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Ingresso in Italia extra quote per figli di emigranti: da quali paesi
Con il decreto del 17 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025, il Ministero degli Affari Esteri – di concerto con Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro – rende operativa una misura attesa da tempo: la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all’estero di entrare e soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote del Decreto Flussi.
La norma nello specifico attua l’art. 27, comma 1-octies, del Testo Unico Immigrazione e l’art. 1-bis del DL 36/2025, aprendo una corsia preferenziale destinata a favorire l’immigrazione di ritorno delle comunità italiane radicate da decenni in alcuni Paesi extraeuropei.
Il decreto individua ora gli Stati in cui risultano concentrati i più consistenti flussi storici di emigrazione italiana, basandosi sui dati AIRE aggiornati al 31 dicembre 2024. La presenza di comunità numericamente rilevanti è infatti il criterio utilizzato per stabilire chi può beneficiare della procedura agevolata.
Si tratta di una misura innovativa, che nella sua prima applicazione rimane circoscritta a un elenco ristretto di Paesi, con la possibilità di estendere la platea in futuro.
L’ingresso dei discendenti di italiani provenienti dagli Stati individuati potrà avvenire seguendo le procedure ordinarie previste dall’art. 22 del Testo Unico, ma senza essere soggetti ai limiti numerici annuali fissati per i lavoratori stranieri. Un vantaggio rilevante per agevolare il rientro in Italia di persone legate per origine alla comunità nazionale e potenzialmente già integrate dal punto di vista culturale e linguistico
Elenco degli stati ammessi l’ingresso agevolato
Il decreto MAECI elenca in modo preciso i sette Paesi extraeuropei che, al 31 dicembre 2024, ospitano oltre 100.000 cittadini italiani iscritti all’AIRE. Solo i discendenti di connazionali residenti in questi Stati potranno accedere alla nuova procedura agevolata per il lavoro subordinato in Italia.
Ecco l’elenco completo degli Stati ammessi, con il relativo numero di residenti italiani registrati:
- Argentina – 989.901 italiani AIRE -Storicamente la comunità italiana più numerosa al mondo, con radici profonde e continui legami con l’Italia.
- Brasile – 682.300 -Una delle destinazioni principali dell’emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento, oggi in crescita grazie ai flussi di doppia cittadinanza.
- Stati Uniti – 241.056 -Comunità ormai stabilizzata ma ancora significativa per dimensioni e presenza intergenerazionale.
- Australia – 166.848 -Paese che ospita una diaspora italiana radicata, nata soprattutto nella seconda metà del Novecento.
- Canada – 148.251 -Destinazione privilegiata dell’emigrazione italiana del dopoguerra, con una forte identità culturale.
- Venezuela – 116.396 -Comunità storica, oggi caratterizzata da nuovi movimenti migratori legati alla situazione economica locale.
- Uruguay – 115.658 Paese con una presenza italiana m olto antica e ancora numericamente rilevante.
Questi sette Stati costituiscono dunque la prima platea ammessa al rientro facilitato. Per i discendenti di italiani residenti in tali Paesi, l’ingresso per lavoro subordinato sarà possibile senza rientrare nelle quote annuali del Decreto Flussi, purché si seguano le normali procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.
Come detto in futuro la misura potrebbe essere potenziata Lo stesso decreto precisa, infatti, che una proposta di ampliamento a Stati come Sudafrica, Messico, Perù e Cile non è stata accolta in questa fase.
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Circolazione stradale: le novita del Ddl Semplificazioni
L’articolo 21 del disegno di legge Semplificazioni, attualmente in corso di approvazione, interviene su più fronti della disciplina della circolazione stradale e dell’abilitazione alla guida, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e di rafforzare, al tempo stesso, la tutela dell’ambiente e la sicurezza. Le modifiche proposte toccano sia la normativa sull’accesso alla professione di autotrasportatore, sia il Codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione, oltre a disposizioni recenti in materia di dispositivi di controllo e di utilizzo delle targhe prova.
In primo luogo, sul versante dell’autotrasporto, il legislatore punta a superare rigidità territoriali nell’individuazione dell’amministrazione competente, consentendo una maggiore elasticità nell’assegnazione delle funzioni all’interno della stessa regione.
In secondo luogo, in materia di gestione dei rifiuti derivanti da incidenti stradali, viene formalizzato nel Codice della strada il collegamento con la disciplina ambientale, con un chiaro richiamo alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e al principio “chi inquina paga”.
Infine, ulteriori norme di dettaglio riguardano il funzionamento delle commissioni mediche locali, l’estensione dell’uso dei dispositivi elettronici di controllo e un alleggerimento dei limiti alle autorizzazioni per l’uso delle targhe prova da parte delle imprese impegnate in ricerca e sviluppo. Ecco ulteriori dettagli nei paragrafi che seguono
Professione autotrasportatore e bonifica post incidente
Il primo ambito interessato è quello dell’accesso alla professione di autotrasportatore, regolato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395.
L’articolo 21 interviene sull’art. 8, comma 6, modificando il secondo periodo e sopprimendo il terzo. In concreto, la richiesta che i requisiti professionali fossero verificati “presso la provincia” viene sostituita dalla possibilità di operare “presso una provincia della regione”. Si tratta di una modifica apparentemente minimale sul piano letterale, ma con un impatto non trascurabile in termini organizzativi: la competenza non è più bloccata sulla singola provincia, bensì può essere attribuita, nell’ambito della stessa regione, alla struttura ritenuta più efficiente o meglio dimensionata rispetto ai carichi di lavoro. Di conseguenza, le imprese potrebbero trovarsi a interfacciarsi con una provincia diversa da quella in cui hanno la sede, ma comunque all’interno del territorio regionale, con potenziali benefici in termini di riduzione dei tempi di istruttoria e di smaltimento degli arretrati.
il disegno di legge interviene poi sul Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), aggiungendo alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 – che definisce i compiti degli enti proprietari delle strade – un esplicito richiamo alla corretta gestione dei rifiuti e alle operazioni di bonifica, secondo quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
La novità più rilevante è il chiarimento che, quando tali operazioni si rendono necessarie a seguito di un incidente stradale, “i relativi oneri sono posti a carico dei responsabili”. Il principio era in parte già desumibile dal sistema, ma la sua esplicitazione nel Codice della strada rafforza la possibilità per gli enti di rivalersi sui soggetti responsabili e rende più trasparente, anche nei confronti delle imprese e delle compagnie assicurative, la ripartizione dei costi connessi agli interventi ambientali post-incidente.
Medici commissioni, dispositivi di controllo e targhe prova: cosa cambia
Sul versante dell’abilitazione alla guida e dei controlli, l’articolo 21 prevede poi una serie di interventi puntuali su fonti normative piu recenti.
In via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, viene introdotta una deroga all’art. 330, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione del Codice della strada), consentendo che i componenti delle commissioni mediche locali (CML) di cui all’art. 119, comma 4, CdS possano essere individuati anche tra i medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dal medesimo art. 119, previa comunicazione all’ASL della disponibilità a proseguire nell’incarico. L’obiettivo è aumentare la capacità operativa delle CML, spesso alle prese con tempistiche lunghe per le visite di idoneità alla guida, senza rinunciare a professionalità già formate.
Il disegno di legge interviene inoltre sull’art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, estendendo agli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome la possibilità di utilizzare i dispositivi elettronici di cui alla disposizione originaria. L’acquisizione, l’installazione e la manutenzione restano a carico delle regioni e delle province autonome, che stipulano appositi accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990.
Si tratta di un rafforzamento dell’infrastruttura di controllo, che può avere effetti diretti sulle attività di verifica e monitoraggio dei veicoli, con possibili ricadute sulle imprese di trasporto.
Infine, come anticipato, viene integrato l’art. 5, comma 3, del D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito dalla L. 18 luglio 2025 n. 105, chiarendo che il limite numerico alle autorizzazioni alla circolazione con targa prova non si applica alle aziende che utilizzano tali targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o dei loro componenti.
Tabella riepilogo normativo
Punto Norma interessata Ambito Principale novità 1 D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, art. 8, comma 6 Accesso alla professione di autotrasportatore La competenza non è più presso la singola provincia ma presso una provincia della regione; soppresso il terzo periodo. 2 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 14, comma 1, lett. a) Gestione rifiuti e bonifica dopo incidenti stradali Obbligo di gestione rifiuti e bonifica secondo parte IV D.Lgs. 152/2006; i costi, in caso di incidente, sono posti a carico dei responsabili. 3 DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 330, comma 2 Commissioni mediche locali patenti Fino al 31 dicembre 2026, i componenti CML possono essere scelti anche tra medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dall’art. 119 CdS. 4 Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 733 Dispositivi elettronici di controllo Esteso l’utilizzo dei dispositivi anche agli uffici della motorizzazione civile di regioni e province autonome, con oneri a carico di tali enti. 5 D.L. 21 maggio 2025, n. 73, art. 5, comma 3, conv. in L. 18 luglio 2025, n. 105 Targhe prova e autorizzazioni alla circolazione Il limite numerico alle autorizzazioni non si applica alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o componenti. -
Assegno unico 2025: regole e tabelle importi
Con la circolare 33 2025 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva dell'indice dei prezzi pari allo 0,8%. Gli incrementi risultano minimi
In allegato INPS fornisce le tabelle complete degli importi 2025 dell'assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare.
L'istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio 2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato con i valori aggiornati. Con la mensilità di marzo erogato anche l'eventuale conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato..
Il 18 novembre l'istituto ha comunicato che i dati relativi alle erogazioni effettuate fino a settembre 2025 i: l’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni
applicabili si attesta su 173 €, e va da
circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €),
a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).
Sul sito dell’INPS le appendici statistiche con i dati completi
Assegno unico universale: le regole generali
L'assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.) è stato istituito dal d. lgs. n. 230-2021.
In particolare spetta:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L'erogazione degli assegni è iniziata da marzo 2022. Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni al nucleo familiare sono stati abrogati prevedendo un regime transitorio con maggiorazioni in vigore per fino al 2024
L'assegno unico figli è universale cioè è destinato a tutte le famiglie con figli con importi progressivamente inferiori all'aumentare del reddito :
In particolare è prevista
- una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata inizialmente a 50 euro per 1 figlio
- una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia ISEE per avere il trattamento massimo era pari nel 2022 a 15mila euro.
Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali Vedi sotto esempi di importo
Va sottolineato che :
- gli importi dell'assegno e delle soglie Isee sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT e che
- l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito
Assegno unico 2025: la domanda per il rinnovo
Le domande vanno presentate sul portale INPS a questo link oppure presso i patronati
Si ricorda che dal 2023 per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia ovvero :
- maggior numero di figli,
- raggiungimento dell'età che li esclude dall' accesso (22 anni)
- modifica dell’Isee cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare
ATTENZIONE è necessario comunque presentare ogni anno all'INPS la DSU per ottenere l'importo dell'assegno sulla base dell'ISEE aggiornato, altrimenti dal, mese di marzo viene garantito solo l'importo minimo previsto per la fascia ISEE piu alta.
La presentazione dell'ISEE aggiornato entro il mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli
Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE.
INPS fa presente che , la digitalizzazione dei servizi consente di gestire più agevolmente la propria posizione contributiva attraverso strumenti online e l’APP INPS Mobile, con la possibilità di aggiornare le informazioni in tempo reale.
Assegno unico esempi di importo 2024
ISEE IMPORTI MENSILI 2024
Assegno figli minori (1)
Assegno figli 18-20 anni (2)
Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)
Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)
Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)
Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)
Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)
Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)
maggiorazione figli per madre di età <21 anni(7)
Bonus secondo percettore di reddito (8)
fino a
17.090,61 euro
199,4
96,9
96,9
119,6
108,2
96,9
91,2
96,9
22,8
34,1
da
27.231,05
a
27.344,98
148,1 72,2 68,1 119,6 108,2 96,9 91,2 72,2 22,8 21,9 da
37.599,35
a
37.713,28
96,2 47,4 39,1 119,6 108,2 96,2 91,2 47,4 22,8 9,5 Assegno Unico novità ed esempi importi 2025
La circolare 33 ricorda che è confermata la neutralizzazione dell’ISEE per evitare che l’importo percepito dall’AUU riduca il valore dell’indicatore stesso.
Tra le principali maggiorazioni confermate per il 2025 figurano:
- l’aumento per figli con disabilità,
- il bonus per madri di età inferiore a 21 anni,
- la maggiorazione per il secondo percettore di reddito e
- l’incremento per i figli successivi al secondo.
Oltre a queste, si confermano specifiche maggiorazioni temporanee , come
- il supplemento del 50% per figli con meno di un anno di età,
- l’incremento del 50% per i nuclei con almeno tre figli e ISEE sotto la soglia massima, e
- la maggiorazione forfettaria di 150 euro per famiglie con almeno quattro figli.
Tabella AUU 2025
Importi Assegno Unico Universale (AUU) 2025
Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€) Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00 18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00 25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00 33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00 43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00 20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00 40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 12,00 -
Contratti solidarietà 2025: invio domande dal 30 novembre
Con un una nuova nota sul proprio sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che:
- dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 sarà aperta la piattaforma per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriale difensiva.
Ricordiamo che si tratta dello sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro previsto per situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Dal 2 novembre è già possibile la precompilazione delle istanze che è disponibile
- nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure
- accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro"
Sgravio per contratti di solidarietà 2025
Lo sgravio viene concesso su richiesta dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte sindacale e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché l'orario di lavoro sia ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.
Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.
Dato che l'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di paga, l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.
Va anche sottolineato che alcune voci contributive non sono soggette alla riduzione, come
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile),
- il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).
Il ministero ricorda che, come precisato nella Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.
Sgravio contratti di solidarietà 2024: come fare domanda
Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019.
Si accede esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
Il pagamento dell’imposta di bollo è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo.
ATTENZIONE l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.
Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024– 10 dicembre 2024).
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Amministratori di condominio: definite le indennità 2025
Le Parti sociali del settore dei servizi di amministrazione condominiale hanno raggiunto un nuovo accordo relativo alla determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) prevista dal CCNL “Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili”, siglato da Anaci-Saci e Cisal Terziario.
Il contratto collettivo, in vigore dal 1° luglio 2022, è scaduto il 30 giugno 2025 e l’articolo 27 stabilisce che, dal primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza — quindi a partire dal 1° ottobre 2025 — debba essere riconosciuta ai lavoratori un’indennità mensile calcolata sulla base dell’Indice IPCA depurato dagli energetici importati.
L’accordo del 31 ottobre 2025 definisce puntualmente tale indennità sulla base della variazione IPCA registrata tra agosto 2022 (indice 1: 109,20) e giugno 2025 (indice 2: 121,80). L’incremento dell’11,538%, ridotto al 70% come previsto dal CCNL, determina una percentuale utile dell’8%, applicata alle componenti aggiornate al 1° luglio 2023.
L’indennità costituirà una voce della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM) e sarà integralmente assorbita al momento dell'effettivo rinnovo del CCNL, quando entreranno in vigore le nuove tabelle retributive.
Novità: valori ufficiali dell’I.V.C. e scadenze del welfare
L’accordo definisce con precisione gli importi della Indennità di Vacanza Contrattuale spettante mensilmente ai lavoratori a partire dal 1° ottobre 2025. Gli importi sono calcolati applicando l’8% alla componente parametrica di ciascun livello. Tabella HTML aggiornata
Livello Componente parametrica (dal 1° luglio 2023) IVC lorda mensile (8%) Quadro 2.210,63 € 176,85 € A1 1.915,88 € 153,27 € A2 1.719,38 € 137,55 € B1 1.522,88 € 121,83 € B2 1.375,50 € 110,04 € C1 1.277,25 € 102,18 € C2 1.179,00 € 94,32 € D1 1.100,40 € 88,03 € D2 982,50 € 78,60 € Oltre alla definizione degli importi dell’IVC, le Parti hanno richiamato l’attenzione sui termini del welfare contrattuale previsto dall’articolo 239 del CCNL:
- 600 € annui per i lavoratori (300 € a luglio + 300 € entro dicembre),
- 1.200 € annui per i quadri.
ATTENZIONE Nel caso in cui non sia stata erogata la prima rata a luglio, l’intero importo dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre 2025
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Fondo solidarietà telecomunicazioni: guida completa 2025
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il fondo garantisce la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.
Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025 l'istituto ha chiarito anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS.
Con il messaggio 2230 del 14 luglio 2025 sono fornite nuove indicazioni per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.
Ancora nel messaggio 3409 del 12 novembre 2025 INPS chiarisce le modalità per i conguagli:
- della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e ordinaria (CIGO), nonché
- dell’assegno di integrazione salariale (AIS).
Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento
L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo.
Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.
Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione,
- un contributo ordinario dello 0,80%
- un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.
Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:
- Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
- Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
- Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.
Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI
Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.
La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.
Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.
Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.
Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande AIS
Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
- non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
- sulla piattaforma OMNIA IS.
In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.
È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.
Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:
- devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
- corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.
È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.
Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS – UNIEMENS
Nel messaggio 1185 2025 INPS precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.
L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.
Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale. Vedi paragrafo precedente
Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale. Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.
I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR.
- Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017",
- per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".
Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative: domande, calcolo e conguagli
L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”.
Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.
Per le prestazioni già erogate a pagamento diretto, l’INPS comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative.
Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.
La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>
L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025 illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.
Compilazione della domanda
La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.
Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.
Modifica delle domande già presentate
I datori di lavoro che abbiano già trasmesso domande prima del 14 luglio 2025 e riscontrino una difformità tra l’importo richiesto e quello risultante dal nuovo calcolo basato sull’algoritmo fornito, potranno richiedere la modifica dell’importo. La richiesta va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 13 agosto 2025), tramite PEC all’indirizzo:
Nella comunicazione vanno indicati:
- il numero progressivo della domanda;
- il protocollo;
- il nuovo importo stimato corretto.
L’INPS procederà alla modifica centralizzata durante la fase istruttoria.
In assenza di comunicazioni da parte del datore di lavoro, le domande saranno valutate sulla base dell’importo già richiesto al momento della presentazione
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Riduzione contributo ordinario Fondo solidarietà Bolzano 2026: istruzioni
Con la circolare n. 140 del 12 novembre 2025, l’INPS ha illustrato le modalità di applicazione della riduzione contributiva per il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, prevista per l’anno 2026.
La misura discende dalla deliberazione del Comitato amministratore n. 15 del 12 giugno 2025, che ha approvato una riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario a carico dei datori di lavoro che rispettano specifici requisiti dimensionali e di accesso.
L’agevolazione mira ad alleggerire l’onere contributivo delle microimprese del territorio che non hanno usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei 24 mesi precedenti, favorendo la sostenibilità economica e la continuità occupazionale.
Fondo bilaterale Bolzano Quadro normativo
Il decreto interministeriale del 22 agosto 2023, emanato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, ha disciplinato il funzionamento del Fondo bilaterale di Bolzano in attuazione degli articoli 30 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, introducendo la possibilità di modulare l’aliquota contributiva in base alla dimensione aziendale
. In via ordinaria, l’articolo 8 del decreto prevede le seguenti aliquote contributive:
Numero medio di dipendenti Aliquota ordinaria Ripartizione datore/lavoratore Fino a 5 dipendenti 0,50% 2/3 datore – 1/3 lavoratore Oltre 5 dipendenti 0,80% 2/3 datore – 1/3 lavoratore La deliberazione n. 15/2025 ha disposto, per il 2026, la riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50%, determinando così un’aliquota effettiva pari allo 0,30%.
Tale riduzione spetta esclusivamente ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e non hanno presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) nei 24 mesi successivi alla conclusione di un eventuale trattamento precedente. Il contributo ridotto continua ad applicarsi sull’intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti.
Istruzioni operative per datori di lavoro e consulenti
Per l’anno 2026, i datori di lavoro interessati appartenenti al Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano – identificati dal codice di autorizzazione “6P” – potranno beneficiare della riduzione contributiva se in possesso dei requisiti previsti.
L’attribuzione del beneficio avverrà in via automatica tramite l’assegnazione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato:“Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali 21 luglio 2022, 22 agosto 2023 e 21 maggio 2024”.
La procedura centralizzata INPS provvederà a:
- verificare i requisiti di ammissione alla riduzione;
- attribuire o revocare il codice “2Q” in caso di perdita delle condizioni;
- adeguare, dal mese di competenza gennaio 2026, la procedura di calcolo contributivo ai nuovi parametri.
È importante ricordare che, anche in presenza del codice “2Q”, la riduzione non si applica automaticamente se l’azienda risulta con una media superiore a cinque dipendenti nel semestre di riferimento.