-
Mansionario lavoratori sportivi: elenco aggiornato aprile 2025
Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente un terzo mansionario per i lavoratori sportivi.
In allegato al decreto è infatti fornito un elenco di mansioni considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito nel dlgs 36 2021 e successivamente nel 2024.
Solo ai lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.
SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO
Viene fornito anche l'elenco aggiornato complessivo
QUI IL MANSIONARIO COMPLETO AGGIORNATO al 17 aprile 2025
Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA
L'elenco riporta le mansioni e le attività, suddivise sulla base dell'ente interessato e con gli specifici riferimenti normativi
A titolo esemplificativo riportiamo l'elenco completo delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS) Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS Speaker 5.11 RTS Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS Addetto trasporto atleti 5.16 RTS Addetto all’antidoping 5.17 RTS Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS Docenti formatori sportivi 5.21 RTS Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana
Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023 Allestitore del campo gara/allenamento " Referente degli Ufficiali di Gara " Coreografo " -
Contributi formazione per parità di genere: proroga scadenze al 2026
Con il Decreto 24 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025, il Ministero del Lavoro di concerto con il Dipartimento per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha disposto la proroga di dodici mesi dei termini previsti dal precedente decreto del 18 gennaio 2024, pubblicato il 6 marzo 2025.
Quest'ultimo decreto attuativo definiva le modalità di utilizzo del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere, istituito dall’art. 1, comma 660, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Il Fondo ha una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, destinati a sostenere interventi formativi volti a favorire l’accesso delle imprese, in particolare PMI, alla certificazione della parità di genere, così come previsto anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Vediamo piu in dettaglio.
Contributi formazione certificazione di parita: le nuove scadenze
Il decreto 18 gennaio 2024 aveva stabilito che:
- Gli interventi formativi rivolti all'ottenimento dei contributi per la Certificazione dovevano concludersi entro il 30 giugno 2025;
- La rendicontazione delle spese dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2025;
- La documentazione preliminare per la richiesta di acconto dovesse essere inviata entro il 30 giugno 2024.
Con il decreto del 24 marzo 2025, tutti questi termini sono stati prorogati di un anno:
- Gli interventi dovranno ora concludersi entro il 30 giugno 2026;
- La rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2026;
- La documentazione preliminare dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2025.
Questa proroga, accogliendo una richiesta formale del Coordinamento XI^ Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, risponde alla necessità di garantire tempi adeguati per il completamento delle attività formative, tenuto conto delle difficoltà organizzative registrate da molte amministrazioni regionali e imprese.
I datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono quindi aggiornare tempestivamente i piani di lavoro in corso per rispettare i nuovi termini, evitando il rischio di perdere i contributi già assegnati o di vedere compromesso il percorso di certificazione intrapreso.
Fondo certificazione parità: a cosa serve
La proroga rappresenta un’occasione importante per le aziende che intendono valorizzare il loro impegno sui temi della diversità di genere e della responsabilità sociale d’impresa.
Si ricorda che le attività finanziabili attraverso il Fondo sono finalizzate alla realizzazione di percorsi di formazione interna che riguardino:
- La riduzione del gender pay gap;
- Il miglioramento delle politiche di conciliazione vita-lavoro;
- La promozione di una cultura organizzativa inclusiva;
- Il sostegno alla leadership femminile.
Vedi per maggiori dettagli Certificazione parita le linee guida ministeriali per la formazione
Per poter fruire dei benefici del Fondo dunque , è indispensabile rispettare scrupolosamente le nuove scadenze e predisporre adeguata documentazione amministrativo-contabile. Il decreto 24 marzo 2025 chiarisce infatti che la mancata trasmissione della documentazione per l’acconto entro il 31 dicembre 2025 potrebbe comportare il disimpegno delle somme già assegnate.
Giova ancora sottolineare che ottenere la certificazione di parità di genere non rappresenta solo un adempimento formale, ma un reale vantaggio competitivo. Le imprese certificate possono infatti beneficiare di premialità nell’ambito di bandi pubblici e appalti e migliorare il loro posizionamento sul mercato, aumentando l’attrattività verso talenti e stakeholder.
-
CIGS aree di crisi: riparto risorse 2025
Con decreto del 28.3.2025 firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state disciplinate le modalità di riparto delle risorse stanziate per il 2025 a favore delle regioni interessate dalle aree di crisi industriale complessa.
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 24 aprile 2025.
CIGS aree di crisi: quadro normativo
La normativa vigente riconosce alle imprese ubicate nelle aree di crisi industriale complessa la possibilità di accedere a strumenti di integrazione salariale straordinaria, – CIGS – finalizzati alla salvaguardia occupazionale e al rilancio dei territori interessati.
In particolare, l’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno 2025.
Tali risorse, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono destinate a completare i piani di recupero occupazionale nelle aree individuate.
Tabella Risorse CIGS aree di crisi
In attuazione delle previsioni legislative, il Ministero del Lavoro ha avviato una ricognizione dei fabbisogni regionali, sollecitando le Regioni a trasmettere le proprie richieste sulla base dei criteri stabiliti. Dall'istruttoria condotta sono emerse le seguenti situazioni: Le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria e Veneto non hanno avanzato richieste di ulteriori finanziamenti. Le Regioni Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Sardegna, Molise, Campania, Puglia e Sicilia hanno invece richiesto ulteriori risorse. Considerato che il totale dei fabbisogni superava i 70 milioni di euro disponibili, è stato effettuato un riparametramento delle risorse .
Di seguito il riparto:
Regione Importo assegnato (€) Toscana 34.674.679,17 Molise 5.065.286,82 Lazio 8.082.032,72 Puglia 1.739.493,81 Sicilia 1.739.493,81 Sardegna 8.480.032,35 Campania 4.275.580,12 Piemonte 3.769.033,93 Marche 2.174.367,27 Risorse CIGS aree di crisi: modalità operative
Nel decreto si specifica che le risorse assegnate devono essere utilizzate esclusivamente per finanziare interventi di integrazione salariale straordinaria e per l’erogazione di trattamenti di mobilità in deroga
Le Regioni beneficiarie devono:
- Rispettare rigorosamente il limite di spesa attribuito;
- Utilizzare anche eventuali residui disponibili da precedenti finanziamenti;
- Collaborare con l’INPS per il monitoraggio della spesa.
L’INPS, infatti, provvederà a un controllo trimestrale sull’andamento delle erogazioni, trasmettendo apposite relazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Requisiti e domande per CIGS aree di crisi
Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa è disciplinata dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Il trattamento è destinato ai lavoratori e alle imprese con sede in aree riconosciute di crisi industriale complessa, individuate con decreti ministeriali e accordi di programma. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: [email protected].
Destinatari
- Possono beneficiare della misura i datori di lavoro che:
- Abbiano già esaurito i precedenti trattamenti di CIGS;
- Dichiarino l’impossibilità di accedere a ulteriori strumenti previsti dal d.lgs. n. 148/2015.
È necessario presentare un piano di recupero occupazionale, concordato con la Regione, che preveda specifici percorsi di politiche attive finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori. L’accesso al trattamento è subordinato alla stipula di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata.
Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo ministeriale e inviata tramite PEC a [email protected].
Alla domanda devono essere allegati:
- relazione tecnica motivata con il piano di recupero occupazionale;
- Verbale di accordo governativo;
- Verbale di accordo regionale;
- Elenco dei lavoratori interessati;
Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali.
Durata del trattamento
La CIGS può essere concessa per una durata massima di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, come previsto dall’articolo 3-ter della legge 3 agosto 2017, n. 123.
-
Anticipazione mensile del TFR: i chiarimenti dell’Ispettorato
La recente nota n. 616/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta a un quesito formulato dall’Ispettorato metropolitano di Milano, ha fornito chiarimenti rilevanti in merito alla legittimità dell’erogazione anticipata e continuativa in busta paga del TFR. Il documento, alla luce delle previsioni normative vigenti e della giurisprudenza, delinea con precisione i limiti entro cui può essere corrisposta l’anticipazione del TFR.
Cosa prevede la normativa sul TFR
Il trattamento di fine rapporto (TFR) costituisce una forma di retribuzione differita riconosciuta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.
La disciplina del TFR è contenuta nell’articolo 2120 del Codice civile, che regola sia il calcolo della somma maturata sia i casi specifici in cui il lavoratore può richiederne un’anticipazione. In particolare, l’anticipazione è ammessa solo in presenza di determinati requisiti: un’anzianità di servizio non inferiore a otto anni presso lo stesso datore di lavoro, la richiesta da parte del dipendente, e la motivazione legata a specifiche esigenze personali come spese sanitarie straordinarie o l’acquisto della prima casa per sé o per i figli. Oltre a questo, la Legge n. 190/2014 aveva previsto, in via sperimentale e limitatamente al periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori del settore privato di ricevere mensilmente la quota maturata di TFR in busta paga
.
Nota INL 616/2025: chiarimenti sull’anticipazione mensile del TFR
Secondo quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota 616/2025, l’erogazione sistematica del TFR in busta paga, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non è conforme alla normativa. In particolare, viene sottolineato che la pattuizione collettiva o individuale non può comportare l’automatico trasferimento mensile del TFR, poiché questo trasformerebbe la somma in una componente retributiva ordinaria, soggetta a contribuzione previdenziale e fiscale.
Tale interpretazione si fonda anche sull’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4670 del 22 febbraio 2021, che qualifica come “mera integrazione retributiva” le somme corrisposte mensilmente al di fuori dei presupposti legittimi di anticipazione.
Controlli ispettivi e sanzioni per l’erogazione non conforme del TFR
Laddove venga riscontrata una prassi di erogazione mensile del TFR non conforme alla normativa, il personale ispettivo dell’INL è tenuto a intervenire. In particolare, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, è previsto che venga intimato al datore di lavoro di accantonare le quote indebitamente erogate. In caso di inottemperanza al provvedimento di disposizione, si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro, con un importo determinato in 1.000 euro, in quanto non è possibile ricorrere alla procedura di diffida prevista dall’art. 13, comma 2, dello stesso decreto legislativo
.
Allegati: -
Appalti: il nuovo Regolamento ANAC 2025
E' stato approvata l'11 marzo scorso la delibera con il nuovo Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che disciplina l’esercizio del potere di accertamento e sanzione nei confronti delle stazioni appaltanti qualificate. Il documento definisce procedure e criteri per garantire l’integrità del sistema di qualificazione, previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
In particolare, il Regolamento si applica in quattro casi:
- verifica dei requisiti autodichiarati;
- applicazione di sanzioni per gravi violazioni;
- sanzioni accessorie nei casi più rilevanti;
- gestione delle segnalazioni provenienti da verifiche o soggetti terzi.
Le disposizioni del Regolamento adottato con Delibera ANAC n. 126 dell’11 marzo 2025 entrano in vigore l’8 maggio 2025, a 15 giorni dall’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025. Il Regolamento si applica ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito intervenga successivamente a tale data.
Vediamo nei successivi paragrafi maggiori dettagli.
Appalti: violazioni gravi e procedure di controllo
Il documento elenca con precisione cosa costituisce una grave violazione in materia di qualificazione. Tra i principali casi:
- dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti;
- mancata comunicazione della loro perdita;
- rifiuto non giustificato di partecipare a procedure assegnate d’ufficio;
- mancata attuazione delle misure correttive imposte da ANAC;
- uso di personale non effettivamente dedicato alla struttura organizzativa della stazione appaltante.
L’accertamento può avvenire tramite verifiche a campione, controlli interni dell’Autorità o segnalazioni. In caso di sospetti fondati, l’Ufficio preposto avvia un’istruttoria formale, richiedendo documentazione integrativa e permettendo alle parti coinvolte di esporre le proprie ragioni.
Durante la fase istruttoria, è garantito il contraddittorio: l’ente coinvolto può accedere agli atti, trasmettere memorie difensive, chiedere audizioni, fornire chiarimenti e controdeduzioni.
Appalti: sanzioni e provvedimenti previsti
Il procedimento può concludersi in più modi:
- archiviazione in assenza di irregolarità;
- riduzione del punteggio o del livello di qualificazione;
- revoca della qualificazione in caso di gravi carenze;
- sanzione pecuniaria, eventualmente accompagnata da una sospensione temporanea della qualificazione.
La determinazione delle sanzioni tiene conto di:
- gravità e natura della violazione;
- comportamento collaborativo del soggetto sanzionato;
- livello di qualificazione posseduto;
- presenza di violazioni reiterate.
L’Autorità motiva dettagliatamente ogni provvedimento, indicando i termini di pagamento e trasmettendo la decisione all’Ufficio competente per l’aggiornamento dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
l Regolamento si distingue per l’attenzione posta alle garanzie procedurali. Le comunicazioni avvengono tramite PEC o raccomandata A/R. È riconosciuto il diritto di accesso agli atti, con modalità chiare e tempi definiti. Le audizioni possono essere richieste e svolte anche in videoconferenza.
Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito, con possibilità di sospensioni per un massimo di 45 giorni in casi particolari (es. audizioni o richieste istruttorie aggiuntive).
L’intero iter si basa su principi di efficienza, trasparenza e partecipazione, allineandosi agli obiettivi della riforma degli appalti pubblici e potenziando il ruolo di vigilanza dell’ANAC.
Tabella di riepilogo: violazioni e sanzioni per le stazioni appaltanti
Violazione Descrizione Sanzione prevista Scenario di applicazione Dichiarazioni mendaci Dati falsi sui requisiti (es. personale o struttura organizzativa inesistente) Sanzione pecuniaria + possibile sospensione o revoca qualificazione Accertata assenza totale dei requisiti Mancata comunicazione perdita requisiti Omissione dell’obbligo di aggiornare l’ANAC sulla situazione organizzativa Riduzione del punteggio o livello di qualificazione Violazioni non gravi ma reiterate o sistematiche Rifiuto immotivato procedura d’ufficio La stazione appaltante non svolge una gara assegnata da ANAC Sanzione pecuniaria + sospensione qualificazione Assegnazioni ex art. 62, co. 10 Codice Contratti Mancata attuazione misure correttive Inosservanza delle azioni previste nel piano di riorganizzazione Sanzione pecuniaria + riduzione temporanea del livello di qualificazione Criticità che impattano sull’operatività Violazioni reiterate Comportamenti illeciti simili a precedenti già contestati Aumento dell’entità della sanzione pecuniaria Valutazione aggravata dal comportamento abituale Gravi omissioni documentali Mancato invio documentazione richiesta durante l’istruttoria Archiviazione con esito negativo o avvio procedimento sanzionatorio Istruttorie incomplete o non collaborazioni evidenti -
Indennità spettacolo IDIS 2024: scadenza 30 aprile
E' iminente la scadenza per la richiesta del ammortizzatore sociale detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo, che dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS .
Inps ha comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2025. Altre precisazioni hanno riguardato il recepimento "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare
- nuovo requisito reddituale e
- abrogazione degli obblighi formativi
Vediamo di seguito tutte le principali indicazioni dell'Istituto su chi può richiederla, come si procede, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.
Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda
L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo
- lavoratori autonomi,
- co.co.co.,
- subordinati a tempo determinato e
- intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,
impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.
Le novità si applicano anche per le domande riferite al periodo 2024
La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.
L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS
Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024.
Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025
INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura
In particolare,
- l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
- per il requisito contributivo si riduce a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60.
- diventano computabili ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
- si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
- è abrogato l'obbligo di percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.
Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori
L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024 la circolare n. 56/2024, sugli obblighi contributivi e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro.
Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.
In sintesi, sono dovuti:
Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo .
Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) pari allo 0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo.
L'istituto ricorda anche che sono previste:
- Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
- Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.
La circolare fornisce il riepilogo delle aliquote delle contribuzioni minori dovute dal 1° gennaio 2024 per le diverse categorie di lavoratori :
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- NASpI (contr. addizionale) 1,10%*
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%**
- Maternità 0,46%
- Malatia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50% – (oltre i 5 dip) 0,80%
* Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%*
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50%- (oltre i 5 dip) 0,80%
* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORATORI AUTONOMI
lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:
- Maternità 0%*
- Malattia 1,28%*
- Discontinuità 1%
*Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI
- Maternità 0,46%
- Discontinuità 1%
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Discontinuità 1%
Indennità spettacolo compilazione Uniemens
Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti
- A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)
si confermano modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:
- contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
- lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
- lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.
Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
- B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS
nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:
– “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;
– “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.
I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.
- C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Si confermano le consuete modalità.
Per i lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità la procedura di calcolo è adeguata ed eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
Contributo di solidarietà. Modalità operative
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .
Compatibilità IDIS – NASPI
Con il messaggio numero 1733 del 7 maggio 2024, venivano fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per avere diritto alla Naspi, pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.
Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025
In precedenza andavano dedotti per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.
-
Esenzione fiscale a ricercatori con residenza nei Paesi Bassi
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente affrontato nella risposta a Interpello 113 del 16 aprile 2025 un caso riguardante l'applicabilità dell'esenzione fiscale per i ricercatori, prevista dall'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni . Il quesito, presentato da una contribuente residente nei Paesi Bassi ma impegnata in attività di ricerca in Italia, ha sollevato questioni sull'interpretazione e l'applicazione delle norme convenzionali in materia di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e sulle modalità di rimborso delle imposte non spettanti.
L'agevolazione intende favorire la mobilità e la collaborazione scientifica tra i due Paesi.
Ecco i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia in sintesi.
Convenzione Italia Paesi Bassi: l’esenzione per i ricercatori
La contribuente, iscritta all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ha sottoscritto un contratto di lavoro a termine con un'università italiana per svolgere attività di ricerca scientifica. Nonostante risieda nei Paesi Bassi, si reca in Italia per un massimo di 40 ore annuali esclusivamente per lo svolgimento di tale attività. L'università italiana ha applicato l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali sugli emolumenti pattuiti, in base all'articolo 15 della Convenzione, che consente l'assoggettamento del reddito in Italia e il riconoscimento di un credito d'imposta nei Paesi Bassi. Tuttavia, la contribuente ha richiesto chiarimenti sull'applicabilità dell'articolo 20 della Convenzione, che prevede la non imponibilità in Italia dei redditi percepiti da ricercatori per un periodo non superiore ai due anni e sulle eventuali modalità di rimborso delle trattenute già effettuate dall'Università
L'Agenzia delle Entrate ha precisato in primo luogo che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale è una questione di fatto che non può essere oggetto di interpello.
Sull'istanza, l'Agenzia ha confermato che per la normativa fiscale i redditi dei non residenti sono soggetti a imposizione in Italia se prodotti nel territorio dello Stato ma che la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute negli accordi conclusi dall'Italia con altri Stati, che godono di prevalenza sul diritto interno. Nel caso specifico, l'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede che le remunerazioni ricevute da un ricercatore residente nei Paesi Bassi, che si reca in Italia solo per svolgere attività di ricerca, non sono imponibili in Italia per un periodo non superiore a due anni.
Esenzione ricercatori: modalità di applicazione e rimborso
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, la contribuente può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall'università italiana, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione, per un periodo massimo di due anni.
Tuttavia, i sostituti d'imposta possono applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione. Questa prassi amministrativa ha carattere facoltativo e non comporta un obbligo per il sostituto d'imposta, che può continuare ad assoggettare a tassazione i redditi in caso di incertezza.
La contribuente ha la possibilità di richiedere l'applicazione del trattamento convenzionale e il rimborso delle ritenute alla fonte eccedenti, presentando un'istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602.