• Fondi sanitari e di solidarietà

    Contributi enti bilaterali: novità su denunce, gestione e versamenti

    Con la circolare n. 37 del 31 marzo 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del nuovo schema convenzionale relativo alla riscossione dei contributi destinati agli Enti bilaterali, Fondi e Casse già convenzionati con l’Istituto. 

    Il documento recepisce il passaggio al nuovo regime previsto dalla determinazione commissariale n. 71/2023, con effetti operativi a partire dal 3 febbraio 2026. 

    Le indicazioni si rivolgono direttamente a datori di lavoro e consulenti, chiamati ad adeguare le procedure di versamento e denuncia contributiva secondo modalità uniformate e più strutturate .

    Di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.

    Il quadro normativo

    Il nuovo assetto si inserisce nell’evoluzione della disciplina convenzionale tra INPS ed Enti bilaterali, sostituendo progressivamente il precedente schema del 2013. Gli Enti già convenzionati hanno dovuto manifestare l’adesione al nuovo modello, pena la cessazione del servizio al 31 dicembre 2024. 

    La nuova convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo triennale previa richiesta entro giugno 2026.

    L'Istituto ricorda che il ruolo dell’INPS resta quello di soggetto incaricato della riscossione, senza assumere obblighi di esazione coattiva né responsabilità nei confronti dei datori di lavoro per eventuali inadempimenti. 

    Gli obblighi contributivi continuano a derivare dalla contrattazione collettiva di riferimento, mentre agli Enti compete la determinazione della misura del contributo e le attività informative verso gli aderenti.

    Si ricorda che l’INPS svolge il servizio di riscossione e fornitura dati dietro rimborso dei costi sostenuti, posti direttamente in capo all’Ente convenzionato, che li corrisponde all’Istituto (una tantum, annui e per rigo F24):

    • per una parte dei costi tramite la trattenuta del 2% sui contributi riscossi;
    • eventuali differenze vengono conguagliate o richieste all’Ente con apposita comunicazione.

    Compilazione F24 e Uniemens

    Tra le principali innovazioni operative si segnalano le modalità di compilazione del modello F24 e del flusso UniEmens.

    Versamento tramite F24

    I datori di lavoro devono indicare i contributi agli Enti bilaterali nella sezione “INPS”, separatamente dai contributi obbligatori,

    •  valorizzando esclusivamente il campo “importi a debito versati”. Devono inoltre essere indicati:
    • codice sede INPS competente;
    • matricola aziendale;
    • periodo di riferimento (mese/anno).

    Compilazione UniEmens

    Nel flusso UniEmens, i contributi devono essere esposti nel percorso dedicato agli enti convenzionati, con indicazione:

    del codice convenzione assegnato;

    dell’importo per singolo lavoratore;

    del periodo di competenza in formato “AAAA-MM”.

    Riversamento e controlli

    L’INPS effettua verifiche di coerenza tra i dati F24 e UniEmens prima del riversamento. In caso di anomalie, può attivare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate o direttamente agli Enti e ai datori di lavoro.

    Il riversamento avviene:

    • nella misura del 98% dei contributi riscossi;
    • nel mese successivo alla denuncia UniEmens;
    • con trattenuta del 2% a copertura dei costi e soggetta a conguaglio.

    Sono inoltre previste specifiche condizioni operative:

    • accantonamento delle somme inferiori a 50 euro mensili;
    • sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità DURC dell’Ente;
    • obbligo di indicazione corretta dell’IBAN da parte dell’Ente.

    Istruzioni dettagliate su costi, dati e gestione convenzione

    La circolare disciplina in modo puntuale anche il sistema dei costi e della gestione amministrativa del servizio fornito agli Enti.

     Di seguito una sintesi delle principali voci economiche:

    Voce di costo Importo Descrizione
    Contributo una tantum 7.200 euro Costi di sviluppo e gestione iniziale
    Canone annuo 1.900 euro Costi ricorrenti di gestione
    Costo per rigo F24 0,32 euro Gestione riscossione, controllo e dati
    Trattenuta sui versamenti 2% Conguaglio costi e gestione servizio
    Riversamento agli Enti 98% Quota mensile erogata dall’INPS

    Il sistema prevede inoltre: fatturazione elettronica obbligatoria da parte dell’INPS; conguaglio annuale dei costi entro maggio dell’anno successivo; possibilità di revisione annuale delle tariffe in base ai volumi e alla complessità dei controlli.

     Fornitura dati

     Gli Enti possono accedere ai dati contributivi tramite il servizio dedicato, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. L’accesso consente il download dei flussi relativi a versamenti e lavoratori, fondamentali per il controllo delle posizioni contributive. 

    Gestione della convenzione 

    Sono disciplinate anche: clausole di salvaguardia che escludono responsabilità dell’INPS verso terzi; modalità di recesso, risoluzione e sospensione; effetti immediati della cessazione del servizio; obblighi di restituzione diretta tra Ente e datore di lavoro in caso di versamenti non dovuti.

  • Lavoro Dipendente

    CIGS cessazione attività 2026: istruzioni per la proroga

    Con la circolare  5 2026 il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni  relative alla proroga, per l’anno 2026, delle misure di sostegno al reddito destinate ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o che hanno cessato l’attività produttiva.

     La misura si inserisce nel quadro degli interventi già previsti dal decreto-legge n. 109/2018, come successivamente modificato, e rifinanziata dalla legge di Bilancio 2026. L’obiettivo è garantire continuità reddituale e favorire il riassorbimento occupazionale, anche in presenza di crisi aziendali irreversibili.

    La circolare chiarisce in particolare le condizioni per l’accesso alla proroga semestrale della CIGS, fornendo indicazioni utili per datori di lavoro e consulenti chiamati a predisporre le istanze e i relativi piani industriali e occupazionali.

    Quadro normativo e risorse disponibili

    La disciplina deriva dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che proroga per l’intero anno le disposizioni contenute nell’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del DL n. 109/2018. La norma consente l’autorizzazione di un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di sei mesi, non prorogabili, subordinato alla stipula di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, con eventuale coinvolgimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le risorse stanziate risultano definite come segue:

    Misura Anno Importo Fonte finanziaria
    Proroga CIGS per cessazione attività 2026 20 milioni di euro Fondo sociale per occupazione e formazione

    L’intervento è quindi soggetto a un limite di spesa e richiederà una valutazione istruttoria puntuale da parte dell’Amministrazione, con riferimento ai piani presentati dalle aziende.

    I criteri operativi di acesso

    La circolare ministeriale  individua due distinte ipotesi alternative che consentono l’accesso alla proroga della CIGS, chiarendo un aspetto centrale per la gestione delle domande.

    1. Prospettive di cessione dell’azienda

    La prima ipotesi valorizza la continuità aziendale, anche parziale. In questo caso, è necessario presentare un piano che evidenzi concrete e attuali prospettive di cessione dell’impresa o di rami della stessa, con conseguente riassorbimento occupazionale.

    Elemento rilevante: non è richiesta una quantificazione preventiva della percentuale di lavoratori riassorbiti.

    2. Riassorbimento occupazionale significativo

    La seconda ipotesi si fonda invece sulla salvaguardia occupazionale, anche in assenza di continuità aziendale. In questo caso, l’impresa deve dimostrare concrete prospettive di ricollocazione dei lavoratori in esubero.

    Sul piano operativo, in fase istruttoria le aziende devono quindi  presentare alternativamente uno dei seguenti piani:

    1. Piano di cessione aziendale, con documentazione che attesti trattative o operazioni in corso;
    2. Piano di recupero occupazionale, conforme ai criteri del DM n. 94033/2016.

    Per quest’ultima ipotesi, la circolare  precisa che il piano deve prevedere il recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori in esubero.

    Il piano può includere:

    • programmi di politiche attive del lavoro coordinati con le Regioni;
    • percorsi di formazione e riqualificazione professionale;
    • corsi professionalizzanti;
    • incentivi all’esodo;
    • altre misure volte a favorire l’occupabilità.

     In sintesi gli aspetti procedurali da tenere in considerazione :

    • obbligo di accordo governativo;
    • valutazione alternativa delle due condizioni (cessione o riassorbimento);
    • verifica della coerenza del piano con la normativa vigente;
    • rispetto del limite temporale massimo di 6 mesi.

  • Formazione e Tirocini

    Fondoformazione, ente paritetico CONFSAL: le istruzioni INPS

    Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, viene disposto il riconoscimento e l’autorizzazione del Fondo paritetico interprofessionale “Fondoformazione”. 

     L’intervento amplia il perimetro dei soggetti che possono accedere agli strumenti di finanziamento della formazione continua, tramite un Fondo interprofessionale formalmente riconosciuto e autorizzato ad operare. Il decreto richiama l’Accordo interconfederale del 27 aprile 2023 tra Conflavoro PMI (organizzazione dei datori di lavoro) e CONF.S.A.L. (organizzazione dei lavoratori), che ha dato origine al Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle medesime sigle (e relative federazioni di settore). 

    il Fondo diventa un nuovo canale istituzionale per sostenere piani formativi con risorse dedicate, all’interno delle regole previste dalla normativa sui Fondi interprofessionali.

    Il quadro normativo

    Il presupposto normativo dell’intero impianto è l’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che disciplina l’istituzione e il funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. 

     Il decreto ministeriale ricostruisce inoltre il percorso amministrativo e documentale che conduce all’autorizzazione: la costituzione formale del Fondo risulta dall’atto costitutivo del 5 maggio 2023, con statuto e regolamento allegati; l’avvio dell’iter è legato all’istanza del 9 ottobre 2023, poi integrata con PEC del 6 novembre 2023, con cui il legale rappresentante ha richiesto al Ministero il riconoscimento della personalità giuridica e l’autorizzazione ad operare ). 

     Nel preambolo sono inoltre richiamati atti di contesto organizzativo del Ministero (riorganizzazione e attribuzione di compiti alle strutture competenti), a conferma dell’inquadramento procedurale della decisione. 

     In fase istruttoria, viene evidenziata la verifica di requisiti sostanziali: criteri di gestione e funzionamento, professionalità dei gestori, adozione di criteri improntati alla trasparenza, coerenza rispetto alle finalità dell’art. 118, nonché la verifica del requisito di maggiore rappresentatività sul piano nazionale dei soggetti firmatari dell’Accordo interconfederale, anche tramite accertamenti svolti con il coinvolgimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

    La legittimazione consente all’ente ad operare come soggetto istituzionale nell’ambito dei Fondi interprofessionali e chiarisce il suo status nei rapporti con aziende, parti sociali e amministrazioni. In secondo luogo, con l’art. 2 il Fondo è autorizzato – ai sensi dell’art. 118 – a finanziare, in tutto o in parte, specifiche tipologie di intervento: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, purché concordati tra le parti sociali. 

     La previsione include anche “eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse” ai piani formativi, purché concordate tra le parti, ampliando la possibilità di strutturare attività preparatorie funzionali alla realizzazione dei percorsi.

    Le istruzioni operative per l’adesione

    Con il messaggio 1147 del 31 marzo  l’INPS fornisce le istruzioni per l’adesione dei datori di lavoro al Fondo. introducendo il codice identificativo “FFOR”. 

    Per le imprese NON agricole tale codice deve essere indicato nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <FondoInterprof>.

     L’adesione o la revoca del Fondo avviene direttamente tramite denuncia contributiva e produce effetti dal periodo di paga in cui viene comunicata. 

    In caso di cambio Fondo, è obbligatorio indicare sia la revoca del precedente sia la nuova adesione, pena il mancato perfezionamento dell’operazione.

    Per il settore agricolo:  l’adesione avviene tramite la dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, utilizzando l’apposita funzione dedicata ai fondi interprofessionali. 

    L’adesione resta valida fino a revoca esplicita e non necessita di rinnovi periodici.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco abilitati aggiornato 27 marzo 2026

     Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere  adottato  con il Decreto Direttoriale 41  del  27.3.2026 il  “71°  Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico   recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto  legislativo").

    Il decreto  sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 70  pubblicato con DD del 5.3..2026.

    In estrema sintesi si comunica che sono modificate dalla data del presente decreto per le società

    • ICT Genesia s.r.l., ISIS s.c.r.l.,
    • VERICERT s.r.l. e
    •  VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.

     Le variazioni sono riportate nell’elenco allegato al decreto.

    Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette

    Si evidenzia  che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE:

    1.   per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
    2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione  entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al  controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

    Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati

       Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati  sono i seguenti:

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    •  l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione.
    • Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un  periodo non inferiore a dieci anni.
    • Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente  comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
    •  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1,   lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bando ISMEA trattori 2026: contributi a fondo perduto per metterli in sicurezza

    In attuazione dell'Accordo di Cooperazione MASAF-CREA-INAIL-ISMEA del 9 dicembre 2025 è stato pubblicato  un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di ammodernamento e di miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, sulla base del preventivo emesso dal soggetto proponente e allegato alla domanda di contributo.

    La dotazione finanziaria assegnata alla misura  è di complessivi 10 milioni di euro.

    ATTENZIONE  L'accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2026, data di apertura della piattaforma informatica fino alle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2026.

    La presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 19 maggio 2026, fino alle ore 12.00 del giorno 29 maggio 2026.

    Le domande sono istruite in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse.

    Vediamo tutti i dettagli e i documenti necessari per fare richiesta.

    Bando ISMEA trattori 2026: chi può accedere e cosa viene finanziato

    Possono presentare domanda le PMI — così come definite dal D.M. 18 aprile 2005 

    •  operanti nei settori agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare (divisioni ATECO 2025: 01 e 02),
    • iscritte al registro delle imprese con qualifica di impresa agricola (D.Lgs. n. 228/2001) o agromeccanica (D.Lgs. n. 99/2004), e
    •  in regola con INPS e INAIL.

    Sono escluse, tra le altre, le imprese in difficoltà ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, quelle con sofferenze o sconfinamenti rilevabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, quelle sottoposte a liquidazione giudiziale o con protesti attivi. È altresì causa di esclusione l'avvio degli interventi prima della data di presentazione della domanda.

    I costi ammissibili riguardano l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza specifici per il mezzo

    • sistema agevolatore per la struttura ROPS abbattibile, 
    • avvisatori acustici/luminosi per cintura non allacciata o freno di stazionamento non inserito, 
    • telecamere con sistemi di avviso per la zona posteriore, 
    • indicatori di pendenza (inclinometri). 

    Ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a un solo trattore. Gli interventi devono essere eseguiti in un'unica soluzione presso un'officina di autoriparazione abilitata (Soggetto proponente).

    L’officina come soggetto proponente e iter di presentazione

    La domanda non viene presentata direttamente dall'impresa agricola, ma per il tramite dell'officina di autoriparazione (Soggetto proponente) che esegue i lavori. Quest'ultima deve essere iscritta alla CCIAA con almeno uno dei codici ATECO: C.33.12.30, 33.12.59, 33.12.60, 33.12.70, 33.12.99, e deve essere previamente accreditata sulla piattaforma ISMEA all'indirizzo http://strumenti.ismea.it.

    Il processo si articola in due fasi distinte e sequenziali. 

    1. Nel periodo di preconvalida (dal 15 aprile 2026 ore 12:00 al 15 maggio 2026 ore 12:00) l'officina compila la domanda, carica gli allegati in PDF e ottiene il codice univoco di preconvalida. 
    2. Nel periodo di presentazione (dal 19 maggio 2026 ore 12:00 al 29 maggio 2026 ore 12:00) la domanda viene convalidata utilizzando tale codice.

    Una domanda non preconvalidata non può essere presentata. La data e l'ora di convalida — comunicata via PEC — costituisce l'unico elemento determinante per la priorità cronologica.

    La documentazione obbligatoria comprende: modulo di domanda con dichiarazione sostitutiva del richiedente, autodichiarazione del proponente firmata digitalmente in modalità PaDes, autocertificazione sull'assenza di cause di esclusione, visura Centrale Rischi aggiornata (non oltre due mesi precedenti), preventivo dell'officina con dichiarazione di conformità al bando, documentazione attestante la proprietà del trattore. La mancanza anche di un solo documento comporta l'irricevibilità automatica della domanda.

    SCARICA QUI ILBANDO INTEGRALE CON I MODELLI PER DOMANDE

    Erogazione, controlli e decadenza

    Una volta ammessa la domanda, entro 90 giorni dalla presentazione ISMEA comunica l'esito istruttorio via PEC. 

    In caso di ammissione, l'officina ha 180 giorni dalla concessione per presentare la richiesta di erogazione, allegando: 

    • fattura con CUP, 
    • quietanza per la quota non coperta dal contributo, 
    • bonifico del beneficiario,
    •  attestazione di esecuzione dell'intervento,
    •  dichiarazione di permanenza dei requisiti.

     Il contributo viene erogato in un'unica soluzione sul conto corrente del Soggetto proponente.

    Giova sottolineare che il regime di aiuto applicabile è quello de minimis agricolo e generale, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1408/2013 e n. 2023/2831.

    ATTENZIONE In caso di DURC negativo, ISMEA applica l'intervento sostitutivo trattenendo le somme dovute agli enti previdenziali. In caso di decadenza rilevata a posteriori, il beneficiario ha 30 giorni per presentare controdeduzioni; ISMEA decide entro i successivi 60 giorni. Le somme da recuperare sono maggiorate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione aumentato di 5 punti percentuali, più oneri accessori del 10%.

    Tabella di  Riepilogo

    Parametro Valore
    Dotazione finanziaria totale € 10.000.000
    Contributo massimo a fondo perduto € 2.000 per domanda
    Intensità massima dell'aiuto 80% del costo ammissibile
    Spese di gestione bando (limite) 1% degli importi concessi
    Apertura periodo di preconvalida 15 aprile 2026, ore 12:00
    Chiusura periodo di preconvalida 15 maggio 2026, ore 12:00
    Apertura periodo di presentazione 19 maggio 2026, ore 12:00
    Chiusura periodo di presentazione 29 maggio 2026, ore 12:00
    Pubblicazione elenco domande Entro 12 giugno 2026
    Termini istruttoria concessione 90 giorni dalla presentazione
    Termini richiesta erogazione 180 giorni dalla concessione
    Termini istruttoria erogazione 90 giorni dalla richiesta
    Termine controdeduzioni decadenza 30 giorni dalla comunicazione
    Termine decisione su decadenza 60 giorni dalle controdeduzioni
    Oneri accessori in caso di recupero 10% dell'agevolazione percepita
    Numero domande per impresa 1 (un solo trattore)
    Piattaforma di presentazione http://strumenti.ismea.it

    Bando ISMEA trattori 2026: info per assistenza

    L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dell'utenza per fornire tutte le informazioni riguardanti l'attività e i servizi offerti dall'ISMEA anche in modalità telematica ai seguenti recapiti:  +39 06 855 68 319 / +39 06 855 68 260

    • lunedì e mercoledì: 9:30-13:30 e 14:30-17:00
    • martedì, giovedì e venerdì: 9:30-13:30

    Per comunicazioni, richieste e informazioni si può scrivere da un indirizzo di posta ordinaria (non certificata) all'indirizzo e-mail: [email protected]

    Per essere contattati direttamente dall'Urp, comunicare via e-mail il proprio recapito telefonico.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus asilo nido 2026: si può fare domanda

    Con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’INPS ha fornito le nuove indicazioni operative per l’accesso al bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare, aggiornate alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2025 e nella legge di Bilancio 2026.

    Le istruzioni riguardano in particolare la gestione delle domande a partire dall’anno 2026, con importanti novità sia sul piano della durata delle istanze sia sui criteri  per la definizione dell’importo  che spetta alla famiglia. Il documento  fornisce le  indicazioni dettagliate per la corretta presentazione delle domande.

    Con il messaggio 1126 del 31 marzo  INPS comunica, come preannunciato, l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del 2026  dal 1 aprile  2026

    Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

    • portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
    • Istituti di patronato.

     Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

    Le norme in vigore sul Bonus nido

    Il contributo per l’asilo nido trova il proprio fondamento nell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, attuato dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017. Negli anni successivi la disciplina è stata oggetto di diversi interventi interpretativi e modificativi.

    In particolare, il decreto-legge n. 95/2025 (convertito dalla legge n. 118/2025) ha previsto:

    • l’estensione dell’ambito applicativo del contributo ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati secondo le normative regionali;
    • la modifica della durata delle domande, che dal 2026 non sono più annuali ma valide fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

    Ulteriori novità derivano dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha introdotto un nuovo indicatore economico di riferimento: l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, da utilizzare per il calcolo del beneficio.

    Restano inoltre applicabili le norme relative ai requisiti soggettivi (cittadinanza, residenza e titolo di soggiorno per cittadini extra UE), nonché le disposizioni in materia di incumulabilità con altre agevolazioni fiscali.

    Le novità 2026

    Le principali innovazioni operative riguardano la durata delle domande, i criteri di calcolo dell’importo e l’utilizzo dell’ISEE.

     1. Domande valide fino ai 3 anni

     Dal 1° gennaio 2026 la domanda: non ha più validità annuale; resta attiva fino ad agosto dell’anno in cui il minore compie 3 anni; non richiede una nuova presentazione ogni anno, ma solo l’indicazione delle mensilità per cui si intende richiedere il beneficio. 

    2. Nuovo ISEE “neutralizzato” 

    L’importo del bonus è ora calcolato sull’ISEE specifico per prestazioni familiari, ridotto delle somme percepite a titolo di Assegno Unico (AUU). Questo meccanismo incide direttamente sulla fascia di contributo spettante. 3. Importi aggiornati Gli importi variano in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE:

    Tipologia minore ISEE Importo annuo
    Nati dal 1° gennaio 2024 ≤ 40.000 € 3.600 €
    Nati dal 1° gennaio 2024 > 40.000 € o assente 1.500 €
    Nati prima del 2024 ≤ 25.000,99 € 3.000 €
    Nati prima del 2024 25.001 – 40.000 € 2.500 €
    Nati prima del 2024 > 40.000 € o assente 1.500 €

    Il contributo è erogato in 11 mensilità per il bonus nido oppure in un’unica soluzione per il supporto domiciliare. 4. Nuovi criteri di ammissibilità servizi Sono finanziabili esclusivamente servizi educativi autorizzati (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari educativi), mentre restano esclusi servizi ricreativi o di assistenza non educativa.

    Istruzioni operative: domanda – richieste rimborsi

    Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS (SPID, CIE o CNS) o i  patronati.

    INPS deve comunicare in un prossimo messaggio l'apertura della piattaforma online

    Il richiedente deve indicare:

    • la tipologia di contributo (asilo nido o supporto domiciliare);
    • i dati della struttura educativa;
    • il titolo abilitativo (per strutture private);
    • l’IBAN per l’accredito (integrato con il sistema SUGI).

    ATTENZIONE Per ottenere la prenotazione è necessario allegare almeno un documento di spesa relativa a una mensilità; la priorità è determinata da data e ora di caricamento; in caso di fondi esauriti, le domande restano in lista di attesa.

    Documentazione per il rimborso

    Il rimborso avviene solo per spese effettivamente sostenute e documentate. Sono ammesse:

    • rette mensili;
    • quota pasti;
    • imposta di bollo;
    • IVA agevolata.

    Non sono rimborsabili: iscrizione; pre/post scuola; IVA ordinaria.

    Documenti richiesti:

    • fattura o ricevuta intestata al richiedente o al minore;
    • prova di pagamento tracciabile (bonifico, POS, PagoPA, assegno, ecc.).

    La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo.

    Gestione della domanda

    È possibile modificare le mensilità richieste tramite il servizio online;

    • in caso di perdita dei requisiti, il beneficio viene revocato;
    • è ammesso il subentro di altro soggetto entro 90 giorni.

    Controlli e verifiche

    L’INPS effettua controlli sui requisiti dichiarati e sulla documentazione presentata. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

    FAQ

    Domande e risposte operative
    Il bonus è cumulabile con la detrazione fiscale per asili nido?
    No. Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di frequenza degli asili nido.
    Cosa succede se l’ISEE è assente o irregolare?
    In questi casi il contributo viene erogato nella misura minima di 1.500 euro annui. Se successivamente viene presentato un ISEE regolare, l’importo può essere adeguato solo per le mensilità successive, senza conguagli per quelle già erogate.
    Come si calcola l’ISEE “neutralizzato”?
    L’ISEE utile ai fini del bonus viene ridotto dell’importo dell’Assegno Unico e Universale rapportato alla scala di equivalenza del nucleo familiare.
    È possibile cambiare le mensilità richieste?
    Sì. Il richiedente può sostituire o aggiungere le mensilità attraverso l’apposita funzione disponibile nel servizio online dedicato.
    Cosa succede se si perde un requisito, ad esempio la residenza in Italia?
    Il beneficio viene interrotto dal mese successivo a quello in cui l’INPS acquisisce conoscenza della perdita del requisito e può essere disposto il recupero delle somme indebitamente percepite.
    È possibile il subentro di un altro genitore o soggetto legittimato?
    Sì, ma il subentro deve avvenire entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza e il nuovo richiedente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.
    Quali spese non sono rimborsabili?
    Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola, i servizi ricreativi e l’IVA ordinaria.
    Entro quando va inviata la documentazione di spesa?
    La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le mensilità richieste, pena la decadenza dal rimborso.
    Cosa succede se il pagamento è effettuato da una persona diversa dal richiedente?
    In tal caso la documentazione deve essere integrata con una dichiarazione del soggetto che ha effettuato il pagamento, accompagnata da copia del documento di identità.
    Si possono richiedere nello stesso anno sia il contributo asilo nido sia quello per il supporto domiciliare?
    No. Se è stato riconosciuto il contributo asilo nido anche per una sola mensilità, nello stesso anno non può essere richiesto il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.
    Come funziona la prenotazione delle risorse?
    La prenotazione avviene in base alla data e all’ora di allegazione della documentazione. Se il budget annuale risulta esaurito, le mensilità richieste vengono poste in riserva.
    Quali modalità di pagamento sono considerate valide?
    Sono ammesse solo forme di pagamento tracciabili, come bonifico bancario o postale, POS, PagoPA, assegno non trasferibile e trattenuta in busta paga per gli asili nido aziendali.
    Come funziona l’IBAN integrato SUGI?
    Quando si presenta la domanda: il sistema propone automaticamente gli IBAN già registrati a nome del richiedente per altre prestazioni INPS; il richiedente può quindi: selezionare un IBAN già presente; oppure inserirne uno nuovo. L’IBAN scelto viene quindi associato alla domanda e utilizzato per l’accredito del contributo.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni agevolate: pubblicazione in SIISL sperimentale dal 1 aprile

    Con il messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026 viene avviata, a partire dal 1° aprile 2026, una fase di sperimentazione delle nuove regole previste dall’articolo 14 del DL n. 159/2025, per la trasparenza delle assunzioni e accesso ai benefici contributivi.

    In attesa del decreto attuativo definitivo e del completo recepimento della direttiva UE sulla trasparenza retributiva, l’Istituto chiarisce che le disposizioni trovano applicazione in via facoltativa. I datori di lavoro, insieme agli intermediari, possono quindi scegliere di pubblicare una vacancy sul portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) collegata all’assunzione incentivata., senza che ciò incida sulle modalità ordinarie di richiesta degli incentivi, che restano disciplinate dalle consuete istruzioni INPS.

    Dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa anche canale alternativo per la gestione delle Comunicazioni Obbligatorie, affiancandosi ai sistemi regionali, per ora sempre su base opzionale.

    Sul piano operativo, il messaggio INPS fornisce anche puntuali istruzioni tecniche per l’utilizzo del sistema SIISL e per la corretta gestione dei dati nei flussi contributivi. 

    Possono operare sulla piattaforma, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi, i datori di lavoro, i loro intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979, nonché le agenzie per il lavoro per la pubblicazione delle vacancy.

     La pubblicazione dell’offerta deve risultare coerente con la Comunicazione Obbligatoria (UNILAV), con particolare riferimento a datore di lavoro, contratto e profilo professionale.

    Dal punto di vista contributivo, i datori di lavoro che intendono aderire alla sperimentazione possono valorizzare, all’interno del flusso Uniemens (sezione <InfoAggCausaliContrib> della Posizione Contributiva), l’identificativo della vacancy (id_vacancy), utilizzando l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> e specificando il tipo identificativo “ID_VACANCY”. Tale codice, composto da 18 cifre, deve risultare coerente con la vacancy pubblicata sul SIISL e con il soggetto datore di lavoro indicato nella denuncia contributiva. Inoltre, l’Istituto precisa che, una volta a regime, l’esposizione dell’id_vacancy diventerà obbligatoria e dovrà rispettare precisi vincoli temporali, tra cui la pubblicazione della vacancy in data antecedente o contestuale alla fruizione del beneficio contributivo.

    Ricordiamo di seguito la norma istitutiva .

    Assunzioni agevolate: pubblicità obbligatoria sul SIISL: cosa si sa

    L’articolo 14 del DL 159 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2026, tutti i datori di lavoro privati che intendono usufruire di agevolazioni contributive o incentivi alle assunzioni dovranno rendere pubbliche le offerte di lavoro sul portale SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa gestito dal Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS

    L’obbligo riguarda quindi tutti i rapporti di lavoro per i quali si richiede un sostegno economico pubblico: prima di procedere all’assunzione, l’azienda dovrà pubblicare la posizione vacante sul portale, specificando le caratteristiche del ruolo e i requisiti richiesti.

    Solo dopo che la comunicazione sarà stata inserita, verificata e validata dal sistema, il datore potrà procedere con la stipula del contratto e con l’eventuale richiesta di incentivo.

    L’obiettivo della misura è duplice:

    1. trasparenza e tracciabilità, per evitare utilizzi impropri delle agevolazioni e garantire pari opportunità ai candidati in cerca di occupazione;
    2. integrazione tra politiche attive e sostegni economici, così da collegare le assunzioni incentivate a percorsi di inserimento lavorativo realmente efficaci.

    Il SIISL, istituito con il DL Lavoro del 2023 e già operativo, diventa così un nodo digitale centrale nelle relazioni tra imprese, lavoratori e pubblica amministrazione. Oggi infatti il sistema consente già a disoccupati, beneficiari di sussidi e operatori accreditati di interagire per offerte di lavoro, formazione e accompagnamento all’impiego. Con il DL 159, la sua funzione si estende anche alla pubblicità obbligatoria delle offerte incentivabili, completando l’ecosistema delle politiche attive digitali.

    Oltre ai datori di lavoro, anche le agenzie per il lavoro dovranno, entro il 1° aprile 2026, pubblicare attraverso il SIISL tutte le posizioni da loro gestite, potendo poi utilizzare lo stesso portale per la ricerca dei candidati con i profili più idonei

    Sicurezza, legalità e qualità del lavoro: la visione del DL Sicurezza

    Il collegamento tra assunzioni agevolate, trasparenza e sicurezza è uno dei punti di forza del DL 159, che affianca alle misure per l’inclusione occupazionale anche una serie di innovazioni nel campo della sicurezza sul lavoro.

    Il provvedimento, noto anche come “DL Sicurezza Lavoro”, introduce novità significative come:

    • l’estensione delle coperture assicurative INAIL agli studenti impegnati in percorsi formativi e PCTO (alternanza scuola-lavoro);
    • la digitalizzazione dei controlli sui cantieri e l’introduzione di sistemi informativi per il monitoraggio delle attività ad alto rischio;
    • ulteriori sanzioni per violazioni sulla patente a crediti per le imprese,

    In questo contesto, il collegamento tra incentivi occupazionali e rispetto delle norme di sicurezza diventa essenziale: solo le imprese che rispettano gli standard di tutela potranno beneficiare delle agevolazioni contributive.

    Il sistema SIISL, attraverso la raccolta e la condivisione delle informazioni sui rapporti di lavoro, diventa così anche uno strumento di vigilanza preventiva, capace di favorire l’emersione del lavoro regolare e ridurre i rischi di irregolarità.