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Rimborsi spese e dati GPS lavoratori: sanzione dal Garante Privacy
I dati GPS degli smartphone dei lavoratori sono soggetti alla tutela del Garante per la privacy .
In un recente provvedimento (n. 9936174/2023 ) una società è stata sanzionata per non aver fornito ad alcuni dipendenti i dati da loro richiesti sulla geolocalizzazione dei dispositivi utilizzati nelle prestazioni lavorative.
La richiesta era motivata dalla necessità di verificare la correttezza dei calcoli della busta paga relativi ai rimborsi chilometrici.
Nello specifico il Garante privacy ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti
I lavoratori avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate dalla società per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto.
In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone aziendale nel quale era presente un sistema di geolocalizzazione che permetteva di individuare la localizzazione dei contatori controllati . Non avendo ricevuto risposta dal datore di lavoro si erano rivolti al Garante privacy con un reclamo.
Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati affermando che non riguardavano il trattamento di dati sensibili dei lavoratori
La società aveva affermato inoltre nell'udienza al Garante di non aver accesso ai dati dei percorsi effettuati ma solo alla localizzazione dei contatori nel momento delle effettuazione della misura.
Il Garante ha sottolineato invece che la condotta risulta illecita in base ai principi della normativa sulla privacy in quanto dalla rilevazione del GPS, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.
Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dar riscontro alle richieste, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze, rammentando il diritto degli interessati di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.
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Esame commercialista 2023: domande in scadenza
L'ordinanza n. 470 del Ministero dell'università e della ricerca relativa alle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale è stata pubblicata a maggio 2023 .
Gli esami si svolgeranno con un unica prova orale svolta a distanza.
Le due sessioni avranno luogo nei mesi di luglio e novembre 2023 e scade il prossimo 20 ottobre l'ultima data utile per partecipare alla seconda sessione.
Sono indette inoltre all’interno delle sessioni d’esame le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale,
Viene precisato che i candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata all'ordinanza.
Le domande per gli esami di stato vanno presentate alla segreteria dell'università o istituto prescelto con le seguenti scadenze:
prima sessione seconda sessione domande entro il 23 giugno 2023 domande entro il 20 ottobre 2023 per entrambe le sezioni DOTTORE COMMERCIALISTA inizio esami 26 luglio inizio esami 16 novembre 2023 ESPERTO CONTABILE inizio esami 31 luglio inizio esami 23 novembre REVISORI LEGALI Le prove si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni
Sarà reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto sede d’esame.
ATTENZIONE
Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo una nuova domanda entro la data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla documentazione già allegata.
Esame di stato commercialista 2023: domande e documentazione
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
- per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56, LM-77 ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
- per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione
aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei
revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:
- per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato che intendono espletare le prove integrative:
certificazione o dichiarazione attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda sideve dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.
Richiesti inoltre
- ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo
- eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
- certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
- attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio della professione di revisore legale.
Esame di stato commercialista: le prove d'esame
L'esame si terrà in deroga alla modalità ordinaria con unica prova orale svolta a distanza con modalità utili ad attestare le competenze su tutte le materie previste
dalle specifiche normative di riferimento e di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale
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Indennità spettacolo: ecco i lavoratori discontinui che ne avranno diritto
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2023 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro della Cultura che definisce in dettaglio le categorie dei lavoratori discontinui dello spettacolo che avranno diritto dal 2024 alla nuova indennità di discontinuità prevista dalla legge 106 2022
Si ricorda che la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'art. 2, comma 6 ha previsto una indennita' di discontinuita' strutturale e permanente indirizzata:
- oltre che ai lavoratori del settore dello spettacolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, già iscritti all'ENPALS, ora FPLS ,
- anche a lavoratori discontinui del settore dello spettacolo cioè a tempo determinato in attivita' NON direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli dal punto di vista artistico e tecnico.
Le caratteristiche dell'Indennità sono in corso di definizione con decreto legislativo, già approvato dal Governo nel mese di agosto 2023.
Le specifiche categorie rientranti in questa definizione dovevano essere individuate con apposito decreto ministeriale entro 24 mesi dalla data della legge
Il decreto del 6.10.2023 indica quindi come aventi diritto all'indennità anche i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
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Festività ebraiche 2024: il calendario
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 ottobre 2023 il Comunicato del Ministero dell'Interno con il calendario ufficiale delle festivit ebraiche relative all'anno 2024, come comunicato dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane .
Questi i giorni da considerare festivi il prossimo anno, ai fini civili e giuslavoristici:
Tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato, da lunedi 22 aprile a un'ora dopo il tramonto di Mercoledi 24 aprile vigilia di Pesach da mezz'ora prima del tramonto di domenica 28 a un'ora dopo il tramonto di martedi 30 aprile Pesach da mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 giugno a un'ora dopo il tramonto giovedi 13 giugno Shavuoth (Pentecoste) da mezz'ora prima del tramonto di lunedì 12 agosto a un 'ora dopo il tramonto di martedi 13 agosto Digiuno dal 9 di AV da mezz'ora prima del tramonto di mercoled' 3 ottobre a un'ora dopo il tramonto di venerdì 4 ottobre Rosh Hashana' (Capodanno) da venerdì 11 ottobre a un'ora dopo il tramonto di sabato 12 ottobre Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione) da un' ora prima del tramonto di mercoledi 16 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 18 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne) da un' prima del tramonto di mercoledi 23 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 25 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge) Si ricorda che in ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione sono previste speciali deroghe per i lavoratori che praticano religioni diverse con festività in giorni differenti. Per i lavoratori di religione ebraica sono quindi previsti
- riposo sabbatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale di sabato anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello domenicale: conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia subire limitazioni quando sussistano esigenze aziendali relative a servizi essenziali imprescindibili e.
- Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste per il riposo sabatico. In alternativa possono essere attraverso i permessi retribuiti contrattuali. In tal caso il soggetto ha comunque diritto alle festività previste per la generalità dei lavoratori.
Nelle giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro e quello di percepire la retribuzione. Tale seconda tutela riceve differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.
Di seguito riportiamo l'elenco delle festività nazionali italiane che ha numerose modifiche nel tempo. Ad oggi, sono previste undici festività, distinte in :
- Festività nazionali civili
25 Aprile: Anniversario della liberazione
1 maggio: Festa del Lavoro
2 giugno: Fondazione della Repubblica- Festività nazionali religiose cattoliche:
1 Gennaio: Capodanno
6 gennaio: Epifania
il lunedì seguente la Domenica di Pasqua (variabile)
15 agosto: Assunzione della Beata Vergine
1 Novembre: Ognissanti
8 dicembre: Immacolata Concezione
25 dicembre: Natale
26 dicembre: S. Stefano
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INAIL i dati 2022 su infortuni e malattie professionali
E' stata presentata il 4 ottobre 2023 la Relazione annuale Inail sugli infortuni e le malattie professionali registrati dall'INAIL nel 2022.
Qui il testo integrale della Relazione
Il commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo, ha illustrato a Roma i principali dati sull’andamento di infortuni e malattie professionali in rapporto agli anni precedenti e le attività realizzate dall'istituto in materia di ricerca, prevenzione, riabilitazione oltre che sui risultati economici e sugli obiettivi prioritari per il futuro. Di seguito una sintesi delle principali informazioni.
Dati INAIL 2022
Nel 2022 sono stati denunciati all’Inail 703.432 infortuni sul lavoro, il 24,6 in piu rispetto al 2021 . L’aumento è dovuto sia ai contagi professionali da Covid-19, passati dai 49mila del 2021 ai 120mila del 2022, sia agli infortuni “tradizionali”, che hanno fatto registrare un incremento di oltre il 13%.
Circa il 15% è avvenuto “fuori dal luogo di lavoro , cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, ovvero nel tragitto tra casa e lavoro
Gli infortuni con esito mortale sono stati 1.208, con un decremento del 15,2% rispetto alle 1.425 del 2021. Questa contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dagli oltre 230 casi del 2021 agli otto del 2022. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono stati 606, in calo del 21,7% rispetto ai 774 dell’anno precedente. Quelli avvenuti “fuori dell’azienda” sono 365, pari a circa il 60% del totale (45 casi sono ancora in istruttoria). Gli incidenti plurimi, che hanno cioè causato la morte di più lavoratori, nel 2022 sono stati 19 per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali.
INFORTUNI 2021 2022 Modalità di accadimento
Numero nel 2021
Numero nel 2022
Variazione percentuale
In occasione di lavoro
479.837
609.566
+ 27,04%
In itinere
84.575
93.866
+ 10,99%
Totale
564.412
703.432
+24,63%
MALATTIE PROFESSIONALI
Le patologie lavoro correlate denunciate sono state quasi 61mila in crescita del 9,9% rispetto al 2021 e in calo dello 0,9% rispetto al 2020
Il commissario ha specificato che aAl momento è stata riconosciuta la causa professionale a circa 22mila casi, mentre il 9% è ancora in istruttoria.
Si fa notare che le denunce riguardano le malattie e non i lavoratori ammalati, che sono circa 42mila, di cui 16.500 con causa professionale riconosciuta.
LE CAUSE E I SETTORI PIU COLPITI
“L’invecchiamento della popolazione attiva tra i fattori che aumentano l’esposizione al rischio” ha fatto notare il commissario D’Ascenzo, con una incidenza degli infortuni degli over 50enni, in aumento, pari al 36,4% degli infortuni in complesso e al 50,5% dei casi mortali”.
I settori della sanità e assistenza sociale sono stati i piu colpiti, a causa dei numerosi contagi da Covid del 2022. Al netto delle infezioni, però, il primo posto spetta alle costruzioni, in cui si registra anche il numero più alto di casi mortali, seguito dai trasporti e dal commercio.
Attività INAIL per la prevenzione
Con l'occasione il commissario ha sottolineato come sia “Indispensabile rafforzare ulteriormente la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese… per un confronto costante con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione per la crescita sociale ed economica del Paese”.
Ha ricordato inoltre le seguenti iniziative annuali
- Per il bando Isi 2023, iniziativa unica nel suo genere in Italia e in Europa, è previsto un aumento delle risorse con lo stanziamento di mezzo miliardo di euro. Diminuito invece nel 2022 a 27mila il numero di istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione presentate dalle aziende l’anno scorso, con una diminuzione complessiva del premio Inail di circa 164 milioni di euro.
- Inail ha organizzato a partire dallo scorso marzo, il Forum della prevenzione “Made in Inail”, percorso di confronto con istituzioni, enti locali e parti sociali sulle strategie più efficaci di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, che ha toccato tutto il territorio nazionale.
- con il bando Bric sono attivati progetti di ricerca con oltre 200 partner per più di 11 milioni di euro.
- il Bando innovazione tecnologica (Bit), promosso insieme al competence center Artes 4.0 ha messo invece a disposizione di start up, micro, piccole e medie impresedue milioni di euro per la ricerca di soluzioni innovative per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei contesti industriali.
Attività di assistenza INAIL e nuovi obiettivi
Prosegue la sperimentazione clinica nel Centro Protesi di Budrio e nel Crm di Volterra , con un forte impulso allo sviluppo delle protesi attive di arto superiore e inferiore e alle ortesi motorizzate sia per gli atleti paralimpici che per la realizzazione dei dispositivi protesici per la vita quotidiana.
Dal punto di vista delle prestazioni sanitarie, per “prime cure” e protesico-riabilitative, nel 2022 l’Inail ha fornito circa 7,3 milioni di prestazioni sanitarie per infortuni e malattie professionali e più di 521mila prestazioni per “prime cure”.
Alla voce investimenti, il commissario straordinario ha ricordato il Programma scuole innovative, che “ha l’obiettivo di riaffermare il ruolo centrale della scuola, attraverso la realizzazione di strutture con elevati standard di sicurezza, tecnologici e ambientali, aperte alle esigenze del territorio e con la creazione di ambienti dove possono essere sperimentati nuovi modelli di apprendimento”, le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, per un valore complessivo di oltre cinque miliardi di euro”
Tra le priorità per il futuro sono stati citati in particolare l’ampliamento della tutela ai settori ancora esclusi e al lavoro autonomo.
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Bonus assunzioni under 36 editoria 2022: elenco dei beneficiari
Era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM emanato il 28 settembre 2022, di ripartizione delle risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di bilancio 2022.
12 milioni di euro erano destinati a sostenere con bonus forfettari la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari di giornalisti e di professionisti con competenze digitali, e l'assunzione di under 36).
Da notare che per assicurarsi il diritto ai bonus forfettari previsti, le assunzioni-trasformazioni dovevano avvenire entro il 2022 mentre le domande e l'erogazione dei bonus andavano inviate entro aprile 2023 secondo le modalità previste dal provvedimento del Capo dipartimento
Con provvedimento del 2 ottobre 2023 è stato reso noto l'elenco delle aziende editoriali beneficiarie.
Per il pagamento mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e dichiarato nella domanda si attende un successivo decreto di trasferimento delle risorse .
Si ricorda che il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato al netto della ritenuta IRES, pari al 4 per cento.
Inoltre va tenuto presente che il contributo può essere revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti .
Nei paragrafi successivi il riepilogo delle istruzioni sui bonus assunzioni per le imprese editoriali.
Contributi assunzioni giornalisti ed esperti digitali: quanto spetta e a chi
Le risorse del Fondo straordinario per l'editoria 2022 comprendono 12 milioni di euro destinati a
- MISURA 1 : nuove assunzioni (3 milioni di euro) o
- MISURA 2: trasformazioni di collaborazione in rapporti a tempo indeterminato (9 milioni)
da parte di:
- imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani)
- imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
- emittenti radiofoniche locali: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
- v. per le emittenti televisive locali: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
In particolare saranno destinati ai datori di lavoro:
- con la misura 1: 8000 euro come contributo forfettario per ogni assunzione a tempo indeterminato di GIOVANI UNDER 35 con adeguata qualifica professionale acquisita nel settore GIORNALISMO o della digitalizzazione informatica e della cybersicurezza, e dei servizi online, nel settore dei MEDIA.
- con la misura 2: 12mila euro sempre come contributo forfettario per ogni trasformazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a termine in CONTRATTI GIORNALISTICI a tempo indeterminato, senza limiti di età.
ATTENZIONE I nuovi contratti devono essere instaurati entro il 2022.
Le agevolazioni saranno concesse entro i limiti di spesa citati, in accordo con il trattato europeo sugli Aiuti de minimis 1047/2013.
Da sottolineare anche che in caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure in relazione alle istanze ammesse, si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.
Assunzioni aziende editoriali: scadenza, come fare domanda
I soggetti che intendono accedere al contributo per le assunzioni realizzate devono presentare domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
- dalle ore 10.00 del 28 marzo
- alle ore 17.00 del 28 aprile 2023.
È previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente, relativa a tutte le assunzioni perfezionatesi entro il 31 dicembre 2022. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
La domanda dovrà includere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:
- il possesso dei requisiti
- gli estremi dei contratti stipulati
- le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso,
- gli estremi del conto corrente intestato all’impresa su cui verranno poi erogati i fondi dopo le adeguate verifiche.
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Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: si può fare domanda
Il decreto legge 103 2021 ha previsto una indennità onnicomprensiva una tantum di 2mila euro a favore di alcune categorie di lavoratori la cui attività sia connessa al transito delle navi nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto a partire dal 1 agosto 2021.
La legge ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a questo fine, per il 2021.
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il nuovo decreto 31 gennaio 2023 , in data 9 marzo 2023 con uno stanziamento raddoppiato a 10 milioni per il 2022
Si attendevano ancora le istruzioni operative INPS su domande e pagamenti, rese finalmente disponibili solo ieri 3 ottobre 2023 con circolare 83 2023 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo).
La piattaforma per le domande è attiva:
- dal 4 ottobre
- fino al 30 novembre 2023.
Riepiloghiamo di seguito tutte le istruzioni sulla misura
A chi spetta il bonus "grandi navi": categorie, requisiti , esclusioni
L'indennità spetta a
a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (9 marzo 2023) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile).
ATTENZIONE sono esclusi coloro che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021.
L’indennità non spetta, altresì, a coloro che:
- siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
- siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità
- siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità
Bonus "grandi navi": cumulabilità, regime fiscale
A quanto chiarito dalla circolare INPS 54 2022, l''indennità "grandi navi" dal punto di vista fiscale è soggetta a :
- ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
- ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.
In entrambi i casi l’Istituto rilascia al contribuente la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
Nella circolare 83 2023 si precisa che il bonus è cumulabile
- con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale,
- con il Reddito di cittadinanza
- con borse lavoro, stage e tirocini professionali, n
- con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
- con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e
- con le prestazioni di lavoro occasionale, dl 50 2017 nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.
Come fare domanda bonus grandi navi Venezia
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023 sul portale web dell’Istituto, con una delle seguenti credenziali:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si accede alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” nel portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.