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Rinnovo contratto ortofrutticoli agrumari 2024: tabelle aumenti
Il 19 luglio 2024, le parti sociali rappresentate da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno firmato un'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per i dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.
Il nuovo contratto avrà effetto dal 1° gennaio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, coprendo un periodo di quattro anni.
Vediamo nei paragrafi seguenti le novità economiche e contrattuali
CCNL Ortofrutticoli e agrumari Aumenti e Nuovi Minimi
Il rinnovo prevede un aumento contrattuale totale di 165,00 euro per il VI livello, distribuito in quattro tranches, con i seguenti importi e scadenze
- 65 euro dal primo settembre 2024,
- 20 euro dal primo giugno 2025,
- 20 euro dl primo giugno 2026
- 60 euro dal primo agosto 2027.
Di seguito la nuova tabella retributiva con gli aumenti
LIVELLI 31 agosto 2024 1 settembre 2024 1 giugno 2025 1 giugno 2026 1 agosto 2027 Q
2.239,26
2.336,65
2.366,62
2.396,59
2.486,49
1
2.136,72
2.229,65
2.258,24
2.286,83
2.372,61
2
1.888,05
1.970,16
1.995,43
2.020,70
2.096,50
3
1.805,39
1.883,91
1.908,07
1.932,23
2.004,71
4
1.635,13
1.706,24
1.728,12
1.750,00
1.815,64
5
1.564,72
1.632,77
1.653,71
1.674,65
1.737,47
6S
1.531,31
1.597,91
1.618,40
1.638,89
1.700,37
6
1.494,53
1.559,53
1.579,53
1.599,53
1.659,53
7
1.437,29
1.499,80
1.519,03
1.538,26
1.595,96
CCNL Ortofrutticoli agrumari: Aspetti contrattuali
Assenze per Malattia
Il datore di lavoro è obbligato a anticipare la quota di integrazione a suo carico e le indennità previste dall'INPS, se presenti. Per i contratti a termine, inclusi quelli stagionali, la disciplina relativa al periodo di comporto e al trattamento economico è collegata alla durata del contratto. La stessa limitazione si applica in caso di infortunio, maternità e paternità per contratti di lavoro temporanei.
Assistenza Sanitaria
La copertura sanitaria contrattuale sarà gestita dal fondo EST, a cui le aziende devono aderire per tutti i dipendenti a tempo indeterminato e per quelli a termine con contratti di almeno 5 mesi. La quota mensile da versare per ogni lavoratore è di 10,00 euro.
Trattamento di Maternità e Paternità
Il nuovo accordo offre ai lavoratori con figli minori di 14 anni la possibilità di frazionare l'uso delle ore di permesso contrattuali in unità orarie e di richiedere anticipazioni del TFR anche in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Contratti di Lavoro
L'articolo 31 del CCNL è stato rivisitato per dettagliare le diverse tipologie di contratti: a tempo indeterminato, a termine (rivisti negli articoli 33 e 33 bis), stagionali e a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.
Periodo di Prova
Le parti hanno concordato le durate specifiche e stabilito che, per i contratti a tempo determinato, la durata del periodo di prova sarà calcolata in dodicesimi e poi moltiplicata per il numero di mesi del contratto.
Apprendistato
modificata la disciplina dell'apprendistato, stabilendo nuove qualifiche, mansioni, trattamento economico, durata e limitazioni alla stipula di tali contratti.
CCNL Ortofrutticoli agrumari 2017-2019
Per un confronto riportiamo di seguito le tabelle salariali relative all'accordo 2017-2019
livelli
parametri
paga
cong/ mensile
al 1/10/2016tranche 1
1/7/2017tranche 2
1/7/2018tranche 3
1/7/2019aumento
complessivopaga
cong/ mensile
al 1/7/2019Quadro
235
2.029,13
43,81
41,82
43,81
129,45
2.158,58
1
219
1.937,17
40,83
38,97
40,83
120,64
2.057,81
2
180
1.714,16
33,56
32,03
33,56
99,15
1.813,31
3
167
1.640,03
31,14
29,72
31,14
91,99
1.732,02
4
140
1.487,41
26,10
24,92
26,10
77,12
1.564,53
5
129
1.424,24
24,05
22,96
24,05
71,06
1.495,30
6 super
124
1.394,25
23,12
22,07
23,12
68,31
1.462,56
6
118
1.361,53
22,00
21,00
22,00
65,00
1.426,53
7
109
1.309,99
20,32
19,40
20,32
60,04
1.370,03
Con l’accordo 27 giugno 2017 sono entrati in vigore dal 1° luglio 2017 i nuovi minimi contrattuali per i lavoratori, come da tabella seguente
Livello
Paga Base
Contingenza
EDR
Somma
Q
€ 2072,94
€ 0
€ 0
€ 2072,94
1
€ 1978
€ 0
€ 0
€ 1978
2
€ 1747,72
€ 0
€ 0
€ 1747,72
3
€ 1671,17
€ 0
€ 0
€ 1671,17
4
€ 1513,51
€ 0
€ 0
€ 1513,51
5
€ 1448,29
€ 0
€ 0
€ 1448,29
6S
€ 1417,37
€ 0
€ 0
€ 1417,37
6
€ 1383,53
€ 0
€ 0
€ 1383,53
7
€ 1330,31
€ 0
€ 0
€ 1330,31
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Pensioni Italia-Moldavia al via le domande
L' accordo di reciprocità in materia di sicurezza sociale tra Repubblica Italiana e Repubblica Moldava, firmato il 17 giugno 2021 è in vigore dal 1 dicembre 2023.
Con la circolare INPS n. 28 del febbraio 2024 erano state precisate le modalita di attuazione per i lavoratori e lavoratrici moldave legalmente residenti in Italia
Il 26 luglio con il messaggio 2645 l 'istituto comunica che è attiva la piattaforma per le domande e fornisce le istruzioni dettagliate per la presentazione e la gestione delle richieste.
Domanda di pensione moldava presentata dai soggetti residenti in Italia
Il richiedente residente in Italia deve presentare all'INPS il modulo “MD/IT 202”, allegando la relativa documentazione indicata nello stesso, alla Struttura territorialmente competente dell’INPS con raccomandata A/R, PEC o direttamente allo sportello
La Struttura INPS competente invia la domanda di pensione e i relativi allegati in forma cartacea alla CNAS con raccomandata A/R . L’utilizzo della posta elettronica è consentito per i soli solleciti di domande già presentate.
La Struttura territoriale provvede a inviare alla CNAS il libretto di lavoro e ogni altra documentazione
Si precisa che, soprattutto in caso di ricezione della domanda di pensione tramite PEC, l’assicurato, su richiesta della CNAS, deve produrre direttamente all’ente estero l’eventuale documentazione richiesta in originale o copia conforme.
Successivamente la CNAS emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, e lo notifica direttamente al richiedente.
Il richiedente residente in Moldova presenta la domanda di pensione attraverso la procedura INPS online, la quale viene gestita dalla Direzione provinciale di Perugia.
L’INPS, dopo avere richiesto, se necessario, ulteriori informazioni emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, notificandolo direttamente all’interessato.
Domanda di pensione italiana presentata dai soggetti residenti in Moldova
Il richiedente residente in Italia presenta, con le stesse modalità sopra descritte, alla Struttura territorialmente competente dell’INPS il modulo “MD/IT 202”, al quale deve essere allegato il modulo “MD/IT 213”, cioè la perizia medica, compilato dal richiedente nella “parte A”.
La Struttura competente trasmette con raccomandata A/R la domanda di pensione di invalidità alla CNAS.
Domanda di pensione di invalidità moldava presentata da residenti in Italia
Il richiedente residente in Italia presenta, con le stesse modalità , alla Struttura INPS il modulo “MD/IT 202”, al quale deve essere allegato il modulo “MD/IT 213”, cioè la perizia medica, compilato dal richiedente nella “parte A”.
La Struttura trasmette con raccomandata A/R la domanda di pensione di invalidità alla CNAS all’indirizzo di cui al paragrafo 2.1.
Se necessario, la CNAS può richiedere ulteriori informazioni all’interessato.
Verificata la sussistenza dei requisiti la CNAS può richiedere all’INPS di sottoporre il richiedente a visita medica
Sulla base delle informazioni comunicate, la CNAS emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, notificandolo direttamente all’interessato.
Nel caso di visita di revisione, le modalità sono le stesse
Domande pensione di invalidità italiana per residenti in Moldova
Il richiedente residente in Moldova presenta la domanda di pensione di invalidità italiana attraverso la procedura INPS online, che viene gestita dalla Direzione provinciale di Perugia.
Se necessario, l’INPS può richiedere ulteriori informazioni
Verificata la sussistenza dei requisiti amministrativi per il riconoscimento della prestazione, l’INPS richiede alla CNAS di sottoporre il richiedente a visita medica tramite il modulo “IT/MD 001”, a cui è allegato il modulo “IT/MD 213”, da compilarsi a cura del medico esaminatore della CNAS nella “parte B”. I moduli devono essere trasmessi tramite raccomandata A/R all’indirizzo moldavo indicato al paragrafo 2.1.
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Rischio caldo lavoro: ordinanze di stop in Sicilia e Sardegna
Il caldo torrido di questi giorni mette a dura prova i lavoratori impiegati in mansioni svolte all'aria aperta in particolare nelle ore piu calde della giornata, con gravi rischi per la salute e la sicurezza.
Pochi giorni fa è stato emanata la legge di conversione del DL Agricoltura che contiene misure di rafforzamento della Cassa integrazione per i lavoratori esposti alle alte temperature .
Vedi per approfondire DL Agricoltura convertito: rafforzate CISOA e CIGO Eone per caldo
Con il fine di tutelare la salute dei lavoratori, le Regioni Sardegna e Sicilia hanno emanato nei giorni scorsi due Ordinanze che dispongono il divieto di lavoro dalle 12:30 alle 16:00.
Sono interessati in particolare:
- i territori regionali evidenziati nella "mappa del rischio" con livello di rischio "alto, pubblicata nella pagina web a cura di INAILe CNR: WORKLIMATE "
- in riferimento ai lavoratori del settore agricolo o florovivaistico ed edile e affini, impiegati in mansioni pesanti e con prolungata esposizione al calore,
Le Ordinanze hanno efficacia dalla data di pubblicazione al 31 agosto 2024.
Si ricorda che sull'argomento INAIL ha messo a disposizione materiali informativi gratuiti Vedi Rischio caldo le linee guida INAIL ai datori di lavoro
Ordinanza Regione Sicilia 17 luglio 2024
Scarica qui il testo dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 17 luglio 2024 che prevede:
- il divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
- fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
- l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
Ordinanza Regione Sardegna 19 luglio 2024
Analoghe previsioni nella Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna del 19 luglio 2024 .
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Pensione con part time verticale: chiarimenti sull’ accredito contributivo
I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea e recepita nell'ordinamento italiano con la legge di bilancio 2021. Dal 2021 quindi è possibile conteggiare ai fini previdenziali tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative , a causa della ciclicità della prestazione.
La circolare INPS 74/2021 del 4 maggio ha fornito le istruzioni operative e i modelli per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.
Con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto)
Con il messaggio n. 2655 del 19 luglio 2024, sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :
- sulle domande di accredito
- sui requisiti dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
- sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).
Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione
Inps precisava nella circolare 74 2021 che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre alla retribuzione della prestazione lavorativa.
Viene anche chiarito che:
- per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore
- la nuova norma è applicabile per i periodi di lavoro a partire dal 30 ottobre 1984.
- Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).
Circolare INPS n. 4 2022: nuove modalità per le domande
Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Dalla data di pubblicazione della circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.
Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE (Carta di Identità Elettronica).
La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di protocollazione e precisa che gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione.
Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica.
E disponibile anche un Manuale Utente consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .
AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024
Nel messaggio 2655 INPS sottolinea in particolare due aspetti:
- Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione dell'attività lavorativa. Quindi nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta all'avvicendarsi dei diversi contratti non sono ammessi al beneficio.
- In tema di valutazione della documentazione a supporto si specifica che è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa. Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore) devono emergere chiaramente le condizioni che diano o meno diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.
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Indennità fermo pesca 2024: autorizzati i pagamenti
E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale n. 1733 del 12 luglio 2024, con il quale la Direzione generale degli ammortizzatori sociali ha autorizzato il riconoscimento dell'indennità cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri, prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Le risorse stanziate dalla scorsa legge di bilancio ammontavano a 30 milioni di euro. Nel decreto si specifica che sono autorizzate in totale
- n. 720.138 giornate indennizzabili,
- per un importo complessivo di spesa di € 26.402.518,20
- per un numero totale di 12.364 lavoratori
Entro il 30 settembre 2024, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali impegnerà in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità.
Indennità fermo pesca a chi spetta
1 – INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio relativo a
- disciplina della pesca con il sistema a strascico,
- disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
- disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
2 – INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO
1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.
L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.
Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite
in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.
Indennità fermo pesca: come fare domanda – Scadenze
Le imprese interessate a ricevere l'indennità fermo pesca devono presentare una domanda per ogni unità di pesca presente in azienda,
- dal 2 gennaio al 31 marzo 2024,
- tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline" sul sito del ministero alla pagina dedicata al Fermo pesca dove sono presenti allegati e manuale utente della piattaforma.
- allegando il modulo per la comunicazione del codice IBAN, Allegato 3,disponibile nella pagina web, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato e corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni singolo lavoratore;
eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN.
copia di un documento di identità del rappresentante aziendale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto interministeriale n. 11 del 9 ottobre 2023, ha fornito le istruzioni e i modelli per la presentazione delle domande di indennità per i lavoratori marittimi impegnati in soggetti a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, nell' anno 2023.
Venerdi 29 marzo 2024 un comunicato sul sito istituzionale ha specificato che: a seguito della richiesta pervenuta dagli operatori del settore di una proroga del termine della procedura di inoltro della “scheda 9” e riscontrata l’impossibilità da parte di alcune Autorità marittime a effettuare i dovuti controlli entro il temine di scadenza, a causa di un sovraccarico delle richieste ricevute nelle ultime settimane ", la “scheda 9”, con il visto dell'autorità marittima, e il file FPO2024 da allegare all’istanza per il fermo pesca 2023, potrà essere trasmessa entro il 22 aprile 2024, invece del 2 aprile (termine per la presentazione delle domande, già prorogato dal 31 marzo) sempre attraverso il sistema di messaggistica della CIGSonline.
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Massimale contributivo INPS: PRISMA aperta a patronati e lavoratori
Con la Circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l'INPS ha comunitato il rilascio di una nuova piattaforma informativa “PRISMA” che mette a disposizione dei datori di lavoro, a partire dal 10 aprile 2024 le informazioni sull'anzianità contributiva complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte gestioni pensionistiche obbligatorie.
In questo modo si potrà effettuare correttamente il calcolo della contribuzione dovuta in rapporto al rispetto del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.
Con il messaggio 19 luglio 2024, n. 2650, l'istituto rende noto che a partire dal 22 luglio 2024, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato potranno utilizzare la piattaforma PRISMA ottenendo un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto.
PRISMA prospetto contributivo : a cosa serve ,cosa contiene
La piattaforma informativa PRISMA consente di estrapolare un prospetto con tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i propri dipendenti
- sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996,
- sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.
La piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.
INPS precisa che il prospetto ha esclusivamente valore informativo e non certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.
Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:
- data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
- presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
- presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
- eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
- eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
- eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).
PRISMA: Istruzioni operative
L'istituto segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all’utilizzo della piattaforma “PRISMA” i datori di lavoro privati – quali soggetti obbligati legalmente all’adempimento contributivo – che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata.
Come detto l’accesso sul codice fiscale del lavoratore è previsto solo per il soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).
Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro
L’operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza.
Viene precisato che in futuro sarà comunicata l’accessibilità al servizio da parte della totalità dei datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).
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Prestazioni occasionali: istruzioni e novità 2024
La legge di bilancio 2023 ha ampliato l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. Qui il testo).
L'INPS ha pubblicato la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate, con eccezione del settore agricolo , oggetto di un successivo documento.
Con il decreto lavoro 48 2023 è stato ulteriormente allargato il campo di azione dei datori di lavoro ai settori fiere, term,e congressi e parchi di divertimento.
Vediamo nei paragrafi seguenti tutte le novità.
Contratto telematico occasionale: le novità della legge di bilancio 2023
Il testo di legge , all'art. 1 commi 342-354 apporta importanti modifiche all'art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il Libretto Famiglia per i privati e il Contratto di prestazione occasionale /Presto (per le aziende)
Le novità sono le seguenti :
- Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro l’importo massimo di compensi in un anno erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori
- possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5. La circolare ricorda che le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
- viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti previsti per tutti gli altri utilizzatori (10 mila euro annui complessivi) e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza.
- i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.
- previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.
ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Lavoro occasionale agricoltura
Per l'agricoltura si prevedeva come detto un regime sperimentale valido per il 2023 e 2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi ( messi a punto da un decreto ministeriale e dall'INPS )
In particolare:
- potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati)
- il contratto potrà avere una durata massima di dodici mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
- Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore sui requisiti soggettivi richiesti
- è previsto l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego
- Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).
Vedi ulteriori dettagli in Lavoro occasionale in agricoltura istruzioni aggiornate
Prestazioni occasionali 2023 le novità del Decreto Lavoro
il decreto Lavoro (Dl 48/2023) come detto amplia ancora l’uso dei voucher in alcuni settori produttivi.
In particolare con l'articolo 37 , l'utilizzo per ciascun utilizzatore è ammesso fino a 15mila euro all’anno di compensi complessivi verso tutti i prestatori per i datori di lavoro operanti nei seguenti ambiti:
- congressi,
- fiere,
- eventi,
- stabilimenti termali e
- parchi di divertimento
Sempre per i settori sopracitati cade il limite di utilizzo per aziende con oltre 10 dipendenti, sostituito dal limite di 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.
La novità riguarda una platea abbastanza ridotta ma è stata contestata dalle organizzazioni sindacali perché sembra dettata alla necessità di rispondere a sollecitazioni di singoli comparti e comunque aperta a una deregulation che mette in pericolo i contratti stagionali che offrono maggiori tutele ai lavoratori. Da segnalare a margine la definizione fuorviante della denominazione dell'articolo 37 "Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale " che invece non riguarda il settore turistico propriamente detto.
Le istruzioni operative dall'INPS sono giunte con la circolare 75 del 3 agosto 2023
Prestazioni occasionali 2023 istruzioni per fiere, terme e congressi
Viene specificato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
- – 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- – 96.04.20 Stabilimenti termali;
- – 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- – 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).
La circolare specifica le modalità di determinazione dei limiti dimensionali ed economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e riepiloga che :
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Per i profili sanzionatori rinvia a quanto descritto al paragrafo 9 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 8 della circolare n. 103/2018.
Aggiornamento registrazione servizio “Contratto di prestazione occasionale”
Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale” è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, e disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.
Nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”,
- l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al primo accesso.
- Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
INPS ha comunicato che da luglio 2024 la comunicazione e modifica dei dati relativi a posta elettronica e recapito per SMS può essere effettuatata solo tramite piattaforma MIYINPS