-
Bandi Cassa forense: pubblicata la graduatoria per gli strumenti informatici
Cassa forense comunica che è stata definita la graduatoria del bando n. 2/2025 per l'assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale
Gli elenchi delle domande accolte e respinte sono disponibili a questo link.
Il mese era apparsa invece quella relativa al BANDO 14 2025 : Contributi per figli nati o adottati nel corso del 2024. Qui i documenti integrali delle :
Si ricorda che nel 2025 16 bandi riproponevano misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:
- Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
- Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
- Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.
Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Di seguito la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande.
Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi
Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.500.000
Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Organizzazione studi – persone giuridiche Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 300.000
Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 500.000
Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 1.000.000
Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 1.500.000
Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 400.000
Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti Domande: (da definire)
Stanziamento: € 200.000
Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi
Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 3.000.000
Borse di studio per orfani di iscritti Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 350.000
Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 700.000
Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 800.000
Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 200.000
Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
Bandi assistenza cassa forense: le condizioni
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
-
Lavoro stagionale turismo: riparto quote 2026 del decreto flussi
Con nota della Direzione Generale per le politiche migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 423 del 9.2.2026 è stata comunicata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico relative all’anno 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 sulla programmazione dei flussi 2026-2028
Il provvedimento fa seguito alla precedente distribuzione delle quote per il settore agricolo e definisce, in modo puntuale, l’assegnazione delle quote alle Regioni e Province autonome, distinguendo tra diverse tipologie di istanze.
La nota ministeriale individua complessivamente 15.075 quote per il lavoro stagionale turistico 2026, articolate per tipologia e con un allegato tecnico che riporta la distribuzione dettagliata per ciascuna Regione e Provincia
La nota specifica che l’assegnazione è effettuata sulla base:
- dell’analisi del fabbisogno di manodopera nel settore turistico;
- dei dati relativi alle istaze presentate;
- della distinzione tra domande presentate tramite organizzazioni professionali dei datori di lavoro e domande presentate da soggetti privati
La distribuzione delle quote
Per l’annualità 2026 sono attribuite 15.075 quote complessive per il lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così ripartite
- 4.875 quote per cittadini di Paesi con i quali nel triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 5.000 quote per istanze presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale (individuate dal Ministero del Turismo);
- 4.700 quote per istanze presentate da soggetti privati;
- 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale
Un elemento operativo rilevante riguarda la gestione di una parte delle quote a livello nazionale. Dalla tabella riepilogativa (pagina 8 dell’allegato) emerge che:
- 875 quote (nell’ambito delle 4.875 relative agli accordi di cooperazione) sono attribuite a livello nazionale, in considerazione dell’esigua numerosità delle domande provenienti da specifici Paesi (Etiopia, Ecuador, Uzbekistan), e saranno assegnate alle Province in ordine cronologico di arrivo delle istanze;
- le 500 quote per nulla osta pluriennale sono anch’esse attribuite a livello nazionale e assegnate in ordine di arrivo delle domande
Le restanti quote sono distribuite territorialmente tra Regioni e Province autonome, con dettaglio numerico per ciascun territorio .
Termine di 50 giorni per la riallocazione
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.C.M., decorso il termine di 50 giorni dall’imputazione delle quote, il Ministero può procedere a una diversa distribuzione delle quote non utilizzate. Operativamente, ciò implica:
- monitoraggio costante dello stato delle quote;
- valutazione tempestiva dell’invio delle istanze;
- attenzione alle eventuali comunicazioni successive di riallocazione.
-
Ricongiunzione Gestione separata e Casse: ecco le istruzioni INPS
La ricongiunzione dei contributi previdenziali tra diverse gestioni diventa più semplice e conveniente per lavoratori e liberi professionisti.
Con una nota sul sito del Ministero del Lavoro del 21 novembre 2025, era stata aperta la possibilità per chi ha versato contributi in più gestioni – come Casse professionali, Fondo lavoratori dipendenti o altre forme previdenziali – di riunire i contributi in un’unica posizione assicurativa.
Il cambiamento è particolarmente importante in un sistema ormai dominato dal metodo contributivo, in cui ogni contributo versato conta in modo diretto sul calcolo della pensione. L’eliminazione di vincoli interpretativi che tenevano “isolata” la Gestione separata aiuta a creare un sistema previdenziale più coerente e riduce il rischio che spezzoni di contribuzione restino inutilizzati o poco valorizzati, con ricadute negative sui diritti pensionistici dei lavoratori.
Con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto fornisce i chiarimenti applicativi sulle modalità di esercizio della ricongiunzione dei contributi che coinvolge la Gestione separata, definendo limiti, criteri di calcolo e effetti pensionistici dell’operazione.
Novità per la Gestione separata INPS: Casse professionali – i vantaggi per i liberi professionisti
La nota ministeriale specificava che possibilità di effettuare la ricongiunzione dei contributi con la Gestione separata INPS è applicabile in entrambe le direzioni:
- è possibile trasferire contributi verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali oppure
- spostare i contributi dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.
In pratica, un libero professionista che nel corso della carriera ha alternato periodi con partita IVA iscritta alla Gestione separata e periodi di iscrizione alla propria Cassa di categoria potrà, nei limiti delle norme di ciascun ente, chiedere di riunire questi contributi, superando la precedente frammentazione.
Si tratta di un passaggio che, secondo Adepp, l’associazione delle Casse professionali, consente di superare una vera e propria forma di discriminazione verso i liberi professionisti, spesso caratterizzati da percorsi lavorativi più instabili e discontinui rispetto ai lavoratori dipendenti.
Grazie alle nuove indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro all’INPS, la ricongiunzione si affiancherà in modo più armonico a totalizzazione e cumulo, offrendo ai professionisti un ventaglio più ampio di strumenti per valorizzare l’intera storia contributiva e raggiungere più facilmente i requisiti per la pensione.
La circolare INPS 15 2026
Le principali indicazioni operative della circolare 15 2026 chiariscono che:
- la domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi ancora disponibili presso le altre gestioni;
- non è ammessa la ricongiunzione parziale;
- restano esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione;
- non possono essere ricongiunti verso la Gestione separata i periodi antecedenti al 1° aprile 1996, data di introduzione dell’obbligo contributivo;
- sono quindi escluse le Casse professionali presso le quali l’interessato risulti titolare, anche solo in parte, di contribuzione anteriore a tale data.
Calcolo dell’onere, accredito dei periodi ed effetti sulla pensione
La circolare dedica ampio spazio alla determinazione dell’onere di ricongiunzione e agli effetti previdenziali dei periodi trasferiti, chiarendo che:
- per i periodi da valutare nella Gestione separata non si applica il criterio della riserva matematica;
- l’onere è determinato con calcolo contributivo a percentuale;
- l’aliquota da applicare è quella IVS vigente alla data della domanda; per semplificazione, l’INPS indica l’aliquota del 33%, riferita agli iscritti alla Gestione separata in via esclusiva;
- la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda;
- si applicano i limiti di minimale e massimale contributivo vigenti nell’anno della richiesta;
- dall’onere complessivo va sottratto l’importo dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza.
Per quanto riguarda gli effetti previdenziali:
- i periodi ricongiunti sono accreditati per anno e con periodicità mensile;
- ai fini del diritto a pensione, i periodi producono effetti come se fossero stati acquisiti originariamente nella gestione di destinazione;
- la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda;
- la decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di ricongiunzione.
Le istruzioni si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti alla data di pubblicazione della circolare, (9 febbraio 2026) se non ancora definiti.
-
Fabbisogno di lavoratori stranieri: ecco i dati 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme a Unioncamere ha lanciato una nuova dashboard interattiva di monitoraggio dei fabbisogni di lavoratori stranieri nel sistema produttivo italiano.
Lo strumento è accessibile tramite il Sistema Informativo Excelsior e il Portale Integrazione Migranti per fornire un quadro dinamico e aggiornato delle esigenze occupazionali delle imprese italiane.
Questa iniziativa nasce nell’ambito del Progetto Excelsior, cofinanziato dall’Unione Europea grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche di inclusione e integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Italia.
La nuova dashboard offre due sezioni principali:
Analisi degli stock occupazionali 2024: dati sull’occupazione effettiva dei lavoratori stranieri per settore, dimensione d’impresa e area geografica, con informazioni su genere e territori di provenienza.
Previsioni delle entrate 2025: dati previsionali sulle entrate di personale straniero programmate per l’anno in corso, con dettagli su professioni più richieste, settori di impiego, territori e livello di esperienza richiesto.
Questa struttura consente ad agenzie per il lavoro, consulenti del lavoro e imprese di orientare strategie di reclutamento e politiche attive con informazioni tempestive e verificabili.
I numeri chiave dell’occupazione straniera in Italia
Secondo i dati del sistema
Sono oltre 508 mila imprese italiane che occupano lavoratori stranieri, pari a 34,4% del totale delle imprese con dipendenti.
I lavoratori stranieri occupati sono quasi 2 milioni, oltre il 13% del totale dei dipendenti in Italia.
In termini territoriali e settoriali:
- Le maggiori incidenze di imprese con lavoratori stranieri si registrano in Trentino Alto-Adige (48,2%), Emilia-Romagna (44,8%) e Toscana (43%).
- Per settore, i più “attrattivi” per occupazione straniera sono turismo (48,5%), agricoltura, silvicoltura e pesca (46,6%), manifatturiero (42,3%) e edilizia (40,4%).
Entrate Programmate nel 2025: i Settori e le Figure Più Richieste
Affrontando i dati previsionali sulle entrate programmate di lavoratori stranieri nel 2025, emerge un quadro significativo dell’intensità della domanda nei vari settori produttivi.
Dal comunicato risultano oltre 1,3 milioni di attivazioni contrattuali rivolte a lavoratori stranieri, pari a 23,4% del totale delle attivazioni programmate dalle imprese italiane per quest’anno.
Ecco i principali numeri organizzati in una tabella :
Settore Entrate Programmate per Stranieri (unità) % su Totale settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 185.000 42,9% Tessile, abbigliamento e calzature 40.000 41,8% Costruzioni 184.000 33,6% Servizi operativi di supporto 120.000 26,7% Trasporto, logistica e magazzinaggio 100.000+ 26,7% Turismo 290.000 24,8% -
Associazioni di categoria: Portale unico INPS dal 1 aprile
Con Messaggio n. 3914 del 23 dicembre 2025, l'INPS aveva annunciato il rilascio in via sperimentale del "Portale Unico delle Associazioni di Categoria", che avrebbe dovuto avvenire il 1° febbraio 2026 .
Il nuovo servizio intende censire e profilare le Strutture territoriali di rappresentanza delle Associazioni di categoria, comprese le loro unità territoriali (es. Uffici territoriali, Centri servizi e CAF), e offrire strumenti per la gestione di tutti gli adempimenti e delle deleghe dei datori di lavoro in modo omogeneo con un unico canale di comuniCazione con l'istituto, con le modalità che saranno rese note con successivi messaggi.
Per avere accesso le associazioni devono fare richieste tramite PEC, da parte del responsabile nazionale, alla direzione centrale INPS
Con un nuovo messaggio 407 del 3 febbraio l'istituto comunica che le operazioni di implementazione del sistema non sono ancora concluse e rimanda il rilascio al 1 aprile 2026, La fase di sperimentazione durerà fino al 30 settembre 2026.
In tale periodo l'ìstituto effettuera le valutazioni sull'efficienza del sistema e raccogliera anche osservazioni sulle eventuali criticità riscontrate dagli utenti ed eventuali proposte di miglioramenti operativi e tecnici, con l’obiettivo di ottimizzare le funzioni del portale e garantire una piena integrazione con i processi amministrativi delle Associazioni di Categoria.
Le modalità di formazione e assistenza saranno comunicate in modo tempestivo, per favorire la corretta adozione della piattaforma da parte di tutti i soggetti coinvolti, assicurando così una continuità operativa e il rispetto delle scadenze previste dal nuovo sistema.
-
Pescatori autonomi: aliquote contributive e versamenti INPS 2026
Con la circolare n. 11 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla contribuzione dovuta dai pescatori autonomi per l’anno 2026, definendo in particolare:
- le retribuzioni convenzionali di riferimento,
- l’aliquota contributiva applicabile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD),
- le misure di sgravio contributivo previste e
- le modalità di versamento dei contributi
Il documento si rivolge ai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa.
Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
Per l’anno 2026, l’INPS ha recepito la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%, riferita al periodo gennaio 2024 – dicembre 2025.
La retribuzione convenzionale per i pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958, su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti per l’intero anno. risulta pertanto aggiornata come segue:
Anno Tipologia Importo 2026 Retribuzione convenzionale giornaliera € 32,30 2026 Retribuzione convenzionale mensile (25 gg.) € 808,00 Le aliquote in vigore e contributo mensile ordinario
Anche per il 2026 resta confermata l’aliquota contributiva complessiva del 14,90%, in vigore dal 1° gennaio 2014. La ripartizione dell’aliquota è la seguente:
Gestione FPLD Aliquota (%) Coefficiente di ripartizione Base 0,11 0,007383 Adeguamento 14,79 0,992617 Totale 14,90 1 Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo IVS dovuto per il 2026 è pari a 120,39 euro mensili.
Il contributo mensile FPLD per i pescatori autonomi, senza applicazione di agevolazioni, è determinato come segue:
FPLD Contributo mensile Quota base € 0,89 Quota adeguamento € 119,50 Totale € 120,39 Sgravio e contributo di maternità
Sgravio contributivo settore pesca
Per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, a decorrere da gennaio 2026 lo sgravio contributivo è riconosciuto nella misura del 44,32%.
Il contributo mensile netto, dopo l’applicazione dell’agevolazione, risulta pertanto ridotto come segue:
FPLD con sgravio Contributo mensile Quota base € 0,50 Quota adeguamento € 66,54 Totale € 67,04 Contributo di maternità
Resta dovuto il contributo aggiuntivo per maternità, pari a 0,62 euro mensili, a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’articolo 12 della legge n. 250/1958. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
Versamento dei contributi: scadenza e modalità
ll versamento della contribuzione deve essere effettuato in rate mensili, con scadenza fissata al giorno 16 di ciascun mese.
L’INPS provvede all’invio agli assicurati delle comunicazioni contenenti i dati utili per il pagamento della contribuzione dovuta per il 2026.
Si ricorda che iIn applicazione della normativa vigente, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, che restano pertanto tenuti a provvedere autonomamente.
-
Bonus assunzioni ZES: ecco le istruzioni per l’esonero
Con la circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 l’Istituto ha finalmente fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 24 del DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla legge n. 95/2024 (c.d. decreto Coesione), a quasi due anni dalla istituzione
La misura è destinata ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato di over 35 in sedi o unità produttive ubicate nei territori della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
La circolare interviene a valle del periodo agevolato e disciplina requisiti soggettivi e oggettivi, modalità di presentazione delle domande, limiti di spesa e soprattutto le istruzioni per l’esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens a partire da febbraio 2026, con recupero degli arretrati.
Lo sgravio per la ZES misura e beneficiari
L’esonero contributivo trova fondamento nell’articolo 24 del DL n. 60/2024, che ha introdotto un incentivo finalizzato alle assunzioni stabili nelle regioni ricomprese nella ZES unica. In base alla disciplina vigente, rientrano nella ZES:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Saregna
- Sicilia
A seguito dell’estensione disposta dalla legge n. 171/2025, dal 20 novembre 2025 sono incluse anche Marche e Umbria. Per queste ultime regioni, l’agevolazione è riconoscibile solo per le assunzioni effettuate da tale data.
Il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, con esclusione della pubblica amministrazione e del lavoro domestico. Ulteriore requisito essenziale è il limite dimensionale: nel mese dell’assunzione il datore di lavoro deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti, calcolati al netto delle nuove assunzioni incentivate.
Bonus ZES 2024-25 le regole
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e spetta esclusivamente per assunzioni:
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di personale non dirigenziale;
- effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. L’esonero è invece applicabile anche ai contratti part-time (con riproporzionamento del massimale) e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con riferimento, però, alla sede e ai requisiti dell’utilizzatore.
I lavoratori devono:
- aver compiuto 35 anni ed
- essere disoccupati da almeno 24 mesi alla data della prima assunzione incentivata.
È ammessa anche la fruizione residua dell’esonero in caso di riassunzione di lavoratori per i quali un altro datore abbia già beneficiato parzialmente del bonus.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili.
Adempimenti dei datori di lavoro per fruire del Bonus ZES
Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare un’apposita istanza telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito INPS.
La domanda è necessaria anche per le assunzioni già effettuate e consente all’Istituto di verificare la capienza delle risorse e il rispetto dei requisiti normativi.
L’istanza deve contenere, tra l’altro:
- dati identificativi dell’impresa e numero dei dipendenti nel mese di assunzione;
- dati del lavoratore e dichiarazione sullo stato di disoccupazione;
- tipologia contrattuale e orario di lavoro;
- retribuzione mensile media e aliquota contributiva datoriale;
- regione e provincia di svolgimento della prestazione lavorativa.
Una volta autorizzato l’esonero, la fruizione avviene nei flussi Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2026.
Per l’esposizione dell’incentivo è stato istituito il codice causale “EZES”, con utilizzo dei codici L619 (periodo corrente) e L620 (arretrati).
Gli arretrati relativi ai mesi da settembre 2024 a gennaio 2026 possono essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.
Resta fermo l’obbligo di regolarità contributiva (DURC), il rispetto dell’articolo 31 del DLgs n. 150/2015 e il divieto di cumulo con altri esoneri contributivi a carico del datore di lavoro, fatta salva la compatibilità con alcune agevolazioni fiscali e contributive specificamente indicate dalla norma.