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Uniemens: nuovo codice contributo malattia lavoratori intermittenti
Con messaggio 2382 del 26 giugno INPS annuncia l'istituzione di un nuovo codice da inserire nel flusso Uniemens per i datori di lavoro aventi alle dipendenze personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile con riferimento ai dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente (cd. lavoro a chiamata).
Codice lavoratori intermittenti pubblici esercizi per il contributo malattia
L'istituto ricorda in particolare che con la circolare n. 41 del 13 marzo 2006, con riferimento alle prestazioni di malattia dei lavoratori intermittenti è stato precisato che per i suddetti lavoratori è dovuto il contributo aggiuntivo che deve essere determinato nella misura prevista per gli altri lavoratori occupati.
Per questo , in riferimento ai lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo contribuzione “G0” e “H0” alle dipendenze dei datori di lavoro sopra individuati, è stato istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.
Lavoro intermittente e malattia le istruzioni
La circolare 41 2006 illustrava le novità del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, sulle prestazioni a sostegno del reddito in relazione ad alcune forme di rapporto di lavoro.
Sul LAVORO INTERMITTENTE (artt. 33-40) specifica in particolare:
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto attraverso il quale il lavoratore si pone, a tempo determinato o indeterminato, a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nel rispetto di un periodo minimo di preavviso. Sono previste due distinte tipologie contrattuali:
l’una caratterizzata dall’obbligo contrattuale del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria;
l’altra, invece, dall’assenza di un obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà, risponde alla chiamata
Per quanto riguarda l'indennità di malattia si tratta di rapporto di lavoro di carattere subordinato nell’ambito del quale possono o meno essere previsti periodi di disponibilità obbligatoria, con corresponsione di una indennità quale corrispettivo dell’obbligo assunto dal lavoratore di mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative.
- A) prima tipologia: obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro
In merito alle indennità di malattia, maternità e tbc, nell’ambito di tale tipologia contrattuale occorre distinguere l’ipotesi in cui gli eventi in questione si collochino durante i periodi di effettivo utilizzo lavorativo dall’ipotesi in cui si collochino, invece, durante la fase di obbligatoria disponibilità.
Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto[1].
L’art. 38, comma 2, prevede espressamente un riproporzionamento del trattamento previdenziale in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Il riproporzionamento è realizzato utilizzando, per gli eventi di malattia, di maternità e tbc, un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto[2].
Anche per quanto riguarda la indennità di tbc, valgono le indicazioni (salvo il riferimento alla “retribuzione annua” nel caso di indennità, per i primi 180 giorni, pari a quella di malattia) precisate nel paragrafo relativo al part-time verticale.
Nei casi in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato, si ricorda che le prestazioni di malattia possono essere corrisposte, fermo quanto precede a proposito della retribuzione da prendere a riferimento, entro i limiti previsti per tale tipologia di lavoro, tra i quali, ovviamente, l’erogabilità non oltre la data di prevista scadenza del rapporto.
- B) seconda tipologia: mera facoltà di risposta alla chiamata del datore di lavoro.
L’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a tale tipologia contrattuale non può prescindere dal preventivo inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto.
Il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro. La risposta suddetta ha, quindi, efficacia costitutiva del rapporto contrattuale: fino a quel momento non vi è alcun obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, cui pertanto non spetta né l’indennità di disponibilità, né alcun diritto alle prestazioni di malattia e maternità. I rapporti contrattuali in tal modo di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia (il diritto all’indennità si estingue al momento della cessazione dell’attività lavorativa).
Il riproporzionamento (vedi lettera A) di cui alla previsione dell’art. 38, comma 2, non può realizzarsi con la metodologia di cui alla tipologia precedente proprio per la mancanza di un obbligo contrattuale di disponibilità: la retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo dell’attività svolta nel corso dell’anno (ultimi 12 mesi) va divisa per il numero delle giornate indennizzabili in via ipotetica (360, per impiegati; 312, per operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive secondo gli stessi criteri illustrati per il contratto di lavoro a tempo parziale (paragrafo 6).
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PCTO presso uffici INPS nuova Convenzione per le scuole
Con il messaggio 2368 del 26 giugno 2024 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'utilizzo della nuova Convenzione quadro deliberata dal Consiglio di amministrazione relativa agli accordi con istituzioni scolastiche per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex periodi di alternanza scuola lavoro) presso gli uffici territoriali dell'Istituto .
La nuova convenzione sarà attiva dal 9 luglio 2024.
Ecco le principali indicazioni.
Convenzione PCTO scuole – INPS e accordo attuativo individuale
La nuova Convenzione quadro definisce condizioni e modalità attraverso le quali si esplica la collaborazione tra l’istituzione scolastica, promotrice dei PCTO, e la Struttura territoriale INPS disposta ad accogliere studenti per lo svolgimento del PCTO.
Viene fornito in allegato anche l’accordo attuativo – che è parte integrante della Convenzione – funzionale all’attivazione del PCTO per il/la singolo/a studente/ssa che definisce i dettagli del percorso individuale, quali:
- la Struttura territoriale INPS ospitante,
- i nominativi dei tutor designati dall’Istituto e dall’istituzione scolastica,
- la durata del percorso formativo e i relativi orari,
- gli obiettivi formativi in coerenza con l’indirizzo di studi,
- gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ,
- gli altri impegni delle Parti,
- gli estremi delle polizze assicurative,
- la dichiarazione dello/della studente/ssa.
Ai fini dei PCTO, la collaborazione dell’INPS è a titolo gratuito.
Si ribadisce che I PCTO hanno natura formativa e non danno luogo ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro con l’INPS, né è prevista alcuna indennità o compenso a carico dell’Istituto.
L’attività di formazione e orientamento del PCTO è progettata e verificata:
- dal docente tutor (interno) dell’istituzione scolastica e
- dal tutor (esterno) della Struttura territoriale INPS ospitante.
Tra i compiti e le funzioni dei tutor rientra: la predisposizione del percorso formativo personalizzato, il raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo, il controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato previsto dall’accordo attuativo. A tale ultimo fine, l’INPS si impegna a rilasciare allo/la studente/ssa apposito badge di rilevazione della presenza nella Struttura territoriale INPS.
La titolarità del percorso, della progettazione e della certificazione delle competenze rimane comunque in capo all’istituzione scolastica.
La Convenzione quadro ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle parti da manifestarsi tramite scambio PEC, sei mesi prima della scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuna delle Parti di risolvere la Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi.
Dall’alternanza scuola-lavoro ai PCTO
Si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro, stabiliti dal decreto legislativo n. 77 del 2005, sono periodi di formazione pratica obbligatori per i corsi del secondo ciclo di istruzione. Progettati e valutati dalle istituzioni scolastiche, possono essere effettuati presso enti pubblici senza costituire un rapporto di lavoro.
In sintesi
- 2009: INPS adotta la "Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento".
- 2015: La legge n. 107 rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
- 2018: La legge di Bilancio 2019 li rinomina "percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) e stabilisce la loro durata.
- 2019: Decreto n. 774 del Ministro dell’Università e della Ricerca definisce le Linee guida dei PCTO.
- 2024 Nuova Convenzione Quadro : INPS continua la collaborazione con le istituzioni scolastiche per implementare i PCTO, offrendo esperienze pratiche agli studenti. il nuovo schema di Convenzione quadro è stato adottato principalmente per adeguarsi alle novità normative su privacy e sicurezza sul lavoro.
Alla scadenza delle convenzioni già sottoscritte secondo la determinazione commissariale n. 50/2009, troverà applicazione il nuovo schema di Convenzione quadro.
Attivazione e firma della convenzione-quadro
Come detto La Convenzione quadro sarà resa disponibile dal 9 luglio 2024, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”, accessibile dalla rete intranet al seguente percorso: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle convenzioni”.
I Direttori regionali e di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO aventi sede legale nel territorio di competenza. La sottoscrizione avviene, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”.
L’accordo attuativo del PCTO è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal Responsabile della Struttura territoriale INPS che ospita lo/la studente/ssa, utilizzando il modello allegato al messaggio (Allegato n. 3).
Le convenzioni e gli accordi attuativi devono essere comunque conformi allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2024.
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Esonero contributivo autonomi 2021: esiti nel Cassetto previdenziale
Il 27 giugno 2024, l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2406 dell 27 giugno 2024 riguardante l'esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e liberi professionisti, come previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le difficolta economiche create al lavoro autonomo dalla pandemia COVID .
Questa agevolazione destinata all'anno 2021, è stata oggetto di specifici controlli per assicurare che solo i beneficiari che soddisfano i requisiti richiesti potessero usufruirne.
Il messaggio precisa le modalità di comunicazione degli esiti e la possibilità di chiedere il riesame.
Esonero parziale contributi per autonomi e professionisti L 178 2020
La legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto l'esonero parziale dei contributi previdenziali per determinate categorie di lavoratori autonomi e professionisti.
La Circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021 ha chiarito le modalità di applicazione di queste disposizioni.
Si ricorda che i criteri necessari per poter accedere sono:
- Iscrizione alla Gestione previdenziale: Gli interessati devono essere iscritti a una delle Gestioni speciali dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o alla Gestione separata.
- Assenza di contratto di lavoro subordinato: Non devono avere un contratto di lavoro subordinato in corso, con l'eccezione del lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.
- Non essere titolari di pensione diretta: Sono esclusi coloro che percepiscono una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità.
- Calo di fatturato nel 2020 pari al ad almeno il 33% rispetto al 2019
- Reddito non superiore a 50mila euro
Esonero contributivo autonomi: controlli e comunicazione degli esiti
L'INPS ha eseguito la verifica dei requisiti in due fasi:
La prima fase, completata nel 2021, ha riguardato l'accertamento dell'assenza di contratti di lavoro subordinato e della titolarità di pensione. Gli esiti di queste verifiche sono stati pubblicati nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.
Il Messaggio n. 2406 comunica l'avvenuta esecuzione di ulteriori verifiche sui requisiti , oltre a nuovi controlli riguardanti:
- Regolarità contributiva: Verificata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- Calo del fatturato: Gli interessati devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.
- Reddito: Nel 2019, il reddito da lavoro o derivante dall’attività non deve aver superato i 50.000 euro.
- Rispetto del Temporary Framework: Deve essere rispettato il limite degli aiuti di Stato secondo le disposizioni della Commissione Europea per il sostegno all'economia durante l'emergenza COVID-19.
Esiti delle Verifiche
Gli esiti delle nuove verifiche saranno resi noti nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.
In caso di riduzione degli importi già concessi, la differenza contributiva dovrà essere versata seguendo le modalità descritte nel Messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021. Inoltre, saranno applicate sanzioni civili come indicato nella Circolare n. 124/2021.
Annullamento del beneficio e domande di riesame
Se a seguito dei controlli l'esonero verrà annullato totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento sarà notificato direttamente al contribuente.
Gli interessati avranno la possibilità di proporre un'istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel Messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022.
La documentazione necessaria per il riesame dovrà essere inviata tramite il link "Riesame" nel Cassetto previdenziale.
Si ricordano i seguenti percorsi per la consultazione della domanda:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
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Quattordicesima 2024 Pensionati: importi e novità
Con il messaggio 2361 del 25 giugno INPS comunica che come di consueto con la mensilità di luglio 2024 l’Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima e chiarisce le modalita la tempistica in casi particolar, i come fare domanda per chi non la riceve e ritiene di averne diritto . Viene inoltre fornita la tabella dei limiti reddituali e relativi importi.
Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili agli uffici.
Vediamo le indicazioni principali.
Requisiti reddituali per l’anno 2024
Il messaggio INPS precisa che per l’anno 2024 devono essere valutati i seguenti redditi:
- in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2024 (rientrano coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima:
- – i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2024;
- – i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.
Di seguito la tabella dei limiti reddituali e relativi importi tenendo conto che il Trattamento minimo 2024 è pari a € 598,61 (T.M. annuale € 7.781,93):
Anni di contribuzione
T.M. annuo x 1,5 (tabella A)
T.M. annuo x 2 (tabella B)
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.773,89
Tra € 11.773,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
< 15 anni
(< 780 ctr.)
< 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 437,00
Max € 12.109,90
€ 336,00
Max € 15.899,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.798,89
Tra € 11.798,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr.)
> 18 < 28 anni
(> 937 < 1.456 ctr.)
€ 546,00
Max € 12.218,90
€ 420,00
Max € 15.983,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.823,89
Tra € 11.823,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 25 anni
(> 1.301 ctr.)
> 28 anni
(> 1.457 ctr.)
€ 655,00
Max € 12.327,90
€ 504,00
Max € 16.067,86
Quattordicesima pensione 2024 quando viene erogata – domanda
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio con il rateo di luglio per i soggetti per i quali l'istituto è in possesso di tutti i dati reddituali utili
Per chi invece:
- perfeziona il requisito anagrafico richiesto
- dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o
- dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e
- ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti previsti,
la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.
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CCNL Agromeccanici: novità e aumenti nel rinnovo 2024
É stato firmato il 19 giugno 2024 da CAI e Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività agromeccaniche valido per il quadriennio 2024-2027.
Il contratto riguarda in particolare le attività di contoterzismo in agricoltura che rivestono un ruolo strategico a sostegno dell’agricoltura italiana
Vediamo le principali novità dell'accordo.
CCNL agromeccanica 2024: novità economiche
É stato definito un aumento del minimo retributivo pari a 220 euro, al terzo livello, da erogare in quattro tranches:
- la prima di 80 euro a decorrere dal 1 giugno 2024
- la seconda di 60 euro il 1 giugno 2025,
- la terza per 40 euro il 1 giugno 2026 e
- la quarta di 40 euro il 1 giugno 2027.
Viene anche aumentato il premio di continuità professionale aggiungendo un importo annuo di 50 euro per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto sono ampliate le casistiche per l’anticipo, che potrà essere richiesto anche:
- in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, e
- per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa.
CCNL agromeccanica 2024 – altre novità contrattuali
Sul tema della conciliazione tempi di vita-lavoro si segnala:
- aumento a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età.
- ulteriori 5 giorni di permessi non retribuiti per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni.
Viene riconosciuto il diritto soggettivo alla formazione, considerata strategica per valorizzare le risorse umane, favorendo l’accesso di tutti i lavoratori ai programmi di formazione professionale e riconoscendo un pacchetto di ore annue ad essa dedicate: si prevedono 12 ore annue di permesso retribuito per partecipare a corsi di formazione anche su materie non inerenti alle mansioni svolte.
Sul versante della salute e sicurezza, si introduce il diritto dei rappresentanti dei lavoratori (Rls) di essere informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e sarà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie.
Da segnalare infine modifiche alla classificazione del personale con l’inserimento di nuove figure per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori: In particolare si tratta di
- addetti a operazioni inerenti gli impianti energetici,
- addetti ai trattamenti fitosanitari in possesso di abilitazione professionale e con responsabilità dirette sull’erogazione dei prodotti,
- impiegati tecnici con competenze professionali attestate da specifici titoli di studio e
- addetti alla gestione dei dati informatici rilevati dalle strumentazioni durante le lavorazioni.
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EPPI causale recupero previdenza dei periti industriali
L'agenzia delle entrate ha istituito con la Risoluzione N. 32/E del 24 giugno 2024 la causale contributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche dei periti industriali iscritti all'ente previdenziale EPPI.
Causale contributo “Recupero oneri pensionistici” EPPI
Si tratta in particolare della la seguente causale contributo:
- “E073” denominata “EPPI – Recupero oneri pensionistici”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale andrà esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- – nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- – nel campo “codice sede”, nessun valore;
- – nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
Si ricorda che con risoluzione 22 settembre 2023, sono state istituite e modificate le causali contributo per il versamento tramite il modello F24 dei
contributi previdenziali.
Le altre causali contributo EPPI
Si ricorda che con la risoluzione n. 53/R del 22 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione della causale contributo E068, denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza” e già attivata con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente temporaneamente soppressa,
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CIGS e mobilità aree crisi complessa: proroga e fondi 2024
Con il messaggio 2304 del 20 giugno INPS comunica che il Governo ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro per le aree di crisi complessa
Inoltre resta applicabile l’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha semplificato in un’unica disposizione tutti gli interventi nel tempo riferiti all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, per cui anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati per l’anno 2024, ovvero:
- i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
- i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni)
per le aziende operanti in aree di crisi complessa.
Le norme prevedono in particolare che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un ulteriore periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché
- risulti già beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, e che
- siano contestualmente applicate le misure di politica attiva previste nei piani regionali.
Nella tabella seguente le risorse ripartite fra le Regioni come da richieste pervenute al Ministero e stanziate con il decreto n. 886 dell’11 aprile 2024:
Regione
Risorse 2024
Toscana € 22.130.337,69 Lazio
€ 13.794.810,36
Campania
€ 7.018.729,40
Molise
€5.639.666,70
Abruzzo
€ 1.427.763,72
Puglia
€ 3.569.409,31
Sardegna
€ 9.637.405,13
Piemonte
€3.569.409,31
Sicilia
€ 3.212.468,38
Totale
€ 70.000.000,00
Per le istruzioni sulle comunicazioni dei periodi di integrazione salariale o mobilità l'istituto rinvia alla circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, circolare n. 90 del 1° agosto 2018 e messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.