-
Impatriati: ok al rimborso anche senza richiesta al datore
La Corte di Cassazione torna a favore del contribuente sul regime agevolato per i lavoratori impatriati, con l’ordinanza n. 15234/2025 depositata il 7 giugno. Anche in assenza di una formale richiesta al datore di lavoro, resta possibile accedere al beneficio fiscale previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, mediante dichiarazione dei redditi o istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73.
Il caso: agevolazione fruita in dichiarazione, contestata dal Fisco
La controversia riguardava un cittadino statunitense trasferitosi in Italia nel 2018 per lavorare come quadro. Egli aveva applicato autonomamente l’agevolazione in dichiarazione, ma l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’assenza di opzione esplicita nei termini indicati dal provvedimento del 31 marzo 2017.
Tuttavia, già in secondo grado (C.T. Reg. Aosta n. 28/2022), si era riconosciuto che il citato provvedimento si riferiva ai “contro-esodati” della L. 238/2010, non ai nuovi impatriati post-2015.
La posizione della Cassazione
La Cassazione ha confermato la possibilità di accedere all’agevolazione anche senza richiesta scritta al datore, valorizzando il fatto che la normativa non prevede una decadenza per omissioni formali. Viene richiamata anche la circ. 14/E/2012, secondo cui è legittima la richiesta di rimborso anche in via residuale.
La Corte afferma implicitamente che questo principio si applica anche alla disciplina ordinaria dell’art. 16, nella versione precedente al 29 aprile 2019.
In particolare, evidenzia che l’art. 3 del DM attuativo del 2016 collega la decadenza solo al mancato mantenimento della residenza per due anni, non al mancato rispetto delle prassi dell’Agenzia.
La conferma del precedente arresto 2024
La nuova ordinanza si allinea alla precedente n. 34655/2024, che aveva già legittimato il rimborso per i lavoratori in possesso dei requisiti sostanziali, anche senza domanda preventiva al datore. Tuttavia, la nuova sentenza chiarisce meglio che il divieto di rimborso previsto dal comma 5-ter dell’art. 16 riguarda solo fattispecie particolari (cittadini italiani non iscritti all’AIRE), evitando interpretazioni estensive.
La giurisprudenza di legittimità, pur tra incertezze applicative, converge quindi su un principio chiave: il regime degli impatriati è riconosciuto a chi possiede i requisiti previsti anno per anno, anche senza istanza al datore, attraverso la dichiarazione o una richiesta diretta di rimborso
. Le forme non prevalgono sulla sostanza, e ciò rafforza le tutele per i lavoratori rientrati in Italia.
-
Ferie residue 2023 da fruire entro il 30 giugno
Entro il 30 giugno di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e, se queste non sono state fruite interamente, dovranno essere versati i contributi previdenziali corrispondenti.
Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate nel 2023, mentre scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.
Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.
Diritto alle ferie e tempi di fruizione
Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .
Occorre inoltre fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle c.d. "ferie solidali", di recente istituzione
In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)
Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
- Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
- le ferie devono essere retribuite ;
- il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
- la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue:- per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono essere godute le ferie maturate nel 2023.
- Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate possono essere dilazionate o monetizzate
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire dell'intero periodo obbligatorio, è possibile per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.
L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Va anche considerato in modo particolare il fatto che il termine per l''assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.
Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga
Sanzioni per mancata fruizione delle ferie
Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative previste a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, sono le seguenti:
- Sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori
- Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni
- Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie
Versamento contributivo per ferie non godute: come funziona
In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori dei lavoro devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.
Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione.
La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970.
In assenza di accordi specifici, il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.
L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.
I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.
Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.
ATTENZIONE: Il termine per l’obbligazione contributiva è sospeso in caso di interruzione temporanea della prestazione lavorativa (malattia, maternità, Cigo, Cigs e Cig in deroga), riprendendo alla ripresa dell’attività lavorativa.
-
Bonus nascita 1000 euro: domande entro il 16 giugno
La legge di bilancio 2025 approvato dal Governo e pubblicato in GU il 31 dicembre come legge 207 2024 contiene , come da annunci dei ministri e della Premier Meloni, molte misure per le famiglie con reddito basso e per la protezione della genitorialità. Le principali sono:
- il bonus per le nuove nascite nelle famiglie con ISEE sotto i 40mila euro e
- il rafforzamento del bonus asilo nido, già in vigore, attraverso l'esclusione delle somme dell'Assegno Unico dalla soglia ISEE di accesso e l'eliminazione del requisito del secondo figlio sotto i 10 anni.
Vediamo maggiori dettagli e altri aspetti della nuova manovra di bilancio 2025 per le famiglie. All'ultimo paragrafo le istruzioni sul bonus nascita o "Carta nuovi nati" per la quale INPS ha pubblicato il 14 aprile la circolare di istruzioni n. 76 2025. Il 17 aprile è stata attivata la piattaforma per le domande del Bonus Nuovi nati, sia online che attraverso i patronati.
Da segnalare la scadenza del 16 giugno per le nascite del 2025 precedenti la data di apertura della piattaforma, ovvero gli eventi nascita o adozione verificatisi prima del 17 aprile 2025.
Di seguito i dettagli sulle misure per le famiglie e le istruzioni complete sul bonus nuovi nati.
Bonus nascita “Carta nuovi nati ” 1000 euro: cos’è
La legge di bilancio all'art 1 ai commi 206-208 introduce un contributo per le nuove nascite: si tratta di un bonus una tantum da mille euro riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 40 mila euro.
ATTENZIONE: A questo fine l'ISEE viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
La relazione illustrativa del ddl precisa che il contributo una tantum pari a mille euro:
- verrà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione e
- sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.
Beneficiari saranno:
- cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o
- familiari di cittadini UE , titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ,
- residenti in Italia.
La misura ha un costo di 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Bonus asilo nido: nuovo calcolo ISEE e incremento importo
Con la legge di bilancio è stato incrementato anche il bonus asilo nido diventa piu ricco per le famiglie con ISEE sotto i 40mila euro e potrà raggiungere un maggior numero di beneficiari, grazie all'esclusione delle somme ricevute a titolo di assegno Unico dal calcolo dell'ISEE (art 1 commi 208-211)
Inoltre la legge di bilancio sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) entrata in vigore nel 2024.
Viene quindi incrementa la relativa autorizzazione di spesa per il bonus asilo nido di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Si ricorda che l'importo del Bonus nel 2023 variava a seconda degli scaglioni di reddito familiare, i contributi vanno da:
- un massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
- un massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro con ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, oppure in assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati , discordante, non calcolabile.
Mentre per i nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e in presenza di un altro figlio sotto i 10 anni è fissato a:
- 3.600 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro ( ISEE assente o con omissioni o discordante).
Leggi l'aggiornamento Bonus nido: dal 2 aprile domande in lavorazione
Altre misure in legge di bilancio : detrazioni familiari, congedi parentali, Social card
Come detto vengono riconfermate per il 2025 altre misure di sostegno alle famiglie in particolare:
- La social card “Dedicata a te” per spese alimentari e bonus trasporti ai nuclei familiari di almeno 3 persone con ISEE fino a 15mila euro viene rifinanziata con 500 milioni di euro
- Le detrazioni fiscali saranno maggiorate per le famiglie piu numerose, si terrà conto cioè del numero dei familiari a carico.
- l’indennità del congedo parentale è elevata strutturalmente (non più in forma sperimentale) dal 30 per cento all’80 per cento per tre mesi , per uno dei due genitori, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.
Bonus nascita ” Carta nuovi nati” 2025: le istruzioni INPS
La circolare di istruzioni INPS è stata pubblicata il 14 aprile 2025 mentre il messaggio 1303 del 16 aprile comunica che dal 17 aprile è attiva la piattaforma per le domande .
Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.
La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
INPS precisa che con successivo messaggio sarà comunicata l’apertura del servizio per la presentazione delle domande sull’app INPS mobile.
Bonus nascita 2025: Sintesi delle istruzioni
L’INPS, con apposita circolare 76 del 14 .4.2025 chiarisce requisiti, modalità di accesso e gestione delle domande per il Bonus nascita 2025 da 1000 euro.
In questa tabella i requisiti :
Requisito Descrizione Cittadinanza – Cittadini italiani o UE
– Familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno
– Cittadini extra-UE con permesso di soggiorno valido ≥ 1 anno
– Rifugiati, apolidi, titolari di protezione internazionale
– Cittadini UK residenti in Italia entro il 31/12/2020Residenza Residenza in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido) fino alla presentazione della domanda. Requisito economico ISEE minorenni ≤ 40.000 € annui (AUU escluso dal calcolo). Data evento Figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.
Per affido preadottivo: conta la data di ingresso del minore nel nucleo.
Per adozioni internazionali: data di trascrizione nei registri civili.Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). In sede di prima attuazione della misura, Dato che il servizio per la presentazione della domanda non è ancora attivo , la scadenza di 60 giorni decorrerà dalla data di pubblicazione del messaggio INPS che annuncia l’apertura del servizio.
Può essere inoltrata da:
- uno dei genitori;
- il genitore convivente, se i genitori non vivono insieme;
- un tutore o il genitore del genitore minorenne o incapace, se il richiedente è minorenne o non può agire.
L’ISEE deve essere valido alla data della domanda oppure basato su una DSU presentata nello stesso momento.
Canali per inviare la domanda
I genitori possono presentare domanda attraverso:
- il sito web INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- l’app INPS mobile;
- il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
- un patronato.
Documentazione richiesta
Il richiedente dovrà dichiarare di possedere i vari requisiti e le modalità di pagamento (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato).
In caso di IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo MV70.
Tempi di pagamento e risorse
L’erogazione del Bonus avverrà in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili per l’anno in corso: 330 milioni di euro per il 2025, 360 milioni di euro annui dal 2026.
L’INPS effettuerà un monitoraggio mensile delle risorse e informerà i Ministeri competenti. In caso di scostamenti significativi, potrà essere modificato il tetto ISEE o l’importo del Bonus.
Regime fiscale
Il Bonus nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, restando quindi esente da tassazione.
-
Esame commercialisti 2025: UNGDCEC sollecita il Ministero
L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in un comunicato stampa del 9 giugno ha denunciato con fermezza il ritardo nella pubblicazione dell’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato 2025.
A pochi giorni dalla sessione estiva, infatti, il Ministero dell’Università e della Ricerca non ha ancora emanato il provvedimento che disciplina l’abilitazione alla professione, generando forte preoccupazione tra i candidati, gli ordini professionali e le istituzioni coinvolte.
Esame commercialisti la protesta dei giovani commercialisti
La Giunta UNGDCEC ha scritto al MUR per sollecitare chiarezza, sottolineando che l’assenza di certezze su date, modalità e struttura delle prove rende impossibile una pianificazione seria dello studio e compromette la serenità necessaria ad affrontare un passaggio fondamentale del percorso professionale.
“È una mancanza di rispetto ingiustificabile verso migliaia di aspiranti professionisti” si legge nella nota
L’associazione evidenzia come i giovani professionisti operino quotidianamente con puntualità e rigore, ed è quindi legittimo attendersi lo stesso livello di responsabilità dalle istituzioni. Per questo motivo, l’UNGDCEC rinnova l’appello al Ministero affinché si proceda senza ulteriori indugi alla pubblicazione dell’ordinanza 2025, ricordando che trasparenza e rispetto delle scadenze sono i pilastri di un sistema equo. “Il futuro della professione passa anche da qui”, conclude la Giunta.
Esame di stato commercialisti: le modalità 2024
Per gli esami di abilitazione dello scorso anno l'Art. 6 del Milleproroghe 2024 (D.L. n. 215/2023): aveva consentito ai Ministeri, anche per il 2024, di adottare modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di Stato.
A seguito di confronto con il Consiglio Nazionale, è stato stabilito che l’esame 2024 prevede:
- una prova scritta,
- una prova orale in presenza (non più da remoto come l’anno precedente).
- Le commissioni universitarie possono stabilire in autonomia le modalità dettagliate delle prove, nel rispetto dei regolamenti delle singole professioni.
- Nessuna possibilità di esonero dalle prove, anche se previsto da norme generali.
-
Assegno Unico e subentro in caso di decesso di un genitore: novità 2025
dal 1 giugno 2023 è stata prevista la maggiorazione dell’assegno unico anche in caso di un genitore deceduto al momento della presentazione della domanda, per un periodo di cinque anni successivi )come per i casi di 2 genitori lavoratori )
Con la circolare 76 del 10 agosto 2023 INPS ha fornito alcuni chiarimenti per l'applicazione della norma modificata
Con il messaggio 1796 del 6 giugno 2025 viene comunicata una implementazione nella procedura per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta. Vedi all'ultimo paragrafo la novità in dettaglio.
Maggiorazione assegno unico per 2 genitori lavoratori e casi di decesso
Con il messaggio 724 2023 del 17 febbraio 2023 INPS ha comunicato la novità nell'applicazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico nel caso di nuclei vedovili temporaneamente SOLO per il periodo febbraio 2022 febbraio 2023
Nello specifico l'istituto ricordava che per le famiglie con due genitori lavoratori il d.lgs istitutivo 230 2021 dell'Assegno Unico e universale per i figli a carico prevedeva una maggiorazione di 30 euro mensili per ogni figlio ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, con l'intento di favorire il lavoro femminile .
L' importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, il bonus si riduce gradualmente fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000 euro, per i quali la maggiorazione non spetta.
Inizialmente le istruzioni INPS chiarivano che "in linea di principio la maggiorazione non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore." D'accordo con il Ministero del lavoro l'istituto precisava appunto a febbraio scorso che : "tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili il bonus viene erogato d'ufficio per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno fino a febbraio 2023"
Per ottenerlo NON era necessario fare domanda.
Maggiorazione assegno unico ai nuclei vedovili dal 1 giugno 2023
Come detto il decreto lavoro 48 2023 stabilizza l'interpretazione fornita con INPS prevede che «La maggiorazione (…) e' riconosciuta, altresi', nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda,
- ove l'altro risulti deceduto,
- per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento,
- nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».
A questo fine vengono incrementate di circa 75 milioni di euro le risorse destinate all'Assegno unico fino al 2028, con previsione poi di utilizzare 13,4 milioni annui dal 2029
La formulazione della norma prevede comunque che la maggiorazione anche per i genitori vedovi entrasse a regime dal 1 giugno 2023 lasciando scoperti i mesi da marzo a giugno 2023
Maggiorazione assegno unico modifica domande in caso di decessi
Nella circolare 76 2023 INPS chiarisce le modalità applicative per l'integrazione delle domande.
Riepilogando :
dal 1 giugno 2023 è possibile beneficiare della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, anche in caso di decesso di uno dei genitori purche siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
– l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;
– il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore[3] o pensionato (cfr. la circolare n. 23/2022);
– il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.
La circolare fornisce anche alcuni esempi pratici
L'istituto sottolinea che nel gestionale dell’AUU sono state modifica alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori per ridurre la gravosità degli adempimenti e assicurare la continuità nei pagamenti
In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, all'eventuale riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.
Per le domande già presentate da genitori vedovi per ottenere la maggiorazione occorre integrare la domande in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data con alcuni dati
Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:
a) affidatario del figlio;
b) tutore del figlio;
c) figlio maggiorenne per se stesso.
ATTENZIONE In questi casi non non sussistono i presupposti per l’applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori. La circolare precisa infine le modalita di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite.
Assegno Unico figli: Domanda e subentro genitore superstite
Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio automaticamente rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato ie consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.
In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.
ATTENZIONE Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.
-
Erasmus giovani imprenditori 2025: si può fare domanda
Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare all’edizione 2025 del programma Erasmus per giovani imprenditori, promosso dalla Commissione europea.
Questa iniziativa mira a sostenere le persone che desiderano avviare un’attività imprenditoriale o che l’hanno recentemente costituita, offrendo loro l’opportunità di trascorrere un periodo di formazione pratica presso una piccola o media impresa (PMI) in un altro Paese europeo. Il cuore del programma è lo scambio di esperienze: il nuovo imprenditore ha la possibilità di affiancare un imprenditore con almeno tre anni di esperienza, all’interno della sua azienda, per un periodo compreso tra uno e sei mesi.
Durante questo soggiorno formativo, il partecipante riceve un sostegno economico sotto forma di borsa di mobilità, pensata per coprire parte delle spese di viaggio e permanenza. Si tratta di un’occasione preziosa per apprendere concretamente le competenze necessarie alla gestione di un’impresa, direttamente sul campo, in un contesto internazionale e multiculturale.
Come funziona il programma Erasmus giovani imprenditori
Il programma si rivolge sia ai nuovi imprenditori, cioè persone con un’idea di business ben definita o che abbiano avviato l’attività da meno di tre anni, sia agli imprenditori ospitanti, titolari o responsabili di PMI con una consolidata esperienza, desiderosi di confrontarsi con approcci innovativi e stringere potenziali collaborazioni europee.
I vantaggi sono molteplici per entrambe le categorie: chi è all’inizio del proprio percorso imprenditoriale può acquisire competenze pratiche in ambiti strategici come la contabilità, il marketing, la gestione dei clienti e la pianificazione finanziaria, perfezionando il proprio business plan e sviluppando un network professionale a livello europeo.
Al contempo, l’imprenditore esperto beneficia del confronto con nuove idee e potenziali partner, oltre ad approfondire la conoscenza di mercati esteri e regolamentazioni differenti.
L’intero iter di partecipazione è supportato da una rete di organismi intermediari locali che offrono assistenza tecnica nella preparazione della domanda, nella selezione dei partner e nella gestione del soggiorno all’estero.
Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento, poiché il programma prevede una procedura a sportello, ed è accessibile a imprenditori residenti stabilmente in uno dei Paesi partecipanti, comprese le regioni ultraperiferiche e i territori d’oltremare dell’Unione europea.
Erasmus giovani imprenditori : guida operativa
Sezione Dettagli Sito ufficiale del programma erasmus-entrepreneurs.eu Modulo di candidatura online Compila la domanda qui Requisiti per nuovi imprenditori – Residenza permanente in un Paese partecipante
– Impresa avviata da meno di 3 anni o idea imprenditoriale con business plan
– Età minima: 18 anniRequisiti per imprenditori ospitanti – Titolare o gestore di una PMI con almeno 3 anni di attività
– Residenza permanente in un Paese partecipanteDocumenti richiesti – Curriculum vitae (preferibilmente Europass)
– Lettera di motivazione
– Business plan (per nuovi imprenditori)Durata dello scambio Da 1 a 6 mesi, anche non consecutivi (entro 12 mesi) Supporto finanziario Borsa mensile variabile per spese di viaggio e soggiorno Centri di contatto locali Vedi elenco Guida alla registrazione Guida NE / Guida HE Assistenza e contatti Email: [email protected]
Telefono: +32 2 282 08 73 -
Licenziamento in prova: i termini per impugnarlo
Nel rapporto di lavoro subordinato, il periodo di prova rappresenta una fase delicata e peculiare, in cui sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere liberamente dal contratto.
Ma cosa accade se il recesso è impugnato dal lavoratore? E soprattutto: valgono anche in questi casi i termini di decadenza stabiliti dalla legge per i licenziamenti ordinari?
La Corte di Cassazione è intervenuta di recente con l’ordinanza n. 9282 depositata l’8 aprile 2025 (udienza del 4 febbraio), per risolvere questa questione.
La sentenza ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito, riaffermando un principio fondamentale: il licenziamento intimato durante il periodo di prova non è soggetto ai termini di decadenza di cui all’art. 6 della Legge n. 604/1966, come modificato dalla Legge n. 183/2010.
il caso: il ricorso per licenziamento oltre i 60 giorni
Il lavoratore, assunto con qualifica di quadro e patto di prova di 60 giorni, aveva ricevuto comunicazione di recesso da parte della società datrice il 4 dicembre 2018.
Dopo aver avviato un tentativo di conciliazione presso l’Ente Bilaterale del Terziario, aveva depositato il ricorso giudiziale solo il 4 giugno 2019, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa sui licenziamenti (oltre anche il termine prorogato previsto in caso di conciliazione non andata a buon fine).
La Corte d’Appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale, aveva dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo maturata la decadenza: secondo i giudici, il comportamento omissivo della società datrice (mancata presentazione al tentativo di conciliazione) equivaleva a un rifiuto espresso, facendo scattare il termine di decadenza.
Contro questa decisione il lavoratore ha presentato ricorso per Cassazione, articolato in dieci motivi. Tra questi, quello risultato decisivo è stato il quinto, relativo alla corretta interpretazione dell’art. 10 della Legge n. 604/1966.
Le motivazioni della Cassazione: esclusa la decadenza per il recesso in prova
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la decisione della Corte d’Appello per aver applicato erroneamente la disciplina sui termini di decadenza. I giudici hanno ricordato che la Legge n. 604/1966, all’art. 10, stabilisce chiaramente che le sue disposizioni “si applicano ai lavoratori assunti in prova solo dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva o, in ogni caso, decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro”.
Nel caso specifico, il recesso è avvenuto nel corso del periodo di prova, e non si era ancora perfezionata l’assunzione definitiva. Di conseguenza, non potevano operare le norme che prevedono un termine di decadenza per impugnare il licenziamento, così come previsto all’art. 6 della medesima legge, modificato dalla Legge n. 183/2010.
Secondo la Corte, il licenziamento in prova ha una “valenza diversa” rispetto al licenziamento ordinario: non si configura come atto unilaterale di recesso da un rapporto consolidato, ma come espressione del diritto di prova previsto dal contratto. Dunque, non rientra tra i casi di “invalidità del licenziamento” disciplinati dalla normativa ordinaria.
Per questi motivi, la sentenza della Corte d’Appello è stata cassata e rinviata a un nuovo esame nel merito da parte della stessa Corte, in diversa composizione.
Le conseguenze per i datori di lavoro
La decisione della Cassazione ha un impatto rilevante, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Per i primi, si chiarisce che il recesso durante il periodo di prova non è vincolato ai rigidi termini di impugnazione previsti per i licenziamenti, purché il patto di prova sia valido e correttamente applicato. Per i secondi, viene riconosciuta la possibilità di contestare il licenziamento anche oltre i 60 giorni, se questo è avvenuto in prova.
È tuttavia importante ricordare che, superata la questione processuale della decadenza, il lavoratore dovrà comunque dimostrare in giudizio eventuali vizi di legittimità del licenziamento o del patto di prova. La tutela giurisdizionale, quindi, rimane garantita, ma non automatica.