• ISEE

    ISEE 2026: novità, istruzioni e modello DSU aggiornato

    La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, interviene in modo significativo sulla disciplina dell’ISEE, con l’obiettivo dichiarato di rendere l’indicatore più aderente alla reale capacità economica dei nuclei familiari e più equo nella distribuzione delle prestazioni sociali agevolate.

    Le modifiche riguardano sia il patrimonio mobiliare, con l’inclusione di nuove forme di ricchezza finora difficilmente intercettabili, sia il patrimonio immobiliare, attraverso l’ampliamento delle franchigie per l’abitazione principale e la proroga delle esclusioni per gli immobili colpiti da calamità naturali.

    Di seguito in dettaglio le principali novità introdotte e le indicazioni fornite dall'INPS con messaggio del 12 gennaio   sull'applicazione transitoria. in attesa del decreto ministeriale attuativo.

     Con l'ulteriore messaggio  213  del 22 gennaio 2026 INPS  comunica l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE

    aGGIORNAMENTO 4 MARZO 2026

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato il 3 marzo  il Decreto ministeriale 2 marzo 2026 n. 3, con il quale vengono approvati :

    1. il nuovo modello di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
    2.  l’attestazione ISEE aggiornata e 
    3. le relative istruzioni operative per la compilazione.

    L’aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)

    Criptovalute, conti esteri nel nuovo ISEE: più controlli sulla ricchezza “liquida”

    I commi 32-34 della Legge di Bilancio 2026 introducono una  revisione dei criteri di determinazione del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, modificando l’articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011.

    La finalità è di rafforzare la capacità dell’ISEE di intercettare forme di ricchezza liquide o facilmente trasferibili, spesso sottratte alla rilevazione ordinaria perché detenute all’estero o in forma digitale.

    A partire dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, dovranno essere inclusi nel patrimonio mobiliare:

    1. conti correnti e depositi bancari o finanziari detenuti all’estero;
    2. criptovalute e altri asset digitali posseduti dal nucleo familiare, indipendentemente dalla piattaforma o dal wallet utilizzato;
    3. rimesse di denaro verso l’estero, comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante spedizione di contante non accompagnato.

    Si tratta di una novità di forte impatto, che mira a evitare distorsioni nell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e a garantire una maggiore equità redistributiva, soprattutto nei confronti delle famiglie con risorse finanziarie non immediatamente visibili.

    Gli aspetti tecnici saranno definiti da un decreto interministeriale di aggiornamento del Regolamento ISEE. Entro 90 giorni dalla sua emanazione, Comuni, Regioni ed enti locali dovranno poi  adeguare i propri regolamenti. 

    Le prestazioni già in corso continueranno a essere erogate secondo le regole previgenti fino all’adozione dei nuovi atti.

    Prima casa e famiglie numerose: franchigia piu alta e nuova scala di equivalenza

    Un’altra rilevante novità, forse quella con piu ampio impatto ,  riguarda la prima casa di abitazione, disciplinata dal comma 208. La Legge di Bilancio 2026 innalza sensibilmente la franchigia patrimoniale dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare, rendendo l’ISEE più favorevole soprattutto per le famiglie proprietarie della casa.

    Il valore dell’abitazione principale escluso dal calcolo dell’ISEE passa:

    1. da 52.500 euro a 91.500 euro;
    2. e sale fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna..

    La franchigia riguarda esclusivamente l’abitazione di proprietà in cui il nucleo risiede. 

    A tale importo si aggiunge inoltre  una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. La novità sta nel fatto che, rispetto alla disciplina precedente, l’incremento scatta ora dal secondo figlio, e non più dal terzo.

    Il valore dell’immobile è determinato secondo i criteri IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU, al netto del mutuo residuo alla stessa data.

    Infine, la manovra interviene anche sulla scala di equivalenza, aumentando le maggiorazioni per i nuclei con figli:

    • 0,10 con due figli;
    • 0,25 con tre figli;
    • 0,40 con quattro figli;
    • 0,55 con cinque o più figli.

    Rispetto al passato, viene introdotta per la prima volta una maggiorazione per i nuclei con due figli, mentre tutte le altre aumentano di 0,05 punti, con effetti positivi sull’accesso a bonus e agevolazioni.

    Immobili distrutti o inagibili: esclusione dall’ISEE prorogata per il 2026

    Con il comma 584, la Legge di Bilancio 2026 proroga anche per il prossimo anno l’esclusione dall’ISEE degli immobili e fabbricati distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.

    La norma conferma che tali beni  NON concorrono al calcolo del patrimonio immobiliare, evitando che situazioni di emergenza o di mancata fruibilità dell’immobile producano effetti penalizzanti sull’indicatore economico.

    La proroga rappresenta una misura di tutela per i nuclei colpiti da eventi sismici, alluvionali o da altre calamità, in continuità con gli interventi adottati negli anni precedenti. In assenza di questa esclusione, molte famiglie si sarebbero trovate con un ISEE più elevato pur non potendo disporre concretamente del bene.

    Indicazioni INPS Messaggio 102 del 12.1.2026

    Nel  Messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 giungono le prime indicazioni operative sulle novità  della legge di bilancio precisando che si tratta di fatto un nuovo ISEE specifico per determinate prestazioni ( ISF) La misura è adottata in via transitoria, nelle more dell’adeguamento del Regolamento ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

    Si precisa che il  nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzabile per

    •  l’assegno di inclusione (ADI),
    •  il supporto per la formazione e il lavoro (SFL), 
    • l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU),
    •  il bonus asilo nido e le forme di supporto domiciliare, 
    •  il bonus nuovi nati. 

    ATTENZIONE Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate continueranno invece ad applicarsi gli indicatori ISEE già previsti dalla normativa vigente.

    Come detto , sotto il profilo tecnico, la principale novità riguarda la franchigia per l’abitazione principale, innalzata a 

    • 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari. e 
    • 120 mila euro  Per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane . 

    A tali importi si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ciascun figlio convivente successivo al primo

    Modificate anche le maggiorazioni previste per i nuclei con figli ,  in senso più favorevole (vedi sopra)

    Il messaggio dedica ampio spazio alle indicazioni transitorie, considerato che al momento dell’entrata in vigore della norma non risultano ancora aggiornati il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), l’attestazione ISEE e le relative istruzioni.

    Le indicazioni per il regime transitorio

    In attesa del decreto direttoriale di aggiornamento,(giunto poi il 3 marzo QUI IL TESTO)  l’INPS ha adeguato le proprie procedure informatiche per consentire comunque il calcolo del nuovo indicatore dal 1° gennaio 2026, per cui  evidenzia che :

    • nella compilazione della DSU Mini e della DSU Integrale è ora possibile indicare anche il valore “2” nel campo relativo al numero di figli conviventi, al fine di applicare correttamente le nuove maggiorazioni. Le modifiche non riguardano invece il modello riferito al nucleo familiare ristretto.
    •  trattandosi di un ISEE più favorevole rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2025, le domande di ADI, SFL e bonus nuovi nati che, sulla base dell’ISEE 2026 ordinario, avrebbero esito negativo vengono temporaneamente sospese. 
    • Una volta completati gli aggiornamenti procedurali, l’Istituto procederà al ricalcolo automatico del nuovo ISEE per tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e alla definizione delle domande sospese, nonché al ricalcolo delle prestazioni già liquidate qualora il nuovo indicatore risulti più vantaggioso. 
    • Per l’assegno unico, resta ferma la regola secondo cui le mensilità di gennaio e febbraio 2026 sono determinate sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025.

    ATTENZIONE Con il Messaggio INPS n. 213 del 22 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 208, L. n. 199/2025). In attesa dell’approvazione del nuovo modello di attestazione ISEE, gli utenti possono visualizzare online il valore ISEE rilevante tramite il Portale unico ISEE, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS, nella sezione “Dichiarazioni e storico”, attraverso il link “ISEE Specifiche Prestazioni”. 

    Una volta approvato il nuovo modello, l’INPS aggiornerà automaticamente le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e disattiverà la funzione di consultazione temporanea.

  • Lavoro Autonomo

    Medici senza Ruolo Unico: il regime fiscale applicabile

    Con la Risposta n. 57/2026  l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul corretto trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria che non hanno aderito al Ruolo unico introdotto dai recenti Accordi Collettivi Nazionali (ACN).

    Il chiarimento si inserisce nel quadro delle modifiche contrattuali intervenute con gli ACN del 28 aprile 2022 e del 4 aprile 2024, che hanno ridefinito l’assetto organizzativo della medicina generale, qualificando il rapporto come attività libero-professionale contrattualizzata e istituendo il Ruolo unico di assistenza primaria. 

    In precedenza, con la risposta a interpello n. 73/2025, l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che i compensi spettanti ai medici confluiti nel Ruolo unico, sia per attività a ciclo di scelta sia per attività oraria, costituiscono redditi di lavoro autonomo.

    Restava tuttavia da definire il regime fiscale applicabile ai medici che, pur titolari di incarico a tempo indeterminato per attività oraria, non hanno aderito al nuovo assetto del Ruolo unico e continuano a svolgere esclusivamente attività oraria in ambito aziendale.

    La questione assume rilievo non solo sotto il profilo della qualificazione reddituale, ma anche in relazione agli obblighi del sostituto d’imposta e agli adempimenti fiscali in capo ai professionisti coinvolti.

    Il caso

    L’istanza di interpello è stata presentata da un’Azienda sanitaria locale che, alla luce della riforma contrattuale, ha chiesto chiarimenti sul corretto inquadramento fiscale dei compensi corrisposti ai medici titolari di incarico di assistenza primaria ad attività oraria, non aderenti al Ruolo unico disciplinato dall’ACN 2024.

    L’Azienda ha evidenziato che il passaggio al Ruolo unico per i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato è subordinato a una scelta del sanitario. Solo con l’accettazione del completamento dell’impegno settimanale e con la modifica dell’incarico si realizza il pieno ingresso nel nuovo Ruolo unico, che comporta lo svolgimento integrato di attività a ciclo di scelta e su base oraria.

    Permangono, tuttavia, situazioni in cui medici a tempo indeterminato continuano a svolgere esclusivamente attività oraria, senza aderire al Ruolo unico. In alcuni casi, tali medici non sono più titolari di partita IVA, in quanto già assoggettati a un regime fiscale assimilato al lavoro dipendente.

    Dal punto di vista normativo, l’articolo 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri. L’articolo 53 del medesimo TUIR qualifica invece come redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni.

    Inoltre, l’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i soggetti che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percettore.

    Nel tempo, la prassi amministrativa ha distinto il trattamento fiscale dell’attività medica svolta in regime convenzionale: in generale, l’attività professionale rientra nel lavoro autonomo; tuttavia, per l’attività di continuità assistenziale svolta in base a incarichi a tempo indeterminato, è stato riconosciuto l’inquadramento tra i redditi di lavoro dipendente.

    La risposta dell’Agenzia

    Nella Risposta n. 57/2026  l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito il quadro normativo e contrattuale, distingue chiaramente tra due fattispecie.

    Da un lato, i medici del Ruolo unico di assistenza primaria che svolgono sia attività a ciclo di scelta sia attività oraria: per questi soggetti, i compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, in coerenza con il nuovo assetto contrattuale che configura l’attività come libero-professionale contrattualizzata.

    Dall’altro lato, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria che non hanno aderito al Ruolo unico e che continuano a operare esclusivamente in tale ambito.

    Per questi ultimi, l’Agenzia ritiene che non si sia realizzata alcuna modifica del rapporto convenzionale tale da giustificare un diverso inquadramento fiscale. In assenza di adesione al Ruolo unico e di trasformazione dell’incarico, permane il precedente assetto giuridico del rapporto.

    Di conseguenza, gli emolumenti corrisposti a tali medici continuano a essere qualificati come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del TUIR, in linea con quanto già chiarito dalla prassi amministrativa in relazione agli incarichi a tempo indeterminato per attività assimilabili alla continuità assistenziale.

    Sotto il profilo operativo, ciò comporta che l’Azienda sanitaria, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte all’atto del pagamento dei compensi, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, con obbligo di rivalsa nei confronti del percettore.

    La qualificazione come reddito di lavoro dipendente esclude, inoltre, la necessità di emissione di fattura da parte dei medici interessati, coerentemente con l’assenza di esercizio di attività professionale in forma autonoma nell’ambito del rapporto in esame.

  • Pensioni

    Rivalutazione pensioni, montanti contributivi e date di pagamento 2026

    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito,  con il DM del 19 novembre pubblicato il 29.11.2025 , a decorrere dal 1° gennaio 2026, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione  delle pensioni  2025 , i cui importi saranno rideterminati  in misura pari a +1,4%  salvo conguaglio da effettuarsi in sede di  perequazione per l'anno successivo.

    Confermata invece la rivalutazione definitiva del 2025 sulle pensioni 2024 , pari allo 0,80%.

    Indicativamente da gennaio 2026 l'assegno minimo di 603,4 euro sarà aumentato di  € 8,45  mentre per una pensione da € 2.000 l'aumento sarà di € 28.

    Si ricorda che per gli assegni piu alti scatta la riduzione delle percentuali di aumento (v. paragrafi successivi)

    Con la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, l’Istituto ha fornito  le istruzioni operative per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026.

    Le operazioni di rinnovo hanno interessato oltre 20 milioni di posizioni, con l’obiettivo di adeguare gli importi all’andamento dell’inflazione e di garantire la corretta applicazione delle norme fiscali e previdenziali vigenti.

    Il documento disciplina la rivalutazione automatica, gli incrementi per i trattamenti minimi, la gestione delle prestazioni assistenziali, e fornisce il calendario  copleto dei pagamenti 2026.

    La circolare definisce inoltre le modalità di applicazione delle ritenute fiscali, dei conguagli IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, fornendo un quadro completo delle regole operative adottate dall’INPS.

    AGGIORNAMENTO 24 FEBBRAIO 2026 

    Con messaggio 628 del 23.2.2026 INPS ha modificato   alcune tabelle  con correzione degli importi. Si tratta in particolare delle tabelle M.1, M.2 e M.3, di cui all’Allegato n. 2 (Ciechi, Sordomuti, invalidi civili totali e parziali).

    AGGIORNAMENTO 3 MARZO 2026

    Nel  Messaggio interno n. 707 del 27 febbraio 2026, sono state fornite agli uffici territoriali  le tabelle dei 

    1. coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza 2026,
    2. i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione decorrenti nel 2026, con riferimento alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) e  alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (allegato 2);
    3. i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per il calcolo delle quote di pensione dei lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 3).

    Rivalutazione delle Pensioni: Cos’è e Come Funziona

    La rivalutazione delle pensioni, conosciuta anche come perequazione automatica, è un meccanismo previsto dalla legge italiana che ha l'obiettivo di adeguare gli importi degli assegni pensionistici all'inflazione.

     In altre parole, le pensioni vengono periodicamente aggiornate per evitare che il potere d'acquisto dei pensionati venga eroso dall'aumento del costo della vita. Questo adeguamento si basa sugli indici ISTAT, che monitorano l'andamento dei prezzi e dell'inflazione.Il calcolo dell'indice di rivalutazione viene fatto a fine anno basandosi un indice tendenziale  provvisorio e riconfermate l'anno successivo  quando viene registrato il dato statistico definitivo, sulla base del quale INPS effettua eventualmente i conguagli degli assegni già erogati.

    Le norme 

    Il meccanismo di adeguamento automatico è disciplinato dall’articolo 34 della legge n. 448/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019, che prevede l’applicazione differenziata dell’indice di rivalutazione in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dal titolare.

    Ulteriore riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, prorogato dalla legge di Bilancio 2025, che riconosce un incremento aggiuntivo alle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS, confermato anche per il 2026.

    Rivalutazione pensioni: l’indicizzazione progressiva per fasce o per scaglioni

    Va ricordato inoltre che la rivalutazione delle pensioni  negli ultimi anni ha seguito uno schema progressivo, con un'indicizzazione differenziata in base all'importo dell'assegno. per cui  le pensioni più basse ricevono un adeguamento completo all'inflazione, mentre quelle di importo maggiore sono rivalutate solo parzialmente. Questo meccanismo è stato pensato per contenere la spesa previdenziale e garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, concentrando maggiori risorse sui pensionati che percepiscono importi più modesti.

    Per esempio, nel 2024, la rivalutazione ha portato a un aumento fino al 5,4% per le pensioni più basse, mentre per quelle di importo superiore a sei volte il minimo INPS l'aumento è stato ridotto al 32%.

    La rivalutazione delle pensioni nel 2026: tabella ed esempio

    Come detto per l’anno 2026, l’INPS applica un indice di rivalutazione provvisorio pari a +1,4%, salvo conguaglio negli anni successivi. L’adeguamento opera secondo fasce di importo, come illustrato nella seguente tabella.

    Importo complessivo pensione % indice applicato Aumento effettivo
    Fino a 4 volte il trattamento minimo 100% +1,40%
    Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo 90% +1,26%
    Oltre 5 volte il minimo 75% +1,05%

    Il trattamento minimo INPS viene aggiornato come segue:

    Anno Importo mensile Importo annuo
    2025 603,40 € 7.844,20 €
    2026 611,85 € 7.954,05 €

    Per le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, è confermato anche nel 2026 l’incremento aggiuntivo dell’1,3%, che consente di raggiungere un importo massimo mensile pari a 619,80 euro.

    Istruzioni operative e calendario pagamenti

    La circolare dedica ampio spazio alle modalità operative di gestione delle pensioni rinnovate.

     La rivalutazione è applicata al lordo delle trattenute fiscali, mentre le prestazioni assistenziali e risarcitorie (assegno sociale, invalidità civile, indennità) sono adeguate secondo criteri specifici. 

    Sul piano fiscale, l’INPS procede ai conguagli IRPEF 2025 sulle mensilità di gennaio e febbraio 2026, con possibilità di rateazione fino a novembre 2026 per importi a debito superiori a 100 euro e pensioni fino a 18.000 euro annui. Le addizionali regionali e comunali sono trattenute secondo il consueto calendario annuale. 

    Per quanto riguarda i pagamenti, le pensioni sono corrisposte il primo giorno bancabile del mese, con eccezione del mese di gennaio. Il calendario 2026 è il seguente:

    Mese Poste Banche
    Gennaio 3 5
    Febbraio 2 2
    Marzo 2 2
    Aprile 1 1
    Maggio 2 4
    Giugno 1 1
    Luglio 1 1
    Agosto 1 3
    Settembre 1 1
    Ottobre 1 1
    Novembre 2 2
    Dicembre 1 1

  • Sicurezza sul Lavoro

    Responsabilità 231 senza violazioni da parte dei vertici aziendali

    Con la sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro, fornendo chiarimenti di rilievo in merito ai concetti di “interesse” e “vantaggio” dell’ente nei reati colposi in materia di sicurezza.

    Il caso si inserisce nell’ambito applicativo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, e richiama in particolare l’art. 5 del medesimo decreto, secondo cui l’ente risponde se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza. 

    Il reato presupposto  nel caso specifico era quello di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione della normativa antinfortunistica, ai sensi dell’art. 590, comma 3, del codice penale.

    Il caso di infortunio

    La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore addetto a un impianto di filtrazione automatica che presentava i problemi di riavvolgimento del nastro filtrante. Per intervenire con maggiore rapidità in caso di disallineamento, le protezioni antinfortunistiche erano state rimosse stabilmente su disposizione del capo reparto. Durante una delle operazioni di ripristino manuale, il braccio dell’operatore veniva trascinato dal rullo, con conseguenze lesive particolarmente gravi e una malattia superiore a 230 giorni.

    In primo grado l’ente era stato ritenuto responsabile dell’illecito amministrativo derivante dal reato presupposto; la Corte di appello aveva confermato la responsabilità, riducendo però la sanzione pecuniaria. La società aveva  proposto ricorso per cassazione, contestando la motivazione relativa alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente.

    Secondo la difesa, la rimozione delle protezioni non sarebbe stata finalizzata a ottenere un risparmio di tempo o un incremento della produttività, ma sarebbe dipesa da una scelta contingente dei preposti, dettata da mere esigenze di comodità. A sostegno di tale tesi veniva richiamato un documento interno redatto dopo l’infortunio, dal quale si sarebbe potuto desumere che il fermo della macchina fino al mattino successivo non avrebbe inciso significativamente sulla produzione, anche grazie alla presenza di cilindri di riserva.

    Veniva inoltre evidenziato che l’azienda aveva sostenuto, pochi mesi prima dell’evento, spese rilevanti per la manutenzione straordinaria dell’impianto, a dimostrazione dell’attenzione alla sicurezza. La difesa sosteneva, infine, che non vi fosse prova di un coinvolgimento dei vertici aziendali nella scelta di rimuovere i presidi antinfortunistici, né di un concreto vantaggio economico per l’ente.

    La decisione della Cassazione

    La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e prive di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. 10 febbraio 2026, n. 5357 

    In via preliminare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’illecito dell’ente si fonda su una fattispecie complessa, composta da tre elementi oggettivi: 

    1. la commissione di un reato da parte di un soggetto qualificato,
    2.  il rapporto tra tale soggetto e l’ente e
    3.  la realizzazione del fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

    A ciò si aggiunge il profilo della cosiddetta “colpa di organizzazione”.

    La Corte ha richiamato  il  principio consolidato per il quale interesse e vantaggio sono concetti alternativi, non cumulativi. È dunque sufficiente che ricorra uno solo dei due perché l’ente possa essere chiamato a rispondere. Inoltre, in presenza di più soggetti coinvolti nel reato presupposto, non è necessario accertare il rapporto di connessione con l’ente per ciascuno di essi; è sufficiente che tale legame sussista anche con riferimento a uno solo degli autori.

    Nel merito, la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta logica e coerente. Era emerso che il malfunzionamento dell’impianto era noto da giorni e che la rimozione delle protezioni era stata disposta stabilmente per consentire interventi più rapidi e scongiurare blocchi produttivi. I giudici di merito avevano valorizzato il fatto che l’intervento manuale senza protezioni consentisse di evitare l’arresto delle macchine rettificatrici, i tempi morti e i costi connessi a un eventuale intervento notturno dei manutentori.

    Tale ricostruzione è stata ritenuta idonea a dimostrare che i preposti avevano agito con l’obiettivo di assicurare continuità produttiva, configurando così un potenziale vantaggio per l’ente. La valutazione circa l’impatto effettivo del fermo macchina, così come la rilevanza dei documenti prodotti dalla difesa, attiene al merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, ove la motivazione risulti congrua.

    La Corte ha inoltre chiarito che, una volta accertata la connessione tra la condotta dei preposti e l’interesse dell’ente, non era necessario dimostrare che anche i vertici apicali avessero agito con la medesima finalità.

    La pronuncia conferma, dunque, un orientamento rigoroso in tema di responsabilità degli enti per violazioni della normativa antinfortunistica, evidenziando come le scelte organizzative volte a evitare interruzioni produttive, anche in assenza di un risparmio immediatamente quantificabile, possano integrare il requisito dell’interesse o del vantaggio richiesto dalla disciplina del DLgs. 231/2001.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi previdenziali INARCASSA 2026

    A seguito della delibera di novembre 2025 i minimi contributivi per  ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA  sono stati rivalutati dell'1,2%. Son quindi da versare 

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% 
    • Il contributo minimo  soggettivo è pari a  € 2.785 euro (ridotto del 50% per i primi 3 anni di iscrizione under 35 . circa € 2.322 totale).
    • Il contributo integrativo minimo del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo,  indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato , per l’anno 2026 pari a 850,00  euro
    • Contributo Maternità/Paternità:  è  ancora da definire.

    Pagamento Rateale: Possibilità di rateizzazione in 6 rate bimestrali (da febbraio a dicembre 2026) tramite SDD, previa domanda entro il 2 febbraio 2026.

    Deroga: Chi prevede un reddito professionale 2025 inferiore a € 18.966 può chiedere la deroga al minimo soggettivo, versando il 14,5% del reddito effettivo, ma mantenendo l'obbligo di versare il minimo integrativo e di maternità.La richiesta va inoltrata entro il 1° giugno, tramite Inarcassa On Line.

    Sono previsti anche 

    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%:
    • il contributo  per la maternita' e paternita , per l'anno  2025 è stato confermato in misura pari a euro 82,00 pro-capite
    • i contributo di paternità è fissato invece a 9 euro.

    AGGIORNAMENTO  NOVEMBRE 2025 

    Inarcassa ha comunicato in data 17 ottobre che tutti gli associati, anche pensionati, possono rateizzare il conguaglio 2024, in scadenza il 31.12.25, facendone richiesta :

    • nella Dich. 2024 (entro il 31.10.25) oppure, 
    • entro il 1° dicembre 2025, dalla voce di menu su iOL, sez. Agevolazioni.

     Le domande presentate nei termini verranno automaticamente accolte. 

    L'importo sarà suddiviso in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2026, tramite SDD.

    Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%
    Contributo maternità/ paternita € 82

    INARCASSA novità – Regolamento 2025

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)

    E' stato pubblicato  il 17 ottobre 2025 il nuovo il Regolamento  di previdenza aggiornato  2025  QUI IL TESTO

    Scadenze dei versamenti a INARCASSA

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  (che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno).  Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    INARCASSA causali contributo per il versamento con F24

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo ,  può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: le proroghe

    In sede di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 200/2025) è stata inserita la proroga degli incentivi alle assunzioni di giovani, donne e nelle aree ZES previsti dal Dl Coesione (Dl 60/2024), scaduti al 31 dicembre 2025. 

    La legge di conversione è stata  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2026 

    La forma definitiva  prevede però una estensione con scadenze  e aliquote diversificate

    L'articolo 14 approvato   nello specifico prevede :

    • Per le assunzioni di under 35 mai occupati a tempo indeterminato (incluse le trasformazioni), l’esonero contributivo previsto dal decreto Coesione – pari al 100% per 24 mesi nel limite di 500 euro mensili (650 euro nelle regioni della Zes Unica Mezzogiorno) – viene esteso alle assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, ma con aliquota ridotta al 70%, che torna al 100% in caso di incremento occupazionale netto. 
    • Analoga proroga al 30 aprile 2026 è prevista per le assunzioni nella Zes Unica Mezzogiorno, con esonero al 70% elevabile al 100% in presenza di nuova occupazione netta; dopo il 31 dicembre 2025 l’incentivo Zes si applicherà anche a Marche e Umbria.
    •  Per le donne svantaggiate, invece, l’esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi viene prorogato fino al 31 dicembre. 
    • Prorogata infine al 2026 anche la mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa, finanziata con le risorse già stanziate in legge di bilancio.

    La proroga si rende necessaria anche alla luce del fatto che gli incentivi attualmente previsti dalla legge di Bilancio 2026 riconoscono solo esoneri contributivi parziali e sono subordinati a un decreto attuativo non ancora emanato.(vedi ultimo paragrafo per i dettagli)

    Incentivi assunzioni 2025: ritardi e criticità

     Si ricorda che gli importi degli sgravi previsti dal DL Coesione 2025  sono  più elevati nelle ZES (fino a 650 euro mensili contro i 500 previsti nel resto d’Italia), ma tali misure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea, aspetto che ha comportato  il  ritardo e ha introdotto complicazioni: nel primo decreto interministeriale la decorrenza delle assunzioni agevolate infatti era stata fissata al momento della approvazione 31 gennaio e non a quello previsto dal decreto Legge. Il comunicato ministeriale del 14 aprile sulla firma dei decreti ha confermato che:"Per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore, l'esonero maggiorato segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l'Autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l'iter."

    Quindi :

    1. per il bonus giovani, lo sgravio spetta per assunzioni a tempo indeterminato (o stabilizzazioni) di under 35 senza impieghi stabili. La finestra temporale generale va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, ma per le assunzioni nelle ZES, il termine di decorrenza è la data di autorizzazione della Commissione europea (31 gennaio 2025). Questo riduce di fatto il periodo utile per fruire del beneficio pieno e genera confusione per chi ha assunto nel periodo precedente.
    2. Stessa logica per il bonus donne, articolato su tre categorie:
      • Donne disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
      • Donne disoccupate da almeno 6 mesi, solo se residenti nelle ZES;
      • Donne impiegate in settori o professioni svantaggiate.

    In particolare, per le donne ZES disoccupate da 6 mesi, la decorrenza utile è subordinata alla stessa autorizzazione UE, e l’agevolazione non si applica retroattivamente.

    Un’altra criticità riguardvaa la presentazione delle domande all’INPS. Nei casi con incentivo maggiorato (650 euro per giovani nelle ZES e donne disoccupate residenti nelle ZES), i decreti richiedono che la domanda sia presentata prima dell’assunzione. 

    Altro elemento critico  era la durata delle agevolazioni: mentre la legge prevedeva 24 mesi per il bonus donne in tutti i casi, il decreto attuativo limita a 12 mesi il beneficio per le assunzioni nei settori svantaggiati. 

    i dettagli  operativi sui bonus Giovani  e Donne sono stati chiariti  nelle circolari INPS 

    Proroghe incentivi assunzioni al 2026 tabella di riepilogo

    Misura Scadenza proroga Aliquota esonero Note operative
    Assunzioni giovani (under 35) 30 aprile 2026 70% (fino a 24 mesi) – 100% se incremento occupazionale netto Limite 500 €/mese (regola generale). Valide anche le trasformazioni.
    Assunzioni giovani in Zes Unica Mezzogiorno 30 aprile 2026 70% (fino a 24 mesi) – 100% se incremento occupazionale netto Massimale 650 €/mese. Dopo il 31/12/2025 esteso anche a Marche e Umbria.
    Assunzioni in Zes Unica Mezzogiorno (generale) 30 aprile 2026 70% (fino a 24 mesi) – 100% se incremento occupazionale netto Esonero fino a 650 €/mese per 24 mesi.
    Assunzioni donne svantaggiate 31 dicembre 2026 100% (fino a 24 mesi) Fino a 650 €/mese. Requisiti: 24 mesi senza impiego regolarmente retribuito (ovunque) oppure 6 mesi in Zes / settori con forte disparità di genere.

    Bonus Assunzioni legge di bilancio 2026

    La legge di bilancio 2026   prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad

    1.  assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non  dirigenziali) e 
    2.  trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

     Sarà un  decreto ministeriale, auspicabilmente piu veloce di quello relativo al 2025, a determinare  piu specificamente gli importi e le modalità  attuative degli sgravi .

    Il  limite di spesa è pari a :

    • 154 milioni di euro per l’anno 2026, 
    • 400 milioni per l’anno 2027 e 
    • 271 milioni per l’anno 2028.

    Su questo il Consiglio dei Consulenti del lavoro ha chiesto al ministero di emanare al piu presto i provvedimenti attuativi.

  • Appalti

    Digitalizzazione appalti: nuove linee guida BIM operative

    La digitalizzazione degli appalti pubblici compie un passo decisivo con la pubblicazione delle “Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” da parte del Ministero delle Infrastrutture, a seguito del parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

    Il documento fornisce le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 43 del nuovo Codice dei contratti pubblici, disciplinando l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, in particolare il Building Information Modeling (BIM), nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche

    Gli obiettivi sono molteplici: migliorare la qualità e la coerenza progettuale, garantire la tracciabilità dei processi, favorire l’accesso digitale ai fini dei controlli di legge e assicurare la continuità informativa lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

    Va ricordato che l’obbligo di ricorso al BIM è operativo dal 1° gennaio 2025 per le opere di importo superiore a 2 milioni di euro e fino a 5,4 milioni, in coerenza con gli impegni assunti nell’ambito del PNRR e con le milestone europee in materia di digitalizzazione.

     Il nuovo impianto normativo punta non solo all’efficienza amministrativa, ma anche alla prevenzione di varianti in corso d’opera, alla riduzione degli sprechi e al rafforzamento della trasparenza, con ricadute anche in termini di sicurezza dei cantieri e contrasto alle infiltrazioni criminali.

    Adempimenti e regime transitorio

    Dal punto di vista operativo, le Linee guida intervengono in una fase cruciale di attuazione del Codice dei contratti, offrendo chiarimenti importanti soprattutto in relazione al regime transitorio. 

    In particolare, viene esclusa la retroattività dell’obbligo e si stabilisce che non sussiste l’obbligo di revisione dei progetti già redatti con modalità tradizionali. Restano inoltre fuori dall’ambito applicativo le manutenzioni straordinarie, gli edifici sottoposti a vincolo e le operazioni già in corso alla data del 31 dicembre 2024. 

    È invece previsto l’adeguamento della documentazione di gara qualora la fase esecutiva ricada nel perimetro della gestione informativa digitale

    I contenuti delle linee guida

    Il documento ( SCARICA QUI IL TESTO)   tratta i seguenti argomenti:

    Ambito di applicazione della gestione informativa digitale (GID)

    • Riferimenti normativi: Direttiva 2014/24/UE, Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) e Correttivo
    • Obbligatorietà dal 1° gennaio 2025 per opere sopra i 2 milioni di euro
    • Esclusioni: manutenzioni ordinarie e straordinarie (salvo casi specifici)
    • Regime transitorio per procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2024
    • Prevalenza contrattuale dei modelli informativi (BIM)
    • Integrazione con il principio del risultato e mitigazione dei rischi

    Adempimenti preliminari per le stazioni appaltanti:

    • Formazione del personale (moduli base e moduli specifici per ruolo)
    • Redazione dell’atto di organizzazione
    • Piano di acquisizione, gestione e manutenzione di hardware e software
    • Istituzione e gestione dell’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat)

    Ruoli e responsabilità:

    • Gestore dei processi digitali (BIM Manager)
    • Gestore dell’ACDat (CDE Manager)
    • Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)
    • Compiti di RUP, direzione lavori, verificatori e collaudatori

    Strumenti operativi:

    • Capitolato informativo (CI)
    • Offerta di gestione informativa (oGI)
    • Piano di gestione informativa (pGI)
    • Utilizzo di formati aperti e interoperabili (es. IFC)

    Governance e controllo:

    • Audit della maturità digitale
    • Piano di sviluppo digitale dell’ente
    • Monitoraggio e aggiornamento dell’atto di organizzazione
    • Sicurezza informatica, tracciabilità e protezione dei dati