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Agricoltura: requisiti speciali per l’APE sociale
In risposta a richieste degli uffici territoriali, nel messaggio interno 3365 dell'11 ottobre 2024, INPS chiarisce la procedura di valutazione dei requisiti per l'APE Sociale dei lavoratori agricoli. che si differenzia da quella ordinaria prevista dall'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016 .
Viene infatti definita una procedura che tiene conto del fatto che il momento di fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola può non coincidere con lo stato di disoccupazione.
L’istruttoria delle domande per l'APE Sociale da parte dei lavoratori agricoli richiede quindi una valutazione specifica delle peculiarità del sistema di disoccupazione agricola, con particolare attenzione alla verifica della fruizione integrale del beneficio e del mantenimento dello stato di disoccupazione post-disoccupazione agricola.
Vediamo piu in dettaglio le particolarità e i chiarimenti dell'istituto che annuncia un successivo messaggio concernente nuove istruzioni per le domande
Indennità di disoccupazione agricola: particolarita
Come noto l'indennità di disoccupazione agricola presenta uno sfasamento temporale: può essere richiesta ed erogata l'anno successivo rispetto alla cessazione involontaria del lavoro.
Il pagamento avviene in un'unica soluzione e non richiede che il lavoratore sia disoccupato al momento della domanda.
Pertanto, il diritto alla disoccupazione agricola è indipendente dallo stato di disoccupazione nel momento della richiesta.
La "fine prestazione di disoccupazione" è fissata convenzionalmente al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori agricoli, la domanda di verifica delle condizioni per accedere all'APE Sociale deve essere trattata tenendo conto di queste particolarità.
Le domande saranno gestite tramite il sistema UNICARPE e le istruzioni per la loro trattazione verranno fornite successivamente. Per il momento, le sedi locali invieranno le segnalazioni a INPS tramite email per la gestione delle verifiche e dell’accesso al beneficio.
Lavoratori agricoli e verifica disoccupazione per APE Sociale
Per decidere se la domanda di certificazione per APE Sociale sia accoglibile, l'ufficio INPS deve verificare in anticipo se il lavoratore avrà diritto alla disoccupazione agricola l'anno successivo.
L'APE Sociale non sarà concessa finché non sarà completamente fruita la disoccupazione agricola. Anche se il soggetto presenta domanda di anticipo pensionistico, il beneficio sarà erogato solo dopo l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.
In ogni caso per i lavoratori agricoli non è richiesto di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in quanto la disoccupazione agricola non richiede lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.
Ape sociale requisito contributivo dopo contratto a termine
Il messaggio precisa inoltre le condizioni per l'Ape sociale in caso di disoccupazione dopo un rapporto di lavoro a termine.
La regola generale per l'anticipo pensionistico richiede che il lavoratore interessato abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, risultanti dai flussi Unilav.
Nel caso del lavoro agricolo INPS prende in considerazione le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro nell'arco dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine
Non si calcolano invece i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati per periodi di disoccupazione.
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CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27
E' stato firmato l'8 ottobre 2024 dopo oltre un anno di trattative, il rinnovo del Contratto Nazionale applicato ai 15mila dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali.
Lo comunicano i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs firmatari con Federterme Confindustria.
L’ipotesi di accordo, che verrà sottoposta, nelle prossime settimane, alla consultazione delle assemblee dei lavoratori, resterà in vigore dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027. Vediamo le novità retributive e gli altri aspetti contrattuali.
Scarica qui il testo del contratto previgente con le tabelle retributive
CCNL Terme aumenti salariali e altre novità economiche
L’aumento economico a regime definito con il rinnovo è pari a 200 euro complessivi per il 4° livello, da riparametrare per gli altri livelli , che significa un importo salariale complessivo medio di oltre 6.400 euro per ogni lavoratore nell'arco della vigenza contrattuale.
La prima tranche di aumento salariale, pari ad €60, sarà erogata già con la retribuzione di ottobre 2024, l'ultima di 35 euro a dicembre 2026
Sempre dal punto di vista economico sono previsti:
- dal 1° gennaio 2025 un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori con un contributo di 15 euro una tantum per ciascun iscritta/o, da versare a carico dell’impresa, all’atto dell’iscrizione, e un contributo mensile pari a 10 euro a carico dell’azienda e a 2 euro a carico della lavoratrice/del lavoratore.
- il rafforzamento del secondo livello di contrattazione con l'introduzione del tema della malattia e dell’infortunio non sul lavoro tra le materie oggetto di contrattazione di secondo livello, per l’adozione di condizioni di miglior favore
- il miglioramento economico per i congedi legati a maternità, paternità e parentali, in particolare con l' integrazione fino al 100% della retribuzione ai fini della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo; riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie, riposi per riduzione dell'orario, ex festività, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità durante i periodi di congedo parentale.
CCNL Terme rinnovo 2024: le altre novità
Il documento, di cui si attende il testo dopo l'approvazione dei lavoratori, prevede anche:
- l’aggiornamento della classificazione del personale del settore terme
- l’introduzione della figura della Garante di parità
- nuove norme per la tutela delle donne vittime della violenza di genere.
- l'impegno ad istituire tavoli tecnici volti ad analizzare e fare proposte per il miglioramento di vari istituti contrattuali, al fine di facilitare e ridurre le tempistiche dei futuri percorsi di rinnovo.
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Regime forfettario professionisti anche con lavoro dipendente
Il disegno di legge in materia di lavoro ribattezzato Collegato lavoro, approvato dalla Camera la scorsa settimana, introduce significative deroghe all'applicazione del regime forfetario, permettendo l'accesso a questo regime anche a professionisti e lavoratori autonomi che, in determinate condizioni, lavorano per lo stesso datore di lavoro come dipendenti .
Si ricorda che il regime forfetario, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e modificato dalla legge di bilancio 2023, offre una tassazione ridotta con un'aliquota del 15% e una gestione fiscale semplificata agli operatori con partita IVA sotto una certa soglia di fatturato e ordinariamente non è applicabile a chi svolge anche attivita di lavoro dipendente.
Vediamo piu in dettaglio le novità in corso di attuazione.
Regime forfettario e contratti misti: cosa sono e chi è interessato
L'art 17 del DDL prevede la possibilita di essere contestualmente
- lavoratori dipendenti part-time ( con contratti che prevedabbotra il 40% e il 50% dell'orario pieno)
- lavoratori autonomi in regime forfetario,
derogando al divieto previsto dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014: tale divieto precluderebbe l'accesso al regime forfetario svolge attività principalmente per datori di lavoro con cui vi siano rapporti di lavoro dipendente in corso o siano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta.
La nuova norma si rivolge in particolare a:
- Persone fisiche iscritte ad albi o repertori professionali che esercitano attività libero-professionali, a
- Lavoratori autonomi non iscritti ad albi o repertori professionali purche il rapporto sia regolato da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 attraverso contratti collettivi a livello aziendale o territoriale.
Regime forfettario e contratti misti: requisiti e condizioni
Per quanto riguarda i requisiti:
- il numero dei dipendenti del datore di lavoro deve essere superiore a 250.
- il tetto viene calcolato al 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati i contratti di lavoro autonomo e subordinato.
La norma specifica inoltre che il lavoratore autonomo deve avere un domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro, e che non ci deve essere sovrapposizione tra le attività autonome e subordinate in termini di orario, giorni di lavoro e modalità della prestazione.
Viene anche previsto che per garantire la validità dei contratti autonomi contestuali a quelli subordinati, i primi devono essere certificati dagli organi di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, tra cui
- enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livellonazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismibilaterali a competenza nazionale;
- Direzioni provinciali del lavoro e le province;
- università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali cheabbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero
- consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento
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Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale
La circolare INPS 91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile. In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa entro 30 giorni.
Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole ma anche coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative.
Nella circolare sono ricordate le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione, con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.
Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA
Tipologia di impresa Normativa di riferimento Imprese agricole art. 2135 del c.c. Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) art. 1 della legge n. 240/1984
art. 6 della legge n. 92/1979Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa
Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo.
Viene precisato che in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione.
Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio.
La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.
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INAIL le nuove sanzioni dal 1 settembre 2024
Con la Circolare n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024 per omissione e per evasioni contributive.
Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Nuove sanzioni per violazioni contributi Inail
Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti
Omissioni contributive:
- Pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con un tetto del 40%.
- Pagamenti oltre i 120 giorni: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):
- Pagamenti entro il termine fissato: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
- Pagamenti entro 60 giorni: tasso ORP maggiorato di 7,5 punti.
Tetto massimo della sanzione: 40%.
Evasioni contributive:
- Sanzione ordinaria: 30% con un tetto del 60%.
- In caso di regolarizzazione spontanea, si applica la sanzione per omissione (tasso ORP maggiorato di 5,5 o 7,5 punti a seconda dei termini di pagamento).
Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:
- Sanzioni ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.
Incertezze oggettive:
Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.
Sanzioni violazioni INAIL : Tabella di riepilogo
Condotta Data di pagamento Misura sanzione Condizioni Omissione contributiva Entro 120 giorni dalla scadenza Tasso ORP, con tetto del 40% Nessuna Omissione contributiva Oltre 120 giorni Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Nessuna Regolarizzazione spontanea Entro termine fissato Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Regolarizzazione spontanea Entro 60 giorni dal termine fissato Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Evasione contributiva – 30%, con tetto del 60% Nessuna Debiti rilevati d'ufficio Entro termine fissato Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% Prima rata versata in caso di rateizzazione Incertezze oggettive Entro termine fissato Interessi legali Nessuna -
Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito
Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale.
QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione
Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..
Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.
DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”
La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.
Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.
Cosa cambia:
Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.
Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.
Da segnalare inoltre la differenziazione tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”
- i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
- i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9 del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione esclusiva in Svizzera.
DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri
Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.
Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.
Cosa cambia:
- Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
- Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.
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Rappresentanza sindacale Confindustria: elenco aggiornato settembre 2024
Facendo seguito a varie circolari e messaggi in materia, INPS comunica con il messaggio 3245 del 1 ottobre 2024, l’elenco aggiornato delle Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti al Testo Unico sulla Rappresentanza di Confindustria – Cgil, Cisl e Uil.
Le modifiche apportate riguardano le nuove codifiche relative alle seguenti Organizzazioni sindacali:
- F00201 – Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione (ANLM);
- F00202 – Confederazione Unitaria di Base Tessili (CUB-Tessili);
- F00203 – Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti (FI-SI).
Le suddette Organizzazioni sindacali verranno, inoltre, censite nell'apposita procedura telematica denominata “Raccolta Elezioni RSU”, volta a raccogliere in maniera anonimizzata i consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (cfr. il messaggio n. 2843 del 6 agosto 2021).
Ricordiamo in breve di seguito come funziona la raccolta dati sulla rappresentanza e le istruzioni ai datori di lavoro.
Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona
Con la firma dell'accordo interconfederale sulla Rappresentanza del 23.9.2019 è stato affidato all’Istituto nazionale di previdenza sociale il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali nelle aziende aderenti ai ccnl, mentre sono l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a effettuare l’attività di raccolta del dato elettorale, relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali (OO.SS.) nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La raccolta del dato associativo avviene tramite un’apposita sezione della denuncia contributiva: <RappresentanzaSindacale> nel modulo Uniemens.ATTENZIONE l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente. I dati raccolti vengono elaborati dall’Istituto che aggrega per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. A tal fine, è stato assegnato uno specifico codice ai contratti collettivi nazionali riferibili all’area di rappresentanza
Istruzioni operative ai datori di lavoro
Si ricordano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:
– <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;
– <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto applicato (cfr. Allegato n. 2);
– <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice dell’organizzazione sindacale di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. Allegato n. 3);
– <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale riportata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) afferenti alla matricola;
– <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero, non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato in <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.
i datori di lavoro fornire mensilmente gli elementi informativi Qualora l’azienda non riuscisse a rilevare i dati in tempo o avesse necessità di integrare o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi nelle mensilità immediatamente successive ma sempre per periodi di riferimento
Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it e costantemente aggiornati
Allegati: