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Pari opportunità: nuove direttive UE
Le direttive UE n. 1499 e n. 1500 del 14 maggio 2024 , del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Europea del 29 maggio 2024, stabiliscono i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali deputate a vigilare sulla parità di genere in tutto il territorio dell'unione.
L'intento è di migliorare l'efficienza e assicurare l'autonomia di tali enti, rafforzando l'applicazione del principio di pari trattamento definiti dalle direttive precedenti in materia, 2006/54/CE e 2010/41/UE, che vengono parzialmente modificate.
Risorse necessarie, strategie, comunicazione
Le direttive sottolineano in primo luogo che gli organismi per la parità devono essere forniti delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere le loro funzioni e competenze in modo efficiente, inclusi i casi in cui abbiano mandati in altri ambiti
Gli Stati membri devono assicurarsi che le autorità deputate possano adottare strategie adeguate per informare i cittadini sui diritti in materia di parità di genere sanciti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull'esistenza delle autorità per la parità, garantendo a questi enti il potere di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. Tali iniziative possono comprendere ad esempio:
- Promozione di azioni positive e integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati;
- Formazione, consulenza e supporto;
- Partecipazione al dibattito pubblico;
- Comunicazione con i soggetti interessati, incluse le parti sociali;
- Promozione dello scambio di buone pratiche.
Accertamenti e azioni legali
Le autorità per la parità devono offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali. Il mancato raggiungimento di una risoluzione alternativa non impedisce il diritto di intraprendere un'azione legale. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione sufficienti, sospendendoli durante la procedura alternativa.
Gli Stati membri devono comunque conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni del principio di pari trattamento. Tali autorità devono poter fornire e documentare la loro valutazione, comprendente un'indagine sui fatti e una conclusione sull'esistenza di discriminazioni, mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti, secondo la scelta degli Stati membri.
Il diritto delle autorità per la parità di intraprendere azioni legali deve includere in particolare:
a) Il diritto di avviare procedimenti per conto delle vittime;
b) Il diritto di partecipare ai procedimenti a sostegno delle vittime;
c) Il diritto di avviare procedimenti in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.
Assistenza alle vittime di violenza di genere
Viene specificato inoltre che con riguardo al fenomeno della violenza di genere gli organismi nazionali deputati all'attuazione della parità devono essere in grado di ricevere denunce di discriminazione e fornire supporto alle vittime, offrendo anche specifiche informazioni su:
a) Il quadro giuridico e consulenza specifica;
b) I servizi offerti e le procedure;
c) I mezzi di ricorso disponibili, inclusa l'azione legale;
d) Riservatezza e protezione dei dati personali;
e) Possibilità di supporto psicologico o di altro tipo da parte di altri enti o organizzazioni.
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Malattia marittimi 2024: nuovi chiarimenti
Nella legge di bilancio 2024 pubblicata il 30 dicembre come legge 213 2023 è stata prevista una “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”. Si tratta per i lavoratori marittimi di una modifica al ribasso in quanto si prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni operative INPS sono state completate con la circolare 55 del 4 aprile 2024.
Con il messaggio 2022 del 29 maggio 2024 l'istituto è intervenuto nuovamente con alcuni chiarimenti sulla retribuzione da prendere a riferimento
Di seguito tutti i principali aspetti della nuova disciplina e le istruzioni
Novità malattia marittimi nella legge di bilancio 2024
Il testo della legge 213/2023 prevede in particolare «Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»;
Viene inoltre specificato un nuovo sistema di calcolo delle indennità : «Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».
Con il messaggio 157 del 12 gennaio 2024 INPS è intervenuto con le prime indicazioni in merito, specificando che il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi è in corso di aggiornamento, per cui, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia, le Sedi determinano provvisoriamente le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.
In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.
L'istituto ribadisce che le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria. e rinvia per ulteriori dettagli ad un prossima circolare completa.
Con un ulteriore messaggio del 23 febbraio l'istituto ha precisato alcuni aspetti sulla gestione delle domande fondate su eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023:
Marittimi : eventi malattia fino al 2023
L'istituto ricorda l'iter di migrazione dei dati relativi alle prestazioni in argomento dalla gestione Inail ex Ipsema alle banche dati INPS dal 2014 e riconferma che
- per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
- Inoltre ricorda che per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, le Strutture territoriali effettuano le verifiche tra i dati dichiarati riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.
Va tenuto presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.
Malattia marittimi 2024: nuove istruzioni
Pubblicata il 4 aprile 2024 una nuova circolare INPS 55/2024 , che fornisce ulteriori indicazioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste
Viene anche annunciato sulle procedure di comunicazione che
- le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens.
- Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens.
Considerato che le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi e di Uniemens mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono:
- la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.
- In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.
A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.
Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione con l’applicativo “Comunicazione dei flussi retributivi”.
Comunicazione Bonus adjustment
In merito alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) si chiarisce in particolare l'inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up”.
Il c.d. “bonus adjustment – gross up” è una componente a carattere ricorrente, anche se variabile nell' importo , che costituisce retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi esclusi.
Il messaggio del 29 maggio precisa che solo nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG.
Inoltre , per consentire all’Istituto la determinazione in automatico del valore della RMGG al datore di lavoro è richiesta l' esposizione di questo dato nel flusso mensile Uniemens di competenza, con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota.
Indennità di malattia gente di mare: come funziona
Come noto i lavoratori marittimi sono soggetti a una disciplina di diritto del lavoro particolare . Il rapporto di lavoro è regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) e il contratto , definito di arruolamento, è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo.
La regolamentazione specifica è dettata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare), nonché dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC- 2006) che stabilisce i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.
Per questo settore, la competenza all’assistenza sanitaria è suddivisa tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN), medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del Servizio Sanitario Nazionale sulla base della posizione lavorativa del lavoratore assicurato (navigante o no).
In base all’art. 114 del Codice, per personale marittimo si intende:
- la gente di mare;
- il personale addetto ai servizi dei porti;
- il personale tecnico delle costruzioni navali.
A sua volta la" gente di mare" è suddivisa in tre categorie (art. 115 Codice della Navigazione):
- personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Dal 2014 (decreto legge 76 2013), la gestione della malattia e della maternità è affidata all'INPS che garantisce attualmente :
- l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale per la malattia insorta a bordo che causa lo sbarco,
- l'indennità di malattia complementare per gli eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco. In caso di malattia dopo 28 giorni dallo sbarco in continuità di rapporto di lavoro è prevista l'indennità per inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni.
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Retribuzioni medie lavoratori agricoli 2024
Con il decreto 370 del 22.5.2024 Il ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha fornito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2024, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari , stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato come da tabella allegata al decreto.
Reddito medio convenzionale giornalieri
Si ricorda che ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2024, per ciascuna fascia di reddito agrario è determinato nella misura di € 63,06.
Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2024, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi.
Nel caso sia previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata .
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Videosorveglianza lavoratori: ancora multe dal Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la newsletter n.523 del 21.05.2024, rende noto un provvedimento n.234 dell'11.04.2024 in cui afferma che gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy, devono essere rispettati nei luoghi di lavoro che utilizzano la videosorveglianza.
Garante privacy: videosorveglianza e rilevazione delle presenze – il caso
Un Comune installa una telecamera per motivi di sicurezza a seguito di alcune aggressioni avvenute nei confronti di un assessore e di un 'assistente sociale.
La telecamera viene installata nell'atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.
La presenza della videosorveglianza ha permesso al Comune di rilevare, attraverso l'utilizzo delle immagini registrate, alcune violazioni dei doveri d'ufficio di una dipendente, tra cui il mancato rispetto dell'orario di servizio.
Tuttavia la dipendente segnala la vicenda al Garante per la protezione dei dati personali.
L'Autorità rileva nel corso dell'istruttoria che il Comune non aveva assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.
L'Amministrazione è stata così sanzionata dall'Autorità e obbligata a fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un'idonea informativa sui dati personali trattati mediante l'utilizzo della telecamera in questione.
Questo anche perchè il Comune non era in regola con quanto prevede il Regolamento europeo circa gli elementi informativi necessari e non risultavano idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.
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Giornalisti dipendenti: istruzioni per errori in Uniemens
Con il messaggio 1876 INPS fornisce alcune istruzioni per la correzione di errori nei i flussi Uniemens relativi a giornalisti dipendenti la cui gestione previdenziale è passata da INPGI a INPS dal 1 luglio 2022.
Nello specifico INPS ricorda che con la circolare n. 82 del 14 luglio 2022, a partire dal periodo di competenza “luglio 2022”i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica vanno iscritti:
- al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);
- alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).
Errori codice Tipo Lavoratore e Correzione Uniemens
L’Istituto ha rilevato che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) invece che con i codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).
Ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati.
I datori di lavoro devono quindi procedere alla verifica della correttezza dei flussi di denuncia Uniemens trasmessi e in caso di errore provvedere alla correzione e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto, prestando la massima attenzione anche nell’inoltro delle successive denunce
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Formazione sicurezza: obbligo frequenza corsi anche fuori orario
La Cassazione ribadisce un obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza anche in orario extralavorativo purché remunerato come straordinario per il dipendente.
Vediamo i dettagli del caso analizzato nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024.
Rifiuto di partecipare ai corsi per la sicurezza fuori dal proprio turno
Il caso riguarda il dipendente di una spa che ha rifiutato di partecipare a corsi di formazione programmati al di fuori del suo turno di lavoro e con oneri economici a suo carico, ma con la previsione di pagamento degli straordinari.
A seguito di ripetute assenze ai corsi per la sicurezza organizzati al di fuori del suo turno di lavoro , presso il comune di residenza, il dipendente era stato posto in aspettativa d'ufficio senza retribuzione e dopo vari mesi, e adempiendo infine all'obbligo , aveva chiesto il versamento di quanto non percepito, con la motivazione che "l'attività del corso di sicurezza deve rientrare nel monte orario ordinario e non in quello straordinario"
Il primo ricorso e anche l'appello del lavoratore sono stati respinti con la motivazione che la norma del TU Sicurezza che prevede l'obbligo (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008) non impone l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l'obbligo di adattare il predetto turno per consentire la partecipazione ma invita il datore di lavoro a organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di considerare la frequenza come orario di lavoro.
Nel caso specifico:
- il dipendente lavorava come addetto al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15,
- il corso previsto era di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3 ore),
- al lavoratore era stata offerta la possibilità di frequentare in Sassari (luogo di residenza, quindi senza oneri) oppure in un luogo limitrofo calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario,
- il piano formativo era stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e riguardava 2141 dipendenti;
Per la corte d'appello cosi come nei primi gradi di giudizio, si osservava che il datore di lavoro ha effettivamente l'obbligo di di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato che la norma non prevede (né lo potrebbe, salvo ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno, quando il numero di dipendenti è molto elevato e i turni che coprono giorno e notte) che la formazione del singolo dipendente avvenga durante l' orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la formazione dei lavoratori avvenga durante l'orario di lavoro, intendendo l'orario complessivo di attività lavorativa dell'azienda sia ordinario che straordinario
Veniva inoltre sottolineato il dovere di collaborazione del lavoratore anche in materia di sicurezza, che in questo caso era stato violato.
La messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per l’incolumità dello stesso lavoratore e l' impedimento all’utilizzo delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del datore nei confronti di lavoratore non formato.
Obbligo formazione sicurezza per il dipendente: il parere della Cassazione
Nella sentenza della suprema corte, che rigetta il ricorso del lavoratore, viene confermata dunque l'interpretazione della corte di appello , nel senso che risult ragionevole una lettura dell’espressione “orario di lavoro” , meno rigida di quella propugnata dal lavoratore ricorrente.
Tale espressione va intesa come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta con le eventuali maggiorazioni spettanti.
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Lavoratori sportivi le istruzioni su NASPI e DISCOLL
La Circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 fornisce le istruzioni operativa per l’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato le disposizioni sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, estendendo le tutele previdenziali, compresa l’assicurazione contro la disoccupazione, ai lavoratori sportivi.
Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Di seguito le principali indicazioni
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei lavoratori sportivi subordinati
. Il decreto legislativo n. 36 del 2021 estende la NASpI ai lavoratori subordinati sportivi dal 1° luglio 2023, previa iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico e dilettantistico in cui viene svolta l'attività
L’indennità NASpI si applica ai lavoratori sportivi subordinati che soddisfano i requisiti di disoccupazione involontaria e contribuzione.
L’importo è il 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui sia pari o inferiore nel 2023 a 1352,19 euro e
pari o inferiore fino a 1.425,21 euro per il 2024).
Nel caso in cui la retribuzione fosse superiore , va aggiunto il 25% della differenza tra la retribuzione e l'iporto massimo sopracitato
L’indennità massima mensile complessiva è di 1.550,42 euro per il 2024.
La durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Si ricorda che in precedenza, i lavoratori sportivi professionisti non beneficiavano delle tutele contro la disoccupazione. Per accedere alla NASpI, devono avere 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.
I lavoratori possono accedere alla NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° luglio 2023.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL agli dilettanti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
I lavoratori sportivi dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla Gestione separata e possono accedere alla DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione dal 1° luglio 2023.
Per l'accesso sono richiesti:
- avere almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro fino alla data di cessazione.
- essere iscritti alla Gestione Separata con decorrenza dal 1° luglio 2023.
L’indennità è calcolata sul reddito medio mensile ed è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.425,21 euro (per il 2024).
L’importo massimo mensile è di 1.550,42 euro per il 2024.
La durata della DIS-COLL è pari ai mesi di contribuzione accreditati, con un massimo di 12 mesi.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande per NASpI e DIS-COLL devono essere presentate:
- in via telematica attraverso il sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID, Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi),
- oppure tramite gli Istituti di Patronato o
- tramite il Contact Center multicanale dell’INPS.
Indennità NASpI/DIS-COLL comunicazione redditi da lavoro sportivo dilettantistico
I percettori di NASpI o DIS-COLL devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante attività lavoratoica autonoma subordinata o occasionale nel caso di compensi che superano 5.000 euro annui.
Per la NASpI, la comunicazione è obbligatoria per qualsiasi tipo di attività lavorativa, mentre per la DIS-COLL è richiesta solo per attività autonoma o parasubordinata.
L’indennità è ridotta in base al reddito presunto comunicato.
Per ulteriori dettagli sugli aspetti contributivi INPS rinvia al quanto comunicato con la circolare n 88 2023