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Indennità spettacolo IDIS 2024: scadenza 30 aprile
E' iminente la scadenza per la richiesta del ammortizzatore sociale detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo, che dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS .
Inps ha comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2025. Altre precisazioni hanno riguardato il recepimento "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare
- nuovo requisito reddituale e
- abrogazione degli obblighi formativi
Vediamo di seguito tutte le principali indicazioni dell'Istituto su chi può richiederla, come si procede, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.
Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda
L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo
- lavoratori autonomi,
- co.co.co.,
- subordinati a tempo determinato e
- intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,
impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.
Le novità si applicano anche per le domande riferite al periodo 2024
La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.
L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS
Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024.
Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025
INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura
In particolare,
- l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
- per il requisito contributivo si riduce a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60.
- diventano computabili ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
- si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
- è abrogato l'obbligo di percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.
Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori
L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024 la circolare n. 56/2024, sugli obblighi contributivi e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro.
Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.
In sintesi, sono dovuti:
Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo .
Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) pari allo 0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo.
L'istituto ricorda anche che sono previste:
- Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
- Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.
La circolare fornisce il riepilogo delle aliquote delle contribuzioni minori dovute dal 1° gennaio 2024 per le diverse categorie di lavoratori :
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- NASpI (contr. addizionale) 1,10%*
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%**
- Maternità 0,46%
- Malatia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50% – (oltre i 5 dip) 0,80%
* Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%*
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50%- (oltre i 5 dip) 0,80%
* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORATORI AUTONOMI
lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:
- Maternità 0%*
- Malattia 1,28%*
- Discontinuità 1%
*Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI
- Maternità 0,46%
- Discontinuità 1%
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Discontinuità 1%
Indennità spettacolo compilazione Uniemens
Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti
- A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)
si confermano modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:
- contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
- lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
- lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.
Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
- B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS
nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:
– “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;
– “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.
I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.
- C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Si confermano le consuete modalità.
Per i lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità la procedura di calcolo è adeguata ed eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
Contributo di solidarietà. Modalità operative
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .
Compatibilità IDIS – NASPI
Con il messaggio numero 1733 del 7 maggio 2024, venivano fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per avere diritto alla Naspi, pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.
Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025
In precedenza andavano dedotti per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.
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Recupero TFR per giornalisti in CIGS con contratto di solidarietà
Con il Messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025, l’INPS fornisce chiarimenti e istruzioni operative riguardanti il recupero delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per giornalisti dipendenti , precedentemente iscritti a INPGI, da parte delle imprese editoriali che hanno fruito della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) in costanza di contratti di solidarietà difensiva.
Come noto la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, art. 1, commi da 103 a 118) ha poi trasferito dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale dell’INPGI all’INPS, limitatamente alla gestione sostitutiva. Ciò ha determinato alcune problematiche per le imprese che non avevano ancora potuto recuperare le relative quote di TFR maturate prima del trasferimento.
Ecco le istruzioni per il recupero tramite conguaglio Uniemens.
Settore editoriale: normativa di riferimento
Il Messaggio si rivolge in particolare alle imprese editoriali che hanno impiegato giornalisti assunti con contratti disciplinati dal regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) fino al 30 giugno 2022.
Il quadro di riferimento è fornito dall’articolo 21, comma 5, del D.lgs. 148/2015, il quale stabilisce che le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro siano a carico della gestione di afferenza.
Il diritto è condizionato: si consolida solo in assenza di licenziamenti per motivi oggettivi o collettivi entro 90 giorni dalla fine della fruizione del trattamento CIGS, o di un eventuale trattamento straordinario successivo.
In base al Decreto Interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 era stata ammessa per tali imprese la possibilità di richiedere trattamenti CIGS per la causale “contratto di solidarietà difensivo”, con applicazione della disciplina dell’art. 21, comma 5, inclusa la copertura delle quote di TFR.
Aspetti operativi: come procedere al recupero – codice Uniemens
L’INPS chiarisce che le imprese editoriali che abbiano fruito della CIGS per contratti di solidarietà in favore di giornalisti e che non abbiano potuto eseguire il recupero del TFR tramite l’INPGI possono ora recuperarlo tramite conguaglio presso l’Istituto.
Come premesso, il recupero è subordinato alla verifica che nessun licenziamento per causa oggettiva o collettiva sia intervenuto entro i termini di legge (90 giorni dalla fine della CIGS o di eventuale trattamento straordinario successivo).
Solo dopo tale verifica si consolida il diritto di credito del datore di lavoro. Inoltre, il termine decennale di prescrizione decorre solo dal momento del consolidamento del diritto, garantendo un’adeguata finestra temporale per l’esercizio del recupero.
Codice di conguaglio
Ai fini pratici, il datore di lavoro deve esporre il recupero delle quote di TFR nel flusso Uniemens utilizzando il codice “L045”, che identifica le “Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015”.
Tale codice era già stato introdotto dalla Circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017, alla quale il Messaggio rinvia anche per le altre istruzioni operative. Gli importi esposti saranno oggetto di verifiche da parte dell’INPS per garantirne la coerenza con le disposizioni normative.
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Bonus tredicesima nella dichiarazione 2025: le istruzioni dall’Agenzia
Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre FAQ il 18 aprile 2025 sul proprio sito internet, fornendo importanti chiarimenti sul "bonus tredicesima".
Le FAQ spiegano in particolare come compilare correttamente i modelli dichiarativi, specificando le modalità per il quadro C del Mod. 730/2025 e il quadro RC del Mod. REDDITI PF/2025 e come verificare se nella precompilata sono presenti i dati corretti
Giova ricordare che il bonus, introdotto dall'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024 consiste un'indennità una tantum di 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti reddituali e familiari.
Il bonus poteva essere erogato dai datori di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente.
Per i lavoratori che non hanno ricevuto il bonus o che hanno cessato l'attività lavorativa nel 2024, è possibile richiederlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentare nel 2025.
Bonus tredicesima : come fare per richiederlo
È possibile richiedere il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, nella dichiarazione dei redditi?
Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF) i contribuenti possono utilizzare le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU oppure, se tali punti non sono compilati, le informazioni contenute nelle annotazioni della CU, nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.
Bonus tredicesima: come si compila la dichiarazione
La seconda FAQ è la seguente:
Ho ricevuto dal datore di lavoro il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, devo compilare l’apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi?
- Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi (perché obbligato o perché intende fruire di detrazioni e/o crediti), se ha ricevuto il Bonus deve compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF utilizzando le specifiche informazioni contenute nella CU 2025.
- Se il contribuente deve restituire il Bonus ricevuto, in quanto non spettante, deve inoltre barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF.
Bonus tredicesima: come si controlla la dichiarazione precompilata?
Infine le Entrate specificano come verificare il corretto inserimento dei dati nella precompilata:
Quali informazioni trovo nella dichiarazione dei redditi precompilata in presenza del Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113?
In caso di erogazione del Bonus da parte del datore di lavoro, la dichiarazione precompilata riporta nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025.
Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia erogato il Bonus e abbia compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avvisa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il Bonus.
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Esenzione fiscale a ricercatori con residenza nei Paesi Bassi
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente affrontato nella risposta a Interpello 113 del 16 aprile 2025 un caso riguardante l'applicabilità dell'esenzione fiscale per i ricercatori, prevista dall'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni . Il quesito, presentato da una contribuente residente nei Paesi Bassi ma impegnata in attività di ricerca in Italia, ha sollevato questioni sull'interpretazione e l'applicazione delle norme convenzionali in materia di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e sulle modalità di rimborso delle imposte non spettanti.
L'agevolazione intende favorire la mobilità e la collaborazione scientifica tra i due Paesi.
Ecco i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia in sintesi.
Convenzione Italia Paesi Bassi: l’esenzione per i ricercatori
La contribuente, iscritta all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ha sottoscritto un contratto di lavoro a termine con un'università italiana per svolgere attività di ricerca scientifica. Nonostante risieda nei Paesi Bassi, si reca in Italia per un massimo di 40 ore annuali esclusivamente per lo svolgimento di tale attività. L'università italiana ha applicato l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali sugli emolumenti pattuiti, in base all'articolo 15 della Convenzione, che consente l'assoggettamento del reddito in Italia e il riconoscimento di un credito d'imposta nei Paesi Bassi. Tuttavia, la contribuente ha richiesto chiarimenti sull'applicabilità dell'articolo 20 della Convenzione, che prevede la non imponibilità in Italia dei redditi percepiti da ricercatori per un periodo non superiore ai due anni e sulle eventuali modalità di rimborso delle trattenute già effettuate dall'Università
L'Agenzia delle Entrate ha precisato in primo luogo che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale è una questione di fatto che non può essere oggetto di interpello.
Sull'istanza, l'Agenzia ha confermato che per la normativa fiscale i redditi dei non residenti sono soggetti a imposizione in Italia se prodotti nel territorio dello Stato ma che la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute negli accordi conclusi dall'Italia con altri Stati, che godono di prevalenza sul diritto interno. Nel caso specifico, l'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede che le remunerazioni ricevute da un ricercatore residente nei Paesi Bassi, che si reca in Italia solo per svolgere attività di ricerca, non sono imponibili in Italia per un periodo non superiore a due anni.
Esenzione ricercatori: modalità di applicazione e rimborso
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, la contribuente può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall'università italiana, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione, per un periodo massimo di due anni.
Tuttavia, i sostituti d'imposta possono applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione. Questa prassi amministrativa ha carattere facoltativo e non comporta un obbligo per il sostituto d'imposta, che può continuare ad assoggettare a tassazione i redditi in caso di incertezza.
La contribuente ha la possibilità di richiedere l'applicazione del trattamento convenzionale e il rimborso delle ritenute alla fonte eccedenti, presentando un'istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602.
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Lavoro intermittente: novità su calcolo e Uniemens da aprile 2025
L’INPS ha fornito con il messaggio 1322 del 18 aprile 2025 importanti chiarimenti riguardanti le modalità di calcolo e di trasmissione delle denunce Uniemens relative ai lavoratori intermittenti. Si tratta ricordiamo dei dipendenti che lavorano in modo saltuario, solo quando chiamati dal datore di lavoro.
Le precisazioni sono rivolte ai datori di lavoro privati non agricoli e si applicano in particolare a partire dalla denuncia del mese di aprile 2025, con novità in particolare per i periodi in cui i lavoratori intermittenti senza indennità di reperibilità non percepiscono compensi.
Come vanno conteggiati i lavoratori intermittenti?
Dal 2001, nei flussi mensili Uniemens inviati dai datori di lavoro privati all’INPS, è presente un campo chiamato <ForzaAziendale>, che serve a indicare la dimensione dell’organico aziendale. Questo dato è importante perché influisce su alcuni obblighi contributivi e normativi a carico del datore di lavoro.
In questo campo devono essere indicati:
- tutti i dipendenti a tempo pieno, anche se non retribuiti;
- i dipendenti part-time, calcolati in base alla proporzione tra le ore lavorate e l’orario pieno;
- i lavoratori intermittenti, che devono essere conteggiati in base alle ore effettivamente lavorate.
Per questi ultimi, però, non si guarda solo al singolo mese: il calcolo si basa sull’orario realmente svolto nei sei mesi precedenti come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Di conseguenza, anche l’orario teorico di riferimento – cioè quello standard previsto dal contratto collettivo – deve essere considerato su base semestrale.
Esempio: se si invia la denuncia per il mese di ottobre, si dovrà calcolare quante ore ha lavorato il dipendente intermittente da aprile a settembre, e poi rapportarle all’orario semestrale pieno previsto dal contratto. Questo metodo tiene conto della natura discontinua di questo tipo di lavoro e consente un calcolo più corretto della “forza aziendale”.
Lavoratori intermittenti senza indennità: novità Uniemens
Un’altra novità importante riguarda i casi in cui i lavoratori intermittentie non hanno diritto all’indennità di disponibilità (cioè non sono tenuti a restare disponibili su richiesta del datore).
Fino ad oggi, in questi casi, spesso non veniva inviato alcun flusso Uniemens o si sospendevano le posizioni aziendali.
Dal mese di aprile 2025, però, l’INPS chiarisce che anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa.
In concreto, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens inserendo il solo codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza compilare le settimane.
Questo codice serve a segnalare che il lavoratore intermittente è stato regolarmente in forza ma non ha lavorato e non ha ricevuto alcuna retribuzione.
Grazie a questa nuova indicazione, le sedi territoriali INPS non sospenderanno più automaticamente le posizioni contributive delle aziende che hanno solo lavoratori intermittenti non retribuiti in un certo mese. La trasmissione del codice “NR00” sarà infatti sufficiente a mantenere attiva la posizione, evitando complicazioni burocratiche o richieste di chiarimenti da parte dell’Istituto.
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Certificazione parità: scadenza domande contributo 18.4
Scade il 18 aprile il termine per le PMI per presentare domanda di finanziamento per ottenere la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022).
La certificazione sulla parità di trattamento dei sessi in azienda, ricordiamo, oltre a un grande valore sociale e culturale, consente di ottenere alcune agevolazioni economiche e burocratiche per l'impresa come:
- Esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
- Punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti
- Diminuzione della garanzia del 20%, cumulabile con tutte le altre riduzioni previste dalla legge per tutte le tipologie di contratto
- Maggiore punteggio previsto negli avvisi dalle amministrazioni aggiudicatrici.
SCARICA QUI IL BANDO UFFICIALE UNIONCAMERE
Bando Unioncamere parità di genere come fare domanda
Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico possono essere presentate a partire dalle 10:00 26 febbraio 2025 e fino alle 16:00 del 18 aprile 2025 attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.
Sono a disposizione la Guida per l'utilizzo di Restart, le FAQ e la lista degli Organismi di certificazione aderenti all'iniziativa.
Per maggiori informazioni si possono contattare:
- la mail [email protected] –
- il tel. 0640073620 (dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì).
A questo link gli allegati per la predisposizione delle domande
Bando Unioncamere parità di genere: come funziona
UNIONCAMERE in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, sin dall'istituzione promuove il progetto di certificazione della parità di genere per le piccole e medie imprese italiane, ricoprendo il ruolo di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli obiettivi dell’intervento del PNRR M5C1-I1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere” con l'offerta di contributi a valere sul dispositivo Next Generation EU
Il bando prevede i seguenti step:
- 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO E PER I SERVIZI DI PRIMA CERTIFICAZIONE
Sono previsti Incontri a distanza con esperti specializzati e iscritti in apposito elenco per:
• individuare le aree di intervento per soddisfare i requisiti richiesti dalla prassi UNI/PdR 125:2022
• pre-verificare la conformità del Sistema di Gestione secondo la UNI/PdR 125:2022
- 2- L’IMPRESA DEVE USUFRUIRE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA/ACCOMPAGNAMENTO ALLA CERTIFICAZIONE ENTRO 6 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo
I servizi sono erogati dagli Organismi di certificazione accreditati, attraverso giornate di audit e secondo modalità definite nel documento internazionale IAF MD 05
e FAQ Accredia-UNI.I contributi concessi alle imprese, che costituiscono aiuti de minimis, sono versati direttamente all’esperto e all’Organismo di certificazione che hanno supportato l’impresa.
- 3 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA PARITÀ DI GENERE ENTRO 9 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo:
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Conciliazione per residente all’estero: imponibilità secondo l’Agenzia
Con la Risposta n. 98 del 14 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla qualificazione fiscale delle somme corrisposte a un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, a seguito di una conciliazione giudiziale per licenziamento con una società italiana.
Il quesito verteva sulla corretta classificazione di tali importi e sull’individuazione dello Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, in base anche alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.
Somme da conciliazione giudiziale: il caso
Nello specifico il caso riguardava un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, che ha ricevuto somme da una società italiana a seguito di una conciliazione giudiziale per un licenziamento giudicato illegittimo .
L'attività lavorativa si era svolta in Spagna e successivamente con distacco all'estero in Russia, Cuba e Azerbaijan). Il versamento delle somme era avvenuto durante la permanenza in Spagna.
Il contribuente chiedeva conferma del fatto che tali somme potessero essere considerate redditi da lavoro dipendente ai sensi degli articoli 49 e 51 del TUIR e, in tal caso, quale fosse lo Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, tenuto conto della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.
Il contribuente sosteneva che le somme percepite non fossero collegate al periodo lavorativo svolto in Italia e che, in virtù della residenza fiscale spagnola, dovessero essere tassate esclusivamente in Spagna.
Conciliazione post licenziamento: tassazione come reddito da lavoro dipendente
L’Agenzia ha riconosciuto che, in linea con il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente sancito dal TUIR, anche le somme corrisposte in sede di conciliazione giudiziale alla cessazione del rapporto di lavoro devono essere qualificate come redditi da lavoro dipendente.
Tali importi, anche se erogati una tantum, sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR e rientrano nella previsione dell’art. 23 dello stesso Testo Unico, che stabilisce la tassazione in Italia se il datore di lavoro è residente nel territorio dello Stato.
Inoltre, l’Agenzia ha richiamato la prassi consolidata e la giurisprudenza secondo cui, anche nei casi di conciliazione o transazione, le somme vanno trattate fiscalmente come sostitutive di redditi di lavoro dipendente, salvo diversa e comprovata indicazione.
Convenzioni internazionali e riparto della potestà impositiva
L'Agenzia precisa inoltre che in base all’art. 15 della Convenzione Italia-Spagna, la tassazione dei redditi da lavoro dipendente compete, di norma, allo Stato di residenza del percettore, salvo che l’attività lavorativa sia stata svolta nell’altro Stato contraente.
L’Agenzia ha ritenuto che, ai fini del riparto della potestà impositiva, occorra considerare l’intero periodo lavorativo e i Paesi in cui il contribuente ha effettivamente prestato la propria attività. Pertanto:
- le somme riferibili agli anni in cui il lavoratore ha operato in Italia (e risultava ivi residente) sono imponibili esclusivamente in Italia, così come quelle riferite al periodo trascorso a Cuba, in assenza di una convenzione tra quest’ultima e l’Italia.
Per la restante parte, riferibile agli anni di residenza e lavoro all’estero (in particolare in Spagna), la potestà impositiva spetta alla Spagna. In definitiva, la tassazione deve avvenire in maniera proporzionata sulla base dell’effettivo luogo di prestazione del lavoro nel periodo cui si riferiscono le somme oggetto della conciliazione.
Tassazione somme per cessazione rapporto in contesto transnazionale
Nella Risposta n. 98/2025, l’Agenzia delle Entrate richiama diverse risoluzioni e interpelli precedenti riferiti a casi analoghi, in cui veniva in rilievo la tassazione di somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in un contesto transnazionale:
- Risoluzione n. 341/E del 1° agosto 2008 – Germania sul trattamento fiscale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Convenzione Italia-Germania. Si afferma che, per l’Italia, il TFR ha natura di retribuzione differita e rientra nell’ambito dell’articolo 15 della Convenzione OCSE (redditi da lavoro dipendente).
- Risoluzione n. 234/E del 10 giugno 2008 – Belgio sulla qualificazione delle somme percepite per l’obbligo di non concorrenza, considerate redditi di lavoro dipendente secondo l’art. 15 della Convenzione Italia-Belgio.
- Risposta a interpello n. 460 del 2020 – Svizzera: sul trattamento fiscale del TFR, degli incentivi all’esodo e dei corrispettivi per l’obbligo di non concorrenza nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera, confermando la natura di reddito da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione dell’art. 15.