• Rubrica del lavoro

    Indennità fermo pesca 2024: autorizzati i pagamenti

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il  Decreto direttoriale n. 1733 del 12 luglio 2024, con il quale  la Direzione generale degli ammortizzatori sociali   ha autorizzato il  riconoscimento  dell'indennità  cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri,  prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. 

    Le risorse stanziate dalla scorsa legge di bilancio ammontavano a  30 milioni di euro. Nel decreto si specifica  che sono autorizzate in totale

    •  n. 720.138 giornate indennizzabili,
    •  per un importo complessivo di spesa di  € 26.402.518,20 
    • per un numero totale di 12.364 lavoratori

     Entro il 30 settembre 2024, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali impegnerà in favore  dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, le risorse necessarie alla liquidazione delle  indennità.

    Indennità fermo pesca a chi spetta

    1 –  INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO 

    L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio  relativo a 

    • disciplina della pesca con il sistema a strascico, 
    •  disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
    •  disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
    •  disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
    •  disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

    2 – INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO 

    1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro  è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

     L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno  esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.

    Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.

     L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

    a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio  delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite 

    in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

    Indennità fermo pesca: come fare domanda – Scadenze

     Le imprese interessate a ricevere l'indennità  fermo pesca devono presentare una domanda per  ogni unità di pesca presente in azienda, 

    • dal 2 gennaio  al 31 marzo 2024, 
    • tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline" sul sito del ministero  alla pagina dedicata al Fermo pesca dove sono presenti allegati e manuale utente della piattaforma. 
    • allegando il modulo per la comunicazione del codice IBAN, Allegato 3,disponibile nella pagina web,  debitamente compilato, datato e  sottoscritto da ciascun imbarcato e corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni  singolo lavoratore;

       eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN.

      copia di un documento di identità del rappresentante aziendale

     Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto interministeriale n. 11  del 9  ottobre  2023, ha fornito le istruzioni e i modelli per la presentazione delle domande di indennità per i lavoratori marittimi impegnati in soggetti a periodi di fermo  pesca obbligatorio  e non,  nell' anno 2023.

    Venerdi 29 marzo 2024  un comunicato sul sito istituzionale ha specificato che:    a seguito della richiesta pervenuta dagli operatori del settore di una proroga del termine della procedura di inoltro della “scheda 9” e riscontrata l’impossibilità da parte di alcune Autorità marittime a effettuare i dovuti controlli entro il temine di scadenza, a causa di un sovraccarico delle richieste ricevute nelle ultime settimane ",   la “scheda 9”,  con il visto dell'autorità marittima, e il file FPO2024 da allegare all’istanza per il fermo pesca 2023, potrà essere trasmessa entro il 22 aprile 2024, invece del  2 aprile  (termine per la presentazione delle domande, già prorogato dal 31 marzo) sempre attraverso il sistema di messaggistica della CIGSonline.

  • Rubrica del lavoro

    Massimale contributivo INPS: PRISMA aperta a patronati e lavoratori

    Con la Circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l'INPS ha comunitato il rilascio di una nuova piattaforma informativa  “PRISMA”  che  mette a disposizione dei datori di lavoro, a partire dal 10 aprile 2024 le informazioni sull'anzianità  contributiva  complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte  gestioni pensionistiche obbligatorie.

    In   questo modo si  potrà  effettuare correttamente il calcolo della contribuzione dovuta  in rapporto al rispetto del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.

    Con il messaggio 19 luglio 2024, n. 2650, l'istituto rende noto che  a partire dal 22 luglio 2024, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato potranno utilizzare la piattaforma PRISMA ottenendo  un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto. 

    PRISMA prospetto contributivo : a cosa serve ,cosa contiene

    La  piattaforma informativa PRISMA  consente di estrapolare un prospetto  con  tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i propri dipendenti 

    1. sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996,
    2.  sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.

    La  piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

    INPS precisa che il  prospetto ha esclusivamente valore informativo e non  certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.

    Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

    • data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
    • presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
    • presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
    • eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
    • eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
    • eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).

    PRISMA: Istruzioni operative

    L'istituto segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all’utilizzo della piattaforma “PRISMA” i datori di lavoro privati – quali soggetti obbligati legalmente all’adempimento contributivo – che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata.

    Come detto l’accesso sul codice fiscale del lavoratore  è previsto solo per il soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).

    Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro 

    L’operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza.

    Viene precisato che in futuro sarà comunicata l’accessibilità al servizio da parte della totalità dei datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Pensione con part time verticale: chiarimenti sull’ accredito contributivo

    I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era  stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea  e recepita nell'ordinamento italiano con la  legge di bilancio 2021.  Dal 2021 quindi  è possibile  conteggiare ai fini previdenziali   tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro,  malgrado non sempre siano operative ,  a causa della ciclicità della prestazione.

    La circolare  INPS 74/2021  del 4 maggio ha fornito le istruzioni  operative  e i modelli  per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.

    Con la  circolare n. 4  del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto) 

    Con il messaggio  n. 2655 del 19 luglio 2024,  sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :

    • sulle domande di accredito  
    • sui requisiti  dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
    •  sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).

    Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione

    Inps precisava nella circolare 74  2021  che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre  non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre  alla  retribuzione della prestazione lavorativa. 

    Viene anche  chiarito che: 

    • per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima  prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore 
    • la nuova norma è applicabile  per i periodi di lavoro  a partire dal 30 ottobre 1984.
    • Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui  gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).

    Circolare INPS  n. 4 2022: nuove modalità per le domande

    Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

    1. WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
    2.  Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); 
    3. Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Dalla data di pubblicazione della  circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.

     Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di  protocollazione  e precisa che  gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. 

    Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica. 

    E disponibile anche un  Manuale Utente  consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .

    AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024

    Nel messaggio 2655 INPS  sottolinea in particolare due aspetti: 

    1. Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso  contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione  dell'attività lavorativa. Quindi  nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato  periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta   all'avvicendarsi dei diversi contratti  non sono ammessi al beneficio. 
    2. In tema di valutazione  della documentazione a supporto si specifica che  è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo  svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa.  Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore)  devono emergere chiaramente  le condizioni che diano o meno  diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori  informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.

  • Legge di Bilancio

    Prestazioni occasionali: istruzioni e novità 2024

    La legge di bilancio 2023  ha  ampliato l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo  del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. Qui il testo).

    L'INPS ha pubblicato la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate, con eccezione del settore agricolo ,  oggetto di un successivo documento.

    Con il decreto lavoro 48 2023 è stato  ulteriormente allargato il campo di azione dei datori di lavoro ai settori fiere, term,e congressi e parchi di divertimento.

    Vediamo nei paragrafi seguenti tutte le novità.

    Contratto telematico occasionale: le novità della legge di bilancio 2023

    Il testo di legge , all'art. 1 commi 342-354 apporta importanti   modifiche all'art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il Libretto Famiglia per i privati e il  Contratto di prestazione occasionale /Presto (per le aziende) 

    Le novità  sono le seguenti :

    • Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro  l’importo massimo di compensi in un anno erogabili  dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori 
    • possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5.  La circolare ricorda che le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
    • viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti  previsti per tutti gli altri utilizzatori (10 mila euro annui complessivi) e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza.
    • i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.  
    • previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

    ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

    Lavoro occasionale agricoltura

    Per l'agricoltura  si prevedeva  come detto un regime   sperimentale valido per il 2023 e  2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi (  messi a punto da un decreto ministeriale e dall'INPS )

     In particolare:

    • potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza,  studenti  fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno,  che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati) 
    • il contratto  potrà avere una durata massima di dodici mesi,  con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
    •  Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore  sui requisiti soggettivi richiesti 
    •  è previsto  l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego
    • Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione  ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

    In caso di superamento del limite di  45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata  di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).

    Vedi ulteriori dettagli in Lavoro occasionale in agricoltura istruzioni aggiornate

    Prestazioni occasionali 2023 le novità del Decreto Lavoro

    il decreto Lavoro (Dl 48/2023)  come detto amplia  ancora l’uso dei voucher in  alcuni  settori produttivi. 

    In particolare con l'articolo 37 , l'utilizzo  per ciascun utilizzatore è ammesso fino a 15mila euro all’anno di compensi   complessivi  verso  tutti i prestatori per i datori di lavoro operanti nei seguenti ambiti:

    1.  congressi,
    2.  fiere, 
    3. eventi, 
    4. stabilimenti termali e
    5.  parchi di divertimento

    Sempre per i settori sopracitati cade il limite di utilizzo per aziende con oltre 10 dipendenti, sostituito dal limite di 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

    La novità  riguarda una platea abbastanza  ridotta  ma è stata contestata dalle organizzazioni sindacali perché sembra dettata  alla necessità di rispondere a sollecitazioni  di singoli comparti e comunque aperta a una deregulation che mette in pericolo i contratti stagionali che offrono maggiori tutele ai lavoratori. Da segnalare a margine la definizione fuorviante della denominazione dell'articolo 37 "Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale " che invece non riguarda il settore turistico propriamente detto.

    Le istruzioni operative dall'INPS  sono giunte con la circolare 75 del 3 agosto 2023 

    Prestazioni occasionali 2023 istruzioni per  fiere, terme e congressi

    Viene specificato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:

    • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
    • – 96.04.20 Stabilimenti termali;
    • – 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
    • – 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

    Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).

     La circolare specifica le modalità di determinazione dei limiti dimensionali ed economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e riepiloga che :

    – per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

    – per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

    – per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

    Per i profili sanzionatori  rinvia a quanto descritto al paragrafo 9 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 8 della circolare n. 103/2018.

    Aggiornamento registrazione  servizio “Contratto di prestazione occasionale”

    Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale”  è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”,  e disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.

    Nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”,

    •  l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al primo accesso. 
    • Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.

    AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024 

    INPS ha comunicato che da luglio 2024 la comunicazione e modifica dei dati relativi a posta elettronica e recapito per SMS può essere effettuatata solo tramite piattaforma MIYINPS

  • Lavoro Dipendente

    INPS e assistenza fiscale nel 2024

    L’INPS con il messaggio n.2640 del 17.07.2024 comunica che anche per il 2024 nella sua qualità di sostituto d’imposta, assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

    INPS: rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante

    Si ricorda preliminarmente che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

    Il rapporto di sostituzione non ricorre

    • nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024,
    • nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali.

    L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

    Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.

    Ad esempio, non è ammessa l’assistenza fiscale in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure nel caso in cui nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

    INPS: servizio online di Assistenza fiscale servizi al cittadino

    Le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti possono essere verificate ai fini dell’assistenza fiscale 2024, dai contribuenti che si autenticano con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” accedendo da www.inps.it 

    Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:

    • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
    • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
    • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

    Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, in possesso del contribuente, e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue:

    • Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.
    • In presenza di dichiarazione congiunta l’importo così determinato, scaturente dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4, ricomprende anche i debiti/crediti relativi alla posizione fiscale del coniuge.  
    • Tale dato, se a debito del contribuente, verrà indicato al rigo 161, colonna 1 e 2, del prospetto di liquidazione del modello 730/4, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” o, se a credito, sarà riportato al rigo 163 con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

    Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di: 

    • trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2024;  
    • richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.

     L’INPS ricorda che anche attraverso l’app “INPS mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.

    INPS: annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca

    L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2024, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024.

    Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2024, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta; la riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2024 con il conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.

    INPS: gestione delle risultanze contabili

    Nei casi in cui l’INPS, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4, invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle

    Entrate.

    L’informazione relativa a tale sopravvenuta impossibilità verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.

    Nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma non sono dovuti gli acconti delle imposte relativi all’anno 2024.

    Le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione unica (CU) 2025,

    • possono essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2025 (per i redditi dell’anno 2024) per conto della persona deceduta;
    • in alternativa, gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

    In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria da quella del defunto e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre può fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.

    Con riferimento alle novità introdotte all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, circa il differimento al 16.12.2024 del termine della rateazione dei conguagli a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto (ad eccezione del secondo acconto che non può essere rateizzato), si precisa che, tale differimento non si applica al sostituto di imposta per il quale resta ferma la modalità di rateazione in essere.

    Pertanto, il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024.

    Conseguentemente, posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, il dichiarante deve tenere conto, oltre che del già menzionato limite temporale del mese di novembre 2024, anche dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.

    Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2024, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.

  • Rubrica del lavoro

    Inps: pausa estiva per Note di rettifica, diffide e DURC on line

    Con comunicato del 19 lugLio 2024 INPS comunica la pausa estiva  dal 26 luglio al 31 agosto  compresi.  relativamente a 

    • Note di rettifica
    • Diffide 
    • elaborazione di DURC online 

     L'Istituto specifica che saranno sospesi gli invii delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione. 

    Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese

    • le elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)e
    • la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

    Servizio Durc On Line dall'APP INPS mobile

     Si ricorda che al 23 agosto 2023  nell'ambito dell'innovazione digitale delle attività dell'istituto  prevista con il PNRR,  è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine”  anche nella sezione “Servizi” dell’App  INPS Mobile.

     in questo modo Imprese e lavoratori autonomi avranno  migliore disponibilità delle importanti informazioni del DURC direttamente  su smartphone e tablet ,  

    • sia per la piattaforma Android 
    • che per il sistema operativo  iOS di Apple.

    ATTENZIONE L'accesso è possibile con SPID e CIE mentre da PC è utilizzabile anche il codice CNS

    La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il  numero di protocollo del documento.

    Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere  visualizzate e scaricate.

    Le istruzioni sull'istituzione del servizio Durc online  erano state fornite con due circolari gemelle  INPS   n. 146  del 7 ottobre 2021   e  INAIL N. 27  del 1 ottobre 2021 .

    Ulteriori precisazioni sono giunte con il messaggio INPS n. 3830 dell'8 novembre in particolare sulla gestione delle deleghe

    Durc Online Accesso per Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti

    La circolare INPS n. 146  specificava che dal 1° ottobre 2021:

    • la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti,
    •  il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line e 
    • l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni già abilitate

    non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

    Per quanto riguarda il portale INAIL , viene comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono  ugualmente richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

    All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

    Sul sito  www.inps.it,  “Durc On Line” > “Scheda prestazione”  sono disponibili, alla voce modulistica:

    •  i modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione procedente e 
    • i modelli per l’abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione.
  • Fondi sanitari e di solidarietà

    INPS: Fondo di solidarietà attività professionali prime istruzioni operative

    Con messaggio n. 2651 del 19.07.2024 l’INPS da alcune prime indicazioni circa il decreto interministeriale 21.05.2024 di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del d.lgs n.148/2015.

    Il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.

    Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.

    Nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

    L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.

    L’articolo 5 del medesimo decreto interministeriale ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti.

    Destinatari del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

    Tra i destinatari delle tutele del Fondo sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio.

    Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

    Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

    Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a.“0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata come di seguito indicato rispetto al precedente D.I. (l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).

    Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: nuove aliquote

    Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, pertanto, le seguenti:

    a) 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

    b) 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;

    c) 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

    Si rammenta altresì che è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

    Novità da gennaio 2025: A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che,

    • nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
    • abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e
    • che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi,

    a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

    Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ulteriori informazioni

    Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ossia dalla competenza del mese di luglio 2024, viene rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate (connotate dal c.a. “0S”, cfr. il paragrafo 5.2 della circolare n. 77 del 26 maggio 2021) il c.a. “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

    Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024.

    Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro

    • soggetti alla disciplina del Fondo,
    • che operano con più posizioni contributive e
    • realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole,

    devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei c.a. “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

    L’utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

    Si evidenzia che la durata massima per le causali ordinarie, che nel D.I. n. 104125/2019 era di 52 settimane, è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile (cfr. l’art. 7, comma 2, del D.I. 21 maggio 2024).

    Con successiva circolare saranno fornite istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024.