-
Rivalutazione prestazioni INAIL 2024 radiologi
Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i due decreti datati luglio 2024 con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2024 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.
In data 16 settembre INAIL ha pubblicato le relative circolari operative.
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di euro 66.366,14.
2. La rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%
TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza
1° luglio 2024, è stabilita nelle misure seguenti:
- Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
- Anno 2017 29.376,94 euro
- Anno 2018 29.895,38 euro
- Anno 2019 29.679,65 euro
- Anno 2020 29.766,69 euro
- Anno 2021, 2022 e 2023 : 30.377,22 euro
- Anno 2024: 30.377,22 euro.
Rivalutazione rendite tecnici radiologi 2024
Con la circolare 27 2024 INAIL precisa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio,
mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec che riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
ATTENZIONE In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Rivalutazione rendite infortuni medici esposti a radiazioni
Per la rivalutazione delle rendite per i medici di radiologia sottoposti a radiazioni ionizzanti si fa riferimento invece alla circolare INAIL 25 del 16.9.2024
Rivalutazione radiologi 2023: istruzioni INAIL
Il 6 dicembre INAIL aveva pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)
Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che nello specifico nel 2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.
- Qui il testo del decreto riferito a medici di radiologia
- Qui il testo del decreto riferito ai tecnici e sanitari di radiologia
TECNICI SANITARI RADIOLOGIA
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella:
Eventi
Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018)
Anno 2005 e precedenti
€ 27.644,60
Anno 2006
€ 27,644,60
Anno 2008
€ 27.644,60
Anno 2009-2016
€ 27,644,60
Anno 2017
€ 27.871,86
Anno 2018-2023
€ 28.363,74
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di
- euro 62.937,51.
La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del
- 2,53 per cento.
-
Agenti: sul patto di non concorrenza vale l’accordo tra le parti
L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331 2024 interviene in una materia di grande interesse per agenti e rappresentanti e riguarda il ricorso presentato da un ex agente commerciale contro la società committente.
L'oggetto del contenzioso riguardava il pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale, in base all'articolo 1751 bis del Codice Civile, a seguito delle dimissioni dell’ex agente.
Secondo il lavoratore l’indennità per il patto di non concorrenza doveva essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia e la relativa clausola contrattuale risultava nulla, ma la suprema Corte conferma le sentenze di merito respingendo il suo ricorso.
Vediamo meglio il caso e le motivazioni della decisione
Indennità non concorrenza agenti: il caso
L’ex agente aveva presentato ricorso in seguito alla decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale
. Il Tribunale, nello specifico aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell’indennità per il patto di non concorrenza come separata dalle provvigioni.
L’ex agente sosteneva che l’indennità dovesse essere pagata alla fine del rapporto di agenzia e non contestualmente alle provvigioni. La società , dal canto suo, sosteneva che l’indennità era stata correttamente calcolata corrisposta insieme alle provvigioni maturate durante il rapporto di lavoro come previsto dal contratto firmato tra le parti.
La Corte d'Appello aveva ribadito che la liquidazione anticipata dell'indennità non era contraria alla normativa vigente e aveva respinto l'appello dell’ex agente.
Indennità non concorrenza agenti: la motivazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex- agente , affermando che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.
La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. non impone un pagamento separato e non è inderogabile in quanto non è diretta alla tutela di un interesse pubblico e non prevede espressamente una sanzione di nullità della eventuale clausola contrattuale che preveda il pagamento anticipato.
È stato infatti chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell’indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni. Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.
-
Sgravio vittime di violenza: conguaglio arretrati entro fine settembre
Scade il 30 settembre prossimo la possibilita di recupero delle mensilità pregresse dell'agevolazione riservata alle dipendenti vittime di violenza ( prevista dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 191-192 )
Si tratta delle mensilità da gennaio a maggio 2024 in cui lo sgravio era in vigore ma mancavano le istruzioni Inps per fare domanda .
Ricordiamo che l'agevolazione consiste nell'esonero dal 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) fino a un massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026, di donne disoccupate:
- vittime di violenza domestica e
- beneficiarie del Reddito di libertà, istituito dall’art. 105-bis del Dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.
L’esonero contributivo ha una durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione è concessa fino a 12 mesi. Infine, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato l’esonero spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione.
Il messaggio INPS n. 2239 del 14 giugno 2024 ha stabilito che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> nei flussi Uniemens relativi ai mesi da gennaio a maggio 2024 possa avvenire esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2024 (quest'ultimo da trasmettere entro il 30 settembre 2024). Diversamente, i datori di lavoro aventi diritto al beneficio ma che hanno sospeso o cessato l'attività dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione (UniEmens/vig).
Sgravio vittime violenza: esposizione in Uniemens – Datori non agricoli
I datori di lavoro non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, con i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
- – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato .
Come detto la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
Sgravio vittime violenza: esposizione in -PosAgri – del flusso UniEmens
ATTENZIONE per i datori di lavoro agricolo Il codice agevolazione “VR” poteva essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 da inviare entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).
I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Per ulteriori dettagli anche per l'esposizione nelle liste POSPA si rimanda al testo del messaggio INPS.
-
Quotidiani nelle scuole: pubblicato il bando per le domande di contributo
Il dipartimento per l'editoria della presidenza del consiglio ha pubblicato il decreto relativo al bando per il contributo economico (fino al 90% della spesa). che viene garantito alle scuole statali e paritarie ai fini dell'acquisto di abbonamenti a quotidiani riviste e periodici a fini didattici.
Gli abbonamenti devono essere effettuati entro il 10 febbraio 2025 e le domande inviate entro il 10 marzo 2025 .
Si attende un ulteriore comunicato sulle modalità di invio.
Di seguito una sintesi delle indicazioni per ottenere il contributo
Qui il testo del provvedimento .
Contributi editoria nelle scuole: requisiti delle pubblicazioni
Il decreto prevede che le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 ed il 10 febbraio 2025 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche, possono richiedere un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.
Sono ammesse al contributo le spese sostenute per l'acquisto di:
- uno o più abbonamenti anche alla medesima testata,
- a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore
- sia in edizione cartacea che formato digitale,
- registrati presso il competente Tribunale ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
- dotati della figura del direttore responsabile.
- riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.
Non rientrano tra le spese ammissibili le spese sostenute per:
a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
b) l’acquisto di libri;
c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, come prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria.
Contributo editoria per le scuole: adempimenti e domanda
Attenzione viene specificato che:
- Le spese relative agli abbonamenti devono essere sottoposte alla verifica del Revisore dei conti della scuola.
- Ai fini del contributo saranno prese in considerazione solo le fatture emesse nel periodo 2 settembre 2024 – 10 febbraio 2025.
- La domanda potrà essere presentata dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, e inviata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria per via telematica.
Le modalità per l'invio verranno indicate dal Ministero dell’istruzione e del merito in un prossimo provvedimento
La domanda dovrà includere:
a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;
b) le spese conseguentemente sostenute per l’anno scolastico 2024-2025, nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025
c) l’elenco dei prodotti editoriali acquistati,
d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all’istituzione scolastica richiedente con il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato ovvero, nel caso di scuole paritarie, gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) con l’indicazione del titolare del conto.
Contributi editoria per le scuole: finanziamento
Per questo fine sono stanziati euro 3.000.000.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procederà al riparto proporzionale del contributo tra tutti i soggetti aventi diritto.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri al termine del periodo previsto per l'invio provvederà a formare l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo con il relativo importo spettante.
-
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: le novità del rinnovo
In data 11 luglio 2024, Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un importante accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) unico dell'industria armatoriale.
Il nuovo contratto avrà validità dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2026 e introduce numerose novità sia in ambito economico che contrattuale, riguardanti il personale marittimo e di terra.
Di seguito una sintesi delle novità e le tabelle retributive.
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: aumenti e novita economiche
il nuovo accordo prevede un aumento complessivo delle retribuzioni da 16 euro (allievo) a 116 euro ( comandanti), suddiviso in tre tranche, con decorrenza
- luglio 2024,
- luglio 2025 e
- luglio 2026.
Le nuove tabelle retributive sottostanti indicano la prima tranche di incrementi per il personale marittimo e di terra
Inoltre, viene introdotto un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 64,00 euro mensili, destinato a specifiche qualifiche come il nostromo (Sezione 1) e il 5° livello del personale di terra (Sezione 15). Questo importo sarà erogato su base annua per 14 mensilità, frazionato in tre tranche.
Dal 1° luglio 2024, il contributo aziendale al fondo di previdenza complementare Priamo aumenterà al 2,5%, mentre il contributo del lavoratore rimarrà invariato all'1%.
Anche l'assistenza sanitaria integrativa verrà potenziata: entro gennaio 2025 sarà avviato un tavolo tecnico per la definizione di un nuovo sistema di assistenza finanziato con 16,50 euro mensili per ogni dipendente a carico dell'azienda.
Le parti hanno inoltre concordato un aumento dell'Elemento Perequativo, che dal luglio 2024 sarà pari al 3%.
Infine, a copertura del periodo tra gennaio e giugno 2024, verrà erogato un importo una tantum di 380,00 euro lordi, ripartito in due tranche (200,00 euro a luglio 2024 e 180,00 euro a gennaio 2025). Questo importo varierà in base al periodo di servizio e al regime contrattuale del lavoratore, sia per il personale marittimo che per quello di terra.
Vedi sotto le principali tabelle retributive .
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: Novità contrattuali
Tra gli aggiornamenti contrattuali rilevanti, si segnala l'introduzione di misure innovative per il sostegno ai lavoratori in ambito previdenziale e sanitario. Le aziende aderenti si impegnano a contribuire in modo più consistente al fondo Priamo, sostenendo al contempo una revisione del sistema di assistenza sanitaria integrativa entro il 2025.
Per i lavoratori marittimi iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Marinara (C.R.L.) o al T.P. aziendale, sono previste specifiche modalità di calcolo dell'importo una tantum in base al periodo di permanenza a bordo o in cassa, dimostrando un’attenzione particolare al tipo di servizio svolto.
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: tabelle retributive
Tabella 1 – Aumento 1.7.2024, minimo, EAR, scatti, una tantum
Aumento 1.7.2024
Minimo contrattuale 1.7.2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024
1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024
Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024
Scatto Com.ti e D.M.e successivo (ex 2%) 1.7.2024
Comandante – navi superiori a 3.000 tsl
116,24
3.593,44
53,91
60,04
Direttore di macchina – navi superiori a 3.000 tsl
110,05
3.402,17
51,04
56,37
Padrone marittimo su mezzi navali spedai (SAIPEM)
101,59
3.140,47
47,11
127,81
76,69
Meccanico navale su mezzi navali spedali (SAIPEM)
101,59
3.140,47
47,11
127,81
76,69
1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53,38
1° Ufficiale mediterraneo
74,29
2.296,57
34,45
87,21
52,33
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
63,73
1.970,21
29,56
71,43
42,85
2° Ufficiale mediterraneo
62,31
1.926,42
28,90
69,29
41,58
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
59,30
1.833,22
27,50
64,79
38,88
3° Ufficiale mediterraneo
58,20
1.799,20
26,99
63,15
37.89
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. / lungo corso
59,30
1.833,22
27,50
64,79
38,88
Ufficiale Elettrotecnico medi terraneo
58,20
1.799,20
26,99
63,15
37,89
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso
47,44
1.466,57
22,00
51,83
31,10
3° Ufficiale Junior mediterraneo
46,56
1.439,36
21,59
50,52
30,31
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo
55,20
1.706,42
25,60
58,70
35,22
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tank ista/elettricista
53,13
1.642,58
24,64
55,62
33,38
Comune di coperta e di macchina/comune poi ivalente/marinaio/cameriere/20cuoco/fuochi sta/ ingrassatore/barista regionali
47,08
1.455,35
21,83
46,59
27,95
Carbonaio
46,89
1.449,46
21,75
46,31
27,78
Assistente Commissario + 12 mesi
47,14
1.457,36
21,86
46.65
27,99
Assistente Commissario + 6-12 mesi
45,48
1.405,92
21,09
Assistente Commissario – 6 mesi
42,91
1.326,60
19,90
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª
42,50
1.313,94
19,71
39,77
23,87
Giovanotto di 2ª/garzone di 2ª/garzone di cucina
40,99
1.267,20
19,01
37,52
22,51
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente
39,11
1.209,01
18,14
34,72
20,83
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53.38
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53,38
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
64,51
1.994,39
29,92
72,65
43,59
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
56,19
1.736,98
26,06
60,19
36,11
Comandante in 2ª su navi da crociera
102,27
3.161,61
47,43
51,66
Direttore di macchina in 2ª su navi da crociera
102,27
3.161,61
47,43
51,66
Direttore sanitario su navi da crociera
110,05
3.402,17
51,04
1° Ufficiale / Commissario / Medico di bordo su navi da crociera
69,97
2.163,15
32,45
80,75
48,45
2° Ufficiate / 2° Commissario su navi da crociera
59,66
1.844,31
27,67
65,33
39,20
3° Ufficiate / 3° Commissario su navi da crociera /Ufficiate elettrotecnico
55,77
1.724,02
25,86
59,51
35,71
Sott ufficiale capo servizio su navi da crociera
51,30
1.585,90
23,79
52,84
31,70
Sottufficiale/operaio meccanico/operaio motorista su navi da crociera
49,49
1.529,99
22,95
50,15
30,08
Comune/marinaio/ingrassatore su navi da crociera
44,09
1.363,10
20,45
42,09
25,25
Carbonaio su navi da crociera
43,54
1.346,09
20,19
41,26
24,75
Aumento 1.7.2024
Minimo contrattuale 1.7.2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024
1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024
Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024
giovanotto di 1ª / giovanotto di macchina / giovanotto elettricista su navi da crociera
39,43
1.219,07
18,29
35,12
21,07
giovanotto di 2ª su navi da crociera
38.00
1.174,61
17,62
32,98
19,79
Mozzo su navi da crociera
36,22
1.119,74
16,80
30,33
18,19
Comandante rimorchiatori
72,47
2.240,36
33,61
84,57
Direttore di macchina rimorchiatori
72,47
2.240,36
33,61
84,57
1° Ufficiale rimorchiatori
61,82
1.911,24
28,67
68,60
2° Ufficiale rimorchiatori
59,39
1.835,95
27,54
64,96
Sottufficiale rimorchiatori
55,99
1.730,77
25,97
59,76
Comune rimorchiatori
53,22
1.645,36
24,68
55,78
Giovanotto rimorchiatori
44.46
1.374,47
20,62
42,71
Mozzo rimorchiatori
42,68
1.319,53
19.80
40,06
Comandante aliscafi
89,57
2.768.86
41,54
110,54
66,32
Direttore di macchina aliscafi
84,30
2.605,97
39,10
102,63
61,58
1° Ufficiale aliscafi
61,71
1.907,63
28,62
68,43
41,06
Sottufficiale aliscafi
53,13
1.642,58
24,64
55,62
33,38
Comune aliscafi
47,08
1.455,35
21,83
46,59
27,95
Giovanotto aliscafi
42,71
1.320,49
19,81
40,08
24,05
Mozzo aliscafi
40.23
1.243,66
18,66
36,39
21,84
Conduttore/ comandante/ direttore di macchina su navi fino a 151 tsl
56,90
1.758,90
26,39
62,06
Comandante/conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
56.90
1.758,90
26,39
60,06
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
56.90
1.758,90
26,39
59,19
1° Ufficiate su navi fino a 151 tsl
50,06
1.547,46
23,22
51,83
Ufficiale su navi fino a 151 tsl
48,33
1.494,04
22,41
49,27
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl
46,60
1.440,63
21,61
46,70
Comune su navi fino a 151 tsl
41,54
1.284,32
19,27
39,13
Giovanotto su navi fino a 151 tsl
36,29
1.121,86
16,83
31,28
Mozzo su navi fino a 151 tsl
35,06
1.083,79
16,26
29,44
Allievo Ufficiale (0-4 mesi)
16,27
746,27
7,46
Scatto Com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.7.2024
24,82
24,02
23,67
20,73
19,71
18,68
15,66
12,51
11,78
Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)
15,82
725,82
7,26
Allievo Comune (0-4 mesi)
15,38
705,38
7,05
Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
16,71
766,71
7,67
Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
16,27
746,27
7,46
Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)
15,82
725,82
7,26
Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)
17,16
787,16
7,87
Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)
16,71
766,71
7,67
Allievo Comune (oltre 8 mesi)
16,27
746,27
7,46
Comandante del diporto
56,90
1.758,90
26,39
Direttore di macchina del diporto
56,90
l.758,90
26,39
Capitano del diporto
53,48
1.653,18
24,80
Ufficiale di navigazione del diporto
48,68
1.505,04
22,58
Sottufficiale del diporto
46,60
1.440,62
21,61
Comune dei diporto
41,54
1.284,32
19,27
Qualifiche iniziali del diporto
35,06
1.083,80
16,26
-
Agricoltura: in arrivo la riforma europea
La presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha promesso che entro i primi 100 giorni del suo nuovo mandato presenterà le linee guida per una riforma del sistema agricolo europeo. Questa promessa si inserisce nel contesto di una crescente pressione da parte degli agricoltori europei, che negli ultimi anni hanno affrontato difficoltà economiche, normative sempre più stringenti in materia di sostenibilità ambientale e un sistema di sostegno finanziario ritenuto inefficace.
L’annuncio di von der Leyen è stato dato a seguito della presentazione del rapporto redatto da un gruppo di esperti del settore, guidato dal professore tedesco Peter Strohschneider, che propone una serie di misure per affrontare le sfide principali del settore agricolo.
Riforma europea dell’agricoltura: Le sfide attuali
L’agricoltura europea si trova oggi ad affrontare diverse problematiche, che vanno dall’aumento dei costi di produzione all’esigenza di rispettare gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dall'Unione Europea.
La Politica Agricola Comune (PAC), che rappresenta uno degli strumenti principali di sostegno agli agricoltori, è stata criticata per essere troppo complessa e per distribuire in modo diseguale i fondi disponibili. Il sistema di pagamenti diretti basato sulla superficie coltivata ha infatti sollevato numerose polemiche, poiché avvantaggia principalmente le grandi aziende agricole, lasciando in difficoltà le piccole e medie imprese.
Il gruppo di esperti del Dialogo Strategico, incaricato di analizzare le questioni più urgenti del settore e di proporre soluzioni concrete, ha lavorato per oltre sette mesi alla stesura di un rapporto di oltre 100 pagine, che delinea una visione per il futuro dell’agricoltura europea.
Tra i temi centrali affrontati dal rapporto, vi è l’esigenza di una maggiore equità nella distribuzione dei fondi, la promozione di pratiche agricole sostenibili e la semplificazione della burocrazia.
Riforma agricola UE: le proposte del rapporto Strohschneider
Il rapporto, presentato alla presidente von der Leyen, contiene 14 misure chiave per riformare il sistema agricolo europeo, alcune delle quali particolarmente rilevanti per garantire un futuro più sostenibile e giusto per gli agricoltori.
Tra queste spiccano tre aree di intervento principali:
- Equità nei redditi agricoli: Una delle proposte più importanti del rapporto riguarda la necessità di garantire agli agricoltori un reddito equo e sufficiente. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una riforma del sistema di sovvenzioni agricole, che dovrebbe passare da pagamenti basati sulla superficie coltivata a un sistema di "sostegno al reddito" più efficiente e mirato. Questo cambiamento mira a sostenere in modo più equo gli agricoltori di piccole e medie dimensioni, spesso esclusi dai maggiori benefici del sistema attuale.
- Fondo per la transizione climatica: Il rapporto suggerisce la creazione di un fondo specifico per finanziare la transizione climatica nel settore agricolo. Questo fondo dovrebbe fornire prestiti e sovvenzioni agli agricoltori che adottano pratiche agricole sostenibili, con l'obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola e di promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali. La transizione verso un’agricoltura più sostenibile è considerata una delle sfide più urgenti per il futuro del settore.
- Riduzione della burocrazia: Un’altra proposta importante riguarda la semplificazione degli oneri amministrativi che gravano sugli agricoltori. Il sistema attuale è spesso considerato troppo complesso e burocratico, con numerosi requisiti normativi che rallentano l’attività produttiva e aumentano i costi operativi. Il rapporto propone di snellire le procedure amministrative e di offrire pacchetti di misure volontarie per incentivare l’adozione di pratiche sostenibili, senza però imporre obblighi stringenti che potrebbero ostacolare la redditività delle imprese agricole.
Tra le raccomandazioni operative spiccano :
- il suggerimento di istituire una nuova piattaforma unificata che riunisca i protagonisti del settore agroalimentare, della società civile e del mondo scientifico
- il rafforzamento degli strumenti di gestione del rischio e di gestione delle crisi,
- formazione sulla gestione dei terreni agricoli e delle risorse idriche e per favorire l'innovazione in materia di selezione vegetale.
- l'importanza del ricambio generazionale e della parità di genere
- la protezione dei diritti dei lavoratori
Riforma europea dell’agricoltura: la sostenibilità come principio chiave
Uno degli aspetti più innovativi del rapporto riguarda l’enfasi posta sulla sostenibilità, che viene considerata non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Secondo gli esperti del Dialogo Strategico, la sostenibilità deve comprendere anche la redditività economica delle imprese agricole, in modo da garantire che le politiche europee non penalizzino gli agricoltori, ma li supportino nel lungo periodo. Il principio di sostenibilità deve essere integrato in tutte le politiche agricole, e la sua attuazione dovrebbe essere supervisionata da un organismo ad hoc, incaricato di portare avanti il dialogo tra le istituzioni europee e gli attori del settore.
Il rapporto sottolinea anche l’importanza di rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena alimentare, in modo che possano avere un maggiore controllo sul prezzo dei loro prodotti e ridurre la dipendenza dalla grande distribuzione. Questo punto è particolarmente rilevante per gli agricoltori più piccoli, che spesso si trovano in una posizione di svantaggio rispetto ai grandi operatori del settore agroalimentare.
Riforma europea dell’agricoltura: le prime reazioni
La presentazione del rapporto è stata accolta con favore da diverse organizzazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, che ha apprezzato l’enfasi posta sulla sostenibilità e sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola.
Tuttavia, non sono mancate critiche da parte di alcune organizzazioni agricole, come la Coldiretti, che ha richiesto un "deciso cambio di rotta" rispetto alle politiche attuali, sostenendo che il rapporto non offre ancora risposte concrete per affrontare le difficoltà economiche del settore.
-
Sicurezza sociale Italia-Monaco: in vigore l’accordo sul telelavoro
Con un comunicato apparso in GU il Ministero degli esteri avvisa che si e' perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
L'emendamento e' entrato in vigore il 1° giugno 2024 e riguarda in particolare gli aspetti legati al lavoro da remoto .
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Convenzione sicurezza sociale Italia Monaco: cosa prevede
Il 12 febbraio 1982 la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco hanno stipulato una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n.130, ed in vigore dal 1° ottobre 1985. Nella stessa data è entrato in vigore l'Accordo amministrativo complementare, che regola le modalità di applicazione della Convenzione.
La Convenzione consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni, delle disposizioni di sicurezza sociale, in materia di :
- organizzazione dei servizi sociali,
- copertura maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte,
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e
- prestazioni familiari.
L'Accordo amministrativo complementare individua le autorità amministrative competenti
Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, erano individuate:
- nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
- nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) , Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI),successivamente confluiti nell'INPS,
- nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
- nelle unità sanitarie locali.
Convenzione Italia Monaco emendamento n. 1: i contenuti
L'Emendamento , ratificato con legge n. 35 del 12 marzo 2024, (GU n. 71 del 25 marzo 2024), integra la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato .
Era stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza da Covid-19, che ha evidenziato l'importanza della modifica avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori dipendenti di aziende del Principato di Monaco ma residenti in Italia,.
L'accordo regolato dal nuovo emendamento prevede che i lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa.
La modifica risulta importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o anche l'impiego di personale italiano.
Convenzione Italia Monaco: accordo 2024 sul telelavoro
L'Emendamento si compone nello specifico di sei articoli.
- L'articolo 1 prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.
- L'articolo 2 prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
- L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale oltre che, per quanto concerne la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza oneri aggiuntivi.
- L'articolo 5 stabilisce che le eventuali controversie nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi.
- L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento.