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Assicurazione INAIL casalinghe: pagamento entro il 31 gennaio
Il 31 gennaio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (cd."assicurazione casalinghe"), pari a 24 euro.
Si ricorda che dal 2024 sono possibili anche i versamenti con le applicazioni online
Rivediamo in sintesi tutti i dettagli su come funziona.
Chi ha l’obbligo e chi è escluso dall’ assicurazione infortuni nel lavoro domestico
Si ricorda che sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa e che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL , e in particolare:
- chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
- svolge il lavoro per il lavoro domestico e la cura dei componenti della famiglia e della casa
- senza vincoli di subordinazione
- in modo abituale ed esclusivo.
Le categorie interessate comprendono
- studenti domiciliati in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione
- soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero.
ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso l’obbligo assicurativo per :
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso.
Assicurazione INAIL lavoro domestico: a cosa da diritto
- Se dall’infortunio deriva un’inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, si ha diritto a una prestazione una tantum, rivalutabile, pari a 337,41 euro.
- Se l’invalidità permanente è pari o superiore al 16%, si ha diritto a una rendita mensile, proporzionale all’invalidità, che può arrivare fino a 1.454,08 euro al mese.
In presenza di determinate menomazioni gravi e di un’invalidità del 100%, hai diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa pari a 667,12 euro.
In caso di infortunio mortale ai superstiti viene corrisposta
- – una rendita, pari a 1.454,08 euro
- – un assegno una tantum pari a 12.240,00 euro (in mancanza di superstiti, l’assegno può essere erogato a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, nei limiti delle spese sostenute e, comunque, dell’importo dell’assegno).
Iscrizioni e pagamento come fare
PRIMA ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre collegarsi al sito Inail e accedere ai Servizi online tramite Spid – CIE – CNS.
l’iscrizione si effettua utilizzando l’apposito servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” e attendi la mail di conferma con l’avviso che contiene il codice IUV necessario per effettuare il pagamento.
La prima iscrizione si puo effettuare in qualsiasi periodo dell’anno, indicando la data in cui è iniziata l' attività.
La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo al pagamento.
Si può pagare online:
– sul sito dell’Inail;
– sul sito di Poste Italiane;
– sul sito della tua banca;
– tramite l’app IO.
In alternativa è possibile pagare presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) e presentare l’avviso PagoPA rilasciato dai sistemi dell’Inail.
Puoi effettuare Per maggiori dettagli consulta il sito
RINNOVO
Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una comunicazione dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.
L’avviso di pagamento è comunque disponibile anche sui servizi telematici dell’Inail riservati all’assicurazione e sull’app IO.
Assicurazione lavoro domestico gratuita: per chi?
Lo Stato copre il costo del premio assicurativo per:
- i soggetti con reddito complessivo lordo inferiore a 4.648,11 euro l’anno e
- che fanno parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno,
Per iscriversi o rinnovare la polizza ogni anno va utilizzato il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo all’invio della domanda per via telematica.
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Lavoratori somministrati: comunicazione in scadenza
Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, lavoratori in regime di somministrazione di lavoro , a norma del d.lgs. 81/2015.
In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.
Comunicazione obbligatoria somministrati come fare
La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:
- tramite pec (posta certificata);
- raccomandata A/R;
- consegna a mano.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi per i quali, comunque valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza.
La comunicazione deve contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
- la durata dei contratti stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.
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Mail dipendenti: illegittimi i controlli retroattivi
Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 807 del 13 gennaio scorso vengono chiariti ulteriormente i vincoli che la normativa del lavoro e il Regolamento sulla privacy pongono ai datori di lavoro in merito all'utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali . La nuova pronuncia si occupa in particolare di un caso di licenziamento a seguito di indagini sul pc di un dipendente a causa di fondati sospetti di attività illecita , nel quale la Suprema corte conferma la decisione di merito sottolineando che il controllo sui periodi precedenti il sospetto, è vietato, per cui le eventuali informazioni acquisite non sono utilizzabili a fini di una contestazione disciplinare verso il dipendente.
Controllo posta elettronica : i limiti dello Statuto dei lavoratori e Jobs At
La Cassazione afferma ancora una volta come , i controlli tecnologici sugli strumenti digitali aziendali, sebbene ammessi dallo Statuto dei lavoratori modificato dal Jobs Act del 2015, devono rispettare specifici parametri di bilanciamento tra il rispetto della privacy del lavoratore e le esigenze di tutela degli interessi aziendali.
In particolare, le verifiche sono ammesse:
- solo in presenza di un fondato sospetto di attività illecite e
- devono limitarsi ai dati raccolti successivamente al suo insorgere .
Qualsiasi verifica retrospettiva, come quella effettuata nel caso analizzato, viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che consente controlli unicamente ex post.
Inoltre, viene precisato che l’informativa sulla privacy regolarmente visionata e accettata dal dipendente , non può sanare l’illegittimità di controlli eseguiti in violazione delle norme, poiché tale adempimento ha finalità diverse.
La sentenza sottolinea che l’azione disciplinare può basarsi solo su dati raccolti nel rispetto di questi limiti, impedendo al datore di lavoro di utilizzare prove raccolte in modo improprio o di cercare conferme di un sospetto esplorando dati archiviati precedentemente.
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Gestione separata: la valorizzazione dei periodi esteri ante 1996
La circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2025 introduce importanti aggiornamenti relativi alla valorizzazione dei periodi contributivi esteri per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, si concentra sulle modalità di riconoscimento dei periodi assicurativi collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, chiarendo il loro impatto sul conseguimento della pensione in regime internazionale. L'obiettivo principale è coordinare le normative italiane con quelle europee e bilaterali, rispettando le caratteristiche nazionali di sicurezza sociale.
Una delle principali novità riguarda l'applicazione del principio di totalizzazione internazionale per i periodi esteri antecedenti al 1996. La circolare ribadisce che tali periodi possono essere utilizzati, purché sia rispettato il minimale contributivo richiesto in Italia (52 settimane o secondo le specifiche delle convenzioni bilaterali tra gli Stati).
Inoltre, chiarisce che per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1996, non è necessario soddisfare il requisito dell'importo soglia per la pensione di vecchiaia e che alcune modalità di pensionamento anticipato non sono applicabili
Infine, la circolare fornisce indicazioni specifiche per i casi in cui il lavoratore sia iscritto anche ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Vediamo maggiori dettagli nei paragrafi seguenti
Novità su contributi alla Gestione separata antecedenti il 1996
La circolare specifica che, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, alcune condizioni introdotte successivamente non si applicano. Si tratta in particolare di :
- Requisito dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia: Non è necessario che il trattamento pensionistico raggiunga una determinata soglia minima per essere riconosciuto.
- Esclusione di alcune modalità di pensionamento anticipato: Non è possibile accedere alla pensione anticipata a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva né alla pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Periodi esteri e Gestione separata: casi di doppia iscrizione
Quando l’assicurato alla Gestione separata risulta iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi contributivi esteri precedenti al 1° gennaio 1996 possono essere valorizzati per ottenere un trattamento pensionistico in regime internazionale attraverso gli strumenti di cumulo previsti dalla normativa italiana. Questi strumenti includono:
- Computo (art. 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282): Consente di trasferire i contributi versati presso un’altra gestione al fine di cumularli nella Gestione separata.
- Cumulo (art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184): Permette di unire i periodi contributivi di più gestioni senza necessità di trasferirli.
- Totalizzazione nazionale (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42): Consente di combinare i periodi assicurativi di diverse gestioni per maturare il diritto a una pensione unitaria, proporzionale ai contributi versati in ogni gestione.
- Cumulo agevolato (Legge 24 dicembre 2012, n. 228): Simile alla totalizzazione, ma con condizioni più favorevoli e un meccanismo semplificato.
La circolare ricorda infine che ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.
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Dimissioni concludenti per assenze ingiustificate: prime indicazioni INL
La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 22 gennaio 2025, fornisce le prime indicazioni operative sulle disposizioni introdotte dall'art. 19 della L. n. 203/2024,(Collegato Lavoro) in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro causata da assenze ingiustificate del lavoratore.
Sugli altri aspetti della legge era stata già pubblicata la nota INL 9740 del 30 dicembre 2024
In particolare l'ispettorato chiarisce le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro, con il modello da utilizzare e le verifiche previste degli ispettorati territoriali per la convalida.
Vediamo i punti salienti del documento.
Dimissioni per fatti concludenti (assenze ingiustificate) la nuova norma
L’art. 19 della L. n. 203/2024 aggiunge un comma 7-bis all'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 per cui:
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta:
- oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di indicazioni contrattuali,
- superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL,
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria, salvo nel caso in cui il lavoratore dimostri un’impossibilità di comunicare i motivi della sua assenza per forza maggiore o per causa imputabile al datore di lavoro.
Dimissioni per fatti concludenti: comunicazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve inviare la comunicazione solo se intende avvalersi dell’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.
La comunicazione deve:
- Essere inviata preferibilmente tramite PEC all’indirizzo dell’Ispettorato competente.
- Includere i dati del lavoratore in possesso del datore di lavoro , come recapiti anagrafici, telefonici ed email.
La nota fa riferimento a un modello standard di comunicazione fornito per uniformare il processo.
Dimissioni concludenti: verifiche da parte dell’Ispettorato
L’Ispettorato deve verificare la veridicità della comunicazione, contattando il lavoratore, il personale del datore di lavoro o altre persone coinvolte.
Le verifiche devono concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
La risoluzione del rapporto è considerata effettiva se:
- L’Ispettorato non rileva elementi contrari.
- Il lavoratore non dimostra un’impossibilità oggettiva a comunicare la propria assenza oppure di aver comunicato regolarmente i motivi .
Dimissioni concludenti: Effetti della risoluzione e oneri probatori
Risoluzione automatica: Il rapporto di lavoro si risolve una volta decorso il termine contrattuale o legislativo e inviata la comunicazione all’INL.
Si ricorda che in caso di convalida delle dimissioni il lavoratore non ha diritto all'indennità di mancato preavviso da parte del datore di lavoro e all'indennità di disoccupazione Naspi.
Se il lavoratore fornisce la prova che l'assenza non era ingiustificata l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione, ripristinando il rapporto di lavoro.
Se l’assenza è stata ingiustificata ma con cause riconducibili a una “giusta causa” (es. mancato pagamento dello stipendio), questa potrà costituire una base per dimissioni per giusta causa, con relativi diritti per il lavoratore.
L’INL informerà il lavoratore sui diritti derivanti, anche se il rapporto è stato risolto.
L’Ispettorato si riserva di fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative sulle varie casistiche che saranno oggetto di monitoraggio anche per eventuali adeguamenti futuri.
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Contributi all’Ente Bilaterale EBIMO: istruzioni INPS
In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO ( "Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”), per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento e sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente.
Nella circolare 4 del 20 gennaio 2025 l'Istituto ha illustrato le principali norme della convenzione e le indicazioni per i datori di lavoro .
Modalità di riscossione. Codice tributo. Compilazione modello F24
La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate
I datori di lavoro, ai fini del versamento devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,
- nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
- – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro
La clausola di salvaguardia specifica anche che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens e verifiche INPS
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:
- in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
- in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
- l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.
L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens a cui il versamento è collegato.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.
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Pensione PA a 70 anni: novità e chiarimenti ministeriali
Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 165, della legge 207/2024), il legislatore ha introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale misura si configura come un’opportunità con precisi limiti e requisiti , limitata al 10% delle facoltà assunzionali disponibili, e riservata esclusivamente a quei dipendenti che abbiano conseguito valutazioni di performance eccellenti.
Nei giorni scorsi è stata emanata una direttiva dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che chiarisce l'applicazione e pone l’accento sull’importanza del trasferimento di competenze: l’obiettivo dichiarato è affiancare ai nuovi assunti personale con un consolidato bagaglio di esperienza, garantendo un accompagnamento efficace durante il ricambio generazionale in atto.
Vediamo di seguito la norma e i chiarimenti sui requisiti e criteri di applicazione
Pensioni PA: criteri di applicazione del trattenimento in servizio dal 2025
Le indicazioni operative chiariscono che il trattenimento in servizio non rappresenta un diritto per il lavoratore, bensì una scelta discrezionale dell’amministrazione, subordinata al consenso del dipendente interessato.
La direttiva sottolinea come l’individuazione dei dipendenti da trattenere debba basarsi su criteri rigorosi: saranno considerati idonei soltanto coloro che abbiano ottenuto giudizi di performance ottimi o eccellenti, eliminando così ogni automatismo.
È altresì escluso il personale appartenente a magistrature, forze armate, polizia e vigili del fuoco. La misura, inoltre, prevede un’attenta valutazione preliminare da parte degli enti, che devono accertare la dimensione e durata delle esigenze funzionali.
Prevista anche una durata minima del trattenimento auspicabilmente non inferiore a un anno, ad evitare abusi e disomogeneità eccessiva di applicazione In particolare, per il personale dirigenziale, gli incarichi potranno essere rinnovati o conferiti ex novo anche per periodi inferiori al minimo triennale stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001, purché siano rispettati i limiti ordinamentali.
La normativa precisa infine che il trattenimento deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione del servizio, escludendo ipotesi di richiamo successivo. Rimangono però esclusi dalla proroga quei dipendenti già beneficiari di deroghe precedenti, come nel caso di chi opera nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
Trattenimento in servizio PA 2025: dettagli operativi e tabella età pensione
In sintesi si evidenziano i seguenti dettagli operativi
67 anni come nuovo limite ordinamentale:
A partire dal 2025, è stato abrogato l'obbligo di collocamento a riposo d'ufficio a 65 anni per chi matura i requisiti pensionistici.
Il limite per il pensionamento d'ufficio è fissato a 67 anni.
Trattenimento fino a 70 anni:
Possibile solo su iniziativa dell'amministrazione per massimo il 10% delle facoltà assunzionali.
Riservato a chi ha conseguito valutazioni di merito elevate ("ottimo" o "eccellente").
Deve essere documentata nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) l’esigenza organizzativa e la durata della proroga.
Condizioni aggiuntive per dirigenti:
I dirigenti possono avere incarichi rinnovati per una durata inferiore ai 3 anni previsti, purché rispettino i limiti dell’età massima (70 anni).
Esclusioni:
Non sono previste proroghe per il personale già in deroga per altri motivi.
Non applicabile a categorie specifiche come magistrati, forze dell’ordine e vigili del fuoco.
Tabella di sintesi
Età di Pensionamento nella Pubblica Amministrazione
Categoria Età di Pensionamento Ordinaria Requisiti Aggiuntivi o Deroghe Pensione ordinaria 67 anni Età minima per il pensionamento, salvo eccezioni. Trattenimento in servizio Fino a 70 anni – Valutazione di performance "ottima" o "eccellente".
– Necessità organizzative documentate.
– Consenso del dipendente.Deroghe precedenti escluse – Dipendenti già trattenuti per altri motivi (es. PNRR) non prorogabili. Categorie escluse – Magistrature, Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco.