• Riforma dello Sport

    Riforma dello sport : pubblicato il mansionario

    E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri il primo elenco approvato  delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate  considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva  come previsto dalla riforma dello sport D.LGS 36 2021.  

    Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1, così come  modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120,  ha stabilito infatti che  si considerano lavoratori sportivi :

    1.  l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
    2. e  ogni altro tesserato  che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti  sopracitati, le  mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle  necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere  amministrativo-gestionale. 

    Non sono  invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni  nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori  dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi  tenuti dai rispettivi ordini professionali;

    Mansionario sportivo

    Le figure professionali  deputate alle mansioni richieste  sono elencate,  nell'allegato A  al decreto, suddivise per ciascun ente di riferimento  e con  gli articoli dei regolamenti  che descrivono le specifiche attività,  in ciascuna  delle  discipline sportive riconosciute.

    Si va dagli addetti ai percorsi di gara delle Manifestazioni  motociclistiche agli ispettori tecnici, agli addetti al peso e ai tecnici di palestra della boxe , agli osservatori  agli skiman e agli speaker, all'interprete delle lingua dei segni sportivi.

  • Rubrica del lavoro

    Spesa online: il CCNL per gli shopper

    E'stato firmato  il 19 febbrario dall'associazione di imprese  Assogrocery e le organizzazioni sindacali  NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  un accordo che  fornisce iun quadro di tutele  sia ecnomiche che contrattuali per i collaboratori  che  grazie all'ausilio di piattaforme digitali  delle aziende committenti preparano e consegnano la spesa a domicilio dei clienti

    Questo tipo di accordo, il primo in ambito nazionale  è previsto dal Jobs act (articolo 2, comma 2, Dlgs 81/2015)  per le collaborazioni etero-organizzate,  e consente di  escludere  in caso di contenzioso l' applicazione della normativa  sul lavoro dipendente.  

    Le organizzazioni sindacali spiegano che “L’intesa sottoscritta, in via sperimentale, mira a regolamentare l’attività di collaboratori e collaboratrici, cosiddetti shopper, nelle imprese che offrono un servizio di spesa online attraverso l’ausilio di piattaforme digitali (e-grocery)  L’accordo, quindi, rappresenta una grande novità nel settore.

    CCNL collaboratori shopper online: cosa prevede

    L’intesa si rivolge a chi lavora nel settore con contratti di collaborazione coordinata e prevede che i lavoratori mantengano una certa autonomia potendo  decidere se e quando lavorare e revocare anche la disponibilità data .

    Dal punto di vista economico è previsto il riconoscimento di:

    •  compensi che andranno dai 12,50 euro nel 2024 ai 13,50 euro nel 2026 per ogni incarico (della durata convenzionale di un’ora); 
    • un’indennità di disponibilità di 1,30 euro l’ora che consentirà di vedere finalmente riconosciuto economicamente il tempo di attesa mantenendo la libertà di accettare gli incarichi; 
    • incarichi minimi garantiti  per il  75% del tempo di disponibilità; 
    • maggiorazioni  retributive per la domenica e i festivi;

    Dal punto di vista dei diritti sindacali: assemblea, rappresentanza sindacale, bacheca elettronica; trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione con la previsione di incontri specifici per condividere il funzionamento dell’algoritmo;

    Contrattualmente inoltre  sono  presenti :

    1. tutela della malattia  con possibilità di  sospensione della posizione (account)  e ’indennità giornaliera per eventi specifici (ricovero ospedaliero, patologie oncologiche o ingravescenti con prognosi superiore a 15 giorni), pari alla media dei compensi giornalieri percepiti nei sei mesi precedenti, fino a un massimo di mille euro;   oltre che tutela economica per i primi due giorni di malattia 
    2. Tutela della maternità:  indennizzo economico  perchi ha svolto piu di 500 incarichi , di 1.500 euro, e sospensione dell’account 
    3.  copertura INAIL  con formazione  ad hoc,  tutela degli infortuni e possibilità di eleggere rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori che dovranno esprimersi, entro l’8 marzo, sull’ipotesi di accordo 

  • Lavoro Dipendente

    Contratti a termine: approvata la deroga fino al 31 dicembre 2024

    Il decreto-legge Lavoro 48 2023 ha modificato la normativa sui contratti a tempo determinato  ampliando  le causali da apporre per una durata fino a 24 mesi, che si conferma limite massimo, comprensivo di proroghe e rinnovi.  Era stato anche  rivisto il metodo di calcolo dei lavoratori in somministrazione concesso in rapporto al totale dei dipendenti  .

    Il 9 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito una circolare di chiarimenti  n. 9 2023 che ripercorre le novità e fornisce alcune utili indicazioni  (vedi tutti i dettagli  nei paragrafi successivi). 

    Nel corso della conversione in legge del Decreto Milleproroghe 215/2023 è stato presentato un emendamento dalle forze di maggioranza  che prevede dal proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2024 della scadenza per la stipula degli accordi individuali tra le parti per i rinnovi e le proroghe oltre i 12 mesi 

    L’onorevole Nisini,  prima firmataria,  ha spiegato  che si intende in questo modo andare incontro alle richieste dei datori di lavoro che  visto il mancato rinnovo   di numerosi contratti collettivi  ai quali il decreto lavoro aveva affidato l'onere di dettagliare ulteriori causali  specifiche per ciascun settore produttivo,  rischierebbero a breve di vedere interrotti molti rapporti di lavoro a tempo determinato.

    Il testo della legge di conversione del è stato approvato ieri in via definitiva dal Senato per cui la novità  sulla proroga è definitiva. Si attende ora  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto convertito

    Contratto  a termine:  causali  e durata  dal 5.5.2023 

    A partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto  le clausole che consentono una durata superiore ai 12 mesi e/o eventuali  proroghe sono in particolare:   

    • casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e o  rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di specificazioni,  contrattuali, oppure
    • SOLO per i contratti stipulati entro il 30 aprile 2024  l'indicazione di una  causale connessa a esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva concordata tra le parti dell'accordo individuale ovvero datore di lavoro e dipendente.

    Il ministero spiega che in questo modo si consente "alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia."

     Importante  inoltre il chiarimento che "Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024."

     il Ministero analizza  inoltre il fatto che quest'ultima specifica deroga di un anno , oltre alle causali aziendali  individuali , introduce l'azzeramento del computo  dei mesi di contratto già svolto.

    Quindi  per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio  2023 non si conteggiano i periodi di lavoro (sia contratti che rinnovi)  già intercorsi  in precedenza tra il  datore di lavoro e lo stesso dipendente. 

    Resta fermo pero il limite massimo di 24 mesi complessivi

    Riguardo invece alle causali indicate dai CCNL  per i rapporti oltre i 12 mesi  la circolare  ricorda che la norma conferma le regole previgenti    che affidano il compito alla contrattazione , a tutti i livelli,  siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative il compito di individuare tali casi.

    Viene anche chiarito un punto dolente della riforma del decreto Lavoro  sul  fatto che gli accordi individuali previsti per i periodo di 1 anno, fino al 30 aprile 2024 possano entrare in conflitto con le regole generali.

    Vengono quindi  fornite le seguenti indicazioni:

    1. nell’ipotesi in cui nei contratti collettivi sia tuttora presente un mero rinvio alle fattispecie legali di cui al decreto-legge "Dignità" 12 luglio 2018,n. 87, le stesse potranno ritenersi implicitamente superate dalla nuova disciplina  per cui si possibilità di ricorso ai contratti collettivi applicati in azienda o,  esclusivamente fino al 30 aprile 2024, all’esercizio dell’autonomia delle parti 
    2. invece, nel caso in cui nei contratti collettivi sopra citati siano presenti causali introdotte in  attuazione del regime di cui al previgente articolo 19, comma 1, lettera b-bis) introdotto dal  decreto-legge n. 73 del 2021 -, data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze  previste dai contratti collettivi  cui fa riferimento il nuovo articolo 19, comma 1, lett. a),  le  suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
    3. Ugualmente , restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva  (come definita dal più volte richiamato articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015) che individuino concrete condizioni  per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla  previgente disciplina, ormai superata.

    Quanto alle esigenze sostitutive, il ministero evidenzia  che resta fermo l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete alla base della  sostituzione.

    Contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione novità 2023

    Come ultimo punto vengono riepilogate  le novità in materia di somministrazione previste dall’art. 24 comma 1-quater del DL 48/2023

    In primo luogo, nel limite del 20 per cento  del lavoro a termine non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con

    contratto di apprendistato.

    Si escludono espressamente i  limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui:

    • i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali 
    • i lavoratori svantaggiati ovvero 

    a)  privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

    b) di  un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

    c)privi di diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

    d) oltre  i 50 anni di età;

    e)  adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

    f) occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera  almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore i  appartiene al genere sottorappresentato;

    g) appartenenti  a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e con necessità di migliorare la  propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

    •  e i lavoratori molto svantaggiati    che sono i soggetti privi da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie indicate dalle lettere da b) a g).
  • CCNL e Accordi

    Contratto vigilanza privata: nuovi aumenti e quattordicesima

    Dopo anni di attesa e mobilitazione sindacale il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della vigilanza privata e dei servizi integrati di sicurezza sussidiaria   settore cooperative, scaduto nel 2015 era stato firmato  dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi. 

    A seguito di numerose sentenze di Tribunali di merito e di Cassazione che avevano  giudicato non equi i minimi retributivi  stabiliti , le parti si sono reincontrate e hanno modificato la parte economica del contratto  con una trattativa  in sede ministeriale.

     Prevista anche la proroga della vigenza:  il Contratto nazionale decorre dal 1° giugno 2023 e resterà in vigore fino al 31 dicembre  2026.

     Vediamo di seguito con ordine   tutte le novità (all'ultimo paragrafo l'accordo  economico del 16 febbraio 2024) 

    CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti economici 

    Sulla parte economica l’ipotesi di accordo definiva un aumento a regime di 140 euro per il IV Livello GPG e per il Livello D dei Servizi Fiduciari, da erogare in 5 tranche: 

    • 50 € con la retribuzione del mese di giugno 2023; 
    • 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2024; 
    • 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2025;
    •  20 € con la retribuzione del mese di dicembre 2025; 
    • 20 € con la retribuzione del mese di aprile 2026. 

    La massa salariale complessiva prodotta con il rinnovo contrattuale 2023 era  pari a 3.330 euro per le GPG e 3.105 euro per i servizi fiduciari. 

    UNA TANTUM 

    Per la vacanza contrattuale alle Guardie Giurate veniva riconosciuto un importo  una tantum di 400 € erogata in 3 tranche:

    • 135 euro settembre 2023 
    • 135 euro  settembre 2024, 
    • 130 euro settembre 2025.

     CCNL Vigilanza privata 2023  Aspetti normativi 

    CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE 

    Si modifica il sistema di classificazione per cui  dal 1° giugno 2023

    •  la progressione dei livelli delle GPG passerà dagli attuali 24 mesi di permanenza del 6°e 5° livello a 18 mesi, con una riduzione di 12 mesi rispetto al raggiungimento del IV livello.  
    • viene inoltre eliminato il livello F dei servizi di sicurezza; il Livello E sarà il nuovo livello di ingresso con una permanenza di 18 mesi, trascorsi i quali i lavoratori passeranno al livello D, con una riduzione di 6 mesi. 

     Novità riguardano anche gli aspetti  relativi a Sfera di Applicazione, Attività Sindacale; Tutela della Genitorialità, Bilateralità; Periodo di Prova; Salute e Sicurezza; Permessi e Congedi; Previdenza Integrativa; Assistenza Sanitaria Integrativa; Cambio di Appalto.

     Il testo relativo alla “Contrattazione di Secondo Livello” sarà oggetto di analisi per la stesura condivisa al momento della scrittura del testo finale del Contratto collettivo. 

    Le parti  hanno anche concordato di consolidare i parametri acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che tengano in  considerazione le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche. 

    L'accordo prevede anche incontri con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee ad incidere su incrementi salariali.

    CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari  nuovi  aumenti  2024 

    Il 16 febbraio 2024 è stato firmato un nuovo accordo che aggiorna i trattamenti economici contrattuali . L'intesa, da seguito a quanto previsto dalla clausola di raccordo prevista dal Contratto nazionale  2023 e alle raccomandazioni della recente giurisprudenza . 

    Le sentenze  Cass. 2 ottobre 2023, nn. 27713 e 27769 e Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320 avevano infatti  confermato  quanto  statuito dai giudici di merito secondo cui la retribuzione netta phe non raggiunga neppure la soglia della somma netta di Euro 1.000,00 non è equa, perche non consente al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non può essere intesa come un mero diritto alla sopravvivenza)

    L’intesa definisce  quindi in particolare:

    • 250 euro di aumento totale, a regime, comprensivi dei 140 euro del rinnovo di maggio 2023, per il IV livello delle GPG e
    •  350 euro di aumento a regime per il livello D dei Servizi Fiduciari

    Per questi ultimi viene anche introdotta la 14 ^mensilità a partire dal 2024. 

    e Parti hanno inoltre stabilito la proroga della vigenza contrattuale al 31 dicembre 2026.

    Nello specifico per il settore vigilanza privata (guardie giurate e amministrativi)  viene definita la retribuzione per il livello 6 e previsto un aumento complessivo di 200,00 euro per il livello 4 (da rideterminarsi secondo i parametri contrattuali per i livelli Q, 1, 2, 3 e 5) da riconoscere in 5 tranche:

        25,00 euro a giugno 2024;

        35,00 euro a giugno 2025;

        30,00 euro a dicembre 2025;

        50,00 euro ad aprile 2026;

        60,00 euro a dicembre 2026.

    Per la sezione servizi fiduciari  ooperatori di sicurezza dall’1.1.2024, in ragione dell'introduzione della quattordicesima  mensilità, le tabelle retributive e parametrali relative alla paga base tabellare conglobata   di cui all’art. 24, Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. 2013, come già modificate  dall’Accordo del 30.5.2023, sono sostituite dalle seguenti:

    Mensilità 

    Parametro

    Livelli 

    1.1.2024 

    1.7.2024 

    1.10.2024 

    1.1.2025 1.7.2025 1.12.2025 1.4.2026 1.12.2026

    14 

    140 

    1.114,29 

    1.128,21 

    1.160,71 

    1.207,14 1.235,00 1.262,86 1.281,43 1.300,00

    14 

    Retribuzione conv.

    1.021,43 

    1.035,36 

    1.067,86 

    1.114,29   1.142,14 1.170,00 1.188,57 1.207,14

    A decorrere dall’1.1.2024, la retribuzione dei lavoratori inquadrati al livello E è definita in  via convenzionale come indicato nella tabella soprastante per la vigenza del Contratto.

    Gli operatori addetti ai servizi di sicurezza saranno inquadrati al livello E per i primi 9 mesi  di anzianità aziendale.

    Gli aumenti delle retribuzioni dei livelli A, B, C, saranno invece ottenuti applicando i valori  parametrali – convenzionali previsti dal C.C.N.L..

  • CCNL e Accordi

    CCNL metalmeccanici artigianato Confsal 2024: le novità

    E’ stato  firmato lo scorso  10 gennaio 2024 da  Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal  il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settori:

    •  Metalmeccanico,
    •  Installazione impianti,
    •  Orafi, 
    • Odontotecnici e 
    •  Restauro di beni culturali.

    Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e  scadrà il  31 dicembre 2026.

    Vediamo nei paragrafi che seguono le novità economiche e contrattuali del documento e ricordiamo i principali aspetti della disciplina in tema di contratto a termine, preavviso, periodo di prova.

    CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro: aumenti e tabelle retributive

    Dal punto di vista economico è stato prevista l'erogazione di una somma a titolo di acconto  in due tranches:

    • gennaio 2024 e 
    • aprile 2024,

    incidente sui minimi contrattuali e riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali. 

    Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

    I valori degli acconti sono riportati nelle tabelle  sottoriportate , diversificati  per settore e per  livello di inquadramento dei lavoratori :

    CCNL metalmeccanico artigianato: novità apprendistato e orario di lavoro

    Novità  dell'accordo sono previste anche  sui seguenti temi:

    CONTRATTO DI APPRENDISTATO  

    Si prevede che,  fatti salvi durate e trattamenti economici di eventuali percorsi formativi già in corso:

    la durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati  amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente normativa contrattuale. La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage.  La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.

    RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:

    • 1° anno 70%

    • 2° anno 78%

    • 3° anno 85%

    • 4° anno 92%

    • 5° anno 100%

    RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:

    • 1° anno 70%

    • 2° anno 80%

    • 3° anno 90%

    RETRIBUZIONE per addetti al centralino

    • 1° anno 70%

    • 2° anno 80%

    Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.

    La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è  pari a 3 anni.

    RETRIBUZIONE per il settore restauro

    Inquadramento

     

    I sem 

    II sem

     III sem 

    IV sem 

    V sem

     VI sem

      VII sem 

    VIII sem

     IV sem  

    X sem

     

    Livello 2        

     

        80%

     80% 

    85%

     85% 

    90% 

    90% 

    95% 

    95% 

    100% 

    100%

     

    Livello 3      

           

    70%

    70%

     75%

     78%

     80%

     85% 

    88% 

    92% 

    100%

     100%

     

    Livello 4             

     

    70%

     70%

     75%

     78% 

    80%

     85%

     88% 

    92% 

    100% 

    100%

     

    Livello 5           

     

       70% 

    70%

     75% 

    78% 

    80%

     85% 

    88% 

     92% 

    100%

       100% 

     

    Per gli Addetti  amministrazione  o servizi

     

     

     

     70%

      70% 

     75% 

    80%

     85%  

    90%

      –

     

    ORARIO DI LAVORO 

    Si potenziano gli istituti di flessibilità ed orario multiperiodale e banca delle ore,  al fine di adattare le diverse  esigenze di orario lavorativo rispetto a quelle contrattuali.

    CCNL metalmeccanico artigianato causali per i contratti a termine oltre 12 mesi

    Ampie le causali individuate per  i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi stabilita nell’art. 24 D.L. n. 48/2023 , tenuto conto delle caratteristiche  del settore 

    CAUSALI CONTRATTI A TERMINE 

    • • Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di mediolungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque  programmato, nei confronti del cliente;
    • • Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
    • • Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova  creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
    • • Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
    • • Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
    • • Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
    • • Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
    • • Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
    • • Appalti di durata determinata;
    • • Lavoratori di età superiore a 50 anni;
    • • Sostituzione di lavoratori assenti;
    • • Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg  nell’arco di 48 mesi).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondimpresa e formazione dipendenti: domande di contributi dal 21.04

    Con l’Avviso n. 1/2024 rubricato “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.

    Ricordiamo che Fondimpresa è un Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, istituito ai sensi dell’articolo 118 della l.n.388/2000 e riconosciuto, con decreto del 28 /11/2002, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Fondimpresa è un’associazione senza scopo di lucro, che opera in favore di tutte le aziende che ad essa decidano di versare il contributo dello 0,30% dovuto ai sensi dell’articolo 25 comma 4 della l. N 845 /1978.

    Finanzia in tutto od in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali e promuove lo sviluppo della formazione continua in Italia.

    Formazione digitale dipendenti: i beneficiari dei contributi Fondimpresa

    Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:

    • le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area riservata» pf.fondimpresa.it. Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 6/2022 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato;
    • gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa.

    Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:

    1. Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;
    2. Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
    3. Centri nazionali di competenza ad alta specializzazione selezionati dal MISE;
    4. altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 1/2024.

    La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 € ed è suddivisa tra le seguenti macro-aree

    MACRO-AREE 

    Stanziamento (Euro)

    A – Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano)  

    6.985.000,00

    B – Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise)

    4.600.000,00

    C – Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

     3.415.000,00 

    D – Piani su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale. (minimo 5 aziende e 30 lavoratori)  

       5.000.000,00   

    TOTALE

    20.000.000,00

    Fonte: Fondimpresa.

    Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 29 aprile 2024 fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2024.

    La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.

    Le imprese beneficiarie devono essere registrate sull’area riservata di Fondimpresa. 

    Gli enti qualificati devono essere iscritti nell’elenco dei soggetti proponenti di Fondimpresa.

    Le dichiarazioni aziendali devono essere compilate online tramite il sistema informatico di Fondimpresa.

  • Rubrica del lavoro

    Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS

    Con il messaggio 647 04 Inps  fornisce agli uffici territoriali  e ai datori di lavoro le istruzioni per  la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .

    SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe  provvedere direttamente al pagamento  delle prestazioni di malattia e maternità  ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma  a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale  e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.

    Inoltre  le procedure informatiche non consentono  il pagamento dell’indennità  all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come  sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023  e 2024  che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità  del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025) 

    Di seguito i passaggi previsti   per la procedura transitoria

    Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI

    In attesa delle necessarie implementazioni informatiche  i congedi parentali  per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30% 

     Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione  in cui 

    1. dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e 
    2. chiedono il pagamento diretto  chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato  o  iban)

    Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati  verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.

    ATTENZIONE .  In caso di esito positivo   questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda  mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.

     Inps  sottolinea che  fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità