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CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: le novità del rinnovo
In data 11 luglio 2024, Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un importante accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) unico dell'industria armatoriale.
Il nuovo contratto avrà validità dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2026 e introduce numerose novità sia in ambito economico che contrattuale, riguardanti il personale marittimo e di terra.
Di seguito una sintesi delle novità e le tabelle retributive.
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: aumenti e novita economiche
il nuovo accordo prevede un aumento complessivo delle retribuzioni da 16 euro (allievo) a 116 euro ( comandanti), suddiviso in tre tranche, con decorrenza
- luglio 2024,
- luglio 2025 e
- luglio 2026.
Le nuove tabelle retributive sottostanti indicano la prima tranche di incrementi per il personale marittimo e di terra
Inoltre, viene introdotto un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 64,00 euro mensili, destinato a specifiche qualifiche come il nostromo (Sezione 1) e il 5° livello del personale di terra (Sezione 15). Questo importo sarà erogato su base annua per 14 mensilità, frazionato in tre tranche.
Dal 1° luglio 2024, il contributo aziendale al fondo di previdenza complementare Priamo aumenterà al 2,5%, mentre il contributo del lavoratore rimarrà invariato all'1%.
Anche l'assistenza sanitaria integrativa verrà potenziata: entro gennaio 2025 sarà avviato un tavolo tecnico per la definizione di un nuovo sistema di assistenza finanziato con 16,50 euro mensili per ogni dipendente a carico dell'azienda.
Le parti hanno inoltre concordato un aumento dell'Elemento Perequativo, che dal luglio 2024 sarà pari al 3%.
Infine, a copertura del periodo tra gennaio e giugno 2024, verrà erogato un importo una tantum di 380,00 euro lordi, ripartito in due tranche (200,00 euro a luglio 2024 e 180,00 euro a gennaio 2025). Questo importo varierà in base al periodo di servizio e al regime contrattuale del lavoratore, sia per il personale marittimo che per quello di terra.
Vedi sotto le principali tabelle retributive .
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: Novità contrattuali
Tra gli aggiornamenti contrattuali rilevanti, si segnala l'introduzione di misure innovative per il sostegno ai lavoratori in ambito previdenziale e sanitario. Le aziende aderenti si impegnano a contribuire in modo più consistente al fondo Priamo, sostenendo al contempo una revisione del sistema di assistenza sanitaria integrativa entro il 2025.
Per i lavoratori marittimi iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Marinara (C.R.L.) o al T.P. aziendale, sono previste specifiche modalità di calcolo dell'importo una tantum in base al periodo di permanenza a bordo o in cassa, dimostrando un’attenzione particolare al tipo di servizio svolto.
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: tabelle retributive
Tabella 1 – Aumento 1.7.2024, minimo, EAR, scatti, una tantum
Aumento 1.7.2024
Minimo contrattuale 1.7.2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024
1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024
Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024
Scatto Com.ti e D.M.e successivo (ex 2%) 1.7.2024
Comandante – navi superiori a 3.000 tsl
116,24
3.593,44
53,91
60,04
Direttore di macchina – navi superiori a 3.000 tsl
110,05
3.402,17
51,04
56,37
Padrone marittimo su mezzi navali spedai (SAIPEM)
101,59
3.140,47
47,11
127,81
76,69
Meccanico navale su mezzi navali spedali (SAIPEM)
101,59
3.140,47
47,11
127,81
76,69
1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53,38
1° Ufficiale mediterraneo
74,29
2.296,57
34,45
87,21
52,33
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
63,73
1.970,21
29,56
71,43
42,85
2° Ufficiale mediterraneo
62,31
1.926,42
28,90
69,29
41,58
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
59,30
1.833,22
27,50
64,79
38,88
3° Ufficiale mediterraneo
58,20
1.799,20
26,99
63,15
37.89
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. / lungo corso
59,30
1.833,22
27,50
64,79
38,88
Ufficiale Elettrotecnico medi terraneo
58,20
1.799,20
26,99
63,15
37,89
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso
47,44
1.466,57
22,00
51,83
31,10
3° Ufficiale Junior mediterraneo
46,56
1.439,36
21,59
50,52
30,31
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo
55,20
1.706,42
25,60
58,70
35,22
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tank ista/elettricista
53,13
1.642,58
24,64
55,62
33,38
Comune di coperta e di macchina/comune poi ivalente/marinaio/cameriere/20cuoco/fuochi sta/ ingrassatore/barista regionali
47,08
1.455,35
21,83
46,59
27,95
Carbonaio
46,89
1.449,46
21,75
46,31
27,78
Assistente Commissario + 12 mesi
47,14
1.457,36
21,86
46.65
27,99
Assistente Commissario + 6-12 mesi
45,48
1.405,92
21,09
Assistente Commissario – 6 mesi
42,91
1.326,60
19,90
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª
42,50
1.313,94
19,71
39,77
23,87
Giovanotto di 2ª/garzone di 2ª/garzone di cucina
40,99
1.267,20
19,01
37,52
22,51
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente
39,11
1.209,01
18,14
34,72
20,83
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53.38
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53,38
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
64,51
1.994,39
29,92
72,65
43,59
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
56,19
1.736,98
26,06
60,19
36,11
Comandante in 2ª su navi da crociera
102,27
3.161,61
47,43
51,66
Direttore di macchina in 2ª su navi da crociera
102,27
3.161,61
47,43
51,66
Direttore sanitario su navi da crociera
110,05
3.402,17
51,04
1° Ufficiale / Commissario / Medico di bordo su navi da crociera
69,97
2.163,15
32,45
80,75
48,45
2° Ufficiate / 2° Commissario su navi da crociera
59,66
1.844,31
27,67
65,33
39,20
3° Ufficiate / 3° Commissario su navi da crociera /Ufficiate elettrotecnico
55,77
1.724,02
25,86
59,51
35,71
Sott ufficiale capo servizio su navi da crociera
51,30
1.585,90
23,79
52,84
31,70
Sottufficiale/operaio meccanico/operaio motorista su navi da crociera
49,49
1.529,99
22,95
50,15
30,08
Comune/marinaio/ingrassatore su navi da crociera
44,09
1.363,10
20,45
42,09
25,25
Carbonaio su navi da crociera
43,54
1.346,09
20,19
41,26
24,75
Aumento 1.7.2024
Minimo contrattuale 1.7.2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024
1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024
Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024
giovanotto di 1ª / giovanotto di macchina / giovanotto elettricista su navi da crociera
39,43
1.219,07
18,29
35,12
21,07
giovanotto di 2ª su navi da crociera
38.00
1.174,61
17,62
32,98
19,79
Mozzo su navi da crociera
36,22
1.119,74
16,80
30,33
18,19
Comandante rimorchiatori
72,47
2.240,36
33,61
84,57
Direttore di macchina rimorchiatori
72,47
2.240,36
33,61
84,57
1° Ufficiale rimorchiatori
61,82
1.911,24
28,67
68,60
2° Ufficiale rimorchiatori
59,39
1.835,95
27,54
64,96
Sottufficiale rimorchiatori
55,99
1.730,77
25,97
59,76
Comune rimorchiatori
53,22
1.645,36
24,68
55,78
Giovanotto rimorchiatori
44.46
1.374,47
20,62
42,71
Mozzo rimorchiatori
42,68
1.319,53
19.80
40,06
Comandante aliscafi
89,57
2.768.86
41,54
110,54
66,32
Direttore di macchina aliscafi
84,30
2.605,97
39,10
102,63
61,58
1° Ufficiale aliscafi
61,71
1.907,63
28,62
68,43
41,06
Sottufficiale aliscafi
53,13
1.642,58
24,64
55,62
33,38
Comune aliscafi
47,08
1.455,35
21,83
46,59
27,95
Giovanotto aliscafi
42,71
1.320,49
19,81
40,08
24,05
Mozzo aliscafi
40.23
1.243,66
18,66
36,39
21,84
Conduttore/ comandante/ direttore di macchina su navi fino a 151 tsl
56,90
1.758,90
26,39
62,06
Comandante/conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
56.90
1.758,90
26,39
60,06
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
56.90
1.758,90
26,39
59,19
1° Ufficiate su navi fino a 151 tsl
50,06
1.547,46
23,22
51,83
Ufficiale su navi fino a 151 tsl
48,33
1.494,04
22,41
49,27
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl
46,60
1.440,63
21,61
46,70
Comune su navi fino a 151 tsl
41,54
1.284,32
19,27
39,13
Giovanotto su navi fino a 151 tsl
36,29
1.121,86
16,83
31,28
Mozzo su navi fino a 151 tsl
35,06
1.083,79
16,26
29,44
Allievo Ufficiale (0-4 mesi)
16,27
746,27
7,46
Scatto Com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.7.2024
24,82
24,02
23,67
20,73
19,71
18,68
15,66
12,51
11,78
Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)
15,82
725,82
7,26
Allievo Comune (0-4 mesi)
15,38
705,38
7,05
Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
16,71
766,71
7,67
Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
16,27
746,27
7,46
Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)
15,82
725,82
7,26
Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)
17,16
787,16
7,87
Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)
16,71
766,71
7,67
Allievo Comune (oltre 8 mesi)
16,27
746,27
7,46
Comandante del diporto
56,90
1.758,90
26,39
Direttore di macchina del diporto
56,90
l.758,90
26,39
Capitano del diporto
53,48
1.653,18
24,80
Ufficiale di navigazione del diporto
48,68
1.505,04
22,58
Sottufficiale del diporto
46,60
1.440,62
21,61
Comune dei diporto
41,54
1.284,32
19,27
Qualifiche iniziali del diporto
35,06
1.083,80
16,26
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Agricoltura: in arrivo la riforma europea
La presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha promesso che entro i primi 100 giorni del suo nuovo mandato presenterà le linee guida per una riforma del sistema agricolo europeo. Questa promessa si inserisce nel contesto di una crescente pressione da parte degli agricoltori europei, che negli ultimi anni hanno affrontato difficoltà economiche, normative sempre più stringenti in materia di sostenibilità ambientale e un sistema di sostegno finanziario ritenuto inefficace.
L’annuncio di von der Leyen è stato dato a seguito della presentazione del rapporto redatto da un gruppo di esperti del settore, guidato dal professore tedesco Peter Strohschneider, che propone una serie di misure per affrontare le sfide principali del settore agricolo.
Riforma europea dell’agricoltura: Le sfide attuali
L’agricoltura europea si trova oggi ad affrontare diverse problematiche, che vanno dall’aumento dei costi di produzione all’esigenza di rispettare gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dall'Unione Europea.
La Politica Agricola Comune (PAC), che rappresenta uno degli strumenti principali di sostegno agli agricoltori, è stata criticata per essere troppo complessa e per distribuire in modo diseguale i fondi disponibili. Il sistema di pagamenti diretti basato sulla superficie coltivata ha infatti sollevato numerose polemiche, poiché avvantaggia principalmente le grandi aziende agricole, lasciando in difficoltà le piccole e medie imprese.
Il gruppo di esperti del Dialogo Strategico, incaricato di analizzare le questioni più urgenti del settore e di proporre soluzioni concrete, ha lavorato per oltre sette mesi alla stesura di un rapporto di oltre 100 pagine, che delinea una visione per il futuro dell’agricoltura europea.
Tra i temi centrali affrontati dal rapporto, vi è l’esigenza di una maggiore equità nella distribuzione dei fondi, la promozione di pratiche agricole sostenibili e la semplificazione della burocrazia.
Riforma agricola UE: le proposte del rapporto Strohschneider
Il rapporto, presentato alla presidente von der Leyen, contiene 14 misure chiave per riformare il sistema agricolo europeo, alcune delle quali particolarmente rilevanti per garantire un futuro più sostenibile e giusto per gli agricoltori.
Tra queste spiccano tre aree di intervento principali:
- Equità nei redditi agricoli: Una delle proposte più importanti del rapporto riguarda la necessità di garantire agli agricoltori un reddito equo e sufficiente. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una riforma del sistema di sovvenzioni agricole, che dovrebbe passare da pagamenti basati sulla superficie coltivata a un sistema di "sostegno al reddito" più efficiente e mirato. Questo cambiamento mira a sostenere in modo più equo gli agricoltori di piccole e medie dimensioni, spesso esclusi dai maggiori benefici del sistema attuale.
- Fondo per la transizione climatica: Il rapporto suggerisce la creazione di un fondo specifico per finanziare la transizione climatica nel settore agricolo. Questo fondo dovrebbe fornire prestiti e sovvenzioni agli agricoltori che adottano pratiche agricole sostenibili, con l'obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola e di promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali. La transizione verso un’agricoltura più sostenibile è considerata una delle sfide più urgenti per il futuro del settore.
- Riduzione della burocrazia: Un’altra proposta importante riguarda la semplificazione degli oneri amministrativi che gravano sugli agricoltori. Il sistema attuale è spesso considerato troppo complesso e burocratico, con numerosi requisiti normativi che rallentano l’attività produttiva e aumentano i costi operativi. Il rapporto propone di snellire le procedure amministrative e di offrire pacchetti di misure volontarie per incentivare l’adozione di pratiche sostenibili, senza però imporre obblighi stringenti che potrebbero ostacolare la redditività delle imprese agricole.
Tra le raccomandazioni operative spiccano :
- il suggerimento di istituire una nuova piattaforma unificata che riunisca i protagonisti del settore agroalimentare, della società civile e del mondo scientifico
- il rafforzamento degli strumenti di gestione del rischio e di gestione delle crisi,
- formazione sulla gestione dei terreni agricoli e delle risorse idriche e per favorire l'innovazione in materia di selezione vegetale.
- l'importanza del ricambio generazionale e della parità di genere
- la protezione dei diritti dei lavoratori
Riforma europea dell’agricoltura: la sostenibilità come principio chiave
Uno degli aspetti più innovativi del rapporto riguarda l’enfasi posta sulla sostenibilità, che viene considerata non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Secondo gli esperti del Dialogo Strategico, la sostenibilità deve comprendere anche la redditività economica delle imprese agricole, in modo da garantire che le politiche europee non penalizzino gli agricoltori, ma li supportino nel lungo periodo. Il principio di sostenibilità deve essere integrato in tutte le politiche agricole, e la sua attuazione dovrebbe essere supervisionata da un organismo ad hoc, incaricato di portare avanti il dialogo tra le istituzioni europee e gli attori del settore.
Il rapporto sottolinea anche l’importanza di rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena alimentare, in modo che possano avere un maggiore controllo sul prezzo dei loro prodotti e ridurre la dipendenza dalla grande distribuzione. Questo punto è particolarmente rilevante per gli agricoltori più piccoli, che spesso si trovano in una posizione di svantaggio rispetto ai grandi operatori del settore agroalimentare.
Riforma europea dell’agricoltura: le prime reazioni
La presentazione del rapporto è stata accolta con favore da diverse organizzazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, che ha apprezzato l’enfasi posta sulla sostenibilità e sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola.
Tuttavia, non sono mancate critiche da parte di alcune organizzazioni agricole, come la Coldiretti, che ha richiesto un "deciso cambio di rotta" rispetto alle politiche attuali, sostenendo che il rapporto non offre ancora risposte concrete per affrontare le difficoltà economiche del settore.
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Sicurezza sociale Italia-Monaco: in vigore l’accordo sul telelavoro
Con un comunicato apparso in GU il Ministero degli esteri avvisa che si e' perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
L'emendamento e' entrato in vigore il 1° giugno 2024 e riguarda in particolare gli aspetti legati al lavoro da remoto .
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Convenzione sicurezza sociale Italia Monaco: cosa prevede
Il 12 febbraio 1982 la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco hanno stipulato una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n.130, ed in vigore dal 1° ottobre 1985. Nella stessa data è entrato in vigore l'Accordo amministrativo complementare, che regola le modalità di applicazione della Convenzione.
La Convenzione consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni, delle disposizioni di sicurezza sociale, in materia di :
- organizzazione dei servizi sociali,
- copertura maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte,
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e
- prestazioni familiari.
L'Accordo amministrativo complementare individua le autorità amministrative competenti
Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, erano individuate:
- nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
- nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) , Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI),successivamente confluiti nell'INPS,
- nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
- nelle unità sanitarie locali.
Convenzione Italia Monaco emendamento n. 1: i contenuti
L'Emendamento , ratificato con legge n. 35 del 12 marzo 2024, (GU n. 71 del 25 marzo 2024), integra la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato .
Era stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza da Covid-19, che ha evidenziato l'importanza della modifica avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori dipendenti di aziende del Principato di Monaco ma residenti in Italia,.
L'accordo regolato dal nuovo emendamento prevede che i lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa.
La modifica risulta importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o anche l'impiego di personale italiano.
Convenzione Italia Monaco: accordo 2024 sul telelavoro
L'Emendamento si compone nello specifico di sei articoli.
- L'articolo 1 prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.
- L'articolo 2 prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
- L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale oltre che, per quanto concerne la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza oneri aggiuntivi.
- L'articolo 5 stabilisce che le eventuali controversie nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi.
- L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento.
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Retribuzioni convenzionali rendite INAIL 2024: istruzioni
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilito gli importi del
- minimale di rendita euro 20.258,70
- massimale di rendita in euro 37.623,30.
Con la circolare 23 del 3 settembre 2024 , sulla base di tali importi e acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 122.
In allegato alla circolare è fornito il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali.
Vediamo di seguito i valori principali.
Retribuzioni convenzionali INAIL 2024
- Lavoratori dell’area dirigenziale: retribuzione giornaliera euro 125,41* – mensile euro 3.135,28
- Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time : retribuzione convenzionale oraria euro 15,68*
- Lavoratori parasubordinati: Minimo e massimo mensile euro 1.688,23 – euro 3.135,28
- Lavoratori sportivi : Minimo e massimo annuale euro 20.258,70 – 37.623,30
- Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6: Retribuzione convenzionale giornaliera euro 67,80 -mensile euro 1.695,10
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Il congedo parentale 2024
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
In particolare si prevede l'aumento dell'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
- all'80% per due mesi nel 2024 e
- all'80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Nel messaggio del 26 aprile l'istituto spiega un ulteriore possibilità operativa per i datori di lavoro. Vedi ultimo paragrafo
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
L'INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica un ulteriore aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore aderenti recenti modifiche . Si richiede in particolare l'inserimento della data di fine congedo se l'evento è riferito al 2022 o 2023 . Questo per consentire l'evasione delle richieste in ordine cronologico.
Non è necessario invece per gli eventi nascita o ingresso in famiglia che si realizzano nel 2024.
Inoltre l'Istituto precisa che non è richiesta una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni.
Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 .In particolare :
- con il d.lgs 105 2021 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
- Con la legge 197 2022 è stato previsto che dal 2023 , a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Interessante notare che quest'ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, sulla parità dei sessi e infatti durante l'iter parlamentare la norma è stata estesa anche ai padri.
Durata dei congedi parentali
Attualmente sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
In merito INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023
Tabella limiti congedi parentali
congedi parentali dal 2024 LIMITE INDIVIDUALE LIMITE COMPLESSIVO 6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa
entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi Indennizzo Congedi parentali 2024
Nell'ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi
- – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- – a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
- – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.
Indennità secondo mese all'80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens
Nella circolare 57 2024 , giunta con molto ritardo l'istituto chiarisce finalmente le modalità operativo per la fruizione dell'indennità.
Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).
Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell'indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l'80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici
Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :
- è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
- mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
- In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente
Dal punto di vista procedurale, l'ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali, sono :
- “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
- Successivamente le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.
Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.
AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2024
Nel messaggio 1629 del 26 aprile INPS comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% :
- sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024
- valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>
- con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.
AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2024
INPS ha reso noto con il messaggio 2283 2024 di alcune modifiche alla procedura telematica delle domande e fornisce nuove istruzioni operative anche ai datori di lavoro e agli operatori di sede.
Le novità cercano di ovviare alle difficolta di applicazione della norma che prevede l’indennità maggiorata:
- per un mese all’80% nel 2023 e
- per due mesi all’80% nel 2024
solo per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 nel primo caso e dopo il 31 dicembre 2023 nel secondo. In assenza di tali dati nella domanda di congedo, i datori di lavoro hanno dovuto reperirli autonomamente,con alto rischio di errori.
Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale è stato ora modificato per permettere a richiesta di indennità con aliquota maggiorata fornendo i necessari dettagli.
Durante la compilazione della domanda telematica, il lavoratore dovrà selezionare la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata" nella sezione "Dati domanda".
Se la data di parto o di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, il lavoratore dovrà inserire almeno una delle seguenti date:
- data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
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Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa
In merito al processo che prevede l''iscrizione di Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), a breve modi e termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Attualmente è comunque in corso l’aggiornamento delle banche dati del ministero e di altre amministrazioni ed enti pubblici. Il disoccupato ha anche la possibilità di integrare e rettificare i dati precompilati.
L’obiettivo è ovviamente quello di permettere ai Centri per l’impiego di individuare offerte di lavoro idonee tramite il Siisl.
Naspi e Discoll inseriti nel Sistema informativo per l’inclusione sociale
Il Decreto Coesione 60/2024 ha così previsto all’art.25 l’iscrizione d’ufficio dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL), si aggiungono anche i percettori NASpI e DISS-COLL.
Il Siisl permette ai soggetti registrati di accedere ad informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. In questo processo si dovrebbe tenere conto sia delle esperienze formative che delle competenze professionali possedute dagli iscritti in virtuù delle offerte di lavoro disponibili così come dei corsi di formazione.
Si ricorda che la «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta “l’indennità mensile di disoccupazione, (…) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi–to ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, istituita con l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l’indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed “è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
Leggi anche Portale SIISL: lavoro piu facile con l'intelligenza artificiale
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PIN INPS: stop definitivo per tutti dall’1 settembre 2024
Mancano pochi giorni al 1° settembre, giorno a partire dal quale si potrà accedere ai servizi telematici dell'INPS solo attraverso l'identità digitale. Ciò vale anche per le aziende pubbliche e private e i relativi intermediari.
INPS ha comunicato con la circolare 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Per tutti diventa obbligatorio l'accesso esclusivamente mediante una delle identità digitali personali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2,
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
L'istituto ricorda che con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha avviato il processo di dismissione graduale dell’accesso ai servizi online con il PIN dell’INPS a favore delle nuove identità digitali.
Dismissione del PIN INPS
Inps ha prorogato con il messaggio 2926 del 25 agosto 2021 la possibilità di utilizzo del PIN INPS da parte di intermediari e aziende, fino al 30 settembre.
Ricordiamo che con la circolare 95 del 2 luglio 2021 e la successiva circolare 127 del 10 agosto erano state ricordate le scadenze fissate originariamente ovvero:
- 1 settembre per l'utilizzo di professionisti intermediari e aziende
- 30 settembre per i privati cittadini
Il termine è stato unificato a seguito delle richieste giunte all'istituto dagli operatori professionali
Per non vedere interrotti gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, medico o avvocato, ecc., avranno tempo per dotarsi di uno dei codici sopracitati fino a tutto il mese di settembre 2021.
L’Istituto si riservava la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il PIN INPS, agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).
Si ricorderà che INPS aveva adottato il sistema di identificazione degli utenti con codice PIN dal 2012 , quando ha iniziato ad offrire sul web l'intera gamma di servizi e di prestazioni sia assistenziali che previdenziali. Successivamente ha consentito l'accesso con i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale .Dal 1 ottobre 2020 non sono stati più rilasciati nuovi PIN come illustrato nella circolare 87 2020.
Deleghe digitali a terzi per i cittadini impossibilitati a usare i servizi INPS online
La circolare 127 2021 informava anche sulla possibilità dal 16 agosto 2021 per i cittadini che non sanno o non possono operare online con gli strumenti di accesso previsti (SPID, CIE e CNS ) di affidare la delega digitale a una terza persona di fiducia.
La delega è utilizzabile anche per gli accessi di persona agli sportelli INPS .