• Riforme del Governo Meloni

    Bonus bollette e riscaldamento: ecco le novità del decreto Energia

    Il  nuovo decreto legge con misure  urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese in materia di:

    • bollette  energia elettrica e gas naturale, 
    • salute e 
    • adempimenti fiscali

    è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale  (dl 34-2023)  con alcune importanti novità rispetto alla bozza iniziale.  Qui il testo.

     Vediamo  in sintesi le novità  per le bollette e agevolazioni per famiglie che comprendono un rafforzamento del bonus sociale in particolare per le famiglie numerose e il nuovo Bonus riscaldamento, per tutti senza soglie ISEE per il prossimo inverno. Ecco i dettagli.

    Bonus  bollette famiglie  

    • All'art 1 si prevede che per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate (fruitori del cd Bonus sociale) saranno rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con un risparmio che si dovrebbe attestare oltre il 55% rispetto al 2022.Il prezzo finale sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora rispetto ai  precedenti 53,11 cent.
    • Con l'art. 2 del decreto si riducono al 5% l'IVA  e  si annullano gli oneri generali di sistema sulle forniture di gas , sempre per il secondo trimestre dell'anno 2023. Niente rinnovo invece per l'azzeramento degli oneri di sistema per l'energia elettrica, dato il calo del prezzo della componente energia. Questo aspetto riguarda tutti i clienti residenti.
    • Inoltre si innalza a 30mila euro la soglia ISEE per fruire del Bonus sociale bollette riservato alle famiglie numerose (4 o piu figli) previsto dall'articolo 3, comma9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

    Bonus riscaldamento  2023

    L'art 3 del decreto energia  istituisce un nuovo bonus :  dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti , senza distinzione di reddito, si riconoscerà un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie(  c. bonus "riscaldamento").

    A questo fine il Governo ha stanziato un miliardo di euro

    I criteri di assegnazione del contributo saranno  definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica, di concerto con il Ministro dell'economia nei prossimi mesi.

    Su questa base l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definirà  le modalita' applicative e l'importo dei contributi, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle diverse zone  climatiche.

  • Rubrica del lavoro

    Portali Lavoro: stop domani 1 aprile 2023

    Il ministero del lavoro  con un avviso sul sito istituzionale ha comunicato che:

    •   dalle ore 8.30 di sabato primo aprile 2023  e 
    • fino  a domenica 2 aprile

     saranno svolti interventi di manutenzione programmata sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (EX Cliclavoro)

    A causa delle attività, tutti i servizi digitali accessibili attraverso il portale non saranno momentaneamente disponibili.

    Gli interventi di manutenzione potranno protrarsi fino alle ore 12 di domenica 2 aprile 2023. 

    Il funzionamento del portale Servizi Lavoro riprenderà automaticamente al completamento delle operazioni.

    Si ricorda che per operare è necessario autenticarsi con SPID, CIE o EIDAS per gli stranieri.

    Indisponibilità accesso EIDAS al portale Servizi lavoro

    ATTENZIONE attualmente  è temporaneamente indisponibile  l’accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro disponibili tramite login eIDAS per gli utenti stranieri dei paesi aderenti al nodo, subiranno una temporanea indisponibilità per problemi tecnici.

    Al fine di consentire gli adempimenti di legge l’accesso ai servizi sarà garantita tramite attivazione, in via del tutto temporanea, delle credenziali “utente estero” su richiesta degli interessati da richiedere tramite apertura di ticket sull’urponline all’indirizzo: https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it Categoria: Gestione Accessi, Sottocategoria: Accreditamento Utente Estero.

    Con successivo avviso sarà resa nota la data a partire dalla quale sarà riattivato l’accesso tramite il login eIDAS. 

  • Inail

    INAIL tabelle tipologiche infortuni in aggiornamento

    Inail annuncia  che oggi 30 marzo 2023 è previsto l’aggiornamento delle tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.

    Le tabelle sono necessarie gli utenti  per il corretto inoltro  delle suddette comunicazioni tramite file. 

    Le modifiche sono riportate nel file “20230330-Variazioni Comuni-CAP-ASL-Sedi Inail.xlsx.

    È, inoltre, disponibile la nuova tabella generale “20230330-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni ISTAT-ASL e quelle ISTAT-SEDI INAIL-CAP, che sostituisce totalmente le tabelle attualmente in uso. 

    Di seguito il link alle pagine istituzionali con i documenti aggiornati 

    • Tabelle di decodifica

    Moduli e modelli relativi ai certificati medici di infortunio.

    • Tabelle di decodifica

    Moduli e modelli relativi alla denuncia di malattia professionale.

    • Tabelle di decodifica

    Moduli e modelli relativi alla denuncia di infortunio.

    • Tabelle di decodifica

    Moduli e modelli relativi alla comunicazione di infortunio.

  • TFR e Fondi Pensione

    Crediti Fondo di garanzia INPS da calcolare al lordo

    La  Corte di cassazione con ordinanza n. 8517 del 24 marzo 2023 riafferma che  per il calcolo delle prestazioni dovute dal fondo di garanzia Inps che interviene in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della L. 297/82 vanno presi in considerazione gli importi lordi spettanti al lavoratore.

    Il caso giunto all'attenzione della corte di legittimità  riguardava una lavoratrice che era in credito con il proprio datore di lavoro per mensilità di stipendio e TFR  e avendo ottenuto dal tribunale una ingiunzione di pagamento senza risultato si era rivolta al Fondo di Garanzia INPS. Il contenzioso si trasferiva all' Inps in quanto l'ingiunzione al datore di lavoro prendeva in considerazione le somme al netto delle imposte e come tali erano state liquidate dall'Istituto.

    La corte di appello aveva accolto l'appello della lavoratrice volto ad  ottenere le somme lorde in quanto le relative trattenute fiscali e previdenziali erano già state operate.

    Il ricorso dell'INPS in cassazione viene respinto . 

    La Suprema corte infatti concorda con le conclusioni del giudici di merito , confermando un indirizzo consolidato.

    La sentenza afferma  infatti che  nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta, l’Istituto,   che agisce con il  fondo di garanzia come sostituto di imposta,   deve  sempre considerare le  somme lorde dovute:

    1. sia nel caso in cui  ciò sia richiesto dal lavoratore e
    2.  sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto.

    In quest'ultimo caso INPS deve convertire gli importi  al lordo,  e operare  in un secondo momento le trattenute eventualmente dovute, se non già versate all'erario.

     Viene sottolineato che nel caso di insinuazione nel passivo fallimentare  l’obbligazione del Fondo corrisponde infatti a quella del datore di lavoro che ha sempre ad oggetto somme al lordo,  e non si commisura  necessariamente al titolo esecutivo (su cui possono essere indicate somme al netto).

  • Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione contributi entro il 16 giugno

    Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

    Le tabelle delle retribuzioni  cosi determinate vanno  prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

    La circolare ricorda che si applicano: 

    •  ai lavoratori italiani, 
    •  ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
    •  ai lavoratori extracomunitari,  titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario 
    •  ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

    Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione  va  determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve  essere diviso per 12 e il risultato va  raffrontato con le tabelle del settore corrispondente. 

    Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese  ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico,  la retribuzione convenzionale corrispondente  deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento 

    Modalità Regolarizzazione contributiva

    I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni  della circolare possono regolarizzare tali periodi  senza aggravio di oneri aggiuntivi  entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.

     Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro  devono 

    – calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

    – le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

  • Lavoro estero

    Lavoro dipendente e residenza fiscale in Svizzera

    Con Risposta a interpello n 255 del 17 marzo le Entrate chiariscono come comportarsi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, per un lavoratore dipendente appena trasferito, ci sia differenza nei due paesi tra la data del suo trasferimento di domicilio in Svizzera e quella invece risultante in Italia.

    Il Contribuente richiede nel dettaglio, se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.

    Il chiarimento richiesto riguarda le modalità con le quali possano essere applicate le disposizioni, contenute nell' articolo  4,  paragrafo  4,  della Convenzione tra Italia e Svizzera nel caso in cui la data del trasferimento del domicilio risulti differente in Italia e Svizzera, in base alla documentazione formale disponibile alle Autorità fiscali dei due Paesi.

    Lavoro dipendente in Svizzera: come rileva il cambio di residenza fiscale

    Le Entrate nello specificare che, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, evidenziano che la risposta in oggetto si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello.

    L'articolo  2,  comma  2, del  TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

    Inoltre, ai  sensi  del  comma  2­bis  del  citato  articolo  2  del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999 

    Pertanto,  anche  a  seguito  della  formale  iscrizione  all'AIRE,  nei  confronti  di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a  sussistere  una  presunzione  (relativa) di residenza fiscale in Italia  in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999. 

    Ciò  posto,  sulla  base  degli  elementi di  fatto rappresentati dal Contribuente egli dovrebbe in ogni caso, essere considerato, residente nel nostro Paese per le annualità 2021 e 2022, in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tali periodi d'imposta.

    Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. 

    Nel caso in esame si fa specifico riferimento al citato Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, il cui articolo 4 richiama, riguardo alla definizione del concetto di residenza, al paragrafo 1, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti la suddetta Convenzione e stabilisce, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti. 

    Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente. 

    Il citato Trattato internazionale, seguendo le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello di  Convenzione  OCSE,  reca  una  disposizione  che  prevede  esplicitamente,  per  la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione). 

    In  particolare, il  suddetto articolo  4, paragrafo  4, della  Convenzione prevede che  ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''. 

    Si osserva, pertanto, che, nella fattispecie prospettata dall'istante l'asserita doppia residenza in Italia ed in Svizzera, nei periodi d'imposta x e x+1, può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento

    A tal riguardo si forniscono chiarimenti nel presupposto che il  cambiamento di domicilio del Contribuente dall'Italia alla Svizzera sia intervenuto il giorno z, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante. 

    Sussistendo tale presupposto:

    • l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno z,
    • mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno z (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione). 

    L'iscrizione all'AIRE  del Contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale. 

    Ciò  posto, per  quel  che concerne la fattispecie di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al giorno z dell'anno x ed in Svizzera dal giorno successivo della stessa annualità, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''. 

    Pertanto, in base alla suddetta disposizione del TUIR, i redditi, ovunque posseduti dal Contribuente sino al giorno z dell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x. 

    A partire dal giorno successivo (data dalla quale l'Istante risulterà residente in Svizzera) al giorno z dell'anno x, invece, dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (cfr. articolo 23 del citato TUIR).

    A tal riguardo si osserva, per completezza, che (nel presupposto di una residenza fiscale  svizzera  dell'Istante  decorrente  dal  giorno  successivo  al  giorno  z  dell'anno  x) i  redditi  di  lavoro  dipendente  prodotti  dal Contribuente  in  Svizzera,  a  decorrere  dal giorno y dell'anno x, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione). 

    Concludendo si conferma che il lavoratore dipendente non sarà tenuto nell'anno x+2  a presentare in Italia la dichiarazione dei  redditi per l'anno d'imposta  x +1 a meno che, nel corso di tale annualità, l'Istante non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.

  • Lavoro estero

    Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE

    E' apparso nella  Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023  il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che  riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Vengono modificati in particolare 

    1. gli adempimenti obbligatori  per trasportatori e  conducente;
    2. le sanzioni amministrative previste in caso di  violazione

    nei casi di prestazioni  transnazionali di servizi di trasporto su strada o di  cabotaggio  nel  cui  ambito  sono  distaccati  conducenti  in  Italia.

    Nuovi obblighi trasportatori e conducenti 

    Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.

    •   Il trasportatore che distacca lavoratori in  Italia  nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu'  tardi  all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico  connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012. 
    •  La  dichiarazione  di  distacco  deve  contenere  le   seguenti informazioni:

        a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero  della  licenza  comunitaria, ove disponibili; 

        b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di  un'altra  persona  di contatto nello Stato membro  di  stabilimento  con  l'incarico  di  assicurare i contatti con le autorita'  competenti  in  Italia  e  di  inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 

        c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza  e  il  numero  della patente di guida del conducente; 

        d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e  la  legge ad esso applicabile; 

        e) la data di inizio e di fine del distacco; 

        f) il numero di targa dei veicoli a motore; 

        g) l'indicazione  se  i  servizi  di  trasporto  effettuati  sono  trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale  o trasporto di cabotaggio. 

    •  Il trasportatore è  tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro  cinque  giorni  dall'evento  che  ne  determina  l'aggiornamento. 
    •  Il trasportatore deve  assicurare  che  il  conducente  abbia  a  disposizione  in  formato  cartaceo   o   elettronico   la   seguente  documentazione: 

        a) copia della dichiarazione di  distacco  trasmessa  tramite  il  sistema di interfaccia pubblico IMI; 

        b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che   si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo  3,  del regolamento (CE) n. 1072/2009; 

        c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli  degli  Stati membri in cui il conducente sia stato presente  al  momento  di  effettuare operazioni di trasporto  internazionale  su  strada  o  di  cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei  registri  previsti  dai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (UE)  n. 165/2014. 

    •  Il  conducente  ha  l'obbligo  di  conservare   e   mettere   a  disposizione degli organi di polizia stradale,   in  occasione  del  controllo su strada, la documentazione sopradescritta .

    Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.