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Riforma dello sport : pubblicato il mansionario
E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri il primo elenco approvato delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva come previsto dalla riforma dello sport D.LGS 36 2021.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1, così come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120, ha stabilito infatti che si considerano lavoratori sportivi :
- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
- e ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti sopracitati, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
Mansionario sportivo
Le figure professionali deputate alle mansioni richieste sono elencate, nell'allegato A al decreto, suddivise per ciascun ente di riferimento e con gli articoli dei regolamenti che descrivono le specifiche attività, in ciascuna delle discipline sportive riconosciute.
Si va dagli addetti ai percorsi di gara delle Manifestazioni motociclistiche agli ispettori tecnici, agli addetti al peso e ai tecnici di palestra della boxe , agli osservatori agli skiman e agli speaker, all'interprete delle lingua dei segni sportivi.
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Spesa online: il CCNL per gli shopper
E'stato firmato il 19 febbrario dall'associazione di imprese Assogrocery e le organizzazioni sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp un accordo che fornisce iun quadro di tutele sia ecnomiche che contrattuali per i collaboratori che grazie all'ausilio di piattaforme digitali delle aziende committenti preparano e consegnano la spesa a domicilio dei clienti
Questo tipo di accordo, il primo in ambito nazionale è previsto dal Jobs act (articolo 2, comma 2, Dlgs 81/2015) per le collaborazioni etero-organizzate, e consente di escludere in caso di contenzioso l' applicazione della normativa sul lavoro dipendente.
Le organizzazioni sindacali spiegano che “L’intesa sottoscritta, in via sperimentale, mira a regolamentare l’attività di collaboratori e collaboratrici, cosiddetti shopper, nelle imprese che offrono un servizio di spesa online attraverso l’ausilio di piattaforme digitali (e-grocery) L’accordo, quindi, rappresenta una grande novità nel settore.
CCNL collaboratori shopper online: cosa prevede
L’intesa si rivolge a chi lavora nel settore con contratti di collaborazione coordinata e prevede che i lavoratori mantengano una certa autonomia potendo decidere se e quando lavorare e revocare anche la disponibilità data .
Dal punto di vista economico è previsto il riconoscimento di:
- compensi che andranno dai 12,50 euro nel 2024 ai 13,50 euro nel 2026 per ogni incarico (della durata convenzionale di un’ora);
- un’indennità di disponibilità di 1,30 euro l’ora che consentirà di vedere finalmente riconosciuto economicamente il tempo di attesa mantenendo la libertà di accettare gli incarichi;
- incarichi minimi garantiti per il 75% del tempo di disponibilità;
- maggiorazioni retributive per la domenica e i festivi;
Dal punto di vista dei diritti sindacali: assemblea, rappresentanza sindacale, bacheca elettronica; trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione con la previsione di incontri specifici per condividere il funzionamento dell’algoritmo;
Contrattualmente inoltre sono presenti :
- tutela della malattia con possibilità di sospensione della posizione (account) e ’indennità giornaliera per eventi specifici (ricovero ospedaliero, patologie oncologiche o ingravescenti con prognosi superiore a 15 giorni), pari alla media dei compensi giornalieri percepiti nei sei mesi precedenti, fino a un massimo di mille euro; oltre che tutela economica per i primi due giorni di malattia
- Tutela della maternità: indennizzo economico perchi ha svolto piu di 500 incarichi , di 1.500 euro, e sospensione dell’account
- copertura INAIL con formazione ad hoc, tutela degli infortuni e possibilità di eleggere rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori che dovranno esprimersi, entro l’8 marzo, sull’ipotesi di accordo
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Contratti a termine: approvata la deroga fino al 31 dicembre 2024
Il decreto-legge Lavoro 48 2023 ha modificato la normativa sui contratti a tempo determinato ampliando le causali da apporre per una durata fino a 24 mesi, che si conferma limite massimo, comprensivo di proroghe e rinnovi. Era stato anche rivisto il metodo di calcolo dei lavoratori in somministrazione concesso in rapporto al totale dei dipendenti .
Il 9 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito una circolare di chiarimenti n. 9 2023 che ripercorre le novità e fornisce alcune utili indicazioni (vedi tutti i dettagli nei paragrafi successivi).
Nel corso della conversione in legge del Decreto Milleproroghe 215/2023 è stato presentato un emendamento dalle forze di maggioranza che prevede dal proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2024 della scadenza per la stipula degli accordi individuali tra le parti per i rinnovi e le proroghe oltre i 12 mesi
L’onorevole Nisini, prima firmataria, ha spiegato che si intende in questo modo andare incontro alle richieste dei datori di lavoro che visto il mancato rinnovo di numerosi contratti collettivi ai quali il decreto lavoro aveva affidato l'onere di dettagliare ulteriori causali specifiche per ciascun settore produttivo, rischierebbero a breve di vedere interrotti molti rapporti di lavoro a tempo determinato.
Il testo della legge di conversione del è stato approvato ieri in via definitiva dal Senato per cui la novità sulla proroga è definitiva. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto convertito
Contratto a termine: causali e durata dal 5.5.2023
A partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto le clausole che consentono una durata superiore ai 12 mesi e/o eventuali proroghe sono in particolare:
- casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e o rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di specificazioni, contrattuali, oppure
- SOLO per i contratti stipulati entro il 30 aprile 2024 l'indicazione di una causale connessa a esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva concordata tra le parti dell'accordo individuale ovvero datore di lavoro e dipendente.
Il ministero spiega che in questo modo si consente "alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia."
Importante inoltre il chiarimento che "Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024."
il Ministero analizza inoltre il fatto che quest'ultima specifica deroga di un anno , oltre alle causali aziendali individuali , introduce l'azzeramento del computo dei mesi di contratto già svolto.
Quindi per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023 non si conteggiano i periodi di lavoro (sia contratti che rinnovi) già intercorsi in precedenza tra il datore di lavoro e lo stesso dipendente.
Resta fermo pero il limite massimo di 24 mesi complessivi
Riguardo invece alle causali indicate dai CCNL per i rapporti oltre i 12 mesi la circolare ricorda che la norma conferma le regole previgenti che affidano il compito alla contrattazione , a tutti i livelli, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative il compito di individuare tali casi.
Viene anche chiarito un punto dolente della riforma del decreto Lavoro sul fatto che gli accordi individuali previsti per i periodo di 1 anno, fino al 30 aprile 2024 possano entrare in conflitto con le regole generali.
Vengono quindi fornite le seguenti indicazioni:
- nell’ipotesi in cui nei contratti collettivi sia tuttora presente un mero rinvio alle fattispecie legali di cui al decreto-legge "Dignità" 12 luglio 2018,n. 87, le stesse potranno ritenersi implicitamente superate dalla nuova disciplina per cui si possibilità di ricorso ai contratti collettivi applicati in azienda o, esclusivamente fino al 30 aprile 2024, all’esercizio dell’autonomia delle parti
- invece, nel caso in cui nei contratti collettivi sopra citati siano presenti causali introdotte in attuazione del regime di cui al previgente articolo 19, comma 1, lettera b-bis) introdotto dal decreto-legge n. 73 del 2021 -, data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi cui fa riferimento il nuovo articolo 19, comma 1, lett. a), le suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
- Ugualmente , restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva (come definita dal più volte richiamato articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015) che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina, ormai superata.
Quanto alle esigenze sostitutive, il ministero evidenzia che resta fermo l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete alla base della sostituzione.
Contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione novità 2023
Come ultimo punto vengono riepilogate le novità in materia di somministrazione previste dall’art. 24 comma 1-quater del DL 48/2023
In primo luogo, nel limite del 20 per cento del lavoro a termine non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con
contratto di apprendistato.
Si escludono espressamente i limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui:
- i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali
- i lavoratori svantaggiati ovvero
a) privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) di un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c)privi di diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) oltre i 50 anni di età;
e) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
f) occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore i appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenenti a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e con necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
- e i lavoratori molto svantaggiati che sono i soggetti privi da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie indicate dalle lettere da b) a g).
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Contratto vigilanza privata: nuovi aumenti e quattordicesima
Dopo anni di attesa e mobilitazione sindacale il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della vigilanza privata e dei servizi integrati di sicurezza sussidiaria settore cooperative, scaduto nel 2015 era stato firmato dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi.
A seguito di numerose sentenze di Tribunali di merito e di Cassazione che avevano giudicato non equi i minimi retributivi stabiliti , le parti si sono reincontrate e hanno modificato la parte economica del contratto con una trattativa in sede ministeriale.
Prevista anche la proroga della vigenza: il Contratto nazionale decorre dal 1° giugno 2023 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Vediamo di seguito con ordine tutte le novità (all'ultimo paragrafo l'accordo economico del 16 febbraio 2024)
CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti economici
Sulla parte economica l’ipotesi di accordo definiva un aumento a regime di 140 euro per il IV Livello GPG e per il Livello D dei Servizi Fiduciari, da erogare in 5 tranche:
- 50 € con la retribuzione del mese di giugno 2023;
- 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2024;
- 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2025;
- 20 € con la retribuzione del mese di dicembre 2025;
- 20 € con la retribuzione del mese di aprile 2026.
La massa salariale complessiva prodotta con il rinnovo contrattuale 2023 era pari a 3.330 euro per le GPG e 3.105 euro per i servizi fiduciari.
UNA TANTUM
Per la vacanza contrattuale alle Guardie Giurate veniva riconosciuto un importo una tantum di 400 € erogata in 3 tranche:
- 135 euro settembre 2023
- 135 euro settembre 2024,
- 130 euro settembre 2025.
CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti normativi
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Si modifica il sistema di classificazione per cui dal 1° giugno 2023
- la progressione dei livelli delle GPG passerà dagli attuali 24 mesi di permanenza del 6°e 5° livello a 18 mesi, con una riduzione di 12 mesi rispetto al raggiungimento del IV livello.
- viene inoltre eliminato il livello F dei servizi di sicurezza; il Livello E sarà il nuovo livello di ingresso con una permanenza di 18 mesi, trascorsi i quali i lavoratori passeranno al livello D, con una riduzione di 6 mesi.
Novità riguardano anche gli aspetti relativi a Sfera di Applicazione, Attività Sindacale; Tutela della Genitorialità, Bilateralità; Periodo di Prova; Salute e Sicurezza; Permessi e Congedi; Previdenza Integrativa; Assistenza Sanitaria Integrativa; Cambio di Appalto.
Il testo relativo alla “Contrattazione di Secondo Livello” sarà oggetto di analisi per la stesura condivisa al momento della scrittura del testo finale del Contratto collettivo.
Le parti hanno anche concordato di consolidare i parametri acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che tengano in considerazione le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche.
L'accordo prevede anche incontri con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee ad incidere su incrementi salariali.
CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari nuovi aumenti 2024
Il 16 febbraio 2024 è stato firmato un nuovo accordo che aggiorna i trattamenti economici contrattuali . L'intesa, da seguito a quanto previsto dalla clausola di raccordo prevista dal Contratto nazionale 2023 e alle raccomandazioni della recente giurisprudenza .
Le sentenze Cass. 2 ottobre 2023, nn. 27713 e 27769 e Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320 avevano infatti confermato quanto statuito dai giudici di merito secondo cui la retribuzione netta phe non raggiunga neppure la soglia della somma netta di Euro 1.000,00 non è equa, perche non consente al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non può essere intesa come un mero diritto alla sopravvivenza)
L’intesa definisce quindi in particolare:
- 250 euro di aumento totale, a regime, comprensivi dei 140 euro del rinnovo di maggio 2023, per il IV livello delle GPG e
- 350 euro di aumento a regime per il livello D dei Servizi Fiduciari
Per questi ultimi viene anche introdotta la 14 ^mensilità a partire dal 2024.
e Parti hanno inoltre stabilito la proroga della vigenza contrattuale al 31 dicembre 2026.
Nello specifico per il settore vigilanza privata (guardie giurate e amministrativi) viene definita la retribuzione per il livello 6 e previsto un aumento complessivo di 200,00 euro per il livello 4 (da rideterminarsi secondo i parametri contrattuali per i livelli Q, 1, 2, 3 e 5) da riconoscere in 5 tranche:
25,00 euro a giugno 2024;
35,00 euro a giugno 2025;
30,00 euro a dicembre 2025;
50,00 euro ad aprile 2026;
60,00 euro a dicembre 2026.
Per la sezione servizi fiduciari ooperatori di sicurezza dall’1.1.2024, in ragione dell'introduzione della quattordicesima mensilità, le tabelle retributive e parametrali relative alla paga base tabellare conglobata di cui all’art. 24, Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. 2013, come già modificate dall’Accordo del 30.5.2023, sono sostituite dalle seguenti:
Mensilità
Parametro
Livelli
1.1.2024
1.7.2024
1.10.2024
1.1.2025 1.7.2025 1.12.2025 1.4.2026 1.12.2026 14
140
D
1.114,29
1.128,21
1.160,71
1.207,14 1.235,00 1.262,86 1.281,43 1.300,00 14
Retribuzione conv.
E
1.021,43
1.035,36
1.067,86
1.114,29 1.142,14 1.170,00 1.188,57 1.207,14 A decorrere dall’1.1.2024, la retribuzione dei lavoratori inquadrati al livello E è definita in via convenzionale come indicato nella tabella soprastante per la vigenza del Contratto.
Gli operatori addetti ai servizi di sicurezza saranno inquadrati al livello E per i primi 9 mesi di anzianità aziendale.
Gli aumenti delle retribuzioni dei livelli A, B, C, saranno invece ottenuti applicando i valori parametrali – convenzionali previsti dal C.C.N.L..
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CCNL metalmeccanici artigianato Confsal 2024: le novità
E’ stato firmato lo scorso 10 gennaio 2024 da Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settori:
- Metalmeccanico,
- Installazione impianti,
- Orafi,
- Odontotecnici e
- Restauro di beni culturali.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026.
Vediamo nei paragrafi che seguono le novità economiche e contrattuali del documento e ricordiamo i principali aspetti della disciplina in tema di contratto a termine, preavviso, periodo di prova.
CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro: aumenti e tabelle retributive
Dal punto di vista economico è stato prevista l'erogazione di una somma a titolo di acconto in due tranches:
- gennaio 2024 e
- aprile 2024,
incidente sui minimi contrattuali e riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali.
Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.
I valori degli acconti sono riportati nelle tabelle sottoriportate , diversificati per settore e per livello di inquadramento dei lavoratori :


CCNL metalmeccanico artigianato: novità apprendistato e orario di lavoro
Novità dell'accordo sono previste anche sui seguenti temi:
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Si prevede che, fatti salvi durate e trattamenti economici di eventuali percorsi formativi già in corso:
la durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente normativa contrattuale. La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage. La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.
RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:
• 1° anno 70%
• 2° anno 78%
• 3° anno 85%
• 4° anno 92%
• 5° anno 100%
RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
• 3° anno 90%
RETRIBUZIONE per addetti al centralino
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
RETRIBUZIONE per il settore restauro
Inquadramento
I sem
II sem
III sem
IV sem
V sem
VI sem
VII sem
VIII sem
IV sem
X sem
Livello 2
80%
80%
85%
85%
90%
90%
95%
95%
100%
100%
Livello 3
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Livello 4
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Livello 5
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Per gli Addetti amministrazione o servizi
70%
70%
75%
80%
85%
90%
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– – ORARIO DI LAVORO
Si potenziano gli istituti di flessibilità ed orario multiperiodale e banca delle ore, al fine di adattare le diverse esigenze di orario lavorativo rispetto a quelle contrattuali.
CCNL metalmeccanico artigianato causali per i contratti a termine oltre 12 mesi
Ampie le causali individuate per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi stabilita nell’art. 24 D.L. n. 48/2023 , tenuto conto delle caratteristiche del settore
CAUSALI CONTRATTI A TERMINE
- • Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di mediolungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente;
- • Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
- • Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
- • Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
- • Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- • Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- • Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- • Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- • Appalti di durata determinata;
- • Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- • Sostituzione di lavoratori assenti;
- • Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).
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Fondimpresa e formazione dipendenti: domande di contributi dal 21.04
Con l’Avviso n. 1/2024 rubricato “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.
Ricordiamo che Fondimpresa è un Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, istituito ai sensi dell’articolo 118 della l.n.388/2000 e riconosciuto, con decreto del 28 /11/2002, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Fondimpresa è un’associazione senza scopo di lucro, che opera in favore di tutte le aziende che ad essa decidano di versare il contributo dello 0,30% dovuto ai sensi dell’articolo 25 comma 4 della l. N 845 /1978.
Finanzia in tutto od in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali e promuove lo sviluppo della formazione continua in Italia.
Formazione digitale dipendenti: i beneficiari dei contributi Fondimpresa
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:
- le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area riservata» pf.fondimpresa.it. Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 6/2022 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato;
- gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa.
Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:
- Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;
- Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
- Centri nazionali di competenza ad alta specializzazione selezionati dal MISE;
- altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 1/2024.
La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 € ed è suddivisa tra le seguenti macro-aree
MACRO-AREE
Stanziamento (Euro)
A – Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano)
6.985.000,00
B – Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise)
4.600.000,00
C – Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
3.415.000,00
D – Piani su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale. (minimo 5 aziende e 30 lavoratori)
5.000.000,00
TOTALE
20.000.000,00
Fonte: Fondimpresa.
Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 29 aprile 2024 fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2024.
La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.
Le imprese beneficiarie devono essere registrate sull’area riservata di Fondimpresa.
Gli enti qualificati devono essere iscritti nell’elenco dei soggetti proponenti di Fondimpresa.
Le dichiarazioni aziendali devono essere compilate online tramite il sistema informatico di Fondimpresa.
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Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS
Con il messaggio 647 04 Inps fornisce agli uffici territoriali e ai datori di lavoro le istruzioni per la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .
SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.
Inoltre le procedure informatiche non consentono il pagamento dell’indennità all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025)
Di seguito i passaggi previsti per la procedura transitoria
Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI
In attesa delle necessarie implementazioni informatiche i congedi parentali per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30%
Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione in cui
- dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e
- chiedono il pagamento diretto chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato o iban)
Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.
ATTENZIONE . In caso di esito positivo questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.
Inps sottolinea che fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità