• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Integrazione salariale: domande FIS solo su OMNIA

    Con il messaggio 2372 del 22 giugno 2023 INPS ha comunicato  la disponibilità di una  nuova piattaforma digitale  unica  OMNIA IS per le domande di  integrazione salariale ,  in corso di implementazione con la  digitalizzazione  dell'istituto  prevista dal PNRR

    Dal 2 maggio 2024, per la cassa integrazione ordinaria  la domanda di integrazione salariale  (CIGO)   va  presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.

    Con il messaggio 2241  del 17 giugno l'istituto informa che , a partire dal 1° luglio 2024, la domanda di AIS del FIS deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla  stessa  data, viene dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande .

    Di seguito i dettagli sulle funzioni disponibili sulla piattaforma.

    Piattaforma OMNIA IS: consultazione stato domande

    Con il messaggio n. 4076/2023 del 16 novembre  è stato comunicato il rilascio il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti .

    La  funzione  consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato

    •  delle domande e 
    • dei pagamenti diretti INPS  

    per i  trattamenti di integrazione salariale richiesti 

    Il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali” è accessibile dal portale dell’Istituto tramite apposito link oppure digitando “Consultazione Integrazioni Salariali” nella barra di ricerca in  home page.

    ATTENZIONE  i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.

    Da  dicembre è stato rilasciato in forma sperimentale un servizio  che avvisa datori di lavoro e intermediari  dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, che vanno effettuati  entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso  al termine della  concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. (Messaggio 4496 del 15.12.2023) Viene inviata  comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

     Nel corso dell’anno 2024 il nuovo servizio andrà a regime e riguarderà:

    1. sia le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto 
    2. sia quelle a conguaglio .

    Integrazioni salariali:  le informazioni nel servizio OPEN DATA

    Con il messaggio 4181 del 24 novembre 2023  INPS ha comunicato il rilascio  di una sezione  dedicata ai report sui dati  delle prestazioni salariali  all’interno della sezione OPEN DATA . Le informazioni sono 

    •  categorizzate per prestazione e periodo,
    •  liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati 
    • nei formati CSV, XML, FILE, JSON

    per condurre ricerche, produrre soluzioni informatiche, agevolare la condivisione e il confronto di informazioni tra gli Enti e le Istituzioni italiane e internazionali.

    I report sono accessibili dal sito WWW.INPS.IT  al seguente percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando  i diversi filtri 

    In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare :

    • come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o 
    • come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

    Ancora con messaggio del 22 dicembre 2023 INPS rende noto il nuovo servizio “Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS”  sui dati finanziari dei trattamenti di integrazione salariale oggetto di appositi stanziamenti fissati dal legislatore e sul cui utilizzo l’Istituto è tenuto a effettuare specifici monitoraggi.

    In particolare, in questa prima versione il servizio mette a disposizione i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS).

    Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it,  digitando nella barra di ricerca principale“Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS” oppure è presente nella sezione “Strumenti” della voce di menu “Lavoro”.

    Domande CIGO online tramite OMNIA 

    Come detto,  il servizio di domanda per la cassa integrazione ordinaria CIGO  consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale richiedibile in base al proprio inquadramento nelle banche dati

    Il sistema guida l’utente nella compilazione dei campi, a evitare errori od omissioni e con compilazione automatica dei dati anagrafici .

    Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate 

    Si sottolinea ad esempio  che sempre nell'ottica della semplificazione::

    • si può  compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda,
    • è possibile dichiarare di aver espletato la procedura di informativa sindacale fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per controlli.

    Come si accede alla piattaforma OMNIA IS 

    Si accede dal sito istituzionale www.inps.it  inserendo alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti” . Necessaria  l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID, CNS o CIE

    Vanno selezionate dal menu le voci CIG e Fondi di solidarietà” – “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Il manuale utente può essere reperito in formato pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

  • Lavoro Dipendente

    Controllo dipendente con dati del Telepass: nullo il licenziamento

    In una recente sentenza (n. 15391 del 3 giugno e 2024), la Corte di Cassazione ha stabilito che i dati acquisiti tramite dispositivi Telepass non possono essere utilizzati per giustificare licenziamenti disciplinari se l'azienda non ha rispettato gli obblighi informativi verso i lavoratori previsti dall'art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il caso evidenzia l'importanza della trasparenza nei controlli aziendali e della tutela dei diritti dei lavoratori in materia di privacy. 

    Vediamo  i dettagli del caso e della sentenza con  il principio generale affermato dalla Suprema Corte.

    Licenziamento disciplinare e videsorveglianza

    ll caso ha avuto inizio con la decisione del Tribunale di Fermo (sentenza n. 62/2020), che aveva giudicato legittimo un primo licenziamento disciplinare irrogato da una SPA ad un dipendente  il 1 marzo 2019.per presunte mancanze commesse durante le giornate lavorative del 4 e 5 febbraio 2019, rilevate attraverso il sistema Telepass e altri strumenti informatici. 

    Il Tribunale aveva ritenuto superfluo esaminare il secondo licenziamento, avvenuto il 18 aprile 2019, come misura preventiva  nel caso in cui il primo licenziamento fosse stato annullato. in quanto considerava il primo licenziamento valido sia dal punto di vista formale che sostanziale.

    Il lavoratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo presso la Corte d'Appello di Ancona (sentenza n. 121/2021), che ha accolto il ricorso annullando il licenziamento disciplinare del 1 marzo 2019 e dichiarando l'estinzione del rapporto di lavoro a partire da tale data. 

    La Corte ha condannato la  Spa al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR , rilevando che i dati acquisiti tramite il sistema Telepass non potevano essere utilizzati a fini disciplinari poiché l'azienda non aveva rispettato gli adempimenti informativi previsti dall'art. 4 della L. n. 300/1970.

    La  Spa ha presentato ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi principali:

    1. Violazione dell'art. 4 L. n. 300/1970: La società ha sostenuto che i dati del Telepass non provenivano direttamente dal dispositivo installato sull'autovettura, ma da documentazione contabile fornita mensilmente.
    2. Errata applicazione dell'art. 437 c.p.c.: La società ha contestato l'ammissione di nuove argomentazioni da parte del lavoratore in appello.
    3. Motivazione apparente: La società ha denunciato una motivazione insufficiente e non chiara da parte della Corte d'Appello.
    4. Inadeguatezza dei controlli difensivi: La società ha argomentato che i controlli sui rendiconti del Telepass erano finalizzati a prevenire abusi da parte dei dipendenti.

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della  Spa, confermando la decisione della Corte d'Appello. 

    Ha stabilito che i dati acquisiti tramite il sistema Telepass non potevano essere utilizzati a fini disciplinari in mancanza di adeguata informazione al lavoratore, come previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970, sulle " modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196". 

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse chiara e comprensibile, non apparente, e che i controlli difensivi richiedono un "fondato sospetto" di comportamenti illeciti, che nel caso specifico non era stato dimostrato.

    Le motivazioni e conclusioni della Cassazione

    Piu nello specifico , la cassazione ricorda che il comma 1 dell'art. 4 L. n. 300/1970, come novellato nel 2015, si riferisce ora agli "impianti audiovisivi" e agli "altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".   Afferma inoltre che il telepass è da considerare  strumento direttamente funzionale all'efficienza della singola prestazione, e rientrante nell'ambito applicativo del comma 2 dell'art. 4 L. n. 300/1970 .

    Nel merito dei motivi di ricorso afferma  anche che 

    • risulta  irrilevante il fatto che i dati dei transiti autostradali non siano forniti direttamente alla (…) Spa dal dispositivo Telepass installato sull'autovettura, ma vengano ricavati dal documento cartaceo allegato alla fattura mensile, che riporta il dettaglio dei consumi dei singoli apparati.
    • Ininfluente  anche  l'affermazione che il dipendente . avrebbe potuto disattivare il dispositivo Telepass, "togliendolo dal parabrezza dell'autovettura e collocandolo in un cassetto o, più semplicemente, non utilizzando, al casello, la corsia munita di ricevitore ma una di quelle abilitate all'erogazione del tagliando e al pagamento manuale". in quanto  la teorica o concreta possibilità in capo al lavoratore di sottrarsi al controllo tecnologico a distanza della sua attività non può rendere utilizzabili i dati risultati da un tale controllo in ordine al quale il lavoratore non è stato previamente e adeguatamente informato
    •  Inesatto  anche , l'argomento per cui  "i dati di uno strumento di lavoro (l'autovettura) assegnato al dipendente non abbiano bisogno di consenso . Infatti i dati di cui si parla  non riguardano l'autovettura messa a disposizione del lavoratore, bensì afferiscono agli spostamenti con essa effettuati e verificati dalla datrice di lavoro attraverso le registrazioni dell'apparecchio telepass .

    La sentenza della Cassazione ribadisce dunque 'importanza del rispetto degli obblighi informativi verso i lavoratori in materia di controllo a distanza e privacy. Solo attraverso una chiara e adeguata informazione, i dati acquisiti tramite strumenti come il Telepass possono essere utilizzati a fini disciplinari.

  • Rubrica del lavoro

    Stress da lavoro e responsabilità dell’azienda: le pronunce recenti

    La Corte Suprema di Cassazione sezione lavoro , ha emesso  recentemente sentenze  molto dure  sulla responsabilità in capo ai datori di lavoro in tema di stress da lavoro. Viene infatti stabilito che  anche in mancanza dei requisiti specifici del mobbing,   i giudici del lavoro  sono tenuti a verificare  violazioni   dell'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro  e in particolare  indagando sui seguenti aspetti :

    1. se il dipendente abbia lavorato in un ambiente con situazioni stressanti e/o conflittuali; 
    2.  se a causa di questo ambiente, il dipendente abbia subito danni; e
    3. se l'azienda abbia preso le dovute precauzioni, come richiesto dall'articolo 2087 del Codice Civile, per prevenire o mitigare tali condizioni lavorative dannose.

    In assenza della prova di aver esercitato le dovute tutele, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere con  risarcimento al dipendente danneggiato.

    Stress da lavoro: sentenza Cassazione 3791 2024

    Nel caso specifico  di una delle ordinanze ad esempio, la n. 3791 del 12 febbraio 2024, la Corte si è espressa su una lavoratrice che aveva citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione , affermando di aver subito per lungo tempo comportamenti mobbizzanti da parte di un collega.

     Le corti di merito avevano rigettato la sua richiesta poiché non era stata provata la presenza di mobbing.

    Invece, la Suprema Corte ha ritenuto che nelle sentenze fosse stato erroneamente ignorato l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di verificare e prevenire il verificarsi di situazioni di  stress nocivo nell'ambiente di lavoro, in linea con  quanto previsto dall'articolo 2087 del Codice Civile, al di là dei requisiti previsti per la fattispecie del mobbing .

    Straining: recenti sentenze di Cassazione

    Altre importanti pronunce in merito sono le seguenti :

    • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 4664 del 21 febbraio 2024: Il datore di lavoro deve evitare iniziative che possano ledere i diritti dei dipendenti, anche in assenza di intenti persecutori propri del mobbing.
    • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 29101 del 19 ottobre 2023: Lo straining è riconosciuto come una forma attenuata di mobbing, priva del requisito della continuità dei comportamenti ma comunque lesiva e risarcibile ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile.
    • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 28923 del 18 ottobre 2023: Differenzia tra mobbing, che richiede una pluralità di comportamenti vessatori, e straining, caratterizzato da comportamenti stressogeni isolati ma con effetti duraturi.
    • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 3692 del 7 febbraio 2023: Anche in assenza di mobbing, è illegittimo mantenere un ambiente stressogeno che danneggia la salute dei lavoratori.
    • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 10115 del 29 marzo 2022: Specifica che l'onere della prova spetta prima al lavoratore, che deve dimostrare il danno subito e la nocività dell'ambiente di lavoro, mentre il datore deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie.

    Tutte le  sentenze evidenziano quindi che la responsabilità dell'azienda secondo l'articolo 2087  c.c. non richiede necessariamente azioni intenzionalmente dannose  ma si verifica anche se l'azienda non ha impedito condizioni di lavoro stressanti che possono nuocere alla salute dei dipendenti.

    Nel DVR le misure contro lo stress da lavoro

    Risulta molto importante porre attenzione alla valutazione del rischio  di stress lavoro-correlato nel contesto della valutazione dei rischi aziendali,  come previsto dal testo unico sulla sicurezza che inserisce anche    questo obbligo nella redazione nel documento di valutazione rischi.

    Può risultare utile anche per la difesa nei contenziosi non solo aggiornare periodicamente  questi aspetti nel DVR ma anche  mettere in atto meccanismi preventivi e rilevazioni periodiche  per  affrontare prontamente eventuali situazioni problematiche, garantendo così un ambiente lavorativo ottimale per la salute psicofisica dei lavoratori.

  • CCNL e Accordi

    Metalmeccanici: aumenti di giugno superiori al previsto

    Anche quest'anno  con la busta paga di giugno  deve essere  corrisposta  la tranche di aumento previsto dal rinnovo 2021  del contratto dei metalmeccanici industria per gli stipendi e le indennità dei lavoratori. Secondo il contratto avrebbe dovuto ammontare a circa 35 euro per il livello medio,  pari al 6,15% 

    Venerdi 7 giugno 2024, i sindacati hanno  ufficializzato, con comunicato stampa congiunto, gli importi definitivi di aumento  sulla base dell'indice IPCA-NEI  reso noto dall' ISTAT che, coe da clausola di salvaguardia del contratto è il  valore di riferimento  per gli adeguamento retributivi. 

    L'indice indicato è pari al 6,9%, per cui gli importi precedentemente stabiliti  subiranno un ulteriore incremento e  l'aumento complessivo  raggiungerà i  137,52 € per il livello C3 

    Saranno adeguati anche i valori delle indennità di trasferta e di reperibilità

    In attesa dei documenti ufficiali che definiranno in dettaglio  la tranche di aumento per tutti i livelli  ricordiamo di seguito  gli importi  che erano stati previsti  nel 2021 dal rinnovo del contratto .


    Nei successivi paragrafi  gli aumenti già erogati  e la tabella retributiva attualmente in vigore.

    CCNL Metalmeccanici industria:  aumenti  giugno 2023

    Il  7 giugno l'ISTAT  ha comunicato che l'IPCA indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati  è risultato pari al  6,6%,  quindi superiore  all'incremento previsto dall'accordo  firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm (27€ al livello C3),  nel  rinnovo contrattuale  del  5 febbraio 2021

    Sono stati quindi adeguati con decorrenza 1 giugno 2023 :

    •  i minimi tabellari per livello , 
    • gli importi dell'indennità di trasferta e 
    • gli importi dell'indennità di reperibilità. 

    Di seguito le  tabelle retributive aggiornate:

    TABELLA RETRIBUTIVA 1.6.2023

    Livelli 

    Minimi retributivi dal 1° giugno 2023  

    A1

    2.619,93

    B3

    2.558,63

    B2

    2.291,85

    B1

    2.136,25

    C3

    1.993,04

    C2

    1.860,97

    C1

    1.822,43

    D2

    1.783,90

    D1

    1.608,67

                                                                        

    INDENNITA DI TRASFERTA   DAL 1.6.2023
    Trasferta intera  46,47
    Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
    Quota per il pernottamento 21,65

    INDENNITA' DI REPERIBILITA'   DAL 1.6.2023

    Liv.

    b) Compenso giornaliero 

    c) Compenso settimanale 

    16 ore (Giorno lavorato) 

    24 ore (Giorno libero) 

    24 ore festive 

    6 Giorni 

    6 Giorni con festivo 

    6 Giorni con festivo e giorno libero 

    In euro

    D1-D2-C1

    5,32

    8,01

    8,65

    34,61

    35,25

    37,94

    C2-C3

    6,34

    9,95

    10,67

    41,65

    42,37

    45,98

    B1 o Superiore

    7,28

    11,98

    12,61

    48,38

    49,01

    53,71

    Accordo aumenti retributivi giugno 2022

    Anche nel 2022 era  stato firmato in data 8 giugno 2022 un verbale di intesa  tra le parti firmatarie del CCNL metalmeccanici industria e installatori di impianti 2021  l'accordo riguardante:

    • gli adeguamenti retributivi derivanti dall’incremento dell’Indice Istat IPCA dei prezzi ( al netto degli energetici importati)  e
    • l'aumento delle indennità di trasferta e di reperibilità

    per il 2022 .

    Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento  per l'adeguamento all'inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal  rinnovo del contratto del 2021.

    La rivalutazione riguarda anche l’indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1° giugno 2022 prevedeva i seguenti importi:

    INDENNITA DI TRASFERTA IMPORTI
    trasferta intera 44,47 euro
    quota per pranzo o cena  11,97 euro
    quota pernottamento  20,53 euro

     Allo stesso modo l’indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch’esse valide dal 1° giugno:

    – compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
    •  per i livelli C2 e C3, 5,95 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 9,33 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 10,01 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:

    • per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
    •  per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,76 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 43,14 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.
  • Pensioni

    Professionisti: pensione indiretta ai superstiti solo con contributi versati

    La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15294 del 31 maggio 2024,  ha confermato che  non ha diritto al trattamento di pensione indiretta con compensazione  il coniuge superstite di un consulente del lavoro  nel caso in cui questi non abbia a suo tempo  versato i contributi dovuti. 

    Questo in quanto ai fini del riconoscimento della pensione indiretta a favore di familiare di un lavoratore autonomo deceduto non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali previsto per l'assicurazione generale IVS. 

    Vediamo di seguito alcuni dettagli sul caso specifico.

    Pensione indiretta professionisti: il caso

    Il caso riguardava un ricorso  proposto da E.N.P.A.C.L. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED  ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO,  contro la decisione di una  corte di appello  che aveva accolto la domanda di pensione indiretta per la coniuge di un consulente del lavoro  con  compensazione tra importi dovuti  come pensione indiretta e gli importi dei contributi  soggettivi integrativi  non versati al professionista 

    La corte accoglie il primo motivo di ricorso basato sul fatto che  nel lavoro autonomo il mancato versamento della  contribuzione preclude l’attribuzione del diritto a pensione,  mentre l’attribuzione del diritto jure proprio implica solo l’esclusione dall’asse ereditario, ma non consente deroga  alla maturazione del requisito contributivo.  Si conferma cioè che il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti  (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione  da parte del de cuius.

    La decisione della corte di appello era fondata sui precedenti  (Sentenza n. 23569 del  12/09/2008  e  Sentenza n. 13938 del 16/06/2006(  in cui era stato affermato che, quando  un lavoratore autonomo muoia senza aver versato contributi, i superstiti, ove ricorrano le condizioni di legge,  hanno diritto alla pensione indiretta iure proprio e non iure hereditatis, e tale diritto non può essere escluso in caso di  inadempimento dell'obbligazione  contributiva.

    Se pero i superstiti sono  anche eredi,  essi hanno l'obbligo di pagare i contributi omessi e non   prescritti, secondo le norme del diritto successorio.

    Pensione indiretta professionisti: le motivazioni della Cassazione

    La cassazione ricorda invece la decisione in senso contrario   n. 26443 2021 che  ha considerato  che il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione  dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la  morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi.  

    Viene anche sottolineato che la regola dell'automatismo prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, e che per essi, finché non sono pagati i contributi nella misura prevista dalla legge (come nel caso in oggetto) , non matura né diritto alla pensione, né il diritto alla pensione indiretta. del familiare.

    La decisione di appello viene dunque cassata con rinvio in quanto,  "non ha diritto a  pensione il  coniuge superstite quando al momento del decesso

    l'assicurato non poteva far valere il minimo di contribuzione  richiesto" .

    Resta comunque ferma la possibilità del superstite di ovviare  all’omissione contributiva del dante causa, con conseguente  successiva maturazione del requisito utile alla pensione  indiretta.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Premi Inail 2024 per percettori ADI, SFL e volontari in Progetti di pubblica utilità

    I beneficiari del Supporto Formazione Lavoro e dell'Assegno di inclusione , oltre che chi è impegnato volontariamente in progetti di pubblica utilità, coe   ex beneficiari del Reddito di cittadinanza , godono della tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .

    La misura, prevista dal DL Lavoro 48 2023,  è diventata operativa con il  Decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 4 settembre 2023 . 

    Come specificato dal Ministero con la nota n. 12462/2023 del 12 settembre,  il DD 272/2023,  ha esteso la polizza INAIL in favore dei seguenti soggetti:

    1. ex beneficiari del reddito di cittadinanza che abbiano terminato il periodo di erogazione nel 2023 e vogliano partecipare su base volontaria ai Progetti utili alla collettività (PUC), per un periodo non superiore a sei mesi, 
    2. beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che  richiedano di partecipare su base volontaria ai PUC 

    Per questi lavoratori va applicato il  premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto  dalla  determina INAIL 3/2020, che include fra i soggetti assicurati “le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà”.  La nota  specificava anche  che l’effettiva partecipazione al PUC da parte del richiedente è una delle condizioni necessarie  ottenere il supporto economico SFL .

    Con il decreto 68 del 24.4.2024 pubblicato sul sito del Minsitero il 31 maggio  è stata approvata la delibera inail che ha innalzato il premio previsto per questi lavoratori.

    In particolare  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965, è fissato per il 2024, nella  misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata 

    a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% (articolo 181 DPR 30 giugno 1965 n. 1124), per    i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC)

    1.  beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) ,
    2.  beneficiari del Supporto  per la formazione e il lavoro (SFL), nonché 
    3. per le persone in condizione di povertà individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro, che su base  volontaria partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC)

  • Rubrica del lavoro

    Testo unico infortuni INAIL versione aggiornata

    A distanza di cinque anni dalla sua prima pubblicazione, l’INAIL ha recentemente reso disponibile una versione aggiornata del Testo Unico infortuni sul proprio sito internet.

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    La nuova edizione, denominata "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – d.p.r. 1124/1965 – Proposta di Lettura integrata", integra tutte le modifiche normative avvenute fino ad agosto 2023.

    Le principali novità del Testo unico assicurazione infortuni

    L’aggiornamento di agosto 2023 include le rilevanti innovazioni introdotte dal DLgs. 29 agosto 2023 n. 120, che apporta disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40. 

    Tra le modifiche più significative, si evidenziiano le novità relative all’assicurazione obbligatoria all’INAIL dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2023, come stabilito dagli articoli 34 e 37 del DLgs. 36/2021 (cfr. circ. INAIL n. 46/2023).

    Altro aspetto rilevante   della nuova versione del Testo Unico riguarda l’estensione della tutela assicurativa  attraverso le modifiche all’articolo 4 del Testo Unico, che riguarda il requisito soggettivo per la tutela assicurativa. Tradizionalmente, tale requisito deve andare di pari passo con il requisito oggettivo di cui all’articolo 1, ma negli ultimi anni è stato talvolta sufficiente per l’assicurazione.

    Un esempio significativo è l’articolo 66 comma 4 del DL 73/2021, che riguarda l’assicurazione INAIL nel mondo dello spettacolo.

    I decreti applicativi stabiliscono una presunzione legale di pericolosità per le attività svolte dai lavoratori dello spettacolo, integrando le attività protette individuate all’articolo 1 del DPR 1124/65 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto (cfr. circ. INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022).

    Il testo in due versioni

    Il nuovo Testo Unico si distingue anche per la sua struttura che comprende due versioni:

    1.  Nella prima parte, viene presentato il risultato finale del lavoro di lettura integrata, facilitando una rapida e semplice consultazione. 
    2. La seconda parte, invece, offre la versione originale del decreto con l’evidenza delle modifiche e integrazioni apportate, utile per chi desidera approfondire il percorso evolutivo delle norme.

    Il testo illustra quindi  anche i complessi percorsi normativi che hanno portato all’estensione della tutela assicurativa a nuovi soggetti. Ad esempio, si menziona il percorso per l’assicurazione dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. 

    Inoltre, si evidenzia l’estensione della tutela assicurativa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, avvenuta con l’articolo 18 del DL 48/2023.  Va ricordato che quest’ultima misura ha carattere provvisorio, operando sperimentalmente per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024.

     La possibilità di consultare sia la versione integrata che quella originale con le modifiche evidenziate rende il testo particolarmente utile per approfondire l’evoluzione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Art 28 mancato invio retribuzioni e accertamenti INAIL

     

    Un’ulteriore novità riguarda l’ultimo comma dell’articolo 28 del Testo Unico, che disciplina il comportamento dell’INAIL in caso di mancato invio del foglio salari. 

    Questo il testo in oggetto: In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accerta mento stesso, o effettuare la liquidazione del premio  dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo  periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia

    per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.

    Questa disposizione è di particolare importanza perché costituisce la base normativa per gli accertamenti da parte dell’Istituto, che potrebbero essere  incrementati  in futuro grazie all’aumento delle risorse ispettive disposto dall’articolo 31 del DL 19/2024 PNRR  (conv. L. 56/2024).