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Indennità antitubercolari 2024: importi e istruzioni
Pubblicata il 3 gennaio 2024 la circolare INPS n.3 con gli importi provvisori delle indennità antitubercolari 2024 e definitivi 2023
L'istituto ricorda che gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2023 , le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a
- 5,4% dal 1° gennaio 2024 e
- a 8,1% dal 1° gennaio 2023
Di conseguenza, gli importi risultano i seguenti:
1°gennaio 2023
1°gennaio 2024
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
€ 14,87
€ 15,67
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari
€ 7,44
€ 7,84
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)
€ 24,78
€ 26,12
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)
€ 12,39
€ 13,06
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
€ 99,98
€ 105,38
L'istituto precisa anche che l’aggiornamento sarà operato:
- a decorrere dal 1° gennaio 2024
- anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza,e in ogni caso in misura non inferiore all'importo fisso di 15,67euro
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Sgravi contratti solidarietà: istruzioni per i conguagli
Pubblicato l'elenco delle imprese ammesse e le modalità di fruizione degli sgravi per contratti di solidarieta per periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023 .
Ne da notizia INPS nel messaggio 5 del 2 gennaio 2024
Il messaggio precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile ma potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens per la riduzione contributiva – risorse 2021
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- • nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
- • nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.
I conguagli vanno effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 aprile 2024.
Sgravio contributivo contratti di solidarietà
Vale la pena ricordare che si tratta dell'agevolazione contributiva rivolta alle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, che comportano
- per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, e
- per i quali l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
(Sgravio Contributivo ex lege n. 608/96 e s.m.i. – DD.II. n. 2/17 e n. 278/19).
Le istruzioni operative precedenti per la successiva fruizione dello sgravio in Uniemens erano state fornite dall'INPS con la circolare 40 del 5 aprile 2023.
Dal 2 novembre scorso è stata effettuata la precompilazione delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2023. con scadenza finale per l'invio fissata al 10 dicembre 2023.
Sono destinatarie della riduzione contributiva:
- le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015, nonché
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Contratti di solidarietà domanda di agevolazione
La domanda va presentata attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.
L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
E' previsto il pagamento dell’imposta di bollo solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata a nella piattaforma telematica .
A questo proposito il comunicato INPS ricorda che è consigliabile non inviare le domande a ridosso della scadenza per consentire i tempi tecnici necessari a espletare il pagamento tramite PagoPA.
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Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega fiscale, che all' articolo 7 modifica il regime per i lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019).
Vediamo allora di seguito tutte le novità.
Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti
La misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.
il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli al penultimo paragrafo.
Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti, ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e che solo 1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva .
Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.
Le novità per gli impatriati 2024
Nella bozza della proposta di legge del Governo si stabilisce che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono:
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a 600.000 euro e alle condizioni seguenti:
- a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
- b) l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate, per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)
Da sottolineare che la nuova formulazione prevede che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto) Non sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro estero precedente e il distacco .
Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta:
- ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
- a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).
L'agevolazione si applicherebbe sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.
Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli
Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che i lavoratori che rientrano in Italia in società dello stesso gruppo godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata pari
- a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
- sette periodi d’imposta nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero, fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.
Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo, nel periodo di fruizione del regime la riduzione fiscale salirà al 60% .
Inoltre per chi trasferisce la residenza anagrafica nel 2024 lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale in Italia nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
Regime Impatriati 2024 e lavoro sportivo
Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri.
Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.
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Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega fiscale, che all' articolo 7 modifica il regime per i lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019).
Vediamo allora di seguito tutte le novità.
Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti
La misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.
il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli al penultimo paragrafo.
Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti, ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e che solo 1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva .
Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.
Le novità per gli impatriati 2024
Nella bozza della proposta di legge del Governo si stabilisce che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono:
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a 600.000 euro e alle condizioni seguenti:
- a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
- b) l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate, per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)
Da sottolineare che la nuova formulazione prevede che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto) Non sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro estero precedente e il distacco .
Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta:
- ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
- a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).
L'agevolazione si applicherebbe sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.
Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli
Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che i lavoratori che rientrano in Italia in società dello stesso gruppo godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata pari
- a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
- sette periodi d’imposta nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero, fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.
Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo, nel periodo di fruizione del regime la riduzione fiscale salirà al 60% .
Inoltre per chi trasferisce la residenza anagrafica nel 2024 lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale in Italia nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
Regime Impatriati 2024 e lavoro sportivo
Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri.
Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.
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Quota 103: nuove istruzioni sull’incentivo per posticipo pensione
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile (detta anche “Quota 103”) che si consegue con:
- almeno 62 anni di età e
- 41 anni di contributi
- maturati entro il 31.12. 2023.
(Per il 2024 la bozza della legge di bilancio giunta ieri al Senato prevede la proroga ma con calcolo interamente contributivo dell'assegno).
La norma in vigore (e anche la nuova bozza ) prevedono un incentivo alla permanenza al lavoro per chi ha requisiti sopracitati e sceglie di rimanere comunque al lavoro. che consiste nel versamento in busta paga, invece che all'INPS, dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni.
Le disposizioni attuative 2023 sono contenute nel decreto del ministero del lavoro , di concerto con il ministero dell' Economia del 21 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 maggio 2023 .
INPS ha comunicato con il messaggio 2426 del 28 giugno 2023 che è stata resa disponibile la procedura telematica per le domande di sgravio. (vedi le istruzioni al penultimo paragrafo)
Con la circolare 82 del 22 settembre l'istituto ha dettagliato la tempistica per la decorrenza dello sconto e le istruzioni Uniemens per tutti i datori di lavoro (v. ultimo paragrafo).
Con il nuovo messaggio 4558 del 19 dicembre è stato ulteriormente chiarito che lo sconto comprende tutta la contribuzione Ivs dovuta dal lavoratore, incluso l’eventuale contributo aggiuntivo dell'1% dovuto in caso di quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, a fronte di aliquote contributive inferiori al 10 per cento.
Il messaggio specifica quindi che per i flussi Uniemens i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva devono utilizzare l’elemento “RecuperoAggRegolarizz”. Operazioni analoghe vanno compiute nella lista PosPa e nella sezione PosAgri
Vediamo di seguito più in dettaglio le opzioni disponibili ai lavoratori con i requisiti per Quota 103 e le istruzioni per le domande.
Quota 103 le opzioni per pensione anticipata o incentivo contributivo
Il lavoratore che matura in requisiti per la pensione con Quota 103 ha dunque tre possibilità:
- andare in pensione anticipatamente
- restare al lavoro con un premio in busta paga corrispondente allo sgravio dei contributi a proprio carico (pari al 9,19% della retribuzione, per la maggior parte dei contratti)
- restare al lavoro, rinunciando allo sgravio nell'ottica di un assegno di pensione più alto.
Pensione anticipata Quota 103
Si ricorda che con l'anticipo pensionistico Quota 103 il soggetto percepisce una assegno massimo lordo pari a 5 volte il trattamento minimo (2.818,70 euro), che sarà applicato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni , fino al 31 dicembre 2024), anche se l’importo della pensione calcolata dovesse risultare superiore. Dai 67 anni si percepirà la pensione piena.
ATTENZIONE: la prima finestra utile di uscita è fissata:
- Per i lavoratori del settore privato, al 1° aprile 2023
- per i pubblici dipendenti il 1° agosto 2023.
Sgravio contributivo per Quota 103
Come detto, il lavoratore con 62 anni e 41 anni di contributi versati che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo della pensione deve presentare un’istanza all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l'esito al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga .
ATTENZIONE Le somme saranno imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.
Il bonus contributivo cessa
- al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, e
- al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La rinuncia al versamento dei contributi può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi ed è revocabile .
ATTENZIONE: In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne da' comunicazione al nuovo datore di lavoro.
Il decreto attuativo specifica anche che:
- l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici, sono esclusi quindi ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
- per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della legge di bilancio 2022, pari al 3% per imponibili fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del decreto lavoro 48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto ma gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.
Permanenza al lavoro con Quota 103
Con la terza opzione il lavoratore con i requisiti di quota 103 che non fa domanda e continua a percepire la sua solita retribuzione con le trattenute previdenziali fino al momento della pensione “ordinaria” avrà un assegno pensionistico più alto che nel caso precedente, per i maggiori contributi versati.
La domanda di incentivo per il posticipo pensionistico Quota 103
Le istanze di incentivo possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Va selezionato in particolare il seguente nuovo prodotto: “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)”
Incentivo contributivo quota 103 Decorrenza e istruzioni Uniemens
L’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore cessa a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente.
- Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultassero già soddisfatti i requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni..
- Per le domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione con Quota 103 con prima decorrenza anteriore, si può chiedere che si applichi dalla prima data utile per la pensione; in sostanza l'applicazione dello sconto può essere retroattiva.
- Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà
La circolare ricorda inoltre che dopo avere ricevuto la domanda dell’incentivo, l’Istituto verifica i requisiti minimi e, entro trenta giorni dalla richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa , comunica al lavoratore e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” l’esito della domanda
ATTENZIONE Solo dopo tale comunicazione il datore di lavoro può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ovvero il mancato versamento a INPS delle somme
Nel caso le contribuzioni siano state già versate all'INPS , il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero utilizzando, per la sezione POSCONTRIBUTIVA :
- per i lavoratori che non godono dell'esonero contributivo parziale articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, il nuovo codice causale “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
- per i lavoratori che beneficiano contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS per la differenza da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100 il nuovo codice causale “L578".
Nella circolare sono specificate anche le istruzioni per le sezioni POSPA, POSAGRI e per i datori di lavoro domestico.
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Compensazione crediti edilizi e debiti contributivi: ok dell’Agenzia
Possibile la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi, nei limiti della normativa vigente e. in particolare la compensazione tra debiti per contribuzione previdenziale INPS e crediti d'imposta per interventi di risanamento ed efficientamento energetico cd Superbonus ex articolo 121, D.L. n. 34/2020 anche a seguito di cessione crediti a una società non residente. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad Interpello n. 478 del 18 dicembre 2023.
Cessione crediti edilizi e debiti contributivi in compensazione
Il caso riguardava una società estera che si occupa di installazione di reti e sistemi di ingegneria, costruzione di strade e ferrovie, e lavori speciali nei terreni , che intende sottoscrivere un accordo con una societa del medesimo gruppo societario di BETA operante, nel settore della ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili
In data 1° luglio 2023, ALFA e BETA hanno sottoscritto un contratto di distacco infragruppo, in virtù del quale
- ALFA, in qualità di distaccante, si è impegnata a distaccare presso BETA, società distaccataria, proprio personale specializzato, altamente qualificato,
- BETA è tenuta a rimborsare a ALFA esclusivamente i costi sostenuti da quest'ultima per i propri dipendenti (i.e., salario base e ogni altro elemento della retribuzione, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori dovuti ai soggetti distaccati, altri costi che il distaccante sosterrà in relazione ai servizi resi alla società)
Di comune accordo, durante il periodo di distacco, BETA anticipa in nome e per conto di ALFA, le spese relative allo stipendio e qualsiasi voce di compensazione in denaro e i contributi previdenziali per i distaccati dovuti in Italia.
Posto che BETA, nel corso degli ultimi anni ha maturato crediti di imposta derivanti dall'applicazione del cd. sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia (cd. ''Superbonus'') di cui all'art. 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché per interventi cd. ''minori'' di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR, BETA intende stipulare un contratto con ALFA avente ad oggetto la cessione diretta di parte del credito d'imposta maturato in relazione a interventi edilizi sopracitati e in virtù di tale contratto, la società ALFA acquisirebbe i predetti crediti fiscali al fine di utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
l'istante chiedeva di conoscere «se la società istante possa utilizzare i crediti fiscali eventualmente acquistati da BETA in compensazione dei versamenti dei contributi previdenziali (con Modello F24), dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
L'agenzia conferma, richiamando:
- l'interpretazione autentica fornita dall'art. 2-quater, D.L. n. 11/2023 in relazione all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 e
- i chiarimenti della Circolare 7 settembre 2023, n. 27, in cui è stato affermato che la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti ad enti impositori diversi.
Nella risposta si specifica :
"In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera hter del citato comma 2;
c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione».
Con riferimento al caso prospettato, il comma 2 del citato articolo, elenca tra i crediti e i debiti per i quali e ammessa la compensazione quelli relativi «e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».
L'agenzia sottolinea infine che restano salvi gli altri limiti disposti dal medesimo articolo 121 (utilizzo «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione», nonché l'impossibilità a fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno o di chiederne il rimborso).
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Patronato inadempiente all’incarico: lavoratore da risarcire
Con l'ordinanza 34475 2023 dell'11 dicembre la Cassazione ha affermato che gli istituti di patronato nel ricevere un incarico da un utente assumono una responsabilità contrattuale (art. 1176 secondo comma c.c) per cui in caso di provata inadempienza sono tenuti a risarcire il proprio assistito.
L'affermazione si basa non solo sulla disposizione del codice civile citata ma anche sulla disciplina prevista dalla L. 152/2001 la quale prevede che tali istituti debbano esercitare l’attività di informazione, assistenza e tutela a favore dei propri assistiti, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza. la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
Il caso: domanda di pensione presentata dal Patronato rifiutata
Il caso riguardava l'assistenza fornita da un patronato che non aveva verificato in modo corretto la posizione contributiva del suo assistito, né specificato, nella domanda di pensione di anzianità che infatti era stata respinta in prima battuta respinta ed accolta solo grazie all'intervento di un altro patronato
I giudici di Cassazione hanno giudicato non corrette le sentenze di assoluzione del tribunale e della corte di appello arrivando a considerare che, vista la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e l'utente andava applicato l’art. 1218 c.c. per cui il creditore che lamenti un inadempimento o un ritardo nella prestazione dovuta, ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro , salvo il caso in cui l'inadempimento, o il ritardo, sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
Viene ricordato il principio affermato già dalle sezioni unite del 30 ottobre 2001 n. 13533 per cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Applicando il principio nel caso in oggetto secondo la Cassazione il lavoratore aveva provato :
- sia la fonte negoziale del proprio diritto ovvero il mandato a presentare la domanda di pensione,
- sia l’inadempimento del patronato stesso e
- il danno causato dall'inadempimento , ovvero la perdita delle mensilità di pensione non percepite a causa del primo errore di presentazione della domanda
Invece Il patronato non ha potuto dimostrare l'idoneità del proprio operato cosi come non ha provato che il danno avrebbe potuto essere evitato con una azione diretta di ricorso da parte dell’assistito stesso.
Il diniego al risarcimento viene dunque giudicato illogico e non pertinente con l'esistenza di un l mandato conferito al patronato che tra l'altro avrebbe comunque potuto essere proposto dal patronato in rappresentanza del proprio cliente e senza necessità di un'autorizzazione.