• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Fondo dote famiglie per lo sport: a chi spetta

     Il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia” viene confermato anche nel 2027 . Si tratta, ricordiamo  un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a  300 euro per figlio (max due per famiglia)  che ha preso forma con il DPCM del 15.7.2025  firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro.  La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), disponeva 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da 

    • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
    •  enti del Terzo settore (ETS) e 
    • ONLUS iscritti nei registri ufficiali.

    Un decreto legge i  corso di approvazione stanzia ulteriori 2 milioni per ampliare la platea dei beneficiari 

    A dicembre 2025 Il dipartimento ha  pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.

    Eventuali criticità possono essere segnalate all’indirizzo [email protected] oppure al numero 06.6779.6668, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

    Il Dipartimento ricorda inoltre che, in caso di mancato tesseramento o mancato raggiungimento del 70% delle presenze, gli enti dovranno restituire le somme non utilizzate. La finestra per la rendicontazione della terza tranche, pari al restante 30%, sarà aperta dal 1° al 16 luglio 2026.

     Qui l'elenco di enti accreditati   ad oggi.

    Qui l'avviso del 15 maggio 2026  relativo alla seconda tranche di pagamenti.

    Ripercorriamo le regole sul Fondo dote famiglia per lo sport nei paragrafi seguenti 

    A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli

    Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. 

    Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici. 

    Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro  giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.

     Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport. 

    Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :

     FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS)
    Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
    Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale
    Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00
    Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it
    Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali
    Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria
    Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
    Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)
    FASE 2 –  ITER PER LE FAMIGLIE
    Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 €
    Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare)
    Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport
    Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili  sul sito ministeriale ( probabilmente  da metà settembre 2025)
    Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
    b) Autocertificazione ISEE minorenni
    c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
    d) Documento di identità del richiedente
    Assegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi

    Fondo dote famiglia: condizioni e modalità

    Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.

     In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.

    Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate. 

    Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.

    Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.

    Le istruzioni per le domande

    Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:

    A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.

    Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee.  La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.

     Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.

    Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.

    Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:

    https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/

  • Pensioni

    Assegno sociale ordinario: nuova domanda INPS, cosa sapere

    Con il messaggio n. 1997 del 15 giugno 2026, l'INPS comunica il rilascio di un aggiornamento della procedura di presentazione della domanda di assegno sociale ordinario (categoria 078; resta escluso l'assegno sociale sostitutivo, categoria 044). L'intervento si inserisce nel progetto PNRR "Istruttoria assegno sociale" (avviato con il messaggio n. 2003 del 30 maggio 2023) e punta a semplificare l'esperienza dell'utente, rafforzare i canali digitali self-service e rendere l'Istituto più proattivo.

    L'obiettivo è aumentare il numero di cittadini in grado di compilare l'istanza in autonomia, riducendo errori e richieste di assistenza alle sedi territoriali, e raccogliere fin dalla presentazione il maggior numero di informazioni e documenti utili all'istruttoria, limitando le successive integrazioni documentali.

    L'aggiornamento della domanda si inserisce in un disegno più ampio. 

    L'INPS ha infatti  avviato dal 15 giugno  anche  una campagna proattiva cioè  contatta direttamente chi risulta potenzialmente titolare di un diritto inespresso all'assegno sociale, invitandolo a verificare i requisiti e a presentare la domanda. 

    Perché ciò avvenga, però, serve il consenso dell'interessato: per ragioni di privacy l'INPS può usare i dati personali per inviare avvisi su misura solo se l'utente lo ha autorizzato.  Per aderire ovvorre accedere all'area MyINPS sul sito www.inps.it, seguire il percorso "I tuoi dati" > "Contatti e consensi" e, nella sezione "Adesione ai servizi proattivi", spuntare la casella "Acconsento".

    Vediamo di seguito le novità sulla domanda e sulle guide scaricabili

    Le principali novità introdotte- scheda di presentazione

    • Dati anagrafici precompilati – il sistema recupera dagli archivi disponibili informazioni come stato civile e cittadinanza, lasciando comunque all'utente la possibilità di modificarle.
    • Tooltip esplicativi – messaggi contestuali a supporto della compilazione, che chiariscono requisiti, casistiche particolari e documentazione necessaria, con attenzione alla posizione del coniuge, ai dati su separazione/divorzio e agli obblighi dichiarativi sui redditi.
    • Separazione e divorzio – il richiedente può inserire manualmente gli estremi del provvedimento o allegare la documentazione; è stato eliminato il limite tecnico al numero di sentenze inseribili ed è stata rafforzata la raccolta dei dati reddituali, con indicazioni sulla corretta dichiarazione degli assegni di mantenimento.
    • Requisito di soggiorno (10 anni) – introdotti controlli bloccanti: la compilazione prosegue solo con una data di inizio soggiorno coerente con il requisito normativo. Nuove sezioni dedicate consentono di dichiarare eventuali periodi di assenza dall'Italia, indicandone le motivazioni e allegando documentazione utile.
    • Cittadini extracomunitari – sezione dedicata ai titoli di soggiorno validi ai fini della prestazione. La procedura dialoga con l'archivio PE.SO. di ArcaNet e, in presenza di un permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità, acquisisce automaticamente le informazioni precompilando i campi, senza ulteriori allegati (sempre modificabili dall'utente).
    • Dichiarazioni finali obbligatorie – nella sezione conclusiva il richiedente deve confermare la veridicità dei dati e prendere atto degli obblighi di comunicazione su variazioni reddituali, periodi di allontanamento dal territorio nazionale e ricoveri in strutture pubbliche.

    Come accedere alla domanda: dal portale www.inps.it, seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per persone a basso reddito" > "Assegno sociale".

    Prossimi sviluppi: l'INPS anticipa che il passo successivo riguarderà la revisione della sezione sulle informazioni reddituali, per verificare il diritto alla prestazione già in fase di presentazione, grazie all'incrocio dei dati presenti nell'archivio unico dei redditi.

    In allegato INPS fornisce una scheda di riepilogo del servizio

    La video guida personalizzata sulle date di pagamento e la guida interattiva scaricabile

    Da marzo 2026 l’INPS ha introdotto  anche un nuovo servizio digitale pensato per i beneficiari dell’Assegno sociale. I cittadini che hanno presentato domanda e hanno aggiornato i propri contatti di cellulare ed e-mail riceveranno una comunicazione personalizzata con una video guida dedicata, attraverso la quale potranno conoscere in anticipo la data del primo pagamento della prestazione.

    Ogni anno sono circa 30.000 i nuovi beneficiari dell’Assegno sociale e il nuovo strumento è stato progettato per accompagnare le persone in modo semplice nella fase successiva all’accoglimento della domanda. Il servizio viene attivato automaticamente quando la richiesta viene accolta e resta disponibile per sei mesi nell’area riservata MyINPS.

     Gli utenti possono ricevere l’avviso tramite sms o e-mail e accedere al contenuto con le proprie credenziali digitali, come SPID, CIE o CNS.

    Per utilizzare la video guida è necessario entrare nella propria area personale MyINPS con SPID, CIE o CNS e consultare l’avviso presente nel Centro notifiche. 

    La video guida è personalizzata per ogni utente e utilizza i dati inseriti nella domanda, come nome, genere e data del primo pagamento. 

    Attraverso il video, accessibile anche dalle notifiche delle app INPS Mobile e IO o tramite QR code presente nel provvedimento di liquidazione, il beneficiario può ad esempio:

    1. sapere come scaricare il provvedimento di liquidazione (modello TE08) inviato per posta;
    2. consultare le informazioni principali come importo dell’assegno, quote di calcolo e eventuali trattenute;
    3. conoscere gli obblighi da rispettare per non perdere la prestazione, tra cui il soggiorno stabile e continuativo in Italia, la comunicazione di eventuali ricoveri in strutture pubbliche e l’invio della dichiarazione reddituale.

    Il servizio include anche una guida interattiva scaricabile, utile per continuare a consultare le informazioni anche dopo la scadenza della video guida

    La guida contiene anche indicazioni utili per il benessere e la sicurezza delle persone anziane, con consigli per mantenere uno stile di vita sano e informazioni su come evitare truffe e tentativi di frode legati al furto di dati personali.

  • Accertamento e controlli

    Interessi Inps per dilazione contributi e sanzioni: aggiornamento 17 giugno 2026

    Con la circolare n. 64 del 16 giugno 2026 INPS recepisce la decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di aumentare di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento (TUR) che al 17 giugno 2026 sale quindi al 2,40 per cento.

    Per i debiti contributivi  l’interesse di dilazione e di differimento  passa al 4,40 per cento annuo,  grazie all'applicazione della maggiorazione di due punti, recentemente modificata ( v. paragrafo seguente).

    Dilazioni e sanzioni civili INPS tasso da giugno 2025

    Con circolare 39 del 2 aprile INPS  aveva  comunicato  che  il decreto fiscale (decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38),entrato in vigore il 28 marzo 2026, ha previsto la riduzione della maggiorazione  del tasso di interesse    per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili  fissato dalla BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema,   

    La maggiorazione a favore dell'istituto  in particolare scende da sei  a due punti percentuali.

    ISi precisa che i  piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non subiranno alcuna modifica.

    Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,40% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di  giugno 2026

    Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,90 in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti).

    Le novità dopo il dl 19 2024

    A  decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: 

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del  2,40% annuo
    • Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    Si ricorda anche  che -l’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

    • –    come già previsto,  in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito  le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al  7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •  –    ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro  novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni  è pari al 9,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti).
    • Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).

    Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali

    In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

    Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore  all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dall'17 giugno  2026 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,40% 

    Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS

    Infine va ricordato che nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiariti  gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS. 

    Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:

    •  Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali

    Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.

    • Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
    • Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
    •  Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

  • Agricoltura

    Fermo Pesca 2025: scadenza domande prorogata al 30 luglio 2026

    Il Decreto interministeriale n. 1603  del 19 maggio 2026  ha definito le regole per l' indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prevista come di consueto dalla legge di bilancio .

    Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 21 maggio le una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca (servizi.lavoro .gov), non essendo ammesse altre modalità di presentazione. 

    La scadenza era fissata al 30 giugno 2026   ma  il Ministero del Lavoro ha comunicato ieri la proroga di ulteriori 30 giorni  slitta  quindi al 30 luglio 2026, ore 23:59.

    Ricordiamo di seguito le istruzioni.

    Quando spetta l’indennità per fermo pesca

    L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2025. 

    Fermo obbligatorio

    I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:

    • Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
    • Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
    • Pesca dei molluschi bivalvi.
    • Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.

    Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.

    Fermo non obbligatorio

    L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:

    • Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
    • Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
    • Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
    • Misure nazionali o UE per specie specifiche.
    • Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.

    A chi spetta (e a chi no ) l’indennità

    Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:

    • I dipendenti delle imprese del settore;
    • I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.

    Non hanno invece diritto all’indennità:

    • Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
    • I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
    • I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

    Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”

    Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile  dal portale Cliclavoro con autenticazione tramite SPID o CIE o CNS.

    Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:

    1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:

    • Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
    • Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
    • Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
    • La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.

    2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.

    Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” –  dal momento dell’apertura dello stesso.

    Scarica il Manuale Utente e il modello di domanda

    Scarica qui il manuale utente ufficiale del Ministero  per l'invio delle domande

    Qui il fac simile del modello di domanda 

  • Turismo

    Staff house Turismo: decreto di assegnazione

    Il 5 giugno il Ministero del Tursimo ha pubblicato il Decreto di assegnazione provvisoria della misura agevolativa per il Turismo nota come Staff House.

    Ricordiamo che le domante per l'agevolazione sono partite il 2 aprile.

    In proposti il Ministero del Turismo ha pubblicato:

    • il Decreto 30 gennaio 2026 con le regole per la misura Staf House Turismo rivolta alle imprese di settore per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
    • il Decreto 23 marzo 2026 con l'apertura dello sportello per le domande relative alla suddetta agevolazione

    Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo ammontano a euro 54.000.000, di cui:

    • euro 22.000.000 per l’anno 2025,
    • euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027,

    a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto.

    Leggi anche Lavoratori turismo: prime  istruzioni sui contributi per lo staff housing   

    Efficentamento energetico Turismo: i beneficiari

    Hanno presentato domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto che dispongano della/e unità immobiliare/i oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all’esecuzione delle opere, i quali risultino, altresì, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
    Sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.

    Sono altresì ammesse le imprese proponenti inattive in possesso dei codici ATECO di cui al predetto articolo 3, comma 1, del decreto, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e comunque prima della concessione delle agevolazioni.

    Ai fini della verifica del predetto requisito, rileva la data di avvio lavori comunicata nell’ambito delle specifiche procedure autorizzative edilizie utilizzate per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione.

    Staff House Turismo: per quali interventi spetta l’agevolazione

    Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto, sono ammissibili progetti di investimento volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
    Ai fini dell’ammissibilità, ciascun progetto di investimento deve:
    a) interessare una o più unità immobiliari, purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più unità locali dell’impresa proponente. I progetti che prevedono interventi su più unità immobiliari devono risultare unitari e organici e riguardare unità immobiliari localizzate esclusivamente nelle zone a o nelle zone c ovvero nelle zone non assistite;
    b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto dell’IVA;
    c) garantire la disponibilità di almeno 10 (dieci) posti letto che devono essere assegnati ai lavoratori impiegati;
    d) comportare, con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto del progetto di investimento, un miglioramento della prestazione energetica misurata in energia primaria almeno pari a quanto previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER e indicato all’articolo 8, comma 2, lettera a) del presente provvedimento; 

    e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso progetto di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
    f) essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale;
    g) prevedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della/e unità immobiliare/i oggetto dell’investimento, conformemente alla configurazione della stessa unità, ferma restando la motivazione della non necessarietà dell’iscrizione;
    h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH.

    Staff House Turismo: domande dal 2 aprile al 5 maggio

    Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025 possono essere presentate, secondo le modalità indicate all’articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 02/04/2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 05/05/2026. 

    Nel periodo di apertura, lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
    Fermo restando che le attività di compilazione e invio delle istanze di agevolazione possono essere avviate esclusivamente a partire dal termine le imprese proponenti possono effettuare le attività individuate all’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 30 gennaio 2026 a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 24/03/2026, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità comunicate nell’ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti ed, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda.
    Nell’ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche

    I beneficiari del contributo staff house

    È stato pubblicato il 9 giugno 2026 il Decreto Direttoriale recante gli esiti dell’istruttoria delle domande presentate nell’ambito del programma Staff House – Titolo III, con la relativa assegnazione provvisoria delle agevolazioni.

    I soggetti richiedenti possono prendere visione dei risultati dell’istruttoria e verificare l’assegnazione provvisoria delle agevolazioni accedendo alla documentazione disponibile sul sito del Ministero del Turismo.

    Le 212 imprese risultate assegnatarie in via provvisoria dell’incentivo accedono ora alla fase due, propedeutica alla concessione definitiva delle agevolazioni. In questa nuova fase, i soggetti assegnatari saranno chiamati ad adempiere alle ulteriori verifiche e agli adempimenti previsti dalla procedura, in vista del perfezionamento della concessione.

    Un risultato che si inserisce nel quadro di un programma pensato per rispondere a un’esigenza concreta del settore; infatti, l’incentivo disciplinato dal D.M. 18 settembre 2025 e dal D.D. 13 novembre 2025 e ss.mm.ii., si pone l’obiettivo di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 

    A tal fine, l’intervento di sostegno prevede l’erogazione di contributi di parte corrente volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi, con l’intento di favorire condizioni abitative dignitose e stabili per i lavoratori del settore.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivo autoimpiego under 35: al via i pagamenti – come richiedere il riesame

    Inps aveva pubblicato nella circolare 148 2025 le istruzioni sul  contributo Autoimpiego destinato ai disoccupati under 35 che avviano nuove imprese  in settori strategici, come previsto dal DL Coesione 60 2024, ART. 21.  

    L'istituto è intervenuto  nuovamente con il Messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026 sull'estensione dell’Incentivo anche ai liberi professionisti, chiarendo che rientrano tra i beneficiari i giovani disoccupati under 35 che abbiano avviato un’attività professionale nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica.

    Per i professionisti, la data di avvio dell’attività coincide con l’apertura della partita IVA, che deve essere compresa tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

    Contestualmente, quindi   sono stati i termini di presentazione delle domande:

    •  dal 31 gennaio al 2 marzo 2026, 
    • esclusivamente per i liberi professionisti,
    •  tramite il servizio telematico INPS , che è stato appositamente adeguato a tale platea (vedi di dettagli al penultimo paragrafo)

    Un nuovo aggiornamento è giunto con il messaggio 685 del 26 febbraio 2026 che amplia la possibilità di fruizione al settore dell'archeologia.

    Da segnalare  un importante aggiornamento normativo intervenuto con la Legge 26/2026, di conversione del DL 200/2025 (decreto Milleproroghe) che ha previsto  la proroga di  alcuni incentivi introdotti dal DL 60/2024 ma non l'estensione per questo contributo (art. 21 del medesimo decreto).

    AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO 

    Con il Messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026, l'INPS ha comunicato :

    • di aver concluso le verifiche sulle  domande presentate ,
    •  di aver iniziato le attività di liquidazione per le istanze accolte, e
    •  l’apertura del servizio per le richieste di riesame delle domande respinte.

    L’istanza di riesame può essere presentata accedendo con la propria identità digitale  sul sito  www.inps.it  – sezione “Incentivo Decreto Coesione”/ “Richiedi riesame”.

     Si accede anche dalla sezione “Le mie domande”  dove sono presenti tutti i dettagli della domanda.

    Il termine per fare domanda , non perentorio, è di

    •  30 giorni decorrenti dal 10 giugno 2026 (data  del Messaggio n. 1955/2026), per chi aveva già ricevuto la comunicazione di rigetto, o, 
    • 30 giorni dalla comunicazione di reiezione, nel caso in cui questa si verifichi  dopo il 10 giugno

    Si ricorda che la richiesta deve contenere le motivazioni  e/o  altre informazioni rilevanti, con eventuale documentazione a supporto.

    Di seguito  tutte le istruzioni fornite dall'istituto in dettaglio per le intziative realizzate  fino al 2025.

    Contributo autoimpiego DL Coesione a chi spetta

    Il contributo economico destinato ai giovani under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in specifici settori ritenuti strategici per lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale ed ecologica.  era stato previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 (DL Coesione)  e consiste in 

    • un contributo economico pari a 500 euro al mese,
    •  riconosciuto per un massimo di 36 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

    La misura è finanziata con ben 63 milioni di euro  nell’ambito del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 (FSE+), Priorità 1 – Occupazione giovanile.

    Il decreto attuativo del 3 aprile 2025 ha  definito criteri, requisiti come segue:

    • Il richiedente deve possedere contestualmente, alla data di avvio dell’attività:
    • età inferiore ai 35 anni;
    • stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e del DL n. 4/2019.
    • Nel caso di società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio in possesso dei requisiti.

    Contributo autoimpiego per quali imprese – Limiti e compatibilità

    Il decreto attuativo  del 3 ottobre 2025 individua i settori strategici tramite codici ATECO in ambito  manifatturiero, energia, acqua e rifiuti, costruzioni, trasporti, comunicazione, professioni tecniche, sanità, servizi alle imprese, attività culturali   Il beneficio è riconoscibile solo se l’attività è avviata nei settori indicati nella tabella seguente (Dal 1° gennaio 2025 si applica la classificazione ATECO 2025, con corrispondenze riportate nell’Allegato 1 alla circolare.)

    Il contributo costituisce aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. L’impresa beneficiaria deve quindi rispettare le condizioni previste per le piccole imprese, ovvero:

    1. meno di 50 occupati;
    2. fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro.
    3. L’aiuto è subordinato al finanziamento delle spese di avviamento e mantenimento dell’attività, documentate annualmente all’Autorità di Gestione.

    Settore Codice / Descrizione
    C – Attività manifatturiere 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
    11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
    13 INDUSTRIE TESSILI
    14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
    15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
    16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO; PAGLIA E INTRECCI
    17 FABBRICAZIONE DI CARTA E PRODOTTI DI CARTA
    18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
    20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
    21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E PREPARATI
    22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
    23 LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
    241 SIDERURGIA
    242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI IN ACCIAIO
    243 PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO
    244 METALLI DI BASE PREZIOSI E NON FERROSI; TRATTAMENTO COMBUSTIBILI (eccetto 2446)
    26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER, ELETTRONICA, OTTICA, ELETTROMEDICALI E MISURAZIONE
    27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E PER USO DOMESTICO
    28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
    29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
    30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
    31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
    32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
    33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE
    D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
    353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
    353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (ripetuto da decreto)
    E – Acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
    37 GESTIONE RETI FOGNARIE
    381 RACCOLTA DEI RIFIUTI
    383 RECUPERO MATERIALI
    39 RISANAMENTO E SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI
    F – Costruzioni 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
    42 INGEGNERIA CIVILE
    43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
    H – Trasporto e magazzinaggio 49 TRASPORTO TERRESTRE E MEDIANTE CONDOTTE
    50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
    51 TRASPORTO AEREO
    52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
    53 SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE
    J – Servizi di informazione e comunicazione 58 ATTIVITÀ EDITORIALI
    59 PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, VIDEO, PROGRAMMI TV, REGISTRAZIONI
    60 PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
    61 TELECOMUNICAZIONI
    62 PRODUZIONE SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
    63 SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
    M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
    70 DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA GESTIONALE
    71 ARCHITETTURA, INGEGNERIA, COLLAUDI E ANALISI TECNICHE
    72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
    73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
    74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
    75 SERVIZI VETERINARI
    N – Servizi di supporto alle imprese 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
    P – Istruzione 85 ISTRUZIONE
    Q – Sanità e assistenza sociale 86 ASSISTENZA SANITARIA
    87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
    88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
    R – Attività artistiche, sportive e intrattenimento 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
    91 BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ATTIVITÀ CULTURALI
    S – Altre attività di servizi 94 ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
    95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E BENI PER USO PERSONALE E CASA
    96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

    NOVITà 26.2 2026 INPS  comunica che  il predetto elenco è stato integrato con l’inserimento del codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia”nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo.

    Contributo autoimpiego: come fare domanda

    La circolare dedica ampio spazio alla procedura telematica, che rappresenta il canale esclusivo per la richiesta del contributo.

    La domanda deve essere trasmessa entro 30 giorni:

    • dall’avvio dell’attività imprenditoriale   ,  oppure
    • dalla data di pubblicazione del decreto attuativo (15 maggio 2025), se l’attività è stata avviata prima.

    ATTENZIONE In fase di prima applicazione, per le attività avviate prima della pubblicazione della circolare, i 30 giorni decorrono dalla data della circolare stessa, la scadenza quindi è fissata al 27 dicembre 2025 .

    Istruzioni domanda nel Messaggio 3633 2025

    Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile:

    1.  sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > ”Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.
    2. Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
    3. In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). 

    Cosa si intende per avvio dell'attività

    Fa fede la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese:

    • “Nuova impresa con immediato inizio attività economica”
    • “Inizio attività per impresa già iscritta”

    Al contrario, la Comunicazione Unica “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività” non soddisfa il requisito: la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla successiva Comunicazione di effettivo avvio.

    Contenuto della domanda

    Il richiedente deve dichiarare:

    dati identificativi dell’impresa;

    settore e codice ATECO;

    dati anagrafici e stato occupazionale alla data di avvio.

    Lo stato di disoccupazione  puo essere autocertificato ma sarà  verificato da INPS tramite le banche dati del Ministero del Lavoro.

    La domanda si presenta tramite:

    • il portale INPS > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche > “Incentivo Decreto Coesione”;
    • patronati;
    • Contact Center telefonico  INPS.

    Importi, decorrenza regime fiscale dell’incentivo

    Verifiche e decorrenza del beneficio

    Se la verifica è positiva, il contributo decorre: dal mese successivo alla presentazione della domanda; in deroga, dal mese successivo al 15 maggio 2025 per attività già avviate prima della circolare, se la domanda è presentata nei termini.

     Il pagamento è annuale e anticipato in un’unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa

     Importo e durata del contributo

    Voce Valore
    Importo mensile 500 euro
    Durata massima 36 mesi
    Limite temporale finale 31 dicembre 2028

    Condizioni,  sanzioni, regime fiscale

    Sono tenuti alla restituzione delle somme i beneficiari che perdono uno dei requisiti o cessano l’attività, con obbligo di restituzione dalla data in cui il requisito viene meno.

     L’attività deve restare attiva per tutto il periodo di fruizione e, nelle società, il beneficiario deve mantenere la propria quota.

    Regime fiscale

     Il contributo non concorre alla formazione del reddito IRPEF e non è soggetto a ritenute; viene indicato nella Certificazione Unica – redditi esenti.

    Ripartizione territoriale delle risorse

     Il DL Coesione fissa i seguenti  limiti annuali di spesa,  cui l’INPS deve attenersi nel monitoraggio delle domande: 

    Anno Stanziamento (milioni di euro)
    2024 1,8
    2025 14,1
    2026 21,0
    2027 19,2
    2028 6,9

    Categoria regione Percentuale Stanziamento (€)
    Meno sviluppate 63,58% 40.054.880
    In transizione 5,47% 3.445.912
    Più sviluppate 30,95% 19.499.208
    Totale 100% 63.000.000

    La regione è individuata in base alla sede legale dell’impresa. 

  • La busta paga

    Busta paga dipendenti 2026: tutte le novità e i chiarimenti

    La Legge di Bilancio 2026 (legge 199 2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre  ha introdotto un pacchetto articolato di misure che incidono in modo diretto e indiretto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione del reddito da lavoro e sulle scelte previdenziali, con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto, incentivare la contrattazione collettiva e favorire le forme di previdenza complementare. 

    Le novità non si limitano agli sgravi su aumenti salariali  e premi di risultato, ma coinvolgono anche l’IRPEF, le detrazioni e il TFR, in vigore dal 1° gennaio 2026 (e, per alcuni profili, dal 1° luglio 2026)

    Si ricorderà che in merito era stata emanata il 19 gennaio una nota  di Assosoftare l'associazione delle case produttrici di software per le paghe  che  invitava datori di lavoro e consulenti ad attendere la pubblicazione di circolari e istruzioni operative prima di applicare le novità della legge di Bilancio nelle buste paga, per evitare errori e sanzioni. AssoSoftware segnalava anche  l’articolo 46 della legge 182/2025, che impone di considerare i tempi tecnici di aggiornamento dei software.

    La circolare generale  n. 2 è stata pubblicata il 24 febbraio 2026.  e una ulteriore risoluzione 22 di giugno 2026  riguarda in particolare i premi di risultato.

    Vediamo in sintesi le novità nei paragrafi seguenti.

    Riduzione aliquota IRPEF intermedia e rimodulazione detrazioni

    Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:

    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro
    • 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro
    • 43% per i redditi oltre 50.000 euro

    La misura produce un alleggerimento del carico fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga.

    Accanto alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per:

    • oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
    • erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
    • premi assicurativi contro eventi calamitosi.

    Il “taglio” non riguarda quindi le spese mediche, ma riduce il beneficio fiscale per i redditi più elevati, rafforzando il principio di progressività dell’imposta.

    Tassazione agevolata aumenti, premi, straordinari e indennità

    Il cuore delle misure sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è contenuto nei commi da 7 a 13, che introducono regimi fiscali di favore per diverse componenti della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2026.

    In particolare, gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati nel periodo 2024-2026 e corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato sono assoggettati, salvo rinuncia del dipendente, a una imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali). 

    ATTENZIONE però: il beneficio è riservato ai lavoratori con reddito non superiore a 33.000 euro. L'agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per l' impostA sostitutiva sugli incrementi retributivi: codice “1075".

    Per quanto riguarda gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei Ccnl, nella circolare 2 l’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo agli aumenti che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi nelle dodici mensilità ordinarie, nella tredicesima e nella quattordicesima. Rientrano anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli stessi incrementi, limitatamente alla quota integrata dal datore di lavoro nelle assenze che comportano conservazione del posto, come malattia, maternità, paternità e infortunio.

    Restano invece esclusi dall’agevolazione gli importi collegati a prestazioni aggiuntive o diverse dall’ordinaria attività lavorativa: scatti di anzianità, ore eccedenti il normale orario, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, indennità di turno e altre voci analoghe. 

    L’Agenzia esclude anche le somme una tantum, pur se previste dal rinnovo contrattuale, e il Tfr, poiché erogato in un momento successivo rispetto alla prestazione lavorativa. Se il rinnovo prevede aumenti in più tranche, sono agevolabili solo gli importi corrisposti dal 1° gennaio 2026. L’agevolazione opera anche quando l’aumento assorbe un superminimo; per i lavoratori impatriati si applica solo sulla quota imponibile.

    Ancora più favorevole è il regime previsto per i premi di risultato e di partecipazione agli utili, per i quali:

    • l’imposta sostitutiva scende all’1%;
    • il limite annuo di importo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro per il biennio 2026-2027.

    In data 9 giugno l'Agenzia ha pubblicato la risoluzione  22 2026 che chiarisce come il tetto di 5000 euro sia applicabile anche in caso di premi erogati come benefit aziendali 

    La manovra interviene anche sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: entro il limite di 1.500 euro annui, tali somme sono soggette a imposta sostitutiva del 15%. Per i settori turismo e terme resta invece confermata la disciplina speciale già vigente (Vedi paragrafo seguente).

    Leggi  qui i codici tributo definiti dall'Agenzia

    Buoni pasto

    Tra le misure che incidono indirettamente sulla retribuzione rientra l’innalzamento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro per ciascun buono. 

    L’intervento rafforza il ruolo dei fringe benefit come strumento di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di riconoscere un vantaggio economico ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo.

    Lavoro straordinario e settore turistico: confermato il trattamento integrativo

    Nel caso particolare dei lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, la Legge di Bilancio 2026 proroga il trattamento integrativo speciale già sperimentato negli anni precedenti. 

    Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o in orario notturno danno diritto a un importo pari al 15% della retribuzione lorda, che non concorre alla formazione del reddito.

    Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, previa richiesta scritta al datore di lavoro e attestazione del reddito percepito nell’anno precedente.

    L'agenzia ha specificato che  rientrano anche le indennità di reperibilità previste dai Ccnl in relazione a tali prestazioni.

     Sono invece escluse :

    • le somme previste da accordi territoriali o aziendali, 
    • gli istituti retributivi indiretti in caso di assenza, 
    • e il Tfr

    Incentivo permanenza a lavoro, deducibilità contributi fondi pensione

    Un’ulteriore misura che puo incidere sulla retribuzione riguarda in particolare  i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma scelgono di continuare a lavorare. Anche per il 2026 è confermato l’incentivo che consente al lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo a INPS della quota IVS a proprio carico, ricevendo in cambio l’importo corrispondente direttamente in busta paga, con esclusione dall’imponibile fiscale.

    Sul fronte previdenziale, il comma 201 introduce un intervento significativo per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare:

     A decorrere dal 1° luglio 2026, la quota di contributi deducibili dall’imposta sui redditi aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui.

    La norma non si limita ad ampliare la deducibilità, ma modifica anche la disciplina delle prestazioni, ampliando le possibilità di:

    • liquidazione in forma di capitale;
    • accesso a tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia, con un trattamento fiscale specifico per le forme a contribuzione definita.

    L’intervento rafforza il ruolo della previdenza complementare come strumento integrativo del reddito futuro, con effetti indiretti anche sulla pianificazione retributiva e sul TFR.

    Destinazione TFR: le novità da luglio 2026

    Sempre in merito al TFR , ovvero la retribuzione differita a fine rapporto, si segnala che per i nuovi assunti a partire dal 1 luglio  2026 sarà previsto un tempo di silenzio-assenso di 60 giorni cioè in assenza di comunicazione del lavoratore, gli importi saranno automaticamente versati al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo. 

    La stessa regola varrà  per i lavoratori già assunti che avessero già aderito ai fondi pensione. 

     Il datore di lavoro al momento dell'assunzione dovra  informare il lavoratore  su queste novità  e verificare la sua posizione previdenziale.