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Casse professionali: pensione anticipata senza integrazione al minimo
Con la sentenza n. 2066/2026, pubblicata il 30 gennaio 2026, la Corte di cassazione sezione lavoro interviene su una questione di particolare rilievo per gli iscritti alle Casse professionali : il rapporto tra pensione di vecchiaia anticipata e diritto all’integrazione al minimo.
Il giudizio trae origine dall’impugnazione di una decisione della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto l’illegittimità della disciplina regolamentare nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per chi accede al trattamento pensionistico in via anticipata.
Secondo i giudici di merito, tale esclusione avrebbe violato il principio del pro rata, non tutelando l’anzianità contributiva maturata prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’ente previdenziale, offre invece una lettura sistematica della normativa, chiarendo natura, limiti e ambito applicativo dell’integrazione al minimo nell’ambito dei regimi pensionistici delle Casse professionali privatizzate
Il caso al vaglio della Cassazione
La controversia nello specifico riguarda un’iscritta a una Cassa professionale che aveva richiesto la pensione di vecchiaia unificata con anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria, beneficiando della possibilità introdotta dal regolamento del 2012. Al momento della domanda risultava soddisfatto il requisito contributivo, ma non quello anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria.
In applicazione della disciplina regolamentare, il trattamento pensionistico era stato ridotto nella quota calcolata con il sistema retributivo ed era stata esclusa l’integrazione al minimo.
L’interessata aveva quindi adito il giudice del lavoro, ottenendo in primo e secondo grado una pronuncia favorevole, fondata sull’assunto che la mancata integrazione violasse il principio del pro rata e producesse un effetto peggiorativo rispetto alle aspettative maturate nel corso della carriera contributiva.
L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’integrazione al minimo non rientra tra i meccanismi di calcolo della pensione tutelati dal pro rata e che la pensione anticipata costituisce un istituto nuovo, autonomo e fondato su una scelta consapevole dell’iscritto.
Le motivazioni del diniego della Cassazione
Come anticipato, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nel motivare la decisione, i giudici di legittimità ribadiscono che il principio del pro rata, richiamato dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, opera con riferimento ai criteri di calcolo della prestazione pensionistica e non può essere esteso ai requisiti di accesso o a benefici accessori quali l’integrazione al minimo. Quest’ultima, infatti, non presuppone una determinata anzianità contributiva, ma si collega alle condizioni e alle scelte che regolano l’accesso al trattamento.
Secondo la Corte, il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata nasce esclusivamente con il regolamento del 2012. Trattandosi di un istituto di nuova introduzione, non è possibile invocare un affidamento su regole previgenti né pretendere l’applicazione del pro rata a un diritto che non esisteva nell’ordinamento precedente. L’intera disciplina del trattamento pensionistico deve quindi essere attratta al nuovo regime, comprensivo sia delle riduzioni previste sia dell’esclusione dell’integrazione al minimo.
La Suprema Corte affronta anche il profilo costituzionale, escludendo che la mancata integrazione violi l’art. 38 della Costituzione. Il diritto ai mezzi adeguati di sostentamento, osserva il Collegio, deve essere bilanciato con l’esigenza di equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, esigenza che, per le Casse privatizzate, discende direttamente dalla normativa che impone la sostenibilità di lungo periodo.
Un ulteriore elemento valorizzato è la natura volontaria dell’opzione per il pensionamento anticipato. L’iscritto sceglie consapevolmente di accedere a un trattamento diverso da quello ordinario, accettandone le condizioni, ma beneficia al contempo di vantaggi specifici, come la possibilità di proseguire l’attività professionale e di maturare supplementi di pensione.
In conclusione, la Cassazione chiarisce che l’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia unificata anticipata non contrasta con il principio del pro rata né con i parametri costituzionali, inserendosi coerentemente nel disegno di equilibrio finanziario e di autonomia regolamentare delle Casse professionali.
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Enasarco valuta l’uscita da ADEPP
La Fondazione Enasarco, ente che gestisce la previdenza complementare degli agenti e rappresentanti di commercio, ha avviato il percorso formale per valutare la possibile uscita dall’Adepp, l’associazione che riunisce le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
La presidente Patrizia De Luise ha dichiarato al Sole 24Ore che la riflessione è maturata nel tempo e risale addirittura a un momento precedente la sua elezione (avvenuta a giugno 2025) e che il CDA intende ora avviare fase operativa .
Secondo la presidente, è in gioco soprattutto la tutela degli iscritti che resta l’obiettivo prioritario dell’ente. In quest’ottica, l’adesione ad Adepp era stata inizialmente motivata dall’esigenza di partecipare a un contesto di confronto e di decisioni condivise tra le Casse private ma attualmente Enasarco ritiene che le modalità di gestione dell’associazione non rispondano alle aspettative e ricorda di aver segnalato in più occasioni agli organi competenti le criticità
Alla luce di tali criticità, il Consiglio di amministrazione ha quindi deciso di avviare una valutazione strutturata sull’opportunità di proseguire il rapporto associativo.
Le criticita nel rapporto con Adepp
La Fondazione evidenzia, in particolare, una carenza di dialogo e di confronto, ritenendo venute meno le condizioni che avevano giustificato l’ingresso in Adepp nel 2013.
Un clima di insoddisfazione che, secondo quanto evidenzia l'articolo del Sole del 3 febbraio 2026 non riguarderebbe esclusivamente Enasarco. Infatti nel 2025 l’Enpapi, ente previdenziale degli infermieri, ha infatti deliberato l’uscita dall’Adepp, dal 1° gennaio 2026 e all’assemblea Adepp di fine gennaio non hanno partecipato, oltre a Enasarco, neppure la Cassa dei ragionieri, l’Enpacl e la Cassa geometri.
Sul tema il presidente di Adepp, Alberto Oliveti, che guida la Cassa dei Medici EMPAM e che è stato recentemente rieletto per il decimo anno alla presidenza ADEPP ha dichiarato solamente di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali e di poter solo commentare evidenziando che l’adesione di ciascun ente all’associazione resta libera e volontaria.
L’attuale gestione Enasarco
La riflessione avviata da Enasarco si colloca in una fase di particolare solidità dell’ente. Come evidenziato nel comunicato ufficiale di fine 2025, attualmente la Fondazione dispone di un patrimonio complessivo di circa 10 miliardi di euro e ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo pari a 467 milioni di euro.
L' equilibrio finanziario è certificato anche dal bilancio tecnico attuariale, che attesta la sostenibilità del sistema per almeno i prossimi trent’anni senza necessità di interventi strutturali correttivi.
Il comunicato sembra sottolineare un cambio di rotta rispetto alla realta degli anni precedenti dove qualche difficolta era giunta all'attenzione del Sottosegretario al Lavoro Durigon nel 2024
Nella conferena di chiusura il 4 dicembre 2025 la presidente De luise ha presentato un ente in salute e solido che guarda all’innovazione e alle nuove generazioni. Erano intervenuti il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ha definito l’attenzione riservata al mondo degli agenti e dei consulenti finanziari un segnale politico importante, l’Onorevole Paolo Barelli e il Senatore Maurizio Gasparri.Durante l’Assemblea si è parlato a più riprese di “budget sociale” e di una Fondazione Enasarco sempre più consapevole e partecipativa. Il triennio 2026-2028 sarà quindi incentrato su una presenza costante nella vita quotidiana degli iscritti e delle aziende in tema di welfare, digitalizzazione e formazione professionale.
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Ricercatori: le novità 2026 che favoriscono le assunzioni
Il 2026 segna un passaggio importante per il reclutamento dei ricercatori nelle università italiane.
Con l’ultimo decreto Pnrr, collegato alla legge di Bilancio 2026, il Governo è intervenuto sul meccanismo di calcolo del cosiddetto tetto dell’80% del rapporto tra spese di personale e finanziamenti statali, parametro decisivo per determinare la capacità assunzionale degli atenei.
In base alla normativa vigente, il rispetto di tale soglia consente alle università di utilizzare integralmente i punti organico, indispensabili per sostituire docenti e ricercatori cessati dal servizio e, nei casi di maggiore virtuosità, per ampliare l’organico. Negli ultimi anni, tuttavia, il vincolo ha rappresentato un ostacolo all’assunzione di nuovi ricercatori, soprattutto giovani, limitando l’effettiva attuazione delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Proprio per superare questa criticità, il decreto Pnrr ha previsto l’esclusione di specifiche figure di ricercatori dal calcolo del tetto dell’80%, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e rendere più attrattive le carriere accademiche. La misura si inserisce in un contesto di crescita delle spese di personale universitario – aumentate negli ultimi anni – ma anche di un incremento dei finanziamenti esterni, che ha contribuito a contenere l’impatto complessivo sui bilanci degli atenei.
Le novità 2026
Dal 2026, alcune tipologie di ricercatori e figure assimilate non saranno più computate ai fini del rispetto del limite dell’80% tra spese di personale e contributi statali. In particolare, l’esonero riguarda:
- i ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTD-A);
- i nuovi contratti di ricerca introdotti dalla riforma del pre-ruolo universitario;
- gli incarichi di ricerca;
- gli incarichi post-doc.
Queste figure vengono equiparate, sotto il profilo contabile, agli ex assegnisti di ricerca, già esclusi dal vincolo. Per gli atenei ciò significa poter assumere nuovi ricercatori senza che tali costi incidano sugli indicatori utilizzati dal Ministero dell’Università per la distribuzione dei punti organico.
Secondo i dati riportati nella relazione tecnica al decreto Pnrr, l’incidenza dei ricercatori di tipo A sulla spesa complessiva del personale universitario è rimasta contenuta, poco superiore al 2%, nonostante il loro numero sia cresciuto sensibilmente tra il 2021 e il 2023. Ciò è stato possibile grazie all’ampio utilizzo di fondi Pnrr e finanziamenti esterni, che hanno compensato l’aumento degli organici.
L’esclusione dal tetto dell’80% rappresenta anche un segnale in vista della stabilizzazione dei ricercatori assunti con risorse del Recovery Plan, sostenendo il piano straordinario di reclutamento previsto dalla legge di Bilancio 2026. Particolare rilievo assumono i contratti di ricerca, ancora poco diffusi ma destinati a crescere, anche grazie a specifici stanziamenti ministeriali per l’assunzione di giovani post-dottorato, con una quota riservata alle regioni del Mezzogiorno.
Completano il quadro gli incarichi post-doc, con compensi annui superiori ai 39 mila euro, e gli incarichi di ricerca rivolti a giovani laureati, con trattamenti economici inferiori ma finalizzati all’avvio alla carriera accademica.
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Chat aziendali e licenziamento: cosa dice la Cassazione
Con una recente sentenza, (n. 32283 20259 ) la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’utilizzabilità delle comunicazioni effettuate tramite chat aziendali ai fini disciplinari, affrontando il delicato equilibrio tra poteri di controllo del datore di lavoro e tutela della riservatezza. Emerge in estrema sintesi che le comunicazioni fatte con account e strumenti aziendali e riguardanti l'attività lavorativa non si possono considerare del tutto private, quindi vanno trattate con estrema cautela.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che distingue nettamente tra strumenti di lavoro e controlli difensivi, chiarendo i presupposti in presenza dei quali i dati raccolti possono essere legittimamente utilizzati nell’ambito del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato riguarda in particolare un licenziamento per giusta causa fondato sul contenuto di messaggi scambiati tramite una piattaforma di messaggistica interna, utilizzata dai dipendenti per comunicazioni di servizio. La Corte è stata chiamata a valutare, in particolare, se tali conversazioni potessero essere acquisite e poste a base del provvedimento espulsivo, e se il controllo esercitato dal datore rispettasse i limiti fissati dall’ordinamento.
Il caso: violazione della riservatezza dei dati aziendali tramite chat
Come detto la vicenda ha origine dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente con funzioni di responsabilità, al quale era stata contestata la violazione degli obblighi di riservatezza connessi a un processo interno di selezione del personale.
La contestazione metteva in discussione il contenuto di messaggi scambiati tramite una chat aziendale, utilizzata mediante account fornito dal datore di lavoro e destinata alle comunicazioni professionali. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo l’inutilizzabilità delle conversazioni, ritenute frutto di un controllo illecito, e deducendo la violazione delle regole in materia di controlli a distanza e di protezione dei dati personali.
I giudici di merito avevano respinto tali motivazioni , qualificando la chat come strumento di lavoro e ritenendo adeguata l’informazione che era stata resa ai dipendenti circa le modalità di utilizzo e di possibile controllo.
In sede di legittimità, il ricorrente ha insistito sulla natura difensiva del controllo e sulla necessità che l’acquisizione dei dati fosse limitata temporalmente al momento successivo all’insorgere di un fondato sospetto di illecito.
La decisione finale e le motivazioni della Cssazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e soffermandosi su due profili distinti ma autonomi.
In primo luogo, è stata ribadita la qualificazione della chat aziendale come strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione, con conseguente applicazione della disciplina prevista per tali strumenti. In questo ambito, la Corte ha richiamato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, nella versione modificata dal decreto legislativo n. 151 del 2015, evidenziando che le informazioni raccolte tramite strumenti di lavoro sono utilizzabili a fini disciplinari a condizione che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sulle modalità d’uso e di controllo e che siano rispettate le regole in materia di protezione dei dati personali.
Nel caso esaminato, tali condizioni sono state ritenute soddisfatte, anche in considerazione della policy aziendale accessibile ai dipendenti e richiamata nel contratto di lavoro.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato il tema dei cosiddetti controlli difensivi, precisando che essi si collocano al di fuori del perimetro applicativo dell’articolo 4 quando sono finalizzati ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili a singoli lavoratori, sulla base di un fondato sospetto.
Viene pero sottolineato che la sentenza impugnata si fondava anche sulla qualificazione della chat come strumento di lavoro, ratio autonoma che non era stata specificamente censurata dal ricorrente. Tale omissione ha reso il ricorso inammissibile, secondo il principio costante per cui, in presenza di più motivazioni autonome, l’impugnazione deve investire ciascuna di esse. La decisione conferma così la legittimità dell’utilizzo delle comunicazioni interne quando avvengano tramite strumenti aziendali e nel rispetto delle condizioni informative e normative previste dall’ordinamento, chiarendo ulteriormente i confini tra controllo lecito e tutela della sfera personale del lavoratore.
In pratica
In termini piu semplici , la Corte ha chiarito che i messaggi scambiati attraverso chat aziendali possono essere utilizzati dal datore di lavoro anche per adottare sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento, se la chat è uno strumento fornito dall’azienda per svolgere il lavoro e se il lavoratore è stato informato delle regole di utilizzo.
Questo significa che le comunicazioni fatte con account e strumenti aziendali non possono essere considerate del tutto private, soprattutto quando riguardano attività lavorative. Se dai messaggi emergono comportamenti contrari ai doveri di correttezza, riservatezza e lealtà, il loro contenuto può legittimamente essere valutato dall’azienda.
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INPS-AGEA: al via integrazione dati e fascicolo aziendale agricolo
Il Messaggio INPS n. 326 del 30 gennaio 2026 informa che è stata completata la prima fase dell'integrazione tra le banche dati dell’INPS e dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), nell’ambito di un più ampio progetto di cooperazione istituzionale , con il fine di una semplificazione degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e al rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione delle frodi.
L’integrazione discende dalla convenzione stipulata tra INPS e AGEA nel settembre 2023, successivamente ampliata con un atto integrativo nel dicembre 2024, che disciplina lo scambio strutturato dei dati relativi alla consistenza aziendale delle imprese agricole di produzione primaria.
Questa integrazione rappresenta solo il primo passo di un processo di evoluzione più ampio dei sistemi informativi di INPS e AGEA. Le amministrazioni annunciano infatti ulteriori sviluppi futuri, che hanno come obiettivi:
- a una maggiore semplificazione degli adempimenti,
- un innalzamento del livello di compliance delle imprese agricole e
- un più efficace contrasto delle frodi, sia in ambito previdenziale sia con riferimento agli aiuti erogati nell’ambito della Politica agricola comune (PAC).
Vediamo in cosa consiste
Le nuove funzionalità
In questo quadro di integrazione INPS e AGEA hanno portato a termine il rilascio di una prima funzionalità operativa. In particolare, è ora possibile visualizzare il fascicolo aziendale AGEA direttamente all’interno della procedura INPS di iscrizione e variazione delle aziende agricole, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it
Sull'importanza di questa novità iI Messaggio richiama l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 5/2012, s che prevede che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti intrattenuti dall’impresa agricola. Il fascicolo AGEA risulta quindi come fonte unica e certificata delle informazioni aziendali, riducendo duplicazioni e incoerenze informative.
Nel dettaglio, la nuova funzione consente agli utenti – imprese agricole e consulenti abilitati – di visualizzare, se presente e aggiornato, il contenuto del fascicolo AGEA, comprendente:
- l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni aziendali;
- i titoli di possesso (proprietà, affitto, comodato, ecc.) e le colture praticate;
- la consistenza zootecnica, con indicazione del numero e della specie dei capi allevati.
AGEA cos’è, cosa fa
Si ricorda che AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, che svolge un ruolo centrale nella gestione degli aiuti al settore agricolo
In particolare, opera come organismo pagatore nazionale per l’erogazione dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e come organismo di coordinamento degli eventuali pagatori regionali
. AGEA gestisce inoltre il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il fascicolo aziendale, che costituisce la base informativa ufficiale dei rapporti tra imprese agricole e Pubblica amministrazione.
Link utili
Link su AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
- AGEA – Portale istituzionale https://www.agea.gov.it/portale-agea/ – Pagina principale del sito dell’Agenzia dedicata alle funzioni e ai servizi istituzionali per agricoltori e operatori agricoli.
- AGEA – SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) https://www.sian.it/portale-opagea/home.jsp – Accesso al Sistema informativo per consultare dati aziendali e superfici ammissibili (servizi per gli operatori).
Ecco i link diretti ai servizi INPS utili alle imprese agricole
- Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi (consulta posizione aziendale e contributi) Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi – INPS Servizio per consultare la posizione contributiva dell’azienda agricola, versamenti, debiti, F24 ecc
- Iscrizione alla contribuzione agricola per aziende agricole Iscrizione aziende agricole – INPS Per richiedere l’iscrizione all’INPS in caso di assunzione di manodopera agricola.
- Iscrizione alla Gestione agricoli autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) Iscrizione Gestione agricoli autonomi – INPS Per adempiere alla contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli.
- Portale “Imprese e liberi professionisti” – servizi dedicati Imprese e liberi professionis
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Compenso avvocati: serve sempre l’accordo scritto
La determinazione del compenso professionale rappresenta un tema di rilievo anche per datori di lavoro e consulenti, soprattutto quando l’assistenza legale si inserisce nella gestione di rapporti societari o contenziosi complessi.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 803 di gennaio 2026, interviene nuovamente sul requisito della forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente, fornendo indicazioni operative utili anche per le imprese che conferiscono incarichi professionali.
Il caso esaminato consente di chiarire quali siano le conseguenze dell’assenza di un valido patto scritto sul compenso e quali criteri debbano essere applicati per la sua liquidazione, nonché il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.
Il caso : compenso concordato con preventivo
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti di una società, per attività difensiva svolta in un procedimento giudiziario. Il legale sosteneva che il compenso fosse stato concordato sulla base di una nota informativa/preventivo trasmessa al momento del conferimento dell’incarico e successivamente via posta elettronica, ritenendo sufficiente il comportamento concludente del cliente e l’assenza di contestazioni. La società, dal canto suo, eccepiva l’inesistenza di un accordo scritto valido e riteneva che il compenso dovesse essere determinato secondo i parametri forensi, avendo già effettuato pagamenti nel corso del rapporto.
Il giudice di merito aveva liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, riconoscendo solo gli interessi legali. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione dell’accordo sul compenso e la mancata applicazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.
Decisione della cassazione : orientamento riconfermato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio ormai consolidato: l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. Tale prescrizione non risulta superata dalla disciplina sull’ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012, che regola il momento della pattuizione ma non elimina il requisito formale.
Secondo la Corte, la forma scritta non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti, ma esige che proposta e accettazione siano entrambe redatte per iscritto. Non è sufficiente, pertanto, una nota informativa priva di sottoscrizione o un preventivo indicativo, né può assumere rilievo l’assenza di contestazioni o l’esecuzione del rapporto professionale. L’accettazione tacita o per comportamenti concludenti non è idonea a integrare il requisito formale richiesto dalla legge.
In mancanza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere determinato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di applicare importi diversi sulla base di intese informali. Quanto agli accessori del credito, la Cassazione ha precisato che il compenso dell’avvocato costituisce un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico. Ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento, spettano esclusivamente gli interessi nella misura legale, salvo prova specifica di un maggior danno, che nel caso di specie non risultava adeguatamente allegata.
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Esonero contributivo Sisma Centro Italia: proroga 2026 e istruzioni
Il messaggio INPS n. 323 del 30 gennaio 2026 comunica la proroga delle agevolazioni contributive previste per la Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)
La misura trae origine dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che ha introdotto, per i datori di lavoro operanti nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL. L’agevolazione era inizialmente limitata ai periodi d’imposta 2017 e 2018, ma nel tempo è stata più volte prorogata, sempre nel rispetto dei limiti di spesa e del regime “de minimis” sugli aiuti di Stato, fino a ricomprendere anche gli anni dal 2019 al 2025
L'istituto informa che le regole già previste per gli anni precedenti si applicano anche al periodo d’imposta 2026. Di conseguenza, l’esonero contributivo è riconosciuto anche per tale annualità, in presenza dei requisiti di legge e fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione complessivamente concessa
Il messaggio ricorda inoltre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’autorità competente per la concessione delle agevolazioni. I beneficiari possono utilizzare il credito riconosciuto per compensare i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità operative già definite dalla circolare n. 48/2019. La fruizione avviene tramite modello F24, da presentare esclusivamente per via telematica, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate
In un messaggio precedente l'istituto ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio, che sintetizziamo di seguito.
Fruizione e modalità operative: modello F24 e codici tributo
Le imprese autorizzate possono utilizzare il credito d’imposta maturato per compensare i contributi obbligatori INPS, tramite modello F24 da inviare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La modalità di fruizione resta invariata rispetto a quanto stabilito nella circolare INPS n. 48/2019, cui si rimanda per i dettagli operativi.
Ai fini della compensazione restano validi anche i codici tributo già istituiti dall’Agenzia delle Entrate per i precedenti periodi:
Codice tributo Anno di riferimento Riferimento normativo Z148 2017 Risoluzione n. 160/E del 21.12.2017 Z149 2018 Risoluzione n. 45/E del 19.06.2018 Z150 2019 Risoluzione n. 78/E del 30.08.2019 Z162 2020 Risoluzione n. 47/E del 13.07.2021 Z164 2021 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 Z165 2022 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 Z166 2023-2024 Risoluzione n. 31/E del 22.06.2023 Gli adempimenti per datori e consulenti
Per beneficiare dell’esonero 2026, i consulenti del lavoro e i datori devono quindi :
- verificare l’ammissibilità del datore alla misura e la presenza del provvedimento autorizzativo del Ministero competente;
- utilizzare il modello F24 in compensazione esclusivamente tramite i canali telematici AdE;
- assicurarsi di non superare i limiti del regime “de minimis”;
- seguire le istruzioni della circolare INPS n. 48/2019,.