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Auto aziendali: riconferma fringe benefit su ordini 2024
Con l’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge di conversione del DL 19/2025 (il cosiddetto “DL Bollette”), è stata confermata la modifica alla legge di bilancio 2025 in materia di tassazione dei fringe benefit relativi all’uso promiscuo dei veicoli aziendali.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 6 del decreto conferma infatti l’applicazione transitoria della “vecchia” disciplina per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti in determinati periodi, risolvendo la criticita normativa emersa nei mesi scorsi.
Si attende ora solo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale
In merito era intervenuta anche una circolare di Assonime che escludeva la retroattività come presente nella legge di bilancio, supportando delle richieste di intervento da parte degli operatori del settore.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025 sulle auto aziendali
La Legge di Bilancio 2025 (legge 234 2024), ha introdotto importanti novità in merito alla tassazione dell'uso promiscuo delle auto aziendali concesse ai dipendenti, con l'obiettivo di incentivare la transizione ecologica e il rispetto degli obiettivi di sostenibilità climatica.
Per questo motivo, è stato modificato l'articolo 51, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), ridefinendo la tassazione per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo in modo differenziato, come segue
- Norma generale Dal 1° gennaio 2025, la base imponibile per il calcolo del reddito da lavoro dipendente derivante dall’uso promiscuo delle auto sarà pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato secondo i costi chilometrici stabiliti dalle tabelle ACI, al netto di eventuali trattenute a carico del dipendente.
- Eccezione per veicoli a basse emissioni: la base imponibile è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Le nuove regole si applicano ai contratti di assegnazione ai dipendenti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.
Il problema e le reazioni al blocco del primo emendamento
La Commissione Bilancio della Camera, nel corso dell'esame per la conversione del DL Bollette, aveva respinto l'emendamento concernente una possibile norma di salvaguardia riguardante le auto aziendali. La motivazione della bocciatura in Commissione è legata all'estraneità di materia, che impedisce di inserirla nel testo di legge.
L'emendamento sopracitato nasceva dal problema evidenziato da imprese e associazioni per cui per i veicoli elettrici o ibridi che saranno assegnati quest'anno ai dipendenti ma ordinati già l'anno scorso le agevolazioni non sono applicabili, con conseguenti forti disparità tra i contribuenti. La modifica avrebbe previsto una deroga per le assegnazioni ai dipendenti effettuate fino al 30 giugno 2025.
L 'associazione Aniasa, che rappresenta le società di noleggio, ha espresso una forte preoccupazione per la decisione della Commissione , evidenziando come l'incertezza normativa abbia già causato un calo nelle immatricolazioni di circa 70.000 veicoli, con una perdita stimata di 2,5 miliardi di euro sul PIL.
L’intervento di Assonime sui destinatari delle novità
Sul tema delle regole fiscali applicabili alle auto aziendali date in uso promiscuo, in seguito all'introduzione di nuove disposizioni nella legge di Bilancio 2025, la circolare n. 7/2025 di Assonime è intervenuta affermando che le vecchie regole fiscali (in vigore fino al 31 dicembre 2024) dovrebbero continuare ad applicarsi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo entro il 2024, evitando l'applicazione del criterio del valore normale e mantenendo la determinazione forfettaria basata sulle tariffe ACI.
Nello specifico Assonime sottolinea che, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti cambiamenti introdotti nel 2020, la legge di Bilancio 2025 non prevede una disciplina transitoria specifica .
Inoltre la circolare evidenzia che la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2025 indica gli effetti finanziari delle nuove disposizioni solo con riferimento alle auto immatricolate e assegnate dal 2025.
Questo suggerisce che le precedenti disposizioni debbano rimanere in vigore e applicabili
- ai veicoli immatricolati, concessi e con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
- ai veicoli immatricolati entro il 2024 ma concessi con contratti stipulati dal 2025;
- ai veicoli immatricolati dal 2025 ma la cui concessione in uso promiscuo è stata pattuita con contratto stipulato entro il 2024.
Ancora Assonime argomenta che applicare retroattivamente le nuove regole alle auto concesse in uso promiscuo sulla base delle normative precedenti va contro il principio del legittimo affidamento dei contribuenti interessati.
Detraibilità auto 2024: il nuovo emendamento approvato
La nuova norma proposta dai relatori di maggioranza introduce il nuovo comma 48-bis all’articolo 1 della legge n. 207/2024, stabilendo che la vecchia disciplina fiscale – quella in vigore fino al 31 dicembre 2024 – continui ad applicarsi non solo ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2024, ma anche a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti fino al 30 giugno 2025.
La misura consente quindi a datori di lavoro e dipendenti di beneficiare del vecchio regime fiscale per un periodo transitorio.
Tuttavia, resta irrisolto il nodo dell’ambiguità legata al momento determinante per l’applicazione del regime: ancora secondo Aniasa, dovrebbe essere l’ordine, non la consegna, a determinare il trattamento fiscale, altrimenti si rischiano ulteriori disparità.
Si sottolinea infatti che non sono rari i ritardi nella consegna dei veicoli – spesso legati a fattori produttivi e logistici indipendenti dalla volontà delle parti.
Resta da vedere se l'emendamento passerà anche al Senato, posto è sempre valida la motivazione dell'estraneità della materia di questo emendamento rispetto al contenuto del decreto 19 2025.
L'intenzione di intervento ormai palese del Governo potrebbe prendere anche forma in un successivo provvedimento, tra i vari in preparazione.
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Tasso INAIL per interessi e sanzioni da aprile 2025
A partire dal 23 aprile 2025, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 17 aprile scorso, cambiano di nuovo i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, nonché le sanzioni civili per ritardati pagamenti.
Questa modifica si rende necessaria per adeguare il sistema di riscossione alle attuali condizioni economiche e garantire una maggiore equità nel trattamento dei debitori.
Lo ha comunicato l'istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni con la circolare 27 del 22 aprile 2025.
INAIL Tasso Rateazioni dei Debiti Assicurativi
Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori viene aggiornato all’8,40%. Questo valore deriva dalla somma del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,65%) con una maggiorazione di 6 punti percentuali. Tale misura si applica a tutte le istanze di rateazione presentate a partire dal 23 aprile o 2025.
Sanzioni Civili
Per quanto riguarda le sanzioni civili
1- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 23 aprile 2025, la misura della sanzione è pari al 7,90%;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema senza ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente pari al 2,40%;
2 – in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste entro dodici mesi dal termine il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, quindi dal 23 aprile pari al 7,90%
- Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5, quindi pari al 9,90%
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili aziende sottoposte a procedura concorsuale
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Nello specifico:
- La sanzione civile per mancato o ritardato pagamento è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ossia 2,40%.
- La sanzione civile per evasione è pari al tasso minimo dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti percentuali, quindi 4,40%.
Tabella Riassuntiva tassi INAIL
Tipologia Nuovo Tasso Rateazione debiti per premi 8,65% Sanzione civile per ritardo 8,15% Sanzione civile per pagamento entro 120 giorni 2,65% Sanzione civile per evasione (entro 30 giorni) 8,15% Sanzione civile per evasione (entro 90 giorni) 10,15% Recepimento nuovo saggio legale 2025
L'INAIL, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, ha comunicato il recepimento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, con il quale il saggio degli interessi legali, è stato abbassato dal 2,5% al 2% annuale a partire dal 1° gennaio 2025.
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Recupero TFR per giornalisti in CIGS con contratto di solidarietà
Con il Messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025, l’INPS fornisce chiarimenti e istruzioni operative riguardanti il recupero delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per giornalisti dipendenti , precedentemente iscritti a INPGI, da parte delle imprese editoriali che hanno fruito della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) in costanza di contratti di solidarietà difensiva.
Come noto la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, art. 1, commi da 103 a 118) ha poi trasferito dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale dell’INPGI all’INPS, limitatamente alla gestione sostitutiva. Ciò ha determinato alcune problematiche per le imprese che non avevano ancora potuto recuperare le relative quote di TFR maturate prima del trasferimento.
Ecco le istruzioni per il recupero tramite conguaglio Uniemens.
Settore editoriale: normativa di riferimento
Il Messaggio si rivolge in particolare alle imprese editoriali che hanno impiegato giornalisti assunti con contratti disciplinati dal regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) fino al 30 giugno 2022.
Il quadro di riferimento è fornito dall’articolo 21, comma 5, del D.lgs. 148/2015, il quale stabilisce che le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro siano a carico della gestione di afferenza.
Il diritto è condizionato: si consolida solo in assenza di licenziamenti per motivi oggettivi o collettivi entro 90 giorni dalla fine della fruizione del trattamento CIGS, o di un eventuale trattamento straordinario successivo.
In base al Decreto Interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 era stata ammessa per tali imprese la possibilità di richiedere trattamenti CIGS per la causale “contratto di solidarietà difensivo”, con applicazione della disciplina dell’art. 21, comma 5, inclusa la copertura delle quote di TFR.
Aspetti operativi: come procedere al recupero – codice Uniemens
L’INPS chiarisce che le imprese editoriali che abbiano fruito della CIGS per contratti di solidarietà in favore di giornalisti e che non abbiano potuto eseguire il recupero del TFR tramite l’INPGI possono ora recuperarlo tramite conguaglio presso l’Istituto.
Come premesso, il recupero è subordinato alla verifica che nessun licenziamento per causa oggettiva o collettiva sia intervenuto entro i termini di legge (90 giorni dalla fine della CIGS o di eventuale trattamento straordinario successivo).
Solo dopo tale verifica si consolida il diritto di credito del datore di lavoro. Inoltre, il termine decennale di prescrizione decorre solo dal momento del consolidamento del diritto, garantendo un’adeguata finestra temporale per l’esercizio del recupero.
Codice di conguaglio
Ai fini pratici, il datore di lavoro deve esporre il recupero delle quote di TFR nel flusso Uniemens utilizzando il codice “L045”, che identifica le “Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015”.
Tale codice era già stato introdotto dalla Circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017, alla quale il Messaggio rinvia anche per le altre istruzioni operative. Gli importi esposti saranno oggetto di verifiche da parte dell’INPS per garantirne la coerenza con le disposizioni normative.
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Fondo nuove competenze FNC3: primo elenco di domande ammissibili
Il ministero del lavoro comunica che è disponibile online, alla voce FAQ della piattaforma dedicata FNC3 un primo elenco delle istanze e domande che, in base alla dotazione finanziaria dell’avviso,
- sono ammissibili alla prossima valutazione e che
- rientrano nella capienza di risorse disponibili per tipologia di intervento (filiera, sistemi formativi e istanza singola) e per categoria di Regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate).
Viene specificato che la pubblicazione ha valore solo informativo e verrà aggiornata .
L’effettiva ammissibilità delle domande sarà definita solo una volta completata la fase di valutazione.
Le aziende riceveranno comunicazioni ufficiali e potranno poi verificare lo stato di avanzamento delle proprie domande o istanze tramite la piattaforma informatica dedicata a Fnc3, disponibile nel Portale per le politiche attive del lavoro Apre in una nuova scheda.
QUI l’elenco delle istanze ammissibili alla valutazione (file xlsx).
Giova ricordare che il decreto relativo al Fondo Nuove Competenze, giunto alla sua terza edizione, che finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, concordati tra datori di lavoro e parti sindacali, era stato pubblicato il 26 novembre 2024 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dopo una lunga attesa di vari mesi.
Questa edizione del Fondoviene ridenominata Fondo Competenze per l'innovazione, è finanziata inizialmente con 731 milioni di euro che potrebbero aumentare fino a circa 800 milioni grazie ai risparmi accumulati nelle precedenti edizioni.
Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 10 aprile scorso
Rivediamo nei paragrafi seguenti tutti i dettagli sulla misura , con le specifiche operative per il 2024 (v. all'ultimo paragrafo)Scarica qui il testo del decreto
Qui il testo integrale dell'avviso Fondo nuove competenze 3
Qui il decreto direttoriale del 5.12.2024
Fondo nuove competenze: cos’è
Il Fondo Nuove Competenze FNC era stato istituito dal Decreto Rilancio 34 2020 e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) per contribuire alla formazione dei lavoratori nelle imprese in crisi per la pandemia Covid.
E' stato poi rifinanziato per sostenere la ripresa economica, anche alla luce delle nuove esigenze di sostenibilità e digitalizzazione richiesti dal mercato mondiale.
Nel 2022 il rifinanziamento è stato ottenuto grazie alle risorse del fondo europeo React EU per il PNRR
Lo strumento è stato molto apprezzato dalle imprese in quanto prevede la possibilità di ottenere finanziamentI a fondo perduto per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori , per i periodi dedicati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .
I corsi di formazione previsti dagli accordi possono essere erogati :
- sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca, enti formativi di categoria
- che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo.
Fondo nuove competenze 3 edizione 2024 di cosa si tratta
In risposta a due interpellanze parlamentari di aprile scorso il Governo si era impegnato ad investire ancora nella formazione dei lavoratori e chiarito che con " il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, prevede la priorità del finanziamento del Fondo nuove competenze con una dotazione di circa 800 milioni.
Tra le novità della nuova edizione, spicca la possibilità di includere nei percorsi formativi finanziati anche il personale non ancora assunto, con una percentuale di rimborso del 100% della retribuzione favorendo l’integrazione tra formazione e selezione,
Vincenzo Caridi, capo dipartimento del Ministero del Lavoro, aveva evidenziato come il Fondo intenda promuovere la rete tra imprese, la transizione digitale e green e l’inclusione generazionale, oltre a prevedere incentivi per la formazione dei lavoratori stagionali prima dell’avvio dell'attività.
Lo strumento è di importanza strategica nel Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e ha finora coinvolto:
- oltre 14.000 aziende e
- 700.000 lavoratori
per più di 93 milioni di ore di formazione.
Fondo nuove competenze per l’innovazione 2024: aree di intervento
Analogamente alla seconda edizione, i beneficiari sono i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi di formazione per il miglioramento delle competenze dei lavoratori.
Si conferma che gli accordi devono essere concordati con le rappresentanze sindacali e devono includere i seguenti elementi,:
- Progetti formativi per i lavoratori.
- Numero di lavoratori coinvolti nei percorsi.
- Quota dell’orario lavorativo da destinare allo sviluppo delle competenze.
- Eventuale coinvolgimento di lavoratori disoccupati, preselezionati dal datore di lavoro, nei percorsi formativi.
Le aree di intervento includono:
- Sistemi tecnologici e digitali.
- Intelligenza artificiale.
- Sostenibilità e impatto ambientale.
- Economia circolare.
- Transizione ecologica.
- Efficientamento energetico.
- Welfare aziendale e benessere organizzativo.
Il piano deve inoltre documentare le competenze già possedute dai lavoratori e prevedere interventi di formazione personalizzati in base ai fabbisogni specifici. La progettazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento indicati nel decreto ministeriale 115/2024, riferiti ai repertori di competenze di settore.
Fondo nuove competenze per l’innovazione 2024: I finanziamenti
La dotazione iniziale del Fondo ammonta a 730 milioni di euro, suddivisa in tre categorie principali:
- Sistemi formativi (25% delle risorse): destinati a gruppi di imprese guidati da un big player, in linea con la direttiva UE 2023/2775.
- Filiere formative (25% delle risorse): rivolte a imprese di piccole e medie dimensioni (PMI), preferibilmente inserite in distretti territoriali, reti produttive o filiere con vocazione economica specifica.
- Singoli datori di lavoro (50% delle risorse): per interventi diretti da parte di singole imprese.
Massimali di finanziamento
Il contributo massimo varia in base alla tipologia di intervento:
- Sistemi formativi: fino a 12 milioni di euro per ciascun gruppo, con un limite del 60% dei lavoratori dipendenti coinvolti del big player capofila.
- Filiere formative: fino a 8 milioni di euro per progetto.
- Datori di lavoro singoli: massimo 2 milioni di euro, con l’obbligo di presentare una sola domanda di contributo.
Modalità di finanziamento
Come nella seconda edizione, il Fondo copre:
- il 60% della retribuzione oraria e
- il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per le ore dedicate alla formazione.
ATTENZIONE novità 2024
Per i percorsi presentati da sistemi formativi o filiere formative, la quota retributiva finanziabile sale all’80%.
Il 100% della retribuzione oraria è coperto per lavoratori disoccupati da oltre 12 mesi, assunti con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca successivamente alla pubblicazione del decreto ministeriale e prima dell’inizio della formazione.
Fondo nuove competenze 3 (2024): la procedura operativa
Per la presentazione dell’istanza, il datore di lavoro dovrà allegare:
- Accordo collettivo: conforme a quanto previsto dal § 5 dell’Avviso.
- Progetto formativo: redatto in base al § 7 dell’Avviso.
- Delega (se necessaria): accompagnata da documento di identità sia del delegante che del delegato, in conformità all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000.
- Autocertificazioni di rappresentatività: in caso di assenza di rappresentatività sindacale interna.
PROCEDURA OPERATIVA
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024.
Le informazioni richieste al punto 4.5 dell’Avviso devono essere caricate sulla piattaforma informatica.
La fase istruttoria inizierà il 10 febbraio 2025, seguendo il criterio cronologico di presentazione.
GESTIONE DEL CONTRIBUTO
Richiesta di anticipazione: È possibile richiedere fino al 40% dell’importo finanziabile, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa valida per 24 mesi.
Saldo: Può essere richiesto al completamento delle attività formative, entro e non oltre 365 giorni solari dalla data di approvazione dell’istanza.
ECCEZIONI E VARIAZIONI
Il § 11 dell’Avviso disciplina le variazioni ammesse dopo la presentazione dell’istanza.
Il § 14 prevede eccezioni per la formazione di disoccupati con successiva assunzione stagionale nei settori del turismo e dell’agricoltura (contratti di almeno 120 giorni, come da codici ATECO specificati nell’allegato_01).
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Esonero per parità di genere: scadenza domande il 30.4
La legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere".
Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario
La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.
Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.
Per usufruirne, i datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione nel 2024 devono presentare domanda entro il 30 aprile prossimo.
La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )
INPS ha fornito le nuove istruzioni con il messaggio 4479 del 30 dicembre 2024.
Ricordiamo qui di seguito come funziona. l'agevolazione e come si richiede.
Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda
Modalità di presentazione della domanda
I datori di lavoro privati devono:
- accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
- Selezionare l’anno di riferimento 2024 e
- compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”
ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2025, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2024.
Il modulo telematico richiede la compilazione di:
- Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
- Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
- Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
- Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
- Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.
Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari
Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:
- Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
- Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
- Dati retributivi e aziendali che comprendono
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- Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
- Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
- Eventuali modifiche alla certificazione:
Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda
INPS precisa che le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2025). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.
Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.
ATTENZIONE In caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.
L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.
È importante sottolineare anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.
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Concorso magistratura tributaria: istruzioni per gli scritti
Sulla Gazzetta Ufficiale concorsi dell'11 aprile 2025 è stato pubblicato il diario delle prove del primo concorso indetto con decreto del direttore generale del Dipartimento della giustizia tributaria prot. RR 46 del 30 maggio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 46 del 7 giugno 2024, si svolgeranno nei giorni 28 e 29 maggio 2025 presso l'Ergife Palace Hotel sito in largo Lorenzo Mossa n. 8 – 00165 Roma. Il ministero precisa che:
L'ingresso dei candidati all'interno dei locali, dove saranno eseguiti i controlli di rito, sara' consentito a partire dalle ore 8,00 e fino alle ore 9,30, ora in cui i cancelli esterni verranno chiusi. Saranno ammessi all'esame esclusivamente i candidati presenti all'interno dei cancelli entro le ore 9,30.
Ai fini della partecipazione alle prove i candidati dovranno presentarsi, a pena di non ammissione alla effettuazione delle stesse, muniti di uno dei seguenti documenti di identita' in corso di validita', leggibile e visibile in ogni sua parte:
- carta di identita';
- passaporto;
- patente di guida;
- tessera ministeriale Mod. AT.
Inoltre, dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b).
Qui il testo completo dell'AVVISO.
Il 18 febbraio scorso era stato pubblicato l'avviso con i risultati della prova preselettiva ( allegato qui)
Il TESTO del bando IN PDF è allegato in fondo all'articolo
Si ricorda che nel decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 erano state ridisegnate le prove, annullando la proposta di un concorso semplificato (vedi sotto il dettaglio delle modalità delle prove d'esame).
Vediamo nei paragrafi successivi come i dettagli sulle prove, le materie da preparare ed alcuni esempi di quiz risolti.
Per l preparazione sono disponibili
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- "Concorso magistratura tributaria: tecniche di redazione sentenze ordinanze e decreti " 236 pagg. – qui il link ad AMAZON
- Concorso Magistratura tributaria: temi svolti – 128 pagg. – qui il link ad AMAZON
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Concorso magistrati tributari 2024: requisiti e prove
Per partecipare è richiesto il diploma di laurea in:
– Giurisprudenza;
– Scienze dell’Economia;
– Scienze Economico-aziendali.
e i seguenti requisiti generali :
a) essere cittadini italiani;
b) avere l’esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
Come preannunciato nel DL PNRR 19-2024 la bozza del bando prevede
- una prova preselettiva,
- una prova scritta (che comprende due elaborati teorici e una prova pratica) e
- una prova orale.
La prova preselettiva si è svolta il 14 febbraio 2025 presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 00148 Roma RM, icandidati convocati secondo la seguente ripartizione:
- 14 febbraio 2025 – ore 10,00 – iniziali cognomi dei candidati convocati: dalla lettera “A” fino alla lettera “K”
- 14 febbraio 2025 – ore 15,00 – iniziali cognomi dei candidati convocati: dalla lettera “L” fino alla lettera “Z”
Erano esonerati dalla prova preselettiva:
- i candidati diversamente abili che hanno dichiarato, nell’apposito spazio della domanda di partecipazione, una percentuale di invalidità pari o superiore all’80% (ottanta per cento), e che hanno allegato alla domanda la necessaria documentazione sanitaria a supporto, e
- le altre categorie di candidati esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del bando, e che abbiano ricevuto una comunicazione della conferma dell’esonero da parte della Commissione.
PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, sarà realizzata con l’ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla nel tempo massimo di 60 minuti.
Verrà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata o multipla; 0 punti per ogni mancata risposta,
Verranno ammessi allo scritto un numero di candidati pari a tre volte i posti a concorso.
Sono esonerati dalla prova preselettiva
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
PROVA SCRITTA
La prova scritta consiste in due elaborati tra i tre seguenti, individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova:
- – elaborato teorico vertente sul diritto tributario;
- – elaborato teorico vertente sul diritto civile o commerciale;
- – prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.
La prova è valutata in ventesimi, e sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato.
PROVA ORALE
Infine la prova orale verterà sulle seguenti materie:
- diritto tributario e diritto processuale tributario
- diritto civile e diritto processuale civile
- diritto penale
- diritto costituzionale
- diritto amministrativo
- diritto commerciale
- diritto dell’Unione europea
- contabilità aziendale e bilancio
- elementi di informatica giuridica
- lingua straniera (indicata nella domanda, a scelta fra inglese, spagnolo, francese e tedesco)
La prova si considererà superata ottenendo un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie, un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva – tra prova scritta e prova orale – non inferiore a 90 punti.
Concorso magistrati tributari: nuova Commissione
Il decreto 75 2023 aveva previsto novità sulla commissione di concorso, che sarà composta da un maggior numero di commissari, ovvero:
- dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede,
- da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità,
- da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame,
- da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e
- da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Non potranno essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.
Potranno inoltre essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.
Concorso magistrati tributari 2024 le dichiarazioni della Presidente
La presidente Lussana il 24 settembre 2024 aveva chiarito sulla conclusione del concorso e tirocinio che l’effettivo inserimento dei nuovi giudici nelle Corti richiederà poi un tirocinio di sei mesi per i candidati selezionati.
Inoltre , nel periodo di transizione le Corti di primo e secondo grado continueranno a svolgere le loro funzioni, nonostante la mancanza di nuovi giudici. A questo proposito il Consiglio di presidenza sta valutando la possibilità di prorogare l’età pensionabile degli attuali giudici per evitare una paralisi del sistema.
E' stato anche sottolineato che la formazione continua sarà cruciale per garantire l’adeguamento alle innovazioni e il mantenimento della qualità delle decisioni.
Allegati: -
Domande fermo pesca per il 2024 al via il 23 aprile
Il Decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 dispone che anche per l'anno 2024 è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 23 aprile al 16 giugno 2025, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.
Quando spetta l’indennità per fermo pesca
L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2024.
Fermo obbligatorio
I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:
- Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
- Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
- Pesca dei molluschi bivalvi.
- Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.
Fermo non obbligatorio
L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:
- Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
- Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
- Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
- Misure nazionali o UE per specie specifiche.
- Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.
A chi spetta (e a chi no ) l’indennità
Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:
- I dipendenti delle imprese del settore;
- I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.
Non hanno invece diritto all’indennità:
- Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
- I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
- I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”
Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile A BREVE dal portale Cliclavoro.
Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:
1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:
- Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
- Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
- Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
- La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.
2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.
Importante: tutte le istanze devono essere trasmesse entro il 16 giugno 2025. Non saranno accolte quelle:
- prive della Scheda 9 vistata;
- senza i dati dei lavoratori e i relativi IBAN;
- inviate con modalità diverse da quella telematica.
Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente che sarà disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” – al momento dell’apertura dello stesso.
Domande fermo pesca: tabella adempimenti
Adempimento Chi lo fa Modalità Scadenza Compilazione online dell’istanza Impresa Portale “Fermo Pesca” su Cliclavoro Entro il 16/06/2025 Generazione e integrazione Scheda 9 Impresa + Autorità marittima Compilazione e visto obbligatorio Entro il 16/06/2025 Compilazione file IBAN Ogni marittimo imbarcato Firma + documento d’identità allegato Con l’istanza Pagamento imposta di bollo Impresa Solo tramite PagoPA (da portale) Prima dell’invio domanda Dichiarazione per fermo non obbligatorio Comandante/armatore In carta semplice o online Entro ore 12:00 del primo giorno di fermo Variazioni IBAN Impresa/lavoratore Via applicativo Entro il 15/07/2025