• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzione agevolata beneficiari Reddito di cittadinanza: le istruzioni

    La legge di Bilancio 2023, nell'articolo 1, comma 294, aveva confermato l'incentivo per i datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, assumessero beneficiari del reddito di cittadinanza con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le istruzioni  operative INPS arrivano  finalmente con la circolare 75 del 28 giugno 2024.

     Vediamo di seguito le principali indicazioni .

    Assunzione agevolata beneficiari RDC con esonero contributivo 2023/24

     Va ricordato innanzitutto che l'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, con un limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato mensilmente

    Questa esenzione contributiva è applicabile anche alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nello stesso periodo. Tuttavia, l'esonero è alternativo a quello previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 . 

    L'efficacia della misura era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che è stata ottenuta il 31 ottobre 2023 e successivamente prorogata al 30 giugno 2024.

    ATTENZIONE : non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

    – i premi e i contributi dovuti all’INAIL

    – il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto  di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

    – il contributo, ove dovuto, ai Fondi di Solidarietà

    – il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle volte ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

    Assunzione agevolata beneficiari RDC le condizioni

    L'incentivo si applica esclusivamente alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza

    L'accesso all'incentivo è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, ma esclusi quelli della pubblica amministrazione

    • Non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico.
    • Non si estende ai rapporti di lavoro intermittente o occasionale.
    • Non è disponibile per i contratti di apprendistato, dato che questi già beneficiano di aliquote previdenziali ridotte(circolare 75).

    L'incentivo è applicabile anche ai contratti part-time e ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

    Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens non agricoli

    i datori di lavoro non agricoli  che intendono fruire dell’esonero , devono esporre i lavoratori per i quali spetta valorizzando  nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

    Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della  circolare (quindi da luglio 2024) , devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

    Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

    Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens Posagri

    I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>,  gli elementi di seguito specificati:

    • –    in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
    • –    in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

    • –    in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
    • –    in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    •  –    in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

    Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

    Per ulteriori dettagli anche per i flussi POSPA  consultare la circolare 75 2024.

  • Contributi Previdenziali

    DURC: al via la piattaforma Vera per la certificazione contributiva

    Disponibile la nuova piattaforma VERA per la certificazione dei debiti contributivi   a uso di aziende e professionisti intermediari . presentata il 25 giugno  dall'INPS in un webinar   a seguito della collaborazione con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. 

    La piattaforma VeRA è stata sviluppata conformemente alle normative vigenti sulla procedura di composizione negoziata (DL 118/2021), che prevede:

    •  la certificazione dei debiti e 
    • la nomina di un esperto indipendente per l'imprenditore in difficoltà.

     La piattaforma ha l'obiettivo di semplificare e mantenere la regolarità contributiva delle imprese, facilitando il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e migliorando la gestione delle pratiche amministrative connesse.

    Il presidente dei consulenti del lavoro De Luca  ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto , affermando «Per il Durc esiste un prima e un dopo rispetto al 20 giugno 2024 perché la procedura VeRA stravolgerà i rapporti con l'Istituto, a partire da quelli informatici.

    Da quel documento, che è fondamentale per l'incasso di crediti o la partecipazione a gare d'appalto, dipende a volte l'esistenza di un'azienda. Poter capire con tempestività eventuali criticità o motivi bloccanti, talvolta legati banalmente a un pagamento non correttamente associato alla partita di debito, permetterà di anticipare la risoluzione delle criticità ed evitare che il documento non sia rilasciato, con una maggiore fluidità dei rapporti di lavoro.Più certezze, quindi, e maggiori garanzie». 

    Principali funzionalità di VeRA per la certificazione dei debiti

    Le funzioni principali della piattaforma, attualmente raggiungibile sul sito www.inps.it  digitando nella Ricerca  "VeRA" sono:

    Verifica Regolarità Aziendale (VE.R.A):

    Offre in tempo reale una panoramica delle esposizioni debitorie del contribuente, organizzate per gestione previdenziale.

    Permette di identificare e risolvere rapidamente le irregolarità contributive.

    Simulazione DURC (Simula DURC):

    Consente di visualizzare potenziali anomalie che potrebbero influenzare negativamente l'esito del DURC.

    Aiuta i consulenti del lavoro a prevenire esiti negativi del DURC, migliorando l'efficienza e l'operatività aziendale.

    Vantaggi della piattaforma VeRA

    Semplicità e flessibilità: Le procedure sono progettate per essere più flessibili e rispondere meglio alle esigenze di intermediari e aziende.

    Intervento rapido: La piattaforma permette di identificare e risolvere prontamente le criticità prima che diventino problematiche maggiori.

    Flusso di lavoro migliorato: Agevola la gestione degli studi professionali e migliora la fluidità dei rapporti di lavoro.

    Precisione e sicurezza: Fornisce certezze e garanzie riguardo alla regolarità contributiva, essenziale per l'incasso di crediti e la partecipazione a gare d'appalto.

    Utilizzo

    Gli utenti possono accedere alla piattaforma tramite il portale istituzionale dell'INPS cercando  sul motore di ricerca "VeRA".

     La piattaforma funziona come un "armadio proattivo" ha affermato  il direttore generale vicario di INPS , dove ogni "cassetto" rappresenta una diversa gestione,  facilitando l'intervento dei consulenti del lavoro delegati.

  • Contributi Previdenziali

    Riscatto laurea: scelta non modificabile anche se la pensione si riduce

    La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 112 2024  su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Roma riguardante  la neutralizzazione di periodi contributivi relativi al riscatto della laurea .

     Si tratta di  due specifici articoli di legge: l'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ( riforma del sistema pensionistico in senso contributivo ) e l'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

    La decisione conferma la legittimità  delle norme  per cui  i pensionati che hanno riscattato periodi di studio per raggiungere specifici requisiti pensionistici non possono richiedere la "neutralizzazione" di tali periodi successivamente,  per ottenere un trattamento pensionistico più favorevole  anche perché ciò minerebbe la certezza del sistema previdenziale.

    Nei paragrafi seguenti alcuni dettagli sulla questione e sulla decisione della Corte.

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    Il caso: riscatto laurea quota 100 e sistema pensionistico misto

    Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione in relazione al caso di un pensionato che ha richiesto la "neutralizzazione" del periodo di studi universitari  che aveva riscattato ai fini pensionistici.

    Il riscatto aveva consentito di raggiungere i 18 anni di contribuzione entro il 3.12.1995 necessari  per legge, per avere diritto alla pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. Tuttavia,  al momento della richiesta di pensionamento con quota 100  ha scoperto che, senza il riscatto, avrebbe beneficiato di un calcolo con il sistema misto ottenendo   un trattamento pensionistico più favorevole  (11.427, 94 euro invece che  9.220,94 euro mensili) .

      Infatti, se il periodo di studi non fosse stato riscattato, avrebbe avuto diritto a una pensione calcolata con il sistema misto (retributivo e contributivo) anziché con il solo sistema retributivo, ,anche per il fatto che Quota 100 richiede che l’ammontare messo in pagamento  sia il più basso tra quello calcolato tutto con il metodo retributivo e quello retributivo post-riforma (articolo 1, comma 707, della legge 190/2014)

    Dato che gli anni riscattati  non erano necessari a raggiungere il requisito di  38 anni richiesto da quota 100,  il pensionato ha chiesto la neutralizzazione di tale periodo per rientrare nel sistema di calcolo misto, sostenendo anche che il fine dell'Istituto del riscatto dovrebbe esser quello di  migliorare, non peggiorare, la situazione pensionistica.

    Riscatto laurea a Quota 100: la Decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha esaminato il caso in dettaglio e ha preso le seguenti decisioni:

    Ritenuto inammissibile la questione relativa all'articolo 38 della Costituzione  che tutela i diritti previdenziali dei lavoratori). La Corte ha dichiarato inammissibile questa questione sollevata dal Tribunale  perché non  sufficientemente motivata.

    Non fondata la questione relativa all'articolo 3 della Costituzione: Il Tribunale di Roma aveva anche sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La Corte ha ritenuto che le disposizioni contestate non violano il principio di uguaglianza poiché le leggi in questione si applicano uniformemente a tutti i pensionati nelle stesse condizioni.

    La consulta ha dunque deciso che le norme contestate non sono incostituzionali e che il riscatto degli anni di studio non può essere neutralizzato nel modo richiesto dal pensionato in quanto  la neutralizzazione tutela il lavoratore da fattori indipendenti da sue scelte, mentre il riscatto è una scelta personale che non puo essere successivamente modificata 

  • Lavoro estero

    Deduzione contributi lavoro estero: nuovo ok dalla Cassazione

     Per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali, è ammessa la deducibilità dei contributi versati nello Stato estero per obbligo  di legge.. I contributi  possono essere dedotti dal reddito complessivo, anche se esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

    Questa in sintesi la conclusione della Corte di Cassazione  in una recente sentenza significativa riguardo a un contenzioso  tra l'Agenzia delle Entrate e un contribuente.

    In questo articolo i dettagli del caso, la questione centrale trattata dalla Corte, e le conclusioni a cui è giunta.

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    Contributi previdenziali dipendente versati in Svizzera

    Il caso ha avuto origine con un controllo formale effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi di R.G. per l'anno d'imposta 2012.

     Il lavoratore  aveva indicato nella sua dichiarazione contributi assistenziali e previdenziali deducibili dal reddito imponibile per un totale di 36.163 euro.

    A seguito di una richiesta dell'Agenzia delle Entrate, R.G. ha prodotto una certificazione relativa alla sua attività lavorativa svolta in Svizzera, dalla quale risultava che aveva versato contributi per un valore equivalente in franchi svizzeri.

    Tuttavia, una seconda certificazione ha evidenziato che i contributi versati in Svizzera erano stati inclusi nella base imponibile su cui erano state calcolate le imposte estere. 

    L'Agenzia delle Entrate ha quindi accertato che tali contributi avevano comportato un risparmio fiscale per R.G. in Italia, portando l'Ufficio a recuperare l'importo dovuto tramite una cartella di pagamento.

    R.G. ha impugnato la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna, che ha rideterminato l'imposta dovuta.

     Tuttavia, su appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia-Romagna ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, stabilendo che i contributi versati in Svizzera dovevano essere integralmente dedotti dalla base imponibile ai fini della tassazione italiana.

    Le norme sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri

    La questione principale trattata dalla Corte di Cassazione riguarda dunque  l'interpretazione delle norme sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero. 

    L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, in base all'art. 51, comma 8-bis, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i redditi da lavoro dipendente svolto all'estero dovevano essere determinati sulla base delle retribuzioni  "convenzionali"  definite  annualmente dal  ministero,  per la quale è esclusa a deducibilità 

     Di conseguenza, secondo l'amministrazione, i contributi non potevano essere dedotti dal reddito complessivo.

    D'altra parte, R.G. ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, i contributi previdenziali e assistenziali vanno dedotti dal reddito complessivo, in quanto non deducibili nella determinazione dei singoli redditi.

    Viene menzionata la risposta all’interrogazione parlamentare n. 7-01021 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2015, che avevano già chiarito che i contributi esteri rappresentano oneri deducibili dal reddito complessivo.

    La conclusione della Cassazione e principio di diritto

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, basando la sua decisione su un'interpretazione sistematica delle norme rilevanti. 

    La Corte ha rilevato che in assenza di una norma espressa che escluda la deducibilità dei contributi dal reddito complessivo, tali contributi devono essere dedotti anche se esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

    Inoltre, la Corte ha sottolineato che le norme sulla determinazione del reddito complessivo fungono da norme di chiusura del sistema delle imposte dirette. Solo attraverso la determinazione del reddito complessivo si arriva al computo dell'imposta lorda e, infine, al calcolo dell'importo dovuto dal contribuente all'erario. 

    La Corte ha stabilito quindi  il seguente principio di diritto: "In tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR".

  • Lavoro Dipendente

    Uniemens: nuovo codice contributo malattia lavoratori intermittenti

    Con messaggio 2382  del 26 giugno INPS annuncia l'istituzione di un nuovo codice  da inserire nel flusso Uniemens per i datori di lavoro aventi alle dipendenze personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile   con riferimento ai dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente (cd. lavoro a chiamata).

    Codice lavoratori intermittenti pubblici esercizi per il contributo malattia

    L'istituto ricorda in particolare che con la circolare n. 41 del 13 marzo 2006, con riferimento alle prestazioni di malattia dei lavoratori intermittenti è stato precisato che per i suddetti lavoratori è dovuto il contributo  aggiuntivo che deve essere determinato nella misura prevista per gli altri lavoratori occupati.

    Per questo , in riferimento ai lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo contribuzione “G0” e “H0” alle dipendenze dei datori di lavoro sopra individuati,  è stato istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.  

    Lavoro intermittente e malattia le istruzioni

    La circolare 41 2006 illustrava le novità del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, sulle prestazioni a sostegno del reddito in relazione ad alcune forme di rapporto di lavoro.

    Sul LAVORO INTERMITTENTE (artt. 33-40) specifica in particolare:

    Il contratto di lavoro intermittente è il contratto attraverso il quale il lavoratore si pone, a tempo determinato o indeterminato, a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nel rispetto di un periodo minimo di preavviso. Sono previste due distinte tipologie contrattuali:

     l’una caratterizzata dall’obbligo contrattuale del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria; 

    l’altra, invece, dall’assenza di un obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà, risponde alla chiamata 

    Per quanto riguarda l'indennità di malattia si tratta di rapporto di lavoro di carattere subordinato nell’ambito del quale possono o meno essere previsti periodi di disponibilità obbligatoria, con corresponsione di una indennità quale corrispettivo dell’obbligo assunto dal lavoratore di mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative.

    •       A)    prima  tipologia:   obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro

    In merito alle indennità di malattia, maternità e tbc, nell’ambito di tale tipologia contrattuale occorre distinguere l’ipotesi in cui gli eventi in questione si collochino durante i periodi di effettivo utilizzo lavorativo dall’ipotesi in cui si collochino, invece, durante la fase di obbligatoria disponibilità.

    Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto[1].

    L’art. 38, comma 2, prevede espressamente un riproporzionamento del trattamento previdenziale in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Il riproporzionamento è realizzato utilizzando, per gli eventi di malattia, di maternità e tbc, un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto[2].

    Anche per quanto riguarda la indennità di tbc, valgono le indicazioni (salvo il riferimento alla “retribuzione annua” nel caso di indennità, per i  primi 180 giorni, pari a quella di malattia) precisate nel paragrafo relativo al part-time verticale.

    Nei casi in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato, si ricorda che le prestazioni di malattia possono essere corrisposte, fermo quanto precede a proposito della retribuzione da prendere a riferimento, entro i limiti previsti per tale tipologia di lavoro, tra i quali, ovviamente, l’erogabilità non oltre la data di prevista scadenza del rapporto.

    • B)    seconda  tipologia:  mera facoltà di risposta alla chiamata del datore di lavoro.

    L’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a tale tipologia contrattuale non può prescindere dal preventivo inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto.

    Il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro. La risposta suddetta ha, quindi, efficacia costitutiva del rapporto contrattuale: fino a quel momento non vi è alcun obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, cui pertanto non spetta né l’indennità di disponibilità, né alcun diritto alle prestazioni di malattia e maternità. I rapporti contrattuali in tal modo di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia (il diritto all’indennità si estingue al momento della cessazione dell’attività lavorativa).

    Il riproporzionamento (vedi lettera A) di cui alla previsione dell’art. 38, comma 2, non può realizzarsi con la metodologia di cui alla tipologia precedente proprio per la mancanza di un obbligo contrattuale di disponibilità: la retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo dell’attività svolta nel corso dell’anno (ultimi 12 mesi) va divisa per il numero delle giornate indennizzabili in via ipotetica (360, per impiegati; 312, per operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive secondo gli stessi criteri illustrati per il contratto di lavoro a tempo parziale (paragrafo 6).

  • Formazione e Tirocini

    PCTO presso uffici INPS nuova Convenzione per le scuole

    Con il messaggio 2368 del 26 giugno 2024  INPS ha pubblicato  le istruzioni per l'utilizzo della nuova Convenzione quadro deliberata dal Consiglio di amministrazione relativa agli accordi  con  istituzioni scolastiche per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex periodi di alternanza scuola lavoro) presso gli uffici territoriali dell'Istituto .

    La nuova convenzione sarà attiva dal 9 luglio 2024.

    Ecco le principali indicazioni.

    Convenzione PCTO scuole – INPS e accordo attuativo individuale

     La nuova Convenzione quadro  definisce condizioni e modalità attraverso le quali si esplica la collaborazione tra l’istituzione scolastica, promotrice dei PCTO, e la Struttura territoriale INPS disposta ad accogliere studenti per lo svolgimento del PCTO.

    Viene fornito in allegato anche l’accordo attuativo – che è parte integrante della Convenzione –  funzionale all’attivazione del PCTO per il/la singolo/a studente/ssa   che  definisce i dettagli del percorso individuale, quali: 

    1. la Struttura territoriale INPS ospitante, 
    2. i nominativi dei tutor designati dall’Istituto e dall’istituzione scolastica, 
    3. la durata del percorso formativo e i relativi orari,
    4.  gli obiettivi formativi in coerenza con l’indirizzo di studi, 
    5. gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ,
    6.  gli altri impegni delle Parti, 
    7. gli estremi delle polizze assicurative, 
    8. la dichiarazione dello/della studente/ssa.

    Ai fini dei PCTO, la collaborazione dell’INPS è a titolo gratuito.

    Si ribadisce che  I PCTO hanno natura formativa e non danno luogo ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro con l’INPS, né è prevista alcuna indennità o compenso a carico dell’Istituto.

    L’attività di formazione e orientamento del PCTO è progettata e verificata:

    • dal docente tutor (interno) dell’istituzione scolastica e 
    • dal tutor (esterno) della Struttura territoriale INPS ospitante.

     Tra i compiti e le funzioni dei tutor rientra: la predisposizione del percorso formativo personalizzato, il raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo, il controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato previsto dall’accordo attuativo. A tale ultimo fine, l’INPS si impegna a rilasciare allo/la studente/ssa apposito badge di rilevazione della presenza nella Struttura territoriale INPS.

    La titolarità del percorso, della progettazione  e della certificazione delle competenze rimane comunque in capo all’istituzione scolastica.

    La Convenzione quadro ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle parti da manifestarsi tramite scambio PEC, sei mesi prima della scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuna delle Parti di risolvere la Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi.

    Dall’alternanza scuola-lavoro ai PCTO

    Si ricorda che  i  percorsi di alternanza scuola-lavoro, stabiliti dal decreto legislativo n. 77 del 2005, sono periodi di formazione pratica obbligatori per i corsi del secondo ciclo di istruzione. Progettati e valutati dalle istituzioni scolastiche, possono essere effettuati presso enti pubblici senza costituire un rapporto di lavoro.

    In sintesi 

    • 2009: INPS adotta la "Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento".
    • 2015: La legge n. 107 rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
    • 2018: La legge di Bilancio 2019 li rinomina "percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) e stabilisce la loro durata.
    • 2019: Decreto n. 774 del Ministro dell’Università e della Ricerca definisce le Linee guida dei PCTO.
    • 2024 Nuova Convenzione Quadro :  INPS continua la collaborazione con le istituzioni scolastiche per implementare i PCTO, offrendo esperienze pratiche agli studenti. il nuovo schema di Convenzione quadro è stato adottato principalmente  per adeguarsi alle novità normative su privacy e sicurezza sul lavoro.

    Alla scadenza delle convenzioni già sottoscritte secondo la determinazione commissariale n. 50/2009, troverà applicazione il nuovo schema di Convenzione quadro.

    Attivazione e firma della convenzione-quadro

    Come detto La Convenzione quadro sarà resa disponibile dal 9 luglio 2024, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”, accessibile dalla rete intranet al seguente percorso: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle convenzioni”.

    I Direttori regionali e di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO aventi sede legale nel territorio di competenza. La sottoscrizione avviene, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”.

    L’accordo attuativo del PCTO è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal Responsabile della Struttura territoriale INPS che ospita lo/la studente/ssa, utilizzando il modello allegato al  messaggio (Allegato n. 3).

    Le convenzioni e gli accordi attuativi devono essere comunque conformi allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2024.

  • Contributi Previdenziali

    Esonero contributivo autonomi 2021: esiti nel Cassetto previdenziale

    Il 27 giugno 2024, l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2406 dell 27 giugno 2024 riguardante l'esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e liberi professionisti, come previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le difficolta economiche create al lavoro autonomo dalla pandemia COVID .

    Questa agevolazione  destinata all'anno 2021, è stata oggetto di  specifici controlli per assicurare che solo i beneficiari che soddisfano i requisiti richiesti potessero usufruirne.

     Il messaggio precisa le modalità di comunicazione degli esiti e la possibilità di chiedere il riesame.

    Esonero parziale contributi per autonomi e professionisti L 178 2020

    La legge 178/2020 (legge di bilancio 2021)  ha previsto l'esonero parziale dei contributi previdenziali per determinate categorie di lavoratori autonomi e professionisti. 

    La Circolare INPS  n. 124 del 6 agosto 2021 ha chiarito le modalità di applicazione di queste disposizioni.

    Si ricorda che i criteri necessari per poter accedere sono:

    1. Iscrizione alla Gestione previdenziale: Gli interessati devono essere iscritti a una delle Gestioni speciali dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o alla Gestione separata.
    2. Assenza di contratto di lavoro subordinato: Non devono avere un contratto di lavoro subordinato in corso, con l'eccezione del lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.
    3. Non essere titolari di pensione diretta: Sono esclusi coloro che percepiscono una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità.
    4. Calo di fatturato nel 2020 pari al ad almeno il 33% rispetto al 2019
    5. Reddito non superiore a 50mila euro 

    Esonero contributivo autonomi: controlli e comunicazione degli esiti

    L'INPS ha eseguito la verifica dei requisiti in due fasi:

     La prima fase, completata nel 2021, ha riguardato l'accertamento dell'assenza di contratti di lavoro subordinato e della titolarità di pensione. Gli esiti di queste verifiche sono stati pubblicati nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.

    Il Messaggio n. 2406 comunica l'avvenuta esecuzione di ulteriori verifiche sui requisiti , oltre a nuovi controlli riguardanti:

    • Regolarità contributiva: Verificata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
    • Calo del fatturato: Gli interessati devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.
    • Reddito: Nel 2019, il reddito da lavoro o derivante dall’attività non deve aver superato i 50.000 euro.
    • Rispetto del Temporary Framework: Deve essere rispettato il limite degli aiuti di Stato secondo le disposizioni della Commissione Europea per il sostegno all'economia durante l'emergenza COVID-19.

    Esiti delle Verifiche

    Gli esiti delle nuove verifiche saranno resi noti nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.

     In caso di riduzione degli importi già concessi, la differenza contributiva dovrà essere versata seguendo le modalità descritte nel Messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021. Inoltre, saranno applicate sanzioni civili come indicato nella Circolare n. 124/2021.

    Annullamento del beneficio e domande di riesame

    Se a seguito dei controlli l'esonero verrà annullato totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento sarà notificato direttamente al contribuente.

    Gli interessati avranno la possibilità di proporre un'istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel Messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022.

    La documentazione necessaria per il riesame dovrà essere inviata tramite il link "Riesame" nel Cassetto previdenziale.

    Si ricordano i seguenti percorsi per la consultazione della domanda:

    • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
    • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
    • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.