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CCNL Autostrade e Trafori: rinnovo 2026-2028, aumenti 250 euro
l 26 giugno 2026 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionarie di Autostrade e Trafori, che aggiorna il precedente contratto del 18 luglio 2023.
L'intesa è stata siglata da Federreti e Acap, per la parte datoriale, e da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, per la parte sindacale.
Il rinnovo interviene su diversi istituti contrattuali, dalla disciplina del lavoro agile alla previdenza complementare, dalla classificazione del personale alla tutela legale dei dipendenti, accompagnando le modifiche normative con un pacchetto di incrementi economici distribuiti su quattro tranche, dall'agosto 2026 al gennaio 2028, oltre a una Una Tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale, che iene erogata a luglio 2026 .
Vediamo i dettagli il testo e la tabella degli aumenti previsti .
Le novità contrattuali: lavoro agile, assistenza legale, orario
Tra le principali novità normative introdotte dall'accordo rientra la disciplina organica del lavoro agile, regolata dal nuovo articolo 11.
Le aziende dovranno individuare, entro tre mesi dalla sottoscrizione, gli ambiti organizzativi compatibili con questa modalità di prestazione, garantendo comunque almeno una giornata a settimana ai lavoratori con figli disabili, ai lavoratori con disabilità grave e ai caregiver.
Il numero massimo di giornate in modalità agile è fissato in otto al mese, tramite accordo individuale di durata minima semestrale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta con preavviso di 30 giorni.
Rilevante anche l'introduzione, tra le nuove tutele di Parte Generale, della assistenza legale e copertura delle spese giudiziarie ai lavoratori coinvolti, per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni, in procedimenti non derivanti da dolo o colpa grave, inclusi i rischi connessi ai social network.
Viene inoltre introdotto il tema dell'invecchiamento attivo, con il coinvolgimento dell'Ente Bilaterale Nazionale nella promozione di iniziative di mentoring, aggiornamento professionale e gestione delle diversità anagrafiche.
Sul fronte dell'orario di lavoro, l'articolo 66 si arricchisce di una dichiarazione a verbale che apre a un confronto in sede aziendale su eventuali sperimentazioni di riduzione dell'orario a parità di retribuzione.
Interventi di aggiornamento riguardano anche
- la classificazione del personale (articoli 4 e 73),
- il sistema di relazioni sindacali (articolo 51),
- i provvedimenti disciplinari (articolo 53) e i diritti sindacali (articolo 56), oltre a
- una revisione della previdenza complementare disciplinata dagli articoli 49 e 85.
Vedi per i dettagli il testo integrale dell'accordo .
Le novità economiche : nuovi minimi, una tantum, welfare
Sul piano economico, l'accordo prevede un aumento dei minimi tabellari riferito al livello C della Sezione 1, pari complessivamente a 250 euro, da erogare in quattro tranche: 65 euro dalla retribuzione di agosto 2026, ulteriori 65 euro da gennaio 2027, 60 euro da agosto 2027 e i restanti 60 euro da gennaio 2028.
Gli incrementi sono parametrati proporzionalmente anche agli altri livelli e alle diverse Sezioni Speciali del CCNL, come riportato nella tabella seguente (valori riferiti alla Sezione 1).
Livello 1.8.2026 (€) 1.1.2027 (€) 1.8.2027 (€) 1.1.2028 (€) Incremento complessivo (€) A 103,21 103,21 95,27 95,27 396,96 A1 92,23 92,23 85,14 85,14 354,73 B plus 84,32 84,32 77,84 77,84 324,32 B 81,25 81,25 75,00 75,00 312,50 B1 plus 77,30 77,30 71,35 71,35 297,30 B1 74,22 74,22 68,51 68,51 285,47 C plus 68,07 68,07 62,84 62,84 261,82 C 65,00 65,00 60,00 60,00 250,00 C1 59,29 59,29 54,73 54,73 228,04 D 43,92 43,92 40,54 40,54 168,92 A completamento del pacchetto economico, l'accordo riconosce una Una Tantum, riferita alla copertura del periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, spettante ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 26 giugno 2026 e da erogare con la retribuzione di luglio 2026, in misura proporzionale ai mesi di applicazione del CCNL e di servizio effettivamente prestato (con arrotondamento a mese intero oltre i 15 giorni). Gli importi sono differenziati per sezione e vanno da un minimo di 289 a un massimo oltre 1100 euro.
Per il personale part-time l'importo è ridotto al 60%, elevato al 70% oltre le 80 ore mensili; le assenze per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale indennizzate restano utili ai fini della maturazione, mentre gli importi non rilevano ai fini del TFR né degli altri istituti contrattuali e di legge.
Infine, dal 1° gennaio 2027 aumentano anche
- i contributi per l'assistenza sanitaria integrativa (da 13 a 26 euro)
- Previdenza complementare Fondo Astri
- Il contributo aziendale ordinario, in caso di adesione volontaria del lavoratore, passa dal 2% al 2,5% dal 1.1.2027 (comma 4).
- Il contributo aziendale a favore dei lavoratori non iscritti al Fondo Astri ("iscritti contrattuali") passa dallo 0,5% all'1% dal 1.1.2027 (comma 7).
- La quota a carico del datore di lavoro aumenta di un ulteriore 0,5% dal mese di gennaio 2027, sia per il contributo ordinario (comma 4), sia nel caso di adesione con contribuzione complessiva al 2% da parte del lavoratore (comma 5), sia per il contributo a favore degli "iscritti contrattuali" (comma 8).
- per l'Ente Bilaterale si passa da 7 a 9 euro.
Scarica il testo
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Commercialisti: domanda contributo tirocinanti 2026 in scadenza il 31
Con delibera del 1° ottobre 2025, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ha approvato il bando destinato a incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
L’iniziativa, disciplinata dall’art. 56-ter del Regolamento Unitario, mette a disposizione 5 milioni di euro di contributi economici per i professionisti iscritti alla Cassa che assumono il ruolo di Dominus nei confronti di tirocinanti iscritti alla sezione dedicata dell’Albo.
L’obiettivo è valorizzare la formazione professionale e favorire l’ingresso dei giovani nella professione, sostenendo economicamente gli studi che erogano borse di studio adeguate durante il periodo di tirocinio.
Entro il 31 luglio va inviata la domanda relativa al secondo trimestre 2026
Ecco tutti i dettagli su requisiti e modalità di richiesta.
Quadro normativo e requisiti dei dottori commercialisti
Il contributo è destinato esclusivamente ai Dottori Commercialisti iscritti alla CNPADC che accolgono uno o più tirocinanti per il tirocinio previsto dal D.Lgs. n. 139/2005, art. 40, comma 3 e ammonta a € 500,00 mensili per ogni tirocinante, limitatamente ai mesi del 2026 effettivamente coperti dal tirocinio obbligatorio e retribuiti come borsa di studio.
Per poter accedere al beneficio, nel corso del 2026 i tirocinanti devono:
- essere iscritti al Registro dei tirocinanti commercialisti;
- percepire una borsa di studio di almeno € 1.000,00 mensili medi, come previsto dal Decreto 7 agosto 2009, n. 143;
- risultare pre-iscritti alla Cassa al momento della domanda del Dominus.
Il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 18 mensilità complessive per ciascun tirocinante.
Non sono valorizzabili somme erogate a diverso titolo, come rimborsi spese o collaborazioni occasionali.
Il rispetto dell’importo minimo medio della borsa di studio è oggetto di verifica successiva da parte della Cassa: qualora risulti inferiore a € 1.000,00 mensili, l’Ente procederà al recupero delle somme già liquidate.
Istruzioni operative e termini di presentazione
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite il servizio online DCT disponibile sul sito www.cnpadc.it .
Il Dominus deve presentare una domanda distinta per ciascun tirocinante, allegando la seguente documentazione:
- documento di identità del richiedente e del tirocinante;
- scrittura privata che regola il rapporto di tirocinio con l’indicazione dell’importo e della durata della borsa di studio;
- certificato di iscrizione al Registro dei tirocinanti;
- copia del libretto del tirocinio con il nominativo del Dominus;
- copia dei bonifici bancari relativi alle borse di studio corrisposte, riportanti in modo chiaro il nominativo del tirocinante e il periodo di riferimento.
Le domande dovranno rispettare le seguenti finestre temporali di presentazione:
Periodo di tirocinio Apertura servizio DCT Chiusura servizio DCT I trimestre 2026 (01.01 – 31.03) 01.04.2026 30.04.2026 II trimestre 2026 (01.04 – 30.06) 01.07.2026 31.07.2026 III trimestre 2026 (01.07 – 30.09) 01.10.2026 31.10.2026 IV trimestre 2026 (01.10 – 31.12) 01.01.2027 31.01.2027 Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La liquidazione dei contributi avverrà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun termine di presentazione, con conguaglio finale al quarto trimestre 2026.
In caso di irregolarità contributiva del Dominus, la liquidazione resterà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione. Infine, in caso di discordanze tra quanto dichiarato e le risultanze fiscali, la Cassa procederà al recupero delle somme e il professionista sarà escluso dai successivi bandi analoghi per due anni.
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Cessione del quinto: la nuova convenzione per gli operatori
Con il Messaggio n. 2308 dell'8 luglio 2026, l'Istituto ha reso operativo il nuovo schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026, valido fino al 30 aprile 2029 e il Regolamento applicativo per "la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e per la traslazione su pensione di finanziamenti a dipendenti da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio".
Per le banche e gli intermediari finanziari già accreditati, o che intendono accreditarsi, il nuovo testo introduce modifiche procedurali che incidono su gestione dei piani, rinnovi, oneri e verifiche di identità.
Ambito di applicazione della convenzione e soggetti ammessi
Possono aderire alla convenzione le Banche e gli Intermediari Finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti. L'adesione presuppone l'accreditamento presso l'INPS, da richiedere prima dell'accettazione della proposta di convenzione.
La disciplina si applica anche alle traslazioni su pensione di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio, per gli istituti compatibili.
Gestione del piano di ammortamento: solo procedure telematiche
La novità più operativa riguarda l'articolo 12, comma 6, della convenzione.
In caso di:
Evenienza Modalità obbligatoria Estinzione anticipata totale del finanziamento Richiesta di chiusura esclusivamente tramite funzione telematica dedicata Chiusura del piano per annullamento del prestito, successiva alla validazione INPS Richiesta di chiusura esclusivamente tramite funzione telematica dedicata Rimodulazione per estinzione anticipata parziale Richiesta di rimodulazione esclusivamente tramite funzione telematica dedicata Le comunicazioni relative a queste casistiche trasmesse con modalità diverse da quella telematica non saranno oggetto di trattazione da parte dell'Istituto. Nell'ambito della domanda di chiusura di un piano di rinnovo esterno per annullamento del contratto, la società richiedente deve inoltre optare tra "ripristinare" o "non ripristinare" il piano precedente, previo accordo con l'intermediario titolare del piano oggetto di rinnovo e con adeguata informativa al pensionato.
Rinnovi esterni e verifiche della quota cedibile
L'articolo 14, comma 2, della convenzione introduce un obbligo tecnico per i rinnovi cosiddetti "esterni" (cioè operati da una società diversa da quella originaria). Il soggetto convenzionato deve trasmettere all'INPS i dati relativi all'estinzione del finanziamento oggetto del rinnovo tramite la funzione telematica dedicata. Qualora il versamento estintivo sia avvenuto tramite bonifico identificato con TRN, nel campo "N. CRO/TRN" devono essere inseriti esclusivamente i caratteri dal sesto al sedicesimo del codice, quale identificativo del CRO.
Resta fermo il divieto, ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, di contrarre una nuova cessione prima che siano decorsi i due quinti del periodo di ammortamento, con arrotondamento all'intero più vicino nel calcolo dei ratei. La notifica telematica del nuovo piano può essere effettuata nel mese in cui si compie la scadenza del termine; se anteriore, viene bloccata automaticamente dalla procedura.
L'articolo 7, comma 3, della convenzione ridefinisce le modalità di identificazione del pensionato ai fini della consultazione della comunicazione di quota cedibile. Oltre all'acquisizione di un documento di riconoscimento valido, o a un processo conforme al Regolamento UE n. 910/2014, è richiesta la verifica di uno dei seguenti elementi:
Elemento di riscontro Dettaglio OTP Inviato dall'INPS sul cellulare certificato del pensionato, se disponibile Importo mensilità Importo, comprensivo di cifre decimali, di una delle ultime due mensilità di pensione pagata Il termine per l'adeguamento a questa previsione è di sei mesi dalla data di validità dello schema di convenzione; nel periodo transitorio resta utilizzabile il codice pensione (chiave pensione). Analogo termine di sei mesi è previsto per l'adeguamento alle previsioni sul campo "CodiceOperatore" di cui all'articolo 7, comma 4: nel periodo transitorio il campo può essere valorizzato con un codice identificativo univoco, purché il soggetto convenzionato garantisca in ogni momento la piena riconducibilità alla persona fisica e la tracciabilità degli accessi, con obbligo di comunicare all'INPS le generalità complete su richiesta, entro tre giorni lavorativi.
Regole su oneri, adesione e facolta di audit INPS
Oneri aggiornati per il servizio di estrazione del rateo
Sulla base della contabilità analitica relativa al consuntivo 2024, l'INPS ha aggiornato gli oneri dovuti dai soggetti convenzionati:
Soggetto Onere Periodo Intermediari convenzionati 2,03 € (IVA esente) per estrazione del rateo pensionistico, per ogni cessione Fino al 31/12/2026 Intermediari non convenzionati 111,12 € (IVA esente) annui per ciascun contratto di cessione + 9,26 € (IVA esente) per estrazione del rateo Dal 1/1/2026 al 31/12/2026 L'Istituto rideterminerà annualmente gli oneri sulla base della contabilità analitica e detrarrà mensilmente l'importo dovuto dall'ammontare complessivo dei flussi di versamento. In caso di variazione annuale dei costi, il soggetto convenzionato ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Gli stessi oneri, se posti a carico del pensionato cedente, devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG.
Per aderire le banche e gli intermediari finanziari in possesso dei requisiti di legge devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con intermediari e soggetti privati, all'indirizzo: [email protected].
Facoltà di audit dell’INPS
ATTENZIONE: La nuova convenzione introduce espressamente, all'articolo 21, comma 13, la facoltà per l'INPS di svolgere attività di audit, controlli e verifiche nei confronti dei soggetti convenzionati, con modalità operative da comunicare preventivamente, al fine di accertare il rispetto delle procedure descritte in convenzione e la conformità alle regole di sicurezza e corretta gestione delle banche dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il soggetto convenzionato è tenuto a collaborare, fornendo la documentazione richiesta e garantendo completezza e veridicità dei dati.
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Verifica esistenza in vita pensionati estero 2026: proroga per il Venezuela
Con il Messaggio INPS n. 3863 del 19 dicembre 2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative alla prima fase 2026 della verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero, procedura indispensabile per garantire la regolarità dei pagamenti ed evitare indebite erogazioni dopo il decesso del beneficiario
La verifica, come di consueto, è affidata a Citibank N.A., soggetto incaricato del servizio di pagamento delle pensioni fuori dal territorio nazionale. Le prime lettere di richiesta saranno inviate a partire dal 20 marzo 2026.
La circolare riveste particolare rilievo per i pensionati interessati che, nei casi di mancata risposta alle richieste rischiano di vedersi sospese le pensioni.
AGGIORNAMENTO 14 LUGLIO 2026
Con comunicato stampa del 13 lugio INPS proroga al 19 settembre 2026 il termine per la trasmissione della prova dell’esistenza in
vita da parte dei pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela. La nuova scadenza del termine inizialmente previsto del 18 luglio 2026, tiene conto
delle gravi difficoltà causate dal recente sisma che ha colpito il Paese.
Piu precisamente quindi :
- • i pensionati interessati potranno regolarizzare la propria posizione entro il 19 settembre 2026;
- • entro tale data dovrà essere prodotta l’attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici;
- • per chi non trasmetterà la documentazione nei termini, la sospensione dei pagamenti decorrerà dalla rata di ottobre 2026.
Restano confermate le modalità già previste per la trasmissione della prova dell’esistenza in vita, secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 3863/2025.(v. sotto)
Quadro normativo verifiche esistenza in vita dei pensionati
L’accertamento dell’esistenza in vita rientra negli obblighi contrattuali del fornitore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero ed è finalizzato a ridurre il rischio di percezioni indebite.
Il processo è strutturato, anche per il biennio 2026-2027, in due fasi distinte; il Messaggio n. 3863/2025 disciplina esclusivamente la prima fase 2026.
Sono interessati alla verifica i pensionati residenti in:
- America;
- Asia ed Estremo Oriente;
- Paesi scandinavi;
- Stati dell’Europa orientale e Paesi limitrofi.
Restano invece esclusi dall’accertamento generalizzato alcuni gruppi di pensionati, tra cui:
- soggetti residenti in Paesi con cui l’INPS ha accordi di scambio telematico dei dati di decesso (es. Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Polonia, Australia, Paesi Bassi);
- pensionati che hanno riscosso personalmente una rata presso Western Union in prossimità dell’avvio della verifica;
- pensioni già sospese per precedenti mancate attestazioni.
Tabella calendario scadenze: prima fase al via l 20 marzo
la prima fase della verifica dell’esistenza in vita per l’anno 2026 segue un calendario preciso, come da tabella seguente:
Fase Scadenza / Periodo Effetti sul pagamento Invio richieste da parte di Citibank Dal 20 marzo 2026 Avvio formale della verifica Termine restituzione attestazione 18 luglio 2026 Pagamento ordinario regolare Mancata attestazione Agosto 2026 Pagamento localizzato presso Western Union Mancata riscossione o attestazione Entro 19 agosto 2026 Sospensione pensione da settembre 2026 È importante evidenziare che, anche al di fuori delle aree geografiche indicate, alcuni pensionati possono essere comunque selezionati per la verifica, in un’ottica di prevenzione e controllo.
Istruzioni operative e modalità di attestazione
Modalità ordinarie di risposta (cartacee)
La modalità standard prevede l’invio a Citibank del modulo personalizzato di attestazione, compilato e firmato dal pensionato e controfirmato da un “testimone accettabile” (Autorità consolare italiana o Autorità locale abilitata), corredato da copia di un documento di identità valido.
È obbligatorio utilizzare esclusivamente il modulo ricevuto, in quanto personalizzato: moduli in bianco non sono ammessi.
In caso di smarrimento o mancata ricezione, il pensionato (o il patronato) deve richiederne il reinvio a Citibank.
Procedure alternative
Sono previste modalità semplificate per pensionati:
- non autosufficienti o ricoverati;
- impossibilitati a spostarsi;
- sottoposti a tutela, procura o detenzione.
In tali casi è utilizzabile un modulo alternativo, attestato da soggetti qualificati (medico, responsabile dell’ente, tutore o procuratore), con documentazione integrativa specifica.
Modalità telematiche e ruolo dei patronati
Per alcuni Paesi (Australia, Canada, Regno Unito, Stati Uniti) l’attestazione può avvenire online tramite il Portale agenti Citibank, da parte di patronati accreditati e funzionari delle rappresentanze diplomatiche.
Il portale consente inoltre:
- la trasmissione digitale dei moduli;
- la consultazione dello stato dei pagamenti;
- l’aggiornamento delle coordinate bancarie e dei dati di residenza (con effetto solo sui database della Banca).
Riscossione presso Western Union
La riscossione personale di una rata presso Western Union costituisce prova di esistenza in vita, entro i limiti previsti (importi massimi e Paesi abilitati).
Attenzione: tale modalità non è valida per pensioni pagate a procuratori o legali rappresentanti e non è ammessa per importi superiori a 6.300 euro (o 6.800 dollari USA, con limiti più bassi in alcuni Paesi).
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Accordo Italia-Moldova sicurezza sociale: istruzioni Inail
Con la circolare n. 34 del 10 luglio 2026, l'Inail fornisce le istruzioni operative per l'applicazione del nuovo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, e della relativa Intesa amministrativa di attuazione, firmata a Roma il 21 luglio 2025.
L'Accordo e l'Intesa sono entrati in vigore il 1° settembre 2025 e si applicano a tutte le domande di prestazioni presentate da tale data, ferma restando la possibilità di acquisire diritti riferiti a eventi verificatisi in precedenza, con decorrenza comunque non anteriore all'entrata in vigore. Dalla stessa data, il nuovo Accordo sostituisce integralmente il precedente accordo bilaterale firmato a Roma il 18 giugno 2021 (ratificato con legge 11 luglio 2023, n. 94), che cessa di produrre effetti: di conseguenza, non trovano più applicazione le istruzioni contenute nella circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9. Per la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'Accordo disciplina esclusivamente le prestazioni in denaro, garantendo la trasferibilità di rendite e indennizzi ai lavoratori che hanno prestato o prestano attività lavorativa in uno dei due Paesi.
Il perimetro normativo di riferimento richiamato dalla circolare è così composto:
- Accordo Italia-Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024;
- Intesa amministrativa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano e il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale moldavo, firmata a Roma il 21 luglio 2025;
- Legge 23 giugno 2025, n. 98 (G.U. n. 150 del 1° luglio 2025), di ratifica ed esecuzione dell'Accordo;
- Circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9, ora superata e non più applicabile.
Cosa comprende il nuovo accordo e cosa resta escluso
La principale novità è la sostituzione integrale dell'accordo del 2021 con un testo aggiornato che conferma l'impianto generale ma introduce un quadro amministrativo più dettagliato tramite l'Intesa del 21 luglio 2025.
Restano confermati il principio di territorialità della legislazione applicabile (art. 6) e il principio di parità di trattamento (art. 4), così come l'esportabilità delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale, senza limitazioni legate alla residenza del beneficiario in Moldova o in Italia (art. 5).
Sul piano oggettivo:
- per l'Italia l'Accordo copre le rendite Inail e le altre prestazioni in denaro per infortunio e malattia professionale, oltre alle prestazioni Inps di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- restano escluse l'assegno sociale, le prestazioni non contributive a carico della fiscalità generale, l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni condizionate alla residenza in Italia. Viene inoltre confermata l'applicazione dell'Accordo a rifugiati e apolidi residenti in uno dei due Stati.
Una novità operativa rilevante riguarda la modulistica bilaterale, ora integralmente standardizzata (certificati di distacco, opzione, notifica infortunio, rimborso spese mediche, recupero indebiti), allegata alla circolare nei formulari di collegamento Inail-CNAS/CNDDCM.
Istruzioni operative dettagliate
Per i datori di lavoro e i consulenti, gli adempimenti pratici da presidiare sono i seguenti:
- Distacco del lavoratore dipendente o autonomo (art. 7 Accordo, art. 5 Intesa): il lavoratore inviato dall'Italia in Moldova, o viceversa, resta soggetto alla legislazione del Paese di provenienza per un massimo di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi. Le Strutture territoriali Inail rilasciano il certificato tramite i modelli "IT/MD DISTACCO AWOD 101" e "IT/MD PROROGA DISTACCO AWOD 102", da richiedere prima dell'inizio dell'attività e da trasmettere in copia all'Organismo di collegamento moldavo.
- Diritto di opzione per il personale diplomatico e consolare non rientrante nell'art. 7, lett. e) (art. 8 Accordo): può essere esercitato una sola volta, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo o dall'inizio dell'attività lavorativa, tramite il modello "IT/MD CERTIFICATO D'OPZIONE AWOD 103".
- Prestazioni economiche per infortuni e malattie professionali (art. 23 Accordo, artt. 12, 14, 15 Intesa): l'Inail paga direttamente il beneficiario, ovunque risieda, mediante bonifico sul conto indicato in domanda, in base alla propria legislazione. Per le malattie professionali indennizzabili in entrambi i Paesi, competente è lo Stato dell'ultima lavorazione a rischio.
- Accertamenti sanitari (art. 17 Intesa): disposti dall'Istituzione del luogo di residenza su richiesta e a carico dell'Istituzione richiedente, con rimborso tramite il formulario "IT/MD RIMBORSO SPESE MEDICHE 173".
- Notifiche di infortunio (art. 16 Accordo, art. 18 Intesa): ogni infortunio con esito mortale o invalidante permanente va notificato tra le Istituzioni tramite il modulo "IT/MD NOTIFICA INFORTUNIO 180", seguito dalla notifica della decisione tramite il modulo "182".
- Recupero prestazioni indebite (art. 24 Accordo, art. 13 Intesa): l'Istituzione che ha erogato somme non dovute può richiedere la trattenuta sugli arretrati o sui pagamenti correnti dovuti dall'altra Istituzione, tramite i formulari R01, R02 e R03.
- Ricorsi amministrativi (art. 21 Accordo): sono validi se presentati entro i termini prescritti anche presso l'Istituzione competente dell'altro Stato, che li trasmette senza indugio; fa fede la data di presentazione presso l'Istituzione estera. Le Strutture territoriali Inail devono trasferire tempestivamente alla CNAS i ricorsi ricevuti relativi a prestazioni moldave.
Scarica gli allegati della circolare 34
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La pensione dei commercialisti cambia volto: ecco la riforma allo studio
La Cassa dottori commercialisti si prepara a una riforma strutturale del proprio sistema previdenziale. Il progetto, messo a punto dal Consiglio di Amministrazione e discusso nell'Assemblea dei delegati a Olbia, in occasione del Forum Previdenza in Tour, interviene sul Regolamento Unitario con l'obiettivo di migliorare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, senza però compromettere la sostenibilità di lungo periodo del sistema.
Viene sottolineato che non si tratta di un intervento imposto da difficoltà finanziarie: l'ultimo bilancio tecnico a 50 anni stimava infatti un patrimonio superiore ai 36 miliardi di euro nel 2073, un dato che conferma la solidità dell'ente.
La riforma nasce piuttosto da considerazioni prospettiche che tengono conto dell'esigenza di rendere il sistema più equo tra generazioni e più sostenibile per chi si affaccia oggi alla professione, in una fase in cui l'ingresso nel mondo del lavoro autonomo risulta particolarmente complesso dal punto di vista reddituale.
Vediamo tutte le novità in cantiere, in attesa dell'approvazione definitiva sia del CDA che successivamente, da parte dei ministeri vigilanti.
Aliquote previdenziali
Il primo pilastro della riforma riguarda l'aumento graduale dell'aliquota minima di contribuzione. La bozza del nuovo Regolamento Unitario, ovviamente ancora soggetto a possibili modifiche prima dell'approvazione , prevede un incremento dell'1% l'anno per tre anni consecutivi, a partire dall'esercizio successivo alla delibera dei Ministeri vigilanti.
Ipotizzando che il via libera ministeriale arrivi entro la fine del 2027 il primo aumento scatterebbe dunque dal 2028.
Anno possibile nuova Aliquota minima obbligatoria 2026 (attuale) 12% 2028 13% 2029 14% Dal 2030 15% L'adeguamento avvicinerebbe la Cassa dottori commercialisti agli standard delle altre Casse di previdenza privatizzate e, di fatto, formalizzerebbe una tendenza già in atto: ad oggi l'aliquota media effettivamente versata dagli iscritti si attesta al 13,81%, superiore quindi al minimo attualmente vigente.
L'aumento dei minimali non è tuttavia una misura isolata, ma è condizionato al potenziamento della contribuzione integrativa destinata ai montanti individuali, che passerebbe dal 37,5% al 50%, con il contestuale riconoscimento senza limiti temporali di tale retrocessione (oggi vincolata fino al 2032).
In sostanza, verrà richiesto ai Ministeri vigilanti di elevare dall'1,5% al 2% la quota di contributo integrativo da destinare ai montanti individuali.
Per gli under 40 una promessa previdenziale
Un capitolo specifico è dedicato agli iscritti under 40, per i quali viene introdotta la cosiddetta "promessa previdenziale".
Nei primi due quinquenni di iscrizione, il professionista potrà prenotare, oltre al versamento obbligatorio dell'aliquota minima, aliquote superiori a quella effettivamente scelta. Gli importi relativi al primo quinquennio verrebbero versati in 5 rate annuali di pari importo, senza interessi, a partire dal sesto anno di iscrizione; quelli relativi al secondo quinquennio, dall'undicesimo anno. In caso di regolare versamento, la Cassa riconoscerebbe le somme sul montante individuale già dall'anno di competenza, unitamente alla maggiore aliquota di computo prevista dalla nuova premialità.
La prenotazione non comporta alcun vincolo: l'iscritto resta libero di non versare nulla o di interrompere i pagamenti in qualsiasi momento, con le somme eventualmente versate che verrebbero in tal caso imputate all'anno dell'effettivo versamento. Sempre a favore degli under 40, nei primi cinque anni di iscrizione la quota di contributo integrativo imputata al montante individuale salirebbe dal 2% al 3%.
Premialità per i versamenti volontari
Cambia anche il meccanismo di premialità per i versamenti volontari introdotto nel 2012.
Attualmente, chi versa oltre il minimo ottiene un'aliquota di computo maggiorata già a partire dall'importo del minimo , con un incremento progressivo che va dal +3% sul reddito netto professionale fino al +5% per chi versa il 22% o più; il beneficio viene poi riproporzionato dal coefficiente di equità intergenerazionale in base alle annualità maturate con il metodo retributivo.
Con la riforma, il plus sull'aliquota di computo non scatterebbe più dal minimo obbligatorio, ma dallo scaglione immediatamente successivo, con l'obiettivo di incentivare versamenti superiori al minimo.
A regime, con l'aliquota minima stabilizzata al 15%, la premialità aggiuntiva partirebbe dall'1% per chi versa il 16%, fino ad arrivare al 6% per chi versa almeno il 23%.
Le novità per i commercialisti in pensione – Rateizzazione
La riforma interviene sui pensionati attivi: per gli iscritti over 68 che proseguono l'attività professionale, si propone di dimezzare l'aliquota minima obbligatoria rispetto a quella pro tempore vigente, restando comunque possibile versare fino al 100% del reddito professionale su base volontaria.
Infine, a beneficio di tutti gli iscritti, la bozza prevede una maggiore flessibilità nel pagamento dei contributi minimi: le rate passerebbero dalle attuali due a quattro, consentendo una distribuzione più diluita dei versamenti nel corso dell'anno.
Come detto, il testo dovrà ora essere formalizzato e sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti prima di diventare definitivamente operativo: fino a quel momento, la riforma resta una proposta suscettibile di modifiche.
Scarica il regolamento CNPADC vigente e l’infografica sulla riforma
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TFR e adesione automatica neoassunti: regole INPS sugli arretrati
Con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, l'INPS interviene sulla gestione contributiva del TFR maturando nel periodo che intercorre tra la data di prima assunzione e il momento in cui il lavoratore esercita la propria scelta in materia di previdenza complementare. Il chiarimento si rende necessario a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, del meccanismo di adesione automatica introdotto dalla legge n. 199/2025, che ha modificato l'articolo 8 del D.Lgs. 252/2005. Il documento chiarisce in particolare i codici causale da utilizzare nel flusso Uniemens per la regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, e le scadenze , distinguendo tra regolarizzazione tempestiva e tardiva.
La nuova norma sul silenzio assenso per l’adesione ai fondi pensione
Giova ricordare la novità normativa dell'ultima legge di bilancio che ha modificato l'articolo 8, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 252/2005, e prevede :
- a partire dal 1 lulglio 2026,
- per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i lavoratori domestici)
un termine di 60 giorni dalla data di assunzione per scegliere se:
- rinunciare all'adesione automatica al fondo pensione contrattuale e conferire l'intero TFR maturando a una forma di previdenza complementare liberamente scelta;
- oppure mantenere il TFR in azienda secondo il regime ordinario dell'articolo 2120 del codice civile
Tale scelta è successivamente revocabile. Il comma 7-quinquies precisa inoltre che, in caso di adesione automatica, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla forma pensionistica di destinazione e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, con effetto retroattivo alla data di assunzione.
A completare il quadro sono state pubblicate le direttive COVIP del 19-25 giugno 2026, che confermano come, in caso di opzione per il regime dell'articolo 2120 c.c., il TFR resti soggetto alla disciplina ordinaria, fermo restando l'eventuale conferimento al Fondo di Tesoreria ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, (per le aziende fino a 60 dipendenti).
Novità e istruzioni Uniemens
Il Messaggio n. 2325/2026 affronta un punto rimasto finora privo di indicazioni operative: nel lasso temporale compreso tra l'assunzione e il perfezionamento della scelta, il regime di destinazione del TFR non è ancora definito. Le quote maturate in questa "finestra" assumono quindi, ai fini contributivi, natura di competenze arretrate, da regolarizzare solo una volta nota la destinazione finale (previdenza complementare, regime dell'articolo 2120 c.c. o Fondo di Tesoreria).
L'INPS introduce a tal fine una netta distinzione procedurale basata sulla tempestività della regolarizzazione rispetto alla data in cui il lavoratore ha effettuato la scelta, con conseguenze dirette sull'applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive.
Per la regolarizzazione delle quote arretrate di TFR relative ai lavoratori di prima assunzione assunti dopo il 30 giugno 2026, l'INPS impone l'utilizzo dei seguenti codici causale all'interno del flusso Uniemens, nell'elemento Tipo ImpPregCMT del percorso GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso.
Codice causale Significato Quando si applica Sanzioni/interessi CF05 Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199 (istituito con circolare n. 12/2026 del 5 febbraio 2026) Regolarizzazione entro il mese successivo al perfezionamento della scelta del lavoratore Nessuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva CF02 Regolarizzazione ordinaria arretrati TFR Denuncia oltre il termine del mese successivo alla scelta del lavoratore Dovute, tramite abbinamento al codice CF11 CF11 Versamento maggiorazioni Da valorizzare congiuntamente al codice CF02 Somme dovute a titolo di maggiorazione Termini da rispettare:
Operativamente, datori di lavoro e consulenti dovranno quindi:
- monitorare la data di prima assunzione e il decorso del termine di 60 giorni per ciascun lavoratore interessato;
- verificare tempestivamente l'esito della scelta comunicata dal dipendente;
- procedere alla regolarizzazione Uniemens con codice CF05 entro il mese successivo alla scelta, per evitare l'applicazione di sanzioni, oppure
- in caso di ritardo, utilizzare il codice CF02 in abbinamento al codice CF11 per il versamento delle maggiorazioni dovute.
Adempimento Termine Scelta del lavoratore (adesione automatica, previdenza complementare alternativa o art. 2120 c.c.) 60 giorni dalla data di prima assunzione Avvio versamenti alla forma pensionistica di destinazione (in caso di adesione automatica) Dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, con effetto retroattivo alla data di assunzione Regolarizzazione arretrati TFR senza sanzioni (codice CF05) Entro il mese successivo al perfezionamento della scelta Regolarizzazione tardiva (codice CF02 + CF11) Oltre il termine sopra indicato Per gli aspetti non trattati dal Messaggio n. 2325/2026, restano di riferimento la circolare INPS n. 12/2026 del 5 febbraio 2026 e il messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026, ai quali il documento rinvia espressamente per la disciplina generale del Fondo di Tesoreria e della contribuzione TFR.