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Accertamenti sanitari dipendenti pubblici: nuove funzioni INPS online
Con il messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025, l’INPS ha comunicato importanti aggiornamenti alla procedura informatica per la richiesta di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 73/2022, convertito dalla L. 122/2022.
Gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa, avviati a partire dal 1° giugno 2023, vengono effettuati con le modalità già previste per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
In dettaglio le novità della piattaforma.
Aggiornamento piattaforma: le ricevute
Tra le novità operative introdotte, vi è il rilascio di una versione aggiornata della piattaforma online dedicata alla gestione delle istanze.
L'obiettivo è migliorare la gestione delle domande da parte delle Amministrazioni o Enti datori di lavoro pubblici e facilitare l’utilizzo del sistema.
Un primo cambiamento riguarda la visualizzazione delle ricevute post-invio domanda: è stata eliminata la colonna con il nome del file allegato (“Documento”), ora sostituita dalla dicitura standardizzata “Inserito”, mentre resta invariata la colonna “Tipologia”, con le informazioni relative alla natura dell’allegato.
Richiesta inabilità e decesso del dipendente. cosa fare
Un'importante implementazione riguarda i casi in cui il dipendente pubblico sia deceduto dopo aver presentato, quando in vita, la richiesta di inabilità ex art. 2, comma 12, della L. 335/1995. In tali casi, l’INPS ha introdotto un sistema di alert automatico che, rilevando lo stato di decesso, richiede al datore di lavoro l’inserimento di documentazione specifica per poter proseguire. Ecco la lista dei documenti da allegare, visualizzata con un messaggio a sistema:
Documento richiesto Note Istanza protocollata in vita Deve essere presentata in data anteriore al decesso Certificato medico (Allegato 2 del D.M. 187/1997) Documento obbligatorio attestante la condizione sanitaria Certificato di morte (facoltativo) Modello ISTAT o cartella clinica Documentazione aggiuntiva (facoltativa) Ogni altro documento utile a supporto della domanda Il sistema richiede obbligatoriamente i primi due documenti per procedere con l’invio. Viene inoltre fornita un’apposita informativa nella finestra di caricamento dei file, per aiutare l’operatore dell’Amministrazione o Ente nell'invio corretto della pratica.
Manuale aggiornato e accesso al servizio
Per supportare l’utilizzo della nuova procedura, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento del manuale operativo, che sarà presto disponibile online sul sito istituzionale.
I datori di lavoro e consulenti potranno consultarlo accedendo al servizio “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici” mediante identità digitale: SPID (livello 2 o superiore), CNS, CIE 3.0 o eIDAS.
Questa evoluzione si inserisce in un più ampio percorso di digitalizzazione delle attività medico-legali dell’Istituto, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nella gestione delle pratiche di inabilità
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Esonero contributivo artigiani e commercianti: ancora possibile il riesame
L'esonero parziale dal pagamento dei contributi era stato previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuato con decreto ministeriale del 27 luglio 2021.
Con il messaggio 2253 del 15 luglio 2025 l'istituto ricorda che contro gli esiti delle verifiche per la gestione ARTIGIANI E COMMERCIANTI è possibile proporre istanza di riesame inviando la la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale sul sito INPS.IT , al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”.
ATTENZIONE nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova ma in ta caso l’utente può contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto, avendo cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Esonero contributivo legge n. 178/2020”.
Nei paragrafi che seguono sono raccolte altre precedenti istruzioni fornite dall'INPS in merito.
Verifica DURC e precisazioni
Nel messaggio n. 4194 del 26.11.2021 l'inps precisava i seguenti aspetti
- la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021, quindi è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
- dato che la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, INPS esclude l’eccedenza da versare fino alla predetta data dal calcolo della eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare.
- Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che poiché ’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 , restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse
- ERRATA CORRIGE ESEMPIO L'istituto precisa infine che l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggio n. 3974/2021 riporta un errore materiale.
Categorie interessate dall'esonero contributivo parziale L. 178 2020
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
- nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
- i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19
E' previsto che
- l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
- nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:
- entro il 30 settembre 2021 (inizialmente 31 luglio ) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
- entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.
Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella Circolare 124 del 6 agosto 2021
Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e domande
L' esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti , con esclusione i premi INAIL riguarda :
1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:
- reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro
- che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento,
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria
2 – medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.
Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.
Le domande per l'esonero contributivo andavano inviate:
- all'Inps entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 30 settembre) da parte degli iscritti alla Gestione separata
- entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini
- entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.
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Patente cantieri: come funziona – nuove precisazioni sui punti aggiuntivi
A partire dal 10 luglio 2025 sono pienamente operative le funzionalità del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per la gestione della patente a crediti, strumento introdotto dal DL 19/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili.
Dopo una fase iniziale di rilascio con dotazione fissa di 30 punti, diventa possibile incrementare il punteggio fino a 100 crediti, a fronte di specifici requisiti e investimenti documentati. Attualmente sono state già rilasciate circa 450.000 patenti a fronte di una platea iniziale stimata in 800.000 soggetti.
Ricordiamo la disciplina le sanzioni e la novità sui punti aggiuntivi su cui l'INL ha fornito ulteriori precisazioni il 15 luglio 2025 (v. all'ultimo paragrafo).
Patente cantieri: cos’è come funziona
A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili devono possedere una patente a crediti.
Questa misura è prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e dal DM 132 2024 .
La patente serve a garantire che chi lavora nei cantieri abbia i requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti dalla legge. Non devono possedere la patente coloro che si occupano solo di forniture di materiali o di attività intellettuali.
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può aumentare fino a 100 crediti grazie a comportamenti virtuosi o alla formazione continua, come previsto dal D.M. n. 132/2024.
Se il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri.
Su questo punto INL ha precisato che il punteggio insufficiente è parificato all'assenza di patente o di documento estero equivalente.
La normativa prevede anche una sanzione amministrativa che corrisponde al 10% del valore dei lavori, ma non può essere inferiore a 6.000 euro. Questa multa è immediata e non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Patente cantieri: il calcolo della sanzione secondo l’INL
Per calcolare l'importo della sanzione, la Nota precisa che va preso come riferimento il valore del contratto dei lavori, escludendo l’IVA.
Se il valore non è specificato nel contratto, si applica direttamente la multa minima di 6.000 euro.
Le autorità competenti, come l'Ispettorato del Lavoro, possono richiedere di vedere i contratti o i preventivi firmati dall’impresa o dal lavoratore autonomo per verificare l'importo corretto della sanzione.
Le somme provenienti dalle sanzioni vengono destinati al bilancio dell’Ispettorato del Lavoro per finanziare i sistemi informatici utili a gestire la patente a crediti. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA o su un conto specifico indicato dall'Ispettorato del Lavoro.
Patente cantieri: chiarimenti sulla sospensione dell’attività
Con la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni dettagliate sull'applicazione del regime sanzionatorio della patente a crediti per i cantieri prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)
I committenti e i responsabili dei lavori hanno l'obbligo di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi abbiano una patente valida prima di assegnare loro dei lavori. Questo obbligo è previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008. La verifica riguarda anche le imprese che lavorano in subappalto.
La nota 9326 INL ricorda che
- Se il committente o il responsabile dei lavori affida un incarico a un’impresa senza patente o con meno di 15 crediti, rischia una multa da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
- Se l’impresa possiede la patente, ma il punteggio scende sotto i 15 crediti dopo l’inizio dei lavori, il committente non viene punito, ma l’impresa sì.
- La sanzione è applicabile solo per i lavori assegnati dopo il 1° ottobre 2024. Questo obbligo esiste indipendentemente dal numero di imprese coinvolte nel cantiere.
- Se durante i lavori l'impresa perde i crediti necessari per operare (ad esempio per una sospensione o una revoca della patente), l'Ispettorato del Lavoro può obbligare l'impresa o il lavoratore a lasciare immediatamente il cantiere.
- Se un’impresa o un lavoratore autonomo viene trovato senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, rischia anche l'esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. In questo caso, vengono informati sia l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare il provvedimento di interdizione.
In particolare l'ispettorato precisa, sulla possibilità di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto , che "Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto (…) e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
ATTENZIONE :
- se il valore dei lavori eseguiti è superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre
- su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare
L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori".
Leggi in merito anche: Quando viene revocata o sospesa la patente in edilizia ?
Punti aggiuntivi patente cantieri: le istruzioni operative
INL ha comunicato che dal 10 luglio 2025 sarà avviato il meccanismo di
- assegnazione automatica dei crediti per anzianità aziendale e,
- su richiesta, di quelli premiali legati a buone pratiche in ambito formativo, gestionale e organizzativo.
Per accedere alle nuove funzionalità è necessario collegarsi al portale INL all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it utilizzando SPID, CIE o CNS.
Chi è già titolare di una patente rilasciata prima del 10 luglio ha già completato la fase di verifica e mappatura iniziale.
I nuovi richiedenti, invece, dovranno prima ottenere un’attestazione di identità e idoneità, rilasciata entro 24 ore tramite controllo incrociato dei dati CCIAA.
- Una volta autenticati, i soggetti abilitati potranno:
- Visualizzare i dati completi della patente.
- Richiedere crediti aggiuntivi.
- Abilitare delegati (professionisti, associazioni, soggetti fiduciari) mediante apposita funzionalità.
La visualizzazione dei dati sarà differenziata in base al profilo di accesso (legale rappresentante, delegato, committente, ecc.), in conformità con quanto stabilito dal decreto direttoriale INL n. 43/2025 e dal Garante per la privacy.
Per quanto riguarda i crediti aggiuntivi:
I punti per anzianità aziendale saranno accreditati automaticamente la notte del 10 luglio, sulla base dei dati delle Camere di commercio:
3 crediti: iscrizione da 5 a 10 anni;
5 crediti: da 11 a 15 anni;
8 crediti: da 16 a 20 anni;
10 crediti: oltre i 20 anni.
È previsto un ulteriore punto ogni biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, salvo sospensioni dovute a violazioni.
Ulteriori crediti (fino a 40) possono essere richiesti compilando il form online e allegando la documentazione che dimostri:
- Investimenti in formazione dei lavoratori;
- Adozione di modelli organizzativi conformi all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
- Utilizzo di tecnologie avanzate e presenza di un organico dimensionato;
- Altre attività premianti indicate nelle tabelle allegate al DM 132/2024.
I crediti richiesti saranno accreditati entro 24 ore. I controlli sui requisiti avverranno nell’ambito delle attività ispettive ordinarie o tramite verifiche a campione. Inoltre, in caso di violazioni in materia di sicurezza, sarà possibile la decurtazione dei crediti precedentemente assegnati.
Viene anche sottolineato che l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità avviene in un ambiente digitalmente sicuro, conforme ai requisiti di sicurezza informatica richiesti dalla normativa vigente.
Punti aggiuntivi precisazioni INL luglio 2025
Con una nuova nota INL (n.288 del 15 luglio 2025) fornisce istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi nella patente a crediti e specifica modalità di attribuzione e requisiti documentali.
Sulle certificazioni (ISO 45001, MOG-SSL, SOA) e attestazioni rilasciate da organismi paritetici si sottolinea che devono essere allegate con date di validità e aggiornate entro 1 mese prima della scadenza, e danno diritto a crediti aggiuntivi, indipendentemente dalla categoria.
Viene precisato inoltre che le rettifiche autonome sono possibili solo fino a mezzanotte. Dopo, occorre contattare l’Ispettorato territoriale per la correzione manuale del dato.
Per imprese e lavoratori autonomi stranieri è necessario autocertificare l’anzianità lavorativa, come i professionisti attivi nei cantieri per i quali fa fede la data di possesso della partita IVA o dell’iscrizione alla Gestione separata.
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Equo compenso e limiti al ribasso: nuova sentenza del Consiglio di Stato
La questione dell’equo compenso per i professionisti torna al centro dell’attenzione con la sentenza n. 5741/2025 del Consiglio di Stato.
A due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il dibattito si concentra sulla possibilità di operare ribassi economici in gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), salvaguardando al contempo il compenso minimo spettante ai professionisti.
La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema con decisioni disomogenee, spesso legate alle peculiarità della singola lex specialis.
Tra gli interventi più rilevanti si segnalano le sentenze n. 594/2025 e n. 844/2025, oltre al parere ANAC n. 77 del 3 marzo 2025, che ha ribadito la possibilità di applicare ribassi totali sulle voci accessorie, purché non venga compromesso l’equo compenso per il servizio professionale.
Un ulteriore elemento di chiarimento è stato introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice), che ha integrato l’art. 41 con il comma 15-bis, lett. a), prevedendo espressamente la possibilità di fissare compensi non ribassabili.
In questo quadro normativo e interpretativo si inserisce la pronuncia n. 5741/2025, nello specifico in tema di servizi di ingegneria e architettura
La sentenza: ribasso formale lecito, contenuto economico discutibile
Il caso riguarda una gara per servizi di ingegneria e architettura bandita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con base d’asta pari a 492.000 euro circa, suddivisi tra compensi (381.802,98 euro) e spese e oneri accessori (107.947,02 euro, uniche voci ribassabili secondo il disciplinare).
Il raggruppamento SM, pur rispettando formalmente il divieto di ribasso sui compensi, ha offerto un ribasso del 100% sulle voci accessorie, presentando un’offerta economica pari al valore incomprimibile.
La Commissione ha però attribuito punteggio pari a zero, sostenendo che, dai giustificativi dell’offerta, risultava che costi generali, spese di indagine e utile d’impresa fossero stati ricompresi nella quota formalmente riservata all’equo compenso, determinandone un’erosione sostanziale. Il TAR Lazio, in prima istanza, ha annullato l’aggiudicazione a favore di un altro concorrente (Engi.S.), ritenendo legittima l’offerta di SM in quanto conforme alla lex specialis.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale valutazione. Pur riconoscendo la legittimità formale del ribasso, ha ritenuto fondata la contestazione dell’amministrazione aggiudicatrice: l’apparente rispetto del bando non può esimere da un’analisi sostanziale dei contenuti economici dell’offerta. In particolare, i giudici hanno osservato che il giustificativo presentato da SM faceva rientrare spese comprimibili all’interno della quota dei compensi professionali, riducendola di fatto da 381.802 a circa 282.840 euro, in violazione della soglia minima fissata dal bando stesso.
Conseguenze della pronuncia: nuovi standard per le stazioni appaltanti
La sentenza n. 5741/2025 conferma l’importanza di un’analisi sostanziale dell’offerta economica nelle gare OEPV per servizi tecnici. Se da un lato viene riaffermata la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel limitare il ribasso ai soli oneri accessori, dall’altro si chiarisce che un’offerta solo formalmente conforme può comunque essere esclusa qualora, in sede di verifica di anomalia, emerga una sostanziale violazione dell’equo compenso.
La pronuncia assume rilievo anche per l’approfondita ricostruzione normativa: il Collegio ha richiamato l’art. 8, comma 2 e l’art. 108, comma 5 del D.lgs. 36/2023, sottolineando come il principio dell’equo compenso costituisca uno degli obiettivi del Codice e possa giustificare limitazioni alla concorrenza economica. Inoltre, viene evidenziato che il valore dell’equo compenso nei servizi tecnici è ancorato, nel caso di specie, ai parametri del DM 17 giugno 2016 (e non al DM 140/2012, richiamato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49), con conseguente autonomia della disciplina di gara.
Infine, il Consiglio ha annullato l’intera procedura di valutazione economica e disposto la riedizione della gara, precisando tuttavia che il contratto medio tempore stipulato non viene dichiarato inefficace, in considerazione dello stato avanzato di progettazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della vicenda.
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Intelligenza Artificiale: arriva il Codice di condotta UE per le imprese
Dal 2 agosto 2025 entrerà in vigore (per alcuni aspetti) il nuovo Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act).
Per aiutare le imprese ad adeguarsi, la Commissione Europea ha presentato un Codice di Condotta volontario, che offre indicazioni operative su trasparenza, diritti d’autore e sicurezza dei sistemi di IA. Il codice viene inviato dalla commissione ai singoli Stati per la valutazione
Vediamo cosa prevede, con particolare attenzione alle implicazioni per aziende, consulenti del lavoro e chi gestisce tecnologie digitali.
Che cos’è il Codice di Condotta europeo sull’IA
Il Codice di Condotta europeo per i modelli di intelligenza artificiale generativa (GPAI) è uno strumento non vincolante pensato per accompagnare le imprese verso la conformità alle nuove norme dell’AI Act. È stato redatto da 13 esperti indipendenti con il contributo di oltre 1.000 stakeholder del settore. E' suddiviso in tre capitoli distinti.
Il codice si applica in particolare a chi sviluppa o utilizza modelli di intelligenza artificiale generici, come i chatbot o i sistemi di generazione automatica di testi, immagini e dati. Tuttavia, molte delle indicazioni fornite sono utili anche per imprese che utilizzano strumenti AI già disponibili sul mercato (es. piattaforme di gestione HR, recruiting automatico, analisi predittive per il business, ecc.).
I tre pilastri del Codice di condotta: trasparenza, copyright, sicurezza
Come detto i codice si occupa di tre macroargomenti e i relativi testi sono disponibili singolarmente sul sito Strategie digitali UE con materiali e faq di approfondimento (in lingua inglese)
In sintesi le principali indicazioni sono le seguenti:
1. Trasparenza
Il codice chiede alle imprese di:
- Documentare in modo chiaro come funziona il modello IA utilizzato,
- Indicare quali dati sono stati usati per l’addestramento,
- Specificare i limiti e gli usi consentiti dell’IA.
Per chi utilizza sistemi di IA in azienda (es. per selezione del personale o analisi di dati), questo significa essere consapevoli delle fonti dei dati e degli eventuali rischi di pregiudizi automatici o errori di interpretazione.
2. Tutela del diritto d’autore
Il secondo pilastro impone attenzione ai contenuti protetti:
I modelli non devono usare o generare contenuti coperti da copyright senza autorizzazione.
Le imprese devono prevedere misure attive per evitare violazioni, anche quando utilizzano piattaforme esterne.
Per i datori di lavoro questo si traduce in una verifica delle licenze dei software di IA adottati e nella formazione del personale sull’uso corretto degli strumenti AI (ad esempio quando generano contenuti aziendali o documenti interni).
3. Sicurezza e protezione
Sotto questo aspetto in pratica le imprese devono:
- Monitorare i rischi legati all’uso dell’IA (es. contenuti offensivi o distorsioni nei dati),
- Gestire incidenti e criticità con sistemi di controllo,
- Escludere l’uso di siti o fonti compromesse nei modelli.
In particolare, per i consulenti che assistono aziende tecnologiche o PMI con strumenti digitali, sarà utile predisporre policy interne per la gestione dell’IA, compresi audit periodici e procedure di segnalazione.
Entrata in vigore delle norme – cosa fare in pratica
Il Codice è volontario, ma sarà promosso dalla Commissione e dai governi europei già dalla fine del 2025.
L’AI Act, ovvero il Regolamento ufficiale europeo, invece, è gia in vigore e prevede l'obbligo di adeguamento a specifica norme:
- dal 2 agosto 2026 per i nuovi modelli,
- dal 2 agosto 2027 per quelli già esistenti.
Vedi all'ultimo paragrafo una tabella riepilogativa sull'entrata in vigore dell'AI ACT UE.
In ogni caso aderire già oggi al Codice significa prepararsi con anticipo, riducendo il rischio di non conformità e migliorando la gestione interna della tecnologia.
Ecco alcune azioni consigliate per imprese e i consulenti
- Mappare gli strumenti di IA utilizzati in azienda (anche indirettamente, tramite fornitori);
- Verificare le policy dei software adottati (es. chatbot, piattaforme per CV screening, assistenti virtuali);
- Aggiornare la formazione del personale sugli strumenti AI e i rischi connessi;
- Valutare l’adesione al Codice come buona prassi volontaria, anche a fini di reputazione e responsabilità sociale.
Il Codice UE sull’Intelligenza Artificiale rappresenta un passaggio chiave per una trasformazione digitale responsabile. Anche se non è ancora obbligatorio, seguirlo aiuta le imprese ad allinearsi al nuovo quadro normativo europeo e a gestire con consapevolezza gli strumenti di IA già presenti nei processi aziendali.
Per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro si apre un nuovo campo di azione: guidare l’adozione etica e sicura dell’IA, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle regole europee.
Tabella entrata in vigore norme AI ACT
Data Evento / Obbligo attivato Destinatari principali Riferimenti ufficiali 1 agosto 2024 Entrata in vigore del Regolamento (AI Act) Tutti gli operatori Gazzetta Ufficiale UE, Reg. (UE) 2024/1689 pubblicato il 12.07.2024 2 febbraio 2025 Applicazione del divieto su pratiche AI a rischio inaccettabile (es. social scoring, manipolazione cognitiva) Tutti (produttori, utenti e fornitori di IA) Art. 5 AI Act 2 agosto 2025 Obblighi per i modelli general-purpose AI (GPAI) di nuova immissione (trasparenza, copyright, sicurezza) Fornitori di nuovi GPAI Art. 52 AI Act, Codice di Condotta UE 2 agosto 2026 Applicazione generale per:
– Sistemi AI ad alto rischio (HR, credito, sanità, sicurezza)
– Obblighi per GPAI ad alto impattoSviluppatori, fornitori e utilizzatori in settori regolati Art. 16–39 AI Act, Allegato III 2 agosto 2027 Obblighi anche per i GPAI esistenti (immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025) Tutti i fornitori di GPAI già distribuiti Art. 52–55 AI Act -
Maxi deduzione assunzioni: regole di calcolo aggiornate
Tra le novità del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025) è presente l' ART. 3: (Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023.
La norma corregge il perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale: vengono escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023.
In data 27 giugno è stato pubblicato sul sito del ministero dell'Economia un decreto interministeriale che introduce un fattore di correzione nei calcoli. Il provvedimento è apparso in GU il giorno 11 luglio 2025
Cosa cambia nella prima versione del decreto
Fino ad oggi, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo.
Ora, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti.
La circolare AdE 1/2025 già anticipava questa lettura, ma ora la norma la cristallizza. Vedi in merito: Maxi deduzione costo del personale in caso di nuove assunzioni
Inoltre, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024).
Tali società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione.
Con la nuova formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano:
- Società controllanti e controllate residenti;
- Stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri;
- Persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti).
- Questa delimitazione consentirebbe una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni.
Nuovo decreto ministeriale 27 giugno: calcolo con “fattore di correzione”
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto Interministeriale del 27 giugno 2025, che modifica il precedente Decreto MEF del 25 giugno 2024, attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. La norma disciplina la cosiddetta “maxi deduzione” del costo del lavoro, prevista in caso di nuove assunzioni.
il nuovo decreto interviene con maggiore precisione sul tema del calcolo dell’incentivo fiscale in presenza di società appartenenti a un medesimo gruppo, allo scopo di evitare incertezze interpretative e fornire indicazioni operative uniformi.
Nel dettaglio, l’articolo 1 del decreto del 27 giugno 2025 sostituisce completamente il comma 8 dell’articolo 5 del decreto originario del 2024. Viene stabilito che, per i soggetti appartenenti a un gruppo interno, la maggiorazione spettante si calcola applicando al costo del lavoro agevolabile un “fattore di correzione”.
Tale fattore è definito come il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferiti a tutte le società che fanno parte del gruppo. In questo modo si tiene conto dell’andamento occupazionale globale del gruppo, garantendo che l’incentivo venga attribuito in modo proporzionato ed equo.
I dubbi evidenziati da Sole e Assonime
Incertezze sull’applicazione della maxi-deduzione nei gruppi di imprese, erano state sollevate dal Sole 24 Ore (nell'articolo del 20.6.2025 a firma Emanuele Reich Franco Vernassa) in quanto,secondo la relazione illustrativa del decreto e la circolare 1/E/2025, il calcolo della riduzione doveva basarsi sul numero delle cessazioni di rapporti di lavoro, anziché sul saldo netto dell’occupazione.
Anche Assonime, aveva evidenziato la disomogeneità rispetto alle imprese singole – per le quali conta il saldo netto – sollecitando un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della scadenza dei versamenti a saldo per il 2024.
Vedi anche Maxideduzione assunzioni rischio errori secondo Assonime
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Locali Sotterranei e Attività Lavorative: nuove istruzioni INL
L'ispettorato nazionale del lavoro ha fornito nella nota 809 del 29 gennaio 2024 una prima analisi e novità introdotte dalla legge 203 2024 all’articolo 65 del d.lgs. n. 81/2008, relative all’utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei per attività lavorative. Vengono chiarite le regole e la procedura da seguire da parte dei datori di lavoro: per l'autorizzazione vale il silenzio assenso dopo 30 giorni dalla comunicazione.
La nuova disciplina si applica solo ai datori di lavoro che iniziano a usare locali sotterranei dopo il 12 gennaio 2025, mentre chi operava già in tali condizioni per esigenze tecniche non deve presentare comunicazione. Con la nota era fornito un modello di comunicazione da utilizzare.
L'8 luglio è stato pubblicato un nuovo documento, n. 5945 2025 . in cui l'Ispettorato ribadisce che, in assenza di definizioni edilizie uniformi a livello nazionale, per individuare un locale interrato o seminterrato occorre fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali vigenti.
Viene anche specificato che i locali tecnici e quelli a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore/anno) sono esentati dall’obbligo di comunicazione in deroga.(all'ultimo paragrafo una sintesi delle nuove istruzioni.)
Deroga per lavoro in locali sotterranei: silenzio assenso
Il legislatore ha previsto una deroga alla normativa vigente ( D.Lgs 81/2008 ), consentendo l’uso di tali locali solo se :
- non vi è emissione di agenti nocivi e
- se vengono rispettate le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima indicate nell’allegato IV del decreto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’utilizzo dei locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti.
I locali potranno essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo esplicito diniego o richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’INL, nel qual caso il termine decorrerà dalla data di trasmissione delle informazioni integrative.
Requisiti e limitazioni all’Uso dei Locali Sotterranei
La comunicazione dell’uso di locali sotterranei può essere presentata solo per locali con destinazione d’uso compatibile e in possesso di titolo edilizio idoneo.
Il datore di lavoro deve allegare una relazione tecnica dettagliata e un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità degli ambienti agli strumenti urbanistici e alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.
È vietato l’uso di locali sotterranei per attività che comportano l’emissione di agenti nocivi, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, lavorazione di materie plastiche a caldo, falegnamerie e tipografie.
Inoltre, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, deve essere effettuata la misurazione della concentrazione di gas radon, secondo il d.lgs. n. 101/2020, e i risultati devono essere integrati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Volture, Modifiche ai Locali e Procedura di Diniego
La comunicazione rimane valida finché non vi siano variazioni nelle strutture, negli impianti o nel ciclo lavorativo. In caso di variazione della ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente una dichiarazione di continuità all’INL. Se vengono apportate modifiche ai locali o all’attività, occorre presentare una nuova comunicazione e attendere trenta giorni prima dell’uso.
L’INL ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o di negare l’uso dei locali se non sono rispettati i requisiti previsti, notificando il diniego via PEC con motivazione.
Nota 8.7.2025: comunicazione dettagliata – controlli a campione
Le novità di maggior impatto per i datori di lavoro riguardano la gestione delle comunicazioni per il lavoro in deroga e i controlli correlati.
In particolare:
- Obblighi documentali più stringenti: il datore di lavoro deve fornire una relazione dettagliata sulle attività svolte e garantire l’assenza di emissione di agenti nocivi. Inoltre, un tecnico abilitato deve asseverare la conformità urbanistica, igienico-sanitaria e impiantistica dei locali.
- Termini per l’uso dei locali: non è consentito l’uso dei locali interrati o seminterrati prima di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, a meno che non sia intervenuta risposta dell’Ispettorato. In caso contrario, scatta la contestazione della violazione
- Controlli e sanzioni: la circolare prevede controlli a campione o mirati soprattutto per comunicazioni inizialmente carenti o per attività a rischio (verniciatura, saldatura, uso di solventi ecc.). Se si accerta la non veridicità delle dichiarazioni, oltre al divieto d’uso dei locali, può scattare la notizia di reato per dichiarazioni mendaci (D.P.R. 445/2000) e segnalazione all’albo del tecnico asseveratore in caso di falsità