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Stranieri: codice fiscale provvisorio on line
Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023, è stato comunicato che è stata implementata in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia.
La generazione automatica del codice fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0 in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.
Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare
Il ministero precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".
La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto
Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto il codice fiscale diventa definitivo.
Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]
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Albo autotrasportatori : quote 2024 confermate
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 11 ottobre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi già in vigore
La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e' stabilita nelle seguenti TRE misure:
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.
- Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:
dimensione azienda categoria
n. veicoli
importo in euro
A
da 2 a 5
5,16
B
da 6 a 10
10,33
C
da 11 a 50
25,82
D
da 51 a 100
103,29
E
da 101 a 200
258,23
F
superiore a 200
516,46
3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti ) per ogni veicolo di massa superiore a 6.000 chilogrammi di cui l'impresa e' titolare, come da tabella che segue:
dimensione azienda categoria
massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile
importo in euro
A
da 6.001 11.500 kg
5,16
B
da 11.501 a 26.000 kg
7,75
C
oltre 26.000 |kg
10,33
Confermate anche, per il versamento le due modalita' alternative sulla piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it
Viene proposto in automatico l'importo relativo all'anno 2024 e ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella stessa sezione «Pagamento quote» del portale
a) pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.
ATTENZIONE A decorrere dalla quota anno 2024 anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento
attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalita' sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentira' il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa .
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2024 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
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Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale
Con il messaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato di primo livello, per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo, per il 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022
Per gli apprendisti con contratto per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 , termina lo sgravio totale e si tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :
Codice
Descrizione
aliquote Y1
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione
(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Y2
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione
aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N1
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione
(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N2
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione
(aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J9
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015
(aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) K9
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015
(aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma degli ammortizzatori sociali della legge 234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura.
ATTENZIONE
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .
- per tutta la durata del periodo di formazione e
- per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
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Modello Red: recupero prestazioni prorogato al 31.12.2024
Importante novità sulla campagna di verifica dei modelli RED di comunicazione dei redditi dei pensionati INPS .
Come noto l'istituto procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che possono modificare la misura o il diritto alle prestazioni pensionistiche integrative e nel caso , provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza.
Nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale l'art 2 prevede in particolare che il recupero delle prestazioni indebite correlate
- alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, e
- alle verifiche relative al periodo di imposta 2020 ( di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)
sarà avviato entro il 31 dicembre 2024.
La normativa vigente prevede infatti la possibilità con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale che il termine del recupero possa essere prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Vale la pena ricordare che i Modelli Red e le dichiarazioni di responsabilità sono richieste dall'INPS ai pensionati che godono di prestazioni integrative legate al reddito. come ad esempio :
- l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994,
- l' integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ,
- la maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000,
- la Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969,
- l ' Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 )
RED: come effettuare l'invio dai servizi online
Nelle proprie istruzioni l'istituto ricorda che per adempiere all'obbligo sono a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e gli uffici sul territorio oltre che CAF e intermediari abilitati che forniscono assistenza in forma gratuita, per legge.
Viene anche precisato che i CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale non sono convenzionati per:
- le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e
- le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV)
Tali comunicazioni possono essere effettuate personalmente accedendo con le credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità” o rivolgendosi al contact center o agli sportelli INPS .
Le comunicazioni “RED Semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità” possono essere inviate attraverso il seguente percorso www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Red semplificato – Trasmissione modello” ovvero > “Dichiarazioni di responsabilità – Trasmissione modelli”.
Necessario per accedere essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;
– CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
– CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).
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Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità 2024
Con la Circolare n 23 del 1 agosto le Entrate hanno chiarito le indicazioni operativa per il bonus dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza imposte.
Nel dettaglio la Circolare fornisce i chiarimenti per i datori di lavoro sulla nuova disciplina dei fringe benefit aziendali, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ad alcuni dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Vedi al paragrafo successivo i dettagli
AGGIORNAMENTO 16.10.2023
Nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio la premier Meloni ha annunciato le modifiche in arrivo per il 2024 :
- Nella bozza della legge la soglia di fringe benefit esenti viene innalzata per tutti i lavoratori a 1000 euro rispetto al tetto ordinario attuale di 258, 23 euro
- Per il lavoratori con figli che oggi godono invece di un tetto fissato a 3000 euro , la soglia scende a 2000.
Si tratterebbe di modifiche strutturali cioè non limitate al solo 2024, stando alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si attende la bozza del provvedimento per maggiori dettagli.
Vedi qui le anticipazioni sulla legge di bilancio 2024
Fringe benefits con soglia 3000 euro: i chiarimenti della Circolare n 23 del 1.08
La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Si ricorda che per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).
Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.
Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.
Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro.
Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.
Attenzione al fatto che al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.
Fringe benefits con soglia 3000 euro: la normativa
Con la conversione in legge del DL 48 2023 è stata confermata la nuova soglia degli importi di beni in natura e servizi esenti per i lavoratori dipendenti di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico, malgrado le molte critiche alla misura e gli emendamenti proposti anche da alcuni esponenti della maggioranza.
Si ricorda che l'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi. Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.
La relazione illustrativa della legge di conversione prevede una diversa quantificazione delle risorse necessarie che passano da circa 143 milioni a 332 milioni di euro per il 2023 a causa della esenzione anche contributiva (v. paragrafo sotto)
Vediamo in dettaglio le regole di applicazione .
Fringe benefits con soglia 3000 euro: a chi spetta l'agevolazione?
Solo per il 2023 in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:
- i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
- i figli adottivi o affidati,
- a carico del lavoratore (che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del' testo unico delle imposte sui redditi,
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e del gas naturale.
Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro che il codice fiscale di ciascun figlio.
I datori di lavoro dovranno verificare per ciascun dipendente quanto già avuto in welfare aziendale nell'anno di imposta.
Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Attenzione quindi anche ad eventuali modifiche dello status dei figli in corso d'anno.
Il dubbio sull'applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti è stato quindi chiarito dalla circolare in oggetto.
Fringe benefits a 3000 euro: trattamento fiscale e contributivo
I valori cosi rideterminati per i lavoratori con figli a carico sono esclusi dall'imponibile fiscale.
La relazione dell'Ufficio Studi del senato afferma che : "il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica se l'esenzione aggiuntiva sia posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in ogni caso, la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 ritiene che l’esenzione aggiuntiva concerna anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale effetto non era considerato dalla relazione tecnica. Saranno utili quindi chiarimenti ulteriori sugli effetti."
Si ricorda che resta valida l'imponibilità di tutto l'importo in caso di sforamento della soglia.
Inoltre resta fermo per tutti gli altri dipendenti senza figli il limite ordinario di 258,23 euro.
Fringe benefits e bonus carburante
Vale la pena ricordare anche che il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023, sempre ai fini del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti ha riproposto l'agevolazione detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi .
I datori di lavoro privati possono quindi erogare a tutti i dipendenti nel 2023 somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
Attenzione: Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la legge di conversione del decreto ha previsto invece la novità dell'imponibilità ai fini previdenziali, il che comporta anche una minore convenienza fiscale.
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Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità 2024
Con la Circolare n 23 del 1 agosto le Entrate hanno chiarito le indicazioni operativa per il bonus dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza imposte.
Nel dettaglio la Circolare fornisce i chiarimenti per i datori di lavoro sulla nuova disciplina dei fringe benefit aziendali, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ad alcuni dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Vedi al paragrafo successivo i dettagli
AGGIORNAMENTO 16.10.2023
Nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio la premier Meloni ha annunciato le modifiche in arrivo per il 2024 :
- Nella bozza della legge la soglia di fringe benefit esenti viene innalzata per tutti i lavoratori a 1000 euro rispetto al tetto ordinario attuale di 258, 23 euro
- Per il lavoratori con figli che oggi godono invece di un tetto fissato a 3000 euro , la soglia scende a 2000.
Si tratterebbe di modifiche strutturali cioè non limitate al solo 2024, stando alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si attende la bozza del provvedimento per maggiori dettagli.
Vedi qui le anticipazioni sulla legge di bilancio 2024
Fringe benefits con soglia 3000 euro: i chiarimenti della Circolare n 23 del 1.08
La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Si ricorda che per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).
Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.
Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.
Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro.
Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.
Attenzione al fatto che al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.
Fringe benefits con soglia 3000 euro: la normativa
Con la conversione in legge del DL 48 2023 è stata confermata la nuova soglia degli importi di beni in natura e servizi esenti per i lavoratori dipendenti di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico, malgrado le molte critiche alla misura e gli emendamenti proposti anche da alcuni esponenti della maggioranza.
Si ricorda che l'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi. Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.
La relazione illustrativa della legge di conversione prevede una diversa quantificazione delle risorse necessarie che passano da circa 143 milioni a 332 milioni di euro per il 2023 a causa della esenzione anche contributiva (v. paragrafo sotto)
Vediamo in dettaglio le regole di applicazione .
Fringe benefits con soglia 3000 euro: a chi spetta l'agevolazione?
Solo per il 2023 in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:
- i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
- i figli adottivi o affidati,
- a carico del lavoratore (che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del' testo unico delle imposte sui redditi,
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e del gas naturale.
Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro che il codice fiscale di ciascun figlio.
I datori di lavoro dovranno verificare per ciascun dipendente quanto già avuto in welfare aziendale nell'anno di imposta.
Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Attenzione quindi anche ad eventuali modifiche dello status dei figli in corso d'anno.
Il dubbio sull'applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti è stato quindi chiarito dalla circolare in oggetto.
Fringe benefits a 3000 euro: trattamento fiscale e contributivo
I valori cosi rideterminati per i lavoratori con figli a carico sono esclusi dall'imponibile fiscale.
La relazione dell'Ufficio Studi del senato afferma che : "il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica se l'esenzione aggiuntiva sia posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in ogni caso, la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 ritiene che l’esenzione aggiuntiva concerna anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale effetto non era considerato dalla relazione tecnica. Saranno utili quindi chiarimenti ulteriori sugli effetti."
Si ricorda che resta valida l'imponibilità di tutto l'importo in caso di sforamento della soglia.
Inoltre resta fermo per tutti gli altri dipendenti senza figli il limite ordinario di 258,23 euro.
Fringe benefits e bonus carburante
Vale la pena ricordare anche che il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023, sempre ai fini del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti ha riproposto l'agevolazione detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi .
I datori di lavoro privati possono quindi erogare a tutti i dipendenti nel 2023 somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
Attenzione: Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la legge di conversione del decreto ha previsto invece la novità dell'imponibilità ai fini previdenziali, il che comporta anche una minore convenienza fiscale.
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Cassa in deroga Decreto lavoro 2023: nuove istruzioni INPS
Sono state pubblicate nel messaggio INPS 2512 del 4 luglio 2023 le istruzioni riguardanti il nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .
Si tratta di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS che potranno essere accordate per motivi eccezionali:
- alle aziende in particolare difficoltà,
- anche in liquidazione, e
- che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro.
Il periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all'interno dell'arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale
L'istituto precisa che il trattamento potrà essere concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva
ATTENZIONE : non si applicano le tempistiche ordinarie per le domande ma le risorse stanziate sono pari 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 e l'istituto dovrà monitorare i flussi di spesa . Quindi i caso di esaurimento dei fondi non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione.
CIGS 2023 Aggiornamento istruzioni
Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’INPS ricorda che le imprese destinatarie della CIGS in deroga art. 30 dl 48/2023 :
- sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
- non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
- l’erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
- i datori di lavoro sono tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria L. 296/2006, dei contributi relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.
CIGS 2023 Procedura per la domanda e pagamento
All'interno del nuovo “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali è stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”, il nuovo apposito codice evento 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.
I trattamenti saranno erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori . La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Il messaggio in proposito ricorda che il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per l'erogazione dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
In caso di inadempienza gli oneri delle prestazioni restano a carico del datore di lavoro.