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Gestione separata sportivi: nuovo codice attività INPS
Con il messaggio 4189 del 10 dicembre 2024 INPS comunica l'istituzione di un nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3
La novità si è resa necessaria a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con il quale è stata data attuazione alla legge delega 8 agosto 2019, n. 8 cd "Riforma dello sport".
ln particolare, uno dei decreti attuativi della riforma (decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120) ha previsto l’obbligo in capo alla Federazione sportiva nazionale o alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., di comunicare ai Centri per l’impiego :
- ogni singola prestazione svolta dai direttori di gara o dai soggetti comunque preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, o
- o la loro designazione per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi,
che vanno comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.
Codice attività Uniemens Gestione separata – arbitri
Per consentire l’individuazione puntuale dei compensi erogati ai soggetti a
- direttori di gara arbitri e
- soggetti deputati alla verifica dellaregolarita delle competiioni sportive dilettantistiche
e a integrazione delle indicazioni fornite al paragrafo 10.1.1 della circolare n. 88/2023, si comunica che tra le attività collegate al “Tipo rapporto” D1 – D2 – D3 è stato definito il seguente <Codice attività>: 32 “Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21”.
Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso Uniemens nell’elemento <Codice attività> per individuare i soggetti come sopra descritti.
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Nuove Causali contributi INPS Agricoltura e Gestione separata
Con due risoluzioni , n. 61 e 62 di ieri 9 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali per il versamento dei contributi INPS in casi particolari. Ecco il dettaglio .
Causali contributo INPS pregressi e sanzioni Gestione Agricoltura
A seguito della richiesta INPS di ’istituzione delle causali contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione
datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari).
Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:
• “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;
• “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;
• “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;
• “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;
• “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;
• “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”.
Causali contributo INPS rateazione Gestione separata
Con la risoluzione 62 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia istituisce la seguente causale contributo:
• “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo iva esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna
“a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato “MM/AAAA”.
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Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno
Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave.
La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.
Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso
Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:
- Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
- Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
- Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.
Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina
La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:
Assenza Ingiustificata:
Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.Condotta Truffaldina:
È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:
La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.
- Violazione del rapporto fiduciario: La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.
La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.
Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.
La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.
La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.
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Assicurazione Inail studenti: chiarimenti sulla durata delle cure
L'INAIL ha fornito dei chiarimenti in merito alle prestazioni sanitarie per gli studenti assicurati in caso di infortuni durante attività scolastiche pratiche o esperimenti tecnico-scientifici , con l'istruzione operativa datata 20 novembre ma pubblicata il 6 dicembre sul sito istituzionale . Erano giunte diverse richieste in particolare in merito alla durata delle prestazioni di terapie riabilitative post infortuni.
La nota ricorda innanzitutto che la tutela assicurativa riguarda gli studenti di scuole e istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Questa copertura è prevista dall’articolo 4 del DPR n. 1124 del 1965. La normativa garantisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche agli studenti che partecipano a esperienze pratiche o scientifiche. Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il Decreto-Legge n. 48/2023 e il Decreto-Legge n. 113/2024 hanno ampliato il concetto di tutela assicurativa, ma non hanno modificato le prestazioni sanitarie previste. Vediamo meglio nei paragrafi che seguono
Prestazioni sanitarie INAIL – Studenti assicurati
Le prestazioni sanitarie sono disciplinate dall’articolo 86 del DPR n. 1124/1965. L’INAIL deve fornire agli studenti infortunati:
- Cure mediche e chirurgiche necessarie durante tutto il periodo di inabilità temporanea.
- Trattamenti riabilitativi anche dopo la guarigione clinica, se utili al recupero della capacità fisica e psicologica.
L’INAIL può erogare queste cure utilizzando servizi sanitari pubblici e privati, in collaborazione con le Regioni, senza costi aggiuntivi per le imprese (articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008).
La tutela assicurativa si applica non solo agli studenti delle scuole dell'obbligo ma anche a:
- Studenti dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
- Apprendisti di tutte le tipologie: qualifiche professionali , diplomi e alta formazione e ricerca.)
Assicurazione INAIIL studenti e continuità delle cure
Il chiarimento principale del documento INAIL riguarda la possibilità per gli studenti infortunati di continuare a ricevere prestazioni sanitarie da parte dell’INAIL anche dopo la guarigione clinica, se queste sono necessarie per il recupero della capacità psico-fisica, indipendentemente dal fatto che l’infortunio li obblighi o meno a interrompere la frequenza scolastica.
In pratica anche se lo studente riprende a frequentare la scuola prima della guarigione completa (ad esempio in caso di traumi o fratture), l’INAIL continua a erogare le prestazioni sanitarie necessarie per il recupero totale delle sue capacità.
Inoltre lle prestazioni sanitarie non si interrompono necessariamente al termine del periodo di inabilità temporanea. Se il medico dell’INAIL ritiene che ulteriori cure siano necessarie per il completo recupero, queste saranno garantite.
In questo infatti gli studenti sono equiparati ai lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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Enasarco: crisi gestionale sotto la lente del Governo
In una audizione parlamentare presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon lo scorso 13 novembre 2024 ha affrontato questioni relative alla governance di ENASARCO,(oltre che di ENPAPI) evidenziando le recenti problematiche gestionali e le azioni intraprese dal Ministero del Lavoro.
La crisi gestionale di ENASARCO, descritta nell’audizione del sottosegretario Durigon, ha diverse implicazioni dirette per i lavoratori iscritti, ben 210mila tra agenti e rappresentanti di commercio, con effetti significativi sia dal punto di vista previdenziale che operativo.
Ricordiamo che ENASARCO è una fondazione che gestisce il fondo pensione obbligatorio di secondo pilastro per agenti e rappresentanti di commercio con un patrimonio di oltre 9 miliardi di euro. Essendo un organismo di diritto pubblico, è sottoposto a controllo del Ministero del Lavoro e della Covip, specialmente sugli investimenti finanziari.
Da segnalare che irregolarità erano emerse anche nelle elezioni precedenti del CdA (2020-2024), con contestazioni sulle modalità di gestione del mandato dell’Assemblea dei Delegati, che evidenziano una persistenza di conflitti interni che potrebbero generare sfiducia negli iscritti e rischio di contenziosi legali con spreco di risorse finanziarie ed energie organizzative.
Problematiche di Governance Enasarco 2024
Le principali questioni trattate in audizione dal sottosegretario riguardano:
- la revoca del Presidente Alfonsino Mei
- la durata del Mandato del CdA e dell’Assemblea dei Delegati:
- la proroga delle Elezioni
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha deliberato la revoca dell’incarico al Presidente con effetto immediato, motivando la decisione su presunte problematiche gestionali. Tuttavia, il Ministero ha rilevato che lo statuto dell’Ente non prevede espressamente la revoca del Presidente da parte del CdA.
Contestualmente infatti Collegio Sindacale ha invitato l’Ente al rispetto delle norme statutarie, evidenziando possibili irregolarità procedurali. In parallelo, il Presidente Mei ha avviato un giudizio per contestare la legittimità della revoca.
A seguito di una pronuncia del Tribunale Civile di Roma nel 2022, il mandato del CdA è stato considerato decorrente dal gennaio 2022. Tuttavia, il Ministero ha respinto la richiesta di prolungare anche il mandato dell’Assemblea dei Delegati per allinearlo a quello del CdA, sostenendo l’assenza di basi normative per tale proroga.
Infine la Fondazione aveva programmato le elezioni per novembre 2025, ma il Ministero ha richiesto un anticipo delle stesse per garantire il rispetto dei termini statutari, evitando contenziosi e comportamenti dilatori che potrebbero portare a un deterioramento dell’immagine di ENASARCO e richieste di intervento statale.
Nel testo dell'audizione si legge che non si escludono " ulteriori iniziative che la stessa Direzione generale del ministero “vorrà assumere nei confronti delle lamentate irregolarità compiute dall’una o dall’altra parte, laddove accertate”.
Infatti in caso di incapacità prolungata di gestire l’Ente, da parte degli organi deputati, potrebbe essere necessario un commissariamento, con una temporanea sospensione dell’autonomia gestionale.
Enasarco: le raccomandazioni del Governo
Il sottosegretario ha ricordato che il Ministero, nell’esercizio della funzione di vigilanza, ha:
- Richiamato l’attenzione sull’importanza di rispettare la normativa vigente e lo statuto dell’Ente.
- Diffidato il CdA dal convocare riunioni straordinarie al di fuori delle modalità statutarie.
- Sollecitato l’Ente a garantire procedure elettorali trasparenti e conformi a tutela degli iscritti e della gestione patrimoniale.
Durigon ha sottolineato l’importanza di tutelare la solidità degli enti previdenziali e la trasparenza nella loro gestione, a garanzia degli iscritti. Il Ministero continuerà a monitorare attentamente le situazioni critiche, intervenendo quando necessario per prevenire instabilità.
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Amministratore di condominio e mediatore: attività compatibili
Con la sentenza della Corte Europea 242/23 a ottobre 2024 è stata definita in dettaglio la compatibilità delle funzioni di agente immobiliare intermediario con quelle di amministratore di condominio stabilendo che non puo esistere ne un divieto assoluto di svolgere entrambe le attività purche nel rispetto delle normative nazionali vigenti, tra cui gli specifici obblighi formativi .
Vediamo in maggiore dettaglio sulla base anche la posizione della giurisprudenza di Cassazione.
Mediazione immobiliar:e la normativa e la giurisprudenza
La normativa italiana, disciplinata dalla Legge n. 39/1989, regola l’attività di mediazione immobiliare e stabilisce limiti per garantire imparzialità e assenza di conflitti di interesse. L’art. 5, comma 3, prevedeva storicamente un’incompatibilità generale tra l’attività di agente immobiliare e altre professioni, inclusa quella di amministratore di condominio, per evitare il rischio di favorire immobili gestiti direttamente dal mediatore. Questa interpretazione viene parzialmente superata dalle direttive e giurisprudenza europea
Posizione della Giurisprudenza Italiana
La giurisprudenza nazionale, compresa la recente sentenza della Cassazione n. 19827/2024, chiarisce che il cumulo delle attività di agente immobiliare e amministratore di condominio è ammissibile se non si violano i principi di imparzialità e trasparenza.
Contributo della Corte di Giustizia Europea
Con la sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha esaminato la compatibilità delle normative nazionali restrittive con la Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi). La CGUE ha stabilito che una norma nazionale che prevede un’incompatibilità generale tra l’attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condominio viola il diritto dell’Unione, in quanto non proporzionata e non necessaria per garantire l’imparzialità. I punti salienti della sentenza includono:
Rifiuto del divieto generale: La Corte ha ribadito che un divieto assoluto è sproporzionato rispetto all’obiettivo di prevenire conflitti di interesse, specialmente quando tali conflitti possono essere gestiti con altre misure.
Misure alternative: Si suggerisce di adottare obblighi di trasparenza e controlli ex post (ad esempio, dichiarazioni esplicite nelle transazioni) anziché vietare in modo generalizzato il cumulo delle attività.
Interesse del consumatore: La normativa deve bilanciare la tutela del consumatore con la libertà di prestazione dei servizi, senza imporre restrizioni eccessive.
La Cassazione sulle funzioni di agente/mediatore e di amministratore di condominio
La vicenda affrontata dalla Cassazione nella sentenza 19827 sopracitata, a giugno 2024 trae origine da una controversia tra una società di intermediazione immobiliare e due acquirenti di un immobile.
La società richiedeva il pagamento della provvigione per aver intermediato l'acquisto, mentre gli acquirenti contestavano la qualità del servizio reso, sostenendo che il mediatore non aveva rispettato gli obblighi informativi, non avendo comunicato la prossimità dell’immobile a un’area industriale in via di sviluppo. Inoltre, gli acquirenti sottolineavano la mancanza di imparzialità del mediatore, che avrebbe avuto rapporti con i venditori.
La domanda di provvigione venne accolta in primo grado, mentre le richieste riconvenzionali degli acquirenti furono respinte.
In appello, la Corte riconobbe il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del mediatore, ma confermò che il prezzo d'acquisto dell’immobile rifletteva il valore di mercato, considerando una svalutazione del 20% per il cambio di destinazione dell’area da rurale a industriale. Tuttavia, il calcolo del danno venne contestato in Cassazione, dove fu evidenziata l’erronea comparazione di valori non omogenei, relativi a periodi temporali differenti.
La Corte di Cassazione ha cassato quindi la sentenza della Corte d’Appello nella parte relativa al calcolo del danno, rinviando alla stessa Corte per un nuovo esame. È stato invece respinto il ricorso incidentale degli acquirenti che contestavano l'imparzialità del mediatore, ritenendo che le attività fossero compatibili poiché i rapporti con una delle parti non costituivano un vincolo di rappresentanza.
La Cassazione ha precisato anche in precedenza i confini di questa compatibilità:
- Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 392/1997: Ha stabilito che l’imparzialità del mediatore non si identifica con una generica equidistanza, ma con l’assenza di vincoli di mandato o rappresentanza. L’amministratore di condominio può svolgere attività di mediazione se questa non interferisce con i suoi obblighi condominiali.
- Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 1750/1984:Ha affermato che l’amministratore condominiale può agire come mediatore nella compravendita di unità immobiliari del condominio, poiché l’attività di mediazione è estranea alle sue funzioni condominiali, purché non emerga uno specifico conflitto di interessi.
Mediazione e amministrazione di condominio: conclusioni
Alla luce della giurisprudenza italiana ed europea, le due attività possono coesistere se gestite in modo da garantire:
- Separazione funzionale: Le due attività non devono influenzarsi reciprocamente, specialmente nei casi in cui lo stesso immobile sia oggetto di amministrazione e mediazione.
- Trasparenza verso le parti: Il mediatore/amministratore deve dichiarare i propri ruoli, evitando qualsiasi conflitto di interesse.
- Applicazione caso per caso: Le autorità nazionali devono valutare i rischi in base alle circostanze specifiche, evitando restrizioni generalizzate che violano il diritto dell’Unione.(Direttiva Bolkenstein)
- rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia di formazione. Si ricorda in particolare che:
- per ottenere l’iscrizione alla Camera di commercio quali agenti di affari in mediazione immobiliare, è necessario il superamento del corso di formazione specifico
- Anche per gli agenti il Dm 140/2014 richiede la frequenza di corso di formazione di almeno 72 ore e l' aggiornamento professionale di almeno 15 ore annue..
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Bando ISI 2023: termine prorogato all’11 dicembre
Nella pagina dedicata al Bando Isi 2023 del sito INAIL l'istituto ha comunicato ieri la proroga del termine per il caricamento della documentazione delle aziende in posizione utile, fino alle ore 18:00 del 11 dicembre 2024
pena la decadenza della domanda stessa.
INAIL ricorda che per aiutare l'adempimento è disponibile un videotutorial dedicato "FASE 6 – Elenchi definitivi e istruttoria".
Si ricorda che la procedura telematica di invio delle domande di accesso ai 508,4 milioni a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail si era conclusa il 19 giugno con ben 12.400 domande ricevute
Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni sul Bando i link ai documenti e la tabella aggiornata con tutte le date della procedura.
Bando ISI INAIL 2023: 500 milioni a disposizione
L'avviso pubblico ISI 2023 prevedeva uno stanziamento record di 508 milioni euro per contributi destinati a
- imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
- enti del terzo settore, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), .
Con il bando 2023 sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
In particolare :
- per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 il finanziamento riguarda il 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
- per l’Asse5 (5.1 e 5.2) la misura è del
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- 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.
Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Qui gli avvisi pubblici regionali e gli allegati tecnici.
Le istruzioni sullo sportello informatico sono consultabili nel documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023”.
AVVISO INAIL SULLE ESCLUSIONI
INAIL ha comunicato che , in esito ai controlli effettuati dall’Istituto nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dello sportello informatico, è stata accertata, per alcune domande di finanziamento, la presenza di casi di invii multipli operati da sessioni aperte contemporaneamente. Pertanto, in applicazione delle citate prescrizioni del bando, è stato emesso provvedimento di esclusione nei confronti delle aziende (32) per le quali risulta accertata la violazione di quanto previsto nelle regole tecniche pubblicate il 14 maggio 2024 sul Portale istituzionale.
Calendario bando ISI INAIL 2023 e TABELLA TEMPORALE
Calendario aggiornato fasi del Bando ISI 2023
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
15 aprile 2024
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
30 maggio 2024 ore 18:00
Pubblicazione Regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day
Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023
Pubblicazione tabella temporale
Tabella temporale
Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico
3 giugno 2024
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)
3 giugno 2024
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD
Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, ore 18:00
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
5 luglio 2024
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)
Dal 5 luglio 2024 al
12 settembre 2024,24 settembre ore 18:00Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)
Entro il 15 ottobre 2024
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
DAL 29 OTTOBRE
Questa la tabella temporale aggiornata il 5 giugno 2024 sulla procedura di invio delle domande (click day):
Momento1
Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore
3.6.2024
ore 10:00
Momento 2
Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore
4.6.2024
10:00
Momento 3
Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda
14.6.2024
10:00
Momento 4
Inizio autenticazione e pagina di attesa.Pagina di test non disponibile sul portale partecipante
19.6.2024
10:00
Momento 5
Inizio della fase di invio della domanda
19.6.2024
11:00
Momento 6
Fine della fase di invio della domanda
19.6.2024
11:20
Bando ISI INAIL 2023: caricamento della documentazione
Come detto , le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche stanziate risultino sufficienti sono ammesse direttamente alla fase di caricamento (upload) della documentazione a completamento della domanda
Tali domande sono riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day – NCD).
Le domande ammesse agli elenchi cronologici invece dovranno essere confermate con la funzione online di upload/caricamento della documentazione
Bando ISI INAIL 2023: recapiti assistenza
Per informazioni e assistenza si può fare riferimento :
- al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
- al servizio online Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.
ATTENZIONE Chiarimenti e informazioni di carattere generale possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica fissata al 30 maggio, quindi ENTRO IL 20 MAGGIO 2024.
Bando ISI 2023 : Domande NCD, utenti, token, requisiti tecnici
Nel documento Regole tecniche si specifica che alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui sia stato accertato che le risorse economiche complessivamente stanziate per un determinato Asse/Regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco ,l’Istituto provvede alla Pubblicazione degli elenchi regionali (NCD, No Click-Day) le cui domande non sono interessate dalla procedura dello sportello informatico.
Tali domande saranno ordinate in base al momento di registrazione e ammesse direttamente alla fase di upload documentazione (art. 14.1 del Bando ISI 2023).
UTENTI
Riguardo alle regole di registrazione viene precisato che possono operare due profili utenti
1. Amministratore e
2. Partecipante
- L’ “amministratore” si registra al portale (amministratore) tramite la PEC indicata dall’azienda in fase di compilazione della domanda e può verificare o annullare la registrazione del partecipante. Successivamente all’annullamento, un nuovo partecipante potrà procedere all’auto-registrazione. La funzione di annullamento della registrazione del partecipante sarà attiva fino alle ore 8:00 del giorno del Momento 4.
- Il “partecipante” è la persona che materialmente utilizza la procedura informatica di invio della domanda, si registra sul sistema nei giorni precedenti alla data di apertura dello sportello utilizzando l’indirizzo ottenuto con l’Azione 1 descritta nel paragrafo 3.1. Il partecipante che intenderà procedere all’invio della domanda dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni:
• il codice identificativo attribuito alla domanda;
• un account di posta elettronica;
• un dispositivo telefonico da usare quale secondo fattore di autenticazione,
o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite SMS, un telefono cellulare abilitato alla ricezione degli SMS;
o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite chiamata, un telefono cellulare oppure un telefono fisso abilitato all’invio dei toni in multifrequenza (DTMF).
TOKEN E REQUISITI TECNICI
Si ricorda che il codice identificativo domanda (“token”) consiste in una stringa di 65 caratteri che è stata attribuita al momento del salvataggio definitivo della domanda e che è visualizzabile in procedura di compilazione seguendo le indicazioni riportate nel punto 7 del Bando.
ATTENZIONE il primo carattere della stringa può essere il segno “+” o il segno “-”, ed è parte integrante del codice identificativo.
l’utente dovrà disporre necessariamente di:
- • un PC con installato uno dei web browser compatibili con il sistema:
- o Chrome 124 o versioni successive;
- o MS Edge 124 o versioni successive;
- o Firefox 125 o versioni successive.
- Qualora fosse necessario uno screen reader per ipo/non vedenti, si informa che il sistema è compatibile con JAWS 2024.
- • Un collegamento ad Internet.
Si precisa che il web browser dell’utente deve avere javascript abilitato.