gestori di piattaforme di negoziazione

    Cripto-attività trattate Importo annuo Scadenza
    Fino a 100 € 47.130 15 luglio 2026
    Fino a 1.000 € 100.990 15 luglio 2026
    Fino a 3.000 € 154.840 15 luglio 2026
    Fino a 5.000 € 208.700 15 luglio 2026
    Oltre 5.000 € 262.550 15 luglio 2026

    Contributi annuali – emittenti e prestatori di servizi

    Causale Soggetti Importo Scadenza
    Art. 3, lett. ae) Emittenti ART e cripto-attività “other than” vigilati al 2 gennaio 2026 € 5.000 15 aprile 2026
    Art. 3, lett. af) CASP (esclusi gestori di piattaforme e depositari centrali) € 10.000 per ciascun servizio autorizzato 15 luglio 2026

    Registro per la circolazione digitale

    Fattispecie Importo Quando si paga
    Istanza di iscrizione – caso a) € 20.000 Alla presentazione
    Istanza di iscrizione – caso b) € 15.000 Alla presentazione
    Istanza di iscrizione – caso c) € 10.000 Alla presentazione
    Soggetti già iscritti – casi d), e), f) € 10.000 / € 7.500 / € 5.000 15 aprile 2026

  • TFR e Fondi Pensione

    Casse previdenziali e fondi di fondi: ok al regime agevolato

    L'evoluzione degli strumenti finanziari ha portato a un utilizzo sempre più frequente di strutture complesse, come i cosiddetti “fondi di fondi”, nei quali l’investimento non è diretto verso imprese operative ma mediato da ulteriori organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).  In questi casi l'applicazione delle norme fiscali puo diventare problematica. 

    Ne è un esempio la risposta a interpello n. 18/2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire se e a quali condizioni  i versamenti contributivi in forma indiretta possano rientrare nel regime agevolato previsto per gli investimenti qualificati effettuati da casse di previdenza e fondi pensione, disciplinato dall’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

    Il documento sottolinea in particolare l'importanza del requisito della “prevalenza” degli investimenti con  strumenti ammessi.

    Il caso

    L’istanza riguarda una società di gestione del risparmio che ha istituito un fondo di investimento alternativo chiuso strutturato come fondo di fondi. 

    Il regolamento del fondo prevede infatti che le risorse siano impiegate principalmente nella sottoscrizione di quote o azioni di altri OICR, italiani o UE/SEE, i quali a loro volta investono in imprese residenti o con stabile organizzazione in Italia. 

    Una quota minoritaria del patrimonio può essere destinata a investimenti con focus internazionale, a condizione che vi sia un impegno a reinvestire in imprese italiane.

    Il fondo è destinato alla sottoscrizione da parte di casse di previdenza e fondi pensione interessati a beneficiare del regime di non imponibilità dei redditi derivanti da investimenti qualificati. 

    La struttura indiretta dell’investimento solleva  però dubbi circa la possibilità di applicare l’agevolazione, poiché il fondo non investe direttamente in azioni o quote di imprese, ma tramite uno o più livelli di OICR.

    La SGR chiede quindi se tale modalità di investimento sia compatibile con il regime agevolato e, in caso di risposta positiva, come debba essere verificato il requisito della prevalenza degli investimenti qualificati. In particolare, viene domandato se sia sufficiente fare riferimento alla politica di investimento risultante dai regolamenti dei fondi oppure se sia necessario un controllo puntuale degli investimenti effettivamente realizzati.

    La risposta dell’Agenzia sul doppio livello per investimenti qualificati

    L’Agenzia delle Entrate conferma che la struttura del fondo di fondi è idonea a consentire l’accesso al regime degli investimenti qualificati. 

    Secondo l’Amministrazione, la normativa ammette espressamente che l’investimento in imprese residenti possa avvenire anche in forma indiretta, mediante la sottoscrizione o l’acquisto di quote di OICR che investono prevalentemente in tali imprese.

    Ne consegue che gli investimenti effettuati tramite due livelli di fondi possono essere considerati qualificati, purché tutti gli OICR coinvolti siano residenti in Italia o in Stati UE/SEE e rispettino i requisiti previsti.

     In questo contesto, il fondo di fondi che investe in OICR “compliant”, ossia con regolamenti che impongono una politica di investimento prevalentemente rivolta a strumenti qualificati, può considerare tali investimenti integralmente rilevanti ai fini dell’agevolazione.

    Le condizioni per il regime agevolato

    Quanto al requisito della prevalenza, l’Agenzia chiarisce che la verifica deve avvenire su un doppio livello:

    • da un lato, l’investitore istituzionale deve accertare che il regolamento del fondo di fondi sia coerente con la disciplina agevolativa; 
    • dall’altro, occorre che anche i fondi sottostanti rispettino il requisito della prevalenza, verificabile sulla base dell’attivo investito, al netto di oneri e commissioni. 

    In presenza di OICR non pienamente conformi, è ammesso l’approccio “look through”, che consente di considerare, in modo demoltiplicato, la quota di investimenti effettivamente riferibile a imprese ammesse, sulla base delle informazioni fornite dai gestori dei fondi partecipati.

    Un ulteriore chiarimento riguarda i fondi chiusi, caratterizzati da un periodo di investimento pluriennale. In tali casi, la verifica della prevalenza può essere effettuata al termine della fase di investimento, quando la composizione del portafoglio risulta definita, restando comunque applicabile il regime agevolato ai redditi prodotti nel periodo. Non assumono rilievo, ai fini della prevalenza, i disinvestimenti effettuati nella fase finale di vita del fondo.

    La risposta conclude riconoscendo che, nel caso esaminato, le casse di previdenza e i fondi pensione che investono nel fondo di fondi possono beneficiare del regime agevolato, in quanto la politica di investimento prevista dal regolamento assicura che più della metà delle risorse sia destinata, anche indirettamente, a imprese italiane o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.