• CCNL e Accordi

    CCNL parrucchieri 2024: da ottobre nuove regole per l’apprendistato

    Dopo una lunga e articolata trattativa,   è stata firmata il 20 maggio 2024 da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs   con le associazioni datoriali :  Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai,   l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, applicato ad oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore.

     Il contratto  era scaduto il 31 dicembre 2022. Il  nuovo contratto ha vigenza quadriennale,  dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Vediamo le principali novità  contrattuali e retributive. In particolare si segnala da ottobre 2024 l'entrata in vigore di nuove regole per l'apprendistato.

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità economiche

    L’accordo  definisce un aumento contrattuale a regime di   183 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri .

    Sarà  erogato in 4 tranches:

    • la prima di 70€ sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024;
    • la seconda di 50€ arriverà a gennaio 2025 
    • una terza da 43 euro sarà erogata a  gennaio 2026 e 
    • l'ultima di 20 euro  sarà corrisposta a ottobre 2026.

    A copertura del periodo di carenza contrattuale  viene riconosciuto un importo una tantum di 80 euro, erogato in due  tranche  con le retribuzioni dei mesi di

    •  giugno 40 euro 
    •  luglio 40 euro .

     L'importo verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento

    Prevista anche una indennità di 100 euro per 13 mensilità riconosciuta alla nuova figura del Responsabile Tecnico dell’area acconciatura e dell’area estetica.

    Dal 1 ottobre 2024 aumenta   il trattamento economico nel primo anno di apprendistato  professionalizzante: inoltre gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito riportiamo la tabella retributiva in vigore al 1 gennaio 2024, cui si applicheranno i nuovi aumenti:

    Livello

    Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023

    1

    1.511,46 €

    2

    1.380,74 €

    3

    1.309,00 €

    4

    1.234,19 €

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità contrattuali

    CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

    Sulla classificazione del personale  il nuovo testo  recepisce le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore.

    E' stato concordato di istituire una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.

    CONTRATTI A TERMINE

    l’accordo interviene sulla disciplina dei contratti a termine, recependo la normativa vigente, con la previsione di un’unica causale :

     – Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

    Sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante si prevede l’inserimento di percorsi specifici di apprendimento 

    PREAVVISO 

    Ridefiniti i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello.

    CONGEDI VITTIME DI VIOLENZA

    E' stato  riformulato inoltre l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere; come condizione di miglior favore, il contratto conferma ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda.

    CCNL parrucchieri novità apprendistato da ottobre 2024

    Il rinnovo del Ccnl,  come anticipato sopra , introduce modifiche all'apprendistato professionalizzante a partire da ottobre 2024.

    Le novità riguardano principalmente la retribuzione e gli scatti di anzianità maturati nel periodo di formazione. 

    Nei servizi alla persona, l’apprendistato può durare fino a 5 anni, in base alla qualifica da raggiungere e alle competenze dell'apprendista. 

    Durante questo periodo, la retribuzione aumenta progressivamente ogni 6 o 12 mesi, con percentuali applicate sulla retribuzione tabellare della qualifica finale.

    Dal 1° ottobre 2024, la percentuale per il primo anno di apprendistato salirà dal 65% al 70%, con effetti su tutti i contratti, nuovi o in corso.

     Inoltre, gli apprendisti inizieranno a maturare scatti di anzianità di 6 euro ogni due anni, fino a un massimo di cinque scatti. Alla fine dell’apprendistato, i datori di lavoro dovranno adeguare il valore degli scatti in base al livello di inquadramento raggiunto.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi agrotecnici ENPAIA con F24: causali e nuove precisazioni

    Con la Risoluzione 43/e del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate  ha comunicato l'istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata Agrotecnici di  ENPAIA (’Ente Nazionale di Previdenza  per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)  

    I nuovi codici contributo saranno operativi dal 15 settembre 2024 e  si sono resi necessari a seguito del  decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 che ha statuito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione  tramite F24 (articolo 17 d.lgs  241/1997), si applica, tra gli altri, anche all’  ENPAIA, GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI.

    Con la risoluzione 46/E  del 18 settembre 2024 l'Agenzia  comunica che, in sede di compilazione del modello  F24 , in corrispondenza del campo “codice  posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre,  comunicato dall’ENPAIA. 

    Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in  argomento va indicato il valore “0”.

    Causali contributo ENPAIA e modalità di compilazione

     A seguito della  convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA,  che regola il  servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il

    versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti  alla sezione Agrotecnici, sono quindi istituite le seguenti  causali contributo 

    • “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;

    • “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;

    • “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;

    • “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;

    • “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.

    COMPILAZIONE 

    In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte :

    • nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), 
    • nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi  a debito versati”, riportando:
      • nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
      •  nel campo “codice sede”, nessun valore;
      •  nel campo “codice posizione”, nessun valore;
      •  nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo  contributivo per il quale si esegue il versamento;
      • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

    Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza piattaforme elevabili: le linee guida ministeriali

    La Circolare n. 7 del 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affronta le problematiche di sicurezza connesse all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE), Il documento ha l'obiettivo di fornire linee guida per la progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di tali attrezzature, a seguito di una raccolta di dati su incidenti sul lavoro per cedimenti strutturali . 

    Vediamo in sintesi l'analisi  e  le raccomandazioni fornite dal ministero.

    Sicurezza piattaforme elevabili: l’Analisi degli incidenti e raccomandazioni

     La raccolta dati, effettuata dal Ministero in collaborazione con l'INAIL e il Coordinamento Tecnico Interregionale, ha evidenziato che i cedimenti strutturali sono spesso riconducibili a fenomeni come fatica del materiale, imbozzamento e saldature mal eseguite. Questi incidenti si sono verificati anche su macchine con meno di 10 anni di vita.

    • A seguito dell'indagine supplementare ai sensi del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 sono stati individuati i punti più vulnerabili delle piattaforme, dove più frequentemente si verificano cedimenti strutturali, che sono 
    • Zone di articolazione e rotazione.
    • Bracci articolati e telescopici.
    • Torretta porta ralla e stabilizzatori.
    • Cilindri di sollevamento ed estensione.

    LA  circolare raccomanda  quindi di mantenere le Piattaforme elevabili in buono stato di conservazione attraverso:

    • Verifiche periodiche obbligatorie da parte di soggetti pubblici e privati abilitati.
    • Controlli e manutenzioni ordinari e straordinari, documentati in un registro di controllo, che attesti l'effettivo stato di conservazione e il rispetto delle indicazioni del fabbricante.

    Obblighi per fabbricanti e utilizzatori ed enti

    La circolare sottolinea i seguenti obblighi per le diverse categorie di soggetti coinvolti:

    • Fabbricanti: Garantire che le PLE rispettino le norme di sicurezza nelle fasi di progettazione e costruzione.
    • Utilizzatori: Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso e la manutenzione, riportando tutte le attività di controllo nel registro. Si richiide in particolare di conservare  la seguente documentazione
      • Comunicazione di messa in servizio.
      • Certificato di prima verifica periodica/omologazione.
      • Istruzioni del fabbricante.
      • Registro di controllo con esiti dei controlli e manutenzioni, incluse eventuali indagini approfondite.
    • Enti di vigilanza (ASL, INL): Verificare che le PLE abbiano superato le verifiche periodiche e che siano state effettuate le manutenzioni previste.

    Sensibilizzazione e formazione: necessario inoltre  promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione  pubblica per prevenire incidenti, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti più esposti.

  • Rubrica del lavoro

    Rivalutazione prestazioni INAIL 2024 radiologi

    Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i  due decreti  datati luglio 2024  con la definizione della retribuzione convenzionale  per il 2024  ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.

    In data 16 settembre INAIL ha pubblicato le relative circolari operative.

    MEDICI RADIOLOGI

    La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni  economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di  euro 66.366,14.

    2. La rivalutazione delle prestazioni economiche  con  decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%

    TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI

    La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la  rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza

    1° luglio 2024, è stabilita nelle misure  seguenti:

    • Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
    • Anno 2017 29.376,94 euro
    • Anno 2018 29.895,38 euro
    • Anno 2019 29.679,65 euro
    • Anno 2020 29.766,69 euro
    • Anno 2021, 2022 e 2023 :  30.377,22 euro 
    • Anno 2024:    30.377,22 euro.

    Rivalutazione rendite tecnici radiologi 2024 

    Con la circolare 27 2024 INAIL precisa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.

    La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio,

    mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec che  riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote  integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.

    ATTENZIONE In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici  aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

    Rivalutazione rendite infortuni medici esposti a radiazioni

    Per la rivalutazione delle rendite per i medici di radiologia sottoposti a radiazioni ionizzanti si fa riferimento  invece alla circolare INAIL 25 del 16.9.2024

    Rivalutazione  radiologi 2023: istruzioni INAIL

    Il 6 dicembre INAIL aveva pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)

    Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che  nello specifico nel  2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.

    TECNICI SANITARI RADIOLOGIA

    La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni   causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella: 

    Eventi 

    Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018) 

    Anno 2005 e precedenti 

    € 27.644,60 

    Anno 2006 

    € 27,644,60 

    Anno 2008 

    € 27.644,60 

    Anno 2009-2016 

    € 27,644,60 

    Anno 2017 

    € 27.871,86 

    Anno 2018-2023 

    € 28.363,74 

    MEDICI RADIOLOGI

    La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche  erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle  sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di 

    • euro 62.937,51.

     La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con   decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del

    •  2,53 per cento.
  • Agenti e Rappresentanti

    Agenti: sul patto di non concorrenza vale l’accordo tra le parti

    L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331 2024 interviene in una materia di grande interesse per agenti e rappresentanti  e  riguarda il ricorso presentato da un ex agente commerciale contro la società committente.

     L'oggetto del contenzioso riguardava il pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale, in base all'articolo 1751 bis del Codice Civile, a seguito delle dimissioni dell’ex agente.  

    Secondo il lavoratore l’indennità per il patto di non concorrenza  doveva essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia e la relativa clausola contrattuale risultava nulla,  ma la suprema Corte conferma le sentenze di merito respingendo il suo ricorso.

    Vediamo meglio il caso e le motivazioni della decisione

    Indennità non concorrenza agenti: il caso

     L’ex agente aveva presentato ricorso in seguito alla decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale

    . Il Tribunale, nello specifico  aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell’indennità per il patto di non concorrenza come separata dalle provvigioni. 

    L’ex agente sosteneva che l’indennità dovesse essere pagata alla fine del rapporto di agenzia e non contestualmente alle provvigioni. La società , dal canto suo, sosteneva che l’indennità era stata correttamente calcolata    corrisposta insieme alle provvigioni maturate durante il rapporto di lavoro come previsto dal contratto firmato tra le parti. 

    La Corte d'Appello aveva ribadito che la liquidazione anticipata dell'indennità non era contraria alla normativa vigente e aveva respinto l'appello dell’ex agente.

    Indennità non concorrenza agenti: la motivazione della Cassazione

     La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex- agente , affermando che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.

     La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. non impone un pagamento separato e non è inderogabile in quanto non è diretta alla tutela di un interesse pubblico e  non prevede espressamente una sanzione di nullità  della eventuale clausola contrattuale che preveda il pagamento anticipato.

    È stato infatti  chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell’indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni. Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.

  • Lavoro Dipendente

    Sgravio vittime di violenza: conguaglio arretrati entro fine settembre

    Scade il 30 settembre prossimo la possibilita di recupero delle mensilità pregresse dell'agevolazione riservata alle dipendenti vittime di violenza ( prevista dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 191-192  )  

    Si tratta delle mensilità  da gennaio a maggio 2024 in cui lo sgravio era in vigore ma  mancavano le istruzioni  Inps per fare domanda .

    Ricordiamo che   l'agevolazione consiste nell'esonero dal  100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) fino a un massimo di 8.000 euro annui,  per le assunzioni  effettuate nel triennio 2024-2026, di  donne disoccupate:

    •  vittime di violenza domestica e 
    • beneficiarie del Reddito di libertà, istituito dall’art. 105-bis del Dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.

    L’esonero contributivo ha una durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione è concessa fino a  12 mesi. Infine, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato l’esonero spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione.

    Il messaggio  INPS n. 2239 del 14 giugno 2024 ha stabilito che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> nei flussi Uniemens relativi ai mesi da gennaio a maggio 2024 possa avvenire esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2024 (quest'ultimo da trasmettere entro il 30 settembre 2024). Diversamente, i datori di lavoro aventi diritto al beneficio ma che hanno sospeso o cessato l'attività dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione (UniEmens/vig).

    Sgravio vittime violenza: esposizione in Uniemens – Datori non agricoli

    I datori di lavoro  non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024,  con i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

    Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

    Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

    • – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
    • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

    Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato .

    Come detto  la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

    Sgravio vittime violenza: esposizione in -PosAgri – del flusso UniEmens

    ATTENZIONE  per i datori di lavoro agricolo Il codice agevolazione “VR”  poteva essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 202da inviare  entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).

    I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Per ulteriori dettagli anche per l'esposizione nelle liste POSPA si rimanda al testo del messaggio INPS.

  • Rubrica del lavoro

    Quotidiani nelle scuole: pubblicato il bando per le domande di contributo

    Il dipartimento per l'editoria della presidenza del consiglio  ha pubblicato il decreto relativo al bando per il contributo  economico (fino al 90% della spesa). che viene garantito alle scuole statali e paritarie ai fini dell'acquisto  di abbonamenti a  quotidiani riviste e periodici a fini didattici.

    Gli abbonamenti devono essere effettuati entro il 10 febbraio 2025  e le domande inviate entro il 10 marzo 2025 .

    Si attende un ulteriore comunicato sulle modalità di invio.

     Di seguito una sintesi delle indicazioni per ottenere il contributo 

    Qui il testo del provvedimento .

    Contributi editoria nelle scuole: requisiti delle pubblicazioni

    Il decreto prevede che le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che,  nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 ed il 10 febbraio 2025 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche,  possono richiedere un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

     Sono ammesse al contributo le spese sostenute per l'acquisto di:

    •  uno o più abbonamenti  anche alla medesima testata, 
    • a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore 
    • sia in  edizione cartacea  che  formato digitale, 
    • registrati presso il competente Tribunale  ovvero iscritti al Registro  degli operatori di comunicazione (ROC)
    •  dotati della figura del direttore responsabile.
    • riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.

     Non rientrano tra le spese ammissibili le spese sostenute per:

    a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non  deliberati dal Collegio dei docenti;

    b) l’acquisto di libri;

    c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;

    d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica,  come prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria.

    Contributo editoria per le scuole: adempimenti e domanda

    Attenzione viene specificato che:

    • Le spese relative agli abbonamenti devono essere sottoposte alla verifica del Revisore dei conti della scuola.
    • Ai fini del contributo saranno prese in considerazione solo le fatture emesse nel periodo 2 settembre 2024 – 10 febbraio 2025.
    • La domanda potrà essere presentata dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025, firmata  digitalmente dal Dirigente scolastico, e inviata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria  per via telematica.

    Le  modalità  per l'invio  verranno indicate dal Ministero dell’istruzione e del merito in un prossimo provvedimento 

    La domanda dovrà includere:

    a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;

    b) le spese conseguentemente sostenute per l’anno scolastico 2024-2025, nel periodo compreso  tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025

    c) l’elenco dei prodotti editoriali acquistati,

    d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all’istituzione scolastica richiedente con il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato ovvero, nel caso di scuole paritarie, gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) con l’indicazione del titolare del conto. 

    Contributi editoria per le scuole: finanziamento

     Per questo fine sono stanziati euro 3.000.000.

     In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procederà al riparto proporzionale  del contributo tra tutti i soggetti aventi diritto.

     Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri  al termine del periodo previsto per l'invio provvederà a formare l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo con il relativo importo spettante.