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Assegno di invalidità contributivo: nuova integrazione al minimo
Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 , l’Istituto fornisce le istruzioni applicative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al trattamento minimo l’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema contributivo.
La decisione incide in modo rilevante sulla platea dei beneficiari, in quanto estende il diritto all’integrazione al minimo anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo, finora esclusi.
La normativa sull’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e consiste in una prestazione pensionistica non reversibile, riconosciuta in presenza di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Prima della pronuncia della Consulta, l’INPS riconosceva l’integrazione al trattamento minimo esclusivamente agli assegni liquidati con:
- sistema retributivo;
- sistema misto.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al minimo l’AOI liquidato integralmente con il sistema contributivo .
L’integrazione al trattamento minimo è disciplinata dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984 e prevede che se l’importo dell’assegno risulti inferiore al trattamento minimo della gestione di riferimento, esso è integrato fino a tale soglia, con onere a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).
La circolare precisa che:
- non è prevista integrazione parziale;
- non opera la “cristallizzazione” dell’importo;
- il superamento dei limiti reddituali comporta la perdita integrale del diritto all’integrazione
Tale impostazione richiede particolare attenzione nella gestione delle dichiarazioni reddituali e nella verifica delle condizioni di permanenza del diritto.
La novità e i tempi di applicazione
A seguito della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2025, a partire dal 10 luglio 2025 l’integrazione al trattamento minimo per gli assegni ordinari di invalidità è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, ossia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza .
Evento Data Pubblicazione sentenza n. 94/2025 in G.U. 9 luglio 2025 Decorrenza effetti giuridici 10 luglio 2025 Decorrenza integrazione al minimo 1° agosto 2025 Sono ora integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari di invalidità:
- liquidati con sistema contributivo (contribuzione dal 1° gennaio 1996);
- liquidati a seguito di opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995);
- liquidati a carico della Gestione separata, anche in caso di computo ai sensi del D.M. n. 282/1996.
Resta fermo che l’integrazione è subordinata alla comunicazione dei redditi rilevanti, anche in via presuntiva.
Le istruzioni per le domande di ricostituzione o riesame
La circolare INPS sottolinea che l'integrazione è riconosciuta in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti. In assenza di tale dato, l’interessato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale ai fini del ricalcolo della prestazione
Per consulenti e patronati è quindi necessario:
verificare la posizione reddituale del titolare;
trasmettere eventuale ricostituzione;
monitorare le domande giacenti o respinte dopo il 9 luglio 2025.
ATTENZIONE :
- Le richieste di integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025 o giacenti a tale data, o già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale, possono essere riesaminate su istanza dell’interessato, salvo il caso di sentenza passata in giudicato
- Le nuove indicazioni si applicano anche ai ricorsi pendenti.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
Come noto l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti di legge 16592.
Per i soggetti nel sistema contributivo, nel biennio 2025-2026 sono previste le seguenti soglie:
Tipologia requisito Condizioni Pensione di vecchiaia contributiva (prima soglia) 67 anni + almeno 20 anni di contributi + importo non inferiore all’assegno sociale Pensione di vecchiaia contributiva (seconda soglia) 71 anni + almeno 5 anni di contribuzione effettiva (a prescindere dall’importo) La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo
In caso di trasformazione: l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento; ai fini del confronto si considera l’AOI “a calcolo”, senza integrazione al minimo
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Assenze dal lavoro per ambiente nocivo: no al licenziamento
Con l’ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna ad affrontare un tema di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti: la tutela del lavoratore in presenza di condizioni ambientali nocive e il corretto riparto dell’onere della prova in caso di contestazione disciplinare culminata nel licenziamento.
La decisione si colloca nell’alveo della responsabilità contrattuale del datore di lavoro in materia di sicurezza e dignità della persona, offrendo chiarimenti rilevanti sull’applicazione dell’art. 2087 c.c. e sui rapporti tra inadempimento datoriale, eccezione di inadempimento del lavoratore e natura ritorsiva del recesso.
Il caso: lavoro in condizioni non idonee
La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice, cui era stata contestata un’assenza ritenuta ingiustificata dal posto di lavoro. In precedenza, la stessa dipendente era già stata destinataria di un licenziamento annullato in sede giudiziale perché qualificato come ritorsivo, con conseguente reintegrazione.
Dopo il rientro in servizio, la lavoratrice aveva denunciato condizioni ambientali non idonee sotto il profilo climatico e igienico-sanitario, lamentando in particolare temperature eccessivamente rigide nei locali di lavoro e servizi igienici privi di adeguata riservatezza.
A fronte di tali condizioni, aveva interrotto la prestazione, ritenendo legittimo il proprio comportamento in quanto reazione a un inadempimento datoriale.
Il datore di lavoro, ritenendo ingiustificata l’assenza, aveva avviato il procedimento disciplinare culminato nel licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano dichiarato l’illegittimità del recesso, ravvisando sia l’inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza, sia il carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015.
La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e la qualificazione del licenziamento come ritorsivo.
La decisione della Suprema corte: licenziamento illegittimo
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito sotto un duplice profilo:
- la responsabilità datoriale per violazione dell’obbligo di sicurezza e
- la corretta distribuzione dell’onere probatorio.
In primo luogo, la Cassazione ribadisce che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, in quanto l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore integra per legge il contenuto del contratto di lavoro. Ne consegue che trova applicazione la disciplina generale dell’inadempimento di cui all’art. 1218 c.c.
Sotto il profilo probatorio, il lavoratore è tenuto ad allegare l’esistenza del rapporto di lavoro e la situazione di pericolo o di inadempimento datoriale, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno o il rischio. In particolare, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte, l’assenza di una condizione di nocività o lesività dell’ambiente di lavoro, tale da escludere un concreto pericolo per l’integrità fisica o la dignità personale, deve essere provata dal datore.
La Corte precisa che tale riparto opera non solo nei casi di danno già verificatosi (infortunio o malattia professionale), ma anche quando il lavoratore deduca una situazione di pericolo o un mero inadempimento in materia di sicurezza, prima ancora del verificarsi di un evento lesivo.
Quanto al comportamento della lavoratrice, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione dell’assenza come legittima reazione a un inadempimento datoriale, richiamando il principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. La valutazione circa la proporzionalità tra gli opposti inadempimenti è stata considerata tipicamente rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, sorretta da motivazione adeguata.
Infine, con riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse raggiunto tale convinzione sia per l’assenza di una valida giustificazione disciplinare, sia per il contesto complessivo dei rapporti tra le parti, inclusa la precedente declaratoria di nullità di un primo licenziamento.
La reiterazione di condotte datoriali inadempienti, seguite dall’immediata reazione espulsiva a fronte dell’assenza della lavoratrice, è stata ritenuta sintomatica di un intento ritorsivo.
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Impatriati e ricercatori: casi di estensione del regime
Con la Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di estensione del periodo agevolabile per:
- il regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015);
- gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (art. 44, D.L. 78/2010).
La risoluzione interviene su specifici quesiti interpretativi sorti a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e delle successive disposizioni del Decreto Fiscale 2019 e del D.L. 19/2024. In particolare il documento chiarisce:
- se l’estensione quinquennale del regime impatriati sia applicabile anche ai soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019;
- come operi l’allungamento progressivo del periodo agevolato per docenti e ricercatori in presenza di figli sopravvenuti nel corso del beneficio.
Il quadro normativo delle agevolazioni per impatriati
Lavoratori impatriati – Art. 16 D.Lgs. 147/2015
Il Decreto Crescita ha rafforzato il regime speciale per lavoratori impatriati, prevedendo: l’aumento dal 50% al 70% della quota di reddito esclusa da imposizione per i soggetti trasferiti dopo il 2 luglio 2019; la possibilità di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifici requisiti .
La proroga quinquennale è riconosciuta ai lavoratori che: hanno almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo; acquistano un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti . Per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, il Decreto Fiscale 2019 aveva subordinato l’incremento dell’abbattimento al 70% all’emanazione di un decreto ministeriale mai adottato . Tale previsione è stata poi abrogata nel 2024 .
La nuova risoluzione ora chiarisce che l’estensione quinquennale del regime non è subordinata a tale decreto e si applica anche ai rientri nel periodo intermedio 2019, in presenza dei requisiti previsti dalla norma. L’ulteriore quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio, che inizia dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia .
Docenti e ricercatori – Art. 44 D.L. 78/2010
L’articolo 44 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia.
Il regime ordinario si applica: nel periodo d’imposta di acquisizione della residenza; nei cinque periodi successivi (ovvero tre per i rientri antecedenti al 2020) Per i soggetti trasferiti dal 2020, il comma 3-ter ha introdotto una durata più ampia in presenza di determinati requisiti, graduata in funzione del numero di figli o del possesso di un immobile residenziale
Condizione Durata complessiva agevolazione 1 figlio minorenne o acquisto immobile 8 periodi d’imposta Almeno 2 figli minorenni 11 periodi d’imposta Almeno 3 figli minorenni 13 periodi d’imposta Le risposte ai quesiti
In sintesi le risposte dell'Agenzia sui casi di dubbio interpretativo
Lavoratori impatriati
I soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019 possono accedere all’ulteriore quinquennio, alle stesse condizioni previste per i rientri dal 2020.
L’estensione non è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale relativo al Fondo Controesodo.
Restano fermi i requisiti sostanziali: presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, oppure acquisto di immobile residenziale nei termini previsti.
Il nuovo quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo al completamento del primo quinquennio agevolato.
Docenti e ricercatori
La detassazione resta pari al 90% degli emolumenti. L’allungamento del periodo agevolabile è progressivo e dipende dal numero di figli o dall’acquisto dell’immobile.
È possibile beneficiare dell’estensione anche se i figli nascono dopo il rientro in Italia.
Il requisito dei figli può maturare durante il periodo agevolato, purché entro la scadenza del periodo in corso (sei, otto o undici anni, a seconda dei casi).
L’acquisto dell’immobile deve invece avvenire nei termini espressamente previsti dalla norma (dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti).
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Avviso INAIL formazione 2025: elenchi aggiornati per risorse residue
Era stata aperta il 18 marzo 2025 la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in tema sicurezza sul lavoro, elaborate da associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei destinatari dei finanziamenti, requisiti, contributi previsti e modalità di domanda.
Le domande potevano essere inviate entro ottobre 2025.
AGGIORNAMENTO 20 FEBBRAIO 2026
Un comunicato sul sito INAIL informa che a seguito della redistribuzione delle somme non assegnate, sono stati pubblicati gli elenchi cronologici aggiornati relativi agli ambiti
- A (“Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”) e
- D (“Personale viaggiante nella logistica – rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica"),
Inoltre si avvisa che dalle ore 12:00 del 2 marzo 2026 fino alle ore 16:00 del 1° aprile 2026 sarà aperto lo sportello informatico per l'inserimento degli allegati 6, 7 e 8..
Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione
Il bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati in particolare alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.
Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO
Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione :
- dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
- Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 era aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è stata effettuata la registrazione dei proponenti . L'istituto ha comunicato che è gia disponibile l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate e ha prorogato fino al 15 settembre l'apertura dello sportello informatico per l’inserimento dei documenti.
- L'apertura sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito D è prevista dalle ore 12:00 del 16 settembre 2025 alle ore 17:00 del 23 settembre 2025 e si puo procedere alla : compilazione e invio domanda dalle ore 12:00 del 30 settembre 2025 alle ore 17:00 del 7 ottobre 2025. dal 22 ottobre e disponibil l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito D, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento. Dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 21 novembre 2025 è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati 6, 7 e 8.
Nella sezione “documentazione” sono disponibili il “Manuale utente e regole tecniche” per l’upload della documentazione e il file “Elenco docenti”.
INAIL ha reso disponibili :
- FAQ di chiarimenti, e
- specifici manuali utente per la domanda e per la registrazione dei partecipanti
Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti
I progetti sono rivolti a:
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
- Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
- Lavoratori
- Datori di lavoro
- Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
Possono partecipare come soggetti proponenti:
- Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
- Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.
Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.
Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili
Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare una sola domanda di partecipazione per ciascuno degli ambiti tematici seguenti:
- A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
- B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
- D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto
I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate
- NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA
- CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA
- SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA
Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.
Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.
Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro -Salute
Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in remoto (videoconferenza sincrona
Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di soggetti destinatari
Il budget totale disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)
Il contributo per ogni progetto sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione.
Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante.
L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)
Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza
Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it).
I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL
Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e utilizzo dello sportello
TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI
AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 aprile 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 aprile 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 23 maggio 2025 (ore 12:00)
AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 10 giugno 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 12 giugno 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 11 luglio 2025 (ore 12:00)
AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 luglio 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 luglio 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti
22 agosto 2025 (ore 12:00)PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2025 H. 12.00
AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 21 ottobre 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 23 ottobre 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 21 novembre 2025 (ore 12:00)
Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile.
È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.
Le rettifiche al Bando
Con l'avviso del 9 gennaio 2025, sono state comunicate due rettifiche al bando di finanziamento 2024 .
La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.
Nello specifico: l’art. 3 dell’Avviso è sostituito come segue: “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00.
Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto
importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6 per un importo pari ad euro 6.000.000,00 […]”
L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue: 9. Importo ammesso al finanziamento
“Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo
complessivo finanziabile sarà compreso tra
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 1.200.000,00;
in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra:
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.
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Pratica forense INPS: al via le domande
Aperta la piattaforma per le domande di pratica forense presso l'Avvocatura Inps. L'istituto lo ha reso noto lo scorso 19 febbraio, ricordando le modalità e la scadenza fissata come di consueto al 31 luglio 2026.
La domanda per l’ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata esclusivamente online, utilizzando le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, accedendo al servizio online (disponibile tramite la pagina “Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS”)
Di seguito i requisiti le modalità e i link per la presentazione della domanda.
Pratica forense INPS 2026: domanda e avvisi regionali
La domanda di pratica forense presso INPS deve essere inoltrata esclusivamente in formato digitale attraverso le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, accedendo al percorso specifico entro il 31 luglio 2026.
CLICCA QUI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Nel momento in cui si libereranno dei posti utili allo svolgimento della pratica forense, una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale e di Coordinamento metropolitano e la Direzione Generale, verificherà l’ammissibilità delle candidature e, sulla base dei criteri valutativi riportati nel bando, formerà la graduatoria.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito INPS:
- per l’Avvocatura centrale nella sezione “Reclutamenti – Selezioni centrali”;
- per le Avvocature territoriali, nella sezione “Reclutamenti – Selezioni territoriali”.
Alla domanda va allegato il curriculum vitae in formato europeo e una dichiarazione sostitutiva con i dettagli degli esami sostenuti.
Pratica forense INPS i requisiti
Per la presentazione della domanda di ammissione al praticantato è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, legge 247/2012;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica;
- se già iscritto nel Registro dei praticanti avvocati, non avere un’anzianità di iscrizione superiore a sei mesi.
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Magistratura tributaria: novità del DL PNRR 2026
Il DL 19 febbraio 2026, n. 19 (noto come DL PNRR 2026), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e parte del percorso attuativo della Riforma della giustizia tributaria prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introduce rilevanti novità in materia di giustizia tributaria. Le modifiche, contenute principalmente nell’articolo 16, mirano a rendere il sistema più efficiente, coerente e digitale, con impatti significativi su concorsi, competenze, accesso alla magistratura tributaria e gestione delle controversie fiscali e magistrati in pensione .
Novità sui concorsi e tirocinio e nomina presidenti di commissione
Per quanto riguarda il concorso pubblico, resta confermato che il bando per l’assunzione di 146 magistrati tributari già pubblicato dal Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevedrà:
- una prova preselettiva su materie giuridiche (diritto civile, processuale civile, tributario, processuale tributario e commerciale), svolta con strumenti informatizzati;
- due prove scritte con questioni sorteggiate tra diritto tributario e diritto civile/commerciale con profili tributari;
- una prova orale su materie specialistiche.
Questa struttura, ha lo scopo di garantire una selezione ampia e approfondita dei candidati, con prova preselettiva per ridurre l’affollamento di aspiranti e prove successive per valutare la capacità teorico-pratica dei partecipanti
Inoltre, la commissione del concorso può essere presieduta non solo dal presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ma anche da quello di primo grado, ampliando la platea e favorendo flessibilità organizzativa.
Viene modificata anche la disciplina del tirocinio per i magistrati tributari neoassunti: non è più previsto che il percorso formativo sia svolto esclusivamente presso “magistrati tributari affidatari”, ma può essere svolto presso magistrati e giudici tributari individuati secondo i criteri aggiornati nel testo.
Nomine Corti e modifiche al processo tributario
il DL PNRR 2026 aggiorna l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria intervenendo sui requisiti di nomina dei presidenti delle Corti di giustizia tributaria. In particolare, la verifica del possesso dei requisiti non è più riferita genericamente al momento della nomina, ma alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello per la funzione di presidente.
Il decreto interviene inoltre sul Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), con modifiche di coordinamento volte ad allineare la disciplina dei requisiti e delle procedure alla nuova formulazione introdotta per l’ordinamento.
Soglia liti del giudice monocratico
Una delle novità che avrà maggiore impatto operativo riguarda la competenza del giudice tributario monocratico.
Con l’aggiornamento dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la soglia di valore entro cui una lite tributaria può essere trattata dal giudice monocratico è aumentata da 5.000 a 10.000 euro.
Questa modifica è pensata per deflazionare il contenzioso fiscale, spostando un maggior numero di cause di modico valore al giudice monocratico, con riduzione dei tempi di definizione e alleggerimento del lavoro collegiale.
La nuova soglia si applica ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 in poi.
Magistrati in pensione: incarichi temporanei
Il DL PNRR 2026 introduce anche una misura straordinaria di supporto al sistema giudiziario attraverso l’impiego di magistrati in pensione, con l’obiettivo di contribuire allo smaltimento dell’arretrato e al raggiungimento dei target europei di riduzione dei tempi dei giudizi.
È previsto il coinvolgimento di un massimo di 200 magistrati a riposo, di età compresa tra 70 e 75 anni, chiamati a integrare i collegi giudicanti. Il compenso è parametrato all’attività svolta:
- 200 euro per procedimento,
- fino a un massimo di 100 procedimenti per ciascun magistrato entro la fine dell’anno.
La misura, finanziata entro un tetto di spesa definito, si inserisce nel più ampio pacchetto emergenziale volto a rafforzare la capacità decisionale degli uffici giudiziari e nello stesso quadro PNRR obiettivi di accelerazione e riduzione dei tempi della giustizia.
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Contratto di agenzia: i limiti alle modifiche unilaterali
Nel contratto di agenzia il tema delle modifiche unilaterali da parte della mandante rappresenta uno dei profili più delicati per imprese, agenti e consulenti. La possibilità di intervenire su zona, portafoglio clienti, prodotti o provvigioni incide infatti direttamente sull’equilibrio economico del rapporto e sulla stabilità dell’incarico conferito.
Con l’ordinanza n. 1248 del 20 gennaio 2026 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si pronuncia sui limiti delle variazioni unilaterali previste dall’Accordo Economico Collettivo (AEC) Industria del 30 luglio 2014, fornendo chiarimenti di rilievo operativo.
Il principio generale di riferimento è quello sancito dall’art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere modificato unilateralmente, salvo che ciò sia consentito dalla legge o dal contratto stesso. Nel settore dell’agenzia commerciale, l’AEC disciplina specificamente le variazioni di zona, prodotti e provvigioni, distinguendo tra modifiche di lieve, media e rilevante entità.
La decisione affronta in particolare il caso di una società mandante che, in occasione dell’aggiornamento del proprio listino, aveva introdotto nuovi prodotti imponendo all’agente un ampliamento dell’attività promozionale, ritenendo legittima tale scelta in forza dell’art. 2, comma 3, dell’AEC Industria 2014.
Il caso: ampliamento del listino oggetto del mandato
La controversia trae origine dal recesso per giusta causa esercitato dalla mandante nei confronti dell’agente, motivato dal rifiuto di quest’ultimo di aderire a una variazione delle condizioni contrattuali comunicata con lettera formale.
In particolare, la società aveva modificato il listino dei prodotti da promuovere, introducendo nuove categorie merceologiche, con un conseguente aumento dell’attività richiesta all’agente. Secondo la mandante, tale intervento rientrava tra le variazioni consentite dall’art. 2 dell’AEC Industria, che permette modifiche unilaterali di lieve entità incidenti fino al 5% del valore delle provvigioni maturate nell’anno precedente.
La Corte d’Appello aveva però ritenuto che la modifica non rientrasse nelle previsioni dell'AEC ( il cui testo parla di "riduzioni" )e costituisse quindi una variazione delle condizioni contrattuali, comportante un aggravio qualitativo e quantitativo della prestazione.
Di conseguenza, aveva dichiarato illegittimo il recesso per giusta causa e riconosciuto all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela, escludendo invece l’indennità di cessazione del rapporto per difetto dei presupposti previsti dall’art. 1751 c.c.
La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’AEC dovesse essere interpretato in senso più ampio, consentendo anche modifiche migliorative o comunque non penalizzanti per l’agente, comprese quelle comportanti un incremento dell’attività o delle provvigioni entro il limite del 5%.
La decisione sul ricorso della società mandante
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando l’impostazione della Corte territoriale.
Secondo i giudici di legittimità, la disciplina dell’art. 2 dell’AEC Industria 2014 consente variazioni unilaterali solo nei limiti espressamente previsti e in deroga al principio generale dell’art. 1372 c.c. Tali deroghe, proprio perché eccezionali, devono essere interpretate in senso restrittivo.
La norma collettiva distingue le variazioni di lieve entità – realizzabili con semplice comunicazione scritta e senza preavviso – identificandole nelle riduzioni che incidono fino al 5% del valore delle provvigioni dell’anno precedente. Il riferimento testuale alle “riduzioni” è stato ritenuto decisivo: l’AEC autorizza esclusivamente modifiche unilaterali in diminuzione, non anche variazioni in aumento dell’impegno lavorativo o dell’oggetto dell’incarico.
L’introduzione di nuovi prodotti, con conseguente ampliamento dell’attività promozionale, non può quindi essere ricondotta alle variazioni di lieve entità previste , poiché non si tratta di una riduzione quantitativa dell’incarico, ma di una modifica sostanziale dell’oggetto del contratto.
La Corte ha inoltre escluso che dall’art. 5 dell’AEC – che impone alla mandante obblighi informativi in caso di lancio di nuovi prodotti o politiche di vendita – possa desumersi una facoltà di modifica unilaterale dell’incarico. L’obbligo di informazione, infatti, non equivale a potere di imporre nuove prestazioni senza il consenso dell’agente.
È stato respinto anche l’argomento secondo cui sarebbero ammissibili variazioni in aumento entro la soglia del 5%, in analogia con le riduzioni. Tale limite, osserva la Corte, non trova alcun fondamento nel testo dell’accordo collettivo né in quello individuale, e introdurlo equivarrebbe a creare una disciplina non prevista dalle parti sociali.
In assenza di una specifica previsione che consenta modifiche unilaterali in aumento, trova applicazione la regola generale: la variazione dell’oggetto del contratto di agenzia richiede il consenso di entrambe le parti.