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Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi
Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.
La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.
La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.
La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.
In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.
La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE
Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.
Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.
La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.
Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti
Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:
gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.
Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:
- riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
- riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.
Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.
Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.
La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.
In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione.
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Licenziamento illegittimo: la Consulta conferma il calcolo sul TFR
Con la sentenza n. 144 depositata il 7 ottobre 2025, la Corte Costituzionale è intervenuta su una questione di rilievo per i lavoratori pubblici, i datori di lavoro delle amministrazioni e i consulenti del lavoro.
Il caso nasce da un ricorso del Tribunale di Trento che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
La norma disciplina le conseguenze economiche del licenziamento illegittimo di un dipendente pubblico, prevedendo la reintegra nel posto di lavoro e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
La questione posta alla Corte riguardava proprio questo punto: se tale parametro dovesse valere anche per i dipendenti pubblici che non rientrano nel regime TFR ma in quello di indennità premio di servizio (IPS), tipico del personale assunto prima del 2001 e non aderente ai fondi pensione complementari.
Il caso concreto: il medico licenziato e la questione di costituzionalità
Il procedimento prende avvio dal ricorso di un dirigente medico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, licenziato senza preavviso nel 2021. Il Tribunale, accertata l’illegittimità del recesso, aveva disposto la reintegrazione del lavoratore e doveva quindi calcolare l’indennità risarcitoria dovuta per il periodo tra il licenziamento e la reintegra.
Il nodo interpretativo riguardava la base di calcolo di tale indennità. Il medico, non aderente al fondo pensione Laborfonds e quindi in regime di IPS, sosteneva che la liquidazione dovesse avvenire sulla base della retribuzione effettiva, comprensiva di tutte le voci continuative, come previsto per il TFR ai sensi dell’art. 2120 del codice civile. L’amministrazione invece riteneva che, non essendo il lavoratore nel regime TFR, la retribuzione di riferimento dovesse essere quella più ristretta usata per il calcolo dell’IPS, con una notevole riduzione dell’importo.
Il Tribunale di Trento ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo che essa violasse il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori pubblici:
- quelli in regime TFR, ai quali l’indennità risarcitoria si basa su una retribuzione “onnicomprensiva”;
- e quelli in regime IPS, che riceverebbero una tutela economica inferiore per il medesimo danno.
L’Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha invece sostenuto la legittimità della norma, sottolineando che il legislatore ha scelto un parametro uniforme e astratto (il TFR) per garantire omogeneità di trattamento tra pubblico e privato, e che tale scelta rientra nella sua discrezionalità.
La decisione della Consulta
La Corte Costituzionale, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sul licenziamento dei dipendenti pubblici, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Nella motivazione, i giudici hanno chiarito che la scelta del legislatore del 2017 — con l’inserimento nel d.lgs. 165/2001 della formula “indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR” — risponde all’esigenza di armonizzare le tutele dei lavoratori pubblici con quelle del settore privato.
Secondo la Corte, il riferimento al TFR ha una funzione di parametro legale astratto, non collegato al regime previdenziale del singolo lavoratore. Esso serve a individuare una base di calcolo uniforme, indipendente dal fatto che il dipendente sia in TFR o in IPS. La distinzione tra i due regimi di fine servizio riguarda infatti la fase fisiologica della cessazione del rapporto, mentre l’indennità risarcitoria concerne una fase patologica, quella del licenziamento illegittimo.
In questo modo la Corte ha escluso qualsiasi violazione dell’art. 3 della Costituzione, ribadendo che spetta alla discrezionalità del legislatore scegliere criteri e limiti per le tutele risarcitorie, purché ragionevoli. La norma impugnata, prevedendo un tetto massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo importo eventualmente percepito per altra attività lavorativa, è stata ritenuta coerente con tale finalità.
La sentenza n. 144/2025 conferma dunque che l’indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo nel pubblico impiego va sempre calcolata con riferimento alla retribuzione utile per il TFR, anche per chi si trova nel regime IPS.
Si tratta, sottolinea la Corte, di un criterio uniforme e forfettario, che evita trattamenti disomogenei tra lavoratori pubblici e privati e assicura certezza applicativa.
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Albo autotrasporti: ecco le quote 2026
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16.10.2025 la delibera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026 in cui vengono adeguati con arrotondamenti minimi gli importi già in vigore
La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2025 e' stabilita nelle seguenti TRE misure:
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.
- Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da nuova tabella seguente:
dimensione azienda categoria
n. veicoli
importo in euro
A
da 2 a 5
5,00
B
da 6 a 10
10,00
C
da 11 a 50
26,00
D
da 51 a 100
103,00
E
da 101 a 200
256,00
F
superiore a 200
516,00
3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti ) per ogni veicolo di massa superiore a 6.000 chilogrammi di cui l'impresa e' titolare, come da tabella che segue:
dimensione azienda categoria
massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile
importo in euro
A
da 6.001 11.500 kg
5,00
B
da 11.501 a 26.000 kg
8,00
C
oltre 26.000 |kg
10,00
Albo autotrasportatori Quota 2026 le modalità di pagamento
Confermate anche, per il versamento le due modalità alternative sulla piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it
Viene proposto in automatico l'importo relativo all'anno 2026 e ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella stessa sezione «Pagamento quote» del portale
- pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
- pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.
ATTENZIONE Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA , fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine , l'iscrizione all'Albo sara' sospesa.
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
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Autoimpiego e Resto al Sud 2.0 si puo fare domanda: le regole
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e il Ministro per gli Affari Europei e il PNRR, ha emanato il Decreto 11 luglio 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 21.08.2025, che definisce criteri e modalità attuative degli esoneri e degli incentivi previsti dagli articoli 17 e 18 del DL 60/2024 (Decreto coesione).
Il provvedimento disciplina in maniera organica le misure a sostegno dell’autoimpiego giovanile, distinguendo tra
- Autoimpiego per il Centro-Nord e
- Resto al Sud , destinata al Mezzogiorno
e introducendo novità operative di rilievo.
Da ieri 15 ottobre è attiva la piattaforma INVITALIA per le domande . Qui il decreto direttoriale del 8. ottobre 2025 con le specifiche tecniche operative.
Scarica il testo del decreto dell'11.07.2025 pubblicato in GU.
Il decreto mira a promuovere l’inclusione attiva e l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani under 35, attraverso l’avvio di attività autonome, imprenditoriali e libero-professionali.
La gestione è affidata a:
- ENM – Ente Nazionale Microcredito (formazione e accompagnamento);
- Invitalia (istruttoria, concessione ed erogazione degli incentivi, tutoring);
- Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (coordinamento e supporto ai CPI e agli enti coinvolti)
Destinatari: chi può presentare domanda
I beneficiari sono giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti che si trovano, secondo l'art. 5 del presente decreto, in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati, inoccupati o inattivi, inclusi quelli in condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione (secondo la definizione del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027). ;
- disoccupati inseriti nel Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).
I soggetti beneficiari devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui sopra, alla data di avvio dell'iniziativa economica.
I beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva (DSAN) a conferma della propria condizione.
Iniziative economiche ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività:
- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
- societa' in nome collettivo;
- societa' in accomandita semplice;
- societa' a responsabilita' limitata;
- societa' cooperativa.
E' ammessa la partecipazione alle società, di soggetti non rientranti nella categoria di beneficiari di cui al presente decreto, se il controllo e l'amministrazione della società alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi tre anni sono detenuti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 5.
- libero-professionali anche nella forma di societa' tra professionisti.
Non si considerano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 i titolari ovvero i soci di un'attivita' che, anche se cessata nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attivita' economiche, a quello corrispondente all'iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.
Incentivi per il Centro-Nord (Misura ACN)
Per le regioni del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, ecc.) sono previsti:
- Voucher a fondo perduto fino a 30.000 euro (elevabili a 40.000 € per spese innovative, digitali o green);
- Contributi su programmi di investimento:
- fino al 65% per progetti fino a 120.000 €;
- fino al 60% per progetti fino a 200.000 €.
Le spese ammissibili comprendono: macchinari, ICT, consulenze tecnico-specialistiche (limite 30%), marchi, brevetti, opere edili fino al 50%. Sono escluse spese su terreni, immobili, consulenze legali/fiscali, costi di gestione.
Incentivi per il Mezzogiorno (Misura Resto al Sud 2.0)
Per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono previsti incentivi più consistenti:
- Voucher a fondo perduto fino a 40.000 euro (50.000 € se innovativi/digitali/green);
- Contributi su programmi di investimento:
- fino al 75% per progetti fino a 120.000 €;
- fino al 70% per progetti fino a 200.000 €.
Anche in questo caso valgono le stesse regole su spese ammissibili ed esclusioni
Procedura e concessione dei contributi
Le domande saranno presentate esclusivamente online tramite il portale Invitalia con accesso tramite SPID, CIE o CNS. È richiesta la firma digitale.
La procedura è a sportello valutativo, con tre fasi:
- verifica di ammissibilità;
- verifica dei requisiti;
- valutazione del merito progettuale.
Documenti da allegare:
- descrizione dell’iniziativa;
- business plan (per investimenti strutturati);
- DSAN per attestazione dei requisiti.
Invitalia decide entro 90 giorni dalla domanda. L’erogazione avviene in due momenti: Stato Avanzamento Lavori (SAL), con presentazione di spese pari al 30–70% del progetto; Saldo finale, entro 3 mesi dall’ultimo pagamento.
Tutoring finanziato e obbligatorio
Ogni iniziativa ammessa riceve anche servizi di tutoring per 5.000 €, suddivisi in:
- 4.000 € per supporto tecnico Invitalia (iter autorizzativo, rendicontazione spese, monitoraggio);
- 1.000 € per supporto gestionale ENM (marketing, contratti, gestione finanziaria e rapporti con banche/fornitori).
Il tutor accompagna il beneficiario per tutta la durata dell’avvio, prevenendo inadempienze che potrebbero comportare la revoca.
Allegati: -
Fondo Aereo formazione professionale: istruzioni per le domande
Con il messaggio 3030 del 10 ottobre INPS comunica la diposnibilità delle procedura di domanda e le prime istruzioni per le domande di finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nonché per la gestione e la trasmissione delle domande afferenti al c.d. regime transitorio. che era stato illustrato dnella circolare 138 2022
Gli interventi formativi ammessi sono i seguenti :
- a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
- b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente;
- c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.
Procedura di domanda
La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito internet www.i nps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS). Dopo avere digitato in cerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”.
Dal menu a tendina della procedura di presentazione della domanda scegliere per intervento: “008 Formazione Ammissibilità” e quindi per Fondo: “20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)” oppure “21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)” o “22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)”.
Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale online presente nell’“Area Download” nella home page della procedura.
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Amianto: approvato il decreto che amplia la tutela dei lavoratori
Nel corso del consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025 il Governo ha approvato numerosi provvedimenti per il recepimento di direttive europee.
In materia di sicurezza sul lavoro in particolare si segnala un decreto legislativo che rafforza la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE (vedi sotto sintesi e testo).
Le previsioni del nuovo decreto
Il decreto prevede in particolare l'applicazione di maggiori tutele con le seguenti misure:
- abbassamento del limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).
- Introduzione dell’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi
- promozione di una adeguata formazione dei lavoratori.
- Estensione a 40 anni dopo la fine del periodo di esposizione per l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, da parte dei datori di lavoro con l'obiettivo di una tutela della salute a lungo termine.
Orientamenti e indicazioni della direttiva UE
Allegati:La Direttiva (UE) 2023/2668 (QUI IL TESTO) aveva aggiornato la direttiva 2009/148/CE per rafforzare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e applicando, ove più favorevoli, le tutele della direttiva 2004/37/CE.
La revisione introduce un approccio che privilegia la rimozione dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione, da valutare già in sede di rischio, e si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a polveri di amianto.
Sono stati fissati nuovi valori limite di esposizione media ponderata su 8 ore (TWA):
- fino al 20 dicembre 2029 pari a 0,01 fibre/cm³;
- dal 21 dicembre 2029 gli Stati membri impongono almeno uno fra 0,01 fibre/cm³ (conteggiando anche le fibre <0,2 μm secondo l’art. 7(7) secondo comma) o 0,002 fibre/cm³.
L’aggiornamento disciplina anche le metodiche di misura: campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale, durante specifiche fasi operative, con misurazioni tramite microscopia elettronica o metodi equivalenti e considerazione delle fibre sottili ai fini dei limiti dal 21 dicembre 2029.
Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 21 dicembre 2025 (con scadenze al 21 dicembre 2029 per i nuovi metodi e limiti).
Misure operative per la UE
Il datore di lavoro valuta il rischio definendo natura e grado dell’esposizione, dando priorità alla rimozione dell’amianto; per lavori ante-divieto nazionale deve accertare la presenza di materiali contenenti amianto ricorrendo, se necessario, a un operatore qualificato e condividere le informazioni con altri datori su richiesta.
È obbligatoria la notifica all’autorità competente con indicazioni su ubicazione, tipologie/quantità, procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento e scambio d’aria in ambienti chiusi, se del caso), numero ed elenco dei lavoratori assegnabili, certificati individuali di formazione e data dell’ultima valutazione sanitaria, cronoprogramma e misure adottate.
L’esposizione va ridotta al minimo tecnicamente possibile e in ogni caso al di sotto del valore limite, limitando i lavoratori esposti, progettando i processi per evitare la polvere o aspirarla alla fonte, prevedendo sedimentazione continua delle fibre, procedure di decontaminazione, adeguate protezioni per lavori in ambienti chiusi, pulizia/manutenzione dei locali e gestione dei residui e rifiuti in imballaggi chiusi ed etichettati.
In caso di superamento del limite o disturbo di materiali non identificati, i lavori cessano immediatamente, riprendendo solo dopo misure adeguate e indagine sulle cause. Il monitoraggio prevede misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale e durata idonea a stimare la TWA 8h; le misure si effettuano con microscopia elettronica o metodi equivalenti e, dal 21 dicembre 2029, includono le fibre <0,2 μm ai fini dei limiti. I DPI respiratori, se indispensabili, non sono d’uso permanente e richiedono pause regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Per attività con prevedibile superamento del limite, il datore definisce misure speciali tra cui DPI regolati individualmente (anche con controlli di idoneità) e confinamento a tenuta con ventilazione mediante estrazione meccanica, evitando dispersioni all’esterno.
La formazione è obbligatoria con requisiti minimi su contenuti, durata, frequenza e documentazione: ogni lavoratore riceve un certificato che riporta data, durata, contenuto, lingua e riferimenti del formatore/ente; per demolizione e rimozione è richiesta formazione anche su attrezzature e macchine per contenere l’emissione e la dispersione.
Le imprese che eseguono demolizione/rimozione devono ottenere autorizzazione preventiva e saranno inserite in elenchi pubblici; il datore tiene il registro delle esposizioni con accessi garantiti e gli Stati membri istituiscono il registro dei casi di malattie correlate all’amianto.
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Nuovo CCNL Federlab–Cifa Laboratori Analisi: novità normative, retributive e di welfare
A 1° settembre 2025 entra in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali sottoscritto da Federlab, Unilavoro PMI e Confsal Fisals.
Non si tratta di un rinnovo, ma di un nuovo impianto contrattuale che intende modernizzare il sistema delle relazioni industriali del comparto sanitario privato, introducendo maggiore flessibilità, bilateralità e strumenti di welfare contrattuale innovativi.
Il contratto, valido fino al 30 agosto 2030, mira a fornire regole specifiche per un settore caratterizzato da piccole e medie imprese, con un equilibrio tra esigenze d’impresa e tutela del lavoratore. Centrale è il ruolo dell’Ente bilaterale Esbii, che avrà funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro, formazione continua e gestione delle politiche attive.
Novità normative
l contratto riorganizza in modo operativo le regole di gestione del rapporto di lavoro:
Periodo di prova: da 30 a 180 giorni a seconda della categoria (30 per la cat. A, 180 per i Quadri).
Contratti a termine e reimpiego: introdotti due istituti innovativi:
Primo Ingresso: per lavoratori senza esperienza, con formazione obbligatoria di 80 ore e retribuzione agevolata per due anni;
Reimpiego: per over 50 o disoccupati di lungo periodo, con analogo regime formativo e retributivo ridotto.
Ferie annuali: 28 giornate (4 settimane), di cui tre fissate dall’impresa e una a scelta del lavoratore.
Permessi ROL: 48 ore annue complessive, comprensive delle ex festività soppresse.
Banca ore: flessibilità fino a 168 ore l’anno, con possibilità di monetizzazione e maggiorazione fino al 20%.
Congedi: ampia disciplina su formazione (fino a 11 mesi non retribuiti), matrimonio (15 giorni retribuiti) e volontariato (fino a 2 anni di aspettativa).
Per ulteriori dettagli scarica qui il testo integrale del contratto
Aspetti economici e transizione da altri CCNL
L’articolo 1 del nuovo CCNL Federlab–Cifa 2025–2030 disciplina in modo dettagliato le modalità di transizione dei dipendenti già in forza con altri contratti collettivi.
Tale passaggio non rappresenta una nuova assunzione, ma un allineamento contrattuale che garantisce la continuità del rapporto di lavoro.
Inquadramento professionale: ogni lavoratore viene ricondotto al livello coerente con la mansione effettivamente svolta, sulla base delle declaratorie e dei profili del nuovo sistema di classificazione.
Ciò assicura una corrispondenza tra il ruolo reale e la categoria contrattuale, con possibilità di revisione del livello previo confronto sindacale.
Tutela economica: il passaggio al nuovo CCNL non può comportare riduzioni retributive.
Se il nuovo minimo tabellare risulta inferiore alla retribuzione precedente, la differenza è garantita tramite un superminimo ad personam assorbibile, mantenendo invariato il trattamento economico complessivo.
Anzianità e TFR: vengono conservati integralmente gli anni di servizio maturati e il trattamento di fine rapporto.
Il cambio contrattuale non interrompe la continuità di servizio ai fini di ferie, permessi, scatti di competenza o altri istituti economici e normativi.
Questa disciplina assicura un passaggio ordinato e privo di penalizzazioni, favorendo l’adesione delle imprese al nuovo contratto senza pregiudicare i diritti acquisiti dei lavoratori.
Le novità economiche e di welfare
Il nuovo CCNL introduce una struttura retributiva articolata per quadri e sei categorie (A–F), con paga base nazionale conglobata e nuovi scatti di competenza, che sostituiscono gli scatti di anzianità tradizionali.
Tra gli elementi economici principali:
- Scatti di competenza: pari all’1,5% della retribuzione mensile ogni tre anni, fino a un massimo di 10 scatti, legati alla formazione e certificazione delle competenze.
- Premialità produttiva: possibilità di riconoscere premi variabili in base a obiettivi di produttività e qualità, con agevolazioni fiscali ai sensi del D.M. 25 marzo 2016.
- Tredicesima mensilità invariata, erogata il 15 dicembre.
- Superminimi assorbibili ad personam in caso di allineamento contrattuale per aziende che transitano da altri CCNL.
- Introduzione di forme di welfare aziendale e territoriale sostitutive dei premi di produttività (servizi educativi, sanitari, sociali o assistenziali).
Di seguito la tabella retributiva:
Categoria/Livello Paga base e contingenza (€) Quadri 2.290,02 F 1.883,53 E 1.682,54 D 1.551,75 C 1.452,45 B 1.358,77 A 1.281,68 Categoria/Livello 1° Anno (€) 2° Anno (€) E 1.264,41 1.431,67 D 1.166,31 1.320,49 C 1.091,84 1.236,09 B 1.021,58 1.156,46