• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Naspi in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità

    Con la circolare 32 del 20 marzo 2023 INPS fornisce ulteriori indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio  rinnovato dal decreto 105 2022 

    In particolare,  sull’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio"  che ha esteso il divieto  di licenziamento al  lavoratore padre che ha fruito dei congedi  di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 (congedo alternativo  per mancanza della madre) del medesimo Testo Unico. 

    Le disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, 

    La nuova circolare chiarisce l' accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.

    In particolare si ricorda che  l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

    La norma prevede inoltre che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento (…) la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

    L'istituto precisa quindi su concorde avviso del Ministero del Lavoro che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione,   la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

    La conseguenza è che:

    •   in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre
    •  che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o 
    • del congedo di paternità alternativo,
    •  ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

    ATTENZIONE Le domande di indennità di disoccupazione NASpI  già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute  nel periodo tutelato , e respinte  possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

     

  • Rubrica del lavoro

    Dipendenti Ordini professionali: trattamento alla cessazione del rapporto

    Nel Pronto Ordini n. 16/2023  il Consiglio dell'ordine  risponde ad alcuni  quesiti del 31 gennaio 2023 aventi ad oggetto “Trattamento economico in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti prima del 31.12.2000” 

    Era stato chiesto  in primo luogo se a due  lavoratrici in forza all’Ordine assunte prima del 31.12.2000 e che non avevano esercitato l’opzione di cui all’art. 59, co. 56, della L. n.  1997 – spettasse  al momento del licenziamento l’indennità di anzianità di cui all’art. 13 della L. n. 70/1975. Il Consiglio da parere positivo osservando che all'epoca   non  era stato ancora istituito l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ma che con il d.P.R. n. 68 del 05.03.1986  e il DPCM n. 593 del 30.12.1993  è stata sancita una sostanziale equiparazione, quanto a stato giuridico e  trattamento economico, tra i dipendenti degli ordini e collegi professionali e i dipendenti degli enti  di cui alla L. n. 70/1975,  che risultano assoggettati anche   alla stessa contrattazione collettiva.

    Il consiglio precisa inoltre che l’art. 1 della L. n. 70/1975 non è stato modificato; né è stata emanata una specifica disposizione che  abbia previsto che agli ordini e collegi professionali, ed al relativo personale, debba applicarsi anche la L.  n. 70/1975 ed in specie il suo art. 13, che disciplina il TFS, sub specie di indennità di anzianità, ma la  regola in questione può ricavarsi da una interpretazione adeguatrice del testo di legge al mutato sistema  normativo.

    Viene citata la sentenza del Tribunale di Varese per il  quale  "il personale impiegato presso gli ordini professionali è  stato inquadrato nell'ambito del personale della pubblica amministrazione, quale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici. Da tale disciplina dovrebbe derivare la conseguenza che, al  momento della cessazione del rapporto, i dipendenti divenuti pubblici debbano percepire un'indennità  denominata TFS” (Trib. Varese, sez. lav., 03.02.2012).

    Con specifico riferimento all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, istituito successivamente come da art. 13, si considera che il principio sia  estensibile ai nuovi enti pubblici costituiti per legge.

    Un secondo quesito  riguardante  gli elementi della retribuzione  computabili ai fini del TFS CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, il Consiglio ricchiama  l'art. 44, co. 1 sulla struttura della  retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari  d e ue sentenze di Cassazione per le quali  la disciplina del TFS  per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui  all’art. 2120 c.c), non è derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, concludendo che "deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio e dalla sua  integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari"

    Sul terzo quesito inerente il trattamento contabile del TFS il Consiglio  ritiene, che " nel rispetto del principio contabile della prudenza, l’Ordine debba effettuare accantonamenti  in bilancio per la futura liquidazione del TFS  dei dipendenti".

  • Sicurezza sul Lavoro

    Medico competente: quando è obbligatoria la nomina

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale  l'interpello n. 2 del 14 marzo 2023 sulle ipotesi previste dall'articolo 41 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro) in tema di obbligo di nomina del medico competente. Il quesito era stato posto  dall' ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola.

    Si chiedeva in  particolare se "il combinato disposto dell'articolo 25, comma 1, lettera a) e dell'articolo 18, comma 1, lettera a) e dell'articolo 29, comma 1, del testo unico determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende, e in particolare nelle istituzioni scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine di un suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria."

    La risposta della Commissione Interpelli ripercorre  la normativa in materia  con gli articoli del testo unico sulla sicurezza. (Qui il testo).

    Viene evidenziato in particolare che:

    – l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;

    Si richiama inoltre il precedente interpello n. 2/2022  in cui è stato affermato che  “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”; per cui :"   la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

    In sostanza l' il testo Unico prevede  l'obbligo della sorveglianza sanitaria  nei casi specifici di 

    • esposizione ad agenti biologici e fisici,
    • esposizione  all'amianto,  esposizione ai campi elettromagnetici,
    • esposizione sistematica  o abituale (per 20 ore settimanali) ai video terminali.

    Si conclude che se l'istituzione scolastica cui fa riferimento  interpellante non rientra in tali situazioni  non  si considera obbligatoria la sorveglianza sanitaria , da parte del datore di lavoro o del dirigente delegato, e quindi neppure  la nomina del medico competente , come specificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a). 

  • Rubrica del lavoro

    Certificazione Unica giornalisti 2023: precisazioni INAIL

    INAIL ha reso disponibile nel servizio online "Contributi  Giornalisti periodo transitorio” la nuova funzionalità di “Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche”  con la quale è possibile richiedere l’assegnazione del codice ditta, del contro codice e del PIN per l’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato,  nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

    Qui l'accesso al servizio online

    Si ricorderà infatti che la legge 30 dicembre 2021, n.234 ha disposto il trasferimento  all’Inps dal 1° luglio 2022 della funzione svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

    Per l’assicurazione infortuni, è stato previsto un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023  durante il quale l’assicurazione infortuni è attribuita all’Inail, con applicazione, tuttavia, della normativa Inpgi in vigore al 30 giugno 2022.

    La normativa INPGI  prevede:

    • per i lavoratori dipendenti un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista 
    • per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti   con retribuzione  inferiore a quella di redattore,  contributo mensile di 6,00 euro.
    • La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori e  della denuncia  contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga.
    • La denuncia mensile con l’elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di  un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l’apposito servizio online denominato Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti  disponibile sul portale www.inail.it.

    L'accesso al servizio INAIL online

    Il servizio online può essere utilizzato anche da coloro che sono già titolari di un codice ditta assegnato dall’Inail per la gestione del periodo transitorio, per comunicare l’aggiornamento dei dati anagrafici registrati.

    Gli utenti abilitati dopo aver effettuato l’accesso al Portale INAIL mediante le proprie credenziali SPID,CNS o CIE, dalla pagina My Home devono selezionare dal menù laterale Contributi Giornalisti  Periodo Transitorio.

    Nel menu a tendina sono disponibili i seguenti servizi 

    • Denuncia Mensile Giornalisti: consente di inviare il file per la comunicazione delle polizze;

    • Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche: consente di richiedere il codice ditta, il contro codice ditta e il PIN per una nuova ditta e di variare i dati anagrafici registrati  per ditta già censita (per effettuare le variazioni anagrafiche è necessario l’inserimento del PIN).

    Maggiori dettagli sono  contenuti nell’istruzione operativa del 20 gennaio 2023.

     Si ricorda che  per la compilazione del modello f24 EP per gli enti pubblici era stata rilasciata  l'istruzione operativa   del 12 dicembre 2022 mentre con la circolare n. 44 del 5 dicembre 2022 sono state  fornite le prime  istruzioni per la gestione degli infortuni e della riscossione dei contributi nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.

    INAIL giornalisti e CU 2023:  nuova precisazione

    L'INAIL, con la Nota n. 2813 del 13 marzo 2023, ha chiarito  le modalità di compilazione della sezione “Dati assicurativi Inail” del modello CU 2023 che nelle istruzioni pubblicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate  nei punti da 71 a 76,   a seguito di alcuni quesiti giunti dalle sedi .

    In particolare viene precisato che  nella  suddetta sezione devono essere indicati i dati assicurativi riferiti ai giornalisti  professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a decorrere dal 1° luglio 2022.

    A tal fine nel campo relativo alla posizione assicurativa territoriale deve essere indicato il  codice identificativo dell’azienda/datore di lavoro e relativo contro codice assegnato  dall’Inail e comunicato via PEC a tutti i soggetti assicuranti da indicare per la presentazione delle denunce contributive mensili e per il versamento dei relativi  contributi per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.

    AGGIORNAMENTO 16 MARZO 2023

    Con la nota operativa 2896 del 16 marzo INAIL interviene per chiarire che, dato che molti datori di lavoro hanno già provveduto a rilasciare il CU 2023 indicando nel campo  "posizione assicurativa territoriale" un dato diverso dallo specifico codice identificativo m dell'azienda/datore di lavoro riservato all'assolvimento dell'obbligo contributivo per i   giornalisti subordinati,  l'istituto informa che  in questi casi, verrà abbinato d'ufficio il codice  fiscale del giornalista al codice identificativo del datore di lavoro.

  • Rubrica del lavoro

    Contributo COVIP 2023 dovuto dai Fondi pensione

    E' stata pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n.   n. 58 del 9-3-2023   la delibera   COVIP con la determinazione del contributo delle forme pensionistiche complementari per l'anno 2023

    La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)  riconferma l'aliquota dello 0,5 per  mille sugli importi raccolti a qualsiasi titolo  nel 2022 dalle forme  pensionistiche complementari attive al 31.12.2022  ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Il decreto specifica che vanno esclusi 

    1. i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    2.  i  contributi  non finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per invalidità o premorienza.

    In quest'ultimo caso la base di calcolo deve tenere conto dovrà tenere  anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno  

    La scadenza del versamento resta confermata al   31  maggio 2023
    Si ricorda che nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza   il  versamento del contributo va effettuato prima della cancellazione.

    Il pagamento del contributo dovrà essere  eseguito  tramite  la  piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate   nell'area riservata presente sul  sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

     Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i  relativi  dati 

     Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti  secondo  le  modalità'  previste  comporta  l'avvio  della  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e spese di esecuzione. 

  • Rubrica del lavoro

    Stop servizi INAIL aziende sabato 11 e domenica 12 marzo 2023

    INAIL comunica con  un avviso sul portale istituzionale www.inail.it   che i servizi telematici online dedicati alle aziende subiranno uno stop nelle giornate di 

    • sabato  11 marzo
    • domenica 12 marzo 2023

    dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per attività di manutenzione tecnica programmata.

    Ricordiamo  che tutte le funzioni sono accessibili tramite SPID , CIE , CNS o credenziali INAIL (solo per le categorie che non hanno la possibilità dello SPID, ovvero:

    1. Minori di 18 anni
    2. Persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno
    3. Cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia)

     Riepiloghiamo di seguito i principali servizi online del portale INAIL dedicati ai datori di lavoro  e ai loro consulenti:

    1. Gestione azienda: Consente di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione di un’attività
    2. Premio assicurativo: Permette di calcolare i premi e di inviare la denuncia di retribuzioni
    3. Denunce e comunicazioni sul lavoro: per denunciare infortuni e malattie professionali
    4. Sorveglianza sanitaria eccezionale: Consente di inoltrare la richiesta di una visita medica per i lavoratori "fragili". Servizio attivo per l'emergenza da Covid-19
    5. Incentivi per la sicurezza: Contiene bandi per incentivare la sicurezza aziendale
    6. Polizze: Consente di accedere a diversi servizi per le categorie di assicurati per i quali sono previsti premi speciali
    7. Ricorsi e Istanze Consente di presentare online ricorsi e istanze
    8. Verifica apparecchi e impianti: Per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro
    9. Ricerca certificati medici  Consente il reperimento di un certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
  • Inail

    Autoliquidazione INAIL incompleta e Durc a rischio: come fare

    I datori di lavoro che hanno omesso l'invio all'INAIL  del foglio salari   per l'autoliquidazione,  dovuto entro il 28 febbraio,   rischiano in caso di controlli non solo la sanzione amministrativa ma anche il blocco del Documento unico di regolarità  contributiva DURC. Vediamo più in dettaglio le possibilità di sanare la situazione 

    L'autoliquidazione INAIL dovuta entro il 28 febbraio di ogni anno tramite i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.richiede  ai datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale l'invio 

    • della dichiarazione delle retribuzioni telematica,  
    • della richiesta di rateazione e 
    • della domanda di riduzione del premio artigiani 

    In questi giorni l'istituto sta raccogliendo i dati aziendali e , in caso di mancato recepimento delle retribuzioni  richieste,  l’INAIL può:

    1. procedere all’accertamento di tali retribuzioni o 
    2. efettuare la liquidazione del premio  sulla base delle  retribuzioni dell’anno precedente.

    ATTENZIONE La necessità di accertamento può portare anche  a verifiche ispettive in particolare per le aziende di più grandi dimensioni,   in particolare in merito a una eventuale cessata attività.

    Si ricorda che la mancata comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con:

    • sanzione amministrativa da 125 a 770 euro, se l'omissione non comporta un premio  inferiore al dovuto. 
    • sanzione amministrativa  e sanzioni civili se  l' omissione determina una mancata  richiesta di premio 

    Come accennato in apertura una delle conseguenze del mancato invio del foglio salari  è  anche  l'impossibilita di ottenere il  DURC  – documento unico di regolarità contributiva, (come chiarito nella   circolare INAIL n. 61/2015).

    E' possibile  però, per scongiurare  questa  eventualità,  effettuare l'invio del foglio salari  con la massima urgenza,  anche dopo il termine di scadenza  purché prima di eventuali solleciti INAIL .