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Prestiti agli studenti meritevoli: nuovo Fondo Studio
Il decreto legge 71 2024 convertito in legge 106 2024 contiene, oltre alle misure per lo sport e il sostegno agli studenti disabli , un rafforzamento del Fondo Studio che garantisce agli studenti meritevoli con scarse possibilità economiche un aiuto statale per finanziare i propri studi.
Vediamo di seguito come funziona.
Fondo per lo studio 2024: cos’è
Il Fondo per lo Studio è stato creato nel 2010 durante il governo Berlusconi, con Giorgia Meloni, all'epoca Ministro della Gioventù,. L'obiettivo del fondo è fornire un sostegno finanziario sotto forma di prestiti agevolati agli studenti universitari e ai neolaureati, per coprire le spese legate al loro percorso di studi.
Il fondo è gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Consap si occupa di amministrare le risorse del fondo e di garantire la corretta erogazione dei prestiti agli aventi diritto.
Dotazione Finanziaria
Il fondo ha una dotazione iniziale di circa 20 milioni di euro. Fino ad oggi non ha avuto un utilizzo adeguato , intervenendo in meno di 3000 casi.
Con le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 106/2024, è prevista la possibilità di incrementare le risorse attraverso contributi aggiuntivi da parte delle Regioni e di altri enti, come la Cassa Depositi e Prestiti.
Inoltre Consap sta lavorando per semplificare le procedure di accesso al fondo, eliminando la necessità di raccogliere documenti cartacei e di recarsi fisicamente in banca. Questo dovrebbe rendere il processo più accessibile e rapido per i giovani beneficiari.
Fondo per lo studio 2024: Beneficiari e Requisiti
I destinatari del fondo sono studenti e neolaureati di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che soddisfano specifici requisiti accademici e amministrativi. Tra questi requisiti vi sono:
- Iscrizione a corsi di laurea triennale o a ciclo unico, con un diploma di scuola superiore con votazione minima di 75/100.
- Iscrizione a corsi di laurea magistrale, con un diploma di laurea triennale con votazione minima di 100/110.
- Iscrizione a master universitari, con una laurea con votazione minima di 100/110.
- Laureati in medicina e chirurgia iscritti a corsi di specializzazione, con votazione minima di 100/110.
- Iscrizione a dottorati di ricerca all'estero, con una durata legale triennale.
- Iscrizione a corsi di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuti da un ente certificatore.
Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:
- una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- una scuola straniera autorizzata dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso:
- Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia
L'Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.
Fondo per lo studio 2024: Caratteristiche del Prestito
Il prestito concesso tramite il fondo presenta le seguenti caratteristiche:
- Importo massimo: Fino a 25.000 euro.
- Erogazione: In rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro.
- Restituzione: In un periodo compreso tra i tre e i 15 anni, con il piano di ammortamento che inizia non prima del 30° mese successivo all’erogazione dell’ultima rata.
- Garanzia Statale: una delle principali novità introdotte con la legge n. 106/2024 è la garanzia statale del 70% sull’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale. Questo significa che lo Stato copre il 70% del rischio associato al prestito, facilitando così l’accesso al credito per gli studenti e riducendo il rischio per le banche.
Fondo Studio 2024: Banche aderenti e come fare domanda
Attualmente, 32 banche partecipano all'iniziativa e offrono prestiti agevolati attraverso il fondo. Queste banche sono obbligate a indicare le condizioni economiche favorevoli applicate ai beneficiari e non possono richiedere garanzie aggiuntive oltre a quella statale.
- Anca Campania Centro
- Banca Credito Cooperativo di Monte Pruno di Roscigno e Laurino (SA)
- BANCA CREDITO COOPERATIVO Ostra Vetere
- Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino
- Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura
- Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
- Banca di Credito Cooperativo di Milano
- Banca di Credito Cooperativo di Nettuno S.C.
- Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
- Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno
- Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano S.C. – (ABI:08549)
- Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Orientale
- Banca Malatestiana – Credito Cooperativo
- Banca Popolare del Lazio
- Banca Popolare Lajatico Banca Popolare Pugliese
- Banca Popolare S. Angelo
- Banca San Francesco – Credito Cooperativo Canicattì (AG)
- BANCA SELLA
- BANCA SELLA NORD EST
- BANCO BPM
- Banco di Desio e della Brianza Spa
- Banco di Sardegna
- BCC Calabria Ulteriore
- BCC DEL GARDA – ABI 08676
- BCC Busto Garolfo e Buguggiate
- Blu Banca S.p.A.
- BPER BANCA S.P.A.
- Credifriuli
- Mediocredito Centrale
- Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- UNICREDIT S.p.A.
Procedura per la Richiesta di Prestito
Gli studenti interessati devono contattare una delle banche sopra elencate e presentare la domanda per il prestito.
Le banche sono tenute a fornire condizioni economiche favorevoli grazie alla garanzia statale del 70%, e non possono richiedere garanzie aggiuntive.
Gli step :
- Preparare la Documentazione: Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari, che possono includere certificati di iscrizione, votazioni, e documentazione personale.
- Contattare la Banca: Rivolgersi a una delle banche aderenti e chiedere informazioni specifiche sulle condizioni del prestito.
- Presentare la Domanda: Compilare e presentare la domanda di prestito secondo le indicazioni della banca.QUI IL FACSIMILE DEL MODELLO COMPILABILE ONLINE
- Attendere l’Approvazione: La banca valuterà la richiesta e informerà il richiedente sull'esito.
- Erogazione del Prestito: Una volta approvato, il prestito verrà erogato in rate annuali.
Per ulteriori dettagli e per avviare la procedura di richiesta, gli studenti possono visitare il portale ufficiale www.diamoglifuturo.it.
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Divieto lavoro nelle ore più calde in 15 regioni
Vai all'articolo aggiornato 2025
Con l'aumento esponenziale delle temperature in questa estate 2024 diverse regioni italiane hanno emanato ordinanze per vietare il lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata. Queste misure mirano a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente nei settori agricolo, florovivaistico ed edile.
I divieti sono attivi fino ad ora in 15 regioni ovvero
- Piemonte (ordinanza del 5 agosto con effetto dalla stessa data )
- Emilia Romagna ordinanza del 26 luglio con effetto dal 29 luglio 2024,
- Liguria
- Umbria,
- Toscana,
- Marche (ordinanza del 31ulglio con effetto dal 1 agosto)
- Lazio
- Molise,
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Campania,
- Puglia
- Calabria
- Sicilia e
- Sardegna.
Vediamo di seguito piu in dettaglio cosa prevedono le ordinanze e le misure applicabili contro il caldo estremo per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Rischio calore e divieto di lavoro: cosa prevedono le ordinanze
Tutte le ordinanze vietano il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:00 nelle giornate con allerta di caldo estremo, identificabili tramite le mappe fornite dall'INAIL sul sito www.worklimate.it, realizzato in collaborazione con il CNR.
I divieti sono attivi ordinariamente dalla data dell'ordinanza al 31 agosto 2024.
Nello specifico ad esempio
- Lazio:
Il Lazio è stata tra le prime regioni a introdurre il divieto, con un'ordinanza firmata il 20 giugno dal presidente Francesco Rocca. L'ordinanza vieta le attività lavorative all'aperto nei settori agricolo, florovivaistico ed edile fino al 31 agosto.
- Puglia
Il 10 luglio, il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza che vieta il lavoro nei settori edile e florovivaistico nelle ore più calde, in aggiunta a una precedente ordinanza per il settore agricolo.
- Toscana
In Toscana, un'ordinanza dell'11 luglio vieta il lavoro nei campi e sotto il sole dalle 12:30 alle 16:00. Questa misura, valida fino al 31 agosto, si applica principalmente nei settori agricolo e florovivaistico.
- Molise
Il Molise ha adottato un'ordinanza simile il 16 giugno, vietando le attività lavorative all'aperto nei giorni con rischio elevato di esposizione al caldo, come indicato dalle mappe dell'INAIL.
- Abruzzo
Abruzzo ha seguito con una propria ordinanza il 17 luglio, imponendo simili restrizioni lavorative per proteggere i lavoratori dalle alte temperature.
- Sicilia e Sardegna
. La Sicilia ha emesso un'ordinanza il 17 luglio, mentre la Sardegna ha fatto lo stesso il 19 luglio. Entrambe le regioni vietano il lavoro nei settori agricolo, florovivaistico ed edile nelle ore più calde, con particolare attenzione ai giorni in cui il rischio di esposizione al sole è alto.
- Emilia Romagna
L'Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024 prevede il divieto dal 29 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024 nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini
- Marche
Il provvedimento è in vigore a decorrere dalle 00.00 del 1° agosto 2024 fino alle 24.00 del 31 agosto 2024, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”. In questo specifico caso dunque, sarà vietata l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Viene specificato che "Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastano con i contenuti dell’ordinanza, e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori ed eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza. Le prescrizioni (..) non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008."
- Piemonte
La regione ha comunicato che è in vigore dal 5 al 31 agosto l'ordinanza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi che ha lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori subordinati e autonomi, nonché dei soggetti ad essi equiparati, dei settori agricolo e florovivaistico e dei cantieri edili e affini che svolgono attività classificabili come “fisica intensa” o altre equiparabili e si trovano in condizioni di
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- prolungata esposizione diretta ai raggi solari
- in giornate particolarmente calde e
- dove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio (…).
nei momenti della giornata – dalle ore 12.30 alle 16"
La tutela dei lavoratori dal caldo estremo
Queste misure hanno l'obiettivo di prevenire incidenti e decessi sul lavoro causati dal caldo estremo, purtroppo già verificatisi anche quest'anno.
Si tratta di iniziative che puntano a migliorare la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
In base all’articolo 2087 del Codice Civile,infatti i datori di lavoro sono obbligati a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Questo include l’adozione di misure necessarie per garantire condizioni di lavoro sicure, tenendo conto anche del microclima, come previsto dal TU per la sicurezza d.lgs 81 2001.
L'INAIL ha emesso varie note con indicazioni operative per i datori di lavoro su come gestire il rischio calore, tra cui la Nota 5056 del 13 luglio 2023 e un opuscolo informativo con le linee guida complete.
Inoltre il Governo ha recentemente potenziato gli ammortizzatori sociali attivabili in caso di riduzione o sospensione delle attività per caldo estremo. Le istruzioni INPS in merito sono state pubblicate da ultimo con i messaggi 2735 e 2736 del 26 luglio 2024 .
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Compenso commercialista dimezzato per attività facili
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19326 del 15 luglio in tema di compenso ai professionisti in una procedura di fallimento, ha confermato che, in assenza di accordi specifici tra le parti, vanno seguite le indicazioni della “tariffa professionale” come previsto dal DM 140/2012 specificando che
- il compenso per rappresentanza tributaria può variare tra l'1% e il 5% dell’importo eventualmente contestato e che
- a norma dell’art. 18 del DM 140/2012, in caso di attività con bassa difficoltà e complessità la riduzione può arrivare al 50%
Compenso commercialista il caso e la decisione del tribunale
Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da un dottore commercialista contro il Fallimento di una società, in particolare per un contenzioso che ha avuto origine dal decreto del Tribunale di Venezia del 12 ottobre 2017.
Il commercialista aveva contestato infatti il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della società, il quale aveva liquidato un compenso di €37.000 per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello contro l'Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale di Venezia, successivamente, aveva parzialmente accolto il reclamo del commercialista, rivedendo la liquidazione del compenso in €57.155. Questo valore era stato calcolato sulla base della percentuale minima dell'1% del valore della causa, decurtato del 50% per tenere conto dell'attività professionale già retribuita in precedenza.
Decisioni e Motivazioni del Tribunale
Il Tribunale di Venezia aveva determinato che la somma di €146.176 già corrisposta al commercialista dalla società in bonis fosse il compenso per prestazioni professionali precedenti, non computabili per la liquidazione del nuovo compenso.
Il tribunale aveva applicato una decurtazione del 50% al compenso per l'attività difensiva svolta in appello, motivando che il lavoro di studio e difesa era stato già svolto nel giudizio di primo grado e adeguatamente retribuito.
Inoltre, il tribunale aveva escluso la corresponsione di ulteriori compensi per presunte attività professionali stragiudiziali espletate dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR), in quanto non vi era prova della negoziazione e stipulazione di accordi transattivi.
Compenso commercialista: le conclusioni della Cassazione
Il commercialista ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale.
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese tra le parti.
La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, affermando che il tribunale veneziano aveva correttamente applicato i parametri tariffari e giustificato la decurtazione del compenso.
La Cassazione ha anche rigettato i motivi del ricorso incidentale del Fallimento, considerando manifestamente infondate le eccezioni preliminari e inammissibili le censure sul mancato rispetto delle modalità di determinazione del compenso e sulla responsabilità precontrattuale del commercialista.
In conclusione, la Cassazione ha confermato la legittimità della liquidazione del compenso al commercialista operata dal Tribunale evidenziando la corretta applicazione delle norme regolamentari e la valutazione delle attività professionali effettivamente svolte.
Compenso commercialista Riferimenti Normativi
I riferimenti applicabili al caso sono i seguenti:
Art. 26 Legge Fallimentare (L.F.): Reclamo contro i decreti del giudice delegato.
Art. 36 L.F.: Reclamo contro gli atti del curatore.
Art. 111 Costituzione: Impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali.
Art. 28 D.M. 140/2012: Determinazione del compenso per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.
Art. 2233 Codice Civile: Compenso per le prestazioni professionali.
Art. 115 e 116 Codice di Procedura Civile (CPC): Valutazione delle prove.
Art. 360 CPC: Motivi di ricorso per cassazione.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Contributo unificato nel processo civile.
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Trasferimento dipendente dopo la reintegra: novità dalla Cassazione
La recente ordinanza della Cassazione n. 18892 del 2024 affronta una questione rilevante relativa ai diritti dei lavoratori reintegrati dopo un licenziamento illegittimo.
La Corte ha stabilito che il datore di lavoro non può trasferire un dipendente reintegrato senza dare prova dell’inutilizzabilità del lavoratore nella sede originaria.
Reintegra dopo licenziamento illegittimo e trasferimento: il caso
Il caso esaminato coinvolge un lavoratore che, a seguito di un licenziamento illegittimo, era stato reintegrato nel suo posto di lavoro. Tuttavia, la società datrice di lavoro aveva disposto il trasferimento del dipendente presso un’altra sede immediatamente dopo l’ordine di reintegrazione.
La Corte d'Appello di Roma aveva già ritenuto tale trasferimento illegittimo, ordinando la riadibizione del lavoratore alla sede originale e condannando la società a rifondere le spese legali.
La società aveva quindi impugnato la decisione presso la Cassazione, sostenendo che il principio delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive potesse applicarsi anche nel caso del trasferimento di un lavoratore reintegrato.
Reintegra e divieto di trasferimento: le motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso della società, affermando che l’ordine di reintegrazione implica l’obbligo di riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro dalla quale era stato licenziato, salvo comprovate condizioni che giustifichino un successivo trasferimento.
In particolare, la Corte ha ribadito che il trasferimento post-reintegrazione non può essere trattato come un normale trasferimento disciplinato dall’articolo 2103 del Codice civile: mentre per un trasferimento ordinario è sufficiente che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nel caso di un lavoratore reintegrato è necessario anche dimostrare l’inevitabilità del trasferimento a causa dell’inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria.
Reintegra e divieto di trasferimento: conclusioni
L'ordinanza n. 18892/2024 della Cassazione rappresenta un importante chiarimento sui diritti dei lavoratori reintegrati e sugli obblighi dei datori di lavoro. La decisione aggrava gli oneri probatori in capo al datore di lavoro, che deve dimostrare non solo le ragioni tecniche, organizzative e produttive per un trasferimento, ma anche l'inevitabilità dello stesso a causa dell’inutilizzabilità del dipendente nella sede di riammissione.
In conclusione, questa sentenza evidenzia la necessità rispettare l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro originario e stabilisce criteri stringenti per eventuali trasferimenti successivi.
La decisione mira a proteggere i lavoratori da trasferimenti punitivi o ingiustificati, garantendo al contempo che le esigenze organizzative dell'impresa siano reali e dimostrabili.
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RDC: illegittimo il requisito di 10 anni di residenza per la corte UE
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 luglio 2024 sulle cause riunione c 122 e 123 ha dato parere negativo sulla legittimità del requisito della residenza in Italia per il reddito di cittadinanza introdotto dal dl 4 2019 e rimasto in vigore fino al 2022.
In particolare, la Corte ha esaminato la conformità delle disposizioni del decreto-legge n. 4/2019 con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, che garantisce la parità di trattamento, in tema di prestazioni sociali per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo .
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli ha sollevato dubbi sulla legittimità del requisito di residenza decennale, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, imposto ai richiedenti il reddito di cittadinanza, ritenendo che tale requisito potrebbe costituire una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini italiani, che è vietata dalle norme europee.
Sul tema era stato chiesto anche il parere della Corte costituzionale che ha sospeso la pronuncia in attesa della sentenza europea.
RDC e residenza: la decisione della Corte UE
La Corte europea ha stabilito che il requisito di residenza decennale previsto dalla normativa italiana costituisce una discriminazione indiretta, in quanto incide principalmente sui cittadini stranieri, tra cui i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
La direttiva 2003/109/CE prevede invece che tali cittadini godano dello stesso trattamento dei cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale, senza ulteriori requisiti di residenza.
La Corte ha inoltre osservato che la direttiva permette agli Stati membri di limitare la parità di trattamento solo in materia di prestazioni non essenziali, cosa che non si applica nel caso del reddito di cittadinanza, definito dal tribunale di Napoli nel ricorso come "prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza".
La Corte ha dunque ritenuto che la normativa italiana, imponendo un requisito di residenza decennale, violi il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2003/109/CE. Inoltre, la sentenza sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi, consentendo appunto l'accesso a prestazioni sociali e assistenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.
La decisione della Corte UE potrebbe riaprire la possibilità di accesso al reddito di cittadinanza per stranieri e cittadini comunitari che al momento della domanda non soddisfavano il requisito dei 10 anni di residenza.
Il parere della Corte costituzionale e le possibili implicazioni
Da segnalare il fatto che la Corte Costituzionale ha sostenuto, nella sentenza 19/2022, che il reddito di cittadinanza non era solo una misura assistenziale, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e integrazione sociale. Non sarebbe stato quindi destinato solo a soddisfare bisogni primari ma aveva scopi più complessi.
I presupposti dei due pareri sono dunque contrastanti e producono un possibile divario nelle conclusioni sulla compatibilità con la normativa comunitaria .
La Corte Costituzionale dovrà esprimersi nuovamente sulla questione, tenendo conto della sentenza UE, il che potrebbe influenzare i parametri di accesso al reddito di cittadinanza, con un impatto economico non trascurabile. Sono numerosi infatti i ricorsi già presentati che hanno motivato la richiesta del Tribunale di Napoli alla Corte UE.
L'INPS ha stimato che estendere il reddito di cittadinanza agli stranieri con meno di 10 anni di residenza costerebbe circa 3,088 miliardi di euro per i quattro anni in cui la misura è stata in vigore, con un costo specifico di 850 milioni per le 106mila famiglie le cui domande sono state respinte.
La decisione finale spetterà alla Corte Costituzionale Italiana, che dovrà valutare dunque in primo luogo il valore intrinseco della misura e trarre le conclusioni sulla sua compatibilità con le direttive UE.
i possibili costi della
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Fringe benefits e auto aziendale nel calcolo del TFR
Il valore dell’auto aziendale cosi come il valore delle polizze assicurative, come benefici in natura riconosciuti contrattualmente, devono essere inclusi nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella ordinanza 20398 del 26 luglio 2024.
Analizziamo il caso nei paragrafi seguenti.
Calcolo del TFR e fringe benefits
Il caso riguarda le dimissioni di un dirigente di una SPA che si era dimesso dopo un mutamento sostanziale della sua attività, invocando l'art. 16 del CCNL dirigenti industriali, che prevede il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni entro 60 giorni dal mutamento dell' attività.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha esaminato il ricorso presentato dalla società xxx Spa contro la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale obbligando la società a pagare a A.A. una somma complessiva di €181.545,25, inclusi vari importi per TFR indennità di preavviso
La società ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Firenze riguardo al calcolo dei fringe benefits e all'inclusione dei premi di polizze infortuni e morte nel calcolo della retribuzione ai fini del TFR.
In particolare, la SPA ha sostenuto che la Corte aveva erroneamente utilizzato il valore del benefit dell'auto aziendale per uso promiscuo. La Corte aveva parametrato questo valore ai chilometri annualmente percorsi e considerato i rimborsi per carburante e pedaggi autostradali, oltre al costo dell'auto e alle spese di manutenzione e assicurazione, arrivando a un valore di €1.200 mensili. La società sosteneva invece che il valore corretto fosse quello indicato in busta paga, ovvero €259,95 mensili.
Sulle polizze assicurative la società sosteneva che tali polizze non erano state effettivamente utilizzate quindi non dovevano essere considerate nel calcolo.
TFR e fringe benefits : La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato i due motivi di ricorso citati affermando che
- la norma contrattuale collettiva pertinente prevede tali utilità correlate al rapporto di lavoro, alle quali il dirigente avrebbe avuto diritto, indipendentemente dalla verifica dell'evento assicurato Inoltre, la Corte territoriale ha accertato che il datore di lavoro era inadempiente rispetto al pagamento di un elemento di retribuzione previsto contrattualmente. Pertanto, tale voce doveva essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di preavviso e del TFR.
- Sul costo dell'auto aziendale la Cassazione osserva che la Corte d'Appello valutando il risparmio di spesa del lavoratore come base di calcolo della retribuzione in natura ha correttamente applicato il principio per cui il beneficio in natura riconosciuto contrattualmente, deve essere incluso nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.
In merito viene richiamato il precedente di Cass. n. 16636/2012 in cui si affermava che tutti gli emolumenti che hanno una causa tipica nel rapporto di lavoro devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di preavviso. Questo include il controvalore dell'uso dell'auto aziendale per motivi personali e le relative spese di assicurazione e manutenzione.
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Rimborsi volontari e reddito autonomi: le novità del DL Sport convertito
E' stata pubblicata ieri 31 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale le legge 106 2024 di conversione del Decreto legge 71/2024, ora passa al Senato, che introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza.
Scarica QUI il testo coordinato del DL convertito in legge
Le norme in materia di sport occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di:
- disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi,
- istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche
- modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo ,
- regime fiscale dei compensi degli autonomi
- partecipazione dei dipendenti pubblici.
Vediamo di seguito in particolare le importanti novità quest'ultimo punto.
Rimborsi ai volontari anche a forfait
La novità più rilevante interviene con l'art .3, su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato e attività di volontariato in ambito sportivo.
Si prevede ora, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, la possibilità di riconoscere agli stessi
- rimborsi forfettari ( cioè non dettagliati sulla base di note spese)
- per le spese sostenute, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza,
- fino a 400 euro mensili.
La possibilità è limitata ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
Tali erogazioni saranno possibili a condizione che l'associazione o società dilettantistica adottino preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .
Diverrebbe poi necessario da parte dell'ente comunicare i nominativi dei volontari interessati – con relativi importi percepiti , tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni, a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.
Giova ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito.
In questo caso comunque inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5000 e 15000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.
Pubblici dipendenti: solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5000 euro
Il comma 2 dell'art 3 riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento nella PA di giovani che svolgono attività sportive collaterali .
Si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo, fino all’importo
complessivo dei corrispettivi di 5.000 euro annui, sia sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza, senza necessariamente l'attesa di una autorizzazione formale.Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001 in quanto inserisce tra le deroghe generali le "prestazioni di lavoro marginale".
DL Sport convertito in legge: regime fiscale autonomi e co.co.co
Infine, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico.
In sintesi: i redditi da lavoro sportivo autonomo non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo ma si deve distinguere :
Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo
Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi rientrano tra i redditi diversi.
Anche per questa novità diviene molto probabile l'emanazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire questi nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto alle norme del Terzo Settore.
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