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Obbligo formativo PA: chiarimenti per gli Ordini professionali
Con l’Informativa n. 116/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti sull’applicabilità della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, riguardante la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione.
La questione sollevata da numerosi Ordini riguarda la possibile estensione dell’obbligo, previsto dalla direttiva sopracitata per i dipendenti pubblici, di svolgere almeno 40 ore annue di formazione, anche al personale dipendente degli Ordini professionali.
L’obbligo di formazione per la PA e gli Ordini professionali
Il Consiglio precisa che l’obbligo delle 40 ore formative annuali riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Tale previsione è strettamente connessa al sistema di misurazione della performance dirigenziale delineato dal d.lgs. 150/2009, da cui gli Ordini professionali sono esclusi per legge.
In effetti, il decreto legge n. 101/2013, art. 2, co. 2-bis, pur richiamando per gli Ordini l’adeguamento ai principi generali del pubblico impiego, esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di performance, riservandole alle sole amministrazioni pubbliche. Ne deriva che gli Ordini non sono destinatari della direttiva ministeriale né del monte ore formativo minimo.
Cosa devono fare gli Ordini: garantire formazione adeguata
Il documento del CNDCEC comunque ricorda che, pur non essendo vincolati all’obbligo delle 40 ore previste per la PA, gli Ordini territoriali devono in ogni caso assicurare un’adeguata formazione ai propri dipendenti chiamati a fornire un servizio al pubblico.
Tale obbligo generale deriva dai principi del d.lgs. 165/2001, che riconosce nella formazione un elemento essenziale per una gestione efficace delle risorse umane nel settore pubblico.
Gli ambiti formativi prioritari sono quelli già previsti da obblighi normativi – come la prevenzione della corruzione, la protezione dei dati personali e la sicurezza sul lavoro – ma gli interventi formativi vanno calibrati sulle specificità organizzative e dimensionali degli enti.
Gli Ordini sono quindi chiamati a predisporre iniziative formative coerenti e mirate, pur in assenza dell'obbligo di rispettare il vincolo numerico delle 40 ore annuali.
Allegati: -
Nuovi congedi e permessi per malattie oncologiche: legge in Gazzetta
Nella seduta dell' 8 luglio 2025, l’Aula Senato ha avviato e concluso, in seconda lettura l’esame del disegno di legge "Permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica" .
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.7.2025, come Legge 106-2025 recante " Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche"
Nella relazione finale sono state evidenziate le principali novità tra cui:
- il periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e
- 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per contratto.
Vediamo meglio tutti i contenuti della legge, in attesa di istruzioni INPS per l'applicazione.
Legge 106 2025 patologie croniche invalidanti o oncologiche: il nuovo congedo
I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 106 2025 riconoscono il diritto a un periodo di
- congedo continuativo o frazionato non superiore ai 24 mesi,
- non retribuito
- con conservazione del posto di lavoro
- per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare,
- che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro.
Alla fine del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere.
La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile.
LAVORO AUTONOMO
Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente.
Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente.
DDL pazienti cronici o oncologici: i permessi
L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Vi è il diritto riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Trovano in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita.
L'indennità per le ore di permesso è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia.
L'indennità è erogata:
- nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale.
- Nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.
Borse di studio” in memoriam” per professioni sanitarie
L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie.
Si demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei premi in oggetto, dei parametri e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi.
Gli articoli 4 e 5 prevedono che
- per l'attuazione l'INPS ricevera uno stanziamento specifico per consentire l'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica
- si conferma la consueta clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
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Nuovo accordo economico degli agenti e rappresentanti 2025-29
Il 4.6.2025 tra: la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti; Confcooperative settore commercio;, Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti; e in rappresentanza degli agenti e rappresentanti :
– [la] Fnaarc, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;
– [la] Filcams-Cgil;
– [la] Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali affini e del Turismo (Fisascat – Cisl);
– [l']Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil);
– [la] Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (Fiarc – Confesercenti);
– [l']Unione Generale del Lavoro (Ugl-Terziario);
– [l']Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);
si è stipulato un nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 28 articoli, di 9 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
L'accordo entra in vigore il 1 luglio 2025 e scade il 30 giugno 2029.
Vediamo di seguito le principali novità la tabella aliquote dal 2026 e i nuovi termini di preavviso. Scarica qui il testo integrale dell'accordo.
novità economiche e tabella Aliquote dal 1.1.2026
Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, introduce importanti aggiornamenti economici per gli agenti e rappresentanti del settore commercio.
Le provvigioni sono ora chiaramente estese anche alle vendite effettuate tramite canali e-commerce aziendali, se riferite a clienti in zona esclusiva.
Cambia anche la base di calcolo dei compensi: saranno computate tutte le somme accessorie (premi, coordinamento, incassi, rimborsi spese forfettari), rendendole rilevanti per la determinazione di indennità e trattamenti economici in caso di cessazione del rapporto.
Rilevanti anche le modifiche sull’indennità di fine rapporto: dal 1° gennaio 2026, si applicano nuove soglie annue sulle provvigioni per il calcolo dell’indennità di risoluzione:
Nello specifico:
- per gli agenti senza esclusiva, la fascia più favorevole è fino a 12.000 euro, mentre
- per i monomandatari l’importo sale a 24.000 euro.
È previsto inoltre un compenso meritocratico aggiuntivo se l’agente ha sensibilmente incrementato il fatturato della mandante. Anche i rimborsi e le spese accessorie rientrano nel calcolo dei contributi al Fondo FIRR Enasarco e dell'indennità di non concorrenza.
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Aliquote
Indennità di base
Indennità integrativa
Totale
A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva
I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.000,00 annui
1%
3%
4%
II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.000,01 annui ed Euro 18.000,00 annui
1%
1%
2%
III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.000,00 annui
1%
–
1%
B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva
I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 24.000,00 annui
1%
3%
4%
II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 24.000,01 annui ed Euro 36.000,00 annui
1%
1%
2%
III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 36.000,00 annui
1%
–
1%
ATTENZIONE L'accordo prevede che la durata complessiva del rapporto va calcolata dal giorno della stipula alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
In caso di recesso immediato, è dovuta un’indennità sostitutiva calcolata sulle provvigioni medie.
AEC Agenti e rappresentanti: novità contrattuali
Dal punto di vista contrattuale, l’AEC chiarisce che anche i contratti a tempo determinato devono rispettare, ove compatibili, le norme su indennità e fine rapporto, e possono essere rinnovati al massimo due volte con forma scritta obbligatoria, pena la trasformazione a tempo indeterminato.
L'accordo rafforza inoltre la tutela in caso di modifiche peggiorative (in peius) di zona, prodotti, clientela o provvigioni: se la variazione supera il 15%, l’agente può rifiutarla e considerare cessato il rapporto con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Cambia anche la disciplina del preavviso, ora strutturata su scala crescente secondo l’anzianità e differenziata tra mono e plurimandatari. (v. tabella sottostante)
Il recesso con effetto immediato richiede il pagamento di un’indennità pari alle provvigioni calcolate sui mesi di preavviso mancanti.
Inoltre, è stato precisato che l’astensione del padre agente in caso di nascita o adozione (fino a 20 giorni) non legittima il recesso da parte della casa mandante.
Infine, il preponente deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a fornire il dettaglio del fatturato utile per il calcolo delle indennità, migliorando la trasparenza del rapporto e facilitando l'operatività dei consulenti.
Durata del rapporto Preavviso dovuto dalla casa mandante Preavviso dovuto dall'agente plurimandatario Preavviso dovuto dall'agente monomandatario Fino a 3 anni 3 mesi 3 mesi 5 mesi Dal 4° anno iniziato 4 mesi 3 mesi 5 mesi Dal 5° anno iniziato 5 mesi 3 mesi 5 mesi Dal 6° anno iniziato in poi 6 mesi 3 mesi 5 mesi -
Intelligenza artificiale: contributi per la formazione da Fondoprofessioni
Fondoprofessioni ha lanciato ieri 23 luglio l’Avviso 09/25, una misura sperimentale interamente dedicata alla formazione sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) per i dipendenti di studi professionali e aziende aderenti. L’iniziativa mira a promuovere l’acquisizione di competenze operative e pratiche legate all’uso consapevole ed efficace delle tecnologie AI nei processi aziendali, ormai ineludibile.
Vediamo meglio a chi si rivolge e come devono essere strutturati i corsi e come richiedere il contributo,
Avviso 9 2025 intelligenza artificiale: finalità e ambito di intervento
L’obiettivo dell’Avviso è finanziare piani formativi altamente personalizzati per singoli lavoratori o piccoli gruppi (massimo tre persone), che siano in grado di trasferire abilità concrete sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel contesto professionale specifico del discente.
Le attività finanziabili spaziano su un ampio ventaglio di applicazioni pratiche dell’IA:
- generazione, sintesi e revisione di testi;
- traduzioni multilingue;
- produzione di contenuti digitali (immagini, audio, video);
- analisi dati e reportistica;
- automazione di processi;
- assistenza clienti e chatbot;
- interpretazione e utilizzo degli output generati dai sistemi AI.
La formazione deve essere orientata all’operatività e alla sperimentazione “sul campo” (on-the-job), con un forte ancoraggio alla realtà lavorativa dello studio o dell’azienda proponente.
- Struttura del piano formativo e metodologia
- Ogni piano formativo dovrà includere:
- mappatura delle competenze esistenti e dei fabbisogni formativi;
- definizione di obiettivi di apprendimento misurabili;
- test finale di valutazione individuale;
- rilascio di attestato delle competenze acquisite, secondo un modello fornito da Fondoprofessioni;
- partecipazione a casi studio, promossi dal Fondo per monitorare l’impatto dell’iniziativa.
I percorsi devono durare almeno 16 ore, con un costo massimo di 100 euro per ora per partecipante, fino a un tetto massimo complessivo di 4.000 euro per piano. Le modalità formative ammesse sono in presenza, a distanza sincrona o in modalità affiancamento diretto.
Chi può partecipare e come aderire
Destinatari della formazione sono i dipendenti con contratto a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato, impiegati presso Studi o Aziende che abbiano aderito a Fondoprofessioni prima della presentazione del piano.
L’adesione al Fondo può essere verificata tramite il Cassetto previdenziale INPS (sezione “Dati complementari” del Fascicolo elettronico). In caso di applicazione del CCNL Studi Professionali e adesione alla bilateralità, è inoltre possibile richiedere a Ebipro il rimborso del 100% della retribuzione dei dipendenti in formazione, fino a 40 ore annue per ciascuno.
Chi può presentare i piani e come funziona l’approvazione
Il proponente del piano formativo è lo studio o l’azienda aderente al Fondo, che si avvale di un ente attuatore accreditato per la progettazione, realizzazione e rendicontazione. Ciascun ente attuatore potrà presentare richieste fino a un massimo complessivo di 12.000 euro.
I piani saranno approvati sulla base di una valutazione qualitativa che considera, tra gli altri, i seguenti elementi:
- descrizione dell’organizzazione e dei destinatari;
- analisi dei fabbisogni e personalizzazione del percorso;
- coerenza e misurabilità degli obiettivi di apprendimento;
- contenuti formativi proposti;
- modalità di verifica finale.
Il punteggio minimo richiesto per l’approvazione è 60 punti su 100. In caso di punteggio ex aequo e risorse esaurite, prevarrà l’ordine cronologico di presentazione.
Modalità di richiesta e fondi disponibili
I piani formativi potranno essere presentati a partire dal 13 ottobre 2025 e sono previste le seguenti scadenze:
Scadenza per la condivisione con le Parti sociali: 3 novembre 2025
Scadenza per presentazione piani al Fondo: 18 novembre 2025, ore 17:00
Tutta la documentazione dovrà essere caricata nella piattaforma informatica di Fondoprofessioni e comprendere:
- domanda di finanziamento firmata;
- documenti d’identità;
- accordo con le Parti sociali;
- visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
- schermata del Cassetto previdenziale INPS.
Rendicontazione e risorse disponibili
Il finanziamento complessivo dell’Avviso è di 150.000 euro, con possibilità di incremento. Il contributo verrà erogato a saldo, entro 90 giorni dalla verifica delle spese sostenute da parte di un revisore legale.
Le attività formative dovranno concludersi entro 12 mesi dalla delibera di approvazione. La rendicontazione finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla chiusura delle attività.
Opportunità e assistenza
L’Avviso 09/25 rappresenta un’opportunità concreta per gli studi professionali e le micro-imprese che desiderano avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale in modo personalizzato, sostenuto e operativo. In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, dotare i propri collaboratori di competenze concrete e aggiornate può fare la differenza nella competitività e nell’efficienza dei processi.
Per informazioni dettagliate e per l’accesso alla documentazione completa, è possibile consultare il sito www.fondoprofessioni.it o contattare il numero 06/54210661.
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Licenziamento: la Consulta amplia i termini di impugnazione per l’incapacità di intendere
La sentenza n. 111/2025 della Corte Costituzionale interviene su un tema centrale per il diritto del lavoro: la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento nei casi di incapacità mentale del lavoratore. La norma in questione è l’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che stabilisce il termine di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla ricezione scritta della comunicazione per impugnare l’atto, anche in forma extragiudiziale.
Per la Consulta tale termine deve decorrere dal momento in cui sia provata la piena capacità di intendere e volere del dipendente.
L'intervento è molto rilevante sia per i dipendenti che per i datori di lavoro e affidando maggiori competenza ai giudici e alle consulenze di parte potrebbe portare forse a maggiori difficolta nella definizione dei casi, soggetti probabilmente a necessita di perizie di parte..
Ecco i dettagli della sentenza
Incapacità di intendere e licenziamento : il caso
Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva ricevuto la lettera di licenziamento ma non l’aveva impugnata entro il termine previsto perché, come emerso nel giudizio, era affetta da una grave crisi psichica che le impediva di intendere e di volere. Dopo il recupero della piena capacità mentale, aveva promosso azione giudiziale, ritenendo che il termine dovesse decorrere dalla cessazione dello stato di incapacità.
La giurisprudenza consolidata fino a quel momento non considerava rilevante l’incapacità naturale per sospendere o far decorrere in modo differito il termine di decadenza.
I giudici si fondavano sul principio della conoscibilità legale degli atti recettizi, come sancito dall’art. 1335 del Codice civile, che presume conosciuto un atto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo prova contraria di impossibilità di averne notizia senza colpa.
La questione era giunta alle sezioni Unite della Cassazione nel 2024 e per la rilevanza demandata alla Corte costituzionale.
Interessante notare che la decisione della Corte costituzionale introduce un correttivo che attribuisce flessibilità al sistema, in presenza di condizioni di incapacità documentata del lavoratore.
Infatti la sentenza non prevede un diverso termine decadenziale rispetto all'ordinario che viene neutralizzato per il tempo in cui il lavoratore si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
la conseguenza è che, durante questo intervallo, non opera l’onere della tempestiva impugnazione stragiudiziale, la quale può essere validamente omessa. Tuttavia, una volta cessata la condizione ostativa, il lavoratore non ha a disposizione un termine “ex novo” fisso che è sempre di 60 giorni.
Tale soluzione non equivale dunque a una proroga automatica del termine di impugnazione, bensì a una compressione temporale residuale entro il perimetro dell’intervallo massimo già previsto dalla normativa di 240 per l'impugnazione giudiziale..
Le conseguenze per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro e i professionisti che li assistono, questa sentenza impone una nuova attenzione nelle ipotesi in cui un licenziamento possa coinvolgere lavoratori affetti da problematiche psichiche, anche temporanee. Pur restando in vigore il principio della certezza giuridica, il rigido meccanismo decadenziale dei sessanta giorni viene ora temperato: il termine non decorre finché il lavoratore non recupera la piena capacità mentale.
In pratica, il licenziamento resta impugnabile entro duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione, anche se non è stato impugnato nei primi sessanta giorni, qualora il lavoratore dimostri di essere stato incapace di intendere e di volere.
Sarà dunque il giudice, in sede di contenzioso, a valutare con attenzione la sussistenza e la durata dello stato di incapacità.
Questo comporta, per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro l’esigenza di un’analisi più articolata in fase precontenziosa, tenendo conto anche delle eventuali condizioni soggettive del dipendente.
Per le aziende, può essere utile rafforzare le procedure di comunicazione e raccolta di eventuali elementi idonei a dimostrare che il lavoratore era nelle condizioni di ricevere e comprendere l’atto di licenziamento, pur nel rispetto della privacy e delle normative in materia di trattamento dei dati sanitari.
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Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza
E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5 di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti autonomi .
I valori principali sono i seguenti :
- tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
- il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro.
- Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
- l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.
Contributi INPGI : chi deve versare
Sono tenuti al versamento del contributo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:
- in forma libero professionale con partita IVA,
- come attività “occasionale” senza partita IVA,
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
- mediante cessione di diritto d’autore.
Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni
Va ricordato che,
- in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020.
- in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.508,75
1.254,38
2.508,75
Contributo Soggettivo (12%)
301,05
150,53
150,53
Contributo Integrativo (4%)
100,35
50,18
100,35
Contributo di maternità (*)
25,00
25,'00
25,00
Totale contributo minimo 2024
426,40
225,71
275,88
(*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Massimale contributivo INPGI
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.
ATTENZIONE : il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
Contributi INPGI 2025 – SCADENZE- come pagare
I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025.
Invece i contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno, con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del
- 31 ottobre
- 30 novembre
- 31 dicembre
sulla base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.
Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi, si ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2024.
Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.
In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi
La circolare evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo.
ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma
I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS entro il 30 settembre.
In proposito INPGI ha reso noto che è stata attivata la procedura telematica , è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.
L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.
Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, da versare entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative si puo consultare anche la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .
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ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).
In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni.
L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.
Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.
Il quadro normativo e i rilievi della Corte
Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955.
Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.
Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica.
Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.
La decisione della Corte costituzionale e conseguenze
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione
L’esclusione del convivente dalla norma, infatti, non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare, va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.
La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema.
Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.