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Domande disoccupazione agricola e ANF 2024: aggiornamento patronati
INPS ha pubblicato con il messaggio 3936 del 25.11.2024 la comunicazione e le istruzioni sulla disponibilità dei tracciati di trasmissione da parte degli Enti di Patronato per le domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2024.
Non ci sono modifiche sul tracciato già in uso nel 2023
E' stato confermato infatti l’utilizzo del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che rappresenta l’equivalente della ricevuta rilasciata per via telematica dagli utenti abilitati.
Questo modulo è accessibile esclusivamente alle Strutture territoriali dell’Istituto attraverso la sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS.
Per gli Istituti di patronato, all’interno del Servizio di trasmissione delle domande relativo ai lavoratori agricoli, è disponibile un file PDF contenente la sezione informativa del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”. Questo documento, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”, può essere scaricato dall’Area di Download presente nel menu principale della funzione “Presentazione domande”.
Domande disoccupazione agricola
Si ricorda che la domanda deve essere presentata:
- dall’interessato o dai suoi eredi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto;
- il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata sopra, se questa coincide con la domenica o festivi.
La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali, In alternativa:
via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
ANF lavoratori agricoli e assegno Unico
Nel messaggio 2023 INPS ricordava anche infine che:
Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 202a, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.
Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.
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CCNL comunicazione artigiani PMI: cosa prevede il rinnovo
Il 18 novembre 2024 è stata raggiunta un’intesa preliminare per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli Artigiani del settore Comunicazione.
Questo accordo coinvolge circa 10.000 imprese e oltre 40.000 lavoratori ed è stato sottoscritto dalle Segreterie Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL insieme alle associazioni datoriali CNA, CONFARTIGIANATO, CASA ARTIGIANI e CLAAI.
Il contratto avrà validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. Il precedente era in vigore dal 2019-2022
Rinnovo ccnl comunicazione artigiani PMI : novità normative
Una Commissione Bilaterale Permanente è stata istituita per monitorare l’impatto delle trasformazioni tecnologiche e digitali sull’organizzazione del lavoro, sulle competenze professionali e sul loro sviluppo. Inoltre, questa commissione analizzerà l’utilizzo e gli effetti dell’intelligenza artificiale nel settore, promuovendone un impiego positivo e minimizzando eventuali impatti negativi sul mondo del lavoro.
Un'altra commissione sarà dedicata alle certificazioni ESG, affrontando temi di sostenibilità. Entrambe le commissioni si riuniranno trimestralmente o su richiesta di una delle parti firmatarie.
Tra le novità normative si segnalano:
- un miglioramento nella gestione del trattamento di malattia: per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99 sono stati aggiunti 90 giorni al periodo di comporto.
- Inoltre, è stato introdotto un nuovo congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere.
- Per gli apprendisti, è stata rivista la normativa sugli scatti di anzianità, che ora potranno iniziare ad essere maturati durante il percorso formativo.
Sezione Speciale per le Imprese Digitali
Una sezione specifica del contratto è stata dedicata alle imprese digitali del settore della comunicazione.
Tra le principali innovazioni, è prevista per alcune figure professionali la possibilità di lavorare con modalità organizzative flessibili, svincolate da rigidi orari di lavoro, concentrandosi su progetti e obiettivi, mantenendo comunque il trattamento economico previsto dal contratto, come stabilito negli articoli 33, parte 1 e parte 2 del CCNL.
Rinnovo ccnl comunicazione artigiani PMI: parte economica
Il rinnovo contrattuale prevede un aumento salariale distribuito in quattro tranches come da tabella che segue :
Tabella Aumenti Economici
Aumenti Economici per il Rinnovo del CCNL Categoria Aumento Totale 1ª Tranche 2ª Tranche 3ª Tranche 4ª Tranche Una Tantum Imprese Artigiane 200 € 70 €
(dal 1° dic. 2024)45 €
(dal 1° lug. 2025)45 €
(dal 1° mar. 2026)40 €
(dal 1° nov. 2026)150 € TOTALI:
100 € (feb. 2025)
50 € (ott. 2025)Imprese Non Artigiane 207 € 70 €
(dal 1° dic. 2024)45 €
(dal 1° lug. 2025)45 €
(dal 1° mar. 2026)47 €
(dal 1° nov. 2026)150 € TOTALI:
100 € (feb. 2025)
50 € (ott. 2025)Si ricorda che il precedente accordo di rinnovo prevedeva a partire dal 1° giugno 2022
- per le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, il versamento di 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
- per le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo,obbligo di erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
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Permesso sindacale: ok al licenziamento per uso improprio
La questione trattata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29135/2024 si inserisce nel complesso ambito della regolamentazione dei permessi sindacali e del loro uso corretto. Questo caso rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, non solo per le implicazioni relative ai diritti dei lavoratori e ai poteri di controllo del datore di lavoro attraverso investigazioni private, ma anche per il tema della proporzionalità delle sanzioni disciplinari.
Analizzeremo nel dettaglio il percorso giudiziario che ha portato alla decisione finale e i principi fondamentali emersi dalla pronuncia della Cassazione.
Licenziamento per uso improprio dei permessi sindacali: il caso
Il caso nasce dall’impugnazione di un licenziamento per giusta causa motivato dall’utilizzo illegittimo di permessi sindacali da parte di un dipendente.
I permessi in questione erano stati richiesti e concessi per due giorni consecutivi, durante i quali il lavoratore avrebbe dovuto svolgere attività sindacali legate al suo ruolo. Tuttavia, secondo quanto emerso durante l’istruttoria, non vi era stata alcuna attività sindacale in quei giorni e il dipendente aveva utilizzato tali permessi per motivi personali.
Questa condotta aveva spinto il datore di lavoro a commissionare un’indagine privata per accertare la reale destinazione del tempo coperto dai permessi sindacali.
I risultati di questa investigazione, successivamente confermati in giudizio, hanno evidenziato che il lavoratore non aveva svolto alcuna attività sindacale nei giorni in questione, recandosi fuori regione per accompagnare un familiare.
Sulla base di tali prove, l’azienda aveva disposto il licenziamento immediato per giusta causa.
Licenziamento e permessi sindaacali: procedimento e argomenti del giudizio
Dopo il licenziamento, il lavoratore aveva deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale competente, sollevando diverse argomentazioni:
- Violazione della normativa sui permessi sindacali: si contestava che il licenziamento fosse contrario agli articoli 23 e 24 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
- Mancata proporzionalità della sanzione: si sosteneva che l’assenza di due giorni non fosse sufficiente per giustificare la rottura del rapporto fiduciario.
- Violazione della privacy: si denunciava l’utilizzo di prove raccolte mediante un controllo investigativo avvenuto durante un periodo di ferie.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la questione in una fase sommaria e in una di cognizione piena, rigettava le richieste del lavoratore. La sentenza veniva poi confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, che approfondiva ulteriormente i temi della proporzionalità della sanzione e della legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro.
In particolare nella sua decisione, la Corte d’Appello aveva motivato il rigetto del ricorso richiamando i seguenti elementi chiave:
- Legittimità del controllo investigativo: il controllo era stato effettuato in luoghi pubblici, con l’unico obiettivo di verificare l’effettivo utilizzo dei permessi sindacali. La Corte ha citato precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 6174/2019) che ribadiscono come il datore di lavoro possa legittimamente accertare l’utilizzo dei permessi retribuiti.
- Abuso del diritto: il lavoratore aveva sviato l’uso dei permessi sindacali, destinandoli a finalità personali. Questo comportamento era stato ritenuto incompatibile con lo scopo protettivo dei permessi sindacali, che mirano a garantire l’effettivo esercizio di attività sindacali.
- Proporzionalità della sanzione: la Corte ha sottolineato che non si trattava di una mera assenza ingiustificata, ma di un abuso grave che comprometteva il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.
Licenziamento e permessi sindacali
Il lavoratore ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi principali:
- Violazione di norme procedurali: si contestava il fatto che il giudizio di primo grado fosse stato deciso dallo stesso giudice sia nella fase sommaria sia in quella a cognizione piena.
- Interpretazione errata delle norme sui permessi sindacali: il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse compreso correttamente la portata del diritto ai permessi sindacali, richiamando precedenti giurisprudenziali che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione.
- Mancata chiarezza dei motivi del licenziamento: si affermava che il lavoratore non era stato adeguatamente informato delle ragioni del provvedimento disciplinare.
La Decisione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 29135/2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno affrontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, sottolineandone l’infondatezza.
Legittimità del procedimento di primo grado: La Cassazione ha ribadito che la decisione delle due fasi da parte dello stesso giudice non rappresenta un vizio procedurale, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/2015.
Uso improprio dei permessi sindacali: I giudici hanno confermato che il diritto ai permessi sindacali deve essere esercitato nel rispetto della finalità sindacale e che il datore di lavoro ha il diritto di verificarne l’uso. L’indagine svolta ha infatti accertato un abuso del diritto, compromettendo il rapporto fiduciario.
Chiarezza dei motivi del licenziamento: È stato confermato che i motivi del licenziamento erano stati chiaramente esplicitati nella lettera di contestazione e nel successivo provvedimento, rendendo privo di fondamento il terzo motivo di ricorso.
Proporzionalità della sanzione: La Cassazione ha avvalorato il giudizio di merito, evidenziando come la gravità della condotta del lavoratore giustificasse il licenziamento per giusta causa.
Considerazioni Conclusive: controlli e proporzionalità sanzioni
Questo caso offre spunti di riflessione su diversi temi cruciali nel diritto del lavoro:
- Da un lato, si evidenzia la necessità di un uso corretto degli strumenti di tutela sindacale, pena il rischio di compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
- Dall’altro, emerge come i controlli svolti dal datore, pur limitati dal rispetto della privacy, siano legittimi se finalizzati a verificare comportamenti potenzialmente lesivi per l’azienda.
La sentenza sottolinea anche l’importanza di un approccio rigoroso nella valutazione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari.
Nel caso specifico, l’abuso dei permessi sindacali è stato considerato un’infrazione grave, giustificando il licenziamento come unica risposta proporzionata alla condotta del lavoratore.
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Costo orario metalmeccanici: tabelle da giugno 2024
E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale, il Decreto direttoriale 73 del 22.11.2024 che fissa il costo medio del lavoro per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e imprese della installazione di impianti, applicabile per i contratti pubblici.
In questo ambito rientrano, nello specifico :
- l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- l’esecuzione presso terzi delle attività stesse,
Il decreto contiene le tabelle dettagliate riguardanti distintamente gli operai e gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Costo orario metalmeccanici: la normativa
Si ricorda che la determinazione del coso medio orario è prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, e affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la effettua sulla base
- dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,
- delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
- dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
E' stato preso a riferimento ancora l'accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL (ancora in vigore in quanto le trattative di rinnovo sono state interrotte con previsione di mobilitazione e sciopero).
Il decreto ricorda che il costo medio orario così determinato può essere comunque soggetto a oscillazioni dovute:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
- specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- oneri derivanti da contrattazione aziendale;
- oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
- oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
- oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.
Costo orario metalmeccanici: valori e tabelle
Riportiamo i valori annui e orari del costo complessivo medio per operai e impiegati nelle tabelle seguenti (il dettaglio nelle tabelle allegate al decreto e in fondo all'articolo)
operai a tempo indeterminato
D1
D2
C1
C2
C3
B1
46.235,43
COSTO ANNUO
34.911,30
38.664,52
39.446,75
40.325,42
43.170,17
COSTO MEDIO ORARIO
21,82
24,17
24,65
25,20
26,98
28,90
impiegati a tempo indeterminato
D1
D2
C1
C2
C3
B1
B2
B3
A1
COSTO ANNUO
34.380,96
38.076,63
38.846,86
39.712,06
42.513,17
45.531,42
48.863,79
54.450,35
55.675,71
COSTO MEDIO ORARIO
21,49
23,80
24,28
24,82
26,57
28,46
30,54
34,03
34,80
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Formazione turismo: proroga per i finanziamenti a fondo perduto
Gli avvisi per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto per progetti formativi di alta qualificazione nell'ambito turistico affidata all’ACI per conto del Ministero del Turismo relativi al “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo”, istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 nell’ambito dell’Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero del Turismo (MITUR) e l’ACI, sono stati prorogati.
La nuova scadenza è fissata al 6 dicembre 2024 per garantire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati alla realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante nelle scienze e nell’economia del turismo.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].
Per ulteriori informazioni, il ministero invita a fare riferimento al testo integrale degli Avvisi Pubblici A e B.
Bando formazione turismo : requisiti e beneficiari
Il fondo conta su risorse complessive per oltre 4 milioni e mezzo di euro che saranno sarà erogate con una procedura valutativa a graduatoria. Sono ammessi al finanziamento:
- istituzioni universitarie,
- istituti e enti di formazione, statali e non,
autorizzati e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca o dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
I beneficiari devono avere una sede operativa in Italia e capacità di erogare Crediti Formativi Universitari (CFU).
Per essere ammissibili inoltre i soggetti devono:
- Essere in regola con obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali.
- Non essere sottoposti a procedure concorsuali o a sanzioni interdittive.
- Possedere capacità operativa e amministrativa per gestire il progetto.
Bando formazione turismo: Come fare domanda
La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del
22 novembre 20246 dicembre 2024 esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo [email protected]. Deve includere un progetto dettagliato che non superi le 40 pagine, contenente:- Finalità e target formativi.
- Specifiche su corsi, modalità di selezione e promozione.
- Elementi logistici e di monitoraggio per l'inserimento lavorativo.
Per la redazione del progetto occorre fare riferimento e utilizzare gli allegati al bando.
Bando formazione turismo: importi e pagamenti
Il totale di risorse finanziarie disponibile è di € 4.600.465,63, ripartiti tra due tipologie di progetti di formazione:
- € 3.842.647,50 per i corsi specialistici.
- € 757.818,13 per i corsi di eccellenza.
I contributi previsti per Ora/Partecipante sono
- Corsi specialistici (40-260 ore): € 6,56 per ora per partecipante.
- Corsi di eccellenza (400-500 ore): € 12,41 per ora per partecipante.
Previsto anche un contributo premiale di € 600 per studente sarà riconosciuto se l’inserimento lavorativo avviene entro 6 mesi dalla conclusione del corso.
Modalità di Pagamento
Anticipo: È possibile richiedere fino al 30% dell’importo complessivo come anticipo.
La richiesta deve essere corredata da una fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, e deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione del finanziamento.
Pagamenti a Stati di Avanzamento Lavori (SAL): I pagamenti saranno effettuati semestralmente, in base al numero di ore di formazione effettivamente erogate per studente alla data di riferimento del SAL.
Saldo Finale: Il saldo sarà erogato al termine del ciclo didattico, previa presentazione di una relazione finale e della documentazione che attesta l’effettiva erogazione dei corsi.
Questi finanziamenti seguono il criterio di “costo standard per ora” e non richiedono giustificativi di spesa specifici; l’ammontare è calcolato sulla base del numero di ore e partecipanti.
Bando formazione turismo: svolgimento dei progetti
I progetti devono coinvolgere imprese sponsor per il placement e possono prevedere tutor curricolari e coaching per l’inserimento lavorativo.
In particolare progetti dovranno riguardare l’organizzazione e l’erogazione di corsi di formazione in servizi turistici, mirati allo sviluppo di competenze specializzate e alla crescita professionale dei soggetti destinatari partecipanti, e dovranno essere orientati al relativo inserimento lavorativo, in collaborazione con imprese sponsor e in raccordo con la piattaforma di inserimento lavorativo del Ministero del Turismo.
I progetti potranno avere ad oggetto in via prioritaria l’organizzazione e l’erogazione di due progettualità formative relative a Corsi di Formazione in servizi turistici destinati alla professione negli ambiti :
- hospitality (es.: Guest Service, International Hosts e Retail, ecc.),
- wellness (es.: Spa Receptionist; Spa Sales Associate; Fitness Instructor) e
- food e beverage (es.: Sous Chef, Runner, Barman, Front House Sommelier e Head Chef, ecc.):
Sono finanziabili:
- Corsi specialistici (40-260 ore), erogabili online o in presenza.
- Corsi di eccellenza (400-500 ore) in modalità ibrida con una parte residenziale.
I corsi di entrambe le tipologie riferiti al primo ciclo sono gratuiti per gli studenti, i quali dovranno essere selezionati da parte del Soggetto beneficiario sulla base di procedure di evidenza pubblica (avvisi per la selezione degli allievi).
Per un maggiore dettaglio dei profili professionali il bando rimanda all’Allegato 3
.Entrambe le tipologie di percorso potranno dare diritto al conseguimento, da parte dei soggetti destinatari partecipanti, di Crediti Formativi Universitari (CFU) e includeranno corsi erogati anche in lingua inglese.
I percorsi devono completarsi entro un anno dall’avvio e sono ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda
Inoltre, un contributo premiale di €600 per studente sarà riconosciuto agli enti organizzatori beneficiari del finanziamento, al raggiungimento dell’inserimento lavorativo entro sei mesi dalla fine del corso.
Per ulteriori dettagli scarica il bando integrale dell'AVVISO A e bando integrale avviso B
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Fondo trasporto aereo nuova comunicazione rioccupazione
Con il messaggio 3868 del 19 novembre 2024 INPS comunica una nuova modalita di comunicazione telematica di attività lavorative per i dipendenti del settore del trasporto aereo durante i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale o NASPi, a partire dal 1° gennaio 2025.
Previsto anche un periodo transitorio in cui saranno attive sia la modalità previgente che la nuova .
Vediamo i dettagli .
Comunicazione durante integrazione salariale straordinaria (CIGS):
Dal 1 gennaio 2025 l'obbligo di utilizzare il servizio "Omnia IS – COM", disponibile sul portale INPS previa autenticazione (SPID, CIE o CNS).
Non sarà più possibile usare il modello SR83 attraverso il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Comunicazione durante la fruizione dell’indennità NASpI:
Dal 1 gennaio 2025 vigerà l'obbligo di utilizzare il servizio "NASpI-Com: invio comunicazione", accessibile sul portale INPS.
Il modello SR83 non sarà più accettato.
Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024 e autocertificazioni
Da oggi e fino al 31 dicembre 2024 le comunicazioni possono essere inviate tramite entrambi i servizi (tradizionali e nuovi):
- Per la CIGS: "Omnia IS – COM" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
- Per NASpI: "NASpI-Com" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Autocertificazioni per lavoro all'estero
Rimane invariato l’obbligo, per il personale navigante, di trasmettere il modello SR85 tramite il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Questo aggiornamento semplifica e uniforma le modalità di comunicazione tramite i nuovi servizi digitali INPS, garantendo maggiore efficienza.
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Bonus Natale: chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici
Il Ministero dell'economia ha pubblicato ieri una serie di faq con chiarimenti in tema di Bonus NATALE da 100 euro rivolto in particolare ai dipendenti pubblici. Le riportiamo di seguito suddivise per argomento .
Si segnala in particolare che la domanda va presentata
- attraverso la piattaforma NOI PA entro il 22 novembre alle ore 12 per i dipendenti con partita stipendiale gestita da NoiPa
- per i dipendenti della sanità all'azienda datrice di lavoro entro il 27 novembre . (vedi per dettagli il secondo paragrafo).
Bonus Natale dipendenti pubblici: faq sui requisiti e importo
1. A quanto deve ammontare il mio reddito complessivo per l'anno 2024 affinché io possa richiedere il bonus?
Per avere diritto al bonus, il lavoratore richiedente deve avere un reddito complessivo non superiore a €28.000 per l'anno 2024, ferma la presenza degli altri requisiti previsti dal DL 113/2024 e dal successivo DL 167/2024.I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non possono essere beneficiari del bonus (art. 50 TUIR).
7. Quando verrà erogato il bonus?
Il bonus verrà erogato nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.
9. Ho un contratto di lavoro dipendente stipulato nel corso dell'anno 2024. Il bonus mi spetta per intero?
No, l'indennità è rapportata al periodo di lavoro nell'anno d'imposta 2024. Ai fini del computo del periodo di lavoro, si tiene conto dei giorni per i quali spetta il bonus, che coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Il sistema NoiPA parametrerà l'indennità alle mensilità lavorate nell'anno (saranno presi in considerazione tutti i mesi nei quali il dipendente ha prestato servizio per almeno una giornata lavorativa). In sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l'indennità a seguito della verifica dell'ammontare del reddito effettivamente percepito e del periodo di lavoro effettivamente svolto. Ulteriore verifica sarà espletata dall'Agenzia dell'Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
10. Ho cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024. Mi spetta il beneficio?
Il lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 può beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
11. Il percepimento del bonus aumenta il reddito complessivo?
No, l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
12. Sono un lavoratore dipendente con figli a carico e convivente con l'altro genitore. Posso usufruire del bonus?
Sì, in quanto secondo l'art. 2, comma 1 del D.L. 167 del 2024 per richiedere il bonus è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Se anche il convivente è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto. Si precisa che per "convivente" si intendono i conviventi di fatto, a norma dell'art. 1, commi 36 e 37, della l. n. 76/2016, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
13. Cosa di intende per nucleo familiare “monogenitoriale”?
Un nucleo familiare “monogenitoriale” sussiste se il lavoratore richiedente, fermo il requisito di un figlio fiscalmente a proprio carico, versa in una delle seguenti ipotesi:
• l'altro genitore è deceduto;
• l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio;
• il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
14. Sono legalmente separato/divorziato e ho un figlio a carico. Ho diritto al bonus?
La norma non prevede esclusioni per i lavoratori legalmente ed effettivamente separati o divorziati, fermi restando gli altri requisiti per richiedere l'indennità.
15. Posso richiedere il bonus se sono unito civilmente con una persona del mio stesso sesso?
Sì, purché sussistano gli altri requisiti sostanziali.i ricorda che, se anche 'altra parte dell'unione civile è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto.
16. Sono un lavoratore dipendente, soddisfo tutti i requisiti indicati dalla legge per richiedere il bonus e percepisco l'assegno unico e universale per figli a carico minori di 21 anni. Posso richiedere il bonus?
Sì, la fruizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico non osta a quella del bonus Natale.
17. Ho un contratto di lavoro a tempo determinato, posso usufruire del beneficio?
Sì, ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).
18. Un contratto di lavoro part time comporta una riduzione del bonus?
Nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro.
19. Ho più contratti di lavoro dipendente. Come si calcola il numero dei giorni per i quali spetta il bonus?
In caso di presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
In caso invece di successione di più contratti di lavoro nel tempo, il bonus sarà erogato dall'ultimo datore di lavoro per la quota di competenza in relazione all'ultimo rapporto di lavoro. Eventuali recuperi e/o integrazioni saranno possibili in sede di dichiarazione dei redditi.
20. Che succede se non ricevo il bonus nonostante ne abbia i requisiti?
Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta, lo stesso può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
21. Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla 13ma mensilità, risulti non spettante?
Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, qualora l'indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l'indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024.
FAQ Bonus Natale dipendenti pubblici: richiesta ed erogazione
2. L'erogazione del bonus è automatica?
No, il bonus non viene erogato automaticamente dal datore. I lavoratori devono fare esplicita richiesta al sostituto di imposta, a seconda delle modalità da quest'ultimo indicate. In caso di mancata presentazione della domanda, sarà possibile fruire del bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025.
3. Come posso richiedere il bonus?
Al fine di facilitare la presentazione della richiesta, per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, è stata istituita un'apposita funzionalità Self service presente nell'Area personale dell'Amministrato, nel menù “Servizi” sotto l'ambito “Stipendiali”.
4. Vorrei richiedere il bonus ma non ho mai effettuato l'accesso a NoiPA. Cosa devo fare?
L'ccesso all'area privata del Portale NoiPA è possibile esclusivamente con SPID, CIE e CNS e all'App NoiPA esclusivamente con SPID e CIE.Per gli amministrati che accedono mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) livello 3 o CNS, l'utilizzo dei servizi dispositivi non richiede l'inserimento dell'OTP (One Time Password).Agli amministrati che si autenticano mediante SPID livello 2 o CIE livello 2, è richiesta invece la generazione dell'OTP per utilizzare i servizi dispositivi.L'OTP può essere richiesto attraverso l'App ufficiale NoiPA e non è più possibile riceverlo attraverso SMS. (Per informazioni su come abilitare l'OTP si rimanda al seguente link: Come abilitare il codice OTP con l'app NoiPA)
5. Entro quando posso richiedere il bonus?
Per i soli lavoratori del settore pubblico la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa il termine per presentare la domanda scadrà alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024. (Per i lavoratori del comparto Sanità si rimanda alla FAQ n.8)
8. Sono un lavoratore dipendente di un'Azienda Sanitaria presente nel sistema NoiPA Sanità. Come faccio a ricevere il bonus?
I lavoratori dipendenti di Aziende Sanitarie o Ospedaliere presenti nel sistema NoiPA non si avvarranno del sistema Self service, ma dovranno presentare al proprio datore di lavoro apposita dichiarazione entro e non oltre il 27/11 p.v., secondo le indicazioni fornite da ciascuna Azienda Sanitaria. Anche detti lavoratori dovranno confermare per iscritto il possesso dei requisiti previsti dalla legge, come specificato all'inizio delle presenti FAQ.La liquidazione avrà luogo nel cedolino di erogazione della 13ma mensilità.
6. Cosa succede se non richiedo il bonus entro il 22 novembre 2024?
Oltre il 22 novembre 2024, l'indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
22. Ho sbagliato ad inserire una richiesta e ho bisogno di inserirne una nuova. Come posso fare?
Per inserire una nuova richiesta è necessario annullare quella precedente cliccando sull'icona "cestino". Si precisa che non è possibile modificare una richiesta, ma solo annullarla e inserirla nuovamente.
23. Ho un coniuge non a carico ed entrambi abbiamo i requisiti per ricevere il bonus. Chi dei due deve richiederlo?
La richiesta del bonus, in caso di coniugi entrambi potenziali beneficiari, dovrà essere effettuata da uno solo dei due al proprio datore di lavoro. Il rispetto di tale condizione sarà verificato in sede di dichiarazione dei redditi 2025. Si ricorda che è sempre necessario inserire nella domanda il codice fiscale del coniuge (anche se non a carico) o del convivente.
24. All'interno del Self service per inserire la richiesta del bonus non trovo i nomi dei miei familiari. Come posso procedere?
Se le informazioni nelle tabelle relative al coniuge/convivente e ai figli risultino mancati o non aggiornate è necessario indicare i codici fiscali e cliccare sul tasto Verifica.
Si ricorda che, per aggiornare le informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico, è sempre possibile utilizzare il servizio “Gestione Familiari a carico e Detrazioni”, sotto la voce “Stipendiali” del menù “Servizi” nella propria area personale.
FAQ Personale a tempo determinato – incarichi supplenza breve e saltuaria
a. I supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus?
Sì, anche i supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus, se soddisfano le condizioni contemplate dall'art. 2-bis del d.l. n. 113/2024 e le modificazioni previste dall'art. 2, comma 1 del DL 167 del 2024. Si segnalano, a tal proposito, anche le indicazioni riportate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024.
b. A quanto ammonterà il bonus spettante ai supplenti brevi e saltuari?
Il bonus spetterà in base ai giorni di servizio che hanno dato diritto alla retribuzione.
c. Che succede nel caso in cui il bonus risulti non spettante o spettante in misura inferiore?
Qualora l'indennità già erogata dal sostituto d'imposta al supplente breve e saltuario risulti successivamente non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo sarà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all'anno d'imposta 2024.Tale previsione non è valida per i titolari di contratti di supplenza fino al termine dell'attività didattica e di supplenza annuale, per i quali il recupero avverrà in sede di conguaglio fiscale (v. FAQ n. 21).
d. Sono un supplente breve e ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Quando riceverò il bonus?
Se verrà emesso un cedolino nella mensilità di dicembre 2024, l'indennità sarà corrisposta in tale data.n caso contrario, il supplente breve e saltuario potrà fruire del bonus esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all'anno di imposta 2024.
e. Sono un supplente breve e saltuario e non ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?
Sì, in tal caso è possibile beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
f. Sono un supplente breve e saltuario, ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA, ma il mio contratto non è ancora visibile all'interno del sistema NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?
L'erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata alla presenza di un contratto a sistema e alla presenza di un'emissione nella medesima mensilità. Conseguentemente, se per qualsiasi ragione il contratto non fosse stato ancora acquisito a sistema o non vi fosse un'emissione a dicembre, sarà possibile beneficiare dell'indennità esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.