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Pensioni all’estero: al via la seconda fase delle verifiche di esistenza 2025
La procedura di verifica dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono le prestazioni all’estero è una misura consolidata che garantisce la regolarità dei pagamenti, evitando l’erogazione indebita delle pensioni a soggetti deceduti.
Sono previste sempre fasi differenziate a seconda dell’area geografica di residenza, e alcune esenzioni per specifici gruppi di pensionati, in base agli accordi esistenti con gli enti previdenziali di diversi Paesi. (
Nel messaggio 1419 del 5 maggio 2025, INPS precisava la scadenza del 18 luglio per pensionati residenti in
- America,
- Asia,
- Estremo Oriente,
- Paesi scandinavi,
- Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.
Con nuovo messaggio 2624 del 9 settembre l'istituto annuncia che dal 17 settembre 2025 parte la seconda fase della campagna per le zone di:
- Europa, Africa e Oceania,
- esclusi Paesi scandinavi ed Est Europa già coinvolti nella prima fase.
Citibank N.A., che invierà a ciascun pensionato una lettera esplicativa e il modulo personalizzato da restituire entro il 15 gennaio 2026. Chi non presenterà la documentazione nei tempi previsti riceverà la rata di febbraio 2026 in contanti presso gli sportelli Western Union. In caso di mancata riscossione o mancata produzione dell’attestazione entro il 19 febbraio 2026, la pensione sarà sospesa dalla rata di marzo 2026.
Ricordiamo di seguito una sintesi delle procedure con la tabella di tutte le scadenze.
Verifica pensioni all’estero: tabella scadenze
Il processo di verifica si articola in due fasi, ognuna delle quali riguarda specifiche aree geografiche come da tabella seguente:
Tabella Scadenze Verifica Esistenza in Vita
Scadenze della verifica dell’esistenza in vita Aree geografiche Periodo di invio della richiesta (lettera INPS/Citibank) Termine per la risposta dei pensionati (invio dell’attestazione) Data per riscossione in contanti presso Western Union Data di sospensione della pensione in caso di mancata attestazione America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Dal 20 marzo 2025 Entro il 15 luglio 2025 Agosto 2025 (entro il giorno 19) Dal Settembre 2025 Europa, Africa e Oceania Dal 17 settembre 2025 Entro il 15 gennaio 2026 Febbraio 2026 (entro il giorno 19) Dal Marzo 2026 Se il pensionato non presenta l’attestazione nei termini previsti, la rata della pensione viene erogata in contanti presso le agenzie Western Union del paese di residenza.
Se non viene riscossa entro il 19 del mese successivo, il pagamento viene sospeso.
Verifica pensioni all’estero: gli esclusi
Alcuni gruppi di pensionati sono esclusi dall’accertamento, si tratta in particolare di:
- Pensionati residenti in Polonia con pensioni anche dallo ZUS, grazie allo scambio automatico di dati con l’INPS.
- Pensionati che hanno riscosso la pensione presso Western Union di recente, poiché ciò attesta la loro esistenza in vita.
- Pensionati già sospesi da Citibank per mancata attestazione nelle verifiche precedenti.
- Pensionati residenti in Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Australia e Paesi Bassi, per i quali esistono accordi telematici con gli enti previdenziali locali.
Pensioni all’estero: procedura e modalità di dimostrazione dell’esistenza in vita
Gli step della procedura di verifica sono i seguenti :
Invio della richiesta di attestazione di esistenza in vita
Citibank invierà ai pensionati una lettera esplicativa e un modulo personalizzato per l’attestazione in italiano e, a seconda del paese, anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.
Il modulo deve essere compilato, firmato e inviato con:
- Un documento d’identità valido con foto
- Firma di un “testimone accettabile”, ovvero rappresentanti di ambasciate, consolati o autorità locali.
Chi non riceve la documentazione può richiedere un nuovo modulo via email o presso i Patronati abilitati.
Le modalità accettate per dimostrare l’esistenza in vita sono tre:
A) Modalità cartacea
Invio del modulo firmato e certificato da un testimone accettabile all’indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, Regno Unito.
Se le autorità locali rifiutano di compilare il modulo standard, possono essere accettati certificati ufficiali locali, ma solo se attestano esplicitamente l’esistenza in vita.
Casi particolari:
Per pensionati infermi, in istituti sanitari o detenuti, possono firmare l’attestazione direttori di istituti, medici curanti, tutori o procuratori.
B) Attestazione via portale web Citibank
Disponibile per pensionati in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti tramite operatori di Patronato riconosciuti.
Possibilità di usare la videochiamata con i Consolati italiani.
Patronati all’estero possono caricare i moduli direttamente nel portale Citibank per evitare ritardi postali.
C) Riscossione personale presso Western Union
La riscossione in contanti di una rata entro la scadenza indicata vale come prova di esistenza in vita.
Non disponibile per pensionati con rappresentanti legali o in paesi senza Western Union.
Limite massimo per riscossione: 6.300 euro o 6.800 dollari (in Spagna e Cipro il limite è 3.000 euro).
ATTENZIONE Se il pagamento viene sospeso, il pensionato può chiedere la riemissione alla sede INPS competente, allegando un documento d’identità.
Pensioni all’estero: servizi di supporto Citibank – INPS
Per assistenza, pensionati e patronati possono contattare Citibank:
Sito web: www.inps.citi.com
Email: [email protected]
Telefono: numeri indicati nella lettera esplicativa (attivo dal lunedì al venerdì, 8:00-20:00 ora italiana).
Servizio automatico disponibile 24/7 per controllare lo stato della pratica.
Si ricorda che i Patronati.
- Possono richiedere nuovi moduli per i pensionati.
- Possono certificare l’esistenza in vita online per i pensionati in paesi selezionati.
- Devono informare i pensionati della scadenza per l’invio e delle alternative disponibili (modulo cartaceo, riscossione in contanti, attestazione digitale).
- Devono supportare i pensionati fragili nella compilazione e certificazione del modulo.
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Patto di prova nullo: reintegra dopo il licenziamento
Con la sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro conferma l'orientamento giurisprudenziale volto a garantire maggiore certezza nei casi di nullità del patto di prova, ribadendo che la mancanza di un valido periodo non può costituire giustificazione idonea per un licenziamento per giusta causa. Ne deriva che si applica la tutela reintegratoria (art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015) per insussistenza del fatto
Il caso al vaglio della Cassazione
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro instaurato tra una società del settore commerciale e una dipendente inquadrata come Quadro.
Contestualmente all’assunzione era stato sottoscritto un patto di prova della durata di sei mesi. Al termine di tale periodo, l’azienda aveva comunicato il recesso per mancato superamento della prova. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendo la nullità del patto di prova per indeterminatezza dell’oggetto.
In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva accolto le ragioni della dipendente, dichiarando nullo il patto di prova e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento e regolarizzazione contributiva.
La società aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili, in particolare circa la validità del patto di prova e anche sull’applicazione della tutela.
Patto di prova nullo: no al licenziamento per giusta causa
La sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la decisione della Corte d’appello.
I giudici hanno ribadito che la clausola del patto di prova è nulla se non specifica le mansioni oggetto della verifica, non potendo bastare un generico richiamo alla posizione contrattuale o a precedenti scambi di corrispondenza. In tali casi, l’assunzione deve considerarsi definitiva sin dall’inizio, con conseguente inapplicabilità del regime di libera recedibilità. La Corte ha inoltre ricordato come la giurisprudenza consolidata abbia più volte affermato che, in presenza di un patto di prova nullo, il recesso datoriale equivale ad un ordinario licenziamento soggetto alle regole limitative previste dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ne deriva che il licenziamento intimato in tali circostanze non può ritenersi assistito da giusta causa o giustificato motivo.
Le tutele conseguenti
Il punto centrale della decisione si sposta quindi sulle conseguenze sanzionatorie. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, laddove escludeva la reintegra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con insussistenza del fatto.
Secondo la Suprema Corte, anche il recesso basato su un patto di prova inesistente rientra nell’ipotesi di “insussistenza del fatto materiale”, imponendo quindi l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dallo stesso D.Lgs. 23/2015.
La Corte ha confermato quindi la reintegra della lavoratrice e il diritto al risarcimento parametrato fino a dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva.
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Disparità retributiva in azienda: guida al calcolo
La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese.
La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.
Leggi anche Parità retributiva cosa prevede la Direttiva europea 970 2023
Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, prevenendo rischi di contenzioso e favorendo politiche di equità.
Fase preliminare: assessment interno
Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.
È necessario a questo fine:
- Mappare i ruoli individuando i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
- Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
- Raccogliere i dati retributivi, includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.
In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.
Identificazione della predominanza di genere
La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”.
Due sono i metodi utilizzabili:
- con il Metodo proporzionale si individua un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
- i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente
L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.
Formula di calcolo ed Esempio tabella
Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:
Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
Applicare la formula:
TASSO DI DISPARITA = RETR. UOMINI – RETRIBUZIONE DONNE / RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100
Esempio
Retribuzione media uomini: 30.000 €
Retribuzione media donne: 27.000 €
quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 = In questo caso risulta una disparità pari al 10%
Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva:
Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%) Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8% Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9% Utilizzo del tasso di disparità
Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.
Le possibili azioni correttive includono:
- Revisione delle politiche retributive.
- Introduzione di sistemi premianti neutrali.
- Programmi di formazione e sviluppo equi.
- Audit periodici sulla parità di genere.
Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.
Il calcolo del tasso di disparità retributiva dunque dovrebbe essere considerato non un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale.
Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.
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Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione
Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite.
Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti di natura attuariale che servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono mese per mese al beneficiario o dei suoi superstiti.
La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.
Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione
I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze:
- per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future),
- per definire le tariffe dei premi assicurativi,
- per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
- per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.
La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:
- sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
- è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.
Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:
- rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
- rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
- assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
- quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.
Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).
Il calcolo del valore complessivo della rendita
La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto
Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:
- come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
- come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
- come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.
Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.
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ISCRO 2025: regole ed esempio di calcolo
La piattaforma per la domanda di ISCRO 2025, aperta il 16 giugno con il messaggio INPS 1858 del 12 giugno 2025, sarà utilizzabile entro il 31 ottobre prossimo (vedi sotto la procedura operativa).
ISCRO è l' "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" , indirizzata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche.
E' stata istituita dalla legge 178/2020, in forma sperimentale, per il triennio 2021-2023 e portata a regime con la legge di bilancio 2024.
Consiste in un sussidio economico parametrato al reddito erogato per 6 mesi ai soggetti con reddito professionale inferiore ad una certa soglia nel triennio precedente la domanda, unitamente ad altri requisiti, recentemente modificati
E' stata pubblicata il 9 ottobre 2024 la circolare INPS n. 84 con le ultime istruzioni. Il 2 dicembre la Cassazione ha chiarito nella sentenza 30820 il requisito di iscrizione (vedi ultimo paragrafo)
Di seguito tutte le istruzioni dell'Istituto.
ISCRO 2025 Beneficiari e requisiti
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici.
I requisiti necessari per il diritto sono:
- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
INPS ricorda che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, in quanto non si realizza in via automatica con gli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione
Iscro 2025: importo, trattamento fiscale, compatibilità, obblighi
L'indennità ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l'anno antecedente la domanda, su base semestrale.
L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali.
La prestazione è erogata per sei mensilità consecutive, senza accredito di contribuzione figurativa.
L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.
L'indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali come pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, e l’Assegno di inclusione, ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
Partecipazione a Percorsi di Aggiornamento:
Si ricorda che la normativa prevede sia obbligatoria la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari, come condizione per la fruizione dell’indennità. I criteri e le modalità di questi percorsi devono pero essere ancora definiti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
Nel frattempo con la domanda i richiedenti autorizzano INPS a trasmettere i dati ai Centri per l'impiego delle Regioni e Province autonome e al Portale SISSL che gestisce le politiche attive del lavoro in collaborazione con il Ministero.
ISCRO 2025: esempio di calcolo dell’importo
Esempi di Calcolo dell'importo di ISCRO
- Requisito reddituale:
Reddito 2023: € 7.000
Media redditi 2021 e 2022: € 10.500
70% della media: € 7.350
Il reddito del 2023 (€ 7.000) è inferiore al 70% della media (€ 7.350), soddisfacendo il requisito.
- Importo dell'Indennità:
Media dei redditi 2021 e 2022: € 5.500
Indennità su base semestrale: € 1.375 (25% di € 5.500)
Importo mensile: € 687,50 (entro il range 250-800 euro)
ISCRO 2025 modalità per la domanda e obblighi di aggiornamento
La domanda per l'indennità ISCRO deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e gli Istituti di Patronato. Le credenziali di accesso sono SPID di livello 2, CIE 3.0, o CNS.
Per il 2025, le domande possono essere presentate dal 16 giugno al 31 ottobre 2025.
ATTENZIONE La domanda include l'autocertificazione dei redditi e la verifica di regolarità contributiva.
Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- IDAS.
In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
INPS ricorda che
- L'indennità ISCRO, non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
- non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024
- nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
- La domanda può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Novità 2024 e chiarimento Cassazione sul requisito di iscrizione
La circolare n. 84 del 23 luglio 2024 richiama tutte le norme che regolamentano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Articolo 1, commi da 142 a 155: Introduzione e regolamentazione dell'ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024.
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60: Articolo 17-bis: Modifica del comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Articolo 2, comma 26: Gestione separata.
- Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Normativa sui redditi da lavoro autonomo.
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: Introduzione dell’Assegno di inclusione.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Articolo 1, comma 386: Introduzione sperimentale dell’ISCRO per il triennio 2021-2023.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Articolo 1, comma 179: Normativa sull’APE sociale.
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Normativa sull'assegno ordinario di invalidità.
- Decreto interministeriale 30 gennaio 2015: Regolamentazione del DURC Online per la verifica di regolarità contributiva.
- Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Articolo 59, comma 16: Regolamentazione delle aliquote contributive.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Articolo 25: Ritenuta a titolo di acconto sui redditi.
Novità dal 2024
La circolare illustra alcune novità significative introdotte a partire dal 2024, che migliorano e stabilizzano la misura ISCRO:
- Riconoscimento a Regime: L’ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
- Estensione dei Fondi: I fondi destinati all’ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
- Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall’indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali per la Gestione separata a partire dal 2024.
Cassazione 30820/2024 su ISCRO e iscrizione INPS
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 30820 del 2 dicembre 2024, riguarda un ricorso presentato dall’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto al ricorrente (A.S.I.) l’indennità prevista dall’art. 28 del DL 18/2020, relativa alle perdite economiche subite durante le restrizioni per la pandemia da Covid-19.
La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di A.S.I., ritenendo che la sua iscrizione alla Gestione avvenuta il 6 marzo 2020 (con effetto retroattivo al novembre 2019) fosse valida per l’ottenimento dell’indennità, escludendo la fittizietà dell’iscrizione.
L’INPS aveva contestato tale decisione, sostenendo che l’indennità spettasse solo a chi fosse iscritto alla Gestione speciale già il 1° marzo 2020, senza possibilità di considerare iscrizioni retroattive.
La Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’indennità dipende esclusivamente dal fatto che il richiedente fosse iscritto alla Gestione speciale al momento dell’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020). Non è rilevante il momento esatto dell’iscrizione, purché questa non fosse fittizia.
La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si valuta in base alla normativa vigente al momento dell’evento giuridicamente rilevante cd. Principio Tempus Regit Actum (in questo caso, la richiesta dell’indennità) .
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Certificati disabilità: dal 30 settembre sperimentazione in altre province
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha introdotto importanti innovazioni nei criteri e nelle modalità di accertamento della condizione di disabilità.
Tra queste vi è la nuova “Valutazione di Base”, gestita in esclusiva dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2027 in tutta Italia, con avvio del procedimento di valutazione dell'invalidità del richiedente, tramite l’invio telematico del “certificato medico introduttivo” che non prevede piu la successiva trasmissione della “domanda amministrativa” da parte del cittadino .
Le nuove procedure sono introdotte in forma sperimentale dal 1 gennaio 2025 in alcune province italiane, che saranno ampliate a partire dal 30 settembre 2025. INPS ha comunicato i nuovi obblighi nelle ulteriori province interessate nel messaggio 2602 del 5 settembre 2025.
Vediamo di seguito in sintesi : l'elenco dei territori , i requisiti per i medici e modalita di compilazione dei certificati e i tutorial di guida alla compilazione (i link per scaricare i pdf al paragrafo 2).
Nel messaggio 1980 del 24.6.2025 è stata comunicata la possibilità effettuare modifiche al certificato introduttivo con la redazione di un certificato "integrativo", mentre nel messaggio 2216 del 10 luglio sono state presentate funzioni ulteriori per alcune patologie (vedi all'ultimo paragrafo).
Certificato medico disabilità sperimentale: le provincie delle sperimentazione
La sperimentazione annuale dal 1° gennaio 2025, ha coinvolto 9 province ovvero :
- Brescia
- Trieste
- Forlì-Cesena
- Firenze
- Perugia
- Frosinone
- Salerno
- Catanzaro
- Sassari.
Dal 30 settembre 2025 saranno interessate dalla sperimentazione anche le seguenti ulteriori province:
- Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza.
Per Regione autonoma della Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento non è previsto l’intervento dell’Istituto (contrariamente a quanto inizialmente annunciato)
ATTENZIONE tutti i certificati medici introduttivi, redatti fino al 29 settembre 2025 nelle 9 province interessate dalla seconda fase della sperimentazione devono essere inderogabilmente completati con la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa entro la data del 29 settembre 2025.
Si ricorda che per la domanda il cittadino può rivolgersi anche agli Istituti di patronato o agli intermediari autorizzati.
Dal 30 settembre 2025 quindi , l’avvio del procedimento di accertamento della disabilità è possibile esclusivamente con le nuove modalità ( v sotto i dettagli).
Requisiti e modalità operative per i medici certificatori. Il tutorial INPS
Per l’invio del certificato medico introduttivo, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito iwww.inps.it, l'istituto chiarisce che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito della formazione necessaria per i medici (…) si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici relativo al triennio 2023/2025.
Quindi , il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che gestisce l’Anagrafica nazionale dei crediti formativi ECM dovrà fornire all’Istituto riscontro, in modalità telematica, della formazione effettuata dai medici per la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dai medici certificatori,.
I medici attualmente profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione utilizzando l’attuale autorizzazione (profilo medico certificatore) , tenendo conto che
- al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato. il medico deve spuntare la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”;
- la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo.
ATTENZIONE Per i medici in servizio “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione suindicata. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione.
Come anticipato sopra , sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”,è stato pubblicato il TUTORIAL del servizio articolato nelle seguenti tre parti:
– “Certificato medico introduttivo – medici certificatori”;
– “Allegazione documentazione sanitaria”;
che possono essere scaricate in formato .pdf come guida alla compilazione.
Certificato introduttivo e procedura di riconoscimento della disabilità
Il certificato medico introduttivo comprende:
- Dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, cittadinanza, documento di identità, tessera sanitaria) e di eventuali tutori o genitori (per minori).
- Domicilio per la convocazione a visita.
- Diagnosi codificata (ICD), decorso, prognosi e documentazione diagnostica obbligatoria.
- Segnalazioni specifiche: malattie neoplastiche, intrasportabilità (richiesta visita domiciliare), infermità derivanti da fatti illeciti, patologie particolari (es. ANFFAS).
- Informazioni del medico certificatore: numero di iscrizione all’ordine o struttura sanitaria di appartenenza.
Il certificato viene firmato digitalmente dal medico certificatore e trasmesso all’INPS tramite il portale istituzionale, acquisendolo nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).
Inps ha precisato il 20 febbraio 2025 che l’apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore è facoltativa.
Pertanto, nella schermata della procedura denominata “Riepilogo” il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l’apposita casella visualizzabile al termine dell’iter.
La decorrenza delle prestazioni economiche riconosciute parte dal mese successivo alla trasmissione.
La ricevuta del certificato deve essere firmata dal richiedente e conservata dal medico.
Eventuali integrazioni di documentazione medica possono essere inviate fino a 7 giorni prima della visita. Il certificato è consultabile sul “Portale della Disabilità”.
II certificato introduttivo ha PRA valore per 90 giorni invece che 30
Convocazione a visita
La lettera di convocazione, inviata con raccomandata A/R, specificherà data, orario e luogo della visita e precisa:
- L’obbligo di presentarsi con un documento di identità valido.
- La possibilità di richiedere una nuova convocazione in caso di impedimenti.
- L’avvertenza che l’assenza ingiustificata equivale alla rinuncia.
Le informazioni sulla convocazione sono visibili anche sul “Portale della Disabilità”.
Riconoscimento disabilità: l’accertamento sanitario, come e in che tempi
La disabilità viene accertata nelle zone di sperimentazione, attraverso un’unica procedura che copre: sostegno, invalidità civile, cecità e sordità civile, inclusione scolastica e altro.
L’accertamento è effettuato dalle Unità di Valutazione di Base (UVB) composte da:
- Due medici nominati dall’INPS.
- Un rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS).
- Una figura professionale delle aree psicologiche/sociali.
Nel caso di minori, è previsto un medico specializzato in pediatria o neuropsichiatria infantile. La valutazione si conclude con un “certificato attestante la condizione di disabilità”, valido per ogni normativa vigente.
Tempistiche:
INPS prevede per i rilascio dell'autorizzazione:
- 15 giorni per patologie oncologiche.
- 30 giorni per minori.
- 90 giorni per gli altri casi.
In caso di integrazioni documentali richieste, i termini si sospendono per 60 giorni (prorogabili di altri 60).
Modalità per la trasmissione dei dati socio-economici
Dopo l’invio del certificato medico introduttivo, il richiedente può fornire all’INPS i dati socio-economici tramite il portale (SPID, CIE, CNS) o con l’assistenza di patronati.
I dati richiesti sono: Informazioni personali, stato civile, reddito lordo, modalità di pagamento, eventuali ricoveri gratuiti superiori a 29 giorni, attività lavorativa.
Si ricorda che se la trasmissione viene effettuata da un patronato, è necessario conferire un mandato.
Inps precisa infine che eventuali dubbi normativi o procedurali possono essere segnalati alla casella dedicata: [email protected].
Certificato medico integrativo – Nuova procedura per patologie specifiche
E' stata rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato .Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, c.d. certificato medico integrativo che o può essere utilizzato per:
- integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
- aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
- aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.
ATTENZIONE non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.
- Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS.
- La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo,
- Nel caso in cui il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] affinché possa essere effettuato l'annullamento. Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.
Nuove regole per il certificato medico: cosa cambia dal 12 luglio 2025
Dal 12 luglio 2025 sarà attiva una nuova procedura INPS per l’invio del certificato medico introduttivo nell’ambito della sperimentazione sull’accertamento della disabilità per tre specifiche patologie:
- disturbi dello spettro autistico,
- diabete di tipo 2 e
- sclerosi multipla.
La novità principale è l’obbligo di allegare documentazione medica specifica in base alla patologia selezionata: un elenco dettagliato dei documenti obbligatori e facoltativi è già disponibile in procedura, e presto sarà rilasciata un'utility per guidare i medici nell’allegazione corretta.
Un altro importante aggiornamento riguarda l’introduzione dell’opzione per richiedere l’accertamento “agli atti”, cioè senza visita diretta: in tal caso diventa obbligatoria anche la compilazione del questionario Whodas 2.0, strumento internazionale per valutare il funzionamento e la disabilità della persona.
La nuova versione della procedura si applica ai certificati medici introduttivi con almeno una delle patologie in sperimentazione, compresi quelli salvati in “bozza” e modificati dal 12 luglio, nonché ai certificati medici integrativi (a condizione che non sia già fissata una visita). Non si applica invece ai certificati già presentati con convocazione programmata. Per agevolare l’utilizzo corretto della nuova procedura, l’INPS ha aggiornato il tutorial disponibile nella sezione “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” del proprio portale
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Fondo Artigiani FSBA: novità 2025 per il settore moda
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato, istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
In particolare, in relazione al Decreto-legge 26/06/2025 n.92 che ha previsto la proroga delle possibilità di utilizzo di un sostegno al reddito in deroga per i lavoratori delle aziende della moda e talune lavorazioni della meccanica a essa strettamente collegate, il Fondo ha precisato in data 3 settembre quanto segue:
- 1. L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
- 2. L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
- 3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.
Nuove procedure FSBA
Si ricorda che dal 1° luglio 2025 sono entrate in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.
Di seguito i link diretti alla documentazione aggiornata con data 23 luglio 2025