• Inail

    Riduzione premi INAIL 2026 e nuovi indici gravità: decreto e circolare

    Con il Decreto del 30 settembre 2025, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, e pubblicato nella sezione pubblicita legale il 22 ottobre,  viene confermata la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come previsto dalla legge n. 147/2013. 

    Il provvedimento recepisce la delibera INAIL n. 128 del 27 giugno 2025, stabilendo per il 2026 una riduzione pari al 13,02% .

    La riduzione si applica, in particolare,

    •  ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni derivanti dall’esposizione a raggi X e sostanze radioattive (legge n. 93/1958) e
    •  ai contributi assicurativi del settore agricoltura,

     previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e riscossi in forma unificata dall’INPS. 

    Restano invece escluse le gestioni per le quali, dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove tariffe dei premi e contributi: in tali casi, l’aggiornamento tariffario assorbirà automaticamente la riduzione.

    Ik 28 ottobre INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni  53 2025 con relativi allegati 

    Indici di gravità IGM 2026-2028

    Il decreto ministeriale approva anche la fissazione degli Indici di Gravità Medi (IGM) da utilizzare nel triennio 2026-2028, in attesa del completamento della revisione tariffaria complessiva. 

    Gli IGM costituiscono un parametro fondamentale per la valutazione della gravità infortunistica nei diversi settori produttivi e consentono di individuare le aziende virtuose che potranno beneficiare di ulteriori riduzioni del premio.

    Questa misura, in linea con la politica di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mira a premiare i datori di lavoro che adottano strategie di prevenzione efficaci e mantengono bassi indici di infortuni. Con l’approvazione del decreto, si conferma dunque l’impegno istituzionale nel favorire una cultura della sicurezza e nel ridurre il costo del lavoro per le imprese più attente alla tutela dei propri lavoratori.

    La tabella indici è la seguente Gestione Medici Radiologi IGM

    • Tariffa medici radiologi  – 0,11
    • Tariffa sostanze radioattive –  3,59

    Gestione Agricoltura IGM

    • Dipendenti –  6,67
    • Autonomi  – 8,68

    La circolare INAIL : domanda riduzione

    Con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, l’INAIL ha comunicato le nuove disposizioni relative alla riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

    Il provvedimento stabilisce la misura percentuale della riduzione per il 2026, fissata al 13,02%, e definisce i nuovi Indici di Gravità Medi (IGM) validi per il triennio 2026-2028, in attuazione della deliberazione n. 128 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 27 giugno 2025, approvata con decreto interministeriale del 30 settembre 2025 (registrato dalla Corte dei conti il 20 ottobre 2025).

    L’obiettivo è assicurare continuità alla riduzione introdotta nel 2014, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe, e premiare le aziende che mantengono bassi livelli di rischio e tassi infortunistici. 

    La misura è adottata nel limite complessivo di 1.200 milioni di euro annui, come stabilito dal legislatore, e interessa in particolare due categorie di premi e contributi:

    • i premi speciali per le malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (Legge n. 93/1958);
    • i contributi assicurativi del settore agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.

    La riduzione si fonda sull’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, che autorizza il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, a determinare annualmente la riduzione dei premi INAIL in base all’andamento infortunistico e alla sostenibilità finanziaria dell’Ente.

    Il Decreto 22 aprile 2014 ha definito i criteri applicativi, distinguendo tra aziende attive da oltre un biennio e attive da non oltre un biennio.

    INAIL ricorda che : 

    1. Le imprese con attività iniziate da oltre due anni (prima del 3 gennaio 2024) beneficiano della riduzione in base al confronto tra l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) e l’Indice di Gravità Medio (IGM) nazionale.
    2. Le aziende con attività avviate entro il biennio (dal 3 gennaio 2024 in poi) possono accedere alla riduzione previa domanda, attestando il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Presentazione della domanda

    Settore radiologico: tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 – Polizze Speciali” sul portale INAIL.

    Settore agricolo: mediante il modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” disponibile su www.inail.it, , da inviare via PEC alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale ([email protected]).

    Per i soggetti già ammessi nel corso del biennio precedente, non è necessario ripresentare la domanda: la nuova riduzione si applica automaticamente.

    Dati e scadenze operative

    Di seguito una sintesi dei principali dati e scadenze operative:

    Elemento Descrizione
    Percentuale di riduzione 2026 13,02%
    Validità Indici di Gravità Medi (IGM) Triennio 2026 – 2028
    Attività da oltre un biennio Data inizio prima del 3 gennaio 2024
    Attività da non oltre un biennio Data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024
    Scadenza per domanda riduzione (nuove imprese) Entro la fine del primo biennio di attività
    Settori interessati Raggi X e sostanze radioattive – Gestione agricoltura

  • Lavoro estero

    Regime impatriati e bonus differiti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

    Con la Risposta n. 274 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sull’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) in presenza di emolumenti differiti, come piani di incentivazione azionaria e bonus a maturazione pluriennale.

    Il caso riguarda la tassazione di compensi corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e il trasferimento della residenza fiscale all’estero, ma riferibili ad attività svolte in Italia durante il periodo di validità del regime agevolato.

    L’interpello consente di precisare un aspetto rilevante per le imprese che applicano piani di Long Term Incentive Plan (LTIP) o Deferred Bonus Plan ai propri dipendenti, in particolare nei casi di espatrio o cambiamento di residenza fiscale dei beneficiari.

    Il caso

    Una società italiana aveva assunto nel 2021 tre lavoratori provenienti dall’estero, i quali avevano acquisito la residenza fiscale in Italia e beneficiato del regime impatriati per il periodo 2021-2024.

    Durante tale periodo, la società aveva assegnato ai dipendenti due piani di incentivazione:

    • un Long Term Incentive Plan (LTIP) assegnato nel 2022 con maturazione nel 2025;
    • un Deferred Bonus Plan assegnato nel 2023 con maturazione, anch’esso, nel 2025.

    Nel 2024 i lavoratori avevano cessato il rapporto di lavoro e trasferito la residenza fiscale in Grecia.

    La società, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto se tali emolumenti differiti, pur percepiti dopo il trasferimento, potessero continuare a beneficiare del regime agevolato per impatriati, in quanto riferiti a prestazioni lavorative svolte in Italia nei periodi in cui i dipendenti risultavano fiscalmente residenti.

    Secondo l’istante, la natura territoriale dei redditi di lavoro dipendente – disciplinata dagli articoli 3 e 23, comma 1, lettera c) del TUIR – avrebbe consentito di mantenere l’agevolazione, in quanto il reddito era “prodotto” in Italia, anche se percepito successivamente e in un diverso Stato di residenza.

    La società richiamava inoltre la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia (legge n. 445/1989) e la Circolare n. 17/E del 2017, secondo cui i redditi derivanti da attività svolta nel territorio dello Stato possono beneficiare del regime, indipendentemente dal momento della percezione.

    I chiarimenti

    L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, pur riconoscendo la tassazione in Italia dei redditi riferibili all’attività svolta nel territorio nazionale, gli emolumenti percepiti dopo il termine del regime agevolato non possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

    L’Agenzia ha ricordato che per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR: il reddito assume rilevanza nel periodo in cui è percepito, anche se riferito ad attività svolta in precedenza. Pertanto, se il bonus viene erogato in un anno in cui il lavoratore non rientra più nel regime impatriati, il beneficio fiscale non è più applicabile.

    Viene richiamato il paragrafo 7.9 della Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, che ha già precisato come i premi percepiti dopo la fuoriuscita dal regime debbano concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.

    Inoltre, l’Agenzia conferma che, in base all’articolo 15 della Convenzione Italia-Grecia, il reddito resta imponibile anche in Italia per la parte riferita all’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo e dal momento della percezione. Spetterà poi allo Stato di residenza (Grecia) eliminare l’eventuale doppia imposizione, secondo i criteri convenzionali.

    In conclusione, i bonus e i piani di incentivazione maturati nel 2025 e percepiti dai lavoratori ormai non residenti in Italia dovranno essere tassati nel nostro Paese con le regole ordinarie, senza applicazione del regime agevolato per impatriati.

    In sintesi:

    • Il regime impatriati si applica solo ai redditi percepiti nel periodo di fruizione del beneficio.
    • Gli emolumenti differiti (LTIP, bonus, stock option) corrisposti dopo la cessazione del regime sono tassati in via ordinaria.
    • È comunque necessario verificare la tassazione concorrente prevista dalle Convenzioni internazionali per evitare doppie imposizioni.

  • Pensioni

    Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2025

    Per il calcolo delle pensioni  con calcolo interamente contributivo o misto,  il montante  di contributi versati al 31 dicembre 2025 sarà rivalutato del  1,040445, secondo quanto comunicato in questi giorni  dall’Istat e sulla base di  quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 335/1995

    Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale  nel quinquennio precedente , ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo. Nel 2024 è stato pari a 1,036622.

    Per fare un esempio  nel 2019  il coefficiente di rivalutazione è  stato pari a 1,018254, il che significa che un  montante  di contributi versati  di 100mila euro con  tale  coefficiente di  rivalutazione  produce una  base per il calcolo dell'assegno pensionistico  pari a circa 101.800 euro).

    Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre  riduzioni del montante contributivo accumulato.

    Il calcolo del metodo contributivo

    Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento. 

    Il montante accumulato e rivalutato  viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati  in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani. 

    Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva. 

    È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Accreditamento INPS 2025 per centri medici e laboratori

    È stato pubblicato il nuovo Avviso di accreditamento 2025 dell'INPS   rivolto a strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento di programmi di screening sanitari rivolti alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari.

    L’iniziativa, promossa dall’INPS, mira a potenziare la rete di strutture sanitarie qualificate e a offrire agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cosiddetto Fondo Credito) la possibilità di usufruire di contributi agevolati per controlli e visite specialistiche preventive.

    Termini e modalità per le domande

    Le strutture sanitarie pubbliche e private interessate potranno presentare domanda di accreditamento dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 31 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.

    L’invio dovrà essere effettuato tramite il servizio online “Screening patologie oncologiche e cardiovasculopatie: accreditamento strutture sanitarie”, disponibile sul portale INPS.

    Potranno partecipare centri medici, ambulatori polispecialistici e laboratori di analisi in possesso di:

    • personale medico specializzato nelle discipline oggetto degli screening;
    • strumentazioni idonee per l’esecuzione di test e diagnosi;
    • autorizzazioni e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

    Una volta accreditate, le strutture saranno inserite nell’elenco ufficiale degli operatori abilitati presso cui i beneficiari potranno utilizzare i voucher rilasciati dall’Istituto.

    Qui  il testo dell'Avviso.

    Screening sanitari e voucher INPS

    L’iniziativa rientra nel più ampio programma di prevenzione sanitaria e promozione della salute dedicato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

    Gli aderenti potranno ricevere contributi sotto forma di voucher elettronici, dotati di QR-Code, da utilizzare presso le strutture accreditate per eseguire visite e controlli preventivi.

    Il sistema dei voucher è pensato per:

    • facilitare l’accesso a screening oncologici e cardiovascolari di qualità;
    • ridurre i tempi di attesa e favorire la diagnosi precoce;
    • promuovere la cultura della prevenzione sanitaria tra i lavoratori e i pensionati pubblici.

    Cos’è la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Fondo Credito)

    la Gestione Unitaria è un fondo a carattere creditizio e sociale istituito presso l’INPS per offrire prestazioni integrative rispetto a quelle strettamente previdenziali.

    Nasce per sostenere dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione attraverso servizi, agevolazioni economiche e iniziative di welfare in ambiti come credito, istruzione, salute e benessere.

    Origini e finalità

    Istituita con la legge n. 662 del 1996, la Gestione Unitaria (ex gestione INPDAP) opera in forma autonoma e autofinanziata, senza oneri per il bilancio dello Stato.

    Le risorse provengono da un contributo mensile a carico degli iscritti e dai rendimenti delle attività del Fondo stesso.

    La finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita dei dipendenti pubblici e dei pensionati, offrendo strumenti di sostegno economico e sociale accessibili, complementari rispetto alle tradizionali prestazioni previdenziali.

    La Gestione Unitaria non eroga solo prestiti o mutui, ma finanzia anche iniziative sociali e sanitarie.

    Tra i principali ambiti di intervento rientrano:

    • credito agevolato, per l’acquisto della prima casa o per esigenze personali;
    • sostegno allo studio, tramite borse di studio e contributi per la formazione;
    • progetti di welfare sanitario, come campagne di prevenzione e diagnosi precoce;
    • iniziative culturali e ricreative, soggiorni per anziani e programmi di benessere.

    L’avviso di accreditamento 2025 per gli screening oncologici e cardiovascolari rappresenta un’estensione di queste finalità, con un’attenzione specifica alla tutela della salute pubblica e alla diagnosi precoce di malattie gravi.

    Opportunità per le strutture sanitarie private accreditate

    Per i centri medici e gli ambulatori polispecialistici, l’accreditamento rappresenta un’importante opportunità di collaborazione con l’INPS.
    Le strutture selezionate entreranno a far parte del circuito ufficiale di erogazione dei voucher, ampliando la propria utenza con l’accesso diretto ai lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo.

    Essere accreditati comporta inoltre:

    • visibilità attraverso i canali informativi dell’Istituto;
    • accesso a un bacino stabile di utenti con contributo già riconosciuto;
    • garanzia di pagamento tramite il sistema di voucher elettronico da parte dell'istituto.

    È quindi un’opportunità sia economica che reputazionale per gli operatori sanitari, che potranno inserirsi in un programma di prevenzione di rilievo nazionale.

  • Agricoltura

    Aiuti per fermo pesca: pubblicate nuove graduatorie

    Sul sito del Ministero sono stati pubblicati la scorsa settimana quattro decreti direttoriali con graduatorie parziali  relative ad aiuti  per  le imprese di pesca 

    Si tratta in particolare dei seguenti 

    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559363 del 20 ottobre 2025 –  Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca PICCOLA PESCA classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559361 del 20 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 – Decreto Direttoriale n. 536072 del 09 ottobre 2025 – Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale n. 142369 del 27 marzo 2025
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550586 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 18 (Mar Adriatico meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 18<=LFT<24 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550573 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.

    Aiuti fermo pesca: le risorse

    Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto di marzo 2025 era  di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi. 

    Il contributi alle singole imprese saranno   calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139. 

    In pratica il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:

    • la potenza del motore (kW),
    • la stazza dell’imbarcazione (GT),
    • l’indice SHI (legato alla produttività).

    Nelll'allegato 1 è presente una tabella di riepilogo 

    È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.

    Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta. 

    Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.

    Aiuti per fermo pesca: requisiti e casi di esclusione

    Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

    • Avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti).
    • Aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo.
    • Avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo.
    • Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane).
    • Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
    • Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023).
    • Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
      • malattia,
      • infortunio,
      • sbarco volontario,
      • motivi non imputabili all’armatore.
    • Essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo.
    • Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
    • Non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012.

    Inoltre, per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.

    Casi di esclusione dall’aiuto

    Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

    • L’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto.
    • Non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio.
    • La manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023.
    • Il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo.
    • L’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE.
    • Il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023.
    • L’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo.
    • L’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali.
    • I documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    Aiuti fermo pesca graduatoria, criteri e pagamento

    Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria. 

    Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.

    L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.

    Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.

  • Lavoro Dipendente

    Nuovi ATECO 2025: ecco applicativo e Manuale INPS

    Come annunciato da comunicato del 9 ottobre  2025 e illustrato al scorsa settimana  da dirigenti INPS e Entrate alla stampa  , con il messaggio INPS n. 3206 del 27 ottobre 2025, l’Istituto ha comunicato la pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale aggiornato alla nuova codifica ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione basata su ATECO 2007. 

    L’aggiornamento si inserisce nel percorso di adeguamento alla classificazione europea NACE rev. 2.1, in vigore dal 1° gennaio 2025, e mira a garantire maggiore coerenza tra le informazioni statistiche e le classificazioni contributive applicate alle aziende.

    Nello specifico: nel servizio “Iscrizione nuova azienda” all’interno della sezione “apertura/variazione azienda” sarà disponibile il “Manuale di classificazione previdenziale” aggiornato a seguito della riforma dei  codici Ateco 2025 e un nuovo tool che traduce e implementa informaticamente le regole del manuale stesso.

    Vediamo in sintesi le principali novità e funzioni del servizio e le modalità di accesso.

    Il nuovo servizio

    A partire dal 1° aprile 2025, la procedura di Iscrizione e Variazione azienda consente ai datori di lavoro di utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 per le iscrizioni delle matricole e l’attribuzione del Codice Statistico Contributivo (CSC), secondo quanto previsto dall’art. 49 della legge n. 88/1989. 

    Per le aziende già iscritte prima di tale data, l’INPS ha provveduto all’assegnazione automatica del codice ATECO 2025 corrispondente, mediante una tabella di conversione predisposta sulla base delle nuove codifiche. 

    Struttura del Manuale INPS per ATECO 2025

    Il nuovo Manuale di classificazione previdenziale ATECO 2025 rappresenta lo strumento di riferimento per la corretta attribuzione del CSC e dei Codici di Autorizzazione (CA) alle aziende. Per ogni sezione, divisione, gruppo e classe della classificazione, il Manuale elenca: i codici ATECO a sei cifre con la relativa descrizione dell’attività economica; le inclusioni ed esclusioni definite dall’ISTAT; i CSC corrispondenti individuati dall’Istituto; eventuali CA associati, necessari per la corretta determinazione del carico contributivo.

     Sono inoltre previste sezioni dedicate ai “Particolari criteri di inquadramento”, che chiariscono le regole da applicare in presenza di attività peculiari o modalità di esercizio che comportano variazioni del CSC. Per una migliore leggibilità, ecco un riepilogo sintetico:

    Elemento Descrizione
    Codici ATECO 6 cifre, descrizione attività e prodotti
    CSC Codice statistico contributivo assegnato in base all’art. 49 L. 88/1989
    CA Codici di autorizzazione collegati ai CSC, con periodo di validità
    Particolari criteri Indicazioni specifiche per casi particolari di classificazione

    Istruzioni di accesso

    L’INPS ha reso disponibile una nuova funzionalità di consultazione online delle regole di compatibilità tra codici ATECO, CSC e CA.

    Il servizio — denominato “Compatibilità ATECO-CSC-CA” — consente a datori di lavoro e consulenti di:

    • verificare i CSC compatibili con un determinato codice ATECO 2025;
    • individuare i codici ATECO compatibili con un CSC o un CA;
    • visualizzare i periodi di validità e le associazioni di compatibilità/incompatibilità, contrassegnate da un pallino verde (compatibile) o rosso (incompatibile);
    • scaricare i risultati o l’intero elenco dei codici in formato Excel, tramite la funzione “Scarica Excel”.

    È importante verificare il progressivo del CA (PRG 0,1,2…) e la relativa validità temporale, poiché lo stesso codice può aver assunto nel tempo significati diversi. La data fine validità 31/12/9999 identifica le situazioni attualmente in essere.

    Accesso al Manuale

    Il Manuale e il servizio di consultazione sono accessibili:

    1. dal portale www.inps.it, , seguendo il percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”; oppure
    2.  dalla sezione UNIEMENS, all’interno dei servizi per aziende e consulenti (“Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”).

  • ISEE

    Prestazione universale anziani: nuove istruzioni per gli eredi

    Con il Messaggio n. 3203 del 27 ottobre 2025, l’INPS annuncia di aver  reso pienamente operativa la procedura online per la richiesta dei ratei maturati e non riscossi della Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, prevista dal decreto legislativo n. 29/2024.

    Si tratta di un aggiornamento che completa le indicazioni già diffuse a settembre con il messaggio n. 2821 e consente agli eredi di gestire l’iter in modalità digitale: dalla presentazione della domanda telematica fino all’invio della documentazione integrativa e alla rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa.

    Quadro normativo bonus anziani

    La Prestazione Universale è stata introdotta dal D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 a sostegno delle persone anziane non autosufficienti. È rivolta ai cittadini ultraottantenni con grave o gravissima limitazione dell’autonomia e si compone di due quote:

    • Quota base, corrispondente all’indennità di accompagnamento;
    • Quota integrativa, “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, destinata a coprire i costi dei servizi di cura e assistenza.

    In caso di decesso del beneficiario, le mensilità maturate e non riscosse della quota integrativa spettano agli eredi legittimi o testamentari, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta. Le nuove istruzioni definiscono canali e modalità interamente telematiche per domanda e allegati.

    Riferimento Contenuto principale
    D.lgs. 29/2024, art. 34 e ss. Istituzione della Prestazione Universale per persone anziane non autosufficienti
    Messaggio INPS n. 2821/2025 Prime indicazioni operative su ratei non riscossi in caso di decesso
    Messaggio INPS n. 3203/2025 Attivazione procedura telematica per domanda, allegazioni e rendicontazione degli eredi

    Esempi pratici

    Il messaggio fornisce alcuni esempi 

    1- DECESSO PRIMA DELL'AVVIO DEI PAGAMENTI

    1. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti . Agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025)  per importo pari alla  documentazione  sempre fino a un massimo massimo di 850 euro mensili. 

    ATTENZIONE . Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente. 

    Ugualmente nel caso di fruizione dei servizi di assistenza , l’allegazione per il mese del decesso   delle fatture quietanzate i importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata;

    2 – DECESSO ENTRO IL PRIMO MESE DALLA DOMANDA

    Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 5 agosto 2025 ed è deceduto il 20 agosto 2025., agli eredi può essere erogata la mensilità di agosto 2025 per un importo massimo di 850 euro, secondo le regole indicate al  punto n. 1;

    3- DECESSO  DOPO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO 

    Se  il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 gennaio 2025  con pagamenti  effettuati  fino al mese di luglio 2025 e il richiedente è deceduto il 5 agosto 2025. Il rateo spettante per il mese di agosto 2025 può essere erogato, secondo le regole indicate al punto n. 1;

    4 -DECESSO IN RSA 

    Nel caso in cui   sia stata fatta richiesta di  Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 e il beneficiario  è deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti , in  residenza sanitaria assistenziale (RSA)  a partire dal 24 marzo 2025. La prestazione decade da qusta data  per cui gli eredi possono riscuotere i ratei maturati fino al mese  di febbraio 2025, se regolarmente rendicontato, mentre per il mese di marzo 2025 devono essere seguite le indicazioni riportate al punto n. 1.

    Le nuove istruzioni operative

     Accesso alla procedura

    Gli eredi presentano la domanda esclusivamente online su www.inps.it seguendo il percorso:
    “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Utilizza lo strumento”.

    L’accesso avviene con SPID livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS. In alternativa è possibile delegare gli Istituti di patronato.

    All’interno della piattaforma selezionare:
    “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art. 34 e ss. D.lgs. 29/2024)” → “Rateo agli eredi”.

     Allegazione della documentazione

    La funzione “Inserimento documentazione integrativa da parte degli eredi” consente di caricare:

    • Documentazione sanitaria integrativa per il riconoscimento del bisogno assistenziale gravissimo;
    • Rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa (es. fatture/ricevute quietanzate; contratto di lavoro domestico e buste paga quietanzate);
    • Eventuale documentazione amministrativa utile alla definizione della domanda.

    Per il mese del decesso, il rateo della quota integrativa può essere riconosciuto per intero se la spesa documentata è almeno pari a 850 euro; in caso contrario, è liquidata la sola spesa effettivamente comprovata.

    Consultazione della pratica

    Lo stato della domanda è consultabile accedendo con le credenziali alla stessa procedura. Assistenza disponibile tramite patronato o Contact Center INPS:
    803 164 (rete fissa, lun–ven 8–20; sab 8–14) – 06 164164 (cellulare).