• Stranieri in Italia

    Domande flussi d’ingresso 2026-2028: circolare rettificata

    Con la circolare congiunta del 16 ottobre 2025, i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo hanno fornito le istruzioni applicative sul D.P.C.M. 2 ottobre 2025 relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028.

    Con una ulteriore circolare il 30 ottobre è stata comunicata una piccola rettifica  in tema di associazioni datoriali autorizzate per il settore turistico stagionale 

    Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025, stabilisce criteri, quote e procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale.

    Il provvedimento risponde all’esigenza di una pianificazione triennale unica, in attuazione dell’art. 1 del D.L. 20/2023, che semplifica e anticipa la gestione delle quote, adeguandola ai fabbisogni effettivi del mercato del lavoro italiano.

    Le quote d’ingresso 2026-2028

    l D.P.C.M. 2 ottobre 2025 disciplina gli ingressi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, fissando le quote annuali per ciascun anno del triennio. 

    Questo il quadro generale delle quote

    Anno Lavoro subordinato Lavoro autonomo Lavoro stagionale Totale
    2026 76.200 650 88.000 164.850
    2027 76.200 650 89.000 165.850
    2028 76.200 650 90.000 166.850

    Le quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 D.P.C.M.) comprendono 25.000 posti riservati ai cittadini di 35 Paesi con accordi di cooperazione migratoria (tra cui Albania, Marocco, India, Filippine, Tunisia, Ucraina), oltre a 13.600 posti nel 2026 per l’assistenza familiare.

     Sono inoltre previste 18.000 quote aggiuntive nel 2026 per Paesi con nuovi accordi, che saliranno a 34.000 nel 2028. 

    Per il lavoro autonomo le quote annuali sono 650, destinate a: imprenditori con investimenti minimi di 500.000 euro e almeno 3 posti di lavoro creati, professionisti e titolari di cariche societarie, cittadini italiani all’estero e rifugiati riconosciuti. 

    Per il lavoro stagionale, le quote raggiungono 90.000 nel 2028, con priorità come sempre ai settori agricolo e turistico e riserve specifiche per i lavoratori già impiegati in Italia nei cinque anni precedenti.

    Si segnala che i modelli per le richieste di verifica e dichiarazione sostitutiva sono quelli allegati alla circolare 2025. 

    Istruzioni operative per i datori di lavoro

    Per le assunzioni non stagionali, i datori di lavoro devono richiedere preventivamente al Centro per l’Impiego la verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. In assenza di riscontro entro otto giorni, la verifica si considera negativa e l’impresa può procedere con la richiesta di nulla osta.

    È inoltre obbligatoria l’asseverazione da parte di un consulente del lavoro o di un’associazione datoriale, che certifichi la regolarità del rapporto e il rispetto dei contratti collettivi.

    Il reddito minimo annuo richiesto è:

    • 30.000 euro per imprese e lavoratori autonomi,
    • 20.000 euro per datori di lavoro singoli e 27.000 euro per nuclei familiari con più componenti, nel settore domestico,

    Sono previste esenzioni per i datori non autosufficienti, documentate da certificazione medica.

    Presentazione delle domande

    Le istanze vanno inoltrate tramite il Portale ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it), con autenticazione SPID o CIE.

    Il calendario operativo dei click day  è il seguente:

    Data Procedura Modello
    23 ottobre – 7 dicembre 2025 Precompilazione delle domande Tutti i modelli
    12 gennaio 2026 Click day settore agricolo C-Stag agricolo
    9 febbraio 2026 Click day settore turistico C-Stag turistico
    16 febbraio 2026 Click day lavoro subordinato B2020
    18 febbraio 2026 Click day assistenza familiare A-bis

    Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026, nel limite delle quote disponibili. 

    È richiesto un indirizzo PEC registrato su INI-PEC o INAD, che costituirà il domicilio digitale per le comunicazioni.

    Nella circolare del 30 ottobre 2025 viene precisato che nella lista delle associazioni autorizzate all'inoltre delle domande va considerata Confartigianato imprese.

    Istruttoria, rilascio del nulla osta e contratto

    Le quote vengono ripartite dal Ministero del Lavoro entro 10 giorni dai click day, sulla base delle domande ricevute.

    Il nulla osta viene rilasciato:

    • entro 20 giorni per il lavoro stagionale,
    • entro 60 giorni per il lavoro non stagionale.

    In assenza di pareri contrari entro i termini, il nulla osta è rilasciato automaticamente e inviato telematicamente al datore e alle autorità consolari.

    Contratto di soggiorno e assunzione

    Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia, il datore e il lavoratore devono firmare digitalmente il contratto di soggiorno tramite il Portale ALI.

    ATTENZIONE Il lavoratore può iniziare a lavorare immediatamente dopo l’ingresso, anche nelle more della firma e della richiesta del permesso di soggiorno.

    Il contratto firmato genera automaticamente la comunicazione obbligatoria ai servizi competenti, salvo i casi in cui l’assunzione avvenga autonomamente nel settore domestico.

  • Lavoro Dipendente

    Bonus Mamme lavoratrici 2025: Istruzioni aggiornate

    Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 6 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, che istituisce il Nuovo Bonus Mamme 2025. Si tratta di una integrazione al reddito di 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa, riconosciuta alle madri lavoratrici con due o più figli che esercitano attività dipendente o autonoma.

    La misura, che sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, è finanziata per un totale di 480 milioni di euro e rappresenta un intervento di sostegno immediato e semplificato al reddito con finalità sociale e di promozione della genitorialità  Il bonus è erogato a domanda dall’INPS e sarà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 o, per domande tardive, entro febbraio 2026.

    ATTENZIONE la somma è esclusa dal calcolo ISEE.

    Si raccomanda a  datori di lavoro e consulenti informare tempestivamente le lavoratrici aventi diritto e a verificare i requisiti per una corretta presentazione della domanda. 

    Gli utenti hanno segnalato alcune difficolta di accesso ma si ricorda che la scadenza  della domande per avere i pagamenti entro fine anno è fissata al 9 dicembre.

    Da notare anche che nel bozza della nuova legge di bilancio è previsto un incremento dell'importo per il 2026 a 60 euro.

    Vediamo tutte le istruzioni operative.

    Bonus mamme lavoratrici : a chi spetta

    L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 riconosce il beneficio alle lavoratrici madri:

    • Dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico);
    • Autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, incluse le casse professionali e la Gestione separata INPS.

    Il diritto sussiste solo se il reddito da lavoro 2025 non supera 40.000 euro annui e il rapporto di lavoro o l’attività autonoma è in essere nel mese di riferimento.

    Numero figli Età del figlio più piccolo Condizione lavorativa Durata beneficio
    2 figli Inferiore a 10 anni Dipendente (no domestico) o autonoma Fino al mese del 10° compleanno del secondo figlio
    3 o più figli Inferiore a 18 anni Dipendente (no domestico) o autonoma Fino al mese del 18° compleanno del figlio più piccolo

    Per le madri con tre o più figli, il bonus non è riconosciuto nei mesi in cui esiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tali lavoratrici beneficiano già dell’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

    Esempi pratici: madre di due figli, bonus da gennaio a settembre 2025 se il secondo figlio compie 10 anni a settembre; madre di tre figli con contratto trasformato a tempo indeterminato a luglio, bonus da gennaio a giugno; madre con un figlio e secondo nato ad aprile, bonus da aprile a dicembre.

    Bonus mamme 2025 le domande

    L’INPS precisa che il Nuovo bonus mamme è erogato a domanda, da effettuare  esclusivamente tramite canali telematici. Le lavoratrici devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti.

    Modalità di presentazione: entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare (8 dicembre 2025) tramite:

    • Portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS;
    • Contact Center (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile);
    • Patronati autorizzati.

    Per chi maturi i requisiti successivamente (es. nascita del secondo figlio entro il 31 dicembre 2025), il termine per la domanda è 31 gennaio 2026. Le informazioni fornite saranno soggette a controlli e, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.

    Il bonus non concorre alla formazione del reddito IRPEF, non rileva ai fini ISEE e sarà contabilizzato nella gestione GAT – Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia. L’importo è pari a 40 euro mensili, per un massimo di 12 mesi, con pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2025 o, in caso di domanda tardiva, entro febbraio 2026.

    Parametro Valore
    Importo mensile 40 euro
    Durata massima 12 mesi (gennaio–dicembre 2025)
    Importo massimo totale 480 euro
    Scadenza domanda ordinaria 8 dicembre 2025
    Scadenza domanda tardiva 31 gennaio 2026
    Data pagamento Dicembre 2025 o febbraio 2026

    Precisazioni su scadenza delle domande

    Con il  messaggio 3289, facendo seguito alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 139/2025 l'INPS precisa che  

    Il servizio per la presentazione delle domande è accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.

    Dopo l’autenticazione, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), si accede al “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione della domanda.

    La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Considerato che il termine per la presentazione delle domande scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande devono essere presentate

    •  entro il 9 dicembre 2025, o
    •  entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

    Successivamente alla presentazione della domanda nell’ambito del medesimo servizio è possibile accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

  • La busta paga

    CCNL lavoro domestico firmato il rinnovo: ecco il testo

    Il 28 ottobre 2025 le associazioni dei datori di lavoro domestico (Fidaldo e Domina) e le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf) hanno siglato a Roma l’Ipotesi di Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Lavoro Domestico, codice CNEL H501.

    L’accordo entrerà in vigore dal 1° novembre 2025 e resterà valido fino al 31 ottobre 2028, con aggiornamenti annuali dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio.

    L’obiettivo è adeguare le condizioni economiche del settore all’aumento del costo della vita, tutelando nel contempo la sostenibilità per le famiglie datrici di lavoro. Tra le principali novità: incrementi retributivi fino a 100 euro al mese per i lavoratori conviventi, nuovi importi per le indennità professionali e conferma dei meccanismi di rivalutazione automatica legati all’inflazione.

    Il rinnovo stabilisce un aumento dei minimi retributivi per tutti i livelli di inquadramento, ripartito in più fasi per accompagnare l’intero triennio contrattuale.

    Per i lavoratori conviventi del livello BS (ad esempio collaboratori familiari o assistenti a persone autosufficienti), è previsto un incremento complessivo di 100 euro mensili, suddiviso come segue:

    • 40 euro dal 1° gennaio 2026
    • 30 euro dal 1° gennaio 2027
    • 15 euro dal 1° gennaio 2028
    • 15 euro dal 1° settembre 2028

    Per gli altri livelli contrattuali, gli aumenti saranno proporzionali e applicati con le stesse tempistiche.
    Viene inoltre aggiornato a 30 euro mensili l’importo dell’indennità per la certificazione professionale UNI 11766:2019, riconosciuta agli assistenti familiari qualificati

    Il contratto conferma anche il ruolo della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, incaricata di adeguare annualmente gli importi in base alle variazioni ISTAT del costo della vita. La rivalutazione avverrà ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

    L’accordo ribadisce l’obbligo di stipulare una lettera di assunzione scritta, che specifichi tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro: data d’inizio, livello e mansioni, retribuzione pattuita, orario, ferie, eventuale convivenza e contributi contrattuali dovuti a Fondo Colf, Cas.Sa.Colf ed Ebincolf

    Sono inoltre regolati:

    • Contratti a tempo determinato, consentiti solo per esigenze oggettive e prorogabili fino a un massimo di 24 mesi;
    • Prestazioni notturne discontinue e di attesa, con compensi specifici (Tabelle D ed E) e diritto a sistemazione adeguata e riposo di 11 ore consecutive;
    • Festività nazionali, da retribuire anche in caso di assenza programmata; lavoro festivo pagato con maggiorazione del 60%;
    • Permessi retribuiti (fino a 16 ore annue per visite mediche o pratiche personali) e congedi parentali con estensione delle tutele per madri e padri lavoratori;
    • Obbligo di contribuzione contrattuale, pari a 0,06 euro per ora lavorata (di cui 0,02 a carico del dipendente), per il finanziamento degli enti bilaterali del settore.

    Il contratto chiarisce infine che la scadenza normativa è fissata al 31 ottobre 2028, con rinnovo automatico per altri tre anni in assenza di disdetta formale entro 90 giorni dalla scadenza.

    QUI IL TESTO DELL'ACCORDO 

    Il CCNL lavoro domestico : novità introdotte nel 2023

    Il contratto del 2023  ha introdotto la denominazione unitaria di “assistenti familiari”, ricomprendendo colf, baby sitter e badanti in un sistema di inquadramento semplificato su quattro livelli, con parametri retributivi e mansioni correlate.

    Sono previsti incrementi fissi programmati e specifiche indennità per attività maggiormente gravose, come l’assistenza a bambini molto piccoli o a più persone non autosufficienti.

    Sul piano organizzativo sono stati ampliati periodo di prova e permessi per la formazione, con percorsi riconosciuti dall’ente bilaterale di settore. Il contratto ha rafforzato anche le tutele (ad esempio per donne vittime di violenza) e disciplinato con maggiore dettaglio conciliazione, assistenza sindacale e contribuzione agli enti di settore.

    Tabella retributiva 2023

    Qui le tabelle retributive in vigore durante la proroga prima dell'accordo. Vedi qui un riepilogo

    Retribuzioni minime CCNL Lavoro Domestico – dal 1° gennaio 2023
    Livello Conviventi (€/mese) Non conviventi (€/ora) Assistenza notturna (€/mese) Presenza notturna (€/mese) Indennità vitto e alloggio (€/giorno)
    A 725,19 5,27 761,45
    AS 857,06 6,21
    B 922,98 6,58 659,27
    BS 988,90 6,99 692,25
    (1.137,23 per non autosufficienti)
    Pranzo 2,26 – Cena 2,26 – Alloggio 1,95
    Totale 6,47
    C 1.054,85 7,38 764,74
    CS 1.120,76 7,79 1.288,87 Totale 8,36
    D 1.318,54
    (+194,98 indennità)
    8,98
    DS 1.384,46
    (+194,98 indennità)
    9,36
    (10,09 per alcune attività)
    1.592,17

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Mobilità in deroga 2025: controlli INPS per le aree di crisi complessa

    Con il Messaggio INPS n. 3205 del 27 ottobre 2025, l’Istituto fornisce importanti aggiornamenti operativi in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa.

    L’intervento recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 dell’8 ottobre 2025, che ha ridefinito le modalità di gestione delle domande e dei controlli connessi alla prosecuzione del beneficio.

    La misura è volta a garantire la continuità del sostegno al reddito ai lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga. Le Regioni possono destinare a questo fine le risorse non utilizzate previste dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi aggiuntivi.

    L’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e le Regioni, introduce ora un nuovo sistema di controlli automatizzati, volto ad assicurare coerenza e trasparenza nei flussi informativi, prevenendo errori e ritardi nell’erogazione dei trattamenti.

    Quadro normativo

    Il quadro giuridico si fonda sull’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, che consente alle Regioni di proseguire i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 83/2012.

    La prosecuzione è subordinata alla contestuale attivazione di politiche attive del lavoro, inserite in appositi piani regionali comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    La tabella seguente riassume i principali riferimenti normativi:

    Riferimento normativo Oggetto Data di emanazione
    D.L. 50/2017, art. 53-ter Prosecuzione mobilità in deroga in aree di crisi complessa 24 aprile 2017
    D.lgs. 148/2015, art. 44, c. 11-bis Fondi regionali per ammortizzatori sociali 14 settembre 2015
    Circolare Ministero del Lavoro n. 16 Indicazioni operative per Regioni e INPS 8 ottobre 2025
    Messaggio INPS n. 3205 Nuovi controlli automatizzati e aggiornamento procedure 27 ottobre 2025

    La normativa prevede che le Regioni trasmettano al Ministero un piano dettagliato con:

    • elenco nominativo e codice fiscale dei beneficiari;
    • data di cessazione del trattamento precedente;
    • durata e periodo di prosecuzione;
    • costo stimato complessivo.

    Dopo la verifica della sostenibilità finanziaria, il Ministero comunica l’autorizzazione all’INPS e alla Regione, che emana il decreto di concessione e lo trasmette tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).

    Le istruzioni operative INPS

    La principale novità introdotta dal messaggio è l’attivazione di controlli automatizzati per garantire la coerenza dei dati tra i flussi regionali e le comunicazioni ministeriali.
    Al momento della trasmissione del file tramite SIP, il sistema verifica:

    • Corrispondenza del codice fiscale con quello indicato nella comunicazione ministeriale;
    • Coerenza del periodo di trattamento con quello approvato dal Ministero.

    In caso di errori, il sistema restituisce specifici messaggi di anomalia, come:

    • “Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.”
    • “Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso.”
    • “Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità.”

    Le Regioni dovranno quindi rettificare e reinviare i flussi non validi.
    Inoltre, viene verificata la continuità temporale tra la data di fine del precedente trattamento e l’inizio del nuovo, per evitare interruzioni non consentite.

    L’INPS continuerà a erogare i trattamenti nei limiti delle risorse regionali disponibili, seguendo l’ordine cronologico di ricezione dei decreti.
    Per quanto non espressamente trattato, restano valide le istruzioni della Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017.

  • Lavoro Dipendente

    Occupazione: i dati ISTAT a settembre 2025

    Secondo i dati provvisori diffusi dall’ISTAT il 30 ottobre 2025, nel mese di settembre si registra una crescita dell’occupazione pari allo 0,3% rispetto ad agosto, corrispondente a +67 mila unità. 

    Il numero complessivo degli occupati sale così a 24 milioni 221 mila persone, con un incremento che riguarda in particolare:

    • le donne, 
    • i lavoratori dipendenti permanenti e
    •  le fasce d’età under 35 e over 50.

     Restano invece sostanzialmente stabili gli uomini e i lavoratori autonomi, mentre si osserva un calo tra i 35-49enni e tra i dipendenti a termine (-1,2%).

    Il tasso di occupazione raggiunge il 62,7% (+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente), confermando una tendenza positiva anche nel confronto trimestrale: rispetto al secondo trimestre 2025, infatti, l’occupazione è aumentata dello 0,1% (+31 mila unità).

    Su base annua, la crescita è più marcata: rispetto a settembre 2024, gli occupati aumentano dello 0,7% (+176 mila), grazie soprattutto alla stabilizzazione dei contratti e alla tenuta del lavoro autonomo.

     L’incremento degli occupati permanenti (+417 mila unità) compensa ampiamente la riduzione dei contratti a termine (-317 mila).

    Disoccupazione in lieve crescita: più uomini e giovani in cerca di lavoro

    Parallelamente all’aumento degli occupati, l’ISTAT rileva anche una crescita del numero di persone in cerca di occupazione. I disoccupati salgono a 1 milione 582 mila, con un incremento del 2,0% (+31 mila unità) rispetto ad agosto. L’aumento interessa soprattutto gli uomini (+4,6%), i giovani tra 15 e 34 anni e le persone oltre i 50 anni, mentre cala la disoccupazione femminile (-0,9%) e quella nella fascia 35-49 anni (-3,0%).

    Il tasso di disoccupazione complessivo si attesta al 6,1%, in lieve crescita di 0,1 punti, mentre il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) raggiunge il 20,6%, con un incremento di 0,9 punti percentuali.

    Nel confronto trimestrale si osserva una riduzione delle persone in cerca di lavoro del 4,5% (-73 mila unità), mentre il confronto su base annua evidenzia un aumento più contenuto (+1,0%, pari a +16 mila unità).

    L’analisi per età mostra che il tasso di occupazione scende leggermente tra i 35-49enni (-0,3%), mentre cresce nelle altre fasce. Gli under 25 segnano un miglioramento dell’1,8% su base mensile, pur mantenendo livelli di disoccupazione elevati. Anche gli over 50 proseguono nel trend di crescita (+0,2%), confermando la tenuta dell’occupazione matura.

    Ta bella di riepilogo dei dati ISTAT SETTEMBRE 2025

    Indicatore Valore Variazione mensile Variazione annua
    Occupati (migliaia) 24.221 +67 mila (+0,3%) +176 mila (+0,7%)
    Disoccupati (migliaia) 1.582 +31 mila (+2,0%) +16 mila (+1,0%)
    Inattivi 15-64 anni (migliaia) 12.289 -99 mila (-0,8%) -167 mila (-1,3%)
    Tasso di occupazione (15-64 anni) 62,7% +0,2 punti +0,3 punti
    Tasso di disoccupazione 6,1% +0,1 punti =
    Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 20,6% +0,9 punti +1,7 punti
    Tasso di inattività (15-64 anni) 33,1% -0,3 punti -0,3 punti

    Calano gli inattivi, segnale di maggiore partecipazione al mercato del lavoro

    Il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni scende a 12 milioni 289 mila, con una diminuzione dello 0,8% (-99 mila unità) rispetto al mese precedente. La riduzione coinvolge entrambi i generi e quasi tutte le fasce d’età, tranne i 35-49enni, tra i quali si registra un lieve aumento.

    Il tasso di inattività cala al 33,1% (-0,3 punti percentuali), proseguendo la discesa osservata negli ultimi mesi. Su base annua, la flessione è più marcata: -1,3% (-167 mila unità) rispetto a settembre 2024.

    Complessivamente, i dati evidenziano una fase di consolidamento del mercato del lavoro italiano, sostenuta da una maggiore stabilità dei rapporti di lavoro e da una riduzione della quota di inattivi. Tuttavia, permane un divario di genere e generazionale, con un tasso di occupazione femminile (54,1%) ancora inferiore di oltre 17 punti rispetto a quello maschile (71,3%), e una disoccupazione giovanile quattro volte superiore alla media nazionale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Accreditamento INPS 2025 per centri medici e laboratori

    È stato pubblicato il nuovo Avviso di accreditamento 2025 dell'INPS   rivolto a strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento di programmi di screening sanitari rivolti alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari.

    L’iniziativa, promossa dall’INPS, mira a potenziare la rete di strutture sanitarie qualificate e a offrire agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cosiddetto Fondo Credito) la possibilità di usufruire di contributi agevolati per controlli e visite specialistiche preventive.

    Termini e modalità per le domande

    Le strutture sanitarie pubbliche e private interessate potranno presentare domanda di accreditamento dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 31 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.

    L’invio dovrà essere effettuato tramite il servizio online “Screening patologie oncologiche e cardiovasculopatie: accreditamento strutture sanitarie”, disponibile sul portale INPS.

    Potranno partecipare centri medici, ambulatori polispecialistici e laboratori di analisi in possesso di:

    • personale medico specializzato nelle discipline oggetto degli screening;
    • strumentazioni idonee per l’esecuzione di test e diagnosi;
    • autorizzazioni e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

    Una volta accreditate, le strutture saranno inserite nell’elenco ufficiale degli operatori abilitati presso cui i beneficiari potranno utilizzare i voucher rilasciati dall’Istituto.

    Qui  il testo dell'Avviso.

    Screening sanitari e voucher INPS

    L’iniziativa rientra nel più ampio programma di prevenzione sanitaria e promozione della salute dedicato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

    Gli aderenti potranno ricevere contributi sotto forma di voucher elettronici, dotati di QR-Code, da utilizzare presso le strutture accreditate per eseguire visite e controlli preventivi.

    Il sistema dei voucher è pensato per:

    • facilitare l’accesso a screening oncologici e cardiovascolari di qualità;
    • ridurre i tempi di attesa e favorire la diagnosi precoce;
    • promuovere la cultura della prevenzione sanitaria tra i lavoratori e i pensionati pubblici.

    Cos’è la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Fondo Credito)

    la Gestione Unitaria è un fondo a carattere creditizio e sociale istituito presso l’INPS per offrire prestazioni integrative rispetto a quelle strettamente previdenziali.

    Nasce per sostenere dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione attraverso servizi, agevolazioni economiche e iniziative di welfare in ambiti come credito, istruzione, salute e benessere.

    Origini e finalità

    Istituita con la legge n. 662 del 1996, la Gestione Unitaria (ex gestione INPDAP) opera in forma autonoma e autofinanziata, senza oneri per il bilancio dello Stato.

    Le risorse provengono da un contributo mensile a carico degli iscritti e dai rendimenti delle attività del Fondo stesso.

    La finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita dei dipendenti pubblici e dei pensionati, offrendo strumenti di sostegno economico e sociale accessibili, complementari rispetto alle tradizionali prestazioni previdenziali.

    La Gestione Unitaria non eroga solo prestiti o mutui, ma finanzia anche iniziative sociali e sanitarie.

    Tra i principali ambiti di intervento rientrano:

    • credito agevolato, per l’acquisto della prima casa o per esigenze personali;
    • sostegno allo studio, tramite borse di studio e contributi per la formazione;
    • progetti di welfare sanitario, come campagne di prevenzione e diagnosi precoce;
    • iniziative culturali e ricreative, soggiorni per anziani e programmi di benessere.

    L’avviso di accreditamento 2025 per gli screening oncologici e cardiovascolari rappresenta un’estensione di queste finalità, con un’attenzione specifica alla tutela della salute pubblica e alla diagnosi precoce di malattie gravi.

    Opportunità per le strutture sanitarie private accreditate

    Per i centri medici e gli ambulatori polispecialistici, l’accreditamento rappresenta un’importante opportunità di collaborazione con l’INPS.
    Le strutture selezionate entreranno a far parte del circuito ufficiale di erogazione dei voucher, ampliando la propria utenza con l’accesso diretto ai lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo.

    Essere accreditati comporta inoltre:

    • visibilità attraverso i canali informativi dell’Istituto;
    • accesso a un bacino stabile di utenti con contributo già riconosciuto;
    • garanzia di pagamento tramite il sistema di voucher elettronico da parte dell'istituto.

    È quindi un’opportunità sia economica che reputazionale per gli operatori sanitari, che potranno inserirsi in un programma di prevenzione di rilievo nazionale.

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    Italia – Macedonia del Nord: nuovo accordo di sicurezza sociale

    Con la Legge 16 ottobre 2025, n. 153 (pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2025), il Parlamento ha autorizzato la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, firmato a Skopje il 25 luglio 2014,   allegato al dccumento. Si tratta di un nuovo, pi completo  sistema coordinato di sicurezza sociale volto a tutelare i lavoratori migranti e i loro familiari, assicurando continuità dei diritti previdenziali e parità di trattamento tra i due ordinamenti.

    La legge, entrata in vigore il 28 ottobre 2025, non rende ancora operativo l’Accordo, ma consente al Governo italiano di procedere con la ratifica e di completare l’iter diplomatico con lo Stato partner.

    Secondo l’articolo 48 dell’Accordo, la sua effettiva entrata in vigore avverrà il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica ufficiale  tra i due Stati.

    Fino ad allora restano applicabili le norme nazionali vigenti e, per alcune situazioni pregresse, la vecchia Convenzione tra Italia e Jugoslavia del 1957, che sarà definitivamente superata solo alla data di efficacia del nuovo accordo.

    La Legge n. 153/2025 prevede inoltre che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo che le amministrazioni competenti operino con le risorse già disponibili.

    Quadro normativo e ambito di applicazione

    L’Accordo allegato alla legge definisce un quadro di coordinamento tra i sistemi previdenziali dei due Stati, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori che abbiano svolto o svolgano attività lavorativa in entrambi i Paesi.

    Sono individuate le autorità competenti (in Italia il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute) e gli organismi di collegamento incaricati di gestire lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa.

    Il campo di applicazione riguarda le principali aree della sicurezza sociale:

    • assicurazioni per vecchiaia, invalidità e superstiti;
    • malattia e maternità;
    • infortuni sul lavoro e malattie professionali;
    • disoccupazione;
    • prestazioni familiari.

    L’Accordo si applicherà ai lavoratori dipendenti e autonomi, ai familiari e ai superstiti, nonché ai rifugiati e apolidi soggetti alle legislazioni di uno o di entrambi gli Stati.

    Viene ribadito il principio della parità di trattamento, che garantisce ai cittadini dell’altro Stato gli stessi diritti e obblighi dei cittadini nazionali in materia di sicurezza sociale.

    Coordinamento dei regimi pensionistici

    Un punto centrale dell’intesa riguarda il coordinamento delle pensioni e delle altre prestazioni economiche legate alla contribuzione previdenziale.

    Ciascuno Stato sarà responsabile per la quota di pensione corrispondente ai periodi di assicurazione maturati secondo la propria legislazione.

    Sono previste due modalità principali di calcolo:

    1. pensione autonoma, quando il lavoratore soddisfa i requisiti minimi in un solo Stato;
    2. pensione pro-rata, quando è necessario sommare (totalizzare) i periodi assicurativi italiani e macedoni per raggiungere il diritto alla prestazione.

    Il sistema di totalizzazione permette di valorizzare tutti i periodi di lavoro senza sovrapposizioni e senza perdita dei contributi versati.

    L’Accordo stabilisce inoltre che le pensioni e le altre prestazioni in denaro siano esportabili, ossia possano essere corrisposte anche se il beneficiario risiede nell’altro Paese.

    Rilevante anche la disposizione sull’integrazione al trattamento minimo (art. 22), che resta a carico esclusivo dello Stato di residenza del beneficiario.

    Sono disciplinati anche i casi di malattie professionali e di infortuni sul lavoro, con il principio della competenza dell’istituzione del Paese dove si è svolta l’attività rischiosa.

    Altre prestazioni: malttia maternità disoccupazione

    L’Accordo regola in modo dettagliato anche  altre prestazioni assistenziali.

    Ad esempio per le prestazioni di malattia e maternità, garantendo ai lavoratori e ai loro familiari il diritto alle cure e alle indennità durante il soggiorno o la residenza nell’altro Stato.

    Le prestazioni sanitarie saranno fornite dall’istituzione del luogo di residenza o soggiorno, per conto di quella competente, con successivo rimborso tra gli enti dei due Paesi.

    Per quanto riguarda la disoccupazione, i periodi lavorativi compiuti in Italia e in Macedonia del Nord potranno essere sommati per acquisire il diritto alle prestazioni.

    Il lavoratore disoccupato che si trasferisce per cercare lavoro nell’altro Stato manterrà l’indennità fino a un massimo di tre mesi, secondo le modalità operative che saranno definite nell’intesa amministrativA attuativa.

    Le prestazioni familiari (come gli assegni per i figli a carico) potranno essere riconosciute anche se i familiari risiedono nell’altro Paese, salvo che vi percepiscano analoghi benefici locali.

    L’attuazione concreta dell’Accordo sarà disciplinata da una Intesa amministrativa tra le autorità competenti, che definirà le procedure tecniche, i rimborsi e lo scambio dei dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.