• Pensioni

    Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2025

    Per il calcolo delle pensioni  con calcolo interamente contributivo o misto,  il montante  di contributi versati al 31 dicembre 2025 sarà rivalutato del  1,040445, secondo quanto comunicato in questi giorni  dall’Istat e sulla base di  quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 335/1995

    Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale  nel quinquennio precedente , ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo. Nel 2024 è stato pari a 1,036622.

    Per fare un esempio  nel 2019  il coefficiente di rivalutazione è  stato pari a 1,018254, il che significa che un  montante  di contributi versati  di 100mila euro con  tale  coefficiente di  rivalutazione  produce una  base per il calcolo dell'assegno pensionistico  pari a circa 101.800 euro).

    Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre  riduzioni del montante contributivo accumulato.

    Il calcolo del metodo contributivo

    Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento. 

    Il montante accumulato e rivalutato  viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati  in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani. 

    Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva. 

    È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.

  • Lavoro Dipendente

    Esodo con isopensione: istruzioni INPS 2025 per il flusso Uniemens

    Con il Messaggio INPS n. 3166 del 23 ottobre 2025, l’Istituto fornisce nuove precisazioni sulla compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012.

    L’obiettivo è garantire una gestione corretta dei versamenti contributivi e delle informazioni previdenziali in presenza di retribuzioni imponibili eccedenti il massimale annuo previsto per il 2025.

    La misura ricordiamo, riguarda i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che hanno stipulato accordi sindacali per incentivare l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione. 

    Vengono inoltre richiamati i codici da utilizzare nel flusso e le modalità contabili da applicare per la contribuzione figurativa correlata.

    Il quadro normativo

    L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, consente di stipulare accordi aziendali per accompagnare alla pensione i lavoratori in esubero. Il datore di lavoro, aderendo alla misura, deve farsi carico della provvista finanziaria necessaria per: l’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico teorico spettante; il versamento della contribuzione figurativa correlata, utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. La retribuzione media mensile di riferimento per la contribuzione correlata è determinata secondo i criteri previsti per la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015), considerando gli ultimi quattro anni di contribuzione. Per il 2025, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 è pari a € 120.607,00 (circolare INPS n. 26/2025). Oltre tale limite non sussiste obbligo di versamento della contribuzione correlata a carico del datore di lavoro.

    Riferimento normativo Descrizione Valore / Codice
    Legge n. 92/2012, art. 4, commi 1-7-ter Incentivo all’esodo lavoratori prossimi alla pensione Prestazione INPS finanziata dal datore
    Legge n. 335/1995, art. 2, c. 18 Massimale annuo base contributiva 2025 € 120.607,00
    Codice Uniemens “M161” Contribuzione figurativa correlata Somma a debito DM2013
    Codice Uniemens “V980” Quota eccedente massimale (senza contributo) Importo imponibile indicato in <ImponibileEccMass>

    Istruzioni operative per la compilazione

     Nel flusso Uniemens, i datori di lavoro che attivano la procedura di esodo devono: 

    • valorizzare l’elemento con il valore “V” (“Lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012”); 
    • compilare e non valorizzare ; indicare in il codice corrispondente al fondo previdenziale di iscrizione; 
    • compilare e per la contribuzione figurativa correlata, secondo l’aliquota del fondo di appartenenza. 

    Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 o che hanno optato per il sistema contributivo, una volta superato il massimale:

    •  valorizzare = “Si”;
    •  indicare l’imponibile eccedente ;
    •  impostare = “zero”.

    Il sistema genera automaticamente nel DM2013 virtuale il codice “V980”, senza contributo, poiché non dovute le contribuzioni minori.

    Sul conto individuale dei lavoratori resta comunque garantita la copertura figurativa delle settimane di riferimento.

  • Enti no-profit

    Volontariato: riconoscimento delle competenze

    Con il decreto del 31 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Pubblica Amministrazione, ha definito i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

    L’obiettivo è promuovere il volontariato, soprattutto tra i giovani, come esperienza di apprendimento non formale utile alla crescita personale e alla spendibilità delle competenze nei contesti formativi e lavorativi.

    Il provvedimento attua l’articolo 19 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e si collega al quadro generale del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (D.Lgs. 13/2013).

    Le norme

    Il decreto si inserisce in un articolato sistema normativo che include:

    • D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce le norme generali per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali;
    • Decreto interministeriale 5 gennaio 2021, relativo all’interoperatività tra enti pubblici titolari del sistema di certificazione;
    • Decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

    Il riconoscimento delle esperienze di volontariato avviene, quindi, nell’ambito del repertorio nazionale delle qualificazioni e delle procedure previste dagli enti titolati del Terzo settore, in coerenza con gli standard di qualificazione stabiliti.

    Il decreto specifica che tali servizi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo svolti nell’ambito delle risorse già disponibili.

    I requisiti minimi e parametri

    Il volontariato è riconosciuto come contesto di apprendimento non formale che favorisce lo sviluppo di competenze sociali, civiche e trasversali. 

    Le competenze possono essere individuate e certificate su richiesta della persona o su iniziativa degli enti del Terzo settore titolati ai sensi del D.M. 9 luglio 2024. 

    Per l’attivazione del processo di riconoscimento, il decreto prevede alcuni parametri quantitativi e procedurali fondamentali:

    Parametro Requisito minimo
    Durata attività di volontariato Almeno 60 ore in 12 mesi
    Frequenza minima per attestazione 75% del percorso previsto
    Progetto personalizzato Obbligatorio e sottoscritto all’avvio
    Tutoraggio Figura dedicata per tutto il percorso
    Documento di trasparenza Rilasciato secondo modello allegato al D.I. 5/1/2021

    Gli enti del Terzo settore possono inoltre stipulare accordi di collaborazione con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, al fine di ricevere supporto operativo nei processi di individuazione delle competenze.

     Il rilascio delle attestazioni avviene in conformità alle specifiche del decreto ministeriale del 9 luglio 2024 e garantisce la tracciabilità delle evidenze formative e delle ore svolte.

    Procedure per il riconoscimento – DM Luglio 2024

    Le competenze individuate dal decreto sono portabili e spendibili sia in ambito scolastico e universitario, sia nel mercato del lavoro.
    Gli enti pubblici titolari (scuole, università, regioni, pubbliche amministrazioni) valutano e riconoscono tali competenze su richiesta della persona, secondo le procedure interne di certificazione previste dal D.Lgs. 13/2013 e dal D.I. 5 gennaio 2021.

    Inoltre, le attestazioni rilasciate possono essere considerate titoli valutabili nei concorsi pubblici, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 6, comma 2, D.M. 31 luglio 2025).

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incaricato del monitoraggio e della valutazione dell’attuazione del decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. 9 luglio 2024, al fine di assicurare omogeneità e qualità nell’applicazione dei servizi di riconoscimento.

    Ambito e riferimenti

    Standard e procedure

    • Standard di sistema e di processo: i servizi devono essere progettati con obiettivi di apprendimento/risultati attesi riferiti agli standard di qualificazione; sono previsti vigilanza e monitoraggio. 
    • Documentazione: rilascio del documento di trasparenza e delle attestazioni secondo i modelli previsti dalle Linee guida SNCC. :
    • Formato delle attestazioni: in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale, conservate dagli enti titolari/delegati e registrate nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro.

    Riferimenti ufficiali: G.U. – DM 9 luglio 2024Ministero del Lavoro – scheda decreto 

  • Inail

    Riduzione premi INAIL artigiani 2025

    Pubblicato venerdi 24 ottobre 2025 nella  sezione pubblicità  legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , il DM  22 ottobre 2025  , con il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano  registrato  casi di infortunio nel biennio 2022/2023,

    La riduzione per il 2025,   stabilita dalla legge 296 2006  viene fissata alla misura  del 5,07%  del premio dovuto,    in leggero aumento risptto al 2024, quando era stata stabilita al 4,81%

    Si ricorda che per l'applicazione le imprese artigiane devono rispondere ai seguenti requisiti :

    • essere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008). 
    •  non aver registrato  tra i dipendenti infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio 
    •  devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

    Giova forse  specificare che  anche che per l' applicazione delle riduzione si considerano  gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del datore di lavoro .

    Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere  e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%)

    La riduzione  è applicabile sia ai premi della polizza dipendenti  ovvero i premi ordinari , che ai premi della polizza artigiani ( premio speciale unitario).

    Si ricorda che  che l’INAIL è  autorizzato dai ministeri ad  effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.

  • Riforma dello Sport

    Pensioni sportivi 2025: INPS corregge le istruzioni sul FPLS

    Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti di dettaglio sulla disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), istituito dal D.lgs. 36/2021 e riformato dal D.lgs. 163/2022. 

    Con il messaggio 3185 del 24 ottobre  l'istituto corregge  le descrizioni relative alla decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare, allineandole con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, fornendo l'elenco aggiornato 

    La riforma ha introdotto una gestione unitaria delle posizioni assicurative per atleti, tecnici e altre figure professionali del settore, superando le frammentazioni tra Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), Fondo lavoratori dipendenti e Gestione separata.

    Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023, con rilevanti effetti sugli adempimenti dei datori di lavoro sportivi e sugli obblighi contributivi e pensionistici da parte di consulenti e professionisti incaricati della gestione dei rapporti di lavoro.

     Dal 1° luglio 2023 i lavoratori sportivi come definiti dalla riforma,  sono iscritti al FPSP, salvo i collaboratori del settore dilettantistico, che restano nella Gestione separata.

    Il sistema pensionistico applicabile varia in base alla data di iscrizione e all’anzianità contributiva:

    • Iscritti prima del 1996: accesso a pensioni con sistema misto, con specifiche regole di vecchiaia anticipata.
    • Iscritti dal 1996 e dal 1° luglio 2023: applicazione del sistema contributivo puro, con requisiti anagrafici e contributivi analoghi a quelli del FPLD, ma con alcune Peculiarità legate all’attività sportiva.

    Il FPSP garantisce prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità, ai superstiti), nonché supplementi e pensioni supplementari. 

    Gli   Allegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996 ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, nonché alcuni esempi relativi all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017.

    Vediamo le principali indicazioni  nei paragrafi seguenti 

    Quadro normativo: lavoratore sportivo – regime applica bile

    La nozione di lavoratore sportivo include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che, a fronte di corrispettivo, svolga attività necessarie alla pratica sportiva, a prescindere dall’ambito dilettantistico o professionistico

    • Iscrizione al FPSP: riguarda i lavoratori subordinati e, se in ambito professionistico, anche i collaboratori coordinati e continuativi.
    • Gestione separata: vi confluiscono invece i lavoratori autonomi e co.co.co. del settore dilettantistico.

     Il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, cioè:

    • iscritti al FPSP dal 1996 in poi,
    • nuovi iscritti al 1° luglio 2023 (inclusi dilettanti con co.co.co. o subordinati),
    • soggetti provenienti da altre gestioni con contribuzione iniziata dal 1996.

    Invece

    1. Sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995  continuano a vedersi applicato il sistema retributivo o misto, a seconda dell’anzianità maturata.
    2. Figure confluite dal Fondo Spettacolo (FPLS)  se in possesso di anzianità ante 1996, mantengono diritto a pensione con il sistema retributivo/misto.

    INPS segnala inoltre che:

    • l'annualità contributiva si consegue con  260 contributi giornalieri annui su 312 giorni convenzionali;
    • è possibile il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS;
    • per la totalizzazione internazionale è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito (anche post-Brexit) e Paesi convenzionati;
    • In merito al massimale retributivo: per iscritti post-1996 si applica il tetto previsto dall’art. 2, c. 18, L. 335/1995.

    Chiarimenti operativi per l’accesso a pensione sportivi

    Per la corretta gestione previdenziale dei lavoratori sportivi, la circolare stabilisce i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e le condizioni di compatibilità con altri redditi:

    1. Pensione di vecchiaia anticipata (iscritti ante 1995): accessibile a 54 anni con almeno 20 anni di assicurazione e 5.200 contributi giornalieri.
    2. Pensione anticipata contributiva (iscritti dal 1996): 42 anni e 10 mesi per uomini e 41 anni e 10 mesi per donne; alternativa con 64 anni di età e 20 anni effettivi di contribuzione.

    Importo soglia: dal 2024 la prima rata deve essere ≥ 3 volte assegno sociale (ridotta a 2,8 per madri con un figlio e 2,6 per madri con due o più figli). Dal 2030 la soglia passa a 3,2 volte.

    Pensione di vecchiaia contributiva: ordinaria a 67 anni con 20 anni di contributi (importo ≥ assegno sociale) oppure alternativa a 71 anni con 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo.

    Cumulo e ricongiunzioni: consentito l’utilizzo dei contributi di più gestioni, sia nazionali che estere, con le regole vigenti in materia.

    Incumulabilità: le pensioni conseguite non sono cumulabili con redditi da lavoro sportivo dilettantistico, salvo deroghe per lavoro autonomo occasionale nei limiti previsti (5.000 euro).

    Tabella riepilogativa requisiti pensionistici

    Prestazione Età Contributi richiesti Condizioni
    Vecchiaia anticipata (ante 1995) 54 anni 20 anni (5.200 giornalieri) Cessazione rapporto di lavoro
    Anticipata contributiva (dal 1996) 42a 10m (uomini) / 41a 10m (donne) Effettivi, esclusi figurativi Incrementi speranza di vita dal 2027
    Anticipata contributiva alternativa 64 anni 20 anni effettivi Importo ≥ 3x assegno sociale (dal 2024)
    Vecchiaia contributiva ordinaria 67 anni 20 anni Importo ≥ assegno sociale
    Vecchiaia contributiva alternativa 71 anni 5 anni effettivi Indipendente dall’importo

    Cumulabilita con redditi da lavoro

    La circolare n. 127/2025 chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i redditi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico assumono rilevanza ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP).

    Regola generale: per i pensionati titolari di trattamenti a carico del Fondo (pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità, ecc.) vige il divieto di cumulo con redditi da lavoro sportivo, sia subordinato sia di collaborazione coordinata e continuativa. Tali redditi rientrano tra le fattispecie che comportano incumulabilità.

    Eccezioni: resta ferma la possibilità di cumulo con redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, secondo quanto già previsto per altre tipologie di pensioni anticipate (quota 100, quota 102/103, APE sociale, pensione anticipata flessibile).

    Prestazioni interessate: l’incumulabilità opera nei confronti dei titolari di pensioni di invalidità, assegni ordinari, pensioni anticipate (incluse quelle a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi) e altre forme introdotte dalle leggi di bilancio più recenti

    APE sociale e indennizzo per cessazione attività commerciale: lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica comporta, di regola, la decadenza dal beneficio, salvo che i compensi rientrino nei limiti di reddito consentiti dalle specifiche norme (8.000 euro per redditi assimilati a lavoro dipendente, 4.800 euro per redditi di lavoro autonomo fino al 2023; dal 2024, solo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi).

    Norma transitoria per il 2023

    Per i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023, derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e qualificati fiscalmente come redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR, è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile. In tal caso non opera il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributiva INPS per Campi Flegrei: le istruzioni

    Con la Circolare INPS n. 138 del 20 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto la sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

    La misura riguarda i soggetti con residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei comuni di: 

    • Pozzuoli,
    •  Bacoli, 
    • Bagnoli e 
    • nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Napoli.

    La sospensione copriva il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, comprendendo anche i contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione e atti di accertamento già emessi, nonché la quota a carico dei lavoratori.

    I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi.

    Sospensione contributiva Campi Flegrei – Quadro normativo

    Il beneficio si applica ai soggetti individuati dal decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania, e riguarda:

    • Datori di lavoro privati, compresi quelli domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.

    ATTENZIONE La sospensione vale esclusivamente per le attività svolte in immobili danneggiati e non comporta alcun rimborso per i contributi già versati.

    Rientrano nella sospensione anche le prime rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo previsto.

    L’INPS ricorda inoltre che la sospensione riguarda anche il TFR dovuto al Fondo Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.

    Le istruzioni e scadenze per i versamenti

    Artigiani e commercianti 

    Sono sospesi i contributi minimali per il primo e secondo trimestre 2025 e gli eventuali acconti o saldi sul reddito eccedente per il 2024 e 2025. La richiesta si effettua nel Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, specificando “Sospensione Campi Flegrei 2025”. 

    Liberi professionisti e committenti (Gestione separata) I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”) e correggere eventuali omissioni entro il 30 novembre 2025. I professionisti autonomi sospendono i versamenti con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, da effettuare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24, con causale “PXX/P10”.

     Datori di lavoro con dipendenti Devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei” nella comunicazione telematica. Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi. Anche i datori con più sedi operative devono trasmettere la denuncia mensile, sospendendo solo i versamenti relativi alle unità ubicate nelle aree colpite. Settore agricolo e domestico Per i datori agricoli, sono sospesi i versamenti del 3° e 4° trimestre 2024; per i lavoratori agricoli autonomi, la prima rata 2025. I datori di lavoro domestico sono esentati dai versamenti relativi al 1° e 2° trimestre 2025, con pagamento rinviato al 10 dicembre 2025.

    Categoria Contributi sospesi Periodo di sospensione Nuova scadenza
    Artigiani e commercianti 1°-2° trimestre 2025; saldo 2024; acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Liberi professionisti Saldo 2024 e primo acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro dipendenti Versamenti Uniemens (cod. N982) 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori agricoli 3° e 4° trimestre 2024 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Lavoratori agricoli autonomi Prima rata 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro domestico 1° e 2° trimestre 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    IVASS contributo vigilanza 2025 importi e versamento

    Con decreto del 10 ottobre 2025 il ministero dell'economia ha stabilito misura e modalita' di  versamento  all'Istituto  di  vigilanza  sulle assicurazioni del contributo dovuto per  l'anno  2025  dalle  imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.

    Misura del contributo IVASS 2025 e soggetti obbligati

    Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2025 all'IVASS  e'  stabilito  nella  misura  di  seguito

    indicata: 

        a) 0,53 per mille dei premi incassati nel  2024  a  carico  delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in  Italia e  delle  sedi  secondarie   delle   imprese   di   assicurazione   e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; 

        b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2024 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia  in  regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

    Il contributo  di  vigilanza   va corrisposto 

        a) dalle Rappresentanze situate in Italia delle  imprese  europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi

    raccolti nel territorio italiano; 

        b) dalle case madri delle imprese europee che operano  in  Italia in regime di libera prestazione  di  servizi, dal proprio paese di origine o tramite rappresentanze situate in  altri paesi europei, con riguardo ai premi  complessivamente  raccolti  nel territorio italiano. 

       Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza. 

      Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza  i premi   sono  depurati  degli  oneri   di gestione,  quantificati, in misura  pari  al 4,37 per cento 

    Come si versa il contributo IVASS

    l  contributo  di  vigilanza  per  l'anno  2025   e'   versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo  le  modalita' di cui al  provvedimento  dell'IVASS  n.  39  del  4  dicembre  2015, ulteriormente modificato dai provvedimenti IVASS del 23 luglio  2019, n. 87, e   n.  113  del  6  ottobre  2021, consultabili sul sito internet dell'Istituto nella sezione  Normativa – Normativa secondaria emanata da IVASS 

    In sintesi il contributo IVASS  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese, attraverso il portale accessibile all’indirizzo www.unimatica.it , devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica., In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati .  (L’elenco  è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. )

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    • [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.