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Maxi deduzione assunzioni 2025: istruzioni ed esempi
E' stata riconfermata per il prossimo triennio la maxi deduzione per le nuove assunzioni prevista dal D.LGS 216 2023 di riforma fiscale in forma sperimentale . (Il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2024.
Si tratta ricordiamo di una extra deduzione dall'IRES pari al 120 o 130% dei maggiori costi per il personale sostenuti dall'azienda, per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate.
Con la circolare n. 1 del 20 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha fornito un ampio e dettagliato approfondimento operativo riprendendo in gran parte le istruzioni 2024.
Rivediamo di seguito i principali aspetti dell'agevolazione , le categorie agevolate e riportiamo gli esempi pratici piu interessanti forniti dall'Agenzia .
Cos’è e chi può beneficiare della maxideduzione per assunzioni ?
Dal 2024 al 2027 , il costo del personale assunto a tempo indeterminato puo essere maggiorato del 20% ai fini del calcolo del reddito imponibile del datore di lavoro.
Per il 2025 la maggiorazione si applica sull'incremento netto del costo del personale, calcolato come la differenza tra i costi totali del 2024 e quelli del 2025, escludendo le eventuali riduzioni di personale nelle società collegate o controllate.
In un'ottica di inclusione sociale e lavorativa, inoltre, la legge prevede un ulteriore incentivo per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie considerate svantaggiate, tra cui giovani, donne, persone con disabilità, e altri gruppi meritevoli di particolare tutela.
Si tratta della maggiorazione aggiuntiva fino al 10% del costo del lavoro, per un totale massimo del 130%.
La maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione riguarda specificamente:
- titolari di reddito d'impresa;
- esercenti arti e professioni con almeno un anno di attività
Va sottolineato che questa opportunità non è accessibile a società e enti che si trovano in liquidazione ordinaria, sono assoggettati a liquidazione giudiziale, o si trovano in altre condizioni critiche legate alla crisi d'impresa.
Da segnalare anche che il DM 25 giugno 2024 rispetto alla norma della legge di bilancio specifica che la super deduzione è applicabile anche alle conversioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Come funziona il calcolo della maxideduzione assunzioni?
Dal punto di vista pratico, che il costo considerato per l'incremento occupazionale corrisponde al valore minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l'aumento complessivo del costo del personale, come emerge dal conto economico.
La relazione illustrativa dell' Ufficio Studi parlamentari sottolineava in particolare che
- non si puo utilizzare la maggiorazione del costo per i nuovi assunti impiegati solo nell’esercizio di attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell’IRPEF e dell’IRES come nel caso del regime forfettario , art. 1,commi 54,della L. 190/2014.
- gli enti non commerciali residenti determinano la maggiorazione del costo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e impiegati sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
- regola analoga vale per i soggetti che svolgono anche attività il cui reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e dell’imposta sui redditi delle società; in tal caso, la maggiorazione del costo per i nuovi assunti a tempo indeterminato e impiegati sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari, spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Bonus assunzioni 2024: il calcolo dell’incremento
Vediamo le modalità di calcolo dell'incremento occupazionale .
- L'incremento occupazionale deve essere verificato considerando sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato.
- Le assunzioni che rientrano nel normale turnover, come i pensionamenti, sono considerate nei calcoli.
- I lavoratori a tempo determinato convertiti a tempo indeterminato ono inclusi nel calcolo dell'incremento occupazionale.
- Il calcolo dell'agevolazione deve considerare il costo sostenuto per il contratto a tempo indeterminato dalla data di conversione.
- I lavoratori part-time sono calcolati in proporzione alle ore di lavoro prestate rispetto al contratto nazionale.
- Anche i lavoratori con contratto di somministrazione sono rilevanti per l’impresa utilizzatrice, proporzionalmente alla durata del loro rapporto di lavoro.
Le medie occupazionali sono calcolate considerando il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente per ciascun lavoratore in relazione ai 365 giorni dell'anno.
- In caso di "gruppo interno", devono essere rispettate le condizioni relative all'incremento occupazionale del gruppo.
- I dipendenti assunti a tempo indeterminato precedentemente in altre società del gruppo, se il loro rapporto di lavoro è terminato dopo il 30 dicembre 2023, non sono considerati per il calcolo dell'incremento.
Regole di Esclusione:
I lavoratori trasferiti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) non sono considerati come nuove assunzioni per il calcolo dell'incremento occupazionale.
Si segnala che nel 2024 l’agevolazione poteva essere calcolata per intero, anche da coloro che hanno effettuato assunzioni prima dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo.
Maxideduzione assunzioni: categorie di lavoratori svantaggiati
Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela che possono godere della maxideduzione:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e succ.mod.;
- persone con disabilita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate , gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare,
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno
- donne di qualsiasi eta' con almeno due figli di eta' minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- disoccupati gia' beneficiari del reddito di cittadinanza e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.
Maxideduzione assunzioni legge di Bilancio 2025: istruzioni ed esempi
Riportiamo alcuni esempi illustrati nella circolare 1 2025 dell'Agenzia delle Entrate
Esempio n. 1: verifica della prima condizione (incremento occupazionale)
Un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel corso del 2023, ha due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato a tempo pieno, di cui uno impiegato per trecentosessantacinque giorni e l’altro per soli centottanta giorni, causa dimissioni. In tal caso, ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo: 365/365 + 180/365 = 1,49 .
tale valore (1,49) deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (i.e., il 2024).
Nell’ipotesi in cui, ad esempio, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la prima condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta di riferimento (31 dicembre 2024) il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico è pari a 3, maggiore di 1,49.
Una volta verificato l’incremento occupazionale, al fine di stabilire se vi sia anche l’incremento occupazionale complessivo, occorre calcolare la media occupazionale, considerando il numero complessivo dei lavoratori nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, compresi i lavoratori a tempo determinato, e raffrontarla con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta agevolato.
Esempio n. 2: verifica della seconda condizione (incremento occupazionale complessivo)
La stessa impresa dell’esempio n. 1, nel corso del 2023, oltre ai due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (di cui uno dimessosi dopo centottanta giorni), ha in organico anche un dipendente impiegato con contratto a tempo determinato per soli novanta giorni (a decorrere dal 1° giugno 2023). In tal caso, ai fini della determinazione della media e, occorre effettuare il seguente calcolo:
365/365 + 180/365 + 90/365 = 1,74.
Tale valore deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato e determinato – alla fine del periodo d’imposta successivo. Nell’ipotesi in cui, come nell’esempio n. 1, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la seconda condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta di riferimento il numero complessivo dei lavoratori in organico è pari a 3, maggiore di 1,74.
(per l’individuazione dei “lavoratori dipendenti a tempo indeterminato” occorre fare riferimento alla forma contrattuale art. 1 dlgs 81 2015 nonché a tutte quelle forme contrattuali a questa assimilabili, (es. contratto di apprendistato,)
Nel caso in cui il lavoratore impiegato per tutto l’anno 2023 avesse un contratto di lavoro a tempo parziale a 18 ore a settimana ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo:
[(18/36) * (365/365)] + [(36/36) * (180/365)] = 0,99. 14 il numero dei lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato e determinato – alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (i.e., al 31 dicembre 2024).
L’articolo 5, comma 4, del decreto attuativo dispone che, nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora siano assunti anche lavoratori meritevoli di maggior tutela, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.
Esempio n. 3: determinazione della maggiorazione in presenza di lavoratori meritevoli di maggior tutela
Un’impresa che rispetta i requisiti dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo rileva i sottostanti dati, relativi all’occupazione di personale:
• costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato: euro 1.000.000;
• costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato meritevoli di maggior tutela: euro 600.000;
• costo effettivo per le assunzioni a tempo indeterminato: euro 1.000.000 + euro 600.000 = euro 1.600.000;
• incremento del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente: + euro 1.200.000.
In tal caso, verificato che l’incremento del costo complessivo del personale dipendente (euro 1.200.000) è inferiore al costo effettivo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato (euro 1.600.000), il beneficiario deve calcolare la maggiorazione sull’incremento del costo complessivo (euro 1.200.000).
Considerato che si è in presenza di nuove assunzioni a cui si applicano differenti percentuali di maggiorazione (del 20 per cento e del 30 per cento), il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, deve essere ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riferibile a ciascuna di esse. L’incidenza di ciascuna tipologia è determinata come segue:
• 1.000.000/1.600.000 x 100 = 62,5 per cento;
• 600.000/1.600.000 x 100 = 37,5 per cento. Successivamente, l’incremento del costo complessivo del personale (euro 1.200.000) è ripartito proporzionalmente fra le due tipologie di lavoratori, secondo le percentuali ottenute:
• euro 1.200.000 x 62,5 per cento = euro 750.000, a cui applicare la percentuale di maggiorazione del 20 per cento;
• euro 1.200.000 x 37,5 per cento = euro 450.000, a cui applicare la percentuale di maggiorazione del 30 (20 + 10) per cento
Cessione contratti
Infine nel caso di cessione del contratto di lavoro, in data 1° luglio 2024, di un dipendente assunto il 1° marzo 2024, qualora il cedente e il cessionario del contratto abbiano il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il dipendente è conteggiato, ai fini della determinazione del numero dei nuovi assunti,:
- dal dante causa per 122/366 (anche se il lavoratore non risulta incluso nel novero del personale dipendente al 31 dicembre 2024) e
- dall’avente causa per 184/366 20 .
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Pensione erogata dopo il decesso: recupero credito per l’ente
Nella Risposta a interpello 7 del 17 gennaio 2025 l''Agenzia si occupa di un caso di indebita corresponsione di emolumenti pensionistici e delle conseguenti implicazioni fiscali legate alla restituzione delle somme percepite.
Il tema si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il credito d’imposta per i sostituti d’imposta in relazione a somme indebitamente versate. Tale normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e una corretta gestione dei rapporti fiscali tra sostituti d’imposta, erario e soggetti coinvolti in episodi di ripetizione di indebito.
Nell'interpello in particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come il sostituto d’imposta debba operare per beneficiare del credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite.
L'analisi si concentra sul quesito posto da un’istituzione, indicata come [ALFA], che ha erogato indebitamente una pensione dopo il decesso del beneficiario e ha successivamente ottenuto una pronuncia giudiziaria che dispone la restituzione parziale degli importi.
Vediamo piu in dettaglio il caso e le indicazioni dell'amministrazione finanziaria.
Rimborso per pensione indebita: il caso
Il caso analizzato riguarda l’istituzione prevdidenziale che, tra settembre 2016 e aprile 2018, ha corrisposto erroneamente emolumenti pensionistici a un soggetto deceduto il 18 settembre 2016. Questo errore si è verificato per la mancata conoscenza dell’avvenuto decesso.
Per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, l’istituzione ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti dell’erede legittimo, indicato come [GAMMA], e di un istituto bancario, [DELTA], che deteneva parte delle somme erogate su un conto corrente intestato al defunto.
Il Tribunale ha emesso una sentenza in data 14 luglio 2024, ordinando a [GAMMA] e a [DELTA] di restituire rispettivamente diverse porzioni delle somme ricevute, inclusi gli interessi legali. Tuttavia, la sentenza è suscettibile di appello, pur essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile.
L’istituzione ha inoltre evidenziato che le somme in questione erano state soggette a ritenute fiscali operate in qualità di sostituto d’imposta. Nel quadro di questa complessa vicenda, [ALFA] ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo agli adempimenti necessari per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, pari al 30% delle somme recuperate.
Credito di imposta e pensione indebita: la risposta del’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito sottolineando che il diritto al credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere contestata la legittimità della richiesta di restituzione. Ciò significa che, indipendentemente dalle modalità con cui le somme vengono restituite (ad esempio, in forma rateale o con ritardi), il credito d’imposta spetta al sostituto d’imposta una volta accertata la definitività della pretesa alla restituzione.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che il credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali, deve essere riportato nel modello 770 del 2025, quadro SX, colonna 5.
Contestualmente, l’istituzione dovrà emettere una Certificazione Unica a nome del defunto, indicando nella sezione “Somme restituite” l’importo netto delle somme recuperate. Tale procedura consente al sostituto d’imposta di compensare il credito d’imposta senza limiti di importo, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
L’Agenzia ha infine chiarito che, nelle more di un’eventuale impugnazione della sentenza, [ALFA] può già fruire del credito per le somme effettivamente restituite, indipendentemente dall’identità del soggetto che effettua la restituzione, purché si tratti di somme imputabili al defunto o ai suoi eredi.
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Appalti: le novità del correttivo sull’indicazione dei CCNL
ll decreto legislativo correttivo del Codice Appalti n. 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre scorso ha introdotto ulteriori novità sul tema.
In particolare ha modificato l’articolo 11 , con un impatto rilevante sulla indicazione dei contratti collettivi nell’ambito degli appalti pubblici.
Vedi qui le altre novità del decreto Correttivo codice appalti decreto in Gazzetta
A partire dall'anno in corso, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare, nei documenti di gara, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) applicabile al personale impiegato nell'appalto. Tale scelta deve basarsi sull'attività prevalente dell'impresa e sull'oggetto specifico dell'appalto.
Tuttavia, nel caso in cui alcune prestazioni, costituenti al massimo il 30% dell'appalto, siano riconducibili ad attività scorporabili e comunque secondarie o accessorie, è prevista la possibilità per la stazione appaltante di individuare un diverso e ulteriore Ccnl.
Ecco alcuni dettagli .
Indicazione ccnl negli appalti
In particolare rispetto alla versione precedente della norma si riscontrano una conferma e due novità principali:
Conferma del comma 1 dell’articolo 11:
Viene ribadito che al personale impiegato nell’appalto si applica il Ccnl comparativamente più rappresentativo, vigente nel settore di riferimento e nella zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative. Tale contratto deve essere strettamente correlato all’attività oggetto dell’appalto.
Prima novità – Estensione del perimetro di applicazione (comma 2):
Il comma 2 amplia gli obblighi delle stazioni appaltanti, prevedendo che queste ultime debbano indicare il Ccnl di riferimento anche sulla base del criterio dell'attività prevalente. Inoltre, l’individuazione del contratto deve avvenire non solo in conformità con il comma 1, ma anche rispettando le disposizioni contenute nel nuovo allegato I.01, introdotto dal decreto.
Seconda novità – Applicazione di un ulteriore Ccnl (comma 2bis):
Il comma 2bis introduce la possibilità, all’interno del medesimo appalto, di applicare un diverso e ulteriore Ccnl qualora siano soddisfatte quattro condizioni cumulative:
- le attività devono essere scorporabili, secondarie e accessorie;
- devono essere differenti dall’attività prevalente oggetto dell’appalto;
- non devono superare il limite del 30% del valore totale dell’appalto;
- devono rappresentare una categoria omogenea di prestazioni.
Criticità interpretative e applicative
L’introduzione del comma 2bis presenta rilevanti problematiche applicative. Le condizioni previste risultano di natura fortemente valutativa, lasciando ampi margini di discrezionalità alle stazioni appaltanti e aprendo la strada a un inevitabile contenzioso.
Ad esempio, la stessa nozione di "attività secondarie e accessorie" sembra in contrasto con il limite del 30%, che di per sé non appare accessorio. Inoltre, la legge non fornisce indicazioni su come misurare le attività per calcolare tale soglia, costringendo le stazioni appaltanti a ideare autonomamente criteri di valutazione.
Ulteriori ambiguità emergono nella richiesta che le attività secondarie debbano rappresentare una "categoria omogenea di prestazioni", senza fornire una definizione chiara di "categoria" o criteri di riferimento per l’omogeneità. Tale vaghezza normativa genera incertezza applicativa, complicando il compito delle stazioni appaltanti e aumentando il rischio di ricorsi giurisdizionali.
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Prospetto disabili: invio entro il 31.1.2025
Si avvicina il termine del 31 gennaio 2025 entro il quale, come ogni anno le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in caso di modifiche nell'organico , il prospetto informativo sulla situazione aziendale, ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999.
L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito www. servizi.lavoro.gov.it. accessibile con SPID e CIEIl modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.
Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo di strumenti specifici come le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5 , oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.
Nella compilazione vengono richiesti in particolare:
- – il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
- – il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
- – i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
I datori di lavoro con piu unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Gli intermediari invece effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale .
I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione che fa fede per documentare l’adempimento.
Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.
Il mancato adempimento all’obbligo comunicativo fa scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:
– trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;
– edilizia, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
– impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
– 'autotrasporto: in riferimento al personale viaggiante;
– datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Obbligo collocamento mirato: le novità dal 2018
Dal 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act che ha "accelerato" l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti in su, eliminando la possibilità di adempiere dopo un anno, a partire dalla 16a assunzione. Quindi, sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu dipendenti
NOTA BENE : le aziende che nel corso del 2020 raggiungevano i 15 dipendenti maturando 'obbligo di assunzione, avevano tempo 60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione
Collocamento obbligatorio e invio prospetto: nuove sanzioni
I Decreti N. 193 e 194 2021 del 30 settembre 2021 hanno modificato gli articoli 5 e 15 della Legge 68 1999 che disciplinano l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l'aggiornamento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di collocamento obbligatorio
In particolare :
nel primo provvedimento viene decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo contributo è in vigore dal 1° gennaio 2022 e va versato al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili , ed è riferito a ciascuna unità di personale non assunta e per ogni giorno lavorativo mancato.
Il secondo Decreto ministeriale invece aggiorna delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali, con importo fermo a dicembre 2010. Con il nuovo provvedimento , le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio del prospetto informativo vengono fissate a :
- 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a
- 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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Spese scolastiche 2025 detraibili fino a 1000 euro
L’articolo 1, comma 13, della legge di bilancio 2025 (207 2024) introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, ha disposto l’innalzamento, a regime:
- da 800 a 1.000 euro
- per ogni alunno o studente,
delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.
La novità si applica sulle spese sostenute nel 2025 , detraibili quindi nella dichiarazione 2026.
la detraibilità spese scolastiche fino al 2024
La normativa vigente fino al 2024 prevedeva che le spese di istruzione, dal nido all'università, beneficiano di una detrazione del 19%, ma con massimali variabili:
- Asilo nido: detrazione su un massimo di 632 euro per figlio.
- Scuole infanzia, primo ciclo e superiori: fino a 800 euro per studente.
- Affitto studenti fuori sede: massimo 2.633 euro.
Dal 2015, con la legge della Buona Scuola, le spese scolastiche sono distinte da quelle universitarie. La detrazione si applica solo alle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali, paritarie private ed enti locali), escludendo quelle all'estero.
Piu in generale le spese detraibili sono le seguenti:
- Tasse d’iscrizione e frequenza.
- Contributi obbligatori e volontari deliberati dagli istituti scolastici.
- Servizi scolastici integrativi (mensa, pre/post scuola), anche se forniti da comuni o terzi.
- Gite scolastiche, assicurazioni e attività extracurricolari deliberate dalla scuola.
- Trasporto scolastico (dal 2018) e abbonamenti a trasporti pubblici.
- Corsi presso conservatori e istituti musicali pareggiati antecedenti al DPR n. 212/2005.
Le spese per materiale scolastico e libri non sono detraibili (Circolare 3/E del 2016).
Modalità di detrazione e documentazione necessaria
La detrazione per spese scolastiche non è cumulabile con la detrazione per erogazioni liberali (art. 15, comma 1, lett. i-octies, TUIR) per lo stesso alunno.
Decresce per redditi superiori a 120.000 euro e si azzera a 240.000 euro.
I pagamenti tracciabili sono obbligatori (ricevute bancarie, MAV, PagoPA).
Documentazione necessaria:
Vanno conservate ricevute o quietanze di pagamento per:
- Spese scolastiche diverse dalle universitarie.
- Mensa e servizi integrativi.
- Trasporto scolastico.
- La detrazione non richiede la delibera scolastica se il pagamento è effettuato direttamente alla scuola. Se pagato a terzi, l’attestazione della scuola è necessaria.
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Sicurezza: ricorsi presso ITL non più al Ministero
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito, con la nota n. 378/2025, in corso di pubblicazione, che le disposizioni impartite dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza non devono essere impugnate presso il Ministero del Lavoro, ma davanti al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Questo aggiornamento nasce dalla necessità di armonizzare le procedure con il mutato assetto normativo conseguente alla riforma operata dal DLgs. 149/2015, che ha trasferito le competenze ispettive dal Ministero del Lavoro all’INL.
Ricorsi in materia di sicurezza Il contesto normativo
L'ispettorato ricorda la differenza tra le due previsioni normative utilizzabili da parte degli ispettori
- Art. 10 del DPR 520/55: Consente all’ispettore del lavoro di impartire ordini immediatamente esecutivi, applicabili in ambiti come la prevenzione infortuni o la violazione di norme con margini di discrezionalità. Questo strumento ha un campo d’applicazione ristretto per questo era residuale rispetto ad altri istituti più utilizzati, come la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del DLgs. 758/94. La mancata ottemperanza a queste disposizioni può comportare l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 413 euro in caso di violazioni relative alla sicurezza o igiene sul lavoro, o una sanzione amministrativa (515-2.580 euro) per altre irregolarità.
- Art. 14 del DLgs. 124/2004: Prevede disposizioni esecutive simili a quelle dell’art. 10, ma applicabili solo in caso di violazioni non già punite con sanzioni penali o amministrative. Rispetto all’art. 10, l’art. 14 dispone un sistema sanzionatorio diverso, in quanto la mancata ottemperanza alla disposizione comporta solo una sanzione amministrativa di 1.000 euro.
Viene quindi precisato che in precedenza il ricorso contro una disposizione ex art. 10 doveva essere presentato al Ministro per il Lavoro entro 15 giorni, in virtù del rapporto gerarchico esistente tra il Ministero e gli ispettori. Tuttavia, con il passaggio delle competenze all’INL, tale rapporto è venuto meno.
Oggi, facendo riferimento a quanto previsto con l’art. 14 del DLgs. 124/2004, il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni al Direttore dell’ITL competente, che decide a sua volta entro 15 giorni.
E' importante porre attenzione in ogni caso al fatto che:
- Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
- Se il Direttore dell’ITL non decide entro il termine stabilito, il ricorso si considera respinto.
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FIS e Fondo bilaterale professioni: riduzione contributi 2025
Con la circolare 5 del 20 gennaio 2025 INPS pubblica le istruzioni sulla riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento
- del Fondo di integrazione salariale (FIS) e
- del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, r(di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).
introdotta con i decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, di adeguamento alla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022).
Inoltre è stata prevista una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Entrambe le riduzioni decorrono dal 1° gennaio 2025,
La circolare fornisce in particolare le istruzioni operative e contabili. Di seguito le principali indicazioni .
Riduzione contributi a FIS e Fondo bilaterale professioni : le nuove norme
FIS
La circolare ricorda in primo luogo che i. Fondo di integrazione salariale (FIS) dal 1° gennaio 2022, era è finanziato da contributi ordinari:
- 0,50% per datori di lavoro con media fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento.
- 0,80% per datori con media superiore a 5 dipendenti.
Dal 1° gennaio 2025, è prevista una riduzione del 40% del contributo per i datori con media fino a 5 dipendenti (aliquota ridotta a 0,30%), purché non abbiano richiesto assegni di integrazione salariale per almeno 24 mesi.
Fondo solidarietà attività professionali
Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali con il D.I. 21 maggio 2024 viene aggiornato secondo la normativa sugli ammortizzatori sociali per cui i contributi ordinari sono differenziati per dimensione aziendale:
- 0,50% fino a 5 dipendenti.
- 0,80% da 5,1 a 15 dipendenti.
- 1% oltre i 15 dipendenti.
Inoltre sempre dal 1° gennaio 2025, è prevista la riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50% (ridotta a 0,30%) per i datori fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di integrazione salariale per almeno 24 mesi.
Riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)
In base alla normativa ordinaria contributi addizionali sono variabili in base all’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale:
- 9% per i primi 52 settimane (quinquennio mobile).
- 12% tra 52 e 104 settimane.
- 15% oltre 104 settimane.
Dal 1° gennaio 2025, per datori di lavoro che non abbiano usufruito di trattamenti per almeno 24 mesi le aliquote sono le seguenti:
- 6% fino a 52 settimane.
- 9% tra 52 e 104 settimane.
Istruzioni operative e codice autorizzazione
Dal 1° gennaio 2025, la procedura centralizzata dell’INPS attribuirà automaticamente il codice autorizzazione “2Q” per identificare i datori di lavoro aventi diritto alla riduzione.
In caso di perdita dei requisiti (ad esempio, presentazione di una nuova domanda di integrazione salariale), il codice sarà rimosso automaticamente dalla procedura.
I datori di lavoro possono segnalare situazioni relative all’esonero tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente.
- Sezione: Posizione Aziendale.
- Oggetto: Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali.
La procedura di calcolo INPS sarà aggiornata per applicare automaticamente la riduzione dell’aliquota, se spettante da periodo gennaio 2025 .
La circolare specifica che l'assenza di fruizione per almeno 24 mesi decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di trattamento fruito. sarà verificata su:
Tutte le unità produttive riconducibili al datore di lavoro.
Tutte le matricole contributive associate al codice fiscale aziendale.
Applicazione dell’aliquota ridotta:
- 6% per periodi di integrazione salariale fino a 52 settimane in un quinquennio mobile.
- 9% per periodi tra 52 e 104 settimane in un quinquennio mobile.
Per periodi superiori a 104 settimane, resta applicabile l’aliquota ordinaria del 15%.
Mantenimento delle condizioni per la riduzione:
Se il datore di lavoro presenta una nuova domanda di integrazione salariale, la riduzione del contributo addizionale non sarà più applicabile. In tal caso, l’aliquota ordinaria tornerà ad essere applicata.
Gestione dei pagamenti:
I datori di lavoro devono utilizzare i codici di versamento già esistenti per il pagamento dei contributi, che resteranno invariati anche dopo l’applicazione delle nuove aliquote.