• Sicurezza sul Lavoro

    Amianto: nuove regole 2026 dalla UE

    Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026  che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.

    Il provvedimento interviene in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornando obblighi, procedure e valori tecnici di riferimento per i datori di lavoro operanti in attività che comportano rischio di esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto. 

    Le modifiche hanno un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza sanitaria e sugli adempimenti documentali richiesti alle imprese.

    La normativa in vigore

    Il decreto si colloca nel solco della normativa europea e nazionale già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano fermi i principi della legge n. 257/1992 (cessazione dell’impiego dell’amianto) e del D.Lgs. n. 81/2008, ma vengono aggiornati numerosi articoli (da 244 a 262) per adeguarli all’evoluzione scientifica e tecnica.

    In particolare, il campo di applicazione viene espressamente esteso a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio in eventi naturali estremi.

    Viene inoltre introdotto l’allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca in modo sistematico le patologie professionali correlate all’amianto, rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione e tutela assicurativa.

    le principali novità

    Tra le innovazioni di maggiore interesse operativo si segnalano:

    • il rafforzamento degli obblighi di individuazione preventiva della presenza di amianto negli edifici, soprattutto se realizzati prima del 1992, con possibilità di ricorrere a operatori qualificati quando le informazioni non siano disponibili;
    • l’introduzione di una valutazione del rischio che privilegia la rimozione dell’amianto rispetto ad altre soluzioni di manutenzione o incapsulamento;
    • l’ampliamento e la standardizzazione del contenuto della notifica preventiva all’organo di vigilanza, con possibilità di invio telematico;
    • l’aggiornamento delle modalità di misurazione delle fibre di amianto e del valore limite di esposizione, con una fase transitoria fino al 20 dicembre 2029.

    I principali dati  di riferimento sono riepilogati nella tabella seguente:

    Parametro Valore / Termine Riferimento normativo
    Valore limite di esposizione 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) Art. 254 D.Lgs. 81/2008
    Metodo di misurazione fino al 20.12.2029 Microscopia ottica a contrasto di fase Art. 253, c. 6
    Metodo di misurazione dal 21.12.2029 Microscopia elettronica o metodi equivalenti Art. 253, c. 6-bis
    Conservazione documentazione lavoratori 40 anni Art. 250, c. 2-bis
    Periodicità sorveglianza sanitaria Almeno ogni 3 anni Art. 259

    Gli adempimenti operativi

    Dal punto di vista operativo, il decreto richiede una revisione delle procedure aziendali relative alla gestione del rischio amianto. 

    I datori di lavoro devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), includendo le nuove modalità di misurazione e le priorità di intervento previste dalla norma.

    Particolare attenzione va posta alla notifica preventiva: essa deve contenere informazioni dettagliate su lavorazioni, quantitativi di amianto, misure di protezione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nonché essere conservata, per alcuni elementi, per un periodo di quarant’anni.

    È inoltre necessario verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli delle vie respiratorie, e programmare pause e procedure di decontaminazione coerenti con le nuove prescrizioni.

    I consulenti del lavoro e i professionisti della sicurezza sono chiamati a supportare le imprese nell’adeguamento documentale, nella formazione mirata dei lavoratori e nel coordinamento con gli organi di vigilanza e con l’INAIL per la gestione dei registri di esposizione e delle comunicazioni obbligatorie.

  • PRIMO PIANO

    Caregiver: chi è? le novità: legge di bilancio e proposta di legge

    Negli ultimi anni il legislatore ha avviato un percorso graduale per riconoscere il ruolo del caregiver familiare, cioè la persona che assiste in modo continuativo un parente non autosufficiente. Questo percorso si è sviluppato sia sul piano normativo sia sul piano delle risorse economiche, con l’obiettivo di valorizzare un’attività di cura non professionale che ha un fortissimo  impatto sociale ed economico.

    In particolare al comma 227 della manovra 2026 pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta ufficiale è stata confermata l'istituzione di un cospicuo fondo che però sarà effettivamente disponibile solo dal 2027. 

    Nello specifico il testo della legge dice :

     istituito, nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, un   ondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di  assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 

    • 1,15 milioni di euro per l’anno  2026 e di 
    • 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

     Il Fondo è destinato  alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare  delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale."

    AGGIORNAMENTO 13  GENNAIO 2026

    Il 12 gennaio il Governo ha approvato una proposta di legge  in tema di disabilità che evidentemente  utilizzerà di fondi stanziati. Si prevedono modifiche amministrative e un contributo mensile per chi si prende cura  di disabili gravissimi pari a 400 euro . Sarà riservato però a persone con reddito sotto i 3000 euro.

    In attesa del testo legislativo, vedi sotto il comunicato integrale del Governo.

    I primi riconoscimenti normativi dal 2018

    La prima definizione ufficiale di caregiver familiare risale alla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che descrive il caregiver come la persona che assiste il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente di fatto o un familiare fino al secondo grado — fino al terzo grado in caso di disabilità grave — non autosufficiente e bisognoso di assistenza continua.

    La stessa legge ha istituito il primo Fondo per il sostegno del ruolo di cura con risorse pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

    Il fondo è stato successivamente trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio ed è stato incrementato di 5 milioni all’anno per il triennio 2019-2021.

    L’ultimo riparto noto (2023) ha stanziato 25,8 milioni di euro, privilegiando i caregiver di persone con disabilità gravissima o impossibilitate ad accedere a strutture residenziali.

    La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha abrogato il Fondo del 2018, facendo confluire le sue risorse nel nuovo Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di:

    • 552,1 milioni per il 2024,
    • 231,8 milioni annui dal 2025.

    Il fondo è stato poi aumentato dal D.L. 71/2024 e dal D.L. 208/2024, mentre per il 2024 un decreto del Ministero per le disabilità ha destinato 30 milioni al riconoscimento del valore sociale ed economico del caregiver familiare.

    Nel 2021 è stato istituito un secondo Fondo dedicato ai caregiver, con una dotazione di  30 milioni annui per 2021-2023, cui la legge di bilancio 2022 ha aggiunto 50 milioni annui per il triennio 2022-2024.

    In attesa di una disciplina organica, la legge di bilancio 2025 aveva  stabilito che le risorse del Fondo siano temporaneamente destinate ai servizi del Fondo per le non autosufficienze, come l’assistenza domiciliare e i servizi di sostegno per famiglie con disabili e anziani non autosufficienti.

    Le riforme collegate: disabilità e anziani non autosufficienti (2023-2024)

    Parallelamente ai fondi, il legislatore ha avviato riforme strutturali:

    • D.Lgs. 29/2024 (attuazione L. 33/2023) – riconosce il valore sociale ed economico dell’assistenza non professionale prestata ai soggetti molto anziani e non autosufficienti.
    • D.Lgs. 62/2024 (attuazione L. 227/2021) – riforma la definizione e l’accertamento della condizione di disabilità, introducendo criteri ispirati alla classificazione ICF dell’OMS e un sistema di valutazione unificato sia per diritti, sia per prestazioni.

    Entrambi i decreti rafforzano il quadro necessario per una futura disciplina organica del caregiver familiare.

    Non va dimenticato che alla Camera sono in esame varie proposte di legge (A.C. 114 e abbinate) che mirano a regolamentare in modo completo diritti, tutele e sostegni per i caregiver familiari.

    La situazione attuale

    Attualmente, dunque, l’Italia riconosce il ruolo del caregiver familiare ma non ha ancora una disciplina organica che definisca diritti, tutele e sostegni economici universali. Esistono fondi e misure frammentate — confluiti in gran parte nel Fondo unico per l’inclusione — e importanti riforme sulla disabilità e sulla non autosufficienza, che attendono la completa attuazione. L’articolo 53 della bozza della legge di bilancio 2026 si  inserisce in questo contesto ancora mancante purtroppo di unitarietà.

    Non sfugge inoltre che per l'utilizzo dei fondi sarebbe necessario ampliare il concetto di disabilità  per far giungere il sostegno a tutte le famiglie in cui  è presente una necessita di cure continuative, non  solo  nei casi di non autosufficienza o disabilità come definita dalla legge 104 1992.

    Riconoscimento e tutela caregiver Proposta di legge Locatelli 2026

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.

    L’intervento normativo introduce un quadro giuridico organico per riconoscere il valore sociale ed economico di chi assiste, in ambito domestico e a titolo gratuito, congiunti con disabilità o non autosufficienti. Il provvedimento punta a garantire dignità e tutele a una figura essenziale per la coesione sociale, prevenendo il rischio di isolamento e supportando i nuclei familiari, specialmente quelli in condizioni di maggiore fragilità.

    Di seguito alcune delle principali novità previste dal testo.

    • Sostegno economico mirato alle famiglie in difficoltà: viene istituito un contributo economico nazionale erogato dall’INPS, fino a un massimo di 400 euro mensili. Tale beneficio è destinato prioritariamente a chi presta assistenza a persone con disabilità gravissima, con un reddito inferiore a 3.000 euro annui.
    • Raccordo con le tutele territoriali: sono previste disposizioni di raccordo tra le tutele previste a livello statale e quelle previste a livello territoriale.
    • Procedura di riconoscimento e iscrizione formale: per assicurare uniformità di trattamento e certezza del diritto, saranno definite le modalità operative di riconoscimento, revoca o sostituzione del soggetto che presta assistenza. L’INPS gestirà le procedure di accettazione della figura individuata, assicurando un monitoraggio costante del limite di spesa.
    • Certificazione nel “progetto di vita”: la riforma interviene sui decreti legislativi 15 marzo 2024, n. 29, e 3 maggio 2024, n. 62, rendendo obbligatorio l’inserimento del nominativo di chi presta assistenza e del relativo carico assistenziale orario all’interno del “progetto di vita” e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) della persona assistita. Questa formalizzazione è il presupposto necessario per l’accesso a future tutele previdenziali e agevolazioni lavorative.
    • Il provvedimento definisce infine l’ambito nel quale può essere individuata la figura, includendo il coniuge, le parti dell’unione civile, i conviventi di fatto e i parenti entro il secondo grado (o affini entro il terzo in casi specifici), consolidando così una rete di protezione certa e legalmente riconosciuta attorno alla persona con disabilità.

  • Banche e Assicurazioni

    Decreto credito ai consumatori 2026: norme aggiornate

    Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2026, l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori, abrogando la precedente direttiva 2008/48/CE.

    L’intervento normativo incide in modo rilevante sul Testo unico bancario (TUB), sul Codice del consumo, sul decreto legislativo n. 141/2010 e su altre disposizioni collegate, introducendo una disciplina più articolata e puntuale in materia di trasparenza, pubblicità, valutazione del merito creditizio e tutela dei consumatori in difficoltà. 

    Inoltre viene previsto anche un articolato regime transitorio e specifici termini di adeguamento per enti creditizi e intermediari.

    La legge di delegazione europea 2024

    D.Lgs. n. 212/2025 trova fondamento nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025) ed è finalizzato ad allineare l’ordinamento interno alle nuove regole europee in materia di credito al consumo.

    La riforma interviene principalmente sul Titolo VI del TUB, aggiornando definizioni, soglie economiche e ambito soggettivo della disciplina, nonché introducendo nuovi articoli dedicati alla profilazione, ai servizi di consulenza e alla gestione dei dati personali.

    Tra i punti qualificanti  si segnalano:

    1. l’estensione delle tutele anche a nuove forme di credito, incluse alcune dilazioni di pagamento e carte di debito differito;
    2. il rafforzamento del coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), soprattutto per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati;
    3. il coinvolgimento delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e IVASS) per l’adozione delle disposizioni attuative.

    Il decreto prevede inoltre un sistema di registri e controlli per i fornitori di beni e servizi che operano come creditori o intermediari del credito a titolo accessorio, affidando un ruolo centrale all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM).

    Gli aspetti operativi: nuova soglia di applicazione

    Le innovazioni introdotte dal decreto sono numerose e di immediata rilevanza pratica. In primo luogo, viene innalzata a 100.000 euro la soglia massima di importo per l’applicazione della disciplina del credito ai consumatori, ampliando così il perimetro dei contratti soggetti alle regole di tutela.

    Tra le principali novità si segnalano:

    1. nuovi obblighi di pubblicità: gli annunci devono contenere avvertimenti chiari sui costi del credito e non possono suggerire che il ricorso al finanziamento migliori automaticamente la situazione finanziaria del consumatore;
    2. rafforzamento delle informazioni precontrattuali, che devono essere gratuite, chiare e fornite in tempo utile, anche nei contratti conclusi a distanza;
    3. valutazione approfondita del merito creditizio, svolta anche nell’interesse del consumatore, con divieto di utilizzo di categorie particolari di dati e di informazioni provenienti dai social network;
    4. diritti specifici in caso di decisioni automatizzate, con possibilità per il consumatore di ottenere intervento umano, spiegazioni e riesame della decisione;
    5. ampliamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, includendo anche costi non legati alla durata del contratto.

    Di rilievo anche la disciplina dei servizi di consulenza sul debito, che mira a favorire il ricorso a strumenti di assistenza per i consumatori in difficoltà finanziaria, in collaborazione con fondazioni, associazioni riconosciute e organismi di composizione della crisi.

    Istruzioni operative

    Dal punto di vista operativo, il decreto impone a finanziatori e intermediari un adeguamento organizzativo e procedurale significativo.

     I soggetti vigilati devono aggiornare le proprie procedure interne in materia di pubblicità, informativa, valutazione del merito creditizio e gestione dei reclami, nonché documentare in modo puntuale le attività svolte. 

    Per i fornitori di beni e prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento o operano come intermediari del credito a titolo accessorio, è prevista l’iscrizione in un registro pubblico informatizzato istituito dall’OAM entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto. L’obbligo di comunicazione scatterà entro tre mesi dall’istituzione del registro. 

    Di particolare importanza è il regime transitorio. I finanziatori e gli intermediari del credito dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 novembre 2026, salvo termini diversi legati all’emanazione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Ai contratti stipulati prima di tale data continuano ad applicarsi le regole previgenti.

    Profilo Termine previsto
    Entrata in vigore del decreto 10 gennaio 2026
    Istituzione registro OAM Entro 9 mesi dall’entrata in vigore
    Adeguamento finanziatori e intermediari Entro 20 novembre 2026

    Per avvocati e consulenti, il decreto richiede particolare attenzione nella redazione e revisione dei contratti, nella gestione delle informative e nella tutela del cliente in caso di rifiuto del credito o di difficoltà di rimborso, alla luce dei nuovi diritti riconosciuti al consumatore e del rafforzato apparato sanzionatorio.

  • Lavoro Autonomo

    Deleghe INPS artigiani, commercianti, GS: novità dal 15 gennaio

    Il Messaggio INPS n. 104 del 12 gennaio 2026 INPS comunica  l’estensione (dal 15 gennaio 2026) della funzione di “Gestione deleghe indirette” – già usata nel perimetro “Aziende e Dipendenti” – anche alle posizioni contributive di:

    • Artigiani
    • Esercenti attività commerciali
    • Gestione separata (sia per professionisti sia per committenti)

    La novità è pensata per gli intermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati). Altri soggetti saranno abilitati con successive implementazioni.

    In questo modo l’INPS centralizza in un unico ambiente la gestione dei rapporti operativi tra contribuenti e intermediari, rendendo più efficiente l’accesso ai servizi  per gli utenti ma anche il controllo delle autorizzazioni da parte degli uffici territoriali dell'istituto.

    Cosa cambia per l’operatività

    Va forse ricordato che il servizio “Gestione deleghe” dell’INPS è la piattaforma digitale che consente a aziende, contribuenti e intermediari abilitati di conferire, gestire e revocare in modo tracciato le deleghe per l’accesso e l’operatività sui servizi INPS relativi agli adempimenti contributivi e assicurativi.

    La funzione principale del servizio è attribuire in modo formale e sicuro il potere di operare sui servizi INPS a favore di un soggetto diverso dal titolare della posizione contributiva (tipicamente un consulente del lavoro o altro intermediario abilitato).

    In concreto, il servizio consente di:

    • Conferire deleghe a intermediari per la gestione degli adempimenti INPS;
    • Associare la delega a una specifica posizione contributiva (azienda, artigiano, commerciante, gestione separata);
    • Limitare o estendere l’ambito della delega, distinguendo tra deleghe totali o parziali (ad esempio per la Gestione separata – committenti);
    • Attivare e revocare le deleghe online, senza invio di documentazione cartacea all’INPS;
    • Tracciare tutte le operazioni, garantendo trasparenza e sicurezza nei rapporti tra contribuente e intermediario.

    Periodo transitorio fino al 12 aprile

    Per evitare disagi, è possibile continuare ad attivare le deleghe con le modalità attualmente in uso per 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio; scaduto tale periodo, il sistema attuale sarà definitivamente chiuso. La finestra di 3 mesi con la doppia modalità di utilizzo  si chiude quindi il  12/04/2026 (salvo diverse indicazioni INPS).

    Tabella riepilogo istruzioni

    Ambito / tipologia Soggetti abilitati Istruzioni operative Comunicazioni Decorrenza e scadenze
    Estensione gestione deleghe
    Artigiani – Commercianti – Gestione separata
    Intermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati) Utilizzo della piattaforma “Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari” come punto unico di accesso anche per le nuove gestioni. Avvio: 15 gennaio 2026
    Periodo transitorio: utilizzo delle vecchie modalità consentito fino al 12 aprile 2026
    Delega indiretta
    Artigiani – Commercianti – Gestione separata (professionisti)
    Intermediari abilitati ex L. 12/1979 1. Accesso a “Gestione Deleghe” → “Delega da Soggetto Contribuente”
    2. Inserimento codice fiscale del contribuente
    3. Selezione della posizione contributiva
    4. Compilazione e salvataggio della delega
    5. Stampa del modulo e firma del titolare/legale rappresentante
    6. Attivazione della delega dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”
    Invio di comunicazione (PEC o email ordinaria) al titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
    Scadenza: facoltativa
    Modifica: non ammessa (necessaria revoca e nuova delega)
    Delega indiretta totale
    Gestione separata – Committenti
    Intermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega riferita a tutti i lavoratori parasubordinati del committente.
    Procedura di creazione, firma e attivazione identica alla delega ordinaria.
    Comunicazione di attivazione al legale rappresentante o titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
    Più delegati: ammessi sulla stessa posizione
    Delega indiretta parziale
    Gestione separata – Committenti
    Intermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega limitata a specifici lavoratori parasubordinati.
    Dopo l’attivazione è possibile aggiungere o rimuovere singoli soggetti dall’elenco dei delegati.
    Comunicazioni al titolare per attivazione e per ogni successiva variazione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
    Scadenza: facoltativa
    Revoca e gestione deleghe Intermediari abilitati ex L. 12/1979 La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”.
    Le deleghe attive non possono essere modificate.
    Revoca: sempre possibile
    Nuova delega: necessaria in caso di variazioni
    Subdeleghe Intermediari e dipendenti delegati L’intermediario può conferire subdeleghe ai propri dipendenti per la gestione degli adempimenti sulle posizioni in delega. Valide per tutte le posizioni affidate all’intermediario
    Accesso al servizio Percorso: inps.it → Imprese e Liberi Professionisti → Comunicazioni per adempimenti contributivi → Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari

  • Sicurezza sul Lavoro

    Decreto Sicurezza Lavoro 2025 convertito in legge: tutte le novità

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre, interviene in modo organico sul Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e su altre norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione.

    E' stata quindi pubblicata in GU  la legge di conversione  29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge QUI IL TESTO COORDINATO.

    Vediamo in sintesi tutte e novità, tra cui :

    • nuove premialità alle imprese virtuose in tema di sicurezza sul lavoro 
    • Istituzione del badge di cantiere
    • Sanzioni piu severe in tema di patente a crediti.

    Formazione e accreditamento: qualità, tracciabilità – collocamento obbligatorio

    Il decreto rafforza la qualità della formazione sulla sicurezza.

     Un nuovo accordo in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 90 giorni, fisserà criteri più severi per l’accreditamento dei soggetti formatori (competenza certificata, esperienza, risorse e organizzazione), con obbligo di adeguamento anche per gli enti già accreditati e senza nuovi oneri pubblici. Tutte le competenze acquisite nei corsi obbligatori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate con la piattaforma SIISL, così che datori di lavoro e organi di vigilanza possano verificarne la validità. 

    L’INAIL destina inoltre almeno 35 milioni di euro l’anno al Fondo sociale per occupazione e formazione per campagne, progetti didattici e tecnologie immersive, oltre a misure di sostegno per l’adozione di DPI innovativi nelle micro e piccole imprese. 

    Sono aggiornate varie norme del D.Lgs. 81/2008 (DPI, lavori in quota, scale) e si introduce la programmazione di misure contro condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.

     Viene innalzato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni- previste dalla normativa vigente. Si prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione. Inserisce anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.

      Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.  Viene modificato il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con la  possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

    Patente a crediti, badge di cantiere e potenziamento Ispettorato del Lavoro e INAIL

    Per aumentare la tracciabilità della manodopera e contrastare il lavoro sommerso, le imprese che operano in appalto o subappalto, pubblico o privato, devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, (Badge) anche in formato digitale e interoperabile con il SIISL; per le assunzioni tramite SIISL il badge digitale viene prodotto automaticamente. 

    Si rafforza la “patente a crediti” per il settore edile: con  sanzioni più alte per le violazioni gravi (lavoro nero) , aggiornamento delle fattispecie e decurtazioni dei crediti già alla notifica del verbale di accertamento. 

    Sul fronte organizzativo, il decreto prevede l’assunzione di 300 ispettori INL nel triennio 2026-2028, l’incremento delle posizioni dirigenziali e l’aumento di 100 unità dell’organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con risorse dedicate e priorità di controllo nei subappalti e nei comparti a più alta incidenza infortunistica.

    Inoltre si autorizza l’assunzione di 28 medici specialisti e 66 infermieri che hanno già lavorato per almeno 24 mesi nella qualifica  e risultavano in servizio al 30 giugno 2025.

    Decreto Sicurezza Lavoro 2025: coperture studenti, volontariato, norme UNI

    È estesa la copertura INAIL agli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro anche per gli infortuni in itinere e le convenzioni scuola-impresa non potranno adibirli a lavorazioni ad alto rischio.

     Per il volontariato di protezione civile (inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino) è introdotta una disciplina dedicata su informazione, formazione, addestramento e controllo sanitario, nel rispetto delle specifiche esigenze operative. 

      Consultazioni gratuita delle norme UNI: si prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’Inail ed UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche.

    Premi INAIL revisione e benefici , borse di studio

    La legge autorizza INAIL, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di aliquote di oscillazione e dei contributi in bonis legata all’andamento infortunistico, per aiutare il contrasto agli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

    Vengono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

    Sul versante delle prestazioni economiche INAIL , il decreto istituisce borse di studio per i superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale (3.000 € per primaria/secondaria di I grado; 5.000 € per secondaria di II grado/IeFP; 7.000 € per università, AFAM e ITS Academy), nel limite di 26 milioni di euro annui dal 2026. 

    Sono previsti, inoltre:

    • l’adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità, 
    • l’adozione della norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i sistemi di gestione, 
    • la promozione della prevenzione oncologica e 
    • l’avvio del tracciamento dei “mancati infortuni” nelle aziende con piu di 15 dipendenti,  per rafforzare la cultura della sicurezza.

    Agricoltura

    Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità:  L’iscrizione sarà subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni. 

    Si prevede quindi che  a decorrere dal primo gennaio 2026, sia riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.

  • Inail

    Interessi legali 2026: le istruzioni INAIL

    Con la circolare n. 61 del 23 dicembre 2025, l’INAIL ha fornito le istruzioni applicative in merito al nuovo tasso degli interessi legali fissato dal Ministero dell’economia e delle finanze con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Il documento è rivolto in particolare alle strutture territoriali dell’Istituto, ma assume rilievo operativo anche per datori di lavoro e consulenti chiamati a gestire correttamente il versamento di contributi e premi assicurativi, nonché il calcolo delle sanzioni civili in caso di omissioni o ritardi.

    La circolare chiarisce la misura del nuovo saggio, il suo ambito di applicazione e i riflessi sul sistema sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, fornendo un quadro di riferimento utile per gli adempimenti a partire dal nuovo anno.

    Il quadro normativo

    Il punto di partenza è l’articolo 1284, comma 1, del codice civile, che demanda a un decreto ministeriale la determinazione annuale del saggio degli interessi legali. In ambito contributivo e assicurativo, la disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che regola il sistema delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva, prevedendo anche ipotesi di riduzione.

    Un ruolo centrale è svolto inoltre dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato diversi commi dell’articolo 116, incidendo sul regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024.

    Il decreto del MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha infine determinato il nuovo saggio degli interessi legali, recepito dall’INAIL con la circolare in commento.

    La novità 2026: istruzioni operative e applicazione pratica

    La principale novità riguarda la misura del tasso degli interessi legali, fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Tale valore assume una duplice rilevanza operativa. Da un lato, costituisce la misura massima di riduzione delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17, della legge n. 388/2000. Dall’altro, rappresenta la sanzione applicabile nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, quando tali incertezze siano connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. In tali ipotesi, il tasso dell’1,60% si applica a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori, secondo quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 116, come modificato dal decreto-legge n. 19/2024.

    Decorrenza Tasso interessi legali annuo Riferimento normativo
    Dal 1° gennaio 2026 1,60% Decreto MEF 10 dicembre 2025

    Nei casi di regolarizzazione contributiva agevolata, il tasso legale rappresenta il limite massimo entro cui può essere ridotta la sanzione civile, se ricorrono i presupposti normativi. È pertanto necessario verificare puntualmente la tipologia di inadempimento (omissione o evasione), la causa del mancato pagamento e la tempistica del versamento.

    La circolare richiama inoltre l’utilità delle tabelle riepilogative dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997, allegate al documento, che consentono di applicare correttamente il tasso corrispondente a ciascun periodo. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei casi di contenzioso o di regolarizzazioni che interessano annualità pregresse.

  • Inail

    Assicurazione INAIL magistratura onoraria 2026: le istruzioni

    Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025 l’INAIL interviene a chiarire il regime assicurativo applicabile ai magistrati onorari, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il documento si inserisce in un contesto già regolato dall’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, prevista dal 2017.

    L' Istituto riepiloga le regole vigenti, chiarendo che le novità legislative non hanno modificato l’impianto assicurativo già in essere, e fornisce indicazioni utili alle strutture territoriali e ai soggetti interessati per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi.

    INAIL Magistrati onorari – Quadro normativo

    Il regime assicurativo dei magistrati onorari si fonda su un articolato quadro normativo. Il riferimento principale resta il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile e il calcolo del premio.

    Sul piano ordinamentale, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha introdotto una riforma organica della magistratura onoraria e, all’articolo 25, comma 5, ha previsto l’assicurazione obbligatoria INAIL per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, sia in servizio al 15 agosto 2017 sia immessi successivamente.

    La legge 15 aprile 2025, n. 51, è intervenuta su tale decreto inserendo gli articoli 31-bis e 31-ter, dedicati rispettivamente al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e di quelli che le esercitano in via non esclusiva. Tali disposizioni richiamano espressamente l’applicazione dell’assicurazione INAIL secondo le modalità già previste dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.

    Rilevano, infine, il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la qualificazione fiscale dei compensi, e la circolare INAIL n. 50 dell’8 novembre 2017, che resta il principale documento di riferimento operativo.

    Novità e istruzioni di dettaglio

    La circolare INAIL precisa che le disposizioni introdotte nel 2025 non hanno innovato il regime assicurativo contro infortuni e malattie professionali già applicabile ai magistrati onorari.

     Gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 si limitano infatti a ribadire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INAIL. 

    In particolare: 

    • i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l’INAIL ai sensi del Testo unico del 1965; 
    • i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati e operanti in via non esclusiva, sono anch’essi assicurati secondo le medesime regole. 

    La circolare sottolinea quindi la continuità del sistema. L’intervento normativo del 2025 assume rilievo soprattutto sul piano ordinamentale e contributivo complessivo, ma non incide sulle modalità di tutela assicurativa gestite dall’INAIL. 

    Dal punto di vista operativo, l’assicurazione INAIL per i magistrati onorari è attuata a premio ordinario, applicando il tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

    L’attività è classificata alla voce 0722 della gestione “Altre attività” delle tariffe vigenti. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile non è costituita dal compenso effettivamente percepito, bensì da una retribuzione convenzionale: l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile.

    Elemento Indicazione operativa
    Gestione tariffaria Altre attività
    Voce di tariffa 0722
    Tipo di premio Premio ordinario
    Base imponibile Minimale di legge per la rendita INAIL
    Rivalutazione Annuale, secondo circolari INAIL
    Frazionabilità Non frazionabile

    Le prestazioni assicurative sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio. Il costo dell’assicurazione è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo il principio generale stabilito dal Testo unico INAIL. I premi assicurativi sono riscossi con le stesse modalità, scadenze e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza regimi speciali o derogatori. Sul piano fiscale e previdenziale, la circolare ricorda infine che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR e costituisce base imponibile previdenziale. Per gli aspetti applicativi di dettaglio resta fermo il rinvio alla circolare INAIL n. 50/2017, che continua a rappresentare il riferimento operativo principale per datori e consulenti.