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INPS-AGEA: al via integrazione dati e fascicolo aziendale agricolo
Il Messaggio INPS n. 326 del 30 gennaio 2026 informa che è stata completata la prima fase dell'integrazione tra le banche dati dell’INPS e dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), nell’ambito di un più ampio progetto di cooperazione istituzionale , con il fine di una semplificazione degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e al rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione delle frodi.
L’integrazione discende dalla convenzione stipulata tra INPS e AGEA nel settembre 2023, successivamente ampliata con un atto integrativo nel dicembre 2024, che disciplina lo scambio strutturato dei dati relativi alla consistenza aziendale delle imprese agricole di produzione primaria.
Questa integrazione rappresenta solo il primo passo di un processo di evoluzione più ampio dei sistemi informativi di INPS e AGEA. Le amministrazioni annunciano infatti ulteriori sviluppi futuri, che hanno come obiettivi:
- a una maggiore semplificazione degli adempimenti,
- un innalzamento del livello di compliance delle imprese agricole e
- un più efficace contrasto delle frodi, sia in ambito previdenziale sia con riferimento agli aiuti erogati nell’ambito della Politica agricola comune (PAC).
Vediamo in cosa consiste
Le nuove funzionalità
In questo quadro di integrazione INPS e AGEA hanno portato a termine il rilascio di una prima funzionalità operativa. In particolare, è ora possibile visualizzare il fascicolo aziendale AGEA direttamente all’interno della procedura INPS di iscrizione e variazione delle aziende agricole, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it
Sull'importanza di questa novità iI Messaggio richiama l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 5/2012, s che prevede che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti intrattenuti dall’impresa agricola. Il fascicolo AGEA risulta quindi come fonte unica e certificata delle informazioni aziendali, riducendo duplicazioni e incoerenze informative.
Nel dettaglio, la nuova funzione consente agli utenti – imprese agricole e consulenti abilitati – di visualizzare, se presente e aggiornato, il contenuto del fascicolo AGEA, comprendente:
- l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni aziendali;
- i titoli di possesso (proprietà, affitto, comodato, ecc.) e le colture praticate;
- la consistenza zootecnica, con indicazione del numero e della specie dei capi allevati.
AGEA cos’è, cosa fa
Si ricorda che AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, che svolge un ruolo centrale nella gestione degli aiuti al settore agricolo
In particolare, opera come organismo pagatore nazionale per l’erogazione dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e come organismo di coordinamento degli eventuali pagatori regionali
. AGEA gestisce inoltre il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il fascicolo aziendale, che costituisce la base informativa ufficiale dei rapporti tra imprese agricole e Pubblica amministrazione.
Link utili
Link su AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
- AGEA – Portale istituzionale https://www.agea.gov.it/portale-agea/ – Pagina principale del sito dell’Agenzia dedicata alle funzioni e ai servizi istituzionali per agricoltori e operatori agricoli.
- AGEA – SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) https://www.sian.it/portale-opagea/home.jsp – Accesso al Sistema informativo per consultare dati aziendali e superfici ammissibili (servizi per gli operatori).
Ecco i link diretti ai servizi INPS utili alle imprese agricole
- Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi (consulta posizione aziendale e contributi) Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi – INPS Servizio per consultare la posizione contributiva dell’azienda agricola, versamenti, debiti, F24 ecc
- Iscrizione alla contribuzione agricola per aziende agricole Iscrizione aziende agricole – INPS Per richiedere l’iscrizione all’INPS in caso di assunzione di manodopera agricola.
- Iscrizione alla Gestione agricoli autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) Iscrizione Gestione agricoli autonomi – INPS Per adempiere alla contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli.
- Portale “Imprese e liberi professionisti” – servizi dedicati Imprese e liberi professionis
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Compenso avvocati: serve sempre l’accordo scritto
La determinazione del compenso professionale rappresenta un tema di rilievo anche per datori di lavoro e consulenti, soprattutto quando l’assistenza legale si inserisce nella gestione di rapporti societari o contenziosi complessi.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 803 di gennaio 2026, interviene nuovamente sul requisito della forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente, fornendo indicazioni operative utili anche per le imprese che conferiscono incarichi professionali.
Il caso esaminato consente di chiarire quali siano le conseguenze dell’assenza di un valido patto scritto sul compenso e quali criteri debbano essere applicati per la sua liquidazione, nonché il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.
Il caso : compenso concordato con preventivo
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti di una società, per attività difensiva svolta in un procedimento giudiziario. Il legale sosteneva che il compenso fosse stato concordato sulla base di una nota informativa/preventivo trasmessa al momento del conferimento dell’incarico e successivamente via posta elettronica, ritenendo sufficiente il comportamento concludente del cliente e l’assenza di contestazioni. La società, dal canto suo, eccepiva l’inesistenza di un accordo scritto valido e riteneva che il compenso dovesse essere determinato secondo i parametri forensi, avendo già effettuato pagamenti nel corso del rapporto.
Il giudice di merito aveva liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, riconoscendo solo gli interessi legali. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione dell’accordo sul compenso e la mancata applicazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.
Decisione della cassazione : orientamento riconfermato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio ormai consolidato: l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. Tale prescrizione non risulta superata dalla disciplina sull’ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012, che regola il momento della pattuizione ma non elimina il requisito formale.
Secondo la Corte, la forma scritta non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti, ma esige che proposta e accettazione siano entrambe redatte per iscritto. Non è sufficiente, pertanto, una nota informativa priva di sottoscrizione o un preventivo indicativo, né può assumere rilievo l’assenza di contestazioni o l’esecuzione del rapporto professionale. L’accettazione tacita o per comportamenti concludenti non è idonea a integrare il requisito formale richiesto dalla legge.
In mancanza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere determinato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di applicare importi diversi sulla base di intese informali. Quanto agli accessori del credito, la Cassazione ha precisato che il compenso dell’avvocato costituisce un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico. Ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento, spettano esclusivamente gli interessi nella misura legale, salvo prova specifica di un maggior danno, che nel caso di specie non risultava adeguatamente allegata.
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Esonero contributivo Sisma Centro Italia: proroga 2026 e istruzioni
Il messaggio INPS n. 323 del 30 gennaio 2026 comunica la proroga delle agevolazioni contributive previste per la Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)
La misura trae origine dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che ha introdotto, per i datori di lavoro operanti nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL. L’agevolazione era inizialmente limitata ai periodi d’imposta 2017 e 2018, ma nel tempo è stata più volte prorogata, sempre nel rispetto dei limiti di spesa e del regime “de minimis” sugli aiuti di Stato, fino a ricomprendere anche gli anni dal 2019 al 2025
L'istituto informa che le regole già previste per gli anni precedenti si applicano anche al periodo d’imposta 2026. Di conseguenza, l’esonero contributivo è riconosciuto anche per tale annualità, in presenza dei requisiti di legge e fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione complessivamente concessa
Il messaggio ricorda inoltre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’autorità competente per la concessione delle agevolazioni. I beneficiari possono utilizzare il credito riconosciuto per compensare i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità operative già definite dalla circolare n. 48/2019. La fruizione avviene tramite modello F24, da presentare esclusivamente per via telematica, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate
In un messaggio precedente l'istituto ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio, che sintetizziamo di seguito.
Fruizione e modalità operative: modello F24 e codici tributo
Le imprese autorizzate possono utilizzare il credito d’imposta maturato per compensare i contributi obbligatori INPS, tramite modello F24 da inviare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La modalità di fruizione resta invariata rispetto a quanto stabilito nella circolare INPS n. 48/2019, cui si rimanda per i dettagli operativi.
Ai fini della compensazione restano validi anche i codici tributo già istituiti dall’Agenzia delle Entrate per i precedenti periodi:
Codice tributo Anno di riferimento Riferimento normativo Z148 2017 Risoluzione n. 160/E del 21.12.2017 Z149 2018 Risoluzione n. 45/E del 19.06.2018 Z150 2019 Risoluzione n. 78/E del 30.08.2019 Z162 2020 Risoluzione n. 47/E del 13.07.2021 Z164 2021 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 Z165 2022 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 Z166 2023-2024 Risoluzione n. 31/E del 22.06.2023 Gli adempimenti per datori e consulenti
Per beneficiare dell’esonero 2026, i consulenti del lavoro e i datori devono quindi :
- verificare l’ammissibilità del datore alla misura e la presenza del provvedimento autorizzativo del Ministero competente;
- utilizzare il modello F24 in compensazione esclusivamente tramite i canali telematici AdE;
- assicurarsi di non superare i limiti del regime “de minimis”;
- seguire le istruzioni della circolare INPS n. 48/2019,.
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Rinnovo CCNL Telecomunicazioni: aumenti, welfare e nuovo inquadramento
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Telecomunicazioni, siglato l’11 novembre da Asstel e dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, segna un passaggio decisivo per l’intera filiera. Dopo quasi tre anni di vacanza contrattuale, il nuovo CCNL, valido per i trienni 2023-2025 e 2026-2028, si presenta come un accordo di “trasformazione”, capace di intercettare i profondi cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato che stanno ridisegnando il settore.
Per il presidente di Asstel, Pietro Labriola, si tratta di un «punto di svolta», non solo per l’impianto economico del rinnovo, ma soprattutto per la capacità del contratto di mettere «al centro il valore delle persone», in un settore attraversato da instabilità competitive e da nuove complessità legate ai processi di digitalizzazione. Un giudizio condiviso da Laura Di Raimondo, direttrice generale di Asstel, che definisce il nuovo assetto come «uno strumento concreto per governare le trasformazioni in atto», sottolineando il superamento dei vecchi livelli di inquadramento e l’ingresso di un modello basato sulle aree professionali.
Il rinnovo riguarda circa 200mila lavoratori, includendo il vasto segmento del CRM-BPO, spesso teatro di pressioni competitive e fenomeni di dumping contrattuale. Proprio su questo terreno il contratto interviene con una riforma di rilievo, introducendo misure di flessibilità e sostenibilità per garantire continuità occupazionale, a fronte di un mercato in profonda evoluzione. Anche per i sindacati l’accordo rappresenta una risposta ai problemi di reddito, ma anche un argine ai contratti pirata e un sostegno alla qualità del lavoro.
Novità contrattuali rinnovo contratto TLC
Uno dei pilastri del rinnovo è il nuovo sistema di classificazione professionale, centrato sulle Aree Professionali, che sostituiscono i livelli tradizionali. L’obiettivo è rendere più trasparente il riconoscimento delle competenze e collegare in modo diretto responsabilità, crescita professionale e progressione retributiva. Il modello prevede una doppia architettura: una generale, valida per l’intero settore, e una specifica per le attività del CRM-BPO, considerato il segmento più fragile sotto il profilo della concorrenza e delle transizioni tecnologiche.
Accanto alla riforma degli inquadramenti, il contratto aggiorna tutta la disciplina legata alle nuove tecnologie, dai sistemi informatici a supporto delle attività operative ai percorsi formativi certificati, nel tentativo di rafforzare la competitività del settore e migliorare l’occupabilità dei lavoratori. In materia di lavoro agile, il CCNL sancisce una piena equivalenza fra prestazioni in sede e da remoto e introduce strumenti utili alla contrattazione aziendale per rendere strutturale lo smart working.
Sul piano delle tutele, sono significative le innovazioni in tema di permessi, congedi e welfare:
Vengono ampliate le possibilità per i genitori con figli ricoverati (fino ai 18 anni di età) e aumentano a 125 ore i permessi destinati all’assistenza di figli con bisogni educativi speciali.
Per le donne vittime di violenza è previsto un ampliamento delle agevolazioni, che includono la possibilità di richiedere il part time.
Recepite le novità normative sul congedo di paternità, che viene fissato a 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), interamente retribuiti al 100%.
Un elemento ulteriore riguarda la neutralizzazione del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità superiore al 66%, nelle giornate di malattia collegate allo stato di disabilità. Sul fronte dell’assistenza sanitaria, le parti hanno inoltre definito l’avvio di una fase di studio per la creazione, dal luglio 2026, di un fondo sanitario di categoria per le aziende prive di sistemi integrativi.
Infine, vengono reintrodotte le causali per il tempo determinato, adeguate alle norme vigenti, e rafforzate le informative nella somministrazione, che dovranno includere dati per singole sedi in caso di imprese plurilocalizzate. Il contratto recepisce anche l’istituzione della nuova festività del 4 ottobre – San Francesco.
Il comparto CRM BPO
Nel rinnovo del CCNL Tlc assume un ruolo centrale il comparto CRM-BPO, acronimo che indica l’insieme delle attività di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.
Si tratta del vasto segmento dei servizi di customer care, dei call center e delle lavorazioni di back office affidate in outsourcing dagli operatori telefonici, un’area che negli ultimi anni ha subito pressioni competitive particolarmente intense e che spesso è stata esposta a fenomeni di dumping contrattuale.
Proprio per queste ragioni il contratto introduce, per la prima volta, una disciplina specifica dedicata a questo settore, con strumenti mirati a garantire maggiore sostenibilità economica, continuità occupazionale e flessibilità organizzativa. L’obiettivo è valorizzare un comparto considerato essenziale per la filiera, ma al tempo stesso più vulnerabile ai cambiamenti tecnologici e ai modelli produttivi in rapida evoluzione.
Novità economiche rinnovo contratto TLC
Sul piano economico, il rinnovo riconosce un aumento complessivo di 298 euro mensili ai lavoratori inquadrati al 5° livello (Livello C1 nel nuovo sistema). L’incremento verrà erogato in quattro tranche tra il 2026 e il 2028.
Per il segmento CRM-BPO, interessato da un percorso differenziato, l’aumento complessivo è di 288 euro, con un’articolazione delle tranche più distribuita nel tempo.
L’accordo prevede inoltre un incremento delle contribuzioni al fondo pensione Telemaco (1,6% dal 1° gennaio 2026) e al Fondo Bilaterale di Solidarietà, con un aumento allo 0,20% per la quota aziendale e allo 0,10% per quella dei lavoratori.
Nel triennio 2026-2028 sarà riconosciuto anche il recupero dell’inflazione Ipca maturata nei due cicli negoziali. Sul versante dell’Elemento di Garanzia Retributiva, le aziende saranno esonerate in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali per più di 26 settimane o se coinvolgono oltre il 30% della forza lavoro; resta invece il divieto di decurtazione per tutte le assenze che comportano conservazione del posto.
Di seguito le tabelle riepilogative degli incrementi economici:
Tabella aumenti – Comparto generale
Decorrenza Aumento (euro) 1° gennaio 2026 100 1° dicembre 2026 50 1° luglio 2027 50 1° dicembre 2028 98 Totale 298 Tabella aumenti – Comparto CRM-BPO
Decorrenza Aumento (euro) 1° aprile 2026 50 1° dicembre 2026 35 1° dicembre 2027 50 1° luglio 2028 50 1° dicembre 2028 103 Totale 288 Tabella incrementi retributivi per livello
Livello / Area professionale Parametro Incremento dal 1° aprile 2026 Incremento dal 1° dicembre 2026 Incremento dal 1° dicembre 2027 Incremento dal 1° luglio 2028 Incremento dal 1° dicembre 2028 Aumento complessivo Quadri (D1) 228 € 68,67 € 48,07 € 68,67 € 68,67 € 141,47 € 395,55 7° (C4) 228 € 68,67 € 48,07 € 68,67 € 68,67 € 141,47 € 395,55 6° (C3) 202,76 € 61,07 € 42,75 € 61,07 € 61,07 € 125,81 € 351,77 5°S (C2) 173,73 € 52,33 € 36,63 € 52,33 € 52,33 € 107,80 € 301,42 5° (C1) 166 € 50,00 € 35,00 € 50,00 € 50,00 € 103,00 € 288,00 4° (B3) 149,65 € 45,08 € 31,55 € 45,08 € 45,08 € 92,86 € 259,65 3° (B2) 134 € 40,36 € 28,25 € 40,36 € 40,36 € 83,14 € 232,47 2° (B1) 118 € 35,54 € 24,88 € 35,54 € 35,54 € 73,22 € 204,72 1° (A1) 100 € 30,12 € 21,08 € 30,12 € 30,12 € 62,05 € 173,49 -
Retribuzioni arretrate: possibile stop al riconoscimento in giudizio
Uno degli articoli presenti nella bozza del DL PNRR approvato dal Consiglio dei ministri è una misura molto discussa che riguarda "Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro"
L'articolo prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta la non conformità costituzionale dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Giova forse ricordare che per la costituzione «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»
Come detto anche se viene accertata la violazione di questo principio si prevede il blocco degli arretrati nei casi in cui le retribuzioni erogate fossero:
- previste da un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali piu rappresentative a livello nazionale ( a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), oppur
- dai contratti che garantiscono tutele equivalenti (secondo il codice dei contratti pubblici dlgs 36/2023, n. 36)
per il settore e la zona di svolgimento della prestazione e in relazione alla produttività del lavoro e al costo della vita rilevato dall’Istat.
In sostanza, cioè, in questi casi si prevede che il datore di lavoro non sia tenuto a versare differenze retributive o contributive maturate prima del deposito del ricorso, anche se il giudice accerta che la retribuzione non fosse rispettosa del parametro costituzionale .
Pur riconoscendo la non conformità della paga, il giudice dunque non puo imporre al datore di lavoro il pagamento degli arretrati anteriori alla causa.
Norma controversa – le motivazioni di imprese e sindacati
La misura era già stata proposta dalla maggioranza in precedenti provvedimenti (legge di Bilancio, Milleproroghe ed emendamenti parlamentari) e poi eliminata per rilievi formali del Quirinale. Non è certo quindi che anche se inserit del decreto legge poi venga confermata dal Parlamento durante la conversione in legge nei successivi 60 giorni.
Le imprese giudicano il provvedimento necessario per garantire certezza del diritto e prevedibilità del costo del lavoro, evitando oneri insopportabili per le imprese
Forti invece le critiche di sindacati e opposizione: secondo il Partito democratico e la Cgil l’intervento è improprio e penalizzante per i lavoratori, perché porterebbe al paradosso di una causa vinta senza ristoro per il periodo di pagamento sotto la soglia costituzionale, che richiede
Anche Cisl e Uil chiedono lo stralcio della norma, ritenuta sbagliata sul piano sociale e giuridico.
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Esame consulente del lavoro 2026: domande entro il 15.9
Il Ministero del Lavoro ha indetto la sessione 2026 degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro. L’esame prevede due prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale; diritto tributario teorico-pratico) e una prova orale sulle principali materie giuslavoristiche, tributarie e ordinamentali. Le prove scritte si svolgeranno il 27 e 28 ottobre 2026 presso sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La domanda va presentata esclusivamente online entro il 15 settembre 2026, con SPID o CIE e pagamento dei contributi previsti.
Requisiti e compilazione della domanda
Per partecipare occorre presentare domanda esclusivamente online tramite la procedura resa disponibile dal Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) (che valgono anche come firma sulla domanda).
La scadenza è tassativa: 15 settembre 2026 ore 14:00, e fa fede la ricevuta telematica rilasciata al termine dell’invio.
Per completare l’istanza sono previsti i pagamenti via PagoPA: imposta di bollo da 16 euro e tassa d’esame da 49,58 euro.
Attenzione anche alla regola territoriale: il candidato può sostenere l’esame solo nella regione/provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della domanda, pena esclusione o nullità della prova.
Esame di Stato consulenti del lavoro: Requisiti
l candidato deve essere:
- cittadino italiano;
- oppure cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
- oppure familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
- oppure cittadino di Paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- oppure beneficiario di protezione internazionale.
Inoltre, il candidato può sostenere l’esame esclusivamente nella regione o provincia autonoma di residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda. La violazione di tale vincolo comporta l’esclusione o la nullità della prova.
Titoli di studio
È richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3 della legge n. 12/1979, come chiariti dal parere CUN n. 1540/2012 e successive equiparazioni. In particolare sono ammessi:
Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in:
- Giurisprudenza;
- Scienze economiche e commerciali;
- Scienze politiche;
Diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
Laurea triennale nelle classi:
- L-14 (Scienze dei servizi giuridici);
- L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione);
- L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale);
- L-33 (Scienze economiche);
- L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali);
Laurea magistrale nelle classi:
- LM-56 (Scienze dell’economia);
- LM-62 (Scienze della politica);
- LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni);
- LM-77 (Scienze economico-aziendali);
- LMG-01 (Giurisprudenza);
- LM/SC-GIUR (Scienze giuridiche della sicurezza).
Sono inoltre ammessi i titoli equiparati o equipollenti ai sensi dei decreti ministeriali vigenti, nonché i titoli esteri riconosciuti equivalenti dal Consiglio universitario nazionale.
Pratica professionale
È infine obbligatorio essere in possesso – o aver richiesto – il certificato di compimento della pratica professionale, svolta secondo quanto previsto dall’art. 8-bis della legge n. 12/1979, oppure risultare regolarmente iscritti nel registro dei praticanti.
Tutti i requisiti, salvo specifiche eccezioni previste dal bando, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto o entro il termine ultimo di presentazione della domanda.
Le prove: date e materie
L’esame ha carattere teorico-pratico ed è composto da due prove scritte e una prova orale.
La prima prova scritta consiste in un elaborato su diritto del lavoro e legislazione sociale; la seconda è una prova teorico-pratica su temi di diritto tributario scelti dalla commissione.
Per ciascuna prova scritta sono assegnate sette ore e sono consultabili testi di legge non commentati autorizzati e dizionari.
Le prove scritte iniziano alle 8:30
- 27 ottobre 2026 (diritto del lavoro e legislazione sociale) e
- 28 ottobre 2026 (teorico-pratica di diritto tributario).
Le sedi saranno pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con valore di notifica.
La prova orale verte su un pacchetto ampio di materie, che include diritto tributario, ragioneria (con focus su costo del lavoro e bilancio), oltre a elementi di diritto privato/pubblico/penale e ordinamento professionale e deontologia.
Prova Contenuto / Materie Note operative Scritta 1 Diritto del lavoro e legislazione sociale 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Scritta 2 Prova teorico-pratica su temi di diritto tributario (scelti dalla commissione) 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Orale Diritto del lavoro; Legislazione sociale; Diritto tributario ed elementi di ragioneria (costo del lavoro e bilancio); Elementi di diritto privato, pubblico e penale; Ordinamento professionale e deontologia Calendari pubblicati dalle commissioni; convocazione tramite pubblicazione -
Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2026
La circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
In particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato all'1,4 %. Di seguito i dettagli operativi .
Ricongiunzione contributi liberi professionisti : istruzioni ed esempi
Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato al 1,4 %.
Le tabelle aggiornate 2026 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. Nello specifico sono fornite
- tabella 1 (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
- tabella 2 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo )
Nell'allegato 1 Inps fornisce il seguenti esempi:
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle
rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento
I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .
È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.
Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.
- INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
- Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.
Ricongiunzione contributi professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.