• Certificazione Unica

    CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre

    Il 31 ottobre scade l'invio della certificazione unica contenenti i redditi dei lavoratori autonomi. 

    Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere: scarica qui modello e istruzioni della Cu 2025.

    Ricordiamo che quest'anno ci sono state le novità sul calendario differenziato che di seguito verranno ricordate.

    CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre

    Tra le novità di quest'anno ve ne sono appunto per i lavoratori autonomi.

    In particolare, il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.

    Lo scadenzario per la CU 2025 è cosi articolato:

    • 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
    • 31.03.2025 termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
    • 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

    Occorre evidenziare però che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti doveva essere effettuata entro il 17.03.2025. 

    L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:

    • il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014) 
    • il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011),

    a causa dell'estensione a tali soggetti dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta. 

    Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario. 

  • Dichiarazione 770

    770/2025: la dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Entro il 31 ottobre occorre inviare il Modello 770/2025 ad opera dei sostituti d'imposta.

    In particolare, la dichiarazione Modello 770/2025, deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    Vediamo chi presenta la dichiarazione correttiva ossia quella dichiarazione inviata entro il 31 ottobre o quella integrativa presentata dopo la scadenza. 

    770/2024: dichiarazione correttiva nei termini

    Il modello 770/2025 correttivo nei termini va presentato prima della scadenza, prevista per il 31 ottobre 2025, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.

    In questo caso il soggetto deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

    770/2025: dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 770, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

    Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. 

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate

    entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del

    D.Lgs. n. 472 del 1997).

    In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall’art.

    2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193,

    convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:

    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

    Attenzione al fatto che la casella Protocollo dichiarazione inviata deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni genitori soggette a convalida: chiarimenti dal Ministero

    Con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in materia di dimissioni volontarie dei genitori lavoratori, richiamando l’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità).  previsto per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori fino al compimento del terzo anno di vita del figlio. Veniva richiesto se tale procedura debba essere applicata anche nel caso in cui la cessazione del rapporto avvenga durante il periodo di prova.

    La precisazione si inserisce nel quadro delle tutele introdotte a seguito della riforma Fornero (legge n. 92/2012), che ha ampliato la portata della convalida e ne ha affermato la natura autonoma rispetto al divieto di licenziamento previsto dall’articolo 54 del medesimo decreto legislativo.

    Il caso analizzato e il quadro normativo

    La richiesta di chiarimento pervenuta al Ministero riguardava la necessità o meno di convalida,  presso l'ispettorato, delle dimissioni rassegnate da un genitore lavoratore nel corso del periodo di prova.

    Secondo la Direzione Generale dei rapporti di lavoro, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, la risposta è positiva: anche in questa ipotesi, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o presso l’Ufficio ispettivo competente.

    Il documento ministeriale ricorda in primo luogo che la convalida delle dimissioni rappresenta uno strumento di garanzia sostanziale per la libertà di scelta del lavoratore, in particolare per le madri in gravidanza o per i genitori nei primi tre anni di vita del figlio.

    Di conseguenza, il datore di lavoro non potrà considerare valide le dimissioni presentate in forma ordinaria durante tale periodo protetto, ma dovrà verificare che esse siano state formalmente convalidate dall’Ispettorato. In assenza di convalida, la cessazione del rapporto è inefficace.

    Il Ministero richiama anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 23061/2007), secondo la quale eventuali dimissioni imposte o indotte dal datore di lavoro si configurano come licenziamento nullo per discriminazione, anche in periodo di prova.

    Le motivazioni del Ministero

    Il Ministero ha motivato tale interpretazione sulla base di due ordini di argomentazioni:

    • letterale, poiché l’articolo 55, comma 4, del d.lgs. 151/2001 non contiene alcuna esclusione espressa relativa al periodo di prova, configurando la convalida come misura di carattere generale;
    • teleologica, perché la ratio dell’istituto è quella di tutelare la genuinità della volontà del lavoratore o della lavoratrice in un momento di particolare vulnerabilità familiare.

    La finalità di prevenire condotte discriminatorie, vessatorie o coercitive da parte del datore di lavoro – ad esempio nel caso in cui le dimissioni mascherino un licenziamento indotto – giustifica, secondo il Ministero, l’applicazione della convalida anche per dimissioni che intervengano  durante il periodo di prova.

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributiva INPS per Campi Flegrei: le istruzioni

    Con la Circolare INPS n. 138 del 20 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto la sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

    La misura riguarda i soggetti con residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei comuni di: 

    • Pozzuoli,
    •  Bacoli, 
    • Bagnoli e 
    • nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Napoli.

    La sospensione copriva il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, comprendendo anche i contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione e atti di accertamento già emessi, nonché la quota a carico dei lavoratori.

    I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi.

    Sospensione contributiva Campi Flegrei – Quadro normativo

    Il beneficio si applica ai soggetti individuati dal decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania, e riguarda:

    • Datori di lavoro privati, compresi quelli domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.

    ATTENZIONE La sospensione vale esclusivamente per le attività svolte in immobili danneggiati e non comporta alcun rimborso per i contributi già versati.

    Rientrano nella sospensione anche le prime rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo previsto.

    L’INPS ricorda inoltre che la sospensione riguarda anche il TFR dovuto al Fondo Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.

    Le istruzioni e scadenze per i versamenti

    Artigiani e commercianti 

    Sono sospesi i contributi minimali per il primo e secondo trimestre 2025 e gli eventuali acconti o saldi sul reddito eccedente per il 2024 e 2025. La richiesta si effettua nel Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, specificando “Sospensione Campi Flegrei 2025”. 

    Liberi professionisti e committenti (Gestione separata) I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”) e correggere eventuali omissioni entro il 30 novembre 2025. I professionisti autonomi sospendono i versamenti con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, da effettuare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24, con causale “PXX/P10”.

     Datori di lavoro con dipendenti Devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei” nella comunicazione telematica. Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi. Anche i datori con più sedi operative devono trasmettere la denuncia mensile, sospendendo solo i versamenti relativi alle unità ubicate nelle aree colpite. Settore agricolo e domestico Per i datori agricoli, sono sospesi i versamenti del 3° e 4° trimestre 2024; per i lavoratori agricoli autonomi, la prima rata 2025. I datori di lavoro domestico sono esentati dai versamenti relativi al 1° e 2° trimestre 2025, con pagamento rinviato al 10 dicembre 2025.

    Categoria Contributi sospesi Periodo di sospensione Nuova scadenza
    Artigiani e commercianti 1°-2° trimestre 2025; saldo 2024; acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Liberi professionisti Saldo 2024 e primo acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro dipendenti Versamenti Uniemens (cod. N982) 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori agricoli 3° e 4° trimestre 2024 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Lavoratori agricoli autonomi Prima rata 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro domestico 1° e 2° trimestre 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi

    Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.

    La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.

    La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.

    La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.

    In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.

    La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE

    Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

    La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.

    Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.

    La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.

    Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti

    Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:

    gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.

    Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:

    • riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
    • riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.

    Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.

    Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.

    La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.

    In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione. 

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento illegittimo: la Consulta conferma il calcolo sul TFR

    Con la sentenza n. 144 depositata il 7 ottobre 2025, la Corte Costituzionale è intervenuta su una questione di rilievo per i lavoratori pubblici, i datori di lavoro delle amministrazioni e i consulenti del lavoro.

    Il caso nasce da un ricorso del Tribunale di Trento che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

    La norma disciplina le conseguenze economiche del licenziamento illegittimo di un dipendente pubblico, prevedendo la reintegra nel posto di lavoro e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

    La questione posta alla Corte riguardava proprio questo punto: se tale parametro dovesse valere anche per i dipendenti pubblici che non rientrano nel regime TFR ma in quello di indennità premio di servizio (IPS), tipico del personale assunto prima del 2001 e non aderente ai fondi pensione complementari.

    Il caso concreto: il medico licenziato e la questione di costituzionalità

    Il procedimento prende avvio dal ricorso di un dirigente medico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, licenziato senza preavviso nel 2021. Il Tribunale, accertata l’illegittimità del recesso, aveva disposto la reintegrazione del lavoratore e doveva quindi calcolare l’indennità risarcitoria dovuta per il periodo tra il licenziamento e la reintegra.

    Il nodo interpretativo riguardava la base di calcolo di tale indennità. Il medico, non aderente al fondo pensione Laborfonds e quindi in regime di IPS, sosteneva che la liquidazione dovesse avvenire sulla base della retribuzione effettiva, comprensiva di tutte le voci continuative, come previsto per il TFR ai sensi dell’art. 2120 del codice civile. L’amministrazione invece riteneva che, non essendo il lavoratore nel regime TFR, la retribuzione di riferimento dovesse essere quella più ristretta usata per il calcolo dell’IPS, con una notevole riduzione dell’importo.

    Il Tribunale di Trento ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo che essa violasse il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori pubblici:

    • quelli in regime TFR, ai quali l’indennità risarcitoria si basa su una retribuzione “onnicomprensiva”;
    • e quelli in regime IPS, che riceverebbero una tutela economica inferiore per il medesimo danno.

    L’Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha invece sostenuto la legittimità della norma, sottolineando che il legislatore ha scelto un parametro uniforme e astratto (il TFR) per garantire omogeneità di trattamento tra pubblico e privato, e che tale scelta rientra nella sua discrezionalità.

    La decisione della Consulta

    La Corte Costituzionale, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sul licenziamento dei dipendenti pubblici, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Nella motivazione, i giudici hanno chiarito che la scelta del legislatore del 2017 — con l’inserimento nel d.lgs. 165/2001 della formula “indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR” — risponde all’esigenza di armonizzare le tutele dei lavoratori pubblici con quelle del settore privato.

    Secondo la Corte, il riferimento al TFR ha una funzione di parametro legale astratto, non collegato al regime previdenziale del singolo lavoratore. Esso serve a individuare una base di calcolo uniforme, indipendente dal fatto che il dipendente sia in TFR o in IPS. La distinzione tra i due regimi di fine servizio riguarda infatti la fase fisiologica della cessazione del rapporto, mentre l’indennità risarcitoria concerne una fase patologica, quella del licenziamento illegittimo.

    In questo modo la Corte ha escluso qualsiasi violazione dell’art. 3 della Costituzione, ribadendo che spetta alla discrezionalità del legislatore scegliere criteri e limiti per le tutele risarcitorie, purché ragionevoli. La norma impugnata, prevedendo un tetto massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo importo eventualmente percepito per altra attività lavorativa, è stata ritenuta coerente con tale finalità.

    La sentenza n. 144/2025 conferma dunque che l’indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo nel pubblico impiego va sempre calcolata con riferimento alla retribuzione utile per il TFR, anche per chi si trova nel regime IPS.

    Si tratta, sottolinea la Corte, di un criterio uniforme e forfettario, che evita trattamenti disomogenei tra lavoratori pubblici e privati e assicura certezza applicativa.

  • PRIMO PIANO

    Albo autotrasporti: ecco le quote 2026

    E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16.10.2025 la delibera   del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026 in cui vengono adeguati con arrotondamenti minimi gli importi  già in vigore 

    La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2025 e' stabilita nelle seguenti TRE misure: 

    1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque  iscritte all'albo: € 30,00.
    2. Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da   nuova tabella seguente:

    dimensione azienda categoria

    n. veicoli

    importo in euro

    A

    da 2 a 5

    5,00

    B

    da 6 a 10         

    10,00

    C

    da 11 a 50

    26,00

    D

    da 51 a 100       

    103,00

    E

    da 101 a 200 

    256,00

    F

    superiore a 200   

     516,00

    3.  Ulteriore quota (in aggiunta a quelle   precedenti ) per  ogni  veicolo  di  massa  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  l'impresa  e' titolare, come da tabella che segue:

    dimensione azienda categoria

    massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile

    importo in euro

    A

    da 6.001 11.500 kg

    5,00
     

    B

    da 11.501 a 26.000  kg

    8,00

    C

    oltre 26.000 |kg

    10,00

    Albo autotrasportatori Quota 2026 le modalità di pagamento

    Confermate anche, per il versamento  le due modalità alternative  sulla  piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla  apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito  www.alboautotrasporto.it 

    Viene proposto in automatico l'importo   relativo all'anno 2026  e ad eventuali annualità pregresse  non  corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  stessa sezione «Pagamento quote» del portale

    1.     pagamento   online,    effettuato    in    modo    integrato nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente  reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale  utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; 
    2.     pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf  dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'   presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

     L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta. 

    ATTENZIONE  Anche le  imprese  iscritte  alla  Provincia autonoma  di  Bolzano,  dovranno  effettuare  il  pagamento  attraverso  la  piattaforma  PagoPA , fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento  esclusivamente a favore della provincia autonoma. 

    Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine ,  l'iscrizione all'Albo sara' sospesa. 

    La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.