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Collegato Lavoro: i chiarimenti ministeriali
La Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative sulla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che introduce modifiche significative in materia di lavoro. Di seguito, un riassunto dei principali interventi e delle relative disposizioni.
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
L'articolo 10 della legge modifica il decreto legislativo n. 81/2015, eliminando la disciplina transitoria che permetteva agli utilizzatori di superare il limite di 24 mesi per le missioni a tempo determinato di un lavoratore somministrato, a condizione che l'agenzia avesse assunto il lavoratore a tempo indeterminato. Con questa modifica, superato il limite dei 24 mesi, si instaura automaticamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore e il lavoratore somministrato.
Per i contratti di somministrazione stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi tiene conto solo dei periodi di missione a termine successivi a tale data. Le missioni in corso al 12 gennaio 2025 possono concludersi entro il 30 giugno 2025 senza trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio 2025 devono essere scomputati dal limite dei 24 mesi.
Esclusioni dal limite quantitativo del 30% – Lavoro stagionale- periodo di prova
La legge introduce due nuove categorie di lavoratori esclusi dal limite quantitativo del 30% per i lavoratori a termine e somministrati a tempo determinato:
Contratti esclusi dai limiti quantitativi:
- Avvio di nuove attività.
- Start-up innovative.
- Attività stagionali.
- Programmi o spettacoli specifici.
- Sostituzione di lavoratori assenti.
- Lavoratori over 50.
- Lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia: Questi lavoratori non rientrano nel calcolo del limite del 30%.
Interpretazione autentica delle attività stagionali
L'articolo 11 chiarisce che le attività stagionali includono quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o a esigenze tecnico-produttive, come previsto dai contratti collettivi. Questa interpretazione ha effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi firmati prima dell'entrata in vigore della legge.
Durata del periodo di prova
L'articolo 13 modifica il decreto legislativo n. 104/2022, stabilendo che la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto. La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, con un minimo di due giorni e un massimo di quindici giorni per contratti fino a sei mesi, e trenta giorni per contratti superiori a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile
L'articolo 14 fissa il termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avvio, della cessazione e delle modifiche delle prestazioni di lavoro agile. La comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'inizio effettivo del lavoro agile o dalla modifica della durata originariamente prevista.
Dimissioni di fatto i chiarimenti
Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata:
l'articolo 19 introduce il comma 7-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore superiore a quindici giorni (o come previsto dal contratto collettivo, purche non inferiore), il datore di lavoro può comunicare all'Ispettorato nazionale del lavoro la risoluzione del rapporto per dimissioni implicite.
I giorni si intendono di calendario.
Il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Incentivi per lavoratori in situazioni di debolezza
L'articolo 10, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015 per incentivare l'occupazione di lavoratori in situazioni di particolare debolezza. Le agenzie per il lavoro possono assumere a tempo determinato, senza causale, i seguenti lavoratori:
- Disoccupati da almeno sei mesi.
- Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
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Lavoro disabili: il riparto delle risorse
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministero per le Disabilità e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto del 7 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025, per stabilire la ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’annualità 2024.
Il decreto trova fondamento nella legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità e, in particolare, l’articolo 13 che prevede la destinazione di risorse a favore dei datori di lavoro per incentivare l’assunzione di lavoratori disabili. Il fondo è alimentato da stanziamenti statali, contributi esonerativi dei datori di lavoro e versamenti volontari di soggetti privati.
Riparto risorse e progetti di inclusione lavorativa
Per il 2024, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili dispone di un totale di 75.381.414 euro, suddivisi come segue:
- 21.915.742 euro destinati agli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità;
- 4.728.900 euro derivanti dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro nei bimestri IV, V e VI del 2023 e nei primi tre bimestri del 2024;
- 46.630.000 euro a valere sul fondo per l’annualità 2024;
- 2.106.772 euro destinati a sperimentazioni di inclusione lavorativa per persone con disabilità.
Il decreto stabilisce che le risorse del Fondo saranno erogate attraverso l’INPS per sostenere i datori di lavoro nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 13 della legge n. 68/1999.
Gli incentivi economici sono finalizzati a favorire l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e a supportare le aziende nel sostenere i costi dell’inserimento lavorativo.
Un ulteriore aspetto rilevante è la possibilità di finanziare, nei limiti del 5% delle risorse complessive, sperimentazioni di inclusione lavorativa attraverso progetti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
In questo senso, se necessario, potranno essere adottati ulteriori atti per chiarire modalità operative e garantire l’efficacia delle misure.
Lavoro disabili: monitoraggio INPS
Il decreto prevede un sistema di monitoraggio trimestrale da parte dell’INPS per verificare l’andamento delle erogazioni e garantire la trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il monitoraggio dovrà includere:
Le risorse disponibili;
- Il numero totale di domande di incentivo pervenute;
- Le somme effettivamente erogate;
- La tipologia di datori di lavoro beneficiari e le categorie di disabilità coinvolte.
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Controllo a distanza via GPS: maxi multa anche se autorizzato
Nuovo severo intervento del Garante per la privacy in tema di controllo a distanza dei lavoratori attraverso il sistema GPS installato nei veicoli aziendali.
Con il provvedimento N.101187 del 16 gennaio reso noto con la newsletter del 21 marzo 2025 è stata infatti comminata una sanzione di 50 mila euro a un datore di lavoro per l'utilizzo di un sistema di geolocalizzazione, supper autorizzato dall'ispettorato del lavoro, in maniera illecita.
Il provvedimento sottolinea infatti l’importanza di trasparenza e proporzionalità nel trattamento dei dati personali sul lavoro.
L’uso di sistemi di geolocalizzazione deve rispettare il principio di minimizzazione, garantendo che le informazioni raccolte siano strettamente necessarie e trattate nel rispetto della privacy dei dipendenti
Vediamo di seguito i dettagli della vicenda.
Divieto controllo a distanza: il reclamo
Il provvedimento riguarda un reclamo presentato il 23 settembre 2024 da un lavoratore contro una società di autotrasporti , ex datore di lavoro, per presunte violazioni delle normative sulla protezione dei dati personali. In particolare si evidenziava l’installazione di un sistema di geolocalizzazione nei veicoli aziendali senza aver informato adeguatamente i dipendenti e senza aver seguito le procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 della Legge 300/1970).
Il Garante ha esaminato il caso alla luce del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018).
e ha richiesto chiarimenti alla società.
Quest’ultima ha risposto affermando di aver ottenuto autorizzazione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Cagliari-Oristano per l’uso del sistema di geolocalizzazione il 19 maggio 2021. L’autorizzazione era stata concessa per tutelare il patrimonio aziendale, garantire la sicurezza sul lavoro e migliorare l’organizzazione produttiva.
La società ha anche dichiarato che:
- Aveva informato i dipendenti tramite un’informativa affissa in bacheca.
- Gli autisti non erano autorizzati a usare i mezzi fuori dall’orario di lavoro.
- I dati erano trattati in conformità agli articoli 5 e 6 del GDPR.
- La geolocalizzazione rimaneva attiva anche durante le pause di lavoro.
- I dati raccolti non erano associati direttamente al conducente, ma solo al veicolo.
Nonostante ciò, la società non ha risposto a una successiva richiesta di informazioni del Garante, il che ha portato all’avvio di un procedimento sanzionatorio e a verifiche da parte della Guardia di Finanza.
Risultati delle ispezioni e istruttoria sul produttore del sistema GPS
Il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza ha accertato che la società utilizzava il sistema di geolocalizzazione WAY di TIM, attivato nel maggio 2021. Dall’indagine sono emerse diverse criticità:
- Tutti i mezzi aziendali erano dotati del sistema di geolocalizzazione.
- I dati erano raccolti continuativamente (con un ritardo di 3-5 minuti).
- Il nome dell’autista era associato al veicolo al momento dell’installazione, ma non aggiornato in tempo reale.
- L’azienda aveva fornito informazioni incomplete ai lavoratori, senza specificare tutti i dettagli sul trattamento dei dati.
- Era possibile risalire all’identità del conducente incrociando più database.
Il Garante ha quindi avviato un’istruttoria anche su WAY S.r.l., fornitore del servizio di geolocalizzazione. L’azienda ha confermato che:
- TIM era il responsabile del trattamento e WAY il sub-responsabile.
- Il sistema registrava dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e dati cronotachigrafici.
- Esisteva una funzione per disattivare la geolocalizzazione (pulsante privacy), ma non era stata attivata.
- La piattaforma consentiva di registrare dati personali come nome e numero di patente del conducente.
Controllo a distanza con GPS le violazioni e le sanzioni
Dall’esame delle prove raccolte, il Garante ha individuato diverse violazioni del GDPR e del Codice della Privacy, tra cui:
- a) Violazione degli artt. 5, 13 e 88 del GDPR
L’informativa fornita ai dipendenti era inadeguata e incompleta, in quanto:
Non chiariva che i conducenti fossero identificabili indirettamente.
Conteneva informazioni contraddittorie e refusi.
Non spiegava chiaramente che la geolocalizzazione avveniva continuativamente, anche nelle pause.
- b) Violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione (art. 5 GDPR)
Il trattamento dei dati era sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate. Il sistema registrava informazioni:
In modo continuativo e non solo quando necessario.
Anche durante le pause lavorative, violando il principio di minimizzazione.
Per 180 giorni, un periodo eccessivo rispetto alle esigenze aziendali.
c) Violazione dell’art. 157 del Codice Privacy
La società non ha risposto a una richiesta di informazioni del Garante, rendendo necessario l’intervento della Guardia di Finanza.
Sanzioni e misure correttive
In base agli accertamenti, il Garante ha adottato le seguenti misure correttive e sanzionatorie:
La società dovrà:
Aggiornare l’informativa in modo chiaro e dettagliato.
Adeguare il sistema di geolocalizzazione rispettando i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.
Il Garante ha imposto una sanzione di 50.000 euro, valutando:
La gravità della violazione, che ha coinvolto circa 50 dipendenti.
La durata del trattamento illecito, in corso dal 2021.
L’assenza di precedenti violazioni da parte della società.
Il provvedimento viene inoltre pubblicato sul sito del Garante, considerando la lesione dei diritti dei lavoratori e la necessità di dissuasione per altre aziende.
La società deve adeguarsi entro 60 giorni. In caso di mancata conformità, potrebbero essere applicate ulteriori sanzioni.
La società ha 30 giorni per pagare la sanzione o 60 giorni per presentare ricorso al tribunale ordinario.
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Previdenza complementare nel 730/2025
Il contribuente che ha versato contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali e ai sottoconti PEPP compila i righi da E27 a E 30 del Modello 730/2025.
In particolare, in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi, e ai sottoconti di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
Previdenza complementare nel 730/2025: la deducibilità ordinaria
I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, e i contributi versati ai sottoconti italiani di PEPP, inclusi quelli esteri, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivo non superiore a 5.164,57 euro.
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto.Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione o anche a sottoconti di PEPP, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
In particolare, nel Quadro E tra i contributi per previdenza complementare al rigo E 27 vanno indicati i contributi a deducibilità ordinaria.

Nel rigo E27: vanno indicati:
- nella colonna 1, l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- nella colonna 2,l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
- contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta
Gli stessi contributi vanno invece indicati nel Rigo RP27 del Modello RedditiPF 2025

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Comunicazioni obbligatorie: aggiornamento standard tecnici dal 2 aprile
Dopo il Decreto direttoriale 5 del 16 gennaio 2025 e del 21 febbraio il ministero del Lavoro comunica con un nuovo provvedimento DI aggiornamento di numerosi standard tecnici per le comunicazioni obbligatorie cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO (vedi ultimo paragrafo).
I nuovi standard saranno operativi dal 2 aprile 2025.
Tutti i documenti relativi agli aggiornamenti adottati sono disponibili sul portale URPonline del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
ATTENZIONE Un comunicato pubblicato il 25 febbraio avvisa anche di una sospensione della funZionalità dei portali CO, UNIPI, UNIMARE e MYANPAL per manutenzione prevista sempre per il 26 febbraio dalle ore 16 I servizi saranno comunque ripristinati in poche ore.
Di seguito i dettagli di entrambi i decreti Ministeriali
Elenco modifiche standard tecnici gennaio 2025 DD 5/2025
Ai modelli adottati con il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.088b-ST-Classificazioni-Standard” che costituisce parte integrante del presente decreto. Resta in vigore l’allegato “Rev.002-ST-Classificazioni- Standard-1” che costituisce parte integrante del presente decreto.
restano in vigore
- gli allegati inclusi nella cartella “ Sap.Allegati”
- gli allegati “Rev.061 – Allegati al DD CL”,
Ai modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI, UNILAV_CONG sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.071 – CO – Allegato H – Controlli” e “Rev.065 – CO – Allegato D – ClassificazioniCO”
Per il modello UNIMARE sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.067 – UNIMARE – Allegato B – ClassificazioniUnimare”, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per il modello UNIPI resta in vigore l’allegato “Rev.011-UNIPI-Allegato_A-Modello_UNIPI”.
Standard tecnici CO novità del DD 71 2025
Con decreto direttoriale n. 71 del 21 febbraio 2025, ha disposto un aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO.
Le novità in sintesi sono le seguenti:
- tabella ST-TIPO CONTRATTI con la chiusura del codice per il Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) che era stato introdotto dall'art. 1, commi da 343 a 354, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), in via sperimentale per il biennio 2023 – 2024;
- classificazione delle trasformazioni dei contratti di apprendistato di primo livello in un contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, come previsto dall'art. 18 del c.d. Collegato Lavoro;
- la classificazione delle cessazioni, con una nuova riga denominata “fine cantiere/completamento lavori”, al fine di poter individuare più agevolmente l'ipotesi di esonero dal versamento del ticket di licenziamento in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili.
Questi nuovi standard tecnici entreranno in vigore il 26 febbraio 2025, alle ore 18.00.
Aggiornamento standard tecnici DD 123 21 marzo 2025
Il decreto 123 prevede, per migliorare il funzionamento del Sistema Informatico CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO:
1. Ai modelli adottati con il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.090-ST-Classificazioni-Standard” e l’allegato “Rev.004- ST-Classificazioni-Standard-1” Per quanto riguarda la tabella ST-CP, viene adottata la classificazione delle professioni CP2021 al 5 livello.
2. Viene adottato il documento “AllegatoA_AnalisiMigrazioneCp2011-Cp2021” che costituisce parte integrante del decreto.
Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione
Articolo 2 (standard SAP)
1. Ai modelli adottati con il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 sono apportati gli aggiornamenti di cui agli allegati “Rev.026- SAP – Allegato A – SAP-YG” che costituisce parte integrante del decreto.
2. Viene adottato il documento “Rev.032-SAP-Modelli e regole”
Articolo 3
Per i modelli relativo all’incontro domanda-offerta di lavoro sono apportati gli aggiornamenti di cui agli allegati “Rev.062 – Allegati al DD CL”, che costituiscono parte integrante del decreto.
2. Viene adottato il documento “Rev.068-CLModellieRegole.aprile.2025”
Articolo 4 (aggiornamento standard modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI, UNILAV_CONG)
1. Ai modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI, UNILAV_CONG sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.063 – CO – Allegati A-B-C-F-I Modelli”,
2. Viene adottato il documento “Rev.075-CO-Modelli e regole”
Articolo 5 (aggiornamento standard modello UNIMARE)
1- Per il modello UNIMARE sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.064 -UNIMARE – Allegato A – Modello”, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2- Viene adottato il documento “Rev.067 – UNIMARE Modelli e Regole”
Articolo 6 (standard modello UNIPI)
1. Per il modello UNIPI sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.012-UNIPI-Allegato_A-Modello_UNIPI”, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Viene adottato il documento “Rev.014 UNIPI – Modelli e Regole”
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CCNL trasporto locale: ok all’accordo 2024-26
E' stata ratificato con intesa firmata presso il ministero delle Infrastrutture l'accordo di rinnovo del contratto nazionale 2024-2026 del trasporto pubblico locale firmato l'11 dicembre 2024 dalle parti in causa Asstra, Anav e Agen da una parte e Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna dall'altra, che hanno quindi revocato lo sciopero previsto per il 1 aprile dei mezzi pubblici. Contrari sono rimasti i Comitati COBAS
Il rinnovo interessa oltre 120mila autoferrotranvieri e arriva dopo una lunga trattativa sciolta grazie anche alla approvazione di un d.lgs che aumenta le accise sul gasolio di 1 centesimo consentendo cosi la copertura da parte dello Stato dei costi degli aumenti retributivi previsti . Di seguito le prime indicazioni sulle novità in attesa del testo.
I dirigenti delle associazioni datoriali hanno espresso particolare soddisfazione per il risultato che si spera aiuti a risolvere i problema della carenza di autisti che assilla il comparto ormai da tempo.
Per la Filt-Cgil inoltre dopo gli aumenti salariali, si auspica una riforma più ampia del settore.
Rinnovo ccnl trasporto locale: le novità economiche
L’intesa prevede:
- aumento medio a regime di 160 euro dei minimi retributivi tabellari in due tranche.
- una tantum di 500 euro lordi per il periodo pregresso,
- nuovo Edr, elemento distinto della retribuzione di 40 euro lordi mensili , per 14 mensilità.
Inoltre entro sei mesi dall’accordo di rinnovo, le parti hanno concordato di definire a livello aziendale intese per regolamentare l’articolazione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di produttività aziendale con quelle di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, accompagnate dall’erogazione di 40 euro mensili lordi per 12 mesi.
In assenza di questi accordi dal 1° gennaio 2026, saranno erogati 20 euro convertibili in 2 giornate di permesso retribuito anche nei casi di lavoro part-time (in base all’orario stabilito nel contratto individuale).
Ne godranno anche i dipendenti a tempo determinato in organico alla data di sottoscrizione dell’intesa.
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Certificazione Unica INPS 2025 le istruzioni
INPS ha comunicato con avviso sul sito che è già disponibile online la Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024 dall'Istituto,
Si tratta in particolare della certificazione ufficiale dei compensi ricevuti da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, redditi di provvigioni, di pensioni e redditi di altra natura da INPS , indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La CU è accessibile a tutti i cittadini attraverso le modalità digitali e tradizionali, in linea con l’impegno costante dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi. L'istituto sottolinea che le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra di 26.783.143.
Tra le principali novità della CU 2025 vi sono:
- L'inserimento nella CU Ordinaria (CUO) dei dati relativi all'Assegno Unico Universale per i figli a carico erogato dall'INPS.
- L'esonero dalla certificazione per i sostituti d'imposta che operano in regime forfetario o in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, ai sensi delle nuove disposizioni legislative.
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha effettuato il conguaglio fiscale per l’anno 2024, determinando:
- Il riepilogo delle ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi corrisposti.
- Il recupero delle imposte a debito sulle erogazioni successive fino a capienza delle somme disponibili.
- La trattenuta delle addizionali regionale e comunale in forma rateale da gennaio a novembre 2025.
Per i pensionati con redditi fino a 18.000 euro, le imposte dovute superiori a 100 euro sono prelevate in massimo 11 rate senza interessi.
Ecco le modalità per ottenere il documento.
Certificazione Unica INPS come ottenerla
Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2025 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS e PIN) all’area personale MyINPS e seguire il percorso:
“I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2025 (Cittadino)”.
I pensionati possono scaricare il documento anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.
La CU 2025 è disponibile anche su INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.
In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:
- Patronati, CAF e professionisti abilitati.
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.
- Numero verde dedicato 800 434320.
- Contact center multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (da rete mobile, a pagamento secondo piano tariffario).
- Email, inviando richiesta all’indirizzo [email protected] (per chi non ha la PEC).
- Canale utenza fragile, servizio rivolto a utenti con disabilità e anziani, che hanno difficoltà a recarsi presso gli sportelli INPS.
- Spedizione cartacea alla residenza del titolare su richiesta tramite call center o email.
- Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate.
ATTENZIONE: I CUD e Certificazioni Uniche degli anni precedenti sono consultabili all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, alla voce “Modelli”.
Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2025 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS e PIN) all’area personale MyINPS e seguire il percorso: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2025 (Cittadino)”.
I pensionati possono scaricare il documento anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.
Certificazione Unica INPS: Richiesta da terzi e rettifiche
La CU può essere richiesta anche da:
- Persona delegata, che deve allegare alla domanda la delega firmata dal titolare della CU e le copie dei documenti di identità di entrambi.
- Eredi del titolare deceduto, che devono presentare, oltre alla copia del proprio documento di riconoscimento, una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la loro qualità di eredi.
L'INPS ha messo a disposizione anche un servizio di rettifica per correggere eventuali errori nella Certificazione Unica, accessibile tramite il portale MyINPS o presso le strutture territoriali dell'Istituto.