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Modello RED 2023 entro il 28.2.2026: le istruzioni INPS
Con messaggio 3956 INPS comunica che è in corso di elaborazione e invio il sollecito ai pensionati con altri redditi riguardo l'obbligo di invio del Modello RED 2024, relativo ai redditi 2023.
A questo fine ricorda che sono disponibii vari servizi di sostegno tra cui la videoguida personalizzata
interattiva aggiornata nel 2024 per promuovere l’utilizzo del nuovo servizio RED Precompilato, che facilita ulteriormente l’adempimento dichiarativo mostrando all’utente i redditi rilevanti già noti all’Istituto, che è stata ulteriormente revisionata nel 2025.
Campagna solleciti RED 2024 scadenza 28 febbraio
Le videoguide per la dichiarazione Modello RED sono accessibili tramite diversi canali digitali:
- QR Code sulla comunicazione cartacea: I destinatari della campagna possono scansionare il QR code riportato sulla lettera di sollecito ricevuta.
- Portale “MyINPS”: Accedendo alla propria area riservata con SPID (almeno di livello 2), CIE o CNS, i pensionati trovano la video-guida disponibile nella bacheca notifiche.
- App dedicate: Le notifiche e i link alla video-guida sono presenti nelle app “IO” e “INPS Mobile”, oltre che nei servizi online come “Cedolino pensione” e “Consulente digitale delle pensioni”.
I pensionati che hanno aggiornato i propri contatti nell’area “Gestione consensi” di MyINPS riceveranno una notifica via e-mail o SMS non appena la video-guida sarà pubblicata.
L’INPS invita gli utenti a usufruire del servizio online RED Precompilato per completare la dichiarazione con semplicità e verificare eventuali diritti inespressi.
Il successo delle videoguide
INPS informa che per le campagne Solleciti RED per gli anni reddito 2020, 2021 e 2022, il servizio di comunicazione digitale personalizzata e proattiva ha fatto registrare un gradimento medio elevato da parte degli utenti (nel 2024 pari al 4,37 su 5).
Inoltre, grazie a questo nuovo servizio di comunicazione digitale nell’ultima campagna Solleciti RED2023 – anno reddito 2022, si è registrato un sensibile incremento delle dichiarazioni rientrate anche mediante la promozione dell’uso del servizio RED Precompilato: il tasso delle dichiarazioni reddituali pervenute è cresciuto:
dal 4,20% (dato della campagna solleciti anno reddito 2018, ante rilascio video-guida personalizzata)
al 7.59% (dato campagna solleciti con videoguida anno reddito 2022).
Si sottolinea che il servizio personalizzato ha contribuito a determinare la diminuzione delle sospensioni e revoche delle prestazioni economiche e i conseguenti disagi per l’utente finale.
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Fondo trasporto aereo: modello SR85 entro il 28-02-2026
L’INPS, con Messaggio n. 3933 del 24 dicembre 2025, ha comunicato la proroga del termine per la presentazione dell’autocertificazione tramite modello SR85 da parte dei beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
Giova ricordare che, come chiarito dalla circolare INPS n. 94/2011, i lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo sono tenuti a dichiarare annualmente, mediante il modello SR85, di non aver svolto attività lavorativa remunerata all’estero, oppure di indicare i periodi di lavoro eventualmente effettuati fuori dall’Italia.
ATTENZIONE, il messaggio INPS n. 4498 del 14 dicembre 2022 ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2022, l’obbligo di invio del modello SR85 riguarda esclusivamente il personale navigante
In caso di mancata trasmissione dell’autocertificazione entro il termine previsto, le Strutture territoriali INPS procedono alla sospensione della prestazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con possibilità di ripristino solo dalla data di effettivo invio del modello.
Sospensione del servizio web e proroga del termine
L’INPS ha inoltre segnalato ora che il servizio online “Fondo di solidarietà Trasporto Aereo: dichiarazioni obbligatorie dei beneficiari” è stato temporaneamente sospeso per interventi tecnici di manutenzione, necessari a risolvere alcuni malfunzionamenti del sistema di trasmissione.
Il servizio sarà nuovamente disponibile dal 12 gennaio 2026
Proprio per consentire a tutti gli interessati il corretto adempimento dell’obbligo dichiarativo, il termine ordinario del 31 dicembre 2025, relativo alle dichiarazioni per l’anno 2025, è stato prorogato al 28 febbraio 2026
Un modello SR85 per ciascuna prestazione
Il Messaggio INPS ribadisce infine che l’obbligo di trasmissione del modello SR85 si applica a tutte le prestazioni integrative percepite dal beneficiario.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore riceva più prestazioni a carico del Fondo nello stesso anno (ad esempio integrazione alla CIGS e integrazione alla NASpI), è necessario presentare un modello SR85 distinto per ciascuna prestazione
Modalità di presentazione della dichiarazione SR 85
La comunicazione del modello "SR85", riguardante sia il personale navigante, sia quello di terra destinatario di prestazione integrativa erogata dal Fondo, aviene esclusivamente tramite l'apposito servizio web "Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo" disponibile nel sito istituzionale WWW.INPS.IT, selezionando la voce "Autocertificazione di attività lavorativa all’estero personale vettori aerei" ( come descritto nel messaggio Inps 1615/2019).
La domanda è possibile anche attraverso i servizi dei Patronati.
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Risarcimento danni biologici: tutte le tabelle aggiornate 2025
ll Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025 dispone l’aggiornamento annuale (anno 2025) degli importi utilizzati per il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni personali non di lieve entità (cioè, in particolare, con invalidità permanente da 10 a 100 punti) derivanti:
- da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti;
- nonché da eventi connessi all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata.
Il provvedimento si fonda sul Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), in particolare sull’art. 138, che prevede una tabella unica nazionale del valore economico del punto di invalidità e stabilisce che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Inoltre, il valore del punto è modulato in modo decrescente in funzione dell’età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e con rivalutazione legata al tasso di interesse legale.
Nel decreto del 10 dicembre si richiamano:
- (i) l’ultimo aggiornamento degli importi per le lesioni di lieve entità (art. 139) effettuato con decreto MIMIT del 18 luglio 2025;
- (ii) la tavola di mortalità ISTAT anno 2023;
- (iii) il saggio degli interessi legali fissato al 2% dal 1° gennaio 2025; e
- (iv) la variazione dell’indice FOI di aprile 2025, pari a +1,7% rispetto ad aprile 2024.
Operativamente, l’art. 1 stabilisce che, a decorrere da aprile 2025, sono aggiornate:
(a) la tavola 1.B dei coefficienti legati all’età (Allegato I) e
(b) le tabelle della tabella unica nazionale (Allegato II), che quantificano il danno biologico e le componenti di danno morale con diversi livelli di aumento.
QUI IL FILE COMPLETO CON TUTTE LE TABELLE DANNO NON LIEVE ENTITA
Aggiornamento tabelle aprile danni lieve entità aprile 2025
E ' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18.7.2025 che aggiorna gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come previsto dall'articolo 139 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)
A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi relativi al 2024 sono aggiornati con la variazione ISTAT pari all'1,7% risultando delle seguenti misure:
- 963, 4 euro per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
- 56,18 euro per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta.
Danno lesioni lieve entità importi 2024
Con la maggiorazione dello 0,8% pari alla variazione percentuale dell' indice ISTAT, rispetto al 2024 , a decorrere dal mese di aprile 2024 gli importi risultavano nelle seguenti misure
- 947, 30 € per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- 55,45 € , per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
Danno biologico lieve entità: cosa si intende
Si ricorda che la normativa vigente “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Vale la pena di ricordare anche che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente il risarcimento del danno biologico di lieve entita (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)
L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27 ha stabilito il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
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Artigiani e commercianti: sconto contributi al 50% – regole per la rinuncia
Dopo il messaggio INPS (2449/2025) che comunicava il rilascio del modulo telematico per la domanda di riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome, previsto dall'ultima legge di bilancio 8 art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024 ), dall'8 agosto 2025 (v. i dettagli all'ultimo paragrafo) .
Con il Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha integrato le istruzioni. con l’estensione dei profili abilitati alla presentazione della domanda, che oltre ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista” comprende ora anche il profilo “associazioni”, consentendo così alle associazioni di categoria di inoltrare le istanze per conto dei propri associati.
Inoltre, è stata formalizzata la possibilità di presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo telematico “Riduzione 50% ART-COM 2025”. L’INPS ha anche chiarito che l’accesso con il profilo “cittadino” è riservato esclusivamente al titolare della posizione aziendale, che può presentare la domanda per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.
AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE 2025
Con il Messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025 è stata comunicata l'operatività della funzione di rinuncia alla riduzione contributiva . Tale funzione è accessibile attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiReSC o DiResCo) e consente ai soggetti interessati di revocare in via definitiva il beneficio, con effetti a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di rinuncia.
La novità risponde a specifiche esigenze operative emerse sul campo, offrendo una modalità telematica strutturata per gestire casi in cui il soggetto beneficiario, per esigenze gestionali o strategiche, intenda rinunciare al vantaggio contributivo prima della conclusione naturale del periodo agevolato.
È importante sottolineare che la rinuncia è irrevocabile e comporta la perdita del diritto alla riduzione per l’intero nucleo aziendale interessato, senza possibilità di reingresso nella misura.
Per le domande di riduzione già presentate entro il 31 dicembre 2025, l’effetto della rinuncia è stato neutralizzato: l’istanza è stata eliminata dagli archivi dell’Istituto e non produce effetti contributivi, mantenendo la possibilità per il contribuente di ripresentare una nuova domanda senza implicazioni negative. Vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo
Vediamo di seguito tutte le istruzioni e le regole generali già fornite con la circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 .
Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi.
Sono destinatari dell'agevolazione:
- Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
- Coadiuvanti e coadiutori familiari.
È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025.
Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).
ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.
Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025
La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:
- Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
- L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:
- Cambio d’impresa o di attività;
- Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
- Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.
Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.
In sintesi:
Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%) Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60 Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto) Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta Compatibilità con altri regimi agevolativi e limiti “de minimis”
La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:
- La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
- Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.
ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:
- Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;
Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).
L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Da notare che il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.
Sconto contributivo : l’opzione di rinuncia
Nell’esempio riportato nel messaggio del 24 dicembre 2025 INPS precisa che:
- se l’attività parte ad aprile 2025 ma la domanda di sconto viene presentata e accolta il 10 settembre 2025: ciò non impedisce di applicare lo sconto, perché la riduzione opera per il periodo agevolabile e, in caso di rinuncia presentata il 10 gennaio 2026, la perdita del beneficio scatta dal mese successivo, quindi da febbraio 2026. Ne consegue che da aprile 2025 a gennaio 2026 la contribuzione resta al 50%, mentre dal mese seguente torna in misura piena.
- In caso di rinunce attivate invece entro il 31 dicembre 2025 le domande di sconto sono neutralizzate, ossia eliminate dagli archivi senza produrre effetti, poiché la procedura era in attesa dei chiarimenti poi forniti dal messaggio.
Sul piano dei versamenti, l’INPS segnala che dopo l’accoglimento servono tempi tecnici per l’adeguamento della tariffazione: tuttavia, chi ha domanda accolta può pagare già in misura ridotta; se invece ha pagato “pieno”, gli importi eccedenti saranno compensati sulle rate successive o rimborsati.
Infine, come detto la riduzione 50% è alternativa ad altri sconti di aliquota. In via eccezionale per il solo 2025, se è stata chiesta anche l’agevolazione del regime forfettario previdenziale (L. 190/2014) ma poi è stata accolta la riduzione 50%, la richiesta del forfettario viene neutralizzata senza penalizzare la possibilità di utilizzarlo dopo la fine dei 36 mesi (o dopo rinuncia/perdita), presentando però una nuova istanza telematica.
Regole per la domanda
Come anticipato, la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, va effettuata accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”, con le credenziali SPID CIE o CNS
Il percorso digitale è il seguente “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”
ATTENZIONE: Nella prima fase l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.
Il modulo prevede l'autocertificazione dei requisiti sopradescritti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , nel modulo di presentazione della domanda.
Nella domanda si dichiara anche di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, sugli aiuti de minimis.
Il messaggio informa anche che la riduzione è opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non sarà necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.
Allegati: -
Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS
Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di
- lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, e di
- genitori di figli minori con le medesime patologie.
La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.
La nuova legge 106 2025: beneficiari e condizioni
Il nuovo istituto trova fondamento nell’articolo 2 della legge n. 106/2025, che riconosce, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, dieci ore annue di permesso retribuito per:
- lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
- lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare,
- lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.
Le patologie devono comportare una invalidità pari o superiore al 74%.
La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo.
I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso.
Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario:
- il verbale di invalidità civile (≥ 74%);
- prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
- Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
Il lavoratore interessato deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica e riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
ATTENZIONE Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Indennità economica per i permessi come si calcola
La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo è infatti prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune.
Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS.
Nel settore pubblico l'indennità è erogata dall'Ente di appartenenza
La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG).
Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:
- determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66
Elemento Valore Ore annue di permesso 10 ore Decorrenza 1° gennaio 2026 Misura indennità 66,66% RMGG Soggetto anticipatore Datore di lavoro Recupero Conguaglio Uniemens La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, e il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso.
Le istruzioni operative per Uniemens
Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens:
PCM – Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche.
Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026, con esposizione:
- nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>;
- nel calendario giornaliero, indicando il numero di ore fruite;
- nel campo <DiffAccredito>, valorizzando la retribuzione persa.
Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “0060”, indicando:
codice fiscale del lavoratore o del dante causa;
- periodo di competenza;
- importo conguagliato.
Sono inoltre previste istruzioni differenziate per:
- operai agricoli a tempo indeterminato;
- operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici (con rimborso diretto INPS);
- lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per i quali è istituito il Tipo Servizio “4G”.
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Dimissioni per fatti concludenti e NASpI: chiarimenti INPS
Con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025 l’INPS fornisce un quadro interpretativo e operativo sull’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto la nuova fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti.
Il documento chiarisce, in particolare, i riflessi di tale modalità di cessazione sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, fornendo indicazioni per i datori di lavoro sulla corretta gestione delle comunicazioni di cessazione e per la valutazione delle causali rilevanti ai fini previdenziali.
Il quadro normativo
L'articolo 19 della legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro 2024) ha modificato l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, introducendo il comma 7-bis. La nuova disposizione prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, ovvero, in mancanza di una specifica previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro possa comunicare tale circostanza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
A seguito di tale comunicazione, e salva la verifica da parte dell’INL, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In questa ipotesi non trova applicazione la procedura ordinaria delle dimissioni telematiche. La norma esclude espressamente l’effetto risolutivo qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Dal punto di vista previdenziale, la risoluzione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti incide sul requisito dell’involontarietà della disoccupazione, richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per l’accesso alla NASpI, determinando in linea generale l’esclusione dal diritto alla prestazione.
Le novita da gennaio 2025
La circolare INPS evidenzia che l’effetto risolutivo non opera in modo automatico al mero verificarsi dell’assenza ingiustificata, ma richiede una scelta espressa del datore di lavoro.
Quest’ultimo può decidere se valorizzare il comportamento del lavoratore come manifestazione di volontà di dimissioni, attivando la procedura prevista dall’articolo 19, oppure se ricorrere agli ordinari strumenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva.
Sul piano operativo, dal 29 gennaio 2025 è stato introdotto nel sistema UniLav il nuovo codice di cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”. E' l’utilizzo di tale causale che comporta, ai fini INPS, la preclusione dell’accesso alla NASpI, in quanto la cessazione è qualificata come volontaria.
Diversamente, qualora il datore di lavoro proceda a un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se originato da un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, resta ferma la possibilità per il lavoratore di accedere alla NASpI, in presenza degli altri requisiti di legge. In tali casi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 7 della legge n. 300/1970.
Le istruzioni operative INPS
La circolare fornisce indicazioni Sulle modalità di gestione delle diverse fattispecie di cessazione e sui relativi effetti previdenziali. In particolare, viene chiarito il rapporto tra la procedura di dimissioni per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro e l’eventuale presentazione successiva di dimissioni telematiche da parte del lavoratore, anche per giusta causa.
In base ai chiarimenti ministeriali richiamati dall’INPS, le dimissioni telematiche del lavoratore prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti, rendendola inefficace.
Qualora le dimissioni siano rese per giusta causa e il lavoratore assolva all’onere probatorio previsto dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003, l’accesso alla NASpI è consentito, anche se la procedura ex articolo 19 era già stata avviata dal datore di lavoro. Per agevolare l’operatività di datori di lavoro e consulenti, si riportano in sintesi i principali elementi applicativi:
Fattispecie Causale UniLav Accesso NASpI Assenza ingiustificata oltre i termini con procedura ex art. 19 FC – dimissioni per fatti concludenti Non ammesso Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo Licenziamento disciplinare Ammesso, se sussistono i requisiti Dimissioni per giusta causa del lavoratore Dimissioni per giusta causa Ammesso, con onere probatorio La circolare n. 154/2025 ribadisce, infine, che la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro deve essere effettuata solo se il datore di lavoro intende avvalersi della fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. In mancanza di tale volontà, restano applicabili le ordinarie regole disciplinari e le conseguenti tutele previste dall’ordinamento, con effetti differenti anche sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
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Lavoratori stagionali rumeni: l’Ispettorato detta le regole per i datori
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l’Ambasciata di Romania in Italia, ha diffuso un comunicato informativo rivolto in particolare ai lavoratori stagionali rumeni e ai loro datori di lavoro. L’obiettivo è favorire la corretta applicazione delle regole sul lavoro, promuovendo la conoscenza dei diritti e dei doveri delle parti coinvolte.
Il tema interessa direttamente imprese e consulenti del lavoro, soprattutto nei settori che fanno ampio ricorso a manodopera stagionale, come l’agricoltura.
I cittadini rumeni, infatti, possono essere assunti in Italia alle stesse condizioni dei lavoratori italiani, senza necessità di permessi di lavoro, ma nel rispetto puntuale degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Il comunicato è fornito anche in lingua rumena per essere condiviso con i lavoratori.
Di cosa si tratta e per chi
Il comunicato chiarisce che i lavoratori rumeni godono degli stessi diritti dei cittadini italiani. Per essere assunti devono essere in possesso di un documento di identità valido e del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista del datore di lavoro, l’assunzione comporta l’obbligo di inviare la comunicazione telematica di instaurazione del rapporto (COL-Unilav) entro la mezzanotte del giorno precedente l’inizio dell’attività. Tale comunicazione ha valore anche ai fini INPS e INAIL e deve contenere tutti i dati essenziali del rapporto di lavoro, dalla tipologia contrattuale alla qualifica e al CCNL applicato.
Particolare attenzione è dedicata al lavoro stagionale agricolo, che può essere svolto con contratti a tempo determinato di breve durata, con più fasi di lavoro nell’anno (con garanzia minima di 100 giornate) o con rapporti superiori a 180 giornate. In alcuni casi, il superamento dei 180 giorni di lavoro effettivo può dare diritto alla richiesta di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, salvo specifiche esclusioni previste. La retribuzione deve rispettare i minimi stabiliti dai contratti collettivi e deve essere corrisposta con strumenti tracciabili, con consegna mensile della busta paga al lavoratore
Le indicazioni operative
Per i datori di lavoro è fondamentale adottare una gestione corretta e documentata del rapporto.
Prima dell’inizio dell’attività lavorativa deve essere consegnato al lavoratore il contratto, completo di informazioni su orari, mansioni, luogo di lavoro, retribuzione e periodo di prova.
Durante il rapporto, occorre garantire il rispetto delle ore lavorate e dei livelli retributivi previsti dal CCNL applicabile.
Dal punto di vista del soggiorno, se il lavoratore rimane in Italia per più di tre mesi, è obbligatoria l’iscrizione all’Anagrafe comunale;
per periodi inferiori è possibile l’iscrizione al Registro temporaneo della popolazione.
In caso di mancato rispetto dei diritti – ad esempio retribuzioni non pagate o lavoro senza contratto – i lavoratori possono rivolgersi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, utilizzando anche un modulo disponibile in lingua rumena.
il comunicato in lingua rumena
În colaborare cu Ambasada României în Italia, Malta și San Marino, a fost redactat documentul anexat, disponibil atât în limba italiană, cât și în limba română, pentru a informa lucrătorii sezonieri români despre drepturile și obligațiile lor în Italia.
În cadrul materialului sunt explicate regulile privind angajarea, remunerația, contractul de muncă și modalitățile de semnalare a eventualelor încălcări ale drepturilor lucrătorilor. Vă invităm să consultați documentele anexate.