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Licenziamento per giustificato motivo: decorrenza del preavviso
Con la sentenza n. 15513 del 10 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato e spesso oggetto di contenzioso: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il diritto del lavoratore al preavviso. Nel caso esaminato, un lavoratore aveva contestato il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro sostenendo che la risoluzione del rapporto fosse stata effettiva già al momento dell’avvio della procedura di conciliazione, e non al termine del preavviso, con conseguente pretesa del pagamento dell’indennità sostitutiva.
La vicenda si inquadra nell’ambito delle procedure previste dalla legge n. 604/1966, che regolamenta i licenziamenti individuali per motivi oggettivi.
In particolare, l’art. 7 della legge prevede l’obbligo per il datore di lavoro di esperire un tentativo di conciliazione preventiva presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro prima di procedere al recesso, a tutela del lavoratore e per favorire una soluzione bonaria.
Decorrenza e valore giuridico del licenziamento
La Corte, nel motivare la propria decisione, ha ribadito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo assume rilevanza giuridica fin dal momento in cui viene avviato il procedimento di conciliazione. Tuttavia, questo non comporta automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro.
L’effetto estintivo, infatti, si verifica solo al termine del periodo di preavviso, che può essere indicato :
- nella comunicazione iniziale dell’intenzione di licenziare oppure
- nell’atto conclusivo del procedimento.
È quindi legittimo che il preavviso decorra dalla prima comunicazione formale del datore di lavoro al lavoratore, ossia dalla lettera con cui viene attivata la procedura di conciliazione. Questo significa che, se il rapporto non è stato interrotto prima della fine del preavviso, il lavoratore continua a maturare tutti i diritti connessi al periodo lavorato.
Il chiarimento fornito dalla Cassazione è di rilievo pratico: la determinazione della decorrenza del preavviso incide direttamente sull’entità delle spettanze economiche dovute al lavoratore, in particolare nel caso in cui il preavviso non venga lavorato ma sostituito con un’indennità.
Il diritto all’indennità sostitutiva e le sue implicazioni
Un altro punto fondamentale della decisione riguarda il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte ha precisato che
- tale diritto sussiste nei casi in cui il datore di lavoro non consenta di lavorare il periodo di preavviso previsto,
- la misura dell’indennità può variare in base al momento in cui il rapporto di lavoro è effettivamente cessato.
Dunque se il rapporto è stato interrotto sin dall’inizio del procedimento conciliativo, l’indennità dovrà essere commisurata all’intero periodo di preavviso non lavorato. Diversamente, se il rapporto è proseguito, anche solo formalmente, fino alla conclusione del periodo di preavviso, la corresponsione dell’indennità potrebbe non essere dovuta o essere limitata a eventuali giorni residui non goduti.
In sostanza, il lavoratore ha sempre diritto a ricevere il compenso spettante per il preavviso e la decorrenza del preavviso può essere anticipata alla data di avvio della procedura conciliativa, a condizione che ciò risulti chiaramente dalla documentazione fornita dal datore di lavoro.
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Elenco venditori gas naturale: requisiti e procedure 2025
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 85/2025, pubblicato in Gazzetta il 19 giugno 2025, definisce le nuove regole operative per le imprese che vogliono operare nella vendita di gas naturale in Italia.
Il regolamento riforma il sistema di iscrizione all’Elenco dei soggetti abilitati e impone requisiti più stringenti.
L'obiettivo è quello di rafforza la trasparenza e l’affidabilità degli operatori nel mercato . L’iscrizione diventa un requisito formale, ma uno strumento di qualificazione e controllo a tutela dell’intero settore.
Per l'operatività si attende un decreto attuativo con i modelli di domanda e le procedure di controllo.(v. ultimo paragrafo)
Elenco venditori gas MASE: Chi deve iscriversi
L’iscrizione all’Elenco è obbligatoria per:
- imprese che vendono gas tramite rete connessa alla rete nazionale;
- imprese che vendono gas tramite reti isolate;
- distributori autorizzati in via transitoria alla vendita diretta.
Restano esclusi i consorzi che acquistano gas solo per i propri consorziati.
Per essere iscritti e rimanere nell’Elenco, le imprese devono possedere requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari:
Forma giuridica: solo S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., cooperative o consortili in tali forme.
Oggetto sociale coerente con la vendita di gas.
Requisiti di onorabilità, che devono essere rispettati da:
amministratori, legali rappresentanti, sindaci;soggetti sottoposti a verifica antimafia.
Non sono ammessi condannati per reati finanziari, fallimentari o gravi reati penali.
Requisiti finanziari: Capitale sociale minimo: 100.000 € (interamente versato).
Tipo requisito Condizione richiesta Tecnico Società di capitali, cooperative o consortili; oggetto sociale coerente Onorabilità Assenza di condanne, procedimenti fallimentari, interdizioni antimafia Finanziario Capitale minimo 100.000 €; nessun ricorso reiterato ai servizi di ultima istanza Procedura di iscrizione, controllo e cancellazione
Le imprese devono presentare domanda al MASE con autocertificazione dei requisiti. L’iscrizione è decisa entro 30 giorni, con possibilità di integrazione documentale. Ogni tre anni, l’impresa deve confermare i requisiti. Sono previsti controlli a campione annuali su almeno il 5% delle imprese iscritte.
Sono previste due fattispecie:
- Cancellazione: per mancato aggiornamento triennale o inattività.
- Esclusione: per perdita dei requisiti, false dichiarazioni o sanzioni da ARERA, AGCM, GPDP o ADM.
In caso di esclusione, l’impresa e il gruppo di appartenenza non possono fare nuova domanda prima di 2 anni.
Decreto attuativo in arrivo e regime transitorio: cosa devono fare le imprese già attive
Il nuovo regolamento MASE entrerà pienamente in operatività solo con l’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 11, comma 1, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 85/2025, ovvero entro il 18 agosto 2025.
Questo decreto definirà i modelli di domanda, le modalità tecniche di gestione dell’Elenco venditori e i criteri per le segnalazioni e i controlli.
Nel frattempo, è previsto un regime transitorio: tutte le imprese già iscritte all’elenco secondo il precedente DM 29 dicembre 2011 saranno provvisoriamente incluse nel nuovo Elenco. Tuttavia, per mantenere validamente l’iscrizione, esse dovranno, entro 90 giorni dalla data di adozione del nuovo decreto attuativo, inviare al Ministero un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari previsti dal nuovo regolamento.
Le imprese che non presenteranno la dichiarazione entro il termine saranno automaticamente cancellate. Inoltre, quelle con forma giuridica non conforme (es. società di persone o consorzi non ammessi) o con capitale sociale inferiore a 100.000 euro dovranno adeguarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè entro il 4 luglio 2026), pena l’esclusione definitiva dall’Elenco venditori.
Per ulteriori dettagli scarica qui il Decreto ministeriale MASE
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Contributi ENPAIA periti agrari: istituite le causali contributo
Con la risoluzione 44 del 20 giugno 2025 l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell’ENPAIA,
Ecco i dettagli e le istruzioni di compilazione.
Causali contributo periti agrari Enpaia
Sono istitute con entrata in vigore il 1 luglio 2025 le causali contributo di seguito indicate:
• “E140” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E141” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi”;
• “E142” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E143” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E144” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE F 24
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, il valore “0”;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
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Lavoro nel turismo e migranti: nuovo protocollo Ministero-parti sociali
Un passo concreto verso l’inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati e dei migranti vulnerabili è stato compiuto ieri i con la firma di un protocollo d’intesa triennale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, Ministero del Turismo e l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (Ebnt). L’accordo mira a favorire percorsi di autonomia per i migranti accolti nel sistema nazionale, rispondendo al contempo al crescente bisogno di manodopera espresso dalle imprese turistiche.
Vediamo cosa prevede.
Il testo integrale dell'accordo è allegato in fondo all'articolo . Vediamo in sintesi cosa prevede.
Protocollo formazione e lavoro migranti nel turismo attori e beneficiari
Il protocollo, è stato sottoscritto dai ministri Marina Calderone, Matteo Piantedosi, Daniela Santanché e dal presidente dell’Ebnt, Alessandro Massimo Nucara.
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di formazione professionale e l’avvio di esperienze lavorative presso le aziende aderenti alle associazioni che compongono l’Ebnt (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL).
Il protocollo mira a organizzare percorsi formativi specifici, promossi dagli enti bilaterali territoriali, per accompagnare i beneficiari verso un’occupazione stabile nelle imprese turistiche.
La platea comprende:
- titolari di protezione internazionale o temporanea,
- richiedenti asilo,
- titolari di protezione speciale,
- minori stranieri non accompagnati in transizione all’età adulta e
- cittadini maggiorenni entrati in Italia da minori.
Ulteriori categorie potranno essere ammesse previo accordo tra le parti.
L’individuazione dei beneficiari terrà conto delle competenze, delle potenzialità individuali e della parità di genere, così da favorire un’integrazione equa ed efficace.
Il ruolo delle istituzioni
- Ministero del Lavoro: attraverso la Direzione Generale Immigrazione, coordinerà il coinvolgimento degli enti bilaterali e sperimenterà interventi nel turismo, finanziati anche con fondi nazionali e UE. Promuoverà inoltre il protocollo tra associazioni e stakeholder attivi nell’integrazione tramite il Portale Integrazione Migranti.
- Ministero dell’Interno: coinvolgerà il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e le Prefetture per identificare i beneficiari e raccordare gli interventi con gli enti locali.
- Ministero del Turismo: si occuperà della promozione dei percorsi formativi, raccordandoli con i fabbisogni del comparto turistico-ricettivo.
Fondi e modalità di attuazione
Gli enti bilaterali del turismo saranno responsabili dell’organizzazione dei corsi e delle attività di politica attiva del lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese. Gli interventi potranno essere finanziati dal fondo interprofessionale For.Te.
Per garantire l’attuazione del protocollo, verrà istituito un gruppo di lavoro nazionale, affiancato da tavoli territoriali, con compiti di monitoraggio, risoluzione delle criticità e promozione della sperimentazione locale.
Con questo accordo, governo e parti sociali confermano la volontà di costruire percorsi concreti di integrazione lavorativa, con benefici sia per le persone accolte sia per il tessuto produttivo italiano.
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Fringe benefit 2024: il rimborso di interessi sul mutuo cancella la detrazione
Con la circolare 5 pubblicata il 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall'ultima legge di bilancio, legge 213 2023 e dal decreto Anticipi 145 2023
In questo articolo vediamo in particolare le precisazioni in tema di affitti e interessi sui mutui prima casa e prestiti ai dipendenti, anche alla luce della nuova Guida complessiva alle agevolazioni pubblicata il 13 giugno 2025 dall'Agenzia.
Welfare aziendale 2024: affitti e interessi mutuo
In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l'Agenzia si occupa in particolare dei:
- rimborsi ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
- la nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.
Va ricordato innanzitutto la novità delle nuove soglie complessive di fringe benefit fissate a:
- 1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
- 2000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nell'importo complessivo rientrano nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa
Per fruire dell'esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di avere diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Con riguardo al rimborso delle utenze l'Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Sono esenti anche le spese di mutuo non intestato al lavoratore purché riguardanti l'immobile in cui risiede abitualmente
Per spese di affitto di intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Chiarimenti Agenzia sui Prestiti ai dipendenti
In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale, considerando il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.
In particolare :
- Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
- Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.
In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione
Viene anche sottolineato che queste disposizioni si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.
Nuove precisazioni 2025
Con la nuova Guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso degli interessi sul mutuo prima casa, erogato dal datore di lavoro come fringe benefit esente entro il limite di 1.000 euro (ai sensi della Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16), comporta la perdita della corrispondente detrazione fiscale. Infatti, tali somme non si considerano spese “rimaste a carico” del contribuente, condizione necessaria per il diritto alla detrazione. La guida riprende il chiarimento già fornito dalla circolare 5/E/2024 e ribadisce che solo gli importi rimborsati in forma detassata annullano la possibilità di detrazione. In caso di superamento del limite e conseguente tassazione del fringe benefit, resta invece ammessa la detrazione per gli interessi rimborsati. È comunque possibile detrarre la quota di interessi rimasta a carico del lavoratore, se superiore al rimborso ricevuto. Tra le ulteriori precisazioni, si segnala anche che il reddito complessivo da considerare per l’accesso ad agevolazioni deve includere i redditi a cedolare secca, da regime forfetario, le mance nel settore turistico e l’Ace, escludendo solo abitazione principale e pertinenze.
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Ferie residue: obbligo fruizione entro il 30 giugno
Entro il 30 giugno di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e, se queste non sono state fruite interamente, dovranno essere versati i contributi previdenziali corrispondenti.
Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate nel 2023, mentre scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.
Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.
Diritto alle ferie e tempi di fruizione
Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .
Occorre inoltre fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle c.d. "ferie solidali", di recente istituzione
In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)
Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
- Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
- le ferie devono essere retribuite ;
- il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
- la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue:- per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono essere godute le ferie maturate nel 2023.
- Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate possono essere dilazionate o monetizzate
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire dell'intero periodo obbligatorio, è possibile per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.
L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Va anche considerato in modo particolare il fatto che il termine per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività lavorativa. Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga
Sanzioni per mancata fruizione delle ferie
Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative sono le seguenti:
- Sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori
- Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni
- Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie
Versamento contributivo per ferie non godute: come funziona
In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.
Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970.
In assenza di accordi specifici, il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.
L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.
I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.
Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.
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Fondo vittime del lavoro: gli indennizzi per eventi 2025
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.5.2025 n. 75 è stato determinato, come ogni anno, l’importo disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025,
Il decreto ministeriale è stato approvato dagli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato sul sito ministeriale il 3 giugno 2025
Le risorse stanziate complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2025 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio (5063) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ammontano complessivamente ad euro 12.479.421,00;
Tabella importi per eventi 2025
Tenuto conto della nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, l’importo della prestazione di indennizzo per le vittime di infortuni sul lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,
è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare.
TIPOLOGIA N. SUPERSTITI IMPORTO PER NUCLEO A 1 € 10.357,92 B 2 € 17.845,57 C 3 € 25.333,22 D Più di 3 € 37.438,26 Fondo sostegno famiglie vittime del lavoro: cos’è
Giova ricordare che il Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato creato per aiutare economicamente i familiari dei lavoratori deceduti a causa di un incidente sul lavoro. È stato istituito con la legge del 27 dicembre 2006 e aggiornato nel 2007.
Questo fondo prevede due tipi di aiuti economici:
1. Contributo economico una tantum destinato alla famiglia del lavoratore deceduto.
L’importo , come detto sopra, varia in base a:
- quanti familiari sono rimasti;
- quante risorse ha a disposizione il fondo, in base agli incidenti sul lavoro registrati dall’INAIL.
2. Anticipo sulla rendita ai superstiti
È un anticipo di tre mensilità sulla rendita che normalmente spetta ai familiari.
Viene calcolata su un importo minimo stabilito per legge ed è destinata solo ai familiari dei lavoratori assicurati obbligatoriamente.
L’anticipo viene pagato insieme al contributo una tantum.
Entrambe le somme non sono tassate e i pagamenti vengono effettuati direttamente dall’INAIL.