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Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2025
E' stato pubblicato sul sito del ministero del lavoro il decreto direttoriale 5 del 29.1.2025 della direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce
- L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla data di emanazione del decreto e
- il costo del lavoro in edilizia a livello provinciale, per operai e impiegati
Il decreto fornisce in allegato le tabelle di dettaglio.
Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento
Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
- CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 03 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 29 luglio 2019
- CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
e sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da dicembre 2023;
Il decreto precisa che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni
La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche
La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:
- Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
- Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).
I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti.
Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili
Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.
Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori
Richiesta tramite servizio online
Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.
Tempistiche di invio della richiesta
La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).
Informazioni da includere nella richiesta
Nella richiesta è necessario:
- Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
- Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
- Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).
Aggiornamenti al servizio online
Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.
Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.
Validità della copertura assicurativa
La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.
In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.
Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità
L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.
A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli sul funzionamento del Fondo
Caratteristiche principali della norma:
Obiettivo del Fondo
Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
- Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.
Dotazione finanziaria
La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.
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Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025
Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS fornisce come ogni anno, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso .
Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le principali prestazioni trattate includono:
- Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
- Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
- Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
- Assegno per attività socialmente utili.
Vediamo tutti gli importi nelle tabelle seguenti
Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025
Importi Massimi ammortizzatori sociali , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025
Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€) Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05 Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45 NASpI (disoccupazione) 1.562,82 DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82 Disoccupazione agricola 1.392,89 IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87 ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40 Assegno per attività socialmente utili 697,43 Prestazioni Fondo credito
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.556,24
1.388,33
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78
1.600,22
Superiore a 4.040,78
2.021,60
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.953,30
2.859,47
2.692,48
Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27
3.221,17
Superiore a 64.411,27
4.508,43
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Tesserino cantieri edili: le sanzioni 2025
La Legge 17 dicembre 2024, n. 203, cd Collegato Lavoro ha apportato significative modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Decreto-Legge 223/2006.
Questo cambiamento, che riguarda i cantieri edili e le attività in appalto o subappalto, mira a semplificare il quadro normativo consolidando gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per i lavoratori. Ora gli obblighi sono regolati esclusivamente dal Decreto Legislativo 81/2008.
Le sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi sono state ridefinite per garantire una maggiore responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte.
Vediamo in dettaglio.
Tesserino riconoscimento nei cantieri: obblighi immutati
Gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento, già previsti dall’art. 26, comma 8; dall’art. 20, comma 3; e dall’art. 21, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/2008, restano immutati e si applicano ai seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici.
- Lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.
Tesserini riconoscimento nei cantieri tabella sanzioni
Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi sono dettagliate nella normativa vigente e variano a seconda del soggetto e dell’infrazione.
Ecco la tabella aggiornata con gli importi:
Soggetto Infrazione Articolo Violato Importo Sanzione (€) Datore di lavoro Mancata fornitura della tessera di riconoscimento Art. 26, c. 8 da 100 a 500 (Art. 55, c. 5, lett. i) Lavoratore dipendente Mancata esposizione della tessera di riconoscimento Art. 20, c. 3 da 50 a 300 (Art. 59, c. 1, lett. b) Lavoratore autonomo Mancata fornitura della tessera di riconoscimento Art. 21, c. 1, lett. c da 50 a 300 (Art. 60, c. 1, lett. b) Lavoratore autonomo Mancata esposizione della tessera di riconoscimento Art. 20, c. 3 da 50 a 300 (Art. 60, c. 2) -
Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi con licenziamento di più di 50 lavoratori.
Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021) ha introdotto specifici obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)
In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:
- ai sindacati,
- alle Regioni interessate,
- al Ministero del Lavoro,
- al Ministero dello Sviluppo Economico
Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.
Sanzioni previste
- Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
- Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
- Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.
Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.
Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso
La richiesta cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro del commercio FEDERDISTRIBUZIONE, la quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e decida di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui
- una con più di 50 dipendenti e
- l'altra con meno di 50 dipendenti,
per quest'ultima possa avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura speciale di cui alla Legge n. 234/2021.
La risposta del ministero è negativa: viene chiarito in particolare che il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo in una sola di esse ci siano più di 50 lavoratori coinvolti.
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Mail dipendenti: illegittimi i controlli retroattivi
Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 807 del 13 gennaio scorso vengono chiariti ulteriormente i vincoli che la normativa del lavoro e il Regolamento sulla privacy pongono ai datori di lavoro in merito all'utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali . La nuova pronuncia si occupa in particolare di un caso di licenziamento a seguito di indagini sul pc di un dipendente a causa di fondati sospetti di attività illecita , nel quale la Suprema corte conferma la decisione di merito sottolineando che il controllo sui periodi precedenti il sospetto, è vietato, per cui le eventuali informazioni acquisite non sono utilizzabili a fini di una contestazione disciplinare verso il dipendente.
Controllo posta elettronica : i limiti dello Statuto dei lavoratori e Jobs At
La Cassazione afferma ancora una volta come , i controlli tecnologici sugli strumenti digitali aziendali, sebbene ammessi dallo Statuto dei lavoratori modificato dal Jobs Act del 2015, devono rispettare specifici parametri di bilanciamento tra il rispetto della privacy del lavoratore e le esigenze di tutela degli interessi aziendali.
In particolare, le verifiche sono ammesse:
- solo in presenza di un fondato sospetto di attività illecite e
- devono limitarsi ai dati raccolti successivamente al suo insorgere .
Qualsiasi verifica retrospettiva, come quella effettuata nel caso analizzato, viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che consente controlli unicamente ex post.
Inoltre, viene precisato che l’informativa sulla privacy regolarmente visionata e accettata dal dipendente , non può sanare l’illegittimità di controlli eseguiti in violazione delle norme, poiché tale adempimento ha finalità diverse.
La sentenza sottolinea che l’azione disciplinare può basarsi solo su dati raccolti nel rispetto di questi limiti, impedendo al datore di lavoro di utilizzare prove raccolte in modo improprio o di cercare conferme di un sospetto esplorando dati archiviati precedentemente.
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Lavoratori somministrati: comunicazione in scadenza
Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, lavoratori in regime di somministrazione di lavoro , a norma del d.lgs. 81/2015.
In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.
Comunicazione obbligatoria somministrati come fare
La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:
- tramite pec (posta certificata);
- raccomandata A/R;
- consegna a mano.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi per i quali, comunque valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza.
La comunicazione deve contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
- la durata dei contratti stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.