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Ricercatori: le novità 2026 che favoriscono le assunzioni
Il 2026 segna un passaggio importante per il reclutamento dei ricercatori nelle università italiane.
Con l’ultimo decreto Pnrr, collegato alla legge di Bilancio 2026, il Governo è intervenuto sul meccanismo di calcolo del cosiddetto tetto dell’80% del rapporto tra spese di personale e finanziamenti statali, parametro decisivo per determinare la capacità assunzionale degli atenei.
In base alla normativa vigente, il rispetto di tale soglia consente alle università di utilizzare integralmente i punti organico, indispensabili per sostituire docenti e ricercatori cessati dal servizio e, nei casi di maggiore virtuosità, per ampliare l’organico. Negli ultimi anni, tuttavia, il vincolo ha rappresentato un ostacolo all’assunzione di nuovi ricercatori, soprattutto giovani, limitando l’effettiva attuazione delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Proprio per superare questa criticità, il decreto Pnrr ha previsto l’esclusione di specifiche figure di ricercatori dal calcolo del tetto dell’80%, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e rendere più attrattive le carriere accademiche. La misura si inserisce in un contesto di crescita delle spese di personale universitario – aumentate negli ultimi anni – ma anche di un incremento dei finanziamenti esterni, che ha contribuito a contenere l’impatto complessivo sui bilanci degli atenei.
Le novità 2026
Dal 2026, alcune tipologie di ricercatori e figure assimilate non saranno più computate ai fini del rispetto del limite dell’80% tra spese di personale e contributi statali. In particolare, l’esonero riguarda:
- i ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTD-A);
- i nuovi contratti di ricerca introdotti dalla riforma del pre-ruolo universitario;
- gli incarichi di ricerca;
- gli incarichi post-doc.
Queste figure vengono equiparate, sotto il profilo contabile, agli ex assegnisti di ricerca, già esclusi dal vincolo. Per gli atenei ciò significa poter assumere nuovi ricercatori senza che tali costi incidano sugli indicatori utilizzati dal Ministero dell’Università per la distribuzione dei punti organico.
Secondo i dati riportati nella relazione tecnica al decreto Pnrr, l’incidenza dei ricercatori di tipo A sulla spesa complessiva del personale universitario è rimasta contenuta, poco superiore al 2%, nonostante il loro numero sia cresciuto sensibilmente tra il 2021 e il 2023. Ciò è stato possibile grazie all’ampio utilizzo di fondi Pnrr e finanziamenti esterni, che hanno compensato l’aumento degli organici.
L’esclusione dal tetto dell’80% rappresenta anche un segnale in vista della stabilizzazione dei ricercatori assunti con risorse del Recovery Plan, sostenendo il piano straordinario di reclutamento previsto dalla legge di Bilancio 2026. Particolare rilievo assumono i contratti di ricerca, ancora poco diffusi ma destinati a crescere, anche grazie a specifici stanziamenti ministeriali per l’assunzione di giovani post-dottorato, con una quota riservata alle regioni del Mezzogiorno.
Completano il quadro gli incarichi post-doc, con compensi annui superiori ai 39 mila euro, e gli incarichi di ricerca rivolti a giovani laureati, con trattamenti economici inferiori ma finalizzati all’avvio alla carriera accademica.
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Assegno unico 2026 tabelle importi, ISEE, domanda
Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), con riferimento alla presentazione delle domande per l’anno 2026, all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie ISEE, nonché alle modalità di applicazione del nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione.
Il documento è rivolto ai soggetti già beneficiari della misura, e conferma il principio della continuità delle domande accolte.Vengono fornite inoltre le tabelle degli importi dell'assegno per il corretto riconoscimento degli importi spettanti nel nuovo anno.
Le norme sull’Assegno Unico e universale
L’Assegno Unico e Universale è disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto una misura strutturale di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, l’articolo 12, comma 3, del decreto stabilisce il principio di erogazione d’ufficio della prestazione, in presenza di una domanda in stato “accolta”, senza necessità di rinnovo annuale.
La circolare INPS richiama inoltre:
- la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che ha chiarito la validità pluriennale delle domande;
- l’articolo 4, comma 11, del D.lgs. n. 230/2021, che prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- l’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che introduce l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, rilevante anche ai fini dell’AUU.
le tabelle degli importi aggiornati
Per l’anno 2026, l’INPS conferma che non è necessario presentare una nuova domanda di Assegno Unico per i nuclei familiari che risultano già titolari di una domanda in stato “accolta”, salvo i casi di domanda decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Dal punto di vista economico, gli importi e le maggiorazioni sono stati adeguati del +1,4%, in applicazione della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT per l’anno 2025. Le nuove soglie e i valori aggiornati sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare.
In assenza di un ISEE valido, a partire da marzo 2026 l’AUU è corrisposto con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Tuttavia, se la DSU 2026 viene presentata entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvede al ricalcolo degli importi e alla corresponsione degli eventuali arretrati a decorrere da marzo 2026.
Per ottenere importi superiori al minimo, è quindi necessario che la DSU 2026 risulti correttamente attestata.
La circolare fornisce indicazioni dettagliate sulle maggiorazioni dell’AUU, applicabili in presenza di specifici requisiti soggettivi e reddituali. In particolare, sono confermate le seguenti fattispecie:
Fattispecie Condizione richiesta Maggiorazione prevista Figli di età inferiore a 1 anno ISEE 2026 applicabile Incremento del 50% dell’importo AUU fino al primo anno di vita Nuclei con almeno 3 figli ISEE neutralizzato ≤ 46.582,71 euro Incremento del 50% per ciascun figlio da 1 a 3 anni Nuclei con almeno 4 figli a carico Requisito numerico dei figli Maggiorazione forfettaria di 150 euro Gli importi aggiornati trovano applicazione: dalla mensilità di febbraio 2026 per i valori ordinari; dalla mensilità di marzo 2026 per gli adeguamenti riferiti a gennaio 2026. In relazione all’ISEE, la circolare chiarisce che il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzato per il calcolo dell’AUU a partire da marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano ancorate all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.
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Compenso avvocati: serve sempre l’accordo scritto
La determinazione del compenso professionale rappresenta un tema di rilievo anche per datori di lavoro e consulenti, soprattutto quando l’assistenza legale si inserisce nella gestione di rapporti societari o contenziosi complessi.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 803 di gennaio 2026, interviene nuovamente sul requisito della forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente, fornendo indicazioni operative utili anche per le imprese che conferiscono incarichi professionali.
Il caso esaminato consente di chiarire quali siano le conseguenze dell’assenza di un valido patto scritto sul compenso e quali criteri debbano essere applicati per la sua liquidazione, nonché il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.
Il caso : compenso concordato con preventivo
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti di una società, per attività difensiva svolta in un procedimento giudiziario. Il legale sosteneva che il compenso fosse stato concordato sulla base di una nota informativa/preventivo trasmessa al momento del conferimento dell’incarico e successivamente via posta elettronica, ritenendo sufficiente il comportamento concludente del cliente e l’assenza di contestazioni. La società, dal canto suo, eccepiva l’inesistenza di un accordo scritto valido e riteneva che il compenso dovesse essere determinato secondo i parametri forensi, avendo già effettuato pagamenti nel corso del rapporto.
Il giudice di merito aveva liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, riconoscendo solo gli interessi legali. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione dell’accordo sul compenso e la mancata applicazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.
Decisione della cassazione : orientamento riconfermato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio ormai consolidato: l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. Tale prescrizione non risulta superata dalla disciplina sull’ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012, che regola il momento della pattuizione ma non elimina il requisito formale.
Secondo la Corte, la forma scritta non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti, ma esige che proposta e accettazione siano entrambe redatte per iscritto. Non è sufficiente, pertanto, una nota informativa priva di sottoscrizione o un preventivo indicativo, né può assumere rilievo l’assenza di contestazioni o l’esecuzione del rapporto professionale. L’accettazione tacita o per comportamenti concludenti non è idonea a integrare il requisito formale richiesto dalla legge.
In mancanza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere determinato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di applicare importi diversi sulla base di intese informali. Quanto agli accessori del credito, la Cassazione ha precisato che il compenso dell’avvocato costituisce un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico. Ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento, spettano esclusivamente gli interessi nella misura legale, salvo prova specifica di un maggior danno, che nel caso di specie non risultava adeguatamente allegata.
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Bonus Mamme: domande integrative entro il 31 gennaio
Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 6 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, che istituisce il Nuovo Bonus Mamme 2025. Si tratta di una integrazione al reddito di 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa, riconosciuta alle madri lavoratrici con due o più figli che esercitano attività dipendente o autonoma.
Il 27 novembre sono state pubblicate dall'INPS le faq aggiornate. Il 4 dicembre l'Istituto ha comunicato che è disponibile anche il Manuale aggiornato sul sito istituzionale (www.inps.it) al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”> “Scarica manuale utente”.
Si ricorda che la scadenza della domande per chi ha già i requisiti è fissata al 9 dicembre 2025 e consente di avere il pagamento entro fine anno.
Con un nuovo messaggio INPS ricorda che entro il 31 gennaio 2026 si possono inoltrare le domande da parte delle lavoratrici che non hanno ricevuto alcune mensilita e di coloro con requisiti maturati tra il 9 dicembre 2025, e il 31 dicembre 2025.
Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo
Bonus mamme lavoratrici : a chi spetta, esempi
La misura, che sostituisce per la maggioranza dei casi , temporaneamente l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, è finanziata per un totale di 480 milioni di euro Il bonus è erogato a domanda dall’INPS e sarà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 o, per domande tardive, entro febbraio 2026.
ATTENZIONE la somma è esclusa dal calcolo ISEE.
Nello specifico , l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 riconosce il beneficio alle lavoratrici madri:
- Dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) anche con lavoro a chiamata o in somministrazione.
- Autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, incluse le casse professionali e la Gestione separata INPS.
Il diritto sussiste solo se il reddito da lavoro 2025 non supera 40.000 euro annui e il rapporto di lavoro o l’attività autonoma è in essere nel mese di riferimento.
Numero figli Età del figlio più piccolo Condizione lavorativa Durata beneficio 2 figli Inferiore a 10 anni Dipendente (no domestico) o autonoma Fino al mese del 10° compleanno del secondo figlio 3 o più figli Inferiore a 18 anni Dipendente (no domestico) o autonoma a tempo determinato o autonoma -il bonus non è riconosciuto nei mesi in cui esiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tali lavoratrici beneficiano già dell’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Fino al mese del 18° compleanno del figlio più piccolo La circolare fornisce numerosi esempi pratici, tra cui
- madre di due figli: il bonus spetta da gennaio a settembre 2025 se il secondo figlio compie 10 anni a settembre;
- madre di tre figli con contratto trasformato a tempo indeterminato a luglio, il bonus spetta da gennaio a giugno;
- madre con un figlio e secondo nato ad aprile: il bonus bonus da aprile a dicembre.
ATTENZIONE per le dipendenti a tempo indeterminato con tre figli il datore di lavoro applica l'esonero contributivo totale previsto dalla legge di bilancio 2025 e non il bonus 40 euro.
Bonus mamme 2025 le domande
L’INPS precisa che il Nuovo Bonus mamme è erogato a domanda, da effettuare esclusivamente tramite canali telematici.
Le lavoratrici devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti.
Modalità di presentazione: entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare (8 dicembre 2025 , che slitta al 9 per la festività) tramite:
- Portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS;
- Contact Center (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile);
- Patronati autorizzati.
Per chi maturi i requisiti successivamente (es. nascita del secondo figlio entro il 31 dicembre 2025), il termine per la domanda è 31 gennaio 2026. Le informazioni fornite saranno soggette a controlli e, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito IRPEF, non rileva ai fini ISEE e sarà contabilizzato nella gestione GAT – Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia.
L’importo è pari a 40 euro mensili, per un massimo di 12 mesi, con pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2025 o, in caso di domanda tardiva, entro febbraio 2026.
Parametro Valore Importo mensile 40 euro Durata massima 12 mesi (gennaio–dicembre 2025) Importo massimo totale 480 euro Scadenza domanda ordinaria 8 dicembre 2025( slitta al 9 per festività) Scadenza domanda tardiva 31 gennaio 2026 Data pagamento Dicembre 2025 o febbraio 2026 Precisazioni su scadenza delle domande
Con il messaggio 3289, facendo seguito alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 139/2025 l'INPS precisa che il servizio per la presentazione delle domande è accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.
Dopo l’autenticazione, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), si accede al “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione della domanda.
La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Considerato che il termine per la presentazione delle domande scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande devono essere presentate
- entro il 9 dicembre 2025, per chi ha già il requisito relativo ai figli alla data del 1 gennaio 2025
- entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.
Successivamente si potrà accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni sulle modalità di pagamento.
Aggiornamento delle FAQ NOVEMBRE 2025
Le FAQ INPS sul Bonus Mamme 2025 contenute nel manuale operativo e aggiornate il 27 novembre 2025 chiariscono con esempi i requisiti per l’accesso alla misura e le principali situazioni lavorative ammesse o escluse.
Si specifica ad esempio che:
- il bonus spetta sia a chi svolge lavoro dipendente che autonomo, incluse le iscritte alla Gestione separata, purché vi sia effettiva attività nel 2025.
- Sono esclusi i periodi senza attività (aspettativa non retribuita, lavoro occasionale, sole cariche sociali, fruizione di NASpI/DIS-COLL).
- Il limite di reddito di 40.000 euro comprende tutti i redditi da lavoro percepiti nell’anno.
- Sono conteggiati tutti i figli, indipendentemente da convivenza o carico fiscale. I limidi di età sono validi sia per i figli naturali che adottivi.
Domande integrative e verifica esiti entro il 31.1.2026
IL servizio di presentazione delle domande è stato aggiornato per consentire di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata, utilizzando il servizio accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.
La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
Con la stessa scadenza saranno effettuati nuovi controlli e i risultati possono essere consultati online nel servizio “Nuovo Bonus mamme”.
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Avvocati: la graduatoria contributi Cassa Forense per i figli
E' stata pubblicata nei giorni scorsi sul sito dell Cassa Forense la graduatoria di uno dei 19 bandi di assistenza per l’anno 2025.
Si tratta di una delle misure piu richieste ovvero il BANDO 14 2025 : Contributi per figli nati o adottati nel corso del 2024.
Qui i documenti integrali delle :
Si ricorda che nel 2025 16 bandi riproponevano misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:
- Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
- Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
- Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.
Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Di seguito la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande.
Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi
Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.500.000
Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Organizzazione studi – persone giuridiche Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 300.000
Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 500.000
Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 1.000.000
Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 1.500.000
Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 400.000
Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti Domande: (da definire)
Stanziamento: € 200.000
Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi
Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 3.000.000
Borse di studio per orfani di iscritti Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 350.000
Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 700.000
Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 800.000
Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 200.000
Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
Bandi assistenza cassa forense: le condizioni
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
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Retribuzioni arretrate: possibile stop al riconoscimento in giudizio
Uno degli articoli presenti nella bozza del DL PNRR approvato dal Consiglio dei ministri è una misura molto discussa che riguarda "Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro"
L'articolo prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta la non conformità costituzionale dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Giova forse ricordare che per la costituzione «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»
Come detto anche se viene accertata la violazione di questo principio si prevede il blocco degli arretrati nei casi in cui le retribuzioni erogate fossero:
- previste da un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali piu rappresentative a livello nazionale ( a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), oppur
- dai contratti che garantiscono tutele equivalenti (secondo il codice dei contratti pubblici dlgs 36/2023, n. 36)
per il settore e la zona di svolgimento della prestazione e in relazione alla produttività del lavoro e al costo della vita rilevato dall’Istat.
In sostanza, cioè, in questi casi si prevede che il datore di lavoro non sia tenuto a versare differenze retributive o contributive maturate prima del deposito del ricorso, anche se il giudice accerta che la retribuzione non fosse rispettosa del parametro costituzionale .
Pur riconoscendo la non conformità della paga, il giudice dunque non puo imporre al datore di lavoro il pagamento degli arretrati anteriori alla causa.
Norma controversa – le motivazioni di imprese e sindacati
La misura era già stata proposta dalla maggioranza in precedenti provvedimenti (legge di Bilancio, Milleproroghe ed emendamenti parlamentari) e poi eliminata per rilievi formali del Quirinale. Non è certo quindi che anche se inserit del decreto legge poi venga confermata dal Parlamento durante la conversione in legge nei successivi 60 giorni.
Le imprese giudicano il provvedimento necessario per garantire certezza del diritto e prevedibilità del costo del lavoro, evitando oneri insopportabili per le imprese
Forti invece le critiche di sindacati e opposizione: secondo il Partito democratico e la Cgil l’intervento è improprio e penalizzante per i lavoratori, perché porterebbe al paradosso di una causa vinta senza ristoro per il periodo di pagamento sotto la soglia costituzionale, che richiede
Anche Cisl e Uil chiedono lo stralcio della norma, ritenuta sbagliata sul piano sociale e giuridico.
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Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2026
La circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
In particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato all'1,4 %. Di seguito i dettagli operativi .
Ricongiunzione contributi liberi professionisti : istruzioni ed esempi
Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato al 1,4 %.
Le tabelle aggiornate 2026 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. Nello specifico sono fornite
- tabella 1 (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
- tabella 2 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo )
Nell'allegato 1 Inps fornisce il seguenti esempi:
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle
rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento
I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .
È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.
Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.
- INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
- Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.
Ricongiunzione contributi professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.