• Rubrica del lavoro

    Domande disoccupazione agricola e ANF 2024: aggiornamento patronati

    INPS ha pubblicato  con il messaggio 3936 del 25.11.2024  la comunicazione e le istruzioni sulla disponibilità dei tracciati di trasmissione da parte degli Enti di Patronato per le  domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2024.

    Non ci sono modifiche sul tracciato  già in uso nel 2023 

    E' stato confermato  infatti l’utilizzo del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che rappresenta l’equivalente della ricevuta rilasciata per via telematica dagli utenti abilitati.  

     Questo modulo è accessibile esclusivamente alle Strutture territoriali dell’Istituto attraverso la sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS.

    Per gli Istituti di patronato, all’interno del Servizio di trasmissione delle domande relativo ai lavoratori agricoli, è disponibile un file PDF contenente la sezione informativa del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”. Questo documento, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”, può essere scaricato dall’Area di Download presente nel menu principale della funzione “Presentazione domande”.

    Domande disoccupazione agricola

    Si ricorda che la domanda deve essere presentata:

    • dall’interessato o dai suoi eredi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto;
    • il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata sopra, se questa coincide con la domenica o festivi.

    La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali, In alternativa:

    via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

    ANF lavoratori agricoli e assegno Unico

     Nel messaggio 2023 INPS ricordava anche  infine che: 

    Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 202a, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.

    Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.

  • Lavoro Dipendente

    Contratti solidarietà 2024: dal 30 novembre le domande di decontribuzione

    Con un una nuova nota  sul proprio sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che:

    •  dal 30 novembre al 10 dicembre 2024  sarà aperta la piattaforma per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per l'anno 2024  per i contratti di solidarietà  industriale difensiva.

    E' già possibile comunque  effettuare la precompilazione della richiesta e provvedere all'invio la prossima settimana.

     Ricordiamo che si tratta dello sgravio  del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro previsto per  situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali  un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. Vediamo i dettagli e le modalità di domanda già previste.

    Sgravio per contratti di solidarietà 2024

    Lo sgravio viene concesso su richiesta  dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte  sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.

    Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.

    Dato che l'obbligo contributivo  nasce alla scadenza del periodo di paga,  l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.

    Va anche sottolineato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come

    • il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile),
    • il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e 
    • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).

    Il ministero ricorda che, come precisato nella  Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.

    Sgravio contratti di solidarietà 2024: come fare domanda

    Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta  va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019. 

    Si accede  esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).

    Il pagamento dell’imposta di bollo  è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo. 

    ATTENZIONE l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”. 

    Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024– 10 dicembre 2024).

  • Professione Avvocato

    Avvocati: al via le domande per le liste INPS

    Pubblicato ieri sul sito  istituzionale INPS l'avviso riguardante la procedura per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per il  contenzioso, valide  per il periodo  2025-2027

    Come di consueto  INPS  richiede la disponibilità di professionisti avvocati a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario di alcuni Tribunali

    La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura raggiungibile all'indirizzo:

    https://serviziweb2.inps.it/AS0207/AvvDomInter/

    La compilazione e l'invio on line della domanda e del relativo allegato è consentita esclusivamente :

    • dalle ore 14.00 del giorno 28 novembre 2024 
    • fino alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2024.

    Con la formazione delle nuove liste  non saranno più valide le liste formate con la precedente procedura del 2021 . I professionisti già iscritti devono quindi eventualmente ripresentare la domanda come da nuovo avviso.

    Vediamo in sintesi i requisiti  le attivita i compensi e le modalità di domanda, ricordando che la procedura di formazione degli elenchi è regionale  per cui si rimanda anche ai singoli avvisi  locali pubblicati all'indirizzo https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione.

    Qui il testo integrale dell'avviso nazionale .

    Avvocato domiciliatario /sostituto Oggetto dell’attivita e compensi

    L'avviso precisa che  all'avvocato   inserito nella Lista Circondariale possono essere  affidate:

    1. Attività professionale di domiciliazione legale che comprende anche quella di  sostituzione degli avvocati dell’INPS nelle udienze di causa. Il compenso è determinato  nella misura del 20% dell’importo previsto  dai parametri forensi approvati con D.M. 55/2014 , rapportato alle prestazioniconcretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014). comprensivo  di ogni spesa  sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico.  La quantità massima di affari conferibili annualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 200.
    2. Attività di sola sostituzione in udienza degli avvocati INPS,  il cui corrispettivo  onnicomprensivo per tutte le spese è concordato, al conferimento dell’incarico, in base ai seguenti  criteri
      • – per ogni singola udienza un compenso non inferiore al 5% dell’importo previsto per la fase di studio ,  con un minimo per la partecipazione all’udienza di euro 25,00 per le controversie  dinanzi al Giudice di Pace, di euro 50,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di primo grado ed  euro 100,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di secondo grado o dinanzi alle magistrature superiori; per le cause seriali di fronte allo stesso giudice, per lo stesso assistito, nelle quali sono trattate le medesime questioni giuridiche, il compenso è nella misura di euro 25,00, per ogni periodo di quindici minuti, o frazione di quindici minuti, fermo restando che il compenso corrisposto per la partecipazione ad una udienza non può comunque essere inferiore ad euro 100,00 nel suo complesso;
      • – in caso di trattazione nella medesima udienza di cause seriali  per lo stesso assistito, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il compenso è fissato nella misura di euro 25,00 per ogni periodo di venti minuti, o frazione di venti minuti, fermo restando che il compenso totale per la partecipazione alla giornata d’udienza non può essere inferiore ad euro 100,00 né superiore ad euro 250,00 nel suo complesso.  Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un  massimo annuale di 80 giornate/udienza.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: i requisiti e i criteri per le graduatorie

    I requisiti sono i seguenti 

    • a) iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
    • b) inesistenza di giudizi in corso contro l’Istituto ed organismi da esso partecipati, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
    • c) assenza di situzioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte;
    • d) non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    • e) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

    Qui i criteri generali di formazione delle liste per tutti i bandi.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: mmodalità per la domanda

    La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), accedendo al servizio online (secondo il percorso Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi –procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza – invia la domanda) dalle ore 14,00 del 28/11/2024

    fino alle ore 14,00 del 09/12/2024 (il servizio è attivo per l’intero  arco delle 24 ore) 

    Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto.

     La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante è iscritto al momento della domanda. 

     Nel form della domanda l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)  comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto.

     Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà fornire i seguenti elementi:

    • – dati anagrafici;
    • – dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di attuale appartenenza;
    • – residenza;
    • – recapiti;
    • – votazioni riportate in sede di laurea (correttamente rapportate alla frazione, in centodecimi) e quelle relative alle materie del Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del Lavoroe Diritto Processuale Civile;
    • – curriculum professionale.

  • Turismo

    Formazione turismo: proroga per i finanziamenti a fondo perduto

    Gli avvisi  per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto  per progetti formativi di alta qualificazione  nell'ambito  turistico affidata all’ACI per conto del Ministero del Turismo  relativi al “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo”, istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 nell’ambito dell’Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero del Turismo (MITUR) e l’ACI, sono stati prorogati.

    La nuova scadenza è fissata al 6 dicembre 2024 per garantire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati alla realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante nelle scienze e nell’economia del turismo.

    Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].

    Per ulteriori informazioni, il ministero invita a fare riferimento al testo integrale degli Avvisi Pubblici A e B.

    Bando formazione turismo : requisiti e beneficiari

    Il  fondo conta su  risorse complessive per oltre 4 milioni e mezzo di euro  che saranno sarà  erogate con una procedura valutativa a graduatoria. Sono ammessi al finanziamento:

    •  istituzioni universitarie,
    • istituti e enti di formazione, statali e non, 

    autorizzati e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca o dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

    I beneficiari devono avere una sede operativa in Italia e capacità di erogare Crediti Formativi Universitari (CFU).

    Per essere ammissibili  inoltre i soggetti devono:

    • Essere in regola con obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali.
    • Non essere sottoposti a procedure concorsuali o a sanzioni interdittive.
    • Possedere capacità operativa e amministrativa per gestire il progetto.

    Bando formazione turismo: Come fare domanda

    La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del 22 novembre 2024   6 dicembre 2024 esclusivamente tramite PEC,  all’indirizzo [email protected]. Deve includere un progetto dettagliato che non superi le 40 pagine, contenente:

    • Finalità e target formativi.
    • Specifiche su corsi, modalità di selezione e promozione.
    • Elementi logistici e di monitoraggio per l'inserimento lavorativo.

    Per la redazione del progetto occorre fare riferimento e  utilizzare gli allegati al bando.

    Bando formazione turismo: importi e pagamenti

    Il totale  di risorse finanziarie disponibile è di € 4.600.465,63, ripartiti tra due  tipologie di progetti di formazione:

    1. € 3.842.647,50 per i corsi specialistici.
    2. € 757.818,13 per i corsi di eccellenza.

    I contributi  previsti per Ora/Partecipante sono

    • Corsi specialistici (40-260 ore): € 6,56 per ora per partecipante.
    • Corsi di eccellenza (400-500 ore): € 12,41 per ora per partecipante.

    Previsto anche un contributo premiale di € 600 per studente sarà riconosciuto se l’inserimento lavorativo avviene entro 6 mesi dalla conclusione del corso.

    Modalità di Pagamento

    Anticipo: È possibile richiedere fino al 30% dell’importo complessivo come anticipo

    La richiesta deve essere corredata da una fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, e deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione del finanziamento.

    Pagamenti a Stati di Avanzamento Lavori (SAL): I pagamenti saranno effettuati semestralmente, in base al numero di ore di formazione effettivamente erogate per studente alla data di riferimento del SAL.

    Saldo Finale: Il saldo sarà erogato al termine del ciclo didattico, previa presentazione di una relazione finale e della documentazione che attesta l’effettiva erogazione dei corsi.

    Questi finanziamenti seguono il criterio di “costo standard per ora” e non richiedono giustificativi di spesa specifici; l’ammontare è calcolato sulla base del numero di ore e partecipanti.

    Bando formazione turismo: svolgimento dei progetti

    I progetti devono coinvolgere imprese sponsor per il placement e possono prevedere tutor curricolari e coaching per l’inserimento lavorativo.

     In particolare  progetti dovranno riguardare l’organizzazione e l’erogazione di corsi di formazione in servizi turistici,  mirati allo sviluppo di competenze specializzate e alla crescita professionale dei soggetti destinatari  partecipanti, e dovranno essere orientati al relativo inserimento lavorativo, in collaborazione con imprese sponsor e in raccordo con la piattaforma di inserimento lavorativo del Ministero del Turismo.

     I progetti potranno avere ad oggetto in via prioritaria l’organizzazione e l’erogazione di due progettualità  formative relative a Corsi di Formazione in servizi turistici destinati alla professione negli ambiti :

    1. hospitality (es.:  Guest Service, International Hosts e Retail, ecc.), 
    2. wellness (es.: Spa Receptionist; Spa Sales Associate; Fitness Instructor) e 
    3. food e beverage (es.: Sous Chef, Runner, Barman, Front House Sommelier e Head  Chef, ecc.):

    Sono finanziabili:

    1. Corsi specialistici (40-260 ore), erogabili online o in presenza.
    2. Corsi di eccellenza (400-500 ore) in modalità ibrida con una parte residenziale.

    I corsi di entrambe le tipologie riferiti al primo ciclo sono gratuiti per gli studenti, i quali dovranno  essere selezionati da parte del Soggetto beneficiario sulla base di procedure di evidenza pubblica (avvisi per la selezione degli allievi).

    Per un maggiore dettaglio dei profili professionali  il bando  rimanda all’Allegato 3

    .Entrambe le tipologie di percorso potranno dare diritto al conseguimento, da parte dei soggetti destinatari partecipanti, di Crediti Formativi Universitari (CFU) e includeranno corsi  erogati anche in lingua inglese.

    I percorsi  devono completarsi entro un anno dall’avvio e sono ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda

    Inoltre, un contributo premiale di €600 per studente sarà riconosciuto agli enti organizzatori beneficiari del finanziamento,  al raggiungimento dell’inserimento lavorativo entro sei mesi dalla fine del corso.

    Per ulteriori dettagli scarica il bando integrale dell'AVVISO A e bando integrale avviso B

  • Lavoro Dipendente

    Permesso sindacale: ok al licenziamento per uso improprio

    La questione trattata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29135/2024 si inserisce nel complesso ambito della regolamentazione dei permessi sindacali e del loro uso corretto. Questo caso rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, non solo per le implicazioni relative ai diritti dei lavoratori e ai poteri di controllo del datore di lavoro attraverso investigazioni private, ma anche per il tema della proporzionalità delle sanzioni disciplinari. 

    Analizzeremo nel dettaglio il percorso giudiziario che ha portato alla decisione finale e i principi fondamentali emersi dalla pronuncia della Cassazione.

    Licenziamento per uso improprio dei permessi sindacali: il caso

    Il caso nasce dall’impugnazione di un licenziamento per giusta causa motivato dall’utilizzo illegittimo di permessi sindacali da parte di un dipendente.

    I permessi in questione erano stati richiesti e concessi per due giorni consecutivi, durante i quali il lavoratore avrebbe dovuto svolgere attività sindacali legate al suo ruolo. Tuttavia, secondo quanto emerso durante l’istruttoria, non vi era stata alcuna attività sindacale in quei giorni e  il dipendente aveva utilizzato tali permessi per motivi personali.

    Questa condotta aveva spinto il datore di lavoro a commissionare un’indagine privata per accertare la reale destinazione del tempo coperto dai permessi sindacali.

    I risultati di questa investigazione, successivamente confermati in giudizio, hanno evidenziato che il lavoratore non aveva svolto alcuna attività sindacale nei giorni in questione, recandosi fuori regione per accompagnare un familiare.

     Sulla base di tali prove, l’azienda aveva disposto il licenziamento immediato per giusta causa.

    Licenziamento e permessi sindaacali: procedimento e argomenti del giudizio

    Dopo il licenziamento, il lavoratore aveva deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale competente, sollevando diverse argomentazioni:

    1. Violazione della normativa sui permessi sindacali: si contestava che il licenziamento fosse contrario agli articoli 23 e 24 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
    2. Mancata proporzionalità della sanzione: si sosteneva che l’assenza di due giorni non fosse sufficiente per giustificare la rottura del rapporto fiduciario.
    3. Violazione della privacy: si denunciava l’utilizzo di prove raccolte mediante un controllo investigativo avvenuto durante un periodo di ferie.

    Il Tribunale, dopo aver esaminato la questione in una fase sommaria e in una di cognizione piena, rigettava le richieste del lavoratore. La sentenza veniva poi confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, che approfondiva ulteriormente i temi della proporzionalità della sanzione e della legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro.

    In particolare nella sua decisione, la Corte d’Appello aveva motivato il rigetto del ricorso richiamando i seguenti elementi chiave:

    • Legittimità del controllo investigativo: il controllo era stato effettuato in luoghi pubblici, con l’unico obiettivo di verificare l’effettivo utilizzo dei permessi sindacali. La Corte ha citato precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 6174/2019) che ribadiscono come il datore di lavoro possa legittimamente accertare l’utilizzo dei permessi retribuiti.
    • Abuso del diritto: il lavoratore aveva sviato l’uso dei permessi sindacali, destinandoli a finalità personali. Questo comportamento era stato ritenuto incompatibile con lo scopo protettivo dei permessi sindacali, che mirano a garantire l’effettivo esercizio di attività sindacali.
    • Proporzionalità della sanzione: la Corte ha sottolineato che non si trattava di una mera assenza ingiustificata, ma di un abuso grave che comprometteva il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.

    Licenziamento e permessi sindacali

    Il lavoratore ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi principali:

    • Violazione di norme procedurali: si contestava il fatto che il giudizio di primo grado fosse stato deciso dallo stesso giudice sia nella fase sommaria sia in quella a cognizione piena.
    • Interpretazione errata delle norme sui permessi sindacali: il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse compreso correttamente la portata del diritto ai permessi sindacali, richiamando precedenti giurisprudenziali che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione.
    • Mancata chiarezza dei motivi del licenziamento: si affermava che il lavoratore non era stato adeguatamente informato delle ragioni del provvedimento disciplinare.

    La Decisione della Cassazione

    Con l’ordinanza n. 29135/2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno affrontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, sottolineandone l’infondatezza.

    Legittimità del procedimento di primo grado: La Cassazione ha ribadito che la decisione delle due fasi da parte dello stesso giudice non rappresenta un vizio procedurale, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/2015.

    Uso improprio dei permessi sindacali: I giudici hanno confermato che il diritto ai permessi sindacali deve essere esercitato nel rispetto della finalità sindacale e che il datore di lavoro ha il diritto di verificarne l’uso. L’indagine svolta ha infatti accertato un abuso del diritto, compromettendo il rapporto fiduciario.

    Chiarezza dei motivi del licenziamento: È stato confermato che i motivi del licenziamento erano stati chiaramente esplicitati nella lettera di contestazione e nel successivo provvedimento, rendendo privo di fondamento il terzo motivo di ricorso.

    Proporzionalità della sanzione:  La Cassazione ha avvalorato il giudizio di merito, evidenziando come la gravità della condotta del lavoratore giustificasse il licenziamento per giusta causa.

    Considerazioni Conclusive: controlli e proporzionalità sanzioni

    Questo caso offre spunti di riflessione su diversi temi cruciali nel diritto del lavoro:

    1.  Da un lato, si evidenzia la necessità di un uso corretto degli strumenti di tutela sindacale, pena il rischio di compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
    2. Dall’altro, emerge come i controlli svolti dal datore, pur limitati dal rispetto della privacy, siano legittimi se finalizzati a verificare comportamenti potenzialmente lesivi per l’azienda.

    La sentenza sottolinea anche l’importanza di un approccio rigoroso nella valutazione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari. 

    Nel caso specifico, l’abuso dei permessi sindacali è stato considerato un’infrazione grave, giustificando il licenziamento come unica risposta proporzionata alla condotta del lavoratore.

  • Lavoro Dipendente

    Costo orario metalmeccanici: tabelle da giugno 2024

    E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale,  il Decreto direttoriale 73 del 22.11.2024  che  fissa  il costo medio  del lavoro per   il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e  imprese della installazione di impianti, applicabile  per i contratti  pubblici.

    In questo ambito rientrano, nello specifico :

    • l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
    •  la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; 
    • l’esecuzione presso terzi delle attività stesse,

    Il decreto contiene le tabelle dettagliate  riguardanti distintamente gli operai  e  gli impiegati, con decorrenza dal mese di  giugno 2024.

    Costo orario metalmeccanici: la normativa

    Si ricorda che la determinazione  del coso medio orario è prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, e affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la effettua  sulla base 

    • dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, 
    • delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, 
    • dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

    E' stato preso a riferimento ancora  l'accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL (ancora in vigore in quanto le trattative di rinnovo sono state interrotte con previsione di  mobilitazione e sciopero).

    Il decreto ricorda che il costo medio orario  così determinato può essere  comunque soggetto a oscillazioni  dovute:

    •  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
    •  specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
    •  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • oneri derivanti da contrattazione aziendale;
    • oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
    • oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
    • oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.

    Costo orario metalmeccanici: valori e tabelle

    Riportiamo i valori  annui e orari  del costo complessivo medio per operai e impiegati nelle tabelle seguenti (il dettaglio nelle tabelle allegate al decreto e  in fondo all'articolo)

    operai a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    46.235,43

    COSTO ANNUO

    34.911,30    

     38.664,52

    39.446,75

     40.325,42

     43.170,17 

    COSTO MEDIO ORARIO  

    21,82  

    24,17

    24,65

    25,20

    26,98

    28,90

    impiegati a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    B2

    B3

    A1

    COSTO ANNUO 

    34.380,96   

    38.076,63

     38.846,86

    39.712,06

    42.513,17

    45.531,42

     48.863,79

       54.450,35

    55.675,71

    COSTO MEDIO ORARIO 

    21,49 

    23,80

    24,28

    24,82

    26,57

    28,46

    30,54

    34,03

    34,80

  • Appalti

    Appalti: decreto MIT sulla qualificazione delle stazioni

    E' stata pubblicato sul sito istituzionale  il decreto 279 2024  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che fornisce orientamenti operativi per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). 

    Il testo è strutturato in due parti principali,

    • Prima Parte – Sistematizzazione normativa:

    Presenta il quadro normativo, illustrando gli articoli di riferimento e le novità introdotte per migliorare la gestione degli appalti pubblici.

    Spiega il sistema di qualificazione, un processo che mira alla riduzione della frammentazione e alla professionalizzazione del public procurement.

    • Seconda Parte – Proposte e incentivi:

    Propone misure per incentivare la qualificazione e l’uso delle centrali di committenza anche per appalti al di sotto delle soglie obbligatorie.

    Fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti per raggiungere i requisiti minimi di qualificazione.

    Il documento si conclude con un allegato esplicativo che sintetizza gli elementi chiave del sistema di qualificazione, tra cui le soglie applicabili, i requisiti per i diversi livelli di qualificazione e le sanzioni previste in caso di non conformità.

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni 

    Scarica qui il testo integrale

    Obiettivi del Sistema di Qualificazione e supporto

    Il Decreto si concentra sulla qualificazione delle stazioni appaltanti in linea con il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). L’obiettivo è migliorare l’efficienza, ridurre la frammentazione e promuovere la professionalizzazione attraverso criteri di qualità e strumenti di aggregazione.

    Il documento enfatizza l'importanza di un approccio collaborativo, basato su standard elevati di professionalizzazione e trasparenza.

     Le stazioni appaltanti sono invitate a sfruttare appieno le opportunità offerte dal sistema per garantire un’evoluzione continua verso l’eccellenza operativa.

    Viene anche ricordato che è  disponibile il supporto Giuridico del MIT per l'assistenza tecnica e interpretativa per stazioni appaltanti tramite un servizio centralizzato.

    Anche ANAC offre  pareri consultivi e precontenziosi per risolvere controversie e migliorare la conformità.

    Istruzioni Operative Qualificazione delle Stazioni Appaltanti:

    Le principali indicazioni in estrema sintesi :

    Adesione minima: Tutte le stazioni appaltanti sono invitate a qualificarsi, anche al livello base, per migliorare la gestione tecnica e amministrativa degli appalti.

    Verifiche periodiche: utile effettuare simulazioni periodiche con l'applicativo ANAC per monitorare la conformità ai requisiti e identificare aree di miglioramento.

    Supporto digitale: Utilizzare piattaforme digitali per semplificare il processo di qualificazione e garantire trasparenza.

    Utilizzo delle Centrali di Committenza:

    Le stazioni non qualificate devono ricorrere a centrali di committenza qualificate per gestire appalti di rilevante importanza o complessità.

    Si incoraggia la collaborazione tra enti attraverso reti di stazioni appaltanti specializzate per materia o settore.

    Formazione e professionalizzazione:

    Favorire l’aggiornamento del personale interno per aumentare la capacità amministrativa e tecnica.

    L’ausilio di stazioni appaltanti qualificate è consigliato per trasferire competenze e know-how.

    Monitoraggio e incentivi:

    ANAC svolge un monitoraggio continuo delle qualificazioni per identificare trend e criticità.

    Sono previsti incentivi per stazioni appaltanti che dimostrano esperienza, aggregazione e rispetto dei criteri di qualificazione.

    Requisiti per la Qualificazione

    Le stazioni devono possedere piattaforme digitali certificate, una struttura dedicata al procurement e rispettare standard di trasparenza.

    Entro il 2025, le stazioni appaltanti devono dimostrare competenze specifiche in contratti pubblici e digitalizzazione, oltre alla capacità di rispettare i tempi di pagamento e gestire dati contrattuali.

    Le centrali di committenza  devono qualificarsi almeno a livello intermedio per lavori e forniture e possono ottenere punteggi ridotti del 20% rispetto alle stazioni appaltanti.

    Soglie di applicazione dell’obbligo di qualificazione

      Si ricorda che secondo l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023, l'obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti si applica nei seguenti casi:

    • Affidamento di lavori: per importi superiori a 500.000 euro.
    • Acquisizione di forniture, beni e servizi: per importi superiori a 140.000 euro.
    • Queste soglie determinano quando una stazione appaltante deve essere qualificata per procedere autonomamente all'affidamento di contratti pubblici. 

    Sanzioni per Mancata Qualificazione:

    L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è responsabile della gestione e vigilanza del sistema di qualificazione. In caso di gravi violazioni delle disposizioni relative alla qualificazione, l'ANAC può:

    • Imporre sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1 milione di euro.
    • Nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta dalla stazione appaltante.

    Qualificazione con Riserva:

    In sede di prima applicazione, alcune stazioni appaltanti, come le unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e regioni, possono essere iscritte con riserva. A partire dal 1° gennaio 2024, tali stazioni devono presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui è consentita la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.