• Lavoro Dipendente

    Cassazione: superminimo riducibile con consenso tacito

    La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con ordinanza n. 22767 del 6 agosto 2025 (ud. 22 maggio 2025), ha deciso sul ricorso proposto da un  lavoratore, già impiegato direttivo,  che aveva ottenuto in primo grado un riconoscimento parziale di differenze retributive; la Corte d’Appello di Ancona, accogliendo l’appello della società, aveva invece ritenuto valida la riduzione del superminimo operata dal datore di lavoro. A.A. ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi.

    Validità della riduzione del superminimo per consenso tacito

    La questione centrale riguarda la possibilità di ridurre unilateralmente o tramite comportamento tacito il superminimo individuale, elemento accessorio della retribuzione. La sua rilevanza discende dal rapporto tra il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. e la disponibilità del superminimo da parte delle parti.

    È stato discusso se il silenzio o la tolleranza del lavoratore rispetto alla decurtazione possano costituire valido consenso alla riduzione retributiva, cioè quale sia il   bilanciamento tra libertà contrattuale e tutela del lavoratore contro rinunce non espresse in forme garantite.

    Analisi e decisione della Cassazione

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza storica (Cass. 5655/1985) che ammetteva la disponibilità del superminimo individuale, ma ha evidenziato il progressivo rafforzamento del principio di irriducibilità della retribuzione (Cass. 22041/2023; Cass. 26320/2024).

    Pur precisando che la riduzione consensuale è possibile solo in sedi protette ex art. 2113 c.c., la Cassazione ha ritenuto che nel caso concreto le doglianze del ricorrente non riguardassero la natura del superminimo, bensì la possibilità di desumere il consenso dal comportamento.

    La Corte d’Appello aveva  concluso  infatti che

    • la sottoscrizione della raccomandata del 2009,  e
    •  l'accettazione protratta della riduzione per sette anni,

    integrassero una rinuncia per facta concludentia.

    Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. La Cassazione ha quindi confermato che non spetta al giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo violazione manifesta delle regole ermeneutiche o di riparto dell’onere probatorio, qui non ravvisate.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando A.A. al pagamento delle spese di lite (3.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori).

    È stato inoltre disposto l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

    Le implicazioni pratiche della decisione

    La decisione ribadisce che il superminimo, pur non essendo parte del minimo inderogabile, non può essere ridotto unilateralmente. 

    La Corte  evidenzia pero anche la possibilità di valorizzare elementi indiziari e comportamenti concludenti per accertare l’accettazione di una riduzione, da parte del giudice di merito.

    Sul piano pratico, la sentenza rafforza l’importanza per i datori di lavoro di formalizzare ogni accordo di modifica retributiva in sedi protette, al fine di prevenire contestazioni. 

    Per i lavoratori, emerge l’onere di manifestare tempestivamente il dissenso a eventuali riduzioni per evitare che il silenzio o la tolleranza siano interpretati come accettazione.

    La pronuncia potrebbe incidere su futuri contenziosi in materia di rinunce tacite e patti peggiorativi della retribuzione.

  • PRIMO PIANO

    Corte UE: Tutela antidiscriminatoria disabili anche per i caregiver

    Con la sentenza C-38/24 dell’11 settembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) ha stabilito un principio di rilievo in materia di parità di trattamento e non discriminazione nei luoghi di lavoro. La decisione affronta un tema particolarmente delicato: il riconoscimento della tutela antidiscriminatoria anche nei confronti dei lavoratori che, pur non essendo essi stessi disabili, si occupano in via continuativa di un familiare affetto da grave disabilità.

    La pronuncia si colloca nell’alveo della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Essa segna un ulteriore passo nella valorizzazione del ruolo dei cosiddetti caregiver familiari, riconoscendo loro il diritto a non subire forme di discriminazione indiretta connesse all’attività di assistenza svolta.

    Il caso di discriminazione di una lavoratrice con figlio disabile

    la controversia trae origine dal ricorso di una lavoratrice, G.L., dipendente della società italiana AB SpA con mansioni di operatore di stazione presso la metropolitana. La lavoratrice aveva più volte richiesto di poter essere stabilmente assegnata ad un posto a orario fisso, anche a costo di un inquadramento inferiore, per poter assistere il figlio minore affetto da grave disabilità e sottoposto a terapie pomeridiane regolari.

    La società datrice aveva concesso soltanto alcune modifiche provvisorie – come l’assegnazione a un luogo di lavoro stabile e un regime orario parzialmente agevolato – senza tuttavia accogliere la domanda di stabilizzazione dell’orario. 

    Di fronte a questo diniego, la dipendente aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo che fosse dichiarato il carattere discriminatorio del rifiuto, con la condanna dell’azienda a riassegnarla a mansioni con orari fissi e a predisporre un piano di rimozione della discriminazione.

    I giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello) avevano respinto il ricorso, ritenendo che le soluzioni provvisorie adottate dall’azienda integrassero già delle “soluzioni ragionevoli”.

     Successivamente, la lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte italiana, richiamando la giurisprudenza europea e in particolare la nota sentenza Coleman (C-303/06, 2008), ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, domandando se la direttiva 2000/78 possa essere interpretata nel senso di estendere la protezione antidiscriminatoria anche ai lavoratori caregiver di persone disabili, e se il datore di lavoro sia tenuto a predisporre soluzioni ragionevoli nei loro confronti.

    La decisione della Corte

    La Corte di giustizia ha accolto le tesi della lavoratrice, affermando che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si estende anche ai lavoratori che, pur non essendo disabili, subiscono svantaggi lavorativi a causa dell’assistenza prestata a un figlio disabile.

    Secondo i giudici di Lussemburgo, la direttiva 2000/78 concretizza il principio generale di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sulla disabilità. Tale principio – interpretato anche alla luce della Convenzione ONU – non può essere limitato ai soli lavoratori disabili, ma si applica anche a coloro che sono penalizzati in ragione del legame stretto con una persona disabile, come avviene per i caregiver familiari.

    Inoltre, la Corte ha precisato che, per garantire l’effettività del divieto di discriminazione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli anche nei confronti del lavoratore caregiver. Tali misure – che possono includere l’assegnazione a mansioni compatibili, la stabilizzazione dell’orario o la riduzione dei turni – devono permettere al dipendente di conciliare il lavoro con le esigenze di cura del familiare disabile. Naturalmente, resta fermo il limite dell’assenza di un onere sproporzionato per il datore di lavoro, valutato tenendo conto della dimensione e delle risorse dell’impresa, nonché di eventuali sostegni pubblici disponibili.

    La sentenza assume quindi un rilievo sistemico: estende espressamente la portata della direttiva 2000/78 alla discriminazione indiretta “per associazione”, aprendo la strada a un’interpretazione evolutiva che valorizza il diritto alla parità di trattamento in tutte le sue declinazioni. 

    La Corte ha tuttavia dichiarato irricevibile la questione sollevata dal giudice italiano circa la definizione stessa di caregiver, trattandosi di nozione non contemplata dal diritto dell’Unione, bensì rimessa al diritto nazionale.

  • Formazione e Tirocini

    Giovani disoccupati, arriva AppLI: il tutor digitale gratuito per trovare lavoro

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con INPS, ha lanciato AppLI, un assistente virtuale gratuito progettato per accompagnare i giovani tra i 18 e i 35 anni nel percorso verso l’occupazione. 

    Lo strumento, accessibile online senza limiti di orario all’indirizzo https://appli.lavoro.gov.it, rappresenta una novità importante nelle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale.

    Per accedere al servizio è sufficiente autenticarsi con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

    Orientamento per i giovani disoccupati

    AppLI è pensato in particolare per i cosiddetti NEET (giovani che non studiano e non lavorano) e mira a contrastare il fenomeno con un approccio innovativo. Si tratta del primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente sviluppato da una Pubblica Amministrazione.

    Grazie a questa tecnologia, il “web coach” del Ministero riesce a proporre percorsi personalizzati in base a competenze, interessi e obiettivi dei singoli utenti, fornendo strumenti concreti per l’attivazione e riattivazione lavorativa.

    Il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha sottolineato come la tecnologia, se usata con responsabilità, possa avvicinare i cittadini ai servizi pubblici: «AppLI è uno strumento gratuito e umano, che non sostituisce gli operatori ma li affianca, offrendo opportunità concrete ai giovani».

    Cosa fa concretamente APPLI

    L’assistente digitale è stato progettato per accompagnare i giovani passo dopo passo. In particolare:

    1. Ascolta e orienta: individua competenze e aspirazioni e propone un percorso su misura.
    2. Allena: suggerisce corsi, pillole formative e strumenti per colmare lacune professionali.
    3. Avvicina al lavoro: segnala opportunità occupazionali e servizi disponibili sul territorio.
    4. Accompagna: invia promemoria e incoraggiamenti, per trasformare i buoni propositi in risultati concreti.

    L’obiettivo è rafforzare il legame tra giovani, servizi pubblici e mondo del lavoro, creando un ponte tra formazione e inserimento occupazionale.

    Sicurezza, trasparenza e tutela dei dati

    Un punto centrale del progetto riguarda la protezione della privacy. AppLI è stato sviluppato secondo i principi di “privacy by design” e nel pieno rispetto del GDPR e dell’AI Act europeo.

    Le conversazioni con l’assistente seguono principi di equità, trasparenza e responsabilità, senza sostituire le attività dei Centri per l’Impiego né prendere decisioni al posto delle persone. L’uso è quindi sicuro e conforme alle normative vigenti.

    AppLI : sostegno in evoluzione con il portale SIISL

    AppLI si inserisce nell’ecosistema del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), già operativo con le misure di sostegno al reddito e di attivazione al lavoro. Con questo nuovo strumento, il Ministero del Lavoro conferma l’impegno a valorizzare il capitale umano delle nuove generazioni, offrendo un supporto digitale gratuito, accessibile e costruito “con i giovani e per i giovani”.La versione attuale di AppLI è sperimentale e soggetta a miglioramenti costanti, anche grazie ai feedback degli utenti. Nei prossimi mesi sono previste nuove funzionalità, una maggiore integrazione con i servizi territoriali e un’estensione graduale della platea dei beneficiari.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Fondo pensione: regime fiscale per maggiorazione delle capitalizzazioni

    Con la Risposta n. 245 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione. Il chiarimento riguarda in particolare le somme aggiuntive corrisposte a titolo di capitalizzazione delle pensioni maturate entro il 31 dicembre 2006, oggetto di specifici accordi di trasformazione delle rendite in capitale risalenti al 2021. L’Amministrazione finanziaria ha definito il corretto regime fiscale da applicare a queste prestazioni.

    Il caso : maggiorazione aggiuntiva alla rendita

    Un fondo pensione di un gruppo bancario ha chiesto chiarimenti all'Agenzia in merito alla corretta tassazione di alcune somme erogate agli iscritti. 

    L'azienda spiega che negli anni precedenti erano stati avviati processi di fusione tra fondi pensione preesistenti, con l’obiettivo di uniformare i regimi previdenziali. In particolare, nel 2019 vennero siglati accordi che consentivano la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e la modifica dal modello a prestazione definita al modello a contribuzione individuale.

    Nel 2021, i pensionati già cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006 ebbero la possibilità di trasformare le rendite in erogazioni una tantum, cioè in capitale. L’operazione fu effettuata nel rispetto del regime transitorio di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

     In quell’occasione, i capitali corrisposti vennero assoggettati al regime di tassazione separata previsto dagli articoli 17 e 19 del Tuir (d.P.R. 917/1986).

    Successivamente, nel 2023, in base all’avanzo tecnico risultante dal bilancio del fondo, fu calcolata una “maggiorazione individuale” destinata sia a chi aveva scelto la capitalizzazione nel 2021 sia agli iscritti ancora presenti al 31 dicembre 2022. Tale somma, prevista in forma capitale, sarà erogata nel 2025 ai beneficiari. 

    Da qui il dubbio del fondo: come tassare correttamente questa maggiorazione, visto che interviene a distanza di anni dalla prima operazione?

    Le soluzioni prospettate dall’Istante

    Secondo l’interpretazione proposta dall’istante, la prestazione aggiuntiva avrebbe potuto essere inquadrata in due modi:

     Da un lato, essendo determinata dopo il 2007, si sarebbe potuta ritenere soggetta al regime previsto per le prestazioni maturate successivamente a tale data, cioè tassata con aliquota del 15% come stabilito dall’articolo 17 del d.lgs. n. 252/2005.

    Dall’altro lato, si è evidenziato come la maggiorazione fosse di fatto collegata a posizioni maturate entro il 2006. Di conseguenza, avrebbe dovuto seguire le stesse regole fiscali già applicate alla capitalizzazione del 2021, cioè la tassazione separata con aliquota interna calcolata secondo le disposizioni vigenti al momento in cui era maturata la prestazione principale.

    Il fondo riteneva dunque che, per coerenza, l’aliquota dovesse essere ricalcolata considerando l’intera anzianità degli iscritti e includendo anche la somma aggiuntiva, per poi detrarre l’imposta già applicata nel 2021 sulle somme liquidate in quell’anno.

    La decisione dell’Agenzia delle Entrate

    Con la risposta l’Agenzia delle Entrate ha  chiarito innanzitutto che, essendo la maggiorazione individuale da erogare nel 2025 riferibile a prestazioni maturate prima del 1° gennaio 2007   deve applicarsi la disciplina previgente al d.lgs. n. 252/2005, in linea con quanto chiarito dalla circolare n. 70/E del 2007 e dalla risoluzione n. 30/E del 2002.

    Infatti  la somma aggiuntiva non rientra nel regime ordinario delle prestazioni maturate dopo il 2007, ma segue il regime di tassazione separata previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir,  per le capitalizzazioni delle pensioni. 

     In particolare afferma l'agenzia,  l'aliquota interna deve essere calcolata ai sensi dell'articolo 19,comma 2, del Tuir, pro tempore vigente, sulla base delle aliquote vigenti nel 2021:

    1. sommando, ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la somma addizionale, dovuta sulla base dei calcoli dell'attuario, alla somma già erogata nel 2021;
    2. considerando, ai fini del calcolo dell'anzianità, l'intera anzianità maturata degli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del  servizio.

    Pertanto, si ritiene corretto applicare tale aliquota interna alla somma lorda derivante dalla capitalizzazione aumentata della ''maggiorazione individuale'' calcolata dall'attuario per determinare le imposte complessivamente dovute. 

    Da quest'ultimo  ammontare dovrà essere detratta l'imposta già applicata nel 2021 sulle somme oggetto di capitalizzazione; il residuo costituirà l'imposta dovuta sull'indennità calcolata dall'attuario

  • Riforma dello Sport

    Erasmus+ per personale sportivo: prossima scadenza 1 ottobre

    Il programma Erasmus+ 2021-2027 è lo strumento dell’Unione europea che sostiene con finanziamenti a fondo perduto la mobilità  dei lavoratori nei settori  istruzione, formazione, gioventù e sport. 

    Per il settore sportivo, una delle misure di maggiore interesse è chiamata  Mobilità del personale nello sport (KA182), che consente ad  enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di investire nella crescita del proprio staff attraverso esperienze di apprendimento all’estero.

    Dall’Invito  2025 — EAC/A08/2024 (GUUE),  si segnala che c'è tempo  fino al 1° ottobre 2025 per presentare domanda di accreditamento Erasmus, passaggio essenziale per accedere stabilmente a queste opportunità nei prossimi anni.

    In Italia la gestione del programma è affidata all'Agenzia per i Giovani in collaborazione con il Dipartimento dello Sport.

    Erasmus + sport: beneficiari, obiettivi e i vantaggi

    La mobilità del personale sportivo come detto  rientra nell’Azione Chiave 1 di Erasmus+ e riguarda allenatori, istruttori, volontari e membri dello staff attivi nello sport di base, cioè quello praticato a livello locale e amatoriale.

    I documenti ufficiali specificano che  “Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.”

    Per il campo dello sport, KA182, si specifica che il soggetto richiedente può essere

    1. un’organizzazione sportiva (pubblica o privata) che opera a livello di base, non profit, 
    2. una organizzazione non di base solo se la partecipazione del personale va a vantaggio degli sport di base.

    Gli obiettivi principali sono:

    • migliorare le competenze e le qualifiche del personale sportivo tramite esperienze formative all’estero;
    • rafforzare la capacità organizzativa delle associazioni sportive di base;
    • favorire lo scambio di buone pratiche e metodi di allenamento tra Paesi europei;
    • promuovere inclusione sociale, uguaglianza, stili di vita sani e sostenibili attraverso lo sport.

    Le organizzazioni interessate  possono quindi presentare progetti che, oltre a valorizzare i propri tecnici e volontari, rafforzano l’intero sistema sportivo territoriale con competenze nuove e contatti internazionali.

    La partecipazione a Erasmus+ Sport offre vantaggi concreti per associazioni e società sportive dilettantistiche:

    • Formazione gratuita del personale senza oneri diretti per l’ente;
    • Crescita organizzativa grazie a nuove competenze e metodi importati dall’estero;
    • Reti internazionali e collaborazioni durature con club e associazioni europee;
    • Grande visibilità e prestigio a livello europeo, con maggiore attrattività per soci, partner e sponsor;

    Ricadute locali positive: staff più preparato significa attività sportive di base più qualificate, inclusive e sostenibili.

    Attività finanziabili e copertura dei costi

    Sono previste due principali tipologie di attività di mobilità:

    1. Job shadowing o affiancamento lavorativo (da 2 a 14 giorni): osservazione sul campo delle pratiche organizzative e tecniche presso un’organizzazione ospitante in un altro Paese.
    2. Incarichi di allenamento, coaching o formazione (da 15 a 60 giorni): svolgimento diretto di attività di allenamento o formazione all’estero, con scambio di esperienze tra pari.

    Il finanziamento Erasmus+ copre:

    • spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio);
    • costi organizzativi per le associazioni partecipanti;
    • contributi aggiuntivi per l’inclusione di partecipanti con minori opportunità o per accompagnatori;
    • costi eccezionali (visti, esigenze particolari).

    Tutte le attività  devono essere senza  scopo di lucro. Non ci sono limiti di età per i partecipanti.

    ERASMUS + Sport: scadenza e documenti ufficiali

    Per lo sport e la mobilità del personale, la scadenza da segnare in agenda ad oggi  è:

    • 1° ottobre 2025 ore 12:00 (ora di Bruxelles) → termine per la presentazione delle domande di Accreditamento Erasmus.

    Gli accreditamenti sono fondamentali perché consentono alle organizzazioni, comprese ASD e SSD, di partecipare alle attività di mobilità del personale n nei bandi futuri  (le scadenze per i i progetti sono solitamente a febbraio /marzo )

    Le candidature devono essere trasmesse online attraverso i portali ufficiali Erasmus+, seguendo le regole indicate nella Guida 2025 del programma.

    Per approfondire ecco  i testi ufficiali:

    Invito a presentare proposte 2025 — EAC/A08/2024 (Gazzetta ufficiale UE): testo completo

    Guida 2025 del programma Erasmus+: documento ufficiale

  • Lavoro Dipendente

    Decreto flussi: domande stagionali turismo da perfezionare entro il 21.9

    A partire dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025) era  attiva la seconda fase di precompilazione delle domande di nulla-osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri subordinati da inviare nel click day del 1 ottobre. Si tratta in particolare delle richieste per  lavoro stagionale, con riferimento al settore turistico-alberghiero. Il ministero apre lo sportello per completare le domande dal 15 al 21 settembre 2025.

    Le domande vanno  presentate attraverso il Portale servizi ALI, gestito dal Ministero dell’Interno vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo.

    Si ricorda che il ministero ha comunicato il riparto di ulteriori quote di ingressi rispetto al Decreto flussi originario 

    Tabella ulteriori quote ingresso per regione 19 maggio 2025

    E' stata pubblicata sul sito istituzionale, sezione pubblicità legale la Nota del Ministero del lavoro  attuativa del D.P.C.M. 27 settembre 2023 – Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 – per l'ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato. 

    Si tratta in particolare di ulteriori n. 22.968 quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e stagionale (articoli 6 e 7 del D.P.C.M)., secondo le previsioni dell’art. 9, comma 2, in base al quale, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day,  il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rilevato  quote significative non utilizzate  e viene quindi  effettuata  una diversa suddivisione  sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

    Il ministero precisa che  si tratta di quote non ripartite con la nota prot. n. 1054 del 12.02.2025 sulla base dei dati  comunicati il 13.05.2025 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione (SUI). 

     A  tal fine si utilizza una parte del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne dall’art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.

     Viene anche ricordato che  il 30% delle quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (15.000) verrà assegnato a seguito del secondo click day del 1° ottobre 2025,

    Ecco una tabella delle quote per regione :

    Regione Totale Lavoro Subordinato Stagionale Totale Lavoro Subordinato Non Stagionale
    Abruzzo 53 144
    Basilicata 176 114
    Calabria 422 190
    Campania 519 650
    Emilia-Romagna 877 926
    Friuli-Venezia Giulia 2 0
    Lazio 897 1195
    Liguria 60 289
    Lombardia 816 3620
    Marche 182 208
    Molise 290 59
    Piemonte 63 466
    Puglia 5015 1494
    Sardegna 374 41
    Sicilia 230 141
    Toscana 331 642
    Umbria 8 1
    Valle d'Aosta 7 1
    Veneto 1242 1217

    Scarica qui le tabelle dettagliate ufficiali del riparto quote di ingresso 

    Compilazione domande lavoro stagionale turismo dal 1 al 31 luglio 2025

    Giova ricordare che per presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro  occorre effettuare la  precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI (“portaleservizi.dlci.interno.it”) gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).

    In particolare  per il click  day del 1° ottobre 2025 la precompilazione è consentita dal 1° al 31 luglio 2025.

    Vengono quindi contestualmente effettuati i controlli sui  prerequisiti e e in caso di esito favorevole,  il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta, riceve al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) il codice di attivazione domanda.

    Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI l’avviso di “pratica al momento non in quota”.

    I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro mentre non ci sono limiti per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro. 

    Domande turismo da completare dal 15 al 21 settembre: istruzioni

     Sul sito del ministero è apparso il seguente avviso:

    Le domande del settore turistico – alberghiero, precompilate nel mese di luglio 2025, che alla data del 31 luglio risultavano ancora nello stato "DA COMPLETARE", possono essere perfezionate nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 e portate nello stato “DA INVIARE”, ossia quello stato che consente l’invio della domanda nella giornata di click day (1 ottobre 2025). 

     Date e orari: dal 15 al 21 settembre 2025, tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto il giorno.

    Tipologia domande: Lavoro subordinato stagionale (mod. domanda C- STAG – settore turistico/alberghiero).

    PASSAGGI PROCEDURALI

    • ·  Accedi al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) e seleziona il pulsante “Area riservata”;
    • ·   Effettua l’autenticazione tramite SPID o CIE;
    • ·  Seleziona la sezione “Precompilazione CSTAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO (CLICK DAY 1° OTTOBRE), raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”;
    • ·      Seleziona la domanda che si desidera modificare, portare a completamento o eliminare la stessa;

    In questa finestra temporale non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà possibile solamente accedere alle domande già inserite nel mese di luglio scorso e, tramite la funzionalità Modifica, portarle allo stato Da inviare.

    I campi asincroni, che, eventualmente, non risultavano ancora compilati alla precedente chiusura della precompilazione di luglio scorso, risulteranno popolati.

    Ricorda sempre di effettuare nuovamente il salvataggio.

    E’ possibile continuare a presentare i modelli di domanda A-BIS, B2020, C-STAG (agricolo-turistico), accedendo dalla sezione “Compila domande > Nulla Osta per motivi di lavoro”. Tali domande e le altre eventualmente già, in precedenza, compilate saranno ricercabili dalla sezione “Ricerca domande”.

    Click Day – 1° ottobre 2025

    Il 1° ottobre 2025, a partire dalle ore 9:00, sarà possibile inviare le domande C-STAG DF25 riferite al SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO,  che sono state precompilate e si trovano nello stato di lavorazione "DA INVIARE". Queste domande saranno soggette a graduatoria distinta, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, lettera b) del DL n. 145/2024. 

     HELP DESK

    Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l’Help Desk tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page di questo Portale Servizi ALI o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio sarà attivo da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 20:00.

  • Contributi Previdenziali

    Estratto contributivo INPS: novità 2025

    Con il Messaggio INPS n. 2553 del 2 settembre 2025, l’Istituto ha annunciato un’importante evoluzione del servizio di consultazione dell’estratto conto contributivo, nell’ambito dei Piani di Evoluzione dei Servizi (PES) 2024 previsto dal PNRR .

     Il nuovo sistema permette di visualizzare meglio i periodi  coperti da contribuzione  e la veste grafica rinnovata semplifica la consultazione, consentendo una visione più immediata  della posizione assicurativa del contribuente.

    Ricordiamo cos'è l'estratto conto contributivo,  a cosa serve e vediamo  come si accede al  servizio.

    Estratto conto contributivo: cos’è, a cosa serve

    L’estratto conto contributivo è il documento messo a disposizione dall’INPS che riepiloga tutti i versamenti contributivi accreditati nel corso della carriera lavorativa. Contiene, in ordine temporale:

    • i periodi di lavoro e 
    • la tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto),

     specificando la gestione previdenziale di appartenenza. 

    Si tratta di uno strumento essenziale per il lavoratore e per il pensionato, che consente di verificare la correttezza dei dati registrati, individuare eventuali anomalie e stimare  il futuro diritto a pensione. 

    Attraverso l’estratto conto è possibile monitorare la propria posizione assicurativa ed intervenire tempestivamente in caso di contributi mancanti o non correttamente attribuiti.

    Come si consulta l’estratto conto

    L’estratto conto contributivo può essere consultato direttamente online sul sito INPS,  utilizzando SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS.

     In alternativa, la richiesta può essere effettuata tramite Contact Center Multicanale (803 164 da rete fissa, gratuito, oppure 06 164 164 da rete mobile) o ancora, tramite patronati e intermediari autorizzati.

    Un soggetto iscritto, invece, a due o più Gestioni, vede  un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati. 

    Cliccando sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo, viene visualizzata la sezione dedicata alla corrispondente Gestione. 

    Grazie agli altri strumenti online messi a disposizione dall’Istituto, l’assicurato può inoltre inviare segnalazioni contributive per correggere eventuali errori o chiedere l’accredito di periodi non registrati (v. sotto)

    Il costante aggiornamento della propria posizione previdenziale è molto utile perche  consente di affrontare con maggiore consapevolezza la pianificazione pensionistica.

    Clicca qui per accedere al servizio

    La correzione delle anomalie sui versamenti contributivi

    Per correggere anomalie presenti nella propria posizione assicurativa, richiedere l’accredito o modificare i periodi contributivi, una volta effettuata l'autenticazione, l'utente può visualizzare le informazioni sulla propria posizione contributiva e utilizzare gli strumenti a disposizione nel portale per la gestione delle segnalazioni da inviare all'INPS.

    Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

    Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

    Le criticità operative

    Gli esperti e operatori hanno evidenziato alcuni aspetti problematici che necessiterebbero di migliorie. In particolare :

    Il prospetto riepilogativo non mostra il totale dei periodi utili ai fini pensionistici né la loro progressione cronologica, privando l’utente di un’informazione essenziale.

    •  i mesi di contribuzione alla gestione separata non compaiono direttamente nel riepilogo ma solo nei dettagli o nei file scaricabili, che paradossalmente non riportano la nuova visualizzazione unificata. 
    • È stato rimosso l’estratto Ca.R.Pe., indispensabile per i calcoli con i software INPS.
    • Queste lacune complicano la valutazione della posizione contributiva in gestioni complesse (pubblici dipendenti, ex Enpals, agricoltura), dove restano frequenti periodi da verificare, eccedenze e regole particolari.

    Viene anche sottolineato che i simulatori online  INPS , pur utili, non coprono tutte le casistiche. 

    Rimane cruciale sempre quindi l’analisi di un consulente previdenziale esperto  per interpretare correttamente i dati e sostenere gli utenti nella pianificazione del proprio accesso alla pensione.