-
Appalti e somministrazione illecita: novità dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20591 del 2024, ha trattato una controversia riguardante la distinzione tra appalto e somministrazione illecita di manodopera, con particolare riferimento agli appalti pesanti ovvero ad alto utilizzo di manodopera ( definiti labour intensive nella sentenza).
La decisione, che coinvolge l'Agenzia delle Entrate e una S.r.l., offre un nuovo orientamento sull'applicazione delle normative relative alla somministrazione di manodopera con conseguenze sulla deduzione IVA e dei costi.
Appalti e somministrazione illecita: la controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2015, che contestava alla S.r.l. la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per prestazioni di facchinaggio, consulenze e rimborsi vari, ritenendoli indebiti e configuranti illecita somministrazione di manodopera.
Ricordando che la normativa italiana distingue tra appalto e somministrazione di lavoro sulla base della capacità dell'appaltatore di organizzare i mezzi necessari e assumere il rischio d'impresa, la Corte ha sottolineato che negli appalti labour intensive cioè ad alto utilizzo di manodopera , come nel caso in questione (prestazioni di facchinaggio) l'autonomia organizzativa e direttiva dell'appaltatore sui propri dipendenti è cruciale per qualificare l'appalto come genuino.
L'ordinanza della Cassazione segna un'evoluzione del pensiero giurisprudenziale, stabilendo che negli appalti "leggeri", caratterizzati da una elevata presenza di manodopera, è sufficiente che l'appaltatore gestisca effettivamente i propri dipendenti. Al contrario, se all'appaltatore rimangono solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, il contratto è nullo, con l'impossibilità di detrarsi l'IVA e di dedurre i costi ai fini delle imposte dirette.
Nel caso in esame non è stata valutata la effettiva realizzazione di un risultato autonomo da conseguire attraverso un'organizzazione effettiva e autonoma del lavoro.
Da sottolineare inoltre per la Cassazione che i compensi agli amministratori devono essere deliberati dall'assemblea dei soci, pena la nullità del contratto e l'indeducibilità delle spese correlate. Anche per questo aspetto la decisione impugnata è stata cassata
Appalti e somministazione illecita: conclusioni e riferimenti normativi
L'ordinanza stabilisce un nuovo principio di diritto, superando e chiarendo quanto previsto nella sentenza 18455 del 28 giugno 2023.
«Ai fini della valutazione della deduzione di componenti negativi di reddito ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d. lgs. 446/1997 e dell’esclusione dalla base imponibile ex art. 26
bis della L. 196/1997 e detrazione dell’IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all’art.1655 cod. civ. e l’illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio di impresa e di direzione ed organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore, tenendo presente che l’organizzazione può anche essere minima negli appalti cd. “leggeri” a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, mentre negli appalti cd. “labour intensive” il requisito si sostanzia soprattutto nell’esercizio del potere direttivo dei mezzi e materiali.».
Il motivo di ricorso viene quindi accolto, perché nella fattispecie, il giudice non ha valutato il primo requisito, ossia l’assunzione o meno di rischi da parte dell’appaltatore, concorrente e necessario insieme alla direzione ed organizzazione al fine di consentire all’interprete di distinguere tra l’esistenza di un appalto genuino e l’illecita somministrazione di manodopera.
La Corte di Cassazione ha accolto dunque il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le contestazioni relative alla qualificazione dell'appalto e alla deduzione dei costi per consulenze. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per un nuovo esame conforme ai principi espressi.
Riferimenti Normativi
- D.Lgs. 276/2003, art. 29: Regolamenta il contratto di appalto e la somministrazione di lavoro.
- Codice Civile, art. 1655: Definisce il contratto di appalto.
- D.P.R. 633/1972, art. 19: Dispone sulla detrazione dell’IVA.
- D.Lgs. 446/1997, art. 5, comma 3: Regola la deduzione dei costi.
-
Edilizia, denuncia nuovo cantiere: guida agli adempimenti
La denuncia di nuovo lavoro rappresenta un importante adempimento per le imprese in occasione dell’apertura di nuovi cantieri edili.
Inail ha pubblicato sul proprio sito un nuovo documento, redatto dalla Direzione regionale Inail Lombardia in collaborazione con Assimpredil Ance – Milano Lodi Monza e Brianza e Cassa Edile di Milano, Lodi Monza e Brianza, che fornisce una guida completa per i datori di lavoro riguardo agli obblighi amministrativi nei confronti di Inail, Cassa Edile e Agenzia delle Entrate. Il dossier si articola in domande e risposte, offrendo chiarimenti dettagliati sugli adempimenti richiesti.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi .
SCARICA QUI il documento integrale
Denuncia nuovo lavoro: adempimenti nei confronti di INAIL
Ecco le principali istruzioni concernenti gli obblighi verso inail con tempistica e modalità
Adempimento Descrizione Tempistica Modalità Invio Denuncia Tramite PEC in caso di malfunzionamento sito Entro 30 giorni dall'inizio lavori PEC Denuncia subappaltatore Indicare le date di inizio e fine lavori Al momento dell'inizio lavori Online Rettifica dati Tramite PEC per errori rilevanti Non specificata PEC Comunicazione sospensione/proroga Aprire nuova denuncia DNLTemp Al momento della sospensione/proroga Online In particolare riguardo la compilazione viene chiarito che :
- Non è possibile effettuare variazioni dopo l’invio; eventuali errori rilevanti possono essere corretti tramite PEC.
- Denuncia per interventi saltuari: In caso di manutenzione annuale, si indicano le date dal contratto e le masse salariali per le giornate di impiego.
- Sospensione o proroga dei lavori: Devono essere comunicate aprendo una nuova denuncia DNLTemp.
- Importo lavori in caso di subappalto: Deve essere indicato l’importo totale al netto dell’IVA e la percentuale dei lavori affidati a terzi.
- Retribuzioni per il calcolo dell’importo: Le stesse utilizzate per il calcolo dell’autoliquidazione annuale.
- Denuncia per ATI/RTI: La denuncia deve essere presentata dai datori di lavoro associati o raggruppati.
- Campo “subappalto”: va compilato solo dall’impresa subappaltatrice.
- Lavoratori nel cantiere: Devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati presenti nel cantiere.
- Retribuzioni presunte: Indicare gli imponibili presunti fino al termine massimo del 31 dicembre dell’anno in corso.
- Denuncia per appalto con due committenti: Indicare un solo committente.
Denuncia nuovo lavoro : adempimenti Cassa edile
La denuncia di nuovo lavoro è presentata alla Cassa Edile per l’inizio lavori in un cantiere o per integrare dati di una DNL precedente e include :
- informazioni sull’impresa dichiarante,
- committente,
- dati del cantiere e
- imprese subappaltatrici.
Deve essere presentata contestualmente all’avvio delle opere e in caso di proroga, sospensione o modifica delle condizioni denunciate. È possibile anche delegare un consulente per la presentazione.
In caso di trasferta: La denuncia deve essere inviata alla Cassa Edile della zona dove si svolgono i lavori, con l’elenco degli operai inviati in trasferta.
L'Invio tramite CNCE Edilconnect: sostituisce l’invio cartaceo alla Cassa Edile.
ATTENZIONE La denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile non esonera dall’obbligo di invio all'INAIL.
Denuncia nuovo cantiere edile Adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Con riguardo agli obblighi verso l'agenzia il Dossier ricorda che:
Per superare la presunzione di cessione di beni strumentali non rinvenibili nella sede della società è necessario compilare il Modello AA7/10 per IVA, che deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di apertura e chiusura del cantiere.
La segnalazione deve essere trasmessa per ogni cantiere dove vengono inviati beni strumentali.
Compilazione: nel quadro A, va indicata la partita IVA e la data di variazione (apertura o chiusura del cantiere).
Nella Sezione 2 del quadro G si indica il tipo di comunicazione (A per apertura, C per chiusura) e l’indirizzo completo del cantiere.
-
Formazione in paesi extra UE: finanziamenti per 5 milioni
Fondimpresa, il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ha pubblicatoil mese scorso l'Avviso n. 4/2024 per la "Formazione in Paesi terzi" che offre l'accesso a finanziamenti per implementare programmi di formazione professionale e civico-linguistica destinati a cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, apolidi e rifugiati e per favorire la loro futura assunzione in Italia nelle imprese aderenti.
Sono a disposizione ben 5 milioni di euro , per contributi fino a 500mila euro per ogni soggetto promotore.
Si tratta di una importante opportunità per le aziende italiane di formare e integrare professionalmente cittadini stranieri per integrare il personale mancante da tempo nel mercato nel lavoro nazionale Attraverso questo programma, Fondimpresa contribuisce non solo allo sviluppo delle competenze lavorative ma anche all'integrazione sociale e culturale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Avviso formazione paesi extra UE : gestione e finalità
Fondimpresa è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
La missione di Fondimpresa è promuovere la formazione continua dei lavoratori per migliorare le loro competenze e l'occupabilità, rispondendo alle esigenze delle aziende aderenti.
Le finalita dell'Avviso n. 4/2024 includono in particolare:
- Qualificazione/Riqualificazione Professionale: Fornire ai cittadini stranieri le competenze necessarie per l'assunzione in Italia, riducendo il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.
- Educazione Civico-Linguistica: Offrire formazione sulla lingua italiana e elementi di educazione civica per facilitare l'integrazione socio-culturale dei destinatari.
- Promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs): L'iniziativa supporta vari obiettivi delle Nazioni Unite, come l'educazione di qualità, il lavoro dignitoso e la riduzione delle disuguaglianze.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Requisiti e Beneficiari
Requisiti dei Proponenti
Gli enti e aziende interessati a proporre progetti formativi devono essere iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, rispettando le classi di importo e l’ambito territoriale di iscrizione.
Beneficiari
I destinatari dei piani formativi sono:
- Cittadini che risiedono in Paesi terzi (non UE).
- Apolidi e Rifugiati ovvero stranieri rifugiati in Paesi terzi di primo asilo o di transito.
I partecipanti devono frequentare almeno l'80% delle ore programmate e superare gli esami finali per ottenere la certificazione delle competenze.
Formazione paesi extra UE: durata e caratteristiche dei Piani Formativi
Durata e contenuti dei corsi
Durata Minima: 180 ore.
Durata Massima: 320 ore.
Periodo di Realizzazione: 4 mesi nei Paesi terzi, con un obbligo di avvio entro un mese dall'approvazione del piano e conclusione entro tre mesi.
I percorsi formativi devono includere:
- Lingua Italiana: Almeno 100 ore, con l'obiettivo di raggiungere almeno il livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
- Educazione Civica: 10 ore sui principi fondamentali della Costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.
- Salute e Sicurezza sul Lavoro: Nozioni di base in materia di sicurezza.
- Formazione Professionale: Specifica per il settore di riferimento, con esami finali per la certificazione delle competenze.
Per ottenere il finanziamento ogni azione formativa deve prevedere un minimo di cinque partecipanti e rivolgersi a un massimo di 25.
ATTENZIONE Per l’ammissibilità dei costi, è necessario che almeno cinque partecipanti completino la formazione cioè.
- frequentino almeno l’80% delle ore programmate, e
- vengano effettivamente assunti in Italia.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Modalità di partecipazione
Presentazione delle Domande
Le domande di finanziamento devono essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo : [email protected]
- dal 19 luglio 2024
- fino al 31 dicembre 2024,
salvo esaurimento anticipato delle risorse.
La domanda deve includere:
- Scheda Piano: Comprende la "Scheda Informativa del Piano", creata e compilata dal Soggetto Proponente.
- Dichiarazioni di Partecipazione al Piano: Devono essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutte le aziende beneficiarie.
- Obiettivi Quantitativi e Preventivo Finanziario del Piano: Devono essere predisposti sul file excel disponibile dopo la creazione della "Scheda Piano".
- Formulario di Presentazione del Piano Formativo: Non deve superare le 80 pagine.
- Dichiarazione di Conformità all'Originale: Dei documenti che costituiscono la domanda di finanziamento, sottoscritta digitalmente.
I modelli e tutta la documentazione ulteriore sono disponibili a questo LINK
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: importi, risorse, valutazione
Come anticipato Fondimpresa destina complessivamente 5 milioni di euro per il finanziamento dei piani formativi. Ogni soggetto proponente può accedere a un finanziamento massimo di 500.000 euro
Importo Finanziabile: Ogni piano può ricevere un finanziamento minimo di 41.400 euro e massimo di 73.600 euro.
Erogazione a Saldo: Il finanziamento viene erogato a saldo, entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale.
Cofinanziamento: Le aziende beneficiarie devono cofinanziare il piano formativo in base al regime di aiuti di Stato scelto.
Le domande di finanziamento sono soggette a una verifica di ammissibilità e valutazione da parte di Fondimpresa, basata su criteri seguenti:
Descrizione della Qualificazione Professionale (Punteggio massimo: 200)
- Tipo di figura professionale richiesta
- Analisi del ciclo produttivo dell’azienda o delle aziende coinvolte che evidenzi la necessità dell’inserimento di queste figure professionali
Descrizione della Figura Professionale (Punteggio massimo: 200)
Competenze richieste per la figura professionale
Analisi delle Skills dei Partecipanti in Ingresso e Analisi del Gap Formativo (Punteggio massimo: 200)
- Valutazione delle competenze iniziali dei partecipanti
- Analisi del gap formativo rispetto agli obiettivi del piano formativo
Progetto Esecutivo dell’Attività Formativa (Punteggio massimo: 250)
- Coerenza con le Linee Guida del MLPS
- Coerenza con i fabbisogni aziendali
- Completezza e dettagli operativi del progetto formativo
Adeguatezza della Rete del Comitato di Monitoraggio (Punteggio massimo: 150)
I progetti saranno ritenuti idonei solo se raggiungeranno un punteggio complessivo minimo di 750 su 1000 punti e almeno 100 punti sull’elemento 5 (Adeguatezza della rete del Comitato di Monitoraggio).
-
Compenso commercialista dimezzato per attività facili
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19326 del 15 luglio in tema di compenso ai professionisti in una procedura di fallimento, ha confermato che, in assenza di accordi specifici tra le parti, vanno seguite le indicazioni della “tariffa professionale” come previsto dal DM 140/2012 specificando che
- il compenso per rappresentanza tributaria può variare tra l'1% e il 5% dell’importo eventualmente contestato e che
- a norma dell’art. 18 del DM 140/2012, in caso di attività con bassa difficoltà e complessità la riduzione può arrivare al 50%
Compenso commercialista il caso e la decisione del tribunale
Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da un dottore commercialista contro il Fallimento di una società, in particolare per un contenzioso che ha avuto origine dal decreto del Tribunale di Venezia del 12 ottobre 2017.
Il commercialista aveva contestato infatti il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della società, il quale aveva liquidato un compenso di €37.000 per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello contro l'Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale di Venezia, successivamente, aveva parzialmente accolto il reclamo del commercialista, rivedendo la liquidazione del compenso in €57.155. Questo valore era stato calcolato sulla base della percentuale minima dell'1% del valore della causa, decurtato del 50% per tenere conto dell'attività professionale già retribuita in precedenza.
Decisioni e Motivazioni del Tribunale
Il Tribunale di Venezia aveva determinato che la somma di €146.176 già corrisposta al commercialista dalla società in bonis fosse il compenso per prestazioni professionali precedenti, non computabili per la liquidazione del nuovo compenso.
Il tribunale aveva applicato una decurtazione del 50% al compenso per l'attività difensiva svolta in appello, motivando che il lavoro di studio e difesa era stato già svolto nel giudizio di primo grado e adeguatamente retribuito.
Inoltre, il tribunale aveva escluso la corresponsione di ulteriori compensi per presunte attività professionali stragiudiziali espletate dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR), in quanto non vi era prova della negoziazione e stipulazione di accordi transattivi.
Compenso commercialista: le conclusioni della Cassazione
Il commercialista ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale.
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese tra le parti.
La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, affermando che il tribunale veneziano aveva correttamente applicato i parametri tariffari e giustificato la decurtazione del compenso.
La Cassazione ha anche rigettato i motivi del ricorso incidentale del Fallimento, considerando manifestamente infondate le eccezioni preliminari e inammissibili le censure sul mancato rispetto delle modalità di determinazione del compenso e sulla responsabilità precontrattuale del commercialista.
In conclusione, la Cassazione ha confermato la legittimità della liquidazione del compenso al commercialista operata dal Tribunale evidenziando la corretta applicazione delle norme regolamentari e la valutazione delle attività professionali effettivamente svolte.
Compenso commercialista Riferimenti Normativi
I riferimenti applicabili al caso sono i seguenti:
Art. 26 Legge Fallimentare (L.F.): Reclamo contro i decreti del giudice delegato.
Art. 36 L.F.: Reclamo contro gli atti del curatore.
Art. 111 Costituzione: Impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali.
Art. 28 D.M. 140/2012: Determinazione del compenso per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.
Art. 2233 Codice Civile: Compenso per le prestazioni professionali.
Art. 115 e 116 Codice di Procedura Civile (CPC): Valutazione delle prove.
Art. 360 CPC: Motivi di ricorso per cassazione.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Contributo unificato nel processo civile.
-
DL Semplificazione amministrativa: indicazioni dall’Ispettorato
Il decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 introduce diverse misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con l'obiettivo di ottimizzare la vigilanza e ridurre la burocrazia per le imprese, garantire una maggiore trasparenza e collaborazione tra le diverse amministrazioni, migliorando l'efficienza complessiva dei controlli .
Ecco le principali indicazioni e novità in tema di sicurezza sul lavoro fornite nella nota n. 1357 del 31 luglio 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che analizza l'impatto sul proprio ambito di vigilanza.
Semplificazione degli Adempimenti Amministrativi: limiti e tempi di attuazione
Con riguardo ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro si evidenzia l'introduzione della la "diffida amministrativa", che consiste in un invito a sanare le violazioni che prevedono sanzioni amministrative prima della contestazione formale. Dall'analisi emerge che lo strumento avra una applicazione molto limitata (v. ultimo paragrafo )
Sono previsti anche la standardizzazione dei censimenti dei controlli e la pubblicazione dei relativi risultati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli e di garantire la piena conoscenza degli obblighi ai soggetti controllati .
L'Ispettorato sottolinea che tali disposizioni tuttavia non sono effettivamente operative.
Si prevede, infatti, ad esempio che
- la ricognizione, da parte delle PP.AA. dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati sia effettuata entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale,
- venga effettuata l’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione entro il 30 ottobre 2025 e poi cadenza triennale.
Sistema di Identificazione del Rischio e Fascicolo Informatico di Impresa
Il decreto introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei, tra cui la sicurezza sul lavoro
L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche per definire un livello di rischio basso, certificabile tramite un report rilasciato da organismi accreditati. Questo report sarà inserito nel fascicolo informatico di impresa, consultato dalle amministrazioni per coordinare e programmare i controlli, evitando duplicazioni.
Le modalità di accesso saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Le amministrazioni dovranno dunque consultare il fascicolo informatico prima di avviare attività di vigilanza, rendendo i controlli più efficienti e coordinati.
Procedura di Diffida Amministrativa per violazioni minori e contraddittorio
L'art. 6 del decreto disciplina la diffida amministrativa , applicabile solo per violazioni sanabili con sanzioni pecuniarie non superiori a 5.000 euro, escluse quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro e derivanti da normative europee e internazionali.
In caso di ottemperanza alla diffida entro 20 giorni dalla notifica, il procedimento sanzionatorio si estingue per le inosservanze sanate.
In caso contrario, l'ispettorato procederà alla contestazione dell'illecito, entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della medesima L. n. 689/1981.
In relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili valgono comunque le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 41/2010, secondo cui “il termine di 90 giorni (…) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.
L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico.
Infine si prevede che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall’art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981
La diffida non si applica alle violazioni già accertate nei cinque anni precedenti.
Il decreto introduce anche il principio del contraddittorio nella commisurazione delle sanzioni, basandosi sul livello di rischio e il pregiudizio arrecato.
-
Rimborsi volontari e reddito autonomi: le novità del DL Sport convertito
E' stata pubblicata ieri 31 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale le legge 106 2024 di conversione del Decreto legge 71/2024, ora passa al Senato, che introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza.
Scarica QUI il testo coordinato del DL convertito in legge
Le norme in materia di sport occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di:
- disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi,
- istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche
- modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo ,
- regime fiscale dei compensi degli autonomi
- partecipazione dei dipendenti pubblici.
Vediamo di seguito in particolare le importanti novità quest'ultimo punto.
Rimborsi ai volontari anche a forfait
La novità più rilevante interviene con l'art .3, su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato e attività di volontariato in ambito sportivo.
Si prevede ora, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, la possibilità di riconoscere agli stessi
- rimborsi forfettari ( cioè non dettagliati sulla base di note spese)
- per le spese sostenute, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza,
- fino a 400 euro mensili.
La possibilità è limitata ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
Tali erogazioni saranno possibili a condizione che l'associazione o società dilettantistica adottino preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .
Diverrebbe poi necessario da parte dell'ente comunicare i nominativi dei volontari interessati – con relativi importi percepiti , tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni, a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.
Giova ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito.
In questo caso comunque inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5000 e 15000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.
Pubblici dipendenti: solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5000 euro
Il comma 2 dell'art 3 riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento nella PA di giovani che svolgono attività sportive collaterali .
Si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo, fino all’importo
complessivo dei corrispettivi di 5.000 euro annui, sia sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza, senza necessariamente l'attesa di una autorizzazione formale.Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001 in quanto inserisce tra le deroghe generali le "prestazioni di lavoro marginale".
DL Sport convertito in legge: regime fiscale autonomi e co.co.co
Infine, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico.
In sintesi: i redditi da lavoro sportivo autonomo non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo ma si deve distinguere :
Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo
Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi rientrano tra i redditi diversi.
Anche per questa novità diviene molto probabile l'emanazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire questi nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto alle norme del Terzo Settore.
Allegati: -
Fringe benefits e auto aziendale nel calcolo del TFR
Il valore dell’auto aziendale cosi come il valore delle polizze assicurative, come benefici in natura riconosciuti contrattualmente, devono essere inclusi nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella ordinanza 20398 del 26 luglio 2024.
Analizziamo il caso nei paragrafi seguenti.
Calcolo del TFR e fringe benefits
Il caso riguarda le dimissioni di un dirigente di una SPA che si era dimesso dopo un mutamento sostanziale della sua attività, invocando l'art. 16 del CCNL dirigenti industriali, che prevede il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni entro 60 giorni dal mutamento dell' attività.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha esaminato il ricorso presentato dalla società xxx Spa contro la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale obbligando la società a pagare a A.A. una somma complessiva di €181.545,25, inclusi vari importi per TFR indennità di preavviso
La società ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Firenze riguardo al calcolo dei fringe benefits e all'inclusione dei premi di polizze infortuni e morte nel calcolo della retribuzione ai fini del TFR.
In particolare, la SPA ha sostenuto che la Corte aveva erroneamente utilizzato il valore del benefit dell'auto aziendale per uso promiscuo. La Corte aveva parametrato questo valore ai chilometri annualmente percorsi e considerato i rimborsi per carburante e pedaggi autostradali, oltre al costo dell'auto e alle spese di manutenzione e assicurazione, arrivando a un valore di €1.200 mensili. La società sosteneva invece che il valore corretto fosse quello indicato in busta paga, ovvero €259,95 mensili.
Sulle polizze assicurative la società sosteneva che tali polizze non erano state effettivamente utilizzate quindi non dovevano essere considerate nel calcolo.
TFR e fringe benefits : La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato i due motivi di ricorso citati affermando che
- la norma contrattuale collettiva pertinente prevede tali utilità correlate al rapporto di lavoro, alle quali il dirigente avrebbe avuto diritto, indipendentemente dalla verifica dell'evento assicurato Inoltre, la Corte territoriale ha accertato che il datore di lavoro era inadempiente rispetto al pagamento di un elemento di retribuzione previsto contrattualmente. Pertanto, tale voce doveva essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di preavviso e del TFR.
- Sul costo dell'auto aziendale la Cassazione osserva che la Corte d'Appello valutando il risparmio di spesa del lavoratore come base di calcolo della retribuzione in natura ha correttamente applicato il principio per cui il beneficio in natura riconosciuto contrattualmente, deve essere incluso nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.
In merito viene richiamato il precedente di Cass. n. 16636/2012 in cui si affermava che tutti gli emolumenti che hanno una causa tipica nel rapporto di lavoro devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di preavviso. Questo include il controvalore dell'uso dell'auto aziendale per motivi personali e le relative spese di assicurazione e manutenzione.