• Sicurezza sul Lavoro

    Nomina RLS, unità territoriali e RSU: chiarimenti ministeriali

    Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

     La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)   su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

     Il Ministero delle Infrastrutture  ha chiesto alla Commissione due specificazioni :

    1.  se le  proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e 
    2. se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.

    RSL e RSU il contesto normativo

    L’interrogativo  nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare

    • 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o 
    • 3 RLS in base alla dimensione  aziendale  con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.

    Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi  articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:

    • Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
    • Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
    • Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
    • Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
      • Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
      • Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
      • Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.

    Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta

    La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi. 

    Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.

    Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.

    Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.

     Riguardo all'appartenenza alla RSU  l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.

  • Edilizia

    Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali

    L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha pubblicato il modello da utilizzare  per rettificare l'istanza per la  patente a crediti in edilizia  

    Il modello deve essere  inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo:  [email protected].

    Vediamo come è composto  e come va compilato.

    Modello richiesta rettifica errori materiali patente a crediti

     Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.

    Il Modello è cosi composto 

    Sezione A) – Informazioni generali: il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relative all'istanza di cui si chiede rettifica. Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.

    Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.

    Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:

    – Ragione sociale

    – PEC

    – Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante

    Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008:

    – a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.

    c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

    e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

    d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

  • Pensioni

    Comunicazione redditi autonomi pensionati in scadenza il 31 ottobre

    L'INPS ha pubblicato il  Messaggio n. 3077 del 19.9.2024   in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sull'obbligo di dichiarazione reddituale.
     L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992  prevede infatti  che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico  la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello  previsto per la dichiarazione dei redditi. 

    Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024  i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

    Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS  sui soggetti obbligati ed esclusi e sulle modalità di invio della dichiarazione. Per utlteriori dettagli si rimanda al testo del Messaggio.

    Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione reddituale- Soglia redditi esenti 2023

    Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

    – i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
     – i titolari di pensione di vecchiaia.

     i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,

     i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);

     i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

    I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.

    Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo 

    • i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto, sono esentati  qualora  abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a   7.383,22 euro.
    • i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private  non hanno rilievo  .
    •  le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
    • Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
    • le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
    •  le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
    •  i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.

    Dichiarazione a preventivo

    Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: pensionati ex INPGI e lavoratori sportivi

    L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto le istruzioni  si applicano  anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.

    Dal 1° luglio 2023  inoltre si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo . Pertanto si applicano le istruzioni anche ei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo

    Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare

    La dichiarazione  reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati  oppure

    • direttamente online sul sito www.inps.it,  autenticandosi con SPID , CIE o  CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione  Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo  pannello  occorre  scegliere  la  Campagna  di  riferimento:  nella fattispecie, 2024 ( dichiarazione redditi per l’anno 2023)
    •  attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

    REDDITI DA DICHIARARE

    I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

    Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

    Le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo

     Il messaggio ricorda che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.

  • Rubrica del lavoro

    ISA contributivi in arrivo

    In uno  dei decreti approvati dal Governo  si introduce  nuove misure contro il lavoro sommerso tra cui una importante novità per i contribuenti con partita IVA 

    Il nuovo decreto legge  con misure su lavoro università ricerca per l'attuazione degli obiettivi del PNRR introduce  in particolare all'art 1 rubricato Misure contro il lavoro sommerso"  i nuovi  Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), con l'obiettivo di rafforzare il controllo sulla regolarità dei versamenti   dei contributi previdenziali   in alcuni settori produttivi e dei servizi .  

    Vediamo qualche dettaglio in più

    “ISAC “indici di affidabilità contributiva nel nuovo decreto lavoro

    Il meccanismo degli Isac si ispira a quello degli indici di affidabilità fiscale, premiando i contribuenti più virtuosi  in relazione agli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale, con vantaggi  come la riduzione dei termini per i controlli.

     Il decreto stabilisce che entro la fine del 2025, tramite un decreto del ministro del Lavoro in collaborazione con quello dell'Economia, saranno definiti criteri e modalità di applicazione.

    La norma dovrebbe essere applicabile a  partire dal 1° gennaio 2026 inizialmente solo nei  settori a più alto rischio, come l'alberghiero e la grande distribuzione alimentare. 

    Prevista poi  un'estensione graduale ad altri sei settori entro agosto dello stesso anno.

    Gli Isac sono pensati per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dalle imprese e l'aderenza ai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) applicati. La loro implementazione sarà seguita da un accordo tra Inps e Sogei per lo sviluppo di ulteriori strumenti tecnologici volti a ridurre l’evasione contributiva.

    Incentivi ISI INAIL e premialità per la rete agricola di qualità

    Si prevede anche un meccanismo di  premialità per le aziende agricole che partecipano ai bandi ISI INAIL con l'obiettivo di rafforzare la  rete agricola di qualità. Si ricorda che la Rete agricola di qualità istituita presso l’Inps  raccoglie le realtà aziendali che si distinguono per il rispetto della normativa sul lavoro sociale e fiscale 

    Le  nuove norme intendono  quindi potenziare  gli incentivi  per queste aziende inserendo nel bando ISI  annuale  che finanzia i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, un  avviso loro dedicato.

    Decreto-legge lavoro: controlli anche a iscritti alla Lista di conformità

    Il decreto legge  sempre in tema di lotta al lavoro nero  contiene anche una norma di interpretazione autentica  dell'articolo 29 comma 8 del DL 192014  relativo alla lista di conformita presso INL che  dovrebbe raccogliere   i datori di lavoro  verso i quali  a seguito di ispezioni,   non  siano emerse violazioni o irregolarità  in materia di lavoro e di legislazione sociale,  compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

    Si ricorda che la  lista non è ancora operativa  perche manca un provvedimento attuativo dell'INL.

    Si specifica ora che le aziende iscritte nella lista di conformità Inl non sono escluse   in automatico dalle possibilità di verifica degli ispettori ma resta aperta la valutazione degli ispettori caso per caso.

  • Lavoro Dipendente

    Interruzione servizi lavoro online venerdi 25.10

    Il Ministero del Lavoro con un comunicato sul proprio sito  istituzionale informa che dalle 15.00  venerdì 25 ottobre saranno interrotti alcuni servizi online.

    L'interruzione è dovuta ad interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture di alcuni portali di servizi online 

    In particolare si interromperanno  i portali e  i servizi  correlati riguardanti :

    •  Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) 
    •  Unimare, 
    • Prospetto Informativo Disabili
    •  Unilav Sport.

     Viene precisato che le attività  di manutenzione si concluderanno nella giornata di sabato 26 ottobre 2024 al termine delle stesse i portali torneranno disponibili.

    Gli interventi di manutenzione non avranno invece alcun impatto sull'accesso alle altre procedure telematiche, che resteranno sempre disponibili.

    Si ricorda che l'accesso ai servizi è consentito solo con SPID personali o CIE.

  • Lavoro Dipendente

    Recesso unilaterale dal CCNL negato al datore di lavoro

    La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024, ha stabilito che un datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo nazionale (CCNL) , neanche nel periodo di ultrattività dopo la scadenza . 

    Tale prerogativa spetta esclusivamente alle parti stipulanti, ovvero le associazioni sindacali e datoriali.

    La Corte ha inoltre chiarito che il recesso unilaterale non è consentito neppure se giustificato dall'eccessiva onerosità del contratto in situazioni di difficolta economica dell'azienda.

     Vediamo maggiori dettagli sul caso e le motivazioni della Corte .

    Recesso dal CCNL scaduto: il caso

    La controversia riguardava un gruppo di dipendenti  non sanitari di una associazione nell'ambito dell'assistenza  socio-sanitaria  che contestavano l'annuncio del datore di lavoro di voler cambiare il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL della sanità privata).

    In ragione di difficoltà economiche dell'ente ,  il datore di lavoro ha deciso di applicare il CCNL per residenze sanitarie assistenziali (CDR)asserendo che il CCNL sanità era in scadenza .

    I lavoratori hanno ritenuto illegittima questa decisione e hanno agito legalmente per ottenere il riconoscimento del loro diritto a mantenere il precedente contratto, chiedendo anche le relative differenze retributive.

    Recesso da CCNL : le decisioni di merito e la Cassazione

    In primo grado, il Tribunale ha dato ragione ai lavoratori, stabilendo che il CCNL della sanità privata, pur essendo formalmente scaduto nel 2005, continuava a essere valido grazie alla clausola di ultrattività, che ne prorogava l’efficacia fino al rinnovo avvenuto nell'ottobre 2020. Di conseguenza, la decisione unilaterale di applicare il CCNL CDR è stata dichiarata illegittima.

    La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, affermando che il datore di lavoro non poteva recedere unilateralmente dal CCNL sanità privata, poiché la clausola di ultrattività vincolava le parti fino al rinnovo. 

    La Corte ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui l'eccessiva onerosità del contratto avrebbe giustificato il recesso unilaterale, precisando che tale facoltà è riservata solo alle parti stipulanti del CCNL e non può essere esercitata dal singolo datore di lavoro.  Nella sentenza  di secondo grado veniva anche ricordato che invece nei contratti aziendali, stipulati direttamente con i sindacati locali, è possibile recedere unilateralmente.

    La Corte di Cassazione, con la sentenza ha confermato la decisione di secondo grado e rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando l'applicabilità della clausola di ultrattività del CCNL sanità privata e ribadendo che il recesso unilaterale non era legittimo.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Pensioni: al via le richieste su aliquote e detrazioni

    Nel messaggio  3458 del 18 ottobre 2024   INPS  comunica che è aperta  già dal 16 ottobre la piattaforma online per la richiesta da parte dei pensionati   con redditi diversi  per 

    • l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o
    • la rinuncia, in misura totale o parziale, alle detrazioni d’imposta per reddito,

    (articolo 13 del T.U.I.R.).  

    In assenza di comunicazione l'istituto applica le aliquote per reddito  che potrebbero essere  inferiori  al dovuto e detrazioni non spettanti . 

    Cio comporta  che in sede di dichiarazione coloro che percepiscono altri redditi sia da lavoro che capitale o pensionistici le maggiori imposte saranno ricalcolate con applicazione del conguaglio.

    Le richieste per il periodo d’imposta 2025  possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it .

    Comunicazione INPS figli a carico

    Il messaggio  ricorda inoltre che dal 2023 , a seguito della risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, è interesse del contribuente  comunicare all’Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, anche se beneficiario dell’assegno unico universale. 

    Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024 che consente all’Agenzia delle Entrate, di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, già completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.