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Interruzione servizi lavoro online venerdi 25.10
Il Ministero del Lavoro con un comunicato sul proprio sito istituzionale informa che dalle 15.00 venerdì 25 ottobre saranno interrotti alcuni servizi online.
L'interruzione è dovuta ad interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture di alcuni portali di servizi online
In particolare si interromperanno i portali e i servizi correlati riguardanti :
- Comunicazioni Obbligatorie (C.O.)
- Unimare,
- Prospetto Informativo Disabili
- Unilav Sport.
Viene precisato che le attività di manutenzione si concluderanno nella giornata di sabato 26 ottobre 2024 al termine delle stesse i portali torneranno disponibili.
Gli interventi di manutenzione non avranno invece alcun impatto sull'accesso alle altre procedure telematiche, che resteranno sempre disponibili.
Si ricorda che l'accesso ai servizi è consentito solo con SPID personali o CIE.
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Recesso unilaterale dal CCNL negato al datore di lavoro
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024, ha stabilito che un datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo nazionale (CCNL) , neanche nel periodo di ultrattività dopo la scadenza .
Tale prerogativa spetta esclusivamente alle parti stipulanti, ovvero le associazioni sindacali e datoriali.
La Corte ha inoltre chiarito che il recesso unilaterale non è consentito neppure se giustificato dall'eccessiva onerosità del contratto in situazioni di difficolta economica dell'azienda.
Vediamo maggiori dettagli sul caso e le motivazioni della Corte .
Recesso dal CCNL scaduto: il caso
La controversia riguardava un gruppo di dipendenti non sanitari di una associazione nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria che contestavano l'annuncio del datore di lavoro di voler cambiare il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL della sanità privata).
In ragione di difficoltà economiche dell'ente , il datore di lavoro ha deciso di applicare il CCNL per residenze sanitarie assistenziali (CDR)asserendo che il CCNL sanità era in scadenza .
I lavoratori hanno ritenuto illegittima questa decisione e hanno agito legalmente per ottenere il riconoscimento del loro diritto a mantenere il precedente contratto, chiedendo anche le relative differenze retributive.
Recesso da CCNL : le decisioni di merito e la Cassazione
In primo grado, il Tribunale ha dato ragione ai lavoratori, stabilendo che il CCNL della sanità privata, pur essendo formalmente scaduto nel 2005, continuava a essere valido grazie alla clausola di ultrattività, che ne prorogava l’efficacia fino al rinnovo avvenuto nell'ottobre 2020. Di conseguenza, la decisione unilaterale di applicare il CCNL CDR è stata dichiarata illegittima.
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, affermando che il datore di lavoro non poteva recedere unilateralmente dal CCNL sanità privata, poiché la clausola di ultrattività vincolava le parti fino al rinnovo.
La Corte ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui l'eccessiva onerosità del contratto avrebbe giustificato il recesso unilaterale, precisando che tale facoltà è riservata solo alle parti stipulanti del CCNL e non può essere esercitata dal singolo datore di lavoro. Nella sentenza di secondo grado veniva anche ricordato che invece nei contratti aziendali, stipulati direttamente con i sindacati locali, è possibile recedere unilateralmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza ha confermato la decisione di secondo grado e rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando l'applicabilità della clausola di ultrattività del CCNL sanità privata e ribadendo che il recesso unilaterale non era legittimo.
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Sgravio assunzioni ex dipendenti Alitalia: come fare domanda
Sono state pubblicate con la circolare INPS 47 2024 le istruzioni relative all' esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati presso
- Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e
- Alitalia Cityliner S.p.a..
La misura era stata prevista dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni
Il messaggio INPS 3172 del 26 settembre 2024 ha comunicato la disponibilità del modulo per richiedere l’esonero contributivo legato alle assunzioni di ex dipendenti Alitalia e Alitalia Cityliner, come previsto dall’articolo 12 del DL 104/2023 (convertito in legge 136/2023).
La domanda va inviata tramite il modulo “ALI24” disponibile sul sito INPS. L’esonero si applica attraverso conguaglio nelle denunce contributive, ed è regolato da specifiche condizioni, tra cui la riparametrazione dell’importo in caso di variazione dell’orario di lavoro.(vedi dettagli all'ultimo paragrafo)
Esonero contributivo ex Alitalia: beneficiari, misura e risorse
L’esonero contributivo spetta:
- di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo
- per un periodo massimo di 36 mesi,
- nella misura del 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL
- nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono previsti i seguenti limiti di spesa:
- 1,3 milioni di euro per l'anno 2024,
- 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e
- 1,8 milioni di euro per l'anno 2027.
L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti vigenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis”.
INPS è incaricato del monitoraggio e non prenderà in considerazione domande che superino le risorse previste dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
Sgravio contributivo ex dipendenti Alitalia: per quali contratti
La circolare precisa che l’esonero in oggetto può essere riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni o conversione di rapporti di lavoro da determinato a indeterminato dei soli lavoratori, precedentemente occupati presso le società sopracitate coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Rientrano tra i rapporti di lavoro incentivati anche in somministrazione o con cooperative di lavoro
Sono esclusi invece i rapporti di lavoro delle seguenti tipologie
- contratto di lavoro intermittente o a chiamata,
- contratto di apprendistato
- lavoro domestico.
Sgravio ex dipendenti Alitalia : modello di istanza
Il messaggio INPA comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24”, per richiedere il beneficio.
Per essere autorizzato il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
– l’indicazione del lavoratore assunto;
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
– l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:
– verifica l’esistenza del rapporto mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
– calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
– verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
– consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.
Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’Istituto informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo, che il datore di lavoro è autorizzato e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare n. 47/2024.
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Tassi interesse Inps aggiornati a ottobre 2024
Dopo la recente circolare 89 del 16 settembre 2024 INPS interviene nuovamente con la circolare 92 del 21 ottobre per adeguare il tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali , a seguito delle decisioni della Banca centrale Europea che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema di un ulteriore 0,25% portandolo al 3,40%.
in particolare si prevede che
- l’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, scende al 9,40%
- la misura delle sanzioni civili scende all' 8,90%.
Novità sanzioni DL 19 2024
In particolare, a seguito dell'entrata in vigore il 1 settembre 2024 del DL 19 2024 in tema di sanzioni per omissioni contributive :
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,40%
- – come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- se il versamento viene effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 7,5 punti).
Tasso interesse per differimento e rateazione contributi INPS
- con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 OTTOBRE 2024 si applica il tasso di interesse del 9,40%.
- I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
- Nei casi di autorizzazione al differimento del termine i nuovo tasso è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.
Sanzioni INPS ridotte per procedure concorsuali
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5%) a decorrere dal 23 ottobre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso citato, pari al 3,40%.
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Albo autotrasporti: le quote 2025
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.10.2024 la delibera 9 ottobre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi già in vigore
La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2024 e' stabilita nelle seguenti TRE misure:
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.
- Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:
dimensione azienda categoria
n. veicoli
importo in euro
A
da 2 a 5
5,16
B
da 6 a 10
10,33
C
da 11 a 50
25,82
D
da 51 a 100
103,29
E
da 101 a 200
258,23
F
superiore a 200
516,46
3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti ) per ogni veicolo di massa superiore a 6.000 chilogrammi di cui l'impresa e' titolare, come da tabella che segue:
dimensione azienda categoria
massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile
importo in euro
A
da 6.001 11.500 kg
5,16
B
da 11.501 a 26.000 kg
7,75
C
oltre 26.000 |kg
10,33
Albo autotrasportatori Quota 2025 le modalità di pagamento
Confermate anche, per il versamento le due modalità alternative sulla piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it
Viene proposto in automatico l'importo relativo all'anno 2025 e ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella stessa sezione «Pagamento quote» del portale
- pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
- pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.
ATTENZIONE Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA , fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine , l'iscrizione all'Albo sara' sospesa.
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
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Pensioni: al via le richieste su aliquote e detrazioni
Nel messaggio 3458 del 18 ottobre 2024 INPS comunica che è aperta già dal 16 ottobre la piattaforma online per la richiesta da parte dei pensionati con redditi diversi per
- l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o
- la rinuncia, in misura totale o parziale, alle detrazioni d’imposta per reddito,
(articolo 13 del T.U.I.R.).
In assenza di comunicazione l'istituto applica le aliquote per reddito che potrebbero essere inferiori al dovuto e detrazioni non spettanti .
Cio comporta che in sede di dichiarazione coloro che percepiscono altri redditi sia da lavoro che capitale o pensionistici le maggiori imposte saranno ricalcolate con applicazione del conguaglio.
Le richieste per il periodo d’imposta 2025 possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it .
Comunicazione INPS figli a carico
Il messaggio ricorda inoltre che dal 2023 , a seguito della risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, è interesse del contribuente comunicare all’Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, anche se beneficiario dell’assegno unico universale.
Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024 che consente all’Agenzia delle Entrate, di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, già completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.
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Malattia marittimi 2024: ulteriori chiarimenti Uniemens
Con il messaggio 3456 del 18 ottobre 2024 INPS fornisce ulteriori precisazioni sul calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di malattia dei lavoratori marittimi, modificata dalla legge di bilancio 2024 ( art n. 213 2023 “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”.
Si ricorda che la novità prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni operative INPS sono state fornite con la circolare 55 del 4 aprile 2024.
L'istituto era già intervenuto poi con i messaggi 2022 del 15 maggio e 2029 del 9 agosto 2024 per rispondere a domande di chiarimento e anche a seguito di controlli che avevano evidenziato basi di calcolo eccessivamente elevate rispetto all'imponibile contributivo effettivo.
Di seguito in sintesi le ultime indicazioni INPS.
Malattia marittimi 2024 retribuzione teorica e imponibile
Le principali novità esposte nel messaggio 2029 2024 sono:
- Retribuzione Teorica vs Imponibile Contributivo: È stato specificato che la retribuzione teorica, utile per il calcolo delle indennità, non deve superare l'imponibile contributivo. Se nel flusso Uniemens la retribuzione teorica supera l'imponibile, l'indennità di malattia deve essere calcolata provvisoriamente prendendo come riferimento il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche dei mesi precedenti, riferiti allo stesso rapporto di lavoro.Il messaggio precisa in fatti che " Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa " e non rientrano le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa (v. circolare n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1, e messaggio n. 2022/2024).(…) L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo. Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.
- Segnalazione al Datore di Lavoro: Nei casi in cui si riscontri una discrepanza tra la retribuzione teorica e l'imponibile contributivo, è obbligatorio per le strutture territoriali segnalare la situazione al datore di lavoro, affinché venga corretta l'esposizione dei dati retributivi nel flusso Uniemens del mese di riferimento.
Malattia Marittimi 2024: chiarimenti sulla retribuzione teorica
Con il messaggio 3456 del 18 ottobre 2024 in risposta a richieste di chiarimenti INPS precisa ulteriormente che:
- Base di calcolo: L'indennità di malattia viene calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera (RMGG). La "retribuzione teorica" e il "numero mensilità" sono utilizzati per tale determinazione, ma devono essere esclusi gli importi pagati dal datore di lavoro durante la malattia, come le indennità sostitutive per preavviso, ferie, e festività non godute.
- Imponibile e principio di competenza: L'elemento “retribuzione imponibile” nel flusso Uniemens si riferisce ai redditi maturati nel mese di riferimento, in base al principio di competenza. Tuttavia, alcune voci, come le gratificazioni annuali o i premi di produzione, seguono il principio di cassa e vengono imputate al mese di effettiva corresponsione.
- Indennità sostitutive: Le indennità sostitutive dei riposi compensativi, non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro o dello sbarco, non rientrano nel calcolo della "retribuzione teorica", poiché tali somme non rappresentano la retribuzione persa a causa dell'evento di malattia.
- Monetizzazione di ferie e riposi compensativi: Se le ferie o i riposi compensativi non vengono goduti e vengono monetizzati, tali importi devono essere inclusi nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione, senza ulteriore imputazione nei mesi precedenti.
- Recupero dei contributi: Se successivamente alla monetizzazione vengono effettivamente fruiti i periodi di ferie o riposi, i contributi versati possono essere recuperati tramite le variabili FERIE e ROL o con flussi regolarizzativi.