-
Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 24 luglio 2025
Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere adottato con il Decreto Direttoriale 88 del 24.7. 2025 il “64° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo").
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 68 pubblicato il 18 giugno 2025.
In sintesi, ci sono modifiche dalla data per le società: ABP s.r.l., Ente Certificazioni S.p.A., EV – Euroverifiche S.r.l., ICIM S.p.A., IVEC s.r.l., METIDE s.r.l., SIDEL S.p.A., SO.VE.P.I. Società Verifiche
Periodiche Impianti s.r.l., VERICERT s.r.l. e VERIFICHE s.r.l.. e CON.FOR.
Di seguito ricordiamo in cosa consistono gli obblighi di verifica e quali sono le attrezzature soggette.
Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si evidenzia che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.
-
Licenziamento: la Consulta amplia i termini di impugnazione per l’incapacità di intendere
La sentenza n. 111/2025 della Corte Costituzionale interviene su un tema centrale per il diritto del lavoro: la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento nei casi di incapacità mentale del lavoratore. La norma in questione è l’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che stabilisce il termine di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla ricezione scritta della comunicazione per impugnare l’atto, anche in forma extragiudiziale.
Per la Consulta tale termine deve decorrere dal momento in cui sia provata la piena capacità di intendere e volere del dipendente.
L'intervento è molto rilevante sia per i dipendenti che per i datori di lavoro e affidando maggiori competenza ai giudici e alle consulenze di parte potrebbe portare forse a maggiori difficolta nella definizione dei casi, soggetti probabilmente a necessita di perizie di parte..
Ecco i dettagli della sentenza
Incapacità di intendere e licenziamento : il caso
Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva ricevuto la lettera di licenziamento ma non l’aveva impugnata entro il termine previsto perché, come emerso nel giudizio, era affetta da una grave crisi psichica che le impediva di intendere e di volere. Dopo il recupero della piena capacità mentale, aveva promosso azione giudiziale, ritenendo che il termine dovesse decorrere dalla cessazione dello stato di incapacità.
La giurisprudenza consolidata fino a quel momento non considerava rilevante l’incapacità naturale per sospendere o far decorrere in modo differito il termine di decadenza.
I giudici si fondavano sul principio della conoscibilità legale degli atti recettizi, come sancito dall’art. 1335 del Codice civile, che presume conosciuto un atto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo prova contraria di impossibilità di averne notizia senza colpa.
La questione era giunta alle sezioni Unite della Cassazione nel 2024 e per la rilevanza demandata alla Corte costituzionale.
Interessante notare che la decisione della Corte costituzionale introduce un correttivo che attribuisce flessibilità al sistema, in presenza di condizioni di incapacità documentata del lavoratore.
Infatti la sentenza non prevede un diverso termine decadenziale rispetto all'ordinario che viene neutralizzato per il tempo in cui il lavoratore si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
la conseguenza è che, durante questo intervallo, non opera l’onere della tempestiva impugnazione stragiudiziale, la quale può essere validamente omessa. Tuttavia, una volta cessata la condizione ostativa, il lavoratore non ha a disposizione un termine “ex novo” fisso che è sempre di 60 giorni.
Tale soluzione non equivale dunque a una proroga automatica del termine di impugnazione, bensì a una compressione temporale residuale entro il perimetro dell’intervallo massimo già previsto dalla normativa di 240 per l'impugnazione giudiziale..
Le conseguenze per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro e i professionisti che li assistono, questa sentenza impone una nuova attenzione nelle ipotesi in cui un licenziamento possa coinvolgere lavoratori affetti da problematiche psichiche, anche temporanee. Pur restando in vigore il principio della certezza giuridica, il rigido meccanismo decadenziale dei sessanta giorni viene ora temperato: il termine non decorre finché il lavoratore non recupera la piena capacità mentale.
In pratica, il licenziamento resta impugnabile entro duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione, anche se non è stato impugnato nei primi sessanta giorni, qualora il lavoratore dimostri di essere stato incapace di intendere e di volere.
Sarà dunque il giudice, in sede di contenzioso, a valutare con attenzione la sussistenza e la durata dello stato di incapacità.
Questo comporta, per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro l’esigenza di un’analisi più articolata in fase precontenziosa, tenendo conto anche delle eventuali condizioni soggettive del dipendente.
Per le aziende, può essere utile rafforzare le procedure di comunicazione e raccolta di eventuali elementi idonei a dimostrare che il lavoratore era nelle condizioni di ricevere e comprendere l’atto di licenziamento, pur nel rispetto della privacy e delle normative in materia di trattamento dei dati sanitari.
-
Avviso INAIL formazione: ambito C online l’elenco con scadenza 22 agosto
E' stata aperta il 18 marzo 2025 la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in tema sicurezza sul lavoro, elaborate da associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei destinatari dei finanziamenti, requisiti, contributi previsti e modalità di domanda
Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione :
- dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
- Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 è aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti.
- dalle ore 12:00 del 12 giugno 2025 alle ore 12:00 dell’11 luglio 2025, è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati n. 6, 7, 8.
L'istituto ha comunicato che è disponibile l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l'ambito C e che dalle ore 12:00 del 24 luglio alle ore 12:00 del 22 agosto 2025 è aperto lo sportello informatico per l’inserimento dei documenti.
Si ricorda che , oltre alle FAQ di chiarimenti, Inail ha reso disponibili gli specifici manuali utente:
E' stato anche pubblicato un videotutorial per aiutare nella compilazione della domanda
Vediamo le principali indicazioni e la tabella temporale completa al penultimo paragrafo, con tutti i testi ufficiali.
Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione
Il bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati in particolare alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.
Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO
Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti
I progetti sono rivolti a:
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
- Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
- Lavoratori
- Datori di lavoro
- Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
Possono partecipare come soggetti proponenti:
- Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
- Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.
Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.
Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili
Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare una sola domanda di partecipazione per ciascuno degli ambiti tematici seguenti:
- A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
- B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
- D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto
I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate
- NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA
- CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA
- SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA
Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.
Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.
Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro -Salute
Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in remoto (videoconferenza sincrona
Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di soggetti destinatari
Il budget totale disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)
Il contributo per ogni progetto sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione.
Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante.
L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)
Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza
Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it).
I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL
Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e utilizzo dello sportello
TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI
AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 aprile 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 aprile 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 23 maggio 2025 (ore 12:00)
AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 10 giugno 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 12 giugno 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 11 luglio 2025 (ore 12:00)
AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 luglio 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 luglio 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 22 agosto 2025 (ore 12:00)
AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 21 ottobre 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 23 ottobre 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 21 novembre 2025 (ore 12:00)
Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile.
È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.
Le rettifiche al Bando
Con l'avviso del 9 gennaio 2025, sono state comunicate due rettifiche al bando di finanziamento 2024 .
La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.
Nello specifico: l’art. 3 dell’Avviso è sostituito come segue: “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00 (euro ventiquattromilioni/00).
Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto
importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6 per un importo pari ad euro 6.000.000,00 […]”
L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue: 9. Importo ammesso al finanziamento
“Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo
complessivo finanziabile sarà compreso tra
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 1.200.000,00;
in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.
-
Autoliquidazione INAIL 2025/26: novità sulle basi di calcolo
Inail ha comunicato ieri 24 luglio che a partire dall'autoliquidazione 2025/2026, le basi di calcolo fornite ogni anno ai datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) saranno disponibili esclusivamente nel formato JSON e il formato TXT, precedentemente utilizzato, non è più supportato.
Il messaggio spiega che l'evoluzione tecnologica e la standardizzazione dei tracciati aiuta a favorire:
- la qualità e la coerenza delle informazioni condivise;
- una maggiore interoperabilità con i sistemi informativi dei soggetti terzi;
L'istituto precisa anche che il formato JSON è disponibile dal 2021 ed è già ampiamente testato e documentato.
La documentazione tecnica aggiornata "Documentazione tracciato JSON – Basi di calcolo" è disponibile nella sezione Guide e Manuali>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione.
Basi di calcolo INAIL cosa sono a cosa servono
Utile forse ricordare che ogni anno, l’INAIL rende disponibili le cosiddette basi di calcolo, ossia il prospetto ufficiale dei dati necessari per calcolare il premio assicurativo INAIL, che vengono pubblicati sul sito INAIL, all’interno del “Fascicolo Aziende”, nella sezione “Comunicazione delle basi di calcolo”
Le basi di calcolo comprendono:
- Tassi applicati, distinti per il saldo dell’anno precedente (regolazione) e per la rata prevista per l’anno successivo (acconto). Ogni tasso è riferito alla specifica tariffa corrispondente alla categoria di rischio dell’attività
- Importi della retribuzione imponibile già calcolati dall’INAIL o da inserire dal datore di lavoro per il calcolo vero e proprio del premio
- Se applicabili, anche le eventuali riduzioni contributive (ad esempio incentivi per sostituzione maternità, sconti per imprese con pochi infortuni, contributi associativi)
Con questo strumento è possibile inserire eventuali retribuzioni escluse o rettifiche per il calcolo in autonomia tramite il servizio AL.P.I. online o altri strumenti guidati del premio di autoliquidazione
Le basi di calcolo possono essere scaricate grazie alla funzione “Richiesta basi di calcolo” disponibile solitamente dal dicembre dell’anno precedente a quello dell’autoliquidazione.
-
Bonus nascita 1000 euro: scadenza prorogata
La legge di bilancio 2025 approvato dal Governo e pubblicato in GU il 31 dicembre come legge 207 2024 contiene , come da annunci dei ministri e della Premier Meloni, molte misure per le famiglie con reddito basso e per la protezione della genitorialità. Le principali sono:
- il bonus per le nuove nascite nelle famiglie con ISEE sotto i 40mila euro e
- il rafforzamento del bonus asilo nido, già in vigore, attraverso l'esclusione delle somme dell'Assegno Unico dalla soglia ISEE di accesso e l'eliminazione del requisito del secondo figlio sotto i 10 anni.
Vediamo maggiori dettagli e altri aspetti della nuova manovra di bilancio 2025 per le famiglie. All'ultimo paragrafo le istruzioni sul bonus nascita o "Carta nuovi nati" per la quale INPS ha pubblicato il 14 aprile la circolare di istruzioni n. 76 2025. Il 17 aprile è stata attivata la piattaforma per le domande del Bonus Nuovi nati, sia online che attraverso i patronati.
Con messaggio 2345 del 24 luglio viene comunicato che
l termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati”, è ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni (22 settembre 2025) dalla data di pubblicazione del presente messaggio.
Di seguito i dettagli sulle misure per le famiglie e le istruzioni complete sul bonus nuovi nati.
Bonus nascita “Carta nuovi nati ” 1000 euro: cos’è
La legge di bilancio all'art 1 ai commi 206-208 introduce un contributo per le nuove nascite: si tratta di un bonus una tantum da mille euro riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 40 mila euro.
ATTENZIONE: A questo fine l'ISEE viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
La relazione illustrativa del ddl precisa che il contributo una tantum pari a mille euro:
- verrà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione e
- sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.
Beneficiari saranno:
- cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o
- familiari di cittadini UE , titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ,
- residenti in Italia.
La misura ha un costo di 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Bonus asilo nido: nuovo calcolo ISEE e incremento importo
Con la legge di bilancio è stato incrementato anche il bonus asilo nido diventa piu ricco per le famiglie con ISEE sotto i 40mila euro e potrà raggiungere un maggior numero di beneficiari, grazie all'esclusione delle somme ricevute a titolo di assegno Unico dal calcolo dell'ISEE (art 1 commi 208-211)
Inoltre la legge di bilancio sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) entrata in vigore nel 2024.
Viene quindi incrementa la relativa autorizzazione di spesa per il bonus asilo nido di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Si ricorda che l'importo del Bonus nel 2023 variava a seconda degli scaglioni di reddito familiare, i contributi vanno da:
- un massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
- un massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro con ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, oppure in assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati , discordante, non calcolabile.
Mentre per i nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e in presenza di un altro figlio sotto i 10 anni è fissato a:
- 3.600 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro ( ISEE assente o con omissioni o discordante).
Leggi l'aggiornamento Bonus nido: dal 2 aprile domande in lavorazione
Altre misure in legge di bilancio : detrazioni familiari, congedi parentali, Social card
Come detto vengono riconfermate per il 2025 altre misure di sostegno alle famiglie in particolare:
- La social card “Dedicata a te” per spese alimentari e bonus trasporti ai nuclei familiari di almeno 3 persone con ISEE fino a 15mila euro viene rifinanziata con 500 milioni di euro
- Le detrazioni fiscali saranno maggiorate per le famiglie piu numerose, si terrà conto cioè del numero dei familiari a carico.
- l’indennità del congedo parentale è elevata strutturalmente (non più in forma sperimentale) dal 30 per cento all’80 per cento per tre mesi , per uno dei due genitori, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.
Bonus nascita ” Carta nuovi nati” 2025: le istruzioni INPS
La circolare di istruzioni INPS è stata pubblicata il 14 aprile 2025 mentre il messaggio 1303 del 16 aprile comunicava che dal 17 aprile è attiva la piattaforma per le domande .
Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.
La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
INPS precisa che con successivo messaggio sarà comunicata l’apertura del servizio per la presentazione delle domande sull’app INPS mobile.
Bonus nascita 2025: Sintesi delle istruzioni
L’INPS, con apposita circolare 76 del 14 .4.2025 chiarisce requisiti, modalità di accesso e gestione delle domande per il Bonus nascita 2025 da 1000 euro.
In questa tabella i requisiti :
Requisito Descrizione Cittadinanza – Cittadini italiani o UE
– Familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno
– Cittadini extra-UE con permesso di soggiorno valido ≥ 1 anno
– Rifugiati, apolidi, titolari di protezione internazionale
– Cittadini UK residenti in Italia entro il 31/12/2020Residenza Residenza in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido) fino alla presentazione della domanda. Requisito economico ISEE minorenni ≤ 40.000 € annui (AUU escluso dal calcolo). Data evento Figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.
Per affido preadottivo: conta la data di ingresso del minore nel nucleo.
Per adozioni internazionali: data di trascrizione nei registri civili.Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). In sede di prima attuazione della misura.
Per le nascite avvenute prima dell'apertura della piattaforma e della proroga comunicata il 24 luglio, il termine scade il 22 settembre 2025
Può essere inoltrata da:
- uno dei genitori;
- il genitore convivente, se i genitori non vivono insieme;
- un tutore o il genitore del genitore minorenne o incapace, se il richiedente è minorenne o non può agire.
L’ISEE deve essere valido alla data della domanda oppure basato su una DSU presentata nello stesso momento.
Canali per inviare la domanda
I genitori possono presentare domanda attraverso:
- il sito web INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- l’app INPS mobile;
- il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
- un patronato.
Documentazione richiesta
Il richiedente dovrà dichiarare di possedere i vari requisiti e le modalità di pagamento (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato).
In caso di IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo MV70.
Tempi di pagamento e risorse
L’erogazione del Bonus avverrà in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili per l’anno in corso: 330 milioni di euro per il 2025, 360 milioni di euro annui dal 2026.
L’INPS effettuerà un monitoraggio mensile delle risorse e informerà i Ministeri competenti. In caso di scostamenti significativi, potrà essere modificato il tetto ISEE o l’importo del Bonus.
Regime fiscale
Il Bonus nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, restando quindi esente da tassazione.
-
ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).
In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni.
L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.
Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.
Il quadro normativo e i rilievi della Corte
Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955.
Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.
Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica.
Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.
La decisione della Corte costituzionale e conseguenze
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione
L’esclusione del convivente dalla norma, infatti, non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare, va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.
La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema.
Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.
-
Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza
E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5 di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti autonomi .
I valori principali sono i seguenti :
- tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
- il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro.
- Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
- l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.
Contributi INPGI : chi deve versare
Sono tenuti al versamento del contributo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:
- in forma libero professionale con partita IVA,
- come attività “occasionale” senza partita IVA,
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
- mediante cessione di diritto d’autore.
Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni
Va ricordato che,
- in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020.
- in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.508,75
1.254,38
2.508,75
Contributo Soggettivo (12%)
301,05
150,53
150,53
Contributo Integrativo (4%)
100,35
50,18
100,35
Contributo di maternità (*)
25,00
25,'00
25,00
Totale contributo minimo 2024
426,40
225,71
275,88
(*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Massimale contributivo INPGI
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.
ATTENZIONE : il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
Contributi INPGI 2025 – SCADENZE- come pagare
I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025.
Invece i contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno, con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del
- 31 ottobre
- 30 novembre
- 31 dicembre
sulla base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.
Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi, si ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2024.
Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.
In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi
La circolare evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo.
ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma
I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS entro il 30 settembre.
In proposito INPGI ha reso noto che è stata attivata la procedura telematica , è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.
L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.
Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, da versare entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative si puo consultare anche la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .
Allegati: