• Lavoro Dipendente

    Mansioni superiori e sostituzione del dipendente: i limiti per l’azienda

    Nella gestione del personale, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori incide direttamente su inquadramento, trattamento economico e tutela della professionalità.  Diventa importante quindi per datori di lavoro e consulenti  distinguere tra impiego temporaneo legittimo—anche per esigenze sostitutive—e utilizzo prolungato che, in concreto, assume carattere stabile e può generare richieste di  superiore inquadramento e differenze retributive.

     L’ordinanza 28 novembre 2025, n. 31120, della Corte di cassazione (sezione lavoro) ribadisce che la sostituzione dell’assente con diritto alla conservazione del posto opera come eccezione alla regola, e richiede un accertamento rigoroso del nesso funzionale tra assenza, sostituzione e durata dell’assegnazione. 

    In particolare, quando lo svolgimento delle mansioni superiori si protrae in modo significativamente eccedente rispetto alla fisiologia della sostituzione, il giudice deve verificare se l’organizzazione del lavoro abbia determinato un impiego di fatto “strutturale” del dipendente a livello superiore, con possibile elusione delle tutele. Il contenzioso esaminato nasce da una domanda di riconoscimento del superiore livello e delle differenze economiche, a fronte di mansioni svolte in concreto riconducibili a un livello superiore.

    Il caso

    Una lavoratrice, dipendente di una società poi fallita, era stata adibita a mansioni superiori per sostituire il responsabile assente e ha agito per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento nel livello superiore previsto dal contratto applicato ("L'assegnazione nel superiore livello di inquadramento diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio"  e le conseguenti differenze retributive

    La controparte datoriale ha ricondotto l’assegnazione a ragioni sostitutive: la lavoratrice avrebbe coperto le funzioni del responsabile assente solo per aspettativa, in attesa della successiva designazione del nuovo responsabile.

    Cassazione: sostituzione senza inquadramento possibile abuso

    Il tribunale ha riconosciuto il diritto al superiore inquadramento con effetti economici e contributivi, ma limitandone la decorrenza e la durata (dal terzo mese successivo all’avvio dell’aspettativa del responsabile  fino al termine dell'incarico). 

    La corte d’appello, nel respingere l’impugnazione della lavoratrice su tale delimitazione, ha valorizzato la causale sostitutiva, ritenendo applicabile la disciplina che, nel testo anteriore alla riforma del 2015, esclude la definitività dell’assegnazione quando le mansioni superiori siano rese per sostituire un assente con diritto alla conservazione del posto (art. 2103 c.c.). Ha inoltre giudicato non fondata la tesi di “stabilizzazione” invocata dalla lavoratrice sulla base della previsione collettiva che riconosce la definitività dopo tre mesi di effettivo servizio (art. 16, comma 3, CCNL Federambiente).

     La Suprema Corte censura l’impostazione della corte territoriale nella parte in cui la sostituzione è stata  considerata automaticamente utile per definire non definitiva l’assegnazione, senza un vaglio sostanziale sulla concreta configurazione e durata della sostituzione.

     La Cassazione chiarisce che la non definitività è un’eccezione e richiede un accertamento “sicuro” del collegamento tra mansioni svolte e sostituzione; tale collegamento può risultare anche da elementi fattuali, ma non può risolversi in una qualificazione meramente formale dell’assetto organizzativo. La durata anomala e prolungata dell’impiego in mansioni superiori impone, secondo la Corte, un controllo rigoroso per escludere un abuso datoriale e un uso distorto della causale sostitutiva, idoneo a eludere la tutela della professionalità. 

    Richiamando i precedenti, la Cassazione ribadisce anche che la legge non impone, di per sé, la comunicazione al sostituto del nominativo e delle ragioni della sostituzione, ferma la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere tutele ulteriori (Cass. 12793/2003; Cass. 7126/2007; Cass. 24348/2006). 

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL portieri 2025-2028: aumenti, arretrati e nuove tutele

    Si è chiusa con esito positivo (comunicato 5 dicembre 2025) la consultazione territoriale sull’ipotesi di accordo sottoscritta a fine ottobre 2025 per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati, applicato a circa 40mila tra portieri, addetti alle pulizie e figure affini. 

    Il contratto decorre dal 1° novembre 2025 e scade il 31 ottobre 2028: oltre al recupero economico dopo la vacanza contrattuale, il testo interviene su mansioni, indennità, malattia, genitorialità, prevenzione sanitaria, contrasto a molestie/violenze, e istituisce una commissione paritetica per aggiornare ruoli e composizione della retribuzione.

    Ecco maggiori dettagli.

    Le novità del rinnovo contratto portieri

    Sul piano retributivo l’aumento complessivo è pari a 209,20 euro lordi a regime per il livello A3/A4 (riparametrato per gli altri livelli), con tre decorrenze:

    • +154,28 euro dal 1° gennaio 2026, 
    • +27,18 euro dal 1° gennaio 2027, 
    • +27,73 euro dal 1° gennaio 2028;

    l’accordo quantifica anche una massa salariale complessiva di 6.457 euro entro ottobre 2028 per un full time A3/A4, corrispondente a un incremento complessivo della paga conglobata del 17,36%. 

    È confermata inoltre l’una tantum di 1.500 euro (A3/A4) per il ristoro della vacanza contrattuale, in tre rate: 

    • novembre 2025 (500 euro), 
    • giugno 2026 (500 euro), 
    • giugno 2027 (500 euro);

     la stessa una tantum spetta anche a chi cessa per licenziamento tra 1° novembre 2025 e 30 giugno 2027.

     Tra le altre misure economiche e organizzative si segnalano anche : 

    • malattia con indennità elevata al 65% fino al 20° giorno e al 75% dal 21° al 180°;
    •  infortuni con anticipazione a carico del datore (dal 1° gennaio) dell’indennità temporanea assoluta; 
    • assistenza sanitaria integrativa estesa ai familiari fiscalmente a carico con contributo aggiuntivo di 6 euro/mese a carico datore dal 1° febbraio 2027 (prestazioni attivabili già dal 1° novembre 2025); 
    • maggiorazione del 15% del salario conglobato per i lavoratori profilo B con orario inferiore a 8 ore settimanali; 
    • nuove/regolamentate indennità e mansioni (chiavi per alloggi in locazione, ritiro raccomandate/pacchi, ordine di servizio, mansioni D3 su rifiuti e lavaggio bidoni); 
    • inserimento del 4 ottobre (San Francesco d’Assisi) tra le festività riconosciute;
    •  una giornata di permesso retribuito per prevenzione medica; 
    • rafforzate le norme su genitorialità, molestie/violenze e, per le donne vittime di violenza, la possibilità di ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

    Tabella riepilogo novità economiche

    Voce economica Importo / misura Decorrenza / scadenza Note
    Aumento complessivo a regime (livello A3/A4) +209,20 € lordi A regime dal 1° gennaio 2028 Riparametrato per gli altri livelli
    Tranche aumento 1 +154,28 € Dal 1° gennaio 2026 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 2 +27,18 € Dal 1° gennaio 2027 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 3 +27,73 € Dal 1° gennaio 2028 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Una tantum vacanza contrattuale (A3/A4) 1.500 € (3 rate da 500 €) Nov 2025 / Giu 2026 / Giu 2027 Riconosciuta anche in caso di licenziamento tra 1/11/2025 e 30/06/2027
    Indennità di malattia 65% fino al 20° giorno; 75% dal 21° al 180° Durante la vigenza contrattuale Incremento delle percentuali
    Infortuni: anticipazione indennità Anticipazione a carico del datore dell’indennità temporanea assoluta Dal 1° gennaio Misura introdotta ex novo
    Sanità integrativa (familiari fiscalmente a carico) +6 € / mese a carico datore Dal 1° febbraio 2027 Prestazioni erogabili dal 1° novembre 2025
    Maggiorazione profilo B (orario ridotto) +15% sul salario conglobato Durante la vigenza contrattuale Per orario inferiore a 8 ore settimanali

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Servizi Ambientali: finanziamento dei piani formativi

    Con il messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi nell’ambito del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Le indicazioni sono rivolte in modo diretto a datori di lavoro e consulenti/intermediari, e riguardano in particolare:

    •   le modalità di presentazione dell’istanza, 
    • i limiti di finanziabilità e 
    • la corretta esposizione del conguaglio nel flusso Uniemens.

    Il fondo di solidarietà servizi ambientali

    La misura trova fondamento nell’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. 9 agosto 2019, n. 103594 (istitutivo del Fondo), come modificato dal D.I. 29 settembre 2023. La norma prevede che il Fondo possa provvedere al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori, anche eventualmente in esubero, per assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali/territoriali/regionali/UE.

    Sul piano regolamentare, il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi, che disciplina le modalità di accesso alla prestazione. Il messaggio INPS interviene quindi a scioglimento della riserva richiamata nel paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del 26 luglio 2024, fornendo il quadro applicativo per la fase di domanda e conguaglio.

    Istruzioni operative: domanda, scadenze, calcolo importi

    La domanda può essere trasmessa dalla data di pubblicazione del messaggio (9 Dicembre 2025)  tramite portale INPS, accedendo con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS. 

    Il percorso operativo indicato è: ricerca “Servizi per aziende e consulenti” → “CIG e Fondi di solidarietà” → “Fondi di solidarietà”, quindi selezione di: Intervento “002 Formazione” e Fondo “Fondo Servizi Ambientali”, con inserimento di matricola aziendale e periodo richiesto.

    Sul piano dei termini, l’istanza è presentabile per gli importi effettivamente fruiti: 

    1. dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo e 
    2. non oltre il sesto mese da tale data (o dalla data dell’accordo se successiva).

    La domanda deve includere, oltre ai dati aziendali, elementi essenziali quali: periodo di formazione; numero lavoratori; totale ore svolte; importo da finanziare; data accordo sindacale; dichiarazione di responsabilità sull’eventuale utilizzo di altri finanziamenti (nazionali/territoriali/regionali/UE) e sull’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie.

    Sono obbligatori gli allegati: copia dell’accordo sindacale e elenco lavoratori beneficiari, con per ciascuno retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare. 

    Attenzione anche ai limiti:

    1.  l’intervento non può superare 12 mesi;
    2.  l’importo per lavoratore è pari alla retribuzione oraria lorda × ore formazione, al netto di eventuali concorsi di altri fondi; per il calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è l’imponibile previdenziale. 
    3. Infine, opera il tetto aziendale: il finanziamento è riconosciuto entro il limite massimo della contribuzione dovuta dal datore, includendo anche contribuzione addizionale e straordinaria, e comunque nei limiti dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente, al netto degli oneri di gestione/amministrazione del Fondo.

    Flusso Uniemens e conguaglio: cosa indicare (tabella operativa)

    Per le istanze di finanziamento, i datori con posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z” (o i consulenti/intermediari) devono associare alla domanda un codice identificativo “Ticket” (16 caratteri alfanumerici), prelevato da servizio web o generato dall’apposita funzione. Il Ticket serve a uniformare la gestione procedurale, ma non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nel flusso Uniemens. 

    Dopo la delibera del Comitato amministratore, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia una autorizzazione conforme, necessaria per procedere al conguaglio.

    Fase / adempimento Cosa fare Dove/come (Uniemens o portale) Note operative
    Associazione Ticket alla domanda Indicare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici In domanda sul servizio “Fondi di solidarietà” Serve per la gestione procedurale; non va esposto in Uniemens
    Autorizzazione INPS al conguaglio Attendere l’autorizzazione della Struttura competente dopo la delibera Rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente È condizione per il conguaglio
    Numero autorizzazione Valorizzare il numero rilasciato da INPS Elemento <NumAutorizzazione> Inserire esattamente il numero di autorizzazione comunicato
    Causale a credito Indicare la causale prevista per recupero formazione Elemento <CongFSolCausaleACredito>: L110 Significato: “Recupero formazione Fondi di solidarietà”
    Importo a credito Esporre l’importo da porre a conguaglio Elemento <CongFSolImportoACredito> Coerente con autorizzazione e importi effettivamente fruiti

  • La busta paga

    CCNL lavoro domestico rinnovo 2026: testo e aumenti

    Il 28 ottobre 2025 le associazioni dei datori di lavoro domestico (Fidaldo e Domina) e le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf) hanno siglato a Roma l’Ipotesi di Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Lavoro Domestico, codice CNEL H501.

    L’accordo entrerà in vigore dal 1° novembre 2025 e resterà valido fino al 31 ottobre 2028, con aggiornamenti annuali dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio.

    L’obiettivo è adeguare le condizioni economiche del settore all’aumento del costo della vita, tutelando nel contempo la sostenibilità per le famiglie datrici di lavoro. Tra le principali novità: incrementi retributivi fino a 100 euro al mese per i lavoratori conviventi, nuovi importi per le indennità professionali e conferma dei meccanismi di rivalutazione automatica legati all’inflazione.

    Il rinnovo stabilisce un aumento dei minimi retributivi per tutti i livelli di inquadramento, ripartito in più fasi per accompagnare l’intero triennio contrattuale.(vedi sotto la tabella con esempi di aumenti)

    Per i lavoratori conviventi del livello BS (ad esempio collaboratori familiari o assistenti a persone autosufficienti), è previsto un incremento complessivo di 100 euro mensili, suddiviso come segue:

    • 40 euro dal 1° gennaio 2026
    • 30 euro dal 1° gennaio 2027
    • 15 euro dal 1° gennaio 2028
    • 15 euro dal 1° settembre 2028

    Per gli altri livelli contrattuali, gli aumenti saranno proporzionali e applicati con le stesse tempistiche.
    Viene inoltre aggiornato a 30 euro mensili l’importo dell’indennità per la certificazione professionale UNI 11766:2019, riconosciuta agli assistenti familiari qualificati

    Il contratto conferma anche il ruolo della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, incaricata di adeguare annualmente gli importi in base alle variazioni ISTAT del costo della vita. La rivalutazione avverrà ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

    L’accordo ribadisce l’obbligo di stipulare una lettera di assunzione scritta, che specifichi tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro: data d’inizio, livello e mansioni, retribuzione pattuita, orario, ferie, eventuale convivenza e contributi contrattuali dovuti a Fondo Colf, Cas.Sa.Colf ed Ebincolf.

    Sono inoltre regolati:

    • Contratti a tempo determinato, consentiti solo per esigenze oggettive e prorogabili fino a un massimo di 24 mesi;
    • Prestazioni notturne discontinue e di attesa, con compensi specifici (Tabelle D ed E) e diritto a sistemazione adeguata e riposo di 11 ore consecutive;
    • Festività nazionali, da retribuire anche in caso di assenza programmata; lavoro festivo pagato con maggiorazione del 60%;
    • Permessi retribuiti (fino a 16 ore annue per visite mediche o pratiche personali) e congedi parentali con estensione delle tutele per madri e padri lavoratori;
    • Obbligo di contribuzione contrattuale, pari a 0,06 euro per ora lavorata (di cui 0,02 a carico del dipendente), per il finanziamento degli enti bilaterali del settore.

    Il contratto chiarisce infine che la scadenza normativa è fissata al 31 ottobre 2028, con rinnovo automatico per altri tre anni in assenza di disdetta formale entro 90 giorni dalla scadenza.

    QUI IL TESTO DELL'ACCORDO 

    Il CCNL lavoro domestico : novità introdotte nel 2023

    Il contratto del 2023  ha introdotto la denominazione unitaria di “assistenti familiari”, ricomprendendo colf, baby sitter e badanti in un sistema di inquadramento semplificato su quattro livelli, con parametri retributivi e mansioni correlate.

    Sono previsti incrementi fissi programmati e specifiche indennità per attività maggiormente gravose, come l’assistenza a bambini molto piccoli o a più persone non autosufficienti.

    Sul piano organizzativo sono stati ampliati periodo di prova e permessi per la formazione, con percorsi riconosciuti dall’ente bilaterale di settore. Il contratto ha rafforzato anche le tutele (ad esempio per donne vittime di violenza) e disciplinato con maggiore dettaglio conciliazione, assistenza sindacale e contribuzione agli enti di settore.

    Gli aumenti applicati

    Dal 2026 il rinnovo del Ccnl lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) fa crescere i costi per le famiglie fino a 83 € al mese (al 2028).

     L’intesa prevede un aumento complessivo di 100 € lordi/mese (livello BS) scaglionato: +40 € dal 1/1/2026, +30 € dal 1/1/2027, +15 € dal 1/1/2028 e +15 € dal 1/9/2028, più rivalutazione dei minimi legata all’inflazione (adeguata al 90% dell’indice Istat) e aggiornamento contributivo annuo. 

    Profilo Livello Impiego tipo Minimo orario 2025 Minimo orario da 2026 Aumento costo mensile Extra annuo stimato
    Badante convivente Convivente 54 ore/settimana ~75 € ~850–900 €
    Baby sitter BS 40 ore/settimana 7,10 €/h 7,46 €/h ~83 € ~900–1.000 €
    Colf B 25 ore/settimana 6,68 €/h 7,02 €/h ~53 € ~600 €

    Tabella retributiva 2023

    Qui le tabelle retributive in vigore durante la proroga prima dell'accordo. Vedi  un riepilogo

    Retribuzioni minime CCNL Lavoro Domestico – dal 1° gennaio 2023
    Livello Conviventi (€/mese) Non conviventi (€/ora) Assistenza notturna (€/mese) Presenza notturna (€/mese) Indennità vitto e alloggio (€/giorno)
    A 725,19 5,27 761,45
    AS 857,06 6,21
    B 922,98 6,58 659,27
    BS 988,90 6,99 692,25
    (1.137,23 per non autosufficienti)
    Pranzo 2,26 – Cena 2,26 – Alloggio 1,95
    Totale 6,47
    C 1.054,85 7,38 764,74
    CS 1.120,76 7,79 1.288,87 Totale 8,36
    D 1.318,54
    (+194,98 indennità)
    8,98
    DS 1.384,46
    (+194,98 indennità)
    9,36
    (10,09 per alcune attività)
    1.592,17

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Detassazione aumenti contrattuali, premi, straordinari: cosa cambia nel 2026

    La bozza della legge di bilancio 2026 è stata varata dal Governo con importanti novità in tema di lavoro dipendente . 

    Si segnalano in particolare le seguenti novità per i salari: 

    • Detassazione premi di produttività al 1 %
    • tassa fissa del 5% sugli aumenti retributivi decisi nei rinnovi contrattuali del 2025 e 2026, per i dipendenti con reddito fino a 28mila euro
    • detassazione degli straordinari nel lavoro notturno e su turni
    •  rafforzamento del trattamento integrativo per le mamme con almeno due figli da 40 a 60 euro.

    Le misure per i rinnovi contrattuali proposte dal ministro

    La misura principale proposta da Calderone era  una cedolare secca del 10% (imposta sostitutiva dell’Irpef) sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) nel settore privato.

    Sarebbe valida dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per tutta la durata del contratto.

    L’obiettivo è sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e incentivare la contrattazione collettiva, tassando meno gli aumenti previsti dai rinnovi.

    Il costo stimato per lo Stato è di circa 1,8 miliardi di euro annui, ma si attende un effetto positivo sui consumi e un recupero parziale di gettito Iva (circa 200 milioni).

    Èra in valutazione una cedolare secca del 10% anche per:

    • ore di straordinario,
    • lavoro festivo e notturno,
    • e indennità da turnazione.

    L’agevolazione si applicherebbe per i redditi fino a 25.000 euro annui, entro un massimale di 3.000 euro di compensi agevolabili.

     Adeguamento automatico dei salari all’inflazione (Ipca)

    Era  allo studio  anche una norma che, in caso di mancato rinnovo del Ccnl entro 24 mesi dalla scadenza, preveda l’adeguamento automatico delle retribuzioni all’indice Ipca (prezzi al consumo armonizzato), con un tetto massimo del 5% annuo.

    Detassazione aumenti da contrattazione collettiva

    Nella bozza di legge di bilancio 2026 il comma 1 dell’articolo 4 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano sottoposti ad un’imposta sostitutiva IRPEF  con aliquota del 5 per  cento, purche  il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 28.000 euro.

    La relazione tecnica indica i seguenti effetti finanziari derivanti dal comma 1:

    • una riduzione di entrate pari a 420,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 59,1 milioni per l’anno 2027 e, 
    • un incremento di entrate (relativo all’addizionale comunale dell’IRPEF) per l’anno 2028, pari a 4,5 milioni.

     

    Si segnala che è stato anche presentato un emendamento (n.4.7 del 4.12.2025)  da senatori della maggioranza che aggiungono alla prima formulazione un ulteriore sgravio applicabile ai redditi da 28 a 40mila euro con  imposta sostitutiva al 10% e ampliano anche al 2024 il periodo di stipula dei contratti 

    Questo il testo completo:

    a. sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi  nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno

    2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta

    sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al

    primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

    b. b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 28.000 euro e non superiore a 35.000 euro, a cui si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 percento".

    Detassazione premi di risultato

    I commi 2 e 3 dell’articolo 4 modificano in via transitoria la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative

    addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Le

    modifiche prevedono, per gli anni 2026 e 2027:

    •  la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ad 1 punto percentuale; 
    • l’elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro (lordi).

    Resta fermo che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente  privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente  a 80.000 euro.

    La relazione tecnica indica i seguenti effetti finanziari :

    • una riduzione di entrate pari a 291,7 milioni di euro per l’anno 2026, a 302,5 milioni per l’anno 2027, a 9,9 milioni per l’anno 2028 e, invece,
    •  un incremento entrate (relativo all’addizionale comunale dell’IRPEF) per l’anno 2029, pari a 0,8 milioni. 
    • Non sussistono effetti finanziari per gli anni successivi.

     si ricorda che, nella normativa finora vigente:

    • l’aliquota dell0' imposta sostitutiva per gli anni 2026 e 2027  è pari a 5 punti, mentre l’aliquota a regime, che resta valida per gli anni successivi al 2027, è pari a 10 punti;
    •  il limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario è pari a 3.000 euro lordi e resta valido per gli anni successivi al 2027).

    Infine il comma 6 specifica che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti le imposte sostitutive oggetto dei commi da 1 a 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    Detassazione lavoro notturno – festivo e straordinari nel turismo

    I commi 4 e 5, per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, introducono,  limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un determinato requisito di 

    reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero , un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali

    con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo,  lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al

    lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro; 

    l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; 

    il riconoscimento  di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro  dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

    Per il settore turistico alberghiero   e termale invece l’articolo 8 prevede una misura riconferma  per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate  nei giorni festivi o per lavoro notturno.

    Tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

    Il comma 2 prevede che il trattamento integrativo di cui al comma 1 si applichi a  favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro

    dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

  • Agricoltura

    Esonero contributivo coltivatori diretti 2020: esito controlli e riesame

    Con il Messaggio INPS n. 3703 del 4 dicembre 2025 l’Istituto comunica il completamento dei controlli ex post relativi all’accesso all’esonero parziale dei contributi previdenziali in agricoltura,  previsto dalla legge di bilancio 2021  – articolo 1, commi 20–22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – e  riferito alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri .

    A seguito delle verifiche, è in corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati. 

    Per datori e consulenti,   possono consultare l’esito dei controlli e i relativi importi dovuti tramite il Cassetto previdenziale del contribuente e  valutare, ove ne ricorrano i presupposti, la presentazione dell’istanza di riesame con allegazione della documentazione di supporto.

    D seguito in sintesi  le istruzioni operative. 

    Istruzioni operative (consultazione, pagamento,

    In caso di esito negativo dei controlli ed eventuale annullamento dell’esonero  l’INPS indica che è possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel Cassetto previdenziale del contribuente, seguendo il percorso: “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20–22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”. 

    L’accesso avviene dal sito INPS con identità digitale: SPID (almeno livello 2), CIE 3.0, CNS o eIDAS. 

    Annullamento dell’esonero contributivo: come inviare istanze di riesame

    Contro i provvedimenti   di annullamento è possibile proporre istanza tramite la funzionalità dedicata raggiungibile al percorso: “Telematizzazione” > “Esonero contributivo…” > “Riesame”, utilizzando il link “Riesame” e trasmettendo la documentazione a supporto.

    ATTENZIONE  – riesame già presentato: se risulta già inviata un’istanza, la procedura non consente l’inoltro di una nuova. 

    In tal caso l’utente deve rappresentare l’esigenza di riproporre l’istanza tramite la funzione “Com. bidirezionale” nel percorso “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”. 

  • Professione Avvocato

    Domande Fondo Garanzia TFR: servizio telematico anche per i cessionari

    Con il messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024 Inps aveva  comunicato il rilascio sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, di un nuovo servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di Garanzia riservato ai cittadini.

    Con il Messaggio INPS n. 3144 del 22 ottobre 2025, l’Istituto comunica l’estensione del servizio telematico per la presentazione delle domande  anche agli Avvocati, per inoltrare le domande in rappresentanza dei propri assistiti. fino al 30 novembre 2025 era  ancora possibile utilizzare la precedente procedura di invio.

    Dal 1 dicembre 2025 nuovo servizio telematico rivolto ai cessionari del credito ( Messaggio INPS 3655 del 3.12.2025.

    Ricordiamo nel paragrafi che seguono  in sintesi cos'è il fondo di garanzia INPS e  le nuove funzionalità per la richiesta  tra cui: 

    • la  possibilità di acquisire direttamente nella domanda telematica le informazioni  per l'applicazione delle ritenute  l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia. In  questo modo non è più necessario allegare alla stessa i moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché i moduli “SR95” e “SR96”.
    • di allegare file in formato .EML  per cui non è necessario inviare   l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

    Cos’è il Fondo di garanzia INPS?

    Il Fondo di garanzia INPS è uno strumento che tutela i lavoratori dipendenti nel caso in cui il loro datore di lavoro non sia in grado di pagare il trattamento di fine rapporto (TFR) e, in certi casi, anche le ultime tre mensilità di stipendio.

    È stato istituito dalla legge n. 297 del 1982 e si attiva nei casi di insolvenza del datore di lavoro, ad esempio se l’azienda fallisce o è in crisi grave.

    Il Fondo può intervenire quando:

    • il rapporto di lavoro è cessato;
    • il datore di lavoro è fallito o non ha beni sufficienti per pagare;
    • il lavoratore ha provato, anche tramite decreto del giudice, che il credito (TFR o retribuzione) è dovuto;
    • non è stato possibile recuperare le somme nemmeno con il pignoramento dei beni del datore di lavoro.

    Chi può richiederlo?

    Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti, dirigenti, giornalisti, lavoratori dello spettacolo e sportivi subordinati. Anche gli eredi o i soggetti che hanno diritto al TFR (es. chi ha ricevuto una cessione del credito) possono fare domanda.

    Fondo di Garanzia INPS Come si richiede?

    La richiesta si fa online tramite il sito INPS, un patronato o un avvocato, allegando i documenti che provano:

    • il credito (TFR o retribuzioni non pagate)
    • la cessazione del lavoro;
    • l’insolvenza o la non assoggettabilità del datore a fallimento.

    Quadro normativo e dettagli messaggio 4429 2024

     Il 7 gennaio 2025 era stata rilasciata la nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia del Trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e della posizione previdenziale complementare riservata ai cittadini, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondi di garanzia”.

    Il servizio consente di presentare contestualmente o disgiuntamente le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) e dei crediti di lavoro (artt. 1 e 2 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 80), nonché del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5 del D.lgs n. 80/1992).

    La nuova procedura supporta gli utenti evitando che siano fornite informazioni errate e riducendo la necessità di fornire ulteriore documentazione in fase di istruttoria.

    Per una maggiore trasparenza, nella fase di compilazione della domanda è indicata la finalità per la quale i dati richiesti sono utilizzati.

     In particolare, con riferimento al Trattamento di fine rapporto, è stata predisposta una specifica sezione per l’acquisizione delle informazioni utili alla corretta applicazione dell’IRPEF; con riferimento ai crediti di lavoro, sono indicati tutti i parametri per l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo. Di conseguenza, non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché dei moduli “SR95” e “SR96”.

    I responsabili delle procedure concorsuali  hanno comunque la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.

    Il nuovo servizio consente, inoltre, di allegare file in formato .EML. Pertanto, per gli utenti che alleghino un file .EML, integro e non modificato, il servizio  consente la comunicazione della PEC del responsabile della procedura concorsuale non rendendo necessario allegare alla domanda l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

    Istruzioni per gli avvocati

    Come anticipato .: dal 23 ottobre 2025, gli Avvocati possono accedere al servizio tramite il portale www.inps.it , nella sezione: Lavoro → Fondi di garanzia → Domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro / Fondo di garanzia previdenza complementare. In fase di primo accesso, il sistema richiede l’inserimento di alcune informazioni di contatto:

    Dati richiesti Descrizione
    Indirizzo dello studio legale Come registrato presso l’Albo professionale di appartenenza
    PEC (Posta Elettronica Certificata) Utilizzata per le comunicazioni ufficiali relative alle domande
    Recapito telefonico Per eventuali contatti diretti con l’INPS

    Tali informazioni sono utilizzate per l’invio delle comunicazioni inerenti la domanda e possono essere successivamente modificate nella sezione “Gestione contatti” del portale.

     Per le modalità tecniche di compilazione e trasmissione della domanda, l’INPS rinvia alle istruzioni già contenute nel Messaggio n. 4429/2024, applicabili anche ai nuovi utenti abilitati.

    Servizio telematico Fondo di Garanzia per i cessionari

    Dal 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”, è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.

    Sino al 15 dicembre 2025, il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.

    La procedura è stata   arricchita con il servizio “Invio documenti”, che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate e sono  consultabili unitamente alla domanda.   Anche in questo caso  non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”.

    Il messaggio precisa che le ritenute IRPEF sono calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.

    I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l’Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.

    Il nuovo servizio, inoltre, consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.