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Fermo pesca: indennità confermata per il 2024
L’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio è confermata anche per l’anno 2024.
Lo prevede la legge di bilancio 2024 (legge 213-2023) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale
L'articolo 1 comma 169 del testo stanzia 30 milioni di euro per l’anno 2024,a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L' importo si conferma in misura non superiore a trenta euro giornalieri,
- per ciascun lavoratore dipendente da
- impresa adibita alla pesca marittima,
- compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca .
La valorizzazione definitiva delle indennità avviene come di consueto dopo l'invio delle domande da parte delle imprese, per le quali viene emanato un apposito decreto ministeriale.
La materiale corresponsione avviene poi a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.
Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.
Indennità fermo pesca, a chi spetta
L’indennità viene assicurata a
- tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
- i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,
in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
NON è riconosciuta invece
- agli armatori
- ai proprietari armatori imbarcati
- ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi
Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.
Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale
L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.
L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.
ATTENZIONE il decreto ministeriale annuale prevede solitamente che se le istanze superano le risorse stanziate, le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
Indennità fermo pesca: come fare domanda
Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”.
L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”.
Nell’istanza vanno indicate:
- ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
- elementi identificativi dell’unità di pesca;
- ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
- cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
- numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale;
- elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività, con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
- dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli stessi periodi.
Vanno inoltre allegati:
- il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito);
- la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.
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Assunzioni 2024: superdeduzione IRES in vigore
In uno dei decreti attuativi della legge delega fiscale (legge 111 2023), approvati dal Consiglio dei Ministri del 16.10.2023, è prevista una innovativa misura di incentivo alle assunzioni con importi di agevolazione mai registrati in precedenza .
Il decreto è stato approvato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (D.LGS 126 2023) il 30 dicembre scorso.
Scarica Qui il decreto legislativo 216 2023 , entrato in vigore il 31 dicembre 2023.
Vediamo più in dettaglio la novità : a chi spetta, i requisiti , le modalità applicative che saranno comunque precisate anche da un decreto ministeriale, atteso , teoricamente, entro il 30 gennaio 2024.
Superbonus nuove assunzioni 2024: come e a chi spetta
All'Articolo 4 del decreto si descrive la nuova agevolazione che consiste in una Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
In particolare si prevede che , SOLO per il 2024 , in vista di una futura completa attuazione della legge delega di riforma fiscale, il costo del personale
- di nuova assunzione
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
venga maggiorato, ai fini della determinazione del reddito del datore, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Tale incremento si misura sulla differenza tra il costo complessivo del personale nel 2023 e nel 2024 al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società collegate o controllate dagli stessi soggetti
I datori di lavoro beneficiari sono:
- i titolari di reddito di impresa e
- esercenti arti e professioni
- che abbiano esercitato l'attivita per almeno un anno e
non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Il decreto specifica, dal punto di vista tecnico, che :
"Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. (…). Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. "
Incentivo IRES assunzioni 2024 per categorie svantaggiate
La misura prevede inoltre che per favorire ulteriormente l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela come giovani, donne percettori di sostegni al reddito, disabili.
I coefficienti di maggiorazione saranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, ma si prevede già che non supereranno comunque come maggiorazione complessiva il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto, per un totale quindi del 130%.
Viene infine precisato che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto di questa nuova disposizione e nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assumerà, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni.
Superbonus assunzioni 2024 – Lavoratori meritevoli di tutela
Le categorie che godranno di maggiorazione sono:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia ;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
Superbonus assunzioni: abrogazione precedenti incentivi e cumulabilità
La nuova misura prevede la contestuale abrogazione della precedenti agevolazioni tramite esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato prevista
- dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i
L'agevolazione dovrebbe essere cumulabile con la decontribuzione SUD stando alle dichiarazioni della premier in conferenza stampa, cosi come con il nuovo sgravio per le donne con figli previsto dalla legge di bilancio 2024, ma la norma non lo specifica . Chiarimenti dovrebbero arrivare come detto con il decreto attuativo ed eventuali istruzioni dell'Agenzia e dell'INPS.
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Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima
L’indennità relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima
Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024. La posizione sull'interpretazione estensiva del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per il calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato, secondo INPS, dall'introduzione del comma 5-ter .
Da notare che l'esatto contrario era stato affermato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).
Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità
Indennità congedo straordinario D.LGS. 151 2001
L’indennità di congedo straordinario biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, a norma della legge 104-1992, è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Si ricorda che l'indennità è anticipata al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia poi gli importi nel flusso uniemens.
Nella tabella seguente i massimali 2023 per il calcolo dell'indennità
importo massimo di reddito contributi figurativi annui 40.366 11.320 I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Indennità congedo straordinario: sentenza Tribunale di Roma del 5.6.2022
Il caso trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un istituto di vigilanza che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il congedo straordinario di cui aveva goduto.
Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto della norma modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)
Inoltre viene evidenziato che:
- durante il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
- riguardo la disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
- Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità mentre nella norma sul congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate, dimostra che in questo caso esse vanno escluse.
Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024
L'istituto afferma che l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, circoscrivendo l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.
Secondo l'istituto la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche ma resta un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza .
Ricorda inoltre che anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658 si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità, affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio
Allo stesso modo si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).
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Assicurazione INAIL casalinghe entro il 31 gennaio: novità
Il 31 gennaio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici ( cd."assicurazione casalinghe").
INAIL ha comunicato in questi giorni alcune novità sulle modalità di pagamento a partire dal 2024 .
Rivediamo in sintesi come funziona
Chi ha l'obbligo di assicurazione infortuni nel lavoro domestico
Si ricorda che sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa o che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL , e in particolare:
chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
- studenti domiciliati in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione
- soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero,
ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Non è compreso nella polizza l’infortunio in itinere.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo per :
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso.
Come si paga l'assicurazione INAIL – per chi è gratuita
Il pagamento del premio per l'assicurazione "casalinghe", pari a 24 euro, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e decorre dal 1 gennaio.
Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Per coloro che contemporaneamente:
- hanno un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui
il pagamento del premio è a carico dello Stato.
Per la determinazione del possesso dei requisiti reddituali, si fa riferimento unicamente al reddito loro ai fini Irpef percepito/dichiarato, non rilevando in alcun modo l’eventuale attestazione ISEE in possesso dell’assicurato.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, pari all’equivalente del premio (24,00 euro).
Il bollettino precompilato per il pagamento viene inviato a chi è già assicurato e puo essere utilizzato in ufficio postale, sportelli bancari, tabaccai aderenti ai circuiti PagoPA.
In assenza del bollettino prestampato i riferimenti per il pagamento sono i seguenti:
- conto corrente bancario con codice IT85O0760103200000067605006 intestato a “Inail Direzione Centrale P.B.C. – pago PA – P.le G. Pastore 6- 00144 Roma".
ATTENZIONE
Per l’assicurazione con premio a carico dello Stato l’iscrizione va fatta ogni anno perché non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.
Va utilizzato il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
Assicurazione INAIL casalinghe Novità 2024
A partire da quest’anno, tutti gli Avvisi PagoPA, sia per la prima iscrizione che per il rinnovo sono di tipo cd. “incrementale”.
Di conseguenza, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull’Avviso, l’importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva, calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni).
Chi possiede i requisiti di legge ma non si assicura è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo aggiuntivo, comunque, non superiore all’equivalente del premio (24,00 euro).
Le prestazioni dell'assicurazione lavoro domestico
Inail prevede per gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 2019:
- rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%
- prestazione una tantum di importo pari a euro 300 qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%
- assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita
- rendita ai superstiti, assegno funerario e beneficio “una tantum” in caso di morte dell’assicurato.
Le prestazioni economiche non soggette a tassazione Irpef
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail per eventuali dubbi su aspetti normativi e procedurali.
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Esonero contributivo per percettori di Assegno di inclusione: le regole
Le nuove misure Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro che hanno sostituito il reddito di cittadinanza, riconferma le agevolazioni contributive per l'assunzione di soggetti che li percepiscono
Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS chiarisce le condizioni e le modalità operative dell'esonero contributivo
L'esonero contributivo per ADI e SFL
Si ricorda che la norma istitutiva ( decreto 48 2023 ) ha previsto in particolare che “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore,
- per un periodo massimo di dodici mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
- con esclusione dei premi e dei contributi INAIL
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
“L'esonero è riconosciuto per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale,
- per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi e
- per 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.
ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all'esonero già fruito per il contratto a termine si aggiunge l'agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno
La circolare precisa che l'esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo
Necessario pero che il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, .e i limiti dei regolamenti della Commissione europea , relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Per l'accesso è necessario anche il rispetto della normativa in materia di
- incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,
- tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché
- al rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.
Quali sono i rapporti agevolabili
l’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024 con
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale,
- con contratto di apprendistato,
- con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale,
- con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
Attenzione è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia GIA' percettore della specifica misura (SFL o ADI).
Questo requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.
ESCLUSI
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
- rapporti di lavoro intermittente,
- prestazioni di lavoro occasionale.
Per le assunzioni a scopo di somministrazione le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni espressamente disciplinato dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 in trattazione, sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023) per assunzioni effettuate da un diverso datore di lavoro.
Suddivisione dell'esonero per assunzioni con intermediazione e in caso di disabili
Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro )
Per i contratti a termine l'importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 per cento di 4.000 euro).
Per l’assunzione di una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:
– al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;
– all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.
Esonero contributivo per assegno di inclusione: Le sanzioni
La circolare precisa in dettaglio infine le sanzioni previste in caso di applicazione in violazione delle condizioni in particolare :
lo sconto va restituito in caso di licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.
La restituzione comprenderà somme aggiuntive in caso di omissione contributiva , licenziamento illegittimo, orecesso del datore per mancato superamento del periodo di prova o al termine del periodo formativo di apprendistato, o di dimissioni per giusta causa.
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Modello Red pensionati videoguida e dichiarazione precompilata in arrivo
Nell’ambito della realizzazione del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) INPS sta realizzando il servizio “RED precompilato” per la dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati titolari di prestazioni di carattere assistenziale o altri benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione o del nucleo reddituale rilevante.
La novità è stata comunicata con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.
Red precompilato 2024
Il servizio “RED Precompilato” fornirà già al titolare i dati conservati nelle bande dati dell'istituto e dell'agenzia delle Entrate ed esporrà i automatico i redditi rilevanti .
Il pensionato interessato dovrà autenticarsi con (SPID almeno di 2° livello, o CIE, i CNS), scegliere la modalità precompilata confermando o modificando e integrando il set di dati precompilati
Saranno presenti finestre pop up informative e di un’apposita chat bot interattiva, realizzata grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di prevenire le più frequenti casistiche di errore riscontrate nella compilazione dei modelli RED
Il nuovo servizio sarà disponibile, in via sperimentale, per le comunicazioni:
- della campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e
- della Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022).
le modalità di accesso al nuovo servizio online, che andrà a sostituire il servizio “RED Semplificato” saranno comunicate con un ulteriore messaggio INPS dopo la Campagna RED ordinaria 2023 e la Campagna RED Solleciti 2022 attualmente in corso, e che termina il 29 febbraio 2024.
A questo proposito il messaggio 4671 segnala invece la disponibilità delle videoguida aggiornata per la compilazione del modello Red 2022 (redditi 2021)
Red semplificato sollecito modello 2022: la videoguida
Come per i precedenti la video-guida è già visualizzabile :
- tramite il canale tradizionale ossia attraverso il QR code disponibile sulla comunicazione cartacea di sollecito inviata ai soggetti interessati
- accedendo all’area riservata “MyINPS””, attraverso la propria identità digitale CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS;
- consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile” e nei servizi online Cedolino pensione e Consulente digitale delle pensioni.
La video-guida resterà a disposizione dei destinatari fino al 29 febbraio 2024, data di scadenza per la comunicazione dei redditi dell’anno 2021.
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Lavoro occasionale in agricoltura (Loagri): istruzioni aggiornate
Dopo la circolare INPS 102-2023 con le prime, attese istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 Legge 197 2022 (art 1 comma 342 e seguenti), è stato pubblicato il 22 dicembre il messaggio 4652 che chiarisce le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri per i lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato ( definiti lavoratori OTDO).
Con il messaggio 4688 del 28 dicembre 2023 è giunta un ulteriore precisazione relativa al conteggio delle 45 giornate (vedi sotto)
Si ricorda che il contratto LOAGRI è un regime sperimentale per il 2023-2024 per rapporti a tempo determinato con un massimo 45 giornate , riservato a categorie specifiche di lavoratori.
Contratto occasionale agricoltura: datori e lavoratori ammessi
Nella circolare l'istituto ripercorre il dettato normativo e chiarisce in particolare gli obblighi contributivi e le procedure amministrative di attivazione del nuovo contratto definito LOagri e le sanzioni in caso di violazione.
Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che
- operano nel settore economico dell’agricoltura
- iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS,
- che applicano i ccnl stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative.
Possono essere assunti con LOagri esclusivamente:
- persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
- percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione
- beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO, CIGS, ISCRO
- titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Non possono accedere i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
- detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Contratto occasionale agricoltura adempimenti semplificati
I datori di lavoro agricolo con i requisiti per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro sono tenuti ai seguenti due adempimenti:
- verificare i requisiti legittimanti l’assunzione con autocertificazione resa dal lavoratore sulla condizione soggettiva
- inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
L’obbligo dell’informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione
ATTENZIONE : l'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente
Il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative , che deve essere pagato dal datore di lavoro, NON in contanti ma solo mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Contratto LOagri: Obblighi contributivi scadenze e modalità di versamento
Il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota per i territori svantaggiati, in misura fissa senza distinzione geografica .
NPS precisa che i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:
- dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. In mancanza del CID dovranno presentare all’Istituto, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
- utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”, (v. ultimo paragrafo)
- effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale.
Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%. Nella tabella che segue il dettaglio
Voci contributive
Aliquota
TotaleContributi acarico dell’azienda Contributi a carico del
lavoratoreTotale OTD 46,7365 37,8965 8,84 Totale OTDO 20,9669 12,1269 8,84 Inps precisa innanzitutto che il numero di comunicazione obbigatoria dovrà essere esposto nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro.
A regime, i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione
Per le giornate prestate nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, da inviare senza aggravio di sanzioni entro il 28 febbraio 2024.
Per le giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia dovrà essere effettuata con flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.
A partire dalla data del 29 febbraio 2024, l’Istituto applicherà le sanzioni civili.
Lavoro occasionale agricoltura: come si fa il conteggio giornate
Il messaggio 4688/2023 precisa che tali prestazioni si riferiscono ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Per il totale, nella comunicazione al Centro per l’impiego, si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può arrivare a 12 mesi.
Lavoro occasionale agricoltura codici contratto
Sono stati istituiti i seguenti codici “tipo contratto”:
- “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
- “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
- “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
- “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
- “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
- “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.
Inoltre :
- potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
- si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività
- deve essere autodichiarato con l’apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. La mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso.