• Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASPI stop anche con lavoro autonomo precedente

    La Corte di cassazione con l'ordinanza (846/2024)  del  9 gennaio, afferma che la mancata comunicazione da parte del beneficiario della Naspi riguardo all'attività lavorativa autonoma già in corso al momento della domanda  può causare la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.

    Il caso riguardava un lavoratore per il quale Inps ha previsto la decadenza dal sussidio di disoccupazione in quanto questi  svolgeva contemporaneamente un'attività autonoma senza comunicare il reddito previsto all'istituto, come richiesto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2015.

     I giudici di primo e secondo grado avevano respinto la decisione dell'Inps, sostenendo che l'articolo 10 si riferisce all'inizio di una nuova attività durante la percezione della Naspi, mentre il beneficiario era già titolare di partita Iva al momento della richiesta dell'indennità  

    La Cassazione ha interpretato diversamente, affermando che l'articolo 10 si applica a qualsiasi attività svolta contemporaneamente alla percezione dell'indennità  al dilà del dato letterale della norma  che nel prevedere l'obbligo di comunicazione,   fa riferimento al "lavoratore che intraprenda una attività….".

    La Corte ha confermato quanto sostenuto dall'INPS  sul fatto che l'interpretazione si basa su una lettura estensiva dell'articolo 10, comma 1, e tiene conto anche di quanto previsto  all'articolo 9, comma 3, del Dlgs 22/2015.

    Quest'ultimo stabilisce che un lavoratore con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessa da uno di essi e il cui reddito rientra in determinati parametri, ha diritto alla Naspi, con l'obbligo di comunicare il reddito annuo previsto entro 30 giorni dalla domanda di prestazione. 

    Viene anche ricordato che Inps, già in una circolare del 2015, aveva indicato che il beneficiario deve informare l'istituto entro un mese dall'inizio dell'attività o dalla domanda di Naspi se l'attività era già in corso. 

    Pertanto, anche nel caso di un'attività autonoma precedente all'erogazione della Naspi, è necessario comunicare il reddito presunto entro un mese dalla richiesta di indennità.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Pensioni

    Pensioni 2024 con sistema contributivo: come cambiano

    La  legge di bilancio  2024  pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 dicembre,   prevede come noto numerose modifiche  in tema di pensioni :  dall'APE sociale a Opzione Donna a Quota 103 ( che avranno requisiti più restrittivi dal prossimo anno) , alla riduzione della perequazione degli assegni più alti ,  ma ancora una volta non procede  alla riforma complessiva  del sistema previdenziale annunciata  da anni.

    Per quanto riguarda l'accesso alla  pensione prevista per i lavoratori cosiddetti contributivi ovvero coloro che possono contare  su contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995,  (verosimilmente i contribuenti  più giovani), l'articolo 26 del DDL Bilancio  modifica la disciplina precedente: 

    • sia sui requisiti   per il trattamento pensionistico di vecchiaia che 
    • il termine di decorrenza e la misura del trattamento pensionistico anticipato.

    Vediamo piu in dettaglio le novità in arrivo, ricordando anche cosa si intende per  pensioni con sistema contributivo.

    Pensione con calcolo contributivo 

    Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) dal 1° gennaio 1996 e  si basa sul montante contributivo versato durante la vita lavorativa. Il precedente  metodo retributivo  invece calcolava la pensione sulla base  delle ultime retribuzioni percepite.

    Nel sistema contributivo il lavoratore accumula durante la vita lavorativa una percentuale della retribuzione  che viene rivalutata  annualmente e convertita in pensione al momento della cessazione del lavoro mediante una serie di coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età  di uscita dal lavoro

    Questo sistema si applica in modo totale a coloro che hanno iniziato a versare dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo puro) mentre viene applicato

     pro quota (cioè parzialmente in rapporto agli anni considerati):

    • dal 1° gennaio 1996  per quelli che avevano meno di 18 anni di contributi; 
    • solo  dal 1 gennaio 2012 per chi a  quella data aveva già 18 anni di anzianità contributiva,

    Le novità della legge di bilancio 2024

    Alla pensione di vecchiaia  con sistema contributivo, a partire  dal 2024 si accederebbe con 20 anni di accrediti contributivi  e 67 anni di età purché   l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. (Oggi è richiesto invece  un importo di una volta e mezza l'assegno minimo)

    Il diritto alla pensione anticipata  invece vede l'introduzione di diversi paletti restrittivi: potrà essere conseguito  al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che 

    1. risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
    2.  l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato,   pari  a 3 volte  l'importo mensile dell'assegno sociale  ridotto a
    •  2,8 volte per le donne con un figlio e a
    •  2,6 volte per le donne con due o più figli,»;

    In  questi casi  comunque l'assegno avrà un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo  per tutto il periodo che precede il  raggiungimento dei requisiti  per la pensione di vecchiaia (ad oggi non esiste invece alcun limite).

    La nuova norma introduce infine un  periodo di finestra  di tre mesi  ovvero il trattamento di pensione anticipata decorrerà solo  trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

  • Agricoltura

    Fermo pesca: indennità confermata per il 2024

    L’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori  in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio  è confermata anche per l’anno 2024.

    Lo prevede la legge di bilancio 2024  (legge 213-2023) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale 

    L'articolo 1 comma  169 del testo   stanzia 30 milioni di euro per l’anno 2024,a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

    L' importo  si conferma in misura non superiore a trenta euro giornalieri,

    • per ciascun lavoratore dipendente da 
    • impresa adibita alla pesca marittima,
    •  compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca . 

    La valorizzazione definitiva delle indennità  avviene come di consueto dopo l'invio delle domande da parte delle imprese, per le quali viene emanato un  apposito decreto ministeriale.

    La materiale corresponsione  avviene poi  a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.

    Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.

    Indennità fermo pesca, a chi spetta

    L’indennità  viene assicurata a  

    • tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
    • i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,

     in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

    NON è riconosciuta invece 

    • agli armatori 
    • ai proprietari armatori imbarcati
    • ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi 

    Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.

    Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale

     L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il  fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.

     L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.

    ATTENZIONE  il decreto ministeriale annuale  prevede  solitamente che  se le istanze superano le risorse stanziate, le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

    Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

    Indennità fermo pesca: come fare domanda

    Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”. 

    L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA,  all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”. 

    Nell’istanza  vanno indicate:

    1. ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
    2.  elementi identificativi dell’unità di pesca; 
    3. ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività; 
    4. cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
    5. numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale; 
    6. elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività,  con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
    7. dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per  gli stessi  periodi. 

    Vanno inoltre allegati:

    1. il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito); 
    2. la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.
  • Lavoro Dipendente

    Assunzioni 2024: superdeduzione IRES in vigore

    In uno dei decreti attuativi della legge delega fiscale (legge 111 2023),  approvati dal Consiglio dei Ministri del 16.10.2023,  è prevista una innovativa misura di incentivo alle assunzioni con importi  di agevolazione mai registrati in precedenza .

     Il decreto è stato approvato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (D.LGS 126 2023) il 30 dicembre scorso. 

    Scarica Quil decreto legislativo 216 2023 , entrato in vigore il 31 dicembre 2023.

     Vediamo più in dettaglio la novità : a chi spetta, i requisiti , le modalità applicative che saranno comunque precisate anche da un decreto ministeriale, atteso , teoricamente,  entro il 30 gennaio 2024.

    Superbonus nuove assunzioni 2024: come e a chi spetta

    All'Articolo 4 del decreto si descrive la nuova agevolazione che consiste in una Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. 

    In particolare si prevede che , SOLO per il 2024 , in vista  di una futura  completa attuazione della legge delega di riforma fiscale, il costo del personale

    •  di nuova assunzione 
    • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

      venga  maggiorato, ai fini della determinazione del reddito del datore, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale.

    Tale incremento si misura   sulla differenza tra il  costo complessivo del personale nel 2023 e nel 2024    al netto  delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società collegate o controllate dagli stessi soggetti 

     I datori di lavoro  beneficiari sono: 

    • i titolari di reddito di impresa e
    •  esercenti arti e professioni 
    •   che abbiano esercitato l'attivita per almeno un anno e

     non spetta  alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

    Il decreto specifica,  dal punto di vista tecnico,  che :

    "Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.  (…). Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. "

    Incentivo  IRES assunzioni  2024 per  categorie svantaggiate 

    La misura prevede inoltre che per  favorire ulteriormente l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il  costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione  in caso di assunzioni  di lavoratori meritevoli di maggiore tutela come giovani, donne percettori di sostegni al reddito, disabili.

    I coefficienti di maggiorazione saranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, ma si prevede già che non supereranno comunque  come maggiorazione complessiva il  10 per cento del costo del lavoro sostenuto, per un totale quindi del 130%.

    Viene infine precisato che  nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto di questa nuova disposizione  e nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assumerà, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni.

    Superbonus  assunzioni 2024 – Lavoratori meritevoli di tutela

     Le categorie che godranno di maggiorazione sono:

    •     lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; 
    •     persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno; 
    •     donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea  annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia ;
    •     giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
    •     lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
    •     già beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio  e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

    Superbonus assunzioni: abrogazione precedenti incentivi e cumulabilità

     La nuova misura prevede  la contestuale abrogazione della precedenti  agevolazioni tramite esonero contributivo triennale per le assunzioni  a tempo indeterminato prevista

    • dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i

    L'agevolazione  dovrebbe essere cumulabile con la decontribuzione SUD  stando alle dichiarazioni della premier in conferenza stampa, cosi come con il nuovo sgravio per le donne con figli previsto dalla legge di bilancio 2024, ma la norma non lo  specifica . Chiarimenti dovrebbero arrivare come detto con  il decreto  attuativo ed eventuali istruzioni dell'Agenzia e dell'INPS.

  • Rubrica del lavoro

    Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima

    L’indennità  relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001)  per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima 

    Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024.   La posizione  sull'interpretazione estensiva  del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,   per il  calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari  n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato,  secondo INPS,  dall'introduzione del comma 5-ter .

    Da notare che l'esatto contrario era stato   affermato  dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).

    Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità

    Indennità congedo straordinario  D.LGS. 151 2001

    L’indennità di congedo straordinario  biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, a norma della legge 104-1992,  è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

     Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

    Si ricorda che l'indennità è anticipata  al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia  poi gli importi nel flusso uniemens.

    Nella tabella seguente i massimali  2023 per il calcolo dell'indennità

    importo massimo di reddito  contributi figurativi annui 
    40.366 11.320

    I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

    Indennità congedo straordinario: sentenza  Tribunale di Roma del 5.6.2022 

    Il caso  trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un  istituto di vigilanza  che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il  congedo straordinario di cui aveva goduto.

    Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto   della norma  modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)

    Inoltre viene evidenziato che:

    •  durante  il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e  tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che  il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
    • riguardo la  disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il  giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
    • Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità  mentre  nella norma sul  congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate,  dimostra che in questo caso esse  vanno escluse.

    Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024

    L'istituto  afferma che  l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119,  circoscrivendo  l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.

    Secondo l'istituto  la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche  ma  resta un  emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza

    Ricorda inoltre che  anche il  Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658  si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità,  affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio 

    Allo stesso modo  si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze  ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).