• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

    In merito al processo che prevede l''iscrizione di Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), a breve modi e termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    Attualmente è comunque in corso l’aggiornamento delle banche dati del ministero e di altre amministrazioni ed enti pubblici. Il disoccupato ha anche la possibilità di integrare e rettificare i dati precompilati.

    L’obiettivo è ovviamente quello di permettere ai Centri per l’impiego di individuare offerte di lavoro idonee tramite il Siisl.

    Naspi e Discoll inseriti nel Sistema informativo per l’inclusione sociale

    Il Decreto Coesione 60/2024 ha così previsto all’art.25 l’iscrizione d’ufficio dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

    Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL), si aggiungono anche i percettori NASpI e DISS-COLL.

    Il Siisl permette ai soggetti registrati di accedere ad informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. In questo processo si dovrebbe tenere conto sia delle esperienze formative che delle competenze professionali possedute dagli iscritti in virtuù delle offerte di lavoro disponibili così come dei corsi di formazione.

    Si ricorda che la «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta “l’indennità mensile di disoccupazione, (…) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi–to ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.

    L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, istituita con l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l’indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed “è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”

    Leggi anche Portale SIISL: lavoro piu facile con l'intelligenza artificiale

  • Rubrica del lavoro

    PIN INPS: stop definitivo per tutti dall’1 settembre 2024

    Mancano pochi giorni al 1° settembre, giorno a partire dal quale si potrà accedere ai servizi telematici dell'INPS solo attraverso l'identità digitale. Ciò vale anche per le aziende pubbliche e private e i relativi intermediari. 

    INPS  ha comunicato con la circolare 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

    Per tutti diventa obbligatorio l'accesso esclusivamente mediante una delle identità digitali personali:

    1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, 
    2. CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o 
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    L'istituto ricorda che con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha avviato il processo di dismissione graduale dell’accesso ai servizi online con il PIN dell’INPS a favore delle nuove identità digitali.

    Dismissione del PIN INPS 

    Inps ha prorogato  con il messaggio 2926 del 25 agosto 2021 la possibilità di utilizzo del PIN INPS da parte di intermediari e aziende, fino al 30 settembre.

    Ricordiamo che con la circolare 95 del 2 luglio 2021 e la successiva circolare 127 del 10 agosto erano state ricordate le scadenze fissate originariamente ovvero:

    • 1 settembre per l'utilizzo di professionisti intermediari e aziende 
    • 30 settembre per i privati cittadini

     Il termine è stato unificato a seguito delle richieste giunte all'istituto dagli operatori professionali 

    Per non vedere interrotti gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, medico o avvocato, ecc.,  avranno tempo per dotarsi  di uno dei codici sopracitati   fino a tutto il mese di settembre  2021.

     L’Istituto  si riservava la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il PIN INPS, agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).

    Si ricorderà  che  INPS  aveva adottato  il sistema di identificazione degli utenti con codice PIN dal 2012 , quando ha iniziato ad  offrire sul  web l'intera gamma di  servizi e di prestazioni  sia assistenziali che previdenziali. Successivamente ha consentito  l'accesso con i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale .Dal 1 ottobre 2020 non sono stati più rilasciati nuovi PIN  come illustrato nella circolare 87 2020.  

    Deleghe digitali a terzi per i cittadini impossibilitati a usare i servizi INPS online

    La circolare 127 2021  informava anche sulla possibilità dal 16 agosto 2021 per i cittadini  che non sanno o non possono operare online con gli strumenti di accesso previsti (SPID, CIE e CNS )  di affidare la delega  digitale a una terza persona di fiducia. 

    La delega è  utilizzabile anche per gli accessi di persona agli sportelli INPS .

  • Contributi Previdenziali

    Omissioni contributive: le nuove sanzioni dal 1 settembre

    Nel decreto 19 2024 di attuazione del PNRR  sono previste misure agevolative e semplificazioni per i casi di violazioni in ambito contributivo e dei premi INAIL  che dovrebbero entrare in vigore dal 1 settembre 2024. 

    L'approccio  intende  favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito  tributario  con i recenti decreti legislativi di attuazione della  riforma fiscale (legge 111/2023).

    Si ricorda che il decreto 19 2024 ,  detto DL PNRR entrato  in vigore lo scorso 3 marzo e convertito in legge 56 2024 del 29.4.2024,  dedica molti  altri articoli al lavoro  intervenendo   con un inasprimento delle sanzioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

    In ambito contributivo,   come detto, si riscrive complessivamente il regime sanzionatorio   anche con alcuni aggravi;  si segnalano in particolare le seguenti novità rispetto al  regime vigente: 

    • per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili;
    • per l'omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi   si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto 
    • le sanzioni invece aumentano al 7,5% aggiuntivo rispetto al tasso ufficiale in caso di versamento di contributi e premi oltre i 60 gg

    Di seguito,  il riepilogo  delle nuove norme in ambito sanzionatorio e di nuove comunicazioni semplificate con l'istituto, per le quali si attendono ulteriori dettagli dall'INPS.

    Tabella nuove sanzioni per omissioni contributive – Un esempio

    Vediamo in dettaglio  le nuove sanzioni con l'aiuto di una tabella:

    Violazione

    Sanzione

    Condizioni Specifiche

    Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto 

     sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento + 5,5% annuo.

    Sanzione massima: non superiore al 40% dell'importo non pagato.

    Se il pagamento avviene entro 120 giorni senza contestazioni, la maggiorazione ordinaria del 5,5%  non si applica.

    Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere)

    30% annuo

    Sanzione massima: 60% dell'importo non pagato. S

    • Se la denuncia è spontanea,  prima di contestazioni e il pagamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia:  tasso ufficiale + 5,5%. 
    • Se il pagamento avviene entro 90 giorni: tasso ufficiale + 7,5%.

    Sanzione ridotta applicabile solo con pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.

    Situazione debitoria rilevata d'ufficio o da verifiche

    50% del tasso applicabile secondo a) o b)

    Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.

    Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative

    Se il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori  si applicano  solo gli interessi legali   senza  sanzione civile come da art. 1284 del Codice Civile.

     A titolo di esempio:  la sanzione civile, che normalmente include un tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta, limitandosi al solo Tur.  Quindi, con un Tur al 4,25%, la sanzione civile ordinaria sarebbe del 9,75%, ma con il nuovo ravvedimento si riduce al 4,25%.

    Decreto PNRR 19 2024 semplificazione comunicazioni con INPS

    Dal 1 settembre 2024  si prevedono  anche nuove modalità di comunicazione tra INPS e contribuenti , sempre nell'ottica di agevolare la regolarità contributiva prima di eventuali contestazioni.

      L'INPS condividerà con i contribuenti o i loro intermediari  i dati  raccolti anche da altre banche dati  riguardanti  le prestazioni lavorative e gli obblighi  previdenziali che ne derivano;  allo stesso modo i contribuenti  avranno a disposizione nuovi strumenti per segnalare all'Istituto informazioni aggiuntive. 

    Le modalità operative  di questi rapporti saranno definite dal  Consiglio di Amministrazione dell'INPS e dovranno  essere approvate  dal Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla proposta.

    ATTENZIONE  l'INPS potrà controllare  gli obblighi contributivi compresi  quelli legati a lavoro  in somministrazione o tramite distacco o appalto utilizzando dati propri o di altre amministrazioni e  su questa base potrà chiedere ai contribuenti  ulteriori informazioni  e anche convocare  gli interessati presso gli uffici territoriali .  Se dalle verifiche emergeranno  discrepanze, l'istituto potrà emettere avvisi di accertamento che verranno inviati via PEC.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti collettivi: ambito da motivare con precisione

    In tema di licenziamenti collettivi, la Corte di Cassazione ha ribadito in una nuova sentenza n. 18215/2024, l'importanza per il datore di lavoro di specificare le ragioni che giustificano la delimitazione del licenziamento a una determinata sede o settore dell'azienda. 

    La Corte ha affermato  in particolare che è onere del datore di lavoro, nella comunicazione ex art. 4 comma 3 della L. 223/1991, indicare non solo le ragioni generali della riduzione di personale, ma anche motivare perché la scelta dei lavoratori da licenziare sia limitata a una specifica unità produttiva o settore, chiarendo perché gli addetti a quella unità non possano essere utilizzati in altre aree dell'azienda.

    Vediamo i dettagli  del caso e i precedenti in materia.

    Comunicazione preventiva per licenziamenti collettivi

    Nello specifico, il caso trattava di una procedura di riduzione del personale che interessava una specifica unità produttiva all'interno dell'azienda. 

    La Corte territoriale aveva stabilito che la comunicazione preventiva, inviata dall'azienda alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. 223/1991, era carente perché non conteneva una motivazione sufficiente riguardante la scelta di limitare i licenziamenti a quella particolare sede o settore.

    La società datrice di lavoro aveva sostenuto che non era necessario fornire dettagli specifici sull'infungibilità delle mansioni dei lavoratori licenziati rispetto a quelli di altre sedi.  Invece, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale, sottolineando che la comunicazione doveva contenere dettagli molto precisi .

    Ricorda infatti che la comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve inviare alle rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. 223/1991, in caso di licenziamento collettivo, deve contenere una serie di informazioni dettagliate e specifiche per consentire una corretta valutazione e partecipazione da parte dei sindacati al processo decisionale.

     Nello specifico, la comunicazione deve includere le seguenti indicazioni:

    • Motivazioni dell'eccedenza di personale: Il datore di lavoro deve specificare i motivi che hanno portato alla decisione di ridurre il personale. Questo include le ragioni tecnico-produttive, organizzative o economiche che determinano la necessità di procedere con i licenziamenti.
    • Ragioni tecnico-organizzative: Devono essere chiaramente esplicitate le esigenze tecnico-produttive e organizzative che giustificano la decisione di limitare i licenziamenti a una specifica unità produttiva o settore dell'azienda, anziché coinvolgere l'intero complesso aziendale.
    • Numero, collocazione e profilo professionale dei lavoratori interessati: La comunicazione deve indicare il numero esatto dei lavoratori in esubero, la loro collocazione all'interno dell'azienda (ad esempio, quale unità produttiva o settore), e i loro profili professionali, per permettere una valutazione precisa dei criteri di selezione adottati.
    • Criteri di selezione del personale da licenziare: Devono essere riportati i criteri utilizzati per scegliere i lavoratori da licenziare, che secondo la legge includono l'anzianità di servizio, i carichi di famiglia e le esigenze tecnico-produttive.
    • Tempi di attuazione del programma di riduzione del personale: È necessario indicare le tempistiche previste per l'attuazione del piano di riduzione del personale, in modo da fornire un quadro chiaro dei tempi e delle modalità di esecuzione dei licenziamenti.
    • Eventuali misure per mitigare le conseguenze sociali: Devono essere specificate eventuali misure che il datore di lavoro intende adottare per ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, come programmi di outplacement, possibilità di trasferimento a unità produttive vicine, incentivi all'esodo volontario, o altre forme di sostegno ai lavoratori.

    Licenziamento collettivo illegittimo per omesse motivazioni: i precedenti

    Questa pronuncia trova un precedente significativo nella sentenza n. 4678/2015, dove la Cassazione aveva già stabilito che un licenziamento collettivo è da considerarsi illegittimo se la comunicazione preventiva non specifica le esigenze tecnico-produttive relative alle singole unità produttive interessate, ma si limita a indicare ragioni generali riguardanti l'intero complesso aziendale. In quel caso, la Corte aveva sottolineato che la comunicazione deve consentire una trasparente e corretta partecipazione delle rappresentanze sindacali al processo decisionale, e che l'assenza di queste specifiche rende il licenziamento invalido.

  • Lavoro Dipendente

    Oblio oncologico: chiarimenti dal Garante Privacy

     il diritto all’oblio oncologico  è stato recentemente regolato dalla legge n. 193/2023 e da due decreti attuativi  26 aprile 2024 e del 30 luglio 2024 che hanno specificato i tempi e la procedura per richiedere la certificazione. 

    Leggi anche Oblio oncologico: tutte le regole e i modelli di certificazione

    Si tratta ricordiamo di una tutela contro le discriminazioni contro le persone che hanno superato una malattia oncologica 

    Il 9 agosto scorso il Garante per la privacy ha pubblicato sul proprio sito  un documento con numerosi chiarimenti su aspetti pratici dell'applicazione delle norme, sotto forma di faq. 

    Viene data risposta  a dubbi come ad esempio :

    • Quando e a chi  si deve fare richiesta di certificazione ?
    • Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni? 
    • Una persona clinicamente guarita può adottare un bambino? 
    • cosa si intende per conclusione del trattamento attivo?

    Ecco alcune indicazioni 

    Qui il documento completo.

    Oblio oncologico: divieto di indagine per i rapporti lavorativi

    Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa, ricordando che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy, che  potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr. 

    In primo luogo chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

    Oblio oncologico in caso di adozioni

     Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia – in assenza di recidive o ricadute – o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.

    La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

  • Lavoro Dipendente

    Maggiorazione straordinari nel part time: pronuncia Corte UE


    La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, del 29 luglio 2024, riunisce le cause C-184/22 e C-185/22, originate da richieste di pronuncia pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania).

     Le questioni sottoposte alla Corte riguardano l'interpretazione dell'articolo 157 del TFUE e di specifiche disposizioni della direttiva 2006/54/CE e della direttiva 97/81/CE, in relazione al trattamento dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, in particolare sul pagamento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario. 

    La questione viene anche posta in relazione alla possibile disparità di trattamento tra uomini e donne. 

    Vediamo meglio nei prossimi paragrafi

    Maggiorazione straordinari: i casi in esame

    Le controversie nascono dai ricorsi presentati da  due infermiere impiegate part-time presso  una struttura sanitaria tedesca che hanno contestato il mancato riconoscimento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario svolte :

    • oltre l'orario concordato nei loro contratti, ma 
    • al di sotto dell'orario normale di un lavoratore a tempo pieno.

    Le ricorrenti hanno sostenuto che tale trattamento costituisce una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché il datore di lavoro impiega prevalentemente donne a tempo parziale. 

    La questione centrale riguarda se il diverso trattamento retributivo degli straordinari  tra lavoratori part-time e full-time sia giustificato e se costituisca una violazione dei principi di parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea.

    Maggiorazione straordinari: le conclusioni della Corte

    La Corte ha stabilito che la normativa in discussione, che prevede la corresponsione di maggiorazioni salariali solo per le ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario normale di un lavoratore a tempo pieno, costituisce un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale e come tale non è compatibile con le direttive europee in materia. 

    Secondo i giudici europei tale trattamento non è giustificato dagli obiettivi di dissuadere dagli eccessi di  lavoro straordinario o di evitare un trattamento sfavorevole per i lavoratori a tempo pieno.

     Inoltre, la Corte ha riconosciuto che questa disparità può costituire una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché colpisce una proporzione significativamente maggiore di donne, violando l'articolo 157 TFUE e le disposizioni della direttiva 2006/54/CE.

    Per evitare procedure di infrazione dunque li stati membri dovranno adeguare le leggi nazionali a questo principio

  • CCNL e Accordi

    CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione

    È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022

    L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede  il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo  ‘una tantum’  per il periodo di  carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento . 

     Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore  accordo integrativo per le  imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. 

    Sono state definite le  nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)

    Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli  e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.

    CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum

    ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione  

    Aumento complessivo dei minimi tabellari  pari a 

    • 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
    • 198,00 euro per il livello 3A  Panificazione),

     da riparametrarsi  per gli  altri livelli e  da erogarsi in 4 tranches:

    •     60,00 euro dal 1° aprile 2024;
    •     40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     55,00 euro dal 1° novembre 2025;
    •     51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.

    Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024  e gli arretrati entrano nella busta paga di  giugno 2024.

    SETTORE ALIMENTAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    1s

    2.237,60

    268,96

    2.506,56

    1

    2.009,01

    241,47

    2.250,48

    2

    1.839,16

    221,06

    2.060,22

    3A

    1.713,85

    206,00

    1.919,85

    3

    1.621,06

    194,84

    1.815,90

    4

    1.554,94

    186,90

    1.741,84

    5

    1.483,14

    178,27

    1.661,41

    6

    1.387,62

    166,79

    1.554,41

    SETTORE PANIFICAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    A1s

    1.889,96

    227,41

    2.117,37

    A1

    1.757,02

    211,41

    1.968,43

    A2

    1.645,54

    198,00

    1.843,54

    A3

    1.506,79

    181,30

    1.688,09

    A4

    1.427,60

    171,77

    1.599,37

    B1

    1.850,39

    222,65

    2.073,04

    B2

    1.520,17

    182,91

    1.703,08

    B3s

    1.479,47

    178,01

    1.657,48

    B3

    1.431,21

    172,22

    1.603,43

    B4

    1.357,35

    163,32

    1.520,67

    Prevista inoltre  ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:

    •     80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
    •     80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    da riproporzionare in base alla durata del rapporto o  alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.

    Eventuale  superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza  con cessazione da marzo 2024

    Imprese non artigiane del settore Alimentare

    Per le imprese  fino a 15 dipendenti,  oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024,  p nuovo incremento  di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137,  da erogare come segue : 

    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2026.

    IMPRESE NON ART. 

    < 15 DIP

    Liv.

    Par.

    Minimi al 29.2.2024

    Prima Tranche 1.3.2024

    Minimi dall’1.3.2024

    1

    230

    2.442,01

    35,04

    2.477,05

    2

    200

    2.123,48

    30,47

    2.153,95

    3

    165

    1.751,89

    25,14

    1.777,03

    4

    145

    1.539,54

    22,09

    1.561,63

    5

    130

    1.380,28

    19,80

    1.400,08

    6

    120

    1.274,09

    18,28

    1.292,37

    7

    110

    1.167,93

    16,76

    1.184,69

    8

    100

    1.061,77

    15,23

    1.077,00

    Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

    Dal 1° giugno 2024  sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli,  e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in  part time. 

    L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:

    •     100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
    •     100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.

    Liv.

    Retribuzione tabellare all’1.12.2021

    AFAC 1.6.2024

    A

    1.982,79

    75,41

    B

    1.812,19

    68,92

    C

    1.709,07

    65,00

    D

    1.612,69

    61,33

    E

    1.512,34

    57,52

    Le altre novità dell’accordo di rinnovo

    Le novità contrattuali sono le seguenti:

    Lavoro intermittente   

     il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:

    •     lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
    •     ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari  per le  attività di vendita.

    con  un’indennità di chiamata  nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)

    Preavviso di licenziamento e dimissioni

    Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.

    Apprendistato professionalizzante

    Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro

    Congedi per le vittime di violenza di genere

    Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche  la possibilità di  ulteriori 3  mesi aspettativa,  di cui  2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.

    Permessi parentali 

    Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.

    Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione

    L'accordo del 26 luglio 2025  prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025  e ad agosto 2026.

    Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai  minimi  retributivi :

    ATTENZIONE gli aumenti  ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024  citato sopra