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Indennità ISU maltempo 2026 anche ai professionisti con Cassa – le istruzioni
Con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per l’accesso alle misure di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge n. 25/2026, emanato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.
Le misure sono rivolte a datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi che hanno subito la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza.
Con la circolare 53 del 7 maggio l'istituto completa le istruzioni sull'indennità per collaboratori e agenti e professionisti iscritti alle casse private (v. Paragrafo 3)
ISU aziende – Come fare domanda -Tabella causali ISU e CISOA
Per quanto riguarda le aziende, il decreto introduce un nuovo ammortizzatore sociale “unico” (ISU), accessibile tramite domanda all’INPS.
La richiesta deve essere presentata
- dal datore di lavoro, anche tramite intermediari,
- entro il 31 maggio 2026, sebbene il termine non sia formalmente decadenziale.
Tuttavia, l’Istituto raccomanda l’invio tempestivo per garantire il pagamento rapido ai lavoratori.
La domanda può riguardare diverse situazioni: sospensione dell’attività per aziende situate nei territori colpiti, impossibilità dei lavoratori a recarsi sul posto di lavoro oppure casi che coinvolgono lavoratori somministrati o distaccati. Le richieste devono essere inoltrate attraverso la piattaforma telematica
- “OMNIA IS” per i datori di lavoro privati e
- “CISOA Web” per il settore agricolo.
Sono previste specifiche causali da selezionare in fase di compilazione, differenziate in base alla situazione: (vedi sotto la tabella di riepilogo)
Le prestazioni possono coprire fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività aziendale e fino a 15 giornate nei casi di impossibilità a raggiungere il lavoro.
Per il settore agricolo sono stabilite modalità dedicate, con causali specifiche e obbligo di presentare domande separate per categorie di lavoratori. Anche in questo caso sono previsti limiti massimi di giornate indennizzabili e specifici adempimenti documentali.
Ambito Codice causale Descrizione Quando si utilizza Limiti Datori di lavoro privati (non agricoli) ISU – 704 Aziende operanti nel luogo dell’evento Sospensione attività in unità produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) Datori di lavoro privati (non agricoli) ISU – 705 Lavoratori residenti nel luogo dell’evento Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) Datori di lavoro privati (non agricoli) ISU – 706 Lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) Datori di lavoro privati (non agricoli) ISU – 707 Somministrati/distaccati nel luogo dell’evento Lavoratori somministrati o distaccati operanti nei territori colpiti Secondo fattispecie (90 o 15 giornate) Datori di lavoro agricoli Cod. 19 Sospensione attività con contratto attivo al 18/01 Lavoratori agricoli con rapporto attivo al 18 gennaio 2026 Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) Datori di lavoro agricoli Cod. 20 Sospensione attività senza contratto attivo al 18/01 Lavoratori assunti dopo il 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026 Max 90 giornate (con criteri su giornate lavorate) Datori di lavoro agricoli Cod. 21 Impossibilità a recarsi al lavoro – residenti Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a lavorare Max 15 giornate Datori di lavoro agricoli Cod. 22 Impossibilità a recarsi al lavoro – domiciliati Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a lavorare Max 15 giornate ISU collaboratori e autonomi
Accanto agli ammortizzatori per i lavoratori dipendenti, il decreto introduce una indennità una tantum destinata a collaboratori, professionisti, autonomi e titolari di attività di impresa. L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività (fino a 15 giorni), con un massimo complessivo di 3.000 euro per beneficiario.
La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore in modalità telematica, tramite il portale INPS, a partire
- dal 20 aprile 2026 e
- fino al 20 giugno 2026.
È possibile inviare una o più domande in base ai periodi di sospensione, purché già conclusi e non sovrapposti.
Ai fini dell’accesso, i richiedenti devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti, tra cui la residenza o il domicilio nei territori colpiti e l’effettiva sospensione dell’attività lavorativa.
L’INPS effettuerà successivamente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Nella circolare 53 2026 INPS precisa che la platea comprende :
- collaboratori coordinati e continuativi, inclusi dottorandi,
- assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica; t
- titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi,
- titolari di attività d’impresa già citati nel precedente messaggio.
Rientrano, tra gli altri, gli iscritti alla Gestione separata INPS, alle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i pescatori autonomi, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi con obbligo contributivo ex ENPALS, nonché coadiuvanti e coadiutori iscritti alle gestioni speciali. Sono inclusi anche i professionisti iscritti agli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.
Dato operativo Indicazione INPS Norma di riferimento Articolo 6, DL 27 febbraio 2026, n. 25 Data rilevante per i requisiti 18 gennaio 2026 Periodo indennizzabile Dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 Importo per periodo di sospensione 500 euro per periodo non superiore a 15 giorni Massimale per lavoratore 3.000 euro Numero massimo di periodi indicabili 6 periodi, anche continuativi Scadenza domanda 20 giugno 2026 Nuove precisazioni per collaboratori autonomi e agenti – Come inviare la domanda
L’aspetto centrale della circolare è la definizione delle condizioni operative per ottenere l’indennità.
- Il lavoratore deve risultare iscritto a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026 e
- l’attività deve essere già avviata alla medesima data.
Inoltre, deve essersi verificata una sospensione dell’attività lavorativa causata dagli eventi meteorologici nei Comuni indicati nell’Allegato 1 alla circolare.
- L’importo è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.
- Il limite massimo erogabile per ciascun beneficiario è pari a 3.000 euro.
I periodi possono essere indicati in una sola domanda oppure in più domande, fino a un massimo di sei periodi.
Gli intervalli devono essere già trascorsi i e non devono sovrapporsi tra loro.
ATTENZIONE per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.
Sotto il profilo fiscale, l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, ma le somme corrisposte dall’INPS saranno attestate tramite Certificazione Unica.
Per tale motivo, in domanda il richiedente deve dichiarare la categoria lavorativa di appartenenza.
Voce finanziaria Importo Descrizione Limite complessivo di spesa 78,8 milioni di euro Risorse destinate all’indennità una tantum per il 2026 Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione 112,6 milioni di euro Copertura degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto Termine per riesame 30 giorni Termine non perentorio dalla conoscenza del provvedimento di reiezione La domanda deve essere presentata entro il 20 giugno 2026 in modalità telematica.
Il servizio è disponibile dal 20 aprile 2026 sul portale INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Dopo l’autenticazione, occorre selezionare la prestazione denominata “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.
L’accesso può avvenire con SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS
Chi non dispone delle credenziali può rivolgersi agli Istituti di patronato. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa tramite Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa o il numero 06 164164 da rete mobile.
L’INPS eroga l’indennità sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni disponibili al momento del pagamento
Successivamente potrà effettuare verifiche, anche con enti esterni. In caso di insussistenza dei requisiti, l’Istituto procede al recupero delle somme indebitamente percepite, ferme restando le sanzioni previste, anche penali.
In caso di rigetto della domanda, l’interessato può presentare istanza di riesame dalla stessa area del sito INPS in cui ha richiesto la prestazione, utilizzando la funzione “Chiedi riesame”. L’istanza deve contenere le motivazioni e può essere corredata da documentazione di supporto. Resta ferma la possibilità di proporre azione giudiziaria contro il provvedimento di reiezione.
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Sanzioni ridotte per contributi omessi: INPS decide i termini di pagamento
Quando un datore di lavoro omette il versamento di contributi previdenziali a causa di una incertezza normativa sull'esistenza dell'obbligo, la legge prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto alle ipotesi ordinarie di omissione o evasione contributiva. In particolare, l'art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 stabilisce che, nei casi di mancato o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, poi riconosciuto, si applica una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti – con un tetto massimo del 40% dell'importo non versato – a condizione che il pagamento avvenga entro il termine fissato dall'ente impositore.
Il comma 15 dello stesso articolo consente poi all'ente previdenziale, sulla base di apposite direttive ministeriali, di ridurre ulteriormente tale sanzione fino alla misura dei soli interessi legali, tenendo conto di alcuni fattori quali il comportamento pregresso dell'azienda, la sua situazione patrimoniale, le cause del ritardo e l'entità delle somme dovute.
Su questi meccanismi si è formato nel tempo un contrasto interpretativo che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12155 del 30.4.2026. Ecco i dettagli del caso e la motivazione.
Il caso: contributi omessi per anni e pagati dopo quasi un decennio
La vicenda trae origine da un'ispezione INPS risalente al 1990, all'esito della quale l'Istituto aveva contestato il mancato versamento di contributi di malattia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 gennaio 1992, in relazione a collaboratori autonomi addetti ai totalizzatori e alla vendita di biglietti. Il contenzioso si era prolungato per decenni: solo nel 2006 il Tribunale di Bologna, recependo il principio fissato dalle Sezioni Unite nel 1999, aveva accertato la debenza dei contributi a prescindere dalla natura subordinata o autonoma dei rapporti. Nel 2012 la Cassazione aveva respinto il ricorso dell'INPS avverso quella sentenza.
Il pagamento dei contributi, pari a circa 389.000 euro oltre interessi legali, era avvenuto soltanto nel luglio 2015 – a distanza di oltre nove anni dalla pronuncia del Tribunale – contestualmente alla presentazione di un'istanza di riduzione delle sanzioni ai sensi del comma 15. L'INPS aveva rigettato l'istanza ritenendo decisivo il ritardo nel versamento. La Corte d'Appello di Bologna aveva invece accolto il ricorso dell'azienda, limitando la sanzione ai soli interessi legali, sul presupposto che l'incertezza interpretativa sull'obbligo contributivo fosse ancora esistente al momento dell'inadempimento originario (tra il 1981 e il 1992) e che questo fosse sufficiente per accedere al regime agevolato. L'INPS ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
La decisione delle Sezioni Unite: il termine dell’INPS vale anche in caso di incertezza
Con sentenza n. 12155/2026, pubblicata il 30 aprile 2026, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell'INPS e cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando la causa a Bologna in diversa composizione.
Il discrimine per la decisione è il momento a partire dal quale l'ente previdenziale può fissare il termine per il pagamento. L'ordinanza di rimessione aveva prospettato che tale termine potesse essere assegnato solo dopo il definitivo superamento dell'incertezza interpretativa.
Le Sezioni Unite hanno respinto questa tesi, affermando che l'INPS può fissare il termine per l'adempimento non appena constata l'inadempimento, anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere la risoluzione dei contrasti giurisprudenziali o amministrativi.
Il principio di diritto enunciato quindi precisa che il versamento deve avvenire entro il termine fissato dall'ente impositore all'esito dell'attività di accertamento, e che ove tale termine non sia stato indicato, la lacuna va colmata applicando quello di trenta giorni previsto per l'adempimento spontaneo dall'art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, quando la pretesa contributiva riguarda obblighi distinti e l'incertezza interpretativa concerne solo una parte degli importi, il contribuente deve versare – nel termine fissato – unicamente la somma corrispondente alla contribuzione poi risultata effettivamente dovuta, e non l'intero importo preteso dall'Istituto.
Sul versante del comma 15, la Corte ha chiarito che la riduzione delle sanzioni fino agli interessi legali non è automatica né applicabile direttamente dal giudice: si tratta di una facoltà discrezionale dell'ente previdenziale, da esercitarsi valutando congiuntamente più fattori – tra cui il comportamento pregresso del debitore, la situazione aziendale complessiva, le cause del ritardo e l'entità del credito da recuperare.
Nel caso in esame, l'INPS non aveva effettuato tale valutazione, avendo ritenuto sufficiente il solo dato della tardività del pagamento; per questo motivo la causa è stata rinviata affinché venga condotto un nuovo esame nel rispetto dei criteri indicati.
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Contributi INPS e INAIL operai agricoli 2026
Inps ha comunicato con la circolare 43 del 7 aprile 2026 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI.
Si segnala in particolare una riduzione generalizzate della tariffa INAIL. Con DM pubblicato il 29 aprile sono stati specificati gli importi INAIL
Di seguito un riepilogo dei valori principali .
Aliquote contributive INPS agricoltura, agroalimentari, coop e part time 2026
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento dello 0,20%
Invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva complessiva è pari a 30,50% di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
COOPERATIVE E CONSORZI
Anche quest'anno nessuna variazione . A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici . Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 8,94 €
Agricoltura: aliquote INAIL 2026
L'aliquota complessiva è fissata a 8,50% . Viene infatti abolito il vecchio sistema (10,125% + 3,1185%) ed eliminata la riduzione del 14,80%
Il decreto ministeriale 1 aprile 20'26 ha specificato le nuove misure dei contributi stabilite dalla deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 per l'assicurazione in agricoltura come di seguito specificato:
Aliquote contributive lavoratori dipendenti:
- – 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
- – 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate;
- – 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (ex territori montani).
Contributi unitari lavoratori autonomi:
- – 650,00 euro per le zone ordinarie;
- – 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
Agevolazioni per zone tariffarie 2026
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie territori non svantaggiati 100% particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25% svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili anche ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Contributi INPS INAIL agricoltura – riepilogo e scadenze di versamento
Voce 2025 2026 Differenza FPLD aziende agricole 30,30% 30,50% +0,20 punti FPLD agroindustria 32,30% 32,30% Nessuna variazione Quota lavoratore 8,84% 8,84% Nessuna variazione Minimale orario part-time € 8,82 € 8,94 + € 0,12 Contributi INAIL 10,125% + 3,1185% con riduzione 8,50% aliquota unica Nuovo sistema contributivo Riduzioni zone tariffarie 75% montani / 68% svantaggiati 75% montani / 68% svantaggiati Nessuna variazione LOAgri Misura sperimentale Misura strutturale Stabilizzazione normativa Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
- 16 settembre 2026, per la contribuzione del primo trimestre 2026;
- 16 dicembre 2026, per la contribuzione del secondo trimestre 2026;
- 16 marzo 2027 per la contribuzione del terzo trimestre 2026;
- 16 giugno 2027, per la contribuzione del quarto trimestre 2026.
Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI
Da segnalare che il regime sperimentale è stato stabilizzato e resta invariato il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO), effettuato mediante l’applicazione, sulle aliquote ordinarie, della riduzione per i territori svantaggiati (v. sopra)
Allegati: -
Fondo di Tesoreria TFR 2026: proroga al 16 luglio, istruzioni
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS aveva dato le prime indicazioni amministrative e operative sulle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) che hanno ampliato la platea degli obbligati modificando i criteri dimensionali rilevanti e superando il riferimento esclusivo al primo anno di attività dell’impresa.
Per agevolare questi "nuovi obbligati", il recente decreto-legge 62 2026 ha introdotto una proroga straordinaria: i versamenti relativi all'intero primo semestre 2026 (gennaio–giugno) saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
L'INPS aveva già previsto in via amministrativa — con la circolare di febbraio 2026 — una prima finestra agevolata con scadenza al 16 maggio 2026. Il decreto-legge amplia ulteriormente tale periodo, elevandolo a fonte primaria e spostando il termine al 16 luglio.
Dal punto di vista operativo, i versamenti degli arretrati devono essere effettuati tramite il flusso UniEmens, utilizzando il codice causale CF05 nell'apposito elemento del tracciato dedicato alla gestione del TFR, con il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".
Per tutto quanto non espressamente modificato dalla nuova norma, restano valide le istruzioni operative già fornite con la circolare INPS n. 12/2026.
Il quadro normativo vigente
La disciplina del Fondo di Tesoreria trova il proprio fondamento nell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone il versamento del TFR maturando al Fondo per i lavoratori dipendenti del settore privato non aderenti alla previdenza complementare.
La legge di Bilancio 2026, intervenendo sul comma 756, introduce un criterio dinamico di determinazione dell’obbligo contributivo: non rileva più soltanto la dimensione occupazionale nel primo anno di attività, ma anche l’eventuale superamento delle soglie negli anni successivi, calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Resta fermo che l’obbligo di versamento sussiste esclusivamente per i lavoratori assoggettati all’articolo 2120 del codice civile e che sono esclusi i datori di lavoro domestico, nonché, in via generale, le pubbliche amministrazioni ex D.lgs. n. 165/2001, salvo rapporti integralmente regolati dal diritto comune
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026
La principale innovazione riguarda la rimodulazione delle soglie dimensionali che fanno scattare l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, con un regime transitorio e uno a regime.
Periodo di paga Soglia dimensionale rilevante Criterio di verifica 2026 – 2027 Almeno 60 addetti Media annuale lavoratori anno precedente 2028 – 2031 Almeno 50 addetti Media annuale lavoratori anno precedente Dal 1° gennaio 2032 Almeno 40 addetti Media annuale lavoratori anno precedente Nel silenzio normativo per il quadriennio 2028-2031, l’INPS conferma l’applicazione della soglia ordinaria di 50 addetti, già prevista dalla disciplina generale.
Per le aziende di nuova costituzione, continua invece a trovare applicazione il criterio previgente:
se nel primo anno di attività viene raggiunta una media di almeno 50 dipendenti, l’obbligo di versamento sorge dal mese di avvio dell’attività, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte per gli anni successivi.
Le riduzioni occupazionali intervenute dopo il superamento della soglia non incidono sull’obbligo già sorto.
Dalle indicazioni fornite dall’INPS emerge che, a decorrere dal 2032, il sistema continuerà a fondarsi su una doppia soglia dimensionale:
- 50 addetti da verificare nel primo anno di attività per le aziende di nuova costituzione e
- 40 addetti, calcolati sulla media dell’anno precedente, per le imprese già operative.
Ne consegue, ad esempio, che un’azienda costituita nel 2032 con una media di 45 dipendenti non sarà tenuta al versamento in tale anno, mentre l’obbligo potrà sorgere dal 2033 ove venga superata la soglia dei 40 addetti.
Vedi esempi pratici all'ultimo paragrafo
Istruzioni operative e flusso Uniemens
Ai fini operativi, INPS precisa che il requisito dimensionale deve essere determinato considerando tutti i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale.
I rapporti part-time concorrono in proporzione all’orario, con arrotondamento all’unità per frazioni superiori alla metà dell’orario normale.
I datori di lavoro che rientrano nelle soglie previste devono rilasciare all’INPS la dichiarazione SC34, disponibile sul sito istituzionale, ferma restando l’attività di verifica dell’Istituto.
La quota mensile di TFR da versare al Fondo di Tesoreria è pari al 7,41% della retribuzione utile, determinata ai sensi dell’articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982, che continua a essere esposto unitamente alla contribuzione ordinaria.
Il versamento deve avvenire mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, senza possibilità di applicare agevolazioni o riduzioni contributive.
Sul piano Uniemens, i datori di lavoro interessati devono richiedere o verificare il codice di autorizzazione “1R”.
Per la gestione dei periodi pregressi, la circolare introduce il nuovo codice causale “CF05”, da utilizzare per il versamento degli arretrati relativi alle quote di TFR dovute in applicazione della legge n. 199/2025.
Restano infine confermate le misure compensative già previste dall’ordinamento, tra cui
- l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR e
- la riduzione contributiva di 0,28 punti percentuali, applicate in proporzione al TFR conferito al Fondo di Tesoreria
Esempi pratici: quando scatta l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
Esempio 1 – Azienda attiva prima del 2025
Un’azienda costituita nel 2018 presenta, nell’anno 2025, una media annua di 62 dipendenti.
Poiché la verifica del requisito dimensionale va effettuata sull’anno solare precedente, dal periodo di paga gennaio 2026 l’azienda è tenuta al versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS per i lavoratori non aderenti alla previdenza complementare.
Esempio 2 – Superamento della soglia in un anno successivo
Un datore di lavoro costituito nel 2019 registra nel 2025 una media di 55 dipendenti, ma nel 2026 raggiunge una media di 61 addetti.
Per l’anno 2026 non sorge alcun obbligo. L’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria scatterà dal periodo di paga gennaio 2027, in quanto il requisito dimensionale è verificato sulla media dell’anno 2026.
Esempio 3 – Riduzione dell’organico dopo il superamento della soglia
Un’azienda supera nel 2025 la soglia dei 60 addetti, ma nel corso del 2026 riduce l’organico a 52 dipendenti.
La riduzione non incide sull’obbligo contributivo già sorto: il datore di lavoro resta tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria per tutto il periodo di applicazione.
Esempio 4 – Azienda di nuova costituzione nel 2025
Un’impresa avvia l’attività nel mese di marzo 2025 e, nel corso dello stesso anno, raggiunge una media di 50 dipendenti.
In applicazione delle regole previgenti, l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria sorge dal mese di inizio dell’attività, nonostante le nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026.
Esempio 5 – Azienda costituita nel 2026
Un datore di lavoro costituito nel 2026 impiega, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.
In assenza del raggiungimento della soglia di 50 addetti nel primo anno, non sorge alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
Esempio 6 – Azienda di nuova costituzione dal 2032
Un’impresa costituita nel 2032 occupa, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.
In base alle regole confermate dall’INPS, nel primo anno continua ad applicarsi la soglia di 50 addetti: pertanto, nel 2032 l’obbligo non sorge.
Se nel 2032 la media dei dipendenti raggiunge almeno 40 addetti, l’obbligo di versamento scatterà dal periodo di paga gennaio 2033.
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TFR Fondo Tesoreria agricoltura: INPS aggiorna le istruzioni
Con il messaggio INPS n. 1388 del 24 aprile 2026 aveva fornito le prime indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli in merito alle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025).
Le novità incidono in particolare sulla determinazione della soglia dimensionale aziendale che fa scattare l’obbligo di versamento del TFR al Fondo, nonché sulle modalità di computo della forza lavoro nel settore agricolo, caratterizzato da una forte presenza di rapporti a termine.
Con il Messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026, l’INPS interviene nuovamente sulla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR per i datori di lavoro agricoli, fornendo indicazioni operative che superano quelle contenute nel Messaggio n. 1388 . Il nuovo documento integra la circolare INPS n. 12/2026 e conferma il rinvio, per gli aspetti compatibili, alle precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 70/2007 e n. 105/2007.
Le novità normative e la verifica del requisito dimensionale
Per la verifica del requisito dimensionale, l’INPS conferma il principio generale secondo cui devono essere computati nella media annuale tutti i lavoratori subordinati in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla durata del rapporto, dalla tipologia contrattuale, dall’orario svolto e dalla concreta soggezione del singolo lavoratore alla disciplina del TFR ex articolo 2120 c.c. Le esclusioni restano limitate ai casi espressamente previsti dalla normativa o dalle istruzioni INPS.
La verifica deve essere effettuata considerando la struttura aziendale nel suo complesso, con riferimento al codice fiscale dell’azienda.
Pertanto, il calcolo deve comprendere tutte le posizioni contributive intestate allo stesso datore di lavoro, comprese CIDA e matricole DM, evitando duplicazioni nei casi in cui il medesimo lavoratore sia denunciato in più flussi per esigenze contributive distinte.
Periodo di applicazione Soglia dimensionale Anno da osservare 2026 e 2027 Almeno 60 addetti Anno civile precedente Dal 2028 al 2031 Almeno 50 addetti Anno civile precedente Dal 2032 Almeno 40 addetti Anno civile precedente Per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026, il periodo di osservazione è quindi l’anno 2025. Il criterio resta lo stesso anche per le annualità successive.
Soglia dimensionale: come si calcola
OTD agricoli: computo sempre rilevante, anche sotto i tre mesi Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda gli operai agricoli a tempo determinato – OTD. Il Messaggio n. 1493/2026 precisa che gli OTD devono essere inclusi nel calcolo della media annuale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. Di conseguenza, anche gli OTD con rapporto inferiore a tre mesi concorrono al raggiungimento della soglia dimensionale. La soglia dei tre mesi, già richiamata nelle precedenti istruzioni INPS, rileva soltanto ai fini dell’individuazione dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, ma non incide sul calcolo del requisito dimensionale. Le giornate degli OTD devono essere considerate sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per mese di calendario.
OTD per fase lavorativa e TFR corrisposto periodicamente
Il Messaggio INPS interviene anche sugli OTD assunti per una fase lavorativa senza termine finale prestabilito, perché collegata al verificarsi di un evento. Si tratta, in particolare, degli operai agricoli a tempo determinato previsti dall’articolo 21, comma 8, lettera a), del CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025. Per questi lavoratori non sussiste l’obbligo di versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria. L’INPS motiva tale esclusione evidenziando che la prima scadenza utile per il versamento contributivo del trimestre può intervenire dopo la cessazione del rapporto e dopo la liquidazione del TFR al lavoratore. In tale ipotesi, il versamento al Fondo si tradurrebbe in un acconto di somme già corrisposte.
Analogo principio si applica agli OTD per i quali la contrattazione provinciale prevede la corresponsione periodica del TFR, ad esempio tramite conglobamento della quota di TFR nel salario orario o tramite riconoscimento di una quota parametrata alle giornate effettivamente lavorate nel mese. In tali casi il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo, poiché l’obbligo di accantonamento risulta assolto mediante l’erogazione periodica prevista dalla contrattazione collettiva. Anche questi lavoratori, tuttavia, restano computabili ai fini della soglia dimensionale, secondo il principio di onnicomprensività del calcolo.
OTDO esclusi dal computo e dal Fondo di Tesoreria Diversa è la disciplina degli operai agricoli a tempo determinato occasionali – OTDO, assunti nell’ambito del lavoro occasionale in agricoltura. Per tali lavoratori, la contribuzione è assolta tramite un’aliquota unificata e sostitutiva, che non comprende il finanziamento del Fondo di Tesoreria. L’INPS evidenzia inoltre che il rapporto ha natura strutturalmente occasionale, con disciplina retributiva, fiscale e contributiva semplificata, platea soggettiva tipizzata e limite massimo di 45 giornate annue per singolo lavoratore. Per queste ragioni, gli OTDO non concorrono al computo della media annuale e non sono soggetti all’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo.
Tipologia di lavoratore agricolo Computo nella soglia dimensionale Versamento TFR al Fondo di Tesoreria OTI, apprendisti e lavoratori stabilmente in forza Sì, con criterio delle 26 giornate mensili Sì, se ricorrono i presupposti OTD anche inferiori a tre mesi Sì, per giornate effettive da Uniemens/PosAgri No, se il rapporto non supera il limite rilevante per l’obbligo OTD per fase lavorativa senza termine predeterminato Sì No OTD con TFR corrisposto periodicamente da CPL Sì No OTDO lavoro occasionale agricolo No No Lavoratori part-time Sì, in proporzione all’orario Sì, se ricorrono i presupposti Formula di calcolo della media annua – esempi da scaricare
Il messaggio precisa che per gli operai a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori stabili si applica il criterio delle 26 giornate mensili, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno presente tutto l’anno.
La media si ottiene con la seguente formula: Forza media annua = giornate computabili nell’anno / 312
Per i part-time, le giornate vanno ridotte in proporzione all’orario contrattuale.
Codici 1R e 2R e invio PosAgri
l datore di lavoro agricolo che supera la soglia deve richiedere il codice di autorizzazione “1R” tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, sezione “Comunicazioni bidirezionali”, allegando il modello SC34_TFR_Tesoreria. Il codice “2R” va invece richiesto quando l’obbligo riguarda solo singoli lavoratori trasferiti in continuità di rapporto ai sensi dell’articolo 2112 c.c.
I datori obbligati dal 1° gennaio 2026, sulla base della media 2025, devono esporre nei flussi Uniemens/PosAgri i dati relativi alle competenze di gennaio, febbraio e marzo 2026 entro il 31 maggio 2026.
Adempimento Modalità Termine Richiesta codice 1R Cassetto previdenziale + modello SC34 Prima della gestione dei flussi Esposizione nuovo obbligo Flussi Uniemens/PosAgri Gennaio-marzo 2026 Regolarizzazione primo trimestre Trasmissione flussi PosAgri 31 maggio 2026 -
Formazione in apprendistato: quando si perdono le agevolazioni
Con due ordinanze recenti n. 2558 e 2991 2026 , la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro si è occupata delle cause di decadenza dalle agevolazioni contributive nel contratto di apprendistato in caso di inadempimento dell’obbligo formativo.
Nel primo caso viene chiarito che la mancata frequenza di percorsi formativi esterni alla azienda puo non essere determinante nella seconda invece si precisa che l’apprendistato richiede una formazione reale, coerente con il progetto formativo e idonea a far acquisire al lavoratore le competenze previste.
L'orientamento è quindi quello di una valutazione dell'aspetto sostanziale e non formale nella realizzazione dell'obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
Ecco i dettagli dei due casi
Assenza da corsi di formazione esterna – ordinanza 2558 2026
La controversia oggetto dell'ordinanza 2558 2026 traeva origine da un verbale ispettivo con cui l’Istituto previdenziale aveva contestato la fruizione delle agevolazioni contributive per alcuni rapporti di apprendistato, ritenendo non assolto l’obbligo di formazione esterna. In particolare la Corte territoriale aveva confermato la decadenza per due apprendisti, ritenendo decisiva la mancata partecipazione ai corsi di formazione esterna organizzati dalla Provincia per l’anno oggetto di accertamento.
La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che disciplina il regime delle agevolazioni contributive e la loro eventuale perdita in caso di inadempimento degli obblighi formativi. La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se ogni omissione relativa alla formazione esterna comporti automaticamente la decadenza per l’intero rapporto oppure se sia necessario verificare in concreto la gravità dell’inadempimento e la sua incidenza sull’obiettivo formativo.
Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva instaurato più rapporti di apprendistato per lo svolgimento di attività tecniche specialistiche.
A seguito di accertamento ispettivo, l’INPS aveva contestato la mancata partecipazione di alcuni apprendisti ai corsi di formazione esterna previsti per l’anno 2007, ritenendo integrata la causa di decadenza dalle agevolazioni per l’intero periodo contrattuale.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello aveva confermato evidenziando che gli apprendisti non avevano partecipato alle iniziative formative esterne organizzate dall’ente territoriale. Secondo i giudici di merito, non assumeva rilievo la circostanza che il datore di lavoro si fosse attivato per il recupero della formazione negli anni successivi, né la partecipazione a un corso in materia di sicurezza sul lavoro, considerato “trasversale” rispetto al percorso professionalizzante.
Per un terzo apprendista, invece, la Corte territoriale aveva escluso la decadenza, valorizzando la frequenza a un corso di formazione esterna in un’annualità precedente e la regolare erogazione della formazione interna. Tale differente esito evidenziava come, almeno in parte, fosse stata effettuata una valutazione concreta del percorso formativo.
Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di rinvio si era limitato a ribadire la mera mancata partecipazione ai corsi esterni del 2007, senza verificare se tale omissione avesse effettivamente compromesso l’obiettivo formativo complessivo del contratto di apprendistato.
La decisione della Cassazione a favore del datore di lavoro
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando nuovamente alla Corte d’Appello in diversa composizione . Nella motivazione, la Suprema Corte ribadisce che la decadenza dalle agevolazioni contributive non può essere applicata secondo una logica automatica e meramente oggettiva fondata su una inosservanza formale dell’obbligo di formazione esterna.
Secondo i giudici di legittimità, la previsione della decadenza può ritenersi integrata, per l’intera durata del contratto, soltanto quando l’inadempimento si concretizzi in una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo e trasfusi nel contratto.
La Corte censura l’approccio seguito nel giudizio di rinvio che non aveva verificato se tale omissione avesse realmente compromesso l’obiettivo formativo del contratto.
Particolare rilievo viene attribuito alla necessità di considerare unitariamente l’intero percorso formativo. In tale prospettiva, devono essere ponderati sia la formazione interna effettivamente erogata sia eventuali corsi frequentati in altre annualità, anche se anteriori o successivi all’accertamento ispettivo.
Ordinanza 10 febbraio 2026, n. 2991
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza 10 febbraio 2026, n. 2991, ha ribadito che l’apprendistato richiede una formazione reale, coerente con il progetto formativo e idonea a far acquisire al lavoratore le competenze previste dal contratto. In mancanza, il rapporto può essere considerato non genuino, con conseguente recupero dei contributi previdenziali ordinari e perdita dei benefici applicati dal datore di lavoro.
La controversia nasceva da un accertamento INPS con cui era stata contestata la genuinità di un contratto di apprendistato. Secondo l’Istituto, il datore di lavoro non aveva fornito una formazione interna adeguata rispetto agli impegni assunti nel progetto formativo. Da tale contestazione derivava la richiesta di pagamento di contributi, sanzioni e accessori, per un importo complessivo superiore a 27mila euro.
Il Tribunale aveva accolto la ricostruzione dell’ente previdenziale, accertando l’obbligo contributivo del datore di lavoro. La Corte d’Appello aveva poi confermato la decisione, ritenendo non dimostrata l’effettività della componente formativa propria dell’apprendistato. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni rese in giudizio e gli elementi relativi alla formazione interna ed esterna, concludendo che l’attività svolta non corrispondeva agli obiettivi previsti dal progetto formativo.
Il datore di lavoro ricorreva quindi in Cassazione sostenendo che la decadenza dai benefici contributivi avrebbe potuto operare solo in presenza di gravi violazioni degli obblighi formativi o di manifesta inadeguatezza della formazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe applicato in modo non corretto i principi in materia di apprendistato, attribuendo alla società un onere probatorio incerto e non chiaramente motivato.
La decisione semplice affiancamento formazione insufficiente
La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello ritenendo che non si era limitata a una valutazione generica, ma aveva confrontato l’attività concretamente dimostrata in giudizio con il contenuto del progetto formativo. Da tale raffronto era emersa una significativa divergenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato.
In particolare, la formazione interna si era risolta in un semplice affiancamento a una persona più esperta.
Per la Cassazione, tale circostanza non basta a integrare l’obbligo formativo proprio dell’apprendistato, perché l’affiancamento rappresenta una modalità ordinaria di inserimento di qualunque lavoratore in una nuova realtà aziendale. La formazione dell’apprendista, invece, deve avere una finalità qualificante, deve essere collegata a obiettivi specifici e deve consentire il progressivo conseguimento delle competenze indicate nel piano.
La Corte ha quindi escluso che vi fosse un errore di diritto nella sentenza impugnata. I giudici territoriali avevano correttamente individuato nella grave inosservanza degli obblighi di formazione interna il fondamento della decisione. Il richiamo ad altri elementi del rapporto lavorativo è stato considerato solo un elemento ulteriore, non il presupposto decisivo della pronuncia.
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Contributi ISMEA 2026 trattori: scadenza prenotazioni 15 maggio
In attuazione dell'Accordo di Cooperazione MASAF-CREA-INAIL-ISMEA del 9 dicembre 2025 è stato pubblicato un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di ammodernamento e di miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, sulla base del preventivo emesso dal soggetto proponente e allegato alla domanda di contributo.
La dotazione finanziaria assegnata alla misura è di complessivi 10 milioni di euro.
ATTENZIONE :
- L'accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2026, data di apertura della piattaforma informatica fino alle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2026.
- La presentazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 19 maggio 2026, fino alle ore 12.00 del giorno 29 maggio 2026.
Le domande sono istruite in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse.
Vediamo tutti i dettagli e i documenti necessari per fare richiesta.
Bando ISMEA trattori 2026: chi può accedere e cosa viene finanziato
Possono presentare domanda le PMI — così come definite dal D.M. 18 aprile 2005
- operanti nei settori agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare (divisioni ATECO 2025: 01 e 02),
- iscritte al registro delle imprese con qualifica di impresa agricola (D.Lgs. n. 228/2001) o agromeccanica (D.Lgs. n. 99/2004), e
- in regola con INPS e INAIL.
Sono escluse, tra le altre, le imprese in difficoltà ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, quelle con sofferenze o sconfinamenti rilevabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, quelle sottoposte a liquidazione giudiziale o con protesti attivi. È altresì causa di esclusione l'avvio degli interventi prima della data di presentazione della domanda.
I costi ammissibili riguardano l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza specifici per il mezzo:
- sistema agevolatore per la struttura ROPS abbattibile,
- avvisatori acustici/luminosi per cintura non allacciata o freno di stazionamento non inserito,
- telecamere con sistemi di avviso per la zona posteriore,
- indicatori di pendenza (inclinometri).
Ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a un solo trattore. Gli interventi devono essere eseguiti in un'unica soluzione presso un'officina di autoriparazione abilitata (Soggetto proponente).
L’officina come soggetto proponente e iter di presentazione
La domanda non viene presentata direttamente dall'impresa agricola, ma per il tramite dell'officina di autoriparazione (Soggetto proponente) che esegue i lavori. Quest'ultima deve essere iscritta alla CCIAA con almeno uno dei codici ATECO: C.33.12.30, 33.12.59, 33.12.60, 33.12.70, 33.12.99, e deve essere previamente accreditata sulla piattaforma ISMEA all'indirizzo http://strumenti.ismea.it.
Il processo si articola in due fasi distinte e sequenziali.
- Nel periodo di preconvalida (dal 15 aprile 2026 ore 12:00 al 15 maggio 2026 ore 12:00) l'officina compila la domanda, carica gli allegati in PDF e ottiene il codice univoco di preconvalida.
- Nel periodo di presentazione (dal 19 maggio 2026 ore 12:00 al 29 maggio 2026 ore 12:00) la domanda viene convalidata utilizzando tale codice.
Una domanda non preconvalidata non può essere presentata. La data e l'ora di convalida — comunicata via PEC — costituisce l'unico elemento determinante per la priorità cronologica.
La documentazione obbligatoria comprende: modulo di domanda con dichiarazione sostitutiva del richiedente, autodichiarazione del proponente firmata digitalmente in modalità PaDes, autocertificazione sull'assenza di cause di esclusione, visura Centrale Rischi aggiornata (non oltre due mesi precedenti), preventivo dell'officina con dichiarazione di conformità al bando, documentazione attestante la proprietà del trattore. La mancanza anche di un solo documento comporta l'irricevibilità automatica della domanda.
SCARICA QUI ILBANDO INTEGRALE CON I MODELLI PER DOMANDE
Erogazione, controlli e decadenza
Una volta ammessa la domanda, entro 90 giorni dalla presentazione ISMEA comunica l'esito istruttorio via PEC.
In caso di ammissione, l'officina ha 180 giorni dalla concessione per presentare la richiesta di erogazione, allegando:
- fattura con CUP,
- quietanza per la quota non coperta dal contributo,
- bonifico del beneficiario,
- attestazione di esecuzione dell'intervento,
- dichiarazione di permanenza dei requisiti.
Il contributo viene erogato in un'unica soluzione sul conto corrente del Soggetto proponente.
Giova sottolineare che il regime di aiuto applicabile è quello de minimis agricolo e generale, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1408/2013 e n. 2023/2831.
ATTENZIONE In caso di DURC negativo, ISMEA applica l'intervento sostitutivo trattenendo le somme dovute agli enti previdenziali. In caso di decadenza rilevata a posteriori, il beneficiario ha 30 giorni per presentare controdeduzioni; ISMEA decide entro i successivi 60 giorni. Le somme da recuperare sono maggiorate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione aumentato di 5 punti percentuali, più oneri accessori del 10%.
Tabella di Riepilogo
Parametro Valore Dotazione finanziaria totale € 10.000.000 Contributo massimo a fondo perduto € 2.000 per domanda Intensità massima dell'aiuto 80% del costo ammissibile Spese di gestione bando (limite) 1% degli importi concessi Apertura periodo di preconvalida 15 aprile 2026, ore 12:00 Chiusura periodo di preconvalida 15 maggio 2026, ore 12:00 Apertura periodo di presentazione 19 maggio 2026, ore 12:00 Chiusura periodo di presentazione 29 maggio 2026, ore 12:00 Pubblicazione elenco domande Entro 12 giugno 2026 Termini istruttoria concessione 90 giorni dalla presentazione Termini richiesta erogazione 180 giorni dalla concessione Termini istruttoria erogazione 90 giorni dalla richiesta Termine controdeduzioni decadenza 30 giorni dalla comunicazione Termine decisione su decadenza 60 giorni dalle controdeduzioni Oneri accessori in caso di recupero 10% dell'agevolazione percepita Numero domande per impresa 1 (un solo trattore) Piattaforma di presentazione http://strumenti.ismea.it Bando ISMEA trattori 2026: info per assistenza
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dell'utenza per fornire tutte le informazioni riguardanti l'attività e i servizi offerti dall'ISMEA anche in modalità telematica ai seguenti recapiti: +39 06 855 68 319 / +39 06 855 68 260
- lunedì e mercoledì: 9:30-13:30 e 14:30-17:00
- martedì, giovedì e venerdì: 9:30-13:30
Per comunicazioni, richieste e informazioni si può scrivere da un indirizzo di posta ordinaria (non certificata) all'indirizzo e-mail: [email protected]
Per essere contattati direttamente dall'Urp, comunicare via e-mail il proprio recapito telefonico.