• CCNL e Accordi

    CCNL parrucchieri 2024: da ottobre nuove regole per l’apprendistato

    Dopo una lunga e articolata trattativa,   è stata firmata il 20 maggio 2024 da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs   con le associazioni datoriali :  Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai,   l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, applicato ad oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore.

     Il contratto  era scaduto il 31 dicembre 2022. Il  nuovo contratto ha vigenza quadriennale,  dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Vediamo le principali novità  contrattuali e retributive. In particolare si segnala da ottobre 2024 l'entrata in vigore di nuove regole per l'apprendistato.

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità economiche

    L’accordo  definisce un aumento contrattuale a regime di   183 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri .

    Sarà  erogato in 4 tranches:

    • la prima di 70€ sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024;
    • la seconda di 50€ arriverà a gennaio 2025 
    • una terza da 43 euro sarà erogata a  gennaio 2026 e 
    • l'ultima di 20 euro  sarà corrisposta a ottobre 2026.

    A copertura del periodo di carenza contrattuale  viene riconosciuto un importo una tantum di 80 euro, erogato in due  tranche  con le retribuzioni dei mesi di

    •  giugno 40 euro 
    •  luglio 40 euro .

     L'importo verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento

    Prevista anche una indennità di 100 euro per 13 mensilità riconosciuta alla nuova figura del Responsabile Tecnico dell’area acconciatura e dell’area estetica.

    Dal 1 ottobre 2024 aumenta   il trattamento economico nel primo anno di apprendistato  professionalizzante: inoltre gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito riportiamo la tabella retributiva in vigore al 1 gennaio 2024, cui si applicheranno i nuovi aumenti:

    Livello

    Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023

    1

    1.511,46 €

    2

    1.380,74 €

    3

    1.309,00 €

    4

    1.234,19 €

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità contrattuali

    CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

    Sulla classificazione del personale  il nuovo testo  recepisce le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore.

    E' stato concordato di istituire una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.

    CONTRATTI A TERMINE

    l’accordo interviene sulla disciplina dei contratti a termine, recependo la normativa vigente, con la previsione di un’unica causale :

     – Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

    Sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante si prevede l’inserimento di percorsi specifici di apprendimento 

    PREAVVISO 

    Ridefiniti i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello.

    CONGEDI VITTIME DI VIOLENZA

    E' stato  riformulato inoltre l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere; come condizione di miglior favore, il contratto conferma ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda.

    CCNL parrucchieri novità apprendistato da ottobre 2024

    Il rinnovo del Ccnl,  come anticipato sopra , introduce modifiche all'apprendistato professionalizzante a partire da ottobre 2024.

    Le novità riguardano principalmente la retribuzione e gli scatti di anzianità maturati nel periodo di formazione. 

    Nei servizi alla persona, l’apprendistato può durare fino a 5 anni, in base alla qualifica da raggiungere e alle competenze dell'apprendista. 

    Durante questo periodo, la retribuzione aumenta progressivamente ogni 6 o 12 mesi, con percentuali applicate sulla retribuzione tabellare della qualifica finale.

    Dal 1° ottobre 2024, la percentuale per il primo anno di apprendistato salirà dal 65% al 70%, con effetti su tutti i contratti, nuovi o in corso.

     Inoltre, gli apprendisti inizieranno a maturare scatti di anzianità di 6 euro ogni due anni, fino a un massimo di cinque scatti. Alla fine dell’apprendistato, i datori di lavoro dovranno adeguare il valore degli scatti in base al livello di inquadramento raggiunto.

  • Lavoro Dipendente

    Calcolo anzianità con contratti a termine: le regole UE

    La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la Sentenza del 19 settembre 2024 relativa alla Causa C-439/23, ha chiarito un importante aspetto riguardante il computo dell'anzianità di servizio per i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa in forza di contratti a tempo determinato. 

    Nello specifico si chiarisce l'applicabilità della direttiva europea 1999/70 CE che prevede  un calcolo dell'anzianità identico per i lavoratori con contratti a tempo determinato e indeterminato, anche per contratti precedenti l'entrata in vigore della normativa UE.

    Ecco i dettagli del caso e la decisione della Corte   .

    Contratti a termine svolti prima della direttiva UE che impone la parita di trattamento

    il caso coinvolgeva un ricercatore   che ha lavorato per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con contratti a tempo determinato stipulati prima dell'entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE,e ha ottenuto successivamente un contratto a tempo indeterminato.

     La questione giuridica sollevata riguardava il fatto se tali periodi di lavoro , precedenti il recepimento della Direttiva  dovessero  essere computati nell'anzianità di servizio ai fini retributivi .

    La Corte di Giustizia ha esaminato cioè se il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, possa estendersi ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva stessa. 

    Tale clausola impone che i criteri per il calcolo dell'anzianità di servizio siano identici per i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differente. La Corte ha quindi dovuto stabilire se fosse ammissibile che l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, integralmente svolti prima del recepimento della Direttiva, possa influire sul calcolo della retribuzione nel momento in cui il lavoratore viene assunto con contratto a tempo indeterminato.

    Contratti a termine – La decisione della Corte UE

    La Corte ha concluso che, pur non essendo possibile applicare la Direttiva in modo retroattivo alle situazioni già definite  giudizio prima del suo recepimento, essa deve invece  essere applicata agli effetti futuri delle situazioni ancora  in corso di giudizio 

    Di conseguenza, i periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato prima del recepimento della Direttiva devono essere computati nell'anzianità di servizio al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, se non vi sono giustificazioni oggettive per escluderli.

    La Corte ha stabilito infatti  che escludere tali periodi di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore sarebbe contrario al principio di non discriminazione previsto dall'accordo quadro.

    Si riconferma quindi l’importanza di tutelare la parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.

  • Rubrica del lavoro

    Sisma 2016-2017: nuovo protocollo dal Ministero del lavoro

    Il Protocollo d’intesa firmato  il 19 settembre 2024 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e dal Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli, ha come obiettivo la promozione dell'occupazione, dell’autoimpiego, del lavoro autonomo e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle zone colpite dal terremoto dell’Appennino Centrale del 2016 e 2017. 

    L'iniziativa è parte di una più ampia strategia di rinascita economica e sociale per un territorio che, oltre alla necessaria ricostruzione fisica, richiede il ripristino del tessuto economico e della vita comunitaria.

     Il Protocollo introduce una serie di strumenti mirati che comprendono 

    •  sostegno finanziario alle imprese locali e all'autoimpiego, 
    •  promozione di programmi di formazione professionale, 
    • implementazione di politiche di welfare comunitario e 
    • rafforzamento delle competenze locali. 

    Questa sinergia tra pubblico e privato vuole rappresenta un modello di gestione territoriale innovativo che valorizza il potenziale umano e culturale dell'area, cercando anche di contrastare il fenomeno dello spopolamento.

    Si attendono ora i provvedimenti attuativi 

    Protocollo per il lavoro nelle zone del sisma 2016

    Un aspetto cruciale del Protocollo è l’impegno verso la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al settore edile.

    Infatti attualmente nell'area del cratere sono attivi più di 9.000 cantieri privati e 3.500 pubblici, per un valore complessivo di circa 9 miliardi di euro. La tutela dei lavoratori è fondamentale per garantire la qualità della ricostruzione e la continuità delle opere. 

    Oltre a questo, il Protocollo stabilisce che l’intensità degli aiuti sarà parametrata a quella prevista per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di favorire l’occupazione giovanile e femminile, nonché di sostenere l’imprenditoria e il contrasto alla povertà educativa. 

    Nella tabella seguente un riepilogo delle iniziative previste :

    Area d'intervento Dettagli
    Occupazione e autoimpiego Promozione del lavoro autonomo e professionale, sostegno alle assunzioni e formazione professionale.
    Sicurezza sul lavoro Rafforzamento delle misure di sicurezza nei cantieri, tutela della salute e diritti dei lavoratori, con particolare focus sul settore edile.
    Welfare territoriale Supporto al terzo settore, welfare comunitario, contrasto allo spopolamento e alla povertà educativa.
    Aiuti economici Intensità degli aiuti parametrata a quella del Mezzogiorno, con focus su giovani, donne e imprenditoria locale.

  • Pensioni

    Assegni esodo fondi solidarietà: chiarimenti per la ricostituzione

    Con il messaggio 3078 del 19 settembre 2024 INPS fornisce nuove istruzioni , a seguito di richieste di chiarimenti, sulla disciplina dell'assegno straordinario di accompagnamento all'esodo per le grandi aziende, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7, della Legge n. 92/2012, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015,

    In particolare, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative e i modelli da utilizzare per ricostituire le prestazioni di esodo,  ovvero  rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata dopo l'accesso al pensionamento (ad es nel caso di accredito figurativo per il servizio militare o domanda di riscatto/ricongiunzione) e quindi non calcolate nell'assegno.

    Ricostituzione Assegno di esodo chi presenta la domanda , le condizioni

    Secondo quanto indicato nel Messaggio n. 3078 del 19-09-2024 di INPS La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

    Condizioni per la Ricostituzione:

    La ricostituzione è possibile se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogate retribuzioni relative al periodo lavorativo precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione dell'assegno di esodo.

    Può avvenire se, nell’estratto contributivo, risulta contribuzione non presente al momento della liquidazione definitiva.

    Assegno di esodo : Domanda di Ricostituzione

    La domanda deve essere caricata manualmente nella procedura “WEBDOM” solo dopo apposita richiesta da parte del datore di lavoro tramite PEC alla Struttura INPS competente.

    Alla richiesta devono essere allegati:

    • Una dichiarazione timbrata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro (modello fac-simile Allegato n. 1).
    • Il consenso scritto del lavoratore interessato (modello fac-simile Allegato n. 2).

    Accordo sul Nuovo Termine della Prestazione:

    Se a seguito dell'accredito della contribuzione la scadenza dell'assegno può essere anticipata, l'INPS avvisa il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza e il versamento della contribuzione correlata.

    Il modello “TE08” rifletterà la nuova scadenza della prestazione per permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione in tempo utile.

    Tali modalità sono da utilizzare anche per i casi precedentemente trattati nel Messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi formazione autotrasporti: le regole per il 2025

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il decreto che definisce le modalità di ripartizione e erogazione delle risorse  2024 destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto  da realizzare nel 2025 . 

    L'obiettivo ormai consueto è quello  di supportare le imprese di autotrasporto conto terzi attraverso programmi di formazione volti a migliorare la gestione aziendale, le nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza stradale e sul lavoro.

    Le risorse anche quest'anno  ammontano  a 5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2024.

    Di seguito vediamo piu in dettaglio i beneficiari e le modalità  per le domande e l'erogazione dei contributi.

    Contributi formazione per l’autotrasporto nel 2025

    L'incentivo  è rivolto alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale di Logistica, Trasporto e Spedizioni, possono partecipare alle attività di formazione.

     Le attività formative mirano a migliorare la gestione dell’impresa, l’adozione di nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza, sia stradale che sul lavoro. 

    Sono esclusi i corsi necessari per l’accesso alla professione di autotrasportatore o per l’ottenimento e il rinnovo delle patenti e di altri  titoli obbligatori.

    Le iniziative di formazione possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere. 

    Le imprese interessate devono specificare la loro volontà di partecipare al piano formativo, indicando l'articolazione del progetto e garantendo il rispetto dei requisiti.

    Formazione autotrasporto 2025: durata corsi e contributo massimo

    Le attività formative devono essere avviate a partire dal 27 febbraio 2025 e concludersi entro il 1° agosto 2025. 

    Sono ammissibili anche costi di preparazione antecedenti l’inizio delle attività, purché successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale (avvenuta il 13 settembre 2024).

    Il contributo massimo  che si può ottenere è differenziato sulla base della dimensione dell' impresa, come segue

    • Microimprese: fino a 15.000 euro;
    • Piccole imprese: fino a 50.000 euro;
    • Medie imprese: fino a 100.000 euro;
    • Grandi imprese: fino a 150.000 euro.

    Le forme associate di imprese possono ottenere contributi fino a un massimo di 300.000 euro.

    I costi ammissibili riguardano principalmente la docenza, i tutor, le spese di consulenza e altre spese correlate.

    Formazione autotrasporto 2025: erogazione, rendicontazione e controlli

    L'erogazione del contributo avviene al termine dei progetti formativi, che, come detto,  devono  essere completati entro il 1° agosto 2025.

     Le imprese devono inviare una rendicontazione dei costi sostenuti entro il 26 settembre 2025, corredata da fatture e documentazione contabile certificata da un revisore legale.

    La rendicontazione deve includere:

    • Elenco dei partecipanti e dettagli dei costi;
    • Documentazione comprovante la presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
    • Registrazioni dei corsi a distanza, se applicabile.
    • Le imprese devono dimostrare che il progetto formativo corrisponde a quanto dichiarato nella domanda e che i costi preventivati siano conformi alla realtà.

    Verifiche e controlli

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva il diritto di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante che dopo la loro esecuzione.

     In caso di irregolarità gravi o dichiarazioni mendaci, l’impresa sarà esclusa dal contributo e obbligata alla restituzione delle somme già erogate.

    Formazione autotrasporto 2025: presentazione delle domande

    Le domande di accesso agli incentivi devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)  all'indirizzo [email protected]  :

    • dal 10 dicembre 2024 al
    • al  23 gennaio 2025.

    Devono essere sottoscritte digitalmente e accompagnate da una dichiarazione che attesta l'assenza di eventuali domande duplicate, sia come impresa singola che come parte di un consorzio o cooperativa.

    Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Le domande duplicate saranno escluse.

    ATTENZIONE  in caso di controlli con esito negativo in edizioni precedenti, le domande delle imprese coinvolte saranno automaticamente escluse dal contributo.

    Per ulteriori dettagli consulta qui  il testo del decreto .

  • Agenti e Rappresentanti

    Agenti: sul patto di non concorrenza vale l’accordo tra le parti

    L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331 2024 interviene in una materia di grande interesse per agenti e rappresentanti  e  riguarda il ricorso presentato da un ex agente commerciale contro la società committente.

     L'oggetto del contenzioso riguardava il pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale, in base all'articolo 1751 bis del Codice Civile, a seguito delle dimissioni dell’ex agente.  

    Secondo il lavoratore l’indennità per il patto di non concorrenza  doveva essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia e la relativa clausola contrattuale risultava nulla,  ma la suprema Corte conferma le sentenze di merito respingendo il suo ricorso.

    Vediamo meglio il caso e le motivazioni della decisione

    Indennità non concorrenza agenti: il caso

     L’ex agente aveva presentato ricorso in seguito alla decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale

    . Il Tribunale, nello specifico  aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell’indennità per il patto di non concorrenza come separata dalle provvigioni. 

    L’ex agente sosteneva che l’indennità dovesse essere pagata alla fine del rapporto di agenzia e non contestualmente alle provvigioni. La società , dal canto suo, sosteneva che l’indennità era stata correttamente calcolata    corrisposta insieme alle provvigioni maturate durante il rapporto di lavoro come previsto dal contratto firmato tra le parti. 

    La Corte d'Appello aveva ribadito che la liquidazione anticipata dell'indennità non era contraria alla normativa vigente e aveva respinto l'appello dell’ex agente.

    Indennità non concorrenza agenti: la motivazione della Cassazione

     La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex- agente , affermando che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.

     La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. non impone un pagamento separato e non è inderogabile in quanto non è diretta alla tutela di un interesse pubblico e  non prevede espressamente una sanzione di nullità  della eventuale clausola contrattuale che preveda il pagamento anticipato.

    È stato infatti  chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell’indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni. Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.

  • Lavoro Dipendente

    Sgravio vittime di violenza: conguaglio arretrati entro fine settembre

    Scade il 30 settembre prossimo la possibilita di recupero delle mensilità pregresse dell'agevolazione riservata alle dipendenti vittime di violenza ( prevista dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 191-192  )  

    Si tratta delle mensilità  da gennaio a maggio 2024 in cui lo sgravio era in vigore ma  mancavano le istruzioni  Inps per fare domanda .

    Ricordiamo che   l'agevolazione consiste nell'esonero dal  100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) fino a un massimo di 8.000 euro annui,  per le assunzioni  effettuate nel triennio 2024-2026, di  donne disoccupate:

    •  vittime di violenza domestica e 
    • beneficiarie del Reddito di libertà, istituito dall’art. 105-bis del Dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.

    L’esonero contributivo ha una durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione è concessa fino a  12 mesi. Infine, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato l’esonero spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione.

    Il messaggio  INPS n. 2239 del 14 giugno 2024 ha stabilito che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> nei flussi Uniemens relativi ai mesi da gennaio a maggio 2024 possa avvenire esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2024 (quest'ultimo da trasmettere entro il 30 settembre 2024). Diversamente, i datori di lavoro aventi diritto al beneficio ma che hanno sospeso o cessato l'attività dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione (UniEmens/vig).

    Sgravio vittime violenza: esposizione in Uniemens – Datori non agricoli

    I datori di lavoro  non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024,  con i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

    Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

    Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

    • – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
    • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

    Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato .

    Come detto  la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

    Sgravio vittime violenza: esposizione in -PosAgri – del flusso UniEmens

    ATTENZIONE  per i datori di lavoro agricolo Il codice agevolazione “VR”  poteva essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 202da inviare  entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).

    I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Per ulteriori dettagli anche per l'esposizione nelle liste POSPA si rimanda al testo del messaggio INPS.