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Lavoro intermittente: novità su calcolo e Uniemens da aprile 2025
L’INPS ha fornito con il messaggio 1322 del 18 aprile 2025 importanti chiarimenti riguardanti le modalità di calcolo e di trasmissione delle denunce Uniemens relative ai lavoratori intermittenti. Si tratta ricordiamo dei dipendenti che lavorano in modo saltuario, solo quando chiamati dal datore di lavoro.
Le precisazioni sono rivolte ai datori di lavoro privati non agricoli e si applicano in particolare a partire dalla denuncia del mese di aprile 2025, con novità in particolare per i periodi in cui i lavoratori intermittenti senza indennità di reperibilità non percepiscono compensi.
Come vanno conteggiati i lavoratori intermittenti?
Dal 2001, nei flussi mensili Uniemens inviati dai datori di lavoro privati all’INPS, è presente un campo chiamato <ForzaAziendale>, che serve a indicare la dimensione dell’organico aziendale. Questo dato è importante perché influisce su alcuni obblighi contributivi e normativi a carico del datore di lavoro.
In questo campo devono essere indicati:
- tutti i dipendenti a tempo pieno, anche se non retribuiti;
- i dipendenti part-time, calcolati in base alla proporzione tra le ore lavorate e l’orario pieno;
- i lavoratori intermittenti, che devono essere conteggiati in base alle ore effettivamente lavorate.
Per questi ultimi, però, non si guarda solo al singolo mese: il calcolo si basa sull’orario realmente svolto nei sei mesi precedenti come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Di conseguenza, anche l’orario teorico di riferimento – cioè quello standard previsto dal contratto collettivo – deve essere considerato su base semestrale.
Esempio: se si invia la denuncia per il mese di ottobre, si dovrà calcolare quante ore ha lavorato il dipendente intermittente da aprile a settembre, e poi rapportarle all’orario semestrale pieno previsto dal contratto. Questo metodo tiene conto della natura discontinua di questo tipo di lavoro e consente un calcolo più corretto della “forza aziendale”.
Lavoratori intermittenti senza indennità: novità Uniemens
Un’altra novità importante riguarda i casi in cui i lavoratori intermittentie non hanno diritto all’indennità di disponibilità (cioè non sono tenuti a restare disponibili su richiesta del datore).
Fino ad oggi, in questi casi, spesso non veniva inviato alcun flusso Uniemens o si sospendevano le posizioni aziendali.
Dal mese di aprile 2025, però, l’INPS chiarisce che anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa.
In concreto, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens inserendo il solo codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza compilare le settimane.
Questo codice serve a segnalare che il lavoratore intermittente è stato regolarmente in forza ma non ha lavorato e non ha ricevuto alcuna retribuzione.
Grazie a questa nuova indicazione, le sedi territoriali INPS non sospenderanno più automaticamente le posizioni contributive delle aziende che hanno solo lavoratori intermittenti non retribuiti in un certo mese. La trasmissione del codice “NR00” sarà infatti sufficiente a mantenere attiva la posizione, evitando complicazioni burocratiche o richieste di chiarimenti da parte dell’Istituto.
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Conciliazione per residente all’estero: imponibilità secondo l’Agenzia
Con la Risposta n. 98 del 14 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla qualificazione fiscale delle somme corrisposte a un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, a seguito di una conciliazione giudiziale per licenziamento con una società italiana.
Il quesito verteva sulla corretta classificazione di tali importi e sull’individuazione dello Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, in base anche alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.
Somme da conciliazione giudiziale: il caso
Nello specifico il caso riguardava un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, che ha ricevuto somme da una società italiana a seguito di una conciliazione giudiziale per un licenziamento giudicato illegittimo .
L'attività lavorativa si era svolta in Spagna e successivamente con distacco all'estero in Russia, Cuba e Azerbaijan). Il versamento delle somme era avvenuto durante la permanenza in Spagna.
Il contribuente chiedeva conferma del fatto che tali somme potessero essere considerate redditi da lavoro dipendente ai sensi degli articoli 49 e 51 del TUIR e, in tal caso, quale fosse lo Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, tenuto conto della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.
Il contribuente sosteneva che le somme percepite non fossero collegate al periodo lavorativo svolto in Italia e che, in virtù della residenza fiscale spagnola, dovessero essere tassate esclusivamente in Spagna.
Conciliazione post licenziamento: tassazione come reddito da lavoro dipendente
L’Agenzia ha riconosciuto che, in linea con il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente sancito dal TUIR, anche le somme corrisposte in sede di conciliazione giudiziale alla cessazione del rapporto di lavoro devono essere qualificate come redditi da lavoro dipendente.
Tali importi, anche se erogati una tantum, sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR e rientrano nella previsione dell’art. 23 dello stesso Testo Unico, che stabilisce la tassazione in Italia se il datore di lavoro è residente nel territorio dello Stato.
Inoltre, l’Agenzia ha richiamato la prassi consolidata e la giurisprudenza secondo cui, anche nei casi di conciliazione o transazione, le somme vanno trattate fiscalmente come sostitutive di redditi di lavoro dipendente, salvo diversa e comprovata indicazione.
Convenzioni internazionali e riparto della potestà impositiva
L'Agenzia precisa inoltre che in base all’art. 15 della Convenzione Italia-Spagna, la tassazione dei redditi da lavoro dipendente compete, di norma, allo Stato di residenza del percettore, salvo che l’attività lavorativa sia stata svolta nell’altro Stato contraente.
L’Agenzia ha ritenuto che, ai fini del riparto della potestà impositiva, occorra considerare l’intero periodo lavorativo e i Paesi in cui il contribuente ha effettivamente prestato la propria attività. Pertanto:
- le somme riferibili agli anni in cui il lavoratore ha operato in Italia (e risultava ivi residente) sono imponibili esclusivamente in Italia, così come quelle riferite al periodo trascorso a Cuba, in assenza di una convenzione tra quest’ultima e l’Italia.
Per la restante parte, riferibile agli anni di residenza e lavoro all’estero (in particolare in Spagna), la potestà impositiva spetta alla Spagna. In definitiva, la tassazione deve avvenire in maniera proporzionata sulla base dell’effettivo luogo di prestazione del lavoro nel periodo cui si riferiscono le somme oggetto della conciliazione.
Tassazione somme per cessazione rapporto in contesto transnazionale
Nella Risposta n. 98/2025, l’Agenzia delle Entrate richiama diverse risoluzioni e interpelli precedenti riferiti a casi analoghi, in cui veniva in rilievo la tassazione di somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in un contesto transnazionale:
- Risoluzione n. 341/E del 1° agosto 2008 – Germania sul trattamento fiscale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Convenzione Italia-Germania. Si afferma che, per l’Italia, il TFR ha natura di retribuzione differita e rientra nell’ambito dell’articolo 15 della Convenzione OCSE (redditi da lavoro dipendente).
- Risoluzione n. 234/E del 10 giugno 2008 – Belgio sulla qualificazione delle somme percepite per l’obbligo di non concorrenza, considerate redditi di lavoro dipendente secondo l’art. 15 della Convenzione Italia-Belgio.
- Risposta a interpello n. 460 del 2020 – Svizzera: sul trattamento fiscale del TFR, degli incentivi all’esodo e dei corrispettivi per l’obbligo di non concorrenza nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera, confermando la natura di reddito da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione dell’art. 15.
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Fondimpresa formazione 2025: domande al via il 6 maggio
Entra nel vivo la formazione aziendale di Fondimpresa, il più grande fondo interprofessionale promosso da Confindustria, Cgil Cisl e Uil che consente alle aziende aderenti la possibilità di finanziare la formazione continua dei propri dipendenti, da operai a impiegati e quadri,
Grazie ai contributi accantonati sul conto formazione, le imprese possono accedere a un'ampia gamma di attività formative personalizzate, senza sostenere costi.
Il primo avviso, già pubblicato nelle scorse settimane riguarda percorsi sulle competenze di base e trasversali mentre è in arrivo il nuovo Avviso n. 2 per le politiche attive del lavoro .
Vediamo di seguito i dettagli e le scadenze degli sportelli per le domande .
Fondimpresa scadenze primo avviso
L’avviso 1 come anticipato finanzia corsi di formazione, da scegliere all’interno dei Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti Proponenti finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori (lingue, soft skill, digital skill, ….).
Ogni corso deve prevedere un minimo di 4 partecipanti, per i corsi mono-aziendali
Ogni lavoratore inserito nel Piano può partecipare a massimo 2 corsi (precisiamo che lo stesso lavoratore/azienda può partecipare ad altro piano purché l’ambito di competenza sia diverso)
Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un’attestazione rafforzata/certificazione delle competenze
Alleghiamo un esempio dell'offerta di uno dei soggetti gestori ro qui il Catalogo Corsi relativo al primo avviso
Gli enti gestori
Presentazione delle domande
La presentazione delle domande avviene a sportello:
- 1° Sportello: dalle ore 9:00 del 6 maggio 2025
- 2° Sportello: dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2025
- 3° Sportello: dalle ore 9:00 del 10 marzo 2026
N.B. La formazione relativa alle domande inviate nel primo sportello si svolgerà da metà giugno a metà settembre.
Fondimpresa 2°avviso 2025 politiche attive
il nuovo Avviso di Fondimpresa, 2/2025 «Politiche attive», conta su 20 milioni di euro destinati alla qualificazione e alla riqualificazione professionale di disoccupati e/o inoccupati da assumere poi nelle imprese aderenti.
Le domande di finanziamento dovranno arrivare, a pena di inammissibilità, a partire dalle 9 del 21 maggio fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le 13 del 31 dicembre 2025. Si attendono ulteriori dettagli dalla presentazione ufficiale prevista per mercoledì 16 aprilea Roma, da Fondimpresa, il cui presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina ha recentemente ribadito che l'avviso, giunto alla 5 edizione "rappresenta un investimento strategico per la ricollocazione efficace e sostenibile. Non si limita a fornire un sostegno temporaneo in momenti di transizione, ma agisce in profondità sulle esigenze del tessuto produttivo, potenziando le capacità individuali e collettive, rendendo il nostro sistema economico più agile, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro con rinnovata energia e preparazione».
Potranno presentare domanda di finanziamento le aziende aderenti a Fondimpresa che cercano figure professionali con profili di difficile reperimento
e anche e imprese la cui adesione è stata accettata dall’Inps, ma ancora non trasmessa al Fondo).
ATTENZIONE Il finanziamento dei corsi è subordinato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del 90% dei partecipanti effettivi.
In caso di assunzioni in misura minore il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà proporzionalmente ridotto.
Fondimpresa: Come funziona – Numero verde
Il fondo mette a disposizione delle aziende tre canali di finanziamento
Conto Formazione: qui sono accantonate la maggior parte delle risorse provenienti dai versamenti aziendali tramite INPS utilizzabili in qualsiai momento per attivare un piano formativo personalizzato.
Contributo Aggiuntivo: periodicamente, Fondimpresa mette a disposizione fondi straordinari per supportare, ad esempio, la formazione di lavoratori neo assunti o in cassa integrazione.
Conto di Sistema: la quota rimanente dei versamenti Inps viene raccolta in un fondo collettivo, che viene messo a disposizione tramite gli Avvisi periodici. Le aziende possono partecipare a piani formativi collettivi proposti dagli enti qualificati (come Fòrema), che raggruppano più imprese aggregate sulla base dei fabbisogni, del settore e del territorio di riferimento.
Per le piccole e medie imprese, questa rappresenta un'opportunità unica per investire nella formazione dei propri dipendenti senza gravare eccessivamente sul budget aziendale, accedendo a un'offerta formativa completa e di alta qualità.
Per ulteriori informazione è attivo un numro verde HELP DESK 800.11.63.11
Fondimpresa: adesione in Uniemens e DMAG per imprese agricole
Per aderire a Fondimpresa occorre:
- accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS;
- selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
- scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Adesione”;
- selezionare il codice “FIMA”;
- inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
L’adesione non comporta un costo aggiuntivo, va effettuata una sola volta e non va rinnovata.
Adesione delle aziende agricole
Per l’adesione delle Matricole agricole basta accedere al flusso trimestrale “DMAG” dell'INPS, scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Nuova adesione” e indicare “Fondimpresa”. Non è necessario specificare il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%.
E' possibile la revoca da altro Fondo e adesione a Fondimpresa comunicando la revoca al precedente Fondo accedendo alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS, nella sezione “FondoInterprof".
Si deve quindi:
- selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
- scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Revoca
- inserire il codice REVO;
- selezionare, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice del nuovo Fondo al quale intende trasferirsi (FIMA per aderire a Fondimpresa);
- inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
- Se l’azienda ha più Matricole INPS, la revoca e nuova adesione è da ripetersi per ogni Matricola.
L'effetto dell'adesione decorre dalla Denuncia Aziendale nella quale è stato inserito il codice “FIMA”, e i contributi versati all'INPS vengono accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla competenza del mese precedente.
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Riforma degli Istituti Tecnici: ruolo rafforzato per le imprese
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025,Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede il riordino degli istituti tecnici, con l’introduzione di nuovi indirizzi e quadri orari a partire dall’anno scolastico 2026/2027.
La riforma, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, mira ad allineare maggiormente i percorsi formativi alle esigenze del tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’innovazione digitale e il piano nazionale Industria 4.0.
Il decreto stabilisce che, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere adottato un regolamento per definire gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei diversi istituti tecnici, basandosi sul profilo educativo, culturale e professionale dello studente e sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica.
Viene anche specificato il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.
Qui il testo completo del decreto con gli allegati su competenze previste al termine dei percorsi formativi e la suddivisione delle discipline negli anni di corso.
Di seguito una sintesi degli aspetti principali.
Riforma istituti tecnici: profilo educativo, culturale e professionale dello studente
L'Allegato A al decreto 45 2025 definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente degli istituti tecnici, delineando le competenze chiave da acquisire al termine del percorso quinquennale. Tra queste, spiccano la capacità di affrontare problemi complessi, l'adozione di un approccio sistemico e l'applicazione di metodi scientifici e tecnologici. Il profilo include anche competenze linguistiche, digitali e relazionali, fondamentali per l'inserimento in contesti lavorativi dinamici e internazionali. Per le aziende, questo significa poter contare su giovani formati con un bagaglio di competenze trasversali e specialistiche, pronti a contribuire efficacemente ai processi produttivi e all'innovazione.
Riforma istituti tecnici: inuovi programmi
L'Allegato B dettaglia invece il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, suddiviso in
- un'area di istruzione generale e
- un'area di indirizzo.
L'area generale comprende discipline comuni a tutti gli indirizzi, come italiano, matematica, scienze e lingue straniere, mentre l'area di indirizzo è specifica per ciascun settore (economico o tecnologico-ambientale) e può essere adattata alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.
Il curricolo prevede anche una quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo, che le scuole possono utilizzare per introdurre moduli formativi in collaborazione con le imprese locali.
Questo offre alle aziende l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione degli studenti, contribuendo a sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato e favorendo un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Riforma Istituti Tecnici: suddivisione delle discipline
Nello specifico si prevede la seguente suddivisione delle Discipline e Monte Ore nei nuovi Istituti Tecnici
Discipline e Monte Ore Annuale negli Istituti Tecnici Area Disciplina Anno Monte Ore Annuale Istruzione Generale Lingua e letteratura italiana 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Lingua inglese (con metodologia CLIL dal 3° anno) 1° – 5° 99 ore Istruzione Generale Matematica 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Storia e cittadinanza 1° – 5° 66 ore Istruzione Generale Scienze integrate 1° – 2° 66 ore Indirizzo Economico Economia aziendale 2° – 5° 132 ore Indirizzo Economico Discipline giuridiche ed economiche 2° – 5° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Fisica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Chimica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° – 2° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Discipline tecnologiche specifiche dell’indirizzo 3° – 5° 132 ore Area Territoriale (opzionale) Moduli formativi in collaborazione con le imprese locali 3° – 5° Fino a 99 ore -
Assunzioni autisti under 35: contributi da EBILOG
Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha pubblicato un bando per l'erogazione di contributi ai datori di lavoro per l'assunzione di nuovi autisti Under 35, a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2025. Il contributo è pari a 3000 euro e sarà erogato anche per piu lavoratori, in numero proporzionalmente al personale dell'azienda.
ATTENZIONE contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, chce vanno inviate entro 60 giorni dall'assunzione.
Qui il testo integrale del bando.
Vediamo in sintesi i requisiti e le modalità per fare domanda.
Contributo assunzioni autisti autotrasporto: requisiti e contratti ammessi
Possono presentare domanda le aziende in regola con la contribuzione EBILOG ovvero
- le imprese già iscritte seppur non in regola completamente con i contributi dovuti, che nei termini successivamente alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta;
- per le imprese di nuova iscrizione versando almeno due anni di contribuzione dovuta o dopo aver maturato almeno un anno di contributi.
Rientrano nell'agevolazione
- Nuove assunzioni
- trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
- assunzioni post tirocinio
purche sempre derivanti da un percorso di bilateralità ovvero previa stipula, preliminare all’assunzione del tempo determinato, di un accordo sindacale con piano formativo di inserimento del conducente.
Ai datori di lavoro sarà erogato un contributo pari a 3.000 euro per l’assunzione di giovani conducenti che non abbiano compiuto i 35 anni di età entro i seguenti limiti:
• 1 lavoratore per le imprese o associazioni fino a 5 dipendenti
• 3 lavoratori per le imprese o associazioni tra 6 e 20 dipendenti
• 10 lavoratori per le imprese o associazioni più grandi, purché non superino il 10% dei dipendenti in forza.
Contributi assunzioni EBILOG: modalità per le domande
Va presentata una domanda per ogni assunzione
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate ad Ebilog entro 60 giorni dall’assunzione del giovane autista esclusivamente in via telematica, tramite il sito www.ebilog.it – “Area Riservata Aziende” con le credenziali già in possesso dell'azienda
Nella domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf, jpeg,png):
– copia dell’accordo sindacale o documentazione che attesti il percorso di bilateralità;
– copia della lettera di assunzione;
– estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.
Sono escluse dal bando le domande presentate in forma cartacea.
Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: [email protected]
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ETS: al via i finanziamenti per assistenza nell’oncologia pediatrica
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il DD 39 del 7 aprile 2025 contenente l'Avviso n. 1/2025, che regola il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
L'Avviso n. 1/2025 rientra nel quadro normativo stabilito dall'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha stanziato i fondi per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Questo fondo è destinato in particolare a sostenere le attività delle associazioni e degli enti del Terzo settore che operano in questo ambito, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei bambini malati e delle loro famiglie.
Vediamo una sintesi della misura, delle modalità di accesso ai contributi e delle istruzioni operative per le domande gli operatori delle ONLUS interessate.
Fondo assistenza oncologia pediatrica: chi può accedere
Possono accedere ai finanziamenti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione o fondazione, che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, iscritti nell'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.
Scarica qui l'avviso 1 2025
Per ulteriori informazioni e per accedere alla modulistica, è possibile consultare il sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Lavviso precisa anche che per eventuali quesiti/problemi tecnici o quesiti di natura normativa/amministrativa,gli enti possono chiedere supporto compilando il form al seguente link: https://www.urponline.lavoro.gov.it:nella sezione “chiedi supporto”.
Categoria: Terzo Settore, Sotto Categoria:
• Fondo assistenza bambini oncologici _Avviso 1-2025 (quesiti tecnici), a partire dal 17 aprile 2025;
• Fondo assistenza bambini oncologici_ Avviso 1-2025 (quesiti normativi)
Si specifica che i quesiti di natura normativa/amministrativa possono essere formulati dagli utenti interessati fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per l’invio delle domande di finanziamento.
Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-
on/volontariato/pagine/fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica
Fondo assistenza oncologia pediatrica ETS: risorse e contributi
Per l'anno 2025, le risorse destinate al finanziamento ammontano a € 3.639.300,00.
Queste risorse saranno ripartite tra un anticipo dell'80% con esigibilità nell'esercizio finanziario corrente (€ 2.911.440,00) e un saldo del 20% con esigibilità nell'esercizio finanziario 2027 (€ 727.860,00).
Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non potrà essere inferiore a € 181.965,00 né superiore a € 727.860,00.
Istruzioni, modulistica, documentazione da allegare alle domande
Le domande possono essere inviate dal 17 aprile al 21 maggio 2025. Di seguito la procedura in dettaglio.
1. Accesso alla Piattaforma
Registrazione: La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma informatica "Avviso 1_2025 FBO", disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'accesso è possibile utilizzando le credenziali SPID.
Tempistiche: La piattaforma sarà disponibile dal 17 aprile 2025 al 21 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:00. Le domande presentate oltre il termine saranno considerate irricevibili. L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare i termini in caso di esigenze tecniche o amministrative impreviste.
2. Modulistica Necessaria
Modello A: Domanda di ammissione al finanziamento, da compilare da parte dell'ente capofila.
Modello A1: Dichiarazione di partecipazione al partenariato, da compilare da ciascun partner.
Modello A2: Dichiarazione di collaborazione gratuita, se prevista.
Modello B: Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
Modello B1: Esperienza pregressa e specifica, per evidenziare gli interventi realizzati nel triennio 2022-2024.
Modello C: Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner.
Modello D: Scheda di progetto, che descrive le attività previste e i risultati attesi.
Modello E: Piano finanziario, che dettaglia le spese previste per il progetto.
Modello Dettaglio volume delle entrate: Facoltativo, per descrivere il volume delle entrate dell'ente.
3. Compilazione e Caricamento
Formato: Tutti i modelli devono essere compilati in formato xls o pdf aperto non scannerizzato.
Firma Digitale: Il rappresentante legale dell'ente capofila deve accedere utilizzando le proprie credenziali SPID, senza necessità di firma digitale per la domanda.
Partenariato: In caso di partenariato, la domanda deve essere inserita dal soggetto capofila, mentre i partner devono compilare e sottoscrivere i modelli A1, B, B1 e C.
4. Documentazione Aggiuntiva
Statuto e Bilancio: È necessario indicare se lo statuto e l'ultimo bilancio consuntivo sono consultabili sul RUNTS o sul sito internet dell'ente. In caso contrario, devono essere caricati come allegati.
Ricevuta di Presentazione: Al termine del processo di invio, il sistema rilascerà una ricevuta con data, ora di invio e numero identificativo.
5. Veridicità delle Dichiarazioni
Responsabilità: Tutte le dichiarazioni devono essere veritiere e complete. False attestazioni possono comportare sanzioni penali e l'esclusione dal finanziamento.
Criteri di valutazione dei progetti di assistenza
I progetti presentati per accedere ai finanziamenti previsti dall'Avviso n. 1/2025 saranno valutati sulla base di una serie di criteri specifici, volti a garantire che le risorse siano destinate alle iniziative più meritevoli e impattanti. Ecco i principali criteri di valutazione:
- Innovatività delle Attività Proposte:
Verranno valutate positivamente le proposte che introducono nuove metodologie o approcci innovativi rispetto al contesto territoriale, alla tipologia di intervento o alle attività già svolte dall'ente proponente. Saranno considerati anche progetti pilota e sperimentali, che possano essere replicati o trasferiti in altri contesti territoriali.
- Rilevanza Rispetto al Contesto Territoriale:
I progetti dovranno dimostrare di rispondere a esigenze e bisogni specifici del territorio in cui saranno realizzati. Sarà valutata la capacità del progetto di integrarsi con le risorse e le iniziative già presenti nel contesto locale.
- Capacità di Rispondere ai Bisogni dei Beneficiari:
Le proposte dovranno evidenziare chiaramente i bisogni e le esigenze dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, e come le attività previste contribuiranno a soddisfarli. Saranno considerati i risultati attesi e la loro misurabilità, nonché il potenziale impatto positivo sulle condizioni di vita dei beneficiari.
- Collaborazioni e Partenariati:
Verranno valutate positivamente le proposte che prevedono collaborazioni con altri enti pubblici o privati, inclusi partenariati con organizzazioni del Terzo settore, istituzioni sanitarie e altre realtà operanti nel campo dell'assistenza oncologica pediatrica. Sarà considerata la capacità delle collaborazioni di arricchire il progetto e di ampliarne l'impatto.
- Esperienza Pregressa dell'Ente Proponente:
Sarà valutata l'esperienza maturata dall'ente proponente nel settore dell'assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica. In particolare verranno considerati gli interventi realizzati nel triennio 2022-2024 e la loro rilevanza rispetto alle attività proposte.
- Sostenibilità e Riproducibilità:
I progetti dovranno dimostrare di essere sostenibili nel lungo periodo e di avere potenziale di replicabilità in altri contesti. Saranno valutati positivamente i progetti che prevedono meccanismi di autofinanziamento o cofinanziamento.
- Qualità della Proposta Progettuale:
Sarà valutata la chiarezza e la completezza della proposta, inclusa la descrizione delle attività, degli obiettivi e dei risultati attesi. Verrà considerata la coerenza tra le attività previste e gli obiettivi del progetto, nonché la fattibilità del piano finanziario presentato.
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IVASS: novità su assicurazione veicoli, natanti e denunce
Il Regolamento IVASS n. 56/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, apporta modifiche significative alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire maggiore chiarezza. Il documento introduce in particolare nuove disposizioni riguardo al certificato di assicurazione e alla denuncia di sinistro, con un focus sull'adozione di tecnologie digitali. Sono allegati anche nuovi modelli di denuncia e certificato.
Di seguito vengono esplorati i principali cambiamenti introdotti dal regolamento.
Certificato di Assicurazione: Novità e Obblighi per le Imprese
Il primo capitolo del Regolamento IVASS si concentra sul certificato di assicurazione, il quale deve essere rilasciato dalle imprese assicurative ai contraenti, a conferma dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli e i natanti.
Tra le principali novità, emerge l’introduzione di nuove modalità di rilascio: il certificato può essere fornito sia in formato cartaceo che elettronico, offrendo ai contraenti maggiore flessibilità.
Inoltre, viene introdotto il concetto di "documenti provvisoriamente equipollenti", come la quietanza di pagamento del premio o la dichiarazione di adempimento dell’assicurazione, che sono considerati validi fino al rilascio del certificato definitivo. Questa misura mira a semplificare le procedure per gli assicurati, consentendo loro di circolare in modo sicuro in attesa del documento definitivo.
Un’altra innovazione riguarda la gestione dei contratti in coassicurazione. Nel caso in cui l’obbligo di assicurazione venga soddisfatto tramite un contratto in coassicurazione, viene stabilito che sul certificato deve comparire solo la denominazione della coassicuratrice delegataria, per semplificare la lettura del documento da parte dei conducenti e delle autorità competenti.
Denuncia di Sinistro: Nuove Procedure e Utilizzo delle Tecnologie
Il secondo capitolo del regolamento disciplina la denuncia di sinistro, un aspetto fondamentale per la gestione dei risarcimenti in caso di incidenti.
Il modulo di denuncia di sinistro è stato standardizzato secondo un modello unico, allegato al regolamento, che deve essere utilizzato sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli provenienti da Stati esteri.
Un'importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di compilare il modulo tramite un supporto informatico, facilitando la trasmissione telematica dei dati. Le imprese assicurative sono obbligate a mettere a disposizione dei contraenti applicazioni informatiche per la compilazione e l’invio del modulo, garantendo la validità legale delle denunce tramite la firma elettronica avanzata.
L’utilizzo di tecnologie digitali rappresenta un passo avanti verso una gestione più rapida ed efficiente delle pratiche assicurative, riducendo al contempo il rischio di errori e migliorando la trasparenza nelle comunicazioni tra le imprese e gli assicurati.
Inoltre, il modulo di denuncia deve includere anche informazioni aggiuntive, che saranno utilizzate per alimentare una banca dati centralizzata sui sinistri, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle statistiche sugli incidenti.
Modalità di Rilascio e Conservazione del Certificato
Il terzo capitolo riguarda le modalità di rilascio e conservazione del certificato di assicurazione, un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e la regolarità delle pratiche assicurative.
Le imprese di assicurazione sono obbligate a rilasciare il certificato entro cinque giorni dal pagamento del premio, anche in caso di vendita a distanza.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato, le imprese devono emettere un duplicato, a spese del contraente, in tempi rapidi. Per garantire la tracciabilità, il duplicato deve essere contrassegnato con la dicitura "duplicato" e registrato nei sistemi aziendali.
Un’altra disposizione importante riguarda la possibilità per il contraente di scegliere tra il rilascio del certificato su supporto cartaceo o digitale. Le imprese devono consentire una modifica di questa scelta in qualsiasi momento, assicurando la flessibilità nell’accesso ai documenti da parte degli assicurati.