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Lavoro da remoto all’estero: quando diventa stabile organizzazione per l’impresa
L’Ocse ha aggiornato nel 2025 il commentario al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, inserendo per la prima volta linee guida specifiche sulle implicazioni fiscali per le imprese del lavoro da remoto svolto oltre confine.
Il tema è diventato centrale dopo la pandemia, quando lo smart working si è diffuso su scala globale creando un nuovo dubbio per imprese e lavoratori: lavorare da casa in un altro Stato può creare una “stabile organizzazione” con conseguenti obblighi fiscali per l’azienda?
Il nuovo commentario chiarisce che non esiste alcun automatismo: il fatto che un dipendente lavori da casa non significa che quell’abitazione diventi una sede dell’impresa. Serve sempre un’analisi concreta, basata su fatti e circostanze.
Tuttavia, l’Ocse introduce criteri più operativi – come la soglia del 50% del tempo di lavoro – e definisce quando esiste una reale “ragione commerciale” che può far scattare il rischio fiscale.
A questo link i documenti ufficiali
Stabile organizzazione e lavoro da remoto in Europa
Secondo l’Ocse, per configurare una stabile organizzazione devono essere presenti più elementi contemporaneamente:
un luogo fisso, utilizzato in modo regolare, e soprattutto a disposizione dell’impresa. Ciò significa che la casa del lavoratore deve essere usata non solo per scelta personale, ma per reali esigenze dell’azienda.
Viene introdotto un criterio specifico:
- Se nel corso di 12 mesi il lavoratore svolge da casa meno del 50% delle ore complessive, di norma non si configura una stabile organizzazione.
- Se supera il 50%, occorre una verifica più approfondita.
Elemento decisivo è la “ragione commerciale”: la presenza del lavoratore nell’altro Stato deve portare un vantaggio all’impresa, come la possibilità di incontrare clienti, accedere a risorse locali o garantire servizi in tempo reale. Non sono invece sufficienti motivazioni legate alla comodità personale, al fuso orario o al risparmio di costi.
Gli esempi forniti dall’Ocse: non vi è stabile organizzazione in caso di utilizzo sporadico o limitato (es. 30% del tempo in smart working), mentre il rischio sale se il lavoratore opera per l’80% da casa e gestisce clienti nel Paese.
Attenzione anche ai casi in cui il dipendente è l’unico rappresentante dell’azienda nello Stato: in tali situazioni, l’home office tende a qualificarsi come luogo d’affari.
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Bonus Psicologico 2025, ecco la graduatoria: come utilizzarlo
INPS ha annunciato con il messaggio 3708 del 5.12.2025 che si è conclusa l'attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), e sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
L’utente può consultare la propria posizione sul sito www.inps.it, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
All'ultimo paragrafo le indicazioni dettagliate sulla formazione degli elenchi sulla scadenza per fruire del bonus e sugli obblighi dei professionisti.
Con la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, erano state fornite le indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.
In particolare, con il Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, si annunciava l’apertura della procedura di domanda, mentre con il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, si reca la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo, con importi, requisiti e modalità di utilizzo.
Ricordiamo che il bonus psicologico è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica.
Periodo e modalità di presentazione della domanda
Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 era possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:
- Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- Contact Center Multicanalecontattando:
- Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
- Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).
Al termine del periodo di presentazione delle domande, sono predisposte delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto del valore ISEE e a parità di ISEE, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
All'accoglimento della domanda è inviato un provvedimento con indicazione dell’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.
Il professionista da parte sua deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
Requisiti per ottenere il bonus
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:
- ISEE fino a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo massimo di 1.000 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo massimo di 500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta.
Assegnazione e utilizzo del contributo
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.
Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.
Scadenze di utilizzo:
- 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usare tutto il bonus. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
- Almeno una seduta va effettuata entro 60 giorni, altrimenti il bonus decade e le risorse sono riassegnate.
Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.
Novità del Decreto del 10 luglio 2025 e Circolare INPS 124 dell’11 settembre
Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:
- obbligo di avviare la terapia entro 60 giorni dall’assegnazione,
- scorrimento graduatorie: possibile una sola volta per riassegnare fondi non utilizzati,
- maggior chiarezza sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni:
- 70% in base alla quota di accesso al fabbisogno sanitario
- 30% in base a criteri reddituali.
In merito alle domande lNPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.
Inoltre, in generale, viene specificato che il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.
Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Saranno considerate inammissibili le domande:
- prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- presentate fuori dai termini indicati.
L'INPS evidenzia che a decorrere dall’annualità 2025:
- decadono i destinatari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
- si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.
Pubblicazione elenchi: dettagli e scadenze
Nel messaggio Inps precisa che :
- I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto
- Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.
- Le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
- L’utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
- il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Si precisa che l’articolo 6, comma 10, del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
Gli obblighi dei professionisti
Il messaggio ricorda anche che i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
ATTENZIONE :
Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche all’INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.
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Disoccupazione agricola e ANF 2025: tracciati INPS per i patronati
Con il Messaggio INPS n. 3704 del 4 dicembre 2025, l’Istituto comunica il rilascio dei tracciati di trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare (ANF) riferite ai lavoratori agricoli dipendenti, in competenza 2025. L’aggiornamento interessa in via diretta gli Istituti di patronato.
L’elemento principale da tenere presente è che i tracciati risultano invariati rispetto alla versione precedente.
Quadro normativo e tecnico-operativo
Il messaggio richiama espressamente l’Accordo Tecnico-Operativo INPS–Patronati del 26 giugno 2012, che disciplina modalità di scambio dati e presentazione telematica delle domande di prestazione.
In questo perimetro, l’INPS rende disponibili alle Strutture nazionali dei Patronati i tracciati per l’inoltro delle domande relative ai lavoratori agricoli dipendenti (disoccupazione e/o ANF), confermando per il 2025 la continuità delle specifiche tecniche: nessuna modifica ai tracciati rispetto alla versione precedente.
Il messaggio precisa inoltre due aspetti documentali distinti, utili per la gestione delle evidenze e l’assistenza agli utenti:
- Ricevuta/“equivalente ricevuta” della domanda (modulo SR25-Prest.agr.21TP): è il modulo che costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati. Tale modulo è reperibile nella sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS ed è a disposizione esclusiva degli operatori delle Strutture territoriali INPS. In pratica, il documento completo SR25 non è destinato al canale patronati per il download diretto dall’intranet.
- Informativa per Patronati (“Informativa modello PREST.AGR.21/TP”): per gli Istituti di patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande (disoccupazione e/o ANF lavoratori agricoli dipendenti), nell’Area Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file .PDF contenente la sezione informativa del citato modulo, denominato appunto “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”.
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Calcolo TFR: quali voci di retribuzione rientrano e onere della prova
Nel trattamento di fine rapporto (TFR) il nodo più frequente, per datori di lavoro e consulenti, riguarda la base di calcolo: quali emolumenti devono essere inclusi e quali possono essere esclusi. Con l’ordinanza n. 30331 del 17 novembre 2025 (Sez. Lavoro), la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell' incidenza di voci “variabili” (ad esempio lavoro supplementare, straordinario, indennità legate ai turni, richiamo in servizio, trasferta) nel TFR, in rapporto alle previsioni della contrattazione collettiva.
Il principio affermato è la conferma dell’inclusione di quanto corrisposto con stabilità e di natura corrispettiva Inoltre l'eventuale deroga “a escludere” richiede una previsione collettiva espressa e, soprattutto, una prova specifica di tale esclusione da parte di chi la invoca.
Questa lettura richiede il concreto accertamento ex post della non occasionalità e della funzione retributiva delle somme pagate.
Vediamo i dettagli del caso recentemente analizzato.
Calcolo TFR: il caso
Il giudizio nasce dalla domanda di alcuni lavoratori volta a ottenere il ricalcolo del TFR, includendo nella base una serie di compensi erogati nel corso del rapporto:
- lavoro supplementare e straordinario,
- richiamo in servizio,
- maggiorazioni per prestazioni eccedenti i limiti,
- trattamenti economici di trasferta (con esclusione dei meri rimborsi spese),
- liquidazione di permessi ex festività,
- indennità per turni sfalsati e ulteriori indennità previste dal contratto collettivo di settore.
In primo grado, il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e condannato la società al ricalcolo, rinviando a separato giudizio la quantificazione delle somme dovute.
In appello, invece, la corte territoriale aveva rigettato integralmente le richieste, valorizzando una lettura “restrittiva” del contratto collettivo: poiché la disciplina individuava alcune voci computabili nel TFR, le altre – secondo tale impostazione – dovevano considerarsi escluse.
La decisione di secondo grado ha inoltre attribuito ai lavoratori l’onere di indicare, per ciascuna voce, la norma collettiva che ne imponesse l’inclusione nel TFR e ha ritenuto non dimostrata la non occasionalità di taluni compensi (in particolare, straordinario e somme correlate alle ex festività).
Su queste basi è stato proposto dai lavoratori il ricorso per cassazione, con censure incentrate, tra l’altro, sull’interpretazione delle previsioni collettive e sulla ripartizione dell’onere probatorio (richiamando, una sola volta, i riferimenti: art. 2120 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 380-bis.1 c.p.c.; art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002; legge 228/2012; nonché le disposizioni del CCNL Autostrade e Trafori richiamate nel giudizio).
La decisione della Cassazione: Esclusione delle voci solo occasionali
La Cassazione accoglie il ricorso (salva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per una posizione definita in sede conciliativa) e cassa la sentenza d’appello con rinvio, chiarendo tre profili utili per la prassi.
- Primo: non è corretto ritenere che, se il contratto collettivo elenca alcune indennità computabili, tutte le altre restino automaticamente escluse “a contrario”. La Corte richiama un precedente recente sull’interpretazione della norma collettiva relativa agli “elementi della retribuzione”, osservando che essa riguarda le voci retributive standard e ricorrenti, ma non può, da sola, eliminare dal TFR emolumenti connessi a specifici aspetti della prestazione lavorativa.
- Secondo: ciò che conta è l’accertamento concreto della natura retributiva e della non occasionalità delle somme. Anche quando una voce presenta elementi di variabilità, può entrare nella base del TFR se corrisposta come corrispettivo della prestazione e per un periodo “significativo”, tale da escluderne l’occasionalità; tale verifica, evidenzia la Corte, va svolta ex post.
- Terzo punto, decisivo sul piano processuale: la deroga che esclude una o più voci dal calcolo costituisce eccezione rispetto alla regola generale e presuppone una volontà collettiva espressa; perciò, chi invoca l’esclusione deve fornirne prova specifica. Ne deriva che non è corretto addossare ai lavoratori l’onere di “trovare” nel contratto collettivo la norma che imponga l’inclusione, una volta allegata la corresponsione di emolumenti non occasionali e non qualificabili come rimborsi spese.
Inoltre, la Corte censura l’impostazione dell’appello perché, richiamando un proprio precedente, non avrebbe svolto alcuna reale indagine su diverse voci oggetto di domanda (tra cui supplementare, richiamo in servizio, maggiorazioni, trattamenti economici di trasferta e turni sfalsati).
In sintesi la sentenza di merito dovrà riesaminare tutte le componenti retributive rivendicate, verificando in concreto se siano state erogate con stabilità e funzione corrispettiva e applicando il principio per cui l’esclusione richiede un’espressa negazione collettiva e la prova di ciò da parte di chi la sostiene.
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Esonero contributivo coltivatori diretti 2020: esito controlli e riesame
Con il Messaggio INPS n. 3703 del 4 dicembre 2025 l’Istituto comunica il completamento dei controlli ex post relativi all’accesso all’esonero parziale dei contributi previdenziali in agricoltura, previsto dalla legge di bilancio 2021 – articolo 1, commi 20–22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – e riferito alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri .
A seguito delle verifiche, è in corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati.
Per datori e consulenti, possono consultare l’esito dei controlli e i relativi importi dovuti tramite il Cassetto previdenziale del contribuente e valutare, ove ne ricorrano i presupposti, la presentazione dell’istanza di riesame con allegazione della documentazione di supporto.
D seguito in sintesi le istruzioni operative.
Istruzioni operative (consultazione, pagamento,
In caso di esito negativo dei controlli ed eventuale annullamento dell’esonero l’INPS indica che è possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel Cassetto previdenziale del contribuente, seguendo il percorso: “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20–22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”.
L’accesso avviene dal sito INPS con identità digitale: SPID (almeno livello 2), CIE 3.0, CNS o eIDAS.
Annullamento dell’esonero contributivo: come inviare istanze di riesame
Contro i provvedimenti di annullamento è possibile proporre istanza tramite la funzionalità dedicata raggiungibile al percorso: “Telematizzazione” > “Esonero contributivo…” > “Riesame”, utilizzando il link “Riesame” e trasmettendo la documentazione a supporto.
ATTENZIONE – riesame già presentato: se risulta già inviata un’istanza, la procedura non consente l’inoltro di una nuova.
In tal caso l’utente deve rappresentare l’esigenza di riproporre l’istanza tramite la funzione “Com. bidirezionale” nel percorso “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
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Legge Semplificazioni 2025: novità su immigrazione e lavoro
La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 , in vigore dal 18 dicembre 2025, introduce una serie di semplificazioni in materia di lavoro che riguardano in particolare l’area immigrazione (soprattutto nella gestione dell’alloggio e dei termini procedurali) cassa integrazione (obbligo del lavoratore di informare il datore se ha un secondo lavoro ) e lavoro occasionale in agricoltura
Di seguito le principali novità.
Immigrazione: Idoneità alloggi e nulla osta più rapido
L’art. 4 della legge 182 2025 interviene su più punti, sulle pratiche legate all’ingresso per lavoro subordinato e sulla gestione dell’alloggio per i lavoratori
1) Criteri per l’idoneità alloggiativa: nuovo riferimento tecnico
La legge sostituisce il riferimento ai requisiti dell’edilizia residenziale pubblica con i parametri del D.M. Sanità 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari dell’abitazione). Operativamente: quando in pratica serve attestare la “idoneità alloggiativa”, conviene verificare che i documenti e le dichiarazioni siano coerenti con quel riferimento tecnico spesso usato dagli uffici comunali/ASL per valutazioni di abitabilità.
2) Alloggio in “dormitori stabili di cantiere”: autocertificazione del datore
Per le ipotesi in cui l’alloggio sia offerto in dormitori stabili di cantiere, è ammessa l’autocertificazione del datore di lavoro, a condizione che i dormitori rispettino i requisiti dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro).
3) Alloggio in struttura ricettiva: basta indicare la struttura
Se l’alloggio è presso una struttura alberghiera/ricettiva, viene considerata sufficiente la mera indicazione della struttura ospitante. Attenzione però: la legge richiama espressamente le responsabilità della struttura in caso di violazioni. Operativamente quindi occorre acquisire comunque una conferma scritta della prenotazione/ospitalità e
far inserire nei contratti/lettere di assunzione una clausola su durata e condizioni dell’alloggio
4) Nulla osta in 30 giorni per chi segue programmi nei Paesi d’origine
Per l’ingresso/soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il termine massimo per il rilascio del nulla osta viene ridotto a 30 giorni.
Inoltre l'Art. 20 modifica l’art. 24-bis del Testo Unico Immigrazione inserendo un chiarimento: laddove la norma parla di attività svolte “sul piano nazionale”, vengono incluse anche le strutture territoriali annesse (richiamo applicato sia al comma 1 sia al comma 3). Per imprese/consulenti questo puo comportare un potenziale decentramento operativo e interlocuzione più “vicina” (meno passaggi centralizzati), utile soprattutto quando si gestiscono pratiche in più province.
Art. 21 – Lavoratori altamente qualificati: termine da 90 a 30 giorni
Con l'art 21 la legge interviene sull’art. 27-quater, comma 6, TUI e sostituisce il termine “novanta” come periodo massimo per l'emissione del nulla osta con “trenta”.
È una misura che incide sui percorsi dei lavoratori altamente qualificati (ambito tipicamente collegato alla Carta Blu UE e canali “high-skilled”). Puo essere utile comunicare chiaramente ai candidati quali documenti vanno prodotti in anticipo (titoli, contratti, alloggio ove necessario, coperture, ecc.), per non perdere il vantaggio dei 30 giorni.
Art. 22 obbligo comunicazione al datore di lavoro
In tema di CIG viene inserito il comma 2-bis nell’art. 8 del D.Lgs. 148/2015: il lavoratore in cassa integrazione deve informare immediatamente il datore che ha richiesto l’intervento di aver intrapreso un’altra attività lavorativa per la quale ha già reso la comunicazione all’INPS prevista dalla norma.
Attenzione al fatto che la tracciabilità della comunicazione può diventare decisiva in caso di contestazioni.
Proroga lavoro occasionale agricoltura
Infine l'art. 23 interviene sull’art. 1, comma 343, della legge 197/2022 prorogando di un anno , cioè fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione del lavoro occasionale in agricoltura dopo la modifica della legge di bilancio 2023 che ha abrogato l'utilizzo del contratto telematico DL 50 2017.
Ricordiamo che l'attuale disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) consente assunzioni a tempo determinato per attività stagionali, entro un limite di 45 giornate annue per lavoratore.
Possono essere impiegati solo soggetti appartenenti a specifiche categorie (es. disoccupati o percettori di sostegni, pensionati, studenti under 25, detenuti/semiliberi) e, salvo i pensionati, che non abbiano avuto rapporti di lavoro agricolo ordinari nei 3 anni precedenti. Prima dell’avvio servono autocertificazione e comunicazione al Centro per l’impiego. Il compenso è tracciabile, definito dai contratti, fiscalmente esente; superamenti/irregolarità comportano sanzioni e possibile trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Leggi per maggiori dettagli Prestazioni occasionali in agricoltura guida aggiornata
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Imposta sostitutiva TFR 2025: scadenza 16 dicembre
Entro il 16 dicembre 2025, le aziende dovranno adempiere all'obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonato al 31 dicembre 2024.
Questa imposta, pari al 17%, grava sui sostituti d’imposta, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, e coinvolge la maggior parte dei datori di lavoro, con l’eccezione significativa dei datori di lavoro domestici.
L’acconto è pari al 90 dell'importo totale, lasciando il saldo al 16 febbraio 2026..
Da notare che la somma da versare a saldo sarà calcolata sulla base delle rivalutazioni effettive, una volta che sarà pubblicato dall’Istat l’indice annuo di rivalutazione del Tfr, relativo al 2025.
Imposta sostitutiva TFR: il calcolo dell’acconto
Per il calcolo dell’acconto, sono disponibili due metodi principali, il metodo storico e il metodo previsionale, che si differenziano per il periodo di riferimento delle rivalutazioni.
- Il metodo storico calcola l’acconto applicando il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2024, includendo quelle relative ai Tfr già erogati durante l’anno.
- Il metodo previsionale, invece, considera le rivalutazioni maturate nel 2025 fino al 30 novembre e calcola l’acconto sulla base del 90% dell’imposta dovuta per i dipendenti ancora in forza al 30 novembre.
Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto entro tale data, l’acconto si basa sull’imposta effettiva calcolata al momento della cessazione. Tuttavia, vi è un’importante eccezione: se tutti i dipendenti cessano il rapporto prima del 16 dicembre, l’acconto sarà calcolato sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso, anziché su quella dell’anno precedente.
Versamento imposta sostitutiva TFR : codici tributo e casi particolari
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.
I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
E' anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).
Questo credito :
- può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e
- l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
L'Agenzia nelle proprie Istruzioni specifica i seguenti casi particolari
1 – In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:
- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.
2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:
- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.